36.2020.30
Assunzione dei costi di trasporto ai sensi dell'art. 26 OPre anche per il tragitto tra il fornitore di prestazioni ed il domicilio se date tutte le altre condizioni. Interpretazione della legge e dell'ordinanza. Rinvio all'assicuratore per ulteriori accertamenti
18 agosto 2020Italiano38 min
salute non possono utilizzare i mezzi pubblici o che necessitano d’accompagnamento.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2020.30
cs
Lugano
18 agosto 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 maggio 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 aprile 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1940, è
affiliata presso CO 1 (di seguito: CO 1) per l’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie.
1.2. L’assicurata è stata degente
dal 18 giugno 2018 al 31 luglio 2018 presso la Clinica __________ di __________
per un trattamento stazionario (doc. 9, pag. 2). L’ultimo giorno RI 1 è ritornata
a casa utilizzando l’impresa di trasporto “__________”, che le ha fatturato un
importo di fr. 90 per il tragitto “da __________ a Domicilio __________”
(doc. 1.1).
1.3. Con conteggio delle
prestazioni del 13 agosto 2019 l’assicuratore ha rifiutato di rimborsare il
costo del trasporto (doc. 2).
1.4. Il 23 settembre 2019 RI 1 ha
chiesto nuovamente il rimborso della prestazione, in caso contrario l’emissione
di una decisione formale (doc. 3).
1.5. Con decisione formale del 14
ottobre 2019 l’assicuratore ha rifiutato di assumersi i costi del trasporto,
poiché si tratta di un trasporto di ritorno da un fornitore di prestazioni al
domicilio e non viceversa. Inoltre l’impresa di trasporto “__________” non
dispone di alcuna autorizzazione cantonale ai sensi dell’art. 56 OAMal, per cui
non può operare a carico della LAMal (doc. 4).
1.6. Il 18 ottobre 2019
l’assicurata ha contestato la predetta decisione formale, chiedendo pure di
ricevere il conteggio del 13 agosto 2019 esclusivamente in lingua italiana
(doc. 5).
1.7. L’11 novembre 2019 CO 1 ha
confermato la reiezione della richiesta di rimborso, indicando la traduzione
del passaggio riportato in tedesco (“CH-Transport- und Rettungsunt”) ed
affermando di non poter riconoscere lo scritto del 18 ottobre 2019 quale
opposizione. L’assicuratore ha fissato all’interessata un termine di 20 giorni
per indicare una conclusione e una motivazione e completare così l’opposizione
(doc. 7).
1.8. In data 12 novembre 2019 RI 1
ha inoltrato un’opposizione totale, tramite la quale ha pure contestato un
conteggio delle prestazioni del 5 agosto 2014 per un trattamento dal 14
febbraio 2014 all’8 luglio 2014 ed ha chiesto il rimborso di ulteriori
trasporti avvenuti nel 2014 e nel 2015 (doc. 8).
1.9. Con decisione su opposizione
del 2 aprile 2020 l’assicuratore ha ribadito che solamente i trasporti di
malati verso un fornitore di prestazioni autorizzato, necessario sotto il
profilo medico, sono coperti dalla LAMal. I trasporti di ritorno da un
fornitore di prestazioni al domicilio della persona assicurata sono invece
esclusi dalla copertura (doc. 9). L’assicuratore rileva inoltre, per quanto
concerne il conteggio del 5 agosto 2014, di non aver rimborsato costi per il
trasporto di ritorno e che “nel quadro della presente decisione su
opposizione non entriamo in merito all’importo di CHF 65.00 fatto valere dalla
stipulante, né al presunto mancato rimborso di trasporto per il 2014 e il 2015,
poiché non erano oggetto della decisione del 14 ottobre 2019. L’oggetto della
decisione del 14 ottobre 2019 era solamente l’assunzione dei costi per il
trasporto di ritorno del 31 luglio 2018 al domicilio della stipulante”.
1.10. RI 1 è insorta al TCA contro
la predetta decisione su opposizione, chiedendo di riconoscerle tutte le
prestazioni, in generale, essendo le stesse stabilite dalle leggi (doc. I).
L’insorgente, con
riferimento all’art. 52 cpv. 2 LPGA, secondo cui “le decisioni su
opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate”
afferma preliminarmente che la decisione su opposizione è tardiva poiché sono
trascorsi quasi 5 mesi dall’opposizione e “non è neppure motivata”. Le
decisioni su opposizione, secondo la ricorrente, devono essere emesse entro 3
mesi. Ella contesta inoltre lo scritto dell’11 novembre 2019 (pag. 8, doc. I),
con il quale le è stato concesso un termine di 20 giorni per completare
l’opposizione, poiché l’ha ricevuto il giorno stesso dell’inoltro della totale
opposizione.
Dopo aver riassunto la
fattispecie, l’interessata contesta sia la circostanza secondo cui l’impresa di
trasporto non avrebbe alcuna autorizzazione cantonale, sia la circostanza
secondo cui l’art. 26 cpv. 1 OPre non permette il rimborso dei trasporti di
ritorno dal fornitore di prestazioni. La ricorrente evidenzia come l’impresa di
trasporto sia iscritta e registrata a livello cantonale, occupa 4/5 dipendenti
ed esercita questo lavoro da circa 12 anni.
Ella fa valere una
violazione del principio della buona fede poiché l’assicuratore non avrebbe
citato alcun articolo secondo il quale i trasporti di ritorno non sarebbero a
carico della LAMal.
Inoltre contesta l’utilizzo
di un termine in tedesco, laddove l’assicuratore ha affermato che “per il
conteggio è necessario impiegare un numero ausiliario, ossia un cosiddetto
numero dummy”.
Dopo aver citato per
esteso l’opposizione, la ricorrente ribadisce che in data 21 maggio 2014 ha
trasmesso all’assicuratore 5 ricevute per trasporti ed il 27 maggio 2014
l’assicuratore ha ritornato le ricevute, affermando di necessitare di ulteriori
informazioni. Dopo che l’interessata aveva risposto ad un questionario, aveva
prodotto un certificato medico del 22 luglio 2014 del dr. med. __________ e 6
ricevute di trasporto, il 5 agosto 2014 l’assicuratore ha emesso un conteggio,
indicando tra l’altro “non obbligatorio ritorno, prestazioni figlio fr. 237
spese a carico Assicurato”. La ricorrente contesta tale conteggio,
rilevando di averlo a suo tempo censurato sia telefonicamente, sia per iscritto
in data 22 settembre 2014, senza ottenere alcuna risposta.
Ella sostiene che le spese
per il trasporto di ritorno del 2014, al contrario di quelle del 2018, sono
state rimborsate. L’insorgente evidenzia di aver trasmesso il 22 dicembre 2015
ulteriori due ricevute di trasporto del 2014 e quelle del 2015, rimaste inevase,
e di cui sollecita il pagamento. Quelle dal 2016 in poi devono invece ancora
essere trasmesse all’assicuratore.
1.11. Con risposta del 3 giugno 2020
CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso, rilevando di non entrare nel merito
delle richieste fatte valere per i costi di trasporto 2014 e 2015 poiché non oggetto
della decisione del 14 ottobre 2019 e “queste richieste non sono state
trattate materialmente nemmeno nella decisione su opposizione del 2 aprile 2020”
(doc. III). L’assicuratore ha affermato:
" (…) Ai
sensi del testo ben chiaro dell’art. 26 cpv. 1 OPre, solamente i trasporti di
malati verso un fornitore di prestazioni autorizzato necessari sotto il profilo
medico sono coperti proporzionalmente dall’AOMS. I trasporti di ritorno da un
fornitore di prestazioni al domicilio della persona assicurata sono invece
esclusi dalla copertura. L’art. 26 cpv. 1 OPre menziona solamente trasporti di
malati verso un fornitore di prestazioni autorizzato, dunque trasporti di
ritorno da un fornitore di prestazioni al domicilio della persona assicurata.
Questo significa che per trasporti di ritorno da un fornitore di prestazioni al
domicilio della persona assicurata non sussiste alcun diritto al contributo
alle spese di trasporto secondo l’art. 26 cpv. 1 OPre.” (doc. III)
1.12. Con scritto del 22 giugno 2020
(doc. V), trasmesso all’assicuratore per conoscenza (doc. VI), la ricorrente ha
preso posizione in merito alla risposta di causa, sostenendo che anche i
trasporti del 2014 e del 2015 fanno parte della procedura in esame, avendoli
trattati nella decisione su opposizione impugnata. Ella evidenzia inoltre che
alcuna partecipazione alle spese è dovuta sulle spese di trasporto.
L’insorgente chiede di annullare la decisione su opposizione impugnata in
quanto tardiva e la decisione formale del 14 settembre 2019 in quanto manifestamente
abusiva. L’assicurata chiede inoltre di accogliere integralmente tutte le spese
di trasporto riconosciute e garantite dalla legge, comprese quelle del 2014 e
del 2015 e richiama agli atti tutti i documenti citati nel ricorso unitamente
alle prove fondamentali prodotte. Ella chiede copia degli atti ufficiali
prodotti dall’assicuratore come da elenco separato degli allegati alla risposta
di causa.
1.13. In data 24 giugno 2020 il TCA
ha trasmesso alla ricorrente gli atti richiesti (doc. VII).
in diritto
in ordine
2.1. L’insorgente si lamenta della
circostanza che la decisione su opposizione impugnata non sarebbe motivata.
2.2. Per quanto concerne la
motivazione della decisione impugnata, va rammentato che ai sensi dell'art. 29
cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante
giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere
dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio
2013; sentenza del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid.
2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr.
riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica
anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375
consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende
l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo
scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di
afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di
poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere
all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (cfr.
DTF 141 IV 249; sentenza 6B_966/2014 del 6 marzo 2017, consid. 2; STF del 24
gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
Nel caso di specie
l’assicuratore ha sufficientemente indicato le ragioni per le quali ha respinto
le richieste della ricorrente, sostenendo che l’impresa di trasporto che ha
portato l’assicurata dall’Ospedale al suo domicilio non disporrebbe
dell’autorizzazione cantonale e che l’art. 26 OPre prevede un contributo alle
spese di trasporto unicamente se effettuato verso il fornitore di prestazioni,
ma non il contrario (cioè verso il suo domicilio).
La ricorrente ha compreso
le motivazioni della reiezione della richiesta di rimborso, tant’è che le ha
approfonditamente contestate in un ricorso di 17 pagine dove ha potuto
ampiamente spiegare le proprie censure e produrre la documentazione a sostegno
della sua tesi. Ella si è inoltre nuovamente espressa con la replica del 22
giugno 2020.
Ne segue che non vi è
alcuna violazione del diritto di essere sentita.
2.3. Relativamente alla circostanza
che l’assicuratore ha utilizzato un termine in lingua straniera (“dummy”),
va evidenziato che esso è stato utilizzato nello scritto dell’11 novembre 2019
(doc. 7) laddove figura che, poiché l’impresa di trasporto non “dispone di
un proprio numero di agente pagatore, per il conteggio è stato necessario un
numero ausiliario, ossia un cosiddetto numero dummy”. La convenuta ha
indicato il significato di tale nozione in italiano (numero ausiliario),
utilizzando poi, inspiegabilmente un termine straniero, apparentemente inglese.
Avendo comunque citato la traduzione nella lingua di Dante e non avendo più
utilizzato tale termine nella decisione su opposizione impugnata, la questione
non va approfondita oltre.
2.4. L’assicurata si lamenta del
fatto che nel conteggio delle prestazioni del 13 agosto 2019 (doc. 2) e 31
ottobre 2019 (doc. 6), l’assicuratore ha utilizzato anche una frase in tedesco
(“CH-Transport- und Rettungsunt”). L’utilizzo della lingua tedesca da
parte dell’assicuratore è in effetti inaccettabile.
Tuttavia l’assicuratore
nello scritto dell’11 novembre 2019 ha proceduto alla traduzione di questa
locuzione (doc. 7), permettendo in questo modo all’assicurata di comprenderne
il senso (“[…] Nel conteggio delle prestazioni, come fornitore di prestazioni
indicato <<CH-Transport- und Rettungsunt>> (per esteso Transport-
und Rettungsunternehmen) __________. In lingua italiana questo significa
<<impresa di trasporto e di salvataggio>> […]”).
2.5. L’insorgente chiede
l’annullamento dello scritto dell’11 novembre 2019 (doc. 7), sostenendo che il
termine di 20 giorni per completare l’opposizione contenuto nella lettera è
giunto lo stesso giorno in cui ha trasmesso all’assicuratore l’opposizione
totale, ma che solo dopo aver inviato l’opposizione, ha preso conoscenza del
contenuto.
In concreto solo la
decisione su opposizione impugnata è oggetto del contendere. Del resto, un
annullamento dello scritto dell’11 novembre 2019 non le sarebbe d’alcun
giovamento poiché la ricorrente non ha avuto alcun pregiudizio dalla
circostanza che la convenuta le ha assegnato un ulteriore termine di 20 giorni
per completare le proprie censure.
2.6. A proposito del fatto che
l’assicuratore ha impiegato 5 mesi prima di emettere la decisione su
opposizione che, secondo l’insorgente, andava emanata in un termine di tre
mesi, va evidenziato che l’art. 52 cpv. 2 LPGA si limita a precisare che le
decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato (cfr.
anche STCA 36.2018.61 del 12 novembre 2018).
Nel caso di specie
l’assicuratore, dopo aver emesso la decisione formale in data 14 ottobre 2019
(doc. 4) non ha più effettuato alcun accertamento sino all’emanazione della
decisione su opposizione del 2 aprile 2020 (doc. 9). Il lasso di tempo
trascorso appare eccessivo (cfr. anche la STCA 36.2017.94 del 4 gennaio 2018
con i riferimenti alle sentenze federali ai consid. 4 e 5 e STCA 36.2018.61 del
12 novembre 2018) e questo Tribunale deve stigmatizzare l’attitudine della
Cassa che ha trascinato la procedura per molto tempo.
Tuttavia, ritenuto che in
concreto non ci si trova a dover giudicare un ricorso per denegata/ritardata
giustizia poiché la Cassa nel frattempo ha emesso la decisione su opposizione
qui contestata, la questione non deve essere ulteriormente approfondita (STCA
36.2018.61 del 12 novembre 2018).
2.7. La ricorrente sostiene che
l’assicuratore ha emesso la decisione formale del 14 ottobre 2019 in maniera
abusiva poiché l’interessata avrebbe chiesto di emettere un nuovo conteggio,
esclusivamente in italiano, ma non avrebbe domandato l’emissione di una
decisione formale.
La censura va respinta.
Infatti, con scritto del
23 settembre 2019 l’assicurata ha concluso affermando: “Chiedo pertanto che,
l’importo di fr. 90.00 mi venga rimborsato entro 30 giorni. Nel caso contrario
chiedo che venga emessa da parte vostra una decisione formale motivata. Vi
richiamo al vostro conteggio del 13.8.2019, ricevuto il 20.8.2019” (doc.
3).
Ne segue che a giusta ragione
la convenuta, non intendendo rimborsare i costi di trasporto, ha emesso una
decisione formale.
2.8. La ricorrente chiede che
l’assicuratore sia condannato a versarle tutte le prestazioni di trasporto, in
generale, riconosciute e garantite dalla legge (art. 26 cpv. 1 e 2 OPre),
comprese le spese di trasporto del 2014 e del 2015, come da prove prodotte agli
atti con il ricorso (doc. da L a P).
Nella decisione su
opposizione impugnata l’assicuratore ha affermato che per quanto concerne il
conteggio del 5 agosto 2014, non aveva rimborsato costi per il trasporto di
ritorno e che “nel quadro della presente decisione su opposizione non
entriamo in merito all’importo di CHF 65.00 fatto valere dalla stipulante, né
al presunto mancato rimborso di trasporto per il 2014 e il 2015, poiché non
erano oggetto della decisione del 14 ottobre 2019. L’oggetto della decisione
del 14 ottobre 2019 era solamente l’assunzione dei costi per il trasporto di
ritorno del 31 luglio 2018 al domicilio della stipulante”.
Per costante
giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed
il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005
AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e
giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa
nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere
pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF
131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119
Ib 36 consid. 1b).
In concreto, oggetto
del contendere è unicamente la questione di sapere se l’assicuratore deve
assumersi i costi del trasporto del 31 luglio 2018 di fr. 90 di cui alla
fattura di medesima data de “__________” (doc. 1).
Nella misura in cui
l’insorgente chiede la condanna dell’assicuratore al rimborso di ulteriori
spese di trasporto, non oggetto della decisione su opposizione impugnata, il
suo ricorso si rivela irricevibile.
Ritenuto che
l’assicurata già con l’opposizione del 12 novembre 2019 aveva accennato al
conteggio del 5 agosto 2014, alla trasmissione di ricevute in data 25 luglio
2014 e ad uno scritto del 22 luglio 2015 con allegate due ulteriori ricevute di
trasporto del 2014 e quelle del 2015, l’incarto è trasmesso all’assicuratore
affinché esamini immediatamente la documentazione prodotta dalla
ricorrente e si esprima in merito alle sue richieste.
nel merito
2.9. Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1
LAMal l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi
delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi
postumi.
Per l’art. 25 cpv. 2 lett.
g LAMal queste prestazioni comprendono un contributo alle spese di trasporto
necessarie dal profilo medico e alle spese di salvataggio.
Secondo l’art. 33 cpv. 2
LAMal il Consiglio federale definisce le prestazioni di cui all’art. 25
capoverso 2 non effettuate da un medico o chiropratico e le prestazioni di cui
agli articoli 26, 29 capoverso 2 lettere a e c e 32 capoverso 1. Il
Dipartimento federale dell’interno (DFI), a cui il Consiglio federale ha
delegato le competenze sopra menzionate (cfr. art. 33 cpv. 5 LAMal in
combinazione con l’art. 33 lett. g OAMal), ha promulgato l’ordinanza sulle
prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie del 29
settembre 1995 (OPre; RS 832.112.31).
L’art. 26 cpv. 1 OPre
prevede che l’assicurazione assume il 50 per cento delle spese per trasporti
indicati dal profilo medico al fine della somministrazione di cure da parte di
un fornitore di prestazioni idoneo e che il paziente ha il diritto di
scegliere, se il suo stato di salute non gli consente di utilizzare un altro
mezzo di trasporto pubblico o privato. Il contributo massimo è di 500 franchi
per anno civile.
Secondo l’art. 26 cpv. 2
OPre il trasporto dev’essere effettuato tramite un mezzo corrispondente alle
esigenze mediche del caso.
Per l’art. 35 cpv. 2 lett.
m LAMal sono fornitori di prestazioni le imprese di trasporto e di salvataggio.
Ai sensi dell’art. 56
OAMal chiunque è autorizzato in virtù del diritto cantonale e stipula con un
assicuratore-malattie un contratto d’esecuzione di trasporti o di salvataggi,
può esercitare a carico di questo assicuratore le imprese di trasporto e di
salvataggio.
2.10. Come emerge dalla sentenza
9C_540/2019 del 14 gennaio 2020 pubblicata in SVR 7/2020, Nr. KV 15, pag. 67 e
seguenti, nell’art. 25 cpv. 2 lett. g LAMal in combinazione con l’art. 26 OPre
è stabilito il diritto ad un contributo alle spese di trasporto necessarie dal
profilo medico. Ne ha diritto la persona assicurata che, allo scopo di essere
sottoposta a misure diagnostiche o terapeutiche in relazione con una malattia e
Fatti
i suoi postumi, deve essere portata da un fornitore di prestazioni, senza
trovarsi in una situazione d’urgenza o di salvataggio (DTF 130 V 424, consid.
3.2).
La necessità del trasporto
dal profilo medico deve essere attestata da un medico (DTF 124 V 338 consid.
2c/bb).
In una sentenza
9C_759/2011 del 4 maggio 2012, al consid. 3.4, il TF ha rammentato che l’art.
26 OPre non indica alcun mezzo di trasporto specifico che potrebbe essere preso
in considerazione per gli spostamenti previsti da questo disposto e la sola
esigenza posta dalla norma concerne l’adeguatezza del mezzo utilizzato (cfr.
anche sentenza 9C_540/2019 del 14 gennaio 2020 pubblicata in SVR 7/2020, Nr. KV
15, pag. 67). In particolare non si può dedurre dall’articolo in esame che
possono essere rimborsati solo i costi dei trasporti effettuati tramite un
veicolo specialmente equipaggiato per il trasporto delle persone ammalate.
Quando una persona assicurata non può utilizzare, per ragioni mediche,
attestate da un medico, i trasporti pubblici o il proprio mezzo di trasporto,
ossia quando è costretto, per recarsi presso un fornitore di prestazioni, a
ricorrere ai servizi di un’impresa di trasporto, le condizioni per una presa a
carico dei costi da parte della LAMal, sono adempiute. Se per esempio il
ricorso ad una impresa di taxi è una soluzione adeguata, l’assicurato ha
diritto, nei limiti fissati dalla legge e dalle ordinanze, al rimborso dei
costi (DTF 124 V 338 consid. 2c/bb; sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012
consid. 3.4 con riferimenti).
Secondo il sistema
previsto dalla LAMal, le prestazioni in ambito di trasporto e di salvataggio a
carico dell’assicuratore malattie possono concernere unicamente le imprese che
effettuano il trasporto di persone a titolo professionale (art. 35 cpv. 2 lett.
m LAMal; art. 56 OAMal; sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012 consid. 3.5 con
riferimenti). Nella misura in cui la LAMal enumera esaustivamente i fornitori
di prestazioni abilitati a praticare a carico della LAMal, non c’è posto,
attualmente, per il rimborso di prestazioni effettuate da un parente, tranne
nel caso in cui questa stessa persona ha lei stessa la qualità di un
professionista che riempie le condizioni fissate dalla legge per praticare a
carico della LAMal (sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012 consid. 3.5 con
riferimenti; sentenza K 156/04 del 21 giugno 2006 consid. 4.2 pubblicata in
RAMI 2006 n° KV 376 pag. 303; cfr. anche DTF 125 V 430 e 435).
Nella già citata sentenza
9C_759/2011 del 4 maggio 2012 il TF al consid. 3.6 ha confermato il rifiuto di
mettere a carico della LAMal i costi del trasporto poiché la prestazione non è
stata effettuata da un’impresa di trasporto professionale. Considerato il
carattere esaustivo delle prestazioni a carico della LAMal (cfr. art. 25 cpv. 2
LAMal) e dei fornitori di prestazioni ammessi a praticare a carico della LAMal
(art. 35 cpv. 2 LAMal), il TF ha evidenziato di non essere competente per poter
mettere in discussione una scelta voluta dal legislatore che deriva sia da
obbiettivi di politica sociale fissati da quest’ultimo che dall’opportunità.
L’Alta Corte ha poi affermato che è ammesso che gli atti correnti della vita
quotidiana effettuati da parenti, come quello concernente l’oggetto del
litigio, sono, tenuto conto dei valori di solidarietà reciproca su cui si fonda
la nostra società, normalmente resi a titolo gratuito e sfuggono, attualmente,
a qualsiasi forma di monetizzazione.
Nella citata sentenza
9C_540/2019 del 14 gennaio 2020, pubblicata in SVR 7/2020, KV N. 15, pag. 67 e
seguenti, il Tribunale federale ha stabilito che sono fornitori di prestazioni
a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie,
segnatamente le imprese di trasporto (art. 35 cpv. 2 lett. m LAMal). Colui che
è autorizzato secondo il diritto cantonale e ha stipulato con un’assicurazione
contro le malattie un contratto riguardante l’esecuzione di trasporti e di
salvataggi, può lavorare a carico di questo assicuratore (art. 56 OAMal;
consid. 4.2). La Croce Rossa Svizzera (CRS) del Canton Turgovia gestisce in
ambito professionale un servizio di trasporto per persone che per problemi di
salute non possono utilizzare i mezzi pubblici o che necessitano d’accompagnamento.
Essa va dunque qualificata quale impresa di trasporto e di salvataggio.
Un assicuratore contro le
malattie non può perciò rifiutarsi di contribuire ai costi di un trasporto
medicalmente necessario per la sola ragione che il servizio della CRS non dispone
della relativa autorizzazione cantonale (consid. 4.2 in fine e 5.3; conferma
della precedente giurisprudenza).
L’Alta Corte ha segnatamente
rammentato, al consid. 4.2 che l’assicuratore non può rifiutare la prestazione
a causa dell’assenza di un accordo tariffale con il fornitore della
prestazione. La presenza di un accordo in questo caso non è una condizione per
il diritto alla prestazione (STF 9C_540/2019 del 14 gennaio 2020, pubblicata in
SVR 7/2020, KV N. 15, pag. 67, consid. 4.2 con rinvio alla DTF 124 V 338,
consid. 2b/aa). Lo stesso vale per la presenza di un’autorizzazione cantonale.
Per cui il rimborso di una prestazione non può essere rifiutata unicamente con
l’argomento che non esiste un fornitore di prestazioni con una convenzione tariffale/un’autorizzazione
cantonale (STF 9C_540/2019 del 14 gennaio 2020, pubblicata in SVR 7/2020, KV N.
15, pag. 67, consid. 4.2 con rinvio alla DTF 124 V 338, consid. 2b/cc).
2.11. In concreto pertanto la
presunta assenza di un’autorizzazione cantonale da parte de “__________” non
può essere, senza prima effettuare ulteriori accertamenti, un motivo per
rifiutare il rimborso delle prestazioni, come invece stabilito
dall’assicuratore (cfr. STF 9C_540/2019 del 14 gennaio 2020, pubblicata in SVR
7/2020, KV N. 15, pag. 67, consid. 4.2 in fine e consid. 5).
Occorre piuttosto
stabilire sia se “__________” è un’impresa di trasporto e di salvataggio ai
sensi dell’art. 35 cpv. 2 lett. m LAMal (cfr. STF 9C_540/2019 del 14 gennaio
2020, pubblicata in SVR 7/2020, KV N. 15, pag. 67, consid. 5.2.2), sia se per
il trasporto di cui necessitava, eventualmente (cfr. 2.17), l’interessata,
esistevano alternative, o meglio imprese di trasporto professionali con
l’autorizzazione cantonale (cfr. STF 9C_540/2019 del 14 gennaio 2020,
pubblicata in SVR 7/2020, KV N. 15, pag. 67, consid. 5.3).
In merito a questi punti
l’assicuratore avrebbe dovuto effettuare ulteriori accertamenti (cfr. STF
9C_540/2019 del 14 gennaio 2020, pubblicata in SVR 7/2020, KV N. 15, pag. 67,
consid. 5.2.2. e 5.3).
Va ora esaminato se, come
sostiene la convenuta, la legge esclude la possibilità di rimborsare anche i trasporti
di ritorno dal fornitore di prestazioni al domicilio della persona assicurata.
2.12. Preliminarmente va evidenziato
che le condizioni per riconoscere la buona fede invocata dalla ricorrente, secondo
la quale l’assicuratore avrebbe rimborsato in passato i viaggi di ritorno, non
sono adempiute.
Secondo la giurisprudenza
un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare
l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla
legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti
di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria
competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c)
l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza
dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta
egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da
quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro
giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e
rispettivi rinvii).
Questi principi si
applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c)
dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha
avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era
talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza
8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009
consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
2.13. Nel caso di specie la ricorrente,
con riferimento al conteggio delle prestazioni del 5 agosto 2014 (doc. O),
sostiene che l’assicuratore avrebbe riconosciuto il contributo ai trasporti di
ritorno sulla base del certificato medico del 22 luglio 2014 del dr. med. __________
(doc. N2).
In realtà, dal conteggio
emerge che l’assicuratore ha indicato: “Prestazione per “Trasporto di
malati” da Obbligatoria delle cure medico-sanitarie Standard (…) – non
obbligatorio ritorno, prestazioni figlio” (doc. O). Non vi è pertanto
alcuna evidenza circa un riconoscimento delle spese per viaggi di ritorno.
Del resto, anche se
l’assicuratore avesse effettivamente rimborsato, in quell’occasione, i costi
del tragitto tra il fornitore di prestazioni e il domicilio, l’assicurata non
avrebbe diritto al rimborso della prestazione in esame.
Infatti
l’eventuale errore nel rimborso della prima prestazione sarebbe semmai avvenuto
in una sola ed isolata occasione, presentatasi circa 4 anni prima (rispetto al
31 luglio 2018), e non può pertanto assurgere ad informazione errata che avrebbe
potuto indurre l’interessata a ritenere che in tutti i casi in cui effettuava
un trasporto dal fornitore di prestazioni al proprio domicilio avrebbe ottenuto
il contributo al rimborso delle spese di trasporto (cfr. sentenza K 107/05 del
25 ottobre 2005: “[…] Per contro, la presente Corte ha
rilevato che nel caso in cui una cassa malati ha assunto per inavvertenza un
trattamento medico, il diritto ad ottenere il rimborso di un trattamento
identico resosi necessario circa un anno dopo in seguito a una ricaduta della
malattia dev'essere negato, l'assunzione del primo trattamento essendo da
considerare isolato e non costituendo una prassi costante della cassa di natura
tale da giustificare il diritto alla tutela della buona fede (RAMI 1999 no. KV
97 pag. 526 consid. 5b con riferimenti). […]”).
2.14. Resta da esaminare se i costi del
tragitto tra il fornitore di prestazioni e il domicilio vanno posti a carico
della LAMal nei limiti di cui agli art. 25 cpv. 2 lett. g LAMal e 26 OPre.
In una sentenza 9C_408/2018 del
10 settembre 2018, facente seguito alla sentenza di rinvio 9C_624/2017 del 23
gennaio 2018, in un caso concernente il qui assicuratore, il Tribunale federale
ha lasciato aperta la questione, sollevata dall’assicuratore malattie, di
sapere se il contributo ai costi dei trasporti di cui all’art. 26 OPre vale
anche per i trasporti di ritorno (in concreto dall’ospedale alla casa di cura),
poiché nel caso giudicato non era data la necessità del trasporto dal profilo
medico (consid. 4.3 in fine: “[…]
Offen bleiben kann auch die von der Beschwerdeführerin
aufgeworfene Frage nach der Leistungspflicht gemäss Art.
26 Abs. 1 KLV bei Rücktransporten (darin sei lediglich der
Transport "zu einem zugelassenen [...] Leistungserbringer" geregelt)”).
Come emerge dalla citata
sentenza, quali sono i trasporti compresi nell’obbligo prestativo della LAMal,
lo si stabilisce tramite l’interpretazione degli art. 25 cpv. 2 lett. g LAMal
in combinazione con l’art. 26 cpv. 1 OPre (consid. 3.1: “Welche Transporte von der Kostenübernahmepflicht
erfasst sind, ergibt sich durch Auslegung von Art. 25
Abs. 2 lit. g KVG i.V.m. Art. 26 Abs. 1 KLV.”).
2.15. Il significato di una norma
deve essere inteso anzitutto nella sua accezione letterale (sentenza
9C_408/2018 del 10 settembre 2018 consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_590/2019
del 15 giugno 2020, consid. 4.5.1, destinata a pubblicazione). Se il testo è
chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano motivi seri per ritenere
che esso non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Tali motivi
possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e dallo scopo della
norma litigiosa, così come dalla relazione con altre disposizioni (DTF 143 III
385 consid. 4.1; DTF 142 II 262 consid. 4; sentenza 9C_408/2018 del 10 settembre
2018 consid. 3.1; sentenza 9C_590/2019 del 15 giugno 2020, consid. 4.5.1
destinata a pubblicazione).
Il Tribunale federale
segue pragmaticamente un pluralismo di metodi interpretativi e rifiuta di
allestire una gerarchia (DTF 144 V 319, consid. 4.6.2; DTF 142 V 466).
Le ordinanze devono essere
interpretate conformemente alla legge (cfr. anche sentenza 9C_590/2019 del 15
giugno 2020, consid. 4.5.1, destinata a pubblicazione).
Considerandi
Quando una disposizione
legale non è chiara o allorché si presta a diverse contraddittorie
interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un valido aiuto per
individuare il senso della norma ed evitare così interpretazioni scorrette.
Quando tali documenti non forniscono una risposta chiara, essi non sono invece
utili come aiuto per l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati
con delle leggi relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha
adottate non può essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato
riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In
particolare, se durante le discussioni legislative è stata espressamente
rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di quella che
rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale interpretazione non
può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF 115
V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure
DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526
consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).
2.16
In concreto, il testo
letterale dell’art. 25 cpv. 2 lett. g LAMal è chiaro. Le prestazioni atte a
diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi (art. 25 cpv. 1
LAMal), comprendono un contributo alle spese di trasporto necessarie dal
profilo medico [e alle spese di salvataggio].
Nella versione francese “une
contribution aux frais de transport médicalement nécessaires [ainsi qu’aux
frais de sauvetage]” e nella versione tedesca “einen Beitrag an die
medizinisch notwendigen Transportkosten [sowie an die Rettungskosten]”.
La legge stabilisce
pertanto una limitazione all’assunzione dei costi di trasporto necessari dal
profilo medico, per quanto concerne l’ammontare dell’importo da mettere a
carico dell’assicuratore sociale, concretizzata nell’art. 26 cpv. 1 OPre per il
quale l’assicurazione assume il 50 per cento delle spese per trasporti indicati
dal profilo medico al fine della somministrazione di cure da parte di un
fornitore di prestazioni idoneo e che il paziente ha il diritto di scegliere,
se il suo stato di salute non gli consente di utilizzare un altro mezzo di
trasporto pubblico o privato. Il contributo massimo è di 500 franchi per anno
civile.
La versione francese
dell’art. 26 cpv. 1 OPre prevede che “l’assurance prend en charge 50 % des
frais occasionnés par un transport médicalement indiqué pour permettre la
dispensation des soins par un fournisseur de prestations admis, apte à traiter
la maladie et qui fait partie des fournisseurs que l’assuré a le droit de
choisir, lorsque l’état de santé du patient ne lui permet pas d’utiliser un
autre moyen de transport public ou privé. Le montant maximum est de 500 francs
par année civile” e quella tedesca che “die Versicherung übernimmt 50
Prozent der Kosten von medizinisch indizierten Krankentransporten zu einem
zugelassenen, für die Behandlung geeigneten und im Wahlrecht des Versicherten
stehenden Leistungserbringer, wenn der Gesundheitszustand des Patienten oder
der Patientin den Transport in einem anderen öffentlichen oder privaten
Transportmittel nicht zulässt. Maximal wird pro Kalenderjahr ein Betrag von 500
Franken übernommen”.
Mentre la versione tedesca
sembra indicare che vengono assunti i costi del trasporto verso un fornitore di
prestazioni (“zu einem zu gelassenen […] Leistungserbringer”), le
versioni italiana e francese prevedono genericamente l’assunzione dei costi per
trasporti indicati dal profilo medico al fine della somministrazione di cure da
parte di un fornitore di prestazioni idoneo.
Laddove vi è divergenza
tra le versioni nelle tre lingue ufficiali occorre, per costante
giurisprudenza, determinare quale testo corrisponde meglio allo scopo della
norma (su questo tema, in un altro contesto, cfr. DTF 115 V 448, D. Cattaneo,
"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",
Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422 n°
683).
Nel Messaggio del 6
novembre 1991 concernente la revisione dell'assicurazione malattia (FF 1992 I
pag. 124), il Consiglio federale rilevava quanto segue:
" lettera f
Sempre nell'ottica di un'assicurazione con un catalogo delle
prestazioni uniforme, assicurazione che interverrà sussidiariamente in caso
d'infortunio, introduciamo la presa a carico di costi di trasporto d'urgenza e
di salvataggio mediante un contributo a queste spese che il Consiglio federale
dovrà stabilire (cfr. art. 27 cpv. 2). Diverse possibilità possono essere prese
in considerazione (segnatamente contributo-limite annuale, contributo
degressivo).
L'introduzione di detta prestazione è stata contestata nel corso
della procedura di consultazione. Ci limitiamo pertanto a prevedere un
contributo alle spese, e non l'assunzione integrale delle stesse, come previsto
nel progetto Schoch. Questa copertura ci sembra tuttavia giustificata tanto in
caso di malattia quanto a titolo sussidiario in caso d'infortunio."
Nell’ambito dei dibattiti
parlamentari il catalogo delle prestazioni è stato ampliato, nel senso che alla
lettera g (lettera f nel Messaggio) è stato inserito il contributo alle spese
di trasporto necessarie dal profilo medico e non più solo in caso
d’urgenza (cfr. Eugster, Krankenversicherung in: SBVR 2016, 3a edizione, pag.
548.
nota 115).
Nella sentenza 9C_408/2018
del 10 settembre 2018 il Tribunale federale ha affermato che i costi sono a
carico della LAMal se, nel caso concreto, il trasporto è necessario per motivi
medici ed uno spostamento tramite altro mezzo di trasporto pubblico o privato
non è possibile (“Aus dem
Wortlaut von Art. 26 KLV ergibt sich - in
sämtlichen Sprachfassungen (vgl. oben E. 2) - deutlich, dass der (Kranken)
Transport nur dann Pflichtleistung ist, wenn er im konkreten Fall aufgrund
spezifischer medizinischer Anforderungen (Abs. 2 der Bestimmung) nötig ist,
denen ein anderes öffentliches oder privates Transportmittel nicht gerecht wird
(Abs. 1; vgl. auch BGE 124 V 338 E. 2c/bb S. 344). Damit wird - jedenfalls
nicht offensichtlich ausserhalb des durch die Art. 33
Abs. 2 und 5 KVG bzw. Art. 33
lit. g KVV (vgl. oben E. 2) gesteckten Delegationsrahmens oder aus
anderen Gründen gesetz- oder verfassungswidrig (vgl. zur darauf beschränkten
Überprüfung des Bundesgerichts etwa BGE 143 V 208 E. 4.3 S. 212) - präzisiert,
was unter den medizinisch notwendigen Transportkosten gemäss Art. 25 Abs. 2 lit. g KVG zu verstehen ist. Die
Verordnungsbestimmung steht im Einklang mit Art. 32
Abs. 1 KVG, wonach die Leistungen nach den Art.
25-31 KVG wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein müssen.
Hinweise darauf, dass der Gesetzgeber diesen Sinn nicht gewollt haben kann,
ergeben sich aus den übrigen Auslegungselementen (soeben E. 3.1) nicht.”).
Eugster,
Krankenversicherung, in: SBVR 2016, 3a edizione, pag. 548, n. 466, evidenzia
che secondo un’interpretazione restrittiva un trasporto è medicalmente indicato
se e fintanto che è necessario per permettere un trattamento medico. Il tenore
letterale dell’art. 26 cpv. 1 OPre va nella direzione di garantire il
trattamento. Conseguentemente il trasporto di ritorno per motivi di salute dal
fornitore di prestazioni al domicilio sarebbe escluso dalla copertura della LAMal.
Ciò tuttavia non coincide del tutto con la ratio legis dell’art. 25 cpv. 2
lett. g LAMal. Per Eugster, anche i trasporti di ritorno possono essere
necessari ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 lett. g LAMal (“nach einem
restriktiveren Verständnis ist ein Transport medinizisch notwendig, wenn und
soweit dieser erforderlich ist, um eine medizinische Behandlung zu ermöglichen.
In diese Richtung – Sicherstellung der Behandlung – tendiert der Wortlaut von
Art. 26 Abs. 1 KLV. Danach wäre der aus gesundheitlichen Gründen notwendig
Rücktransport vom Ort der Leistungserbringung zum Wohn- oder Aufenthaltsort der
VersPers von der Deckung ausgeschlossen. Das allerdings deckt sich nicht
vollumfänglich mit der ratio legis von art. 25 Abs. 2 litt. g KVG. Auch
rücktransporte können medizinisch notwendig im Sinne von Art. 25 Abs. 2 lit. g
KVG sein”).
Non va poi dimenticato che
parte della dottrina afferma che nel citato passaggio del Messaggio del 6
novembre 1991 concernente la revisione dell'assicurazione malattia, il Consiglio
federale ha spiegato che si trattava di coordinare le norme dell’assicurazione
malattie e dell’assicurazione contro gli infortuni praticata a titolo
sussidiario dagli assicuratori malattie (Duc, Les frais de transports dans la
LAMal, in: APJ 12/2004, pag. 1503 e seguenti, pag. 1505: “[…] Dans le
commentaire de l’article 19 de son projet de LAMal, le Conseil fédéral
expliquait qu’il s’agissait de coordonner les réglementations de
l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents (pratiquée à titre subsidiaire
par les assureurs-maladie) […]”; Messaggio del 6 novembre 1991 concernente
la revisione dell'assicurazione malattia; FF 1992 I pag. 124: “Sempre
nell'ottica di un'assicurazione con un catalogo delle prestazioni uniforme,
assicurazione che interverrà sussidiariamente in caso d'infortunio, […]” e
“[…] Questa copertura ci sembra tuttavia giustificata tanto in caso di malattia
quanto a titolo sussidiario in caso d'infortunio").
L’assicurazione contro gli
infortuni, all’art. 13 cpv. 1 LAINF, prevede che sono rimborsate le spese di
viaggio, di trasporto e di salvataggio necessarie (cfr. anche art. 19 LAM).
Secondo l’art. 20 cpv. 1 OAINF sono rimborsate, tra le altre, le spese di
viaggio e di trasporto necessarie dal profilo medico.
Fanno parte delle spese a
carico della LAINF quelle che sono necessarie per il ritorno della persona al
suo domicilio dopo un soggiorno in ospedale o in uno stabilimento di cura, sia
che il trattamento abbia avuto luogo in Svizzera che all’estero (cfr.
Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire in: SBVR 2016, 3a
edizione, pag. 972, n. 207; cfr. anche nota 459 a pag. 971).
Anche nell’ambito
dell’assicurazione per l’invalidità, l’art. 90 OAI prevede il rimborso delle
spese di viaggio.
Per l’art. 90 cpv. 1 OAI
sono considerate spese indispensabili di viaggio in Svizzera, ai sensi
dell’articolo 51 della legge federale, quelle per recarsi presso l’agente
esecutore qualificato più vicino. Se l’assicurato sceglie un agente esecutore
più distante, deve assumersi le spese supplementari.
Il cpv. 2 prevede che sono
rimborsate le spese corrispondenti al costo dei tragitti effettuati mediante i
mezzi di trasporto delle imprese pubbliche per l’itinerario più diretto. Se
l’assicurato, a causa dell’invalidità, deve tuttavia utilizzare un altro mezzo
di trasporto, gli verranno risarcite le relative spese. Non sono rifuse le
piccole spese per tragitti nel raggio locale.
La circolare sul rimborso
delle spese di viaggio nell’assicurazione per l'invalidità (CRSV) prevede a
pag. 5 che sono rimborsate le spese per viaggi necessari per i seguenti scopi:
viaggio di andata e ritorno per l'accertamento del diritto alle
prestazioni (p. es. accertamenti dei SAM e dei CAP); viaggio di andata e
ritorno in caso di provvedimenti sanitari d’integrazione per gli assicurati
che non hanno ancora compiuto i 20 anni d’età, provvedimenti di reinserimento,
provvedimenti di riformazione professionale e consegna di mezzi ausiliari.
Secondo questo Tribunale non
vi è alcun motivo, in ambito LAMal, per distanziarsi da quanto previsto
nell’assicurazione contro gli infortuni e nell’assicurazione per l’invalidità e
non riconoscere, nei limiti dell’art. 26 OPre, anche il rimborso delle spese
per il trasporto di ritorno dal fornitore di prestazioni al domicilio della
persona assicurata se medicalmente necessario.
Il rimborso dei costi di
trasporto, nel limite previsto dall’art. 26 cpv. 1 OPre, deve comprendere anche
il tragitto di rientro al domicilio, se il trasporto è necessario dal profilo
medico, ossia se, a causa del suo stato di salute, la persona interessata
non può utilizzare un altro mezzo di trasporto pubblico o privato.
Se il legislatore avesse
voluto limitare il rimborso dei costi di trasporto, peraltro assunti in maniera
assai esigua (nella misura del 50%, per un massimo di fr. 500 all’anno e se la
persona assicurata non può far capo ad un altro mezzo di trasporto pubblico o
privato; art. 26 cpv. 1 OPre), al solo tragitto verso il fornitore di
prestazioni e non anche al ritorno a domicilio, non avrebbe avuto alcun motivo
per non indicarlo esplicitamente.
L’assenza di rimborso del
contributo alle spese del trasporto di ritorno necessarie dal profilo medico,
nei limiti rammentati (art. 26 cpv. 1 OPre), per gli assicurati che a causa del
danno alla salute non possono far capo ad altri mezzi di trasporto pubblici o
privati, è del resto contraria a quanto previsto dall’art. 25 cpv. 2 lett. g
LAMal poiché, in sostanza, metterebbe a carico della persona assicurata il
contributo ai costi del trasporto di ritorno, senza alcun motivo oggettivo.
Tale soluzione sarebbe inoltre
avulsa dalla realtà e dal sistema adottato nelle altre assicurazioni sociali, giacché
alla persona malata sarebbe rimborsata una parte dei costi del trasporto di
andata ma non quelli del trasporto di ritorno, pur in presenza del medesimo
stato di fatto (trasporto medicalmente necessario).
Ne segue che
l’interpretazione della norma effettuata dalla ricorrente va tutelata.
2.17
In concreto, dagli atti non
emerge se il trasporto dalla Clinica __________ al domicilio dell’insorgente
era necessario dal profilo medico. Né è dato sapere se l’interessata avrebbe
potuto far capo ad altri mezzi di trasporto pubblici o privati.
La ricorrente si limita
infatti ad affermare che è “stata direttamente l’infermiera della __________
che ha procurato il trasporto alla sottoscritta, che ha contattato la <__________>
per il trasporto di ritorno al suo domicilio” (opposizione, doc. 8). Da
parte sua l’assicuratore non ha approfondito la questione.
Gli atti devono pertanto
essere ritornati ad CO 1 affinché accerti, presso la Clinica __________, se il
trasporto della ricorrente al proprio domicilio tramite “__________” era
necessario dal profilo medico e se l’interessata avrebbe potuto far capo ad un
altro mezzo di trasporto pubblico o privato (cfr. STF 9C_624/2017 del 23
gennaio 2018, consid. 4 e STF 9C_408/2018 del 10 settembre 2018, consid. 4).
L’assicuratore dovrà
inoltre accertare se “__________” è un’impresa di trasporto e di salvataggio ai
sensi dell’art. 35 cpv. 2 lett. m LAMal (cfr. STF 9C_540/2019 del 14 gennaio
2020, pubblicata in SVR 7/2020, KV N. 15, pag. 67, consid. 5.2.2) e se per il trasporto
in esame esistevano alternative, o meglio imprese di trasporto professionali
con l’autorizzazione cantonale (cfr. STF 9C_540/2019 del 14 gennaio 2020,
pubblicata in SVR 7/2020, KV N. 15, pag. 67, consid. 5.3).
2.18
Alla luce di tutto quanto sopra
esposto il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e l’incarto rinviato
all’assicuratore per ulteriori accertamenti.
La convenuta, tramite
procedura separata, dovrà pure decidere in merito alle richieste di rimborso
dei trasporti effettuati nel 2014 e nel 2015 (doc. da L a P).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’assicuratore
per ulteriori accertamenti.
2. L’incarto è trasmesso
all’assicuratore affinché, tramite procedura separata, si pronunci pure sulle
richieste di rimborso dei trasporti effettuati nel 2014 e nel 2015.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti