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Decisione

36.2020.30

Assunzione dei costi di trasporto ai sensi dell'art. 26 OPre anche per il tragitto tra il fornitore di prestazioni ed il domicilio se date tutte le altre condizioni. Interpretazione della legge e dell'ordinanza. Rinvio all'assicuratore per ulteriori accertamenti

18 agosto 2020Italiano38 min

salute non possono utilizzare i mezzi pubblici o che necessitano d’accompagnamento.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2020.30

cs

Lugano

18 agosto 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 18 maggio 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 2 aprile 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1940, è

affiliata presso CO 1 (di seguito: CO 1) per l’assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie.

1.2. L’assicurata è stata degente

dal 18 giugno 2018 al 31 luglio 2018 presso la Clinica __________ di __________

per un trattamento stazionario (doc. 9, pag. 2). L’ultimo giorno RI 1 è ritornata

a casa utilizzando l’impresa di trasporto “__________”, che le ha fatturato un

importo di fr. 90 per il tragitto “da __________ a Domicilio __________”

(doc. 1.1).

1.3. Con conteggio delle

prestazioni del 13 agosto 2019 l’assicuratore ha rifiutato di rimborsare il

costo del trasporto (doc. 2).

1.4. Il 23 settembre 2019 RI 1 ha

chiesto nuovamente il rimborso della prestazione, in caso contrario l’emissione

di una decisione formale (doc. 3).

1.5. Con decisione formale del 14

ottobre 2019 l’assicuratore ha rifiutato di assumersi i costi del trasporto,

poiché si tratta di un trasporto di ritorno da un fornitore di prestazioni al

domicilio e non viceversa. Inoltre l’impresa di trasporto “__________” non

dispone di alcuna autorizzazione cantonale ai sensi dell’art. 56 OAMal, per cui

non può operare a carico della LAMal (doc. 4).

1.6. Il 18 ottobre 2019

l’assicurata ha contestato la predetta decisione formale, chiedendo pure di

ricevere il conteggio del 13 agosto 2019 esclusivamente in lingua italiana

(doc. 5).

1.7. L’11 novembre 2019 CO 1 ha

confermato la reiezione della richiesta di rimborso, indicando la traduzione

del passaggio riportato in tedesco (“CH-Transport- und Rettungsunt”) ed

affermando di non poter riconoscere lo scritto del 18 ottobre 2019 quale

opposizione. L’assicuratore ha fissato all’interessata un termine di 20 giorni

per indicare una conclusione e una motivazione e completare così l’opposizione

(doc. 7).

1.8. In data 12 novembre 2019 RI 1

ha inoltrato un’opposizione totale, tramite la quale ha pure contestato un

conteggio delle prestazioni del 5 agosto 2014 per un trattamento dal 14

febbraio 2014 all’8 luglio 2014 ed ha chiesto il rimborso di ulteriori

trasporti avvenuti nel 2014 e nel 2015 (doc. 8).

1.9. Con decisione su opposizione

del 2 aprile 2020 l’assicuratore ha ribadito che solamente i trasporti di

malati verso un fornitore di prestazioni autorizzato, necessario sotto il

profilo medico, sono coperti dalla LAMal. I trasporti di ritorno da un

fornitore di prestazioni al domicilio della persona assicurata sono invece

esclusi dalla copertura (doc. 9). L’assicuratore rileva inoltre, per quanto

concerne il conteggio del 5 agosto 2014, di non aver rimborsato costi per il

trasporto di ritorno e che “nel quadro della presente decisione su

opposizione non entriamo in merito all’importo di CHF 65.00 fatto valere dalla

stipulante, né al presunto mancato rimborso di trasporto per il 2014 e il 2015,

poiché non erano oggetto della decisione del 14 ottobre 2019. L’oggetto della

decisione del 14 ottobre 2019 era solamente l’assunzione dei costi per il

trasporto di ritorno del 31 luglio 2018 al domicilio della stipulante”.

1.10. RI 1 è insorta al TCA contro

la predetta decisione su opposizione, chiedendo di riconoscerle tutte le

prestazioni, in generale, essendo le stesse stabilite dalle leggi (doc. I).

L’insorgente, con

riferimento all’art. 52 cpv. 2 LPGA, secondo cui “le decisioni su

opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato. Sono motivate”

afferma preliminarmente che la decisione su opposizione è tardiva poiché sono

trascorsi quasi 5 mesi dall’opposizione e “non è neppure motivata”. Le

decisioni su opposizione, secondo la ricorrente, devono essere emesse entro 3

mesi. Ella contesta inoltre lo scritto dell’11 novembre 2019 (pag. 8, doc. I),

con il quale le è stato concesso un termine di 20 giorni per completare

l’opposizione, poiché l’ha ricevuto il giorno stesso dell’inoltro della totale

opposizione.

Dopo aver riassunto la

fattispecie, l’interessata contesta sia la circostanza secondo cui l’impresa di

trasporto non avrebbe alcuna autorizzazione cantonale, sia la circostanza

secondo cui l’art. 26 cpv. 1 OPre non permette il rimborso dei trasporti di

ritorno dal fornitore di prestazioni. La ricorrente evidenzia come l’impresa di

trasporto sia iscritta e registrata a livello cantonale, occupa 4/5 dipendenti

ed esercita questo lavoro da circa 12 anni.

Ella fa valere una

violazione del principio della buona fede poiché l’assicuratore non avrebbe

citato alcun articolo secondo il quale i trasporti di ritorno non sarebbero a

carico della LAMal.

Inoltre contesta l’utilizzo

di un termine in tedesco, laddove l’assicuratore ha affermato che “per il

conteggio è necessario impiegare un numero ausiliario, ossia un cosiddetto

numero dummy”.

Dopo aver citato per

esteso l’opposizione, la ricorrente ribadisce che in data 21 maggio 2014 ha

trasmesso all’assicuratore 5 ricevute per trasporti ed il 27 maggio 2014

l’assicuratore ha ritornato le ricevute, affermando di necessitare di ulteriori

informazioni. Dopo che l’interessata aveva risposto ad un questionario, aveva

prodotto un certificato medico del 22 luglio 2014 del dr. med. __________ e 6

ricevute di trasporto, il 5 agosto 2014 l’assicuratore ha emesso un conteggio,

indicando tra l’altro “non obbligatorio ritorno, prestazioni figlio fr. 237

spese a carico Assicurato”. La ricorrente contesta tale conteggio,

rilevando di averlo a suo tempo censurato sia telefonicamente, sia per iscritto

in data 22 settembre 2014, senza ottenere alcuna risposta.

Ella sostiene che le spese

per il trasporto di ritorno del 2014, al contrario di quelle del 2018, sono

state rimborsate. L’insorgente evidenzia di aver trasmesso il 22 dicembre 2015

ulteriori due ricevute di trasporto del 2014 e quelle del 2015, rimaste inevase,

e di cui sollecita il pagamento. Quelle dal 2016 in poi devono invece ancora

essere trasmesse all’assicuratore.

1.11. Con risposta del 3 giugno 2020

CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso, rilevando di non entrare nel merito

delle richieste fatte valere per i costi di trasporto 2014 e 2015 poiché non oggetto

della decisione del 14 ottobre 2019 e “queste richieste non sono state

trattate materialmente nemmeno nella decisione su opposizione del 2 aprile 2020”

(doc. III). L’assicuratore ha affermato:

" (…) Ai

sensi del testo ben chiaro dell’art. 26 cpv. 1 OPre, solamente i trasporti di

malati verso un fornitore di prestazioni autorizzato necessari sotto il profilo

medico sono coperti proporzionalmente dall’AOMS. I trasporti di ritorno da un

fornitore di prestazioni al domicilio della persona assicurata sono invece

esclusi dalla copertura. L’art. 26 cpv. 1 OPre menziona solamente trasporti di

malati verso un fornitore di prestazioni autorizzato, dunque trasporti di

ritorno da un fornitore di prestazioni al domicilio della persona assicurata.

Questo significa che per trasporti di ritorno da un fornitore di prestazioni al

domicilio della persona assicurata non sussiste alcun diritto al contributo

alle spese di trasporto secondo l’art. 26 cpv. 1 OPre.” (doc. III)

1.12. Con scritto del 22 giugno 2020

(doc. V), trasmesso all’assicuratore per conoscenza (doc. VI), la ricorrente ha

preso posizione in merito alla risposta di causa, sostenendo che anche i

trasporti del 2014 e del 2015 fanno parte della procedura in esame, avendoli

trattati nella decisione su opposizione impugnata. Ella evidenzia inoltre che

alcuna partecipazione alle spese è dovuta sulle spese di trasporto.

L’insorgente chiede di annullare la decisione su opposizione impugnata in

quanto tardiva e la decisione formale del 14 settembre 2019 in quanto manifestamente

abusiva. L’assicurata chiede inoltre di accogliere integralmente tutte le spese

di trasporto riconosciute e garantite dalla legge, comprese quelle del 2014 e

del 2015 e richiama agli atti tutti i documenti citati nel ricorso unitamente

alle prove fondamentali prodotte. Ella chiede copia degli atti ufficiali

prodotti dall’assicuratore come da elenco separato degli allegati alla risposta

di causa.

1.13. In data 24 giugno 2020 il TCA

ha trasmesso alla ricorrente gli atti richiesti (doc. VII).

in diritto

in ordine

2.1. L’insorgente si lamenta della

circostanza che la decisione su opposizione impugnata non sarebbe motivata.

2.2. Per quanto concerne la

motivazione della decisione impugnata, va rammentato che ai sensi dell'art. 29

cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante

giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere

dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una

decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti

suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio

2013; sentenza del 29 giugno 2006 nella causa H 97/04; DTF 129 II 504 consid.

2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr.

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica

anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375

consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende

l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo

scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di

afferrare le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e di

poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere

all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.

Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed

esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole

circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (cfr.

DTF 141 IV 249; sentenza 6B_966/2014 del 6 marzo 2017, consid. 2; STF del 24

gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

Nel caso di specie

l’assicuratore ha sufficientemente indicato le ragioni per le quali ha respinto

le richieste della ricorrente, sostenendo che l’impresa di trasporto che ha

portato l’assicurata dall’Ospedale al suo domicilio non disporrebbe

dell’autorizzazione cantonale e che l’art. 26 OPre prevede un contributo alle

spese di trasporto unicamente se effettuato verso il fornitore di prestazioni,

ma non il contrario (cioè verso il suo domicilio).

La ricorrente ha compreso

le motivazioni della reiezione della richiesta di rimborso, tant’è che le ha

approfonditamente contestate in un ricorso di 17 pagine dove ha potuto

ampiamente spiegare le proprie censure e produrre la documentazione a sostegno

della sua tesi. Ella si è inoltre nuovamente espressa con la replica del 22

giugno 2020.

Ne segue che non vi è

alcuna violazione del diritto di essere sentita.

2.3. Relativamente alla circostanza

che l’assicuratore ha utilizzato un termine in lingua straniera (“dummy”),

va evidenziato che esso è stato utilizzato nello scritto dell’11 novembre 2019

(doc. 7) laddove figura che, poiché l’impresa di trasporto non “dispone di

un proprio numero di agente pagatore, per il conteggio è stato necessario un

numero ausiliario, ossia un cosiddetto numero dummy”. La convenuta ha

indicato il significato di tale nozione in italiano (numero ausiliario),

utilizzando poi, inspiegabilmente un termine straniero, apparentemente inglese.

Avendo comunque citato la traduzione nella lingua di Dante e non avendo più

utilizzato tale termine nella decisione su opposizione impugnata, la questione

non va approfondita oltre.

2.4. L’assicurata si lamenta del

fatto che nel conteggio delle prestazioni del 13 agosto 2019 (doc. 2) e 31

ottobre 2019 (doc. 6), l’assicuratore ha utilizzato anche una frase in tedesco

(“CH-Transport- und Rettungsunt”). L’utilizzo della lingua tedesca da

parte dell’assicuratore è in effetti inaccettabile.

Tuttavia l’assicuratore

nello scritto dell’11 novembre 2019 ha proceduto alla traduzione di questa

locuzione (doc. 7), permettendo in questo modo all’assicurata di comprenderne

il senso (“[…] Nel conteggio delle prestazioni, come fornitore di prestazioni

indicato <<CH-Transport- und Rettungsunt>> (per esteso Transport-

und Rettungsunternehmen) __________. In lingua italiana questo significa

<<impresa di trasporto e di salvataggio>> […]”).

2.5. L’insorgente chiede

l’annullamento dello scritto dell’11 novembre 2019 (doc. 7), sostenendo che il

termine di 20 giorni per completare l’opposizione contenuto nella lettera è

giunto lo stesso giorno in cui ha trasmesso all’assicuratore l’opposizione

totale, ma che solo dopo aver inviato l’opposizione, ha preso conoscenza del

contenuto.

In concreto solo la

decisione su opposizione impugnata è oggetto del contendere. Del resto, un

annullamento dello scritto dell’11 novembre 2019 non le sarebbe d’alcun

giovamento poiché la ricorrente non ha avuto alcun pregiudizio dalla

circostanza che la convenuta le ha assegnato un ulteriore termine di 20 giorni

per completare le proprie censure.

2.6. A proposito del fatto che

l’assicuratore ha impiegato 5 mesi prima di emettere la decisione su

opposizione che, secondo l’insorgente, andava emanata in un termine di tre

mesi, va evidenziato che l’art. 52 cpv. 2 LPGA si limita a precisare che le

decisioni su opposizione vanno pronunciate entro un termine adeguato (cfr.

anche STCA 36.2018.61 del 12 novembre 2018).

Nel caso di specie

l’assicuratore, dopo aver emesso la decisione formale in data 14 ottobre 2019

(doc. 4) non ha più effettuato alcun accertamento sino all’emanazione della

decisione su opposizione del 2 aprile 2020 (doc. 9). Il lasso di tempo

trascorso appare eccessivo (cfr. anche la STCA 36.2017.94 del 4 gennaio 2018

con i riferimenti alle sentenze federali ai consid. 4 e 5 e STCA 36.2018.61 del

12 novembre 2018) e questo Tribunale deve stigmatizzare l’attitudine della

Cassa che ha trascinato la procedura per molto tempo.

Tuttavia, ritenuto che in

concreto non ci si trova a dover giudicare un ricorso per denegata/ritardata

giustizia poiché la Cassa nel frattempo ha emesso la decisione su opposizione

qui contestata, la questione non deve essere ulteriormente approfondita (STCA

36.2018.61 del 12 novembre 2018).

2.7. La ricorrente sostiene che

l’assicuratore ha emesso la decisione formale del 14 ottobre 2019 in maniera

abusiva poiché l’interessata avrebbe chiesto di emettere un nuovo conteggio,

esclusivamente in italiano, ma non avrebbe domandato l’emissione di una

decisione formale.

La censura va respinta.

Infatti, con scritto del

23 settembre 2019 l’assicurata ha concluso affermando: “Chiedo pertanto che,

l’importo di fr. 90.00 mi venga rimborsato entro 30 giorni. Nel caso contrario

chiedo che venga emessa da parte vostra una decisione formale motivata. Vi

richiamo al vostro conteggio del 13.8.2019, ricevuto il 20.8.2019” (doc.

3).

Ne segue che a giusta ragione

la convenuta, non intendendo rimborsare i costi di trasporto, ha emesso una

decisione formale.

2.8. La ricorrente chiede che

l’assicuratore sia condannato a versarle tutte le prestazioni di trasporto, in

generale, riconosciute e garantite dalla legge (art. 26 cpv. 1 e 2 OPre),

comprese le spese di trasporto del 2014 e del 2015, come da prove prodotte agli

atti con il ricorso (doc. da L a P).

Nella decisione su

opposizione impugnata l’assicuratore ha affermato che per quanto concerne il

conteggio del 5 agosto 2014, non aveva rimborsato costi per il trasporto di

ritorno e che “nel quadro della presente decisione su opposizione non

entriamo in merito all’importo di CHF 65.00 fatto valere dalla stipulante, né

al presunto mancato rimborso di trasporto per il 2014 e il 2015, poiché non

erano oggetto della decisione del 14 ottobre 2019. L’oggetto della decisione

del 14 ottobre 2019 era solamente l’assunzione dei costi per il trasporto di

ritorno del 31 luglio 2018 al domicilio della stipulante”.

Per costante

giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il presupposto ed

il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. SVR 2005

AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e

giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa

nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere

pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF

131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119

Ib 36 consid. 1b).

In concreto, oggetto

del contendere è unicamente la questione di sapere se l’assicuratore deve

assumersi i costi del trasporto del 31 luglio 2018 di fr. 90 di cui alla

fattura di medesima data de “__________” (doc. 1).

Nella misura in cui

l’insorgente chiede la condanna dell’assicuratore al rimborso di ulteriori

spese di trasporto, non oggetto della decisione su opposizione impugnata, il

suo ricorso si rivela irricevibile.

Ritenuto che

l’assicurata già con l’opposizione del 12 novembre 2019 aveva accennato al

conteggio del 5 agosto 2014, alla trasmissione di ricevute in data 25 luglio

2014 e ad uno scritto del 22 luglio 2015 con allegate due ulteriori ricevute di

trasporto del 2014 e quelle del 2015, l’incarto è trasmesso all’assicuratore

affinché esamini immediatamente la documentazione prodotta dalla

ricorrente e si esprima in merito alle sue richieste.

nel merito

2.9. Ai sensi dell’art. 25 cpv. 1

LAMal l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi

delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi

postumi.

Per l’art. 25 cpv. 2 lett.

g LAMal queste prestazioni comprendono un contributo alle spese di trasporto

necessarie dal profilo medico e alle spese di salvataggio.

Secondo l’art. 33 cpv. 2

LAMal il Consiglio federale definisce le prestazioni di cui all’art. 25

capoverso 2 non effettuate da un medico o chiropratico e le prestazioni di cui

agli articoli 26, 29 capoverso 2 lettere a e c e 32 capoverso 1. Il

Dipartimento federale dell’interno (DFI), a cui il Consiglio federale ha

delegato le competenze sopra menzionate (cfr. art. 33 cpv. 5 LAMal in

combinazione con l’art. 33 lett. g OAMal), ha promulgato l’ordinanza sulle

prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie del 29

settembre 1995 (OPre; RS 832.112.31).

L’art. 26 cpv. 1 OPre

prevede che l’assicurazione assume il 50 per cento delle spese per trasporti

indicati dal profilo medico al fine della somministrazione di cure da parte di

un fornitore di prestazioni idoneo e che il paziente ha il diritto di

scegliere, se il suo stato di salute non gli consente di utilizzare un altro

mezzo di trasporto pubblico o privato. Il contributo massimo è di 500 franchi

per anno civile.

Secondo l’art. 26 cpv. 2

OPre il trasporto dev’essere effettuato tramite un mezzo corrispondente alle

esigenze mediche del caso.

Per l’art. 35 cpv. 2 lett.

m LAMal sono fornitori di prestazioni le imprese di trasporto e di salvataggio.

Ai sensi dell’art. 56

OAMal chiunque è autorizzato in virtù del diritto cantonale e stipula con un

assicuratore-malattie un contratto d’esecuzione di trasporti o di salvataggi,

può esercitare a carico di questo assicuratore le imprese di trasporto e di

salvataggio.

2.10. Come emerge dalla sentenza

9C_540/2019 del 14 gennaio 2020 pubblicata in SVR 7/2020, Nr. KV 15, pag. 67 e

seguenti, nell’art. 25 cpv. 2 lett. g LAMal in combinazione con l’art. 26 OPre

è stabilito il diritto ad un contributo alle spese di trasporto necessarie dal

profilo medico. Ne ha diritto la persona assicurata che, allo scopo di essere

sottoposta a misure diagnostiche o terapeutiche in relazione con una malattia e

Fatti

i suoi postumi, deve essere portata da un fornitore di prestazioni, senza

trovarsi in una situazione d’urgenza o di salvataggio (DTF 130 V 424, consid.

3.2).

La necessità del trasporto

dal profilo medico deve essere attestata da un medico (DTF 124 V 338 consid.

2c/bb).

In una sentenza

9C_759/2011 del 4 maggio 2012, al consid. 3.4, il TF ha rammentato che l’art.

26 OPre non indica alcun mezzo di trasporto specifico che potrebbe essere preso

in considerazione per gli spostamenti previsti da questo disposto e la sola

esigenza posta dalla norma concerne l’adeguatezza del mezzo utilizzato (cfr.

anche sentenza 9C_540/2019 del 14 gennaio 2020 pubblicata in SVR 7/2020, Nr. KV

15, pag. 67). In particolare non si può dedurre dall’articolo in esame che

possono essere rimborsati solo i costi dei trasporti effettuati tramite un

veicolo specialmente equipaggiato per il trasporto delle persone ammalate.

Quando una persona assicurata non può utilizzare, per ragioni mediche,

attestate da un medico, i trasporti pubblici o il proprio mezzo di trasporto,

ossia quando è costretto, per recarsi presso un fornitore di prestazioni, a

ricorrere ai servizi di un’impresa di trasporto, le condizioni per una presa a

carico dei costi da parte della LAMal, sono adempiute. Se per esempio il

ricorso ad una impresa di taxi è una soluzione adeguata, l’assicurato ha

diritto, nei limiti fissati dalla legge e dalle ordinanze, al rimborso dei

costi (DTF 124 V 338 consid. 2c/bb; sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012

consid. 3.4 con riferimenti).

Secondo il sistema

previsto dalla LAMal, le prestazioni in ambito di trasporto e di salvataggio a

carico dell’assicuratore malattie possono concernere unicamente le imprese che

effettuano il trasporto di persone a titolo professionale (art. 35 cpv. 2 lett.

m LAMal; art. 56 OAMal; sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012 consid. 3.5 con

riferimenti). Nella misura in cui la LAMal enumera esaustivamente i fornitori

di prestazioni abilitati a praticare a carico della LAMal, non c’è posto,

attualmente, per il rimborso di prestazioni effettuate da un parente, tranne

nel caso in cui questa stessa persona ha lei stessa la qualità di un

professionista che riempie le condizioni fissate dalla legge per praticare a

carico della LAMal (sentenza 9C_759/2011 del 4 maggio 2012 consid. 3.5 con

riferimenti; sentenza K 156/04 del 21 giugno 2006 consid. 4.2 pubblicata in

RAMI 2006 n° KV 376 pag. 303; cfr. anche DTF 125 V 430 e 435).

Nella già citata sentenza

9C_759/2011 del 4 maggio 2012 il TF al consid. 3.6 ha confermato il rifiuto di

mettere a carico della LAMal i costi del trasporto poiché la prestazione non è

stata effettuata da un’impresa di trasporto professionale. Considerato il

carattere esaustivo delle prestazioni a carico della LAMal (cfr. art. 25 cpv. 2

LAMal) e dei fornitori di prestazioni ammessi a praticare a carico della LAMal

(art. 35 cpv. 2 LAMal), il TF ha evidenziato di non essere competente per poter

mettere in discussione una scelta voluta dal legislatore che deriva sia da

obbiettivi di politica sociale fissati da quest’ultimo che dall’opportunità.

L’Alta Corte ha poi affermato che è ammesso che gli atti correnti della vita

quotidiana effettuati da parenti, come quello concernente l’oggetto del

litigio, sono, tenuto conto dei valori di solidarietà reciproca su cui si fonda

la nostra società, normalmente resi a titolo gratuito e sfuggono, attualmente,

a qualsiasi forma di monetizzazione.

Nella citata sentenza

9C_540/2019 del 14 gennaio 2020, pubblicata in SVR 7/2020, KV N. 15, pag. 67 e

seguenti, il Tribunale federale ha stabilito che sono fornitori di prestazioni

a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie,

segnatamente le imprese di trasporto (art. 35 cpv. 2 lett. m LAMal). Colui che

è autorizzato secondo il diritto cantonale e ha stipulato con un’assicurazione

contro le malattie un contratto riguardante l’esecuzione di trasporti e di

salvataggi, può lavorare a carico di questo assicuratore (art. 56 OAMal;

consid. 4.2). La Croce Rossa Svizzera (CRS) del Canton Turgovia gestisce in

ambito professionale un servizio di trasporto per persone che per problemi di

salute non possono utilizzare i mezzi pubblici o che necessitano d’accompagnamento.

Essa va dunque qualificata quale impresa di trasporto e di salvataggio.

Un assicuratore contro le

malattie non può perciò rifiutarsi di contribuire ai costi di un trasporto

medicalmente necessario per la sola ragione che il servizio della CRS non dispone

della relativa autorizzazione cantonale (consid. 4.2 in fine e 5.3; conferma

della precedente giurisprudenza).

L’Alta Corte ha segnatamente

rammentato, al consid. 4.2 che l’assicuratore non può rifiutare la prestazione

a causa dell’assenza di un accordo tariffale con il fornitore della

prestazione. La presenza di un accordo in questo caso non è una condizione per

il diritto alla prestazione (STF 9C_540/2019 del 14 gennaio 2020, pubblicata in

SVR 7/2020, KV N. 15, pag. 67, consid. 4.2 con rinvio alla DTF 124 V 338,

consid. 2b/aa). Lo stesso vale per la presenza di un’autorizzazione cantonale.

Per cui il rimborso di una prestazione non può essere rifiutata unicamente con

l’argomento che non esiste un fornitore di prestazioni con una convenzione tariffale/un’autorizzazione

cantonale (STF 9C_540/2019 del 14 gennaio 2020, pubblicata in SVR 7/2020, KV N.

15, pag. 67, consid. 4.2 con rinvio alla DTF 124 V 338, consid. 2b/cc).

2.11. In concreto pertanto la

presunta assenza di un’autorizzazione cantonale da parte de “__________” non

può essere, senza prima effettuare ulteriori accertamenti, un motivo per

rifiutare il rimborso delle prestazioni, come invece stabilito

dall’assicuratore (cfr. STF 9C_540/2019 del 14 gennaio 2020, pubblicata in SVR

7/2020, KV N. 15, pag. 67, consid. 4.2 in fine e consid. 5).

Occorre piuttosto

stabilire sia se “__________” è un’impresa di trasporto e di salvataggio ai

sensi dell’art. 35 cpv. 2 lett. m LAMal (cfr. STF 9C_540/2019 del 14 gennaio

2020, pubblicata in SVR 7/2020, KV N. 15, pag. 67, consid. 5.2.2), sia se per

il trasporto di cui necessitava, eventualmente (cfr. 2.17), l’interessata,

esistevano alternative, o meglio imprese di trasporto professionali con

l’autorizzazione cantonale (cfr. STF 9C_540/2019 del 14 gennaio 2020,

pubblicata in SVR 7/2020, KV N. 15, pag. 67, consid. 5.3).

In merito a questi punti

l’assicuratore avrebbe dovuto effettuare ulteriori accertamenti (cfr. STF

9C_540/2019 del 14 gennaio 2020, pubblicata in SVR 7/2020, KV N. 15, pag. 67,

consid. 5.2.2. e 5.3).

Va ora esaminato se, come

sostiene la convenuta, la legge esclude la possibilità di rimborsare anche i trasporti

di ritorno dal fornitore di prestazioni al domicilio della persona assicurata.

2.12. Preliminarmente va evidenziato

che le condizioni per riconoscere la buona fede invocata dalla ricorrente, secondo

la quale l’assicuratore avrebbe rimborsato in passato i viaggi di ritorno, non

sono adempiute.

Secondo la giurisprudenza

un’informazione sbagliata o una decisione erronea possono obbligare

l’amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla

legge se (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti

di determinate persone, (b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria

competenza o comunque è supposta avere agito entro tali limiti, (c)

l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza

dell'informazione ricevuta, (d) facendo affidamento sull'informazione ricevuta

egli ha preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio, (e) da

quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del quadro

giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e

rispettivi rinvii).

Questi principi si

applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c)

dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha

avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era

talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza

8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009

consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

2.13. Nel caso di specie la ricorrente,

con riferimento al conteggio delle prestazioni del 5 agosto 2014 (doc. O),

sostiene che l’assicuratore avrebbe riconosciuto il contributo ai trasporti di

ritorno sulla base del certificato medico del 22 luglio 2014 del dr. med. __________

(doc. N2).

In realtà, dal conteggio

emerge che l’assicuratore ha indicato: “Prestazione per “Trasporto di

malati” da Obbligatoria delle cure medico-sanitarie Standard (…) – non

obbligatorio ritorno, prestazioni figlio” (doc. O). Non vi è pertanto

alcuna evidenza circa un riconoscimento delle spese per viaggi di ritorno.

Del resto, anche se

l’assicuratore avesse effettivamente rimborsato, in quell’occasione, i costi

del tragitto tra il fornitore di prestazioni e il domicilio, l’assicurata non

avrebbe diritto al rimborso della prestazione in esame.

Infatti

l’eventuale errore nel rimborso della prima prestazione sarebbe semmai avvenuto

in una sola ed isolata occasione, presentatasi circa 4 anni prima (rispetto al

31 luglio 2018), e non può pertanto assurgere ad informazione errata che avrebbe

potuto indurre l’interessata a ritenere che in tutti i casi in cui effettuava

un trasporto dal fornitore di prestazioni al proprio domicilio avrebbe ottenuto

il contributo al rimborso delle spese di trasporto (cfr. sentenza K 107/05 del

25 ottobre 2005: “[…] Per contro, la presente Corte ha

rilevato che nel caso in cui una cassa malati ha assunto per inavvertenza un

trattamento medico, il diritto ad ottenere il rimborso di un trattamento

identico resosi necessario circa un anno dopo in seguito a una ricaduta della

malattia dev'essere negato, l'assunzione del primo trattamento essendo da

considerare isolato e non costituendo una prassi costante della cassa di natura

tale da giustificare il diritto alla tutela della buona fede (RAMI 1999 no. KV

97 pag. 526 consid. 5b con riferimenti). […]”).

2.14. Resta da esaminare se i costi del

tragitto tra il fornitore di prestazioni e il domicilio vanno posti a carico

della LAMal nei limiti di cui agli art. 25 cpv. 2 lett. g LAMal e 26 OPre.

In una sentenza 9C_408/2018 del

10 settembre 2018, facente seguito alla sentenza di rinvio 9C_624/2017 del 23

gennaio 2018, in un caso concernente il qui assicuratore, il Tribunale federale

ha lasciato aperta la questione, sollevata dall’assicuratore malattie, di

sapere se il contributo ai costi dei trasporti di cui all’art. 26 OPre vale

anche per i trasporti di ritorno (in concreto dall’ospedale alla casa di cura),

poiché nel caso giudicato non era data la necessità del trasporto dal profilo

medico (consid. 4.3 in fine: “[…]

Offen bleiben kann auch die von der Beschwerdeführerin

aufgeworfene Frage nach der Leistungspflicht gemäss Art.

26 Abs. 1 KLV bei Rücktransporten (darin sei lediglich der

Transport "zu einem zugelassenen [...] Leistungserbringer" geregelt)”).

Come emerge dalla citata

sentenza, quali sono i trasporti compresi nell’obbligo prestativo della LAMal,

lo si stabilisce tramite l’interpretazione degli art. 25 cpv. 2 lett. g LAMal

in combinazione con l’art. 26 cpv. 1 OPre (consid. 3.1: “Welche Transporte von der Kostenübernahmepflicht

erfasst sind, ergibt sich durch Auslegung von Art. 25

Abs. 2 lit. g KVG i.V.m. Art. 26 Abs. 1 KLV.”).

2.15. Il significato di una norma

deve essere inteso anzitutto nella sua accezione letterale (sentenza

9C_408/2018 del 10 settembre 2018 consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_590/2019

del 15 giugno 2020, consid. 4.5.1, destinata a pubblicazione). Se il testo è

chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano motivi seri per ritenere

che esso non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Tali motivi

possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e dallo scopo della

norma litigiosa, così come dalla relazione con altre disposizioni (DTF 143 III

385 consid. 4.1; DTF 142 II 262 consid. 4; sentenza 9C_408/2018 del 10 settembre

2018 consid. 3.1; sentenza 9C_590/2019 del 15 giugno 2020, consid. 4.5.1

destinata a pubblicazione).

Il Tribunale federale

segue pragmaticamente un pluralismo di metodi interpretativi e rifiuta di

allestire una gerarchia (DTF 144 V 319, consid. 4.6.2; DTF 142 V 466).

Le ordinanze devono essere

interpretate conformemente alla legge (cfr. anche sentenza 9C_590/2019 del 15

giugno 2020, consid. 4.5.1, destinata a pubblicazione).

Considerandi

Quando una disposizione

legale non è chiara o allorché si presta a diverse contraddittorie

interpretazioni, i lavori preparatori possono costituire un valido aiuto per

individuare il senso della norma ed evitare così interpretazioni scorrette.

Quando tali documenti non forniscono una risposta chiara, essi non sono invece

utili come aiuto per l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati

con delle leggi relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha

adottate non può essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato

riscontro nel testo di legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In

particolare, se durante le discussioni legislative è stata espressamente

rifiutata una proposta di completare la legge nel senso di quella che

rappresenta ora una possibilità di interpretazione, tale interpretazione non

può essere presa in considerazione (cfr. DTF 123 V 301, DTF 123 V 318, DTF 115

V 349 consid. 1c con riferimento alla giurisprudenza e alla dottrina. Vedi pure

DTF 122 III 325 consid. 7a, 474 consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526

consid. 1d, 116 Ia 368 consid. 5c, 116 II 415 consid. 5b e 527 f consid. 2b).

2.16

In concreto, il testo

letterale dell’art. 25 cpv. 2 lett. g LAMal è chiaro. Le prestazioni atte a

diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi (art. 25 cpv. 1

LAMal), comprendono un contributo alle spese di trasporto necessarie dal

profilo medico [e alle spese di salvataggio].

Nella versione francese “une

contribution aux frais de transport médicalement nécessaires [ainsi qu’aux

frais de sauvetage]” e nella versione tedesca “einen Beitrag an die

medizinisch notwendigen Transportkosten [sowie an die Rettungskosten]”.

La legge stabilisce

pertanto una limitazione all’assunzione dei costi di trasporto necessari dal

profilo medico, per quanto concerne l’ammontare dell’importo da mettere a

carico dell’assicuratore sociale, concretizzata nell’art. 26 cpv. 1 OPre per il

quale l’assicurazione assume il 50 per cento delle spese per trasporti indicati

dal profilo medico al fine della somministrazione di cure da parte di un

fornitore di prestazioni idoneo e che il paziente ha il diritto di scegliere,

se il suo stato di salute non gli consente di utilizzare un altro mezzo di

trasporto pubblico o privato. Il contributo massimo è di 500 franchi per anno

civile.

La versione francese

dell’art. 26 cpv. 1 OPre prevede che “l’assurance prend en charge 50 % des

frais occasionnés par un transport médicalement indiqué pour permettre la

dispensation des soins par un fournisseur de prestations admis, apte à traiter

la maladie et qui fait partie des fournisseurs que l’assuré a le droit de

choisir, lorsque l’état de santé du patient ne lui permet pas d’utiliser un

autre moyen de transport public ou privé. Le montant maximum est de 500 francs

par année civile” e quella tedesca che “die Versicherung übernimmt 50

Prozent der Kosten von medizinisch indizierten Krankentransporten zu einem

zugelassenen, für die Behandlung geeigneten und im Wahlrecht des Versicherten

stehenden Leistungserbringer, wenn der Gesundheitszustand des Patienten oder

der Patientin den Transport in einem anderen öffentlichen oder privaten

Transportmittel nicht zulässt. Maximal wird pro Kalenderjahr ein Betrag von 500

Franken übernommen”.

Mentre la versione tedesca

sembra indicare che vengono assunti i costi del trasporto verso un fornitore di

prestazioni (“zu einem zu gelassenen […] Leistungserbringer”), le

versioni italiana e francese prevedono genericamente l’assunzione dei costi per

trasporti indicati dal profilo medico al fine della somministrazione di cure da

parte di un fornitore di prestazioni idoneo.

Laddove vi è divergenza

tra le versioni nelle tre lingue ufficiali occorre, per costante

giurisprudenza, determinare quale testo corrisponde meglio allo scopo della

norma (su questo tema, in un altro contesto, cfr. DTF 115 V 448, D. Cattaneo,

"Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage",

Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 422 n°

683).

Nel Messaggio del 6

novembre 1991 concernente la revisione dell'assicurazione malattia (FF 1992 I

pag. 124), il Consiglio federale rilevava quanto segue:

" lettera f

Sempre nell'ottica di un'assicurazione con un catalogo delle

prestazioni uniforme, assicurazione che interverrà sussidiariamente in caso

d'infortunio, introduciamo la presa a carico di costi di trasporto d'urgenza e

di salvataggio mediante un contributo a queste spese che il Consiglio federale

dovrà stabilire (cfr. art. 27 cpv. 2). Diverse possibilità possono essere prese

in considerazione (segnatamente contributo-limite annuale, contributo

degressivo).

L'introduzione di detta prestazione è stata contestata nel corso

della procedura di consultazione. Ci limitiamo pertanto a prevedere un

contributo alle spese, e non l'assunzione integrale delle stesse, come previsto

nel progetto Schoch. Questa copertura ci sembra tuttavia giustificata tanto in

caso di malattia quanto a titolo sussidiario in caso d'infortunio."

Nell’ambito dei dibattiti

parlamentari il catalogo delle prestazioni è stato ampliato, nel senso che alla

lettera g (lettera f nel Messaggio) è stato inserito il contributo alle spese

di trasporto necessarie dal profilo medico e non più solo in caso

d’urgenza (cfr. Eugster, Krankenversicherung in: SBVR 2016, 3a edizione, pag.

548.

nota 115).

Nella sentenza 9C_408/2018

del 10 settembre 2018 il Tribunale federale ha affermato che i costi sono a

carico della LAMal se, nel caso concreto, il trasporto è necessario per motivi

medici ed uno spostamento tramite altro mezzo di trasporto pubblico o privato

non è possibile (“Aus dem

Wortlaut von Art. 26 KLV ergibt sich - in

sämtlichen Sprachfassungen (vgl. oben E. 2) - deutlich, dass der (Kranken)

Transport nur dann Pflichtleistung ist, wenn er im konkreten Fall aufgrund

spezifischer medizinischer Anforderungen (Abs. 2 der Bestimmung) nötig ist,

denen ein anderes öffentliches oder privates Transportmittel nicht gerecht wird

(Abs. 1; vgl. auch BGE 124 V 338 E. 2c/bb S. 344). Damit wird - jedenfalls

nicht offensichtlich ausserhalb des durch die Art. 33

Abs. 2 und 5 KVG bzw. Art. 33

lit. g KVV (vgl. oben E. 2) gesteckten Delegationsrahmens oder aus

anderen Gründen gesetz- oder verfassungswidrig (vgl. zur darauf beschränkten

Überprüfung des Bundesgerichts etwa BGE 143 V 208 E. 4.3 S. 212) - präzisiert,

was unter den medizinisch notwendigen Transportkosten gemäss Art. 25 Abs. 2 lit. g KVG zu verstehen ist. Die

Verordnungsbestimmung steht im Einklang mit Art. 32

Abs. 1 KVG, wonach die Leistungen nach den Art.

25-31 KVG wirksam, zweckmässig und wirtschaftlich sein müssen.

Hinweise darauf, dass der Gesetzgeber diesen Sinn nicht gewollt haben kann,

ergeben sich aus den übrigen Auslegungselementen (soeben E. 3.1) nicht.”).

Eugster,

Krankenversicherung, in: SBVR 2016, 3a edizione, pag. 548, n. 466, evidenzia

che secondo un’interpretazione restrittiva un trasporto è medicalmente indicato

se e fintanto che è necessario per permettere un trattamento medico. Il tenore

letterale dell’art. 26 cpv. 1 OPre va nella direzione di garantire il

trattamento. Conseguentemente il trasporto di ritorno per motivi di salute dal

fornitore di prestazioni al domicilio sarebbe escluso dalla copertura della LAMal.

Ciò tuttavia non coincide del tutto con la ratio legis dell’art. 25 cpv. 2

lett. g LAMal. Per Eugster, anche i trasporti di ritorno possono essere

necessari ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 lett. g LAMal (“nach einem

restriktiveren Verständnis ist ein Transport medinizisch notwendig, wenn und

soweit dieser erforderlich ist, um eine medizinische Behandlung zu ermöglichen.

In diese Richtung – Sicherstellung der Behandlung – tendiert der Wortlaut von

Art. 26 Abs. 1 KLV. Danach wäre der aus gesundheitlichen Gründen notwendig

Rücktransport vom Ort der Leistungserbringung zum Wohn- oder Aufenthaltsort der

VersPers von der Deckung ausgeschlossen. Das allerdings deckt sich nicht

vollumfänglich mit der ratio legis von art. 25 Abs. 2 litt. g KVG. Auch

rücktransporte können medizinisch notwendig im Sinne von Art. 25 Abs. 2 lit. g

KVG sein”).

Non va poi dimenticato che

parte della dottrina afferma che nel citato passaggio del Messaggio del 6

novembre 1991 concernente la revisione dell'assicurazione malattia, il Consiglio

federale ha spiegato che si trattava di coordinare le norme dell’assicurazione

malattie e dell’assicurazione contro gli infortuni praticata a titolo

sussidiario dagli assicuratori malattie (Duc, Les frais de transports dans la

LAMal, in: APJ 12/2004, pag. 1503 e seguenti, pag. 1505: “[…] Dans le

commentaire de l’article 19 de son projet de LAMal, le Conseil fédéral

expliquait qu’il s’agissait de coordonner les réglementations de

l’assurance-maladie et de l’assurance-accidents (pratiquée à titre subsidiaire

par les assureurs-maladie) […]”; Messaggio del 6 novembre 1991 concernente

la revisione dell'assicurazione malattia; FF 1992 I pag. 124: “Sempre

nell'ottica di un'assicurazione con un catalogo delle prestazioni uniforme,

assicurazione che interverrà sussidiariamente in caso d'infortunio, […]” e

“[…] Questa copertura ci sembra tuttavia giustificata tanto in caso di malattia

quanto a titolo sussidiario in caso d'infortunio").

L’assicurazione contro gli

infortuni, all’art. 13 cpv. 1 LAINF, prevede che sono rimborsate le spese di

viaggio, di trasporto e di salvataggio necessarie (cfr. anche art. 19 LAM).

Secondo l’art. 20 cpv. 1 OAINF sono rimborsate, tra le altre, le spese di

viaggio e di trasporto necessarie dal profilo medico.

Fanno parte delle spese a

carico della LAINF quelle che sono necessarie per il ritorno della persona al

suo domicilio dopo un soggiorno in ospedale o in uno stabilimento di cura, sia

che il trattamento abbia avuto luogo in Svizzera che all’estero (cfr.

Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire in: SBVR 2016, 3a

edizione, pag. 972, n. 207; cfr. anche nota 459 a pag. 971).

Anche nell’ambito

dell’assicurazione per l’invalidità, l’art. 90 OAI prevede il rimborso delle

spese di viaggio.

Per l’art. 90 cpv. 1 OAI

sono considerate spese indispensabili di viaggio in Svizzera, ai sensi

dell’articolo 51 della legge federale, quelle per recarsi presso l’agente

esecutore qualificato più vicino. Se l’assicurato sceglie un agente esecutore

più distante, deve assumersi le spese supplementari.

Il cpv. 2 prevede che sono

rimborsate le spese corrispondenti al costo dei tragitti effettuati mediante i

mezzi di trasporto delle imprese pubbliche per l’itinerario più diretto. Se

l’assicurato, a causa dell’invalidità, deve tuttavia utilizzare un altro mezzo

di trasporto, gli verranno risarcite le relative spese. Non sono rifuse le

piccole spese per tragitti nel raggio locale.

La circolare sul rimborso

delle spese di viaggio nell’assicurazione per l'invalidità (CRSV) prevede a

pag. 5 che sono rimborsate le spese per viaggi necessari per i seguenti scopi:

viaggio di andata e ritorno per l'accertamento del diritto alle

prestazioni (p. es. accertamenti dei SAM e dei CAP); viaggio di andata e

ritorno in caso di provvedimenti sanitari d’integrazione per gli assicurati

che non hanno ancora compiuto i 20 anni d’età, provvedimenti di reinserimento,

provvedimenti di riformazione professionale e consegna di mezzi ausiliari.

Secondo questo Tribunale non

vi è alcun motivo, in ambito LAMal, per distanziarsi da quanto previsto

nell’assicurazione contro gli infortuni e nell’assicurazione per l’invalidità e

non riconoscere, nei limiti dell’art. 26 OPre, anche il rimborso delle spese

per il trasporto di ritorno dal fornitore di prestazioni al domicilio della

persona assicurata se medicalmente necessario.

Il rimborso dei costi di

trasporto, nel limite previsto dall’art. 26 cpv. 1 OPre, deve comprendere anche

il tragitto di rientro al domicilio, se il trasporto è necessario dal profilo

medico, ossia se, a causa del suo stato di salute, la persona interessata

non può utilizzare un altro mezzo di trasporto pubblico o privato.

Se il legislatore avesse

voluto limitare il rimborso dei costi di trasporto, peraltro assunti in maniera

assai esigua (nella misura del 50%, per un massimo di fr. 500 all’anno e se la

persona assicurata non può far capo ad un altro mezzo di trasporto pubblico o

privato; art. 26 cpv. 1 OPre), al solo tragitto verso il fornitore di

prestazioni e non anche al ritorno a domicilio, non avrebbe avuto alcun motivo

per non indicarlo esplicitamente.

L’assenza di rimborso del

contributo alle spese del trasporto di ritorno necessarie dal profilo medico,

nei limiti rammentati (art. 26 cpv. 1 OPre), per gli assicurati che a causa del

danno alla salute non possono far capo ad altri mezzi di trasporto pubblici o

privati, è del resto contraria a quanto previsto dall’art. 25 cpv. 2 lett. g

LAMal poiché, in sostanza, metterebbe a carico della persona assicurata il

contributo ai costi del trasporto di ritorno, senza alcun motivo oggettivo.

Tale soluzione sarebbe inoltre

avulsa dalla realtà e dal sistema adottato nelle altre assicurazioni sociali, giacché

alla persona malata sarebbe rimborsata una parte dei costi del trasporto di

andata ma non quelli del trasporto di ritorno, pur in presenza del medesimo

stato di fatto (trasporto medicalmente necessario).

Ne segue che

l’interpretazione della norma effettuata dalla ricorrente va tutelata.

2.17

In concreto, dagli atti non

emerge se il trasporto dalla Clinica __________ al domicilio dell’insorgente

era necessario dal profilo medico. Né è dato sapere se l’interessata avrebbe

potuto far capo ad altri mezzi di trasporto pubblici o privati.

La ricorrente si limita

infatti ad affermare che è “stata direttamente l’infermiera della __________

che ha procurato il trasporto alla sottoscritta, che ha contattato la <__________>

per il trasporto di ritorno al suo domicilio” (opposizione, doc. 8). Da

parte sua l’assicuratore non ha approfondito la questione.

Gli atti devono pertanto

essere ritornati ad CO 1 affinché accerti, presso la Clinica __________, se il

trasporto della ricorrente al proprio domicilio tramite “__________” era

necessario dal profilo medico e se l’interessata avrebbe potuto far capo ad un

altro mezzo di trasporto pubblico o privato (cfr. STF 9C_624/2017 del 23

gennaio 2018, consid. 4 e STF 9C_408/2018 del 10 settembre 2018, consid. 4).

L’assicuratore dovrà

inoltre accertare se “__________” è un’impresa di trasporto e di salvataggio ai

sensi dell’art. 35 cpv. 2 lett. m LAMal (cfr. STF 9C_540/2019 del 14 gennaio

2020, pubblicata in SVR 7/2020, KV N. 15, pag. 67, consid. 5.2.2) e se per il trasporto

in esame esistevano alternative, o meglio imprese di trasporto professionali

con l’autorizzazione cantonale (cfr. STF 9C_540/2019 del 14 gennaio 2020,

pubblicata in SVR 7/2020, KV N. 15, pag. 67, consid. 5.3).

2.18

Alla luce di tutto quanto sopra

esposto il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e l’incarto rinviato

all’assicuratore per ulteriori accertamenti.

La convenuta, tramite

procedura separata, dovrà pure decidere in merito alle richieste di rimborso

dei trasporti effettuati nel 2014 e nel 2015 (doc. da L a P).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato all’assicuratore

per ulteriori accertamenti.

2. L’incarto è trasmesso

all’assicuratore affinché, tramite procedura separata, si pronunci pure sulle

richieste di rimborso dei trasporti effettuati nel 2014 e nel 2015.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti