36.2020.63
Costo del trattamento osteopatico assunto dall'assicuratore solo se prestato da persona ammessa nell'apposito elenco che ha stilato.Interpretazione delle CGA.Fornitore non iscritto nel registro,perciò le prestazioni non sono rimborsate.Nemmeno se ha agito come medico,perché ha fatturato diversamente
22 marzo 2021Italiano18 min
non avere nulla da aggiungere (doc. XVI), mentre l'assicuratore malattia ha osservato
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2020.63
TB
Lugano
22 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 19 novembre 2020 di
AT 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione complementare contro le
malattie
ritenuto in fatto
A. AT
1, 1962, nel 2019 e nel 2020 era affiliato presso CV 1 con l'assicurazione
complementare __________ per le cure speciali estese e le medicine alternative
(doc. A1).
B. Il
14 ottobre 2019, il 5 e il 19 novembre 2019 e il 9 dicembre 2019 l'assicurato
ha beneficiato di un trattamento osteopatico di 45 minuti prestato dal dr. med.
__________, il cui costo di CHF 150.- per seduta non è stato riconosciuto dal
suo assicuratore malattia (docc. A2 e A3), non essendo il fornitore di
prestazioni ammesso nell'apposito elenco allestito dall'assicuratore
conformemente alle Condizioni speciali d'assicurazione.
C. Il
19 novembre 2020 (doc. I) AT 1 si è rivolto al TCA lamentando che il suo
assicuratore malattia non ha rispettato le Condizioni speciali dell'assicurazione
complementare __________. Egli, citando l'art. 5.1, ha concluso che poiché le
prestazioni fornite emanano da un medico o da altra persona debitamente
autorizzata, i conteggi del 14 febbraio 2019, del 24 e 31 gennaio 2020 devono
essere annullati.
A comprova, l'attore ha allegato un
diploma di osteopata conseguito all'estero dal suo medico (doc. A6).
D. Il
Giudice delegato ha interpellato, il 20 novembre 2020 (doc. II), l'attore che ha
completato la sua petizione (doc. IV) precisando che il valore di causa era di CHF
600, pari ai quattro trattamenti osteopatici ricevuti.
E. Con
osservazioni del 14 dicembre 2020 (doc. IX) CV 1, patrocinata dall'avv. RA 1,
ha chiesto al Tribunale di respingere la petizione e di condannare l'attore a
versarle CHF 1'056 a titolo di ripetibili.
Secondo
l'assicuratore malattia, le Condizioni speciali di assicurazione sono chiare e
non lasciano spazio ad alcuna interpretazione. Il rimborso delle spese non
prese a carico dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o da
terzi, è riconosciuto se fornite “da … persona debitamente autorizzata”
o da un'istituzione ammessa dall'assicuratore. Per l'osteopatia sono
riconosciute solo le prestazioni eseguite da un osteopata diplomato iscritto al
registro svizzero degli osteopati (art. 5 lett. a CSA). Il dr. med. __________
non ha tale qualifica siccome il titolo ottenuto a __________ non soddisfa i
requisiti posti in Svizzera per essere iscritto nel registro svizzero degli
osteopati. Per tale ragione CV 1 ha rifiutato di coprire le spese derivanti dai
trattamenti prestati ed oggetto della causa. L’assicuratore ha richiamato i
rischi connessi all’esercizio di tale attività, la necessità che a fornire la
prestazione sia una persona con specifiche qualifiche (in merito ha richiamato
la DTF 6B_217/2020 del 31 agosto 2020) ed ha fatto riferimento alla nuova Legge
federale sulle professioni sanitarie (LPSan del 30 settembre 2016) che pone specifiche
esigenze anche in tema di osteopatia. La circostanza che il dr. __________ sia
un medico non cambia la situazione, siccome egli non dispone della qualifica di
osteopata ai sensi della LPSan né ha ottenuto il riconoscimento del suo titolo
estero.
F. Il
17 dicembre 2020 (doc. XI) si è tenuta l’udienza di discussione nel corso della
quale le parti hanno confermato le loro conclusioni. L'assicuratore malattia ha
ribadito che la formazione estera e l'appartenenza al Registro europeo dei
medici osteopati non adempiono ai presupposti per il riconoscimento secondo le
CSA applicabili. L'attore ha confermato le sue pretese pur ammettendo che il
dr. med. __________ non è riconosciuto quale osteopata siccome non iscritto
nella ridotta lista di fornitori di cure prevista dall'assicuratore malattia.
Per parte attrice il dr. __________ è comunque un medico iscritto nel registro
federale e dispone delle capacità necessarie per la terapia. In conclusione,
nell'interpretare l'art. 5.1 CSC __________, l'attore ha chiesto al Tribunale
di dare la priorità alla qualifica maggiore del medico e di respingere la
pretesa di ripetibili dell'assicuratore malattia, visto che la procedura
davanti al TCA è gratuita (doc. XI/2).
G. Il
27 gennaio 2021 (doc. XII) il Tribunale ha interpellato il dr. med. __________ per
sapere se nel corso del 2019 i suoi titoli di studio conseguiti in osteopatia
erano riconosciuti in Svizzera rispettivamente in Cantone Ticino e quindi se
era iscritto in una determinata associazione e/o albo cantonale così da potere
essere considerato quale persona autorizzata ad esercitare come osteopata
conformemente alle condizioni assicurative.
H. Il
dr. __________ ha risposto il 23 febbraio 2021 (doc. XIV) di essere un medico
regolarmente autorizzato al libero esercizio della professione e di avere una
formazione in medicina osteopatica conforme alle direttive della Società
svizzera dei medici di medicina osteopatica (SAGOM) e una specializzazione in
medicina manuale (SAMM) ma, per scelta personale, di non essere iscritto al
registro SAGOM, sebbene una sua iscrizione non comporterebbe automaticamente
una copertura dei costi da parte dell'assicurazione complementare. Il medico ha
precisato di avere informato il paziente sul rischio che la sua assicurazione non
avrebbe coperto le prestazioni che gli ha fornito.
Fatti
I. Chiamati
a prendere posizione su questo accertamento, l'attore ha comunicato al TCA di
non avere nulla da aggiungere (doc. XVI), mentre l'assicuratore malattia ha osservato
l'11 marzo 2021 (doc. XVII) che rimborsa le spese sostenute dagli assicurati,
ma solo se le prestazioni sono erogate da osteopati diplomati iscritti nel
registro degli osteopati svizzeri. Poiché lo stesso dr. med. __________ ha
riconosciuto di non appartenere a questo registro, le prestazioni erogate in
tale veste non possono essere rimborsate dall'assicurazione complementare come
previsto dall'allegato alle CGA. L'interpretazione data dall'attore secondo cui
il solo fatto che il fornitore di prestazioni sia un medico sarebbe sufficiente
per ottenere il rimborso non è qui sufficiente. Per l'osteopatia, l'art. 5.1
CGA impone la condizione dell'iscrizione a una determinata associazione, ricordato
che una manipolazione sbagliata può cagionare un danno irrimediabile al
paziente.
L. Le parti non hanno
formulato ulteriori osservazioni (doc. XVIII).
considerato in diritto
in ordine
1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1).
nel merito
Considerandi
2.
La
copertura assicurativa complementare __________ di cui beneficiava l'attore nel
2019.
e nel 2020 è un'assicurazione delle cure speciali estese e delle medicine
alternative, con copertura infortuni (doc. A1), retta dalle Condizioni speciali
dell'assicurazione complementare __________, edizione 07.2015 (doc. A4).
L'art. 5 CSC Prestazioni per cure,
prevede al suo cpv. 1 che:
"
Nella misura prevista dalle presenti condizioni d'assicurazione, l'assicuratore
rimborsa le spese non prese a carico dall'assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie oppure da terzi, purché le prestazioni fornite emanino da un
medico, da altra persona debitamente autorizzata o da un'istituzione
autorizzata dall'assicuratore.
L'assicuratore detiene una lista dei
fornitori di cure / istituti riconosciuti. Questa lista è costantemente
aggiornata e può essere consultata presso l'assicuratore o, su richiesta,
rimessa sotto forma di estratto.".
L'art. 5 cpv. 2 CSC indica le
prestazioni che l'assicuratore versa nei limiti dell'art. 3 e per ciò che
concerne il caso di specie:
" c)
Osteopatia (…)",
precisando che per tutti i casi
indicati deve trattarsi unicamente di trattamenti ambulatoriali.
L'Allegato alle condizioni speciali
dell'assicurazione complementare __________ precisa che per l'Osteopatia
Biomeccanica di cui all'art. 5 cpv. 2 lett. c non è necessaria una prescrizione
e che la cura deve essere effettuata da "Fisioterapista
diplomato(a), Osteopata diplomato(a) iscritto(a) al Registro svizzero degli
osteopati, Naturopata, membro A dell'APTN, NVS, ATN o FSPN, Terapeuta diplomato
in biomeccanica.". Se date queste condizioni, la partecipazione
massima dell'assicuratore è di CHF 65 per seduta, con il rilievo che se l'osteopatia
è praticata da un fisioterapista deve essere fatturata a parte secondo l'elenco
dei fornitori di cure riconosciuti da CV 1.
Ritenendo che il dr. med. __________
non rientri in una delle categorie di terapeuti enunciate dall'Allegato alle
CSC con riferimento all'art. 5 cpv. 2 lett. c CSC, l'assicuratore malattia ha
rifiutato di assumersi i costi delle prestazioni fornite da quest'ultimo.
L'attore ha per contro preteso che i
trattamenti resi dal dr. med. __________ siano riconosciuti dal suo
assicuratore in virtù dell'art. 5 cpv. 1 CSC, giacché il suo fornitore di
prestazioni è un medico e ciò sarebbe sufficiente per riconoscere le
cure prestate.
3.
Per costante
giurisprudenza al contratto d'assicurazione, così come alle condizioni generali
che vi sono espressamente incorporate, si applicano i principi generali dell'interpretazione
dei contratti, tanto più che la legge speciale non contiene disposizioni
particolari in proposito: l'art. 100 cpv. 1 LCA rinvia infatti al diritto delle
obbligazioni e, di riflesso, al Codice civile (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto
2020.
consid. 3.2.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2; DTF
135.
III 410 consid. 3.2; DTF 118 II 342 consid. 1a).
Quando l'assicuratore, al
momento della conclusione del contratto, produce le condizioni generali,
manifesta la sua volontà di impegnarsi secondo quanto prevedono queste
condizioni. Dovendosi determinare il contenuto di un contratto d'assicurazione
e delle condizioni generali che ne formano parte integrante, il giudice deve,
come per ogni altro contratto, ricorrere in primo luogo alla cosiddetta
interpretazione soggettiva, ovvero ricercare la “vera e concorde volontà dei
contraenti”, se del caso in modo empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1
CO; sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006
del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, cfr. anche sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio
2007, consid. 3.1; DTF 136 III 186 consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid.
5.2). Se non gli è possibile stabilire tale reale volontà, oppure se constata
che uno dei contraenti non ha compreso la reale volontà espressa dall'altro, il
giudice ricercherà il senso che le parti potevano e dovevano attribuire alle
reciproche manifestazioni di volontà (principio dell'affidamento: sentenza
4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio
2007, consid. 3.1; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 136 III 186 consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2;
DTF 129 III 118 consid. 2.5; 126 III 119 consid. 2a; 122
III 118 consid. 2a). Punto di partenza di tale interpretazione è l'espressione
letterale del contratto; il giudice dovrà tuttavia tener conto delle
circostanze che hanno caratterizzato la conclusione del contratto (DTF 127 III
444.
consid. 1b; 125 III 305 consid. 2b). Sarebbe infatti errato attribuire un'importanza
decisiva ai termini utilizzati dalle parti, seppur chiari; dall'art. 18 cpv. 1
CO traspare che non si può erigere a principio l'assioma che in presenza di un
testo chiaro si debba escludere il ricorso ad altri mezzi d'interpretazione;
sebbene una clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed
indiscutibile, il fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze
possono lasciar intendere che l'espressione verbale non restituisca pienamente
il senso dell'accordo concluso (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid.
3.2, DTF 128 III 212 consid. 2b/bb, consid. 3c). Sussidiariamente, all'interpretazione
di clausole redatte esclusivamente dall'assicuratore ed alle clausole generali
prestampate trova applicazione il principio “in dubio contra stipulatorem”,
in virtù del quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque dell'assicuratore
(sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2;
DTF 133 III 61, consid. 2.2.2.3; DTF 126 V 499, consid. 3b; DTF 124 III 155
consid. 1b; DTF 122 III 118 consid. 2a). L'art. 33 LCA ne è un'espressione (sentenza 4A_92/2020 del 5
agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2,
DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa regola venga applicata non basta,
tuttavia, che le parti discordino sul significato da attribuire ad una
dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a differenti
interpretazioni, ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di altri mezzi
d'interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare (sentenza
4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; DTF 122 III
118.
consid. 2d; 118 II 342 consid. 1a; DTF 100 II 144, consid. 4c).
4.
Nell'evenienza
concreta, l'attore ha dato una sua interpretazione dell'art. 5 cpv. 1 CSC per
suffragare il suo diritto al riconoscimento dei costi dei trattamenti ricevuti
dal dottor __________, mentre l'assicuratore malattia si è fondato sull'art. 5
cpv. 2 lett. c CSC e sull'Allegato per escludere una sua partecipazione.
L'art. 5 cpv. 1 delle Condizioni
speciali dell'assicurazione complementare __________, rimborsa le spese non
assunte dall'assicurazione malattia obbligatoria, a condizione che le
prestazioni siano state fornite da un medico, da altra persona debitamente
autorizzata o da un'istituzione autorizzata dall'assicuratore.
Ora, questa norma è di carattere
generale, ovvero vale per tutte le prestazioni prese a carico dalla copertura
complementare __________ e quindi ingloba tutti i fornitori di prestazioni che
essa riconosce. Tuttavia, per sapere per quale tipo di prestazione quale
fornitore di prestazioni è riconosciuto da CV 1, occorre fare riferimento all'Allegato
alle condizioni speciali dell'assicurazione complementare __________, che
enumera ciascuna prestazione elencata all'art. 5 cpv. 2 CSC.
In effetti, l'attore erra quando
ritiene sufficiente la condizione dell'essere medico prevista dall'art.
5.
cpv. 1 CSC per vedersi riconoscere il rimborso delle cure ricevute. Ogni prestazione
deve infatti essere contestualizzata sulla base dell'art. 5 cpv. 2 CSC e meglio
dell'Allegato alle CSC. Per esempio, le prestazioni di un medico possono essere
riconosciute se egli esegue una mammografia (art. 5 cpv. 2 lett. r CSC) o un'ecografia
(art. 5 cpv. 2 lett. s CSC), ma egli nulla ha a che vedere con l'aiuto
familiare e spese di collocamento (art. 5 cpv. 2 lett. j CSC), con le spese di
trasporti (art. 5 cpv. 2 lett. k CSC), con la disinfezione d'abiti e di locali
(art. 5 cpv. 2 lett. m CSC), ecc. L'assicuratore ha definito nell'Allegato alle
CSC chi è riconosciuto e per quale prestazione, questa figura può essere un
medico, un'altra persona debitamente autorizzata o un'istituzione da esso
autorizzata.
5.
Per
quanto concerne l'osteopatia prevista all'art. 5 cpv. 2 lett. c CSC, come visto
l'Allegato alle CSC elenca le persone autorizzate
dall'assicuratore a
fornire dei trattamenti osteopatici, specificando che deve trattarsi di un
fisioterapista diplomato, oppure di un osteopata diplomato iscritto nel
Registro svizzero degli osteopati, o ancora di un naturopata membro A dell'APTN,
NVS ATN o FSPN o di un terapeuta diplomato in biomeccanica. Non si tratta
quindi di fornitori di prestazioni avente la qualifica di medico.
Il fatto che il fornitore di cure
osteopatiche cui l'attore si è rivolto sia un medico non comporta il
riconoscimento dei relativi costi in virtù dell'art. 5 cpv. 1 CSC, facendo
invece stato la norma specifica dell'art. 5 cpv. 2 CSC e le condizioni fissate
nel relativo Allegato. Come visto, infatti, per potersi vedere riconosciuto il
costo di un trattamento osteopatico è necessario che il fornitore di
prestazioni sia una persona autorizzata dall'assicuratore secondo la lista
sopra esposta e in essa non è stata inserita anche la figura professionale del medico.
Pendente causa, il Tribunale ha
accertato direttamente presso lo stesso dr. med. __________ se, nel 2019, egli
era autorizzato ad esercitare come osteopata in Svizzera rispettivamente in
Canton Ticino e quindi se era iscritto in una delle associazioni elencate dall'assicuratore
malattia. Il 23 febbraio 2021 (doc. XIV) il curante ha risposto di avere una
formazione in medicina osteopatica conforme alle direttive della Società
svizzera dei medici di medicina osteopatica (SAGOM) e una specializzazione in
medicina manuale (SAMM), ma di non essere iscritto, per scelta personale, nel
registro SAGOM. Sulla scorta di questa sua presa di posizione, non v'è alcun
dubbio che i trattamenti osteopatici che il dr. med. __________ ha prestato all'attore
il 14 ottobre 2019, il 5 e il 19 novembre 2019 e il 9 dicembre 2019 non possono
essere rimborsati da CV 1, non essendo il fornitore di prestazioni una persona
debitamente autorizzata dall'assicuratore secondo l'apposito elenco previsto
nell'Allegato alle Condizioni speciali dell'assicurazione complementare __________.
6.
A
nulla vale che il dottor __________ abbia indicato nel suo scritto al TCA che
"La terapia effettuata sul paziente in
questione è stata un atto medico e come tale non ho bisogno di una particolare
autorizzazione per svolgere tale prestazione". Infatti,
determinante per stabilire l'obbligo prestativo dell'assicuratore malattia
convenuto è come il fornitore di prestazioni ha fatturato all'attore le sue
prestazioni. Dai giustificativi di rimborso del 3 (doc. A2) e del 9 dicembre
2019.
(doc. A3) risulta che il medico ha fatturato quattro "Trattamento osteopatico 45 minuti" per
un costo, ciascuno, di CHF 150.-. Lo stesso fornitore di prestazioni ha quindi fatturato
le proprie prestazioni come un trattamento osteopatico, che però non è riconosciuto
dalla LAMal e nemmeno dall'OPre, non rientrando fra le cure fisioterapiche dell'art.
5.
Come visto, sebbene nel giustificativo
per la richiesta di rimborso sia indicata la LAMal come legge di riferimento,
per potere essere riconosciute dall'assicurazione complementare secondo la LCA
occorre che il terapeuta sia una persona autorizzata da CV 1 secondo quanto
previsto dall'Allegato alle CSC dall'art. 5 cpv. 2 lett. c CSC e il dr. med. __________
non adempie questa condizione.
Dovendosi dunque attenere alla dicitura
della fatturazione delle prestazioni erogate dal terapeuta, a giusta ragione l'assicuratore
malattia convenuto non si è assunto i costi dei quattro trattamenti osteopatici
di cui ha beneficiato l'attore e prestati dal dr. med. __________, osteopata
tuttavia non iscritto e/o appartenente a una delle categorie elencate nell'Allegato
alle CSC con riferimento all'art. 5 cpv. 2 lett. c CSC.
7.
Va
infine osservato che l'attore si è informato presso l'assicuratore malattia il
14.
febbraio 2019 (doc. A5) sulla presa a carico dei costi del linfodrenaggio e
che quello stesso giorno gli sono state illustrate le condizioni da adempiere.
L'assicuratore l'ha reso attento dell'esistenza di un'apposita lista dei
terapeuti riconosciuti per la categoria e ha attirato la sua attenzione sul
fatto che i naturopati dovevano essere registrati presso la loro associazione
per potere essere riconosciuti per questa disciplina. Infine, l'assicuratore
malattia gli ha scritto che "Rimaniamo a
sua disposizione una volta la sua scelta fatta tra i membri delle associazioni
precitate per comunicarci i nomi dei terapeuti che vorrebbe consultare,
affinché possiamo confermarle se sono riconosciuti o no".
All'attore era dunque noto che non
tutti i terapeuti sono autorizzati ad agire a carico del suo assicuratore, ma
che le Condizioni speciali della categoria __________ impongono particolari
presupposti. CV 1 gli aveva pure comunicato che poteva interpellarla per sapere
se il terapeuta scelto era riconosciuto. L'assicurato avrebbe perciò potuto
comportarsi allo stesso modo per i trattamenti osteopatici in discussione,
informandosi quindi preventivamente presso l'assicuratore per sapere se le
prestazioni fornite dal dr. med. __________ sarebbero state rimborsate dalla
sua copertura complementare __________. Sulla scorta delle considerazioni
esposte, la petizione deve di conseguenza essere respinta.
8.
Non
vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).
All'assicuratore, rappresentato da un
avvocato esterno, vanno assegnate le ripetibili (v. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC;
v. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg,
Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad
art. 114 CPC, pag. 701; v. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid.
2.2.1
non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno
2016, consid. 6.4; v. anche STCA 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; STCA 36.2020.24
del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; STCA 36.2017.109 del
5.
marzo 2018), calcolate conformemente a quanto previsto dall'art. 11 del
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL
178.310).
9.
Per quanto concerne l'ammissibilità
di un ricorso al Tribunale federale in funzione del valore litigioso della
causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l'Alta Corte ha affermato
che:
" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli CHF
1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino
le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni
complementari all'assicurazione contro le malattie sono di competenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della
LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).".
Secondo l'art.
49.
cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità
di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del
diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica
(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di
sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in
forma elettronica e senza il nominativo dell'attore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
AT 1 verserà CHF 150.- (IVA inclusa) ad
CV 1 a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti