Lexipedia

Decisione

36.2020.53

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 gennaio 2021Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

di parte come mezzo di prova e soltanto fondandosi su questa perizia ha

ritenuto quindi comprovato che il ricorrente fosse abile al lavoro.

Di conseguenza, il giudizio

cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1 CPC nella misura in cui ha ritenuto che

la perizia di parte fosse un mezzo di prova che permetteva di constatare la

capacità di lavoro dell’interessato (cfr. consid. 2.6).

Il ricorso dell’assicurato è

quindi stato accolto su questo punto e gli atti rinviati all’autorità di prima

istanza per un nuovo apprezzamento delle prove tenendo conto dei principi posti

a proposito delle perizie di parte (cfr. consid. 4).

2.4.2. Va

ancora evidenziato che con sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, il TF, al

consid. 3.2, ha ribadito che in caso di presentazione di un referto medico,

laddove si vuole contestarne il contenuto, occorre censurarlo in maniera

specifica e qualificata, apportando elementi oggettivi, non bastando una

critica generica (“Dans le cas présent, l'intimée a produit

l'expertise privée du Dr B.________, datée du 1er juillet 2015, comportant sept

pages. Ce rapport détaillé permet de saisir le

raisonnement de l'expert, qui l'a amené à considérer que le recourant était en

mesure de travailler en tout cas dès le 23 juin 2015. Confronté à cette

expertise privée, le recourant s'est borné à la contester globalement par pli

du 24 juillet 2015, déclarant n'être pas d'accord. Il a certes annexé un

rapport de deux pages du Dr A.________, psychiatre qui le traite, lequel a nié

une valeur probante suffisante au rapport de l'expert privé B.________, faute

d'objectivité et de neutralité de ce dernier. Si le Dr A.________ relève des

discordances entre le diagnostic posé par le Dr B.________ (trouble de

l'adaptation avec réaction dépressive prolongée), les plaintes subjectives du

recourant et la conclusion qu'il n'est pas incapable de travailler, le premier

ne discute pas précisément les allégations figurant dans l'expertise privée.

Autrement dit, la remise en cause des allégations factuelles contenues dans

cette expertise demandée par l'intimée ne font pas l'objet d'une contestation

motivée du recourant, comme l'exige la jurisprudence susrappelée. De plus, le

Dr A.________ ne s'est exprimé qu'après que son patient l'a sollicité, puisque

ce dernier a joint le rapport dudit psychiatre à sa contestation globale du 24

juillet 2015. Dans de telles circonstances, les allégations précises de

l'expertise privée - contestées de manière globale - peuvent apporter la preuve

de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs. Or, l'office

de l'assurance-invalidité du canton de Genève a estimé, dans sa décision de refus

de prestations du 2 décembre 2015, que la capacité de gain de l'assuré était

entière depuis le 25 juin 2015. En conséquence, l'autorité cantonale n'a pas

violé l'art. 168 CPC en retenant que l'expertise privée du Dr B.________ avait

emporté sa conviction. Le moyen est infondé.”).

2.4.3. Inoltre, per

quanto concerne la valutazione dei referti dei medici, si può ancora fare

riferimento alla sentenza 4A_571/2016 del 23 marzo 2017, consid. 4.2 e alla

sentenza 4A_42/2017 del 29 gennaio 2018, consid. 3.1 e seguenti.

Quest’ultimo caso tratta una

fattispecie che trae origine da una sentenza del 15 dicembre 2016 della Corte

di Giustizia ginevrina che aveva condannato un assicuratore al versamento

dell’importo di fr. 84'747.60 oltre interessi all’attore ritenendo, in

sostanza, che l’incapacità lavorativa dell’assicurato era stata correttamente

attestata dal medico curante, mentre non poteva essere attribuita alcuna forza

probante agli avvisi emessi dal medico di fiducia dell’assicuratore poiché

rivestivano un carattere estremamente sommario e il medico non aveva visitato

l’assicurato. L’incapacità al lavoro era inoltre corroborata dal fatto che

l’interessato aveva inoltrato una richiesta di rilevamento tempestivo presso

l’AI.

Il Tribunale federale ha

respinto il ricorso inoltrato dall’assicuratore.

Quest’ultimo rimproverava

innanzitutto la circostanza che il Tribunale cantonale aveva scartato le

conclusioni del medico fiduciario e si era fondato unicamente sulle

considerazioni del medico curante. Secondo l’assicuratore se il Tribunale non

avesse ritenuto sufficienti i documenti prodotti dalla convenuta avrebbe dovuto

sentire il medico fiduciario ed allestire una perizia medica.

L’Alta Corte (consid. 3.2) ha

rammentato che il diritto alla prova è parte del diritto di essere sentito

garantito dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2); il diritto alla prova

deriva parimenti dall’art. 8 CC e dall’art. 152 CPC. Ciò implica che ogni parte

ha diritto, per stabilire un fatto pertinente contestato, di chiedere l’assunzione

dei mezzi di prova adeguati, ritenuto che la domanda deve essere proposta

regolarmente e nei tempi e modi adeguati secondo la legge di procedura

applicabile.

Gli art. 8 CC e 152 CC non

regolano l’apprezzamento delle prove e non dicono quali prove devono essere

ordinate, né dettano al giudice civile come deve forgiare la sua opinione.

Inoltre, il diritto alla prova non impedisce al giudice di mettere un termine

all’istruttoria quando le prove acquisite gli permettono di prendere una

decisione e che in applicazione dell’apprezzamento anticipato delle prove che

sono state richieste, ha la certezza che queste ultime non lo porterebbero a

cambiare la sua opinione.

Il Tribunale federale al

consid. 3.3 ha poi evidenziato che, secondo il Tribunale cantonale,

l’incapacità lavorativa era stata attestata sia dal medico curante sia dal suo

psichiatra curante. Non ha attribuito alcuna forza probatoria alle prese di

posizione del medico di fiducia perché sommarie e non motivate. Il medico

fiduciario si era inoltre determinato sulla sola base degli atti. La Corte

cantonale ha rinunciato a sentire il medico poiché non aveva mai visto

l’assicurato e dunque una sua audizione sarebbe stata inutile. Quanto alla

perizia giudiziaria, essa avrebbe unicamente permesso di costatare lo stato di

salute in quel momento senza potersi determinare sul passato. Il perito,

inoltre, avrebbe dovuto fondarsi sulle informazioni fornite dai curanti.

Al consid. 3.3.1 l’Alta Corte

ha rilevato che il Tribunale cantonale non ha ignorato che l’art. 247 cpv. 2

lett. a CPC gli impone di stabilire i fatti d’ufficio. Esso l’ha citato al

consid. 6 della sentenza impugnata. Il Tribunale federale rammenta tuttavia che

la massima inquisitoria sociale non permette di estendere l’assunzione delle

prove a piacimento e di raccogliere tutte le prove possibili. Non impedisce al

giudice di rinunciare ad un mezzo di prova in applicazione del principio

dell’apprezzamento anticipato delle prove.

Il TF, al consid. 3.3.2, ha

ribadito che una perizia privata non è un mezzo di prova ai sensi dell’art. 168

cpv. 1 CPC e deve essere assimilata ad una semplice allegazione della parte che

l’ha prodotta. In applicazione dell’art. 150 cpv. 1 CPC devono essere

comprovate solo le allegazioni che sono espressamente contestate. Tale

contestazione deve essere sufficientemente precisa per raggiungere il suo

scopo, ossia permettere alla controparte di comprendere quali allegazioni deve

comprovare. Il grado di precisione di un’allegazione incide sul grado di

motivazione che deve rivestire la sua contestazione. Più le affermazioni di una

parte sono dettagliate, più elevate sono le esigenze quanto alla precisione

della loro contestazione. Una reiezione in blocco delle argomentazioni non è

sufficiente. Il fardello della contestazione non comporta tuttavia

un’inversione dell’onere della prova.

Il Tribunale federale al

consid. 3.3.2 ha poi esaminato il merito della vertenza, rilevando che

l’assicurato ha fondato le sue pretese sui numerosi documenti del proprio

medico curante. Se la maggior parte di essi si limitano a menzionare la

percentuale e la durata dell’incapacità lavorativa, ve ne sono due che sono

maggiormente dettagliati, ossia le corrispondenze del 17 maggio 2015 e del 18

marzo 2016. Nel primo il curante risponde alle domande del medico di fiducia

dell’assicuratore, descrive la malattia di cui è affetto l’assicurato, le

cause, il trattamento medicamentoso somministrato, la psicoterapia seguita con

il proprio collega, l’evoluzione della patologia e la prognosi, riservata

perché doveva essere discussa con lo psichiatra.

Da parte sua l’assicuratore

contesta in blocco queste allegazioni riferendosi al proprio medico fiduciario.

Le sue affermazioni sono tuttavia prive di qualsiasi motivazione. Esse sono

state rilasciate dapprima in un formulario non firmato del 1° giugno 2015 dove

il medico fiduciario ha affermato, senza alcuna spiegazione e sulla sola base

degli atti, che l’assicurato avrebbe potuto riprendere l’attività lavorativa al

50% dal 1° luglio 2015 e poi al 100% dal 1° settembre 2015; in seguito lo

stesso medico fiduciario, in un altro documento, datato 2 novembre 2015, si è

limitato ad affermare “Ok de non-entrée en matière et lettre A. SA” ed

infine ha emesso un avviso il 30 novembre 2015 dove ha in sostanza affermato

che malgrado la lettera del 2 novembre 2015 dell’assicurato e del 12 ottobre

2015 del medico curante non vi è alcuna limitazione funzionale suscettibile di

modificare la decisione di non entrata nel merito dal 1° settembre 2015.

In queste condizioni, rileva

il Tribunale federale, non può essere esatto dall’assicurato di dimostrare la

sua incapacità lavorativa tramite una perizia medica, poiché non poteva sapere,

in assenza di qualsiasi contestazione concreta, quali fatti doveva provare.

Il TF rileva tuttavia che la

perizia è stata richiesta dall’assicuratore per completare i suoi mezzi di

prova ed ha esaminato se la richiesta è stata rifiutata con un apprezzamento

anticipato arbitrario delle prove. Secondo l’Alta Corte non vi era alcunché di insostenibile

nel ritenere che la perizia non avrebbe permesso di stabilire lo stato di

salute passato dell’assicurato, poiché il perito avrebbe dovuto fondarsi sulle

informazioni dei medici curanti.

Neppure la mancata audizione

del medico fiduciario è arbitraria.

Infatti la sua opinione non si

fondava su una visita dell’assicurato ma solo sugli atti e dunque sui rapporti

dei medici curanti.

Il Tribunale federale ha poi

apprezzato il valore delle allegazioni del medico curante dell’assicurato sulla

base degli altri elementi agli atti. In effetti in alcune circostanze le

allegazioni precise risultanti da un rapporto medico possono portare la prova

della loro veridicità se sono fondate su indizi oggettivi. Ciò è il caso

quando, come nel caso giudicato, una contestazione concreta delle allegazioni

manca (cfr. anche sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, consid. 3.2). Ora, le

indicazioni del medico curante trovano conferma nel rapporto stabilito dallo

psichiatra il 5 aprile 2016, il quale ha attestato di aver seguito l’assicurato

in psicoterapia dal 26 gennaio 2016 con frequenza settimanale, in ragione di

una sintomatologia depressiva sopraggiunta, secondo l’anamnesi del paziente, in

seguito ad un burn-out subito nel dicembre 2014 nell’ambito del suo lavoro.

L’ulteriore rapporto del medesimo psichiatra del 4 novembre 2016 conferma

quanto stabilito, enumerando i sintomi costatati. Considerato poi che

l’assicurato ha inoltrato una domanda di rilevamento tempestivo presso

l’assicurazione invalidità, la Corte cantonale poteva concludere, senza cadere

nell’arbitrio, alla correttezza dell’incapacità al lavoro allegata.

Cfr. anche STF 4A_544/2019 del

26 maggio 2020.

Per un caso in cui il

Tribunale federale ha ancora citato la giurisprudenza valida nell’ambito delle

assicurazioni sociali cfr. la sentenza 4A_424/2019 del 31 ottobre 2019, in

particolare consid. 3.1.

2.5. L’assicurato

che chiede il versamento d’indennità giornaliere deve comprovare il persistere

della sua incapacità lavorativa secondo il principio della verosimiglianza

preponderante (DTF 141 III 241 consid. 3.1; sentenza 4A_578/2018 del 25

novembre 2019, consid. 3).

La

posizione della persona assicurata è favorita dal fatto che non viene

contestata l’incapacità al lavoro fino ad una determinata data. Non spetta

tuttavia all’assicuratore comprovare il ripristino totale o parziale della

capacità lavorativa. Nell’ambito del suo diritto alla controprova,

l’assicuratore deve tutt’al più apportare degli elementi propri ad insinuare

dei dubbi e a far vacillare la verosimiglianza preponderante che l’assicurato

si sforza di stabilire; questo genere di dubbi può sgorgare già dalle

allegazioni delle parti, rispettivamente da perizie private (sentenza

4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3 con riferimenti alla DTF 130 III

321 consid. 3.4 e alla sentenza 4A_85/2017 del 4 settembre 2017, consid. 2.3).

2.6. Nel

caso di specie questo Tribunale, per i motivi che seguono, non ha alcun motivo

per scostarsi dalle conclusioni della perizia psichiatrica amministrativa, allestita

nell’ambito della procedura AI, secondo cui l’attore è incapace al lavoro al

50% dal mese di dicembre 2018, e fatta propria anche dalla convenuta (cfr. doc.

Z [lettera dell’8 aprile 2020 dell’assicuratore all’attore: “{…} nella

misura del 50% a partire dal 1° dicembre 2018, come da valutazione peritale

psichiatrica del 26 luglio 2019 effettuata dal Dr. __________ {…}”; cfr.

doc. BB: “[…] le comunichiamo che in base alle varie valutazioni da parte

del nostro medico fiduciario, non sussisterebbe alcuna inabilità lavorativa.

Nonostante ciò abbiamo preso in considerazione la valutazione peritale psichiatrica

del Dr. med. __________, che giustifica un’inabilità lavorativa del 50%. Stando

all’attuale decisione dell’AI, e come già comunicato nella nostra decisione

dell’8 aprile 2020 verseremo volontariamente l’indennità giornaliere nella

misura del 50% […]”; cfr. anche risposta, doc. VIII, punto 6: “[…] Più

in particolare, a seguito di tale valutazione l’assicuratore ha ritenuto

corretto riconoscere all’attore il grado di inabilità attestato nell’ambito

della procedura AI, e meglio indennità giornaliere al 50% dal 01.12.2018 sino

al 31.12.2019. Sebbene in ambito di indennità per malattia (rette dalla LCA)

non vi sia una Bindungswirkung alle risultanze della procedura AI,

l’assicuratore ha comunque ritenuto che le conclusioni alle quali è giunto il

perito __________ siano condivisibili […]”, cfr. anche pag. 6 risposta ad 2).

Il referto del 26 luglio 2019

del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, di 20

pagine, e che fa seguito alle visite del 19 giugno 2019 e del 23 luglio 2019, privo di contraddizioni, presenta tutti i requisiti affinché possa

essere riconosciuto ad un apprezzamento medico piena forza probante.

Lo specialista, riassunti gli atti, l’anamnesi, le constatazioni obiettive, ha posto la diagnosi

con influenza sulla capacità lavorativa di episodio depressivo di media gravità

(ICD 10 - F32.1) e problemi legati alla occupazione e alla perdita di ruolo

professionale (ICD 10 - Z56) ed ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto

che l’attore, sia nella precedente attività, ritenuta idonea, che in attività

confacenti al suo stato di salute, è capace al lavoro al 50%.

Nel caso di specie

non vi è alcun elemento medico oggettivo per poter mettere in discussione la

perizia amministrativa ordinata nell’ambito della procedura AI.

Il dr. med. __________

ha infatti esaminato l’insieme della documentazione medica messa a sua

disposizione, comprensiva anche dei rapporti della dr.ssa med. __________ (del

14 settembre 2018, del 5 dicembre 2018 e del 14 gennaio 2019), del dr. med. __________

(del 4 dicembre 2018, del 9 gennaio 2019 e del 3 giugno 2019) del dr. med. __________

(del 21 settembre 2018) e del dr. med. __________ (del 1° ottobre 2018), si è

espresso su tutte le patologie lamentate dall’assicurato ed ha valutato

la capacità lavorativa dell’interessato sulla base delle indicazioni risultanti

dalle visite effettuate presso di lui.

Relativamente alla

documentazione medica prodotta dall’attore va evidenziato come i rapporti del

21 settembre 2018 e del 9 novembre 2018 del dr. med. __________, non possono

assurgere a contestazione qualificata della perizia amministrativa, poiché il

sanitario si limita a descrivere la situazione attuale, senza tuttavia

certificare alcuna incapacità lavorativa (doc. I).

Neppure

le valutazioni del dr. med. __________ sono atte a sovvertire le valutazioni

del dr. med. __________.

L’interessato

sostiene che dalla perizia emerge una certa concordanza riguardo alle

considerazioni mediche e alle conclusioni cliniche (stesse diagnosi, stessi

sintomi accertati dall’osservazione del paziente, constatazioni degli

impedimenti simili). Ora, la circostanza secondo cui il perito amministrativo

ha dato un quadro patologico sovrapponibile a quello dello psichiatra curante,

dr. med. __________, e dunque non sarebbe comprensibile la ragione per la quale

non è giunto alla medesima conclusione di completa inabilità lavorativa, è

invece spiegabile con la diversità degli incarichi assunti: a scopo di trattamento

piuttosto che di perizia (cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013

consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza

9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre

2010).

Anche

perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si

trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno

alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla

necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

In queste condizioni il TCA non ha alcun motivo per mettere in dubbio

le valutazioni del dr. med. __________ e ritiene pertanto dimostrato,

secondo il grado della verosimiglianza preponderante, che l’attore, dal mese di

dicembre 2018, è incapace al lavoro al 50% in qualsiasi attività.

Per

quanto concerne la tesi della convenuta, secondo cui il perito amministrativo

Considerandi

si sarebbe pronunciato circa la capacità lavorativa dell’attore solo fino al 26

luglio 2019, data della perizia e non si sarebbe espresso circa l’incapacità

lavorativa dal mese di gennaio 2020, questo TCA rileva in primo luogo che lo

stesso assicuratore ha versato fino al 31 dicembre 2019 indennità giornaliere

al 50% proprio sulla base di quanto accertato dal dr. med. __________ nel

luglio 2019 (cfr. doc. Z e doc. VIII, punto 6).

In

secondo luogo va evidenziato come agli atti non vi sia alcun attestato che certifichi

il ripristino della totale capacità lavorativa dell’attore successivamente alla

perizia amministrativa. L’unica psichiatra che esclude la presenza di una

incapacità lavorativa è infatti la dr.ssa med. __________, che tuttavia si è

espressa da ultimo il 12 giugno 2019 (cfr. doc. S), ossia prima delle visite

del dr. med. __________ del 19 giugno 2019 e del 23 luglio 2019.

In

queste condizioni occorre concludere che l’attore ha continuato ad essere

incapace al lavoro al 50% anche dopo il 26 luglio 2019.

Ne

segue che l’interessato da tale data ha diritto ad indennità giornaliere al 50%,

come del resto stabilito dall’assicuratore (lettera del 24 aprile 2020

dell’assicuratore all’attore, doc. BB: “[…] stando all’attuale decisione

dell’AI, e come già comunicato nella nostra decisione dell’8 aprile 2020

verseremo volontariamente l’indennità giornaliere nella misura del 50%”).

La

convenuta ha tuttavia limitato il versamento delle prestazioni al 31 dicembre

2019, data della cessazione della copertura assicurativa in seguito alla

disdetta del contratto da parte del datore di lavoro (doc. 3 e 4) e fa

riferimento agli art. __________ CGA e __________ CGA (per il tenore cfr.

consid. 2.2.).

L’attore

contesta la presa di posizione dell’assicuratore, sostenendo che la disdetta

del contratto e la fine della copertura assicurativa non mettono un termine al

diritto di ricevere prestazioni per patologie che hanno causato un’incapacità

lavorativa quando il contratto era ancora in vigore. Inoltre sostiene che la

disdetta non è avvenuta nei termini pattuiti, e pertanto il contratto non è

stato sciolto al 31 dicembre 2019.

2.7

Con sentenza 4A_92/2020 del 5

agosto 2020, il Tribunale federale, al consid. 3.1.2, ha rammentato che

nell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera secondo gli art. 67 e

seguenti LAMal la copertura assicurativa termina con la cessazione del rapporto

di lavoro. Quando l’incapacità lavorativa continua oltre tale data, le

prestazioni sono erogate solo se il lavoratore resta membro della cassa malati

in seguito al passaggio nell’assicurazione individuale. In effetti secondo la

giurisprudenza dell’allora Tribunale federale delle assicurazioni, che come ricorda

l’Alta Corte, è stata criticata in dottrina, il diritto alle prestazioni nei

confronti di un assicuratore malattie è legato all’affiliazione; con la fine

del rapporto assicurativo, il diritto alle prestazioni non è più dato e le

prestazioni in corso cessano (DTF 125 V 106, consid. 3). Per questo motivo

l’art. 71 LAMal prevede che, quando un assicurato esce dall’assicurazione

collettiva perché non appartiene più alla cerchia degli assicurati definiti dal

contratto e perché il contratto di lavoro è disdetto, ha diritto di passare

nell’assicurazione individuale (DTF 127 III 106, consid. 3a).

L’Alta

Corte, al consid. 3.1.3, ha poi evidenziato che la situazione è diversa

nell’ambito dell’assicurazione collettiva contro la perdita di guadagno in caso

di malattia retta dalla LCA, nella misura in cui il diritto a prestazioni non

dipende da un’affiliazione. Se il sinistro interviene durante il periodo di

copertura, l’assicuratore deve versare le prestazioni pattuite fino al loro

esaurimento, ossia fino a quando sono giustificate dalle condizioni

contrattuali; il limite non risiede nella fine delle relazioni contrattuali, ma

nella durata delle prestazioni. Pertanto, in assenza di clausole del contratto

che limitano o sopprimono il diritto alle prestazioni oltre il periodo di

copertura, l’assicurato che, dopo un evento che dà diritto alle prestazioni,

esce da un’assicurazione collettiva poiché non appartiene più alla cerchia

degli assicurati definiti dal contratto, può far valere il suo diritto alle

prestazioni anche per il seguito degli eventi che si producono dopo la

cessazione del rapporto assicurativo (DTF 127 III 106).

2.8

In

concreto l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera è retta dalla LCA.

Occorre pertanto esaminare se una clausola convenzionale limita o sopprime il

diritto alle prestazioni nel caso di disdetta del rapporto assicurativo

(sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.2).

2.9

Per l’art. 33 LCA salvo

disposizione contraria della legge, l’assicuratore risponde di tutti gli

avvenimenti che presentino i caratteri del rischio contro le conseguenze del

quale l’assicurazione fu conchiusa, eccettochè il contratto non escluda

dall’assicurazione singoli avvenimenti in modo preciso, non equivoco.

Per costante giurisprudenza al contratto d’assicurazione, così come alle

condizioni generali che vi sono espressamente incorporate, si applicano i

principi generali dell’interpretazione dei contratti, tanto più che la legge

speciale non contiene disposizioni particolari in proposito: l’art. 100 cpv. 1

LCA rinvia infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice

civile (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.1; sentenza

5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2; DTF 135 III 410 consid. 3.2; DTF

118.

II 342 consid. 1a).

Quando

l’assicuratore, al momento della conclusione del contratto, produce le

condizioni generali, manifesta la sua volontà di impegnarsi secondo quanto

prevedono queste condizioni.

Dovendosi

determinare il contenuto di un contratto d’assicurazione e delle condizioni

generali che ne formano parte integrante, il giudice deve, come per ogni altro

contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta interpretazione soggettiva,

ovvero ricercare la “vera e concorde volontà dei contraenti”, se del caso in

modo empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1 CO; sentenza 4A_92/2020 del

5.

agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid.

3.

, cfr. anche sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; DTF 136

III 186 consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2). Se non gli è possibile

stabilire tale reale volontà, oppure se constata che uno dei contraenti non ha

compreso la reale volontà espressa dall’altro, il giudice ricercherà il senso

che le parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di

volontà (principio dell’affidamento: sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020

consid. 3.2.2; sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; sentenza

5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 136 III

186.

consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2; DTF 129 III 118 consid. 2.5;

126.

III 119 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a). Punto di

partenza di tale interpretazione è l’espressione letterale del contratto; il

giudice dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato

la conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid.

2b). Sarebbe infatti errato attribuire un’importanza decisiva ai termini

utilizzati dalle parti, seppur chiari; dall’art. 18 cpv. 1 CO traspare che non

si può erigere a principio l’assioma che in presenza di un testo chiaro si

debba escludere il ricorso ad altri mezzi d’interpretazione; sebbene una

clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il

fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar

intendere che l’espressione verbale non restituisca pienamente il senso

dell’accordo concluso (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF

128.

III 212 consid. 2b/bb, consid. 3c). Sussidiariamente, all’interpretazione

di clausole redatte esclusivamente dall’assicuratore ed alle clausole generali

prestampate trova applicazione il principio “in dubio contra stipulatorem”,

in virtù del quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque

dell’assicuratore (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; DTF 133 III 61, consid. 2.2.2.3; DTF 126 V 499, consid. 3b;

DTF 124 III 155 consid. 1b; DTF 122 III 118 consid. 2a). L’art. 33 LCA ne è un’espressione (sentenza 4A_92/2020 del 5

agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2,

DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa regola venga applicata non basta,

tuttavia, che le parti discordino sul significato da attribuire ad una

dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a differenti

interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di altri mezzi

d’interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare (sentenza

4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; DTF 122 III

118.

consid. 2d; 118 II 342 consid. 1a; DTF 100 II 144, consid. 4c).

2.10

In concreto non

vi sono dubbi circa l’interpretazione da dare agli art. __________ CGA e

__________ CGA.

Per l’assicurato la copertura

assicurativa termina con la cessazione del contratto di assicurazione (art. __________ CGA). Ciò non significa che il diritto alle

prestazioni cessa con la fine del contratto, ma che nuovi eventi accaduti

successivamente alla cessazione del contratto, in concreto, dal 1° gennaio

2020, non sono più coperti dall’assicurazione di indennità giornaliera

contro la perdita di guadagno (cfr. sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020,

consid. 3.1.3).

Infatti per gli assicurati

che al momento della fine del rapporto di lavoro, come l’attore (cfr. doc. D e

doc. CC {“[…] il signor AT 1 non era più alle dipendenze della ditta da

giugno 2019 […]”}) sono completamente o parzialmente inabili al lavoro il diritto

alle prestazioni sussiste fino alla conclusione del caso di malattia che

giustifica la prestazione supplementare, tuttavia non oltre la scadenza della

durata di prestazioni convenuta (cfr. art. __________ CGA).

L’assicuratore non fa del

resto valere alcuna norma delle CGA secondo cui sarebbe previsto che con la

cessazione del contratto di assicurazione, il diritto alle prestazioni è

escluso (cfr. art. 33 LCA).

Ne segue che l’assicurato,

conformemente alla giurisprudenza (DTF 127 III 106), per l’incapacità

lavorativa iniziata prima della fine della disdetta del contratto

assicurativo, continua ad avere diritto a prestazioni dal 1° gennaio 2020.

Non è pertanto necessario

stabilire se, come sostenuto dall’attore in sede di conclusioni, la disdetta

del contratto assicurativo non sarebbe stata inoltrata tempestivamente e

avrebbe prodotto i suoi effetti solo più tardi.

La convenuta deve di

conseguenza erogare prestazioni anche dal 1° gennaio 2020.

2.11

L’attore, in sede di petizione

aveva chiesto la condanna dell’assicuratore al versamento di prestazioni fino

al 24 agosto 2020 (doc. I). Con le conclusioni ha sostenuto che in seguito alla

produzione, con la risposta di causa, della polizza assicurativa, sarebbe

emerso che il pagamento delle indennità massimo è pari a 730 giorni e che il

periodo di differimento è di 30 giorni (doc. XX). Secondo l’interessato ciò gli

permetterebbe di domandare prestazioni fino al 22 settembre 2020 per

complessivi fr. 93'570.10.

A torto. Infatti, a

prescindere dalla questione di sapere se la richiesta è tempestiva, il periodo

di differimento di 30 giorni non va aggiunto, bensì dedotto dal periodo di

diritto alle prestazioni. L’art. __________ CGA prevede infatti che “Il

periodo di carenza convenuto viene dedotto dalla durata delle prestazioni. Si

considerano giorni di carenza quei giorni in cui sussiste un’incapacità

lavorativa pari ad almeno il 25%” e dalla polizza non emerge un’altra

interpretazione (cfr. doc. 2: durata delle prestazioni: 730; “attesa a

giorni”: 30).

Ne segue che

l’assicuratore deve erogare prestazioni fino al 22 agosto 2020, ossia

all’esaurimento delle 730 indennità (730 giorni - 130 giorni nel 2018 - 365

giorni nel 2019 = 235 giorni).

La convenuta è di

conseguenza condannata a versare all’attore fr. 26'367 (235 giorni [dal 1°

gennaio 2020 al 22 agosto 2020] X 112.20 [indennità giornaliere al 50%; cfr.

doc. 6]).

2.12

L’attore chiede anche il

versamento di interessi al 5% l’anno dal 1° dicembre 2018 sull’importo di fr. 93'570.10,

ossia sul 50% delle indennità non riconosciute dal 1° dicembre 2018 al 31

dicembre 2019, sul 100% dal 1° gennaio 2020 al 31 gennaio 2020 e sull’80% dal

1° febbraio 2020 al 22 settembre 2020.

In concreto, l’assicuratore

è condannato a versare indennità giornaliere al 50% dal 1° gennaio 2020 al 22

agosto 2020. Per cui gli eventuali interessi possono essere riconosciuti al più

presto, semmai, dal 1° gennaio 2020.

Per quanto concerne gli

interessi va rilevato che con sentenza 4A_468/2008 del 20 febbraio 2009 il TF

ha rammentato:

" 3.2 Il ricorrente si aggrava anche contro la decisione sugli interessi

di mora. Invano. II Tribunale

cantonale delle assicurazioni gli ha

accordato interessi di mora del 5 % sulla somma

residua di fr. 68'420.10 (137'065 ./. 68'644.90) dall'8 febbraio 2008 al 29

febbraio 2008, cioè dal giorno della prima interpellazione (art. 102 cpv. 1 CO)

al giorno della ricezione del pagamento. Il ricorrente obietta che gli

interessi di mora andrebbero riconosciuti dal 24 dicembre 2006, momento nel

quale, a suo dire, la prestazione assicurata avrebbe dovuto essergli versata. A

torto. Gli interessi di ritardo del 5 % (art. 104 cpv. 1 CO) sono dovuti dal

giorno dell'interpellazione del creditore, che mette in mora il debitore (art.

102.

cpv. 1 CO). Queste norme si applicano anche al contratto d'assicurazione

(JÜRG NEF, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag,

2001, n. 20 art. 41 LCA). Dato che il ricorrente non contesta la data della

prima messa in mora considerata nel giudizio impugnato, la Corte ticinese ha

applicato correttamente il diritto federale. La censura dell'attore, che

parrebbe conferire rilevanza, sotto il profilo degli interessi di mora, al

momento in cui il credito dell'assicurato diviene esigibile (cfr. art. 41 cpv.

1.

LCA), è infondata.”

Nel caso di specie, il 10

febbraio 2020 l’assicurato ha chiesto alla convenuta di ripristinare il

pagamento delle indennità giornaliere da dicembre 2018 al 31 gennaio 2020 in

misura completa e dal 1° febbraio 2020 in misura dell’80% (doc. U). Il 15

aprile 2020 l’interessato, dopo che l’assicuratore si era detto disposto a

versare indennità nella misura del 50% fino al 31 dicembre 2019, ne ha chiesto

l’immediato versamento, oltre agli interessi al 5% dal 1° dicembre 2018 (doc.

ZZ). Il 17 giugno 2020 ha chiesto il versamento delle indennità complete, e ciò

anche dopo il 1° gennaio 2020 (doc. CC).

Ne segue che gli interessi

al 5% sono dovuti nella seguente misura:

-

dal 1° gennaio 2020 al 10 febbraio 2020 su fr. 4'600.20 (112.20 X 41

giorni);

-

dall’11 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 su fr. 11'893.20 (112.20 X 65

giorni + 4'600.20);

-

dal 16 aprile 2020 al 17 giugno 2020 su fr. 18'961.80 (112.20 X 63

giorni + 11'893.20);

- dal

22.

agosto 2020 su fr. 26'367.

2.13

Le parti hanno

chiesto l’assunzione di ulteriori prove.

L’attore

ha domandato l’audizione del curante, dr. med. __________ e l’acquisizione

dell’intero incarto dall’assicuratore al fine di comprovare le misure

ostruzionistiche messe in atto. Con osservazioni del 23 novembre 2020 ha

chiesto di interpellare anche il dr. med. __________. Egli ha rinunciato

all’incarto AI.

Questo TCA, come

comunicato alle parti con scritto del 2 dicembre 2020 (doc. XVIII), rinuncia

all’assunzione di ulteriori prove.

Gli

atti figuranti nel fascicolo processuale sono sufficienti per decidere nel

merito della vertenza.

L’incarto della convenuta,

richiamato dall’attore per dimostrare l’ostruzionismo dell’assicuratore, non

apporterebbe infatti alcun elemento di merito a sostegno della richiesta di

versamento di indennità giornaliere al 100% dal 1° dicembre 2018 al 22 agosto

2020.

Per quanto concerne

l’audizione del medico curante, dr. med. __________, va qui evidenziato che lo

specialista non potrebbe che confermare quanto già attestato precedentemente,

contenuto nei referti prodotti dall’attore ed attentamente esaminati anche dal

perito amministrativo, dr. med. __________. Una sua testimonianza non

apporterebbe alcun elemento di novità.

Circa l’interpello del dr.

med. __________, chiesto per la prima volta dall’attore dopo l’udienza del 29

ottobre 2020 senza giustificazioni particolari circa il ritardo della domanda,

va evidenziato che esso si rivela inutile. Infatti questo Tribunale ha già

spiegato per quale motivo le valutazioni dello specialista hanno forza

probatoria piena nel caso di specie e per quale motivo occorre aderirvi. Lo psichiatra

ha del resto già indicato approfonditamente nel proprio referto i motivi per i

quali da dicembre 2018 ritiene che l’attore sia abile al lavoro al 50% in

qualsiasi attività.

Neppure l’interrogatorio

dello stesso attore, chiesto con la sola petizione (doc. I), è necessario per

l’esito della vertenza, ritenuto come lo stesso non potrebbe che ribadire quanto

già sostenuto.

Ne segue che la vertenza

può essere decisa senza la necessità di assumere ulteriori prove.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può

rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento

sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere

senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento

(apprezzamento anticipato delle prove; cfr. sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre

2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012,

consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016

del 15 dicembre 2016; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid.

3.

-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza

4A_175/2015 del 4 maggio 2015).

2.14

Non

vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’assicuratore,

rappresentato da un avvocato esterno, e parzialmente vincente in causa, vanno

assegnate le ripetibili (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler

Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114

CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1

non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016,

consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2020.24 del 17 agosto 2020; sentenza 36.2019.89

del 13 novembre 2019; sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018; sentenza

36.2017.68

del 23 aprile 2018), calcolate conformemente a quanto previsto

dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e

di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre

2007.

(RL 178.310) secondo cui, per le cause aventi un valore corrente tra i fr.

50'000 e i fr. 100'000 le ripetibili sono stabilite mediante l’applicazione di

una percentuale variabile tra l’8% e il 15%. In casu l’assicurato è soccombente

nella misura del 70%. L’istruttoria è stata relativamente lineare e non ha

imposto complesse acquisizioni probatorie. Impegnativa e lunga, invece, è stata

l’udienza. Si giustifica pertanto ritenere una percentuale dell’8%. Ne segue

che l’attore verserà alla convenuta fr. 2'827.65 a titolo di ripetibili.

2.15

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte

ha affermato che:

"

(…) Esso è ammissibile a

prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma

correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati

e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione

contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;

art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica

(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in

forma elettronica e senza il nominativo dell’attore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è parzialmente

accolta.

Di conseguenza:

1.1. CV 1 è condannata a versare a

AT 1 fr. 26'367, oltre interessi al 5% su fr. 4'600.20 dal 1° gennaio 2020 al

10 febbraio 2020, su fr. 11'893.20 dall’11 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 su

fr. 18'961.80 dal 16 aprile 2020 al 17 giugno 2020 e su fr. 26'367 dal 22

agosto 2020.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

AT 1 verserà a CV 1 fr. 2'827.65 (IVA inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione alle parti e,

a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti