Lexipedia

Decisione

36.2020.29

Richiesta di versamento di indennità giornaliere a causa di malattia per un periodo limitato nel tempo (tre mesi). Perizia giudiziaria. Petizione integralmente accolta

26 gennaio 2021Italiano31 min

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2020.29

cs

Lugano

26 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 6 maggio 2020 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. AT

1, nato nel 1973, attivo presso l’impresa di pulizie __________, era assicurato

contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso la CV 1 (di seguito: CV

1) per il tramite del proprio datore di lavoro (cfr. doc. III). A partire dal

1° luglio 2018 e fino al 31 dicembre 2020 è passato nell’assicurazione

individuale (cfr. doc. B, C e III).

B. Il

3 luglio 2019 AT 1 ha notificato all’assicuratore un’incapacità lavorativa

totale dal 4 giugno 2019 (doc. D). Dopo aver sottoposto l’assicurato ad una

visita ad opera del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, CV 1, il

21 agosto 2019, ha comunicato a AT 1 che lo avrebbe ritenuto incapace al lavoro

al 100% fino a fine settembre 2019 ed al 50% fino al 14 ottobre 2019, mentre

dal 15 ottobre 2019 sarebbe stato considerato completamente abile al lavoro

(doc. G).

C. Il

6 novembre 2019 l’assicuratore, dopo aver acquisito una nuova presa di

posizione del dr. med. __________ del 25 ottobre 2019 che si è espresso sulla

certificazione del medico curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia, del 4 ottobre 2019, ha confermato la cessazione del versamento di

ulteriori indennità giornaliere (doc. I e J).

D. AT

1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato una petizione al TCA, con la

quale chiede la condanna dell’assicuratore al pagamento di CHF 14'803.50, oltre

interessi al 5% a partire dal 1° gennaio, a titolo di indennità giornaliere, a

causa di malattia, per l’incapacità lavorativa al 100% dal 1° ottobre al 30

novembre 2019 e al 50% durante tutto il mese di dicembre 2019 (doc. I).

L’attore, riassunta la fattispecie e le norme applicabili, chiede l’allestimento

di una perizia giudiziaria.

E. Con

osservazioni del 15 maggio 2020 l’assicuratore ha proposto la reiezione della

petizione, con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso

di motivazione (doc. III).

F. Le

parti sono state sentite nel corso di un’udienza tenutasi il 25 giugno 2020, al

termine della quale è stata stabilita la necessità di allestire una perizia

giudiziaria (doc. IX).

G. Il

3 luglio 2020 il dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, è stato incaricato

di allestire una perizia psichiatrica (doc. XIII), pervenuta al TCA il 15

dicembre 2020 (doc. XVII).

H. Il

16 dicembre 2020 alle parti è stato concesso un termine scadente l’11 gennaio

2021 per prendere posizione in merito (doc. XIX). L’attore si è espresso l’11

gennaio 2021 (doc. XX), mentre la convenuta è rimasta silente.

Fatti

I. Il

13 gennaio 2021, rammentato che in sede di udienza hanno affermato di non

postulare ulteriori audizioni, le parti sono state invitate a trasmettere le

loro conclusioni scritte entro il 22 gennaio 2021 (doc. XXI). Con scritto del

20 gennaio 2021 l’assicuratore si è riconfermato nelle osservazioni del 15

maggio 2020 (doc. XXII), mentre il 22 gennaio 2021 l’attore ha ribadito la

richiesta di condannare l’assicuratore al pagamento di CHF 14'803.50 (doc.

XXIII). Le rispettive conclusioni sono state trasmesse alle parti per

conoscenza il 25 gennaio 2021 (doc. XXIV e XXV).

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,

pag. 37 e seguenti).

nel merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore deve versare

all’attore indennità giornaliere nella misura del 100% dal 1° ottobre 2019

(differenza del 50% dal 1° ottobre al 14 ottobre) al 30 novembre 2019 e del 50%

dal 1° dicembre 2019 al 31 dicembre 2019 per complessivi CHF 14'803.50.

3.

Per quanto concerne l’indennità perdita di guadagno, va innanzitutto

rilevato che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il

lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua

persona, come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo

limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in

natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per

più di tre mesi (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza

4A_53/2007 del 26 settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa

norma, cfr. Adrian Von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in:

Krankentag-geldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,

Zurigo 2007, pag. 109-131,

in particolare pag. 111-115).

La durata del

pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a

cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian Von Kaenel, op.

cit., pag. 116 seg.).

Salvo

pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia

cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der

Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits-

und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007,

pag. 19-45, in particolare pag. 20).

Queste norme

configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono

una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art.

362.

cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

L'art. 324a

cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena

descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo

che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza

4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; cfr. anche

Ivano Ranzanici, Les effets de

l’incapacité de travailler pour cause d’une maladie successive à la résolution

du contrat de travail, in: Regards croisés sur le droit du travail: Liber

Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, pag. 271 e seguenti, in particolare

pag. 272-274; sull'aspetto dell'equivalenza cfr. Adrian Von Kaenel, op. cit., pag. 120 segg.; cfr. anche DTF

141.

III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di regola, di un

regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di lavoro

durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa riduzione

mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore di lavoro

procede al versamento (Gabriel

Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).

La deroga al

regime di base deve essere pattuita in forma scritta.

Trattandosi di

un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i

punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del

guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso

la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica -

il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di

malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi;

per il resto può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un

altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid.

2.5.1

con numerosi riferimenti dottrinali).

4.

In concreto le

parti hanno concluso un ‘assicurazione individuale di indennità giornaliera per

malattia per il periodo dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2020 che prevede

l’applicazione delle Condizioni contrattuali edizione __________ (di seguito:

CC) ed il versamento della prestazione, pari a CHF 213 al giorno, a partire dal

31° giorno di malattia (doc. 1 e C).

Per l’art. __________

CC “l’indennità giornaliera assicurata per un’incapacità lavorativa di

almeno del 50%, attestata dal medico e causata da una malattia”.

Le CC

prevedono inoltre il versamento di al massimo 720 indennità giornaliere intere

o parziali in un periodo di 900 giorni.

Secondo l’art.

__________ delle disposizioni comuni, primo paragrafo, è considerata una

malattia, qualsiasi danno alla salute fisica o psichica che non sia la

conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure

provochi un’incapacità al lavoro.

5.

Nel caso di

specie la convenuta, preso atto dell’incapacità lavorativa totale dell’attore

dal 4 giugno 2019, attestata dal medico curante, dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia (doc. E), ha sottoposto la fattispecie al dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, il quale, in data 13 agosto 2019, dopo aver

visitato l’interessato il 12 agosto 2019, ha stabilito che “se l’assicurato

seguirà correttamente la terapia farmacologica impostata sarà verosimile che

egli possa riprendere almeno al 50% da inizio ottobre e completamente dal

15.10.2019” (doc. 6).

Con referto,

motivato e completo, del 4 ottobre 2019, il dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, ha confermato la completa incapacità lavorativa

dell’interessato (doc. 5), mentre il 25 ottobre 2019 il medico incaricato dalla

convenuta di valutare lo stato di salute dell’attore, dr. med. __________, FMH

psichiatria e psicoterapia, ha ribadito la sua precedente presa di posizione

(doc. 4).

Alla luce

delle importanti divergenze tra i due specialisti, è stato deciso di far allestire

una perizia psichiatrica giudiziaria ad opera del dr. med. __________, FMH psichiatria

e psicoterapia, che ha redatto il proprio referto in data 14 dicembre 2020

(doc. XVII).

Lo

specialista, dopo aver visitato l’attore il 21 agosto 2020, il 22 settembre

2020.

ed il 28 ottobre 2020, ed aver effettuato una valutazione testistica MMPI

e TCI in data 22 settembre 2020, riassunti gli atti, descritta l’anamnesi

familiare, scolastica, relazionale, lavorativa, psichiatrica, medica, quotidiana,

lo status psicopatologico e la valutazione testistica, ha posto la diagnosi di

sindrome depressiva ricorrente attuale episodio di entità lieve-media (ICD 10;

F 33.0).

Il perito ha

affermato:

" (…)

In relazione

all’evoluzione dello stato di salute, segnatamente nel periodo dal 1° ottobre

2019.

al 31 dicembre 2019, emerge come il dr. __________, FMH in Psichiatria e

Psicoterapia, nel rapporto medico redatto il 13 agosto 2019, concludeva per una

ripresa al 50% dell’abilità lavorativa da inizio ottobre e completa, ovvero al

100% dal 15.10.2019.

Il Dr. __________ infatti

affermava che lo stato di salute che aveva messo in evidenza era in

miglioramento non avendo constatato sintomi psicotici come rilevati dal medico

curante, Dr. __________.

Inoltre il Dr. __________

affermava che l’insonnia dell’assicurato era una condizione costituzionale e

non patologica.

In realtà da quello che

emerge dall’anamnesi approfondita del Sig. AT 1, non parliamo di un’insonnia

che sembra una condizione costituzionale, ma di un disturbo del sonno che è

iniziato nel 2012, ovvero con il primo importante e significativo episodio depressivo

che egli ha vissuto, reattivo alla morte del padre.

Il Dr. __________ nel suo

rapporto medico del 4 di ottobre del 2019 in modo attento, completo e chiaro,

aveva ben messo in evidenza il progressivo aggravamento del quadro depressivo

del Sig. AT 1, caratterizzato da uno stato depressivo, con riduzione dello

stimolo vitale, tendenza ad un ritiro sociale difensivo dal mondo esterno,

apatia, abulia, sonnolenza quotidiana, senso di disistima.

Pertanto emergeva bene da

questo rapporto medico il peggioramento che il Sig. AT 1 aveva vissuto, dopo

alcune settimane dalla visita del Dr. __________, consulente psichiatra

dell’assicurazione perdita di guadagno.

Il Dr. __________ nel

certificato del 4 di ottobre metteva in evidenza anche come aveva dovuto

potenziare il trattamento antidepressivo, associando un secondo antidepressivo

allo scopo di riattivare una parte vitale di ripresa dello stato

psicopatologico.

Egli parlava anche della

presenza di idee di rovina economica e di incapacità di ripresa progettuale e professionale,

esprimendo così anche un versante psicotico che in passato non era emerso.

Il Dr. __________ nello

scritto del 25 ottobre 2019, in risposta al rapporto del Dr. __________ del

4.10.2019, conclude, riduttivamente che più che un contesto di aggravamento,

secondo il Dr. __________ era maggiormente verosimile un diverso apprezzamento

del curante di quanto osservato in agosto e dal relativo decorso.

Dispositivo

Per questi motivi egli

riteneva ancora valida la precedente presa di posizione dell’agosto del 2019.

Nell’analisi peritale da

quanto emerge dall’analisi dei rapporti medici, sia del Dr. __________, sia del

Dr. __________, il Sig. AT 1 nell’ottobre e nel novembre del 2019 stava vivendo

un peggioramento del suo episodio depressivo.

In effetti il perito non

ha valutato come significativa la presenza di una psicopatologia caratterizzata

da un quadro psicopatologico significativamente diverso da quello che egli

aveva messo in evidenza in agosto.

Il Dr. __________,

considerato che aveva visto il Sig. AT 1 il 12 agosto del 2019, avrebbe dovuto

rivedere il Sig. AT 1, alla luce del dettagliato rapporto medico del Dr. __________

del 4 ottobre 2019.

In effetti non era un

rapporto medico redatto dopo pochi giorni dalla visita peritale, ma dopo

cinquanta giorni dalla visita peritale.

Pertanto non è

comprensibile, al perito, il motivo per cui il Dr. __________, alla luce del

rapporto del Dr. __________, medico curante da anni del Sig. AT 1, non abbia

richiesto di rivedere il Sig. AT 1.

Egli si è limitato a una

risposta stringata che non ha evidenziato tutte le problematiche

psicopatologiche emerse nel rapporto medico del Dr. __________.

Il Dr. __________

inoltre, da quanto emerge dai certificati medici che ha redatto ha seguito il

Sig. AT 1 regolarmente, almeno con una visita ogni due settimane.

Dalla valutazione

testistica effettuata l’MMPI, rileva in primo piano una personalità con una

sintomatologia depressiva severa, mancando il Sig. AT 1 di fiducia in se

stesso, svalorizzandosi, con una visione pessimistica, un ridotto slancio

vitale, perdita di interesse, difficoltà di concentrazione, un’agitazione

ansiosa cognitiva importante, essenzialmente sotto la forma di ruminazione

cognitiva, nonché un’introversione sociale con tendenza netta all’evitamento

sociale.

Questa valutazione del

test effettuato durante la valutazione peritale attuale, in un periodo ove il

Sig. AT 1 è ritornato ad avere un’attività lavorativa al 60%, ben mette in

evidenza il sub strato depressivo presente, con ruminazione continuativa sia di

stampo depressivo che ansioso.

A maggior ragione durante

il periodo da ottobre a dicembre del 2019 questo status psicopatologico era

evidenziato e meno sottosoglia.

Dal TCI si è messo in

evidenza un’affaticabilità, tendenza all’astenia e perdita di energia, di difficoltà

a recuperare dopo un periodo di malattia e di stress, nonché uno stato d’ansia

significativa.

Il TCI ha messo in

evidenza anche un’appresività sistemica e pessimista rispetto alle situazioni a

rischio, una dipendenza continua delle esperienze interiori negative, di

concerto con una insoddisfazione continuativa.

Da quanto analizzato

nell’attuale perizia, emerge che il Sig. AT 1 presentava uno stato

psicopatologico caratterizzato da un episodio depressivo di entità medio-grave

durante il mese di ottobre e novembre 2019, con un miglioramento durante il

mese di dicembre 2019, ove l’inabilità lavorativa era diventata del 50%.

2. Qual è la capacità

lavorativa di AT 1, nella sua attività, dal 1° ottobre 2019 al 31 dicembre

2019? Vi è stata, se sì quale, un’evoluzione del grado di capacità lavorativa

di AT 1 in questo periodo?

La capacità di AT 1 nella

sua attività lavorativa dal 1° ottobre 2019 al 30 novembre dello stesso anno

era nulla. In effetti lo stato depressivo che viveva impediva qualsiasi tipo di

attività lavorativa, in qualsiasi campo di azione. Egli ha avuto un

miglioramento durante il mese di dicembre con una capacità lavorativa del 50%.

3. AT 1, dal 1°

ottobre 2019, può svolgere un’attività leggera confacente al suo stato di

salute? In caso di risposta affermativa, che tipo di attività, in quale

percentuale, da quando e con quale limitazione? Vi è stata un’evoluzione del

grado di incapacità lavorativa all’attività leggera dal 1° ottobre 2019?

Il Sig. AT 1, a causa

dell’episodio depressivo di entità media-grave che era in corso non aveva

nessuna capacità lavorativa, in nessuna attività, anche se fosse stata

un’attività leggera. In effetti l’inabilità lavorativa era completa per tutte

le aree di lavoro. L’evoluzione del grado dell’incapacità lavorativa che egli

ha avuto è stata all’inizio del mese di dicembre quando vi è stato un

miglioramento del suo stato clinico, con inabilità lavorativa passata dal 100%

al 50%.

4. Eventuali

osservazioni.

Dall’analisi

dell’anamnesi medica, psichiatrica, sociale, personale, relazionale,

quotidiana, nonché dei documenti presenti in cartella, della valutazione

peritale del Dr. __________, dell’attenta valutazione del Dr. __________,

emerge come nel periodo dal 1° ottobre 2019 al 30 novembre 2019 il Sig. AT 1

avesse un’inabilità lavorativa completa.

Inabilità lavorativa

diventata del 50% nel mese di dicembre 2019.

Dall’analisi dei

documenti emerge come il perito, il Dr. __________, avrebbe dovuto, alla luce

del rapporto medico dettagliato del Dr. __________, medico specialista curante

del Sig. AT 1, del 4 ottobre 2019, richiedere una visita in presenza del Sig. AT

1.

È difficile comprendere

le motivazioni per cui il Dr. __________ non abbia eseguito questo tipo di

visita, visto il grave peggioramento dello stato psicopatologico del Sig. AT 1

a cinquanta giorni dalla visita peritale effettuata dal perito assicurativo il

12 di agosto del 2019.

Rammento che il

certificato del Dr. __________ era del 4 di ottobre del 2019. Il Dr. __________

inoltre ha visto il Sig. AT 1 in un modo regolare e continuativo, quindi ha

valutato attentamente lo status psicopatologico del Sig. AT 1 stesso,

rinforzando immediatamente la farmacoterapia e le visite, per prevenire

un’invalidizzazione del Sig. AT 1.”

6. Circa l’aspetto medico, va

rammentato che in una sentenza 4A_178/2015 dell’11 settembre 2015, pubblicata

in DTF 141 III 433, il Tribunale federale ha stabilito che una perizia privata

non costituisce un mezzo di prova ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC e che nel

processo civile le perizie di parte (Privatgutachten)

devono

essere considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di parte. Questa

giurisprudenza vale anche per le pretese derivanti dall’assicurazione di

indennità giornaliera per malattia, che nella maggior parte dei Cantoni sono

giudicate dai Tribunali delle assicurazioni sociali (cfr. Annuaire de

l’assurance-maladie suisse 2016, pag. 36 e 37).

Nel caso

evaso dall’Alta Corte, si trattava di un assicurato al beneficio di

un’assicurazione di indennità giornaliera fondata sulla LCA che era incapace al

lavoro e ha domandato una rendita di invalidità, che la sua assicurazione

privata ha rifiutato fondandosi su una perizia che essa stessa ha fatto

eseguire da un medico specialista in psichiatria e psicoterapia, il quale si è

basato sugli atti medici e ha visitato personalmente l’interessato, non

ritenendo infine un’incapacità lavorativa. L’assicurato ha quindi chiamato in

giudizio la sua assicurazione, ma davanti al Tribunale cantonale ha perso la

causa. I giudici, dopo avere apprezzato le 4 valutazioni mediche agli atti (la

perizia di parte allestita su mandato dell’assicuratore, il referto del curante,

la perizia interdisciplinare e il parere di un altro medico a cui l’Ufficio AI

ha sottoposto gli atti) giunte a conclusioni differenti sulla capacità

lavorativa dell’assicurato, si sono basati sulla perizia di parte

dell’assicuratore malattia e in virtù della verosimiglianza preponderante hanno

ritenuto che l’assicurato non fosse inabile al lavoro. La prima istanza si è

basata sulla DTF 125 V 351 consid. 3b/dd, secondo cui la perizia di parte fatta

esperire dall’assicuratore malattia ha il valore di un mezzo di prova (cfr.

consid. 2.1). L’assicurato ha quindi inoltrato un ricorso in materia civile

presso il Tribunale federale, lamentando che la perizia fatta allestire

dall’assicuratore non era una perizia neutra, ma di parte, perciò dal profilo

del diritto processuale civile valeva soltanto, come stabilito dalla DTF 132

III 83 consid. 3.4, quale semplice allegazione di parte e non come mezzo di

prova (cfr. consid. 2.2).

Il TF ha

dovuto quindi esaminare la questione di sapere se la perizia di parte sulla quale

si è fondato l’assicuratore malattia nell’assicurazione complementare fosse un

mezzo di prova ai sensi del Codice di procedura civile.

Nelle sue

considerazioni, l’Alta Corte ha evidenziato che nel diritto delle assicurazioni

sociali il Tribunale federale ha ritenuto nella DTF 125 V 351 come il semplice

fatto che la presa di posizione del medico avvenga nell’ambito di una perizia

di parte a domanda dell’assicuratore non sia sufficiente per mettere in dubbio

il valore probatorio della perizia. Essa ha dunque valore di un mezzo di prova.

Per contro, nel diritto privato, secondo giurisprudenza costante una perizia di

parte non è un mezzo di prova, ma una semplice allegazione di parte (DTF 140

III 24 consid. 3.3.3; DTF 132 III 83 consid. 3.6) (cfr. consid. 2.3).

Nel diritto

privato, l’art. 168 cpv. 1 CPC enumera esaustivamente i differenti mezzi di

prova, fra i quali figura la perizia. Il Tribunale federale ha proceduto a

un’interpretazione sistematica del Codice e in particolare degli artt. 183

segg. CPC e ha concluso che la nozione di perizia di cui all’art. 168 cpv. 1

lett. d CPC concerne unicamente la perizia giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).

Una parte

della dottrina considera che una perizia di parte deve potere essere prodotta

al Tribunale come un documento ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. b e

dell’art. 177 segg. CPC. Un’altra parte della dottrina, alla quale si rifà il

Tribunale federale, considera che una perizia di parte non è un mezzo di prova,

poiché il legislatore ha escluso la perizia di parte come mezzo di prova in

generale ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC, e non solo quale perizia ai sensi

dell’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC (consid. 2.5.3: “[…] Denn der Gesetzgeber lehnte das Privatgutachten als Beweismittel

i.S.v. Art. 168 Abs. 1 ZPO allgemein und nicht nur als Gutachten i.S.v. Art.

168 Abs. 1 lit. d ZPO ab”).

Di

conseguenza, la giurisprudenza resa in materia di diritto delle assicurazioni

sociali, quale la DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova applicazione. È

piuttosto la giurisprudenza resa in materia di diritto privato che si applica,

in virtù della quale la perizia di parte non ha qualità di mezzo di prova, ma

costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24; DTF 132

III 83).

Le

allegazioni che si fondano su una perizia di parte sono generalmente

considerate essere particolarmente motivate (substanziiert), di modo che

la controparte non può contestare in maniera generica (pauschale Bestreitung)

queste allegazioni, ma deve piuttosto precisare concretamente quali sono gli

elementi e i fatti che contesta. Come semplice allegazione la perizia di parte

può se del caso, insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze processuali

giusta l’art. 168 cpv. 1 CPC, dimostrare quanto asserito dall’assicurato. In

assenza di indizi in tal senso, se sufficientemente contestata la perizia di

parte si esaurisce invece in una mera allegazione per nulla dimostrata (cfr.

consid. 2.6).

Nella

fattispecie analizzata dalla nostra Massima Istanza, il Tribunale cantonale

aveva ammesso la perizia di parte come mezzo di prova e soltanto fondandosi su

questa perizia ha ritenuto quindi comprovato che il ricorrente fosse abile al

lavoro.

Di

conseguenza, il giudizio cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1 CPC nella

misura in cui ha ritenuto che la perizia di parte fosse un mezzo di prova che

permetteva di constatare la capacità di lavoro dell’interessato (cfr. consid.

2.6).

Il ricorso

dell’assicurato è quindi stato accolto su questo punto e gli atti rinviati

all’autorità di prima istanza per un nuovo apprezzamento delle prove tenendo

conto dei principi posti a proposito delle perizie di parte (cfr. consid. 4).

7. Con sentenza 4A_318/2016 del

3 agosto 2016, il TF, al consid. 3.2, ha ribadito che in caso di presentazione

di un referto medico, laddove si vuole contestarne il contenuto, occorre

censurarlo in maniera specifica e qualificata, apportando elementi oggettivi,

non bastando una critica generica.

Inoltre, per quanto concerne la valutazione dei referti dei medici, si

può ancora fare riferimento alla sentenza 4A_571/2016 del 23 marzo 2017,

consid. 4.2 e alla sentenza 4A_42/2017 del 29 gennaio 2018, consid. 3.1 e

seguenti. Cfr. anche STF 4A_544/2019 del 26 maggio 2020.

Per una

disanima delle sentenze cfr. STCA 36.2020.2 del 9 novembre 2020, consid. 2.5.3.

8. Va ancora

rammentato che affinché un

rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve

adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie

nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e

Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi

deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri

posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF

9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V

294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,

in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 ss).

Il medico deve pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità

della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi

deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e

l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La

prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del

carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali

le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità

dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di

cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

9.

In caso di perizia giudiziaria, il giudice - di regola - non si

scosta, senza motivi imperativi dalle conclusioni del perito medico, il cui

ruolo consiste, appunto, nella messa a disposizione della giustizia della

propria scienza medica per fornire un'interpretazione scientifica dei fatti

considerati (DTF 135 V 465 consid.

4.4 e il riferimento).

Il

giudice può disattendere le conclusioni del perito giudiziario nel caso in cui

il rapporto peritale contenesse delle contraddizioni oppure sulla base di una

controperizia richiesta dal medesimo tribunale, che porti a un diverso

risultato (DTF 101 IV 130).

Inoltre,

laddove altri specialisti esprimono dei pareri contrari suscettibili di mettere

seriamente in dubbio la correttezza della valutazione dell’esperto giudiziario,

non si può escludere, a seconda dei casi, un’interpretazione divergente delle

conclusioni di quest’ultimo da parte del giudice oppure, se necessario,

un’istruttoria complementare nella forma di una superperizia (DTF 125 V 351

consid. 3b/aa e riferimenti).

10. In concreto, questo

Tribunale non vede ragioni che gli impediscano di fare propria la valutazione

espressa dal perito giudiziario, dr. med. __________, FMH psichiatria e

psicoterapia.

Il referto del

14 dicembre 2020 (doc. XVII), privo di contraddizioni, presenta tutti i

requisiti posti dalla giurisprudenza affinché possa essere riconosciuto, a un

apprezzamento medico, piena forza probante: lo specialista ha espresso la sua

valutazione in modo chiaro e motivato, dopo aver proceduto a un esame

approfondito del caso (cfr. sentenza 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009, consid.

10.2).

Le valutazioni

del perito, compatibili con quanto accertato dal medico curante, dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, che ha visto l’attore nei momenti in cui la

patologia era maggiormente incisiva, sono motivate, prive di contraddizioni e rispecchiano

i parametri giurisprudenziali ricordati ai considerandi che precedono per

attribuirgli piena forza probante.

Il perito si è infatti

espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato, ha esaminato

accuratamente tutta la documentazione messa a sua disposizione ed ha valutato

la capacità lavorativa dell’attore sulla base delle indicazioni risultanti

dalle visite effettuate presso di lui.

Il dr. med. __________,

esperto nell’ambito qui in discussione, ha minuziosamente esaminato il caso di

specie, rispondendo a tutte le domande poste dal Tribunale e non contestate né

completate dalle parti, dopo aver visitato l’attore in tre occasioni (il 21

agosto 2020, il 22 settembre 2020 ed il 28 ottobre 2020) ed aver preso in

considerazione tutta la documentazione prodotta dalle parti ed acquisita dal

Tribunale.

Lo specialista

ha indicato nel dettaglio i motivi per i quali le valutazioni del medico

curante, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, nel preciso caso

di specie sono maggiormente aderenti alla realtà e le ragioni per le quali,

invece, le valutazioni del medico incaricato dalla convenuta, dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, non sono convincenti.

Il dr. med. __________

ha segnatamente evidenziato come il curante, a differenza del dr. med. __________,

ha visitato l’attore nel periodo litigioso, ciò che, in un ambito quale quello

delle patologie psichiatriche, può essere rilevante al fine di cerziorarsi

personalmente dello stato valetudinario della persona assicurata. Il perito ha

rilevato che anche il dr. med. __________, alla luce del rapporto medico dettagliato

del curante del 4 ottobre 2019, e meglio del grave peggioramento dello stato

psicopatologico ivi descritto, avrebbe dovuto esaminare personalmente l’attore,

ritenuto come la precedente visita da parte sua fosse avvenuta 50 giorni prima.

Il dr. med. __________ ha poi evidenziato come il dr. med. __________ abbia

visto in modo regolare e continuativo il proprio paziente, rinforzando

immediatamente la farmacoterapia e le visite per prevenire uno stato invalidante

dell’interessato. Ciò ha permesso all’attore, dopo un periodo di incapacità

lavorativa completa in ottobre e novembre 2019, di riacquisire una capacità

lavorativa del 50% nel mese di dicembre 2019.

Il perito ha

potuto confermare tale valutazione sulla base dei test effettuati (MMPI e TCI),

da cui è emersa una personalità con una sintomatologia depressiva severa in un

periodo in cui l’interessato è ritornato ad avere un’attività lavorativa del

60%, nonché un’affaticabilità, una tendenza all’astenia e alla perdita di

energia, di difficoltà a recuperare dopo un periodo di malattia e di stress ed

uno stato d’ansia significativa, oltre ad un’apprensività sistemica e

pessimista rispetto alle situazioni a rischio, una dipendenza continua delle

esperienze interiori negative, di concerto con una insoddisfazione

continuativa.

Ciò conferma sia

il substrato depressivo presente, con ruminazione continuativa sia di stampo

depressivo che ansioso, sia quanto affermato e stabilito dal medico curante,

dr. med. __________, che ha visitato l’attore in maniera regolare e

continuativa.

Da parte sua

il medico incaricato dalla convenuta di valutare lo stato valetudinario

dell’assicurato, dr. med. __________, malgrado il contenuto del referto,

motivato ed approfondito del 4 ottobre 2019 del curante, dr. med. __________

(doc. H) e la sua valutazione prospettica, fondata su ipotesi future, contenuta

nella presa di posizione del 13 agosto 2019 (doc. F), non ha più visitato l’attore

per accertarsi personalmente se quanto previsto 50 giorni prima si fosse poi

effettivamente avverato. Le conclusioni del suo rapporto del 25 ottobre 2019

non possono pertanto essere d’aiuto alla convenuta.

Agli atti non

vi sono inoltre ulteriori atti medici che mettono in dubbio le conclusioni del

dr. med. __________ e che sono in grado di sovvertirne le conclusioni.

L’assicuratore, in particolare, non ha prodotto nessuna documentazione

specialistica in sede di osservazioni alla perizia.

In queste

condizioni il TCA deve confermare l’esito della perizia giudiziaria e

concludere che l’attore è stato completamente inabile al lavoro anche dal 1°

ottobre 2019 al 30 novembre 2019 ed inabile al 50% dal 1° dicembre 2019 al 31

dicembre 2019 (doc. XVII).

L’assicuratore,

come chiesto con la petizione, deve pertanto essere condannato al versamento

dell’importo di CHF 14'803.50 ({[213 X 14 giorni : 2] + [213 X 17 giorni] in

ottobre 2019} + [213 X 30 giorni in novembre 2019]; + [213 X 31 : 2 in dicembre

2019]).

11. L’assicurato

chiede che vengano pagati gli interessi di mora al 5% dal 1° gennaio (doc. I).

Per

quanto concerne gli interessi va rilevato che con sentenza 4A_468/2008 del 20

febbraio 2009 il TF ha rammentato:

"

3.2 Il ricorrente si aggrava anche contro la decisione

sugli interessi di mora. Invano. II

Tribunale cantonale delle assicurazioni gli ha

accordato interessi di

mora del 5 % sulla somma residua di fr. 68'420.10 (137'065 ./. 68'644.90)

dall'8 febbraio 2008 al 29 febbraio 2008, cioè dal giorno della prima

interpellazione (art. 102 cpv. 1 CO) al giorno della ricezione del pagamento.

Il ricorrente obietta che gli interessi di mora andrebbero riconosciuti dal 24

dicembre 2006, momento nel quale, a suo dire, la prestazione assicurata avrebbe

dovuto essergli versata. A torto. Gli interessi di ritardo del 5 % (art. 104

cpv. 1 CO) sono dovuti dal giorno dell'interpellazione del creditore, che mette

in mora il debitore (art. 102 cpv. 1 CO). Queste norme si applicano anche al

contratto d'assicurazione (JÜRG NEF, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den

Versicherungsvertrag, 2001, n. 20 art. 41 LCA). Dato che il ricorrente non

contesta la data della prima messa in mora considerata nel giudizio impugnato,

la Corte ticinese ha applicato correttamente il diritto federale. La censura

dell'attore, che parrebbe conferire rilevanza, sotto il profilo degli interessi

di mora, al momento in cui il credito dell'assicurato diviene esigibile (cfr.

art. 41 cpv. 1 LCA), è infondata.”

In

concreto, il 9 dicembre 2019 l’attore ha chiesto all’assicuratore il versamento

di tutte le indennità giornaliere cui avrebbe avuto diritto dal 15 ottobre

2019, oltre agli interessi al 5% (doc. L), mentre il 3 febbraio 2020 ha chiesto

il pagamento della totalità delle prestazioni dal 1° ottobre 2019 al 31

dicembre 2019 (doc. O).

Ne

segue che gli interessi di mora al 5% sono dovuti su un importo di CHF 11'928 (indennità

al 100% dal 15 ottobre 2019 al 9 dicembre 2019: CHF 213 X 56 [17 giorni in

ottobre + 30 giorni in novembre + 9 giorni in dicembre]) dal 10 dicembre 2019 e

sull’intero importo di CHF 14'803.50 dal 4 febbraio 2020 (doc.

O).

12. Alla

luce di quanto sopra esposto la petizione va accolta ai sensi dei considerandi e

l’assicuratore condannato al versamento all’attore di CHF

14'803.50, oltre interessi al 5% dal 10 dicembre 2019 al 3 febbraio 2020 su CHF

11'928 e dal 4 febbraio 2020 su CHF 14'803.50.

13. Non vanno prelevate spese

processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’attore, rappresentato da

un avvocato, vanno assegnate le ripetibili, calcolate conformemente a quanto

previsto dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio

d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del

19 dicembre 2007 (RL 178.310) secondo cui, per le cause aventi un valore fino a

fr. 20'000.-- le ripetibili sono stabilite mediante l’applicazione di una

percentuale variabile tra il 15% ed il 20%.

14. Per quanto concerne

l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della

causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte ha affermato

che:

" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr.

1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino

le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni

complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del

Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.

1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della

LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo

l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la

pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la

presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è accolta ai sensi dei considerandi.

§

CV 1 è condannata a versare a AT 1 CHF 14'803.50, oltre interessi

al 5% dal 10 dicembre 2019 al 3 febbraio 2020 su CHF 11'928 e dal 4 febbraio

2020 su CHF 14'803.50.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. CV 1 è condannata a versare a AT 1 CHF 2'800 (IVA inclusa), a titolo di

ripetibili.

3.

Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso

dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti