36.2020.23
Obbligo di pagare i premi e le partecipazioni LAMal.La ricorrente ha ammesso di non avervi fatto fronte non avendo disponbilità economica causa soppressione delle PC.Obbligo di affiliazione alla LAMal per straniero senza permesso di dimora.Cassa malati è legittimata ad avviare procedura di incasso
2 luglio 2020Italiano19 min
malati ha trasmesso all'assicurata il conteggio delle partecipazioni 2018 n. __________
Source ti.ch
Incarto
n.
36.2020.23
TB
Lugano
2 luglio 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 1° aprile 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 5 marzo 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
Fatti
A. Durante
gli anni 2018 e 2019 RI 1 era affiliata per l'assicurazione malattia
obbligatoria presso CO 1 e con la franchigia minima il premio mensile era di
Fr. 476,40 rispettivamente di Fr. 492,80 (doc. 1).
L'11 febbraio 2019 (doc. 3) la Cassa
malati ha trasmesso all'assicurata il conteggio delle partecipazioni 2018 n. __________
e il conteggio delle partecipazioni 2019 n.__________ con richiesta di versarle
entro il 31 marzo 2019 l'importo di Fr. 35,54 rispettivamente di Fr. 64,40, per
un totale di Fr. 99,95.
L'11 marzo 2019 (doc. 4) la Cassa
malati ha inviato all'assicurata la richiesta di pagare, entro il 30 aprile
2019, Fr. 244,15 così come al conteggio delle partecipazioni 2019 n. __________.
Il 23 aprile 2019 (doc. 5) ha fatto
seguito il conteggio delle partecipazioni 2019 n. __________ per Fr. 55.-, da corrispondere
entro il 31 maggio 2019.
Non ottenendo il pagamento delle somme
richieste, dapprima il 18 giugno 2019 la Cassa malati ha sollecitato l'assicurata
a saldare entro il 3 luglio 2019 gli importi a suo carico di Fr. 99,95 (doc.
6), Fr. 244,15 (doc. 7) e di Fr. 55.- (doc. 8), poi il 20 agosto 2019 (doc. 9)
l'ha diffidata dal versare entro il 19 settembre 2019 gli ammontari di Fr. 119,95
(doc. 9), di Fr. 294,15 (doc. 10) e di Fr. 75.-, di cui Fr. 20.-
rispettivamente Fr. 50.- e Fr. 20.- per spese di diffida.
B. Con
precetto esecutivo n. __________ del 9 ottobre 2019 (doc. 13) dell'Ufficio di
esecuzione di __________, la Cassa malati ha escusso la debitrice per le
partecipazioni ai costi LAMal dal mese di dicembre 2018 al mese di marzo 2019
per l'importo di Fr. 399,10, a cui ha aggiunto Fr. 150.- per spese
amministrative, oltre alle spese esecutive di Fr. 53,30.
L'opposizione formulata dall'assicurata
al precetto esecutivo è stata tolta dalla Cassa malati con decisione formale
del 17 ottobre 2019 (doc. 14), con cui l'assicuratore malattia ha confermato
che le partecipazioni ai costi (Fr. 399,10) sono dovute, oltre alle spese di
diffida di Fr. 90.- e le spese di apertura incarto di Fr. 60.-, per un importo
complessivo da pagare di Fr. 549,10.
C. Con
decisione su opposizione del 5 marzo 2020 (doc. A) CO 1 ha confermato la
pretesa di pagamento di Fr. 549,10 e ha rigettato l'opposizione al PE.
La Cassa malati ha evidenziato che le
varie richieste di proroga formulate dall'assicurata in attesa che la Cassa
cantonale di compensazione se ne assumesse il pagamento in qualità di
beneficiaria delle prestazioni complementari per il pagamento degli importi dovuti,
hanno comportato il blocco delle procedure di incasso fino al 31 luglio 2019. Dopodiché,
non avendo l'assicurata dato seguito né ai solleciti né alle diffide, il 5
ottobre 2019 la Cassa malati ha inoltrato una domanda di esecuzione,
indipendentemente dalla richiesta di intervento dell'assistenza, che non ha
effetto sospensivo sulle procedure di incasso.
Pertanto, non avendo l'assicurata pagato
le partecipazioni dovute, la sua pretesa di pagamento è legittima.
D. Con
ricorso del 1° aprile 2020 (doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale di annullare
la decisione su opposizione e di sospendere la procedura esecutiva avviata nei
suoi confronti "in attesa che le
Istituzioni assistenziali competenti intervengono per sopperire al pagamento."
(pag. 4).
La ricorrente ha evidenziato che dal
mese di ottobre 2018 "non mi vengono più
garantite le stesse condizioni di vita dei pensionati nazionali in quanto la
Cassa cantonale di compensazione dell'AVS del Canton Ticino mi ha soppresso le
prestazioni complementari AVS e non mi garantisce più la copertura delle spese
di assicurazione malattia in netta violazione al Regolamento (CE) n. 883/2004 e
al Regolamento (CE) n. 987/2009 a cui si riporta l'allegato II dell'ALC.".
Dopo avere citato le norme di questi Regolamenti, l'assicurata ha rilevato che
nel suo caso v'era "una violazione del
divieto di discriminazione dato che non mi viene applicata una parità di
trattamento in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alla
determinazione della normativa applicabile in uno dei due Stati (Italia -
Svizzera) in conformità all'art. 2, 8 lett. a), b), d) ALC e all'Allegato II
ALC, al fine di garantirmi le stesse condizioni di vita dei pensionati
nazionali attraverso l'applicazione della normativa vigente in uno dei due
Stati.". A questo proposito, l'insorgente ha osservato di avere
già sollevato tale questione negli incarti n. 36.2019.106-107 aperti presso il
TCA, chiedendo perciò di integrare l'attuale procedura nelle due già pendenti,
"dato che i motivi del mancato pagamento
sono identici e mi riporto integralmente su quanto già dedotto, prodotto e
richiesto con i miei scritti del 22 ottobre 2019 e 27 novembre 2019.".
L'assicurata ha evidenziato che dal
mese di ottobre 2018, senza l'aiuto delle prestazioni complementari, ha
difficoltà ad arrivare a fine mese visto che percepisce soltanto una rendita
AVS di Fr. 1'185.- e una pensione statale estera di € 613,77, soldi con i quali
deve fare fronte a una pigione mensile di Fr. 943.- e al pagamento del premio
LAMal di Fr. 486,40, importo che tuttavia le è impossibile pagare. Essa ha inoltre
evidenziato che "(…) Allo stato attuale,
né la Cassa cantonale di compensazione AVS, né l'USSI, mi stanno garantendo il
pagamento dei premi LAMal rimasti insoluti. (…) Alla luce di ciò, in ossequio
al principio di proporzionalità e di buona fede ex art. 9 Cost., si ritiene che
anche le procedure esecutive oggetto dell'odierna controversia devono essere
sospese in attesa che le Istituzioni di competenza (Cassa cantonale di compensazione
AVS o USSI) intervengano per porre rimedio al pagamento di tutti i premi LAMal
rimasti insoluti a partire dal mese di ottobre 2018 ed in conformità ai
Regolamenti comunitari summenzionati." (pag. 3). Per questi
motivi, l'assicurata ha chiesto al TCA di annullare la decisione impugnata o, subordinatamente,
di sospenderla in attesa che le citate autorità intervengano e paghino il suo
debito.
Infine, la ricorrente ha chiesto l'esonero
dal pagamento di spese e tasse di giustizia e che le sia attribuita una congrua
indennità.
E. Con
risposta del 18 maggio 2020 (doc. IV) CO 1 ha chiesto al Tribunale di
confermare integralmente la sua decisione su opposizione, non avendo la
ricorrente manifestamente corrisposto gli importi delle partecipazioni
richiestile con il precetto esecutivo n. __________ malgrado gli obblighi
imposti dalla legge. Pertanto, il suo credito è legittimo e l'assicurata non l'ha
neppure contestato.
In merito alla soppressione delle
prestazioni complementari da parte della Cassa cantonale di compensazione,
l'assicuratore malattia ha rilevato come non sia di sua competenza esprimersi
su tale questione, anche perché concerne un'altra procedura ed esula
dall'oggetto del contendere. La ricorrente rimane pertanto debitrice fino a
completo rimborso del credito.
Di conseguenza, è a ragione che la
Cassa malati ha rigettato l'opposizione dell'assicurata al predetto precetto
esecutivo.
F. La
ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. V).
considerato in
diritto
in
ordine
1. La presente vertenza
non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio
2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;
STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata
in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF
9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).
Su questi temi si veda Ivano Ranzanici:
La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto
pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce
della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pag. 307 e segg., in
particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014
del 31 agosto 2015, invero modestamente argomentata, resa in una fattispecie
del tutto simile, per complessità istruttoria, per la natura delle prove
acquisite e per l’importanza del caso rispettivamente per i precedenti
esistenti, a quella che ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio
2011 ma con esito opposto. Va segnalato che in giudizi successivi, in
particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è
ritornata alla precedente prassi ed ha confermato la sua giurisprudenza
costante antecedente la sentenza 31 agosto 2015, e quindi senza riprendere il
giudizio, episodico ed estemporaneo, criticato in Ticino per i suoi effetti
negativi (Ranzanici, RtiD I – 2016,
n. 4.3.3 pag. 328 seg.).
Nel
caso in esame il tema in discussione e sottoposto al giudizio di questa Corte è,
principalmente, l’obbligo per l’assicurato di pagare premi e partecipazioni ai
costi dell’assicurazione malattia per una persona divenuta “sans papier”
e in attesa di ottenere da altra amministrazione il pagamento di prestazioni
sociali. Si tratta di tema che la giurisprudenza federale (citata nelle
considerazioni seguenti), quella cantonale (si veda in particolare la STCA
36.2019.106-197 dell’8 maggio 2020 relativa alla qui ricorrente) oltre alla
dottrina, hanno ampiamente sviluppato. In particolare la STCA 36.2019.106-107
dell’8 maggio 2020, emanata da questa Corte nella sua composizione plenaria, ha
analizzato i temi dell’obbligo assicurativo della signora RI 1, così come gli
aspetti relativi alla sospensione della procedura d’incasso da parte
dell’assicuratore e l’obbligo della Cassa di procedere nei confronti del
debitore moroso. Come indicato, quindi, il presente giudizio può essere emanato
monocraticamente nel pieno rispetto della volontà, autonoma, del legislatore
cantonale manifestata all’art. 49 LOG.
nel
merito
Considerandi
2.
Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAMal
ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal
proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione
del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
Per l'art. 4 LAMal le persone tenute ad
assicurarsi possono scegliere liberamente tra gli assicuratori che dispongono
di un'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione sociale malattie
conformemente alla LVAMal.
L'art. 64 cpv. 1 LAMal
prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.
In virtù dell'art. 64
cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende: a. un importo fisso per anno
(franchigia) e b. il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale).
Secondo l'art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o
partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno
un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di
30.
giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Giusta l'art.
64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le
partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore
deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore
comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
L'art. 90
OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola
mensilmente.
In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,
l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità
degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in
arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto
essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere
adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle
disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b
cpv. 2 OAMal).
3.
La
ricorrente ha chiesto al Tribunale di aspettare a giudicare sulla decisione su
opposizione del 5 marzo 2020 nell'attesa che le competenti autorità si assumano
il pagamento dei suoi debiti nei confronti della Cassa malati resistente.
Tuttavia, compito di questo Tribunale è
unicamente verificare la correttezza della predetta decisione su opposizione
emessa da CO 1 concernente il mancato pagamento, da parte dell'assicurata, delle
partecipazioni ai costi per delle prestazioni di cura di cui ha beneficiato da dicembre
2018.
a marzo 2019. Per questi importi la ricorrente è stata escussa con il precetto esecutivo n. __________ del 9 ottobre 2019, per un
totale dovuto di Fr. 399,10, a cui si aggiungono le spese amministrative di Fr.
150.- (spese di diffida di Fr. 90.- e spese di apertura dell'incarto di Fr. 60.-)
e le spese esecutive.
Va infatti
ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid.
3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).
Se non è
stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (DTF 131 V 164 consid. 2.1;
DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b; STF C 22/06 del 5 gennaio
2007).
Di conseguenza, il TCA non può
esaminare nel merito la questione riguardante il mancato intervento della Cassa
cantonale di compensazione e/o dell'Ufficio del sostegno sociale e
dell'inserimento nel prendersi a carico i debiti per i quali la ricorrente è stata
escussa da CO 1 e che fanno ora oggetto di disamina.
Ininfluenti sono pure i Regolamenti comunitari e l'ALC invocati
dall'assicurata, esulando dal tema qui in esame.
4.
Come
già evidenziato nella STCA 36.2019.106-107 dell'8 maggio 2020 portante sulla
medesima tematica ora in oggetto - a cui la ricorrente ha chiesto di integrare
l'attuale procedura, che però si è protratta più a lungo a causa del
prolungamento delle ferie giudiziarie deciso dal Consiglio federale dovuto alla
situazione straordinaria del Coronavirus e, nel frattempo, le controversie
formanti gli incarti n. 36.2019.106 e 107 sono già state evase -, con STCA
33.2019.7
del 19 agosto 2019 questo Tribunale ha confermato la soppressione da
parte della Cassa cantonale di compensazione del diritto dell'assicurata alle
prestazioni complementari e quindi al pagamento dei premi LAMal (il ricorso al
Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con STF 9C_576/2019 del 5
dicembre 2019).
Su questa tematica si è espressa la
nostra Massima Istanza con STF 9C_291/2019 il 24 giugno 2019, confermando
l'agire di una Cassa malati che ha domandato all'assicurato l'importo dei premi
non più coperto dai sussidi erogati dalla Cassa cantonale di compensazione
nell'ambito delle prestazioni complementari.
Di conseguenza, a ragione la Cassa
malati ha in specie osservato che il fatto che la ricorrente non abbia più
diritto alle prestazioni complementari non ha alcuna incidenza sulla procedura
di incasso che ha avviato ed è ora qui sub judice. L'assicurata rimane
infatti sua diretta debitrice e, perciò, l'assicuratore malattia può procedere
all'incasso delle partecipazioni ai costi LAMal.
5.
In
effetti, nel giudizio precedente concernente la medesima ricorrente (STCA
36.2019.106-107), il TCA ha ricordato il principio dell'obbligo assicurativo
per tutte le persone che vivono in Svizzera (DTF 134 V 34 consid. 5.5) e quindi
anche per i cittadini stranieri senza permesso di dimora (DTF 129 V 77).
L'assicurata, come esposto l'8 maggio
2020, ha perso il permesso di soggiorno perché le è stato revocato dalle
preposte autorità cantonali e tale misura è stata confermata in ultima istanza
dal Tribunale federale il 12 giugno 2018 (STF 2C_205/2017).
Essendo la decisione di revoca del
permesso B (UE/AELS) cresciuta in giudicato, l'assicurata ha quindi assunto da
giugno 2018 lo statuto di sans-papiers e, in quanto tale, è assoggettata
all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in virtù dell'art. 3
cpv. 1 LAMal in connessione con l'art. 1 cpv. 1 OAMal.
RI 1 è dunque validamente assicurata
presso CO 1 e pertanto deve partecipare ai costi quali la franchigia e
l'aliquota percentuale (art. 64 LAMal).
6.
Per
quanto concerne dunque l'oggetto del contendere, il TCA rileva che, senza ombra
di dubbio, l'interessata non ha fatto fronte al pagamento delle partecipazioni
ai costi pretesi dalla Cassa malati per il periodo da dicembre 2018 a marzo
2019.
compresi.
Del resto, questa circostanza non è
nemmeno contestata dalla ricorrente stessa, che si è limitata a chiedere al TCA
di non evadere la decisione su opposizione finché la Cassa cantonale di
compensazione o l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento si pronunceranno
sulla questione relativa al pagamento dei suoi debiti contratti nei confronti
della Cassa malati, circostanza che, però, come visto, è indipendente
dall'obbligo di pagamento delle partecipazioni ai costi che sono dovuti in
virtù dell'art. 64 LAMal e per recuperare i quali la Cassa resistente può
procedere con i relativi incassi.
Non avendo dunque l'assicurata saldato
gli importi dovuti e richiesti dalla Cassa malati dapprima con dei conteggi,
poi con dei solleciti e in seguito con delle diffide di pagamento,
l'assicuratore malattia era legittimato, in virtù dell'art. 64a LAMal, ad
avviare delle procedure esecutive volte a recuperare quanto di sua spettanza.
Gli importi relativi alle
partecipazioni ai costi ancora dovuti (Fr. 399,10), chiesti entro il termine di
perenzione di 5 anni (cfr. a questo proposito la sentenza K 82/02 del 17 giugno
2003.
e la sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, nonché l'art. 24 LPGA), trovano
conferma negli atti prodotti dall'assicuratore malattia e sono pertanto indubbiamente
dovuti dalla ricorrente, che peraltro non li ha contestati come tali.
7.
Con la decisione impugnata e
con il precetto esecutivo, la Cassa malati ha inoltre preteso dall'assicurata
l'importo di Fr. 150.- per spese amministrative, consistenti in Fr. 90.- a
titolo di spese di diffida e in Fr. 60.- per spese di apertura incarto.
La ricorrente non ha messo in dubbio la
legittimità di queste spese amministrative, ma al riguardo va osservato quanto
segue.
Nella DTF 125 V 276,
l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio
della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento
in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari
cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della
partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in
caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le
disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino
una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se
l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate
con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese
amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali
sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
In concreto le
"Disposizioni d'esecuzione complementari all'assicurazione obbligatoria
delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal", nelle edizioni 01.04.2016
applicabile al 2018 (cfr. STCA 36.2019.106-107) e 01.09.2018 valida per l'anno
2019.
(doc. 2), all'art. 3.1 prevedono che i premi, le franchigie o le aliquote
devono essere pagati entro la data indicata sulla fattura e che, trascorso tale
termine, l'assicuratore può percepire un interesse di mora e le spese
amministrative generate per solleciti, ingiunzioni di pagamento o procedure
d'esecuzione.
Le spese di
diffida di Fr. 90.- corrispondono esattamente agli importi fatturati dalla
Cassa malati per ogni diffida di pagamento (Fr. 20.-, Fr. 50.- e Fr. 20.-) e
sono dovute per colpa dell'assicurata medesima che
non ha pagato nei termini quanto domandato. Esse trovano il loro fondamento nell'art.
105b cpv. 2 OAMal e nelle predette CGA, perciò il loro addebito è giustificato.
Tuttavia, l'addebito di Fr. 50.- sull'importo dovuto di Fr.
244,15 è eccessivo, perciò il TCA lo riduce a Fr. 20.- come per le altre due
diffide.
Queste norme
valgono altresì per giustificare le spese di apertura incarto (Fr. 60.-) generate
dal comportamento passivo della ricorrente.
8.
Alla luce di
quanto sopra esposto la decisione su opposizione impugnata deve essere
riformata e il ricorso va parzialmente accolto.
L'opposizione al precetto
esecutivo n. __________ del 9 ottobre 2019 emesso dall'Ufficio di esecuzione di
__________ è rigettata in via definitiva per l'importo di Fr. 399,10, oltre
alle spese di diffida di Fr. 60.- e a quelle di apertura dell'incarto di Fr.
60.-.
9.
Per
quanto concerne infine la richiesta di esenzione delle spese e tasse di
giustizia, va rammentato che la procedura davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni è gratuita (art. 61 lett. a LPGA).
Pertanto, fatta salva la realizzazione
di un comportamento temerario o sconsiderato che può portare ad imporre alla
parte la tassa di giudizio e le spese di procedura, circostanza qui non
realizzata, la ricorrente non è astretta al versamento di alcunché.
Inoltre, la richiesta di
riconoscerle un congruo importo a titolo di indennità non può essere accolta,
giacché malgrado l'assicurata sia parzialmente vincente in causa, non è però patrocinata
e quindi non è possibile riconoscerle delle indennità per ripetibili (art. 61
lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.
2. La
decisione su opposizione è riformata come segue:
2.1. CO
1 è creditrice nei confronti di RI 1 dell'importo di Fr. 399,10,
oltre alle spese di diffida di Fr. 60.- e alle spese di apertura incarto di Fr.
60.- per le partecipazioni ai costi LAMal da dicembre 2018 a marzo 2019
compresi.
2.2. L'opposizione al PE n. __________ del 9 ottobre 2019 emesso dall'UE di __________
è rigettata in via definitiva per gli importi di cui al punto 2.1.
3. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili all'insorgente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti