36.2020.64
Costo del trattamento osteopatico assunto dall'assicuratore solo se prestato da persona ammessa nell'apposito elenco che ha stilato.Interpretazione delle CGA.Fornitore non iscritto nel registro,perciò le prestazioni non sono rimborsate.Nemmeno se ha agito come medico,perché ha fatturato diversamente
22 marzo 2021Italiano19 min
iscritti nel registro degli osteopati svizzeri. Poiché lo stesso dr. med. __________
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2020.64
TB
Lugano
22 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja
Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 19
novembre 2020 di
AT 1
rappr. da: __________
contro
CV 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione complementare
contro le malattie
ritenuto in
fatto
A. AT
1, 1960, nel 2019 era affiliata presso CV 1 con l'assicurazione complementare __________
per le cure speciali estese e le medicine alternative (doc. A1).
B. Il
5 e il 23 agosto 2019, il 9 e il 30 settembre 2019, il 25 ottobre 2019, il 22
novembre 2019 e il 6 dicembre 2019 l'assicurata ha beneficiato di un
trattamento osteopatico di 45 minuti prestato dal dr. med. __________, il cui
costo di CHF 150 per seduta non è stato riconosciuto dal suo assicuratore
malattia (docc. A2, A3 e A4), non essendo il fornitore di prestazioni ammesso
nell'apposito elenco allestito dall'assicuratore conformemente alle Condizioni
speciali dell'assicurazione complementare.
C. Il
19 novembre 2020 (doc. I) AT 1 si è rivolta al TCA lamentando che il suo
assicuratore malattia non ha rispettato le Condizioni speciali
dell'assicurazione complementare __________, citando l'art. 5.1, ha concluso
che poiché le prestazioni fornite emanano da un medico o da altra persona
debitamente autorizzata, i conteggi del 14 febbraio 2019, del 21, 28 e 31
gennaio 2020 devono essere annullati. A comprova, l'attrice ha allegato un
diploma di osteopata conseguito all'estero dal suo medico (doc. A8).
D. A
richiesta del Giudice delegato (doc. II) l'attrice ha completato, il 23
novembre 2020 (doc. IV), la petizione precisando che il valore di causa era di CHF
1'050, pari ai sette trattamenti osteopatici ricevuti.
E. Con
osservazioni del 14 dicembre 2020 (doc. IX) CV 1, patrocinata dall'avv. RA 1,
ha chiesto al Tribunale di respingere la petizione e di condannare l'attrice a
versarle CHF 1'056 a titolo di ripetibili.
Secondo
l'assicuratore malattia, le Condizioni speciali di assicurazione sono chiare e
non lasciano spazio ad alcuna interpretazione. Il rimborso delle spese non
prese a carico dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o da
terzi, è riconosciuto se fornite “da … persona debitamente autorizzata”
o da un'istituzione ammessa dall'assicuratore. Per l'osteopatia sono
riconosciute solo le prestazioni eseguite da un osteopata diplomato iscritto al
registro svizzero degli osteopati (art. 5 lett. a CSA). Il dr. med. __________
non ha tale qualifica siccome il titolo ottenuto a __________ non soddisfa i
requisiti posti in Svizzera per essere iscritto nel registro svizzero degli
osteopati. Per tale ragione CV 1 ha rifiutato di coprire le spese derivanti dai
trattamenti prestati ed oggetto della causa. L’assicuratore ha richiamato i
rischi connessi all’esercizio di tale attività e la necessità che a fornire la
prestazione sia una persona con specifiche qualifiche (in merito ha richiamato
la DTF 6B_217/2020 del 31 agosto 2020) ed ha fatto riferimento alla nuova Legge
federale sulle professioni sanitarie (LPSan del 30 settembre 2016) che pone
specifiche esigenze anche in tema di osteopatia. La circostanza che il dr. __________
sia un medico non cambia la situazione, siccome egli non dispone della
qualifica di osteopata ai sensi della LPSan né ha ottenuto il riconoscimento
del suo titolo estero.
F. Il
17 dicembre 2020 (doc. XI) ha avuto luogo un'udienza durante la quale le parti -
l'attrice era rappresentata dal compagno __________ (doc. XI/1) - hanno
sostanzialmente ribadito le loro tesi.
L'assicuratore
malattia ha ribadito che la formazione estera e l'appartenenza al Registro
europeo dei medici osteopati non adempiono ai presupposti per il riconoscimento
secondo le CSA applicabili. L'attrice ha confermato le sue pretese pur
ammettendo che il dr. med. __________ non è riconosciuto quale osteopata
siccome non iscritto nella ridotta lista di fornitori di cure prevista
dall'assicuratore malattia. Per parte attrice il dr. __________ è comunque un
medico iscritto nel registro federale e dispone delle capacità necessarie per
la terapia. In conclusione, nell'interpretare l'art. 5.1 CSC __________,
l'attore ha chiesto al Tribunale di dare la priorità alla qualifica maggiore
del medico e di respingere la pretesa di ripetibili dell'assicuratore malattia,
visto che la procedura davanti al TCA è gratuita (doc. XI/2)
G. Il
27 gennaio 2021 (doc. XII) il Tribunale ha interpellato il dr. med. __________
per sapere se, nel corso del 2019, i titoli di studio conseguiti in osteopatia
erano riconosciuti in Svizzera rispettivamente in Cantone Ticino e quindi se
era iscritto in una determinata associazione e/o albo cantonale così da potere
essere considerato quale persona autorizzata ad esercitare come osteopata
conformemente alle condizioni assicurative.
H. Il
dr. __________ ha risposto il 23 febbraio 2021 (doc. XIV) di essere un medico
regolarmente autorizzato al libero esercizio della professione e di avere una
formazione in medicina osteopatica conforme alle direttive della Società
svizzera dei medici di medicina osteopatica (SAGOM) e una specializzazione in
medicina manuale (SAMM) ma, per scelta personale, di non essere iscritto al
registro SAGOM, sebbene una sua iscrizione non comporterebbe automaticamente
una copertura dei costi da parte dell'assicurazione complementare. Il medico ha
inoltre precisato di avere informato il paziente circa il rischio che la sua
assicurazione non avrebbe coperto le prestazioni che gli ha fornito.
Fatti
I. Chiamati
a prendere posizione su questo accertamento, l'attore ha comunicato al TCA di
non avere nulla da aggiungere (doc. XVI), mentre l'assicuratore malattia ha
osservato l'11 marzo 2021 (doc. XVII) che rimborsa le spese sostenute dagli
assicurati, ma solo se le prestazioni sono erogate da osteopati diplomati
iscritti nel registro degli osteopati svizzeri. Poiché lo stesso dr. med. __________
ha riconosciuto di non appartenere a questo registro, le prestazioni erogate in
tale veste non possono essere rimborsate dall'assicurazione complementare come
previsto dall'allegato alle CGA. L'interpretazione data dall'attore secondo cui
il solo fatto che il fornitore di prestazioni sia un medico sarebbe sufficiente
per ottenere il rimborso non è qui sufficiente. Per l'osteopatia, l'art. 5.1
CGA impone la condizione dell'iscrizione a una determinata associazione,
ricordato che una manipolazione sbagliata può cagionare un danno irrimediabile
al paziente.
L. Le
parti non hanno formulato ulteriori osservazioni (doc. XVIII).
considerato in
diritto
in
ordine
1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.
2.1).
nel merito
Considerandi
2.
La
copertura assicurativa complementare __________ di cui beneficiava l'attrice
nel 2019 è un'assicurazione delle cure speciali estese e delle medicine
alternative, con copertura infortuni (doc. A1), retta dalle Condizioni speciali
dell'assicurazione complementare __________, edizione 07.2015 (doc. A4).
L'art. 5 CSC Prestazioni per cure,
prevede al suo cpv. 1 che:
"
Nella misura prevista dalle presenti condizioni d'assicurazione,
l'assicuratore rimborsa le spese non prese a carico dall'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie oppure da terzi, purché le prestazioni
fornite emanino da un medico, da altra persona debitamente autorizzata o da
un'istituzione autorizzata dall'assicuratore.
L'assicuratore detiene una lista dei
fornitori di cure / istituti riconosciuti. Questa lista è costantemente
aggiornata e può essere consultata presso l'assicuratore o, su richiesta,
rimessa sotto forma di estratto.".
L'art. 5 cpv. 2 CSC indica le
prestazioni che l'assicuratore versa nei limiti dell'art. 3 e per ciò che
concerne il caso di specie:
"
c) Osteopatia (…)",
precisando che per tutti i casi
indicati deve trattarsi unicamente di trattamenti ambulatoriali.
L'Allegato alle condizioni speciali
dell'assicurazione complementare delle __________ precisa che per l'Osteopatia
Biomeccanica di cui all'art. 5 cpv. 2 lett. c non è necessaria una prescrizione
e che la cura deve essere effettuata da "Fisioterapista
diplomato(a), Osteopata diplomato(a) iscritto(a) al Registro svizzero degli
osteopati, Naturopata, membro A dell'APTN, NVS, ATN o FSPN, Terapeuta diplomato
in biomeccanica.". Se date queste condizioni, la partecipazione
massima dell'assicuratore è di CHF 65 per seduta, con il rilievo che se
l'osteopatia è praticata da un fisioterapista deve essere fatturata a parte
secondo l'elenco dei fornitori di cure riconosciuti da CV 1.
Ritenendo che il dr. med. __________
non rientri in una delle categorie di terapeuti enunciate dall'Allegato alle
CSC con riferimento all'art. 5 cpv. 2 lett. c CSC, l'assicuratore malattia ha
rifiutato di assumersi i costi delle prestazioni fornite da quest'ultimo.
L'attrice ha, per contro, preteso che i
trattamenti resi dal dr. med. __________ siano riconosciuti dal suo
assicuratore in virtù dell'art. 5 cpv. 1 CSC, giacché il suo fornitore di
prestazioni è un medico e ciò sarebbe sufficiente per riconoscere le cure
prestate.
3.
Per costante giurisprudenza al contratto d'assicurazione, così come alle
condizioni generali che vi sono espressamente incorporate, si applicano i
principi generali dell'interpretazione dei contratti, tanto più che la legge
speciale non contiene disposizioni particolari in proposito: l'art. 100 cpv. 1
LCA rinvia infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice
civile (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.1; sentenza
5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2; DTF 135 III 410 consid. 3.2; DTF
118.
II 342 consid. 1a). Quando l'assicuratore, al momento della conclusione del
contratto, produce le condizioni generali, manifesta la sua volontà di
impegnarsi secondo quanto prevedono queste condizioni.
Dovendosi determinare il
contenuto di un contratto d'assicurazione e delle condizioni generali che ne
formano parte integrante, il giudice deve, come per ogni altro contratto,
ricorrere in primo luogo alla cosiddetta interpretazione soggettiva, ovvero
ricercare la “vera e concorde volontà dei contraenti”, se del caso in modo
empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1 CO; sentenza 4A_92/2020 del 5
agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2,
v. anche sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; DTF 136 III 186
consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2). Se non gli è possibile stabilire
tale reale volontà, oppure se constata che uno dei contraenti non ha compreso
la reale volontà espressa dall'altro, il giudice ricercherà il senso che le
parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà
(principio dell'affidamento: sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid.
3.2.2; sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; sentenza 5C.13/2006
del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 136 III 186
consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2; DTF 129 III 118 consid. 2.5; 126
III 119 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a). Punto di
partenza di tale interpretazione è l'espressione letterale del contratto; il
giudice dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato
la conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid.
2b). Sarebbe infatti errato attribuire un'importanza decisiva ai termini
utilizzati dalle parti, seppur chiari; dall'art. 18 cpv. 1 CO traspare che non
si può erigere a principio l'assioma che in presenza di un testo chiaro si
debba escludere il ricorso ad altri mezzi d'interpretazione; sebbene una
clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il
fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar
intendere che l'espressione verbale non restituisca pienamente il senso
dell'accordo concluso (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF
128.
III 212 consid. 2b/bb, consid. 3c). Sussidiariamente, all'interpretazione
di clausole redatte esclusivamente dall'assicuratore ed alle clausole generali
prestampate trova applicazione il principio “in dubio contra stipulatorem”,
in virtù del quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque
dell'assicuratore (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; DTF 133 III 61, consid. 2.2.2.3; DTF 126 V 499, consid. 3b;
DTF 124 III 155 consid. 1b; DTF 122 III 118 consid. 2a). L'art. 33 LCA ne è un'espressione (sentenza 4A_92/2020 del 5
agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2,
DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa regola venga applicata non basta,
tuttavia, che le parti discordino sul significato da attribuire ad una
dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a differenti interpretazioni,
ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di altri mezzi
d'interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare (sentenza
4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; DTF 122 III
118.
consid. 2d; 118 II 342 consid. 1a; DTF 100 II 144, consid. 4c).
4.
Nell'evenienza
concreta, l'attrice ha dato una sua interpretazione dell'art. 5 cpv. 1 CSC per
suffragare il suo diritto al riconoscimento dei costi dei trattamenti ricevuti
dal dottor __________, mentre l'assicuratore malattia si è fondato sull'art. 5
cpv. 2 lett. c CSC e sull'Allegato per escludere una sua partecipazione.
L'art. 5 cpv. 1 delle Condizioni
speciali dell'assicurazione complementare __________, rimborsa le spese non
assunte dall'assicurazione malattia obbligatoria, a condizione che le
prestazioni siano state fornite da un medico, da altra persona debitamente
autorizzata o da un'istituzione autorizzata dall'assicuratore. Ora, questa
norma è di carattere generale, ovvero vale per tutte le prestazioni prese a
carico dalla copertura complementare __________ e quindi ingloba tutti i
fornitori di prestazioni che essa riconosce. Tuttavia, per sapere per quale
tipo di prestazione quale fornitore di prestazioni è riconosciuto da CV 1,
occorre fare riferimento all'Allegato alle condizioni speciali
dell'assicurazione complementare delle __________, che enumera ciascuna
prestazione elencata all'art. 5 cpv. 2 CSC.
In effetti, l'attrice erra quando
ritiene sufficiente la condizione dell'essere medico prevista dall'art. 5 cpv.
1.
CSC per vedersi riconoscere il rimborso delle cure ricevute. Ogni prestazione
deve infatti essere contestualizzata sulla base dell'art. 5 cpv. 2 CSC e meglio
dell'Allegato alle CSC. Per esempio, le prestazioni di un medico possono
essere riconosciute se egli esegue una mammografia (art. 5 cpv. 2 lett. r CSC)
o un'ecografia (art. 5 cpv. 2 lett. s CSC), ma egli nulla ha a che vedere con
l'aiuto familiare e spese di collocamento (art. 5 cpv. 2 lett. j CSC), con le
spese di trasporti (art. 5 cpv. 2 lett. k CSC), con la disinfezione d'abiti e
di locali (art. 5 cpv. 2 lett. m CSC), ecc. L'assicuratore ha definito
nell'Allegato alle CSC chi è riconosciuto e per quale prestazione e può essere
un medico, un'altra persona debitamente autorizzata o un'istituzione da esso
autorizzata.
5.
Per
quanto concerne l'osteopatia prevista all'art. 5 cpv. 2 lett. c CSC, come visto
l'Allegato alle CSC elenca le persone autorizzate dall'assicuratore a fornire
dei trattamenti osteopatici, specificando che deve trattarsi di un
fisioterapista diplomato, oppure di un osteopata diplomato iscritto nel
Registro svizzero degli osteopati, o ancora di un naturopata membro A
dell'APTN, NVS ATN o FSPN o di un terapeuta diplomato in biomeccanica. Non si
tratta quindi di fornitori di prestazioni aventi la qualifica di medico.
Il fatto che il fornitore di
prestazioni a cui l'attrice si è rivolta sia un medico, per quanto concerne le
cure osteopatiche tale qualifica non comporta il riconoscimento dei relativi
costi in virtù dell'art. 5 cpv. 1 CSC, facendo invece stato la norma specifica
dell'art. 5 cpv. 2 CSC e per essa le condizioni fissate nel relativo Allegato. Come
visto, infatti, per potersi vedere riconosciuto il costo di un trattamento
osteopatico è necessario che il fornitore di prestazioni sia una persona
autorizzata dall'assicuratore secondo la lista succitata e in essa non è stata
inserita anche la figura del medico.
Pendente causa, il Tribunale ha accertato
direttamente presso lo stesso dr. med. __________ se nel 2019 egli era
autorizzato ad esercitare come osteopata in Svizzera rispettivamente in Canton
Ticino e quindi se era iscritto in una delle associazioni elencate
dall'assicuratore malattia. Il 23 febbraio 2021 (doc. XIV) il curante ha
risposto di avere una formazione in medicina osteopatica conforme alle
direttive della Società svizzera dei medici di medicina osteopatica (SAGOM) e
una specializzazione in medicina manuale (SAMM), ma di non essere iscritto, per
scelta personale, nel registro SAGOM.
Sulla scorta di questa sua presa di
posizione, non v'è alcun dubbio che i trattamenti osteopatici che il dr. med. __________
ha prestato all'attrice il 5 e il 23 agosto 2019, il 9 e il 30 settembre 2019,
il 25 ottobre 2019, il 22 novembre 2019 e il 6 dicembre 2019 non possono perciò
essere rimborsati da CV 1, non essendo il fornitore di prestazioni una persona
debitamente autorizzata dall'assicuratore secondo l'apposito elenco previsto
nell'Allegato alle Condizioni speciali dell'assicurazione complementare __________.
6.
A
nulla vale che il dottor __________ abbia indicato nel suo scritto al TCA che
"La terapia effettuata sul paziente in
questione è stata un atto medico e come tale non ho bisogno di una particolare
autorizzazione per svolgere tale prestazione".
Infatti, determinante per stabilire
l'obbligo prestativo dell'assicuratore malattia convenuto è come il fornitore
di prestazioni ha fatturato all'attrice le sue prestazioni.
Dai giustificativi di rimborso del 21
(doc. A2), del 28 (doc. A3) e del 31 gennaio 2020 (doc. A4) risulta che il
medico ha fatturato sette "Trattamento
osteopatico 45 minuti" per un costo, ciascuno, di CHF 150.-. Lo
stesso fornitore di prestazioni ha quindi fatturato le proprie prestazioni come
un trattamento osteopatico, che però non è riconosciuto dalla LAMal e nemmeno
dall'OPre, non rientrando fra le cure fisioterapiche dell'art. 5. Come visto,
sebbene nel giustificativo per la richiesta di rimborso sia indicata la LAMal
come legge di riferimento, per potere essere riconosciute dall'assicurazione
complementare secondo la LCA occorre che il terapeuta sia una persona
autorizzata da CV 1 secondo quanto previsto dall'Allegato alle CSC dall'art. 5
cpv. 2 lett. c CSC e il dr. med. __________ non adempie questa condizione.
Dovendosi dunque attenere alla dicitura
della fatturazione delle prestazioni erogate dal terapeuta, a giusta ragione
l'assicuratore malattia convenuto non si è assunto i costi dei sette
trattamenti osteopatici di cui ha beneficiato l'attrice e prestati dal dr. med.
__________, osteopata tuttavia non iscritto e/o appartenente a una delle
categorie elencate nell'Allegato alle CSC con riferimento all'art. 5 cpv. 2
lett. c CSC.
7.
Va
infine osservato che l'attrice, per il tramite del suo compagno che il 14
febbraio 2019 (doc. A7) ha interpellato l'assicuratore malattia sulla presa a
carico dei costi del linfodrenaggio, è venuta a conoscenza delle condizioni da
adempiere. L'assicuratore ha reso attento il suo compagno dell'esistenza di
un'apposita lista dei terapeuti riconosciuti per la categoria e ha attirato la
sua attenzione sul fatto che i naturopati dovevano essere registrati presso la
loro associazione per potere essere riconosciuti per questa disciplina. Infine,
l'assicuratore malattia gli ha scritto che "Rimaniamo a sua disposizione una volta la sua scelta fatta tra i membri
delle associazioni precitate per comunicarci i nomi dei terapeuti che vorrebbe
consultare, affinché possiamo confermarle se sono riconosciuti o no.".
All'attrice era dunque noto che non
tutti i terapeuti sono autorizzati ad agire a carico del suo assicuratore, ma
che le Condizioni speciali della categoria __________ impongono particolari
presupposti. CV 1 gli aveva pure comunicato che poteva interpellarla per sapere
se il terapeuta scelto era riconosciuto. L'assicurata avrebbe perciò potuto
comportarsi allo stesso modo per i trattamenti osteopatici in discussione,
informandosi quindi preventivamente presso l'assicuratore per sapere se le
prestazioni fornite dal dr. med. __________ sarebbero state rimborsate dalla
sua copertura complementare __________. Sulla scorta delle considerazioni
esposte, la petizione deve di conseguenza essere respinta.
8.
Non vanno prelevate spese
processuali (art. 114 lett. e CPC).
All'assicuratore, rappresentato da un
avvocato esterno, vanno assegnate le ripetibili (v. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC;
v. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg,
Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad
art. 114 CPC, pag. 701; v. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid.
2.2.1
non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno
2016, consid. 6.4; v. anche STCA 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; STCA 36.2020.24
del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; STCA 36.2017.109 del
5.
marzo 2018), calcolate conformemente a quanto previsto dall'art. 11 del
Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL
178.310).
9.
Per quanto concerne l'ammissibilità
di un ricorso al Tribunale federale in funzione del valore litigioso della
causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l'Alta Corte ha affermato
che:
" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli CHF
1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino
le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni
complementari all'assicurazione contro le malattie sono di competenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della
LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).".
Secondo l'art.
49.
cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità
di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del
diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica
(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di
sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in
forma elettronica e senza il nominativo dell'attrice.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La
petizione è respinta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
AT 1 verserà CHF 250 (IVA
inclusa) ad CV 1 a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione
alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è dato
ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve
indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una
breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti