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Decisione

36.2020.37

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 settembre 2020Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i precetti esecutivi n. __________ del 12 dicembre 2019 e n. __________ del 12

marzo 2020, per un totale dovuto di Fr. 2'554,80 rispettivamente di Fr. 382,85,

a cui si aggiungono le spese amministrative di Fr. 730.- (spese di diffida di

Fr. 520.- e spese di apertura dell'incarto di Fr. 210.-) e le spese esecutive.

Non è

compito del Tribunale cantonale delle assicurazioni valutare e decidere, in

questa procedura, in merito a quanto asserito dalla signora RI 1 circa i suoi

diritti in tema di assistenza sociale o a sue pretese nei confronti del Comune

di __________. Va qui ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la

decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid.

2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81). Se non è

stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può

dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (DTF 131 V 164 consid. 2.1;

DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b; STF C 22/06 del 5 gennaio

2007).

Di conseguenza, il TCA non può

esaminare nel merito la questione riguardante il mancato riconoscimento da

parte del Comune di __________ dell'intenzione della ricorrente di stabilirsi

durevolmente per costituire il centro della propria vita in quel luogo e quindi

di dimorarvi, ciò che le avrebbe permesso di usufruire dei servizi

assistenziali e di quelli dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,

che si sarebbe assunto il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi

LAMal.

Nemmeno v'è dunque motivo di rimettere

la procedura al Municipio di __________, come postulato dalla ricorrente (doc.

I pag. 14), che ritiene il Comune responsabile per l'insorgenza dei debiti per

i quali è stata escussa. Non può essere seguita la signora RI 1 laddove domanda

al Tribunale cantonale delle assicurazioni di sospendere le procedure esecutive

in oggetto "e per l'effetto rimettere la

causa in sede civile, stante la pendenza della procedura dinanzi la Pretura di __________

con il Municipio di __________, unico debitore e responsabile del pagamento dei

crediti precettati alla sottoscritta dalla CO 1" (doc. I pag. 15).

In merito a questi temi si è espressa

la nostra Massima Istanza con STF 9C_291/2019 il 24 giugno 2019, confermando

l'agire di un assicuratore malattie che ha domandato all'assicurato l'importo

dei premi non più coperto dai sussidi erogati dalla Cassa cantonale di

compensazione nell'ambito delle prestazioni complementari. Secondo il TF la

Cassa malati ha correttamente ritenuto, in quel caso, che l’assenza del diritto

alle prestazioni complementari non avesse incidenza sulla procedura di incasso avviata

dalla Cassa malati. Come per il caso trattato dalla giurisprudenza anche la qui

ricorrente resta diretta debitrice dei premi e delle partecipazioni dovute. Per

tale ragione l'assicuratore malattia può procedere all'incasso delle

partecipazioni ai costi LAMal. Ininfluenti sono pure i Regolamenti comunitari e

l'ALC invocati dall'assicurata, esulando dal tema qui in esame.

4. Nella

STCA 36.2019.106-107 dell'8 maggio 2020, il TCA ha ricordato il principio

dell'obbligo assicurativo per tutte le persone che vivono in Svizzera (DTF 134

V 34 consid. 5.5) e quindi anche per i cittadini stranieri senza permesso di

dimora (DTF 129 V 77).

Non occorre qui indagare il motivo per

cui tra il 22 luglio 2018 e il 25 ottobre 2019 l'assicurata non sia più stata

considerata dimorante nel Comune di __________ malgrado essa possa avere continuato

a risiedervi. Anche se si volesse ritenere una presenza in territorio del Comune

di __________ senza valido titolo, ossia senza permesso di dimora, lo statuto

di sans-papiers che ne deriverebbe non muterebbe la situazione siccome

la ricorrente assoggettata all'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie in virtù dell'art. 3 cpv. 1 LAMal in connessione con l'art. 1

cpv. 1 OAMal. RI 1 è dunque validamente assicurata presso CO 1 e pertanto deve pagare

i premi e partecipare ai costi fissati dalla LAMal, circostanza del resto non

contestata dalle parti.

5. In

concreto è accertato che la ricorrente non ha onorato i premi e le

partecipazioni ai costi pretesi dalla Cassa malati per il periodo da luglio

2018 ad ottobre 2019 compresi, circostanza pacificamente riconosciuta. La

ricorrente si è limitata a chiedere al TCA di non evadere le decisioni su

opposizione finché il Municipio di __________ o l'Ufficio del sostegno sociale

e dell'inserimento si assumeranno il pagamento dei suoi debiti contratti nei

confronti della Cassa malati, richiesta che – come indicato – non può essere

assecondata.

Non avendo dunque l'assicurata saldato

gli importi dovuti e richiesti dalla Cassa malati dapprima con dei conteggi,

poi con dei solleciti e in seguito con delle diffide di pagamento,

l'assicuratore malattia era legittimato, in virtù dell'art. 64a LAMal, ad

avviare delle procedure esecutive volte a recuperare quanto di sua spettanza.

Gli importi relativi alle

partecipazioni ai costi ancora dovuti (Fr. 399,10), chiesti entro il termine di

perenzione di 5 anni (cfr. a questo proposito la sentenza K 82/02 del 17 giugno

2003 e la sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, nonché l'art. 24 LPGA), trovano

conferma negli atti prodotti dall'assicuratore malattia e sono pertanto indubbiamente

dovuti dalla ricorrente.

6. Resta da esaminare, per il

resto, la correttezza dell’agire dell’assicuratore. Con le decisioni impugnate

e con i due precetti esecutivi, l’assicuratore ha inoltre preteso

dall'assicurata l'importo di Fr. 730.- per spese amministrative, e meglio Fr. 520.-

a titolo di spese di diffida e in Fr. 210.- per spese di apertura incarto.

Anche se la ricorrente non ha contestato la legittimità della pretesa, occorre

verificare gli importi richiesti siccome, già di primo acchito, decisamente

elevati a fronte del debito.

7. Nella DTF 125 V 276,

l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio

della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento

in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari

cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della

partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in

caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le

disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino

una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato codificato

all’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012. La norma prevede

che, qualora l'assicurato, per propria causa, cagioni spese che

avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può

riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista

dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

8. In concreto le "Disposizioni

d'esecuzione complementari all'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie secondo la LAMal", nel tenore del 01.04.2016,

applicabile al 2018 (doc. 2), e nella versione del 01.09.2018, da considerare

per l'anno 2019 (doc. 2), all'art. 3.1 prevedono che i premi, le franchigie o

le aliquote devono essere pagati entro la data indicata sulla fattura e che,

trascorso tale termine, l'assicuratore può percepire un interesse di mora e le

spese amministrative generate per solleciti, ingiunzioni di pagamento o

procedure d'esecuzione.

Le spese di

diffida di Fr. 520.- corrispondono esattamente agli importi fatturati dalla

Cassa malati per ogni diffida di pagamento (varianti dai Fr. 20.- ai Fr. 50.- a

seconda dell'importo del debito) e sono dovute per

colpa dell'assicurata medesima che non ha pagato nei termini quanto domandato.

Esse trovano il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 2 OAMal e nelle predette

CGA, perciò il loro addebito è giustificato d’avviso della Cassa.

In concreto è preteso l’importo di Fr. 520.- , a fronte di

un totale del credito cifrato in Fr. 2'937,65, quali spese amministrative

derivate dai richiami e solleciti. Per le spese di apertura di due incarti sono

inoltre richiesti complessivamente Fr. 210 (Fr. 120.- + Fr. 90.-). Questi importi sono decisamente eccessivi e non possono

essere ammessi. Solo le spese di richiamo costituiscono quasi il 17,7%

dell’importo del debito. Se alle stesse si assommano le spese dei dossier la

percentuale sale a quasi ¼ della somma del debito. Ciò appare del tutto

inammissibile. Le spese sono sproporzionate e vanno ridotte a complessivi Fr. 360.-

alla luce anche degli importi minimi delle partecipazioni ai costi che,

singolarmente, hanno però comportato ogni volta una tassa di diffida di Fr. 20.-.

Le spese di apertura dell’incarto devono essere ridotte di un terzo

dell’importo preteso, ossia complessivamente Fr. 140.-(Fr. 80.- e Fr. 60 per i

due dossier).

9. Alla luce di

quanto sopra esposto le decisioni su opposizione impugnate devono essere

riformate e il ricorso va parzialmente accolto.

L'opposizione al precetto

esecutivo n. __________ del 12 dicembre 2019 emesso dall'Ufficio di esecuzione

di __________ è rigettata in via definitiva per l'importo di Fr. 2'554,80,

oltre alle spese di diffida di Fr. 280.-, a quelle di apertura dell'incarto di

Fr. 80.- e agli interessi di mora del 5% sui premi LAMal di Fr. 1'883,40 dal 9

dicembre 2019.

L'opposizione al precetto

esecutivo n. __________ del 12 marzo 2020 emesso dall'Ufficio di esecuzione di __________

è rigettata in via definitiva per l'importo di Fr. 382,85, oltre alle spese di

diffida di Fr. 80.-, a quelle di apertura dell'incarto di Fr. 60.- come pure

agli interessi di mora del 5% su Fr. 127,80 sul premio LAMal di ottobre 2019 dal

9 marzo 2020.

All'assicurata,

parzialmente vincente in causa, siccome non patrocinata, non vanno riconosciute

ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui è ricevibile, il ricorso formulato da RI 1, __________, contro le

decisioni su opposizione rese il 6 maggio 2020 e 25 maggio 2020 è parzialmente accolto.

Considerandi

2.

Le

decisioni su opposizione impugnate dall’assicurata sono riformate come segue:

2.1

La

decisione resa su opposizione il 6 maggio 2020 da CO 1 è riformata come segue:

2.1.1

RI

1.

è condannata a pagare all’assicuratore sociale CO 1 l'importo di Fr. 2'554,80 per premi LAMal dal luglio 2018 al settembre 2019 e per

partecipazioni ai costi LAMal dal luglio 2018 al maggio 2019, oltre alle spese

di diffida di Fr. 280.-, a quelle di apertura dell'incarto di Fr. 80.-, e agli

interessi di mora del 5% su Fr. 1'883,40 dal 9 dicembre 2019.

2.1.2

Per gli importi di cui al punto precedente (2.1.1) l’opposizione

formulata dalla debitrice RI 1 al PE n. __________ del 12

dicembre 2019 emesso dall'UE di __________ è rigettata in via definitiva.

2.2

La

decisione resa su opposizione da CO 1 il 25 maggio 2020 è riformata come segue:

2.2.1

RI

1, __________, è condannata a pagare all’assicuratore sociale malattie CO 1 l'importo

di Fr. 382,85 per il premio LAMal di ottobre 2019 e le

partecipazioni ai costi da aprile a settembre 2019, oltre alle spese di diffida

di Fr. 80.-, a quelle di apertura dell'incarto di Fr. 60.- e agli interessi di

mora del 5% su Fr. 127,80 dal 9 marzo 2020.

2.2.2

Per

gli importi di cui al precedente punto (2.2.1) l'opposizione formulata dalla

debitrice RI 1 al PE n. __________ del 12 marzo 2020 spiccato dall'UE di __________

è rigettata in via definitiva.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti