36.2020.37
Obbligo di pagare i premi e le partecipazioni ai costi LAMal anche per stranieri senza permesso di dimora in Svizzera.La procedura d'incasso è indipendente da altre procedure,quindi non viene sospesa dal TCA.Spese amministrative riconosciute,ma ridotte dal TCA in funzione del credito vantato
14 settembre 2020Italiano20 min
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2020.37
36.2020.38
TB
Lugano
14 settembre 2020
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 giugno 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 maggio 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. Durante
gli anni 2018 e 2019 RI 1 era affiliata per l'assicurazione malattia
obbligatoria presso CO 1 e con la franchigia minima il premio mensile era di
Fr. 471,20 rispettivamente di Fr. 487,40 (doc. 1).
Ba. Nel
corso del 2018 la Cassa malati ha trasmesso all'assicurata tre conteggi delle
partecipazioni 2018 e del 2019 (n. __________, n. __________, n. __________) e sette
conteggi delle partecipazioni 2018 e 2019 (n. __________, n. __________, n. __________,
n. __________, n. __________, __________, n. __________, n. __________, n. __________).
A tutti questi conteggi, non soluti, hanno
fatto seguito dei solleciti (non soggetti alla percezione di spese, eccetto per
il primo conteggio: Fr. 10.-) per partecipazioni non pagate e poi delle diffide
per partecipazioni non pagate, queste ultime assoggettate alla percezione di
una spesa di Fr. 20.- ciascuna (doc. 3-6, 8-15, 19).
L'11 febbraio 2019 (doc. 7) la Cassa
malati ha inviato all'assicurata una fattura complementare concernente i premi
da luglio a dicembre 2018 per un totale dovuto, già dedotte le tasse federali e
il sussidio cantonale, di Fr. 738,45. A ciò sono seguiti un sollecito e una
diffida con spese di Fr. 50.-, per un totale, dovuto entro il 15 novembre 2019,
di Fr. 788,45.
L'8 luglio 2019 (doc. 17) l'amministrazione
ha inviato all'assicurata una fattura di rettifica relativa ai premi da gennaio
ad agosto 2019 per un premio netto da versarle entro fine mese di Fr. 1'022,40.
Sono poi stati emessi un sollecito e
una diffida, quest'ultima aumentata di Fr. 50.- di spese.
Un'altra fattura di rettifica è stata è
stata emessa l'8 luglio 2019 (doc. 18) per il premio LAMal di settembre 2019,
con cui la Cassa malati ha chiesto all'assicurata il pagamento di Fr. 127,80,
importo sollecitato e poi diffidato, con l'aggiunta di Fr. 50.- di spese.
Bb. Con
precetto esecutivo n. __________ del 12 dicembre 2019 (doc. 21) dell'Ufficio di
esecuzione di __________, la Cassa malati ha escusso la debitrice per i premi LAMal
da luglio 2018 a settembre 2019 per un importo di Fr. 1'883,40 oltre interessi
del 5% dal 9 dicembre 2019, per le partecipazioni ai costi LAMal dal mese di
luglio 2018 al mese di maggio 2019 per l'importo di Fr. 671,40, per le spese
amministrative di Fr. 500.- e per Fr. 45,70 di interessi scaduti.
L'opposizione formulata dall'assicurata
al precetto esecutivo è stata tolta dalla Cassa malati con decisione formale
del 19 dicembre 2019 (doc. 22), che ha confermato che i premi di Fr. 1'888,65 e
le partecipazioni ai costi di Fr. 666,15 erano dovuti, oltre alle spese di
diffida di Fr. 380.- e alle spese di apertura incarto di Fr. 120.-, per un
importo complessivo da pagare di Fr. 3'054,80. A ciò andavano aggiunti gli
interessi del 5%.
Bc. Il
6 maggio 2020 (doc. A1) CO 1 ha emesso una decisione su opposizione con cui ha
respinto l'opposizione del 17 gennaio 2020 (doc. 23) dell'assicurata e ha
confermato integralmente il suo credito.
Ca. La
fattura dei premi del 12 agosto 2019 (doc. 25) per il trimestre da ottobre a
dicembre 2019 (n. __________, n. __________, n. __________), per un importo
mensile di Fr. 127,80, è stata oggetto di un sollecito e di una diffida (+ Fr.
50.-) per il mese di ottobre.
Anche i conteggi delle partecipazioni
2019 n. __________ (doc. 26), n. __________ (doc. 27), n. __________, non soluti
nei termini, sono stati seguiti da un sollecito e poi da una diffida con spese
di Fr. 20.-, di Fr. 50.- e ancora di Fr. 20.- a dipendenza del debito.
Cb. Il
12 marzo 2020 (doc. 34) l'UE di __________ ha escusso l'assicurata con precetto
esecutivo n. __________ per le partecipazioni ai costi LAMal da aprile a
settembre 2019 (Fr. 255,05) e il premio LAMal di ottobre 2019 (Fr. 127,80), a
cui ha aggiunto Fr. 230.- per spese amministrative e Fr. 2,80 per interessi
scaduti.
Con decisione formale del 24 aprile
2020 (doc. 35) la Cassa malati ha tolto l'opposizione al precetto esecutivo e
ha confermato le somme dovute relative al premio di Fr. 127,80 e alle
partecipazioni ai costi di Fr. 255,05. Andavano inoltre computate le spese di diffida
di Fr. 140.- e le spese di apertura incarto di Fr. 90.-, per un totale da
pagare di Fr. 612,85, oltre agli interessi del 5%.
Cc. Con
decisione su opposizione del 25 maggio 2020 (doc. A2) CO 1 ha respinto
l'opposizione del 18 maggio 2020 (doc. 36) e, rilevato che ai suoi solleciti di
pagamento l'assicurata non ha dato seguito, ha fatto spiccare un PE. Ritenuto
che i premi sono dovuti e non sono stati soluti, la Cassa malati ha confermato
integralmente il suo credito e ha tolto l'opposizione.
D. Con
ricorso del 4 giugno 2020 (doc. I) RI 1 ha contestato le due decisioni rese su
opposizione dall’assicuratore domandando al Tribunale di annullare i precetti
esecutivi n. __________ e n. __________ emessi dall'UE di __________, di
accertare la responsabilità del Municipio di __________, l’impossibilità di pagare
la somma richiesta, di rinviare gli atti alla Pretura di __________, di
accertare l'inesistenza del credito risultante dai predetti PE e quindi di
decidere che essa nulla deve alla Cassa malati in quanto il credito è dovuto
dal Municipio di __________. La ricorrente ha perciò chiesto di sospendere
l'esecutività dei citati precetti esecutivi e pure di qualsiasi altro che
dovesse emergere in corso di causa.
L'insorgente ha rimproverato al
Municipio di __________ di avere cancellato la sua residenza nel Comune dal 22
luglio 2018 al 25 ottobre 2019, ciò che non le ha permesso di beneficiare
dell'assistenza sociale e quindi anche del pagamento dei premi e delle partecipazioni
ai costi della Cassa malati per i periodi in oggetto.
Essa ha perciò formulato in Pretura
(doc. A4) un'azione civile nei confronti del Comune di __________ volta a un
risarcimento per averla arbitrariamente cancellata dalla banca dati movimento
della popolazione residente, causa attualmente pendente per un reclamo alla
Terza Camera Civile del Tribunale d'appello (doc. A5). Considerati la sua
intenzione di stabilirsi durevolmente in quel comune (anche) nel periodo 22
luglio 2018-25 ottobre 2019 e il suo obbligo assicurativo, non le è stato tuttavia
garantito il pagamento dei premi LAMal e delle spese mediche ricevute.
E. Chiesta
(doc. III) e ottenuta una proroga (doc. IV), con risposta del 10 luglio 2020
(doc. V) CO 1 ha proposto di respingere il ricorso, di confermare le due
decisioni su opposizione impugnate e di pronunciare il rigetto delle
opposizioni ai due precetti esecutivi in esame.
L’assicuratore ha evidenziato che la
ricorrente non ha contestato i crediti vantati, ma ha asserito che il Comune di
__________ non le ha riconosciuto la residenza per 15 mesi e non le ha dato la
possibilità di onorare le fatture dell'assicurazione malattia tramite l'Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento. L'assicuratore malattia ha osservato che
non è compito suo giudicare l'operato di un'altra autorità (Comune) e che
comunque gli altri procedimenti non influenzano le procedure esecutive avviate
contro l'assicurata, non essendo tenuto a sospenderle fino a quando la
controversia sul diritto di riduzione dei premi non è risolta (STF 9C_5/2008
consid. 2 del 13 febbraio 2008).
Di conseguenza, la Cassa malati ha confermato i suoi provvedimenti
e il rigetto delle opposizioni ai PE __________ e __________.
F. La ricorrente non ha prodotto
nuovi mezzi di prova (doc. VI).
considerato in
diritto
in
ordine
1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1).
Per una
critica della dottrina sulla STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 in cui il
Tribunale federale, giudicando a corte completa, ha annullato una decisione del
Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino siccome emanata a
<giudice unico>, apparentemente instaurando così una nuova e più
restrittiva prassi rispetto al passato, cfr. Ivano
Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione
di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici
alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e
segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg.
Va inoltre
segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015
dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte ha confermato la sua costante prassi
antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in
Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici,
op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.).
Il tema qui
all’esame (incasso di premi e partecipazioni) ha ampiamente fatto l’oggetto di
esame sia dottrinale, sia giurisprudenziale, così come l’eccezione sollevata
dall’assicurata e ripresa nelle considerazioni di fatto che precedono. La causa
non impone inoltre l’acquisizione di prove specifiche e non è complessa nella
sua valutazione. La decisione può conseguentemente essere emanata
monocraticamente.
nel merito
2. In base all'art. 3 cpv. 1
LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare
dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi
dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
Per l'art. 4 LAMal le persone tenute ad
assicurarsi possono scegliere liberamente tra gli assicuratori che dispongono
di un'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione sociale malattie
conformemente alla LVAMal.
L'art. 64 cpv. 1 LAMal
prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.
In virtù dell'art. 64
cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi comprende: a. un importo fisso per anno
(franchigia) e b. il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale).
Secondo l'art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o
partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno
un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di
30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Giusta l'art.
64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le
partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore
deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore
comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
L'art. 90 OAMal
dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,
l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità
degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in
arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto
essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere
adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle
disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b
cpv. 2 OAMal).
3. La
ricorrente non ha contestato il fondamento sostanziale della richiesta
dell’assicuratore, domandando al Tribunale di sospendere le procedure e aspettare
a giudicare sulle decisioni su opposizione impugnate sospendendo l'esecutività
dei due precetti esecutivi, nell'attesa che sia il Municipio di __________ ad
assumersi il pagamento dei premi e partecipazioni LAMal.
Compito del TCA è quello di verificare
la correttezza delle decisioni su opposizione del 6 e del 25 maggio 2020 emesse
da CO 1 e accertare l’esecutività delle stesse, ossia se le pretese sono
effettivamente esigibili.
Si ricorda qui che le decisioni contestate,
rese su opposizione, hanno per oggetto il mancato pagamento, da parte
dell'assicurata, dei premi LAMal da luglio 2018 a ottobre 2019 (Fr. 1'888,65 +
Fr. 127,80) e delle partecipazioni ai costi per delle prestazioni di cura di
cui ha beneficiato da luglio 2018 a settembre 2019 (Fr. 666,15 + Fr. 255,05).
Per questi importi la ricorrente è stata separatamente escussa con
Fatti
i precetti esecutivi n. __________ del 12 dicembre 2019 e n. __________ del 12
marzo 2020, per un totale dovuto di Fr. 2'554,80 rispettivamente di Fr. 382,85,
a cui si aggiungono le spese amministrative di Fr. 730.- (spese di diffida di
Fr. 520.- e spese di apertura dell'incarto di Fr. 210.-) e le spese esecutive.
Non è
compito del Tribunale cantonale delle assicurazioni valutare e decidere, in
questa procedura, in merito a quanto asserito dalla signora RI 1 circa i suoi
diritti in tema di assistenza sociale o a sue pretese nei confronti del Comune
di __________. Va qui ricordato che, per costante giurisprudenza federale, la
decisione impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della
contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid.
2a, DTF 110 V 51 consid. 3b; SVR 2005 AHV Nr. 19; SVR 1997 UV Nr. 81). Se non è
stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può
dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (DTF 131 V 164 consid. 2.1;
DTF 125 V 414 consid. 1a; DTF 119 Ib 36 consid. 1b; STF C 22/06 del 5 gennaio
2007).
Di conseguenza, il TCA non può
esaminare nel merito la questione riguardante il mancato riconoscimento da
parte del Comune di __________ dell'intenzione della ricorrente di stabilirsi
durevolmente per costituire il centro della propria vita in quel luogo e quindi
di dimorarvi, ciò che le avrebbe permesso di usufruire dei servizi
assistenziali e di quelli dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento,
che si sarebbe assunto il pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi
LAMal.
Nemmeno v'è dunque motivo di rimettere
la procedura al Municipio di __________, come postulato dalla ricorrente (doc.
I pag. 14), che ritiene il Comune responsabile per l'insorgenza dei debiti per
i quali è stata escussa. Non può essere seguita la signora RI 1 laddove domanda
al Tribunale cantonale delle assicurazioni di sospendere le procedure esecutive
in oggetto "e per l'effetto rimettere la
causa in sede civile, stante la pendenza della procedura dinanzi la Pretura di __________
con il Municipio di __________, unico debitore e responsabile del pagamento dei
crediti precettati alla sottoscritta dalla CO 1"
(doc. I pag. 15).
In merito a questi temi si è espressa
la nostra Massima Istanza con STF 9C_291/2019 il 24 giugno 2019, confermando
l'agire di un assicuratore malattie che ha domandato all'assicurato l'importo
dei premi non più coperto dai sussidi erogati dalla Cassa cantonale di
compensazione nell'ambito delle prestazioni complementari. Secondo il TF la
Cassa malati ha correttamente ritenuto, in quel caso, che l’assenza del diritto
alle prestazioni complementari non avesse incidenza sulla procedura di incasso avviata
dalla Cassa malati. Come per il caso trattato dalla giurisprudenza anche la qui
ricorrente resta diretta debitrice dei premi e delle partecipazioni dovute. Per
tale ragione l'assicuratore malattia può procedere all'incasso delle
partecipazioni ai costi LAMal. Ininfluenti sono pure i Regolamenti comunitari e
l'ALC invocati dall'assicurata, esulando dal tema qui in esame.
4. Nella
STCA 36.2019.106-107 dell'8 maggio 2020, il TCA ha ricordato il principio
dell'obbligo assicurativo per tutte le persone che vivono in Svizzera (DTF 134
V 34 consid. 5.5) e quindi anche per i cittadini stranieri senza permesso di
dimora (DTF 129 V 77).
Non occorre qui indagare il motivo per
cui tra il 22 luglio 2018 e il 25 ottobre 2019 l'assicurata non sia più stata
considerata dimorante nel Comune di __________ malgrado essa possa avere continuato
a risiedervi. Anche se si volesse ritenere una presenza in territorio del Comune
di __________ senza valido titolo, ossia senza permesso di dimora, lo statuto
di sans-papiers che ne deriverebbe non muterebbe la situazione siccome
la ricorrente assoggettata all'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie in virtù dell'art. 3 cpv. 1 LAMal in connessione con l'art. 1
cpv. 1 OAMal. RI 1 è dunque validamente assicurata presso CO 1 e pertanto deve pagare
i premi e partecipare ai costi fissati dalla LAMal, circostanza del resto non
contestata dalle parti.
5. In
concreto è accertato che la ricorrente non ha onorato i premi e le
partecipazioni ai costi pretesi dalla Cassa malati per il periodo da luglio
2018 ad ottobre 2019 compresi, circostanza pacificamente riconosciuta. La
ricorrente si è limitata a chiedere al TCA di non evadere le decisioni su
opposizione finché il Municipio di __________ o l'Ufficio del sostegno sociale
e dell'inserimento si assumeranno il pagamento dei suoi debiti contratti nei
confronti della Cassa malati, richiesta che – come indicato – non può essere
assecondata.
Non avendo dunque l'assicurata saldato
gli importi dovuti e richiesti dalla Cassa malati dapprima con dei conteggi,
poi con dei solleciti e in seguito con delle diffide di pagamento,
l'assicuratore malattia era legittimato, in virtù dell'art. 64a LAMal, ad
avviare delle procedure esecutive volte a recuperare quanto di sua spettanza.
Gli importi relativi alle
partecipazioni ai costi ancora dovuti (Fr. 399,10), chiesti entro il termine di
perenzione di 5 anni (cfr. a questo proposito la sentenza K 82/02 del 17 giugno
2003 e la sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, nonché l'art. 24 LPGA), trovano
conferma negli atti prodotti dall'assicuratore malattia e sono pertanto indubbiamente
dovuti dalla ricorrente.
6. Resta da esaminare, per il
resto, la correttezza dell’agire dell’assicuratore. Con le decisioni impugnate
e con i due precetti esecutivi, l’assicuratore ha inoltre preteso
dall'assicurata l'importo di Fr. 730.- per spese amministrative, e meglio Fr. 520.-
a titolo di spese di diffida e in Fr. 210.- per spese di apertura incarto.
Anche se la ricorrente non ha contestato la legittimità della pretesa, occorre
verificare gli importi richiesti siccome, già di primo acchito, decisamente
elevati a fronte del debito.
7. Nella DTF 125 V 276,
l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio
della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento
in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari
cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della
partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in
caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le
disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino
una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato codificato
all’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012. La norma prevede
che, qualora l'assicurato, per propria causa, cagioni spese che
avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può
riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista
dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
8. In concreto le "Disposizioni
d'esecuzione complementari all'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie secondo la LAMal", nel tenore del 01.04.2016,
applicabile al 2018 (doc. 2), e nella versione del 01.09.2018, da considerare
per l'anno 2019 (doc. 2), all'art. 3.1 prevedono che i premi, le franchigie o
le aliquote devono essere pagati entro la data indicata sulla fattura e che,
trascorso tale termine, l'assicuratore può percepire un interesse di mora e le
spese amministrative generate per solleciti, ingiunzioni di pagamento o
procedure d'esecuzione.
Le spese di
diffida di Fr. 520.- corrispondono esattamente agli importi fatturati dalla
Cassa malati per ogni diffida di pagamento (varianti dai Fr. 20.- ai Fr. 50.- a
seconda dell'importo del debito) e sono dovute per
colpa dell'assicurata medesima che non ha pagato nei termini quanto domandato.
Esse trovano il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 2 OAMal e nelle predette
CGA, perciò il loro addebito è giustificato d’avviso della Cassa.
In concreto è preteso l’importo di Fr. 520.- , a fronte di
un totale del credito cifrato in Fr. 2'937,65, quali spese amministrative
derivate dai richiami e solleciti. Per le spese di apertura di due incarti sono
inoltre richiesti complessivamente Fr. 210 (Fr. 120.- + Fr. 90.-). Questi importi sono decisamente eccessivi e non possono
essere ammessi. Solo le spese di richiamo costituiscono quasi il 17,7%
dell’importo del debito. Se alle stesse si assommano le spese dei dossier la
percentuale sale a quasi ¼ della somma del debito. Ciò appare del tutto
inammissibile. Le spese sono sproporzionate e vanno ridotte a complessivi Fr. 360.-
alla luce anche degli importi minimi delle partecipazioni ai costi che,
singolarmente, hanno però comportato ogni volta una tassa di diffida di Fr. 20.-.
Le spese di apertura dell’incarto devono essere ridotte di un terzo
dell’importo preteso, ossia complessivamente Fr. 140.-(Fr. 80.- e Fr. 60 per i
due dossier).
9. Alla luce di
quanto sopra esposto le decisioni su opposizione impugnate devono essere
riformate e il ricorso va parzialmente accolto.
L'opposizione al precetto
esecutivo n. __________ del 12 dicembre 2019 emesso dall'Ufficio di esecuzione
di __________ è rigettata in via definitiva per l'importo di Fr. 2'554,80,
oltre alle spese di diffida di Fr. 280.-, a quelle di apertura dell'incarto di
Fr. 80.- e agli interessi di mora del 5% sui premi LAMal di Fr. 1'883,40 dal 9
dicembre 2019.
L'opposizione al precetto
esecutivo n. __________ del 12 marzo 2020 emesso dall'Ufficio di esecuzione di __________
è rigettata in via definitiva per l'importo di Fr. 382,85, oltre alle spese di
diffida di Fr. 80.-, a quelle di apertura dell'incarto di Fr. 60.- come pure
agli interessi di mora del 5% su Fr. 127,80 sul premio LAMal di ottobre 2019 dal
9 marzo 2020.
All'assicurata,
parzialmente vincente in causa, siccome non patrocinata, non vanno riconosciute
ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui è ricevibile, il ricorso formulato da RI 1, __________, contro le
decisioni su opposizione rese il 6 maggio 2020 e 25 maggio 2020 è parzialmente accolto.
Considerandi
2.
Le
decisioni su opposizione impugnate dall’assicurata sono riformate come segue:
2.1
La
decisione resa su opposizione il 6 maggio 2020 da CO 1 è riformata come segue:
2.1.1
RI
1.
è condannata a pagare all’assicuratore sociale CO 1 l'importo di Fr. 2'554,80 per premi LAMal dal luglio 2018 al settembre 2019 e per
partecipazioni ai costi LAMal dal luglio 2018 al maggio 2019, oltre alle spese
di diffida di Fr. 280.-, a quelle di apertura dell'incarto di Fr. 80.-, e agli
interessi di mora del 5% su Fr. 1'883,40 dal 9 dicembre 2019.
2.1.2
Per gli importi di cui al punto precedente (2.1.1) l’opposizione
formulata dalla debitrice RI 1 al PE n. __________ del 12
dicembre 2019 emesso dall'UE di __________ è rigettata in via definitiva.
2.2
La
decisione resa su opposizione da CO 1 il 25 maggio 2020 è riformata come segue:
2.2.1
RI
1, __________, è condannata a pagare all’assicuratore sociale malattie CO 1 l'importo
di Fr. 382,85 per il premio LAMal di ottobre 2019 e le
partecipazioni ai costi da aprile a settembre 2019, oltre alle spese di diffida
di Fr. 80.-, a quelle di apertura dell'incarto di Fr. 60.- e agli interessi di
mora del 5% su Fr. 127,80 dal 9 marzo 2020.
2.2.2
Per
gli importi di cui al precedente punto (2.2.1) l'opposizione formulata dalla
debitrice RI 1 al PE n. __________ del 12 marzo 2020 spiccato dall'UE di __________
è rigettata in via definitiva.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti