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Decisione

36.2020.23

Obbligo di pagare i premi e le partecipazioni LAMal.La ricorrente ha ammesso di non avervi fatto fronte non avendo disponbilità economica causa soppressione delle PC.Obbligo di affiliazione alla LAMal per straniero senza permesso di dimora.Cassa malati è legittimata ad avviare procedura di incasso

2 luglio 2020Italiano19 min

malati ha trasmesso all'assicurata il conteggio delle partecipazioni 2018 n. __________

Source ti.ch

Incarto

n.

36.2020.23

TB

Lugano

2 luglio 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 1° aprile 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 5 marzo 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

Fatti

A. Durante

gli anni 2018 e 2019 RI 1 era affiliata per l'assicurazione malattia

obbligatoria presso CO 1 e con la franchigia minima il premio mensile era di

Fr. 476,40 rispettivamente di Fr. 492,80 (doc. 1).

L'11 febbraio 2019 (doc. 3) la Cassa

malati ha trasmesso all'assicurata il conteggio delle partecipazioni 2018 n. __________

e il conteggio delle partecipazioni 2019 n.__________ con richiesta di versarle

entro il 31 marzo 2019 l'importo di Fr. 35,54 rispettivamente di Fr. 64,40, per

un totale di Fr. 99,95.

L'11 marzo 2019 (doc. 4) la Cassa

malati ha inviato all'assicurata la richiesta di pagare, entro il 30 aprile

2019, Fr. 244,15 così come al conteggio delle partecipazioni 2019 n. __________.

Il 23 aprile 2019 (doc. 5) ha fatto

seguito il conteggio delle partecipazioni 2019 n. __________ per Fr. 55.-, da corrispondere

entro il 31 maggio 2019.

Non ottenendo il pagamento delle somme

richieste, dapprima il 18 giugno 2019 la Cassa malati ha sollecitato l'assicurata

a saldare entro il 3 luglio 2019 gli importi a suo carico di Fr. 99,95 (doc.

6), Fr. 244,15 (doc. 7) e di Fr. 55.- (doc. 8), poi il 20 agosto 2019 (doc. 9)

l'ha diffidata dal versare entro il 19 settembre 2019 gli ammontari di Fr. 119,95

(doc. 9), di Fr. 294,15 (doc. 10) e di Fr. 75.-, di cui Fr. 20.-

rispettivamente Fr. 50.- e Fr. 20.- per spese di diffida.

B. Con

precetto esecutivo n. __________ del 9 ottobre 2019 (doc. 13) dell'Ufficio di

esecuzione di __________, la Cassa malati ha escusso la debitrice per le

partecipazioni ai costi LAMal dal mese di dicembre 2018 al mese di marzo 2019

per l'importo di Fr. 399,10, a cui ha aggiunto Fr. 150.- per spese

amministrative, oltre alle spese esecutive di Fr. 53,30.

L'opposizione formulata dall'assicurata

al precetto esecutivo è stata tolta dalla Cassa malati con decisione formale

del 17 ottobre 2019 (doc. 14), con cui l'assicuratore malattia ha confermato

che le partecipazioni ai costi (Fr. 399,10) sono dovute, oltre alle spese di

diffida di Fr. 90.- e le spese di apertura incarto di Fr. 60.-, per un importo

complessivo da pagare di Fr. 549,10.

C. Con

decisione su opposizione del 5 marzo 2020 (doc. A) CO 1 ha confermato la

pretesa di pagamento di Fr. 549,10 e ha rigettato l'opposizione al PE.

La Cassa malati ha evidenziato che le

varie richieste di proroga formulate dall'assicurata in attesa che la Cassa

cantonale di compensazione se ne assumesse il pagamento in qualità di

beneficiaria delle prestazioni complementari per il pagamento degli importi dovuti,

hanno comportato il blocco delle procedure di incasso fino al 31 luglio 2019. Dopodiché,

non avendo l'assicurata dato seguito né ai solleciti né alle diffide, il 5

ottobre 2019 la Cassa malati ha inoltrato una domanda di esecuzione,

indipendentemente dalla richiesta di intervento dell'assistenza, che non ha

effetto sospensivo sulle procedure di incasso.

Pertanto, non avendo l'assicurata pagato

le partecipazioni dovute, la sua pretesa di pagamento è legittima.

D. Con

ricorso del 1° aprile 2020 (doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale di annullare

la decisione su opposizione e di sospendere la procedura esecutiva avviata nei

suoi confronti "in attesa che le

Istituzioni assistenziali competenti intervengono per sopperire al pagamento."

(pag. 4).

La ricorrente ha evidenziato che dal

mese di ottobre 2018 "non mi vengono più

garantite le stesse condizioni di vita dei pensionati nazionali in quanto la

Cassa cantonale di compensazione dell'AVS del Canton Ticino mi ha soppresso le

prestazioni complementari AVS e non mi garantisce più la copertura delle spese

di assicurazione malattia in netta violazione al Regolamento (CE) n. 883/2004 e

al Regolamento (CE) n. 987/2009 a cui si riporta l'allegato II dell'ALC.".

Dopo avere citato le norme di questi Regolamenti, l'assicurata ha rilevato che

nel suo caso v'era "una violazione del

divieto di discriminazione dato che non mi viene applicata una parità di

trattamento in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e alla

determinazione della normativa applicabile in uno dei due Stati (Italia -

Svizzera) in conformità all'art. 2, 8 lett. a), b), d) ALC e all'Allegato II

ALC, al fine di garantirmi le stesse condizioni di vita dei pensionati

nazionali attraverso l'applicazione della normativa vigente in uno dei due

Stati.". A questo proposito, l'insorgente ha osservato di avere

già sollevato tale questione negli incarti n. 36.2019.106-107 aperti presso il

TCA, chiedendo perciò di integrare l'attuale procedura nelle due già pendenti,

"dato che i motivi del mancato pagamento

sono identici e mi riporto integralmente su quanto già dedotto, prodotto e

richiesto con i miei scritti del 22 ottobre 2019 e 27 novembre 2019.".

L'assicurata ha evidenziato che dal

mese di ottobre 2018, senza l'aiuto delle prestazioni complementari, ha

difficoltà ad arrivare a fine mese visto che percepisce soltanto una rendita

AVS di Fr. 1'185.- e una pensione statale estera di € 613,77, soldi con i quali

deve fare fronte a una pigione mensile di Fr. 943.- e al pagamento del premio

LAMal di Fr. 486,40, importo che tuttavia le è impossibile pagare. Essa ha inoltre

evidenziato che "(…) Allo stato attuale,

né la Cassa cantonale di compensazione AVS, né l'USSI, mi stanno garantendo il

pagamento dei premi LAMal rimasti insoluti. (…) Alla luce di ciò, in ossequio

al principio di proporzionalità e di buona fede ex art. 9 Cost., si ritiene che

anche le procedure esecutive oggetto dell'odierna controversia devono essere

sospese in attesa che le Istituzioni di competenza (Cassa cantonale di compensazione

AVS o USSI) intervengano per porre rimedio al pagamento di tutti i premi LAMal

rimasti insoluti a partire dal mese di ottobre 2018 ed in conformità ai

Regolamenti comunitari summenzionati." (pag. 3). Per questi

motivi, l'assicurata ha chiesto al TCA di annullare la decisione impugnata o, subordinatamente,

di sospenderla in attesa che le citate autorità intervengano e paghino il suo

debito.

Infine, la ricorrente ha chiesto l'esonero

dal pagamento di spese e tasse di giustizia e che le sia attribuita una congrua

indennità.

E. Con

risposta del 18 maggio 2020 (doc. IV) CO 1 ha chiesto al Tribunale di

confermare integralmente la sua decisione su opposizione, non avendo la

ricorrente manifestamente corrisposto gli importi delle partecipazioni

richiestile con il precetto esecutivo n. __________ malgrado gli obblighi

imposti dalla legge. Pertanto, il suo credito è legittimo e l'assicurata non l'ha

neppure contestato.

In merito alla soppressione delle

prestazioni complementari da parte della Cassa cantonale di compensazione,

l'assicuratore malattia ha rilevato come non sia di sua competenza esprimersi

su tale questione, anche perché concerne un'altra procedura ed esula

dall'oggetto del contendere. La ricorrente rimane pertanto debitrice fino a

completo rimborso del credito.

Di conseguenza, è a ragione che la

Cassa malati ha rigettato l'opposizione dell'assicurata al predetto precetto

esecutivo.

F. La

ricorrente non ha prodotto nuovi mezzi di prova (doc. V).

considerato in

diritto

in

ordine

1. La presente vertenza

non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad

esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il

TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi

dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002;

STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata

in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF

9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici:

La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto

pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce

della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pag. 307 e segg., in

particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014

del 31 agosto 2015, invero modestamente argomentata, resa in una fattispecie

del tutto simile, per complessità istruttoria, per la natura delle prove

acquisite e per l’importanza del caso rispettivamente per i precedenti

esistenti, a quella che ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio

2011 ma con esito opposto. Va segnalato che in giudizi successivi, in

particolare nella STF 1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è

ritornata alla precedente prassi ed ha confermato la sua giurisprudenza

costante antecedente la sentenza 31 agosto 2015, e quindi senza riprendere il

giudizio, episodico ed estemporaneo, criticato in Ticino per i suoi effetti

negativi (Ranzanici, RtiD I – 2016,

n. 4.3.3 pag. 328 seg.).

Nel

caso in esame il tema in discussione e sottoposto al giudizio di questa Corte è,

principalmente, l’obbligo per l’assicurato di pagare premi e partecipazioni ai

costi dell’assicurazione malattia per una persona divenuta “sans papier”

e in attesa di ottenere da altra amministrazione il pagamento di prestazioni

sociali. Si tratta di tema che la giurisprudenza federale (citata nelle

considerazioni seguenti), quella cantonale (si veda in particolare la STCA

36.2019.106-197 dell’8 maggio 2020 relativa alla qui ricorrente) oltre alla

dottrina, hanno ampiamente sviluppato. In particolare la STCA 36.2019.106-107

dell’8 maggio 2020, emanata da questa Corte nella sua composizione plenaria, ha

analizzato i temi dell’obbligo assicurativo della signora RI 1, così come gli

aspetti relativi alla sospensione della procedura d’incasso da parte

dell’assicuratore e l’obbligo della Cassa di procedere nei confronti del

debitore moroso. Come indicato, quindi, il presente giudizio può essere emanato

monocraticamente nel pieno rispetto della volontà, autonoma, del legislatore

cantonale manifestata all’art. 49 LOG.

nel

merito

Considerandi

2.

Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAMal

ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal

proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione

del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

Per l'art. 4 LAMal le persone tenute ad

assicurarsi possono scegliere liberamente tra gli assicuratori che dispongono

di un'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione sociale malattie

conformemente alla LVAMal.

L'art. 64 cpv. 1 LAMal

prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.

In virtù dell'art. 64

cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende: a. un importo fisso per anno

(franchigia) e b. il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota

percentuale).

Secondo l'art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o

partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno

un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di

30.

giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta l'art.

64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le

partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore

deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore

comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

L'art. 90

OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola

mensilmente.

In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,

l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità

degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in

arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto

essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere

adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle

disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b

cpv. 2 OAMal).

3.

La

ricorrente ha chiesto al Tribunale di aspettare a giudicare sulla decisione su

opposizione del 5 marzo 2020 nell'attesa che le competenti autorità si assumano

il pagamento dei suoi debiti nei confronti della Cassa malati resistente.

Tuttavia, compito di questo Tribunale è

unicamente verificare la correttezza della predetta decisione su opposizione

emessa da CO 1 concernente il mancato pagamento, da parte dell'assicurata, delle

partecipazioni ai costi per delle prestazioni di cura di cui ha beneficiato da dicembre

2018.

a marzo 2019. Per questi importi la ricorrente è stata escussa con il precetto esecutivo n. __________ del 9 ottobre 2019, per un

totale dovuto di Fr. 399,10, a cui si aggiungono le spese amministrative di Fr.

150.- (spese di diffida di Fr. 90.- e spese di apertura dell'incarto di Fr. 60.-)

e le spese esecutive.

Va infatti

ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata

costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid.

3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81).

Se non è

stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (DTF 131 V 164 consid. 2.1;

DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b; STF C 22/06 del 5 gennaio

2007).

Di conseguenza, il TCA non può

esaminare nel merito la questione riguardante il mancato intervento della Cassa

cantonale di compensazione e/o dell'Ufficio del sostegno sociale e

dell'inserimento nel prendersi a carico i debiti per i quali la ricorrente è stata

escussa da CO 1 e che fanno ora oggetto di disamina.

Ininfluenti sono pure i Regolamenti comunitari e l'ALC invocati

dall'assicurata, esulando dal tema qui in esame.

4.

Come

già evidenziato nella STCA 36.2019.106-107 dell'8 maggio 2020 portante sulla

medesima tematica ora in oggetto - a cui la ricorrente ha chiesto di integrare

l'attuale procedura, che però si è protratta più a lungo a causa del

prolungamento delle ferie giudiziarie deciso dal Consiglio federale dovuto alla

situazione straordinaria del Coronavirus e, nel frattempo, le controversie

formanti gli incarti n. 36.2019.106 e 107 sono già state evase -, con STCA

33.2019.7

del 19 agosto 2019 questo Tribunale ha confermato la soppressione da

parte della Cassa cantonale di compensazione del diritto dell'assicurata alle

prestazioni complementari e quindi al pagamento dei premi LAMal (il ricorso al

Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con STF 9C_576/2019 del 5

dicembre 2019).

Su questa tematica si è espressa la

nostra Massima Istanza con STF 9C_291/2019 il 24 giugno 2019, confermando

l'agire di una Cassa malati che ha domandato all'assicurato l'importo dei premi

non più coperto dai sussidi erogati dalla Cassa cantonale di compensazione

nell'ambito delle prestazioni complementari.

Di conseguenza, a ragione la Cassa

malati ha in specie osservato che il fatto che la ricorrente non abbia più

diritto alle prestazioni complementari non ha alcuna incidenza sulla procedura

di incasso che ha avviato ed è ora qui sub judice. L'assicurata rimane

infatti sua diretta debitrice e, perciò, l'assicuratore malattia può procedere

all'incasso delle partecipazioni ai costi LAMal.

5.

In

effetti, nel giudizio precedente concernente la medesima ricorrente (STCA

36.2019.106-107), il TCA ha ricordato il principio dell'obbligo assicurativo

per tutte le persone che vivono in Svizzera (DTF 134 V 34 consid. 5.5) e quindi

anche per i cittadini stranieri senza permesso di dimora (DTF 129 V 77).

L'assicurata, come esposto l'8 maggio

2020, ha perso il permesso di soggiorno perché le è stato revocato dalle

preposte autorità cantonali e tale misura è stata confermata in ultima istanza

dal Tribunale federale il 12 giugno 2018 (STF 2C_205/2017).

Essendo la decisione di revoca del

permesso B (UE/AELS) cresciuta in giudicato, l'assicurata ha quindi assunto da

giugno 2018 lo statuto di sans-papiers e, in quanto tale, è assoggettata

all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in virtù dell'art. 3

cpv. 1 LAMal in connessione con l'art. 1 cpv. 1 OAMal.

RI 1 è dunque validamente assicurata

presso CO 1 e pertanto deve partecipare ai costi quali la franchigia e

l'aliquota percentuale (art. 64 LAMal).

6.

Per

quanto concerne dunque l'oggetto del contendere, il TCA rileva che, senza ombra

di dubbio, l'interessata non ha fatto fronte al pagamento delle partecipazioni

ai costi pretesi dalla Cassa malati per il periodo da dicembre 2018 a marzo

2019.

compresi.

Del resto, questa circostanza non è

nemmeno contestata dalla ricorrente stessa, che si è limitata a chiedere al TCA

di non evadere la decisione su opposizione finché la Cassa cantonale di

compensazione o l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento si pronunceranno

sulla questione relativa al pagamento dei suoi debiti contratti nei confronti

della Cassa malati, circostanza che, però, come visto, è indipendente

dall'obbligo di pagamento delle partecipazioni ai costi che sono dovuti in

virtù dell'art. 64 LAMal e per recuperare i quali la Cassa resistente può

procedere con i relativi incassi.

Non avendo dunque l'assicurata saldato

gli importi dovuti e richiesti dalla Cassa malati dapprima con dei conteggi,

poi con dei solleciti e in seguito con delle diffide di pagamento,

l'assicuratore malattia era legittimato, in virtù dell'art. 64a LAMal, ad

avviare delle procedure esecutive volte a recuperare quanto di sua spettanza.

Gli importi relativi alle

partecipazioni ai costi ancora dovuti (Fr. 399,10), chiesti entro il termine di

perenzione di 5 anni (cfr. a questo proposito la sentenza K 82/02 del 17 giugno

2003.

e la sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, nonché l'art. 24 LPGA), trovano

conferma negli atti prodotti dall'assicuratore malattia e sono pertanto indubbiamente

dovuti dalla ricorrente, che peraltro non li ha contestati come tali.

7.

Con la decisione impugnata e

con il precetto esecutivo, la Cassa malati ha inoltre preteso dall'assicurata

l'importo di Fr. 150.- per spese amministrative, consistenti in Fr. 90.- a

titolo di spese di diffida e in Fr. 60.- per spese di apertura incarto.

La ricorrente non ha messo in dubbio la

legittimità di queste spese amministrative, ma al riguardo va osservato quanto

segue.

Nella DTF 125 V 276,

l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio

della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento

in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari

cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della

partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in

caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le

disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino

una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se

l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate

con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese

amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali

sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

In concreto le

"Disposizioni d'esecuzione complementari all'assicurazione obbligatoria

delle cure medico-sanitarie secondo la LAMal", nelle edizioni 01.04.2016

applicabile al 2018 (cfr. STCA 36.2019.106-107) e 01.09.2018 valida per l'anno

2019.

(doc. 2), all'art. 3.1 prevedono che i premi, le franchigie o le aliquote

devono essere pagati entro la data indicata sulla fattura e che, trascorso tale

termine, l'assicuratore può percepire un interesse di mora e le spese

amministrative generate per solleciti, ingiunzioni di pagamento o procedure

d'esecuzione.

Le spese di

diffida di Fr. 90.- corrispondono esattamente agli importi fatturati dalla

Cassa malati per ogni diffida di pagamento (Fr. 20.-, Fr. 50.- e Fr. 20.-) e

sono dovute per colpa dell'assicurata medesima che

non ha pagato nei termini quanto domandato. Esse trovano il loro fondamento nell'art.

105b cpv. 2 OAMal e nelle predette CGA, perciò il loro addebito è giustificato.

Tuttavia, l'addebito di Fr. 50.- sull'importo dovuto di Fr.

244,15 è eccessivo, perciò il TCA lo riduce a Fr. 20.- come per le altre due

diffide.

Queste norme

valgono altresì per giustificare le spese di apertura incarto (Fr. 60.-) generate

dal comportamento passivo della ricorrente.

8.

Alla luce di

quanto sopra esposto la decisione su opposizione impugnata deve essere

riformata e il ricorso va parzialmente accolto.

L'opposizione al precetto

esecutivo n. __________ del 9 ottobre 2019 emesso dall'Ufficio di esecuzione di

__________ è rigettata in via definitiva per l'importo di Fr. 399,10, oltre

alle spese di diffida di Fr. 60.- e a quelle di apertura dell'incarto di Fr.

60.-.

9.

Per

quanto concerne infine la richiesta di esenzione delle spese e tasse di

giustizia, va rammentato che la procedura davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni è gratuita (art. 61 lett. a LPGA).

Pertanto, fatta salva la realizzazione

di un comportamento temerario o sconsiderato che può portare ad imporre alla

parte la tassa di giudizio e le spese di procedura, circostanza qui non

realizzata, la ricorrente non è astretta al versamento di alcunché.

Inoltre, la richiesta di

riconoscerle un congruo importo a titolo di indennità non può essere accolta,

giacché malgrado l'assicurata sia parzialmente vincente in causa, non è però patrocinata

e quindi non è possibile riconoscerle delle indennità per ripetibili (art. 61

lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso è parzialmente accolto.

2. La

decisione su opposizione è riformata come segue:

2.1. CO

1 è creditrice nei confronti di RI 1 dell'importo di Fr. 399,10,

oltre alle spese di diffida di Fr. 60.- e alle spese di apertura incarto di Fr.

60.- per le partecipazioni ai costi LAMal da dicembre 2018 a marzo 2019

compresi.

2.2. L'opposizione al PE n. __________ del 9 ottobre 2019 emesso dall'UE di __________

è rigettata in via definitiva per gli importi di cui al punto 2.1.

3. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili all'insorgente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti