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Decisione

36.2021.15

Petizione irricevibile poiché il contratto assicurativo contro la perdita di guadagno in caso di malattia tra l'assicuratore e l'ex datore di lavoro dell'attrice è retto dalla LAMal e non dalla LCA. Trasmissione immediata degli atti all'assicuratore sociale competente per l'emissione della decisione

14 luglio 2021Italiano21 min

decisioni su opposizione devono essere promulgate entro un termine adeguato, motivate

Source ti.ch

Incarto

n.

36.2021.15-16

cs

Lugano

14 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione dell’8 marzo 2021 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

denunciata in lite:

CV 1

__________

rappr. da: __________

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. AT

1, nata nel 1976, dipendente della ditta __________ quale impiegata d’ufficio

nella misura del 50% e per il restante 50% al beneficio di una rendita AI a

causa di una sclerosi multipla, è assicurata contro la perdita di guadagno in

caso di malattia presso CV 1 (di seguito: CV 1) per il tramite del proprio datore

di lavoro (doc. 62).

B. Il

10 settembre 2020 AT 1, dopo un diverbio con il proprio datore di lavoro, ha prodotto

un certificato medico del dr. med. __________, FMH medicina interna, che ha

attestato una completa incapacità lavorativa fino al 18 settembre 2020 (doc 1,

inc. 36.2021.15), a causa dell’esordio di una sindrome ansioso depressiva

reattiva (doc. 7, inc. 36.2021.15). Il 14 settembre 2020 il dr. med. __________

ha precisato che l’interessata “può lavorare in mansione abituale ma non

nello stesso posto di lavoro (IL 0% in abituale mansione al di fuori

dell’abituale ambiente lavorativo)” (doc. 7, inc. 36.2021.15).

CV

1 ha versato le prestazioni pattuite fino al 30 settembre 2020 (doc. 10, inc.

36.2021.15), precisando che l’interessata è da considerare abile al lavoro in

misura completa ma presso un altro datore di lavoro dal 1° ottobre 2020 (doc.

11, inc. 36.2021.15).

Il

24 settembre 2020 il dr. med. __________ ha certificato una completa incapacità

lavorativa di AT 1 in ogni attività a causa della patologia psichica ed ha

organizzato un appuntamento presso una specialista in psichiatria (doc. 14,

inc. 36.2021.15).

Il

18 ottobre 2020 AT 1 è stata visitata, su incarico dell’assicuratore, dal dr.

med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha accertato la

persistenza di una sintomatologia ansiosa-depressiva di rilevanza clinica, ed

ha ritenuto ragionevolmente proponibile ed esigibile la ripresa dell’attività

lavorativa al 50%, come in precedenza, dal 1° gennaio 2021 (doc. 27, inc.

36.2021.15).

C. Il

23 ottobre 2020 CV 1 ha informato l’interessata che dal 1° gennaio 2021 sarebbe

stata considerata nuovamente abile al lavoro in misura completa nella sua

attività e che le indennità giornaliere sarebbero state sospese (doc. 28, inc.

36.2021.15).

Il

26 ottobre 2020 __________ ha disdetto il rapporto di lavoro con AT 1 con

effetto immediato (doc. M, inc. 36.2021.15).

D. In

data 23 dicembre 2020 AT 1 è nuovamente stata visitata dal dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, il quale, posta la diagnosi psichiatrica di

disturbo dell’adattamento con reazione mista ansiosa-depressiva (F43.22) nel

contesto di difficoltà sul posto di lavoro, ha rilevato che le condizioni

psicofisiche dell’interessata sono peggiorate nel corso dell’ultimo mese a

causa di un persistente conflitto con il datore di lavoro ed ha ritenuto

esigibile la ripresa dell’attività lavorativa dal 1° febbraio 2021 nella misura

del 50%, come prima, ma presso un altro datore di lavoro e “salvo complicazioni”

(doc. 45, pag. 6 inc. 36.2021.15).

E. L’assicurata

nel corso del mese di gennaio e febbraio 2021 ha sollecitato il versamento

delle indennità a CV 1. L’assicuratore si è rifiutato di erogare ulteriori

prestazioni poiché dal 1° gennaio 2021 la ditta __________ è assicurata presso __________,

cui, secondo CV 1, compete l’eventuale pagamento delle indennità (cfr. doc. 50,

inc. 36.2021.15).

F. AT

1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato una petizione al TCA, con la

quale ha chiesto che CV 1 sia condannata a versare le prestazioni dal 1°

gennaio 2021, pari a fr. 68.40 al giorno, oltre interessi al 5%, ritenuto come

in caso di disdetta con effetto immediato il contratto di lavoro termina subito

e di conseguenza il vecchio assicuratore rimane obbligato al versamento delle

prestazioni (doc. I, inc. 36.2021.15). Contestualmente ha denunciato in lite la

__________ (cfr. doc. IV, inc. 36.2021.15).

Dopo

essere stata interpellata dal Giudice delegato (doc. III, inc. 36.2021.15),

l’attrice ha completato la sua petizione (doc. IV, inc. 36.2021.15) e la

semplice denuncia in lite (doc. III, inc. 36.2021.16).

Con

osservazioni 16 aprile 2021 CV 1 ha chiesto la reiezione della petizione

sostenendo che la disdetta in tronco è abusiva e pertanto spetta al nuovo

assicuratore versare le eventuali prestazioni ancora dovute (doc. VIII, inc.

36.2021.16).

In

data 16 aprile 2021 __________ ha dichiarato di intervenire in lite in favore

dell’attrice, ha brevemente preso posizione sulla fattispecie ed ha chiesto di

poter avere accesso agli atti (doc. VIII, inc. 36.2021.16).

Con

decreto del 19 aprile 2021 il Giudice delegato del TCA ha assegnato a __________

(di seguito: __________) un termine per visionare gli atti e prendere posizione

sulla fattispecie (doc. X, inc. 36.2021.15).

__________

si è espressa il 3 maggio 2021, aderendo alla tesi attorea e producendo sue

osservazioni (doc. XI, inc. 36.2021.16).

G. In

data 11 maggio 2021 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza di

discussione (doc. XV, inc. 36.2021.15).

Il

18 maggio 2021 il TCA ha interpellato la dr.ssa med. __________ (doc. XVI,

36.2021.15), la quale ha risposto il 26 maggio 2021 (doc. XVII, 36.2021.15).

Le

parti sono state chiamate ad esprimersi in merito (doc. XVIII, inc. 36.2021.15).

Il

7 giugno 2021 __________ ha preso posizione (doc. XXI, 36.2021.15). CV 1 ha

prodotto le sue osservazioni il 14 giugno 2021, contestando quanto affermato

dalla dr.ssa med. __________ in quanto medico curante dell’attrice e chiedendo

di sottoporre la sua presa di posizione al dr. med. __________,

subordinatamente di allestire una perizia medica (doc. XXII). L’attrice ha

inoltrato il suo allegato il 17 giugno 2021 (doc. XXIV).

H. Il

21 giugno 2021 il Giudice delegato del TCA si è rivolto alle parti,

evidenziando che dagli atti emerge che la copertura in essere presso CV 1 non è

retta dalla LCA ma dalla LAMal ed ha assegnato loro un termine scadente il 2

luglio 2021 per esprimersi in merito (doc. XXV).

Il

30 giugno 2021 la __________ ha chiesto una proroga (doc. XXVI), concessa fino

al 12 luglio 2021 (doc. XXVII).

In

data 30 giugno 2021 l’attrice ha affermato che “effettivamente con tutta

verosimiglianza si tratta di una procedura LAMal”, rilevando come la

convenuta non ha mai fatto presente tale aspetto e non ha emesso alcuna

decisione formale (doc. XXVIII), mentre il 1° luglio 2021 ha prodotto un certificato

della dr.ssa med. __________ che ha attestato una completa incapacità

lavorativa dell’attrice dal 2 luglio 2021 al 2 agosto 2021 (doc. XXIX).

Con

scritto del 2 luglio 2021 RA 1 ha ammesso che la procedura è retta dalla LAMal

e non dalla LCA, di non essersi accorta di tale aspetto ed ha proposto, alla

luce del principio di economia processuale, di non stralciare dai ruoli la

procedura e di continuare nella via intrapresa. La convenuta ha inoltre

rilevato che debitrice delle prestazioni rimane CV 1 (doc. XXX).

__________

si è espressa l’8 luglio 2021, stigmatizzando l’agire dell’assicuratore,

ritenendolo temerario o quantomeno marcatamente negligente. L’assicuratore

afferma che sarebbe poco equo rinviare l’attrice, previo stralcio della causa

con accollo di spese e ripetibili, alla procedura vigente in ambito di

assicurazioni sociali, ciò che rappresenterebbe un formalismo eccessivo. __________

sarebbe d’accordo di far valutare al Tribunale, con la partecipazione delle

parti, la possibilità di individuare una soluzione di compromesso (doc. XXXI,

inc. 36.2021.15).

in

diritto

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (sul tema si veda: Ivano

Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione

di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici

alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e

segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., si vedano inoltre le STF

9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF

8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre

2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio

2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF

H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del

26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014

dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

2. Nelle cause relative alle

assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie ai

sensi della LAMal è di principio applicabile il CPC (DTF 138 III 558, consid. 3.2;

cfr. anche sentenza 4A_517/2017 del 2 ottobre 2018; Anne-Sylvie Dupont: La procédure en matière d’assurances

complémentaires à l’assurance-maladie sociale, in: Le procés civil social,

edito per CEMAJ/Facoltà di diritto dell’Università di Neuchâtel, dalla Helbing

& Lichtenhahn, Basilea, 2018, pag. 108 n. 39 e seguenti), e meglio la procedura semplificata di cui agli art. 243 e seguenti CPC (cfr.

art. 243 cpv. 2 lett. f CPC), che prevede che i fatti sono accertati d’ufficio

(art. 247 CPC: massima inquisitoria sociale: DTF 141 III 569, consid. 2.3.1).

Circa

la competenza, l’art. 7 CPC prevede che i Cantoni possono designare un

tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, le controversie

derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le

malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione

malattie. L’art. 75 LCAMal, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2016,

prevedeva che le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i

loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari

all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione,

praticati da assicuratori autorizzati all’esercizio ai sensi della LAMal e

delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale delle

assicurazioni.

Con sentenza 36.2004.85 del

21 marzo 2005, in un caso relativo ad un contratto di indennità giornaliera in

caso di malattia retta dalla LCA, il TCA aveva stabilito che lo

scopo dell’art. 75 LCAMal voluto dal legislatore era quello di permettere al

cittadino, per ragioni di chiarezza e trasparenza e per evitare confusioni ed

incertezze, di adire lo stesso giudice (nel caso di specie: il TCA) quando i

due rami dell’assicurazione (sociale e privata) sono praticati dallo stesso

assicuratore. Attribuendo al TCA la competenza di giudicare anche nel merito

delle cause nelle quali si applica il diritto privato (in particolare la LCA),

si voleva conferire “ad un'unica istanza la competenza di giudizio in ogni

settore dell’assicurazione contro le malattie”. Questa norma prevedeva che

il TCA poteva essere adito per le contestazioni relative alle

assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie se

praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal. In

particolare a questo Tribunale erano attribuite le cause contro

gli assicuratori sociali “tradizionali” che offrivano anche le

assicurazioni complementari, indipendentemente dalla forma giuridica scelta per

gestire le assicurazioni private.

Con sentenza

4A_241/2015 del 20 ottobre 2015, pubblicata in DTF 141 III 479, il Tribunale

federale ha stabilito che il Cantone, che istituisce un tribunale che decide

quale istanza cantonale unica sulla base dell’art. 7 CPC, deve sottoporre a

quest’ultimo tutte le controversie derivanti da assicurazioni

complementari all’assicurazione sociale contro le malattie (consid. 2).

Per l’Alta

Corte, l’art. 7 CPC non conferisce alcuna possibilità di un trasferimento solo

parziale delle competenze attribuite all’istanza unica designata dal diritto

cantonale. La norma offre ai Cantoni una sola alternativa: o prevedere

un’autorità giudiziaria che statuisce in istanza unica e gli attribuisce tutti

Fatti

i litigi menzionati nel medesimo disposto, oppure rinunciare a questa

giurisdizione speciale e confermare il regime ordinario con due istanze

cantonali.

In seguito a questa

sentenza, il 14 dicembre 2015, Gianrico Corti e cofirmatari hanno inoltrato al

Consiglio di Stato del Canton Ticino un’iniziativa parlamentare nella forma

generica intitolata “contenzioso in tema di indennità per la perdita di

guadagno: un’unica autorità giudiziaria competente per l’intera materia”

che chiedeva la modifica dell’art. 75 LCAMal. Il Governo ha preso posizione

sull’iniziativa con Messaggio n. 7199. Al termine dell’iter legislativo, il 1°

gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica dell’art. 75 LCAMal e la norma

transitoria, che hanno il seguente tenore (BU 54/2016):

" (…)

Art. 75 Le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i

loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari

all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione sono

decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.

Art. 83d (nuovo) Le procedure pendenti inoltrate dopo il 31 dicembre

2010 sono trasmesse d’ufficio al Tribunale cantonale delle assicurazioni.”

3. Per

quanto concerne invece le vertenze rette dalla LAMal, secondo l’art. 49 cpv. 1

LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con

l’interessato, l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia

di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Una domanda relativa a una decisione

d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse

degno di protezione (art. 49 cpv. 2 LPGA). Per l’art. 49 cpv. 3 LPGA le

decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle

parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare

pregiudizi per l’interessato.

Ai

sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che

non sono contemplati nell’art. 49 cpv. 1 possono essere sbrigati con una

procedura semplificata. L’art. 51 cpv. 2 LPGA prevede che l’interessato può

esigere che sia emanata una decisione. Secondo l’art.

52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni

facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate, fanno eccezione le

decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le

decisioni su opposizione devono essere promulgate entro un termine adeguato, motivate

e contenere l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici.

Per

l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione, e quelle contro cui

un’opposizione è esclusa, possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo

l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,

nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione

su opposizione. La norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata

giustizia.

4. Alla

luce di quanto sopra le vie di diritto in caso di assicurazione complementare

alla LAMal e in caso di assicurazione soggetta alla LAMal sono ben distinte e

non possono sovrapporsi (sul tema: Anne-Sylvie

Dupont: La procédure en matière d’assurances complémentaires à

l’assurance-maladie sociale, in: Le procés civil social, edito per

CEMAJ/Facoltà di diritto dell’Università di Neuchâtel, dalla Helbing &

Lichtenhahn, Basilea, 2018). Nella misura in cui

l’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia è retta dalla

LCA, ad essa va applicata la procedura prevista dal CPC (segnatamente art. 243

e seguenti), se invece l’assicurazione contro la perdita di guadagno è retta

dalla LAMal (art. 67 e seguenti LAMal), trova applicazione la procedura

prevista dalla LPGA (art. 49 e seguenti). Non solo. Le vie di diritto contro le

decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni emanate in applicazione

della LCA, rispettivamente della LAMal, sono, esse pure, radicalmente diverse

poiché avverso le prime è dato il ricorso in materia civile al Tribunale

federale (con implicazione della I Corte di diritto civile), mentre per le

seconde è dato il rimedio del ricorso al TF in materia di diritto pubblico (con

implicazione della II Corte di diritto sociale).

5. Nel

caso di specie, come ammesso dalla convenuta (doc. XXX, inc. 36.2021.15) e,

parzialmente, dall’attrice (doc. XXVIII, inc. 36.2021.15), la vertenza in esame

è retta dalla LAMal. Infatti nella polizza assicurativa sottoscritta da CV 1 e

dall’ex datore di lavoro dell’attrice, prodotta dall’assicuratore con le

osservazioni (doc. VIII; non a disposizione dell’attrice al momento dell’azione

in giustizia), figura che si tratta di una “assicurazione collettiva

d’indennità giornaliera secondo LAMAL” (doc. 62, pag. 1) e che la “legge

federale sull’assicurazione delle cure medico-sanitarie (LAMal) del 18 marzo 1994

costituisce parte integrante del presente contratto” (doc. 62, pag. 4).

Dagli

atti emerge ancora che sono applicabili le condizioni generali d’assicurazione

(CGA) ai sensi della LAMal edizione 2006 (doc. 61, pag. 1), il cui art. 1

prevede che nella misura in cui non si applicano in maniera vincolante altre

norme della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (LPGA) o della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), le

basi del contratto sono le CGA, le Condizioni complementari, le Condizioni

speciali (lett. a), la polizza d’assicurazione ed eventuali sue appendici

(lett. b). Al punto I delle CGA figura inoltre che l’assicuratore è CV 1, __________

(cfr. anche polizza, doc. 62, pag. 1), mentre l’art. 28 cpv. 1 CGA prevede che

se una persona assicurata non è d’accordo con una decisione, l’assicuratore

rilascia per scritto una decisione corredata di motivazione (cpv. 1). Contro

tale decisione può essere elevata opposizione presso l’assicuratore, entro 30

giorni dal giorno di ricezione della stessa (cpv. 2). La decisione cresce in

giudicato se, al decorrere di tale termine, non viene presentata alcuna

Considerandi

opposizione o se l’opposizione viene respinta con decisione legalmente

definitiva (cpv. 3). Da rilevare anche il conteggio delle prestazioni consegnato

agli atti che indica come si tratta di una “indennità giornaliera LAMal”

(cfr. doc. 10 e doc. GG).

In

queste condizioni, trattandosi di una vertenza retta dal diritto pubblico e non

dal diritto privato la petizione risulta irricevibile, mentre gli atti devono

essere trasmessi a CV 1 affinché emetta immediatamente, senza indugio alcuno, fatta

salva la concessione dell’eventuale effetto sospensivo ad un possibile ricorso

al Tribunale federale contro questa sentenza (cfr. art. 103 cpv. 1 e 3 LTF), una

decisione formale soggetta ad opposizione.

6.

Questo

Tribunale, con riferimento ai temi sottoposti o soggiacenti al suo esame,

evidenza la giurisprudenza da esso sviluppata, ciò al fine di permettere alle

parti di inquadrare giuridicamente la fattispecie. Rinvio va quindi fatto alle:

- STCA

36.2017.48

del 22 novembre 2018 (in particolare consid. 2.6 e 2.7), dove il TCA

ha trattato il caso di un’assicurata licenziata con effetto immediato che

chiedeva il pagamento di indennità giornaliere (cfr. anche DTF 144 I 11, consid. 4.7 e Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4a ed.

2019, pag. 750 e seguenti);

-

STCA 36.2020.29 del 26 gennaio 2021 dove questo Tribunale ha fatto

allestire una perizia giudiziaria in una vertenza in cui un assicurato chiedeva

il versamento di ulteriori indennità giornaliere sulla base delle valutazioni

del proprio psichiatra curante, mentre l’assicuratore si rifaceva alle

valutazioni di uno specialista in psichiatria che aveva effettuato una

valutazione della capacità lavorativa prospettica, fondata su

ipotesi future, senza più visitare la persona

assicurata malgrado le certificazioni del curante;

-

sentenza 4A_73/2019 del 29 luglio 2019, consid.

3.3.3, dove, circa l’assegnazione di un termine di 3-5 mesi per cambiare

attività, il Tribunale federale ha affermato che: “Denn die zu gewährende Übergangsfrist

dient nicht nur der Umschulung, sondern vielmehr generell der Anpassung und

Stellensuche (BGE 133 III 527 E. 3.2.1 S. 531; 114 V 281 E. 5b. S. 289 f.; vgl. insb. auch zit.

Urteil 4A_111/2010 E. 3.2, wo eine Übergangsfrist von 5 Monaten als angemessen

betrachtet wurde, obwohl der Versicherte bloß eine neue (Teilzeit-) Stelle im

angestammten Beruf suchen musste). Aus dem Zweck der Übergangsfrist folgt, dass

während dieser Frist Taggelder weiterhin gemäß der Arbeitsunfähigkeit im

angestammten Beruf zu leisten sind (vgl. Urteil 4A_79/2012 vom 27. August 2012

E. 5.1; HÄBERLI/HUSMANN, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche

Aspekte, 2015, S. 173 Rz. 546)”.

7.

Alla

luce della natura della procedura e del suo esito non si prelevano spese

processuali (art. 114 lett. e CPC), né sono assegnate ripetibili. L’assicuratore,

che del resto neppure ha sollevato la questione della competenza del TCA a

giudicare nel merito della petizione inoltrata dall’attrice, è infatti rappresentato

dal servizio giuridico interno (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler

Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114

CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1

non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016,

consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2019.89 del 13 novembre 2019; sentenza

36.2017.109

del 5 marzo 2018; sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018).

La semplice denunciata in

lite non ha diritto alle ripetibili (cfr. DTF 130 III 571, consid. 6 e sentenza

4A_480/2014 del 5 novembre 2015, citate da Francesco

Trezzini, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale

civile svizzero [CPC], n. 26-27 ad art. 106). Nella sentenza 4A_480/2014 del 5

novembre 2015, al consid. 4.3 il Tribunale federale ha rammentato:

"

(…)

Nella fattispecie, vista la passività della ricorrente dopo

l'emanazione della sentenza di primo grado, non è possibile rimproverare ai

Giudici d'appello una violazione delle norme del CPC per non averle

riconosciuto ripetibili”.

Giova poi osservare che la ricorrente ha partecipato alla

procedura di prima istanza quale denunciata in lite e che, per quanto attiene

all'attribuzione di ripetibili a una tale parte accessoria, non vanno

semplicemente riprese le regole applicabili alle parti principali. Infatti,

come il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare, alla base di una

chiamata in causa vi è il rapporto giuridico fra denunciante e denunciato e che

l'intervento del denunciato nel processo è volto alla tutela di quest'ultimo

rapporto giuridico, di cui l'avversario non è parte. Per questo motivo non si

giustifica in linea di principio assegnare ripetibili al denunciato, che ha

appoggiato la parte vincente, a meno che particolari ragioni di equità

impongano una soluzione diversa (DTF 109 II 144 consid. 4, v. anche DTF

130.

III 571 consid. 6). Tali considerazioni non vengono nemmeno smentite

dall'autore menzionato dalla ricorrente nella replica: questi infatti non

milita per l'automatismo proposto nel gravame, ma limita l'attribuzione di

ripetibili all'interveniente vincente al caso in cui una tutela comune degli

interessi con la parte principale non era opportuna (MARTIN H. STERCHI, in

Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 13 ad art. 106 CPC). A titolo di completezza si può aggiungere

che anche la dottrina maggioritaria condivide l'assunto che l'interveniente

adesivo - e quindi anche il denunciato in lite - non ha di regola diritto a

ripetibili (FRANCESCO TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale

civile svizzero [CPC], 2011, pag. 435; VIKTOR RUEGG, in: Basler Kommentar,

Schweizerische Zivilprozessordnung, 2aed. 2013, n. 9 ad art.

106.

CPC; DAVID JENNY, in Kommentar zur Schweizerischen

Zivilprozessordnung [ZPO], a cura di Sutter-Somm/ Hasenböhler /Leuenberger,

2aed. 2013, n. 19 ad art. 106 CPC; ADRIAN

URWYLER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], a cura di

Brunner/Gasser/Schwander, 2011, n. 9 ad art. 106 CPC;

HANS SCHMID, in ZPO, a cura di Oberhammer/Domej/Haas, 2aed. 2014, n. 10 ad art.

106.

CPC).”

8.

Per quanto concerne

l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della

causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte ha affermato

che:

" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr.

1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino

le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni

complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del

Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della

LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo

l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la

pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la

presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è irricevibile.

§ Gli atti

sono subito restituiti a CV 1, __________, affinché emetta immediatamente

e senza alcun indugio una decisione formale in merito.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti