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Decisione

36.2020.64

Costo del trattamento osteopatico assunto dall'assicuratore solo se prestato da persona ammessa nell'apposito elenco che ha stilato.Interpretazione delle CGA.Fornitore non iscritto nel registro,perciò le prestazioni non sono rimborsate.Nemmeno se ha agito come medico,perché ha fatturato diversamente

22 marzo 2021Italiano19 min

iscritti nel registro degli osteopati svizzeri. Poiché lo stesso dr. med. __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2020.64

TB

Lugano

22 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja

Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 19

novembre 2020 di

AT 1

rappr. da: __________

contro

CV 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione complementare

contro le malattie

ritenuto in

fatto

A. AT

1, 1960, nel 2019 era affiliata presso CV 1 con l'assicurazione complementare __________

per le cure speciali estese e le medicine alternative (doc. A1).

B. Il

5 e il 23 agosto 2019, il 9 e il 30 settembre 2019, il 25 ottobre 2019, il 22

novembre 2019 e il 6 dicembre 2019 l'assicurata ha beneficiato di un

trattamento osteopatico di 45 minuti prestato dal dr. med. __________, il cui

costo di CHF 150 per seduta non è stato riconosciuto dal suo assicuratore

malattia (docc. A2, A3 e A4), non essendo il fornitore di prestazioni ammesso

nell'apposito elenco allestito dall'assicuratore conformemente alle Condizioni

speciali dell'assicurazione complementare.

C. Il

19 novembre 2020 (doc. I) AT 1 si è rivolta al TCA lamentando che il suo

assicuratore malattia non ha rispettato le Condizioni speciali

dell'assicurazione complementare __________, citando l'art. 5.1, ha concluso

che poiché le prestazioni fornite emanano da un medico o da altra persona

debitamente autorizzata, i conteggi del 14 febbraio 2019, del 21, 28 e 31

gennaio 2020 devono essere annullati. A comprova, l'attrice ha allegato un

diploma di osteopata conseguito all'estero dal suo medico (doc. A8).

D. A

richiesta del Giudice delegato (doc. II) l'attrice ha completato, il 23

novembre 2020 (doc. IV), la petizione precisando che il valore di causa era di CHF

1'050, pari ai sette trattamenti osteopatici ricevuti.

E. Con

osservazioni del 14 dicembre 2020 (doc. IX) CV 1, patrocinata dall'avv. RA 1,

ha chiesto al Tribunale di respingere la petizione e di condannare l'attrice a

versarle CHF 1'056 a titolo di ripetibili.

Secondo

l'assicuratore malattia, le Condizioni speciali di assicurazione sono chiare e

non lasciano spazio ad alcuna interpretazione. Il rimborso delle spese non

prese a carico dall'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie o da

terzi, è riconosciuto se fornite “da … persona debitamente autorizzata”

o da un'istituzione ammessa dall'assicuratore. Per l'osteopatia sono

riconosciute solo le prestazioni eseguite da un osteopata diplomato iscritto al

registro svizzero degli osteopati (art. 5 lett. a CSA). Il dr. med. __________

non ha tale qualifica siccome il titolo ottenuto a __________ non soddisfa i

requisiti posti in Svizzera per essere iscritto nel registro svizzero degli

osteopati. Per tale ragione CV 1 ha rifiutato di coprire le spese derivanti dai

trattamenti prestati ed oggetto della causa. L’assicuratore ha richiamato i

rischi connessi all’esercizio di tale attività e la necessità che a fornire la

prestazione sia una persona con specifiche qualifiche (in merito ha richiamato

la DTF 6B_217/2020 del 31 agosto 2020) ed ha fatto riferimento alla nuova Legge

federale sulle professioni sanitarie (LPSan del 30 settembre 2016) che pone

specifiche esigenze anche in tema di osteopatia. La circostanza che il dr. __________

sia un medico non cambia la situazione, siccome egli non dispone della

qualifica di osteopata ai sensi della LPSan né ha ottenuto il riconoscimento

del suo titolo estero.

F. Il

17 dicembre 2020 (doc. XI) ha avuto luogo un'udienza durante la quale le parti -

l'attrice era rappresentata dal compagno __________ (doc. XI/1) - hanno

sostanzialmente ribadito le loro tesi.

L'assicuratore

malattia ha ribadito che la formazione estera e l'appartenenza al Registro

europeo dei medici osteopati non adempiono ai presupposti per il riconoscimento

secondo le CSA applicabili. L'attrice ha confermato le sue pretese pur

ammettendo che il dr. med. __________ non è riconosciuto quale osteopata

siccome non iscritto nella ridotta lista di fornitori di cure prevista

dall'assicuratore malattia. Per parte attrice il dr. __________ è comunque un

medico iscritto nel registro federale e dispone delle capacità necessarie per

la terapia. In conclusione, nell'interpretare l'art. 5.1 CSC __________,

l'attore ha chiesto al Tribunale di dare la priorità alla qualifica maggiore

del medico e di respingere la pretesa di ripetibili dell'assicuratore malattia,

visto che la procedura davanti al TCA è gratuita (doc. XI/2)

G. Il

27 gennaio 2021 (doc. XII) il Tribunale ha interpellato il dr. med. __________

per sapere se, nel corso del 2019, i titoli di studio conseguiti in osteopatia

erano riconosciuti in Svizzera rispettivamente in Cantone Ticino e quindi se

era iscritto in una determinata associazione e/o albo cantonale così da potere

essere considerato quale persona autorizzata ad esercitare come osteopata

conformemente alle condizioni assicurative.

H. Il

dr. __________ ha risposto il 23 febbraio 2021 (doc. XIV) di essere un medico

regolarmente autorizzato al libero esercizio della professione e di avere una

formazione in medicina osteopatica conforme alle direttive della Società

svizzera dei medici di medicina osteopatica (SAGOM) e una specializzazione in

medicina manuale (SAMM) ma, per scelta personale, di non essere iscritto al

registro SAGOM, sebbene una sua iscrizione non comporterebbe automaticamente

una copertura dei costi da parte dell'assicurazione complementare. Il medico ha

inoltre precisato di avere informato il paziente circa il rischio che la sua

assicurazione non avrebbe coperto le prestazioni che gli ha fornito.

Fatti

I. Chiamati

a prendere posizione su questo accertamento, l'attore ha comunicato al TCA di

non avere nulla da aggiungere (doc. XVI), mentre l'assicuratore malattia ha

osservato l'11 marzo 2021 (doc. XVII) che rimborsa le spese sostenute dagli

assicurati, ma solo se le prestazioni sono erogate da osteopati diplomati

iscritti nel registro degli osteopati svizzeri. Poiché lo stesso dr. med. __________

ha riconosciuto di non appartenere a questo registro, le prestazioni erogate in

tale veste non possono essere rimborsate dall'assicurazione complementare come

previsto dall'allegato alle CGA. L'interpretazione data dall'attore secondo cui

il solo fatto che il fornitore di prestazioni sia un medico sarebbe sufficiente

per ottenere il rimborso non è qui sufficiente. Per l'osteopatia, l'art. 5.1

CGA impone la condizione dell'iscrizione a una determinata associazione,

ricordato che una manipolazione sbagliata può cagionare un danno irrimediabile

al paziente.

L. Le

parti non hanno formulato ulteriori osservazioni (doc. XVIII).

considerato in

diritto

in

ordine

1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid.

2.1).

nel merito

Considerandi

2.

La

copertura assicurativa complementare __________ di cui beneficiava l'attrice

nel 2019 è un'assicurazione delle cure speciali estese e delle medicine

alternative, con copertura infortuni (doc. A1), retta dalle Condizioni speciali

dell'assicurazione complementare __________, edizione 07.2015 (doc. A4).

L'art. 5 CSC Prestazioni per cure,

prevede al suo cpv. 1 che:

"

Nella misura prevista dalle presenti condizioni d'assicurazione,

l'assicuratore rimborsa le spese non prese a carico dall'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie oppure da terzi, purché le prestazioni

fornite emanino da un medico, da altra persona debitamente autorizzata o da

un'istituzione autorizzata dall'assicuratore.

L'assicuratore detiene una lista dei

fornitori di cure / istituti riconosciuti. Questa lista è costantemente

aggiornata e può essere consultata presso l'assicuratore o, su richiesta,

rimessa sotto forma di estratto.".

L'art. 5 cpv. 2 CSC indica le

prestazioni che l'assicuratore versa nei limiti dell'art. 3 e per ciò che

concerne il caso di specie:

"

c) Osteopatia (…)",

precisando che per tutti i casi

indicati deve trattarsi unicamente di trattamenti ambulatoriali.

L'Allegato alle condizioni speciali

dell'assicurazione complementare delle __________ precisa che per l'Osteopatia

Biomeccanica di cui all'art. 5 cpv. 2 lett. c non è necessaria una prescrizione

e che la cura deve essere effettuata da "Fisioterapista

diplomato(a), Osteopata diplomato(a) iscritto(a) al Registro svizzero degli

osteopati, Naturopata, membro A dell'APTN, NVS, ATN o FSPN, Terapeuta diplomato

in biomeccanica.". Se date queste condizioni, la partecipazione

massima dell'assicuratore è di CHF 65 per seduta, con il rilievo che se

l'osteopatia è praticata da un fisioterapista deve essere fatturata a parte

secondo l'elenco dei fornitori di cure riconosciuti da CV 1.

Ritenendo che il dr. med. __________

non rientri in una delle categorie di terapeuti enunciate dall'Allegato alle

CSC con riferimento all'art. 5 cpv. 2 lett. c CSC, l'assicuratore malattia ha

rifiutato di assumersi i costi delle prestazioni fornite da quest'ultimo.

L'attrice ha, per contro, preteso che i

trattamenti resi dal dr. med. __________ siano riconosciuti dal suo

assicuratore in virtù dell'art. 5 cpv. 1 CSC, giacché il suo fornitore di

prestazioni è un medico e ciò sarebbe sufficiente per riconoscere le cure

prestate.

3.

Per costante giurisprudenza al contratto d'assicurazione, così come alle

condizioni generali che vi sono espressamente incorporate, si applicano i

principi generali dell'interpretazione dei contratti, tanto più che la legge

speciale non contiene disposizioni particolari in proposito: l'art. 100 cpv. 1

LCA rinvia infatti al diritto delle obbligazioni e, di riflesso, al Codice

civile (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.1; sentenza

5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2; DTF 135 III 410 consid. 3.2; DTF

118.

II 342 consid. 1a). Quando l'assicuratore, al momento della conclusione del

contratto, produce le condizioni generali, manifesta la sua volontà di

impegnarsi secondo quanto prevedono queste condizioni.

Dovendosi determinare il

contenuto di un contratto d'assicurazione e delle condizioni generali che ne

formano parte integrante, il giudice deve, come per ogni altro contratto,

ricorrere in primo luogo alla cosiddetta interpretazione soggettiva, ovvero

ricercare la “vera e concorde volontà dei contraenti”, se del caso in modo

empirico, basandosi su indizi (art. 18 cpv. 1 CO; sentenza 4A_92/2020 del 5

agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2,

v. anche sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; DTF 136 III 186

consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2). Se non gli è possibile stabilire

tale reale volontà, oppure se constata che uno dei contraenti non ha compreso

la reale volontà espressa dall'altro, il giudice ricercherà il senso che le

parti potevano e dovevano attribuire alle reciproche manifestazioni di volontà

(principio dell'affidamento: sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid.

3.2.2; sentenza 4A_34/2007 del 26 luglio 2007, consid. 3.1; sentenza 5C.13/2006

del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF 136 III 186

consid. 3.2.1; DTF 135 III 295, consid. 5.2; DTF 129 III 118 consid. 2.5; 126

III 119 consid. 2a; 122 III 118 consid. 2a). Punto di

partenza di tale interpretazione è l'espressione letterale del contratto; il

giudice dovrà tuttavia tener conto delle circostanze che hanno caratterizzato

la conclusione del contratto (DTF 127 III 444 consid. 1b; 125 III 305 consid.

2b). Sarebbe infatti errato attribuire un'importanza decisiva ai termini

utilizzati dalle parti, seppur chiari; dall'art. 18 cpv. 1 CO traspare che non

si può erigere a principio l'assioma che in presenza di un testo chiaro si

debba escludere il ricorso ad altri mezzi d'interpretazione; sebbene una

clausola contrattuale possa apparire a prima vista chiara ed indiscutibile, il

fine perseguito dalle parti, ma anche altre circostanze possono lasciar

intendere che l'espressione verbale non restituisca pienamente il senso

dell'accordo concluso (sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2, DTF

128.

III 212 consid. 2b/bb, consid. 3c). Sussidiariamente, all'interpretazione

di clausole redatte esclusivamente dall'assicuratore ed alle clausole generali

prestampate trova applicazione il principio “in dubio contra stipulatorem”,

in virtù del quale esse vanno lette a sfavore di chi le ha redatte, dunque

dell'assicuratore (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; DTF 133 III 61, consid. 2.2.2.3; DTF 126 V 499, consid. 3b;

DTF 124 III 155 consid. 1b; DTF 122 III 118 consid. 2a). L'art. 33 LCA ne è un'espressione (sentenza 4A_92/2020 del 5

agosto 2020 consid. 3.2.2; sentenza 5C.13/2006 del 9 ottobre 2006, consid. 3.2,

DTF 115 II 264 consid. 5a). Perché questa regola venga applicata non basta,

tuttavia, che le parti discordino sul significato da attribuire ad una

dichiarazione; questa deve effettivamente prestarsi a differenti interpretazioni,

ed inoltre deve essere impossibile, in assenza di altri mezzi

d'interpretazione, dissipare altrimenti il dubbio venutosi a creare (sentenza

4A_92/2020 del 5 agosto 2020 consid. 3.2.2; DTF 122 III

118.

consid. 2d; 118 II 342 consid. 1a; DTF 100 II 144, consid. 4c).

4.

Nell'evenienza

concreta, l'attrice ha dato una sua interpretazione dell'art. 5 cpv. 1 CSC per

suffragare il suo diritto al riconoscimento dei costi dei trattamenti ricevuti

dal dottor __________, mentre l'assicuratore malattia si è fondato sull'art. 5

cpv. 2 lett. c CSC e sull'Allegato per escludere una sua partecipazione.

L'art. 5 cpv. 1 delle Condizioni

speciali dell'assicurazione complementare __________, rimborsa le spese non

assunte dall'assicurazione malattia obbligatoria, a condizione che le

prestazioni siano state fornite da un medico, da altra persona debitamente

autorizzata o da un'istituzione autorizzata dall'assicuratore. Ora, questa

norma è di carattere generale, ovvero vale per tutte le prestazioni prese a

carico dalla copertura complementare __________ e quindi ingloba tutti i

fornitori di prestazioni che essa riconosce. Tuttavia, per sapere per quale

tipo di prestazione quale fornitore di prestazioni è riconosciuto da CV 1,

occorre fare riferimento all'Allegato alle condizioni speciali

dell'assicurazione complementare delle __________, che enumera ciascuna

prestazione elencata all'art. 5 cpv. 2 CSC.

In effetti, l'attrice erra quando

ritiene sufficiente la condizione dell'essere medico prevista dall'art. 5 cpv.

1.

CSC per vedersi riconoscere il rimborso delle cure ricevute. Ogni prestazione

deve infatti essere contestualizzata sulla base dell'art. 5 cpv. 2 CSC e meglio

dell'Allegato alle CSC. Per esempio, le prestazioni di un medico possono

essere riconosciute se egli esegue una mammografia (art. 5 cpv. 2 lett. r CSC)

o un'ecografia (art. 5 cpv. 2 lett. s CSC), ma egli nulla ha a che vedere con

l'aiuto familiare e spese di collocamento (art. 5 cpv. 2 lett. j CSC), con le

spese di trasporti (art. 5 cpv. 2 lett. k CSC), con la disinfezione d'abiti e

di locali (art. 5 cpv. 2 lett. m CSC), ecc. L'assicuratore ha definito

nell'Allegato alle CSC chi è riconosciuto e per quale prestazione e può essere

un medico, un'altra persona debitamente autorizzata o un'istituzione da esso

autorizzata.

5.

Per

quanto concerne l'osteopatia prevista all'art. 5 cpv. 2 lett. c CSC, come visto

l'Allegato alle CSC elenca le persone autorizzate dall'assicuratore a fornire

dei trattamenti osteopatici, specificando che deve trattarsi di un

fisioterapista diplomato, oppure di un osteopata diplomato iscritto nel

Registro svizzero degli osteopati, o ancora di un naturopata membro A

dell'APTN, NVS ATN o FSPN o di un terapeuta diplomato in biomeccanica. Non si

tratta quindi di fornitori di prestazioni aventi la qualifica di medico.

Il fatto che il fornitore di

prestazioni a cui l'attrice si è rivolta sia un medico, per quanto concerne le

cure osteopatiche tale qualifica non comporta il riconoscimento dei relativi

costi in virtù dell'art. 5 cpv. 1 CSC, facendo invece stato la norma specifica

dell'art. 5 cpv. 2 CSC e per essa le condizioni fissate nel relativo Allegato. Come

visto, infatti, per potersi vedere riconosciuto il costo di un trattamento

osteopatico è necessario che il fornitore di prestazioni sia una persona

autorizzata dall'assicuratore secondo la lista succitata e in essa non è stata

inserita anche la figura del medico.

Pendente causa, il Tribunale ha accertato

direttamente presso lo stesso dr. med. __________ se nel 2019 egli era

autorizzato ad esercitare come osteopata in Svizzera rispettivamente in Canton

Ticino e quindi se era iscritto in una delle associazioni elencate

dall'assicuratore malattia. Il 23 febbraio 2021 (doc. XIV) il curante ha

risposto di avere una formazione in medicina osteopatica conforme alle

direttive della Società svizzera dei medici di medicina osteopatica (SAGOM) e

una specializzazione in medicina manuale (SAMM), ma di non essere iscritto, per

scelta personale, nel registro SAGOM.

Sulla scorta di questa sua presa di

posizione, non v'è alcun dubbio che i trattamenti osteopatici che il dr. med. __________

ha prestato all'attrice il 5 e il 23 agosto 2019, il 9 e il 30 settembre 2019,

il 25 ottobre 2019, il 22 novembre 2019 e il 6 dicembre 2019 non possono perciò

essere rimborsati da CV 1, non essendo il fornitore di prestazioni una persona

debitamente autorizzata dall'assicuratore secondo l'apposito elenco previsto

nell'Allegato alle Condizioni speciali dell'assicurazione complementare __________.

6.

A

nulla vale che il dottor __________ abbia indicato nel suo scritto al TCA che

"La terapia effettuata sul paziente in

questione è stata un atto medico e come tale non ho bisogno di una particolare

autorizzazione per svolgere tale prestazione".

Infatti, determinante per stabilire

l'obbligo prestativo dell'assicuratore malattia convenuto è come il fornitore

di prestazioni ha fatturato all'attrice le sue prestazioni.

Dai giustificativi di rimborso del 21

(doc. A2), del 28 (doc. A3) e del 31 gennaio 2020 (doc. A4) risulta che il

medico ha fatturato sette "Trattamento

osteopatico 45 minuti" per un costo, ciascuno, di CHF 150.-. Lo

stesso fornitore di prestazioni ha quindi fatturato le proprie prestazioni come

un trattamento osteopatico, che però non è riconosciuto dalla LAMal e nemmeno

dall'OPre, non rientrando fra le cure fisioterapiche dell'art. 5. Come visto,

sebbene nel giustificativo per la richiesta di rimborso sia indicata la LAMal

come legge di riferimento, per potere essere riconosciute dall'assicurazione

complementare secondo la LCA occorre che il terapeuta sia una persona

autorizzata da CV 1 secondo quanto previsto dall'Allegato alle CSC dall'art. 5

cpv. 2 lett. c CSC e il dr. med. __________ non adempie questa condizione.

Dovendosi dunque attenere alla dicitura

della fatturazione delle prestazioni erogate dal terapeuta, a giusta ragione

l'assicuratore malattia convenuto non si è assunto i costi dei sette

trattamenti osteopatici di cui ha beneficiato l'attrice e prestati dal dr. med.

__________, osteopata tuttavia non iscritto e/o appartenente a una delle

categorie elencate nell'Allegato alle CSC con riferimento all'art. 5 cpv. 2

lett. c CSC.

7.

Va

infine osservato che l'attrice, per il tramite del suo compagno che il 14

febbraio 2019 (doc. A7) ha interpellato l'assicuratore malattia sulla presa a

carico dei costi del linfodrenaggio, è venuta a conoscenza delle condizioni da

adempiere. L'assicuratore ha reso attento il suo compagno dell'esistenza di

un'apposita lista dei terapeuti riconosciuti per la categoria e ha attirato la

sua attenzione sul fatto che i naturopati dovevano essere registrati presso la

loro associazione per potere essere riconosciuti per questa disciplina. Infine,

l'assicuratore malattia gli ha scritto che "Rimaniamo a sua disposizione una volta la sua scelta fatta tra i membri

delle associazioni precitate per comunicarci i nomi dei terapeuti che vorrebbe

consultare, affinché possiamo confermarle se sono riconosciuti o no.".

All'attrice era dunque noto che non

tutti i terapeuti sono autorizzati ad agire a carico del suo assicuratore, ma

che le Condizioni speciali della categoria __________ impongono particolari

presupposti. CV 1 gli aveva pure comunicato che poteva interpellarla per sapere

se il terapeuta scelto era riconosciuto. L'assicurata avrebbe perciò potuto

comportarsi allo stesso modo per i trattamenti osteopatici in discussione,

informandosi quindi preventivamente presso l'assicuratore per sapere se le

prestazioni fornite dal dr. med. __________ sarebbero state rimborsate dalla

sua copertura complementare __________. Sulla scorta delle considerazioni

esposte, la petizione deve di conseguenza essere respinta.

8.

Non vanno prelevate spese

processuali (art. 114 lett. e CPC).

All'assicuratore, rappresentato da un

avvocato esterno, vanno assegnate le ripetibili (v. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC;

v. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg,

Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad

art. 114 CPC, pag. 701; v. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid.

2.2.1

non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno

2016, consid. 6.4; v. anche STCA 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; STCA 36.2020.24

del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; STCA 36.2017.109 del

5.

marzo 2018), calcolate conformemente a quanto previsto dall'art. 11 del

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL

178.310).

9.

Per quanto concerne l'ammissibilità

di un ricorso al Tribunale federale in funzione del valore litigioso della

causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l'Alta Corte ha affermato

che:

" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli CHF

1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino

le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni

complementari all'assicurazione contro le malattie sono di competenza del

Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della

LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).".

Secondo l'art.

49.

cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità

di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica

(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in

forma elettronica e senza il nominativo dell'attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

AT 1 verserà CHF 250 (IVA

inclusa) ad CV 1 a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è dato

ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve

indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una

breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti