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Decisione

36.2021.13

Non è data competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni per le cause fondate sulle complementari all'infortunio

8 marzo 2021Italiano12 min

pervenuto il giorno successivo al Tribunale cantonale delle assicurazioni, AT 1,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

Fatti

36.2021.13

IR/sc

Lugano

8

marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sulla petizione del 4 marzo 2021 formulata da

AT 1

contro

CV 1

in materia di assicurazione contro le malattie

considerato in fatto ed in diritto

· che con atto del 4 marzo 2021 (doc. I),

pervenuto il giorno successivo al Tribunale cantonale delle assicurazioni, AT 1,

cittadino italiano, 1965, domiciliato a __________, ha convenuto in giudizio “l’assicurazione

CV 1” (recte: CV 1), con sede legale a __________ (si veda l’estratto RC

acquisito da questo Tribunale come pure la STCA 36.20219.115 del 23 aprile 2020

che opponeva il medesimo attore all’assicuratore con pretese fondate sulla

malattia). Alla base delle sue richieste l’assicurato pone il contratto (che

non ha prodotto), retto dalla LCA, avente per oggetto il versamento di

indennità per perdita di guadagno infortunio e malattia della CV 1. La

petizione è intestata “proseguimento del versamento indennità perdita di

guadagno infortunio assicurazione CV 1” (doc. I) e chiede la condanna

dell’assicuratore al versamento di indennità di perdita di guadagno che non

quantifica e ciò senza neppure specificarne la durata;

· che, con la sua petizione, AT 1 indica di

essere inabile al lavoro come rileverebbe il medico incaricato

dall’assicuratore dott. __________, a seguito di “un problema alla spalla”

che conduce a ritenere limitazioni importanti;

· che agli atti è stata prodotta

confusamente diversa documentazione tra cui un rapporto del 14 dicembre 2020

del dott. __________ di __________, incaricato da CV 1, destinato

all’assicuratore, con cui il professionista precisa che “il 14 ottobre 2019

l’assicurato rimane coinvolto in un incidente sul lavoro, cadendo da un’altezza

di circa 2 metri. Riporta un trauma cranico e del massiccio facciale con

fratture scomposte dei processi frontali degli ossi mascellari e una frattura

composta del setto nasale antero superiore, la frattura della base della

falange intermedia del dito III della mano dx e una contusione alla spalla dx”

con la precisazione di un ricovero ospedaliero dal 14 al 16 ottobre 2019 presso

l’__________ e il successivo intervento chirurgico eseguito alla spalla dal

dott. __________ in artroscopia, con recupero della funzionalità come descritto

nel rapporto. Il dott. __________ precisa che AT 1 presenta, quale altra

patologia, una sintomatologia ansiosa presa in cura dallo psichiatra dott. __________

e indica, nell’anamnesi, un infarto miocardico nel 2014 senza sintomi cardiaci

residui. Analizzando la capacità lavorativa il dott. __________ osserva che “la

patologia cardiaca e il disturbo ansioso non sono influenti sulla capacità

lavorativa” al contrario dell’infortunio e dei problemi cronici alla spalla

con le conseguenti limitazioni. Agli atti sono stati prodotti ulteriori

documenti medici, in specie la cartella clinica del dott. __________ del 4

febbraio 2020, da cui emerge la causa dei dolori che deve essere ricondotta a “caduta

accidentale da un ponteggio sul cantiere sulla spalla dx, da allora lamenta

dolori” e, quo alla diagnosi “rottura cuffia spalla dx dopo trauma

distorsivo”;

· che, unitamente all’esposto, AT 1 ha

prodotto due fogli di “Controllo dell’inabilità lavorativa a seguito

d’infortunio” allestiti dall’assicuratore (redatto sulla carta intestata

dell’assicuratore sociale __________);

· che, il 14 dicembre 2020, l’assicuratore

(ancora su carta intestata della __________ che – per quanto desumibile

dall’estratto RC dell’azienda - “betriebt die soziale Krankenversicherung …

und die obligatorische Unfallversicherung” oltre alla possibilità di

offrire “im Rahmen der Bundesrechtlichen Schranken weitere

Versicherungsarten” mentre la CV 1 ha quale scopo: “… den Betrieb des

Versicherungsgeschäftes gemäss Bundesgesetz betreffend die Aufsicht über die

privaten Versicherungseinrichtungen (VAG) in den Sparten Krankheit, Unfall und

touristische Beistandsleistungen. Sie kann das

Rückversicherungsgeschäft betreiben; vollständige Zweckumschreibung gemäss

Statuten”) ha comunicato che “dalla valutazione del nostro medico

consulente del 14 dicembre 2020 si evince che lei non potrà più riprendere la

sua capacità lavorativa completa … (nella) sua professione di sempre. Tuttavia,

può eseguire un’attività” compatibile. Richiamato l’art. 61 LCA e l’obbligo

di ridurre il danno da esso derivato, l’assicuratore ha comunicato ad AT 1 che

le indennità sarebbero state versate sino al 1. aprile 2021 per procedere al cambio

d’attività. Il 5 gennaio 2021, dopo una “comunicazione del 22 dicembre 2020”

di AT 1, l’assicuratore ha confermato la sua presa di posizione, richiamando

ancora l’art. 61 LCA e l’obbligo di contenimento del danno, senza possibilità

di procedere a un “prolungamento del periodo transitorio”;

· che, con la sua petizione, AT 1 produce

ancora atti relativi alla sua richiesta di ottenere prestazioni dell’AI oltre a

comunicazioni con quell’assicuratore e la stampa di uno scambio di e-mail con

la persona di riferimento in seno a CV 1;

· che l’atto non è stato trasmesso

all’assicuratore qui convenuto in causa per la presentazione delle sue

osservazioni alla luce dell’esito della procedura;

· che la presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Sul tema del

Considerandi

giudizio monocratico da parte dei membri della sezione di diritto pubblico del

TA si faccia riferimento a Ivano

Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione

di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici

alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale, in RtiD 2016-I-

307.

e ss.;

· che, come già stabilito nella sentenza di

principio 36.2017.59 del 24 gennaio 2018 emessa dal TCA nella sua composizione

completa (cfr. anche STCA 36.2018.58 del 10 agosto 2018; 36.2018.5 del 1° marzo

2018; 36.2018.27 del 19 aprile 2018; 36.2018.25 dell’8 maggio 2018; 36.2017.19

del 27 febbraio 2017 e 36.2019.99 del 10 ottobre 2019), questa Corte ha

precisato di non essere competente per decidere le vertenze sulle

indennità giornaliere per infortunio

secondo il diritto privato

(LCA). Il Tribunale cantonale ha affermato che:

" (…) Nel caso in cui il ricorrente intendesse fare valere pretese

derivanti dall’infortunio al piede e quindi dalla sua assicurazione

complementare alla LAINF - ciò che però non emerge con sufficiente

chiarezza dalla petizione -, questa Corte dovrebbe negare la propria competenza

ratione materiae.

In effetti, questa copertura

assicurativa soggiace non alla LAINF, bensì alla LCA (Ghélèw, Ramelet,

Ritter, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents, Losanna 1992, pag.

325).

In merito all’art. 107 LAINF, in

vigore fino al 31 dicembre 2002 e ora sostituito, nei suoi contenuti, dall’art.

57.

LPGA, in RAMI 1990, U 103, pag. 265 seg., l’allora Tribunale federale delle

assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale, TF) ha statuito

che i tribunali previsti dall’art. 107 LAINF non sono competenti per giudicare

le contestazioni in materia di prestazioni complementari alla LAINF, a meno che

il diritto di procedura cantonale conferisca al tribunale delle assicurazioni

competente a dirimere le vertenze sorte in ambito LAINF, il potere di statuire

anche in merito a prestazioni derivanti dall’assicurazione complementare (STCA 35.2014.114 del 21 maggio 2015 consid. 2.2).

Su questa tematica il

consigliere nazionale Mauro Poggia ha depositato un’iniziativa parlamentare il

21.

giugno 2013 (n. 13.441) volta a modificare gli artt. 7 e 243 cpv. 2 lett. f

CPC, affinché all’istanza unica cantonale designata siano sottoposte non solo

le controversie derivanti dall’assicurazione complementare all’assicurazione

sociale malattie, ma anche le controversie derivanti dall’assicurazione

complementare alla LAINF e che ad entrambe si applichi la procedura

semplificata.

Per quel che concerne il Canton

Ticino, al suo art. 1 la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (Lptca) non conferisce al TCA alcuna competenza

in materia di assicurazioni complementari alla LAINF.

In ambito di assicurazioni complementari

private alla malattia, l’art. 75 LCAMal, nel nuovo tenore in vigore dal 1°

gennaio 2017, prevede che le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i

loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari

all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione sono

decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Giusta l’art. 67 cpv. 1 LAMal,

modificato dal 1° gennaio 2016 con l’introduzione della Legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (RS

832.12) del 26 settembre 2014, le persone domiciliate in Svizzera o che vi

esercitano un’attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65

anni possono stipulare un’assicurazione d’indennità giornaliera con un assicuratore

ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.

L’art. 2 cpv. 1 LVAMal dispone che le casse malati sono persone giuridiche di diritto

privato o pubblico senza scopo lucrativo che esercitano l'assicurazione sociale

malattie conformemente alla LAMal.

Secondo l’art. 2 cpv. 2 LVAMal, le casse

malati possono offrire, oltre all’assicurazione sociale malattie ai sensi della

LAMal, anche assicurazioni complementari; secondo le condizioni e nei limiti

massimi determinati dal Consiglio federale possono pure esercitare altri rami

d’assicurazione. Tali assicurazioni sono rette dalla legge federale del 2

aprile 1908 sul contratto d’assicurazione.

Le casse malati possono inoltre

esercitare l’assicurazione contro gli infortuni nei limiti previsti

dall’articolo 70 capoverso 2 della legge federale del 20 marzo 1981

sull'assicurazione contro gli infortuni.

L’art. 1 OVAMal precisa che per

altri rami d’assicurazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 LVAMal

s’intendono:

a. un’indennità in caso di morte

in seguito a malattia o infortunio di 6000 franchi al massimo;

b. la continuazione

dell’assicurazione delle cure medico-sanitarie secondo l’articolo 7a

dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal).

Il TCA è quindi competente a

dirimere controversie non solo in ambito di assicurazione sociale contro le

malattie, ma anche che concernono l’assicurazione complementare alla malattia

secondo la Legge sul contratto di assicurazione.

Le vertenze aventi per oggetto

le indennità giornaliere per malattia, siano esse regolate dalla LAMal

giusta l’art. 67 LAMal o dalla LCA su rinvio dell’art. 2 cpv. 2 LVAMal,

rientrano dunque nelle competenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni

in virtù dell’art. 75 LCAMal.

Per contro, se da un lato le

cause portanti sulle indennità giornaliere per infortunio

secondo

l’assicurazione sociale (artt. 15-17 LAINF) sono anch’esse attribuite al

TCA conformemente all’art. 57 LPGA, dall’altro lato le vertenze sulle indennità

giornaliere per infortunio

secondo il diritto privato (LCA) non

rientrano fra le competenze che la legge (art.

2.

cpv. 2 LVAMal) conferisce al

Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Nel caso concreto non si è infatti in presenza di un

altro ramo d’assicurazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LVAMal e dell’art. 1 OVAMal, di modo che la

competenza del TCA non può essere dedotta nemmeno dall’art. 75 LCAMal (sul tema

si veda la STCA 35.2011.79 del 16 febbraio 2012).

Pertanto, la verifica di un

eventuale diritto alle indennità giornaliere derivanti dall’infortunio (…) non

può qui essere esaminata”;

· che non vi sono motivi per scostarsi da

questa costante giurisprudenza, ritenuto anche come il trattamento della citata

iniziativa parlamentare del 21 giugno 2013 n. 13.441 dell’allora consigliere

nazionale Mauro Poggia, ripresa dal consigliere nazionale Golay, è stato

prorogato fino alla sessione invernale 2020 (cfr. www.parlament.ch/ e, ad oggi,

non è ancora stata evasa);

· che, di conseguenza, il TCA non è

competente per decidere nel merito della petizione inoltrata dall’attore

riferita a IG infortunio rette dalla LCA, petizione che deve pertanto essere

dichiarata irricevibile;

· che per quanto concerne l’ammissibilità

di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della causa, con sentenza

4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l’Alta Corte ha affermato che lo stesso è

ammissibile a prescindere dal valore litigioso siccome il giudizio emanato da

un’unica istanza cantonale ed alla luce della materia di cui si tratta (si

vedano gli art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese

di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799

consid. 1.1);

· che secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma elettronica e senza

il nominativo dell’attore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

alle parti ed alla FINMA, Berna.

Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti