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Decisione

36.2020.20

RIPAM 2019 e 2020 chiesto a seguito dell'aumento delle spese causato dal ricovero di uno dei mebri dell'UR in casa anziani. Richiedente al beneficio di usufrutto iscritto nella tassazione per importo

10 giugno 2020Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

i beneficiari di rendite AVS si vedono riconosciute a livello fiscale.

Il ricorrente non può di conseguenza

essere seguito laddove ritiene che la retta della casa anziani, ed in generale

le maggiori spese derivanti dalla sua degenza in casa Fondazione X., debbano essere

riconosciute in deduzione dal reddito. Il fatto che altri corpi normativi (la

LT rispettivamente la LPC o la Laps) prevedano modalità diverse per la

determinazione del diritto alla prestazione sociale non permette di ritenere

nell’ambito della LCAMal i medesimi criteri in via di analogia. La critica di

disparità di trattamento, di divieto dell’arbitrio e di violazione della LAMal

non può essere seguita. Le norme, che trovano applicazione per tutte le

situazioni analoghe alle condizioni del signor A., non discriminano il

ricorrente rispetto ad altre persone oggettivamente nelle sue condizioni. I

lavori preparatori della modifica della LCAMal prevedono esplicitamente la

concessione di un aiuto sociale mediante la RIPAM, ciò che non preclude la

richiesta di prestazioni complementari all’AVS rispettivamente prestazioni

dell’assistenza ne dovessero ricorrere gli estremi, che considerino da un lato

ben precise entrate tra cui è annoverata la sostanza. Tra le spese unicamente

il PMR contributi sociali, pensioni alimentari e spese per il conseguimento del

reddito nonché interessi passivi (con determinati limiti queste due categorie)

possono essere dedotte. Incrementi di spesa dovuti a condizioni di salute quali

ricoveri in case anziani, in nosocomi, presenza di franchigie LAMal alte per

scelta dell’assicurato, ed altre spese analoghe non concorrono alla

determinazione del diritto alla RIPAM.

Nello

stesso senso la dottrina (Ranzanici,

op. cit., n. 1165 dove è criticata la scelta del legislatore ticinese).

Nel

discende che spese per malattia quali quelle invocate dalla ricorrente,

rispettivamente per la disabilità o per le cure connesse al ricovero in casa

anziani, non possono essere ritenute in questa sede.

13. Il

fatto che alla ricorrente rimangano, dopo avere soluto con le ordinarie

entrate, solo pochi mezzi per fronteggiare le spese ordinarie della vita, e che

Considerandi

la figlia che con lei convive abbia difficoltà in conseguenza alla perdita del

posto di lavoro, sono situazioni che creano comprensibile difficoltà e

certamente cruccio per il reperimento della liquidità sufficiente

all’ordinario. Purtroppo però il legislatore ticinese, che dispone di ampio

potere per codificare la materia, ha deciso di considerare la quota di sostanza

che va a determinare l’importo del reddito disponibile dell’unità di

riferimento, qui composta dai coniugi __________. La Cassa ha quindi ritenuto

gli importi inseriti nelle decisioni in maniera corretta. Da rilevare ancora

come la figlia __________, nata nel 1968, non può essere compresa nell’unità di

riferimento dei genitori.

14.

Ai fini della RIPAM 2019 i

redditi conseguiti dai signori __________, rilevati dalla tassazione 2016,

assommano a CHF 88'601. La cifra comprende il valore locativo dei beni per CHF

17'807. Già questo importo di reddito, anche volendo dedurre il valore locativo

e di locazione per non considerarlo come suggerisce la ricorrente, e dedotti

gli importi deducibili rilevabili dalla tassazione applicabile, non

consentirebbe di conseguire il sussidio. Infatti esso sarebbe superiore alla

cifra massima sussidiabile di CHF 46'857,60.

A

maggior ragione il sussidio non può essere concesso se si considera, come è

necessario fare per le ragioni esposte, sia il reddito locativo della proprietà

immobiliare sia la quota della sostanza. Il reddito disponibile assomma a CHF

152'289 come rettamente calcolato dall’amministrazione. Il reddito disponibile

è tale anche se non è immediatamente monetizzabile e comprensibilmente la

ricorrente se ne lamenta. La scelta del legislatore vincola però il giudice.

La

decisione su reclamo della Cassa riferita alla RIPAM 2019 si rivela pertanto

corretta e va salvaguardata.

15.

Per

l’anno 2020 il decreto esecutivo del Consiglio di Stato impone di ritenere la

tassazione 2017. Anche in questa costellazione si ha un reddito complessivo

(comprensivo del valore locativo) di CHF 89’134 come dichiarato dalla

ricorrente (prima della deduzione delle spese di gestione e manutenzione degli

immobili). Questo importo da solo, dedotti gli importi dei premi medi

deducibili e le spese per interessi passivi, non consente di riconoscere il

diritto al sussidio. L’importo massimo sussidiabile assomma a CHF 47'278,20. A

maggior ragione se si computa la quota parte della sostanza come occorre fare

per legge. La decisione della Cassa è quindi corretta anche con riferimento

alla RIPAM 2020, il reddito disponibile essendo superiore a CHF 137'000.

16.

Alla

luce di quanto precede i ricorsi devono essere respinti senza carico di tasse

di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I

ricorsi formulati il 12 marzo 2020 contro le decisioni emesse su reclamo il 12

febbraio 2020 (n. 2019/62882-1 e 2020/35102-1) sono congiunti.

2. I

ricorsi sono respinti.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti