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Decisione

36.2020.20

RIPAM 2019 e 2020 chiesto a seguito dell'aumento delle spese causato dal ricovero di uno dei mebri dell'UR in casa anziani. Richiedente al beneficio di usufrutto iscritto nella tassazione per importo significativo. RIPAM respinte

10 giugno 2020Italiano39 min

le maggiori spese derivanti dalla sua degenza in casa Fondazione X., debbano essere

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2020.20-21

IR/sc

Lugano

10 giugno 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sui ricorsi del 12 marzo 2020 di

RI 1

contro

le decisioni su reclamo del 12 febbraio 2020 emanate da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. RI

1, 1941, coniugata con __________ dal 28 settembre 1963, domiciliata a __________,

e al beneficio di una rendita così come il coniuge __________, nato nel 1938, e

pure al beneficio di prestazioni della LPP, ha domandato (doc. A1) la riduzione

del premio dell’assicurazione delle cure medico sanitarie per sè e per il

marito, entrambe assicurati presso __________, riferita al 2019 mediante

formulario inoltrato alla Cassa cantonale di compensazione il 28 giugno 2019.

A

sostegno della propria domanda la signora RI 1 ha evidenziato come, dal 7

giugno 2019, il marito è degente presso la Casa Anziani a __________, ciò che

ha comportato il versamento di una importante retta. L’istante ha prodotto alla

Cassa il certificato fiscale rilasciato dall’IAS e riferito alle rendite AVS

percepite dal marito (CHF 7'056 nel corso del 2018), relative a lei stessa (CHF

20'328 per il 2018), l’attestazione della Cassa pensioni __________ relativo a __________,

indicante un importo di CHF 29'394 per l’anno 2018, nonché la tassazione 2017

indicante una sostanza netta pari a CHF 907'232, prima della deduzione sociale.

A

fondamento dell’incremento delle spese derivate dal trasferimento di __________

in casa Anziani, la signora RI 1 ha prodotto la fattura del mese di giugno 2019

per un importo (ancora provvisorio e parziale) di CHF 2'525. La signora RI 1 ha

pure prodotto la polizza assicurativa di __________ (indicante un premio di CHF

495,60 per il 2019 per ognuno dei coniugi e per la sola obbligatoria) ed ha

attestato i debiti gravanti la sostanza immobiliare e gli interessi passivi.

B. Mediante

decisione formale del 31 agosto 2019 la Cassa ha respinto la richiesta (doc.

A2). Avverso questa decisione la signora RI 1 si è aggravata il 13 settembre

2019 (doc. A3) producendo il modulo per la revisione annuale del calcolo della

retta in casa anziani da cui emerge una prestazione dovuta di CHF 158,70

giornalieri oltre a prestazioni speciali. L’amministrazione ha dato atto della

ricevuta del reclamo (doc. A4 del 20 settembre 2019), ha eseguito la verifica

dei calcoli (doc. A5) e ha emanato la decisione su reclamo il 12 febbraio 2020

(doc. A6). In tale atto la Cassa ha riesaminato i parametri posti alla base del

calcolo e ricalcolato il diritto alla prestazione, fortemente influenzato

dall’importo della sostanza immobiliare. Dopo avere stabilito il reddito

disponibile in CHF 152'289 l’amministrazione ha rilevato il netto superamento

del reddito disponibile massimo che consente il versamento di un aiuto (CHF

46'857,60) e ha respinto il reclamo.

C. Mediante

trasmissione del formulario, pervenuto alla Cassa il 9 luglio 2019, RI 1 ha

chiesto (doc. B1) la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria contro

le malattie per sé e per il marito __________ anche con riferimento all’anno

2020. La signora RI 1 ha evidenziato, nello scritto del 17 luglio 2019

destinato all’amministrazione, che la sostanza computata all’unità di

riferimento è tale “in quanto beneficiari di un usufrutto dal momento che

tutte le nostre proprietà sono state donate ai figli in data 6 ottobre 2004”.

Nuovamente, a sostegno della sua richiesta, la signora RI 1 ha prodotto copia

della retta di giugno 2019 del marito presso la Casa Anziani, la decisione di

tassazione 2017, e copia degli atti già spediti alla Cassa cantonale di

compensazione nel contesto della richiesta dell’anno precedente (2019).

La

Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda per il netto

superamento del reddito disponibile dei parametri massimi che concedono diritto

alla riduzione dei premi (doc. B2). L’assicurata, a nome dell’unità di

riferimento, ha contestato la decisione (doc. B3 del 12 dicembre 2019) e

prodotto le nuove polizza assicurative relative all’anno 2020 che attestano un

importante incremento di spesa.

L’amministrazione

ha dato atto della ricezione del reclamo il 13 gennaio 2020 (doc. B4) e ha

eseguito la verifica dei propri calcoli e dei relativi parametri (doc. B5) per

emanare, il 12 febbraio 2020 (doc. B6), la decisione su reclamo con cui ha

respinto il gravame dell’assicurata per il netto superamento del valore massimo

che dà diritto alla riduzione (CHF 47'278,80 per l’anno 2020) del reddito

disponibile (CHF 137'458) siccome la Cassa ha ritenuto la sostanza indicata

nella tassazione.

D. Con

un unico atto (ricorso del 12 marzo 2020), a nome dell’unità di riferimento, RI

1 ha contestato sia la decisione su reclamo relativa all’anno 2019 sia quella

concernente l’anno 2020. A fondamento della contestazione l’assicurata lamenta

da un lato la mancata deduzione delle spese di cura di __________ presso la Casa

Anziani (circa CHF 60'000) e contesta il computo del valore locativo delle

proprietà gravate da usufrutto in favore dell’UR ma donate ai figli nel 2004. L’assicurata

evidenzia come il bene di maggior pregio sia l’abitazione in cui vive e nella

quale ospita la figlia __________ la quale ha perduto il posto di lavoro nel

2017 senza reperirne uno nuovo e non beneficiando più delle prestazioni

dell’assicurazione disoccupazione. Il figlio __________, avendo una propria

famiglia, non può certamente aiutare la madre e il padre economicamente.

Secondo

l’esponente l’effettivo reddito disponibile, ossia la disponibilità finanziaria

dell’UR, non sarebbe tale da permettere di far fronte alle spese imposte in

particolare dall’assicurazione malattie. RI 1 evidenzia come le rimangano CHF

10'000 annui per l’assicurazione malattie e il sostentamento. Nelle sue

conclusioni l’assicurata chiede l’annullamento delle decisioni impugnate e

l’ammissione alla RIPAM 2019 e 2020.

E. Invitata

a prendere posizione sulle impugnative (doc. III del 27 aprile 2020 trasmesso

con ritardo rispetto alla data del ricorso in seguito alle restrizioni

conseguenti alla pandemia che ha colpito anche il Canton Ticino) la Cassa ha

trasmesso gli atti completi e, con atto 18 maggio 2020 (doc. IV), ha chiesto

unicamente di respingere i ricorsi per le motivazioni già addotte nelle

decisioni impugnate.

Il

20 maggio 2020 il giudice delegato ha trasmesso all’assicurata la risposta di

causa con una lettera in cui ha indicato alla signora RI 1 il diritto di

ulteriormente esprimersi sulla procedura e quello di domandare l’acquisizione

di specifiche prove (doc. V).

La

signora RI 1 non si è espressa in merito.

in diritto

in

ordine

1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e

6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000;

STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre

2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e

seguenti). Su questi temi si veda Ivano

Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione

di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici

alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pag. 307 e

segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, invero modestamente argomentata, resa in una

fattispecie del tutto simile, per complessità istruttoria, per la natura delle

prove acquisite e per l’importanza del caso rispettivamente per i precedenti

esistenti, a quella che ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011 ma con esito opposto. Va segnalato che in giudizi successivi, in

particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è

ritornata alla precedente prassi ed ha confermato la sua giurisprudenza

costante antecedente la sentenza 31 agosto 2015, e quindi senza riprendere il

giudizio, episodico ed estemporaneo, criticato in Ticino per i suoi effetti

negativi (Ranzanici, op. cit., n.

4.3.3 pag. 328 seg.).

Nel

caso in esame il tema in discussione e sottoposto al giudizio di questa Corte è

quello del diritto alla riduzione dei premi a fronte della disponibilità di una

sostanza e meglio del computo dell’usufrutto sulla sostanza (su questo tema si

vedano le STCA 36.1999.17 del 22 aprile 1999; 36.2002.77 dell'8 ottobre 2012;

36.2007.71 del 6 settembre 2007; la sentenza del 5 novembre 2012 inc.

36.2012.22 nonché la TCA 36.2014.6 del 15 maggio 2014 emanata dal TCA nella sua

composizione completa) dove si è ritenuto che l'usufrutto è computato

all'usufruttuario e ciò conseguentemente al fatto che – a livello fiscale –

l'IC sul reddito e sulla sostanza sono poste a carico di chi gode il bene.

Secondo la prassi del TCA “il valore è considerato per la determinazione del

diritto alla RIPAM”. Altro tema è quello del calcolo autonomo del reddito

al di fuori dei parametri fiscali per l’intervenuto ricovero di un membro

dell’UR in casa anziani (STCA 36.2018.76 del 18 marzo 2019), del computo delle

spese di malattia (analizzato nella STCA 36.2012.42 ed evaso con la sentenza

del 3 settembre 2012 oltre che nella STCA 36. 2012.11 del 20 giugno 2012 nella

composizione a tre giudici), dell’aiuto prestato a un membro della famiglia

maggiorenne e autonomo che non fa parte della UR. Si tratta di temi non nuovi,

già oggetto di esame a più riprese da parte di questo Tribunale cantonale delle

Assicurazioni, come rilevabile dalla giurisprudenza citata più avanti. Non solo

la giurisprudenza ma la dottrina (citata più sotto) si è ampiamente chinata su

questi aspetti riprendendo la prassi del TCA. Come indicato quindi il presente

giudizio può essere emanato monocraticamente nel pieno rispetto della volontà,

autonoma, del legislatore cantonale manifestata all’art. 49 LOG.

2. Va ancora

ricordato norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione

della LAMal (LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione

emanate in applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo

che ha pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla

notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale

delle assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità

amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi

competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione dei premi

dell’assicurazione contro le malattie (materia di competenza cantonale come

rammenta la dottrina; sul tema della riduzione dei premi si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi

dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364],

edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016).

Affinché

il ricorso sia ricevibile la decisione deve essere resa dall’amministrazione

interessata (la Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni) a

seguito del reclamo dell’assicurato. In altri termini non è la decisione

formale resa dall’amministrazione che può fare l’oggetto di un diretto ricorso

al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la decisione che

segue il reclamo dell’assicurato.

3. Mediante un

unico atto (ricorso 12 marzo 2020) la signora RI 1 contesta sia la decisione

emessa su reclamo il 12 febbraio 2020 relativa alla RIPAM 2019 sia la decisione

della medesima Cassa sempre datata 12 febbraio 2020 relativa alla RIPAM 2020.

Si giustifica, alla luce delle medesime argomentazione soggiacenti i due

provvedimenti, di congiungere le due procedure non solo a livello istruttorio

ma anche per quanto attiene il giudizio.

nel

merito

4. Il tema della riduzione dei

premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie è stato

recentemente analizzato nella STCA 36.2019.77 del 27 aprile 2020 in cui è sono

stati ricordati i principi che reggono la materia. In particolare va qui

rammentato come, dal 2012, le norme della Legge Cantonale di applicazione della

LAMal (LCAMal qui di seguito), che reggono la riduzione dei premi

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM l’acronimo è

utilizzato sia nei lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi

allegati), hanno subito una modifica sostanziale. Il titolo IV della legge è

radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno 2010

(Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha previsto un nuovo sistema

di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato degli art. 65 e seg.

LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale. La precedente normativa

aveva infatti mostrato talune lacune e, soprattutto, la novella tende ad

ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale valuti con l’adozione

della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in

questo senso il Messaggio15

settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di

modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del

l’8 giugno 2010 a pagina 1, per maggiori dettagli si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi

dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364],

edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016, capitolo 14, p. 357 e ss.). In

particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il Parlamento,

promulgando le norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai

criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile

cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per

approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da

scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento

poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui

l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed

alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.

LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

Le nuove norme tendono a

conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla

realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa

capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle

loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli

effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della

reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di

base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce

la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

Il Cantone gode, nella

concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio

margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici,

op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare

capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed è vincolato in particolare da quanto impone

l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni

riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti

in periodo di formazione (oltre all’obbligo d’informazione della popolazione in

merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra

Cantoni ed assicuratori). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i

potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di

condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come

rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I

343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non solo fissare le procedure

ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.

Con le norme introdotte nel

2012 uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire “una

maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in

modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in

funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di

eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i

cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente

alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio

medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del

sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che

dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.).

Importante è qui rilevare

che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo

cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte la cerchia

dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe

fasce di assicurati.

5. Il Cantone accorda le

riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie

(art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta

accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli

assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari

all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli

assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio

inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è

richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è

versato dal 1° gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni

per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è

tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede

quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via

ordinaria è dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione

della richiesta.

Per la determinazione della

cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del premio,

la legge fissa il concetto di unità di riferimento. L'unità di riferimento è,

di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale (art. 26 cpv. 2

LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi sono ritenuti

persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza stabile,

costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per l’art. 27

LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché senza figli e

di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati nella

tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno esistenziale

definito dalla Laps.

Il premio medio di

riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla RIPAM, è costituito

dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena descritto e del numero

degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore, ripartiti per le

regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio di Stato

determina annualmente il premio medio di rifermento per ogni singola categoria

di assicurati prevista dalla LAMal.

Alla base del diritto alla

riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai

dati accertati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni

singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge

rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di

accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati

relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza

viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel

suo annuale decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza

donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a

LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che

emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto.

Il regolamento di applicazione della legge (RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16,

prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il

periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano

considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati

nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto

sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è

ridotto annualmente di CHF 10'000.--.

L’art. 31 LCAMal definisce

il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma di tutti i redditi

dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un quindicesimo della

sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale, contrariamente al diritto

previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia. Dall’importo così

calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.

6. Il sistema da ultimo in

vigore prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è

accordato l’importo (normativo) massimo della prestazione sociale (art. 34

LCAMal), limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di

trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione di reddito

della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti”

(Rapporto DSS pag. 31; su questi aspetti si veda: Ranzanici, op.cit., capitolo 15, p. 476 e ss.). Questo

contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole tipologie di

differenziazione per l’importo massimo della prestazione.

Con le modifiche a partire

dalla RIPAM 2015 il legislatore ha quindi introdotto il nuovo concetto di

reddito disponibile massimo (Ranzanici,

op. cit., capitolo 15.2. p. 474 e ss., in particolare 15.2.2.p. 476). Per tale

norma la riduzione dei premi è accordata sino al raggiungimento di un reddito

disponibile massimo che, per le UR senza figli, è definito con la formula di

calcolo seguente:

RDM = costante del 3,4 x 50% del limite di

fabbisogno Laps senza computo della pigione

Se dell'UR fanno parte dei

figli la formula diviene ancor più complessa per cui:

RDM = [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x

50 % del limite di fabbisogno Laps senza computo della pigione.

Le due formule adottate dal

legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento ai valori ritenuti

all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono due valori costanti

del 3,4 e del 3,9.

Nel corso

dei lavori preparatori (Messaggio

6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della Legge cantonale di

applicazione della LAMal del 26 giugno 1997), l’esecutivo cantonale ha precisato

di avere voluto inserire nella legge un “limite esplicito … (che) non

dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo parametro consente … di non

far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del numero dei beneficiari, nei

redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi di cassa malati. Il RDM

interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione

equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni

reddituali” (Messaggio citato, p. 13).

Posto il

principio di fissare un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la

volontà di sostenere maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari

approfondimenti d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover

considerare maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie

monoparentali e biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza

figli” (Messaggio citato, p.

13).

Da queste considerazioni è

nata la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi

parametri per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono

quindi state proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie

senza figli computabili, e del 3.9 in caso di presenza di figli. Sempre nel suo

messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei

premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è

calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il

multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.

Per la determinazione della

costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p.14 e 15) specifiche tabelle

di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore delle

costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della

costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce anche

il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS)

illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di riferimento

secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3 novembre 2014) e il

sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi massimi, più elevata

per le coppie e le famiglie monoparentali.

In sostanza le costanti

scelte dal Parlamento, e che il Consiglio di Stato è abilitato a determinare

per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal, sono il frutto

di una valutazione operata dal legislatore e che ha considerato redditi e

composizione dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei quali la

riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori) rispetto al

passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto sociale non

solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.

7. Come anticipato, per

determinare il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si

deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata

partendo dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito lordo

riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di

tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte

della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.

L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui

l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali

necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di

principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni

dall’assicurato medesimo o tramite terzi (v. Ranzanici,

op. cit., capitolo 14.8. p. 387 e ss.)

Il RDS è stato fissato

considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per

quanto attiene i redditi computabili sia per quel che riguarda le spese ammesse

in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle

operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM.

Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito disponibile

di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli assicurati”,

ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente dalla sua fonte,

ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va

aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza netta secondo la LT,

senza imputazione di franchigia alcuna).

Dai lavori preparatori

discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora

l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo

determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS

(si veda Ranzanici, op. cit., n.

826, p. 433, capitolo 14.8.6). Come rammentato nelle STCA 36.2016.130-131 del

15 marzo 2017; 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011,

36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4

febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di

tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le

prime come: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni

tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è

vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. È possibile

scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa

contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve

innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto

concerne i contributi delle assicurazioni sociali". L’amministrazione prescinde

(così come il Giudice) dai dati fiscali in casi eccezionali, che ancora le

norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio 2012, in

maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art. 31

RegLCAMal). In tali costellazioni è eseguito un nuovo calcolo autonomo

indipendente dalla decisione di tassazione. Sia l’amministrazione sia il

Tribunale cantonale delle Assicurazioni se non dati gli estremi del regolamento

(art. 14) debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal Consiglio

di Stato ed ai valori in questa contenuti.

Dall’importo del reddito

complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente

riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e

completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli

importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione

della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il

Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra essere stato

quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il

premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito

si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI,

IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali

(secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000) nonché le spese per interessi

passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo massimo di CHF

3'000). Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per

le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese

mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal) o

ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e p. 437 e ss. note 833

e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le

deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia

non possono essere considerate.

Secondo le norme vigenti la

spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e dimostrata

dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000. L’accento è posto

sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e

riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La

deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa

parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i

proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18).

La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al

favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il

valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello

reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del

riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF

3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari (si

veda anche: Ranzanici, op. cit.,

n. 790 e 800 e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).

8. Per completezza va rammentato

ancora che, per fissare l’importo della riduzione del premio da riconoscere

agli assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65 cpv. 1

LAMal), l’importo normativo della RIPAM accertato in base alle norme va

ulteriormente moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.10. p.

448 e ss.). L’art. 37 LCAMal prevede che il coefficiente cantonale di

finanziamento, ossia quanto il Cantone deve finanziare dell’importo normativo

del premio, determina di converso la quota, basata sul premio medio di riferimento,

che rimane a carico dell’assicurato o dell’UR interessata.

9. Come

anticipato nelle considerazioni del punto precedente la Cassa prescinde dal

rifarsi ai dati previsti nella tassazione di riferimento quando gli stessi non

siano attuali in seguito a eventi specificatamente previsti dal regolamento di

applicazione della LCAMal. In particolare (come evocato nella STCA 36.2019.52

del 26 agosto 2019) in situazione di vedovanza.

L’art.

14 RLCAMal prevede, al suo capoverso 1, l’obbligo (per l’imposizione voluta

dall’esecutivo cantonale con l’espressione: “Il reddito di riferimento è

determinato sulla scorta della situazione finanziaria e familiare più recente

nei seguenti casi”) per l’amministrazione di procedere alla determinazione

del diritto alla riduzione dei premi senza far capo ai valori ritenuti nella

tassazione, in caso di

" a) persone soggette

all’imposta alla fonte e persone soggette all’ob-

bligo

d’assicurazione svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione

delle persone o dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva

dell’AELS, non tassate in Svizzera;

b) persone

domiciliate che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione

fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo

fiscale determinante;

c)

persone sole conformemente all’art. 11 capoverso 1 che hanno iniziato

un’attività lucrativa dopo avere terminato la prima formazione;

d) decesso del coniuge o del

partner registrato;

e)

divorzio o separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento

dell’unione domestica registrata;

f)

cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione,

pensionamento, infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o

perfezionamento professionale.”

Il

regolamento (art. 14 cpv. 2) prevede poi altre ipotesi in cui, a richiesta

dell’assicurato o dell’UR, il reddito di riferimento è determinato sulla scorta

della situazione finanziaria e familiare più recente. Le ipotesi sono le

seguenti:

"

2La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG accerta,

su richiesta, i dati necessari per il calcolo del reddito di riferimento al di

fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante in caso di:

a) cessazione

parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g)

del capoverso 1;

b)

diminuzione delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere

delle assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al

relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

c)

diminuzione del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per

altri fattori oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato

desunto dalla tassazione fiscale determinante;

d)

diminuzione degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla

tassazione fiscale determinante;

e)

diminuzione importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione

fiscale determinante, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato

per necessità primarie proprie.”

La

norma prevede ulteriormente che:

" (…)

3Nelle evenienze di cui

ai capoversi 1 e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito della sostanza

(immobiliare e mobiliare), i dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione

fiscale cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.

4I dati necessari nelle

evenienze di cui ai capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico

modulo ufficiale che è recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione

AVS/AI/IPG.

5Per le persone non

residenti in Svizzera, assicurate obbligatoriamente in Svizzera in ragione

degli Accordi bilaterali CH/CE o della Convenzione istitutiva dell’AELS, di cui

alla lett. a) del capoverso 1, si richiamano le disposizioni federali

specifiche relative al calcolo del reddito determinante.”

In

particolare, dunque, nell’ipotesi della diminuzione del reddito conseguito

comunicato all’amministrazione la Cassa procede alla determinazione del diritto

alla riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali, accertando il

reddito da ultimo conseguito dai membri che compongono l’unità di riferimento.

10. Va

indicato che per l’anno 2019, l’esecutivo cantonale ha fissato le basi

di calcolo nel Decreto esecutivo per l’applicazione delle riduzioni di premio

LAMal del 19 dicembre 2018 secondo cui il periodo fiscale per l’accertamento

del reddito disponibile di riferimento è la classificazione dell’imposta

cantonale per l’anno 2016. Il premio medio di riferimento per gli adulti

assomma a CHF 5'766 mentre per i giovani adulti è di CHF 4'594. La costante per

il calcolo del reddito disponibile massimo per un’unità senza figli è del 3.6 e

per un’unità con figli è del 4.5. Per i proprietari o usufruttuari di sostanza

immobiliare, ai fini del calcolo del reddito disponibile di riferimento ai

sensi dell’art. 30 LCAMal, il valore della sostanza immobiliare registrato

nella tassazione di riferimento di ciascun membro dell’unità di riferimento è

maggiorato con la percentuale di adeguamento prevista dall’Ufficio cantonale di

stima. Non così quando, invece, le spese aumentano. In questa costellazione, come

nel caso in esame, la Cassa si attiene alla tassazione applicabile.

Qui l’agire

dell’amministrazione è certamente corretto.

Per quanto

riguarda la riduzione dei premi per l’anno 2020 il Consiglio di Stato ha

fissato, con decreto esecutivo del 6 novembre 2019 i seguenti parametri:

" a) periodo fiscale per

l’accertamento del reddito disponibile di riferi-

mento: classificazioni

dell’imposta cantonale per l’anno 2017.

b) premio medio di riferimento:

- adulti: fr. 5'910.–

- giovani adulti: fr. 4'594.–

- minorenni: fr. 1'373.–.

c) costante per il calcolo del

reddito disponibile massimo:

- unità di riferimento senza

figli:3.6

- unità di riferimento con

figli:4.5.”

11. L’esponente

contesta il fatto che sia computato nella sostanza, per la determinazione del

diritto alla RIPAM, anche dell’usufrutto. Essa ricorda la cessione dei beni ai

figli garantendosi il diritto d’usufrutto sugli stessi.

L’argomento

non è di pregio. Come rilevato nelle STCA 36.2014.6 del 15 maggio 2014 e nelle STCA

36.1999.17 del 22 aprile 1999; 36.2002.77 dell'8 ottobre 2012; 36.2007.71 del 6

settembre 2007 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ritenuto che

l'usufrutto è computato all'usufruttuario. Nella STCA 36.2014.6 questa Corte ha

evidenziato come “la prassi del TCA conduce, in situazioni analoghe a quelle

qui in discussione, a ritenere i beni gravati da usufrutto nella partita

fiscale dell'usufruttuario. La ragione è in sé comprensibile. Chi beneficia

del bene quale usufruttuario dispone (salvo patto contrario) di tutto il bene

ad esclusione della nuda proprietà che equivale a ben poco, per l’art. 745 cpv.

2 CCS l’usufrutto “attribuisce all’usufruttuario il pieno godimento della

cosa, salvo contraria disposizione”. A livello fiscale, come visto e come noto

alla ricorrente, i beni soggetti a usufrutto sono inseriti nella partita

fiscale del beneficiario dell’usufrutto. La sostanza ritenuta dalla Cassa, in

concreto, appare quindi corretta siccome dedotta dalla tassazione applicabile.

12. La

ricorrente contesta l’agire dell’amministrazione nella misura in cui non

considera le spese di malattia necessarie in conseguenza del ricovero del

signor __________ presso la Casa Anziani ove è degente da giugno 2019.

In

merito alle spese di malattia questa Corte ha già analizzato, nella STCA 36.2012.42

del 3 settembre 2012, il tema specificatamente. In quel caso, a fronte di un

assicurato ricoverato da poco in una casa anziani ed astretto al pagamento di

una retta importante, alla luce della sua sostanza, il Tribunale cantonale

delle assicurazioni (nella sua composizione completa) aveva ritenuto che:

"

La volontà del legislatore appare chiara e la lista delle possibili

deduzioni dal reddito lordo per cifrare il RDS è certamente esaustiva e non

soggetta ad interpretazioni. Ciò che ha determinato le scelte del Parlamento

ticinese è stata la natura della spesa ed il suo vincolo, come descritto in

precedenza. Altre deduzioni non possono essere ammesse anche se la LT riconosce

talune spese necessarie od obbligate in deduzione dal reddito per cifrare

l’imponibile. Si pensi ad esempio alle spese per disabilità. Il diritto fiscale

ammette le deduzioni ma non la nuova LCAMal. Giusta l’art. 9 cpv. 2 lett. h bis

LAID (nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2005) dai proventi imponibili sono

dedotte le “spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili” ai

sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis) “al cui

sostentamento egli provvede”, quando tali spese sono sopportate dal

contribuente medesimo. Contrariamente a quanto stabilito per le spese di

malattia ed infortunio, nel caso delle spese per disabilità non va presa in

considerazione alcuna franchigia. L’art. 33 cpv. 1 lett. hbis LIFD (per

l’imposta federale diretta) afferma lo stesso principio, così come l’art. 32

cpv. 1 lett. l LT (per l’imposta cantonale). Si tratta, a ben vedere, di spese

necessarie ed imposte da una condizione particolare e specifica, nonostante ciò

non sono state considerate e nessun elemento concreto permette di ritenere che

si sia trattato di una lacuna. L’esame dei lavori preparatori induce a ritenere

che si tratti di scelta deliberata del legislatore verosimilmente voluta per

tenere in conto di altre prestazioni di cui beneficiano persone invalide (si

pensi all’AGI). Stessa sorte anche per le deduzioni ammesse in favore dei

contribuenti al beneficio di rendite AVS AI cui vengono riconosciute in

deduzione dal reddito (già al netto) importi, di sicuro rilievo, ammessi

dall’art. 34 LT (su questo aspetto si veda RtiD No.3t/I-2009 (CDT 8.9.2009 N.

80.2008.73). La legge (art. 31 LCAMal) non consente una diversa interpretazione

e non permette, conseguentemente, altre detrazioni. La lista degli importi

deducibili dal reddito lordo – per la fissazione del RDS – lo si ribadisce è da

ritenere esaustiva. Ulteriori spese vincolate in deduzione dal reddito lordo

per fissare il reddito disponibile non possono essere considerate in difetto di

una esplicita volontà del legislatore nelle nuove norme della LCAMal.

Alla luce di questi rilievi non può

qui essere accolta la critica mossa dal ricorrente al Servizio Prestazioni

della Cassa per il fatto di non avere considerato l’onere derivante dalle spese

derivanti dalla degenza in casa anziani medicalizzata del signor A.. D’avviso

di questa Corte nella diaria versata alla casa anziani, che comprende anche le

spese di vitto ed alloggio, sono certamente comprese spese – oltre a quelle che

l’assicuratore malattia riconosce e versa all’istituzione di ricovero – che

tendono a coprire prestazioni di natura infermieristica e para infermieristica,

rispettivamente per i servizi resi all’ospite, spese necessarie perlomeno in

parte in relazione all’incapacità dell’assicurato di sopperire da solo ai suoi

interi bisogni (in casu al signor A. ha un grado 4 di incapacità come

desumibile dagli allegati al doc. 3).

Va qui certamente riconosciuto al

ricorrente che, per il suo ricovero in casa anziani, egli debba oggettivamente

sopportare una spesa maggiore rispetto alla situazione precedente (quando

viveva con il figlio).

Dette maggiori spese, derivanti

dall’oggettiva disabilità, incidono in certa misura sulle capacità finanziarie

dell’assicurato. La scelta deliberata del legislatore ticinese di non

considerare spese di questa natura in deduzione dal reddito, anche se discutibile

e severa nelle sue conseguenze, va qui rispettata rientrando in quell’ampiezza

di manovra che la legge federale riconosce ai Cantoni nella determinazione

della materia. Ciò analogamente al mancato riconoscimento delle franchigie che

Fatti

i beneficiari di rendite AVS si vedono riconosciute a livello fiscale.

Il ricorrente non può di conseguenza

essere seguito laddove ritiene che la retta della casa anziani, ed in generale

le maggiori spese derivanti dalla sua degenza in casa Fondazione X., debbano essere

riconosciute in deduzione dal reddito. Il fatto che altri corpi normativi (la

LT rispettivamente la LPC o la Laps) prevedano modalità diverse per la

determinazione del diritto alla prestazione sociale non permette di ritenere

nell’ambito della LCAMal i medesimi criteri in via di analogia. La critica di

disparità di trattamento, di divieto dell’arbitrio e di violazione della LAMal

non può essere seguita. Le norme, che trovano applicazione per tutte le

situazioni analoghe alle condizioni del signor A., non discriminano il

ricorrente rispetto ad altre persone oggettivamente nelle sue condizioni. I

lavori preparatori della modifica della LCAMal prevedono esplicitamente la

concessione di un aiuto sociale mediante la RIPAM, ciò che non preclude la

richiesta di prestazioni complementari all’AVS rispettivamente prestazioni

dell’assistenza ne dovessero ricorrere gli estremi, che considerino da un lato

ben precise entrate tra cui è annoverata la sostanza. Tra le spese unicamente

il PMR contributi sociali, pensioni alimentari e spese per il conseguimento del

reddito nonché interessi passivi (con determinati limiti queste due categorie)

possono essere dedotte. Incrementi di spesa dovuti a condizioni di salute quali

ricoveri in case anziani, in nosocomi, presenza di franchigie LAMal alte per

scelta dell’assicurato, ed altre spese analoghe non concorrono alla

determinazione del diritto alla RIPAM.

Nello

stesso senso la dottrina (Ranzanici,

op. cit., n. 1165 dove è criticata la scelta del legislatore ticinese).

Nel

discende che spese per malattia quali quelle invocate dalla ricorrente,

rispettivamente per la disabilità o per le cure connesse al ricovero in casa

anziani, non possono essere ritenute in questa sede.

13. Il

fatto che alla ricorrente rimangano, dopo avere soluto con le ordinarie

entrate, solo pochi mezzi per fronteggiare le spese ordinarie della vita, e che

Considerandi

la figlia che con lei convive abbia difficoltà in conseguenza alla perdita del

posto di lavoro, sono situazioni che creano comprensibile difficoltà e

certamente cruccio per il reperimento della liquidità sufficiente

all’ordinario. Purtroppo però il legislatore ticinese, che dispone di ampio

potere per codificare la materia, ha deciso di considerare la quota di sostanza

che va a determinare l’importo del reddito disponibile dell’unità di

riferimento, qui composta dai coniugi __________. La Cassa ha quindi ritenuto

gli importi inseriti nelle decisioni in maniera corretta. Da rilevare ancora

come la figlia __________, nata nel 1968, non può essere compresa nell’unità di

riferimento dei genitori.

14.

Ai fini della RIPAM 2019 i

redditi conseguiti dai signori __________, rilevati dalla tassazione 2016,

assommano a CHF 88'601. La cifra comprende il valore locativo dei beni per CHF

17'807. Già questo importo di reddito, anche volendo dedurre il valore locativo

e di locazione per non considerarlo come suggerisce la ricorrente, e dedotti

gli importi deducibili rilevabili dalla tassazione applicabile, non

consentirebbe di conseguire il sussidio. Infatti esso sarebbe superiore alla

cifra massima sussidiabile di CHF 46'857,60.

A

maggior ragione il sussidio non può essere concesso se si considera, come è

necessario fare per le ragioni esposte, sia il reddito locativo della proprietà

immobiliare sia la quota della sostanza. Il reddito disponibile assomma a CHF

152'289 come rettamente calcolato dall’amministrazione. Il reddito disponibile

è tale anche se non è immediatamente monetizzabile e comprensibilmente la

ricorrente se ne lamenta. La scelta del legislatore vincola però il giudice.

La

decisione su reclamo della Cassa riferita alla RIPAM 2019 si rivela pertanto

corretta e va salvaguardata.

15.

Per

l’anno 2020 il decreto esecutivo del Consiglio di Stato impone di ritenere la

tassazione 2017. Anche in questa costellazione si ha un reddito complessivo

(comprensivo del valore locativo) di CHF 89’134 come dichiarato dalla

ricorrente (prima della deduzione delle spese di gestione e manutenzione degli

immobili). Questo importo da solo, dedotti gli importi dei premi medi

deducibili e le spese per interessi passivi, non consente di riconoscere il

diritto al sussidio. L’importo massimo sussidiabile assomma a CHF 47'278,20. A

maggior ragione se si computa la quota parte della sostanza come occorre fare

per legge. La decisione della Cassa è quindi corretta anche con riferimento

alla RIPAM 2020, il reddito disponibile essendo superiore a CHF 137'000.

16.

Alla

luce di quanto precede i ricorsi devono essere respinti senza carico di tasse

di giustizia e spese e senza attribuzione di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I

ricorsi formulati il 12 marzo 2020 contro le decisioni emesse su reclamo il 12

febbraio 2020 (n. 2019/62882-1 e 2020/35102-1) sono congiunti.

2. I

ricorsi sono respinti.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti