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Decisione

36.2020.28

Indennità giornaliere per malattia (LCA). Esaurimento delle prestazioni dopo 730 giorni ed esclusione dall'assicurazione collettiva. L'attore non ha più diritto ad ulteriori indennità

21 dicembre 2020Italiano47 min

lavora e di __________, chiamato per i lavori più pesanti che faceva l’attore, di

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2020.28

cs

Lugano

21 dicembre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 5 settembre 2019 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. Con petizione datata 5

settembre 2019, inoltrata presso la Pretura di __________, contro CV 1 (di

seguito: CV 1), AT 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto in via

principale di fare “ordine alla parte convenuta di versare a parte attrice

la somma di fr. 199'107 a titolo di indennità derivanti dagli eventi

infortunistici del 10 agosto 2017 e completivamente del 6 ottobre 2017,

unitamente agli interessi composti del 5% a partire dal mese successivo del

mese interessato all’indennità”, aggiungendo che “tutte le tasse e spese

in sede di conciliazione (fr. 2577.00), nonché tutte le tasse, spese e

ripetibili in questa sede sono a carico della parte convenuta” (doc. I).

L’attore afferma di essere

già stato al beneficio di indennità giornaliere in passato per ragioni

completamente diverse rispetto a quelle per le quali chiede ora le prestazioni

e l’assenza di tale nesso causale con le precedenti inabilità lavorativa è stata

confermata dalla perizia commissionata dalla stessa convenuta e prodotta con il

doc. E.

Secondo l’interessato,

l’assicuratore non versa le prestazioni ritenendo che gli eventi del 10 agosto

2017 e del 6 ottobre 2017 siano riconducibili alle conseguenze di due tentativi

di suicidio, in seguito ad una depressione che lo ha colpito dopo __________.

L’attore sostiene invece

di non essersi fatto male tentando di suicidarsi, bensì mentre era intento ad

andare in montagna per suicidarsi, senza peraltro mai aver raggiunto il luogo

che si era prefisso. Non trattandosi di un tentativo fallito di suicidio, bensì

di un generico preparativo, secondo l’interessato “non vi è alcun nesso di

grave colpa all’evento”, a prescindere che la sua capacità di intendere e volere

fosse senza ombra di dubbio limitata, ciò che la convenuta non ha mai contestato.

L’attore rileva di non

essersi mai sottratto ad alcuna visita medica, di aver notificato il primo

infortunio l’11 agosto 2017 ed il secondo (caduta dalle scale nella precedente

abitazione) il 9 ottobre 2017, di aver subito ulteriori infortuni, già

annunciati, il 1° dicembre 2017 (scivolamento sul ghiaccio), il 23 febbraio

2018 (caduta dalle scale) ed il 12 ottobre 2018 e che il medico curante, dr.

med. __________, ha ipotizzato un nesso tra l’evento del 23 febbraio 2018 ed il

latente malessere depressivo.

Per comprovare le sue

tesi, l’interessato chiede l’audizione del dr. med. __________, affinché possa

spiegare meglio il problema di salute e le conseguenze psicofisiche, “ritenuto

come egli abbia seguito sin dall’inizio il paziente ed abbia potuto certificare

Fatti

i diversi nessi”, del dr. med. __________, che ha seguito l’attore sin dal

2017, di __________, genero e sostituto dell’attore nell’azienda per la quale

lavora e di __________, chiamato per i lavori più pesanti che faceva l’attore, di

__________, adibito a mettere in sesto la parte contabile/amministrativa, che

potranno confermare di aver svolto in tutti questi tempi le mansioni

dell’attore “in ragione della documentata inabilità di quest’ultimo”. Infine

domanda di sentire anche la signora __________ di CV 1 che ha seguito il caso e

potrà meglio illustrare l’argomento della colpa dell’attore.

Per quanto concerne

l’ammontare del guadagno assicurato, l’attore, che rileva di essere stato

parzialmente tacitato (per fr. 14'493) per gli eventi del 1° dicembre 2017

(scivolamento sul ghiaccio), del 23 febbraio 2018 (caduta dalle scale) e del 12

ottobre 2018, sostiene che l’indennità giornaliera complessiva dovuta ammonti a

fr. 199'107, ossia fr. 213’600- 14'963.

Egli contesta l’importo di

fr. 24'000 sul quale sono state calcolate le indennità dovute per gli eventi

già tacitati, e sostiene che il suo salario annuo sia di fr. 106'800.

L’attore conclude affermando

che “la richiesta è dunque liquida. Il signor AT 1 ha diritto alle indennità

facenti seguito ai due infortuni e nelle quantificazioni del salario assicurato

che sarebbe stato quello che egli avrebbe percepito senza gli eventi (…)”.

1.2. Con decisione dell’11

febbraio 2020 (doc. VI), notificata al TCA il 22 aprile 2020 (doc. VII), la

Pretora aggiunta del Distretto di __________ ha dichiarato la petizione

irricevibile, in quanto incompetente, ed ha trasmesso d’ufficio l’incarto al

Tribunale cantonale delle assicurazioni, affermando:

" (…) nel

caso concreto appare incontestato che AT 1 fosse assicurato collettivamente

presso la convenuta con la copertura __________ (doc. C, p. 2 e doc. BA e BD)

che comprende sia l’assicurazione di indennità giornaliera a causa di malattia

che la copertura obbligatoria contro gli infortuni sulla base della LAINF (…);

con la petizione che qui ci occupa AT 1 chiede la condanna della

controparte a versargli delle indennità per la perdita di guadagno per gli

eventi accaduti il 10 agosto 2017 e il 6 ottobre 2017 (doc. D, Q, R, T e U) e

che l’assicurazione sembrerebbe rifiutarsi di prendere a carico trattandosi di tentamen

(doc. G);

d’acchito si può ritenere che si sia in presenza di due infortuni.

Posta la copertura del rischio infortuni sulla base della LAINF, questo giudice

difetta della competenza per materia che invece compete in via esclusiva al

Tribunale cantonale delle assicurazioni. Anche qualora si volesse ritenere che

i due tentamen siano le conseguenze di una malattia psichica soggiacente

dell’attore, non si potrebbe concludere diversamente quo alla competenza.

Infatti, le vertenze aventi per oggetto le indennità giornaliere per malattia,

siano esse regolate dalla LAMal, giusta l’art. 67 LAMal o dalla LCA su rinvio

dell’art. 2 cpv. 2 LVAMal (come parrebbe essere nel caso concreto, cfr. art. __________

CGA per __________ __________ CV 1 sul sito web sopra indicato), rientrano

comunque nelle competenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni in virtù

dell’art. 75 LCAMal;

questo giudice deve quindi dichiarare la propria incompetenza

rinviando d’ufficio l’incarto al Tribunale cantonale delle assicurazioni

davanti al quale l’attore potrà eventualmente postulare l’esperimento di un

tentativo di mediazione a cui non può procedere questo giudice (…).” (doc. VI)

1.3. Il 27 aprile 2020 il Giudice

delegato del TCA ha chiesto alcune delucidazioni all’attore (doc. VIII), che ha

risposto, dopo una proroga (doc. X), il 2 giugno 2020 (doc. XI).

1.4. Il 25 giugno 2020 le parti

sono state sentite nel corso di un’udienza da cui è emerso:

" (…) Il

giudice espone in questa sede la difficoltà di correttamente inquadrare la

fattispecie poiché gli atti prodotti e acquisiti non sono univoci a tratti. Vi

è anzitutto un problema connesso con la corretta qualifica di quanto avvenuto

il 10.8.2017 e il 6.10.2017.

Gli eventi sono ritenuti, in sede di petizione, quali infortuni,

mentre il doc. G, ossia la comunicazione della __________ CV 1 all’avv. __________

tende ad escludere la natura infortunistica essendo riconducibili i fatti a 2

tentativi di suicidio.

Uno degli aspetti problematici è quello a sapere se l’assicuratore

LAINF abbia formalmente deciso e se questa decisione sia cresciuta in giudicato

mediante la comunicazione del doc. G senza che questa fosse adeguatamente e

tempestivamente contestata da parte del sig. AT 1 risp. del suo patrocinatore

di allora alla luce della nota giurisprudenza federale sul tema.

Rispettivamente il problema si pone a sapere se la petizione, del 5.9.2019

possa costituire contestazione sufficiente e adeguata di quanto contenuto al

doc. G. Rispettivamente ancora deve essere verifica se e chi ha emanato il doc.

G è effettivamente rappresentante dell’assicuratore LAINF.

Questi aspetti impongono una verifica quindi nell’ottica

dell’assicurazione LAINF per vedere se i due eventi 10.8. e 6.10.17

costituiscono o meno infortuni.

Questi aspetti non sono chiari e vanno verificati in maniera

preliminare.

Qualora invece i due episodi citati dovessero essere inquadrati in

ottica di malattia la copertura IG attestata nell’ultimo foglio doc. T3

potrebbe eventualmente entrare in linea di conto siccome, per quanto si può

desumere dal doc. T1, l’IG malattia sarebbe un’assicurazione complementare

retta dalla LCA (art. __________ doc. T1).

L’aspetto assicurativo privato andrebbe poi analizzato nell’ottica

della pretendibilità dell’indennità in capo al sig. AT 1 con la verifica

dell’effettività della copertura per lui, la verifica del salario effettivo

conseguito, l’accertamento relativo all’inabilità e quello riferito

all’esaurimento delle prestazioni di quella copertura.

Si tratta di temi che devono essere chiariti tutti prima che una

istruttoria possa avere luogo per l’accertamento dei fatti rilevanti

l’applicazione delle corrette norme.

Il giudice invita quindi da un lato l’assicuratore a verificare,

in ottica formale se il doc. G costituisca e assurga a decisione definitiva o

meno, e ciò alla luce della giurisprudenza federale in materia di comunicazioni

in ambito di prestazioni, non aventi la caratteristica formale della decisione

ma non contestate nel termine annuale che la giurisprudenza federale richiama.

Qualora ciò non fosse perché agli atti è esistente una sufficiente

contestazione delle conclusioni del doc. G, l’assicuratore sociale dovrebbe

valutare l’emanazione di una decisione formale sia per l’evento del 10.8.17 sia

per l’evento del 6.10.17.

Se fosse ammessa la sussistenza di un infortunio nei due casi la

petizione sarebbe priva d’oggetto perché la polizza non prevede prestazioni

complementari LAINF che non sono di competenza di questa Corte.

Se anche solo una delle due fattispecie o entrambe fossero invece

qualificate quale malattia dall’assicuratore infortuni la causa dovrebbe essere

inquadrata nell’ottica dell’IG di cui alla polizza inserita all’ultimo foglio

del doc. T3.

Le parti sono quindi invitate a voler chiarire questi aspetti

preliminari.

In attesa di comunicazione l’istruttoria rimane sospesa.” (doc.

XIV)

1.5. Ritenuto che le parti,

malgrado un sollecito del Tribunale del 18 agosto 2020 (doc. XVII), non hanno

fatto pervenire alcun accordo al TCA, il 19 ottobre 2020 il Giudice delegato

del TCA ha riattivato la causa ed assegnato un termine di 20 giorni ad CV 1 per

la presentazione della risposta (doc. XX).

1.6. Con osservazioni del 9

novembre 2020 l’assicuratore ha proposto la reiezione della petizione (doc.

XXI).

La convenuta evidenzia preliminarmente

che la __________ CV 1 è l’assicuratore LAINF competente e che si è già

espresso in merito agli eventi del 10 agosto 2017 e del 6 ottobre 2017 con

scritto del 28 novembre 2018 (doc. G), rifiutando il pagamento delle

prestazioni, non trattandosi di un infortunio. Tale comunicazione non è mai

stata contestata, né è mai stata chiesta l’emanazione di una decisione formale.

Né la petizione può assurgere a valida contestazione sia per il lungo tempo

trascorso, sia perché non viene preteso che si tratta di un caso LAINF, ma

vengono postulate indennità giornaliere ai sensi della LCA.

La convenuta respinge poi

la richiesta di una mediazione ai sensi dell’art. 214 CPC.

Nel merito l’assicuratore

evidenzia come gran parte della documentazione prodotta dall’attore non abbia

nulla a che fare con i due eventi litigiosi, ma riguardi piuttosto infortuni

già oggetto di altre decisioni e/o procedure.

CV 1 rileva inoltre che l’assicurato

da anni non beneficia più di alcuna copertura contro la perdita di guadagno in

caso di malattia, avendo già esaurito il diritto alle 730 indennità.

Egli del resto, come

emerge dal certificato del 22 dicembre 2017 del dr. med. __________ “non ha diminuito

l’attività lavorativa” ed ha rifiutato le cure proposte dal medico.

La convenuta insiste poi

nel ritenere che l’attore era assicurato per un reddito annuo pari a fr. 24'000

e non beneficiava di alcuna copertura d’indennità giornaliera (__________).

Dette indennità sono state versate nel periodo dal 3 luglio 2012 al 2 luglio

2014, data in cui è intervenuta la privazione della copertura.

Per altri eventi

infortunistici, ossia quelli del 1° dicembre 2017, del 23 febbraio 2018 e del

12 ottobre 2018, l’attore ha beneficiato di indennità giornaliere LAINF

calcolate sulla base di un importo di fr. 24'000, ossia fr. 52.70 al giorno.

Infine l’assicuratore

elenca genericamente le prove (documenti, testi, perizia,

interrogatori/deposizione delle parti, ispezione oculare, richiamo ed edizione

di documentazione da terzi e dalla controparte).

1.7. Il 26 novembre 2020 le parti

sono state sentite nel corso di un’udienza di discussione da cui è emerso:

" (…) Parte

attrice evidenzia la complessità dell’offerta assicurativa di CV 1 che ha

raggruppato i prodotti assicurativi e rende di difficile comprensione già al

professionista una piena cognizione del tutto. In questo senso è ribadita la

necessità di applicare il principio di un’interpretazione contra stipulatorem.

È contestata la mancata collaborazione da parte di AT 1, che non

va dimenticato che __________, mentre l’assicuratore avrebbe dovuto richiamare

il sig. AT 1 eventualmente ai suoi obblighi di collaborazione e non

rimproverargli a due anni dai fatti.

Per quanto attiene invece al discusso (nell’udienza precedente)

doc. G ossia alle comunicazioni ritenute equivalenti a decisioni in ambito

LAINF di CV 1, parte attrice contesta che quel documento abbia valenza di

decisione. È vero che al momento della trasmissione di quella comunicazione AT

1 era patrocinato da un legale (diverso da quello che oggi lo patrocina) ma il

doc. prodotto in questa sede recante l’indicativo _____________ specifica bene

che la copia del doc. G è stata spedita anche ad AT 1 con la chiara

precisazione che si tratta di una lettera e non certo di una decisione o di un

documento avente tale veste.

Parte attrice osserva ancora che è ancora oggi difficile, in

assenza di una eventuale valutazione peritale, stabilire con precisione lo

status in cui versava il sig. AT 1 al momento in cui si stava recando sulle

montagne per verosimilmente o probabilmente porre fine ai suoi giorni. Egli si

è ferito mentre si stava recando nei punti che aveva deciso nelle due

circostanze e non si è invece procurato lesioni mettendo in atto un gesto di

tentamen.

In questo senso in sede di petizione nelle richieste principali

parte attrice fa riferimento agli “eventi infortunistici”.

Parte attrice fonda in definitiva la sua richiesta di indennizzo

della perdita di guadagno sulla copertura retta dalla LCA di indennità

giornaliera che è in essere dal 2012 e retta dalle condizioni assicurative

prodotte agli atti in particolare il doc. 5.

Il giudice evidenzia, e chiede a parte attrice di esprimersi

specificatamente su questo aspetto, che la durata complessiva delle prestazioni

richieste è quella massima prevista dalla copertura indennità perdita di

guadagno, ossia 730 giorni. Dalla documentazione agli atti si ricava l’impressione

che i periodi di inabilità che possa essere ritenuto in conseguenza allo stato

psicofisico di AT 1 e delle conseguenze specificatamente dei due eventi di

agosto e ottobre 2017 sia riferibile ad un periodo inferiore. Il giudice chiede

quindi su quali basi la petizione fondi una pretesa di durata massima. Il

patrocinatore di parte attrice precisa che è necessario procedere all’audizione

(o all’interpello) del dott. __________.

Egli potrà riferire adeguatamente sullo status e sulla sua

evoluzione nonché sull’incidenza dello stesso in merito alla capacità

lavorativa.

A domanda è precisato che il sig. AT 1 si occupava sostanzialmente

della sorveglianza dei collaboratori di supporto degli stessi e di verifica.

Ogni tanto anche lui metteva le mani in terra quando ve n’era la necessità.

Parte convenuta evidenzia invece nell’ordine dell’esposizione di

replica:

- il pacchetto

delle condizioni assicurative sono chiare, non prestano al fianco ad

interpretazioni e quindi neppure si pone il tema di una interpretazione contro

lo stipulatore come invocato da parte attrice;

- CV 1 rileva di

avere puntualmente, nel 2014 – 2015, segnalato la fine del diritto a

prestazioni da parte del sig. AT 1 e quindi la Aussteuerung (il riferimento è

fatto ai doc. 8 e 9);

- l’assicuratore

evidenzia la scelta deliberata del sig. AT 1 di riprendere l’attività

lavorativa rinunciando alle cure, circostanza che emerge dalla documentazione

medica acquisita agli atti;

- per il resto CV 1 ribadisce le sue conclusioni.

In duplica parte attrice indica come AT 1 non si rendesse conto

che rinunciando alle cure pregiudicava la sua situazione.

Parte attrice ribadisce la richiesta di audizione rispettivamente

l’interpello del dott. __________, è chiesta l’audizione eventualmente

l’interpello della signora __________ in merito alle ragioni per le quali

l’assicuratore LAINF CV 1 non abbia emanato formalmente una decisione ma si sia

limitato ad una comunicazione quale il doc. G.

Per il resto sono confermate le richieste probatorie contenute in sede

di petizione per le motivazioni addotte precisamente in quella sede.

Parte convenuta non ha ulteriori elementi probatori da addurre o

di cui chiede l’assunzione.

Il giudice informa le parti che il Tribunale esaminerà

preliminarmente la sussistenza di una copertura tesa a garantire prestazioni in

caso di malattia e verificherà se effettivamente l’eccezione sollevata da CV 1

di esclusione dalla copertura assicurativa per il sig. AT 1 in seguito al

raggiungimento delle 730 indennità giornaliere così come previsto dagli art. __________

e __________ delle condizioni generali di contratto doc. 5 è dato o meno. Se

ritenesse in particolare la sussistenza di una copertura malattia per la

perdita di guadagno con esaurimento delle prestazioni non procederebbe ad

ulteriori acquisizioni probatorie informando le parti, concedendo loro la

possibilità di esprimersi in guisa di conclusioni sull’intera procedura.

Le parti concordano di rinunciare ad un’udienza di conclusione.

Qualora invece fosse ritenuto non applicabile il principio di

esclusione dalla copertura il Tribunale procederà mediante l’acquisizione

probatoria dandone anche in questa ipotesi informazioni alle parti, si

procederà mediante interpello, le parti potranno esprimersi sulla

documentazione acquisita.

Di seguito si procederà a norma di procedura.” (doc. XXIX)

1.8. In data 30 novembre 2020 il

TCA ha informato le parti di non avere intenzione di assumere ulteriori prove

ed ha assegnato loro un termine scadente il 14 dicembre 2020 per produrre le

conclusioni scritte (doc. XXV). Le osservazioni finali, giunte al TCA il 15

dicembre 2020 (doc. XXVI e XXVII), sono state trasmesse alle parti per

conoscenza.

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

Preliminarmente va rammentato

che per l’art. 7 CPC, in vigore dal 1° gennaio 2011, i Cantoni possono

designare un tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, le

controversie derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale

contro le malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994

sull'assicurazione malattie.

L’art.

75.

LCAMal, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2016, prevedeva che le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro membri o con

terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione sociale

contro le malattie o altri rami d’assicurazione, praticati da assicuratori

autorizzati all’esercizio ai sensi della LAMal e delle relative Ordinanze, sono

decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Con

sentenza 36.2004.85 del 21 marzo 2005, in un caso relativo ad un contratto di

indennità giornaliera in caso di malattia retta dalla LCA, il TCA aveva

stabilito che lo scopo dell’art. 75 LCAMal voluto dal legislatore

era quello di permettere al cittadino, per ragioni di chiarezza e trasparenza e

per evitare confusioni ed incertezze, di adire lo stesso giudice (nel caso di

specie: il TCA) quando i due rami dell’assicurazione (sociale e privata) sono

praticati dallo stesso assicuratore.

Attribuendo al TCA la

competenza di giudicare anche nel merito delle cause nelle quali si applica il

diritto privato (in particolare la LCA), si voleva conferire “ad un'unica

istanza la competenza di giudizio in ogni settore dell’assicurazione contro le

malattie”.

Questa norma prevedeva che il

TCA poteva essere adito per le contestazioni relative alle assicurazioni

complementari all'assicurazione sociale contro le malattie se praticate da

assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal. In particolare a questo Tribunale erano attribuite le cause contro gli assicuratori

sociali “tradizionali” che offrivano anche le assicurazioni

complementari, indipendentemente dalla forma giuridica scelta per gestire le

assicurazioni private.

Con sentenza 4A_241/2015 del

20.

ottobre 2015, pubblicata in DTF 141 III 479, il Tribunale federale ha

stabilito che il Cantone, che istituisce un tribunale che decide quale istanza

cantonale unica sulla base dell’art. 7 CPC, deve sottoporre a quest’ultimo tutte

le controversie derivanti da assicurazioni complementari all’assicurazione

sociale contro le malattie (consid. 2).

Per l’Alta Corte, l’art. 7 CPC

non conferisce alcuna possibilità di un trasferimento solo parziale delle

competenze attribuite all’istanza unica designata dal diritto cantonale. La

norma offre ai Cantoni una sola alternativa: o prevedere un’autorità giudiziaria

che statuisce in istanza unica e gli attribuisce tutti i litigi menzionati nel

medesimo disposto, oppure rinunciare a questa giurisdizione speciale e

confermare il regime ordinario con due istanze cantonali.

In

seguito a questa sentenza, il 14 dicembre 2015, Gianrico Corti e cofirmatari

hanno inoltrato al Consiglio di Stato del Canton Ticino un’iniziativa

parlamentare nella forma generica intitolata “contenzioso in tema di

indennità per la perdita di guadagno: un’unica autorità giudiziaria competente

per l’intera materia” che chiedeva la modifica dell’art. 75 LCAMal.

Il

Governo ha preso posizione sull’iniziativa con Messaggio n. 7199 del 28 giugno

2016.

ed ha sviluppato le seguenti considerazioni a proposito delle cause

pendenti prima dell’entrata in vigore della modifica:

"

(…) Per quanto concerne le procedure attualmente pendenti presso i

giudici civili, conformemente al principio della “perpetuatio fori”, salvo

disposizioni contrarie, di norma la competenza si determina in funzione della

data di apertura della procedura14. Nel

caso di specie l’attribuzione di tutte le contestazioni degli assicuratori tra

loro, con i loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari

all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione al

Tribunale cantonale delle assicurazioni è tuttavia dovuta all’interpretazione

che il Tribunale federale ha dato all’art. 7 CPC, in vigore dal 1° gennaio

2011.

Pertanto occorre trasmettere al TCA tutte le citate procedure pendenti

presso i giudici civili e inoltrate dopo il 31 dicembre 2010. In questo senso è

qui proposta l’adozione di una norma transitoria (art. 83d LCAMal). Del resto,

da un accertamento effettuato presso il Tribunale delle assicurazioni del

Canton Vallese, è emerso che dopo la sentenza del Tribunale federale tutti gli

incarti ancora aperti presso i giudici civili sono stati trasmessi al TCA

vallesano e tutte le nuove cause sono ora trattate dal Tribunale delle

assicurazioni di quel Cantone. L’attribuzione di questa nuova competenza non

dovrebbe avere effetti negativi sulla normale attività del TCA. Dalle

risultanze dei rendiconti degli ultimi anni, si possono infatti trarre

valutazioni confortanti. Sebbene si trovi confrontato con un numero considerevole

di pratiche (638 nel 201515), il TCA è

riuscito nel corso degli anni a raggiungere e mantenere un costante equilibrio

fra entrate e uscite ed a garantire una durata media delle procedure di circa

sei mesi, pur dovendo anche accertare i fatti, ossia un lasso di tempo più che

ragionevole. Ciò è possibile grazie anche ad una suddivisione per materia di

incarti tra i giudici ed un regolare controllo dell’attività dei

vicecancellieri16, un esempio di

efficienza che, a mente del Consiglio di Stato, deve essere esteso a tutte le

autorità giudiziarie. Un potenziamento dell’organico del TCA non è quindi

richiesto e di conseguenza non è prevista alcuna ripercussione per quanto

attiene il personale dello Stato per l’amministrazione della giustizia.”

Al termine dell’iter

legislativo, il 1° gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica dell’art. 75

LCAMal e la norma transitoria, che hanno il seguente tenore (BU 54/2016):

" (…)

Art. 75 Le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i

loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari

all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione sono

decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Art. 83d (nuovo) Le procedure pendenti inoltrate dopo il 31 dicembre 2010 sono trasmesse

d’ufficio al Tribunale cantonale delle assicurazioni.”

2.2

Di regola, il deposito

dell’atto introduttivo d’istanza, secondo l’art. 62 cpv. 1 CPC, determina in

modo definitivo chi sono le parti principali, cosicché è inammissibile per

l’attore o per il convenuto mutare la loro qualità di parte durante un processo

in corso. L’attore che si accorge soltanto dopo la presentazione della

petizione di avere convenuto la parte erronea, siccome priva di legittimazione

passiva, non può sostituirla con quella che ne è invece fornita (Francesco Trezzini in: Commentario

pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a edizione, Vol. 1,

Parte Prima: Disposizioni generali (art. 1-196), pag. 397, n. 1 ad art. 83,

pag. 397). L’azione andrà respinta e l’attore dovrà promuoverne una seconda

contro la parte legittimata passivamente (DTF 142 III 782, consid. 3.1.4; Trezzini, op. cit., loc. cit.). La

sostituzione di una parte costituisce infatti un’eccezione e, di norma, ai

sensi dell’art. 83 cpv. 4 CPC, se non vi è alienazione dell’oggetto litigioso,

la sostituzione di parte può avvenire solo con il consenso della controparte. Sono

fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di successione legale

(cfr. Balz Gross, Roger Zuber, in:

Berner Kommentar edizione 2012, ZPO Band I, art. 1-149 ZPO, Schweizerische

Zivilprozessordnung, Band I-III, n. 2-3 ad art. 83, pag. 894-895 e seguenti).

La

modifica dell’identità soggettiva del procedimento distingue l’istituto della

sostituzione delle parti, rispetto alla mera correzione nella designazione di

parte, che non corrisponde ad una sostituzione bensì, per l’appunto, ad una

mera correzione nell’indicazione erronea di una parte che resta la medesima,

stante la natura puramente redazionale dell’errore. Questa rettificazione è

possibile soltanto se può essere escluso qualsiasi rischio di confusione (Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 83,

pag. 397).

La

legittimazione attiva e passiva, quale presupposto di diritto materiale della

pretesa dedotta in giudizio, deve essere esaminata d'ufficio dal giudice, in

virtù del principio iura novit curia (Trezzini,

op. cit., n. 31 ad art. 66).

2.3

In

concreto l’attore è rappresentato da un avvocato.

In presenza di persone assistite da un professionista il giudice deve

far prova di riserbo, alla stessa stregua di quanto accade nella procedura

ordinaria: sentenza 4A_477/2018 del 16 luglio 2019 consid. 3.4.1.1; DTF 141 III

569.

consid. 2.3.1.

L’attore ha inoltrato

una petizione contro CV 1, di cui ha prodotto l’estratto del registro di

commercio (doc. B), assicuratore che copre la perdita di salario in caso di malattia

per il tramite dell’assicurazione collettiva __________ (doc. T1 e doc. 5: art.

__________ delle condizioni generali di contratto [__________] per

l’assicurazione __________ __________: “L’assicurazione di indennità

giornaliera in caso di malattia __________ ai sensi della legge federale del

contratto d’assicurazione (LCA, RS 221.229.1) è fornita da CV 1”).

Egli

ha chiesto la condanna dell’assicuratore per il pagamento della “somma di

fr. 199'107 a titolo di indennità derivanti dagli eventi infortunistici del 10

agosto 2017 e completivamente del 6 ottobre 2017, unitamente agli interessi

composti del 5% a partire dal mese successivo del mese interessato

all’indennità” (doc. I).

L’interessato,

come emerso ancora in sede di udienza il 26 novembre 2020, chiede prestazioni

derivanti dalla copertura contro la perdita di guadagno in caso di malattia

(doc. XXIX: “Parte attrice fonda in definitiva la sua richiesta di

indennizzo della perdita di guadagno sulla copertura retta dalla LCA di

indennità giornaliera che è in essere dal 2012 e retta dalle condizioni

assicurative prodotte agli atti in particolare il doc. 5”; sottolineatura

del redattore).

Oggetto della presente

procedura può pertanto essere unicamente la richiesta di condannare la

convenuta al pagamento di indennità giornaliere a causa di malattia per

i due eventi sopra citati e per la quale, in virtù dell’art. 7 CPC, questo TCA

è competente (cfr. DTF 141 III 479 e art 75 LCAMal).

Certo,

l’attore, in sede di udienza, ha genericamente fatto cenno al principio “in

dubbio contra stipulatorem”, con riferimento alla complessità dei contratti

assicurativi in essere (doc. XXIX: “Parte attrice evidenzia la complessità

dell’offerta assicurativa di CV 1 che ha raggruppato i prodotti assicurativi e

rende di difficile comprensione già al professionista una piena cognizione del

tutto. In questo senso è ribadita la necessità di applicare il principio di

un’interpretazione contra stipulatorem”).

Tale

principio, tuttavia, di norma, si applica laddove l’interpretazione secondo il

principio dell’affidamento non permette di stabilire il senso di clausole

ambigue, cosicché è necessario interpretarle contro l’assicuratore che le

ha redatte (cfr. sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.2.2, con

rinvii alle DTF 133 III 61, 126 V 499, 124 III 155, 122 III 118, 119 II 368).

Affinché tale principio si applichi non è sufficiente che le parti siano in

litigio tra di loro circa il significato da dare ad una clausola; è necessario

che quest’ultima possa essere compresa in maniera differente (“zweideutig”)

e che sia impossibile eliminare il dubbio creato, in assenza di altri mezzi

d’interpretazione (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.2.2, con

rinvii alle DTF 122 III 118, 118 II 342; 100 II 144).

In

concreto l’attore si limita a ritenere complessa l’offerta assicurativa della

convenuta, senza tuttavia trarre alcuna conclusione particolare relativamente a

tale principio.

Inoltre

l’interessato ha convenuto l’assicuratore corretto (CV 1 [cfr. art. __________

delle condizioni generali del contratto [__________]) e domanda prestazioni

derivanti dall’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia

(doc. XXIX). Per un’interpretazione “contra stipulatorem” non vi è

pertanto spazio.

Quanto alla circostanza

sollevata in sede di conclusioni secondo cui in alcuni frangenti l’assicuratore

si è presentato come “Cassa malati” ed in altre come “Assicurazioni”,

questo TCA evidenzia che ciò è dovuto al fatto che quando si esprimeva in

merito a prestazioni infortunistiche di norma ad intervenire era, correttamente,

l’assicuratore LAINF, __________ (doc. G, doc. AN-AQ), e quando invece oggetto

del contendere erano prestazioni derivanti dall’assicurazione complementare

contro la perdita di guadagno, ad intervenire, giustamente, era, di principio, CV

1.

(cfr. doc. C).

Per quanto concerne più

specificatamente lo scritto del 28 novembre 2018, tramite il quale, con

semplice lettera priva dei mezzi di diritto, la __________ ha negato che i due

succitati sinistri fossero degli infortuni (sostenendo che in applicazione

degli art. 37 cpv. 1 LAINF e 48 OAINF sussiste un diritto a prestazioni solo se

l’assicurato, al momento dell’azione e senza propria colpa, era completamente

incapace di agire ragionevolmente o se il suicidio o il tentato suicidio era

indubbiamente ascritto ad un infortunio assicurato), va rammentato che in DTF

134.

V 145 il Tribunale federale ha stabilito, in un caso in ambito di

assicurazione contro gli infortuni, che se l’assicuratore ha comunicato a torto

il rifiuto (parziale o integrale) di prestazioni non già nella forma di una

decisione, ma in modo informale, e la persona interessata non accetta il

disposto rifiuto, quest’ultima deve di principio manifestare il proprio

disaccordo entro il termine di un anno. In tale ipotesi l’assicuratore emanerà

una decisione formale, contro la quale è data la facoltà di presentare

opposizione. Senza tempestiva reazione, la decisione informale diventa valida,

così come se fosse resa correttamente a norma dell’art. 51 cpv. 1 LPGA (consid.

5).

Ne segue che la petizione

del 5 settembre 2019, nella misura in cui va ritenuta quale contestazione dello

scritto del 28 novembre 2018, va trasmesso alla __________ affinché stabilisca

se si tratta di una valida e tempestiva contestazione della qualifica dei

citati eventi e, se del caso, emetta una decisione formale.

In queste circostanze è

superfluo sentire la “signora __________” della __________ per stabilire

il motivo per il quale ha comunicato tramite lettera il rifiuto di versare

prestazioni per gli accadimenti succitati, né occorre esaminare se, come

sollevato per la prima volta in sede di conclusioni, il citato scritto sarebbe

nullo.

Va infine ancora

evidenziato che ogni e qualsiasi contestazione sollevata dall’attore nei

confronti dell’assicuratore sociale LAINF, __________, qui non

convenuto, segnatamente circa l’ammontare delle indennità giornaliere versate

per gli infortuni del 1° dicembre 2017, 23 febbraio 2018 e 12 ottobre 2018,

esula dalla presente procedura ed è quindi irricevibile.

2.4

L’assicurato accenna alla

mediazione nella procedura decisionale ai sensi dell’art. 214 CPC, il cui cpv.

1.

prevede che il giudice può raccomandare in ogni tempo alle parti di ricorrere

a una mediazione.

Per

l’art. 214 cpv. 2 CPC le parti di comune accordo, possono chiedere in ogni

tempo al giudice di consentire loro una mediazione.

Secondo

l’art. 214 cpv. 3 CPC, la procedura giudiziale rimane sospesa fintanto che una

parte non revochi la richiesta di mediazione o fintanto che non venga

comunicata la fine della mediazione.

Il presupposto di questa

raccomandazione è che la mediazione non appaia da subito priva di possibilità

di successo nel caso concreto, in particolare perché una parte non intende

mediare nulla e dichiara di negare la sua collaborazione al percorso di

mediazione (Trezzini, op. cit., n.

4.

ad art. 214). Il giudice può revocare d'ufficio la sospensione della causa

quando l'esistenza di un'effettiva mediazione tra le parti appare inverosimile,

in particolare perché i tempi sono particolarmente dilatati e le parti non

rendono verosimile alcun progresso di sorta (Trezzini,

op. cit., n. 14 ad art. 214).

In concreto la convenuta

si è opposta a qualsiasi tentativo di mediazione (doc. XXI). Del resto,

malgrado la sospensione della causa (cfr. doc. VI), le parti non hanno

raggiunto alcun accordo.

In queste condizioni la

richiesta va respinta.

2.5

L’attore chiede che “tutte

le tasse e spese in sede di conciliazione (fr. 2577.00), nonché tutte le tasse,

spese e ripetibili in questa sede sono a carico della parte convenuta”

(doc. I).

In

ambito di assicurazioni complementari alla LAMal non è prevista la procedura di

conciliazione (DTF 138 III 558).

Ne

segue che le tasse e spese della conciliazione esperita innanzi alla Pretura,

del resto non competente, non possono in ogni caso essere addossate all’assicuratore.

nel

merito

2.6

Per quanto

concerne l’indennità perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua

colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il

datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa

un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto

di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sentenza

4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del 26

settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian Von Kaenel,

Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in:

Krankentag-geldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,

Zurigo 2007, pag. 109-131,

in particolare pag. 111-115).

La durata del pagamento del

salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui

criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian Von Kaenel, op.

cit., pag. 116 seg.).

Salvo pattuizione contraria,

l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del

rapporto di lavoro (Hans-Rudolf

Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach

VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche

Aspekte, Zurigo 2007, pag. 19-45,

in particolare pag. 20).

Queste norme configurano il

regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione

minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO;

cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

L'art. 324a cpv. 4 CO prevede

la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante

accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un

ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5

agosto 2020, consid. 3.1.1; cfr. anche Ivano Ranzanici, Les effets de

l’incapacité de travailler pour cause d’une maladie successive à la résolution

du contrat de travail, in: Regards croisés sur le droit du travail: Liber

Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, pag. 271 e seguenti, in particolare

pag. 272-274; sull'aspetto dell'equivalenza cfr. Adrian Von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg.; cfr. anche DTF

141.

III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di regola, di un

regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro durante

il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione mediante

l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro procede al

versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).

La deroga al regime di base

deve essere pattuita in forma scritta.

Trattandosi di un accordo che

concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti

essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del

guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso

la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica -

il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di

malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi

assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di

assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF

131.

III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).

2.7

In concreto il datore di lavoro

dell’attore e la convenuta hanno sottoscritto una polizza di __________ per gli

impiegati (doc. 4), tra cui figura l’indennità giornaliera malattia, che

prevede la copertura dell’80% del salario AVS dopo un periodo di attesa di 14

giorni (doc. 4).

L’assicurazione indennità

giornaliera in caso di malattia è un’assicurazione complementare ai sensi della

LCA (art. __________ delle Condizioni generali di contratto [__________] per

l’assicurazione __________ dei dipendenti).

Ai sensi dell’art. __________

per l’assicurato, la copertura assicurativa nelle categorie infortunio,

indennità giornaliera in caso di malattia, previdenza professionale e

responsabilità civile privata finisce con il decesso, oppure quando termina la

copertura assicurativa dell’azienda, quando l’assicurato non figura più tra le

persone assicurate o quando lascia il servizio del contraente.

Secondo l’art. __________

l’assicurazione di indennità giornaliera in caso di malattia __________ ai

sensi della LCA è fornita da CV 1.

Le condizioni assicurative

sono disciplinate dalle __________ __________ (art. __________).

Secondo le __________ __________,

prodotte in lingua tedesca, ciò che non è stato contestato dall’attore, il

diritto alle prestazioni termina dopo l’erogazione di al massimo 730 indennità

giornaliere nel corso di 900 giorni (art. __________ __________).

Per l’art. __________ __________

“Nach Erreichung des maximalen Leistungsanspruches endet die

Taggeldversicherung” (doc. 5).

2.8

Nel caso

di specie l’attore chiede il versamento di indennità in relazione con gli

eventi del 10 agosto 2017 (doc. Q, notifica dell’11 agosto 2017 secondo cui “stavo

percorrendo un sentiero di montagna quando sono scivolato”),

rispettivamente del 6 ottobre 2017 (doc. R, notifica del 9 ottobre 2017: “stavo

scendendo le scale per andare in cucina e non [sic] ho mancato il secondo

scalino cadendo rovinosamente fino in fondo alla scala”).

Preliminarmente questo TCA

evidenzia che il medico curante, dr. med. __________, FMH medicina generale, il

24.

settembre 2018, ha posto, relativamente al primo evento del 10 agosto 2017,

la diagnosi di “caduta in montagna nel tentativo di suicidio” ed ha

indicato, quale durata dell’inabilità lavorativa, il periodo dal 10 agosto 2017

all’11 ottobre 2017, rispondendo “sì” alla questione di sapere se

l’inabilità lavorativa è terminata (doc. T; cfr. anche l’allegato certificato

d’infortunio LAINF dove figura un grado d’inabilità lavorativa dello 0%

dall’11.10.2017).

Relativamente al secondo

evento (con prima consultazione del 9.10.2017), il medesimo curante, sempre il

24.

settembre 2018, ha indicato la diagnosi di “contusioni multiple da caduta

accidentale”, indicando una durata dell’inabilità lavorativa dal 6 ottobre

2017.

all’11 novembre 2017 ed ha risposto “sì” alla questione di sapere

se l’inabilità lavorativa è terminata (doc. U; cfr. anche l’allegato

certificato d’infortunio LAINF dove figura un’inabilità lavorativa dello 0%

dall’11.11.2017).

Ne segue che, nell’ipotesi più

favorevole all’attore, se per i due eventi avesse diritto alle prestazioni

rivendicate, egli potrebbe vantare indennità giornaliere al massimo dal 10

agosto 2017 all’11 novembre 2017.

Ciò trova conferma nei

numerosi certificati medici redatti dal dr. med. __________, FMH chirurgia

ortopedica e traumatologia osteo-articolare, in seguito agli infortuni

sopraggiunti dal 1° dicembre 2017 (e non oggetto della petizione [cfr. doc. I; petitum]),

dove non figurano diagnosi per fatti antecedenti a tale data.

Il 22 dicembre 2017 (doc. AG)

ed il 19 gennaio 2018 (doc. AH), lo specialista ha infatti posto la diagnosi di

importante ematoma femoromediale, dorso laterale distale e polpaccio laterale

gamba sinistra dopo caduta con trauma diretto il 01.12.17 e lesione parziale

del tendine del bicipite femorale alla sua inserzione superiore e del

semitendinoso distale femore sinistro, indicando tra l’altro che l’attore “non

ha diminuito l’attività lavorativa” (doc. AG).

Il 15 ottobre 2018 lo stesso

specialista, dopo un infortunio alla spalla destra, ha posto la diagnosi di

sospetta lesione cuffia rotatoria l’11.10.18, lesione parziale del legamento

collaterale mediale ginocchio destro e contusione spalla destra con distorsione

cuffia rotatoria il 23.02.18 oltre alle due precedenti diagnosi, senza indicare

alcunché circa eventuali postumi di accadimenti anteriori (doc. AI).

Inoltre il 14 febbraio 2019 il

dr. med. __________ ha indicato che l’interessato è “attualmente abile al

lavoro nella misura del 100%, che viene rivalutata ad inizio marzo 2019 per un

periodo di prova al 50%” (doc. AM).

Non possono invece essere

d’aiuto all’attore i vari certificati (segnatamente del 9 gennaio 2018, dell’8

agosto 2018 e del 28 agosto 2018) del dr. med. __________ che indica la

presenza di un’incapacità lavorativa del 100% anche dal 15 luglio 2016 o dal 4

maggio 2017, giacché concernono le diagnosi di esaurimento psico-fisico (dal

4.5.2017) o di motivi famigliari (dal 15.07.2016) e di stato di contusioni

multiple (oltre che del 6.10.2017 anche del 23.2.18), non oggetto della petizione,

così come i certificati dove il medesimo curante, genericamente, indica una

totale incapacità al lavoro (plico doc. AE), non trattandosi di incapacità relative

agli eventi litigiosi.

L’oggetto del contendere, alla

luce del petitum (doc. I), è pertanto limitato alla questione di sapere se

l’attore può chiedere indennità per malattia dal 10 agosto 2017 all’11 novembre

2017.

2.9

La convenuta nega che

l’interessato possa ancora rivendicare prestazioni derivanti da una malattia poiché

ha già erogato all’attore indennità per 730 giorni e lo ha di conseguenza

escluso dall’assicurazione collettiva contro la perdita di guadagno in caso di

malattia, conformemente a quanto previsto dall’art. __________.

A

questo proposito la dottrina (C. Häberli,

D. Husmann, in: Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche

Aspekte, 2015, pag. 110-111, n. 357-359), rammenta che nei contratti collettivi

d’assicurazione, siano essi soggetti alla LAMal o alla LCA, le condizioni

generali d’assicurazione prevedono, sovente, che per il singolo assicurato la

copertura assicurativa termina con il raggiungimento della durata massima delle

prestazioni (in tedesco viene definita come “Aussteuerung”).

Contrariamente

a quanto accade con i contratti individuali, la fine del diritto alle

prestazioni per un singolo assicurato non pone termine all’intero contratto.

Quest’ultimo continua ad essere valido tra l’assicuratore ed il datore di

lavoro, ossia il prenditore d’assicurazione, e di conseguenza pure per le altre

persone assicurate per il tramite dell’assicurazione collettiva.

Per

il singolo assicurato che ha esaurito il diritto alle prestazioni, la

conseguenza è invece uguale a quella di una risoluzione del contratto. Egli

rimane senza alcuna copertura assicurativa per le ulteriori malattie, anche se

il contratto tra l’assicuratore ed il datore di lavoro resta in vigore. Anche

nell’ambito della LAMal, l’art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che questo sistema è

imperativo, con la riserva del mantenimento della copertura assicurativa per la

capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal; cfr. sentenza 9C_790/2018

del 9 aprile 2019, consid. 3.1 e rinvio alla DTF 125 V 106, consid. 4).

La

medesima dottrina evidenzia come la cessazione della copertura assicurativa per

l’esaurimento delle prestazioni è problematica, giacché il diritto del lavoro

non conosce tale regola e se un lavoratore, per esempio, continua ad esercitare

l’attività con un grado d’incapacità lavorativa ridotta non è più assicurato

per la capacità lavorativa residua ma il datore di lavoro continua ad essere

obbligato a versare il salario secondo le condizioni di cui all’art. 324a cpv.

2.

CO.

2.10

Va ancora rammentato che per costante giurisprudenza al contratto d’assicurazione, così come

alle condizioni generali che vi sono espressamente incorporate, si applicano i

principi generali dell’interpretazione dei contratti, tanto più che la legge

speciale non contiene disposizioni particolari in proposito: l’art. 100 cpv. 1

LCA rinvia infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice

civile (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.1; sentenza

5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2; DTF 135 III 410 consid. 3.2; DTF

118.

II 342 consid. 1a).

Quando

l’assicuratore, al momento della conclusione del contratto, produce le

condizioni generali, manifesta la sua volontà di impegnarsi secondo quanto

prevedono queste condizioni.

Dovendosi

determinare il contenuto di un contratto d’assicurazione e delle condizioni

generali che ne formano parte integrante, il giudice deve, come per ogni altro

contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta interpretazione soggettiva,

ovvero ricercare la “vera e concorde volontà dei contraenti”, se del caso in

modo empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1 CO; sentenza 4A_92/2020 del

5.

agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid.

3.2, cfr. anche sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; DTF 136

III 186 consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2). Se non gli è possibile

stabilire tale reale volontà, oppure se constata che uno dei contraenti non ha

compreso la reale volontà espressa dall’altro, il giudice ricercherà il senso

che le parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di

volontà (principio dell’affidamento: sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020

consid. 3.2.2; sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; sentenza

5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 136 III 186 consid. 3.2.1; DTF

135.

III 295, consid. 5.2; DTF 129 III 118 consid. 2.5; 126 III 119 consid. 2a;

122.

III 118 consid. 2a). Punto di partenza di tale interpretazione è

l’espressione letterale del contratto; il giudice dovrà tuttavia tener conto

delle circostanze che hanno caratterizzato la conclusione del contratto (DTF

127.

III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b). Sarebbe infatti errato attribuire

un’importanza decisiva ai termini utilizzati dalle parti, seppur chiari;

dall’art. 18 cpv. 1 CO traspare che non si può erigere a principio l’assioma

che in presenza di un testo chiaro si debba escludere il ricorso ad altri mezzi

d’interpretazione; sebbene una clausola contrattuale possa apparire a prima

vista chiara ed indiscutibile, il fine perseguito dalle parti, ma anche altre

circostanze possono lasciar intendere che l’espressione verbale non restituisca

pienamente il senso dell’accordo concluso (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre

2006, consid. 3.2, DTF 128 III 212 consid. 2b/bb, consid. 3c).

Sussidiariamente, all’interpretazione di clausole redatte esclusivamente

dall’assicuratore ed alle clausole generali prestampate trova applicazione il

principio “in dubio contra stipulatorem”, in virtù del quale esse vanno

lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque dell’assicuratore (sentenza

4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; DTF 133 III

61, consid. 2.2.2.3; DTF 126 V 499, consid. 3b; DTF 124 III 155 consid. 1b; DTF

122.

III 118 consid. 2a). L’art. 33 LCA ne è un’espressione

(sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9

ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa regola

venga applicata non basta, tuttavia, che le parti discordino sul significato da

attribuire ad una dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a

differenti interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di

altri mezzi d’interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare

(sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; DTF 122 III 118 consid.

2d; 118 II 342 consid. 1a; DTF 100 II 144, consid. 4c).

2.11

In

concreto le condizioni supplementari __________ (doc. 6) sono chiare.

L’art.

__________ __________ prevede inequivocabilmente che il diritto

alle prestazioni si esaurisce con l’erogazione di al massimo 730 indennità

giornaliere nell’arco di 900 giorni consecutivi e che l’assicurazione contro la

perdita di guadagno termina al raggiungimento del diritto massimo delle

prestazioni (cfr. consid. 2.7 e doc. 5 e 6: “1 Der Leistungsanspruch

endet nach dem Bezug von maximal 730 Taggeldern im Verlaufe von 900

aufeinander-folgenden Kalendertagen. 2

Nach Erreichung des

maximalen Leistungsanspruches endet die Taggeldversicherung”).

Ciò indipendentemente dalla

questione di sapere se tra i diversi eventi vi è un nesso causale o meno.

Nel caso di specie

l’interessato ha già beneficiato del massimo delle prestazioni per il periodo

dal 3 luglio 2012 al 2 luglio 2014 ed è stato avvisato dell’esclusione

dall’assicurazione collettiva con lettere del 23 gennaio 2015 (doc. 8) e

del 7 novembre 2016 (doc. 9), alle quali sono stati allegati i conteggi finali.

CV 1 con scritto del 23

gennaio 2015 al datore di lavoro, con copia all’attore, ha infatti affermato:

" (…)

Privazione dell’assicurazione d’indennità giornaliera __________

per il 02.07.2014

(…).

Come già menzionato nella nostra lettera del 21.01.2015, Vi paghiamo

l’indennità in anticipo sin dal 03.07.2012.

Il diritto di prestazione inizia nell’anno 2012, per questo motivo

dobbiamo usare l’importo del Vostro salario dichiarato AVS (CHF 55'294.00) nel

2012.

come base di calcolo del Vostro diritto d’indennità giornaliera.

Ai sensi delle condizioni complementari __________ __________,

l’indennità giornaliera assicurata sarà pagata durante 730 giorni. Dal e nel

conteggio finale potete vedere che è raggiunto il termine delle prestazioni a

causa dei versamenti finora effettuati. Ciò significa che siete privati

dell’assicurazione d’indennità giornaliera per il 02.07.2014. (…)” (doc. 8)

Il 7 novembre 2016

l’assicuratore ha ribadito:

" (…)

Pagamento delle indennità giornaliere dal 03.07.2012 al

02.07.2014

Privazione dell’assicurazione d’indennità giornaliera __________

per il 02.07.2014

(…).

Come Vi abbiamo già comunicato diverse volte l’indennità

giornaliera sarà pagato durante 730 giorni, ai sensi delle condizioni

complementari __________. Nel conteggio finale del 23.01.2015 potete vedere che

è già stata raggiunto il termine delle prestazioni a causa dei versamenti

finora effettuati. Significa che siete privati nell’assicurazione d’indennità

giornaliera per il 02.07.2014. Perciò vi facciamo sapere che non regiremo più

sui certificati medici in futuro.” (doc. 9)

Accertato

che nel caso di specie l’attore ha già beneficiato del massimo delle

prestazioni pattuite e che non sostiene, né emerge dagli atti, che è passato

nell’assicurazione individuale in seguito all’estromissione dall’assicurazione

collettiva, a giusta ragione l’assicuratore si è rifiutato di versare ulteriori

indennità.

Quanto

alla circostanza, peraltro non sollevata dall’attore, che nel 2016 (doc. BA), contrariamente

all’anno 2017 (doc. 7), il conteggio del premio dell’assicurazione globale trasmesso

al datore di lavoro prevedeva, anche per il dipendente AT 1, l’assicurazione __________

che la convenuta afferma essere quella in oggetto (cfr. XXI), va rilevato come

dall’ammontare dei premi non si può concludere che l’interessato continuasse ad

essere coperto dall’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia.

L’art. __________ delle condizioni particolari di __________ prevede infatti la

fine automatica della copertura, senza necessità di disdetta (cfr. sentenza

9C_790/2018 del 9 aprile 2019, consid. 3.4.4: “[…] Schliesslich erweist sich der Einwand in

der Beschwerde als unbehelflich, die Beschwerdegegnerin habe trotz angeblicher

Teilaussteuerung weiterhin die vollen Prämien kassiert. Aus der Höhe der

bezahlten Prämien kann nicht auf den Umfang des Versicherungsschutzes

geschlossen werden. Die teilweise Aussteuerung tritt auf Grund von Art. 72 KVG von Gesetzes wegen ein und weder das KVG noch

die AVB des Versicherers sehen einen Anspruch auf reduzierte Prämien infolge

einer Teilaussteuerung vor”).

Per

cui non essendo più coperto contro la perdita di guadagno in caso di malattia

l’attore non può chiedere alcunché alla convenuta.

Ne segue che la

petizione va respinta.

2.12

Per

comprovare le sue tesi, l’interessato ha chiesto, tra l’altro, l’audizione del

dr. med. __________, affinché possa spiegare meglio il problema di salute e le

conseguenze psicofisiche, “ritenuto come egli abbia seguito sin dall’inizio

il paziente ed abbia potuto certificare i diversi nessi”, del dr. med. __________,

che ha seguito l’attore sin dal 2017, di __________, genero e sostituto

dell’attore nell’azienda per la quale lavora, di __________, chiamato per i

lavori più pesanti che faceva l’attore, di __________, adibito a “rimettere

in sesto la parte contabile/amministrativa”, che potranno confermare di

aver svolto in tutti questi tempi le mansioni dell’attore “in ragione della

documentata inabilità di quest’ultimo”. Egli domanda inoltre di sentire la

signora __________ di CV 1 che ha seguito il caso e potrà meglio illustrare

l’argomento della colpa dell’attore e della signora __________ in merito alle

ragioni per le quali l’assicuratore LAINF CV 1 non abbia emanato formalmente

una decisione ma si sia limitato ad una comunicazione quale il doc. G (doc. I e

XXIX).

Questo

TCA ha già spiegato al consid. 2.3 il motivo per il quale l’audizione o

l’interpello della signora __________ nel caso di specie è inutile.

Anche

le altre prove chieste dall’attore, alla luce della reiezione della petizione a

motivo che quest’ultimo non ha diritto ad ulteriori indennità per malattia

poiché ha esaurito le prestazioni, non hanno alcuna rilevanza.

Del

resto, per quanto concerne il dr. med. __________ ed il dr. med. __________,

questo Tribunale, al consid. 2.8, ha già avuto modo di rilevare che il curante,

per i due eventi in discussione ha attestato un’incapacità di lavoro unicamente

per il periodo dal 10 agosto 2017 all’11 novembre 2017 ed il dr. med. __________,

nei numerosi referti emessi dal mese di dicembre 2017, non ha certificato

alcuna incapacità lavorativa in relazione ai citati accadimenti. Per cui, una

loro testimonianza, rispettivamente un loro interpello volto ad accertare

ulteriori incapacità lavorative non apporterebbe alcunché, poiché non

potrebbero che confermare quanto già inequivocabilmente attestato. Per lo

stesso motivo non è necessario allestire una perizia come invece accennato

dall’attore nella propria petizione.

Quanto

alle testimonianze di __________, __________ e __________ che dovrebbe

confermare di aver svolto le mansioni dell’attore in ragione della sua

incapacità lavorativa, va evidenziato come per il periodo litigioso (10 agosto

2017.

– 11 novembre 2017), l’inabilità lavorativa è già stata attestata dal

medico curante, dr. med. __________, ed una conferma da parte loro, che non

sono medici, non apporterebbe alcun elemento supplementare alla tesi

dell’interessato.

Infine,

per quanto concerne la testimonianza della signora __________ di CV 1 che “ha

seguito il caso” e “potrà meglio illustrare” l’argomento della colpa

dell’attore, considerato come nella presente procedura possono essere chieste

unicamente prestazioni per perdita di guadagno in caso di malattia (cfr.

consid. 2.1-2.3), una sua testimonianza relativa alla circostanza per la quale

gli eventi in esame non sono stati qualificati di infortunio non ha alcuna

rilevanza.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può

rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento

sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere

senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento

(apprezzamento anticipato delle prove; cfr. sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre

2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012,

consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016

del 15 dicembre 2016; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid.

3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza

4A_175/2015 del 4 maggio 2015).

2.13

Non

vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’assicuratore,

rappresentato da un avvocato esterno, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art.

95.

cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor

Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art.

95.

CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010

del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza

4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2020.24 del

17.

agosto 2020; sentenza 36.2019.89 del 13 novembre 2019; sentenza 36.2017.109

del 5 marzo 2018; sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018), calcolate

conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per

i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310).

2.14

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte

ha affermato che:

"

(…) Esso è ammissibile a

prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma

correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati

e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione

contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;

art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica

(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in

forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione, nella misura

in cui è ricevibile, è respinta.

2. La petizione è trasmessa a CV

1 per i suoi incombenti.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. AT 1 verserà ad CV

1 fr. 12'000 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

4. Comunicazione alle parti e,

a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti