36.2021.13
Non è data competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni per le cause fondate sulle complementari all'infortunio
8 marzo 2021Italiano12 min
pervenuto il giorno successivo al Tribunale cantonale delle assicurazioni, AT 1,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
36.2021.13
IR/sc
Lugano
8
marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
statuendo sulla petizione del 4 marzo 2021 formulata da
AT 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie
considerato in fatto ed in diritto
· che con atto del 4 marzo 2021 (doc. I),
pervenuto il giorno successivo al Tribunale cantonale delle assicurazioni, AT 1,
cittadino italiano, 1965, domiciliato a __________, ha convenuto in giudizio “l’assicurazione
CV 1” (recte: CV 1), con sede legale a __________ (si veda l’estratto RC
acquisito da questo Tribunale come pure la STCA 36.20219.115 del 23 aprile 2020
che opponeva il medesimo attore all’assicuratore con pretese fondate sulla
malattia). Alla base delle sue richieste l’assicurato pone il contratto (che
non ha prodotto), retto dalla LCA, avente per oggetto il versamento di
indennità per perdita di guadagno infortunio e malattia della CV 1. La
petizione è intestata “proseguimento del versamento indennità perdita di
guadagno infortunio assicurazione CV 1” (doc. I) e chiede la condanna
dell’assicuratore al versamento di indennità di perdita di guadagno che non
quantifica e ciò senza neppure specificarne la durata;
· che, con la sua petizione, AT 1 indica di
essere inabile al lavoro come rileverebbe il medico incaricato
dall’assicuratore dott. __________, a seguito di “un problema alla spalla”
che conduce a ritenere limitazioni importanti;
· che agli atti è stata prodotta
confusamente diversa documentazione tra cui un rapporto del 14 dicembre 2020
del dott. __________ di __________, incaricato da CV 1, destinato
all’assicuratore, con cui il professionista precisa che “il 14 ottobre 2019
l’assicurato rimane coinvolto in un incidente sul lavoro, cadendo da un’altezza
di circa 2 metri. Riporta un trauma cranico e del massiccio facciale con
fratture scomposte dei processi frontali degli ossi mascellari e una frattura
composta del setto nasale antero superiore, la frattura della base della
falange intermedia del dito III della mano dx e una contusione alla spalla dx”
con la precisazione di un ricovero ospedaliero dal 14 al 16 ottobre 2019 presso
l’__________ e il successivo intervento chirurgico eseguito alla spalla dal
dott. __________ in artroscopia, con recupero della funzionalità come descritto
nel rapporto. Il dott. __________ precisa che AT 1 presenta, quale altra
patologia, una sintomatologia ansiosa presa in cura dallo psichiatra dott. __________
e indica, nell’anamnesi, un infarto miocardico nel 2014 senza sintomi cardiaci
residui. Analizzando la capacità lavorativa il dott. __________ osserva che “la
patologia cardiaca e il disturbo ansioso non sono influenti sulla capacità
lavorativa” al contrario dell’infortunio e dei problemi cronici alla spalla
con le conseguenti limitazioni. Agli atti sono stati prodotti ulteriori
documenti medici, in specie la cartella clinica del dott. __________ del 4
febbraio 2020, da cui emerge la causa dei dolori che deve essere ricondotta a “caduta
accidentale da un ponteggio sul cantiere sulla spalla dx, da allora lamenta
dolori” e, quo alla diagnosi “rottura cuffia spalla dx dopo trauma
distorsivo”;
· che, unitamente all’esposto, AT 1 ha
prodotto due fogli di “Controllo dell’inabilità lavorativa a seguito
d’infortunio” allestiti dall’assicuratore (redatto sulla carta intestata
dell’assicuratore sociale __________);
· che, il 14 dicembre 2020, l’assicuratore
(ancora su carta intestata della __________ che – per quanto desumibile
dall’estratto RC dell’azienda - “betriebt die soziale Krankenversicherung …
und die obligatorische Unfallversicherung” oltre alla possibilità di
offrire “im Rahmen der Bundesrechtlichen Schranken weitere
Versicherungsarten” mentre la CV 1 ha quale scopo: “… den Betrieb des
Versicherungsgeschäftes gemäss Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über die
privaten Versicherungseinrichtungen (VAG) in den Sparten Krankheit, Unfall und
touristische Beistandsleistungen. Sie kann das
Rückversicherungsgeschäft betreiben; vollständige Zweckumschreibung gemäss
Statuten”) ha comunicato che “dalla valutazione del nostro medico
consulente del 14 dicembre 2020 si evince che lei non potrà più riprendere la
sua capacità lavorativa completa … (nella) sua professione di sempre. Tuttavia,
può eseguire un’attività” compatibile. Richiamato l’art. 61 LCA e l’obbligo
di ridurre il danno da esso derivato, l’assicuratore ha comunicato ad AT 1 che
le indennità sarebbero state versate sino al 1. aprile 2021 per procedere al cambio
d’attività. Il 5 gennaio 2021, dopo una “comunicazione del 22 dicembre 2020”
di AT 1, l’assicuratore ha confermato la sua presa di posizione, richiamando
ancora l’art. 61 LCA e l’obbligo di contenimento del danno, senza possibilità
di procedere a un “prolungamento del periodo transitorio”;
· che, con la sua petizione, AT 1 produce
ancora atti relativi alla sua richiesta di ottenere prestazioni dell’AI oltre a
comunicazioni con quell’assicuratore e la stampa di uno scambio di e-mail con
la persona di riferimento in seno a CV 1;
· che l’atto non è stato trasmesso
all’assicuratore qui convenuto in causa per la presentazione delle sue
osservazioni alla luce dell’esito della procedura;
· che la presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00
del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29
gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Sul tema del
Considerandi
giudizio monocratico da parte dei membri della sezione di diritto pubblico del
TA si faccia riferimento a Ivano
Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione
di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici
alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale, in RtiD 2016-I-
307.
e ss.;
· che, come già stabilito nella sentenza di
principio 36.2017.59 del 24 gennaio 2018 emessa dal TCA nella sua composizione
completa (cfr. anche STCA 36.2018.58 del 10 agosto 2018; 36.2018.5 del 1° marzo
2018; 36.2018.27 del 19 aprile 2018; 36.2018.25 dell’8 maggio 2018; 36.2017.19
del 27 febbraio 2017 e 36.2019.99 del 10 ottobre 2019), questa Corte ha
precisato di non essere competente per decidere le vertenze sulle
indennità giornaliere per infortunio
secondo il diritto privato
(LCA). Il Tribunale cantonale ha affermato che:
" (…) Nel caso in cui il ricorrente intendesse fare valere pretese
derivanti dall’infortunio al piede e quindi dalla sua assicurazione
complementare alla LAINF - ciò che però non emerge con sufficiente
chiarezza dalla petizione -, questa Corte dovrebbe negare la propria competenza
ratione materiae.
In effetti, questa copertura
assicurativa soggiace non alla LAINF, bensì alla LCA (Ghélèw, Ramelet,
Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, pag.
325).
In merito all’art. 107 LAINF, in
vigore fino al 31 dicembre 2002 e ora sostituito, nei suoi contenuti, dall’art.
57.
LPGA, in RAMI 1990, U 103, pag. 265 seg., l’allora Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha statuito
che i tribunali previsti dall’art. 107 LAINF non sono competenti per giudicare
le contestazioni in materia di prestazioni complementari alla LAINF, a meno che
il diritto di procedura cantonale conferisca al tribunale delle assicurazioni
competente a dirimere le vertenze sorte in ambito LAINF, il potere di statuire
anche in merito a prestazioni derivanti dall’assicurazione complementare (STCA 35.2014.114 del 21 maggio 2015 consid. 2.2).
Su questa tematica il
consigliere nazionale Mauro Poggia ha depositato un’iniziativa parlamentare il
21.
giugno 2013 (n. 13.441) volta a modificare gli artt. 7 e 243 cpv. 2 lett. f
CPC, affinché all’istanza unica cantonale designata siano sottoposte non solo
le controversie derivanti dall’assicurazione complementare all’assicurazione
sociale malattie, ma anche le controversie derivanti dall’assicurazione
complementare alla LAINF e che ad entrambe si applichi la procedura
semplificata.
Per quel che concerne il Canton
Ticino, al suo art. 1 la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (Lptca) non conferisce al TCA alcuna competenza
in materia di assicurazioni complementari alla LAINF.
In ambito di assicurazioni complementari
private alla malattia, l’art. 75 LCAMal, nel nuovo tenore in vigore dal 1°
gennaio 2017, prevede che le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i
loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari
all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione sono
decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Giusta l’art. 67 cpv. 1 LAMal,
modificato dal 1° gennaio 2016 con l’introduzione della Legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (RS
832.12) del 26 settembre 2014, le persone domiciliate in Svizzera o che vi
esercitano un’attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65
anni possono stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera con un assicuratore
ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.
L’art. 2 cpv. 1 LVAMal dispone che le casse malati sono persone giuridiche di diritto
privato o pubblico senza scopo lucrativo che esercitano l'assicurazione sociale
malattie conformemente alla LAMal.
Secondo l’art. 2 cpv. 2 LVAMal, le casse
malati possono offrire, oltre all’assicurazione sociale malattie ai sensi della
LAMal, anche assicurazioni complementari; secondo le condizioni e nei limiti
massimi determinati dal Consiglio federale possono pure esercitare altri rami
d’assicurazione. Tali assicurazioni sono rette dalla legge federale del 2
aprile 1908 sul contratto d’assicurazione.
Le casse malati possono inoltre
esercitare l’assicurazione contro gli infortuni nei limiti previsti
dall’articolo 70 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981
sull'assicurazione contro gli infortuni.
L’art. 1 OVAMal precisa che per
altri rami d’assicurazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 LVAMal
s’intendono:
a. un’indennità in caso di morte
in seguito a malattia o infortunio di 6000 franchi al massimo;
b. la continuazione
dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 7a
dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal).
Il TCA è quindi competente a
dirimere controversie non solo in ambito di assicurazione sociale contro le
malattie, ma anche che concernono l’assicurazione complementare alla malattia
secondo la Legge sul contratto di assicurazione.
Le vertenze aventi per oggetto
le indennità giornaliere per malattia, siano esse regolate dalla LAMal
giusta l’art. 67 LAMal o dalla LCA su rinvio dell’art. 2 cpv. 2 LVAMal,
rientrano dunque nelle competenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni
in virtù dell’art. 75 LCAMal.
Per contro, se da un lato le
cause portanti sulle indennità giornaliere per infortunio
secondo
l’assicurazione sociale (artt. 15-17 LAINF) sono anch’esse attribuite al
TCA conformemente all’art. 57 LPGA, dall’altro lato le vertenze sulle indennità
giornaliere per infortunio
secondo il diritto privato (LCA) non
rientrano fra le competenze che la legge (art.
2.
cpv. 2 LVAMal) conferisce al
Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Nel caso concreto non si è infatti in presenza di un
altro ramo d’assicurazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LVAMal e dell’art. 1 OVAMal, di modo che la
competenza del TCA non può essere dedotta nemmeno dall’art. 75 LCAMal (sul tema
si veda la STCA 35.2011.79 del 16 febbraio 2012).
Pertanto, la verifica di un
eventuale diritto alle indennità giornaliere derivanti dall’infortunio (…) non
può qui essere esaminata”;
· che non vi sono motivi per scostarsi da
questa costante giurisprudenza, ritenuto anche come il trattamento della citata
iniziativa parlamentare del 21 giugno 2013 n. 13.441 dell’allora consigliere
nazionale Mauro Poggia, ripresa dal consigliere nazionale Golay, è stato
prorogato fino alla sessione invernale 2020 (cfr. www.parlament.ch/ e, ad oggi,
non è ancora stata evasa);
· che, di conseguenza, il TCA non è
competente per decidere nel merito della petizione inoltrata dall’attore
riferita a IG infortunio rette dalla LCA, petizione che deve pertanto essere
dichiarata irricevibile;
· che per quanto concerne l’ammissibilità
di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza
4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte ha affermato che lo stesso è
ammissibile a prescindere dal valore litigioso siccome il giudizio emanato da
un’unica istanza cantonale ed alla luce della materia di cui si tratta (si
vedano gli art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese
di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799
consid. 1.1);
· che secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i
tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di
sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del
diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare
all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza
il nominativo dell’attore.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
alle parti ed alla FINMA, Berna.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti