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Decisione

36.2020.33

Richiesta di indennità giornaliera per malattia (LCA). Annuncio tardivo. Determinazione dell'inizio dell'incapacità lavorativa sulla base della perizia AI. Applicazione art. 38 e 45 LCA e delle CGA. I

14 dicembre 2020Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

i restanti 335 giorni (730 giorni di diritto – 395 giorni dal 31 maggio 2018 al

29 giugno 2019).

Considerato che la convenuta

non ha contestato l’importo dell’indennità giornaliera, calcolato dall’attrice

in fr. 245.54, l’assicuratore va condannato a versare all’interessata l’importo

complessivo di fr. 82'255.90 (335 x 245.54).

In queste condizioni la

petizione va parzialmente accolta.

2.10. Accertato

che la documentazione prodotta dalle parti ed acquisita dal TCA contiene già

tutti gli atti necessari alla risoluzione del caso, poiché emerge con

sufficiente chiarezza la situazione medica dell’attrice, la patologia di cui è

affetta, la diagnosi e i periodi di incapacità lavorativa, l’allestimento di

una perizia giudiziaria, come suggerita dalle parti in sede di udienza (doc.

VIII, pag. 3), si rileva superflua.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può

rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento

sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere

senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento

(apprezzamento anticipato delle prove; cfr. sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre

2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012,

Considerandi

consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016

del 15 dicembre 2016; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid. 3.1-3.3;

sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza 4A_175/2015

del 4 maggio 2015).

2.11

Non

vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC). Non sono assegnate le

ripetibili, non essendo l’assicurata rappresentata.

2.12

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte

ha affermato che:

"

(…) Esso è ammissibile a

prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma

correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati

e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione

contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni

in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della

legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1];

DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica

(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in

forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

§ CV 1 è

condannata a versare ad AT 1 fr. 82'255.90 a titolo di indennità

giornaliere per malattia.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3.

Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti