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Decisione

36.2020.51

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 ottobre 2020Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

I medesimi

specialisti nel loro referto del 3 aprile 2020 avevano inoltre sostenuto che

l’incapacità lavorativa al 100% sarebbe rimasta tale verosimilmente fino a metà

maggio, per poi in seguito migliorare, così da permettere addirittura all’interessata

di ritornare abile al lavoro al 100% anche nella precedente attività di addetta

alle cure sociosanitarie.

Essi, il 13

agosto 2020 (doc. K), hanno poi tuttavia ancora attestato, genericamente,

un’inabilità al 100% fino al 30 settembre 2020, confermando implicitamente che

la situazione valetudinaria dell’interessata nella sua precedente attività è

ormai da tempo stabile e compromessa. Nulla, neppure in quest’ultima occasione,

viene invece precisato circa la capacità lavorativa in attività adatta.

Ne segue che le critiche

dell’attrice alle conclusioni motivate, dettagliate ed approfondite del dr. med.

__________, che trovano in parte conforto anche nelle valutazioni del dr. med. __________

(quest’ultimo ha indicato che l’interessata non può sollevare pesi superiori ai

20 kg, mentre il dr. med. __________ ha posto il limite a 10 kg), si

esauriscono in censure generiche, senza alcun sostrato probatorio atto a

mettere in dubbio i suoi accertamenti.

Agli atti non vi sono

infatti referti medici che contestano in maniera circostanziata, minuziosa ed

accurata le considerazioni del medico incaricato dall’assicuratore. Al

contrario, nella documentazione prodotta, i medici non si esprimono sulla

capacità lavorativa dell’interessata in attività leggere e confacenti al suo

stato di salute.

Alla luce del contenuto

dei referti prodotti, nel preciso caso di specie, la circostanza che il dr.

med. __________ è un medico generico, e non uno specialista, non è un motivo

per non ritenere le sue valutazioni. Infatti, il dr. med. __________, che è pur

sempre un medico perito assicurativo certificato SIM, ha indicato

approfonditamente nei suoi referti le ragioni delle sue conclusioni, si è

confrontato con le valutazioni dei medici curanti e i suoi rapporti tengono

conto della documentazione prodotta, delle lamentele dell’assicurata e degli

elementi medici oggettivi. Da parte loro, invece, i medici curanti non hanno

preso posizione, in maniera approfondita, circa le conclusioni del medico

incaricato dall’assicuratore di valutare la situazione valetudinaria

dell’attrice.

L’assicurata non è dunque stata

in grado di comprovare, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, di essere stata incapace al lavoro, in attività adatta e

confacente al suo stato di salute, dal 1° febbraio 2020 (cfr. anche sentenza

4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 4.6).

Alla luce di quanto sopra

esposto, questo TCA deve concludere che l’attrice, totalmente incapace al

lavoro nella sua precedente attività di addetta alle cure sociosanitarie, è

abile al 100%, perlomeno dal 7 ottobre 2019, in attività leggere e confacenti

al suo stato di salute, nelle quali possa cambiare posizione al

bisogno, dove non debba portare/sollevare/spostare pesi superiori ai 10kg e non

debba, in posizione seduta, regolarmente ruotare/anteflettere il rachide.

2.10. Resta da esaminare se ella ha

diritto ad ulteriori indennità, e meglio se al termine del periodo di

adattamento, l’incapacità di guadagno raggiunge almeno il 50% come vuole l’art.

__________ CGA.

2.11. Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la persona

assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al

rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid.

4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un

posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda simile.

Nel

caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si

farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b).

Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di

indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata

avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato

l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag.

381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va

senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso

una carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96

V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi

ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

In

concreto l’attrice, lavorando al 70%, avrebbe potuto conseguire nel 2019 un

reddito annuo di fr. 39'890.50 (3’068.50 x 13), come indicato dal datore di

lavoro (doc. 3). Tale importo, che trova conforto negli atti (doc. 3), non è stato

Considerandi

contestato dall’assicurata in sede di udienza. Il dato non può essere

aggiornato al 2020 poiché l’Ufficio federale di statistica ha indicato che il

valore del I trimestre 2020, ultimo eventualmente disponibile, è incerto a

livello statistico e non è stato pubblicato (cfr. la stima trimestrale).

2.12

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso un’attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2018 (cfr., a proposito del 2012, la

sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2018 tirage_skill_level

(salario mensile lordo [valore centrale] secondo il ramo economico, il livello

di competenze e il sesso; cfr., per il 2012, la sentenza 9C_632/2015 del

4.

aprile 2016 pubblicata in DTF 142 V 178), emerge che il salario lordo mediamente percepito in quell'anno dalle donne

per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia

il livello 1 di competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016

pubblicata in DTF 142 V 178, consid. 2.5.7) di 40 ore settimanali nel settore privato (circa la

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001

U 439 pag. 347 segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 52’452.- (Fr. 4’371.-

x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei salari nominali questo dato

fino al 2019 (ultimo dato disponibile; cfr. consid. 2.11 in fine), si ottiene un salario di fr. 52'967.75 (fr. 52'452.- : 101,7

x 102,7; cfr. Tabella T1.2.15 Indice dei salari nominali, Donne, 2016-2019,

pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; cfr. la sentenza 8C_671/2013

del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questi

dati si riferiscono, però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un orario medio di lavoro settimanale nelle aziende

di 41,7 ore computabili nel 2019 (cfr. per questo aspetto, STFA I 203/03 del 21

luglio 2003, consid. 4.4; vedi anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008 e la

tabella: “Durée normale du travail dans les entreprises selon la division

économique”), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per una

donna ammonta a fr. 55'218.87 (fr. 52'967.75: 40 x 41,7), ritenuto che la quota

di tredicesima è già compresa (STF U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nel

caso di specie l’assicuratore ha evidenziato che anche utilizzando la riduzione

massima del 25%, l’interessata non avrebbe diritto ad ulteriori prestazioni.

Infatti,

raffrontando il reddito da valida di fr. 39'890.50, con quello da

invalida di fr. 55'218.87, ridotto del 25% a fr.

41'414.15, si ottiene un’incapacità al guadagno dello 0% inferiore al 50%

fissato dalle CGA.

Allo

stesso risultato si giungerebbe se si volesse, per ipotesi di lavoro, ridurre il

salario da invalido di ulteriori 30% (per parallelismo con il 70% dell’attività

lavorativa). In tal caso infatti il salario da invalido ridotto del 30% a fr. 28'989.90,

raffrontato al salario da valido di fr. 39'890.50 darebbe un’incapacità di guadagno del 27% nettamente inferiore al

limite del 50% per poter ottenere ulteriori prestazioni.

Ne

segue che l’attrice non ha più diritto ad alcuna indennità.

La

petizione va pertanto respinta.

2.13

Non vanno

prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’assicuratore,

rappresentato dal proprio servizio giuridico interno, non vanno assegnate

ripetibili (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a

edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr.

sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF

137.

III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche

sentenza 36.2019.89 del 13 novembre 2019; sentenza 36.2017.109 del 5 marzo

2018; sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018).

2.14

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte

ha affermato che:

" (…) Esso è

ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché,

come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra

assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari

all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale

delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art.

7.

CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno

1997.

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica

(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in

forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti