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Decisione

36.2021.12

Ricorso per denegata giustizia. Assenza di sostanziali richiami alla Cassa. Invio di certificati a valere quale sollecito. Mancata prova dell'invio di un sollecito. Ritardo oggettivo

19 aprile 2021Italiano26 min

l’assicuratore rimane silente e non reagisce (cfr. STCA 36.2021.3 del 12 febbraio

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2021.12

IR/sc

Lugano

19 aprile 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato in

fatto

A. Con

ricorso del 24 febbraio 2021 (doc. I), RI 1, __________, ho chiesto al

Tribunale cantonale delle assicurazioni di accertare l’esistenza di un diniego

di giustizia rispettivamente di una ritardata giustizia, facendo ordine

all’assicuratore malattie sociale CO 1 (CO 1 qui di seguito) di emanare una decisione

da tempo attesa.

B. A

fondamento del proprio ricorso l’assicurato ricorda come CO 1 assicuri la sua

perdita di guadagno (polizza contratta da __________ di __________ sua datrice

di lavoro, doc. 1A che indica nominativamente quale assicurato il titolare

dell’azienda e, senza indicarli nominativamente, i collaboratori). In data 25

giugno 2020 (doc. B) l’assicuratore, dopo numerosi solleciti e reclami

dell’assicurato (doc. 5, 6 e 8) ha emesso una decisione formale con cui ha

respinto la domanda di prestazioni assicurative (inoltrata il precedente 11

maggio 2020, doc. 1, oggetto di precedente comunicazione di rifiuto del 26

maggio 2020, doc. 4) siccome non fondate su una malattia ma su motivi

precauzionali, situazione che non soddisferebbe le condizioni per riconoscere

l’IG. La decisione formale indica correttamente i rimedi di diritto

(opposizione).

C. Il

provvedimento è stato contestato dall’assicurato mediante e-mail del 6 luglio

2020 (doc. 11) e, formalmente, con una lunga e dettagliata opposizione,

formulata dal rappresentante RA 1 il 17 luglio 2020 (doc. 12), cui ha fatto

seguito la trasmissione all’assicuratore di un rapporto medico 20 luglio 2020

del curante psichiatra dott. __________ (doc. 13) e l’invio di un certificato

medico 23 luglio 2020 del dott. __________, medico di medicina generale curante

l’assicurato (doc. 14) a conferma delle condizioni di salute e a valere,

implicitamente, quale sollecito. Gli atti dell’assicuratore contemplano

ulteriori certificati medici attestanti la pretesa IL dell’assicurato (plico

doc. 15).

Il

28 ottobre 2020, ossia oltre 100 giorni dopo l’opposizione, l’assicuratore, in

assenza di sua reazione, sarebbe stato sollecitato dal patrocinatore del qui

ricorrente (“Come ben potete capire, abbiamo bisogno di una decisione su

opposizione … nel caso entro 8 giorni non emettete una decisione dovremo

inoltrare una istanza per denegata giustizia …”). L’assicuratore ha

contestato la ricevuta di questo sollecito.

D. Vista

la mancata emanazione della decisione su opposizione domandata, RI 1, sempre

tramite RA 1, ha inoltrato (come indicato sub. A) un ricorso per denegata e

ritardata giustizia con cui lamenta il ritardo nell’emanazione della decisione

su opposizione e l’attitudine dell’assicuratore, protestando spese e ripetibili.

L’atto

è stato notificato all’assicuratore il 26 febbraio 2021 (doc. II) e CO 1,

mediante scritto del 22 marzo 2021 (doc. III), ha trasmesso al Tribunale

cantonale delle assicurazioni l’incarto completo formulando le proprie

osservazioni. In sostanza CO 1 rileva come diversi scambi di corrispondenza

sono intervenuti prima dell’emanazione della decisione formale del 25 giugno

2020 (ossia di oltre 9 mesi fa), osserva come l’assicurato abbia trasmesso

ulteriore documentazione medica, l’ultimo documento essendo un certificato

medico del dott. __________ del 23 luglio 2020 (doc. 14) cui avrebbe fatto

seguito il sollecito del patrocinatore dell’assicurato del 28 ottobre 2020 che

l’assicuratore indica però di non avere mai ricevuto. Dopo avere esposto il

diritto che regola la materia CO 1 indica come l’assicurato non possa

rivolgersi al Tribunale direttamente senza prima fare presente il ritardo

all’assicuratore e imporgli un termine per reagire. CO 1 ammette di essere

stata silente per 8 mesi (sino all’inoltro del ricorso), di non avere svolto

accertamento alcuno e di non essere in grado (senza indicarne le ragioni) di “emettere

immediatamente la suddetta decisione” pur avendo “ripreso in mano il

caso” promettendo una futura emanazione di un provvedimento presentando nel

contempo le sue scuse all’assicurato.

CO 1 ha

quindi ribadito l’assenza di solleciti da parte dell’assicurato, non

considerando comunque i rapporti medici trasmessi (doc. 13 e 14) quali atti

sollecitanti l’emanazione di un provvedimento atteso.

E. L’atto

è stato debitamente trasmesso il 23 marzo 2021 al patrocinatore del ricorrente,

con l’assegnazione del termine di legge per l’esercizio dei diritti processuali

(diritto di essere sentito sull’allegato di risposta con l’eventuale postulazione

di nuove prove, doc. III). Il Giudice delegato ha, il 29 marzo 2021 (doc. V),

chiesto al patrocinatore dell’assicurato di volere comprovare l’invio dello

scritto 28 ottobre 2020 all’assicuratore (a mazzo raccomandata come recita il

doc. A1).

Il 31 marzo

2021 è pervenuta al Tribunale cantonale delle assicurazioni una comunicazione

di RA 1 con cui non è stato possibile reperire la ricevuta dell’invio

raccomandato del sollecito 28 ottobre 2020 a CO 1 (forse per un errore dell’apprendista

d’ufficio). In pari data il rappresentante del ricorrente ha formulato una

generica presa di posizione sulla risposta di causa (doc. VI e VII) trasmessa

all’assicuratore con facoltà di esprimersi in merito (doc. VIII), ciò che CO 1

ha fatto il 9 aprile 2021 (doc. IX), comunicazione trasmessa al rappresentante

del ricorrente. Non sono state raccolte ulteriori prove.

in

diritto

in

ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non complessa a

livello d’istruttoria o per la valutazione delle prove sicché Il TCA può

decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00

del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29

gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre

1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si

veda Ivano Ranzanici: La

possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico

del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente

giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad

4.3.3 pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto

2015, invero modestamente argomentata, resa in una fattispecie del tutto

simile, per complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per

l’importanza del caso rispettivamente per i precedenti esistenti, a quella che

ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ma con esito opposto.

Va segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF 1C_569/2015

dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è ritornata ed ha confermato la sua prassi

antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio criticato in

Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici,

op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.). Non va dimenticato infatti che l’art. 30

cpv. 1 Cost. fed. prevede che nelle cause giudiziarie ognuno ha diritto

d’essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito,

indipendente e imparziale. Nell’organizzazione dei Tribunali i cantoni

gioiscono di competenza, e quando un Cantone consideri composizioni alternative

per la medesima materia, a dipendenza di specifici criteri prestabiliti e

oggettivi, ovvero razionali, volti a evadere la vertenza in modo appropriato e

in un termine ragionevole (DTF 144 I 37 consid. 2), come il Ticino ha fatto

(ritenendo la difficoltà probatoria, la complessità giuridica o l’entità dei

valori in gioco), l’intervento di controllo dell’autorità giudiziaria superiore

deve avvenire con doverosa cautela.

Nel

caso in esame il tema sottoposto all’esame e al giudizio di questa Corte

(sussistenza di un ritardo nell’emanazione di una decisione e sua conseguenze)

non è nuovo ed è stato oggetto di esame a più riprese da parte di questo

Tribunale cantonale delle assicurazioni, basti qui il generico rinvio alle STCA

reperibili sul sito: sentenze.ti.ch, per tutte si vedano la STCA 36.2020.3 del

27 aprile 2020; la STCA 36.2019.59 del 9 settembre 2019 rispettivamente la STCA

36.2021.3 in re M del 12 febbraio 2021. L’aspetto della denegata

rispettivamente della ritardata giustizia è tema giuridico ampiamente noto e

oggetto di vasta giurisprudenza federale e approfonditamente analizzato anche

dalla più importante dottrina (per tutti si veda L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, Tesi

Berna 1985). Il presente giudizio può quindi essere emanato monocraticamente.

L’esame

della documentazione prodotta, la rilevanza del sollecito 28 ottobre 2020 (doc.

A1) e l’accertamento sulla sua corretta trasmissione all’assicuratore, come

pure la rilevanza dell’invio di certificati medici attestanti il perdurare di

una IL, la lettura delle mail e degli scritti costituiscono compiti che,

manifestamente, possono essere assolti anche da un giudice unico.

nel

merito

2. Alle

parti è noto che, in base all’art. 49 cpv. 1 LPGA, nei casi di ragguardevole

entità o quando vi è disaccordo con l’interessato, l’assicuratore deve emanare

per scritto le decisioni in materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Una

domanda relativa a una decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il

richiedente fa valere un interesse degno di protezione (art. 49 cpv. 2 LPGA).

Per l’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento

relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono

interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una

decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.

A

norma dell’art. 51 cpv. 1 LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che

non sono contemplati nell’articolo 49 cpv. 1 possono essere sbrigati con una

procedura semplificata. L’art. 51 cpv. 2 LPGA prevede che l’interessato può

esigere che sia emanata una decisione. A questo proposito secondo l’art. 127

OAMal l’assicuratore è tenuto ad emanare entro 30 giorni le decisioni richieste

secondo l’articolo 51 cpv. 2 LPGA.

Per

l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni

facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate; fanno eccezione le

decisioni processuali e pregiudiziali. In base all’art. 52 cpv. 2 LPGA le

decisioni su opposizione devono essere pronunciate entro un termine adeguato,

in maniera motivata, e con l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici. Per

l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione e quelle contro cui

un’opposizione è esclusa possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo

l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,

nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione

su opposizione. La norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che

per denegata giustizia.

3. Per

riprendere considerazioni già esposte in precedenti giudizi (in specie nella

STCA 36.2019.59 del 9 settembre 2019 e 36.2021.3 del 12 febbraio 2021), a

conferma di quanto sub. 1., va ricordato come, per l’Alta Corte, vi è diniego

di giustizia qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa non si occupi di

una domanda, per la cui risoluzione essa è competente (cfr. DTF 114 V 147 c. 3a

e riferimenti ivi menzionati).

Il

ritardo ingiustificato a statuire è una forma particolare di diniego di

giustizia vietato dall’art. 29 cpv. 1 Cost. e dall’art. 6 § 1 CEDU. Si è in

presenza di un ritardo ingiustificato a statuire quando l’autorità

amministrativa o giudiziaria competente non emana la decisione che le compete

entro il termine previsto dalla legge oppure entro un termine che la natura

dell'affare nonché l'insieme delle altre circostanze fanno apparire come

ragionevole (DTF 131 V 407 c. 1.1 p. 409 e riferimenti ivi menzionati). Sono

determinanti, segnatamente, il grado di complessità dell’affare, la posta in

gioco per l’interessato, come pure il comportamento di quest’ultimo e delle

autorità competenti (DTF 130 I 312 c. 5.2; 125 V 188 consid. 2a). In

particolare l’Alta Corte, nella DTF 125 V 188 resa in ambito di assicurazione

malattia (e riferita alla Cost. fed. precedentemente in vigore), ha precisato

come:

" Il reste

que la procédure d'opposition est soumise aux garanties de procédure de l'art.

4 al. 1 Cst. (voir à ce sujet RUMO-JUNGO, Das Verwaltungsverfahren in der

Unfallversicherung, in: Schaffhauser/ Schlauri (éd.), Verfahrensrecht in der

Sozialversicherung, St. Gall 1996, p. 204 sv.), qui exige notamment qu'une

procédure soit achevée dans un délai raisonnable (ATF 119 II 389 consid. 1b et

les références; cf. aussi l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999). Ainsi, en l'absence de dispositions spéciales sur le délai dans

lequel l'assureur-maladie doit statuer sur l'opposition, il faut appliquer les

principes développés par la jurisprudence en matière de retard injustifié. Il y

a retard injustifié de la part de l'autorité lorsque celle-ci diffère sa

décision au-delà de tout délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la

durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de

la cause. Il faut notamment prendre en considération l'ampleur et la difficulté

de celle-ci, ainsi que le comportement du justiciable (ATF 119 Ib 325 consid.

5b et les références citées; RAMA 1997 no U 286, p. 339; SJ 1998, p. 247), mais

non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de

travail de l'autorité.”

Spetta,

da una parte, all’interessato intraprendere determinati passi per invitare l’autorità

a decidere, in particolare sollecitandola ad accelerare la procedura oppure

ricorrendo per ritardo ingiustificato. D’altra parte, sebbene all’autorità non

possano essere rimproverati alcuni “tempi morti”, inevitabili in una procedura,

essa non è legittimata a invocare una carente organizzazione oppure un

sovraccarico strutturale per giustificare l’eccessiva lentezza della procedura;

spetta in effetti allo Stato organizzare le proprie giurisdizioni in modo tale

da garantire ai cittadini un’amministrazione della giustizia conforme alle

regole (DTF 130 I 312 c. 5.2 e i riferimenti ivi menzionati).

Il

principio secondo cui la procedura davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni deve essere semplice e spedita (cfr. art. 61 lett. a LPGA), è

espressione di un principio generale del diritto delle assicurazioni sociali e

vale, perciò, anche nell'ambito della procedura amministrativa (DTF 110 V 54

consid. 4b; cfr., pure, U.

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999,

p. 243 n. 509). Dottrina e giurisprudenza

hanno stabilito che una ritardata giustizia può essere ammessa soltanto

allorquando la competente autorità protrae più del dovuto la trattazione di un affare. Ciò non è il caso se essa

prende dei provvedimenti positivi, ad esempio dei provvedimenti probatori

supplementari. Qualora l'autorità si sia occupata di una vertenza senza

notevole ritardo, una violazione della Costituzione può essere ammessa soltanto

se determinati provvedimenti sono stati presi abusivamente (cfr. L. Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot

nach Art. 4 BV, Tesi Berna 1985, citata, p. 78 e riferimenti alla

giurisprudenza federale).

Nell’ambito

di una procedura di ricorso per denegata giustizia, non si deve procedere a una

valutazione approfondita della situazione fattuale e giuridica. L’intervento

del giudice in relazione all’ordine di misure istruttorie, si giustifica

soltanto qualora l’amministrazione abbia manifestamente oltrepassato il proprio

potere discrezionale. In una tale procedura, ci si deve accontentare di un

esame sommario dell’incarto, con l’obbiettivo di stabilire se l’aver ordinato

un determinato provvedimento probatorio era manifestamente superfluo (cfr. STFA

U 18/92 del 3 luglio 1992 c. 5b, parzialmente pubblicata in RAMI 1992 U

151, p. 194s. e U 268/01 dell’8 maggio 2003 c. 4.1).

4. In

una sentenza I 841/02 del 25 giugno 2003, pubblicata in DTF 129 V p. 411 e

seg., il TF ha ammesso l'esistenza di un ritardo ingiustificato a carico

dell'Ufficio AI e della Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI,

trattandosi di una procedura durata globalmente più di 10 anni (dal momento in

cui è stata presentata la domanda di prestazioni a quello in cui è stata resa

la sentenza impugnata).

Nella

DTF 125 V 188 ss., il TF ha invece negato l'esistenza di un ritardo

ingiustificato, trattandosi di un assicuratore malattie che, trascorsi meno di

4 mesi dal momento in cui l'assicurato ha interposto opposizione, non aveva

ancora proceduto ad emanare la decisione di sua competenza. Nel giudizio

pubblicato in RAMI 1997 U 286, p. 339s., la Corte federale ha riconosciuto una

ritardata giustizia a carico di un tribunale cantonale che era rimasto

completamente inattivo nei riguardi di una causa pendente da 42 mesi e

suscettibile di essere giudicata da 27 mesi (ossia a partire dall'evasione di

un atto di ricusa). In quella stessa pronunzia, il TF ha illustrato alcuni

precedenti in cui era stato chiamato a decidere circa l'esistenza di una

ritardata giustizia:

"

Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat in

ähnlichen Fällen, bei denen keine besonderen Umstände vorgelegen hatten,

Verfahrensdauern von 20 Monaten (unveröffentliches Urteil P. vom 4. Juli 1994,

C 101/94) oder 22 Monaten (unveröffentliches Urteil G. vom 4. September 1990,

Fatti

I 421/89) als Grenzfälle betrachtet. Im Urteil Z. vom 12.Oktober 1995 erachtete

es eine Erledigungszeit von 39 Monate als zu lange, verneinte jedoch eine

unrechtmässige Verzögerung, weil besondere Umstände hinzukamen. Andererseits

hiess es eine Rechtsverzögerungbeschwerde bei einer Verfahrensdauer von 40

Monate gut (unveröffentliches Urteil P. vom 10. März 1993,

M 1/92)."

(RAMI succitata)

L’Alta

Corte ha riconosciuto l’esistenza di un ritardo inammissibile trattandosi di un

tribunale cantonale che aveva lasciato trascorrere 25 mesi tra la fine dello

scambio degli allegati e l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi

al Tribunale federale, rispettivamente più di tre anni dall’inoltro del ricorso

cantonale, in una causa senza difficoltà eccessive in materia di assicurazione

contro gli infortuni (STF 8C_176/2011 del 20 aprile 2011) oppure quando è

trascorso un termine di 24 mesi tra la fine dello scambio degli allegati e

l’inoltro del ricorso per denegata giustizia dinanzi al Tribunale federale, in

una causa il cui oggetto era unicamente il grado d’invalidità del ricorrente e

in cui quest’ultimo aveva circoscritto le sue censure a due aspetti che non

presentavano difficoltà particolari (STF 8C_613/2009 del 22 febbraio 2010). Per

contro, un periodo di 18 mesi trascorso tra la fine dello scambio degli

allegati davanti alla giurisdizione cantonale e il ricorso per denegata

giustizia inoltrato al Tribunale federale, non è stato qualificato quale

ritardo ingiustificato, tenuto conto della necessità di procedere a un

minuzioso apprezzamento di numerosi rapporti medici o perizie (STF 8C_615/2009

del 28 settembre 2009).

5. Nel

caso all’esame va evidenziato come RI 1 abbia notificato all’assicuratore

malattie la sua inabilità lavorativa dall’8 maggio 2020, la sua incapacità

lavorativa è iniziata oltre 11 mesi fa. Le prestazioni sono state rifiutate

dall’assicuratore, da ultimo con decisione formale del 25 giugno 2020, ossia di

quasi 10 mesi fa. Agli atti, dopo l’emanazione della decisione formale è

contenuta l’opposizione del 17 luglio 2020 cui ha fatto seguito l’invio di

ulteriore documentazione medica a CO 1 e, secondo l’esponente, lo scritto del

28 ottobre 2020. Ora la prova dell’invio di tale lettera non è stata portata, e

la stessa incombeva al ricorrente che non può essere seguito laddove ritiene

che altri servizi dell’assicuratore l’abbiano ricevuta in luogo e vece di

quello preposto alla materia. L’onere probatorio, in caso di contestazione

della ricevuta di uno scritto quale quello in oggetto, è dell’assicurato che

reclama la denegata rispettivamente ritardata giustizia. Il fatto di produrre

una copia dello scritto 28 ottobre 2020 agli atti non è sufficiente per

dimostrare l’invio e la ricevuta dello stesso da parte di CO 1.

6. L’opposizione,

contrariamente a quanto ritiene l’assicuratore, non è però l’ultimo atto

compiuto dall’assicurato dopo l’emanazione della decisione formale. CO 1 erra

laddove ritiene che l’assicurato non avrebbe sollecitato l’assicuratore a dare

seguito alle proprie incombenze. A prescindere dal fatto che è inammissibile

partire dal presupposto che l’assenza di un sollecito giustifichi la completa

dimenticanza della pratica, e consenta all’assicuratore di omettere

completamente qualsiasi intervento e di condurre a fine la procedura. Ciò

significherebbe condizionare la sussistenza degli estremi di una denegata o

ritardata giustizia all’inoltro di un sollecito, o peggio ancora che una

procedura, quale quella in discussione, debba essere condotta e proseguita solo

se un assicurato lo richiede e sollecita, in difetto di che può giacere

silente. La “Mitwirkungspflicht” cui fa riferimento l’assicuratore ha

certamente un risvolto: se a fronte di numerosi e ripetuti solleciti

l’assicuratore rimane silente e non reagisce (cfr. STCA 36.2021.3 del 12 febbraio

2021), ovviamente sarà più rigoroso l’esame della giustificazione del ritardo.

Se non sono consegnati agli atti solleciti, se l’assicurato è rimasto passivo,

siccome non patrocinato o non adeguatamente patrocinato, ciò non significa che

non possa essere ritenuta una ritardata giustizia. Il ricorso stesso è atto che

tende alla sollecita emanazione della decisione attesa, e qui l’assicuratore è

rimasto, incomprensibilmente, silente. L’invio di documentazione medica dopo

l’opposizione costituisce inoltre, implicitamente, un sollecito a emanare una

decisione. Qui quella documentazione è rimasta passivamente nel dossier senza

che l’assicuratore l’abbia in qualche modo analizzata, approfondita, verificata

e posta alla base di quella decisione che l’assicurato attende.

Opporre

all’assicurato la sua passività per giustificare la totale inerzia e passività

dell’assicuratore è inammissibile. Questo particolarmente nelle procedure

assicurativo sociali, dove l’assicurato è spesso non assistito giuridicamente

(o, come in casu, assistito da un’associazione per cui è attiva persona che non

ha una formazione giuridica) e provvede mediante atti propri. Gli atti

dell’assicurato vanno letti per ciò che rappresentano oltre che per il loro

precipuo contenuto. In casu, lo si ribadisce, l’assicurato ha trasmesso all’assicuratore,

dopo l’opposizione, delle certificazioni mediche, una dettagliata allestita dallo

psichiatra curante e l’altra più sintetica stesa dal suo medico curante, a

valere quale manifesta conferma dello stato di patologia giustificante

l’erogazione di prestazioni a suo favore, e a valere, quindi, quale implicito

sollecito a evadere l’opposizione inoltrata.

Formalizzarsi,

come fa l’assicuratore, sull’assenza di un sollecito indicante una precisa data

per l’emanazione del provvedimento amministrativo atteso dall’assicurato,

significa (lo si ribadisce) nell’ambito delle assicurazioni sociali, rovesciare

sostanzialmente i ruoli delle parti, dove attore deve essere l’assicuratore

all’assicurato bastando formulare una pretesa giustificandola. In altri termini

l’assicuratore sociale deve agire d’ufficio, accertare d’’ufficio, provvedere

d’ufficio quando una procedura sia incoata, e non esegue i suoi compiti solo se

sollecitato “ad istanza di parte”. Ricordiamo che l’art. 27 LPGA impone

all’assicuratore sociale un ruolo proattivo e attivo, quello di informare,

mediante un’informazione generale, l’assicurato dei suoi diritti e doveri (cpv.

1) nonché alla consulenza in merito ai propri diritti con competenza degli assicuratori

nei confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o

adempiere i loro obblighi.

L’assicuratore

sociale, cui incombono particolari obblighi (sconosciuti in altri settori del

diritto pubblico siccome non imposti all’amministrazione), non può omettere di procedere

all’istruzione di una procedura e emanare la sua decisione, assumendo un atteggiamento

passivo, attendendo semplicemente i solleciti quell’assicurato. L’obbligo di

Considerandi

agire d’ufficio nell’accertamento dei fatti e nell’applicazione del diritto, impone

sollecita evasione delle procedure all’amministrazione. Un’omissione può

certamente costituire una denegata o ritardata giustizia anche in assenza di

formali e strutturate richieste di evasione e di solleciti, soprattutto, come

in concreto, dove l’assicuratore ha valutato la situazione al momento dell’emanazione

della decisione formale, ha ricevuto delle certificazioni mediche ulteriori che

potevano essere facilmente e senza formalità particolari, essere sottoposte al

servizio medico fiduciario per una valutazione. L’importanza delle IG per un

lavoratore, indennità sostitutive del salario e rilevanti ai fini del

sostentamento del beneficiario dell’assicurazione, è circostanza che

all’assicuratore sociale non può sfuggire.

Va ribadito

che, in concreto, dopo la decisione e ancora prima della formale opposizione

l’assicurato si è rivolto all’assicuratore implicitamente contestando il

provvedimento e cercando di comprovare la sua IL e il suo buon diritto alle

prestazioni. L’opposizione (eccessivamente prolissa) permetteva di comprendere

bene l’importanza delle IG per il ricorrente.

Ma vi è di

più: il ricorso del 24 febbraio 2021 non ha sortito quella reazione che ci si

poteva e doveva attendere dall’assicuratore. Scusarsi per la dimenticanza e per

avere omesso la trattazione del caso in sede di risposta non basta. Il 1° marzo

2021.

l’assicuratore aveva nelle mani il gravame. Il 22 marzo 2021 (tre

settimane dopo), ha redatto la sua risposta di causa. In questo lasso di tempo

non risulta che CO 1 abbia eseguito alcunché. Non ha prodotto nessuna richiesta

a un medico di fiducia di procedere a una verifica della certificazione dello

psichiatra curante, non ha interpellato il curante per delle precisazioni, non

ha proceduto ad alcuna richiesta neppure al dott. __________, non risulta avere

eseguito accertamenti presso lo stipulante la polizza o interpellato

l’assicurato medesimo. Limitarsi, con la risposta di causa, a domandare

l’acquisizione della prova dell’avvenuta trasmissione del sollecito 28 ottobre

2020.

è troppo poco. Infatti un atto positivo d’accertamento doveva intervenire

nelle more della procedura, dopo le scuse formulate con la risposta di causa, e

dopo 9 mesi di assoluta inattività.

Neppure dopo

la presentazione della risposta di causa (doc. III del 22 marzo 2021) risulta

che l’assicuratore si sia in qualche modo attivato per evadere l’opposizione. CO

1.

è rimasta ancora silente e passiva ciò di cui ci si deve rammaricare.

7.

Alla

luce di quanto precede, il ricorso va quindi accolto e all’assicuratore CO 1 è

fatto obbligo di emanare nei tempi più contenuti la decisione su opposizione

che l’assicurato attende ormai da troppi mesi. Un termine di 20 giorni appare

congruo alla luce anche del gravame e dei tempi che lo stesso ha comportato.

L’assicuratore emanerà quindi il provvedimento di sua competenza nel termine

indicato di 20 giorni dalla ricevuta della presente, fatta salva la concessione

dell’eventuale effetto sospensivo ad un possibile ricorso al Tribunale federale

contro questa decisione.

8.

L’assicurato

è rappresentato da una associazione senza scopo di lucro (così la carta

intestata di RA 1) e, all’interno della stessa, da persona senza specifica

formazione giuridica. Diversamente da un patrocinatore che svolge il mandato a

titolo oneroso (quale un avvocato) RA 1 agisce in favore dei suoi associati a

scopo ideale (“a tutela dei cittadini”).

A

questa associazione non possono qui essere riconosciute indennità per

ripetibili (neppure ridotte) nonostante l’esito favorevole del gravame, e ciò in

considerazione non solo dello scopo ideale dell’associazione, del suo ruolo in

favore delle persone che alla stessa sono associate (ed alla quale pagano

verosimilmente una quota), ma siccome, come rettamente ha evidenziato

l’assicuratore, dopo la trasmissione a CO 1 della documentazione medica dei

dott. __________ e __________ (doc. 13 e 14) nel luglio 2020, ossia nei giorni

immediatamente successivi alla presentazione dell’opposizione alla decisione

formale del 25 giugno 2020, all’assicuratore non è mai stato richiesto di

emanare un provvedimento. Nessun sollecito è mai stato validamente trasmesso a CO

1.

RA 1 non ha dimostrato, a fronte della contestazione dell’assicuratore, di

avere spedito a CO 1 un sollecito il 28 ottobre 2020. Detto invio è stato

apparentemente trasmesso per raccomandata (secondo quanto appare dal doc. 1),

ed era quindi tracciabile. Il rappresentante dell’assicurato avrebbe dovuto e potuto

verificarne la consegna nelle mani dell’assicuratore. L’assenza totale di

reazione di CO 1 dopo il 28 ottobre 2020 avrebbe dovuto indurre il

rappresentante dell’assicurato ad una verifica puntuale e, prima di adire

l’autorità giudiziaria (peraltro ben 7 mesi dopo la trasmissione dei doc. 13 e

14, il 21 febbraio 2021, e quindi dopo un silenzio che non è privo di rilevanza

nel ritardo dell’assicuratore), un contatto con CO 1 si imponeva. In assenza

totale di richiami, e solo con la trasmissione nel luglio 2020 di documenti

medici a CO 1, un ricorso per denegata giustizia inoltrato al Tribunale il 21

febbraio 2021, dopo 7 mesi di silente attesa, ricorso di per sé legittimo e

senz’altro fondato, non permette il riconoscimento di ripetibili. La totale

mancanza di interventi presso CO 1 durante un lungo lasso di tempo avrebbe

dovuto indurre il ricorrente, prima di ricorrere al Tribunale cantonale delle

assicurazioni, a sollecitare l’assicuratore, a contattarlo per comprendere le

ragioni del suo silenzio. Il rapporto tra assicuratore e assicurato deve, in

queste situazioni, essere interlocutorio e lo scopo di procedure quali quella

qui all’esame è unicamente quello di conseguire l’emanazione del provvedimento

atteso senza perdite di tempo inutili. Per tale ragione, pur se CO 1 è

oggettivamente in ritardo nell’emanare la decisione su opposizione e qui obbligata

a porre rimedio a tale lacuna, il comportamento del ricorrente non è privo di

rilevanza, ciò che ha effetto in materia di riconoscimento delle ripetibili.

9.

L’art.

61.

lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura

deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti;

la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte

alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61

lett. fbis secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni,

la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se

la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla

parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

La

procedura è pertanto di principio onerosa se concerne la fissazione dei

contributi (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge federale sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e

seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito

il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali

cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la

procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno

così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di

procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni,

la lettera fbis contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la

singola legge lo preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale

regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).

Secondo l’art. 83 LPGA (disposizione transitoria), tuttavia, ai ricorsi

pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore

della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto il ricorso è stato presentato nel 2021, ma deve essere ritenuto avere

per oggetto delle prestazioni assicurative per le quali la LAMal non prevede

che la procedura sia soggetta a spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto e conseguentemente:

1.1. È

accertato un ingiustificato ritardato commesso da CO 1, __________, in danno

dell’assicurato ricorrente.

1.2. CO

1, __________, dovrà emanare, nei 20 giorni seguenti l’intimazione della

presente sentenza, la decisione su opposizione richiesta dall’assicurato.

2. Non si prelevano

tasse e spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti