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Decisione

36.2020.54

Domanda di RIPAM retroattiva a seguito di revoca delle PC. Buona fede negata

4 gennaio 2021Italiano28 min

2018, per il quale ha stabilito l’importo forfettario del premio dell’assicurazione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2020.54

IR/sc

Lugano

4 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 2

settembre 2020 formulato da

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su reclamo del 27

luglio 2020 emanata da

Cassa cantonale di

compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione

sociale contro le malattie

considerato in

fatto

Fatti

A. RI

1 ha postulato il versamento di prestazioni complementari il 16 marzo 2015

siccome al beneficio di una rendita di vecchiaia (egli è nato il __________

1950). Con decisione del 22 marzo 2015 la Cassa cantonale di compensazione ha

accolto la domanda e ha riconosciuto il diritto dell’assicurato, unitamente

alla moglie __________, al versamento di PC per CHF 40 mensili oltre alla

riduzione dei premi tramite prestazioni complementari per CHF 868 ulteriori

(doc. 1e). Il successivo 16 dicembre 2015 (doc. 1d) l’amministrazione ha

rivisto, per l’anno successivo, l’importo delle PC adeguando quello relativo

alla riduzione dei premi (CHF 904 mensili). Analogamente la Cassa ha fatto il

10 dicembre 2016, determinando per il 2017 l’importo del premio forfettario in

CHF 954 (doc. 1c) e l’11 dicembre 2017 (doc. 1b), in vista del successivo anno

2018, per il quale ha stabilito l’importo forfettario del premio dell’assicurazione

malattie in CHF 998. Per tutti gli anni invece l’importo delle PC versate

all’assicurato è sempre stato di CHF 40. In vista dell’anno 2019 la Cassa ha

invece stabilito il premio forfettario mensile da riconoscere a RI 1 in CHF

1'034 e le PC versate in CHF 48 (doc. 1a).

B. Con

annotazione 23 gennaio 2020 (doc. 2) la Cassa ha previsto lo stralcio

dell’assicurato e della moglie dai beneficiari del diritto alle prestazioni

complementari per perdita del diritto. Il 5 febbraio 2020 l’assicurato si è

rivolto alla Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni,

preposto alla riduzione del premio dell’assicurazione malattia, per segnalare “modifiche

di prestazioni complementari e di entrate economiche familiari” con la

necessità di “presentare nuova richieste per i sussidi di cassa malati”.

Mediante scritto 18 febbraio 2020 il Servizio sussidi assicurazione malattia ha

comunicato a RI 1 (doc. 4) che, a fronte della soppressione delle PC, il

diritto alla riduzione dei premi (RIPAM qui di seguito) per gli anni precedenti

quello di competenza poteva essere definito nella forma ordinaria, essendo

comunque escluso in caso l’assicurato non fosse stata riconosciuta la

situazione di buona fede dell’art. 46 cpv. 2 LCAMal (di cui ha riportato il

testo nella lettera all’assicurato).

Il

10 marzo 2020 l’avv. RA 1 ha comunicato all’amministrazione l’assunzione del

patrocinio dell’assicurato (doc. 5) cui, il successivo 20 aprile 2020, è stata

notificata la formale decisione dell’amministrazione con cui la richiesta di

RIPAM per il periodo 01.01.2015 - 31.12.2019 è stata respinta (doc. 6).

C. Con

lungo reclamo del 22 maggio 2020 RI 1, sempre con il patrocinio dell’avv. RA 1,

si aggravato contro la decisione formale. A fondamento della contestazione la

compilazione del formulario delle PC in maniera autonoma, senza l’aiuto di

terzi, per lui che è cittadino straniero, omettendo perciò di inserire degli

elementi che egli riteneva noti all’amministrazione. RI 1 invoca perciò la sua

buona fede, ritiene che non debba essere astretto alla restituzione delle

prestazioni ricevute (tema comunque non oggetto della decisione impugnata), pur

ammettendo di non avere sempre dichiarato correttamente all’autorità la rendita

ricevuta dall’assicuratore LAINF __________ (doc. 7 pag. 5 in initio). Egli non

avrebbe inteso “sottacere nulla alle autorità: non ha … nessuna logica

dichiarare correttamente all’autorità fiscale la rendita ... LAINF … per poi

sottacere … tale introito” alla Cassa. RI 1 invoca in sostanza la semplice

commissione di un errore e l’esistenza di problemi di salute che si aggiungono

alle sequele dell’infortunio per il quale la rendita LAINF è servita. Oltre

alla buona fede l’assicurato ritiene che la restituzione, non oggetto della

decisione contestata, creerebbe difficoltà economiche serie.

Le

motivazioni non sono state ritenute e, il 27 luglio 2020, la Cassa cantonale di

compensazione - Ufficio delle prestazioni, ha emanato una decisione sfavorevole

all’assicurato. Con tale provvedimento l’amministrazione spiega in maniera

chiara e sufficientemente comprensibile, che “la presente procedura non

concerne la restituzione di prestazioni indebitamente riscosse rispettivamente

la rinuncia alle stesse (condono)”. Il tema della procedura è unicamente

quello del rifiuto di riconoscere all’unità di riferimento composta

dall’assicurato qui ricorrente e dalla moglie (ad esclusione dei figli siccome

maggiorenni e per i quali non ricorrono, secondo la Cassa, gli estremi per

ritenerli componenti l’UR con i genitori) la RIPAM retroattiva per gli anni dal

2015 al 2019. D’avviso dell’amministrazione la richiesta non può essere accolta

in assenza dei presupposti di una buona fede nell’ottica dell’art. 46 cpv. 2

LCAMal. La norma, che regola il riconoscimento della RIPAM nella forma retroattiva

in caso di soppressione delle PC, prevede specificatamente che, nell’ipotesi

della soppressione delle prestazioni complementari AVS/AI, “il diritto alla

riduzione dei premi è definito nella forma ordinaria. Tale diritto è escluso se

all’assicurato non è riconosciuta la situazione di buona fede”. La Cassa ha

escluso che una prestazione di fabbisogno, quale le PC, non dovesse indurre RI

1 a dichiarare la rendita LAINF, come ogni altra prestazione periodica, che

influenzi il suo diritto. Per la Cassa il formulario usato è chiaro nella sua

domanda postulando indicazioni relative alle rendite di ogni natura (con tanto

di specifica: AVS; LPP; LAINF; LAM; …) ed ancora se Svizzere o estere. Per

l’amministrazione la giurisprudenza del TF in merito è chiara e l’assicurato comunque

non poteva non rendersi conto dell’errore in cui versava la Cassa.

D. Con

gravame di ben 12 pagine, eccessivamente prolisso ed a tratti concentrato su

aspetti non inerenti la decisione impugnata, (doc. I) RI 1 contesta il

provvedimento. Dopo essersi impegnato a riesporre i fatti posti alla base della

decisione amministrativa, l’assicurato – che ribadisce di avere redatto

autonomamente il formulario per l’ottenimento delle PC senza sussidio di terzi,

ciò che dovrebbe essere comunque esigibile da chi risiede in Ticino da oltre 30

anni – protesta la sua buona fede e chiede che “l’amministrazione rinunci –

in tutto o in parte – a chiedere la restituzione delle riduzioni dei premi”,

circostanza questa che – va ancora evidenziato come già ha fatto la Cassa nella

decisione contestata e nelle osservazioni al gravame (come sarà detto) – non

è tema della decisione. Il ricorso, che postula anche la concessione

dell’assistenza giudiziaria, si spende quindi inutilmente per motivare il

sussistere degli estremi del condono (pag. 7/8). A sostegno della sua buona

fede RI 1 rileva che “chi di competenza potesse accedere a tutti i suoi

dati, incluso l’incarto fiscale come peraltro indicato in calce al formulario”

e come non vi fosse l’intenzione di sottacere nulla. Il successivo 15 settembre

2020 (doc. III) l’assicurato ha sostanziato la domanda di assistenza

giudiziaria formulata con il ricorso.

E. Con

risposta di causa del 18 settembre 2020 (doc. V) la Cassa cantonale di

compensazione ha postulato il respingimento del ricorso evidenziando la natura

della procedura, da un lato, e asseverando semplicemente che la giurisprudenza

federale e cantonale ritengono ingiustificabile, nell’ottica della buona fede,

l’omissione – su un formulario di richiesta di prestazioni di natura sociale –

di un’entrata a fronte di una precisa domanda in tal senso.

F. Al

ricorrente, tramite la patrocinatrice, è stata offerta la possibilità, il 21

settembre 2020 (doc. VI), di postulare l’acquisizione di nuove prove e di

ulteriormente esprimersi. RI 1 ha comunicato il 22 settembre 2020 (doc. VIII)

di non avere ulteriori prove di cui chiedere l’acquisizione. Il Tribunale

cantonale delle assicurazioni ha, autonomamente, acquisito dalla Cassa

cantonale di compensazione - Servizio PC una copia degli atti della richiesta

di prestazioni complementari dell’assicurato e del dossier completo ad esso

relativo (doc. VII e doc. XI). Tali atti sono stati posti a disposizione delle

parti in visione (doc. XII). La patrocinatrice del ricorrente ha compulsato gli

atti il 22 ottobre 2020. Il successivo 23 ottobre 2020 il giudice delegato ha chiesto

alla patrocinatrice del ricorrente di completare le informazioni necessarie al

fine di verificare l’interesse giuridico al gravame siccome, se ammessa la

buona fede, l’UR sembrerebbe composta dal ricorrente e dalla moglie, ad

esclusione dei figli, e il reddito conseguito negli anni d’interesse per

determinare il diritto alla RIPAM apparentemente superiore ai limiti. In specie

è stato chiesto al ricorrente di precisare il percorso formativo e lavorativo

dei suoi figli.

Dopo essere

stata sollecitata (doc. XIV del 16 novembre 2020) il 23 novembre 2020 la

patrocinatrice del ricorrente ha trasmesso una serie di documenti con uno

scritto ricapitolativo (doc. XV), che è stato spedito all’amministrazione per

una presa di posizione il giorno successivo (doc. XVI del 24 novembre 2020).

La Cassa ha

dedotto, dalla documentazione prodotta agli atti, che “i figli non

rientrerebbero nell’unità di riferimento del ricorrente” con conseguente

esclusione del diritto alla RIPAM, per gli anni d’interesse, anche nell’ipotesi

in cui fosse ritenuta una buona fede di RI 1 (doc. XVII del 3 dicembre 2020).

Gli scritti

doc. XVI e XVII sono stati trasmessi all’avv. RA 1 per eventuali osservazioni

(doc. XVIII del 7 dicembre 2020). La patrocinatrice ha ribadito che l’UR debba invece

considerare i figli, in particolare __________, e quindi sussisterebbe

l’interesse al giudizio di merito a sapere se sia ritenibile la buona fede

invocata con il ricorso (doc. XIX del 17 dicembre 2020). Su quest’ultimo

scritto è stata concessa all’amministrazione la possibilità di esprimersi (doc.

XX del 18 dicembre 2020).

in

diritto

in

ordine

1. Il

Tribunale cantonale delle assicurazioni può decidere nella composizione di un

giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG le procedure non complesse che

non comportano articolate acquisizioni probatorie o complesse valutazioni di

fatto o in diritto. Sul tema del giudizio monocratico da parte dei membri della

sezione di diritto pubblico del TA si faccia riferimento a Ivano Ranzanici: La possibilità concessa

dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

del Tribunale federale, in RtiD 2016-I- 307 e ss. Il tema posto all’esame del

Tribunale è già stato oggetto di copiosa giurisprudenza. La sussistenza di una

buona fede (per l’applicazione dell’art. 46 LCAMal) nella compilazione di un

formulario con cui si postulano prestazioni di natura assistenziale o di

un’assicurazione sociale, è già stata analizzata non solo dal Tribunale

cantonale delle assicurazioni, le sentenze citate dalla Cassa ne sono dimostrazione,

così come quelle che saranno evocate in corso di motivazione, ma anche da

quella federale (e nuovamente può essere qui fatto rinvio alla giurisprudenza

citata dall’amministrazione nella sua decisione e a quella citata nelle

considerazioni che seguono).

Sapere

se RI 1 era in buona fede quando, nella compilazione del formulario di

richiesta PC ha omesso di indicare l’esistenza di una rendita infortunistica, a

fronte di specifica richiesta contenuta nel modulo, rispettivamente di

segnalare, al momento della decisione, il computo della rendita medesima e ciò

nonostante l’esistenza della rendita emergesse dalla tassazione

dell’assicurato, è tema che può essere risolto monocraticamente siccome non

comporta specifica acquisizione probatoria e non implica difficoltà di

valutazione fattuale o giuridica.

nel

merito

Considerandi

2.

Va

anzitutto chiarito che l’oggetto della decisione non è la restituzione

di prestazioni ricevute dall’assicurato unitamente alla moglie e non è

neppure l’eventuale condono di una restituzione. Il tema è invece quello

dell’ottenimento di riduzioni dei premi dell’assicurazione contro le malattie

(RIPAM) in forma retroattiva in conseguenza alla revoca di prestazioni

complementari. La materia è retta, nel capitolo “Riduzione dei premi per

anni precedenti quello di competenza” della Legge cantonale di applicazione

della LAMal (LCAMal), dall’art. 46 cpv. 1 e 2 LCAMal secondo cui il diritto

all’ottenimento della riduzione dei premi nella forma retroattiva decade dopo

cinque anni a partire dal momento della richiesta. Se la domanda è formulata in

conseguenza alla soppressione delle prestazioni PC il diritto alla riduzione

dei premi è definito nella forma ordinaria, ma lo stesso non è ammesso se

all’assicurato non è riconosciuta la situazione di buona fede.

La

domanda cui deve rispondere il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quella

a sapere se RI 1 ha diritto a ottenere la RIPAM dal 2015 al 2019, ossia per 5

anni, in forma retroattiva, in conseguenza alla soppressione delle PC, e quindi

se gli possa, o meno, essere riconosciuta la buona fede.

3.

Occorre

analizzare quindi l’aspetto della buona fede del ricorrente e verificare la sua

sussistenza o meno. La dottrina ha analizzato il tema (Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione

malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess

Verlag Zurigo, 2016, capitolo 14.12 pag. 467 e seguenti, in particolare 468, n.

915) rilevando come “… il diritto al sussidio è <definito nella forma

ordinaria>. In quest’ultima costellazione, comunque, il diritto alla

riduzione del premio è negato se non possa essere ammessa la buona fede

dell’assicurato. Tale buona fede si riferisce, di tutta evidenza,

all’ottenimento ed ai motivi di soppressione, delle prestazioni complementari.

Il legislatore ha qui richiamato i principi contenuti all’art. 25 cpv. 1 LPGA

per cui una prestazione indebitamente riscossa non deve essere restituita

nell’ipotesi in cui l’assicurato sia in buona fede (…)”. Per Ueli Kieser, ATSG – Kommentar, 4.

Auflage, Zurigo, 2020, Schulthess Verlag, n. 65 (si vedano le considerazioni

sino al punto 72) p. 525 e ss, che ricorda la presunzione della buona fede, “Ein

gutgläubiger Bezug einer Sozialversicherungsleistung liegt vor, wenn das

Bewusstsein über den unrechtmäßigen Leistungsbezug fehlt, sofern dieses Fehlen

in einer objektiven Betrachtungsweise unter den konkret gegebenen Umständen

entschuldbar ist”. Il medesimo autore rammenta ancora (op. cit., n.

68, p. 526) che “… In der Mehrheit der ihm unterbreiteten

Sachverhalte nimmt das Bundesgericht an, es fehle an der Erlassvoraussetzung

des guten Glaubens. Die Rechtsprechung ist recht streng und stellt zuweilen

Anforderungen an den guten Glauben, welche für Personen ohne besondere

Kenntnisse der sozialversicherungsrechtlichen Umstände zu hoch sind. Eine

Kategorisierung der entsprechenden Sachverhalte fällt freilich schwer”.

Ancora

la dottrina (Ranzanici, op. cit.,

n. 916) evoca che:

"

Il legislatore ticinese fa chiaramente riferimento a questo concetto

all’art. 46 cpv. 2 2a frase LCAMal. Se nell’ambito della soppressione delle

prestazioni complementari all’assicurato non può essere riconosciuto di non

avere avuto la consapevolezza dell’erroneità della decisione con cui egli era

stato posto al beneficio delle prestazioni, e che quest’assenza di

consapevolezza sia oggettivamente ammissibile, l’esame del diritto alla RIPAM

per via ordinaria decade, anche se dovessero oggettivamente sussistere i

presupposti per una riduzione del premio. La conseguenza è drastica nei suoi

effetti, forse eccessiva se si pensa che il nuovo ordinamento prevede la

richiesta della RIPAM da parte dell’UR. L’esclusione del diritto al sussidio in

assenza di buona fede, secondo il meccanismo voluto con la riforma, si

ripercuote sull’intera unità di riferimento, risultato questo che rischia di

riverberarsi su incolpevoli assicurati.”

Va

qui ancora ricordato come:

"

La jurisprudence distingue entre la bonne foi en tant

que manque de conscience, de la part de l'intéressé, d'agir contrairement au

droit et la question de savoir s'il peut invoquer la bonne foi dans les

circonstances données ou s'il aurait dû, en faisant preuve de l'attention que

l'on pouvait exiger de lui, reconnaître l'irrégularité juridique qui s'est

produite … l'examen de l'attention exigible constitue une question de droit qui

peut être revue librement, dans la mesure où il s'agit d'examiner si

l'intéressé peut invoquer sa bonne foi au vu des circonstances de fait données

(ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223; voir aussi arrêt 9C_496/2014 du 22

octobre 2014 consid. 3.2).”

Nella

medesima STF 8C_347/2019 del 17 agosto 2020, al consid. 4, l’Alta

Corte evidenzia come:

" Selon la

jurisprudence, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il

n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il

faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable non seulement

d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il

s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue

d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer - comme

par exemple une violation du devoir d'annoncer ou de renseigner - sont

imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le

bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne

constitue qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner

(ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97

consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180). Il

y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut

raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une

situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 précité

consid. 3d p. 181).”

In

quel caso l’assicurato aveva omesso di indicare all’autorità preposta alle PC

l’esistenza di un conto di libero passaggio, ciò che ha costituito una grave

negligenza nell’ottica dell’art. 25 LPGA. Sempre in questo contesto va citata

la STCA 32.2019.126 dell’8 maggio 2020 dove è stato ritenuto come:

"

Compete al giudice, sulla base di un criterio oggettivo, cioè

indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte,

determinare il grado dell’attenzione richiesta (DTF 79 II 59).

La buona fede deve essere quindi

esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire

(violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77

OAI) siano imputabili a comportamento doloso o negligenza grave

dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o

l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve

dell'obbligo di annunciare o di informare (STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009,

consid. 4; STFA C 292/02 del 15 marzo 2004, consid. 2.3; SVR 2007 ALV Nr. 5

p.17; Pratique VSI 1994 pp. 125ss; DTF 118 V 218, 112 V 105, 110 V 180, 102 V

245; Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichtes zum IVG, 2010, p. 407) oppure se

non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit., pp. 481s). Infatti, la buona

fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata

indebitamente. Come in altri ambiti la misura della necessaria diligenza si

apprezza secondo una scala oggettiva, in cui però non deve essere trascurato

quanto è soggettivamente possibile ed esigibile (capacità di intendere, stato

di salute, grado di istruzione, ecc.) dall'interessato (STF 9C_19/2018 del 28

febbraio 2018 consid. 1; STF 8C_243/2016 del 7 luglio 2016 consid. 4.1; DTF 138

V 218 consid. 4; STF 9C_14/2007 del 2 maggio 2007, consid. 4.1=SVR 6/2008 Nr.

13, consid. 4.1 a pag 41; STF I 622/05 del 14 agosto 2006, consid. 3.1=SVR

3/2007 Nr. 13, consid. 3.1 a pag 49 e 4.3 a pag. 50).”

Nel

medesimo giudizio cantonale sono evocate e riassunte le sentenze del TF che la

Cassa ha ripreso nella motivazione della sua decisione su reclamo (doc. B p.3).

Alla stessa può essere quindi fatto ampio rimando.

4.

Per

l’accertamento della buona fede di RI 1 è quindi necessario riferirsi alle

ragioni per le quali la Cassa PC ha soppresso il diritto alle prestazioni. Le

parti, su questo aspetto, sono concordi nell’indicare come l’assicurato non

abbia, al momento della richiesta delle PC, sul formulario specificatamente

predisposto per la domanda, indicato il percepimento di una rendita LAINF

versatagli da un assicuratore. Le valutazioni delle parti divergono invece per

quanto attiene alle conseguenze dell’omissione. Secondo RI 1 l’esistenza della

rendita poteva essere nota all’amministrazione siccome dichiarata fiscalmente.

5.

Va

qui evocato come, per quanto desumibile dagli atti prodotti dalle parti, in

particolare doc. 1e, che la domanda di PC è stata formulata dall’assicurato il

16.

marzo 2015 in occasione della stessa la rendita infortunistica non è

contemplata nel modulo ma l’assicurato ha prodotto un documento __________ relativo

alla sua esistenza e importo (riferito all’anno 2014). Il 22 marzo successivo

la Cassa PC ha emanato una decisione favorevole che non contempla la rendita

LAINF, ciò ben prima della decisione di tassazione evocata dal ricorrente e

prodotta agli atti (doc. C), che indica l’esistenza della rendita per

infortunio. Come si evince degli atti acquisiti dalla Cassa PC, e come ricorda

l’amministrazione qui interessata nella decisione contestata (doc. B), il

formulario di richiesta delle PC (come d’altra parte implicitamente anche il

foglio di calcolo delle rendite), pongono in rilievo la necessità di indicare e

considerare le rendite conseguite, sia dell’AVS, della LPP, infortunio o

militare, sia svizzere sia estere. Questo aspetto non poteva sfuggire

all’assicurato, la segnalazione della rendita a livello fiscale non è

sufficiente di tutta evidenza. Il formulario è fonte del lavoro della Cassa PC,

e i funzionari, confrontati con un’amministrazione dai numeri significativi,

devono potersi fidare delle indicazioni ivi contenute. La controllabilità delle

stesse non toglie in nulla il fatto che l’assicurato postulante le prestazioni

che omette una fonte di reddito (rendita), non può essere ritenuto in buona

fede, soprattutto quando gli sia possibile rilevare che l’amministrazione (che

secondo lui avrebbe dovuto verificare il sussistere di una rendita siccome

dichiarata fiscalmente) non ha considerato tale importo (dando un semplice

sguardo alla tabella dei calcoli eseguita e consegnata all’assicurato, sulla

quale non compare, tra i redditi, alcuna rendita infortunio, ma solo le rendite

AVS e LPP oltre al reddito della moglie).

Il

foglio di calcolo trasmesso all’assicurato con la decisione di concessione delle

prestazioni complementari evidenzia, alla voce “Rendita

infortunio-/Assicurazione militare” l’assenza di rendite. Ciò non ha

indotto nessuna reazione del qui ricorrente cui il rilievo della circostanza

non poteva sfuggire. Questo è più che ampiamente sufficiente per negare il

sussistere di una buona fede dell’assicurato. Egli ha dichiarato le

(inevitabili e necessarie, siccome sostanziali presupposti del diritto alle PC)

rendite AVS e LPP, per i complessivi CHF 22'456 ritenuti dall’amministrazione, ma

non invece l’importo della rendita __________ la cui importanza economica

avrebbe condotto, manifestamente, a ben altro importo dei redditi (CHF 17'004

in più, cfr. doc. N), anche se agli atti PC è stata prodotta l’attestazione 5

gennaio 2015 di __________ (doc. 1-45/49) che attesta l’importo della rendita

ricevuta nel 2014 (CHF 17'004). Come detto la rendita __________ non è stata

indicata nel modulo, la stessa non è stata ritenuta per la determinazione del

diritto alle PC ciò che era manifesto per il ricorrente alla lettura della

decisione e del calcolo del diritto alle PC.

6.

Il

fatto che tale rendita fosse dichiarata fiscalmente ma non nel formulario PC

farebbe, secondo l’assicurato, ritenere la sua buona fede trattandosi di

un’omissione involontaria. Così non è. Da un lato la decisione di tassazione

2015.

è del 20 luglio 2016, nel marzo dell’anno precedente non era disponibile e

nulla comprova agli atti che la rendita fosse dichiarata negli anni precedenti

e che, al momento della decisione di attribuzione delle PC a RI 1, esistesse

una decisione di tassazione che riportava tale introito annuo.

Va

rammentato qui che nel diritto delle assicurazioni sociali, e quindi dinanzi al

Tribunale delle assicurazioni sociali, la procedura è retta dal principio

inquisitorio. Il Tribunale accerta quindi d'ufficio, con la collaborazione

delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le prove necessarie e le

apprezza liberamente senza essere legato da regole formali. Il giudice ha

inoltre facoltà di ricorrere a mezzi probatori non indicati dalle parti o di

rinunciare all'assunzione di mezzi probatori che le parti hanno notificato. È

dunque compito del giudice chiarire d'ufficio in modo corretto e completo i

fatti giuridicamente rilevanti.

Questo

principio non è tuttavia assoluto, ma trova il suo correlato nell'obbligo delle

parti di collaborare (STF K 207/00 del 26 settembre 2001, consid. 3c; STF K 202/00 del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 125 V 195 consid. 2 con

riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, in: Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira, Le contentieux des assurances

sociales fédérales et la procédure cantonale, in: Recueil de jurisprudence

Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in:

Luzerner Rechtsseminar 1986, Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5

segg.). Questo obbligo comprende in particolare quello di motivare le pretese

di cui le parti si avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può

essere ragionevolmente richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della

vertenza o dai fatti invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover

sopportare le conseguenze dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164

consid. 5a; RAMI 1993 pagg. 158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS/RSAS

1989.

pag. 92; DTF 115 V 113; Beati

in: Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1

seg).

Infatti,

l’obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di

collaborazione delle parti, dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non

le libera comunque dall'onere della prova, ossia non rende privo d'efficacia il

principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto

deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova.

L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol

dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve

fornirne la prova. Pertanto, in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che

voleva dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3),

a meno che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla

controparte (citata STF del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STF del 18

settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999

pag. 418, consid. 3).

Su

questi aspetti, si veda in particolare: Duc,

Les assurances so-ciales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo

rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der

Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt

werden kann”.

7.

A

prescindere da quanto precede non può essere qui omesso di rilevare come

l’assicurato abbia sistematicamente ricevuto, dopo la decisione formale

iniziale del 22 marzo 2015 di concessione delle PC, i successivi conteggi del

suo diritto alle PC che, tutti quanti, non indicavano, nei fogli di calcolo,

l’importo della rendita LAINF. Egli non poteva non rendersi conto che

quell’importo avrebbe certamente inciso in maniera importante sul suo diritto

alle prestazioni complementari. I doc. 1a sino a 1e prodotti dalla Cassa PC,

attestano, mediante la presentazione dei calcoli (riportati nella loro essenza

nelle descrizioni di fatto che precedono), la totale assenza dei CHF 17'000

della rendita d’infortunio. Quanto ritenuto nei calcoli da parte

dell’amministrazione, e quindi l’assenza della rendita della LAINF, era

situazione chiara limpida e facilmente comprensibile anche se l’assicurato non

ha fatto capo a terzi per le sue procedure. In buona sostanza una persona anche

con i problemi di salute come indica il ricorso e che ha rinunciato a far capo

a terzi più avvezzi, poteva e doveva rendersi conto che la Cassa non aveva

ritenuto (nel determinare i suoi redditi complessivi) la sua rendita __________

e che, di conseguenza, quanto calcolato, e successivamente versato, non era

corretto. La negligenza da ritenere in concreto è grave siccome duplice.

L’omessa indicazione della rendita nel formulario, nonostante l’esplicita e

chiara richiesta contenuta nel modulo trasmesso dall’amministrazione, e il

fatto che – ciò che una persona che da oltre trent’anni risiede in Svizzera ben

deve conoscere - la formulistica (in specie quella delle assicurazioni sociali)

sia importante e decisiva per l’attribuzione di prestazioni e il riconoscimento

di diritti. Questo oltre all’assenza totale di reazione a fronte della trasmissione

(appena una settimana dopo la presentazione della domanda di PC) della

decisione favorevole con il calcolo delle prestazioni basato sulle sole rendite

AVS e LPP (oltre al salario della moglie e la sostanza esistente), ma senza

computo della rendita LAINF. Si tratta di elementi che depongono per una grave

negligenza dell’assicurato qui ricorrente. Il fatto che l’attestazione __________

5.

gennaio 2015 sia compresa negli atti PC non modifica la conclusione.

Il

qui ricorrente, ha omesso di indicare nel formulario PC la rendita LAINF e non

ha reagito a fronte dei calcoli che sistematicamente omettevano di contemplare

tale importante reddito. Circostanza che non poteva sfuggirgli.

8.

Il

ricorrente non può essere seguito laddove indica che l’amministrazione, a

fronte della sua omissione, avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la rendita dalla

decisione di tassazione. Non si comprende la ragione per la quale le rendite

LPP e AVS siano state puntualmente dichiarate alla luce del fatto che, stante

la teoria del ricorrente, l’amministrazione avrebbe dovuto avere percezione

delle stesse dagli atti fiscali. Anche se straniero al ricorrente non può

certamente sfuggire che l’uso di moduli, con le indicazioni in essi contenute,

è non solo necessario ma impone, nei confronti dell’amministrazione chiamata ad

applicare norme di diritto, risposte veritiere e complete alle quali i

funzionari possano affidarsi.

Sia

come sia va ribadito come l’assenza di un aiuto da parte di terzi non è

decisivo, alla luce delle conoscenze che l’assicurato deve avere del sistema

alla luce del periodo di soggiorno in Svizzera e dell’evidenza delle omissioni

poste in essere.

9.

L’assenza

di buona fede non consente di riconoscere, come rettamente ritenuto dalla Cassa

cantonale di compensazione nella decisione impugnata, il diritto del ricorrente

di conseguire la riduzione dei premi per gli anni dal 2015 al 2019. Come

rilevato il fatto che, senza indicazione sul modulo, il ricorrente abbia

prodotto l’attestazione 5 gennaio 2015 di __________ (doc. 1-45/49) non cambia

la sostanza delle cose. L’omissione sul formulario ha indotto i funzionari

nell’errore di non ritenere la rendita __________ e tale omissione era palese

sin dalla decisione del 22 marzo 2015 per il risultato cui è pervenuta l’amministrazione

PC, ma, soprattutto, per i fogli di calcolo che hanno accompagnato tale

decisione (e quelle successive) che omette palesemente di considerare le

rendite infortunistiche, contrariamente alla realtà, e ciò senza che RI 1 abbia

minimamente reagito a fronte della circostanza di fatto, per lui manifesta.

Ne

segue che, in assenza di buona fede, il ricorso va respinto senza carico di

tasse e spese.

Può

rimanere aperta la questione a sapere se, quand’anche ammessa la buona fede, il

ricorrente avrebbe avuto diritto alla RIPAM. Per gli accertamenti eseguiti da

questa Corte ciò non sembra essere il caso considerando, sostanzialmente, per

tutti gli anni in discussione, l’UR composta solo dal ricorrente e dalla moglie

e non comprendente i figli (come ritenuto, in maniera contestata dal

ricorrente, dalla Cassa, doc. XVIII). Come indicato il quesito non deve essere

affrontato, approfondito e risolto in questa sede siccome deve essere escluso,

in concreto, il sussistere di una buona fede in capo a chi ricorre.

10.

L’assicurato

ha postulato la concessione dell’assistenza giudiziaria. A norma dell’art. 3

cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio (Lag)

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al

gratuito patrocinio. presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se il processo non è palesemente privo di esito positivo e se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato (DTF 125 V 202

consid. 4a e 372 consid 5b con riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3 Lag). Il

requisito della probabilità di esito favorevole non sussiste quando le

possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione

agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275

consid. 4b, 119 Ia 251).

In

concreto la vertenza non appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in

quanto agli atti amministrativi della Cassa che ha concesso le PC risulta la

produzione di documento relativo alla rendita LAINF poi non considerata

(erroneamente) nel calcolo del diritto siccome non contemplata nel formulario.

In sostanza il mancato riconoscimento della buona fede dell’assicurato oggi

deriva dal fatto che egli non abbia segnalato alla Cassa, da un lato, il

reddito proveniente da __________ (sul modulo) e di avere mancato di segnalare

alla Cassa il mancato computo della rendita __________, cosa che doveva

apparirgli chiara alla luce delle pagine di calcolo allegate alla decisione con

cui, inizialmente, le PC gli sono state riconosciute. Alla luce del documento 1

– 45/59 del dossier PC, prodotto agli atti della Cassa PC, l’esito della

presente procedura non era da considerare fondamentalmente privo di possibilità

di successo sin dall’inizio, come ricorda la severa giurisprudenza federale in

tema di assistenza giudiziaria. Data la prima condizione legale, occorre qui

ritenere la condizione economica difficoltosa in cui versa il ricorrente, e ciò

alla luce della documentazione prodotta in annesso al doc. IV e visto anche il

preavviso municipale (doc. IV bis) del Comune di __________, favorevole alla

concessione dell’assistenza giudiziaria. Va da ultimo ritenuta la necessità del

patrocinio alla luce della procedura giudiziaria. L’istanza va conseguentemente

accolta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso del 2

settembre 2020 formulato da RI 1 è respinto. Di conseguenza la decisione

emessa su reclamo in data 27 luglio 2020 della Cassa cantonale di compensazione

- Ufficio delle prestazioni è confermata.

2. La domanda di

assistenza giudiziaria è accolta.

3. Non

si percepiscono tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti