36.2020.54
Domanda di RIPAM retroattiva a seguito di revoca delle PC. Buona fede negata
4 gennaio 2021Italiano28 min
2018, per il quale ha stabilito l’importo forfettario del premio dell’assicurazione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2020.54
IR/sc
Lugano
4 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sul ricorso del 2
settembre 2020 formulato da
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su reclamo del 27
luglio 2020 emanata da
Cassa cantonale di
compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione
sociale contro le malattie
considerato in
fatto
Fatti
A. RI
1 ha postulato il versamento di prestazioni complementari il 16 marzo 2015
siccome al beneficio di una rendita di vecchiaia (egli è nato il __________
1950). Con decisione del 22 marzo 2015 la Cassa cantonale di compensazione ha
accolto la domanda e ha riconosciuto il diritto dell’assicurato, unitamente
alla moglie __________, al versamento di PC per CHF 40 mensili oltre alla
riduzione dei premi tramite prestazioni complementari per CHF 868 ulteriori
(doc. 1e). Il successivo 16 dicembre 2015 (doc. 1d) l’amministrazione ha
rivisto, per l’anno successivo, l’importo delle PC adeguando quello relativo
alla riduzione dei premi (CHF 904 mensili). Analogamente la Cassa ha fatto il
10 dicembre 2016, determinando per il 2017 l’importo del premio forfettario in
CHF 954 (doc. 1c) e l’11 dicembre 2017 (doc. 1b), in vista del successivo anno
2018, per il quale ha stabilito l’importo forfettario del premio dell’assicurazione
malattie in CHF 998. Per tutti gli anni invece l’importo delle PC versate
all’assicurato è sempre stato di CHF 40. In vista dell’anno 2019 la Cassa ha
invece stabilito il premio forfettario mensile da riconoscere a RI 1 in CHF
1'034 e le PC versate in CHF 48 (doc. 1a).
B. Con
annotazione 23 gennaio 2020 (doc. 2) la Cassa ha previsto lo stralcio
dell’assicurato e della moglie dai beneficiari del diritto alle prestazioni
complementari per perdita del diritto. Il 5 febbraio 2020 l’assicurato si è
rivolto alla Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,
preposto alla riduzione del premio dell’assicurazione malattia, per segnalare “modifiche
di prestazioni complementari e di entrate economiche familiari” con la
necessità di “presentare nuova richieste per i sussidi di cassa malati”.
Mediante scritto 18 febbraio 2020 il Servizio sussidi assicurazione malattia ha
comunicato a RI 1 (doc. 4) che, a fronte della soppressione delle PC, il
diritto alla riduzione dei premi (RIPAM qui di seguito) per gli anni precedenti
quello di competenza poteva essere definito nella forma ordinaria, essendo
comunque escluso in caso l’assicurato non fosse stata riconosciuta la
situazione di buona fede dell’art. 46 cpv. 2 LCAMal (di cui ha riportato il
testo nella lettera all’assicurato).
Il
10 marzo 2020 l’avv. RA 1 ha comunicato all’amministrazione l’assunzione del
patrocinio dell’assicurato (doc. 5) cui, il successivo 20 aprile 2020, è stata
notificata la formale decisione dell’amministrazione con cui la richiesta di
RIPAM per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2019 è stata respinta (doc. 6).
C. Con
lungo reclamo del 22 maggio 2020 RI 1, sempre con il patrocinio dell’avv. RA 1,
si aggravato contro la decisione formale. A fondamento della contestazione la
compilazione del formulario delle PC in maniera autonoma, senza l’aiuto di
terzi, per lui che è cittadino straniero, omettendo perciò di inserire degli
elementi che egli riteneva noti all’amministrazione. RI 1 invoca perciò la sua
buona fede, ritiene che non debba essere astretto alla restituzione delle
prestazioni ricevute (tema comunque non oggetto della decisione impugnata), pur
ammettendo di non avere sempre dichiarato correttamente all’autorità la rendita
ricevuta dall’assicuratore LAINF __________ (doc. 7 pag. 5 in initio). Egli non
avrebbe inteso “sottacere nulla alle autorità: non ha … nessuna logica
dichiarare correttamente all’autorità fiscale la rendita ... LAINF … per poi
sottacere … tale introito” alla Cassa. RI 1 invoca in sostanza la semplice
commissione di un errore e l’esistenza di problemi di salute che si aggiungono
alle sequele dell’infortunio per il quale la rendita LAINF è servita. Oltre
alla buona fede l’assicurato ritiene che la restituzione, non oggetto della
decisione contestata, creerebbe difficoltà economiche serie.
Le
motivazioni non sono state ritenute e, il 27 luglio 2020, la Cassa cantonale di
compensazione - Ufficio delle prestazioni, ha emanato una decisione sfavorevole
all’assicurato. Con tale provvedimento l’amministrazione spiega in maniera
chiara e sufficientemente comprensibile, che “la presente procedura non
concerne la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse rispettivamente
la rinuncia alle stesse (condono)”. Il tema della procedura è unicamente
quello del rifiuto di riconoscere all’unità di riferimento composta
dall’assicurato qui ricorrente e dalla moglie (ad esclusione dei figli siccome
maggiorenni e per i quali non ricorrono, secondo la Cassa, gli estremi per
ritenerli componenti l’UR con i genitori) la RIPAM retroattiva per gli anni dal
2015 al 2019. D’avviso dell’amministrazione la richiesta non può essere accolta
in assenza dei presupposti di una buona fede nell’ottica dell’art. 46 cpv. 2
LCAMal. La norma, che regola il riconoscimento della RIPAM nella forma retroattiva
in caso di soppressione delle PC, prevede specificatamente che, nell’ipotesi
della soppressione delle prestazioni complementari AVS/AI, “il diritto alla
riduzione dei premi è definito nella forma ordinaria. Tale diritto è escluso se
all’assicurato non è riconosciuta la situazione di buona fede”. La Cassa ha
escluso che una prestazione di fabbisogno, quale le PC, non dovesse indurre RI
1 a dichiarare la rendita LAINF, come ogni altra prestazione periodica, che
influenzi il suo diritto. Per la Cassa il formulario usato è chiaro nella sua
domanda postulando indicazioni relative alle rendite di ogni natura (con tanto
di specifica: AVS; LPP; LAINF; LAM; …) ed ancora se Svizzere o estere. Per
l’amministrazione la giurisprudenza del TF in merito è chiara e l’assicurato comunque
non poteva non rendersi conto dell’errore in cui versava la Cassa.
D. Con
gravame di ben 12 pagine, eccessivamente prolisso ed a tratti concentrato su
aspetti non inerenti la decisione impugnata, (doc. I) RI 1 contesta il
provvedimento. Dopo essersi impegnato a riesporre i fatti posti alla base della
decisione amministrativa, l’assicurato – che ribadisce di avere redatto
autonomamente il formulario per l’ottenimento delle PC senza sussidio di terzi,
ciò che dovrebbe essere comunque esigibile da chi risiede in Ticino da oltre 30
anni – protesta la sua buona fede e chiede che “l’amministrazione rinunci –
in tutto o in parte – a chiedere la restituzione delle riduzioni dei premi”,
circostanza questa che – va ancora evidenziato come già ha fatto la Cassa nella
decisione contestata e nelle osservazioni al gravame (come sarà detto) – non
è tema della decisione. Il ricorso, che postula anche la concessione
dell’assistenza giudiziaria, si spende quindi inutilmente per motivare il
sussistere degli estremi del condono (pag. 7/8). A sostegno della sua buona
fede RI 1 rileva che “chi di competenza potesse accedere a tutti i suoi
dati, incluso l’incarto fiscale come peraltro indicato in calce al formulario”
e come non vi fosse l’intenzione di sottacere nulla. Il successivo 15 settembre
2020 (doc. III) l’assicurato ha sostanziato la domanda di assistenza
giudiziaria formulata con il ricorso.
E. Con
risposta di causa del 18 settembre 2020 (doc. V) la Cassa cantonale di
compensazione ha postulato il respingimento del ricorso evidenziando la natura
della procedura, da un lato, e asseverando semplicemente che la giurisprudenza
federale e cantonale ritengono ingiustificabile, nell’ottica della buona fede,
l’omissione – su un formulario di richiesta di prestazioni di natura sociale –
di un’entrata a fronte di una precisa domanda in tal senso.
F. Al
ricorrente, tramite la patrocinatrice, è stata offerta la possibilità, il 21
settembre 2020 (doc. VI), di postulare l’acquisizione di nuove prove e di
ulteriormente esprimersi. RI 1 ha comunicato il 22 settembre 2020 (doc. VIII)
di non avere ulteriori prove di cui chiedere l’acquisizione. Il Tribunale
cantonale delle assicurazioni ha, autonomamente, acquisito dalla Cassa
cantonale di compensazione - Servizio PC una copia degli atti della richiesta
di prestazioni complementari dell’assicurato e del dossier completo ad esso
relativo (doc. VII e doc. XI). Tali atti sono stati posti a disposizione delle
parti in visione (doc. XII). La patrocinatrice del ricorrente ha compulsato gli
atti il 22 ottobre 2020. Il successivo 23 ottobre 2020 il giudice delegato ha chiesto
alla patrocinatrice del ricorrente di completare le informazioni necessarie al
fine di verificare l’interesse giuridico al gravame siccome, se ammessa la
buona fede, l’UR sembrerebbe composta dal ricorrente e dalla moglie, ad
esclusione dei figli, e il reddito conseguito negli anni d’interesse per
determinare il diritto alla RIPAM apparentemente superiore ai limiti. In specie
è stato chiesto al ricorrente di precisare il percorso formativo e lavorativo
dei suoi figli.
Dopo essere
stata sollecitata (doc. XIV del 16 novembre 2020) il 23 novembre 2020 la
patrocinatrice del ricorrente ha trasmesso una serie di documenti con uno
scritto ricapitolativo (doc. XV), che è stato spedito all’amministrazione per
una presa di posizione il giorno successivo (doc. XVI del 24 novembre 2020).
La Cassa ha
dedotto, dalla documentazione prodotta agli atti, che “i figli non
rientrerebbero nell’unità di riferimento del ricorrente” con conseguente
esclusione del diritto alla RIPAM, per gli anni d’interesse, anche nell’ipotesi
in cui fosse ritenuta una buona fede di RI 1 (doc. XVII del 3 dicembre 2020).
Gli scritti
doc. XVI e XVII sono stati trasmessi all’avv. RA 1 per eventuali osservazioni
(doc. XVIII del 7 dicembre 2020). La patrocinatrice ha ribadito che l’UR debba invece
considerare i figli, in particolare __________, e quindi sussisterebbe
l’interesse al giudizio di merito a sapere se sia ritenibile la buona fede
invocata con il ricorso (doc. XIX del 17 dicembre 2020). Su quest’ultimo
scritto è stata concessa all’amministrazione la possibilità di esprimersi (doc.
XX del 18 dicembre 2020).
in
diritto
in
ordine
1. Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni può decidere nella composizione di un
giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG le procedure non complesse che
non comportano articolate acquisizioni probatorie o complesse valutazioni di
fatto o in diritto. Sul tema del giudizio monocratico da parte dei membri della
sezione di diritto pubblico del TA si faccia riferimento a Ivano Ranzanici: La possibilità concessa
dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di
Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza
del Tribunale federale, in RtiD 2016-I- 307 e ss. Il tema posto all’esame del
Tribunale è già stato oggetto di copiosa giurisprudenza. La sussistenza di una
buona fede (per l’applicazione dell’art. 46 LCAMal) nella compilazione di un
formulario con cui si postulano prestazioni di natura assistenziale o di
un’assicurazione sociale, è già stata analizzata non solo dal Tribunale
cantonale delle assicurazioni, le sentenze citate dalla Cassa ne sono dimostrazione,
così come quelle che saranno evocate in corso di motivazione, ma anche da
quella federale (e nuovamente può essere qui fatto rinvio alla giurisprudenza
citata dall’amministrazione nella sua decisione e a quella citata nelle
considerazioni che seguono).
Sapere
se RI 1 era in buona fede quando, nella compilazione del formulario di
richiesta PC ha omesso di indicare l’esistenza di una rendita infortunistica, a
fronte di specifica richiesta contenuta nel modulo, rispettivamente di
segnalare, al momento della decisione, il computo della rendita medesima e ciò
nonostante l’esistenza della rendita emergesse dalla tassazione
dell’assicurato, è tema che può essere risolto monocraticamente siccome non
comporta specifica acquisizione probatoria e non implica difficoltà di
valutazione fattuale o giuridica.
nel
merito
Considerandi
2.
Va
anzitutto chiarito che l’oggetto della decisione non è la restituzione
di prestazioni ricevute dall’assicurato unitamente alla moglie e non è
neppure l’eventuale condono di una restituzione. Il tema è invece quello
dell’ottenimento di riduzioni dei premi dell’assicurazione contro le malattie
(RIPAM) in forma retroattiva in conseguenza alla revoca di prestazioni
complementari. La materia è retta, nel capitolo “Riduzione dei premi per
anni precedenti quello di competenza” della Legge cantonale di applicazione
della LAMal (LCAMal), dall’art. 46 cpv. 1 e 2 LCAMal secondo cui il diritto
all’ottenimento della riduzione dei premi nella forma retroattiva decade dopo
cinque anni a partire dal momento della richiesta. Se la domanda è formulata in
conseguenza alla soppressione delle prestazioni PC il diritto alla riduzione
dei premi è definito nella forma ordinaria, ma lo stesso non è ammesso se
all’assicurato non è riconosciuta la situazione di buona fede.
La
domanda cui deve rispondere il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quella
a sapere se RI 1 ha diritto a ottenere la RIPAM dal 2015 al 2019, ossia per 5
anni, in forma retroattiva, in conseguenza alla soppressione delle PC, e quindi
se gli possa, o meno, essere riconosciuta la buona fede.
3.
Occorre
analizzare quindi l’aspetto della buona fede del ricorrente e verificare la sua
sussistenza o meno. La dottrina ha analizzato il tema (Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione
malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess
Verlag Zurigo, 2016, capitolo 14.12 pag. 467 e seguenti, in particolare 468, n.
915) rilevando come “… il diritto al sussidio è <definito nella forma
ordinaria>. In quest’ultima costellazione, comunque, il diritto alla
riduzione del premio è negato se non possa essere ammessa la buona fede
dell’assicurato. Tale buona fede si riferisce, di tutta evidenza,
all’ottenimento ed ai motivi di soppressione, delle prestazioni complementari.
Il legislatore ha qui richiamato i principi contenuti all’art. 25 cpv. 1 LPGA
per cui una prestazione indebitamente riscossa non deve essere restituita
nell’ipotesi in cui l’assicurato sia in buona fede (…)”. Per Ueli Kieser, ATSG – Kommentar, 4.
Auflage, Zurigo, 2020, Schulthess Verlag, n. 65 (si vedano le considerazioni
sino al punto 72) p. 525 e ss, che ricorda la presunzione della buona fede, “Ein
gutgläubiger Bezug einer Sozialversicherungsleistung liegt vor, wenn das
Bewusstsein über den unrechtmäßigen Leistungsbezug fehlt, sofern dieses Fehlen
in einer objektiven Betrachtungsweise unter den konkret gegebenen Umständen
entschuldbar ist”. Il medesimo autore rammenta ancora (op. cit., n.
68, p. 526) che “… In der Mehrheit der ihm unterbreiteten
Sachverhalte nimmt das Bundesgericht an, es fehle an der Erlassvoraussetzung
des guten Glaubens. Die Rechtsprechung ist recht streng und stellt zuweilen
Anforderungen an den guten Glauben, welche für Personen ohne besondere
Kenntnisse der sozialversicherungsrechtlichen Umstände zu hoch sind. Eine
Kategorisierung der entsprechenden Sachverhalte fällt freilich schwer”.
Ancora
la dottrina (Ranzanici, op. cit.,
n. 916) evoca che:
"
Il legislatore ticinese fa chiaramente riferimento a questo concetto
all’art. 46 cpv. 2 2a frase LCAMal. Se nell’ambito della soppressione delle
prestazioni complementari all’assicurato non può essere riconosciuto di non
avere avuto la consapevolezza dell’erroneità della decisione con cui egli era
stato posto al beneficio delle prestazioni, e che quest’assenza di
consapevolezza sia oggettivamente ammissibile, l’esame del diritto alla RIPAM
per via ordinaria decade, anche se dovessero oggettivamente sussistere i
presupposti per una riduzione del premio. La conseguenza è drastica nei suoi
effetti, forse eccessiva se si pensa che il nuovo ordinamento prevede la
richiesta della RIPAM da parte dell’UR. L’esclusione del diritto al sussidio in
assenza di buona fede, secondo il meccanismo voluto con la riforma, si
ripercuote sull’intera unità di riferimento, risultato questo che rischia di
riverberarsi su incolpevoli assicurati.”
Va
qui ancora ricordato come:
"
La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant
que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au
droit et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les
circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que
l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est
produite … l'examen de l'attention exigible constitue une question de droit qui
peut être revue librement, dans la mesure où il s'agit d'examiner si
l'intéressé peut invoquer sa bonne foi au vu des circonstances de fait données
(ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223; voir aussi arrêt 9C_496/2014 du 22
octobre 2014 consid. 3.2).”
Nella
medesima STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020, al consid. 4, l’Alta
Corte evidenzia come:
" Selon la
jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il
n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il
faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable non seulement
d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il
s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue
d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme
par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont
imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le
bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne
constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner
(ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97
consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180). Il
y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut
raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une
situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 précité
consid. 3d p. 181).”
In
quel caso l’assicurato aveva omesso di indicare all’autorità preposta alle PC
l’esistenza di un conto di libero passaggio, ciò che ha costituito una grave
negligenza nell’ottica dell’art. 25 LPGA. Sempre in questo contesto va citata
la STCA 32.2019.126 dell’8 maggio 2020 dove è stato ritenuto come:
"
Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè
indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte,
determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).
La buona fede deve essere quindi
esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire
(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77
OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave
dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o
l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve
dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009,
consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5
p.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V
245; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407) oppure se
non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona
fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata
indebitamente. Come in altri ambiti la misura della necessaria diligenza si
apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato
quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere, stato
di salute, grado di istruzione, ecc.) dall'interessato (STF 9C_19/2018 del 28
febbraio 2018 consid. 1; STF 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; DTF 138
V 218 consid. 4; STF 9C_14/2007 del 2 maggio 2007, consid. 4.1=SVR 6/2008 Nr.
13, consid. 4.1 a pag 41; STF I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 3.1=SVR
3/2007 Nr. 13, consid. 3.1 a pag 49 e 4.3 a pag. 50).”
Nel
medesimo giudizio cantonale sono evocate e riassunte le sentenze del TF che la
Cassa ha ripreso nella motivazione della sua decisione su reclamo (doc. B p.3).
Alla stessa può essere quindi fatto ampio rimando.
4.
Per
l’accertamento della buona fede di RI 1 è quindi necessario riferirsi alle
ragioni per le quali la Cassa PC ha soppresso il diritto alle prestazioni. Le
parti, su questo aspetto, sono concordi nell’indicare come l’assicurato non
abbia, al momento della richiesta delle PC, sul formulario specificatamente
predisposto per la domanda, indicato il percepimento di una rendita LAINF
versatagli da un assicuratore. Le valutazioni delle parti divergono invece per
quanto attiene alle conseguenze dell’omissione. Secondo RI 1 l’esistenza della
rendita poteva essere nota all’amministrazione siccome dichiarata fiscalmente.
5.
Va
qui evocato come, per quanto desumibile dagli atti prodotti dalle parti, in
particolare doc. 1e, che la domanda di PC è stata formulata dall’assicurato il
16.
marzo 2015 in occasione della stessa la rendita infortunistica non è
contemplata nel modulo ma l’assicurato ha prodotto un documento __________ relativo
alla sua esistenza e importo (riferito all’anno 2014). Il 22 marzo successivo
la Cassa PC ha emanato una decisione favorevole che non contempla la rendita
LAINF, ciò ben prima della decisione di tassazione evocata dal ricorrente e
prodotta agli atti (doc. C), che indica l’esistenza della rendita per
infortunio. Come si evince degli atti acquisiti dalla Cassa PC, e come ricorda
l’amministrazione qui interessata nella decisione contestata (doc. B), il
formulario di richiesta delle PC (come d’altra parte implicitamente anche il
foglio di calcolo delle rendite), pongono in rilievo la necessità di indicare e
considerare le rendite conseguite, sia dell’AVS, della LPP, infortunio o
militare, sia svizzere sia estere. Questo aspetto non poteva sfuggire
all’assicurato, la segnalazione della rendita a livello fiscale non è
sufficiente di tutta evidenza. Il formulario è fonte del lavoro della Cassa PC,
e i funzionari, confrontati con un’amministrazione dai numeri significativi,
devono potersi fidare delle indicazioni ivi contenute. La controllabilità delle
stesse non toglie in nulla il fatto che l’assicurato postulante le prestazioni
che omette una fonte di reddito (rendita), non può essere ritenuto in buona
fede, soprattutto quando gli sia possibile rilevare che l’amministrazione (che
secondo lui avrebbe dovuto verificare il sussistere di una rendita siccome
dichiarata fiscalmente) non ha considerato tale importo (dando un semplice
sguardo alla tabella dei calcoli eseguita e consegnata all’assicurato, sulla
quale non compare, tra i redditi, alcuna rendita infortunio, ma solo le rendite
AVS e LPP oltre al reddito della moglie).
Il
foglio di calcolo trasmesso all’assicurato con la decisione di concessione delle
prestazioni complementari evidenzia, alla voce “Rendita
infortunio-/Assicurazione militare” l’assenza di rendite. Ciò non ha
indotto nessuna reazione del qui ricorrente cui il rilievo della circostanza
non poteva sfuggire. Questo è più che ampiamente sufficiente per negare il
sussistere di una buona fede dell’assicurato. Egli ha dichiarato le
(inevitabili e necessarie, siccome sostanziali presupposti del diritto alle PC)
rendite AVS e LPP, per i complessivi CHF 22'456 ritenuti dall’amministrazione, ma
non invece l’importo della rendita __________ la cui importanza economica
avrebbe condotto, manifestamente, a ben altro importo dei redditi (CHF 17'004
in più, cfr. doc. N), anche se agli atti PC è stata prodotta l’attestazione 5
gennaio 2015 di __________ (doc. 1-45/49) che attesta l’importo della rendita
ricevuta nel 2014 (CHF 17'004). Come detto la rendita __________ non è stata
indicata nel modulo, la stessa non è stata ritenuta per la determinazione del
diritto alle PC ciò che era manifesto per il ricorrente alla lettura della
decisione e del calcolo del diritto alle PC.
6.
Il
fatto che tale rendita fosse dichiarata fiscalmente ma non nel formulario PC
farebbe, secondo l’assicurato, ritenere la sua buona fede trattandosi di
un’omissione involontaria. Così non è. Da un lato la decisione di tassazione
2015.
è del 20 luglio 2016, nel marzo dell’anno precedente non era disponibile e
nulla comprova agli atti che la rendita fosse dichiarata negli anni precedenti
e che, al momento della decisione di attribuzione delle PC a RI 1, esistesse
una decisione di tassazione che riportava tale introito annuo.
Va
rammentato qui che nel diritto delle assicurazioni sociali, e quindi dinanzi al
Tribunale delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio
inquisitorio. Il Tribunale accerta quindi d'ufficio, con la collaborazione
delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le
apprezza liberamente senza essere legato da regole formali. Il giudice ha
inoltre facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di
rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. È
dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i
fatti giuridicamente rilevanti.
Questo
principio non è tuttavia assoluto, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle
parti di collaborare (STF K 207/00 del 26 settembre 2001, consid. 3c; STF K 202/00 del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 125 V 195 consid. 2 con
riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le contentieux des assurances
sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de jurisprudence
Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in:
Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5
segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese
di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può
essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della
vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover
sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164
consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS/RSAS
1989.
pag. 92; DTF 115 V 113; Beati
in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1
seg).
Infatti,
l’obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di
collaborazione delle parti, dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non
le libera comunque dall'onere della prova, ossia non rende privo d'efficacia il
principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto
deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova.
L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol
dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve
fornirne la prova. Pertanto, in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che
voleva dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3),
a meno che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla
controparte (citata STF del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STF del 18
settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999
pag. 418, consid. 3).
Su
questi aspetti, si veda in particolare: Duc,
Les assurances so-ciales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo
rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der
Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt
werden kann”.
7.
A
prescindere da quanto precede non può essere qui omesso di rilevare come
l’assicurato abbia sistematicamente ricevuto, dopo la decisione formale
iniziale del 22 marzo 2015 di concessione delle PC, i successivi conteggi del
suo diritto alle PC che, tutti quanti, non indicavano, nei fogli di calcolo,
l’importo della rendita LAINF. Egli non poteva non rendersi conto che
quell’importo avrebbe certamente inciso in maniera importante sul suo diritto
alle prestazioni complementari. I doc. 1a sino a 1e prodotti dalla Cassa PC,
attestano, mediante la presentazione dei calcoli (riportati nella loro essenza
nelle descrizioni di fatto che precedono), la totale assenza dei CHF 17'000
della rendita d’infortunio. Quanto ritenuto nei calcoli da parte
dell’amministrazione, e quindi l’assenza della rendita della LAINF, era
situazione chiara limpida e facilmente comprensibile anche se l’assicurato non
ha fatto capo a terzi per le sue procedure. In buona sostanza una persona anche
con i problemi di salute come indica il ricorso e che ha rinunciato a far capo
a terzi più avvezzi, poteva e doveva rendersi conto che la Cassa non aveva
ritenuto (nel determinare i suoi redditi complessivi) la sua rendita __________
e che, di conseguenza, quanto calcolato, e successivamente versato, non era
corretto. La negligenza da ritenere in concreto è grave siccome duplice.
L’omessa indicazione della rendita nel formulario, nonostante l’esplicita e
chiara richiesta contenuta nel modulo trasmesso dall’amministrazione, e il
fatto che – ciò che una persona che da oltre trent’anni risiede in Svizzera ben
deve conoscere - la formulistica (in specie quella delle assicurazioni sociali)
sia importante e decisiva per l’attribuzione di prestazioni e il riconoscimento
di diritti. Questo oltre all’assenza totale di reazione a fronte della trasmissione
(appena una settimana dopo la presentazione della domanda di PC) della
decisione favorevole con il calcolo delle prestazioni basato sulle sole rendite
AVS e LPP (oltre al salario della moglie e la sostanza esistente), ma senza
computo della rendita LAINF. Si tratta di elementi che depongono per una grave
negligenza dell’assicurato qui ricorrente. Il fatto che l’attestazione __________
5.
gennaio 2015 sia compresa negli atti PC non modifica la conclusione.
Il
qui ricorrente, ha omesso di indicare nel formulario PC la rendita LAINF e non
ha reagito a fronte dei calcoli che sistematicamente omettevano di contemplare
tale importante reddito. Circostanza che non poteva sfuggirgli.
8.
Il
ricorrente non può essere seguito laddove indica che l’amministrazione, a
fronte della sua omissione, avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la rendita dalla
decisione di tassazione. Non si comprende la ragione per la quale le rendite
LPP e AVS siano state puntualmente dichiarate alla luce del fatto che, stante
la teoria del ricorrente, l’amministrazione avrebbe dovuto avere percezione
delle stesse dagli atti fiscali. Anche se straniero al ricorrente non può
certamente sfuggire che l’uso di moduli, con le indicazioni in essi contenute,
è non solo necessario ma impone, nei confronti dell’amministrazione chiamata ad
applicare norme di diritto, risposte veritiere e complete alle quali i
funzionari possano affidarsi.
Sia
come sia va ribadito come l’assenza di un aiuto da parte di terzi non è
decisivo, alla luce delle conoscenze che l’assicurato deve avere del sistema
alla luce del periodo di soggiorno in Svizzera e dell’evidenza delle omissioni
poste in essere.
9.
L’assenza
di buona fede non consente di riconoscere, come rettamente ritenuto dalla Cassa
cantonale di compensazione nella decisione impugnata, il diritto del ricorrente
di conseguire la riduzione dei premi per gli anni dal 2015 al 2019. Come
rilevato il fatto che, senza indicazione sul modulo, il ricorrente abbia
prodotto l’attestazione 5 gennaio 2015 di __________ (doc. 1-45/49) non cambia
la sostanza delle cose. L’omissione sul formulario ha indotto i funzionari
nell’errore di non ritenere la rendita __________ e tale omissione era palese
sin dalla decisione del 22 marzo 2015 per il risultato cui è pervenuta l’amministrazione
PC, ma, soprattutto, per i fogli di calcolo che hanno accompagnato tale
decisione (e quelle successive) che omette palesemente di considerare le
rendite infortunistiche, contrariamente alla realtà, e ciò senza che RI 1 abbia
minimamente reagito a fronte della circostanza di fatto, per lui manifesta.
Ne
segue che, in assenza di buona fede, il ricorso va respinto senza carico di
tasse e spese.
Può
rimanere aperta la questione a sapere se, quand’anche ammessa la buona fede, il
ricorrente avrebbe avuto diritto alla RIPAM. Per gli accertamenti eseguiti da
questa Corte ciò non sembra essere il caso considerando, sostanzialmente, per
tutti gli anni in discussione, l’UR composta solo dal ricorrente e dalla moglie
e non comprendente i figli (come ritenuto, in maniera contestata dal
ricorrente, dalla Cassa, doc. XVIII). Come indicato il quesito non deve essere
affrontato, approfondito e risolto in questa sede siccome deve essere escluso,
in concreto, il sussistere di una buona fede in capo a chi ricorre.
10.
L’assicurato
ha postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria. A norma dell’art. 3
cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag)
l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle
cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al
gratuito patrocinio. presupposti (cumulativi) per la concessione
dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel
bisogno, se il processo non è palesemente privo di esito positivo e se
l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202
consid. 4a e 372 consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag). Il
requisito della probabilità di esito favorevole non sussiste quando le
possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione
agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in
considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275
consid. 4b, 119 Ia 251).
In
concreto la vertenza non appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in
quanto agli atti amministrativi della Cassa che ha concesso le PC risulta la
produzione di documento relativo alla rendita LAINF poi non considerata
(erroneamente) nel calcolo del diritto siccome non contemplata nel formulario.
In sostanza il mancato riconoscimento della buona fede dell’assicurato oggi
deriva dal fatto che egli non abbia segnalato alla Cassa, da un lato, il
reddito proveniente da __________ (sul modulo) e di avere mancato di segnalare
alla Cassa il mancato computo della rendita __________, cosa che doveva
apparirgli chiara alla luce delle pagine di calcolo allegate alla decisione con
cui, inizialmente, le PC gli sono state riconosciute. Alla luce del documento 1
– 45/59 del dossier PC, prodotto agli atti della Cassa PC, l’esito della
presente procedura non era da considerare fondamentalmente privo di possibilità
di successo sin dall’inizio, come ricorda la severa giurisprudenza federale in
tema di assistenza giudiziaria. Data la prima condizione legale, occorre qui
ritenere la condizione economica difficoltosa in cui versa il ricorrente, e ciò
alla luce della documentazione prodotta in annesso al doc. IV e visto anche il
preavviso municipale (doc. IV bis) del Comune di __________, favorevole alla
concessione dell’assistenza giudiziaria. Va da ultimo ritenuta la necessità del
patrocinio alla luce della procedura giudiziaria. L’istanza va conseguentemente
accolta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso del 2
settembre 2020 formulato da RI 1 è respinto. Di conseguenza la decisione
emessa su reclamo in data 27 luglio 2020 della Cassa cantonale di compensazione
- Ufficio delle prestazioni è confermata.
2. La domanda di
assistenza giudiziaria è accolta.
3. Non
si percepiscono tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti