36.2020.59
Richiesta di indennità giornaliere per malattia (LAMal). Rinvio degli atti all'assicuratore malattie per l'allestimento di una perizia reumatologica
25 gennaio 2021Italiano36 min
I. Lo
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2020.59
cs
Lugano
25 gennaio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2020 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 agosto 2020 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI
1, nata nel 1974, infermiera presso la __________ con un grado di occupazione
dell’80%, è affiliata contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CO
1 (di seguito: CO 1) per il tramite del proprio datore di lavoro, il quale, in
data 7 ottobre 2019, ha notificato all’assicuratore un’incapacità lavorativa
totale dell’interessata dal 30 settembre 2019 (doc. 2).
B. Acquisiti
gli atti medici presso il curante, dr. med. __________, specialista ortopedia e
traumatologia, caposervizio di chirurgia spinale presso la Clinica __________, e
fatto allestire un referto specialistico ad opera del medico fiduciario, dr.
med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione, redatto il 26 marzo 2020
(doc. 13), l’assicuratore, con decisione formale del 27 maggio 2020 (doc. 25),
confermata dalla decisione su opposizione del 25 agosto 2020 (doc. 31), ha
versato le indennità giornaliere al 100% fino al 24 aprile 2020, ritenuto che
successivamente l’interessata avrebbe potuto riprendere la propria attività
lavorativa.
C. RI
1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo in
via principale la condanna dell’assicuratore al versamento delle prestazioni
oltre il 25 aprile 2020 ed in via subordinata il rinvio degli atti ad CO 1 per
ulteriori accertamenti (doc. I). L’insorgente, che chiede l’edizione
dell’incarto dell’assicuratore, sostiene che CO 1 non tiene conto del suo stato
di salute e, con riferimento al rapporto del 21 luglio 2020 del dr. med. __________,
rileva di essere tuttora inabile al lavoro a causa di forti dolori a livello
dorso sacrale e agli arti inferiori con deambulazione claudicante. Ella afferma
che il dr. med. __________, specialista in chirurgia, durante una visita di
metà settembre 2020, le ha comunicato che dovrà sottoporsi ad un intervento per
ernia ombelicale. Inoltre, dovrà recarsi presso uno psicoterapeuta.
D. Con
risposta del 13 ottobre 2020, cui ha allegato l’intero incarto, l’assicuratore
propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario,
saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
E. In
data 30 ottobre 2020 la ricorrente ha chiesto una proroga di 20 giorni del
termine per presentare nuovi mezzi di prova, non essendo ancora in possesso di
tutta la documentazione medica che comprova la sua tesi (doc. V).
F. Il
3 novembre 2020 il Giudice delegato del TCA ha rammentato all’assicurata che il
termine, siccome fissato per legge, è perentorio e non prorogabile. Inoltre la
sua richiesta non precisa con esattezza a chi ha chiesto la redazione di
certificazioni mediche, quando queste richieste sono state fatte, a quali
visite o esami esse si riferiscono e per quando sono state promesse. In questo
contesto non è possibile concedere un termine suppletorio. Il Giudice delegato
del TCA ha invitato l’insorgente a eventualmente completare la richiesta con le
necessarie indicazioni (doc. VI).
G. Il
16 dicembre 2020 la ricorrente ha trasmesso al TCA copia di un certificato del
28 ottobre 2020 della dr.ssa med. __________, ginecologia e ostetricia, e del
29 ottobre 2020 della signora __________, psicologa e psicoterapeuta FSP (doc.
VII, C1 e C2).
H. Chiamata
ad esprimersi in merito, l’8 gennaio 2021 CO 1 si è riconfermata nella sua
risposta, sostenendo che la problematica psichica è intervenuta dopo
l’emissione della decisione su opposizione impugnata e rilevando che
l’interessata è stata licenziata con effetto al 31 ottobre 2020 e
l’assicuratore non ha ricevuto alcuna notifica di malattia in relazione agli
ultimi certificati medici (doc. IX).
Fatti
I. Lo
scritto è stato trasmesso l’11 gennaio 2021 alla ricorrente per conoscenza
(doc. X).
in diritto
Considerandi
in
ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,
pag. 37 e seguenti).
nel merito
2.
Per l’art. 3 cpv. 1 LPGA è
considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che
non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura
medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
Ai sensi dell’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi
incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica,
mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella
professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di
lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili
in un’altra professione o campo d’attività.
È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale,
della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure
d’integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la
presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le
conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno
soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).
3.
Per quanto concerne
l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67 LAMal prevede
che:
" 1
Le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa e
aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare
un'assicurazione d'indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi degli
articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.
2.
Esse possono scegliere un assicuratore
diverso da quello scelto per l'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie.
3.
L'assicurazione
d'indennità giornaliera può essere stipulata nella forma d'assicurazione
collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere stipulate da:
a. datori di lavoro, per sé
stessi e per i propri dipendenti;
b. associazioni
di datori di lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i
dipendenti dei loro membri;
c. associazioni di dipendenti, per
i propri membri."
Secondo
l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità
giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi
possono limitare la copertura alla malattia e alla maternità.
L’art. 72 cpv.
1bis LAMal prevede che le prestazioni assunte sono collegate al periodo di
incapacità lavorativa.
A norma dell'art.
72.
cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la
capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6
LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che
segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle
prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio.
Qualora per
il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa,
durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo
termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.
L'art. 72
cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più
malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni
consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.
In caso di
incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità
giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la
protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4
LAMal).
Per l'art.
72.
cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a
sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato
colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere
complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono
prolungati in funzione della riduzione.
4.
Secondo la giurisprudenza
sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza applicabile anche
all'attuale art. 72 LAMal (RAMI
1998.
KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui che per
motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può
farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale
attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid.
1c; DTF 111 V 239 consid. 1b).
L'allora TFA (dal 1° gennaio
2007: Tribunale federale) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in
precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza del 22 giugno 2004, U 193/03,
consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).
La questione a sapere se
esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del
diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal
medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se
il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto
a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987
pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che
effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).
Il grado dell'incapacità lavorativa
viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di
salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la
professione normalmente esercitata dall'assicurato.
L'incapacità di guadagno
si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale
guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la
sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.
L'incapacità di lavoro,
invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure
l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria
professione rispettivamente in altri lavori e attività.
5.
In concreto il 7 ottobre 2019
il datore di lavoro dell’insorgente ha notificato all’assicuratore una incapacità
lavorativa completa dell’interessata dal 30 settembre 2019 a causa di malattia
(doc. 2), confermata tramite certificati medici sottoscritti dal curante, dr.
med. __________, specialista ortopedia e traumatologia, caposervizio di
chirurgia spinale presso la Clinica __________ (doc. 5, 6, 7, 8).
Il 23 dicembre 2019 il medesimo
curante ha diagnosticato la presenza di una spondilolistesi L5 ed ha ritenuto
possibile una ripresa dell’attività al 50% dal mese di marzo 2020,
subordinatamente un’attività leggera e confacente al suo stato di salute con le
limitazioni ivi indicate, tra le quali sollevare al massimo 10 kg, stare seduti
per 6 ore, non stare in piedi oltre tre ore (doc. 9). Il 25 febbraio 2020 il
dr. med. __________ ha certificato una possibile ripresa dell’attività al 100%
dal 25 aprile 2020 (doc. 10).
Il 14 gennaio 2020 la dr.ssa
med. __________, FMH medicina interna generale, medico fiduciario di CO 1, dopo
aver visitato il giorno precedente l’assicurata, posta la diagnosi di lombalgia
su listesi anteriore I 1 grado di L4 su L5 in rapporto a lisi istmica
bilaterale ed a fenomeni degenerativi del disco con pseudobulging del
scivolamento con ingombro foraminale bilaterale in particolare a sinistra con
compressione sulla radice neurale corrispondente (RM del 15.05.2017) e minimi
aspetti di edema spongiosa ossea riconoscibili a livello dell’osso pubico di
sinistra compatibile osteite pubica (RM del 15.05.2017), ha affermato che i disturbi
dell’assicurata sono assolutamente credibili. Il sollevamento di pesi appare
non esigibile e il lavoro presso una Casa per anziani appare, almeno in parte,
non possibile attualmente (doc. 11).
Ella ha ritenuto necessaria
una visita reumatologica “per meglio valutare la situazione anche in
considerazione del fatto che la RM è del 2017”. La fiduciaria ha rilevato
che è “necessario considerare il fatto che l’Assicurata sta ancora
allattando, che per questo motivo non può, stando all’Assicurata, seguire una
dieta dimagrante e che fino a quando non perderà circa 25 kg non potrà essere
sottoposta ad un intervento di stabilizzazione lombare. In fatto di
tempistica si parla di circa almeno un paio di anni se non di più”.
La dr.ssa med. __________ ha
poi aggiunto che a “questo punto è opportuno considerare i limiti funzionali
e quindi la possibilità di riprendere l’attività svolta o se è necessario
cambiare professione con e senza perdita di peso e con o senza intervento di
stabilizzazione del rachide per la listesi e ciò tramite visita
specialistica reumatologica”. La fiduciaria rammenta infine che il lavoro
di infermiera può essere svolto in diversi contesti più o meno leggeri o
pesanti (anche con mansioni prettamente sedentarie presso alcuni servizi) e
chiede una valutazione sulla necessità o opportunità di un intervento
chirurgico o di altre misure specifiche.
Il 16 marzo 2020
l’insorgente è stata visitata, su incarico dell’assicuratore, dal dr. med. __________,
FMH reumatologia e riabilitazione, che nel referto redatto il 26 marzo 2020 ha posto
la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome
lombo-vertebrale con possibile instabilità segmentale in assicurata che
presenta una spondilolisi bilaterale di L5, con anterolistesi di grado I di L5
su S1, nonché una degenerazione discale L5/S1; presenza anche di un dark-disc,
con leggera protrusione discale L4/L5 (doc. 13).
Lo specialista ha pure
diagnosticato la presenza, senza ripercussione sulla capacità lavorativa, di
una tendenza allo sviluppo di dolori migranti e di una generalizzazione della sintomatologia
dolorosa nell’ambito dello sviluppo di un reumatismo delle parti molli.
Il dr. med. __________ ha
rilevato che già nel 2017 dopo la prima gravidanza l’assicurata ha iniziato ad
accusare dei disturbi alla colonna lombare che si sono poi accentuati dopo il
parto e si sono protratti per un periodo piuttosto prolungato. Aveva dei dolori
nella zona lombare, al bacino e alle gambe. Sintomatologia che si è manifestata
subito in maniera intensa dopo il parto e che è poi regredita nel decorso nell’ambito
dei sei mesi susseguenti, permettendo poi all’assicurata di riprendere
un’attività lavorativa. Dopo la seconda gravidanza con un parto cesareo, i
dolori si sono ripresentati non in maniera così intensa all’inizio, ma
progredienti e sempre più invalidanti. Al momento della visita vi erano ancora
dolori molto importanti nella zona lombare, con una certa tendenza alla
generalizzazione della sintomatologia al bacino, alle gambe e anche dei dolori
migratori alla colonna cervicale e alle spalle, ai gomiti e alle volte anche
alle mani.
Lo specialista ha poi
affermato:
"
(…)
7.1
Proposte
diagnostiche
Ritengo indicata la
ripetizione di una RM della colonna lombare, eventualmente l’esecuzione di
radiografie funzionali in massimale flessione ed estensione per valutare la
presenza di un’instabilità segmentale a questo livello.
La RM, oltre che a
dimostrare un eventuale peggioramento della discopatia L5/S1, potrà render
maggior certezza su quanto è successo anche al disco L4/L5.
7.2
Proposte terapeutiche
Ritengo assolutamente
indispensabile che quest’assicurata sia presa a carico in ambito specialistico
reumatologico. Va migliorato l’approccio medicamentoso antidolorifico,
antiinfiammatorio e miorilassante con potenziamento della terapia, visto e considerato
che l’assicurata attualmente sta concludendo l’allattamento.
Ritengo indicata una
fisioterapia intensiva, innanzitutto con delle buone indicazioni di tipo
ergonomico e un rinforzo muscolare a carattere isometrico, senza forzare
troppo, nonché delle applicazioni di peloidi calde e dell’elettroterapia
localmente.
Indicata pure della
ginnastica in piscina.
8.
Prognosi
nell’attività lavorativa svolta e in attività lavorativa adatta
L’assicurata è già da
quasi 6 mesi in incapacità lavorativa. Non sono state intraprese delle terapie
significative per il momento.
Il rischio quindi di una
certa invalidizzazione della problematica è elevato.
L’assicurata oltre che
ad avere dei dolori localizzati nella zona lombare, ha una certa
generalizzazione della sintomatologia e una tendenza anamnestica allo sviluppo
di dolori migratori, che metto in relazione primariamente con un reumatismo
delle parti molli, anche se non sono presenti i tender points necessari per la
diagnosi di una fibromialgia di tipo primario.
L’assicurata aveva
segnalato a questo proposito di aver sofferto, dopo la prima gravidanza di una
certa ansietà. La situazione bio-psico-sociale non è particolarmente
favorevole, con il marito attualmente in incapacità lavorativa per infortunio.
L’assicurata inoltre ha
un tragitto da casa fino al posto di lavoro impegnativo. In effetti si sposta
con i mezzi pubblici, con il treno e per raggiungere il posto di lavoro
abbisogna di un’ora e mezzo di tragitto. Fattori questi che rendono la ripresa
dell’attività professionale particolarmente difficoltosa.
Tutto sommato comunque,
valutando l’evoluzione dopo la prima gravidanza e tenendo in considerazione che
l’assicurata, malgrado i suoi disturbi, riesce ad accudire anche a due bambini
piccoli ed un’economia domestica di 3 ½ locali, ritengo indicato, per evitare
una cronicizzazione della situazione e una lunga incapacità lavorativa, la
ripresa del lavoro nella forma del 50% dal 01.04.2020. Questo malgrado che, al
momento non abbiamo ancora una situazione, dal punto di vista diagnostico e
terapeutico consolidata.
Nel decorso è da
attendersi un miglioramento dei disturbi grazie alle terapie che saranno
intraprese in ambito reumatologico e fisioterapeutico. Per il momento non vedo
indicazioni per un approccio di tipo chirurgico, che ritengo attualmente carico
di rischi, visto gli aspetti bio-psico-sociali sopra elencati.
A proposito della
capacità lavorativa, ricordo che già il Dr. med. __________, nella sua
valutazione, aveva determinato una ripresa dell’attività professionale a
partire dal 01.03.2020 nella forma del 50%.
Aveva poi ritenuto
l’assicurata nuovamente abile al lavoro a partire dal 25.04.2020 nella forma
completa.
L’assicurata per il
momento non ha ripreso l’attività lavorativa.
Per questo motivo un
tentativo a partire dal 01.04.2020 nella forma del 50%, da interpretare come
riduzione del rendimento, penso sia giustificato, permettendo così
all’assicurata pause supplementari e di evitare lavori pesanti come quello del
transfer oppure del rigovernare le camere o dell’accudire all’igiene personale
degli ospiti della casa anziani.
Ricordo che l’assicurata
lavorava, prima della seconda gravidanza nella forma dell’80%.
La ripresa lavorativa
nella forma completa come determinato dal Dr. med. __________ a partire dal 25.04.2020,
potrebbe entrare in considerazione a seconda dell’evoluzione delle terapie
instaurate.
Dobbiamo inoltre
ritenere, quale infermiera in un eventuale ospedale o in una clinica vicina
all’abitazione e in un reparto di oftalmologia, di dermatologia, di ORL oppure
come infermiera nell’ambito di test funzionali in pneumologia o cardiologia, vi
sarebbe già a partire dalla mia visita una capacità lavorativa completa.” (doc.
13)
Successivamente
l’interessata ha prodotto due certificati del dr. med. __________ del 17 aprile
2020.
che attesta un’incapacità lavorativa del 100% dal 17 aprile 2020 e dello
0% dal 17 giugno 2020 ed afferma che viene riferita una situazione stazionaria
in assenza di miglioramenti, “lamenta impossibilità alla ripresa di attività
lavorativa anche a tempo parziale. Ho redatto un nuovo certificato di IL del
100% per altri 2 mesi” (doc. 14 e 15).
Il 20 aprile 2020
l’assicuratore ha indicato che avrebbe versato indennità giornaliere al 100%
fino al 24 aprile 2020, in seguito il caso sarebbe stato da considerare chiuso
(doc. 16).
Il 12 maggio 2020 il medesimo
curante ha rammentato che l’insorgente è affetta da spondilolistesi di L5 su
base litica ed ha aggiunto che in “queste problematiche, quando il
trattamento conservativo fallisce (fisioterapia – infiltrazioni – calo
ponderale, ecc.), l’unica opzione per migliorare dal punto di vista clinico è
quella chirurgica” (doc. 18). Il dr. med. __________ afferma di non poter
obbligare l’interessata a sottoporsi ad alcun trattamento chirurgico e di
essersi reso disponibile per procedere con il trattamento di artrodesi
circonferenziale L5-S1 e riduzione della listesi ma la ricorrente ha rifiutato
sia per recente stato di gravidanza e successivo allattamento sia per uno stato
ansioso a riguardo. In ogni caso prima di procedere con una chirurgia è
indispensabile che si ottenga un cospicuo calo ponderale. Egli ha poi concluso
affermando che fino “ad oggi la paziente mi ha riferito l’impossibilità di
riprendere l’attività lavorativa. Quindi in considerazione del riscontro
oggettivo di problematica spinale ed alla riferita grave limitazione funzionale
non posso che confermare l’inabilità lavorativa del 100%. Ho più volte
consigliato alla paziente un rientro anche a tempo parziale ma senza successo”
(doc. 18).
Il 25 maggio 2020 il dr.
med. ____________, FMH reumatologia e riabilitazione, ha preso posizione sulle
considerazioni del dr. med. __________, affermando:
" (…) Egli
ritorna sulle diagnosi, per altro conosciute, di spondilolistesi di L5 su base
lisica.
Riferisce che
l’assicurata continua ad accusare dei disturbi che le impediscono di continuare
un’attività professionale. Egli ritorna inoltre sulle indicazioni
dell’intervento di spondilodesi evidenziando dei fattori di rischio significativi.
Concordo con quanto
ritenuto dal Dr. med. __________, ad eccezione del fatto che l’assicurata non
possa, in queste condizioni di salute, riprendere l’attività professionale.
L’assicurata è già da
più di 6 mesi in incapacità lavorativa. Non sono state intraprese delle terapie
specifiche per il momento e vi è chiaramente il rischio di una invalidizzazione
a medio-lungo termine. Vi è inoltre una certa generalizzazione della
sintomatologia dolorosa.
In questo senso ritengo
che quanto da me determinato nella mia valutazione peritale e quindi la ripresa
dell’attività professionale, come da me descritto, debba essere tenuta in
considerazione malgrado il nuovo certificato medico del Dr. med. __________.
Penso che l’assicurata
debba mostrare un atteggiamento molto più intraprendente per quanto riguarda il
processo di guarigione di questa problematica alla colonna lombare. Non tutte
le spondilosi o spondilolistesi devono essere operate. Vi sono delle
possibilità terapeutiche sia in ambito medicamentoso, fisioterapico e di tipo
ergonomico che devono essere intraprese. Questo non è ancora stato fatto finora
a quanto a me conosciuto.
La ripresa del lavoro
non interferisce con questi approcci terapeutici.” (doc. 21)
Infine il 21 luglio 2020 il
dr. med. __________ ha affermato:
" (…) Si
tratta di una Sig.ra di 45 anni affetta da spondilolistesi di II° di L5 su base
litica.
Seguo la paziente dal 06
06.
2017 e nel tempo ho assistito ad un fallimento del trattamento conservativo
(fisioterapia – infiltrazioni – calo ponderale, ecc.), l’unica opzione per
migliorare dal punto di vista clinico adesso è quella chirurgica. Non posso
obbligare la paziente a sottoporsi ad alcun trattamento chirurgico, anzi se non
è accettato e non sono compresi i rischi e benefici e lo stile di vita da
adottare dopo una chirurgica di questo genere non ho intenzione di operare la
paziente, in caso contrario sono reso disponibile per procedere con il
trattamento di artrodesi circonferenziale L5-S1 e riduzione della listesi ma la
paziente per il momento ha rifiutato sia per recente stato di gravidanza e
successivo allattamento sia per uno stato ansioso a riguardo. In ogni caso
prima di procedere con una chirurgia di questo tipo è indispensabile che si
ottenga un cospicuo calo ponderale (ho reso dotta la paziente più volte anche
su questo aspetto ma senza alcun risultato oggettivo). Fino ad oggi la paziente
mi ha riferito l’impossibilità di riprendere l’attività lavorativa e non mi è
sembrata particolarmente collaborante riguardo al calo ponderale” (doc. 29)
Va ancora
evidenziato come pendente causa la ricorrente ha prodotto un certificato del 28
ottobre 2020 della dr.ssa med. __________, ginecologia e ostetricia, che ha
attestato “che la summenzionata paziente ha bisogno di sedute presso un psicoterapeuta”
per un disturbo depressivo (doc. C1) e un certificato della psicologa e
psicoterapeuta __________ che ha attestato che l’insorgente “ha iniziato un
percorso di psicoterapia dalla sottoscritta in data 22 ottobre 2020 su
consiglio della Dr.ssa Med. __________” (doc. C2).
6.
Per costante giurisprudenza,
in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo
l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che
precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il
diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02
dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).
Nella
DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti
allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere
riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere
concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
In una sentenza 8C_216/2009
del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il
Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può
fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle
dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno
il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in
tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle
armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1
CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio
l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei
mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in
particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Trattandosi invece di
perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni
all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla
procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a
condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio
l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e
8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).
Per quel che concerne il
valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui
temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle
censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena
conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto
medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.
21.
p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.
191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).
L'elemento rilevante per
decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la
sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo
contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).
È infine utile osservare che
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,
precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri
medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come
farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è
l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in
fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).
7.
Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte non può confermare la decisione
dell’amministrazione che ha ritenuto l’insorgente totalmente abile al lavoro
dal 25 aprile 2020, senza prima effettuare ulteriori accertamenti e,
segnatamente, nel preciso caso di specie, l’allestimento di una perizia
reumatologica indipendente in applicazione dell’art. 44 LPGA.
In
effetti agli atti figurano valutazioni tra loro contraddittorie che non
consentono a questo Tribunale di decidere, con la necessaria tranquillità, in
un senso oppure nell’altro.
In
concreto il referto del 26 marzo 2020 del dr. med. __________, FMH reumatologia
e riabilitazione, che è stato “incaricato di eseguire una visita medico
fiduciaria reumatologica dal servizio medico dell’assicurazione CO 1”
(cfr. doc. 13, pag. 1, sottolineatura del redattore), e la successiva presa di
posizione del 25 maggio 2020 (doc. 21), del medesimo medico, non permettono di
levare ogni dubbio circa la capacità lavorativa dell’interessata.
Lo
specialista, infatti, nel rapporto del 26 marzo 2020, ritiene in primo luogo “indicata
la ripetizione di una RM della colonna lombare, eventualmente l’esecuzione di
radiografie funzionali in massimale flessione ed estensione per valutare la
presenza di un’instabilità segmentale a questo livello. La RM oltre che a
dimostrare un eventuale peggioramento della discopatia L5/S1, potrà rendere
maggior certezza su quanto successo anche al disco L4/L5” (pag. 8, doc.
13), ammettendo che i reperti radiologici sui quali si è fondato per emettere
la sua opinione non sono più attuali alla luce dell’andamento della patologia
di cui è affetta l’insorgente.
La
RM, malgrado anche la medico fiduciaria dr.ssa med. __________ abbia ritenuto
quella del 2017 ormai vecchia (doc. 11: “È però necessaria una visita
reumatologica per meglio valutare la situazione anche in considerazione del
fatto che la RM è del 2017”), non è tuttavia stata eseguita.
La
valutazione si fonda di conseguenza, secondo quanto affermato dai medesimi
fiduciari, su esami radiologici ormai sorpassati.
In
secondo luogo, va evidenziato come il fiduciario ha eseguito una valutazione teorica
circa la possibile evoluzione futura della capacità lavorativa (dapprima al 50%
da inizio aprile 2020 ed in seguito al 100% dal 25 aprile 2020), per evitare
una cronicizzazione della patologia dell’insorgente. Il dr. med. __________ ha
infatti affermato che “al momento non abbiamo ancora una
situazione, dal punto di vista diagnostico e terapeutico consolidata”
(sottolineature del redattore) ed ha aggiunto come nel “decorso è da
attendersi un miglioramento dei disturbi grazie alle terapie che saranno
intraprese in ambito reumatologico e fisioterapeutico”. Sennonché il medico
curante, dr. med __________, il 21 luglio 2020 ha evidenziato come le misure
conservative messe in atto non hanno portato ad alcun beneficio (doc. 29: “[…]
nel tempo ho assistito ad un fallimento del trattamento conservativo
(fisioterapia – infiltrazioni – calo ponderale, ecc) […]”).
Del resto il dr. med. __________
ha evidenziato la necessità, perlomeno all’inizio, di evitare lavori pesanti (“come
quello del transfer oppure del rigovernare le camere o dell’accudire all’igiene
personale degli ospiti della casa anziani”) ed ha concluso affermando che
la “ripresa lavorativa nella forma completa come determinato dal Dr. med. __________
a partire dal 25.04.2020, potrebbe entrare in considerazione a seconda
dell’evoluzione delle terapie instaurate” (sottolineatura del
redattore), ammettendo di conseguenza l’incertezza circa il riacquisto della
totale capacità lavorativa dell’interessata.
Tant’è che il curante, in un
secondo momento, non ha più ritenuto esigibile l’inizio dell’attività
lavorativa in data 25 aprile 2020 (doc. 14 e 15), ha evidenziato di aver già
messo in atto dei trattamenti conservativi (fisioterapia, infiltrazioni, calo
ponderale, ecc), come suggeriti dal dr. med. __________ (cfr. doc. 13) che
tuttavia sono falliti (doc. 29: “Seguo la paziente dal 06 06 2017 e nel
tempo ho assistito ad un fallimento del trattamento conservativo (fisioterapia
– infiltrazioni – calo ponderale, ecc.), l’unica opzione per migliorare dal
punto di vista clinico adesso è quella chirurgica”) ed ha confermato la
totale incapacità lavorativa “in considerazione del riscontro oggettivo
di problematica spinale ed alla riferita grave limitazione funzionale”
(cfr. doc. 18, sottolineature del redattore).
Quanto alla circostanza che,
quale infermiera, l’insorgente potrebbe lavorare in un ospedale o una clinica
vicina alla sua abitazione e in un reparto di oftalmologia, dermatologia o ORL
o come infermiera nell’ambito di test funzionali in pneumologia o cardiologia, va
evidenziato che ciò avrebbe implicato la necessità per l’assicuratore di
notificare all’interessata il cambio del datore di lavoro, dandole un termine
di 3-5 mesi per procedere in tal senso, prima di eventualmente sopprimerle le
indennità (cfr., fra le tante, STCA 36.2015.49 del 22 giugno 2016, consid.
2.10).
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, in assenza di documentazione medica
oggettiva convergente, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non
può essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma
che occorre ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la
procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF
8C_456/2010 del 19 aprile 2011 consid. 3; in questo senso, si veda pure la STF
8C_943/2010 del 9 novembre 2011, consid. 3.2.).
8.
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137
V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha
pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente
una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 -
dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di
assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i
principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di
dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il
giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia
giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa
stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
" Um solche Zweifel auszuräumen,
wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an
den Versicherung-sträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach
Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)
In
una recente sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte
federale ha rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale
cantonale che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché
disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando
che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della
valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore
contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per determinare
d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie
prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):
"
Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la
pertinence de l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu
à l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour
établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,
d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.
1.
LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.
5.3.3
et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.).
In
casi del genere, per costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una
perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una
perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF
8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2.; STCA 35.2020.13 del 22 settembre
2020, STCA 35.2019.139 del 16 settembre 2020, STCA 35.2019.136 del 7 settembre
2020, STCA 35.2019.134 del 3 settembre 2020; STCA 35.2014.103 dell’11 marzo
2015.
consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA
35.2014.47
del 2 febbraio 2015 consid. 2.8.,
STCA 35.2014.66 del 22 dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50 del 10 novembre
2014.
consid. 2.13; D. Cattaneo "Les erreurs les plus fréquentes des
expertises medicales dans les assurances sociales" in CGRSS n. 50 – 2014
pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).
Per le ragioni esposte in precedenza, si giustifica
l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’istituto
assicuratore resistente, a cui gli atti vengono retrocessi, dovrà disporre un
approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) a livello reumatologico, volto
a definire la capacità lavorativa della ricorrente dal 25 aprile 2020, stabilendo
nel contempo quali trattamenti conservativi sono stati messi in atto, con quali
modalità, con quale esito e se l’interessata ha fatto tutto quanto da lei
esigibile per ridurre il danno.
Esperiti
questi accertamenti medici, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul
diritto alle prestazioni dell’assicurata.
Di
nessuna utilità sono invece i certificati della dr.ssa med. __________,
ginecologia e ostetricia, del 28 ottobre 2020 e della psicologa e
psicoterapeuta __________ del 29 ottobre 2020 (doc. C1 e C2). Non viene infatti
indicata alcuna incapacità lavorativa, né viene posta una diagnosi psichiatrica
secondo criteri internazionali riconosciuti.
Ora, affinché un rapporto medico in
ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse
condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:
esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in
particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle
assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (249-254).
La diagnosi deve essere
espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un
sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012
del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294;
Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in:
SZS/RSAS 1999 pag. 105 ss).
Il medico deve pronunciarsi
sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità
della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi
deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione
psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,
la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e
l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La
prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati
criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del
carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali
le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27
settembre 2001).
I
due certificati prodotti dalla ricorrente il 16 dicembre 2020 manifestamente
non adempiono i succitati criteri e non devono pertanto essere ritenuti.
Infine,
per quanto concerne la circostanza secondo cui l’insorgente sarebbe stata
licenziata con effetto al 31 ottobre 2020 (cfr. doc. IX), va qui
abbondanzialmente segnalata la sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020,
dove il Tribunale federale, al consid. 3.1.2, ha rammentato che
nell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera secondo gli art. 67 e
seguenti LAMal la copertura assicurativa termina con la cessazione del rapporto
di lavoro. Quando l’incapacità lavorativa continua oltre tale data, le
prestazioni sono erogate solo se il lavoratore resta membro della cassa malati
in seguito al passaggio nell’assicurazione individuale. In effetti secondo la
giurisprudenza dell’allora Tribunale federale delle assicurazioni, che come
ricorda l’Alta Corte, è stata criticata in dottrina, il diritto alle
prestazioni nei confronti di un assicuratore malattie è legato
all’affiliazione; con la fine del rapporto assicurativo, il diritto alle
prestazioni non è più dato e le prestazioni in corso cessano (DTF 125 V 106,
consid. 3). Per questo motivo l’art. 71 LAMal prevede che, quando un assicurato
esce dall’assicurazione collettiva perché non appartiene più alla cerchia degli
assicurati definiti dal contratto e perché il contratto di lavoro è disdetto,
ha diritto di passare nell’assicurazione individuale (DTF 127 III 106, consid.
3a), nei tempi e nei modi previsti dal contratto e dalla legge.
9.
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto la decisione su opposizione impugnata va
annullata e l’incarto rinviato all’assicuratore affinché proceda con
l’allestimento di una perizia reumatologica ai sensi dell’art. 44 LPGA.
10.
La
ricorrente chiede il versamento delle ripetibili.
Per
l’art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso
delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.
L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo
l’importanza della lite e la complessità del procedimento.
Per quanto concerne
l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al
ricorrente vittorioso patrocinato in causa (vedasi per la regola e le
eccezioni: DTF 129 II 297 consid. 5, DTF 119 Ib 412, DTF
112.
V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V
89.
consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne
Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanfor-derungen betreffend
Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im
Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss) ed è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato
da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona
particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non
si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V
140.
consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V
271.
= RCC 1983 p. 329; cfr. la sentenza 30.2009.32 del 2 aprile 2010).
L'Alta Corte federale
riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto
ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la
causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha
impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di
guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai
risultati ottenuti (DTF 129 II 297 consid. 5; DTF 119 Ib 412; DTF
113.
Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a).
In
concreto, ritenuto che la causa non è complessa e il lavoro svolto non può aver
compromesso l’attività professionale od aver comportato una perdita di guadagno,
non sussistono gli estremi per riconoscere le ripetibili ad un’assicurata che
agisce in nome proprio.
Ne
segue che non vengono assegnate ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato
all’assicuratore per ulteriori accertamenti.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti