36.2020.31
La Cassa malati ha sottoposto l'assicurato a 3 valutazioni psichiatriche.L'ultimo referto l'ha ritenuto abile al 50%,poi al 100%.Lo psichiatra esterno si è pure pronunciato sui referti dello psichiatra curante,ben motivando la sua posizione.TCA dà 5 mesi di tempo (+IPG) per cambiare datore di lavoro
11 gennaio 2021Italiano59 min
lamentato difficoltà cognitive. La memoria era intatta, l'intelligenza clinicamente
Source ti.ch
Incarto
n.
36.2020.31
TB
Lugano
11 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 19 maggio 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 aprile 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, 1961, era alle
dipendenze della __________ dal 1° febbraio 2016 e il 30 ottobre 2018 (doc. 1)
è stato licenziato per il 31 dicembre 2018. Egli era assicurato per la perdita
di guadagno presso CO 1, che si è assunta l'inabilità lavorativa insorta il 30
novembre 2018 (doc. 3).
1.2. Stante l'esito della visita
del Servizio psico-sociale del 5 febbraio 2019 (doc. 6), il 12 febbraio 2019
(doc. 7) la Cassa malati l'ha informato di corrispondere le prestazioni fino al
31 marzo 2019.
1.3. I certificati medici del 15
marzo 2019 (doc. 8) e del 9 aprile 2019 (doc. 9) del dr. med. __________, FMH
psichiatria e psicoterapia, attestanti un'inabilità lavorativa del 100% in
qualsiasi attività, hanno portato la Cassa malati a sottoporre l'assicurato a
una seconda valutazione specialistica da parte della dr.ssa med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, la quale nel suo referto del 10 maggio 2019 (doc.
10) ha confermato l'inabilità lavorativa totale per 6-8 settimane.
1.4. Il 5 luglio 2019 (doc. 12) il
dr. med. __________ ha steso un nuovo referto, in cui ha indicato che il
decorso clinico era caratterizzato da una ancora presente alterazione totale
del funzionamento generale.
La Cassa malati ha così fatto valutare l'assicurato dal dr. med. __________,
anch'egli FMH psichiatria e psicoterapia e, sulla base delle risultanze emerse
dal rapporto del 29 ottobre 2019 (doc. 13), gli ha comunicato il 6 novembre
2019 (doc. 14) che dal 1° novembre 2019 lo specialista lo riteneva abile
nuovamente al lavoro in ragione del 50% e abile al 100% dopo tre settimane.
Pertanto, la Cassa malati gli avrebbe versato le indennità giornaliere nella
misura del 100% fino al 30 novembre 2019.
1.5. Sulla contestazione del 14
novembre 2019 (doc. 15) del dr. med. __________ ha preso posizione il 5
dicembre 2019 (doc. 16) il dr. med. __________ e sul suo parere si è basata la
Cassa malati, che il 13 dicembre 2019 (doc. 17) ha emanato una decisione
formale con cui ha riconosciuto l'inabilità lavorativa dell'assicurato nella
misura del 100% fino al 30 novembre 2019.
1.6. I nuovi certificati del
medico curante (docc. 18 e 21) attestanti un'inabilità lavorativa totale dal 1°
dicembre 2019 al 29 febbraio 2020, trasmessi a sostegno dell'opposizione del 3
febbraio 2020 (doc. 20) con cui l'assicurato ha preteso la continuazione del
versamento delle indennità giornaliere perdita di guadagno anche dopo il 1°
novembre 2019, sono stati valutati dal dr. med. __________ il 2 aprile 2020
(doc. 22).
Il giorno seguente (doc. A), CO 1 ha emanato la decisione su
opposizione con cui ha confermato la correttezza della decisione impugnata,
giacché le censure sollevate non erano in grado di mettere in dubbio la
completezza degli atti medici su cui essa si è basata, rilevando che il terzo
specialista che ha interpellato ha sottolineato che gli ultimi referti del
curante non apportavano nuovi elementi tali da modificare la sua precedente
valutazione del 29 ottobre 2019.
1.7. Nel suo ricorso del 19 maggio
2020 (doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di riconoscergli
il diritto alle indennità giornaliere per perdita di guadagno nella misura del
100% per il periodo successivo al 1° dicembre 2019 fino al ripristino della
piena capacità lavorativa o all'assegnazione di una rendita di invalidità.
Il ricorrente ha evidenziato in primo luogo come i pareri del dr.
med. __________, avendo carattere di perizia di parte, siano di scarso se non
nullo valore probatorio. Inoltre, questi rapporti non avrebbero approfondito
tutti i punti litigiosi importanti, nemmeno l'esperto avrebbe effettuato esami
completi e considerato le censure dell'assicurato e del suo medico curante. Le
conclusioni dello specialista non possono essere considerare ben motivate, a
fronte delle dettagliate prese di posizione del suo psichiatra, il quale ancora
il 27 marzo 2020 ha confermato l'inabilità lavorativa del 100% in qualsiasi
professione, con una prognosi sfavorevole, tendente al peggioramento. V'era
inoltre da considerare il quadro diagnostico di sindrome depressiva ricorrente
episodio lieve in atto con sintomatologia biologica annessa (ICD-10: F33.0) e
di disturbo di personalità forme miste, tratti emotivamente instabili di
tipologia impulsiva (ICD-10: F61.0). Pertanto, il curante ha ritenuto che l'assicurato
dovrebbe beneficiare di una rendita di invalidità intera visto un quadro
clinico totalmente compromesso.
Non si vede quindi come egli possa essere considerato abile al
100% dal 1° dicembre 2019, visto che anche dopo tale data è inabile al lavoro in
qualsiasi attività in misura totale per disturbi psichici e, di conseguenza, ha
diritto alle indennità giornaliere.
1.8. Con risposta del 3 giugno
2020 (doc. III) CO 1 ha proposto al TCA di respingere il ricorso. Ricordando la
giurisprudenza federale sulla validità dei pareri dei medici curanti che
attestano in favore dei loro pazienti, la Cassa malati ha affermato che il medico
curante dell'assicurato non è in grado di dare un giudizio oggettivo sullo stato
di salute dell'insorgente e quindi non si possono ritenere le sue
considerazioni più approfondite rispetto a quelle del dottor __________.
Nemmeno il ricorrente si è confrontato con le argomentazioni addotte dallo
specialista, limitandosi ad affermare che si tratta di una perizia di parte.
Quest'ultimo si è inoltre pronunciato sui certificati medici prodotti dall'assicurato,
non riscontrando dei nuovi elementi tali da portare l'assicuratore a modificare
le sue considerazioni mediche alla base della decisione impugnata, che va
tutelata.
1.9. Il 10 novembre 2020 (doc.
VIII) ha avuto luogo un'udienza di discussione, in cui le parti hanno ribadito le
proprie posizioni.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione a sapere se la Cassa malati sia tenuta o meno a versare all'insorgente
delle indennità giornaliere per malattia anche dopo il 30 novembre 2019.
2.2. Per
l'art. 3 cpv. 1 LPGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica,
mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda
un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.
Ai sensi dell'art.
6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità, totale o
parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica, di
compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo d'attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.
È considerata
incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di
guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione,
provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo
aver sottoposto l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione
ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di un'incapacità
al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla
salute. Inoltre, sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è
obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
2.3. Per
quanto concerne l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67
LAMal prevede che:
"
1 Le persone domiciliate in Svizzera o che vi
esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65
anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un
assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.
2 Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
3 L'assicurazione d'indennità
giornaliera può essere stipulata nella forma d'assicurazione collettiva. Le
assicurazioni collettive possono essere stipulate da:
a. datori di lavoro, per sé stessi e per i
propri dipendenti;
b. associazioni di datori di
lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i dipendenti dei
loro membri;
c. associazioni di dipendenti, per i propri
membri.".
Secondo l'art. 72 cpv. 1 LAMal,
gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata
d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi possono limitare la copertura
alla malattia e alla maternità.
L'art. 72 cpv. 1bis LAMal
prevede che le prestazioni assunte sono collegate al periodo di incapacità
lavorativa.
A norma dell'art. 72 cpv. 2
LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa
dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non
pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere
della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può essere differito
mediante corrispettiva riduzione del premio.
Qualora per il diritto all'indennità
giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore
di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto
dalla durata minima di riscossione.
L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede
che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno
720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non
è applicabile.
In caso di incapacità
lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta
per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per
la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).
Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal,
qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta
l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da
incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I
termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati
in funzione della riduzione.
2.4. Secondo
la giurisprudenza sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza
applicabile anche all'attuale art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui
che per motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività,
oppure può farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio
di una tale attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V
283 consid. 1c; DTF 111 V 239 consid. 1b).
L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la
LPGA (sentenza U 193/03 del 22 giugno 2004, consid. 1.3 e seguenti con
riferimenti).
La questione a sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da
giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in
considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento
medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti
motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del
medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione
della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF
114 V 283 consid. 1c).
Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento
all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto
può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata
dall'assicurato.
L'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità di
lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere
realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua
in un mercato del lavoro equilibrato.
L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di
muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con
metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri
lavori e attività.
2.5. In
relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato
che anche nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio - già
comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è
tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla
salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle
assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia (DTF 123 V
233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF
114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).
Quindi, se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta
ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato
ha l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il
più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione
economica.
Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella professione
precedentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue
capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente esigibili.
Del resto, deve essere ricordato che il principio dell'esigibilità
configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina,
questo principio permette di pretendere da una persona un determinato
comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997,
pag. 71 e dottrina ivi citata).
Infine, il fatto di essere assicurato per un'indennità giornaliera
di un determinato importo e di avere pagato i relativi premi non conferisce
ancora il diritto al versamento della somma assicurata in caso di incapacità
lavorativa (DTF 110 V 322 consid. 5, 105 V 196; RAMI 2000 no. KV 137 pag. 355
consid. 3c, 1987 no. K 742 pag. 275 consid. 1, 1986 no. K 702
pag. 464 consid. 2a; Eugster, Zum
Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in: LAMal-KVG, Recueil de
travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des assurances, Losanna
1997, pag. 539). Occorre infatti ancora che l'assicurato subisca una
perdita di guadagno in misura tale da giustificare il pagamento dell'importo
assicurato (RAMI 2000 no. KV 137 pag. 355 consid. 3c, 1998 no. KV 43 pag. 421
consid. 2a; STF 4A_344/2007 dell'11 marzo 2008 consid. 3.3; STFA K 146/03 del 4
maggio 2004 consid. 3.1). In caso di sovraindennizzo, le prestazioni assicurate
possono essere ridotte conformemente agli art. 78 cpv. 2 LAMal e 122 OAMal.
Non è quindi dato alcun diritto ad una prestazione se la persona
interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione
(DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
2.6. Nel caso di specie, dalla
documentazione agli atti emerge che l'assicurato è risultato inabile al lavoro
al 100% dal 30 novembre 2018. La controversia fra le parti porta sulla durata
di questa inabilità lavorativa, che la Cassa malati, facendo capo a più
specialisti, ha ritenuto terminare il 30 novembre 2019, mentre il ricorrente
sostiene che, come attestato dal suo psichiatra curante, l'incapacità al lavoro
perduri anche dopo tale data.
In un primo momento, il dr. med. __________, FMH psichiatra in
psicoterapia, attivo presso il Servizio psico-sociale di __________, il 5
febbraio 2019 (doc. 6) ha ritenuto giustificata l'incapacità lavorativa allora
presente (sindrome da disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti
emozionali, ICD-10: F43.23), precisando che il quadro clinico era correlato
esclusivamente ai problemi insorti sul posto di lavoro (ICD-10: Z56), attestando
quindi un'incapacità lavorativa del 100% fino al 31 marzo 2019.
La diagnosi di sindrome depressiva ricorrente episodio di media
gravità con sintomatologia biologica annessa (ICD-10: F33.1) e di disturbo di
personalità forme miste, tratti emotivamente instabili di tipologia impulsiva
(ICD-10: F61.0) posta il 9 aprile 2019 (doc. 9) dal dr. med. __________,
specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, presso cui l'assicurato era in
cura dal 28 dicembre 2018 (doc. 5), dava luogo a un'inabilità lavorativa del
100% in qualsiasi attività.
Ciò stante, la Cassa malati ha fatto capo alla dr.ssa med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, per valutare lo stato di salute
dell'assicurato. Durante quasi un'ora e mezza di visita che ha avuto luogo il 2
maggio 2019, la specialista ha esposto nel suo rapporto del 10 seguente (doc.
10) la situazione attuale, la giornata tipo, l'anamnesi familiare,
scolastica/lavorativa/sociale, somatica, psichiatrica, i disturbi soggettivi
attuali, la terapia psichiatrica e i riscontri dell'esame clinico eseguito.
Essa ha posto la diagnosi di sindrome da disadattamento, reazione
depressiva prolungata (ICD-10: F43.41).
Nella sua valutazione, la psichiatra ha rilevato come l'assicurato
abbia sempre lavorato avendo dei riscontri positivi, mentre sul piano affettivo
vi sono stati dei trascorsi problematici, ora risolti con la convivenza con la
figlia minore. La collaborazione avviata con la ditta __________ è stata
inizialmente proficua e senza problemi, poi però quando è stato assunto come
dipendente il rapporto lavorativo è peggiorato, egli è diventato insofferente e
il perdurare di questa situazione di conflitto gli ha causato lentamente un
forte malessere e l'ha mandato in crisi. Il quadro clinico attuale era
caratterizzato da preoccupazioni, diminuzione dell'energia vitale, senso di
svalutazione, sentimenti di scoraggiamento con difficoltà nel vedere una via
d'uscita, il futuro appariva preoccupante. V'è stata una riduzione della vita
sociale, degli interessi abituali, un aumento dell'alimentazione.
Secondo l'assicurato la farmacoterapia, assunta con regolarità,
non gli ha portato significativi miglioramenti, perciò l'esperta ha ritenuto
opportuno discutere un cambio farmacologico e cercare di riprendere contatto
con il mondo del lavoro al più presto, visto che il lavoro ha avuto un ruolo
importante nella sua vita e aveva anche un ruolo terapeutico.
Essa ha quindi giustificato l'inabilità lavorativa per le prossime
6-8 settimane, ossia il tempo necessario affinché un eventuale cambio
farmacologico potesse avere il tempo di dare benefici. Dopodiché ha ipotizzato
il ripristino dell'abilità lavorativa al 100%.
Infine, la dottoressa ha risposto alle domande della Cassa malati,
riprendendo quanto espresso nella sua valutazione.
Il 5 luglio 2019 (doc. 12) il dr. med. __________, specialista FMH
in psichiatrica e psicoterapia, ha dato seguito a quanto evidenziato dalla
collega __________ e ha esposto come il decorso clinico dell'assicurato fosse
caratterizzato da una tuttora presente alterazione totale del funzionamento
generale. Egli ha evidenziato che malgrado sia stata modificata la terapia
farmacologica come suggerito dalla perita, l'interessato continuava a
tergiversare in uno stato psicopatologico alterato. È quindi stata incrementata
anche la parte concernente la psicoterapia in vigore, che da trattamento
ambulatoriale ha portato l'assicurato ad essere ricoverato presso l'ospedale di
giorno con beneficio di psicoterapia individuale e di gruppo. A differenza di
quanto rilevato dalla dr.ssa med. __________, il curante ha osservato una
scarsa cura della persona e dell'igiene. Inoltre, l'assicurato era disponibile
e collaborativo nei confronti della terapia, la mimica del volto e la
gestualità erano improntate prevalentemente a lasciare trasparire stati di
angoscia, rabbia, tristezza e annichilimento. La capacità di critica e di
giudizio era spesso alterata ogni qual volta l'interessato toccava tematiche
nelle quali l'altro occupava un ruolo differente dalla propria speculare
identificazione, la quale più che spingerlo alla significazione lo rigettava in
un qualcosa per lui di insignificabile con secondario facile accesso a stati di
auto e/o etero aggressività. V'era la presenza di un'importante diminuzione
dell'efficienza cognitiva secondaria alla deflessione timica, presenza di
contenuti fortemente inclini all'ossessione con marcata perseverazione delle
idee e rimarginazioni determinate da un'insopportabilità nel sostenere la lacuna
dell'altro con conseguente eccesso interpretativo a carattere negativo. L'umore
era severamente deflesso con presenza di sintomi biologici annessi e, a
differenza di quanto notato dalla collega, apprezzava a quel momento ideazioni
di natura anticonservativa, non franche da necessitare un trattamento
maggiormente incisivo in ambito stazionario, ma che inficiavano notevolmente la
partecipazione affettiva alle circostanze della vita. Lo spettro ansiogeno
risultava essere libero e generalizzato nei confronti della pluralità degli
aspetti vitali con annesse onerose manifestazioni istero-conversive
invalidanti. La tolleranza alla frustrazione era alterata, perlopiù logora ed
estinta come anche le capacità di resilienza e di autoregolazione. Il ritmo
sonno-veglia era alterato rispettivamente in fase di avvio, mantenimento e
qualità. Il funzionamento sociale era tendente all'isolamento e alla
rarefazione dei rapporti. Assenza di sintomi franchi afferenti alla sfera
psicotica.
Le diagnosi evidenziate erano le medesime di tre mesi prima.
Un terzo esperto interpellato dalla Cassa malati, il dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, ha sottoposto l'assicurato il 30 settembre 2019
per un'ora e mezza ad esame della sua capacità lavorativa. Nel suo referto del
29 ottobre 2019 (doc. 13) l'esperto ha riassunto gli atti messi a sua
disposizione che ha considerato ai fini della sua valutazione, ha descritto la
situazione attuale, l'anamnesi personale, socioprofessionale e psicopatologica,
Fatti
i disturbi soggettivi attuali (irascibilità, sta bene da solo, è meno
aggressivo, meno ansioso e meno arrabbiato, dorme bene, calo di concentrazione
e di attenzione) e la terapia farmacologica attuale.
Dall'esame clinico basato sul sistema AMDP 8 lo specialista ha
trovato un assicurato sufficientemente curato nella persona, ma poco curato
nell'abbigliamento, era lucido e vigile, il tono della voce e la mimica erano
nella norma, l'atteggiamento era collaborante, ma lo psichiatra percepiva un
certo contrasto, tanto che l'interessato ha chiesto perché serviva un'altra
perizia. L'attenzione e la concentrazione non risultavano compromesse durante
l'intero colloquio di un'ora e 20 minuti, ma nella vita quotidiana egli ha
lamentato difficoltà cognitive. La memoria era intatta, l'intelligenza clinicamente
nella norma. Non sono emersi disturbi della forma, né del contenuto del
pensiero. Non erano oggettivabili ipocondria, sospettosità, fobie, né un
pensiero ossessivo, impulsi ossessivi e/o azioni compulsive. Nessun disturbo
della percezione e della coscienza dell'Io. Coscienza di malattia presente. Il
tono dell'umore era deflesso, nei racconti non si manifestavano delle paure per
il futuro né pessimismo, ma si notava una certa rabbia. L'autostima era nella
norma, non presenza di sensi di colpa, né idee di rovina e/o di fallimento.
L'energia vitale era mantenuta, nessun rallentamento psicomotorio. Il sonno era
disturbato, ma ultimamente migliorato, con il sonnifero dormiva
sufficientemente bene, a volte anche senza. Non era presente ideazione suicidale.
C'era un ritiro sociale e l'abbandono degli hobby. Beveva moderatamente
alcolici, ma mai ha fatto uso di sostanze illegali.
Il dottor __________ ha posto la diagnosi con ripercussione sulla
capacità lavorativa di sindrome da disadattamento, reazione depressiva
prolungata (ICD-10: F43,23).
Nella sua valutazione l'esperto ha rilevato che nell'anamnesi non
v'è traccia di disagio psichico prima dell'esperienza "devastante"
con l'ultimo datore di lavoro, malgrado ha vissuto diverse situazioni
difficili, tre separazioni, un figlio tossicodipendente, una moglie, la
seconda, che dopo la separazione fa allontanare la figlia da lui, rendendo più
tardi faticoso ricostruire la relazione.
Lo psichiatra ha evidenziato che non era semplice capire perché la
"crisi" è occorsa proprio in questo caso, perché l'assicurato ha
"sopportato" così a lungo il comportamento del capo malgrado fosse
abituato a cambiare attività e già in passato si era licenziato per meno.
Probabilmente per dare una sicurezza alla figlia, con la quale conviveva in
quel periodo. L'assicurato rimaneva infatti "scioccato" dal
comportamento "prepotente" del capo che non mancava occasione per
metterlo in difficoltà, l'ha sopportato a lungo, ma poi il rapporto si è rotto
e, inoltre, il datore di lavoro non gli voleva dare dei soldi di sua spettanza.
Non avendo nessun indizio nel passato di uno sviluppo depressivo
endogeno, si trattava di un processo reattivo e in quel caso egli riteneva che
si trattava di una sindrome di disadattamento, a una situazione sicuramente
stressante, come il comportamento del capo, ma anche il licenziamento che è
seguito.
Lo specialista ha rilevato che già nel primo rapporto psichiatrico
del medico curante del 31 gennaio 2019 era comparsa la diagnosi di episodio
depressivo di media gravità, mentre in entrambe le perizie del febbraio e
maggio 2019 era stata diagnosticata una sindrome da disadattamento con
prevalente disturbo di altri aspetti emozionali e più tardi una sindrome da
disadattamento con reazione depressiva prolungata. In entrambi i casi si
trattava comunque di una sintomatologia depressiva, ma non grave abbastanza da
giustificare un episodio depressivo leggero o addirittura medio, come indicato
nel secondo certificato dello psichiatra curante del 5 luglio 2019. In questo
referto, a differenza del primo è indicata una sindrome depressiva ricorrente
episodio di media gravità e per ricorrente intendeva ripetuti episodi di
depressione, cioè episodi depressivi intercalati da un periodo di benessere o
almeno di un episodio di minore gravità, che non apparivano né nel rapporto né
nel racconto dell'assicurato.
Per contro, la sintomatologia descritta nelle due perizie
collimava molto di più con la sintomatologia che l'assicurato presentava
durante l'attuale visita rispetto alla descrizione della sintomatologia
depressiva dello psichiatra curante nel certificato di decorso clinico.
Questa differenza di gravità di sintomatologia e di diagnosi, per
il dr. med. __________, avrebbe però potuto anche essere motivo della dicitura
"ricorrente", nel senso che nel periodo tra il primo e il secondo
certificato erano passati pur sempre sei mesi e il quadro clinico era
significativamente cambiato.
Al momento della sua valutazione, a quasi tre mesi dall'ultimo
rapporto dello psichiatra curante, la sintomatologia risultava migliorata, si
notava la trascuratezza dell'abbigliamento, ma l'igiene era migliorata. Non si
apprezzava angoscia e anche la rabbia era molto più contenuta, come ha
riconosciuto l'assicurato stesso da quanto ha dato tutto in mano a un avvocato.
Durante il colloquio la concentrazione e l'attenzione erano buone e non si
notava nessuna mancanza di slancio vitale, il flusso del pensiero era nella
norma e non si notavano ossessione e perseveranza o addirittura una tendenza
all'interpretatività, sintomi che tra l'alto non erano stati nemmeno notati in
passati dagli esperti.
Secondo l'interessato, il nuovo antidepressivo aveva portato a un
certo beneficio, ma per lo psichiatra un aumento del dosaggio poteva portare a
un ulteriore miglioramento. Infatti egli non capiva bene perché 'aumento di
Venlafaxine già in programma nel referto di giugno non era stato attuato fino a
quel momento vista la sintomatologia descritta e la prognosi sfavorevole.
In merito al disturbo di personalità diagnosticato, a suo dire era
poco rilevante per la capacità lavoro, visto che per definizione si tratta di
una patologia che insorge nell'età adolescenziale o da giovane adulto, che però
fino all'anno scorso non gli aveva mai impedito di lavorare con successo e
soddisfazione.
In conclusione, considerato il miglioramento e l'ulteriore
miglioramento da attendersi dal potenziamento della terapia antidepressiva,
peraltro già auspicato dal curante prima mesi, il dr. med. __________ ha
ritenuto giustificata l'inabilità lavorativa al 100% al massimo fino alla fine
di ottobre 2019. Dall'inizio di novembre 2019 egli ha ritenuto possibile ed
esigibile, oltre ad essere terapeuticamente importante che l'assicurato si dovesse
inserire di nuovo al più presto nella vita lavorativa, una capacità lavorativa
del 50%. Dal 25 novembre 2019, dando un tempo adeguato per fare effetto al
potenziamento della terapia farmacologica, per lo psichiatra era invece
possibile un ripristino della capacità lavorativa al 100%.
Infine, l'esperto scelto dalla Cassa malati ha risposto alle
domande che gli sono state poste, riprendendo sostanzialmente quanto già
evidenziato nella sua valutazione. In particolare, egli ha sottolineato che l'assicurato
non necessitava un altro lavoro, ma che dal 1° novembre 2019 era abile nel
lavoro esercitato dapprima al 50%, poi al 100% (risposta n. 5). Inoltre, la
terapia farmacologica in atto doveva sicuramente essere potenziata e il rientro
nella vita e nel ritmo lavorativo erano terapeuticamente molto importanti al
fine di evitare una prognosi sfavorevole.
Il 6 novembre 2019 (doc. 14) la Cassa malati ha comunicato
all'assicurato che dal 1° novembre 2019 lo riteneva abile al lavoro al 50% e
dopo tre settimane al 100%.
Di conseguenza, gli avrebbe versato le indennità giornaliere al
100% fino al 30 novembre 2019 e dal 1° dicembre 2019 riteneva il caso chiuso.
Il 14 novembre 2019 (doc. 15) il dr. med. __________ ha espresso
il proprio dissenso per l'aspetto diagnostico e prognostico e sull'influsso che
questi ultimi hanno sulla capacità lavorativa. Egli ha infatti ribadito
l'impianto diagnostico come tuttora presente, era scettico nel convenire con
quanto appurato dal dr. med. __________ e su quanto apprezzato nella sua
perizia, poiché all'osservazione clinica l'assicurato presentava segni e
sintomi ben più invalidanti di quanto riportato dal consulente della Cassa
malati. Inoltre, lo psichiatra curante non concordava con le questioni inerenti
gli aspetti di remissione, perciò ha chiesto che l'interessato potesse
beneficiare di un ulteriore periodo di copertura assicurativa e di una futura
rivalutazione delle condizioni di salute, considerato che al momento, a suo
dire, era giustificata la presenza di un'inabilità lavorativa nella misura del
100%.
Su questo referto il dr. med. __________ ha preso posizione il 5
dicembre 2019 (doc. 16), confermando la diagnosi di "sindrome da
disadattamento, reazione depressiva prolungata (ICD-10: F43.23)", che si
imponeva per la sintomatologia apprezzata durante la visita, ma che era anche
in linea con la patologia e la diagnosi dei precedenti psichiatri che nel
febbraio e nel giugno 2019 hanno esaminato l'assicurato per conto della Cassa
malati. In quelle occasioni la sintomatologia, in particolare per quanto
riguardava la rabbia e l'irritabilità dovuta alla somma mai recuperata dall'ex
datore di lavoro, era ancora molto più presente come ha riferito l'assicurato
stesso, che recentemente aveva dato in mano a un avvocato questa pratica e
quindi non ci pensava più ed era molto più tranquillo.
Dal punto di vista diagnostico, a rigore di logica, per l'esperto
ci sarebbe stato più motivo di contestare la diagnosi di "sindrome da
disadattamento" già nell'ultima lettera dello psichiatra curante del 5
luglio 2019, ma in quel referto le diagnosi dei colleghi psichiatri non sono
state messe in dubbio, almeno non esplicitamente.
Il dr. __________ non ha messo assolutamente in dubbio la diagnosi
di "disturbo di personalità, forme miste", ma non l'ha menzionata nel
suo rapporto, poiché è difficile diagnosticare un disturbo di personalità in
breve tempo, ma soprattutto perché riteneva fosse irrilevante per la capacità
lavorativa. Per definizione, un disturbo di personalità si costituisce durante
la tarda adolescenza o i primi anni della vita da adulto e l'assicurato,
malgrado vivesse con questo disturbo da allora, ha sempre lavorato.
Egli ha inoltre evidenziato che nel suo certificato del 14
novembre 2019 il dr. med. __________ è rimasto piuttosto vago sull'attuale
sintomatologia, scrivendo che l'assicurato presentava "segni e sintomi ben
più invalidanti…". L'esperto a cui ha fatto capo la Cassa malati ha
osservato che gli si poteva rifare solamente alla sua osservazione durante il colloquio
avuto con l'assicurato e alle sue affermazioni, il quale ha riportato un netto
miglioramento.
Per quanto concerne la sintomatologia osservata durante il
colloquio, egli ha ricordato ciò che ha già riferito nel suo primo rapporto, e
cioè che "Non si apprezzava più angoscia e anche la rabbia era molto
più contenuta, come ammetteva l'A. stesso, da quando ha dato tutto in mano
all'avvocato. Durante il colloquio la concentrazione e l'attenzione erano buone
e non si notava nessuna mancanza di slancio vitale. Il flusso del pensiero era
nella norma e non si notavano ossessione e perseveranza o addirittura una
tendenza all'interpretatività, sintomi che tra l'altro non sono stati notati
nemmeno dai periti precedenti.".
A suo dire, ciò che mancava nella lettera dei curanti era almeno
un accenno all'ultimo passaggio della sua perizia, ossia la proposta o il
consiglio dell'aumento della terapia farmacologica, auspicata e anzi già
prevista dagli psichiatri curanti stessi già in luglio, ma fino al momento
della sua valutazione non realizzata, così come anche attualmente non sapeva se
questo incremento, secondo il perito necessario, fosse stato concretizzato.
In conclusione, egli ha ribadito la sua valutazione del 29 ottobre
2019 sia per quanto riguarda l'impianto diagnostico sia lo sviluppo
dell'inabilità lavorativa.
Alla decisione formale del 13 dicembre 2019 (doc. 17) con cui CO 1
ha riconosciuto l'inabilità lavorativa dell'assicurato nella misura del 100%
fino al 30 novembre 2019 hanno fatto seguito i referti dell'8 gennaio 2020
(doc. 18) e del 19 febbraio 2020 (doc. 21), con cui il dr. med. __________ ha
attestato un'inabilità al lavoro al 100% dal 1° dicembre 2019 al 31 gennaio
2020 rispettivamente dal 1° al 29 febbraio 2020.
Su questi certificati ha preso posizione il 2 aprile 2020 (doc.
22) il dr. med. __________, il quale ha osservato che si trattava di semplici
certificati che indicavano solo il periodo di malattia e il grado di inabilità
lavorativa, ma che non aggiungevano dati clinici recenti dell'assicurato e
nemmeno sullo sviluppo della malattia.
Pertanto, in assenza di nuove informazioni, egli si è rifatto a
quanto già indicato nella sua valutazione e cioè che già in ottobre 2019 si
apprezzava un miglioramento della sintomatologia. Come indicato, l'angoscia e
la rabbia erano più contenute, la concentrazione e l'attenzione erano buone,
non v'erano ossessione e perseveranza. Da allora erano trascorsi più di quattro
mesi e tre mesi dal suo ultimo scritto del 6 dicembre 2019, in cui ha confermato
sia l'impianto diagnostico sia lo dell'inabilità lavorativa descritto nella
sua perizia del 29 ottobre 2019.
I due certificati di incapacità lavorativa non aggiungevano
assolutamente nuovi elementi e ad oggi non v'erano informazioni se l'aumento
della terapia che egli aveva auspicato, così come i curanti stessi, fosse stato
effettuato, adeguamento terapeutico che, a suo dire, sicuramente avrebbe dato
il suo effetto positivo sullo stato psichico dell'assicurato. Di conseguenza,
lo psichiatra ha ribadito la sua valutazione del 29 ottobre 2019 per quanto
riguarda sia l'impianto diagnostico sia lo sviluppo dell'incapacità lavorativa,
ossia una completa capacità lavorativa dal 25 novembre 2019.
Con il ricorso formulato contro la decisione su opposizione del 3
aprile 2020 (doc. A) con cui la Cassa malati ha confermato la sua decisione
formale, l'assicurato ha prodotto il referto del 27 marzo 2020 (doc. B) del suo
psichiatra curante, che ha ribadito l'inabilità lavorativa del 100% nei
confronti di qualsiasi attività lavorativa e che la prognosi era sfavorevole,
anche a fronte di uno stato clinico tendente al peggioramento.
La diagnosi era di sindrome depressiva ricorrente episodio lieve
in atto con sintomatologia biologica annessa (ICD-10: F33.0) e di disturbo di
personalità forme miste, tratti emotivamente instabili di tipologia impulsiva
(ICD-10: F61.0).
Secondo il medico curante, a livello oggetto il paziente appariva
compliante nei confronti della terapia, la cura della persona e l'igiene erano
tuttora scarse in paziente trascurato. La mimica del volto e la gestualità
lasciavano trasparire angoscia, irritabilità, nervosismo e al contempo inerzia.
L'orientamento nei vari domini era conservato, le capacità di critica e di
giudizio erano non sempre efficienti e alterate dalla logica affettiva e dalla
struttura di personalità, la quale era pregiudicata da uno scarso controllo
degli impulsi ed esplosività perlopiù eterodiretta. Anche l'efficienza
cognitiva era pregiudicata dallo stato affettivo ed ansioso, cionondimeno
l'intelligenza era adeguata al livello sociale e culturale. Il linguaggio era
congruo alla timia così come il flusso del pensiero, risultando essi a tal
motivo come alternati.
I contenuti del pensiero erano orientati alla perseverazione delle
idee e alla ruminazione, risultando l'assicurato oltremodo interpretativo nei
confronti dell'altro e delle varie lacune nel significarne l'agire. L'umore era
deflesso verso il polo negativo secondo modalità ricorrente e continuativa e
ciò, inficiato da vari episodi che hanno concorso nel pregiudicare le
prospettive di remissione e di recupero omeostatico, causavano fragilità e
labilità affettiva sempre più marcata e costante. Allo stato depressivo erano
correlati sintomi di natura biologica con ad esso coadiuvati stati di ansietà
con sintomi conversivi. L'aspetto anticonservativo considerato in precedenza
come preoccupante al momento attuale era rientrato, essendo tuttora presenti
ideazioni in tal senso, ma con perdita di intrusività, tuttavia si considerava
il pericolo di riesacerbazione come presente in un paziente a rischio di
scompenso.
La tolleranza alla frustrazione era scarsa ed insufficiente nel
contenere l'impulsività personologica, essendo l'interessato scarsamente in
grado di modularla economicamente dalla propria struttura, vivendo questo come
qualcosa di eccessivo da sopportare sino all'esplosione. Ciò era inoltre
compromesso dal ritmo del sonno, che non consentiva il normale e funzionale
recupero delle risorse necessarie e sufficienti per sostenere il confronto con
le varie pressioni ambientali. L'assicurato era poi in uno stato di ritiro e di
isolamento, i rapporti si erano rarefatti sia per quanto concerne l'aspetto
affettivo sia per la struttura di personalità, che appariva sempre come
maggiormente disadattiva all'altro in generale. Erano ancora assenti sintomi
franchi afferenti alla sfera psicotica.
Il trattamento che seguiva l'assicurato era di tipo semi
stazionario in ospedale psichiatrico di giorno, dove beneficiava di trattamento
psichiatrico e psicofarmacologico, psicoterapico individuale e sociale.
La farmacoterapia in essere prevedeva Imovane 7,5mg prima di
andare a letto e Venlafaxina 75mg alla mattina.
Secondo il dr. med. __________, mancavano i presupposti basilari
per un reinserimento in contesto lavorativo, poiché all'assicurato mancavano le
fondamentali capacità. Una rendita di invalidità completa doveva quindi
essergli riconosciuta, essendo il suo stato clinico compromesso in forma
completa.
2.7. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160
in fine con rinvii).
Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, p.
33ss. e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e,
infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).
Nella sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre
2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il
giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti
allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione,
a condizione che non sussista dubbio alcuno a proposito della correttezza delle
conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l'Alta Corte, dal
principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha
dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a
mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione
mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea
di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le
perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag.
95).
Per quel che riguarda le perizie allestite da
specialisti
esterni all'amministrazione
o da servizi specializzati
indipendenti in sede di istruttoria amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono
state eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria
piena se giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 125 V 353, consid. 3b/bb; DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 168/02 del 10 luglio 2003; Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3b)bb;
SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 1994,
pag. 332).
Per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI 1997 U
281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della
vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in ragione della
diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in
caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico
curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/ 2007
dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, a
suo favore (STF 8C_828/2007
del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI
2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal
giudice, ha precisato quanto segue:
" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et
médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration
ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
Considerandi
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.8
Va ancora rilevato che affinché
un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve
adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.
Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pagg. 628-629; D. Cattaneo,
Le perizie nelle assicurazioni sociali, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista
in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V
49; DTF 130 V 396; DTF 127 V 294; Mosimann,
Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS
1999.
pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e
deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.
L'esperto deve inoltre esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve
ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori
descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui
descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti
divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi,
il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile,
come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.9
Nella
concreta evenienza, attentamente vagliato l'insieme della documentazione medica
agli atti, questo Tribunale deve concludere che alla valutazione del 29 ottobre
2019.
del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia,
medico a cui CO 1 ha fatto capo da ultimo, va attribuita piena forza probante.
Questo referto presenta tutti i requisiti posti dalla
giurisprudenza affinché a un apprezzamento medico possa essere riconosciuta piena
forza probante (DTF 125 V 351 consid. 3a; DTF
122.
V 157 consid. 1c con riferimenti; RAMI 1991 U 133
consid. 1b).
In particolare, lo specialista ha espresso il suo apprezzamento in
modo chiaro e motivato, dopo aver proceduto a un esame approfondito del caso
(STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 10.2).
Nello specifico, il dr. med. __________ ha valutato di persona il
ricorrente esponendo i precedenti referti psichiatrici rilasciati sia dai curanti
sia dai due specialisti interpellati dalla Cassa malati prima di lui,
l'anamnesi, la situazione attuale, i disturbi soggettivi, la terapia
farmacologica in atto, gli esiti del suo esame clinico sulla cui base ha posto
la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa e infine ha fornito la
sua valutazione.
In particolare, lo specialista si è confrontato sia con i rapporti
dei due altri periti, sia pure con quelli rilasciati dal dottor __________,
spiegando chiaramente i motivi per cui concordava con i primi e dissentiva dai
secondi.
Rifacendosi alle prese di posizione dei dr. med. __________ di
febbraio 2019 e __________ del maggio 2019, il dr. med. __________ ha osservato
come questi psichiatri hanno diagnosticato dapprima una sindrome da
disadattamento con prevalente disturbo di altri aspetti emozionali e in seguito
una sindrome da disadattamento con reazione depressiva prolungata, sindromi che
consistono in una sintomatologia depressiva, ma non a tal punto grave da
giustificare un episodio depressivo leggero o addirittura medio come
diagnosticato invece dallo psichiatra curante sia nel primo referto del 9
aprile 2019 sia nel secondo del 5 luglio 2019.
Inoltre, egli ha ben specificato che non essendoci nessun indizio
che in passato c'era stato uno sviluppo depressivo endogeno, si era confrontati
con un processo reattivo e, pertanto, l'esperto ha ritenuto trattarsi di una
sindrome di disadattamento a una situazione sicuramente stressante come il comportamento
del capo dell'assicurato, ma anche al successivo licenziamento.
Anche la dr.ssa med. __________ aveva individuato nei conflitti
sorti sul posto di lavoro il perdurare di una situazione che lentamente ha
causato al ricorrente un forte malessere e l'ha mandato lentamente in crisi.
L'assicurato è andato incontro a un quadro depressivo a causa della situazione
sul posto di lavoro. Proprio per questo motivo, a dire della specialista era
importante cercare di riprendere contatto con il mondo del lavoro al più
presto, perché per l'assicurato il lavoro ha avuto un ruolo importante nella
sua vita e ora aveva pure un ruolo terapeutico.
La psichiatra ha perciò diagnosticato una sindrome da
disadattamento, reazione depressiva prolungata (ICD-10: F43.41), che causava un'inabilità
totale, ma temporanea.
Inoltre, non solo la dr.ssa med. __________, ma anche il dr. med. __________,
hanno auspicato un potenziamento della terapia farmacologica, visto che proprio
l'assicurato le aveva riferito, nel maggio 2019, di non avere avuto
significativi benefici dalla terapia in atto.
Il medico curante, rifacendosi espressamente nel rapporto del 5
luglio 2019 a quanto suggeritogli dalla collega, ha indicato di avere quindi modificato
la terapia sostituendo il Fluctine 20mg alla massina con la Venlafaxine 75mg
sempre la mattina (ed era previsto un aumento), lasciando invece il Dalmadorm
15mg prima di coricarsi ma, ciononostante, l'assicurato continuava a
tergiversare in uno stato psicopatologico alterato e la cura e l'igiene di sé
erano ancora trascurate.
Diverso è il quadro che il dr. med. __________ ha potuto osservare
quattro mesi dopo, con un miglioramento della cura della persona
dell'assicurato, ma non nell'abbigliamento, l'attenzione e la concentrazione
non erano compromesse durante il colloquio, l'energia vitale era mantenuta, il
tono era deflesso, il sonno era disturbato, ma era migliorato e con il
sonnifero dormiva sufficientemente bene, a volte anche senza aiuto
farmacologico. Non v'era più angoscia e anche la rabbia era molto più
contenuta. Durante il colloquio la concentrazione e l'attenzione erano buone e
l'esperto non aveva notato nessuna mancanza di slancio vitale. Nemmeno aveva
rilevato ossessione e perseveranza o addirittura una tendenza all'interpretatività.
Non era presente una ideazione suicidale, ma un ritiro sociale e
l'abbandono degli hobby.
A proposito dell'ideazione suicidale, va segnalato che il dr. med.
__________ nel luglio 2019 aveva invece riferito che allora erano presenti
ideazioni di natura anticonservativa, che però non necessitavano un trattamento
maggiormente incisivo in ambito stazionario, ma che influivano notevolmente
sulla partecipazione affettiva dell'assicurato alle circostanze della vita.
Nel marzo 2020, il curante ha invece affermato che "Purtuttavia l'aspetto anticonservativo in precedenza
considerato come preoccupante al momento attuale è rientrato, essendo tuttora
presenti ideazioni in tal senso ma con perdita di intrusività, cionondimeno si
considera il pericolo di ri-esacerbazione come presente in paziente a rischio
di scompenso.".
D'avviso del TCA, questa affermazione contrasta con quanto
segnalato nel suo precedente referto, giacché lo psichiatra curante, proprio
perché non aveva considerato gravi le ideazioni di natura anticonservativa, non
aveva ritenuto necessario un trattamento stazionario dell'assicurato. Pertanto,
questo aspetto nemmeno avrebbe dovuto essere definito come preoccupante.
Inoltre, secondo il dottor __________ le ideazioni
anticonservative erano ancora presenti, tuttavia questa situazione non si
rispecchia nella farmacoterapia assunta, visto che il dosaggio di Venlafaxina è
rimasto il medesimo e il nuovo farmaco introdotto, l'Imovane, è indicato per
l'insonnia (cfr. www.compendium.ch).
A quest'ultimo proposito, stridono le conclusioni tratte dagli
specialisti in merito al sonno. Se da una parte nell'ottobre 2019 il perito ha
segnalato che il sonno era disturbato, ma ultimamente migliorato, che con il
sonnifero l'assicurato dormiva sufficientemente bene e che a volte, anche senza
assumere il Dalmadorm, dormiva bene lo stesso, nel marzo 2020 il dr. med. __________
ha per contro evidenziato che il ritmo del sonno era compromesso e quindi non gli
consentiva il normale e funzionale recupero delle risorse necessarie e
sufficienti per fronteggiare la vita. Nulla è tuttavia detto sull'eventuale
necessità di modificare il farmaco (Imovane) e ritornare al precedente o un
altro, visto che, così sembrerebbe, a suo dire, il nuovo medicamento non era
così efficace contro i disturbi del sonno.
Per quanto concerne la terapia farmacologica prescritta dallo
psichiatra curante, già la dottoressa __________ aveva evidenziato come dovesse
essere aumentata o modificata, poiché lo stesso interessato le aveva confidato
che malgrado l'assumesse con regolarità, non aveva avuto significativi
miglioramenti del suo stato psichico, perciò egli era motivato a un cambiamento
nella speranza di potere poi stare meglio.
In effetti, nel luglio 2019 lo psichiatra curante, proprio facendo
riferimento a quanto suggerito dalla collega, ha modificato la farmacoterapia
sostituendo il precedente medicamento con la Venlavaxina 75mg 1 compressa alla
mattina.
Al riguardo, egli aveva indicato che era "in previsione di aumento"; tuttavia,
ancora nel mese di ottobre 2019, quando il terzo esperto a cui si è rivolta la
Cassa malati ha valutato lo stato psichico del ricorrente, il dosaggio di
questo farmaco era rimasto lo stesso.
Ma non solo. Anche nel marzo 2020, quando a dire del curante i
disturbi psichici erano ancora presenti e la situazione era solo leggermente
migliorata, visto che la diagnosi posta è stata di sindrome depressiva
ricorrente episodio lieve, in luogo di episodio medio come nei suoi due
precedenti certificati medici, il dosaggio e la terapia in essere erano ancora
i medesimi.
Alla luce delle considerazioni del dottor __________ sulla terapia
antidepressiva in atto, secondo cui, a dire dell'assicurato, il nuovo farmaco
aveva portato a un certo beneficio e che quindi un suo potenziamento, come
d'altronde inizialmente prospettato dallo stesso medico curante, avrebbe
portato il ricorrente a un ulteriore miglioramento delle sue condizioni di
salute, non si capisce il motivo per cui, ancora nel marzo 2020, la terapia sia
rimasta la stessa malgrado il dr. __________ abbia evidenziato un quadro
clinico ancora "compromesso in forma
completa", tanto da necessitare, a suo avviso, una rendita
intera di invalidità.
Questa circostanza è stata osservata dal dr. __________ ancora il
2.
aprile 2020, allorquando, malgrado non avesse ricevuto il referto del 27
marzo 2020 - siccome verosimilmente destinato all'Ufficio assicurazione
invalidità nell'ambito della domanda di rendita di invalidità formulata nel
maggio 2019, sfociata nel rifiuto del 9 giugno 2020 che il TCA ha annullato con
STCA 32.2020.84 (doc. VIII/2) rinviando gli atti all'amministrazione per
completare gli accertamenti medici -, egli ha evidenziato che non v'erano nuove
informazioni a sapere se l'aumento della terapia era stato adottato, "aumento terapeutico che sicuramente avrebbe dato il
suo effetto positivo sullo stato psichico dell'A.".
Nemmeno lo psichiatra curante ha preso posizione su questo
suggerimento.
Come visto, in effetti, il predetto referto ha confermato la
terapia antidepressiva (Venlafaxina 75mg 1 compressa alla mattina) e quindi il
curante, malgrado i continui disturbi che egli ha rilevato nel comportamento
psichico dell'assicurato, non ha ritenuto di modificargli la cura, continuando
invece implicitamente a certificare un'inabilità lavorativa totale per
qualsiasi attività, come i due referti dell'8 gennaio e del 19 febbraio 2020,
che attestano un'inabilità del 100% dal 1° gennaio al 29 febbraio 2020.
Questi ultimi due certificati indicano soltanto il periodo e il
grado di inabilità lavorativa e quindi non forniscono elementi nuovi sullo
stato di salute del ricorrente; non sono pertanto come tali determinanti e atti
supportare la posizione del ricorrente.
In conclusione, il TCA ritiene che il rapporto del 29 ottobre 2019
redatto dal dr. med. __________ sia affidabile e completo, avendo preso
posizione compiutamente e dettagliatamente sui disturbi psichici
dell'insorgente, soprattutto confrontandosi con gli altri colleghi intervenuti
e argomentando le ragioni di contrasto nelle diagnosi e nella valutazione.
A questa valutazione può essere riconosciuto pieno valore
probatorio, essendo chiara e dettagliata, esponendo i disturbi soggettivi e
oggettivi, gli esiti della sua valutazione clinica personale, la diagnosi
psichiatrica e le sue conclusioni così come richiesto dalla giurisprudenza.
Egli ha inoltre ben spiegato i motivi alla base del miglioramento
intervenuto nell'assicurato, che l'hanno portato a ritenerlo abile nel lavoro
esercitato dapprima al 50% (dal 1° novembre 2019) e poi dal 100% (dal 25
novembre 2019), avendo riscontrato un miglioramento della sintomatologia.
Il dottor __________ si è limitato ad elencare delle
sintomatologie, senza però analizzarle, contestualizzarle e spiegarle nel
dettaglio. Nemmeno egli ha chiarito il motivo per cui le sue diagnosi siano
così differenti da quelle poste dalla dr.ssa __________ prima e dal dr. __________
poi, continuando invece a ribadire la sua posizione e continuando a lamentare
una situazione di impossibilità a riprendere una qualsiasi attività lavorativa.
Inoltre, egli non si è confrontato con il suggerimento del terzo
perito interpellato dalla Cassa malati di incrementare la terapia
farmacologica.
Le sue valutazioni non sono perciò altrettanto dettagliate come
quelle fornite dall'ultimo esperto consultato dall'assicuratore, sulle cui
conclusioni va fatto affidamento e vanno dunque qui ritenute a fondamento del
presente giudizio.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad
assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V
344.
consid. 3c).
In virtù delle considerazioni esposte, il richiamo della cartella
clinica dell'assicurato e l'audizione del suo medico curante richiesti
dall'insorgente (doc. VIII) non sono dunque necessari. Essi non porterebbero poi
degli elementi utili ulteriori alla procedura, non fosse altro
per il fatto che il dr. med. __________ si è già ampiamente espresso per
iscritto e le sue dichiarazioni sono state compiutamente e attentamente
valutate dall'esperto scelto dalla Cassa malati.
Il TCA rileva inoltre che le audizioni richieste
possono essere rifiutate senza per questo ledere il diritto d'essere sentito,
sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la costante giurisprudenza federale
ribadita nella recente STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017, l'obbligo di
organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone
una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di
assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di
interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non
bastano per creare un simile obbligo (STF I 472/06 consid. 2 del 21
agosto 2007; DTF 124 V 90 consid. 6; DTF 122 V 47). È quindi
necessario che il ricorrente chieda al Tribunale esplicitamente e in maniera
chiara l’indizione di un pubblico dibattimento (DTF 136 I 279 consid. 1).
Nel caso di specie, l'assicurato ha chiesto di sentire come teste
il suo medico, ma non ha reclamato alcun dibattimento, perciò anche per tale
motivo la sua pretesa è volta all'insuccesso.
2.10
In caso d'incapacità
lavorativa durevole nell'ambito dell'attività abituale (art. 6 LPGA) in
ossequio all'obbligo di ridurre il danno (art. 21 LPGA) e di mettere quindi a
frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi, l'assicurato
è tenuto a cambiare professione (DTF 114 V 283).
In altre parole, l'indennità
per perdita di guadagno interviene laddove vi è un'incapacità di lavoro
temporanea. Quando viene accertato che un rientro nella precedente attività non
è più possibile, questa funzione "ponte" della prestazione viene meno
e occorre esaminare se la persona assicurata possa esercitare, eventualmente in
quale misura, un'altra attività confacente al suo stato di salute. In tal caso,
la giurisprudenza riconosce che alla persona assicurata occorra assegnare un
termine di 3-5 mesi per adattarsi alla sua nuova attività (sentenza 9C_787/2012
del 20 dicembre 2012, consid. 3; sentenza K 224/05 del 29 marzo 2007; sentenza
K 64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1; sentenza K 31/04 del 9 dicembre 2004;
DTF 114 V 289 consid. 5b; DTF 111 V 239 consid. 2a; RAMI 2000 pag. 123 consid.
3a; RAMI 1987 pag. 108; RAMI 1994 pag. 113 segg.).
Il periodo di adattamento nel singolo caso può,
entro tali limiti (cfr. tuttavia la sentenza del 7 agosto 1998, K 126/97,
consid. 2c, solo parzialmente riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel
cui ambito l'Alta Corte ha tutelato l'operato della precedente istanza che
aveva esteso a quasi sette mesi la durata del periodo di adattamento [citata
anche nella sentenza 9C_787/2012 del 20 dicembre 2012, consid. 3]), essere fissato tenendo conto delle circostanze concrete, quali la
difficile collocabilità sul mercato, l'età dell'assicurato, le capacità
(fisiche) residue in un'attività adatta ecc. (DTF 114 V 289 seg. consid. 5b; SJ
2000.
II pag. 440 consid. 2b; cfr. pure la sentenza citata del 7 agosto 1998,
consid. 2c). Ai fini di tale esame non è per contro determinante la durata
della precedente incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid.
3a). Né, per quanto è dato di vedere, il Tribunale federale delle assicurazioni
ha mai fatto dipendere l'assegnazione di un simile periodo di transizione dall'esistenza,
al momento dell'intimazione da parte dell'assicuratore malattia, di un rapporto
di lavoro (cfr. ad es. i fatti posti a fondamento delle sentenze pubblicate in
RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ 2000 II pag. 440). Al termine del periodo
di adattamento il grado d'incapacità di guadagno dipende dalla differenza tra
il reddito che l'interessato avrebbe potuto guadagnare senza il danno alla
salute e il reddito esigibile in un'attività adeguata (cfr. sentenza
8C_889/2014 del 23 febbraio 2015, consid. 3.2; DTF 114 V 281, cfr. anche Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, 3a ed., N.
31.
segg. ad art. 26 LPGA).
Pertanto, in applicazione del
principio secondo cui l'assicurato deve fare tutto quanto da lui esigibile per
ridurre lo scapito economico derivante dal danno alla salute, questi deve
sfruttare la sua residua capacità lavorativa in attività diverse da quella
esercitata al momento del verificarsi del danno alla salute (STF 8C_709/2008
del 3 aprile 2009). In caso d'incapacità lavorativa durevole nell'ambito dell'attività
abituale, in ossequio all'obbligo di ridurre il danno, l'assicurato è tenuto a
cambiare professione (DTF 114 V 283).
Per quanto concerne la determinazione del termine che può essere
assegnato all'assicurato per procedere al cambiamento di professione, nell'ambito
delle assicurazioni sociali l'allora Tribunale delle assicurazioni (dal 1°
gennaio 2007: Tribunale federale) ha più volte ritenuto adeguati periodi d'adattamento
varianti dai 3 ai 5 mesi dall'intimazione dell'assicuratore per la ricerca di
un nuovo impiego (STFA K 64/05 del 29 giugno 2006, consid. 4.1; DTF 114 V 289
consid. 5b; DTF 111 V 239 consid. 2a; RAMI 2000 pag. 123 consid. 3a; RAMI 1987
pag. 108; RAMI 1994 pag. 113 segg.).
In questo contesto, è opportuno rammentare che l'assicurato che,
incapace nella precedente attività, non mette a frutto la sua residua capacità
lavorativa in un'altra professione, viene giudicato secondo l'attività
professionale che avrebbe potuto esercitare con uno sforzo di buona volontà, ritenuto
che l'assenza di quest'ultima non è scusabile se non derivante da malattia (DTF
114.
V 283 consid. 1d; 111 V 239 consid. 2a; 101 V 145; RAMI 1987 pag. 106
consid. 2).
Il periodo di adattamento nel singolo caso può,
entro tali limiti (cfr. tuttavia la sentenza K 126/97 del 7 agosto 1998,
consid. 2c, solo parzialmente riassunta in RAMI 1998 no. KV 45 pag. 430, nel
cui ambito l'Alta Corte ha tutelato l'operato della precedente istanza che
aveva esteso a quasi sette mesi la durata del periodo di adattamento), essere
fissato tenendo conto delle circostanze concrete, quali la difficile
collocabilità sul mercato, l'età dell'assicurato, le capacità (fisiche) residue
in un'attività adatta, ecc. (DTF 114 V 289 seg. consid. 5b; SJ 2000 II pag. 440
consid. 2b; cfr. pure la sentenza citata del 7 agosto 1998, consid. 2c). Ai
fini di tale esame non è per contro determinante la durata della precedente
incapacità lavorativa (RAMI 2000 no. KV 112 pag. 123 consid. 3a). Né, per
quanto è dato di vedere, il Tribunale federale delle assicurazioni ha mai fatto
dipendere l'assegnazione di un simile periodo di transizione dall'esistenza, al
momento dell'intimazione da parte dell'assicuratore malattia, di un rapporto di
lavoro (cfr. ad es. i fatti posti a fondamento delle sentenze pubblicate in
RAMI 1989 no. K 812 pag. 255 e in SJ 2000 II pag. 440).
2.11
Con una sentenza di principio
36.2013.48
del 18 dicembre 2013 (cfr. anche le STCA 36.15.49 del 22 settembre
2016.
e 36.2013.6 del 18 febbraio 2014), il TCA ha giudicato un caso simile a
quello in esame. Si trattava infatti di stabilire il diritto ad indennità
giornaliere di un'assicurata che, a causa di una patologia psichica, non poteva
più svolgere la propria attività presso il datore di lavoro, ma che in un altro
contesto lavorativo sarebbe stata pienamente abile nella sua professione
abituale.
Il TCA ha considerato:
"
(…) In concreto l'assicuratore, con scritto del 18 giugno 2013,
ha avvertito l'attrice che avrebbe continuato a versarle le indennità
giornaliere per malattia fino al 31 luglio 2013.
Parte convenuta non ha imposto all'attrice un
cambio di attività lavorativa fissando un termine, che la giurisprudenza vuole
compreso tra i tre ed i cinque mesi. In effetti il perito e la specialista
curante dell'attrice hanno entrambe attestato che l'inabilità lavorativa era
legata all'attività svolta sul posto di lavoro (doc. U e V) con il rilievo che
un cambio, non di attività ma di luogo di lavoro, avrebbe permesso lo
svolgimento dell'attività professionale usuale della signora X. In questo senso
correva l'obbligo all'assicurata di porre in atto gli sforzi necessari per
ridurre il danno e ciò mediante la ricerca di un altro datore di lavoro al fine
di riacquistare, gradatamente, la piena capacità lavorativa come infermiera.
Alla luce di quanto precede e della
particolarità dell'inabilità lavorativa riconducibile al luogo di svolgimento
dello stesso, pur se non obbligata ad un cambio di professione come tale, alla
signora X vanno applicati i precetti sviluppati dalla giurisprudenza federale
in materia di cambio di professione. D'avviso del TCA, infatti, siccome è
possibile pretendere da un assicurato che,
incapace di lunga durata nella precedente attività, metta a frutto la sua
residua capacità lavorativa in un'altra professione, a maggiore ragione può
essere preteso che la persona inabile eserciti la sua abituale professione ma
presso un diverso datore di lavoro (majore ad minus). La giurisprudenza
relativa al cambio di professione va applicata quindi in via analogetica al
cambio di datore di lavoro e quindi di luogo di lavoro.
Per concretizzare l'obbligo occorre concedere all'assicurata
un termine, remunerato mediante versamento di indennità per la perdita di
guadagno, che sia analogo a quello fissato per il cambio di lavoro fissato dalla
giurisprudenza, e, soprattutto, sia consono per porre in atto il cambiamento.
Nell'evenienza concreta, il contratto di lavoro agli
atti è datato 1° gennaio 2006 (doc. E), ma l'attrice è dipendente della Y sin
dal 1° agosto 2001. Ritenuto, poi, che il contratto attualmente in vigore non
prevede norme particolari in caso di disdetta (art. 335c cpv. 2 CO), ma solo un
rinvio al diritto svizzero, considerato che l'art. 335c cpv. 1 CO dispone che
il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo
anno di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio
incluso con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi, X è
pertanto tenuta a dare un preavviso di tre mesi prima di potersi liberare dalla
predetta datrice di lavoro.
Questo termine è da ritenere un lasso temporale minimo
in situazioni che impongano un cambio di luogo di lavoro e datore di lavoro
anche qualora i termini di disdetta del rapporto di lavoro fossero inferiori a
quali applicabili in concreto. Si ritiene qui che l'assicuratore doveva
riconoscere all'attrice il versamento di indennità di lavoro per ulteriori tre
mesi e mezzo dalla comunicazione del 18 giugno 2013 e quindi sino alla fine di
settembre 2013, e non soltanto per 6 settimane coma fatto con la comunicazione
consegnata al doc. D. Il termine appare del tutto adeguato alla luce dello
status dell'assicurata, del pensum del suo lavoro, della sua formazione e della
sua età, al fine di trovare adeguata nuova collocazione professionale.”.
2.12
In
concreto, secondo la succitata giurisprudenza cantonale, l'assicuratore
malattia avrebbe dovuto assegnare al ricorrente, completamente abile al lavoro
al 100% dal 25 novembre 2019 presso un altro datore di lavoro - il dottor __________
ha infatti evidenziato che l'assicurato non necessitava un altro lavoro visto
che era abile nel lavoro esercitato (cfr. risposta n. 5 del rapporto del 29
ottobre 2019) -, un termine minimo di tre mesi per cambiare posto di lavoro e
durante il quale continuare a versare le indennità giornaliere nella medesima
misura del 100%, come in precedenza (STF 4A_111/2010 del 12
luglio 2010 consid. 3.2.1: “[…] Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, lorsque l'assuré
doit envisager un changement de profession en regard de l'obligation de
diminuer le dommage, la caisse doit l'avertir à ce propos et lui accorder un
délai adéquat - pendant lequel l'indemnité journalière versée jusqu'à présent
est due - pour s'adapter aux nouvelles conditions ainsi que pour trouver un
emploi […]”).
Nella sentenza 36.2013.48 del 18 dicembre 2013, il TCA ha infatti
stabilito che un termine di tre mesi “è da
ritenere un lasso temporale minimo in situazioni che impongano un cambio di
luogo di lavoro e datore di lavoro anche qualora i termini di disdetta del
rapporto di lavoro fossero inferiori a quali applicabili in concreto”.
Nel caso concreto, i principi appena esposti debbono essere
pienamente ripresi. Dal profilo psichiatrico, l'insorgente poteva
effettivamente continuare a svolgere il suo lavoro, ma non in un contesto che gli
era ostile e che gli aveva provocato un'intensa sofferenza psichica.
Alla luce di tale situazione, e ritenuta la prassi esposta in
precedenza, al ricorrente - per la sua incapacità lavorativa presso la __________
e la sua abilità lavorativa sempre come elettricista in altro contesto – devono
essere riconosciute delle indennità. Vista l'età e la lunga esperienza del
ricorrente nel suo campo lavorativo, questa Corte ritiene opportuna l'assegnazione
del termine più lungo di 5 mesi.
Ne segue che dal 1° dicembre 2019 gli va dunque assegnato un termine di cinque mesi per reperire un'occupazione
presso un altro datore di lavoro.
Durante questo termine l'assicuratore deve versare
le indennità piene stante un'inabilità lavorativa totale riconosciuta dalla
Cassa malati fino al 30 novembre 2019 (STCA 36.2017.48 del 22 novembre 2018; STCA
36.2013.48
del 18 dicembre 2013).
Di conseguenza, fino al 30 aprile 2020 CO 1 è tenuta
a corrispondere all'insorgente le indennità giornaliere per malattia per
perdita di guadagno nella misura del 100%.
2.13
La decisione
impugnata deve pertanto essere annullata e il ricorso parzialmente accolto, con
attribuzione al ricorrente, essendo patrocinato da un legale, di ripetibili
ridotte.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ La decisione impugnata è
riformata nel senso dei considerandi. La Cassa verserà al ricorrente le
indennità giornaliere del 100% a decorrere dal 1° dicembre 2019 e fino al 30
aprile 2020.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
CO 1 verserà al ricorrente l'ammontare di Fr. 1'500.- a titolo di
ripetibili (IVA inclusa, se dovuta).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta
invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma
del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti