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Decisione

36.2020.63

Costo del trattamento osteopatico assunto dall'assicuratore solo se prestato da persona ammessa nell'apposito elenco che ha stilato.Interpretazione delle CGA.Fornitore non iscritto nel registro,perciò le prestazioni non sono rimborsate.Nemmeno se ha agito come medico,perché ha fatturato diversamente

22 marzo 2021Italiano18 min

non avere nulla da aggiungere (doc. XVI), mentre l'assicuratore malattia ha osservato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2020.63

TB

Lugano

22 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 19 novembre 2020 di

AT 1

contro

CV 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione complementare contro le

malattie

ritenuto in fatto

A. AT

1, 1962, nel 2019 e nel 2020 era affiliato presso CV 1 con l'assicurazione

complementare __________ per le cure speciali estese e le medicine alternative

(doc. A1).

B. Il

14 ottobre 2019, il 5 e il 19 novembre 2019 e il 9 dicembre 2019 l'assicurato

ha beneficiato di un trattamento osteopatico di 45 minuti prestato dal dr. med.

__________, il cui costo di CHF 150.- per seduta non è stato riconosciuto dal

suo assicuratore malattia (docc. A2 e A3), non essendo il fornitore di

prestazioni ammesso nell'apposito elenco allestito dall'assicuratore

conformemente alle Condizioni speciali d'assicurazione.

C. Il

19 novembre 2020 (doc. I) AT 1 si è rivolto al TCA lamentando che il suo

assicuratore malattia non ha rispettato le Condizioni speciali dell'assicurazione

complementare __________. Egli, citando l'art. 5.1, ha concluso che poiché le

prestazioni fornite emanano da un medico o da altra persona debitamente

autorizzata, i conteggi del 14 febbraio 2019, del 24 e 31 gennaio 2020 devono

essere annullati.

A comprova, l'attore ha allegato un

diploma di osteopata conseguito all'estero dal suo medico (doc. A6).

D. Il

Giudice delegato ha interpellato, il 20 novembre 2020 (doc. II), l'attore che ha

completato la sua petizione (doc. IV) precisando che il valore di causa era di CHF

600, pari ai quattro trattamenti osteopatici ricevuti.

E. Con

osservazioni del 14 dicembre 2020 (doc. IX) CV 1, patrocinata dall'avv. RA 1,

ha chiesto al Tribunale di respingere la petizione e di condannare l'attore a

versarle CHF 1'056 a titolo di ripetibili.

Secondo

l'assicuratore malattia, le Condizioni speciali di assicurazione sono chiare e

non lasciano spazio ad alcuna interpretazione. Il rimborso delle spese non

prese a carico dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o da

terzi, è riconosciuto se fornite “da … persona debitamente autorizzata”

o da un'istituzione ammessa dall'assicuratore. Per l'osteopatia sono

riconosciute solo le prestazioni eseguite da un osteopata diplomato iscritto al

registro svizzero degli osteopati (art. 5 lett. a CSA). Il dr. med. __________

non ha tale qualifica siccome il titolo ottenuto a __________ non soddisfa i

requisiti posti in Svizzera per essere iscritto nel registro svizzero degli

osteopati. Per tale ragione CV 1 ha rifiutato di coprire le spese derivanti dai

trattamenti prestati ed oggetto della causa. L’assicuratore ha richiamato i

rischi connessi all’esercizio di tale attività, la necessità che a fornire la

prestazione sia una persona con specifiche qualifiche (in merito ha richiamato

la DTF 6B_217/2020 del 31 agosto 2020) ed ha fatto riferimento alla nuova Legge

federale sulle professioni sanitarie (LPSan del 30 settembre 2016) che pone specifiche

esigenze anche in tema di osteopatia. La circostanza che il dr. __________ sia

un medico non cambia la situazione, siccome egli non dispone della qualifica di

osteopata ai sensi della LPSan né ha ottenuto il riconoscimento del suo titolo

estero.

F. Il

17 dicembre 2020 (doc. XI) si è tenuta l’udienza di discussione nel corso della

quale le parti hanno confermato le loro conclusioni. L'assicuratore malattia ha

ribadito che la formazione estera e l'appartenenza al Registro europeo dei

medici osteopati non adempiono ai presupposti per il riconoscimento secondo le

CSA applicabili. L'attore ha confermato le sue pretese pur ammettendo che il

dr. med. __________ non è riconosciuto quale osteopata siccome non iscritto

nella ridotta lista di fornitori di cure prevista dall'assicuratore malattia.

Per parte attrice il dr. __________ è comunque un medico iscritto nel registro

federale e dispone delle capacità necessarie per la terapia. In conclusione,

nell'interpretare l'art. 5.1 CSC __________, l'attore ha chiesto al Tribunale

di dare la priorità alla qualifica maggiore del medico e di respingere la

pretesa di ripetibili dell'assicuratore malattia, visto che la procedura

davanti al TCA è gratuita (doc. XI/2).

G. Il

27 gennaio 2021 (doc. XII) il Tribunale ha interpellato il dr. med. __________ per

sapere se nel corso del 2019 i suoi titoli di studio conseguiti in osteopatia

erano riconosciuti in Svizzera rispettivamente in Cantone Ticino e quindi se

era iscritto in una determinata associazione e/o albo cantonale così da potere

essere considerato quale persona autorizzata ad esercitare come osteopata

conformemente alle condizioni assicurative.

H. Il

dr. __________ ha risposto il 23 febbraio 2021 (doc. XIV) di essere un medico

regolarmente autorizzato al libero esercizio della professione e di avere una

formazione in medicina osteopatica conforme alle direttive della Società

svizzera dei medici di medicina osteopatica (SAGOM) e una specializzazione in

medicina manuale (SAMM) ma, per scelta personale, di non essere iscritto al

registro SAGOM, sebbene una sua iscrizione non comporterebbe automaticamente

una copertura dei costi da parte dell'assicurazione complementare. Il medico ha

precisato di avere informato il paziente sul rischio che la sua assicurazione non

avrebbe coperto le prestazioni che gli ha fornito.

Fatti

I. Chiamati

a prendere posizione su questo accertamento, l'attore ha comunicato al TCA di

non avere nulla da aggiungere (doc. XVI), mentre l'assicuratore malattia ha osservato

l'11 marzo 2021 (doc. XVII) che rimborsa le spese sostenute dagli assicurati,

ma solo se le prestazioni sono erogate da osteopati diplomati iscritti nel

registro degli osteopati svizzeri. Poiché lo stesso dr. med. __________ ha

riconosciuto di non appartenere a questo registro, le prestazioni erogate in

tale veste non possono essere rimborsate dall'assicurazione complementare come

previsto dall'allegato alle CGA. L'interpretazione data dall'attore secondo cui

il solo fatto che il fornitore di prestazioni sia un medico sarebbe sufficiente

per ottenere il rimborso non è qui sufficiente. Per l'osteopatia, l'art. 5.1

CGA impone la condizione dell'iscrizione a una determinata associazione, ricordato

che una manipolazione sbagliata può cagionare un danno irrimediabile al

paziente.

L. Le parti non hanno

formulato ulteriori osservazioni (doc. XVIII).

considerato in diritto

in ordine

1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1).

nel merito

Considerandi

2.

La

copertura assicurativa complementare __________ di cui beneficiava l'attore nel

2019.

e nel 2020 è un'assicurazione delle cure speciali estese e delle medicine

alternative, con copertura infortuni (doc. A1), retta dalle Condizioni speciali

dell'assicurazione complementare __________, edizione 07.2015 (doc. A4).

L'art. 5 CSC Prestazioni per cure,

prevede al suo cpv. 1 che:

"

Nella misura prevista dalle presenti condizioni d'assicurazione, l'assicuratore

rimborsa le spese non prese a carico dall'assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie oppure da terzi, purché le prestazioni fornite emanino da un

medico, da altra persona debitamente autorizzata o da un'istituzione

autorizzata dall'assicuratore.

L'assicuratore detiene una lista dei

fornitori di cure / istituti riconosciuti. Questa lista è costantemente

aggiornata e può essere consultata presso l'assicuratore o, su richiesta,

rimessa sotto forma di estratto.".

L'art. 5 cpv. 2 CSC indica le

prestazioni che l'assicuratore versa nei limiti dell'art. 3 e per ciò che

concerne il caso di specie:

" c)

Osteopatia (…)",

precisando che per tutti i casi

indicati deve trattarsi unicamente di trattamenti ambulatoriali.

L'Allegato alle condizioni speciali

dell'assicurazione complementare __________ precisa che per l'Osteopatia

Biomeccanica di cui all'art. 5 cpv. 2 lett. c non è necessaria una prescrizione

e che la cura deve essere effettuata da "Fisioterapista

diplomato(a), Osteopata diplomato(a) iscritto(a) al Registro svizzero degli

osteopati, Naturopata, membro A dell'APTN, NVS, ATN o FSPN, Terapeuta diplomato

in biomeccanica.". Se date queste condizioni, la partecipazione

massima dell'assicuratore è di CHF 65 per seduta, con il rilievo che se l'osteopatia

è praticata da un fisioterapista deve essere fatturata a parte secondo l'elenco

dei fornitori di cure riconosciuti da CV 1.

Ritenendo che il dr. med. __________

non rientri in una delle categorie di terapeuti enunciate dall'Allegato alle

CSC con riferimento all'art. 5 cpv. 2 lett. c CSC, l'assicuratore malattia ha

rifiutato di assumersi i costi delle prestazioni fornite da quest'ultimo.

L'attore ha per contro preteso che i

trattamenti resi dal dr. med. __________ siano riconosciuti dal suo

assicuratore in virtù dell'art. 5 cpv. 1 CSC, giacché il suo fornitore di

prestazioni è un medico e ciò sarebbe sufficiente per riconoscere le

cure prestate.

3.

Per costante

giurisprudenza al contratto d'assicurazione, così come alle condizioni generali

che vi sono espressamente incorporate, si applicano i principi generali dell'interpretazione

dei contratti, tanto più che la legge speciale non contiene disposizioni

particolari in proposito: l'art. 100 cpv. 1 LCA rinvia infatti al diritto delle

obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto

2020.

consid. 3.2.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2; DTF

135.

III 410 consid. 3.2; DTF 118 II 342 consid. 1a).

Quando l'assicuratore, al

momento della conclusione del contratto, produce le condizioni generali,

manifesta la sua volontà di impegnarsi secondo quanto prevedono queste

condizioni. Dovendosi determinare il contenuto di un contratto d'assicurazione

e delle condizioni generali che ne formano parte integrante, il giudice deve,

come per ogni altro contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta

interpretazione soggettiva, ovvero ricercare la “vera e concorde volontà dei

contraenti”, se del caso in modo empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1

CO; sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006

del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, cfr. anche sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio

2007, consid. 3.1; DTF 136 III 186 consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid.

5.2). Se non gli è possibile stabilire tale reale volontà, oppure se constata

che uno dei contraenti non ha compreso la reale volontà espressa dall'altro, il

giudice ricercherà il senso che le parti potevano e dovevano attribuire alle

reciproche manifestazioni di volontà (principio dell'affidamento: sentenza

4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio

2007, consid. 3.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 136 III 186 consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2;

DTF 129 III 118 consid. 2.5; 126 III 119 consid. 2a; 122

III 118 consid. 2a). Punto di partenza di tale interpretazione è l'espressione

letterale del contratto; il giudice dovrà tuttavia tener conto delle

circostanze che hanno caratterizzato la conclusione del contratto (DTF 127 III

444.

consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b). Sarebbe infatti errato attribuire un'importanza

decisiva ai termini utilizzati dalle parti, seppur chiari; dall'art. 18 cpv. 1

CO traspare che non si può erigere a principio l'assioma che in presenza di un

testo chiaro si debba escludere il ricorso ad altri mezzi d'interpretazione;

sebbene una clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed

indiscutibile, il fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze

possono lasciar intendere che l'espressione verbale non restituisca pienamente

il senso dell'accordo concluso (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid.

3.2, DTF 128 III 212 consid. 2b/bb, consid. 3c). Sussidiariamente, all'interpretazione

di clausole redatte esclusivamente dall'assicuratore ed alle clausole generali

prestampate trova applicazione il principio “in dubio contra stipulatorem”,

in virtù del quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque dell'assicuratore

(sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2;

DTF 133 III 61, consid. 2.2.2.3; DTF 126 V 499, consid. 3b; DTF 124 III 155

consid. 1b; DTF 122 III 118 consid. 2a). L'art. 33 LCA ne è un'espressione (sentenza 4A_92/2020 del 5

agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2,

DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa regola venga applicata non basta,

tuttavia, che le parti discordino sul significato da attribuire ad una

dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a differenti

interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di altri mezzi

d'interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare (sentenza

4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; DTF 122 III

118.

consid. 2d; 118 II 342 consid. 1a; DTF 100 II 144, consid. 4c).

4.

Nell'evenienza

concreta, l'attore ha dato una sua interpretazione dell'art. 5 cpv. 1 CSC per

suffragare il suo diritto al riconoscimento dei costi dei trattamenti ricevuti

dal dottor __________, mentre l'assicuratore malattia si è fondato sull'art. 5

cpv. 2 lett. c CSC e sull'Allegato per escludere una sua partecipazione.

L'art. 5 cpv. 1 delle Condizioni

speciali dell'assicurazione complementare __________, rimborsa le spese non

assunte dall'assicurazione malattia obbligatoria, a condizione che le

prestazioni siano state fornite da un medico, da altra persona debitamente

autorizzata o da un'istituzione autorizzata dall'assicuratore.

Ora, questa norma è di carattere

generale, ovvero vale per tutte le prestazioni prese a carico dalla copertura

complementare __________ e quindi ingloba tutti i fornitori di prestazioni che

essa riconosce. Tuttavia, per sapere per quale tipo di prestazione quale

fornitore di prestazioni è riconosciuto da CV 1, occorre fare riferimento all'Allegato

alle condizioni speciali dell'assicurazione complementare __________, che

enumera ciascuna prestazione elencata all'art. 5 cpv. 2 CSC.

In effetti, l'attore erra quando

ritiene sufficiente la condizione dell'essere medico prevista dall'art.

5.

cpv. 1 CSC per vedersi riconoscere il rimborso delle cure ricevute. Ogni prestazione

deve infatti essere contestualizzata sulla base dell'art. 5 cpv. 2 CSC e meglio

dell'Allegato alle CSC. Per esempio, le prestazioni di un medico possono essere

riconosciute se egli esegue una mammografia (art. 5 cpv. 2 lett. r CSC) o un'ecografia

(art. 5 cpv. 2 lett. s CSC), ma egli nulla ha a che vedere con l'aiuto

familiare e spese di collocamento (art. 5 cpv. 2 lett. j CSC), con le spese di

trasporti (art. 5 cpv. 2 lett. k CSC), con la disinfezione d'abiti e di locali

(art. 5 cpv. 2 lett. m CSC), ecc. L'assicuratore ha definito nell'Allegato alle

CSC chi è riconosciuto e per quale prestazione, questa figura può essere un

medico, un'altra persona debitamente autorizzata o un'istituzione da esso

autorizzata.

5.

Per

quanto concerne l'osteopatia prevista all'art. 5 cpv. 2 lett. c CSC, come visto

l'Allegato alle CSC elenca le persone autorizzate

dall'assicuratore a

fornire dei trattamenti osteopatici, specificando che deve trattarsi di un

fisioterapista diplomato, oppure di un osteopata diplomato iscritto nel

Registro svizzero degli osteopati, o ancora di un naturopata membro A dell'APTN,

NVS ATN o FSPN o di un terapeuta diplomato in biomeccanica. Non si tratta

quindi di fornitori di prestazioni avente la qualifica di medico.

Il fatto che il fornitore di cure

osteopatiche cui l'attore si è rivolto sia un medico non comporta il

riconoscimento dei relativi costi in virtù dell'art. 5 cpv. 1 CSC, facendo

invece stato la norma specifica dell'art. 5 cpv. 2 CSC e le condizioni fissate

nel relativo Allegato. Come visto, infatti, per potersi vedere riconosciuto il

costo di un trattamento osteopatico è necessario che il fornitore di

prestazioni sia una persona autorizzata dall'assicuratore secondo la lista

sopra esposta e in essa non è stata inserita anche la figura professionale del medico.

Pendente causa, il Tribunale ha

accertato direttamente presso lo stesso dr. med. __________ se, nel 2019, egli

era autorizzato ad esercitare come osteopata in Svizzera rispettivamente in

Canton Ticino e quindi se era iscritto in una delle associazioni elencate dall'assicuratore

malattia. Il 23 febbraio 2021 (doc. XIV) il curante ha risposto di avere una

formazione in medicina osteopatica conforme alle direttive della Società

svizzera dei medici di medicina osteopatica (SAGOM) e una specializzazione in

medicina manuale (SAMM), ma di non essere iscritto, per scelta personale, nel

registro SAGOM. Sulla scorta di questa sua presa di posizione, non v'è alcun

dubbio che i trattamenti osteopatici che il dr. med. __________ ha prestato all'attore

il 14 ottobre 2019, il 5 e il 19 novembre 2019 e il 9 dicembre 2019 non possono

essere rimborsati da CV 1, non essendo il fornitore di prestazioni una persona

debitamente autorizzata dall'assicuratore secondo l'apposito elenco previsto

nell'Allegato alle Condizioni speciali dell'assicurazione complementare __________.

6.

A

nulla vale che il dottor __________ abbia indicato nel suo scritto al TCA che

"La terapia effettuata sul paziente in

questione è stata un atto medico e come tale non ho bisogno di una particolare

autorizzazione per svolgere tale prestazione". Infatti,

determinante per stabilire l'obbligo prestativo dell'assicuratore malattia

convenuto è come il fornitore di prestazioni ha fatturato all'attore le sue

prestazioni. Dai giustificativi di rimborso del 3 (doc. A2) e del 9 dicembre

2019.

(doc. A3) risulta che il medico ha fatturato quattro "Trattamento osteopatico 45 minuti" per

un costo, ciascuno, di CHF 150.-. Lo stesso fornitore di prestazioni ha quindi fatturato

le proprie prestazioni come un trattamento osteopatico, che però non è riconosciuto

dalla LAMal e nemmeno dall'OPre, non rientrando fra le cure fisioterapiche dell'art.

5.

Come visto, sebbene nel giustificativo

per la richiesta di rimborso sia indicata la LAMal come legge di riferimento,

per potere essere riconosciute dall'assicurazione complementare secondo la LCA

occorre che il terapeuta sia una persona autorizzata da CV 1 secondo quanto

previsto dall'Allegato alle CSC dall'art. 5 cpv. 2 lett. c CSC e il dr. med. __________

non adempie questa condizione.

Dovendosi dunque attenere alla dicitura

della fatturazione delle prestazioni erogate dal terapeuta, a giusta ragione l'assicuratore

malattia convenuto non si è assunto i costi dei quattro trattamenti osteopatici

di cui ha beneficiato l'attore e prestati dal dr. med. __________, osteopata

tuttavia non iscritto e/o appartenente a una delle categorie elencate nell'Allegato

alle CSC con riferimento all'art. 5 cpv. 2 lett. c CSC.

7.

Va

infine osservato che l'attore si è informato presso l'assicuratore malattia il

14.

febbraio 2019 (doc. A5) sulla presa a carico dei costi del linfodrenaggio e

che quello stesso giorno gli sono state illustrate le condizioni da adempiere.

L'assicuratore l'ha reso attento dell'esistenza di un'apposita lista dei

terapeuti riconosciuti per la categoria e ha attirato la sua attenzione sul

fatto che i naturopati dovevano essere registrati presso la loro associazione

per potere essere riconosciuti per questa disciplina. Infine, l'assicuratore

malattia gli ha scritto che "Rimaniamo a

sua disposizione una volta la sua scelta fatta tra i membri delle associazioni

precitate per comunicarci i nomi dei terapeuti che vorrebbe consultare,

affinché possiamo confermarle se sono riconosciuti o no".

All'attore era dunque noto che non

tutti i terapeuti sono autorizzati ad agire a carico del suo assicuratore, ma

che le Condizioni speciali della categoria __________ impongono particolari

presupposti. CV 1 gli aveva pure comunicato che poteva interpellarla per sapere

se il terapeuta scelto era riconosciuto. L'assicurato avrebbe perciò potuto

comportarsi allo stesso modo per i trattamenti osteopatici in discussione,

informandosi quindi preventivamente presso l'assicuratore per sapere se le

prestazioni fornite dal dr. med. __________ sarebbero state rimborsate dalla

sua copertura complementare __________. Sulla scorta delle considerazioni

esposte, la petizione deve di conseguenza essere respinta.

8.

Non

vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

All'assicuratore, rappresentato da un

avvocato esterno, vanno assegnate le ripetibili (v. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC;

v. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg,

Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad

art. 114 CPC, pag. 701; v. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid.

2.2.1

non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno

2016, consid. 6.4; v. anche STCA 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; STCA 36.2020.24

del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; STCA 36.2017.109 del

5.

marzo 2018), calcolate conformemente a quanto previsto dall'art. 11 del

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL

178.310).

9.

Per quanto concerne l'ammissibilità

di un ricorso al Tribunale federale in funzione del valore litigioso della

causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l'Alta Corte ha affermato

che:

" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli CHF

1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino

le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni

complementari all'assicurazione contro le malattie sono di competenza del

Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della

LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).".

Secondo l'art.

49.

cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità

di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica

(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in

forma elettronica e senza il nominativo dell'attore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

AT 1 verserà CHF 150.- (IVA inclusa) ad

CV 1 a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti