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Decisione

36.2020.59

Richiesta di indennità giornaliere per malattia (LAMal). Rinvio degli atti all'assicuratore malattie per l'allestimento di una perizia reumatologica

25 gennaio 2021Italiano36 min

I. Lo

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2020.59

cs

Lugano

25 gennaio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 ottobre 2020 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 25 agosto 2020 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. RI

1, nata nel 1974, infermiera presso la __________ con un grado di occupazione

dell’80%, è affiliata contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CO

1 (di seguito: CO 1) per il tramite del proprio datore di lavoro, il quale, in

data 7 ottobre 2019, ha notificato all’assicuratore un’incapacità lavorativa

totale dell’interessata dal 30 settembre 2019 (doc. 2).

B. Acquisiti

gli atti medici presso il curante, dr. med. __________, specialista ortopedia e

traumatologia, caposervizio di chirurgia spinale presso la Clinica __________, e

fatto allestire un referto specialistico ad opera del medico fiduciario, dr.

med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione, redatto il 26 marzo 2020

(doc. 13), l’assicuratore, con decisione formale del 27 maggio 2020 (doc. 25),

confermata dalla decisione su opposizione del 25 agosto 2020 (doc. 31), ha

versato le indennità giornaliere al 100% fino al 24 aprile 2020, ritenuto che

successivamente l’interessata avrebbe potuto riprendere la propria attività

lavorativa.

C. RI

1 è insorta al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendo in

via principale la condanna dell’assicuratore al versamento delle prestazioni

oltre il 25 aprile 2020 ed in via subordinata il rinvio degli atti ad CO 1 per

ulteriori accertamenti (doc. I). L’insorgente, che chiede l’edizione

dell’incarto dell’assicuratore, sostiene che CO 1 non tiene conto del suo stato

di salute e, con riferimento al rapporto del 21 luglio 2020 del dr. med. __________,

rileva di essere tuttora inabile al lavoro a causa di forti dolori a livello

dorso sacrale e agli arti inferiori con deambulazione claudicante. Ella afferma

che il dr. med. __________, specialista in chirurgia, durante una visita di

metà settembre 2020, le ha comunicato che dovrà sottoporsi ad un intervento per

ernia ombelicale. Inoltre, dovrà recarsi presso uno psicoterapeuta.

D. Con

risposta del 13 ottobre 2020, cui ha allegato l’intero incarto, l’assicuratore

propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario,

saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).

E. In

data 30 ottobre 2020 la ricorrente ha chiesto una proroga di 20 giorni del

termine per presentare nuovi mezzi di prova, non essendo ancora in possesso di

tutta la documentazione medica che comprova la sua tesi (doc. V).

F. Il

3 novembre 2020 il Giudice delegato del TCA ha rammentato all’assicurata che il

termine, siccome fissato per legge, è perentorio e non prorogabile. Inoltre la

sua richiesta non precisa con esattezza a chi ha chiesto la redazione di

certificazioni mediche, quando queste richieste sono state fatte, a quali

visite o esami esse si riferiscono e per quando sono state promesse. In questo

contesto non è possibile concedere un termine suppletorio. Il Giudice delegato

del TCA ha invitato l’insorgente a eventualmente completare la richiesta con le

necessarie indicazioni (doc. VI).

G. Il

16 dicembre 2020 la ricorrente ha trasmesso al TCA copia di un certificato del

28 ottobre 2020 della dr.ssa med. __________, ginecologia e ostetricia, e del

29 ottobre 2020 della signora __________, psicologa e psicoterapeuta FSP (doc.

VII, C1 e C2).

H. Chiamata

ad esprimersi in merito, l’8 gennaio 2021 CO 1 si è riconfermata nella sua

risposta, sostenendo che la problematica psichica è intervenuta dopo

l’emissione della decisione su opposizione impugnata e rilevando che

l’interessata è stata licenziata con effetto al 31 ottobre 2020 e

l’assicuratore non ha ricevuto alcuna notifica di malattia in relazione agli

ultimi certificati medici (doc. IX).

Fatti

I. Lo

scritto è stato trasmesso l’11 gennaio 2021 alla ricorrente per conoscenza

(doc. X).

in diritto

Considerandi

in

ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre

2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,

pag. 37 e seguenti).

nel merito

2.

Per l’art. 3 cpv. 1 LPGA è

considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che

non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura

medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.

Ai sensi dell’art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi

incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica,

mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella

professione o nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di

lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili

in un’altra professione o campo d’attività.

È considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale,

della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure

d’integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la

presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate esclusivamente le

conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacità al guadagno

soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).

3.

Per quanto concerne

l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67 LAMal prevede

che:

" 1

Le persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa e

aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare

un'assicurazione d'indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi degli

articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.

2.

Esse possono scegliere un assicuratore

diverso da quello scelto per l'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie.

3.

L'assicurazione

d'indennità giornaliera può essere stipulata nella forma d'assicurazione

collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere stipulate da:

a. datori di lavoro, per sé

stessi e per i propri dipendenti;

b. associazioni

di datori di lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i

dipendenti dei loro membri;

c. associazioni di dipendenti, per

i propri membri."

Secondo

l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità

giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi

possono limitare la copertura alla malattia e alla maternità.

L’art. 72 cpv.

1bis LAMal prevede che le prestazioni assunte sono collegate al periodo di

incapacità lavorativa.

A norma dell'art.

72.

cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la

capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6

LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che

segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle

prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio.

Qualora per

il diritto all'indennità giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa,

durante il quale il datore di lavoro è tenuto a versare il salario, questo

termine può essere dedotto dalla durata minima di riscossione.

L'art. 72

cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più

malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di 900 giorni

consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.

In caso di

incapacità lavorativa parziale è pagata una corrispondente indennità

giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la

protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4

LAMal).

Per l'art.

72.

cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a

sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato

colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere

complete. I termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono

prolungati in funzione della riduzione.

4.

Secondo la giurisprudenza

sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza applicabile anche

all'attuale art. 72 LAMal (RAMI

1998.

KV 45 pag. 430) – è considerato incapace al lavoro colui che per

motivi di salute non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può

farlo soltanto in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale

attività rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid.

1c; DTF 111 V 239 consid. 1b).

L'allora TFA (dal 1° gennaio

2007: Tribunale federale) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in

precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza del 22 giugno 2004, U 193/03,

consid. 1.3 e seguenti con riferimenti).

La questione a sapere se

esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del

diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati forniti dal

medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se

il giudice non se ne scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto

a rispettare la sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987

pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che

effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c).

Il grado dell'incapacità lavorativa

viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di

salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la

professione normalmente esercitata dall'assicurato.

L'incapacità di guadagno

si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa considera quale

guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato, utilizzando la

sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro equilibrato.

L'incapacità di lavoro,

invece, è l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure

l'impossibilità psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria

professione rispettivamente in altri lavori e attività.

5.

In concreto il 7 ottobre 2019

il datore di lavoro dell’insorgente ha notificato all’assicuratore una incapacità

lavorativa completa dell’interessata dal 30 settembre 2019 a causa di malattia

(doc. 2), confermata tramite certificati medici sottoscritti dal curante, dr.

med. __________, specialista ortopedia e traumatologia, caposervizio di

chirurgia spinale presso la Clinica __________ (doc. 5, 6, 7, 8).

Il 23 dicembre 2019 il medesimo

curante ha diagnosticato la presenza di una spondilolistesi L5 ed ha ritenuto

possibile una ripresa dell’attività al 50% dal mese di marzo 2020,

subordinatamente un’attività leggera e confacente al suo stato di salute con le

limitazioni ivi indicate, tra le quali sollevare al massimo 10 kg, stare seduti

per 6 ore, non stare in piedi oltre tre ore (doc. 9). Il 25 febbraio 2020 il

dr. med. __________ ha certificato una possibile ripresa dell’attività al 100%

dal 25 aprile 2020 (doc. 10).

Il 14 gennaio 2020 la dr.ssa

med. __________, FMH medicina interna generale, medico fiduciario di CO 1, dopo

aver visitato il giorno precedente l’assicurata, posta la diagnosi di lombalgia

su listesi anteriore I 1 grado di L4 su L5 in rapporto a lisi istmica

bilaterale ed a fenomeni degenerativi del disco con pseudobulging del

scivolamento con ingombro foraminale bilaterale in particolare a sinistra con

compressione sulla radice neurale corrispondente (RM del 15.05.2017) e minimi

aspetti di edema spongiosa ossea riconoscibili a livello dell’osso pubico di

sinistra compatibile osteite pubica (RM del 15.05.2017), ha affermato che i disturbi

dell’assicurata sono assolutamente credibili. Il sollevamento di pesi appare

non esigibile e il lavoro presso una Casa per anziani appare, almeno in parte,

non possibile attualmente (doc. 11).

Ella ha ritenuto necessaria

una visita reumatologica “per meglio valutare la situazione anche in

considerazione del fatto che la RM è del 2017”. La fiduciaria ha rilevato

che è “necessario considerare il fatto che l’Assicurata sta ancora

allattando, che per questo motivo non può, stando all’Assicurata, seguire una

dieta dimagrante e che fino a quando non perderà circa 25 kg non potrà essere

sottoposta ad un intervento di stabilizzazione lombare. In fatto di

tempistica si parla di circa almeno un paio di anni se non di più”.

La dr.ssa med. __________ ha

poi aggiunto che a “questo punto è opportuno considerare i limiti funzionali

e quindi la possibilità di riprendere l’attività svolta o se è necessario

cambiare professione con e senza perdita di peso e con o senza intervento di

stabilizzazione del rachide per la listesi e ciò tramite visita

specialistica reumatologica”. La fiduciaria rammenta infine che il lavoro

di infermiera può essere svolto in diversi contesti più o meno leggeri o

pesanti (anche con mansioni prettamente sedentarie presso alcuni servizi) e

chiede una valutazione sulla necessità o opportunità di un intervento

chirurgico o di altre misure specifiche.

Il 16 marzo 2020

l’insorgente è stata visitata, su incarico dell’assicuratore, dal dr. med. __________,

FMH reumatologia e riabilitazione, che nel referto redatto il 26 marzo 2020 ha posto

la diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa di sindrome

lombo-vertebrale con possibile instabilità segmentale in assicurata che

presenta una spondilolisi bilaterale di L5, con anterolistesi di grado I di L5

su S1, nonché una degenerazione discale L5/S1; presenza anche di un dark-disc,

con leggera protrusione discale L4/L5 (doc. 13).

Lo specialista ha pure

diagnosticato la presenza, senza ripercussione sulla capacità lavorativa, di

una tendenza allo sviluppo di dolori migranti e di una generalizzazione della sintomatologia

dolorosa nell’ambito dello sviluppo di un reumatismo delle parti molli.

Il dr. med. __________ ha

rilevato che già nel 2017 dopo la prima gravidanza l’assicurata ha iniziato ad

accusare dei disturbi alla colonna lombare che si sono poi accentuati dopo il

parto e si sono protratti per un periodo piuttosto prolungato. Aveva dei dolori

nella zona lombare, al bacino e alle gambe. Sintomatologia che si è manifestata

subito in maniera intensa dopo il parto e che è poi regredita nel decorso nell’ambito

dei sei mesi susseguenti, permettendo poi all’assicurata di riprendere

un’attività lavorativa. Dopo la seconda gravidanza con un parto cesareo, i

dolori si sono ripresentati non in maniera così intensa all’inizio, ma

progredienti e sempre più invalidanti. Al momento della visita vi erano ancora

dolori molto importanti nella zona lombare, con una certa tendenza alla

generalizzazione della sintomatologia al bacino, alle gambe e anche dei dolori

migratori alla colonna cervicale e alle spalle, ai gomiti e alle volte anche

alle mani.

Lo specialista ha poi

affermato:

"

(…)

7.1

Proposte

diagnostiche

Ritengo indicata la

ripetizione di una RM della colonna lombare, eventualmente l’esecuzione di

radiografie funzionali in massimale flessione ed estensione per valutare la

presenza di un’instabilità segmentale a questo livello.

La RM, oltre che a

dimostrare un eventuale peggioramento della discopatia L5/S1, potrà render

maggior certezza su quanto è successo anche al disco L4/L5.

7.2

Proposte terapeutiche

Ritengo assolutamente

indispensabile che quest’assicurata sia presa a carico in ambito specialistico

reumatologico. Va migliorato l’approccio medicamentoso antidolorifico,

antiinfiammatorio e miorilassante con potenziamento della terapia, visto e considerato

che l’assicurata attualmente sta concludendo l’allattamento.

Ritengo indicata una

fisioterapia intensiva, innanzitutto con delle buone indicazioni di tipo

ergonomico e un rinforzo muscolare a carattere isometrico, senza forzare

troppo, nonché delle applicazioni di peloidi calde e dell’elettroterapia

localmente.

Indicata pure della

ginnastica in piscina.

8.

Prognosi

nell’attività lavorativa svolta e in attività lavorativa adatta

L’assicurata è già da

quasi 6 mesi in incapacità lavorativa. Non sono state intraprese delle terapie

significative per il momento.

Il rischio quindi di una

certa invalidizzazione della problematica è elevato.

L’assicurata oltre che

ad avere dei dolori localizzati nella zona lombare, ha una certa

generalizzazione della sintomatologia e una tendenza anamnestica allo sviluppo

di dolori migratori, che metto in relazione primariamente con un reumatismo

delle parti molli, anche se non sono presenti i tender points necessari per la

diagnosi di una fibromialgia di tipo primario.

L’assicurata aveva

segnalato a questo proposito di aver sofferto, dopo la prima gravidanza di una

certa ansietà. La situazione bio-psico-sociale non è particolarmente

favorevole, con il marito attualmente in incapacità lavorativa per infortunio.

L’assicurata inoltre ha

un tragitto da casa fino al posto di lavoro impegnativo. In effetti si sposta

con i mezzi pubblici, con il treno e per raggiungere il posto di lavoro

abbisogna di un’ora e mezzo di tragitto. Fattori questi che rendono la ripresa

dell’attività professionale particolarmente difficoltosa.

Tutto sommato comunque,

valutando l’evoluzione dopo la prima gravidanza e tenendo in considerazione che

l’assicurata, malgrado i suoi disturbi, riesce ad accudire anche a due bambini

piccoli ed un’economia domestica di 3 ½ locali, ritengo indicato, per evitare

una cronicizzazione della situazione e una lunga incapacità lavorativa, la

ripresa del lavoro nella forma del 50% dal 01.04.2020. Questo malgrado che, al

momento non abbiamo ancora una situazione, dal punto di vista diagnostico e

terapeutico consolidata.

Nel decorso è da

attendersi un miglioramento dei disturbi grazie alle terapie che saranno

intraprese in ambito reumatologico e fisioterapeutico. Per il momento non vedo

indicazioni per un approccio di tipo chirurgico, che ritengo attualmente carico

di rischi, visto gli aspetti bio-psico-sociali sopra elencati.

A proposito della

capacità lavorativa, ricordo che già il Dr. med. __________, nella sua

valutazione, aveva determinato una ripresa dell’attività professionale a

partire dal 01.03.2020 nella forma del 50%.

Aveva poi ritenuto

l’assicurata nuovamente abile al lavoro a partire dal 25.04.2020 nella forma

completa.

L’assicurata per il

momento non ha ripreso l’attività lavorativa.

Per questo motivo un

tentativo a partire dal 01.04.2020 nella forma del 50%, da interpretare come

riduzione del rendimento, penso sia giustificato, permettendo così

all’assicurata pause supplementari e di evitare lavori pesanti come quello del

transfer oppure del rigovernare le camere o dell’accudire all’igiene personale

degli ospiti della casa anziani.

Ricordo che l’assicurata

lavorava, prima della seconda gravidanza nella forma dell’80%.

La ripresa lavorativa

nella forma completa come determinato dal Dr. med. __________ a partire dal 25.04.2020,

potrebbe entrare in considerazione a seconda dell’evoluzione delle terapie

instaurate.

Dobbiamo inoltre

ritenere, quale infermiera in un eventuale ospedale o in una clinica vicina

all’abitazione e in un reparto di oftalmologia, di dermatologia, di ORL oppure

come infermiera nell’ambito di test funzionali in pneumologia o cardiologia, vi

sarebbe già a partire dalla mia visita una capacità lavorativa completa.” (doc.

13)

Successivamente

l’interessata ha prodotto due certificati del dr. med. __________ del 17 aprile

2020.

che attesta un’incapacità lavorativa del 100% dal 17 aprile 2020 e dello

0% dal 17 giugno 2020 ed afferma che viene riferita una situazione stazionaria

in assenza di miglioramenti, “lamenta impossibilità alla ripresa di attività

lavorativa anche a tempo parziale. Ho redatto un nuovo certificato di IL del

100% per altri 2 mesi” (doc. 14 e 15).

Il 20 aprile 2020

l’assicuratore ha indicato che avrebbe versato indennità giornaliere al 100%

fino al 24 aprile 2020, in seguito il caso sarebbe stato da considerare chiuso

(doc. 16).

Il 12 maggio 2020 il medesimo

curante ha rammentato che l’insorgente è affetta da spondilolistesi di L5 su

base litica ed ha aggiunto che in “queste problematiche, quando il

trattamento conservativo fallisce (fisioterapia – infiltrazioni – calo

ponderale, ecc.), l’unica opzione per migliorare dal punto di vista clinico è

quella chirurgica” (doc. 18). Il dr. med. __________ afferma di non poter

obbligare l’interessata a sottoporsi ad alcun trattamento chirurgico e di

essersi reso disponibile per procedere con il trattamento di artrodesi

circonferenziale L5-S1 e riduzione della listesi ma la ricorrente ha rifiutato

sia per recente stato di gravidanza e successivo allattamento sia per uno stato

ansioso a riguardo. In ogni caso prima di procedere con una chirurgia è

indispensabile che si ottenga un cospicuo calo ponderale. Egli ha poi concluso

affermando che fino “ad oggi la paziente mi ha riferito l’impossibilità di

riprendere l’attività lavorativa. Quindi in considerazione del riscontro

oggettivo di problematica spinale ed alla riferita grave limitazione funzionale

non posso che confermare l’inabilità lavorativa del 100%. Ho più volte

consigliato alla paziente un rientro anche a tempo parziale ma senza successo”

(doc. 18).

Il 25 maggio 2020 il dr.

med. ____________, FMH reumatologia e riabilitazione, ha preso posizione sulle

considerazioni del dr. med. __________, affermando:

" (…) Egli

ritorna sulle diagnosi, per altro conosciute, di spondilolistesi di L5 su base

lisica.

Riferisce che

l’assicurata continua ad accusare dei disturbi che le impediscono di continuare

un’attività professionale. Egli ritorna inoltre sulle indicazioni

dell’intervento di spondilodesi evidenziando dei fattori di rischio significativi.

Concordo con quanto

ritenuto dal Dr. med. __________, ad eccezione del fatto che l’assicurata non

possa, in queste condizioni di salute, riprendere l’attività professionale.

L’assicurata è già da

più di 6 mesi in incapacità lavorativa. Non sono state intraprese delle terapie

specifiche per il momento e vi è chiaramente il rischio di una invalidizzazione

a medio-lungo termine. Vi è inoltre una certa generalizzazione della

sintomatologia dolorosa.

In questo senso ritengo

che quanto da me determinato nella mia valutazione peritale e quindi la ripresa

dell’attività professionale, come da me descritto, debba essere tenuta in

considerazione malgrado il nuovo certificato medico del Dr. med. __________.

Penso che l’assicurata

debba mostrare un atteggiamento molto più intraprendente per quanto riguarda il

processo di guarigione di questa problematica alla colonna lombare. Non tutte

le spondilosi o spondilolistesi devono essere operate. Vi sono delle

possibilità terapeutiche sia in ambito medicamentoso, fisioterapico e di tipo

ergonomico che devono essere intraprese. Questo non è ancora stato fatto finora

a quanto a me conosciuto.

La ripresa del lavoro

non interferisce con questi approcci terapeutici.” (doc. 21)

Infine il 21 luglio 2020 il

dr. med. __________ ha affermato:

" (…) Si

tratta di una Sig.ra di 45 anni affetta da spondilolistesi di II° di L5 su base

litica.

Seguo la paziente dal 06

06.

2017 e nel tempo ho assistito ad un fallimento del trattamento conservativo

(fisioterapia – infiltrazioni – calo ponderale, ecc.), l’unica opzione per

migliorare dal punto di vista clinico adesso è quella chirurgica. Non posso

obbligare la paziente a sottoporsi ad alcun trattamento chirurgico, anzi se non

è accettato e non sono compresi i rischi e benefici e lo stile di vita da

adottare dopo una chirurgica di questo genere non ho intenzione di operare la

paziente, in caso contrario sono reso disponibile per procedere con il

trattamento di artrodesi circonferenziale L5-S1 e riduzione della listesi ma la

paziente per il momento ha rifiutato sia per recente stato di gravidanza e

successivo allattamento sia per uno stato ansioso a riguardo. In ogni caso

prima di procedere con una chirurgia di questo tipo è indispensabile che si

ottenga un cospicuo calo ponderale (ho reso dotta la paziente più volte anche

su questo aspetto ma senza alcun risultato oggettivo). Fino ad oggi la paziente

mi ha riferito l’impossibilità di riprendere l’attività lavorativa e non mi è

sembrata particolarmente collaborante riguardo al calo ponderale” (doc. 29)

Va ancora

evidenziato come pendente causa la ricorrente ha prodotto un certificato del 28

ottobre 2020 della dr.ssa med. __________, ginecologia e ostetricia, che ha

attestato “che la summenzionata paziente ha bisogno di sedute presso un psicoterapeuta”

per un disturbo depressivo (doc. C1) e un certificato della psicologa e

psicoterapeuta __________ che ha attestato che l’insorgente “ha iniziato un

percorso di psicoterapia dalla sottoscritta in data 22 ottobre 2020 su

consiglio della Dr.ssa Med. __________” (doc. C2).

6.

Per costante giurisprudenza,

in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo

l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che

precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il

diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02

dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella

DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e

8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21.

p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

7.

Chiamata ora a pronunciarsi, questa Corte non può confermare la decisione

dell’amministrazione che ha ritenuto l’insorgente totalmente abile al lavoro

dal 25 aprile 2020, senza prima effettuare ulteriori accertamenti e,

segnatamente, nel preciso caso di specie, l’allestimento di una perizia

reumatologica indipendente in applicazione dell’art. 44 LPGA.

In

effetti agli atti figurano valutazioni tra loro contraddittorie che non

consentono a questo Tribunale di decidere, con la necessaria tranquillità, in

un senso oppure nell’altro.

In

concreto il referto del 26 marzo 2020 del dr. med. __________, FMH reumatologia

e riabilitazione, che è stato “incaricato di eseguire una visita medico

fiduciaria reumatologica dal servizio medico dell’assicurazione CO 1”

(cfr. doc. 13, pag. 1, sottolineatura del redattore), e la successiva presa di

posizione del 25 maggio 2020 (doc. 21), del medesimo medico, non permettono di

levare ogni dubbio circa la capacità lavorativa dell’interessata.

Lo

specialista, infatti, nel rapporto del 26 marzo 2020, ritiene in primo luogo “indicata

la ripetizione di una RM della colonna lombare, eventualmente l’esecuzione di

radiografie funzionali in massimale flessione ed estensione per valutare la

presenza di un’instabilità segmentale a questo livello. La RM oltre che a

dimostrare un eventuale peggioramento della discopatia L5/S1, potrà rendere

maggior certezza su quanto successo anche al disco L4/L5” (pag. 8, doc.

13), ammettendo che i reperti radiologici sui quali si è fondato per emettere

la sua opinione non sono più attuali alla luce dell’andamento della patologia

di cui è affetta l’insorgente.

La

RM, malgrado anche la medico fiduciaria dr.ssa med. __________ abbia ritenuto

quella del 2017 ormai vecchia (doc. 11: “È però necessaria una visita

reumatologica per meglio valutare la situazione anche in considerazione del

fatto che la RM è del 2017”), non è tuttavia stata eseguita.

La

valutazione si fonda di conseguenza, secondo quanto affermato dai medesimi

fiduciari, su esami radiologici ormai sorpassati.

In

secondo luogo, va evidenziato come il fiduciario ha eseguito una valutazione teorica

circa la possibile evoluzione futura della capacità lavorativa (dapprima al 50%

da inizio aprile 2020 ed in seguito al 100% dal 25 aprile 2020), per evitare

una cronicizzazione della patologia dell’insorgente. Il dr. med. __________ ha

infatti affermato che “al momento non abbiamo ancora una

situazione, dal punto di vista diagnostico e terapeutico consolidata”

(sottolineature del redattore) ed ha aggiunto come nel “decorso è da

attendersi un miglioramento dei disturbi grazie alle terapie che saranno

intraprese in ambito reumatologico e fisioterapeutico”. Sennonché il medico

curante, dr. med __________, il 21 luglio 2020 ha evidenziato come le misure

conservative messe in atto non hanno portato ad alcun beneficio (doc. 29: “[…]

nel tempo ho assistito ad un fallimento del trattamento conservativo

(fisioterapia – infiltrazioni – calo ponderale, ecc) […]”).

Del resto il dr. med. __________

ha evidenziato la necessità, perlomeno all’inizio, di evitare lavori pesanti (“come

quello del transfer oppure del rigovernare le camere o dell’accudire all’igiene

personale degli ospiti della casa anziani”) ed ha concluso affermando che

la “ripresa lavorativa nella forma completa come determinato dal Dr. med. __________

a partire dal 25.04.2020, potrebbe entrare in considerazione a seconda

dell’evoluzione delle terapie instaurate” (sottolineatura del

redattore), ammettendo di conseguenza l’incertezza circa il riacquisto della

totale capacità lavorativa dell’interessata.

Tant’è che il curante, in un

secondo momento, non ha più ritenuto esigibile l’inizio dell’attività

lavorativa in data 25 aprile 2020 (doc. 14 e 15), ha evidenziato di aver già

messo in atto dei trattamenti conservativi (fisioterapia, infiltrazioni, calo

ponderale, ecc), come suggeriti dal dr. med. __________ (cfr. doc. 13) che

tuttavia sono falliti (doc. 29: “Seguo la paziente dal 06 06 2017 e nel

tempo ho assistito ad un fallimento del trattamento conservativo (fisioterapia

– infiltrazioni – calo ponderale, ecc.), l’unica opzione per migliorare dal

punto di vista clinico adesso è quella chirurgica”) ed ha confermato la

totale incapacità lavorativa “in considerazione del riscontro oggettivo

di problematica spinale ed alla riferita grave limitazione funzionale”

(cfr. doc. 18, sottolineature del redattore).

Quanto alla circostanza che,

quale infermiera, l’insorgente potrebbe lavorare in un ospedale o una clinica

vicina alla sua abitazione e in un reparto di oftalmologia, dermatologia o ORL

o come infermiera nell’ambito di test funzionali in pneumologia o cardiologia, va

evidenziato che ciò avrebbe implicato la necessità per l’assicuratore di

notificare all’interessata il cambio del datore di lavoro, dandole un termine

di 3-5 mesi per procedere in tal senso, prima di eventualmente sopprimerle le

indennità (cfr., fra le tante, STCA 36.2015.49 del 22 giugno 2016, consid.

2.10).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, in assenza di documentazione medica

oggettiva convergente, la giurisprudenza federale prevede che la vertenza non

può essere decisa basandosi sull’uno o sull’altro dei pareri a disposizione ma

che occorre ordinare una perizia ad opera di un medico indipendente secondo la

procedura di cui all’art. 44 LPGA oppure una perizia giudiziaria (cfr. STF

8C_456/2010 del 19 aprile 2011 consid. 3; in questo senso, si veda pure la STF

8C_943/2010 del 9 novembre 2011, consid. 3.2.).

8.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche rivolte alla

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; art. 72bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione. In quella pronunzia, l’Alta Corte ha

pure precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente

una perizia giudiziaria e in quali altri può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio. In una sentenza 8C_59/2011 del 10 agosto 2011 -

dunque successiva a quella pubblicata in DTF 137 V 210 - emanata in materia di

assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale ha ribadito i

principi sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di

dubbi circa l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il

giudice (cantonale) è libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

" Um solche Zweifel auszuräumen,

wird das Gericht entweder ein Gerichtsgutachten anzuordnen oder die Sache an

den Versicherung-sträger zurückzuweisen haben, damit dieser im Verfahren nach

Art. 44 ATSG eine Begutachtung veranlasst (BGE 135 V 465 E. 4.6 S. 471).” (STF 8C_59/2011 consid. 5.2)

In

una recente sentenza 8C_412/2019 del 9 luglio 2020 consid. 5.4, la Corte

federale ha rinviato la causa all’assicuratore LAINF (e non al tribunale

cantonale che aveva respinto il ricorso della persona assicurata) affinché

disponesse l’esecuzione di una perizia ai sensi dell’art. 44 LPGA, precisando

che laddove esistano dubbi circa l’attendibilità e la pertinenza della

valutazione del medico fiduciario, spetta in primo luogo all’assicuratore

contro gli infortuni procedere a ulteriori atti istruttori per determinare

d’ufficio i fatti determinanti e, se del caso, assumere le prove necessarie

prima di emanare la decisione (art. 43 LPGA):

"

Lorsqu’il existe des doutes sur la fiabilité et la

pertinence de l’appréciation du médecin-conseil, il appartient en premier lieu

à l’assureur-accidents de procéder à des instructions complémentaires pour

établir d’office l’ensemble des faits déterminants et, le cas échéant,

d’administrer les preuves nécessaires avant de rendre sa décision (art. 43 al.

1.

LPGA; ATF 132 V 368 consid. 5 p. 374; arrêt 8C_401/209 du 9 juin 2020 consid.

5.3.3

et ses références).” (STF 8C_412/2019, consid. 5.4.).

In

casi del genere, per costante prassi, il TCA, anziché ordinare esso stesso una

perizia giudiziaria, rinvia gli atti all’amministrazione affinché disponga una

perizia esterna ai sensi dell’art. 44 LPGA (cfr., in questo senso, STF

8C_757/2014 del 16 gennaio 2015 consid. 3.2.; STCA 35.2020.13 del 22 settembre

2020, STCA 35.2019.139 del 16 settembre 2020, STCA 35.2019.136 del 7 settembre

2020, STCA 35.2019.134 del 3 settembre 2020; STCA 35.2014.103 dell’11 marzo

2015.

consid. 2.9., STCA 35.2014.96 del 25 febbraio 2015 consid. 2.9., STCA

35.2014.47

del 2 febbraio 2015 consid. 2.8.,

STCA 35.2014.66 del 22 dicembre 2014 consid. 2.9 e 35.2014.50 del 10 novembre

2014.

consid. 2.13; D. Cattaneo "Les erreurs les plus fréquentes des

expertises medicales dans les assurances sociales" in CGRSS n. 50 – 2014

pag. 137 seg. n. 15 pag. 140).

Per le ragioni esposte in precedenza, si giustifica

l’annullamento della decisione su opposizione impugnata. L’istituto

assicuratore resistente, a cui gli atti vengono retrocessi, dovrà disporre un

approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) a livello reumatologico, volto

a definire la capacità lavorativa della ricorrente dal 25 aprile 2020, stabilendo

nel contempo quali trattamenti conservativi sono stati messi in atto, con quali

modalità, con quale esito e se l’interessata ha fatto tutto quanto da lei

esigibile per ridurre il danno.

Esperiti

questi accertamenti medici, l’amministrazione si pronuncerà nuovamente sul

diritto alle prestazioni dell’assicurata.

Di

nessuna utilità sono invece i certificati della dr.ssa med. __________,

ginecologia e ostetricia, del 28 ottobre 2020 e della psicologa e

psicoterapeuta __________ del 29 ottobre 2020 (doc. C1 e C2). Non viene infatti

indicata alcuna incapacità lavorativa, né viene posta una diagnosi psichiatrica

secondo criteri internazionali riconosciuti.

Ora, affinché un rapporto medico in

ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse

condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile:

esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in

particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (249-254).

La diagnosi deve essere

espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un

sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012

del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294;

Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in:

SZS/RSAS 1999 pag. 105 ss).

Il medico deve pronunciarsi

sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità

della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi

deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e

l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La

prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati

criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del

carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali

le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27

settembre 2001).

I

due certificati prodotti dalla ricorrente il 16 dicembre 2020 manifestamente

non adempiono i succitati criteri e non devono pertanto essere ritenuti.

Infine,

per quanto concerne la circostanza secondo cui l’insorgente sarebbe stata

licenziata con effetto al 31 ottobre 2020 (cfr. doc. IX), va qui

abbondanzialmente segnalata la sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020,

dove il Tribunale federale, al consid. 3.1.2, ha rammentato che

nell’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera secondo gli art. 67 e

seguenti LAMal la copertura assicurativa termina con la cessazione del rapporto

di lavoro. Quando l’incapacità lavorativa continua oltre tale data, le

prestazioni sono erogate solo se il lavoratore resta membro della cassa malati

in seguito al passaggio nell’assicurazione individuale. In effetti secondo la

giurisprudenza dell’allora Tribunale federale delle assicurazioni, che come

ricorda l’Alta Corte, è stata criticata in dottrina, il diritto alle

prestazioni nei confronti di un assicuratore malattie è legato

all’affiliazione; con la fine del rapporto assicurativo, il diritto alle

prestazioni non è più dato e le prestazioni in corso cessano (DTF 125 V 106,

consid. 3). Per questo motivo l’art. 71 LAMal prevede che, quando un assicurato

esce dall’assicurazione collettiva perché non appartiene più alla cerchia degli

assicurati definiti dal contratto e perché il contratto di lavoro è disdetto,

ha diritto di passare nell’assicurazione individuale (DTF 127 III 106, consid.

3a), nei tempi e nei modi previsti dal contratto e dalla legge.

9.

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto la decisione su opposizione impugnata va

annullata e l’incarto rinviato all’assicuratore affinché proceda con

l’allestimento di una perizia reumatologica ai sensi dell’art. 44 LPGA.

10.

La

ricorrente chiede il versamento delle ripetibili.

Per

l’art. 61 lett. g LPGA il ricorrente che vince la causa ha diritto al rimborso

delle ripetibili secondo quanto stabilito dal tribunale delle assicurazioni.

L’importo è determinato senza tener conto del valore litigioso, ma secondo

l’importanza della lite e la complessità del procedimento.

Per quanto concerne

l'indennità per ripetibili, essa può venire assegnata, di regola, solo al

ricorrente vittorioso patrocinato in causa (vedasi per la regola e le

eccezioni: DTF 129 II 297 consid. 5, DTF 119 Ib 412, DTF

112.

V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V

89.

consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne

Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanfor-derungen betreffend

Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im

Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss) ed è concessa non soltanto se l’assicurato è patrocinato

da un avvocato, ma anche quando il patrocinio è assunto da una persona

particolarmente qualificata per la questione giuridica considerata, purché non

si debba ritenere che il patrocinatore abbia agito a titolo gratuito (DTF 118 V

140.

consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4; DTF 108 V

271.

= RCC 1983 p. 329; cfr. la sentenza 30.2009.32 del 2 aprile 2010).

L'Alta Corte federale

riconosce eccezionalmente ad una parte vittoriosa non rappresentata il diritto

ad ottenere un'indennità per ripetibili per l'attività da lei svolta solo se la

causa è complessa, gli interessi in gioco sono importanti, il lavoro svolto ha

impedito notevolmente l'attività professionale o ha comportato una perdita di

guadagno e se gli sforzi profusi sono ragionevolmente proporzionati ai

risultati ottenuti (DTF 129 II 297 consid. 5; DTF 119 Ib 412; DTF

113.

Ib 356 consid. 6b, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 110 V 133 consid. 4a).

In

concreto, ritenuto che la causa non è complessa e il lavoro svolto non può aver

compromesso l’attività professionale od aver comportato una perdita di guadagno,

non sussistono gli estremi per riconoscere le ripetibili ad un’assicurata che

agisce in nome proprio.

Ne

segue che non vengono assegnate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione su opposizione impugnata è annullata e l’incarto rinviato

all’assicuratore per ulteriori accertamenti.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti