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Decisione

36.2020.36

Richiesta di risarcimento danni all'assicuratore malattie per non aver rimborsato l'intero prezzo di un medicamento non figurante nell'ES e neppure omologato da Swissmedic. Assenza dell'atto illecito. Danno non comprovato

22 ottobre 2020Italiano41 min

derivante dall’impossibilità di lavorare in qualità di traduttrice per il “__________”,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2020.36

cs

Lugano

22 ottobre 2020

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 4 giugno 2020 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 5 maggio 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. RI

1, nata nel 1983, affiliata dapprima presso __________ (di

seguito: __________) ed in seguito presso CO 1 (di seguito: CO 1) è

affetta da una malattia rara, la protoporfiria eritropoietica (EPP), per la

cura della quale le viene somministrato il medicamento SCENESSE®, che non figura nell’elenco delle specialità e

neppure è stato omologato dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

(Swissmedic). I costi di questo medicamento sono stati assunti in un primo

tempo dalla ditta produttrice (Clinuvel) nell’ambito di un “compassionate

use programm” ed in seguito, dal 14 maggio 2012 e fino alla fine di

novembre 2015 da __________ per un importo di fr. 6'560.-- a dose per 4,

rispettivamente 5 dosi all’anno (cfr. sentenza 36.2018.6 del 14 settembre 2018,

consid. 1.1).

1.2. Il 1° dicembre 2015 __________

ha informato l’assicurata e la curante, Prof. dr.ssa med. __________, che in applicazione

dell’art. 71b OAMal spetta all’assicuratore stabilire l’ammontare del rimborso

del medicamento, sulla base dei criteri di efficacia, adeguatezza ed

economicità, poiché SCENESSE® è un farmaco fuori lista non registrato in

Svizzera. Dopo aver cercato di discutere con la ditta Clinuvel il prezzo del

farmaco, in seguito all’assenza di un accordo, l’assicuratore ha deciso di

continuare a pagare l’importo precedentemente rimborsato, e ciò per 4 dosi

all’anno. In caso di continuazione della cura oltre il 30 novembre 2016, l’assicuratore

avrebbe rimborsato al massimo l’80% di fr. 6'560 (cfr. sentenza 36.2018.6 del

14 settembre 2018, consid. 1.1).

1.3. Adito dall’assicurata, con

giudizio 36.2016.72 del 21 settembre 2016, il Tribunale cantonale delle

assicurazioni ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato contro la decisione

su opposizione del 21 giugno 2016 dell’assicuratore malattie e ha condannato CO

1 a pagare all’insorgente 4 impianti annui del medicamento al prezzo di fr.

18'989.-- l’uno.

1.4. CO

1 e RI 1 hanno impugnato la predetta sentenza al Tribunale

federale , il quale, con pronunzia 9C_711/2016, 9C_716/2016 del 9 maggio

2017, pubblicata in DTF 143 V 130, ha parzialmente accolto entrambi i ricorsi ed

ha rinviato la causa al TCA, affermando in sostanza che mentre si “può

ammettere che questo farmaco abbia in generale un’utilità terapeutica molto

elevata”, per quanto concerne il caso concreto dell’insorgente occorre effettuare

ulteriori accertamenti non essendo sufficienti le attestazioni della curante

Prof. Dr.ssa med. __________.

L’alta Corte, dopo avere riconosciuto l'utilità terapeutica del

medicamento per curare la protoporfiria eritropoietica, ha ritenuto che nel

caso concreto gli accertamenti effettuati erano insufficienti per verificare se

il medicamento fosse di reale giovamento per l'assicurata e per stabilire

quante dovevano essere le somministrazioni annuali a carico dell’assicuratore.

Il Tribunale federale ha quindi rinviato la causa al Tribunale cantonale

affinché ordinasse una perizia medica giudiziaria.

1.5. Con

sentenza 36.2017.15 del 30 marzo 2017 il TCA ha accolto un ricorso di RI 1

contro la decisione del 21 dicembre 2016 tramite la quale CO 1 aveva respinto

la domanda inoltrata il 25 agosto 2016 dall’assicurata e tendente alla

richiesta di un risarcimento danni ai sensi dell’art. 78 LPGA. Il TCA, rilevato

che la decisione dell’assicuratore era prematura e che non era stato svolto

alcun accertamento, ha accolto il ricorso, annullato la decisione impugnata e

rinviato l’incarto alla Cassa affinché sospendesse l’esame della richiesta di

risarcimento fino al termine della procedura relativa alla richiesta di

rimborso del farmaco SCENESSE® e, a dipendenza del suo esito, eseguisse i

necessari accertamenti.

1.6. Dopo il rinvio della causa al

TCA, il Tribunale cantonale delle assicurazioni con decreto del 4 luglio 2017

ha parzialmente accolto l’istanza di misure provvisionali urgenti inoltrata da RI

1, condannando l’assicuratore a rimborsare all’interessata l’impianto del

medicamento SCENESSE® del 10 luglio 2017.

Il ricorso dell’assicuratore è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale

federale con sentenza 9C_514/2017 del 7 settembre 2017. Nell’ambito della nuova

procedura il Tribunale cantonale ha interpellato diversi medici e istituti

specializzati i quali hanno tuttavia declinato l’invito a stilare la perizia

richiesta o sono stati – almeno in parte – ricusati da una delle parti in

causa. Dopo avere effettuato ulteriori accertamenti ed aver segnatamente

sentito come teste la Prof. dr.ssa med. __________, con sentenza 36.2017.41 del

27 settembre 2017 il TCA ha condannato CO 1 a rimborsare a RI 1 4 impianti

annui del medicamento SCENESSE® al prezzo di fr. 18'989.-- l’uno fino al 31

maggio 2017 e al prezzo di fr. 15'757.-- l’uno dal 1° giugno 2017.

Anche

contro questo giudizio cantonale sia CO 1 che RI 1 sono insorte al Tribunale

federale. Con sentenza 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 l’alta

Corte, nella misura in cui erano ammissibili, ha parzialmente accolto i

ricorsi, annullando la sentenza cantonale e rinviando la causa al Tribunale per

l’allestimento di una perizia giudiziaria.

1.7. Nell’ambito

della procedura di rinvio, il TCA ha emesso tre decreti (7 marzo 2018, 24

maggio 2018, 17 luglio 2018), tramite i quali ha in sostanza accolto o

parzialmente accolto le domande di misure cautelari della ricorrente e

condannato l’assicuratore a rimborsare l’impianto del medicamento SCENESSE®.

1.8. Con

sentenza 36.2018.6 del 14 settembre 2018, cresciuta incontestata in giudicato,

il TCA, dopo aver fatto allestire una perizia giudiziaria dal Prof. dr. med. __________,

ha accolto il ricorso dell’assicurata ed ha condannato CO 1 a rimborsare a RI 1

5 impianti annui del medicamento SCENESSE® al

prezzo di fr. 18'989.-- l’uno fino al 31 maggio 2017, al prezzo di fr.

15'757.-- l’uno dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2017 (cui va ancora aggiunta

la parte propria alla distribuzione e l’eventuale IVA conformemente all’art.

71d cpv. 4 OAMal) e al prezzo di fr. 16'303 dal 1° gennaio 2018. CO 1 è inoltre

stata condannata a pagare fr. 8'128.40 per le spese peritali, comprese quelle

per la traduzione della documentazione, e fr. 14'000.-- a titolo di ripetibili

(IVA compresa).

1.9. Con

decisione del 5 maggio 2020 l’assicuratore ha respinto la richiesta di

risarcimento danni del 25 agosto 2016/9 aprile 2019 inoltrata dall’assicurata,

per una pretesa complessiva di fr. 166'784, non ritenendo adempiuti i

presupposti di cui all’art. 78 LPGA (doc. A1).

1.10. RI

1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato ricorso al TCA contro la predetta

decisione, chiedendone in via principale l’annullamento e domandando la

condanna di CO 1 al pagamento dell’importo complessivo di fr. 181'767, oltre

interessi al 5% dal 1° febbraio 2016 ed in via subordinata l’annullamento ed il

rinvio della causa ad CO 1 per l’emissione di una nuova decisione (doc. I).

1.11. Con

risposta del 14 luglio 2020 l’assicuratore ha proposto la reiezione del ricorso

con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. V).

in diritto

2.1. Secondo l'art. 78a LAMal, le pretese di risarcimento

dell’istituzione comune, di assicurati e di terzi secondo l’articolo 78 LPGA

devono essere fatte valere nei confronti dell’assicuratore; quest’ultimo

statuisce mediante decisione.

Nella

presente fattispecie, occorre distinguere due tipi di danno.

Nella misura in

cui l’interessata chiede il rimborso di un danno materiale, di una lesione

corporale o di un danno puramente economico, ossia fa valere la diminuzione del

suo patrimonio, dovuta ad una riduzione dell’attivo, un aumento del passivo o

un mancato guadagno, trova applicazione direttamente l’art. 78 LPGA. In questo

caso l’art. 78 cpv. 1 LPGA ha istituito una responsabilità causale e non

presuppone una colpa di un organo dell’istituto d’assicurazione (DTF 133 V 14

consid. 7; Kieser,

ATSG-Kommentar, 2015, n. 1 e seguenti ad art. 78). Quest’ultimo

deve tuttavia aver commesso un atto illecito e dannoso, una persona assicurata

o un terzo deve aver subito un danno e deve esserci un nesso causale tra l’atto

illecito e il danno (DTF 133 V 14 consid. 7).

Per quanto

concerne invece la richiesta di un risarcimento per torto morale, l'art. 78

cpv. 4 LPGA rinvia, per le procedure di cui ai cpv. 1 e 3 della norma, all'art.

6 cpv. 2 della legge sulla responsabilità secondo cui chi è illecitamente leso

nella sua personalità può chiedere, in caso di colpa del funzionario, una somma

a titolo di riparazione del torto morale quando "la gravità dell'offesa

lo giustifichi e questa non sia riparata in altro modo". È pertanto

necessario, a differenza del precedente caso, anche una colpa del

funzionario.

2.2. A norma dell'art. 78 cpv. 1 LPGA, gli enti di diritto

pubblico, gli organismi fondatori privati e gli assicuratori rispondono, in

qualità di garanti dell'attività

degli organi d'esecuzione delle

assicurazioni sociali, per i danni causati illecitamente a un assicurato o a

terzi da parte degli organi d'esecuzione o dei loro funzionari.

L'art. 78

cpv. 2 LPGA prevede che l'autorità

competente emette una decisione sulle pretese di risarcimento.

Secondo l'art.

78 cpv. 4 LPGA, per le procedure di cui ai capoversi 1 e 3 si applicano le

disposizioni della LPGA. Non è svolta alcuna procedura d'opposizione. Gli articoli 3-9, 11, 12, 20 capoverso 1, 21 e 23 della

legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità sono applicabili per analogia.

In questo caso l'art.

78 cpv. 1 LPGA ha istituito una responsabilità causale e non presuppone una

colpa di un organo dell'istituto d'assicurazione.

Quest'ultimo deve tuttavia aver commesso un atto

illecito, ossia la violazione di una norma scritta o non scritta da

parte dell'amministrazione, dannoso, quindi una persona

assicurata o un terzo deve aver subito un danno e deve esserci un nesso causale

tra l'atto illecito e il danno (DTF 133 V 14 consid. 7;

Kieser, Haftung der

Sozialversicherungsträger nach Art. 78 ATSG, in Sozialversicherungsrechtstagung

2013. – St. Gallen: Institut für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, 2014, p.

116-121).

Il Tribunale federale ha rammentato che la

responsabilità prevista dall'art. 78

LPGA è sussidiaria, nel senso che può intervenire unicamente se la pretesa

invocata non può essere ottenuta tramite le procedure amministrative e

giudiziarie ordinarie in materia di assicurazioni sociali o in assenza di una

norma speciale di responsabilità del diritto delle assicurazioni sociali, come

per esempio gli art. 11 LAI, 6 cpv. 3 LAINF, 18 cpv. 6 LAM (DTF 133 V 14,

consid. 5; STF 8C_273/2019 del 4 luglio 2019; STF I 299/06 del 4 aprile 2007, consid.

7.2).

Ciò è il caso in particolare per l'assicurazione contro le malattie, dove manca una

norma in tal senso (Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, n. 41 ad art. 78).

Affinché una responsabilità secondo l'art. 78 LPGA possa essere

ammessa, occorre dunque valutare se sussiste un atto illecito e, nell'affermativa,

un danno come pure un legame di causalità tra questi due elementi.

2.3. La condizione dell'illiceità

ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LResp (a cui rinvia l'art. 78 cpv. 4 LPGA) suppone

che lo Stato, attraverso i suoi organi e i suoi agenti, abbia violato delle

prescrizioni destinate a proteggere un bene giuridico. Un'omissione può pure

costituire un atto illecito, a condizione che esistesse, al momento

determinante, una norma giuridica che sanzionava esplicitamente l'omissione

commessa o che imponeva allo Stato di prendere la misura omessa a favore del

leso; un tale motivo di responsabilità presuppone dunque che lo Stato abbia una

posizione di garante nei confronti del leso e che le prescrizioni determinanti

la natura e l'estensione di questo dovere siano state violate.

La giurisprudenza ha parimenti ritenuto illecita la violazione di

principi generali del diritto (DTF 133 V 14 consid. 8.1 e riferimenti ivi

citati), come ad esempio l'obbligo, per colui che crea una situazione di

pericolo, di prendere i provvedimenti atti a prevenire un danno (DTF 89 I 483

consid. 6e).

Se l'atto dannoso consiste nella violazione di un diritto assoluto

(quale la vita o la salute, oppure il diritto di proprietà), l'illiceità è

realizzata a priori, senza che sia necessario verificare se e in quale misura

l'autore abbia violato una specifica norma di comportamento. Al riguardo, si

parla d'illiceità nel risultato. Se, per contro, l'atto dannoso consiste in una

violazione di un altro interesse (ad esempio, il patrimonio), l'illiceità

presuppone che l'autore abbia violato una norma di comportamento avente lo

scopo di proteggere il bene giuridico in questione. Eccezionalmente,

l'illiceità dipende dalla gravità della violazione. Ciò è il caso se

l'illiceità risulta da un atto giuridico (una decisione, una sentenza). In

questo caso, la violazione di una prescrizione importante dei doveri di

funzione è di per sé suscettibile d'impegnare la responsabilità dello Stato

(DTF 132 II 317 consid. 4.1, 123 II 582 consid. 4d/dd).

A titolo di esempio, il Tribunale federale ha qualificato

d'illecito il fatto che, contrariamente alla prescrizione di cui all'art. 85bis

cpv. 2 OAI, un ufficio AI abbia omesso di trasmettere al datore di lavoro il

formulario per la restituzione d'anticipi, nonostante che il datore di lavoro

avesse informato l'ufficio che desiderava riceverne un esemplare (DTF 133 V

14).

Nella sentenza 5A.8/2000 del 6 novembre 2000 consid. 3,

riguardante il caso di un'assicurata che pretendeva un indennizzo di fr. 50'000

a titolo di riparazione morale per il ritardo con il quale era stata trattata

la sua domanda di riqualifica professionale in ambito AI, il Tribunale federale

ha ammesso che il ritardo ingiustificato a decidere costituisce un atto

illecito e che può ledere la personalità.

In una sentenza 9C_214/2017 del 2 febbraio 2018, al consid. 4.1 il

Tribunale federale ha confermato quanto esposto in precedenza:

" (…) Parmi les conditions posées par l'art.

78 al. 1 LPGA, il faut que l'organe d'exécution ou le personnel de l'organisme

recherché en tant que garant de l'activité des organes d'exécution des

assurances sociales ait commis un acte illicite. Comme l'a correctement exposé

le Tribunal arbitral dans son jugement du 7 décembre 2010, en citant la

jurisprudence topique (ATF 133 V 14 consid. 8.1 p. 19 et les références),

l'illicéité au sens de l'art. 3 al. 1 la loi

fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres

de ses autorités et de ses fonctionnaires (LRCF; RS 170.32), auquel renvoie l'art. 78 al. 4 LPGA, suppose la violation par l'Etat au

travers de ses organes ou agents d'une norme protectrice des intérêts d'autrui

en l'absence de motifs justificatifs (consentement, intérêt public

prépondérant, etc.). L'illicéité peut d'emblée être réalisée si le fait

dommageable découle de l'atteinte à un droit absolu (vie, santé ou droit de

propriété). Si, en revanche, le fait dommageable consiste en une atteinte à un

autre intérêt (par exemple le patrimoine), l'illicéité suppose que l'auteur ait

violé une norme de comportement ayant pour but de protéger le bien juridique en

cause (Verhaltensunrecht). Exceptionnellement, l'illicéité dépend de la gravité

de la violation.

C'est le cas lorsque l'illicéité reprochée procède d'un acte

juridique (une décision, un jugement). Dans ce cas, seule la violation d'une

prescription importante des devoirs de fonction est susceptible d'engager la

responsabilité de l'Etat.

A cet égard, le

fait de rendre une décision qui se révèle par la suite inexacte, contraire au

droit ou même arbitraire ne suffit pas (arrêts 2E_2/2013 du 30 octobre 2014

consid. 5.4.1 et 2C_397/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.3; ETIENNE POLTIER,

La responsabilité de l'Etat pour acte illicite: l'exigence de l'illicéité, in

La responsabilité de l'Etat, 2012, p. 70 ss; cf. ég. FLORENCE AUBRY GIRARDIN,

Responsabilité de l'Etat: un aperçu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, in

La responsabilité de l'Etat, 2012, p. 131 s.). L'illicéité n'est réalisée que

si le juge ou le fonctionnaire a violé un devoir essentiel pour l'exercice de

sa fonction. Ce sont les devoirs de fonction qui doivent protéger contre les

dommages liés à un acte juridique erroné et non pas les normes du droit

matériel lui-même que le juge ou le fonctionnaire est tenu d'appliquer (ATF 118

Ib 163).”

Questo concetto è stato ribadito nella sentenza 2E_1/2020 del 13

febbraio 2020, dove il Tribunale federale al consid. 2.2. ha affermato:

" (…) A titolo abbondanziale, occorre poi ricordare che ai

sensi della prassi sviluppata in merito all'art. 3 LResp, relativo alla responsabilità della Confederazione

per il danno cagionato illecitamente a terzi da funzionari, è necessario in

particolare che il comportamento (atto o omissione) denunciato sia illecito,

che vi sia un danno nonché un rapporto di causalità tra questi due elementi

(sentenza 2E_1/2017 del 9 marzo 2017 consid. 7.3 e richiamo). Con riferimento

al comportamento di un giudice la giurisprudenza ritiene lo stesso illecito

quando viene violato un dovere essenziale per l'esercizio della sua funzione.

Il fatto che una decisione cresciuta in giudicato si riveli in seguito

inesatta, lesiva del diritto o anche arbitraria non basta invece per ammettere

l'illiceità di un atto o di un'omissione (sentenza 2E_1/2016 del 21 gennaio

2016 consid. 2.2 e rinvii). Ora, all'evidenza l'attrice - secondo la quale il

comportamento illecito va riferito principalmente all'applicazione errata del

diritto interno e/o convenzionale nelle sentenze federali rimesse in

discussione - non spiega né dimostra che sono adempiuti i requisiti

soprammenzionati, di modo che si possa considerare che i giudici del Tribunale

federale avrebbero violato un dovere essenziale per l'esercizio della loro

funzione, cagionandole di riflesso un danno illecito. La domanda, ai limiti

della temerarietà, si rivela inammissibile.”

2.4. Il danno

giuridicamente riconosciuto consiste nella diminuzione involontaria del

patrimonio. Esso corrisponde alla differenza tra l'ammontare attuale del

patrimonio del leso e l'ammontare che avrebbe questo stesso patrimonio qualora

l'atto dannoso non si fosse prodotto (DTF 128 III 22 consid. 2e/aa; 127 III 73

consid. 4a, 403 consid. 4a, 543 consid. 2b).

Il danno può presentarsi sotto forma di una diminuzione

dell'attivo, di un aumento del passivo, di un mancato aumento dell'attivo

oppure di una mancata diminuzione del passivo (DTF 128 III 22 consid. 2e/aa).

La nozione di danno nell'ambito del diritto pubblico della

responsabilità è di principio uguale a quella vigente nel diritto privato (STF

2A.362/2000 del 10 dicembre 2001 consid. 3.3 e i riferimenti ivi menzionati).

Nel diritto della responsabilità civile, i costi che la vittima sopporta per la

consultazione di un avvocato prima dell'apertura del processo civile,

nella misura in cui questo passo sia necessario e adeguato, possono costituire

una posta del danno, a condizione che essi non siano stati inclusi nelle

ripetibili. Ciò vale anche per i costi risultanti da un'altra procedura, come

per esempio una procedura penale. Se questa procedura permette d'ottenere delle

ripetibili, non è più possibile far valere una pretesa di risarcimento dei

costi di patrocinio nel quadro di un'ulteriore azione di responsabilità civile

(DTF 4C.51/2000 del 7 agosto 2000 consid. 2 pubblicato in SJ 2001 I 153;

DTF 117 II 101 consid. 5; 112 Ib 353 consid. 3a).

2.5. La responsabilità di cui

all'art. 78 LPGA presuppone, infine, la dimostrazione dell'esistenza di un nesso

di causalità naturale e adeguata.

Il nesso di causalità adeguata è dato se, secondo il corso

ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, l'agire illecito è

atto a causare oppure a favorire il risultato che si è effettivamente prodotto

(Kieser, ATSG-Kommentar, 2015, n.

1 eseguenti ad art. 78).

La relativa giurisprudenza non è oltremodo rigida. Non è richiesta

una prova rigorosa, ma è sufficiente che il tribunale maturi la convinzione che

un determinato andamento dei fatti s'impone con verosimiglianza preponderante (Kieser, Haftung, op.cit., p. 120).

Fatti

Il nesso di causalità adeguata può essere escluso, ovvero

interrotto, quando un'altra causa concomitante - la forza maggiore, la colpa di

un terzo oppure la colpa della vittima - costituisce una circostanza

assolutamente eccezionale o appare straordinaria al punto tale da non essere

prevedibile. Di per sé, l'imprevedibilità dell'atto concomitante non è

sufficiente per interrompere il rapporto di causalità adeguata. È inoltre

necessario che questo atto abbia un'importanza tale da imporsi quale causa più

probabile e più immediata dell'evento considerato, relegando in secondo piano

tutti gli altri fattori che hanno contribuito a produrlo, in particolare il

comportamento dell'autore (DTF 133 V 14 consid. 10.2 e riferimenti ivi citati).

2.6. Per quanto

concerne la richiesta di un risarcimento per torto morale, l'art. 78 cpv. 4

LPGA rinvia, per le procedure di cui ai cpv. 1 e 3 della norma, agli art. 3-9,

11, 12, 20 cpv. 1, 21 e 23 della legge del 14 marzo 1958 sulla responsabilità,

che sono applicabili per analogia.

Secondo l’art. 6 cpv. 1 LResp nel caso di morte di una

persona o di lesione corporale, l'autorità competente, tenuto conto delle

particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti

dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione, in quanto il

funzionario sia colpevole.

Per

il cpv. 2 del medesimo disposto chi è illecitamente leso nella sua personalità

può chiedere, in caso di colpa del funzionario, quando la gravità dell'offesa

lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo, il pagamento di

una somma a titolo di riparazione morale.

Trattandosi

dell’eventualità di cui al capoverso 2 dell’art. 6 LResp, affinché una

riparazione morale sia dovuta, oltre alle condizioni di base (cfr. supra

consid. 2.1-2.5), è necessario, da una parte, che l’autore abbia commesso una

colpa nell’esercizio delle sue funzioni e, dall’altra, che il danno cagionato

assuma la forma di una grave lesione della personalità, ossia di una lesione

all’integrità psichica che vada oltre, in quanto a intensità, a quella che una

persona qualsiasi è in grado di sopportare sola senza l’intervento

dell’autorità (in questo senso, si veda la STAF A-7101/2014 del 16 febbraio

2017 consid. 3.2).

La

colpa richiesta dall’art. 6 LResp implica una componente soggettiva e una

oggettiva. La capacità di discernimento costituisce l’aspetto soggettivo,

l’aspetto oggettivo è invece la violazione del dovere di diligenza,

rispettivamente del dovere d’ufficio. Forme di colpa sono l’intenzione e la

negligenza. L’intenzione è il perseguimento cosciente di un risultato illecito.

La negligenza è l’inosservanza di un dovere di prudenza che s’impone in una

determinata situazione (cfr. J. Gross, Schweizerisches Staatshaftungsrecht, 2a

ed., Berna 2001, p. 228 ss.; si veda pure M. Keller/S. Gabi/K. Gabi,

Haftpflichtrecht, 3a ed., Basilea 2012, p. 61 ss.).

Il

presupposto supplementare della colpa commessa dall’organo interessato

risulterà adempiuto soltanto in casi eccezionali (cfr. U.

Kieser, Haftung, op. cit., p. 120).

2.7. In concreto la

ricorrente ha postulato un risarcimento dei danni che avrebbe subito a causa

del rifiuto da parte dell’assicuratore malattie di rimborsare il prezzo intero

di 5 dosi annue del medicamento SCENESSE® dal 2016.

L’insorgente

ritiene che il danno è costituito in primo luogo dalla perdita di guadagno

derivante dall’impossibilità di lavorare in qualità di traduttrice per il “__________”,

vista l’interruzione forzata del trattamento da febbraio a settembre 2016.

L’attività avrebbe pure dovuto svolgersi anche nel 2017 e nel 2018, ma la

ricorrente non si sarebbe candidata per timore di non potersi curare in maniera

adeguata. Ciò le avrebbe provocato un danno complessivo di fr. 59'400 (fr.

19'800 [guadagno annuo] x 3 anni).

Inoltre il

lungo iter processuale avrebbe intralciato il suo percorso accademico. Ella

avrebbe infatti dovuto tradurre centinaia di pagine per far valere i suoi diritti.

L’impegno profuso al fine di ottenere il rimborso del farmaco le avrebbe

causato un ritardo di almeno un anno nella stesura della tesi del dottorato e

la procedura giudiziaria le avrebbe impedito di concentrarsi sulla stesura di

pubblicazioni e l’ottenimento di una borsa di studio, il cui importo annuo è

stimato in fr. 50'000.

Ella ritiene

che viste le sue competenze e la sua formazione, avrebbe potuto pretendere un

reddito mensile lordo di fr. 8'509, e tenuto conto di un reddito netto di fr.

7'402.85 per tredici mensilità, il danno ammonterebbe di conseguenza a fr.

88'834.--.

L’insorgente

afferma poi di aver subito un torto morale per il quale fa valere un ammontare

di fr. 10'000.--. Ella avrebbe infatti vissuto per anni nell’angoscia

dell’assenza dell’unica cura adeguata per la sua malattia rara, angoscia le cui

conseguenze sarebbero equiparabili a un disturbo da stress post-traumatico.

Infine

l’interessata fa valere le spese d’avvocato non coperte dalle ripetibili, per

un ammontare di fr. 23'533.10.

In

conclusione la ricorrente fa valere un pregiudizio totale, arrotondato, di fr.

181'767 (59'400 + 88'834 + 10'000 + 23'533.10; cfr. doc. I).

2.8. Per quanto

concerne l’illiceità, la ricorrente rileva che se l’atto dannoso consiste nella

violazione di un diritto assoluto (quale la vita o la salute), l’illiceità è

realizzata a priori, senza che sia necessario verificare se e in quale misura

l’autore abbia violato una specifica norma di comportamento (illiceità nel

risultato).

Ella

sostiene che, rifiutando con insistenza e per lunghi periodi, il rimborso

integrale di 5 dosi di SCENESSE® all’anno, l’assicuratore ha messo in

pericolo il suo benessere fisico e psichico. L’importo minimo che

l’assicuratore si era detto disposto a pagare dal 2016 (inizialmente fr.

6'560.-- a dose per 4 dosi ed in seguito l’80% di tale importo) e fino alla

sentenza definitiva 36.2018.6 del 14 settembre 2018, secondo la ricorrente, è

irrisorio se paragonato al prezzo del farmaco (18'989.-- per impianto fino al

31 maggio 2017 e fr. 15'757.-- per impianto dal 1° giugno 2017) e l’ha privata,

nei fatti, della copertura medica necessaria.

La tesi

dell’insorgente va respinta.

2.9. Preliminarmente

va rammentato che la ricorrente, a causa della malattia rara di cui è affetta,

ha chiesto all’assicuratore l’assunzione dei costi del farmaco SCENESSE®,

ossia di un medicamento che non figura nell’elenco delle

specialità e neppure è stato omologato dall’Istituto svizzero per gli agenti

terapeutici (Swissmedic).

Ella sino al 2012 ha

beneficiato del medicamento gratuitamente nell’ambito di un “compassionate

use programs” (cfr. sentenza 36.2018.6 del 14 settembre 2018).

Dal

14 maggio 2012 e fino alla fine di novembre 2015 l’assicuratore malattie ha

rimborsato all’insorgente il costo completo del medicamento SCENESSE®, per un

importo, per ogni dose, di fr. 6'560, in applicazione dell’art. 71b OAMal nel

tenore in vigore fino al 28 febbraio 2017 (cfr. sentenza 36.2018.6 del 14

settembre 2018).

Il

1° dicembre 2015 __________ ha informato l’interessata e la curante che siccome

il medicamento SCENESSE® è un farmaco fuori lista non registrato in Svizzera,

spetta all’assicuratore stabilire, in applicazione dell’art. 71b OAMal,

l’ammontare del rimborso sulla base dei criteri di efficacia, adeguatezza ed

economicità. Dopo aver cercato di discutere con la ditta Clinuvel il prezzo del

farmaco, in seguito all’assenza di un accordo, l’assicuratore ha deciso di

continuare a pagare l’importo precedentemente rimborsato, e ciò per 4 dosi

all’anno. In caso di continuazione della cura oltre il 30 novembre 2016, il

rimborso sarebbe ammontato al massimo all’80% di fr. 6'560 e in caso di

protrazione della cura oltre i due anni, sarebbe stato necessario un nuovo

rapporto medico (cfr. sentenza 36.2018.6 del 14 settembre 2018).

Il

25 febbraio 2016 la Prof. Dr.ssa med. __________ ha informato l’assicuratore

che la ditta Clinuvel ha ottenuto l’accesso al mercato europeo da parte

dell’Agenzia medica europea (EMA), che la società è intenzionata ad ottenere

una registrazione del medicamento anche in Svizzera e che Clinuvel ha dovuto

adattare il prezzo in seguito ai propri dispendi ed alla situazione effettiva,

a partire dal 2016, aggiornandolo a quello europeo, ossia Euro 22'250 per

impianto. In una prima fase in Svizzera il medicamento sarebbe stato concesso

al prezzo di favore di fr. 18'989. La specialista ha inoltre evidenziato che

per i casi gravi sono necessari 6 impianti all’anno ed ha chiesto

all’assicuratore di assumere la dose massima secondo i nuovi prezzi (cfr. consid.

1.5. inc. 36.2017.41).

Il

17 marzo 2016 l’assicuratore ha confermato di assumere 4 dosi all’anno al

medesimo prezzo rimborsato in precedenza, ritenuto che dopo il 30 novembre 2016

avrebbe riconosciuto al massimo l’80% dell’importo di fr. 6'560 (cfr. consid.

1.6. inc. 36.2017.41).

Nel

corso del mese di aprile 2016 all’assicuratore è pervenuto uno scritto datato 2

gennaio 2016 con il quale l’insorgente ha chiesto l’assunzione della totalità

dei costi per 6 dosi all’anno (cfr. consid. 1.7. inc. 36.2017.41) e la curante

si è rivolta all’assicuratore chiedendo l’assunzione dei costi integrali del

farmaco.

Il

17 maggio 2016 l’assicuratore ha confermato le sue precedenti prese di

posizione, informando la Prof. Dr.ssa med. __________ che in ambito di

associazione degli assicuratori si voleva cercare una soluzione con la ditta

Clinuvel (cfr. consid. 1.9. inc. 36.2017.41).

Con

scritto del 24 maggio 2016 l’interessata ha chiesto all’assicuratore la presa a

carico provvisoria del medicamento sulla base del nuovo prezzo e gli ha

assegnato un termine di 48 ore per pronunciarsi (cfr. consid. 1.10. inc.

36.2017.41).

Il

31 maggio 2016 l’insorgente si è rivolta al TCA con un ricorso per denegata giustizia,

chiedendo contestualmente, a titolo di provvedimenti supercautelari,

sussidiariamente cautelari, la presa a carico provvisoria del trattamento (consid.

1.11. inc. 36.2017.41). Il medesimo giorno le parti sono state convocate per

un’udienza di discussione, da tenersi successivamente alla presentazione della

traduzione in italiano del gravame prodotto in francese (cfr. consid. 1.11.

inc. 36.2017.41).

Il

3 giugno 2016 il TCA ha posto alcune domande all’UFSP (cfr. consid. 1.12. inc.

36.2017.41). Il medesimo giorno l’assicuratore ha prodotto la risposta di

causa, rilevando di aver emanato una decisione formale in data 27 maggio 2016

con cui ha confermato di assumersi al massimo 4 impianti all’anno, per un

importo di fr. 6'560 a trattamento, sino al 30 novembre 2016, in applicazione

degli art. 71a e b OAMal, ed in seguito, previa autorizzazione da parte

dell’assicuratore, pari all’80% dell’importo di fr. 6'560, ossia fr. 5'248.

Con

decreto 36.2016.63 del 6 giugno 2016 il TCA ha stralciato la causa dai ruoli in

seguito all’emissione della decisione formale, invitando l’assicuratore, in

caso di contestazione contro la decisione formale, ad emettere in tempi

brevissimi la decisione su opposizione (cfr. consid. 1.13. inc. 36.2017.41).

Adito dall’assicurata con

ricorso contro la decisione su opposizione del 21 giugno 2016, con giudizio

36.2016.72 del 21 settembre 2016, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha

parzialmente accolto il ricorso e ha condannato l’assicuratore a pagare

all’insorgente 4 impianti annui del medicamento al prezzo di fr. 18'989.--

l’uno.

CO

1 e RI 1 si sono rivolte al Tribunale federale, il quale, con

pronunzia 9C_711/2016, 9C_716/2016 del 9 maggio 2017, pubblicata in DTF 143 V

130, ha parzialmente accolto entrambi i ricorsi ed ha rinviato la causa al TCA,

affermando in sostanza che mentre si “può ammettere che questo farmaco abbia

in generale un’utilità terapeutica molto elevata”, per quanto concerne il

caso concreto dell’insorgente occorre effettuare ulteriori accertamenti anche

per stabilire quante dosi devono essere somministrate, non essendo sufficienti

le attestazioni della curante Prof. Dr.ssa med. __________.

Con decreto del 4 luglio

2017 il TCA ha parzialmente accolto l’istanza di misure provvisionali urgenti,

condannando l’assicuratore a rimborsare all’interessata l’impianto del

medicamento SCENESSE® del 10 luglio 2017.

Il ricorso dell’assicuratore è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale

federale con sentenza 9C_514/2017 del 7 settembre 2017.

Con sentenza 36.2017.41

del 27 settembre 2017 il TCA ha condannato CO 1 a rimborsare a RI 1 4 impianti

annui del medicamento SCENESSE® al prezzo di fr. 18'989.-- l’uno fino al 31

maggio 2017 e al prezzo di fr. 15'757.-- l’uno dal 1° giugno 2017.

Anche

contro questo giudizio cantonale sia CO 1 che RI 1 sono insorte al Tribunale

federale. Con sentenza 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018 l’alta

Corte, nella misura in cui erano ammissibili, ha parzialmente accolto i

ricorsi, annullando la sentenza cantonale e rinviando la causa al Tribunale per

l’allestimento di una perizia giudiziaria.

In

seguito il TCA ha emesso tre decreti con i quali ha in sostanza condannato

l’assicuratore a rimborsare l’impianto del medicamento secondo i prezzi in quel

momento in vigore.

Infine,

con sentenza 36.2018.6 del 14 settembre 2018, cresciuta incontestata in

giudicato, il TCA, dopo aver fatto allestire la chiesta perizia giudiziaria, ha

accolto il ricorso ed ha condannato l’assicuratore a rimborsare a RI 1 5

impianti annui del medicamento SCENESSE® al

prezzo di fr. 18'989.-- l’uno fino al 31 maggio 2017, al prezzo di fr.

15'757.-- l’uno dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2017 (cui va ancora aggiunta

la parte propria alla distribuzione e l’eventuale IVA conformemente all’art.

71d cpv. 4 OAMal) e al prezzo di fr. 16'303 dal 1° gennaio 2018. CO 1 è inoltre

Considerandi

stata condannata a pagare fr. 8'128.40 per le spese peritali, comprese quelle

per la traduzione della documentazione, e fr. 14'000.-- a titolo di ripetibili

(IVA compresa).

2.10

Alla

luce dello svolgimento dei fatti, questo Tribunale non rileva alcun atto

illecito, ai sensi della giurisprudenza, commesso dall’assicuratore malattie.

Innanzitutto non va

dimenticato che l’interessata fino a fine 2015 e a partire da

fine settembre 2016 ha ricevuto perlomeno 4 dosi del farmaco, conformemente a

quanto prevede l’EMA (European Medicines Agency), che ha fissato la

posologia in 3, massimo 4 dosi annue. Anche Swissmedic raccomanda 3, massimo 4

impianti all’anno (cfr. www.compendium.ch).

Il TCA con

sentenza 36.2016.72 del 21 settembre 2016 ha condannato CO 1 a pagare

all’insorgente 4 impianti annui del medicamento al prezzo di fr. 18'989.--

l’uno, ciò che le ha permesso di avere accesso al farmaco conformemente alle

prescrizioni dell’Agenzia europea. Il Tribunale federale non ha concesso

l’effetto sospensivo al ricorso inoltrato contro il giudizio cantonale. In

seguito il TCA ha emesso numerosi decreti provvisionali con cui ha accolto le

richieste dell’assicurata di rimborso pieno del costo del farmaco.

L’assicuratore ha impugnato il primo decreto al TF, il quale ha dichiarato il

ricorso inammissibile.

Già solo per

questo motivo, e meglio per la circostanza che da settembre 2016 ella ha

comunque potuto beneficiare di almeno 4 impianti annui come in periodi

precedenti e come prescritto dall’EMA (cfr. sentenza 36.2017.41 del 27

settembre 2017, consid. 1.40, relativo all’udienza del 26 giugno 2017: “[…]

Più specificatamente le assunzioni sono avvenute a fine

settembre 2016, il 23.12.2016, il 10.2.2017 e il 21.4.2017.”),

da tale data non può far valere alcun atto illecito e meglio alcuna violazione

di un diritto assoluto quale la vita o la salute.

Secondo

questo Tribunale neppure per il periodo tra febbraio 2016 e settembre 2016,

quando in sostanza, rispetto alle prescrizioni dell’EMA, ha ricevuto una dose

in meno, la ricorrente può prevalersi di un atto illecito.

Infatti

l’assicuratore, in presenza della richiesta di rimborso dei costi di un

medicamento che non figurava nell’elenco delle specialità, che non era stato

omologato dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) e che

ha subito un importante aumento del prezzo, ha esaminato se i presupposti

eccezionali di cui all’art. 71b cpv. 2 OAMal in vigore fino al 28 febbraio 2017

erano adempiuti e di conseguenza se e a quali condizioni il rimborso sarebbe

potuto avvenire.

Tale disposto rinviava in

particolare all’art. 71a OAMal il cui cpv. 1 lett. b prevede che

l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi (…) se

l’impiego del medicamento promette un elevato beneficio terapeutico contro una

malattia che può avere esito letale per l’assicurato o può provocare danni

gravi e cronici alla sua salute e, a causa della mancanza di alternative

terapeutiche, un altro trattamento omologato efficace non è disponibile e il

cui cpv. 3 (abrogato dal 1° marzo 2017) precisava che i costi assunti devono

essere proporzionati al beneficio terapeutico, che l’assicuratore stabilisce

l’importo della rimunerazione e che il prezzo iscritto nell’elenco delle

specialità è considerato il prezzo massimo.

L’assicuratore,

con la decisione su opposizione del 21 giugno 2016, aveva evidenziato di aver

interpellato il proprio medico fiduciario, dr. med. __________, il quale, in

data 16 giugno 2016, circa l’adempimento delle condizioni di cui all’art. 71b

OAMal, aveva affermato che “va certamente ammessa l’efficacia del medicamento

per quanto riguarda il tempo di esposizione al sole senza dolori. L’entità

individuale del successo terapeutico è difficile da stabilire sulla base dei

dati”, che “per la cura della patologia non vi sono cure alternative

paragonabili. Mezzi di protezione dal sole non sono sufficienti. A dipendenza

della gravità della patologia il provvedimento principale risiede nello stare

il meno possibile esposti alla luce solare. Dal punto di vista dell’effetto

l’alternativa sarebbe l’evitare la luce solare e il portare vestiti protettivi

dalla luce”, che “il medicamento Scenesse è atto a mitigare i sintomi

della malattia - prolungando il tempo di attività al sole senza dolore -, ma

non a curare la causa della malattia stessa. L’alto valore terapeutico consiste

nella miglior partecipazione alle attività quotidiane alla luce del sole ed è

dimostrabile dall’efficacia rilevata individualmente nella vita quotidiana”

(cfr. consid. 1.15 inc. 36.2017.41). Circa il dosaggio, il medico fiduciario,

sulla base delle indicazioni dell’EMA aveva ritenuto che il numero di dosi

all’anno dipendeva dal fabbisogno di protezione dalla luce solare e che l’EMA stessa

prescriveva un dosaggio di 3 impianti all’anno, al massimo 4. Circa il prezzo

secondo il medico fiduciario non vi erano motivi medici atti a giustificare un

aumento da fr. 6'560 a fr. 18'989, poiché nessuna nuova risultanza medica comprovava

un’ulteriore utilità in precedenza non già contemplata nel prezzo (cfr. consid.

1.15

inc. 36.2017.41).

L’assicuratore

aveva ritenuto che l’aumento del prezzo era eccessivo, non giustificato da

studi recenti che ne dimostravano la migliore efficacia, sproporzionato e violava

il criterio dell’economicità. Non era comprovato, secondo la Cassa, che il

prezzo iniziale non era più sufficiente a coprire i dispendi né che nel

frattempo erano insorti oneri supplementari risultanti dai maggiori controlli

per la registrazione in ambito UE. In Europa non esisteva un prezzo unico

ufficiale approvato. Un dosaggio superiore a quanto ammesso dall’EMA non era

giustificato (cfr. consid. 1.15 inc. 36.2017.41).

L’agire

dell’assicuratore, seppur criticabile (nella sentenza 36.2018.6 del 14

settembre 2018 al consid. 2.24, pag. 77 il TCA ha accertato infatti che l’istruttoria “dell’amministrazione si rivela manifestamente

lacunosa. L’assicuratore è limitato in sostanza a prendere atto di non essere

in grado di accertare la presenza o meno dell’elevato valore terapeutico e non

ha ritenuto necessario né di convocare la ricorrente per un esame

valetudinario, né di assegnare ad uno specialista in EPP la valutazione del

caso di specie”), non può comunque essere ritenuto illecito ai sensi

della giurisprudenza federale. Non vi è infatti stata alcuna violazione di un

dovere essenziale per l’esercizio della funzione da parte della Cassa (cfr.

sentenza 9C_214/2017 del 2 febbraio 2018, al consid. 4.1)

La procedura seguita

dall’assicuratore, seppur sfociata in una decisione non confermata da questo

Tribunale (cfr. da ultimo la sentenza 36.2018.6 del 14 settembre 2018), è

quella prevista dall’OAMal, poiché la Cassa ha esaminato, con l’intervento del

proprio medico fiduciario, se erano adempiute le condizioni di cui agli art. 71

e seguenti OAMal per poter rimborsare i costi di un farmaco non ammesso

nell’elenco delle specialità e non omologato da Swissmedic ed utilizzato per la

cura di una mattia rara.

Del

resto, a comprova che la questione non era di cristallina soluzione ed era

assai complessa, va considerato come il Tribunale federale, adito in due

occasioni sia dalla ricorrente sia dall’assicuratore, non ha ritenuto

sufficiente, per determinarsi in merito, i numerosi accertamenti effettuati da

questo Tribunale, tra cui le valutazioni della curante, Prof. dr.ssa med. __________,

sentita quale teste, malgrado sia una delle maggiori esperte a livello mondiale

della patologia di cui è affetta l’insorgente e malgrado le difficoltà nel

trovare un perito del suo stesso livello che potesse allestire un referto in

questo ambito (cfr. sentenza 9C_711/2016, 9C_716/2016 del 9 maggio 2017, pubblicata

in DTF 143 V 130 e sentenza 9C_748/2017, 9C_760/2017 del 13 febbraio 2018).

Pertanto, non si può imputare alla Cassa un

comportamento illecito per il solo fatto di non aver da subito ammesso il suo

obbligo prestativo pieno nel rimborso del farmaco SCENESSE®.

In assenza della prima

condizione cumulativa per poter ottenere un risarcimento del danno, sia

materiale che morale, la richiesta deve essere respinta.

2.11

Abbondanzialmente questo TCA

rileva inoltre che l’insorgente non ha comunque comprovato l’asserito danno

subito.

Per quanto concerne il

salario annuo che l’interessata afferma di non aver potuto conseguire, pari a

fr. 88'834.--, ella non ha prodotto alcuna prova circa un

eventuale rifiuto da parte di un datore di lavoro di assumerla a causa del

danno alla salute. Al contrario, dalla perizia fatta allestire da questo

Tribunale nell’ambito della procedura 36.2018.6, emerge che il Prof. dr. med. __________

nell’anamnesi professionale aveva indicato che “depuis 2015 la patiente

travaille dans le __________ au Tessin” (pag. 36 della sentenza del 14

settembre 2018).

Circa l’indicata

assunzione quale traduttrice nell’ambito dei __________, va rilevato innanzitutto

che a comprova della perdita di guadagno subita, l’insorgente ha prodotto

unicamente uno scritto del 2 febbraio 2017 di un responsabile della __________

che fa stato di un’offerta di lavoro quale freelance __________ per il __________

a cui lei stessa ha rinunciato per motivi di salute, mentre nulla è stato

prodotto in relazione agli anni successivi (cfr. allegato doc. 12).

Del resto,

in seguito all’emissione della sentenza 36.2016.72 del 21 settembre 2016, cui

ha fatto seguito l’assenza di conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso

presentato dall’assicuratore al TF e l’emissione di numerosi decreti

provvisionali da parte di questo Tribunale, l’assicurata ha avuto diritto al

rimborso completo di almeno 4 impianti annui del farmaco (nel 2018: 5; cfr.

punto 3.2.3 della risposta di causa).

Per

quanto concerne poi le ripetibili, va rammentato che alla medesima, in seguito

ad un accurato ed approfondito esame della nota d’onorario di oltre fr. 38'000,

per un totale di 152 ore e 5 minuti, presentata nelle more processuali della

causa 36.2018.6, il TCA ha riconosciuto un importo di fr. 14'000, IVA compresa

(cfr. consid. 2.25, pag. da 77 a 81 della sentenza 36.2018.6 del 14 settembre

2018). Ella ha inoltre ricevuto ulteriori fr. 6'600 in seguito alle sentenze

federali (cfr. doc. 12, pag. 3).

Ora, nella misura in cui la ricorrente pretende

che l’assicuratore convenuto debba risarcirgli il danno costituito dalle spese

di patrocinio non coperte dalle ripetibili – pretesa di risarcimento che, in

materia di assicurazioni sociali, trova fondamento nell’art. 78 LPGA -, questo

Tribunale osserva che la giurisprudenza federale ha già avuto modo di chiarire

che la responsabilità secondo l’art. 78 LPGA non concerne in realtà i costi di

patrocinio che ne sono eventualmente derivati, in quanto esiste una

regolamentazione legale esaustiva per quanto riguarda l’indennizzo dei costi di

rappresentanza (cfr. la STF 5A.27/1999 del 18 febbraio 2000 consid. 3b, emanata

prima dell’entrata in vigore della LPGA in base alla LResp, i cui principi sono

però validi anche nel caso di specie; in questo senso si veda la STCA

35.2014.35

del 1° aprile 2015 consid. 2.6).

Infine,

per quanto concerne l’asserito danno morale, non solo manca l’atto illecito, ma

neppure è stata comprovata una colpa da parte dell’assicuratore, come vuole

l’art. 6 LResp.

2.12

L’assicurata

a pag. 4 del ricorso ha chiesto l’assunzione di ulteriori prove:

" (…)

III. MEZZI DI PROVA

La ricorrente richiede la produzione dell’incarto completo da

parte di CO 1 e la convocazione delle parti a un’udienza dinnanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni.” (doc. I)

L’assicuratore

ha prodotto l’incarto relativo alla presente procedura con la risposta di causa

(doc. V).

Per

quanto concerne la convocazione ad un’udienza (cfr. a

questo proposito la STF 8C_69/2020 del 21 febbraio 2020, consid. 4), l'art.

6.

n. 1 CEDU prevede che ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza

entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno

2019.

consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3.,

pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid.

2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29

maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione

di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in

cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione

di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista

personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o

di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo,

non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio

2013.

consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA

38.2018.39

del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella

presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, la ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico

dibattimento, né una richiesta di audizione al fine di esporre il proprio punto

di vista sulle risultanze probatorie, ma ha semplicemente chiesto nel ricorso,

quali “mezzi di prova” (doc. I pag. 4), al punto III ”la convocazione

delle parti a un’udienza”.

La

medesima ha, quindi, in sostanza chiesto l’assunzione di una nuova prova.

In

concreto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, l’insorgente ha potuto far

valere diffusamente le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017

del 12 gennaio 2018), tramite il ricorso.

Conformemente,

alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso

delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve

essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non

potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si

rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019

consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018

del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.;

STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile

2017.

consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24

gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b;

122.

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

Nel caso di specie, ritenuta la palese

assenza, per i motivi indicati in precedenza del presupposto dell’atto

illecito, e che i documenti presenti all’inserto già consentono al TCA di

emanare il proprio giudizio, questo Tribunale ritiene che l’assunzione delle

prove postulate nelle more processuali, compresa l’udienza, non potrebbe

mettere in luce nuovi elementi concreti ai fini della risoluzione della

vertenza.

Ne

discende che la richiesta di assunzione di ulteriori prove

dell’insorgente deve essere respinta.

2.13

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto la decisione impugnata merita conferma,

mentre il ricorso va respinto.

2.14

Va qui

rammentato che con sentenza 9C_408/2007 del 4 marzo 2008 pubblicata in

DTF 134 V 138, il TF ha stabilito che il ricorso in materia di

diritto pubblico è ammissibile contro un giudizio cantonale sulla

responsabilità dell'ufficio AI fondata sull'art. 78 LPGA - e più precisamente

sull'ammontare del danno - solo qualora il valore litigioso raggiunga fr.

30'000.-, conformemente all'art. 85 cpv. 1 lett. a LTF (consid. 1.2.2).

In DTF 137 V 51 il TF ha

confermato, in un caso di responsabilità ai sensi dell’art. 52 LAVS, che il

ricorso in materia di diritto pubblico interposto contro un giudizio sulla

responsabilità del datore di lavoro nei confronti di una cassa di compensazione

fondata sull'art. 52 cpv. 1 LAVS è ammissibile solo qualora il valore litigioso

raggiunga il limite di fr. 30'000.- (o in presenza di una questione di diritto

d'importanza fondamentale; consid. 4).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere

una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Come evocato nel considerando 2.14. il ricorso è inammissibile:

a. nel campo

della responsabilità dello Stato se il valore litigioso è inferiore a 30 000

franchi;

b. nel campo

dei rapporti di lavoro di diritto pubblico, se il valore litigioso è inferiore

a 15 000 franchi.

Se il valore litigioso non raggiunge l’importo determinante secondo il

capoverso 1, il ricorso è nondimeno ammissibile se si pone una questione di

diritto di importanza fondamentale.

4. Qualora non sia ammissibile

il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la presente decisione è ammesso

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il

termine di trenta giorni dalla notificazione.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti