36.2020.20
RIPAM 2019 e 2020 chiesto a seguito dell'aumento delle spese causato dal ricovero di uno dei mebri dell'UR in casa anziani. Richiedente al beneficio di usufrutto iscritto nella tassazione per importo significativo. RIPAM respinte
10 giugno 2020Italiano39 min
le maggiori spese derivanti dalla sua degenza in casa Fondazione X., debbano essere
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2020.20-21
IR/sc
Lugano
10 giugno 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sui ricorsi del 12 marzo 2020 di
RI 1
contro
le decisioni su reclamo del 12 febbraio 2020 emanate da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI
1, 1941, coniugata con __________ dal 28 settembre 1963, domiciliata a __________,
e al beneficio di una rendita così come il coniuge __________, nato nel 1938, e
pure al beneficio di prestazioni della LPP, ha domandato (doc. A1) la riduzione
del premio dell’assicurazione delle cure medico sanitarie per sè e per il
marito, entrambe assicurati presso __________, riferita al 2019 mediante
formulario inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione il 28 giugno 2019.
A
sostegno della propria domanda la signora RI 1 ha evidenziato come, dal 7
giugno 2019, il marito è degente presso la Casa Anziani a __________, ciò che
ha comportato il versamento di una importante retta. L’istante ha prodotto alla
Cassa il certificato fiscale rilasciato dall’IAS e riferito alle rendite AVS
percepite dal marito (CHF 7'056 nel corso del 2018), relative a lei stessa (CHF
20'328 per il 2018), l’attestazione della Cassa pensioni __________ relativo a __________,
indicante un importo di CHF 29'394 per l’anno 2018, nonché la tassazione 2017
indicante una sostanza netta pari a CHF 907'232, prima della deduzione sociale.
A
fondamento dell’incremento delle spese derivate dal trasferimento di __________
in casa Anziani, la signora RI 1 ha prodotto la fattura del mese di giugno 2019
per un importo (ancora provvisorio e parziale) di CHF 2'525. La signora RI 1 ha
pure prodotto la polizza assicurativa di __________ (indicante un premio di CHF
495,60 per il 2019 per ognuno dei coniugi e per la sola obbligatoria) ed ha
attestato i debiti gravanti la sostanza immobiliare e gli interessi passivi.
B. Mediante
decisione formale del 31 agosto 2019 la Cassa ha respinto la richiesta (doc.
A2). Avverso questa decisione la signora RI 1 si è aggravata il 13 settembre
2019 (doc. A3) producendo il modulo per la revisione annuale del calcolo della
retta in casa anziani da cui emerge una prestazione dovuta di CHF 158,70
giornalieri oltre a prestazioni speciali. L’amministrazione ha dato atto della
ricevuta del reclamo (doc. A4 del 20 settembre 2019), ha eseguito la verifica
dei calcoli (doc. A5) e ha emanato la decisione su reclamo il 12 febbraio 2020
(doc. A6). In tale atto la Cassa ha riesaminato i parametri posti alla base del
calcolo e ricalcolato il diritto alla prestazione, fortemente influenzato
dall’importo della sostanza immobiliare. Dopo avere stabilito il reddito
disponibile in CHF 152'289 l’amministrazione ha rilevato il netto superamento
del reddito disponibile massimo che consente il versamento di un aiuto (CHF
46'857,60) e ha respinto il reclamo.
C. Mediante
trasmissione del formulario, pervenuto alla Cassa il 9 luglio 2019, RI 1 ha
chiesto (doc. B1) la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro
le malattie per sé e per il marito __________ anche con riferimento all’anno
2020. La signora RI 1 ha evidenziato, nello scritto del 17 luglio 2019
destinato all’amministrazione, che la sostanza computata all’unità di
riferimento è tale “in quanto beneficiari di un usufrutto dal momento che
tutte le nostre proprietà sono state donate ai figli in data 6 ottobre 2004”.
Nuovamente, a sostegno della sua richiesta, la signora RI 1 ha prodotto copia
della retta di giugno 2019 del marito presso la Casa Anziani, la decisione di
tassazione 2017, e copia degli atti già spediti alla Cassa cantonale di
compensazione nel contesto della richiesta dell’anno precedente (2019).
La
Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda per il netto
superamento del reddito disponibile dei parametri massimi che concedono diritto
alla riduzione dei premi (doc. B2). L’assicurata, a nome dell’unità di
riferimento, ha contestato la decisione (doc. B3 del 12 dicembre 2019) e
prodotto le nuove polizza assicurative relative all’anno 2020 che attestano un
importante incremento di spesa.
L’amministrazione
ha dato atto della ricezione del reclamo il 13 gennaio 2020 (doc. B4) e ha
eseguito la verifica dei propri calcoli e dei relativi parametri (doc. B5) per
emanare, il 12 febbraio 2020 (doc. B6), la decisione su reclamo con cui ha
respinto il gravame dell’assicurata per il netto superamento del valore massimo
che dà diritto alla riduzione (CHF 47'278,80 per l’anno 2020) del reddito
disponibile (CHF 137'458) siccome la Cassa ha ritenuto la sostanza indicata
nella tassazione.
D. Con
un unico atto (ricorso del 12 marzo 2020), a nome dell’unità di riferimento, RI
1 ha contestato sia la decisione su reclamo relativa all’anno 2019 sia quella
concernente l’anno 2020. A fondamento della contestazione l’assicurata lamenta
da un lato la mancata deduzione delle spese di cura di __________ presso la Casa
Anziani (circa CHF 60'000) e contesta il computo del valore locativo delle
proprietà gravate da usufrutto in favore dell’UR ma donate ai figli nel 2004. L’assicurata
evidenzia come il bene di maggior pregio sia l’abitazione in cui vive e nella
quale ospita la figlia __________ la quale ha perduto il posto di lavoro nel
2017 senza reperirne uno nuovo e non beneficiando più delle prestazioni
dell’assicurazione disoccupazione. Il figlio __________, avendo una propria
famiglia, non può certamente aiutare la madre e il padre economicamente.
Secondo
l’esponente l’effettivo reddito disponibile, ossia la disponibilità finanziaria
dell’UR, non sarebbe tale da permettere di far fronte alle spese imposte in
particolare dall’assicurazione malattie. RI 1 evidenzia come le rimangano CHF
10'000 annui per l’assicurazione malattie e il sostentamento. Nelle sue
conclusioni l’assicurata chiede l’annullamento delle decisioni impugnate e
l’ammissione alla RIPAM 2019 e 2020.
E. Invitata
a prendere posizione sulle impugnative (doc. III del 27 aprile 2020 trasmesso
con ritardo rispetto alla data del ricorso in seguito alle restrizioni
conseguenti alla pandemia che ha colpito anche il Canton Ticino) la Cassa ha
trasmesso gli atti completi e, con atto 18 maggio 2020 (doc. IV), ha chiesto
unicamente di respingere i ricorsi per le motivazioni già addotte nelle
decisioni impugnate.
Il
20 maggio 2020 il giudice delegato ha trasmesso all’assicurata la risposta di
causa con una lettera in cui ha indicato alla signora RI 1 il diritto di
ulteriormente esprimersi sulla procedura e quello di domandare l’acquisizione
di specifiche prove (doc. V).
La
signora RI 1 non si è espressa in merito.
in diritto
in
ordine
1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e
6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,
pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;
STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre
2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e
seguenti). Su questi temi si veda Ivano
Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione
di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici
alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pag. 307 e
segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, invero modestamente argomentata, resa in una
fattispecie del tutto simile, per complessità istruttoria, per la natura delle
prove acquisite e per l’importanza del caso rispettivamente per i precedenti
esistenti, a quella che ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011 ma con esito opposto. Va segnalato che in giudizi successivi, in
particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è
ritornata alla precedente prassi ed ha confermato la sua giurisprudenza
costante antecedente la sentenza 31 agosto 2015, e quindi senza riprendere il
giudizio, episodico ed estemporaneo, criticato in Ticino per i suoi effetti
negativi (Ranzanici, op. cit., n.
4.3.3 pag. 328 seg.).
Nel
caso in esame il tema in discussione e sottoposto al giudizio di questa Corte è
quello del diritto alla riduzione dei premi a fronte della disponibilità di una
sostanza e meglio del computo dell’usufrutto sulla sostanza (su questo tema si
vedano le STCA 36.1999.17 del 22 aprile 1999; 36.2002.77 dell'8 ottobre 2012;
36.2007.71 del 6 settembre 2007; la sentenza del 5 novembre 2012 inc.
36.2012.22 nonché la TCA 36.2014.6 del 15 maggio 2014 emanata dal TCA nella sua
composizione completa) dove si è ritenuto che l'usufrutto è computato
all'usufruttuario e ciò conseguentemente al fatto che – a livello fiscale –
l'IC sul reddito e sulla sostanza sono poste a carico di chi gode il bene.
Secondo la prassi del TCA “il valore è considerato per la determinazione del
diritto alla RIPAM”. Altro tema è quello del calcolo autonomo del reddito
al di fuori dei parametri fiscali per l’intervenuto ricovero di un membro
dell’UR in casa anziani (STCA 36.2018.76 del 18 marzo 2019), del computo delle
spese di malattia (analizzato nella STCA 36.2012.42 ed evaso con la sentenza
del 3 settembre 2012 oltre che nella STCA 36. 2012.11 del 20 giugno 2012 nella
composizione a tre giudici), dell’aiuto prestato a un membro della famiglia
maggiorenne e autonomo che non fa parte della UR. Si tratta di temi non nuovi,
già oggetto di esame a più riprese da parte di questo Tribunale cantonale delle
Assicurazioni, come rilevabile dalla giurisprudenza citata più avanti. Non solo
la giurisprudenza ma la dottrina (citata più sotto) si è ampiamente chinata su
questi aspetti riprendendo la prassi del TCA. Come indicato quindi il presente
giudizio può essere emanato monocraticamente nel pieno rispetto della volontà,
autonoma, del legislatore cantonale manifestata all’art. 49 LOG.
2. Va ancora
ricordato norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione
della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione
emanate in applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo
che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla
notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale
delle assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità
amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi
competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie (materia di competenza cantonale come
rammenta la dottrina; sul tema della riduzione dei premi si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi
dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364],
edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016).
Affinché
il ricorso sia ricevibile la decisione deve essere resa dall’amministrazione
interessata (la Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni) a
seguito del reclamo dell’assicurato. In altri termini non è la decisione
formale resa dall’amministrazione che può fare l’oggetto di un diretto ricorso
al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la decisione che
segue il reclamo dell’assicurato.
3. Mediante un
unico atto (ricorso 12 marzo 2020) la signora RI 1 contesta sia la decisione
emessa su reclamo il 12 febbraio 2020 relativa alla RIPAM 2019 sia la decisione
della medesima Cassa sempre datata 12 febbraio 2020 relativa alla RIPAM 2020.
Si giustifica, alla luce delle medesime argomentazione soggiacenti i due
provvedimenti, di congiungere le due procedure non solo a livello istruttorio
ma anche per quanto attiene il giudizio.
nel
merito
4. Il tema della riduzione dei
premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie è stato
recentemente analizzato nella STCA 36.2019.77 del 27 aprile 2020 in cui è sono
stati ricordati i principi che reggono la materia. In particolare va qui
rammentato come, dal 2012, le norme della Legge Cantonale di applicazione della
LAMal (LCAMal qui di seguito), che reggono la riduzione dei premi
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM l’acronimo è
utilizzato sia nei lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi
allegati), hanno subito una modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è
radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010
(Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha previsto un nuovo sistema
di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato degli art. 65 e seg.
LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale. La precedente normativa
aveva infatti mostrato talune lacune e, soprattutto, la novella tende ad
ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale valuti con l’adozione
della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in
questo senso il Messaggio15
settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di
modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del
l’8 giugno 2010 a pagina 1, per maggiori dettagli si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi
dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364],
edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016, capitolo 14, p. 357 e ss.). In
particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il Parlamento,
promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai
criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile
cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per
approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da
scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento
poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui
l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed
alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.
LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le nuove norme tendono a
conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla
realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa
capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle
loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli
effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della
reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di
base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce
la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.
Il Cantone gode, nella
concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio
margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici,
op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare
capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed è vincolato in particolare da quanto impone
l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni
riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti
in periodo di formazione (oltre all’obbligo d’informazione della popolazione in
merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra
Cantoni ed assicuratori). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i
potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di
condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come
rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I
343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non solo fissare le procedure
ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.
Con le norme introdotte nel
2012 uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire “una
maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in
modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in
funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di
eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i
cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente
alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio
medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del
sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che
dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.).
Importante è qui rilevare
che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo
cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte la cerchia
dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe
fasce di assicurati.
5. Il Cantone accorda le
riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie
(art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta
accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli
assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari
all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli
assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio
inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è
richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è
versato dal 1° gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni
per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è
tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede
quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via
ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione
della richiesta.
Per la determinazione della
cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del premio,
la legge fissa il concetto di unità di riferimento. L'unità di riferimento è,
di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale (art. 26 cpv. 2
LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono ritenuti
persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza stabile,
costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per l’art. 27
LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché senza figli e
di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella
tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale
definito dalla Laps.
Il premio medio di
riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla RIPAM, è costituito
dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena descritto e del numero
degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le
regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio di Stato
determina annualmente il premio medio di rifermento per ogni singola categoria
di assicurati prevista dalla LAMal.
Alla base del diritto alla
riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai
dati accertati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni
singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge
rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di
accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati
relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza
viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel
suo annuale decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza
donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a
LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che
emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto.
Il regolamento di applicazione della legge (RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16,
prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il
periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano
considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati
nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto
sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è
ridotto annualmente di CHF 10'000.--.
L’art. 31 LCAMal definisce
il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma di tutti i redditi
dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un quindicesimo della
sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale, contrariamente al diritto
previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia. Dall’importo così
calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.
6. Il sistema da ultimo in
vigore prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è
accordato l’importo (normativo) massimo della prestazione sociale (art. 34
LCAMal), limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di
trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione di reddito
della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti”
(Rapporto DSS pag. 31; su questi aspetti si veda: Ranzanici, op.cit., capitolo 15, p. 476 e ss.). Questo
contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole tipologie di
differenziazione per l’importo massimo della prestazione.
Con le modifiche a partire
dalla RIPAM 2015 il legislatore ha quindi introdotto il nuovo concetto di
reddito disponibile massimo (Ranzanici,
op. cit., capitolo 15.2. p. 474 e ss., in particolare 15.2.2.p. 476). Per tale
norma la riduzione dei premi è accordata sino al raggiungimento di un reddito
disponibile massimo che, per le UR senza figli, è definito con la formula di
calcolo seguente:
RDM = costante del 3,4 x 50% del limite di
fabbisogno Laps senza computo della pigione
Se dell'UR fanno parte dei
figli la formula diviene ancor più complessa per cui:
RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x
50 % del limite di fabbisogno Laps senza computo della pigione.
Le due formule adottate dal
legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento ai valori ritenuti
all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono due valori costanti
del 3,4 e del 3,9.
Nel corso
dei lavori preparatori (Messaggio
6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della Legge cantonale di
applicazione della LAMal del 26 giugno 1997), l’esecutivo cantonale ha precisato
di avere voluto inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non
dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non
far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei
redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM
interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione
equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni
reddituali” (Messaggio citato, p. 13).
Posto il
principio di fissare un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la
volontà di sostenere maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari
approfondimenti d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover
considerare maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie
monoparentali e biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza
figli” (Messaggio citato, p.
13).
Da queste considerazioni è
nata la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi
parametri per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono
quindi state proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie
senza figli computabili, e del 3.9 in caso di presenza di figli. Sempre nel suo
messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei
premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è
calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il
multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.
Per la determinazione della
costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p.14 e 15) specifiche tabelle
di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore delle
costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della
costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce anche
il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS)
illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di riferimento
secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3 novembre 2014) e il
sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi massimi, più elevata
per le coppie e le famiglie monoparentali.
In sostanza le costanti
scelte dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a determinare
per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto
di una valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e
composizione dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la
riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al
passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non
solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.
7. Come anticipato, per
determinare il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si
deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata
partendo dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito lordo
riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di
tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte
della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.
L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui
l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali
necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di
principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni
dall’assicurato medesimo o tramite terzi (v. Ranzanici,
op. cit., capitolo 14.8. p. 387 e ss.)
Il RDS è stato fissato
considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per
quanto attiene i redditi computabili sia per quel che riguarda le spese ammesse
in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle
operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM.
Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito disponibile
di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli assicurati”,
ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente dalla sua fonte,
ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va
aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza netta secondo la LT,
senza imputazione di franchigia alcuna).
Dai lavori preparatori
discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora
l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo
determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS
(si veda Ranzanici, op. cit., n.
826, p. 433, capitolo 14.8.6). Come rammentato nelle STCA 36.2016.130-131 del
15 marzo 2017; 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011,
36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4
febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di
tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le
prime come: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni
tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è
vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. È possibile
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa
contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve
innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto
concerne i contributi delle assicurazioni sociali". L’amministrazione prescinde
(così come il Giudice) dai dati fiscali in casi eccezionali, che ancora le
norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in
maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31
RegLCAMal). In tali costellazioni è eseguito un nuovo calcolo autonomo
indipendente dalla decisione di tassazione. Sia l’amministrazione sia il
Tribunale cantonale delle Assicurazioni se non dati gli estremi del regolamento
(art. 14) debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal Consiglio
di Stato ed ai valori in questa contenuti.
Dall’importo del reddito
complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente
riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e
completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli
importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione
della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il
Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra essere stato
quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il
premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie
determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito
si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI,
IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali
(secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000) nonché le spese per interessi
passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo massimo di CHF
3'000). Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per
le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese
mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal) o
ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e p. 437 e ss. note 833
e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le
deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia
non possono essere considerate.
Secondo le norme vigenti la
spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e dimostrata
dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000. L’accento è posto
sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e
riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La
deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa
parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i
proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18).
La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al
favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il
valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello
reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del
riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF
3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari (si
veda anche: Ranzanici, op. cit.,
n. 790 e 800 e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).
8. Per completezza va rammentato
ancora che, per fissare l’importo della riduzione del premio da riconoscere
agli assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65 cpv. 1
LAMal), l’importo normativo della RIPAM accertato in base alle norme va
ulteriormente moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.10. p.
448 e ss.). L’art. 37 LCAMal prevede che il coefficiente cantonale di
finanziamento, ossia quanto il Cantone deve finanziare dell’importo normativo
del premio, determina di converso la quota, basata sul premio medio di riferimento,
che rimane a carico dell’assicurato o dell’UR interessata.
9. Come
anticipato nelle considerazioni del punto precedente la Cassa prescinde dal
rifarsi ai dati previsti nella tassazione di riferimento quando gli stessi non
siano attuali in seguito a eventi specificatamente previsti dal regolamento di
applicazione della LCAMal. In particolare (come evocato nella STCA 36.2019.52
del 26 agosto 2019) in situazione di vedovanza.
L’art.
14 RLCAMal prevede, al suo capoverso 1, l’obbligo (per l’imposizione voluta
dall’esecutivo cantonale con l’espressione: “Il reddito di riferimento è
determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente
nei seguenti casi”) per l’amministrazione di procedere alla determinazione
del diritto alla riduzione dei premi senza far capo ai valori ritenuti nella
tassazione, in caso di
" a) persone soggette
all’imposta alla fonte e persone soggette all’ob-
bligo
d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione
delle persone o dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva
dell’AELS, non tassate in Svizzera;
b) persone
domiciliate che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
c)
persone sole conformemente all’art. 11 capoverso 1 che hanno iniziato
un’attività lucrativa dopo avere terminato la prima formazione;
d) decesso del coniuge o del
partner registrato;
e)
divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento
dell’unione domestica registrata;
f)
cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione,
pensionamento, infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o
perfezionamento professionale.”
Il
regolamento (art. 14 cpv. 2) prevede poi altre ipotesi in cui, a richiesta
dell’assicurato o dell’UR, il reddito di riferimento è determinato sulla scorta
della situazione finanziaria e familiare più recente. Le ipotesi sono le
seguenti:
"
2La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG accerta,
su richiesta, i dati necessari per il calcolo del reddito di riferimento al di
fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante in caso di:
a) cessazione
parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g)
del capoverso 1;
b)
diminuzione delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere
delle assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al
relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
c)
diminuzione del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per
altri fattori oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato
desunto dalla tassazione fiscale determinante;
d)
diminuzione degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla
tassazione fiscale determinante;
e)
diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione
fiscale determinante, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato
per necessità primarie proprie.”
La
norma prevede ulteriormente che:
" (…)
3Nelle evenienze di cui
ai capoversi 1 e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza
(immobiliare e mobiliare), i dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione
fiscale cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.
4I dati necessari nelle
evenienze di cui ai capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico
modulo ufficiale che è recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG.
5Per le persone non
residenti in Svizzera, assicurate obbligatoriamente in Svizzera in ragione
degli Accordi bilaterali CH/CE o della Convenzione istitutiva dell’AELS, di cui
alla lett. a) del capoverso 1, si richiamano le disposizioni federali
specifiche relative al calcolo del reddito determinante.”
In
particolare, dunque, nell’ipotesi della diminuzione del reddito conseguito
comunicato all’amministrazione la Cassa procede alla determinazione del diritto
alla riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali, accertando il
reddito da ultimo conseguito dai membri che compongono l’unità di riferimento.
10. Va
indicato che per l’anno 2019, l’esecutivo cantonale ha fissato le basi
di calcolo nel Decreto esecutivo per l’applicazione delle riduzioni di premio
LAMal del 19 dicembre 2018 secondo cui il periodo fiscale per l’accertamento
del reddito disponibile di riferimento è la classificazione dell’imposta
cantonale per l’anno 2016. Il premio medio di riferimento per gli adulti
assomma a CHF 5'766 mentre per i giovani adulti è di CHF 4'594. La costante per
il calcolo del reddito disponibile massimo per un’unità senza figli è del 3.6 e
per un’unità con figli è del 4.5. Per i proprietari o usufruttuari di sostanza
immobiliare, ai fini del calcolo del reddito disponibile di riferimento ai
sensi dell’art. 30 LCAMal, il valore della sostanza immobiliare registrato
nella tassazione di riferimento di ciascun membro dell’unità di riferimento è
maggiorato con la percentuale di adeguamento prevista dall’Ufficio cantonale di
stima. Non così quando, invece, le spese aumentano. In questa costellazione, come
nel caso in esame, la Cassa si attiene alla tassazione applicabile.
Qui l’agire
dell’amministrazione è certamente corretto.
Per quanto
riguarda la riduzione dei premi per l’anno 2020 il Consiglio di Stato ha
fissato, con decreto esecutivo del 6 novembre 2019 i seguenti parametri:
" a) periodo fiscale per
l’accertamento del reddito disponibile di riferi-
mento: classificazioni
dell’imposta cantonale per l’anno 2017.
b) premio medio di riferimento:
- adulti: fr. 5'910.–
- giovani adulti: fr. 4'594.–
- minorenni: fr. 1'373.–.
c) costante per il calcolo del
reddito disponibile massimo:
- unità di riferimento senza
figli:3.6
- unità di riferimento con
figli:4.5.”
11. L’esponente
contesta il fatto che sia computato nella sostanza, per la determinazione del
diritto alla RIPAM, anche dell’usufrutto. Essa ricorda la cessione dei beni ai
figli garantendosi il diritto d’usufrutto sugli stessi.
L’argomento
non è di pregio. Come rilevato nelle STCA 36.2014.6 del 15 maggio 2014 e nelle STCA
36.1999.17 del 22 aprile 1999; 36.2002.77 dell'8 ottobre 2012; 36.2007.71 del 6
settembre 2007 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto che
l'usufrutto è computato all'usufruttuario. Nella STCA 36.2014.6 questa Corte ha
evidenziato come “la prassi del TCA conduce, in situazioni analoghe a quelle
qui in discussione, a ritenere i beni gravati da usufrutto nella partita
fiscale dell'usufruttuario. La ragione è in sé comprensibile. Chi beneficia
del bene quale usufruttuario dispone (salvo patto contrario) di tutto il bene
ad esclusione della nuda proprietà che equivale a ben poco, per l’art. 745 cpv.
2 CCS l’usufrutto “attribuisce all’usufruttuario il pieno godimento della
cosa, salvo contraria disposizione”. A livello fiscale, come visto e come noto
alla ricorrente, i beni soggetti a usufrutto sono inseriti nella partita
fiscale del beneficiario dell’usufrutto. La sostanza ritenuta dalla Cassa, in
concreto, appare quindi corretta siccome dedotta dalla tassazione applicabile.
12. La
ricorrente contesta l’agire dell’amministrazione nella misura in cui non
considera le spese di malattia necessarie in conseguenza del ricovero del
signor __________ presso la Casa Anziani ove è degente da giugno 2019.
In
merito alle spese di malattia questa Corte ha già analizzato, nella STCA 36.2012.42
del 3 settembre 2012, il tema specificatamente. In quel caso, a fronte di un
assicurato ricoverato da poco in una casa anziani ed astretto al pagamento di
una retta importante, alla luce della sua sostanza, il Tribunale cantonale
delle assicurazioni (nella sua composizione completa) aveva ritenuto che:
"
La volontà del legislatore appare chiara e la lista delle possibili
deduzioni dal reddito lordo per cifrare il RDS è certamente esaustiva e non
soggetta ad interpretazioni. Ciò che ha determinato le scelte del Parlamento
ticinese è stata la natura della spesa ed il suo vincolo, come descritto in
precedenza. Altre deduzioni non possono essere ammesse anche se la LT riconosce
talune spese necessarie od obbligate in deduzione dal reddito per cifrare
l’imponibile. Si pensi ad esempio alle spese per disabilità. Il diritto fiscale
ammette le deduzioni ma non la nuova LCAMal. Giusta l’art. 9 cpv. 2 lett. h bis
LAID (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005) dai proventi imponibili sono
dedotte le “spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili” ai
sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis) “al cui
sostentamento egli provvede”, quando tali spese sono sopportate dal
contribuente medesimo. Contrariamente a quanto stabilito per le spese di
malattia ed infortunio, nel caso delle spese per disabilità non va presa in
considerazione alcuna franchigia. L’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD (per
l’imposta federale diretta) afferma lo stesso principio, così come l’art. 32
cpv. 1 lett. l LT (per l’imposta cantonale). Si tratta, a ben vedere, di spese
necessarie ed imposte da una condizione particolare e specifica, nonostante ciò
non sono state considerate e nessun elemento concreto permette di ritenere che
si sia trattato di una lacuna. L’esame dei lavori preparatori induce a ritenere
che si tratti di scelta deliberata del legislatore verosimilmente voluta per
tenere in conto di altre prestazioni di cui beneficiano persone invalide (si
pensi all’AGI). Stessa sorte anche per le deduzioni ammesse in favore dei
contribuenti al beneficio di rendite AVS AI cui vengono riconosciute in
deduzione dal reddito (già al netto) importi, di sicuro rilievo, ammessi
dall’art. 34 LT (su questo aspetto si veda RtiD No.3t/I-2009 (CDT 8.9.2009 N.
80.2008.73). La legge (art. 31 LCAMal) non consente una diversa interpretazione
e non permette, conseguentemente, altre detrazioni. La lista degli importi
deducibili dal reddito lordo – per la fissazione del RDS – lo si ribadisce è da
ritenere esaustiva. Ulteriori spese vincolate in deduzione dal reddito lordo
per fissare il reddito disponibile non possono essere considerate in difetto di
una esplicita volontà del legislatore nelle nuove norme della LCAMal.
Alla luce di questi rilievi non può
qui essere accolta la critica mossa dal ricorrente al Servizio Prestazioni
della Cassa per il fatto di non avere considerato l’onere derivante dalle spese
derivanti dalla degenza in casa anziani medicalizzata del signor A.. D’avviso
di questa Corte nella diaria versata alla casa anziani, che comprende anche le
spese di vitto ed alloggio, sono certamente comprese spese – oltre a quelle che
l’assicuratore malattia riconosce e versa all’istituzione di ricovero – che
tendono a coprire prestazioni di natura infermieristica e para infermieristica,
rispettivamente per i servizi resi all’ospite, spese necessarie perlomeno in
parte in relazione all’incapacità dell’assicurato di sopperire da solo ai suoi
interi bisogni (in casu al signor A. ha un grado 4 di incapacità come
desumibile dagli allegati al doc. 3).
Va qui certamente riconosciuto al
ricorrente che, per il suo ricovero in casa anziani, egli debba oggettivamente
sopportare una spesa maggiore rispetto alla situazione precedente (quando
viveva con il figlio).
Dette maggiori spese, derivanti
dall’oggettiva disabilità, incidono in certa misura sulle capacità finanziarie
dell’assicurato. La scelta deliberata del legislatore ticinese di non
considerare spese di questa natura in deduzione dal reddito, anche se discutibile
e severa nelle sue conseguenze, va qui rispettata rientrando in quell’ampiezza
di manovra che la legge federale riconosce ai Cantoni nella determinazione
della materia. Ciò analogamente al mancato riconoscimento delle franchigie che
Fatti
i beneficiari di rendite AVS si vedono riconosciute a livello fiscale.
Il ricorrente non può di conseguenza
essere seguito laddove ritiene che la retta della casa anziani, ed in generale
le maggiori spese derivanti dalla sua degenza in casa Fondazione X., debbano essere
riconosciute in deduzione dal reddito. Il fatto che altri corpi normativi (la
LT rispettivamente la LPC o la Laps) prevedano modalità diverse per la
determinazione del diritto alla prestazione sociale non permette di ritenere
nell’ambito della LCAMal i medesimi criteri in via di analogia. La critica di
disparità di trattamento, di divieto dell’arbitrio e di violazione della LAMal
non può essere seguita. Le norme, che trovano applicazione per tutte le
situazioni analoghe alle condizioni del signor A., non discriminano il
ricorrente rispetto ad altre persone oggettivamente nelle sue condizioni. I
lavori preparatori della modifica della LCAMal prevedono esplicitamente la
concessione di un aiuto sociale mediante la RIPAM, ciò che non preclude la
richiesta di prestazioni complementari all’AVS rispettivamente prestazioni
dell’assistenza ne dovessero ricorrere gli estremi, che considerino da un lato
ben precise entrate tra cui è annoverata la sostanza. Tra le spese unicamente
il PMR contributi sociali, pensioni alimentari e spese per il conseguimento del
reddito nonché interessi passivi (con determinati limiti queste due categorie)
possono essere dedotte. Incrementi di spesa dovuti a condizioni di salute quali
ricoveri in case anziani, in nosocomi, presenza di franchigie LAMal alte per
scelta dell’assicurato, ed altre spese analoghe non concorrono alla
determinazione del diritto alla RIPAM.
Nello
stesso senso la dottrina (Ranzanici,
op. cit., n. 1165 dove è criticata la scelta del legislatore ticinese).
Nel
discende che spese per malattia quali quelle invocate dalla ricorrente,
rispettivamente per la disabilità o per le cure connesse al ricovero in casa
anziani, non possono essere ritenute in questa sede.
13. Il
fatto che alla ricorrente rimangano, dopo avere soluto con le ordinarie
entrate, solo pochi mezzi per fronteggiare le spese ordinarie della vita, e che
Considerandi
la figlia che con lei convive abbia difficoltà in conseguenza alla perdita del
posto di lavoro, sono situazioni che creano comprensibile difficoltà e
certamente cruccio per il reperimento della liquidità sufficiente
all’ordinario. Purtroppo però il legislatore ticinese, che dispone di ampio
potere per codificare la materia, ha deciso di considerare la quota di sostanza
che va a determinare l’importo del reddito disponibile dell’unità di
riferimento, qui composta dai coniugi __________. La Cassa ha quindi ritenuto
gli importi inseriti nelle decisioni in maniera corretta. Da rilevare ancora
come la figlia __________, nata nel 1968, non può essere compresa nell’unità di
riferimento dei genitori.
14.
Ai fini della RIPAM 2019 i
redditi conseguiti dai signori __________, rilevati dalla tassazione 2016,
assommano a CHF 88'601. La cifra comprende il valore locativo dei beni per CHF
17'807. Già questo importo di reddito, anche volendo dedurre il valore locativo
e di locazione per non considerarlo come suggerisce la ricorrente, e dedotti
gli importi deducibili rilevabili dalla tassazione applicabile, non
consentirebbe di conseguire il sussidio. Infatti esso sarebbe superiore alla
cifra massima sussidiabile di CHF 46'857,60.
A
maggior ragione il sussidio non può essere concesso se si considera, come è
necessario fare per le ragioni esposte, sia il reddito locativo della proprietà
immobiliare sia la quota della sostanza. Il reddito disponibile assomma a CHF
152'289 come rettamente calcolato dall’amministrazione. Il reddito disponibile
è tale anche se non è immediatamente monetizzabile e comprensibilmente la
ricorrente se ne lamenta. La scelta del legislatore vincola però il giudice.
La
decisione su reclamo della Cassa riferita alla RIPAM 2019 si rivela pertanto
corretta e va salvaguardata.
15.
Per
l’anno 2020 il decreto esecutivo del Consiglio di Stato impone di ritenere la
tassazione 2017. Anche in questa costellazione si ha un reddito complessivo
(comprensivo del valore locativo) di CHF 89’134 come dichiarato dalla
ricorrente (prima della deduzione delle spese di gestione e manutenzione degli
immobili). Questo importo da solo, dedotti gli importi dei premi medi
deducibili e le spese per interessi passivi, non consente di riconoscere il
diritto al sussidio. L’importo massimo sussidiabile assomma a CHF 47'278,20. A
maggior ragione se si computa la quota parte della sostanza come occorre fare
per legge. La decisione della Cassa è quindi corretta anche con riferimento
alla RIPAM 2020, il reddito disponibile essendo superiore a CHF 137'000.
16.
Alla
luce di quanto precede i ricorsi devono essere respinti senza carico di tasse
di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I
ricorsi formulati il 12 marzo 2020 contro le decisioni emesse su reclamo il 12
febbraio 2020 (n. 2019/62882-1 e 2020/35102-1) sono congiunti.
2. I
ricorsi sono respinti.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti