36.2020.36
Richiesta di risarcimento danni all'assicuratore malattie per non aver rimborsato l'intero prezzo di un medicamento non figurante nell'ES e neppure omologato da Swissmedic. Assenza dell'atto illecito. Danno non comprovato
22 ottobre 2020Italiano41 min
derivante dall’impossibilità di lavorare in qualità di traduttrice per il “__________”,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2020.36
cs
Lugano
22 ottobre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2020 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 maggio 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1, nata nel 1983, affiliata dapprima presso __________ (di
seguito: __________) ed in seguito presso CO 1 (di seguito: CO 1) è
affetta da una malattia rara, la protoporfiria eritropoietica (EPP), per la
cura della quale le viene somministrato il medicamento SCENESSE®, che non figura nell’elenco delle specialità e
neppure è stato omologato dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici
(Swissmedic). I costi di questo medicamento sono stati assunti in un primo
tempo dalla ditta produttrice (Clinuvel) nell’ambito di un “compassionate
use programm” ed in seguito, dal 14 maggio 2012 e fino alla fine di
novembre 2015 da __________ per un importo di fr. 6'560.-- a dose per 4,
rispettivamente 5 dosi all’anno (cfr. sentenza 36.2018.6 del 14 settembre 2018,
consid. 1.1).
1.2. Il 1° dicembre 2015 __________
ha informato l’assicurata e la curante, Prof. dr.ssa med. __________, che in applicazione
dell’art. 71b OAMal spetta all’assicuratore stabilire l’ammontare del rimborso
del medicamento, sulla base dei criteri di efficacia, adeguatezza ed
economicità, poiché SCENESSE® è un farmaco fuori lista non registrato in
Svizzera. Dopo aver cercato di discutere con la ditta Clinuvel il prezzo del
farmaco, in seguito all’assenza di un accordo, l’assicuratore ha deciso di
continuare a pagare l’importo precedentemente rimborsato, e ciò per 4 dosi
all’anno. In caso di continuazione della cura oltre il 30 novembre 2016, l’assicuratore
avrebbe rimborsato al massimo l’80% di fr. 6'560 (cfr. sentenza 36.2018.6 del
14 settembre 2018, consid. 1.1).
1.3. Adito dall’assicurata, con
giudizio 36.2016.72 del 21 settembre 2016, il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato contro la decisione
su opposizione del 21 giugno 2016 dell’assicuratore malattie e ha condannato CO
1 a pagare all’insorgente 4 impianti annui del medicamento al prezzo di fr.
18'989.-- l’uno.
1.4. CO
1 e RI 1 hanno impugnato la predetta sentenza al Tribunale
federale , il quale, con pronunzia 9C_711/2016, 9C_716/2016 del 9 maggio
2017, pubblicata in DTF 143 V 130, ha parzialmente accolto entrambi i ricorsi ed
ha rinviato la causa al TCA, affermando in sostanza che mentre si “può
ammettere che questo farmaco abbia in generale un’utilità terapeutica molto
elevata”, per quanto concerne il caso concreto dell’insorgente occorre effettuare
ulteriori accertamenti non essendo sufficienti le attestazioni della curante
Prof. Dr.ssa med. __________.
L’alta Corte, dopo avere riconosciuto l'utilità terapeutica del
medicamento per curare la protoporfiria eritropoietica, ha ritenuto che nel
caso concreto gli accertamenti effettuati erano insufficienti per verificare se
il medicamento fosse di reale giovamento per l'assicurata e per stabilire
quante dovevano essere le somministrazioni annuali a carico dell’assicuratore.
Il Tribunale federale ha quindi rinviato la causa al Tribunale cantonale
affinché ordinasse una perizia medica giudiziaria.
1.5. Con
sentenza 36.2017.15 del 30 marzo 2017 il TCA ha accolto un ricorso di RI 1
contro la decisione del 21 dicembre 2016 tramite la quale CO 1 aveva respinto
la domanda inoltrata il 25 agosto 2016 dall’assicurata e tendente alla
richiesta di un risarcimento danni ai sensi dell’art. 78 LPGA. Il TCA, rilevato
che la decisione dell’assicuratore era prematura e che non era stato svolto
alcun accertamento, ha accolto il ricorso, annullato la decisione impugnata e
rinviato l’incarto alla Cassa affinché sospendesse l’esame della richiesta di
risarcimento fino al termine della procedura relativa alla richiesta di
rimborso del farmaco SCENESSE® e, a dipendenza del suo esito, eseguisse i
necessari accertamenti.
1.6. Dopo il rinvio della causa al
TCA, il Tribunale cantonale delle assicurazioni con decreto del 4 luglio 2017
ha parzialmente accolto l’istanza di misure provvisionali urgenti inoltrata da RI
1, condannando l’assicuratore a rimborsare all’interessata l’impianto del
medicamento SCENESSE® del 10 luglio 2017.
Il ricorso dell’assicuratore è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale
federale con sentenza 9C_514/2017 del 7 settembre 2017. Nell’ambito della nuova
procedura il Tribunale cantonale ha interpellato diversi medici e istituti
specializzati i quali hanno tuttavia declinato l’invito a stilare la perizia
richiesta o sono stati – almeno in parte – ricusati da una delle parti in
causa. Dopo avere effettuato ulteriori accertamenti ed aver segnatamente
sentito come teste la Prof. dr.ssa med. __________, con sentenza 36.2017.41 del
27 settembre 2017 il TCA ha condannato CO 1 a rimborsare a RI 1 4 impianti
annui del medicamento SCENESSE® al prezzo di fr. 18'989.-- l’uno fino al 31
maggio 2017 e al prezzo di fr. 15'757.-- l’uno dal 1° giugno 2017.
Anche
contro questo giudizio cantonale sia CO 1 che RI 1 sono insorte al Tribunale
federale. Con sentenza 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 l’alta
Corte, nella misura in cui erano ammissibili, ha parzialmente accolto i
ricorsi, annullando la sentenza cantonale e rinviando la causa al Tribunale per
l’allestimento di una perizia giudiziaria.
1.7. Nell’ambito
della procedura di rinvio, il TCA ha emesso tre decreti (7 marzo 2018, 24
maggio 2018, 17 luglio 2018), tramite i quali ha in sostanza accolto o
parzialmente accolto le domande di misure cautelari della ricorrente e
condannato l’assicuratore a rimborsare l’impianto del medicamento SCENESSE®.
1.8. Con
sentenza 36.2018.6 del 14 settembre 2018, cresciuta incontestata in giudicato,
il TCA, dopo aver fatto allestire una perizia giudiziaria dal Prof. dr. med. __________,
ha accolto il ricorso dell’assicurata ed ha condannato CO 1 a rimborsare a RI 1
5 impianti annui del medicamento SCENESSE® al
prezzo di fr. 18'989.-- l’uno fino al 31 maggio 2017, al prezzo di fr.
15'757.-- l’uno dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2017 (cui va ancora aggiunta
la parte propria alla distribuzione e l’eventuale IVA conformemente all’art.
71d cpv. 4 OAMal) e al prezzo di fr. 16'303 dal 1° gennaio 2018. CO 1 è inoltre
stata condannata a pagare fr. 8'128.40 per le spese peritali, comprese quelle
per la traduzione della documentazione, e fr. 14'000.-- a titolo di ripetibili
(IVA compresa).
1.9. Con
decisione del 5 maggio 2020 l’assicuratore ha respinto la richiesta di
risarcimento danni del 25 agosto 2016/9 aprile 2019 inoltrata dall’assicurata,
per una pretesa complessiva di fr. 166'784, non ritenendo adempiuti i
presupposti di cui all’art. 78 LPGA (doc. A1).
1.10. RI
1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato ricorso al TCA contro la predetta
decisione, chiedendone in via principale l’annullamento e domandando la
condanna di CO 1 al pagamento dell’importo complessivo di fr. 181'767, oltre
interessi al 5% dal 1° febbraio 2016 ed in via subordinata l’annullamento ed il
rinvio della causa ad CO 1 per l’emissione di una nuova decisione (doc. I).
1.11. Con
risposta del 14 luglio 2020 l’assicuratore ha proposto la reiezione del ricorso
con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. V).
in diritto
2.1. Secondo l'art. 78a LAMal, le pretese di risarcimento
dell’istituzione comune, di assicurati e di terzi secondo l’articolo 78 LPGA
devono essere fatte valere nei confronti dell’assicuratore; quest’ultimo
statuisce mediante decisione.
Nella
presente fattispecie, occorre distinguere due tipi di danno.
Nella misura in
cui l’interessata chiede il rimborso di un danno materiale, di una lesione
corporale o di un danno puramente economico, ossia fa valere la diminuzione del
suo patrimonio, dovuta ad una riduzione dell’attivo, un aumento del passivo o
un mancato guadagno, trova applicazione direttamente l’art. 78 LPGA. In questo
caso l’art. 78 cpv. 1 LPGA ha istituito una responsabilità causale e non
presuppone una colpa di un organo dell’istituto d’assicurazione (DTF 133 V 14
consid. 7; Kieser,
ATSG-Kommentar, 2015, n. 1 e seguenti ad art. 78). Quest’ultimo
deve tuttavia aver commesso un atto illecito e dannoso, una persona assicurata
o un terzo deve aver subito un danno e deve esserci un nesso causale tra l’atto
illecito e il danno (DTF 133 V 14 consid. 7).
Per quanto
concerne invece la richiesta di un risarcimento per torto morale, l'art. 78
cpv. 4 LPGA rinvia, per le procedure di cui ai cpv. 1 e 3 della norma, all'art.
6 cpv. 2 della legge sulla responsabilità secondo cui chi è illecitamente leso
nella sua personalità può chiedere, in caso di colpa del funzionario, una somma
a titolo di riparazione del torto morale quando "la gravità dell'offesa
lo giustifichi e questa non sia riparata in altro modo". È pertanto
necessario, a differenza del precedente caso, anche una colpa del
funzionario.
2.2. A norma dell'art. 78 cpv. 1 LPGA, gli enti di diritto
pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in
qualità di garanti dell'attività
degli organi d'esecuzione delle
assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a
terzi da parte degli organi d'esecuzione o dei loro funzionari.
L'art. 78
cpv. 2 LPGA prevede che l'autorità
competente emette una decisione sulle pretese di risarcimento.
Secondo l'art.
78 cpv. 4 LPGA, per le procedure di cui ai capoversi 1 e 3 si applicano le
disposizioni della LPGA. Non è svolta alcuna procedura d'opposizione. Gli articoli 3-9, 11, 12, 20 capoverso 1, 21 e 23 della
legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità sono applicabili per analogia.
In questo caso l'art.
78 cpv. 1 LPGA ha istituito una responsabilità causale e non presuppone una
colpa di un organo dell'istituto d'assicurazione.
Quest'ultimo deve tuttavia aver commesso un atto
illecito, ossia la violazione di una norma scritta o non scritta da
parte dell'amministrazione, dannoso, quindi una persona
assicurata o un terzo deve aver subito un danno e deve esserci un nesso causale
tra l'atto illecito e il danno (DTF 133 V 14 consid. 7;
Kieser, Haftung der
Sozialversicherungsträger nach Art. 78 ATSG, in Sozialversicherungsrechtstagung
2013. – St. Gallen: Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, 2014, p.
116-121).
Il Tribunale federale ha rammentato che la
responsabilità prevista dall'art. 78
LPGA è sussidiaria, nel senso che può intervenire unicamente se la pretesa
invocata non può essere ottenuta tramite le procedure amministrative e
giudiziarie ordinarie in materia di assicurazioni sociali o in assenza di una
norma speciale di responsabilità del diritto delle assicurazioni sociali, come
per esempio gli art. 11 LAI, 6 cpv. 3 LAINF, 18 cpv. 6 LAM (DTF 133 V 14,
consid. 5; STF 8C_273/2019 del 4 luglio 2019; STF I 299/06 del 4 aprile 2007, consid.
7.2).
Ciò è il caso in particolare per l'assicurazione contro le malattie, dove manca una
norma in tal senso (Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, n. 41 ad art. 78).
Affinché una responsabilità secondo l'art. 78 LPGA possa essere
ammessa, occorre dunque valutare se sussiste un atto illecito e, nell'affermativa,
un danno come pure un legame di causalità tra questi due elementi.
2.3. La condizione dell'illiceità
ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LResp (a cui rinvia l'art. 78 cpv. 4 LPGA) suppone
che lo Stato, attraverso i suoi organi e i suoi agenti, abbia violato delle
prescrizioni destinate a proteggere un bene giuridico. Un'omissione può pure
costituire un atto illecito, a condizione che esistesse, al momento
determinante, una norma giuridica che sanzionava esplicitamente l'omissione
commessa o che imponeva allo Stato di prendere la misura omessa a favore del
leso; un tale motivo di responsabilità presuppone dunque che lo Stato abbia una
posizione di garante nei confronti del leso e che le prescrizioni determinanti
la natura e l'estensione di questo dovere siano state violate.
La giurisprudenza ha parimenti ritenuto illecita la violazione di
principi generali del diritto (DTF 133 V 14 consid. 8.1 e riferimenti ivi
citati), come ad esempio l'obbligo, per colui che crea una situazione di
pericolo, di prendere i provvedimenti atti a prevenire un danno (DTF 89 I 483
consid. 6e).
Se l'atto dannoso consiste nella violazione di un diritto assoluto
(quale la vita o la salute, oppure il diritto di proprietà), l'illiceità è
realizzata a priori, senza che sia necessario verificare se e in quale misura
l'autore abbia violato una specifica norma di comportamento. Al riguardo, si
parla d'illiceità nel risultato. Se, per contro, l'atto dannoso consiste in una
violazione di un altro interesse (ad esempio, il patrimonio), l'illiceità
presuppone che l'autore abbia violato una norma di comportamento avente lo
scopo di proteggere il bene giuridico in questione. Eccezionalmente,
l'illiceità dipende dalla gravità della violazione. Ciò è il caso se
l'illiceità risulta da un atto giuridico (una decisione, una sentenza). In
questo caso, la violazione di una prescrizione importante dei doveri di
funzione è di per sé suscettibile d'impegnare la responsabilità dello Stato
(DTF 132 II 317 consid. 4.1, 123 II 582 consid. 4d/dd).
A titolo di esempio, il Tribunale federale ha qualificato
d'illecito il fatto che, contrariamente alla prescrizione di cui all'art. 85bis
cpv. 2 OAI, un ufficio AI abbia omesso di trasmettere al datore di lavoro il
formulario per la restituzione d'anticipi, nonostante che il datore di lavoro
avesse informato l'ufficio che desiderava riceverne un esemplare (DTF 133 V
14).
Nella sentenza 5A.8/2000 del 6 novembre 2000 consid. 3,
riguardante il caso di un'assicurata che pretendeva un indennizzo di fr. 50'000
a titolo di riparazione morale per il ritardo con il quale era stata trattata
la sua domanda di riqualifica professionale in ambito AI, il Tribunale federale
ha ammesso che il ritardo ingiustificato a decidere costituisce un atto
illecito e che può ledere la personalità.
In una sentenza 9C_214/2017 del 2 febbraio 2018, al consid. 4.1 il
Tribunale federale ha confermato quanto esposto in precedenza:
" (…) Parmi les conditions posées par l'art.
78 al. 1 LPGA, il faut que l'organe d'exécution ou le personnel de l'organisme
recherché en tant que garant de l'activité des organes d'exécution des
assurances sociales ait commis un acte illicite. Comme l'a correctement exposé
le Tribunal arbitral dans son jugement du 7 décembre 2010, en citant la
jurisprudence topique (ATF 133 V 14 consid. 8.1 p. 19 et les références),
l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 la loi
fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres
de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.32), auquel renvoie l'art. 78 al. 4 LPGA, suppose la violation par l'Etat au
travers de ses organes ou agents d'une norme protectrice des intérêts d'autrui
en l'absence de motifs justificatifs (consentement, intérêt public
prépondérant, etc.). L'illicéité peut d'emblée être réalisée si le fait
dommageable découle de l'atteinte à un droit absolu (vie, santé ou droit de
propriété). Si, en revanche, le fait dommageable consiste en une atteinte à un
autre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité suppose que l'auteur ait
violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en
cause (Verhaltensunrecht). Exceptionnellement, l'illicéité dépend de la gravité
de la violation.
C'est le cas lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte
juridique (une décision, un jugement). Dans ce cas, seule la violation d'une
prescription importante des devoirs de fonction est susceptible d'engager la
responsabilité de l'Etat.
A cet égard, le
fait de rendre une décision qui se révèle par la suite inexacte, contraire au
droit ou même arbitraire ne suffit pas (arrêts 2E_2/2013 du 30 octobre 2014
consid. 5.4.1 et 2C_397/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.3; ETIENNE POLTIER,
La responsabilité de l'Etat pour acte illicite: l'exigence de l'illicéité, in
La responsabilité de l'Etat, 2012, p. 70 ss; cf. ég. FLORENCE AUBRY GIRARDIN,
Responsabilité de l'Etat: un aperçu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, in
La responsabilité de l'Etat, 2012, p. 131 s.). L'illicéité n'est réalisée que
si le juge ou le fonctionnaire a violé un devoir essentiel pour l'exercice de
sa fonction. Ce sont les devoirs de fonction qui doivent protéger contre les
dommages liés à un acte juridique erroné et non pas les normes du droit
matériel lui-même que le juge ou le fonctionnaire est tenu d'appliquer (ATF 118
Ib 163).”
Questo concetto è stato ribadito nella sentenza 2E_1/2020 del 13
febbraio 2020, dove il Tribunale federale al consid. 2.2. ha affermato:
" (…) A titolo abbondanziale, occorre poi ricordare che ai
sensi della prassi sviluppata in merito all'art. 3 LResp, relativo alla responsabilità della Confederazione
per il danno cagionato illecitamente a terzi da funzionari, è necessario in
particolare che il comportamento (atto o omissione) denunciato sia illecito,
che vi sia un danno nonché un rapporto di causalità tra questi due elementi
(sentenza 2E_1/2017 del 9 marzo 2017 consid. 7.3 e richiamo). Con riferimento
al comportamento di un giudice la giurisprudenza ritiene lo stesso illecito
quando viene violato un dovere essenziale per l'esercizio della sua funzione.
Il fatto che una decisione cresciuta in giudicato si riveli in seguito
inesatta, lesiva del diritto o anche arbitraria non basta invece per ammettere
l'illiceità di un atto o di un'omissione (sentenza 2E_1/2016 del 21 gennaio
2016 consid. 2.2 e rinvii). Ora, all'evidenza l'attrice - secondo la quale il
comportamento illecito va riferito principalmente all'applicazione errata del
diritto interno e/o convenzionale nelle sentenze federali rimesse in
discussione - non spiega né dimostra che sono adempiuti i requisiti
soprammenzionati, di modo che si possa considerare che i giudici del Tribunale
federale avrebbero violato un dovere essenziale per l'esercizio della loro
funzione, cagionandole di riflesso un danno illecito. La domanda, ai limiti
della temerarietà, si rivela inammissibile.”
2.4. Il danno
giuridicamente riconosciuto consiste nella diminuzione involontaria del
patrimonio. Esso corrisponde alla differenza tra l'ammontare attuale del
patrimonio del leso e l'ammontare che avrebbe questo stesso patrimonio qualora
l'atto dannoso non si fosse prodotto (DTF 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 73
consid. 4a, 403 consid. 4a, 543 consid. 2b).
Il danno può presentarsi sotto forma di una diminuzione
dell'attivo, di un aumento del passivo, di un mancato aumento dell'attivo
oppure di una mancata diminuzione del passivo (DTF 128 III 22 consid. 2e/aa).
La nozione di danno nell'ambito del diritto pubblico della
responsabilità è di principio uguale a quella vigente nel diritto privato (STF
2A.362/2000 del 10 dicembre 2001 consid. 3.3 e i riferimenti ivi menzionati).
Nel diritto della responsabilità civile, i costi che la vittima sopporta per la
consultazione di un avvocato prima dell'apertura del processo civile,
nella misura in cui questo passo sia necessario e adeguato, possono costituire
una posta del danno, a condizione che essi non siano stati inclusi nelle
ripetibili. Ciò vale anche per i costi risultanti da un'altra procedura, come
per esempio una procedura penale. Se questa procedura permette d'ottenere delle
ripetibili, non è più possibile far valere una pretesa di risarcimento dei
costi di patrocinio nel quadro di un'ulteriore azione di responsabilità civile
(DTF 4C.51/2000 del 7 agosto 2000 consid. 2 pubblicato in SJ 2001 I 153;
DTF 117 II 101 consid. 5; 112 Ib 353 consid. 3a).
2.5. La responsabilità di cui
all'art. 78 LPGA presuppone, infine, la dimostrazione dell'esistenza di un nesso
di causalità naturale e adeguata.
Il nesso di causalità adeguata è dato se, secondo il corso
ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, l'agire illecito è
atto a causare oppure a favorire il risultato che si è effettivamente prodotto
(Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, n.
1 eseguenti ad art. 78).
La relativa giurisprudenza non è oltremodo rigida. Non è richiesta
una prova rigorosa, ma è sufficiente che il tribunale maturi la convinzione che
un determinato andamento dei fatti s'impone con verosimiglianza preponderante (Kieser, Haftung, op.cit., p. 120).
Fatti
Il nesso di causalità adeguata può essere escluso, ovvero
interrotto, quando un'altra causa concomitante - la forza maggiore, la colpa di
un terzo oppure la colpa della vittima - costituisce una circostanza
assolutamente eccezionale o appare straordinaria al punto tale da non essere
prevedibile. Di per sé, l'imprevedibilità dell'atto concomitante non è
sufficiente per interrompere il rapporto di causalità adeguata. È inoltre
necessario che questo atto abbia un'importanza tale da imporsi quale causa più
probabile e più immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano
tutti gli altri fattori che hanno contribuito a produrlo, in particolare il
comportamento dell'autore (DTF 133 V 14 consid. 10.2 e riferimenti ivi citati).
2.6. Per quanto
concerne la richiesta di un risarcimento per torto morale, l'art. 78 cpv. 4
LPGA rinvia, per le procedure di cui ai cpv. 1 e 3 della norma, agli art. 3-9,
11, 12, 20 cpv. 1, 21 e 23 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità,
che sono applicabili per analogia.
Secondo l’art. 6 cpv. 1 LResp nel caso di morte di una
persona o di lesione corporale, l'autorità competente, tenuto conto delle
particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti
dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione, in quanto il
funzionario sia colpevole.
Per
il cpv. 2 del medesimo disposto chi è illecitamente leso nella sua personalità
può chiedere, in caso di colpa del funzionario, quando la gravità dell'offesa
lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di
una somma a titolo di riparazione morale.
Trattandosi
dell’eventualità di cui al capoverso 2 dell’art. 6 LResp, affinché una
riparazione morale sia dovuta, oltre alle condizioni di base (cfr. supra
consid. 2.1-2.5), è necessario, da una parte, che l’autore abbia commesso una
colpa nell’esercizio delle sue funzioni e, dall’altra, che il danno cagionato
assuma la forma di una grave lesione della personalità, ossia di una lesione
all’integrità psichica che vada oltre, in quanto a intensità, a quella che una
persona qualsiasi è in grado di sopportare sola senza l’intervento
dell’autorità (in questo senso, si veda la STAF A-7101/2014 del 16 febbraio
2017 consid. 3.2).
La
colpa richiesta dall’art. 6 LResp implica una componente soggettiva e una
oggettiva. La capacità di discernimento costituisce l’aspetto soggettivo,
l’aspetto oggettivo è invece la violazione del dovere di diligenza,
rispettivamente del dovere d’ufficio. Forme di colpa sono l’intenzione e la
negligenza. L’intenzione è il perseguimento cosciente di un risultato illecito.
La negligenza è l’inosservanza di un dovere di prudenza che s’impone in una
determinata situazione (cfr. J. Gross, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2a
ed., Berna 2001, p. 228 ss.; si veda pure M. Keller/S. Gabi/K. Gabi,
Haftpflichtrecht, 3a ed., Basilea 2012, p. 61 ss.).
Il
presupposto supplementare della colpa commessa dall’organo interessato
risulterà adempiuto soltanto in casi eccezionali (cfr. U.
Kieser, Haftung, op. cit., p. 120).
2.7. In concreto la
ricorrente ha postulato un risarcimento dei danni che avrebbe subito a causa
del rifiuto da parte dell’assicuratore malattie di rimborsare il prezzo intero
di 5 dosi annue del medicamento SCENESSE® dal 2016.
L’insorgente
ritiene che il danno è costituito in primo luogo dalla perdita di guadagno
derivante dall’impossibilità di lavorare in qualità di traduttrice per il “__________”,
vista l’interruzione forzata del trattamento da febbraio a settembre 2016.
L’attività avrebbe pure dovuto svolgersi anche nel 2017 e nel 2018, ma la
ricorrente non si sarebbe candidata per timore di non potersi curare in maniera
adeguata. Ciò le avrebbe provocato un danno complessivo di fr. 59'400 (fr.
19'800 [guadagno annuo] x 3 anni).
Inoltre il
lungo iter processuale avrebbe intralciato il suo percorso accademico. Ella
avrebbe infatti dovuto tradurre centinaia di pagine per far valere i suoi diritti.
L’impegno profuso al fine di ottenere il rimborso del farmaco le avrebbe
causato un ritardo di almeno un anno nella stesura della tesi del dottorato e
la procedura giudiziaria le avrebbe impedito di concentrarsi sulla stesura di
pubblicazioni e l’ottenimento di una borsa di studio, il cui importo annuo è
stimato in fr. 50'000.
Ella ritiene
che viste le sue competenze e la sua formazione, avrebbe potuto pretendere un
reddito mensile lordo di fr. 8'509, e tenuto conto di un reddito netto di fr.
7'402.85 per tredici mensilità, il danno ammonterebbe di conseguenza a fr.
88'834.--.
L’insorgente
afferma poi di aver subito un torto morale per il quale fa valere un ammontare
di fr. 10'000.--. Ella avrebbe infatti vissuto per anni nell’angoscia
dell’assenza dell’unica cura adeguata per la sua malattia rara, angoscia le cui
conseguenze sarebbero equiparabili a un disturbo da stress post-traumatico.
Infine
l’interessata fa valere le spese d’avvocato non coperte dalle ripetibili, per
un ammontare di fr. 23'533.10.
In
conclusione la ricorrente fa valere un pregiudizio totale, arrotondato, di fr.
181'767 (59'400 + 88'834 + 10'000 + 23'533.10; cfr. doc. I).
2.8. Per quanto
concerne l’illiceità, la ricorrente rileva che se l’atto dannoso consiste nella
violazione di un diritto assoluto (quale la vita o la salute), l’illiceità è
realizzata a priori, senza che sia necessario verificare se e in quale misura
l’autore abbia violato una specifica norma di comportamento (illiceità nel
risultato).
Ella
sostiene che, rifiutando con insistenza e per lunghi periodi, il rimborso
integrale di 5 dosi di SCENESSE® all’anno, l’assicuratore ha messo in
pericolo il suo benessere fisico e psichico. L’importo minimo che
l’assicuratore si era detto disposto a pagare dal 2016 (inizialmente fr.
6'560.-- a dose per 4 dosi ed in seguito l’80% di tale importo) e fino alla
sentenza definitiva 36.2018.6 del 14 settembre 2018, secondo la ricorrente, è
irrisorio se paragonato al prezzo del farmaco (18'989.-- per impianto fino al
31 maggio 2017 e fr. 15'757.-- per impianto dal 1° giugno 2017) e l’ha privata,
nei fatti, della copertura medica necessaria.
La tesi
dell’insorgente va respinta.
2.9. Preliminarmente
va rammentato che la ricorrente, a causa della malattia rara di cui è affetta,
ha chiesto all’assicuratore l’assunzione dei costi del farmaco SCENESSE®,
ossia di un medicamento che non figura nell’elenco delle
specialità e neppure è stato omologato dall’Istituto svizzero per gli agenti
terapeutici (Swissmedic).
Ella sino al 2012 ha
beneficiato del medicamento gratuitamente nell’ambito di un “compassionate
use programs” (cfr. sentenza 36.2018.6 del 14 settembre 2018).
Dal
14 maggio 2012 e fino alla fine di novembre 2015 l’assicuratore malattie ha
rimborsato all’insorgente il costo completo del medicamento SCENESSE®, per un
importo, per ogni dose, di fr. 6'560, in applicazione dell’art. 71b OAMal nel
tenore in vigore fino al 28 febbraio 2017 (cfr. sentenza 36.2018.6 del 14
settembre 2018).
Il
1° dicembre 2015 __________ ha informato l’interessata e la curante che siccome
il medicamento SCENESSE® è un farmaco fuori lista non registrato in Svizzera,
spetta all’assicuratore stabilire, in applicazione dell’art. 71b OAMal,
l’ammontare del rimborso sulla base dei criteri di efficacia, adeguatezza ed
economicità. Dopo aver cercato di discutere con la ditta Clinuvel il prezzo del
farmaco, in seguito all’assenza di un accordo, l’assicuratore ha deciso di
continuare a pagare l’importo precedentemente rimborsato, e ciò per 4 dosi
all’anno. In caso di continuazione della cura oltre il 30 novembre 2016, il
rimborso sarebbe ammontato al massimo all’80% di fr. 6'560 e in caso di
protrazione della cura oltre i due anni, sarebbe stato necessario un nuovo
rapporto medico (cfr. sentenza 36.2018.6 del 14 settembre 2018).
Il
25 febbraio 2016 la Prof. Dr.ssa med. __________ ha informato l’assicuratore
che la ditta Clinuvel ha ottenuto l’accesso al mercato europeo da parte
dell’Agenzia medica europea (EMA), che la società è intenzionata ad ottenere
una registrazione del medicamento anche in Svizzera e che Clinuvel ha dovuto
adattare il prezzo in seguito ai propri dispendi ed alla situazione effettiva,
a partire dal 2016, aggiornandolo a quello europeo, ossia Euro 22'250 per
impianto. In una prima fase in Svizzera il medicamento sarebbe stato concesso
al prezzo di favore di fr. 18'989. La specialista ha inoltre evidenziato che
per i casi gravi sono necessari 6 impianti all’anno ed ha chiesto
all’assicuratore di assumere la dose massima secondo i nuovi prezzi (cfr. consid.
1.5. inc. 36.2017.41).
Il
17 marzo 2016 l’assicuratore ha confermato di assumere 4 dosi all’anno al
medesimo prezzo rimborsato in precedenza, ritenuto che dopo il 30 novembre 2016
avrebbe riconosciuto al massimo l’80% dell’importo di fr. 6'560 (cfr. consid.
1.6. inc. 36.2017.41).
Nel
corso del mese di aprile 2016 all’assicuratore è pervenuto uno scritto datato 2
gennaio 2016 con il quale l’insorgente ha chiesto l’assunzione della totalità
dei costi per 6 dosi all’anno (cfr. consid. 1.7. inc. 36.2017.41) e la curante
si è rivolta all’assicuratore chiedendo l’assunzione dei costi integrali del
farmaco.
Il
17 maggio 2016 l’assicuratore ha confermato le sue precedenti prese di
posizione, informando la Prof. Dr.ssa med. __________ che in ambito di
associazione degli assicuratori si voleva cercare una soluzione con la ditta
Clinuvel (cfr. consid. 1.9. inc. 36.2017.41).
Con
scritto del 24 maggio 2016 l’interessata ha chiesto all’assicuratore la presa a
carico provvisoria del medicamento sulla base del nuovo prezzo e gli ha
assegnato un termine di 48 ore per pronunciarsi (cfr. consid. 1.10. inc.
36.2017.41).
Il
31 maggio 2016 l’insorgente si è rivolta al TCA con un ricorso per denegata giustizia,
chiedendo contestualmente, a titolo di provvedimenti supercautelari,
sussidiariamente cautelari, la presa a carico provvisoria del trattamento (consid.
1.11. inc. 36.2017.41). Il medesimo giorno le parti sono state convocate per
un’udienza di discussione, da tenersi successivamente alla presentazione della
traduzione in italiano del gravame prodotto in francese (cfr. consid. 1.11.
inc. 36.2017.41).
Il
3 giugno 2016 il TCA ha posto alcune domande all’UFSP (cfr. consid. 1.12. inc.
36.2017.41). Il medesimo giorno l’assicuratore ha prodotto la risposta di
causa, rilevando di aver emanato una decisione formale in data 27 maggio 2016
con cui ha confermato di assumersi al massimo 4 impianti all’anno, per un
importo di fr. 6'560 a trattamento, sino al 30 novembre 2016, in applicazione
degli art. 71a e b OAMal, ed in seguito, previa autorizzazione da parte
dell’assicuratore, pari all’80% dell’importo di fr. 6'560, ossia fr. 5'248.
Con
decreto 36.2016.63 del 6 giugno 2016 il TCA ha stralciato la causa dai ruoli in
seguito all’emissione della decisione formale, invitando l’assicuratore, in
caso di contestazione contro la decisione formale, ad emettere in tempi
brevissimi la decisione su opposizione (cfr. consid. 1.13. inc. 36.2017.41).
Adito dall’assicurata con
ricorso contro la decisione su opposizione del 21 giugno 2016, con giudizio
36.2016.72 del 21 settembre 2016, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha
parzialmente accolto il ricorso e ha condannato l’assicuratore a pagare
all’insorgente 4 impianti annui del medicamento al prezzo di fr. 18'989.--
l’uno.
CO
1 e RI 1 si sono rivolte al Tribunale federale, il quale, con
pronunzia 9C_711/2016, 9C_716/2016 del 9 maggio 2017, pubblicata in DTF 143 V
130, ha parzialmente accolto entrambi i ricorsi ed ha rinviato la causa al TCA,
affermando in sostanza che mentre si “può ammettere che questo farmaco abbia
in generale un’utilità terapeutica molto elevata”, per quanto concerne il
caso concreto dell’insorgente occorre effettuare ulteriori accertamenti anche
per stabilire quante dosi devono essere somministrate, non essendo sufficienti
le attestazioni della curante Prof. Dr.ssa med. __________.
Con decreto del 4 luglio
2017 il TCA ha parzialmente accolto l’istanza di misure provvisionali urgenti,
condannando l’assicuratore a rimborsare all’interessata l’impianto del
medicamento SCENESSE® del 10 luglio 2017.
Il ricorso dell’assicuratore è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale
federale con sentenza 9C_514/2017 del 7 settembre 2017.
Con sentenza 36.2017.41
del 27 settembre 2017 il TCA ha condannato CO 1 a rimborsare a RI 1 4 impianti
annui del medicamento SCENESSE® al prezzo di fr. 18'989.-- l’uno fino al 31
maggio 2017 e al prezzo di fr. 15'757.-- l’uno dal 1° giugno 2017.
Anche
contro questo giudizio cantonale sia CO 1 che RI 1 sono insorte al Tribunale
federale. Con sentenza 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 l’alta
Corte, nella misura in cui erano ammissibili, ha parzialmente accolto i
ricorsi, annullando la sentenza cantonale e rinviando la causa al Tribunale per
l’allestimento di una perizia giudiziaria.
In
seguito il TCA ha emesso tre decreti con i quali ha in sostanza condannato
l’assicuratore a rimborsare l’impianto del medicamento secondo i prezzi in quel
momento in vigore.
Infine,
con sentenza 36.2018.6 del 14 settembre 2018, cresciuta incontestata in
giudicato, il TCA, dopo aver fatto allestire la chiesta perizia giudiziaria, ha
accolto il ricorso ed ha condannato l’assicuratore a rimborsare a RI 1 5
impianti annui del medicamento SCENESSE® al
prezzo di fr. 18'989.-- l’uno fino al 31 maggio 2017, al prezzo di fr.
15'757.-- l’uno dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2017 (cui va ancora aggiunta
la parte propria alla distribuzione e l’eventuale IVA conformemente all’art.
71d cpv. 4 OAMal) e al prezzo di fr. 16'303 dal 1° gennaio 2018. CO 1 è inoltre
Considerandi
stata condannata a pagare fr. 8'128.40 per le spese peritali, comprese quelle
per la traduzione della documentazione, e fr. 14'000.-- a titolo di ripetibili
(IVA compresa).
2.10
Alla
luce dello svolgimento dei fatti, questo Tribunale non rileva alcun atto
illecito, ai sensi della giurisprudenza, commesso dall’assicuratore malattie.
Innanzitutto non va
dimenticato che l’interessata fino a fine 2015 e a partire da
fine settembre 2016 ha ricevuto perlomeno 4 dosi del farmaco, conformemente a
quanto prevede l’EMA (European Medicines Agency), che ha fissato la
posologia in 3, massimo 4 dosi annue. Anche Swissmedic raccomanda 3, massimo 4
impianti all’anno (cfr. www.compendium.ch).
Il TCA con
sentenza 36.2016.72 del 21 settembre 2016 ha condannato CO 1 a pagare
all’insorgente 4 impianti annui del medicamento al prezzo di fr. 18'989.--
l’uno, ciò che le ha permesso di avere accesso al farmaco conformemente alle
prescrizioni dell’Agenzia europea. Il Tribunale federale non ha concesso
l’effetto sospensivo al ricorso inoltrato contro il giudizio cantonale. In
seguito il TCA ha emesso numerosi decreti provvisionali con cui ha accolto le
richieste dell’assicurata di rimborso pieno del costo del farmaco.
L’assicuratore ha impugnato il primo decreto al TF, il quale ha dichiarato il
ricorso inammissibile.
Già solo per
questo motivo, e meglio per la circostanza che da settembre 2016 ella ha
comunque potuto beneficiare di almeno 4 impianti annui come in periodi
precedenti e come prescritto dall’EMA (cfr. sentenza 36.2017.41 del 27
settembre 2017, consid. 1.40, relativo all’udienza del 26 giugno 2017: “[…]
Più specificatamente le assunzioni sono avvenute a fine
settembre 2016, il 23.12.2016, il 10.2.2017 e il 21.4.2017.”),
da tale data non può far valere alcun atto illecito e meglio alcuna violazione
di un diritto assoluto quale la vita o la salute.
Secondo
questo Tribunale neppure per il periodo tra febbraio 2016 e settembre 2016,
quando in sostanza, rispetto alle prescrizioni dell’EMA, ha ricevuto una dose
in meno, la ricorrente può prevalersi di un atto illecito.
Infatti
l’assicuratore, in presenza della richiesta di rimborso dei costi di un
medicamento che non figurava nell’elenco delle specialità, che non era stato
omologato dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) e che
ha subito un importante aumento del prezzo, ha esaminato se i presupposti
eccezionali di cui all’art. 71b cpv. 2 OAMal in vigore fino al 28 febbraio 2017
erano adempiuti e di conseguenza se e a quali condizioni il rimborso sarebbe
potuto avvenire.
Tale disposto rinviava in
particolare all’art. 71a OAMal il cui cpv. 1 lett. b prevede che
l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi (…) se
l’impiego del medicamento promette un elevato beneficio terapeutico contro una
malattia che può avere esito letale per l’assicurato o può provocare danni
gravi e cronici alla sua salute e, a causa della mancanza di alternative
terapeutiche, un altro trattamento omologato efficace non è disponibile e il
cui cpv. 3 (abrogato dal 1° marzo 2017) precisava che i costi assunti devono
essere proporzionati al beneficio terapeutico, che l’assicuratore stabilisce
l’importo della rimunerazione e che il prezzo iscritto nell’elenco delle
specialità è considerato il prezzo massimo.
L’assicuratore,
con la decisione su opposizione del 21 giugno 2016, aveva evidenziato di aver
interpellato il proprio medico fiduciario, dr. med. __________, il quale, in
data 16 giugno 2016, circa l’adempimento delle condizioni di cui all’art. 71b
OAMal, aveva affermato che “va certamente ammessa l’efficacia del medicamento
per quanto riguarda il tempo di esposizione al sole senza dolori. L’entità
individuale del successo terapeutico è difficile da stabilire sulla base dei
dati”, che “per la cura della patologia non vi sono cure alternative
paragonabili. Mezzi di protezione dal sole non sono sufficienti. A dipendenza
della gravità della patologia il provvedimento principale risiede nello stare
il meno possibile esposti alla luce solare. Dal punto di vista dell’effetto
l’alternativa sarebbe l’evitare la luce solare e il portare vestiti protettivi
dalla luce”, che “il medicamento Scenesse è atto a mitigare i sintomi
della malattia - prolungando il tempo di attività al sole senza dolore -, ma
non a curare la causa della malattia stessa. L’alto valore terapeutico consiste
nella miglior partecipazione alle attività quotidiane alla luce del sole ed è
dimostrabile dall’efficacia rilevata individualmente nella vita quotidiana”
(cfr. consid. 1.15 inc. 36.2017.41). Circa il dosaggio, il medico fiduciario,
sulla base delle indicazioni dell’EMA aveva ritenuto che il numero di dosi
all’anno dipendeva dal fabbisogno di protezione dalla luce solare e che l’EMA stessa
prescriveva un dosaggio di 3 impianti all’anno, al massimo 4. Circa il prezzo
secondo il medico fiduciario non vi erano motivi medici atti a giustificare un
aumento da fr. 6'560 a fr. 18'989, poiché nessuna nuova risultanza medica comprovava
un’ulteriore utilità in precedenza non già contemplata nel prezzo (cfr. consid.
1.15
inc. 36.2017.41).
L’assicuratore
aveva ritenuto che l’aumento del prezzo era eccessivo, non giustificato da
studi recenti che ne dimostravano la migliore efficacia, sproporzionato e violava
il criterio dell’economicità. Non era comprovato, secondo la Cassa, che il
prezzo iniziale non era più sufficiente a coprire i dispendi né che nel
frattempo erano insorti oneri supplementari risultanti dai maggiori controlli
per la registrazione in ambito UE. In Europa non esisteva un prezzo unico
ufficiale approvato. Un dosaggio superiore a quanto ammesso dall’EMA non era
giustificato (cfr. consid. 1.15 inc. 36.2017.41).
L’agire
dell’assicuratore, seppur criticabile (nella sentenza 36.2018.6 del 14
settembre 2018 al consid. 2.24, pag. 77 il TCA ha accertato infatti che l’istruttoria “dell’amministrazione si rivela manifestamente
lacunosa. L’assicuratore è limitato in sostanza a prendere atto di non essere
in grado di accertare la presenza o meno dell’elevato valore terapeutico e non
ha ritenuto necessario né di convocare la ricorrente per un esame
valetudinario, né di assegnare ad uno specialista in EPP la valutazione del
caso di specie”), non può comunque essere ritenuto illecito ai sensi
della giurisprudenza federale. Non vi è infatti stata alcuna violazione di un
dovere essenziale per l’esercizio della funzione da parte della Cassa (cfr.
sentenza 9C_214/2017 del 2 febbraio 2018, al consid. 4.1)
La procedura seguita
dall’assicuratore, seppur sfociata in una decisione non confermata da questo
Tribunale (cfr. da ultimo la sentenza 36.2018.6 del 14 settembre 2018), è
quella prevista dall’OAMal, poiché la Cassa ha esaminato, con l’intervento del
proprio medico fiduciario, se erano adempiute le condizioni di cui agli art. 71
e seguenti OAMal per poter rimborsare i costi di un farmaco non ammesso
nell’elenco delle specialità e non omologato da Swissmedic ed utilizzato per la
cura di una mattia rara.
Del
resto, a comprova che la questione non era di cristallina soluzione ed era
assai complessa, va considerato come il Tribunale federale, adito in due
occasioni sia dalla ricorrente sia dall’assicuratore, non ha ritenuto
sufficiente, per determinarsi in merito, i numerosi accertamenti effettuati da
questo Tribunale, tra cui le valutazioni della curante, Prof. dr.ssa med. __________,
sentita quale teste, malgrado sia una delle maggiori esperte a livello mondiale
della patologia di cui è affetta l’insorgente e malgrado le difficoltà nel
trovare un perito del suo stesso livello che potesse allestire un referto in
questo ambito (cfr. sentenza 9C_711/2016, 9C_716/2016 del 9 maggio 2017, pubblicata
in DTF 143 V 130 e sentenza 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018).
Pertanto, non si può imputare alla Cassa un
comportamento illecito per il solo fatto di non aver da subito ammesso il suo
obbligo prestativo pieno nel rimborso del farmaco SCENESSE®.
In assenza della prima
condizione cumulativa per poter ottenere un risarcimento del danno, sia
materiale che morale, la richiesta deve essere respinta.
2.11
Abbondanzialmente questo TCA
rileva inoltre che l’insorgente non ha comunque comprovato l’asserito danno
subito.
Per quanto concerne il
salario annuo che l’interessata afferma di non aver potuto conseguire, pari a
fr. 88'834.--, ella non ha prodotto alcuna prova circa un
eventuale rifiuto da parte di un datore di lavoro di assumerla a causa del
danno alla salute. Al contrario, dalla perizia fatta allestire da questo
Tribunale nell’ambito della procedura 36.2018.6, emerge che il Prof. dr. med. __________
nell’anamnesi professionale aveva indicato che “depuis 2015 la patiente
travaille dans le __________ au Tessin” (pag. 36 della sentenza del 14
settembre 2018).
Circa l’indicata
assunzione quale traduttrice nell’ambito dei __________, va rilevato innanzitutto
che a comprova della perdita di guadagno subita, l’insorgente ha prodotto
unicamente uno scritto del 2 febbraio 2017 di un responsabile della __________
che fa stato di un’offerta di lavoro quale freelance __________ per il __________
a cui lei stessa ha rinunciato per motivi di salute, mentre nulla è stato
prodotto in relazione agli anni successivi (cfr. allegato doc. 12).
Del resto,
in seguito all’emissione della sentenza 36.2016.72 del 21 settembre 2016, cui
ha fatto seguito l’assenza di conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso
presentato dall’assicuratore al TF e l’emissione di numerosi decreti
provvisionali da parte di questo Tribunale, l’assicurata ha avuto diritto al
rimborso completo di almeno 4 impianti annui del farmaco (nel 2018: 5; cfr.
punto 3.2.3 della risposta di causa).
Per
quanto concerne poi le ripetibili, va rammentato che alla medesima, in seguito
ad un accurato ed approfondito esame della nota d’onorario di oltre fr. 38'000,
per un totale di 152 ore e 5 minuti, presentata nelle more processuali della
causa 36.2018.6, il TCA ha riconosciuto un importo di fr. 14'000, IVA compresa
(cfr. consid. 2.25, pag. da 77 a 81 della sentenza 36.2018.6 del 14 settembre
2018). Ella ha inoltre ricevuto ulteriori fr. 6'600 in seguito alle sentenze
federali (cfr. doc. 12, pag. 3).
Ora, nella misura in cui la ricorrente pretende
che l’assicuratore convenuto debba risarcirgli il danno costituito dalle spese
di patrocinio non coperte dalle ripetibili – pretesa di risarcimento che, in
materia di assicurazioni sociali, trova fondamento nell’art. 78 LPGA -, questo
Tribunale osserva che la giurisprudenza federale ha già avuto modo di chiarire
che la responsabilità secondo l’art. 78 LPGA non concerne in realtà i costi di
patrocinio che ne sono eventualmente derivati, in quanto esiste una
regolamentazione legale esaustiva per quanto riguarda l’indennizzo dei costi di
rappresentanza (cfr. la STF 5A.27/1999 del 18 febbraio 2000 consid. 3b, emanata
prima dell’entrata in vigore della LPGA in base alla LResp, i cui principi sono
però validi anche nel caso di specie; in questo senso si veda la STCA
35.2014.35
del 1° aprile 2015 consid. 2.6).
Infine,
per quanto concerne l’asserito danno morale, non solo manca l’atto illecito, ma
neppure è stata comprovata una colpa da parte dell’assicuratore, come vuole
l’art. 6 LResp.
2.12
L’assicurata
a pag. 4 del ricorso ha chiesto l’assunzione di ulteriori prove:
" (…)
III. MEZZI DI PROVA
La ricorrente richiede la produzione dell’incarto completo da
parte di CO 1 e la convocazione delle parti a un’udienza dinnanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni.” (doc. I)
L’assicuratore
ha prodotto l’incarto relativo alla presente procedura con la risposta di causa
(doc. V).
Per
quanto concerne la convocazione ad un’udienza (cfr. a
questo proposito la STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020, consid. 4), l'art.
6.
n. 1 CEDU prevede che ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza
entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale
costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei
suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che
gli venga rivolta.
Nel
campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a
prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF
8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.
consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed
ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere
principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF
8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico
dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una
richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura
ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno
2019.
consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3.,
pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid.
2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29
maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione
di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in
cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione
di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista
personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o
di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo,
non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio
2013.
consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta
Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica
fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in
particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF
127.
V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In
proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA
38.2018.39
del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella
presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale
-, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico
dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto
di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto nel ricorso,
quali “mezzi di prova” (doc. I pag. 4), al punto III ”la convocazione
delle parti a un’udienza”.
La
medesima ha, quindi, in sostanza chiesto l’assunzione di una nuova prova.
In
concreto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, l’insorgente ha potuto far
valere diffusamente le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017
del 12 gennaio 2018), tramite il ricorso.
Conformemente,
alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio
conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso
delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve
essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non
potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si
rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019
consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018
del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;
STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile
2017.
consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24
gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di
essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b;
122.
V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Nel caso di specie, ritenuta la palese
assenza, per i motivi indicati in precedenza del presupposto dell’atto
illecito, e che i documenti presenti all’inserto già consentono al TCA di
emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle
prove postulate nelle more processuali, compresa l’udienza, non potrebbe
mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della
vertenza.
Ne
discende che la richiesta di assunzione di ulteriori prove
dell’insorgente deve essere respinta.
2.13
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata merita conferma,
mentre il ricorso va respinto.
2.14
Va qui
rammentato che con sentenza 9C_408/2007 del 4 marzo 2008 pubblicata in
DTF 134 V 138, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di
diritto pubblico è ammissibile contro un giudizio cantonale sulla
responsabilità dell'ufficio AI fondata sull'art. 78 LPGA - e più precisamente
sull'ammontare del danno - solo qualora il valore litigioso raggiunga fr.
30'000.-, conformemente all'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF (consid. 1.2.2).
In DTF 137 V 51 il TF ha
confermato, in un caso di responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS, che il
ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla
responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione
fondata sull'art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso
raggiunga il limite di fr. 30'000.- (o in presenza di una questione di diritto
d'importanza fondamentale; consid. 4).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere
una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Come evocato nel considerando 2.14. il ricorso è inammissibile:
a. nel campo
della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore a 30 000
franchi;
b. nel campo
dei rapporti di lavoro di diritto pubblico, se il valore litigioso è inferiore
a 15 000 franchi.
Se il valore litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il
capoverso 1, il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di
diritto di importanza fondamentale.
4. Qualora non sia ammissibile
il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il
termine di trenta giorni dalla notificazione.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti