36.2021.15
Petizione irricevibile poiché il contratto assicurativo contro la perdita di guadagno in caso di malattia tra l'assicuratore e l'ex datore di lavoro dell'attrice è retto dalla LAMal e non dalla LCA. Trasmissione immediata degli atti all'assicuratore sociale competente per l'emissione della decisione
14 luglio 2021Italiano21 min
decisioni su opposizione devono essere promulgate entro un termine adeguato, motivate
Source ti.ch
Incarto
n.
36.2021.15-16
cs
Lugano
14 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione dell’8 marzo 2021 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
denunciata in lite:
CV 1
__________
rappr. da: __________
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. AT
1, nata nel 1976, dipendente della ditta __________ quale impiegata d’ufficio
nella misura del 50% e per il restante 50% al beneficio di una rendita AI a
causa di una sclerosi multipla, è assicurata contro la perdita di guadagno in
caso di malattia presso CV 1 (di seguito: CV 1) per il tramite del proprio datore
di lavoro (doc. 62).
B. Il
10 settembre 2020 AT 1, dopo un diverbio con il proprio datore di lavoro, ha prodotto
un certificato medico del dr. med. __________, FMH medicina interna, che ha
attestato una completa incapacità lavorativa fino al 18 settembre 2020 (doc 1,
inc. 36.2021.15), a causa dell’esordio di una sindrome ansioso depressiva
reattiva (doc. 7, inc. 36.2021.15). Il 14 settembre 2020 il dr. med. __________
ha precisato che l’interessata “può lavorare in mansione abituale ma non
nello stesso posto di lavoro (IL 0% in abituale mansione al di fuori
dell’abituale ambiente lavorativo)” (doc. 7, inc. 36.2021.15).
CV
1 ha versato le prestazioni pattuite fino al 30 settembre 2020 (doc. 10, inc.
36.2021.15), precisando che l’interessata è da considerare abile al lavoro in
misura completa ma presso un altro datore di lavoro dal 1° ottobre 2020 (doc.
11, inc. 36.2021.15).
Il
24 settembre 2020 il dr. med. __________ ha certificato una completa incapacità
lavorativa di AT 1 in ogni attività a causa della patologia psichica ed ha
organizzato un appuntamento presso una specialista in psichiatria (doc. 14,
inc. 36.2021.15).
Il
18 ottobre 2020 AT 1 è stata visitata, su incarico dell’assicuratore, dal dr.
med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha accertato la
persistenza di una sintomatologia ansiosa-depressiva di rilevanza clinica, ed
ha ritenuto ragionevolmente proponibile ed esigibile la ripresa dell’attività
lavorativa al 50%, come in precedenza, dal 1° gennaio 2021 (doc. 27, inc.
36.2021.15).
C. Il
23 ottobre 2020 CV 1 ha informato l’interessata che dal 1° gennaio 2021 sarebbe
stata considerata nuovamente abile al lavoro in misura completa nella sua
attività e che le indennità giornaliere sarebbero state sospese (doc. 28, inc.
36.2021.15).
Il
26 ottobre 2020 __________ ha disdetto il rapporto di lavoro con AT 1 con
effetto immediato (doc. M, inc. 36.2021.15).
D. In
data 23 dicembre 2020 AT 1 è nuovamente stata visitata dal dr. med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, il quale, posta la diagnosi psichiatrica di
disturbo dell’adattamento con reazione mista ansiosa-depressiva (F43.22) nel
contesto di difficoltà sul posto di lavoro, ha rilevato che le condizioni
psicofisiche dell’interessata sono peggiorate nel corso dell’ultimo mese a
causa di un persistente conflitto con il datore di lavoro ed ha ritenuto
esigibile la ripresa dell’attività lavorativa dal 1° febbraio 2021 nella misura
del 50%, come prima, ma presso un altro datore di lavoro e “salvo complicazioni”
(doc. 45, pag. 6 inc. 36.2021.15).
E. L’assicurata
nel corso del mese di gennaio e febbraio 2021 ha sollecitato il versamento
delle indennità a CV 1. L’assicuratore si è rifiutato di erogare ulteriori
prestazioni poiché dal 1° gennaio 2021 la ditta __________ è assicurata presso __________,
cui, secondo CV 1, compete l’eventuale pagamento delle indennità (cfr. doc. 50,
inc. 36.2021.15).
F. AT
1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato una petizione al TCA, con la
quale ha chiesto che CV 1 sia condannata a versare le prestazioni dal 1°
gennaio 2021, pari a fr. 68.40 al giorno, oltre interessi al 5%, ritenuto come
in caso di disdetta con effetto immediato il contratto di lavoro termina subito
e di conseguenza il vecchio assicuratore rimane obbligato al versamento delle
prestazioni (doc. I, inc. 36.2021.15). Contestualmente ha denunciato in lite la
__________ (cfr. doc. IV, inc. 36.2021.15).
Dopo
essere stata interpellata dal Giudice delegato (doc. III, inc. 36.2021.15),
l’attrice ha completato la sua petizione (doc. IV, inc. 36.2021.15) e la
semplice denuncia in lite (doc. III, inc. 36.2021.16).
Con
osservazioni 16 aprile 2021 CV 1 ha chiesto la reiezione della petizione
sostenendo che la disdetta in tronco è abusiva e pertanto spetta al nuovo
assicuratore versare le eventuali prestazioni ancora dovute (doc. VIII, inc.
36.2021.16).
In
data 16 aprile 2021 __________ ha dichiarato di intervenire in lite in favore
dell’attrice, ha brevemente preso posizione sulla fattispecie ed ha chiesto di
poter avere accesso agli atti (doc. VIII, inc. 36.2021.16).
Con
decreto del 19 aprile 2021 il Giudice delegato del TCA ha assegnato a __________
(di seguito: __________) un termine per visionare gli atti e prendere posizione
sulla fattispecie (doc. X, inc. 36.2021.15).
__________
si è espressa il 3 maggio 2021, aderendo alla tesi attorea e producendo sue
osservazioni (doc. XI, inc. 36.2021.16).
G. In
data 11 maggio 2021 le parti sono state sentite nel corso di un’udienza di
discussione (doc. XV, inc. 36.2021.15).
Il
18 maggio 2021 il TCA ha interpellato la dr.ssa med. __________ (doc. XVI,
36.2021.15), la quale ha risposto il 26 maggio 2021 (doc. XVII, 36.2021.15).
Le
parti sono state chiamate ad esprimersi in merito (doc. XVIII, inc. 36.2021.15).
Il
7 giugno 2021 __________ ha preso posizione (doc. XXI, 36.2021.15). CV 1 ha
prodotto le sue osservazioni il 14 giugno 2021, contestando quanto affermato
dalla dr.ssa med. __________ in quanto medico curante dell’attrice e chiedendo
di sottoporre la sua presa di posizione al dr. med. __________,
subordinatamente di allestire una perizia medica (doc. XXII). L’attrice ha
inoltrato il suo allegato il 17 giugno 2021 (doc. XXIV).
H. Il
21 giugno 2021 il Giudice delegato del TCA si è rivolto alle parti,
evidenziando che dagli atti emerge che la copertura in essere presso CV 1 non è
retta dalla LCA ma dalla LAMal ed ha assegnato loro un termine scadente il 2
luglio 2021 per esprimersi in merito (doc. XXV).
Il
30 giugno 2021 la __________ ha chiesto una proroga (doc. XXVI), concessa fino
al 12 luglio 2021 (doc. XXVII).
In
data 30 giugno 2021 l’attrice ha affermato che “effettivamente con tutta
verosimiglianza si tratta di una procedura LAMal”, rilevando come la
convenuta non ha mai fatto presente tale aspetto e non ha emesso alcuna
decisione formale (doc. XXVIII), mentre il 1° luglio 2021 ha prodotto un certificato
della dr.ssa med. __________ che ha attestato una completa incapacità
lavorativa dell’attrice dal 2 luglio 2021 al 2 agosto 2021 (doc. XXIX).
Con
scritto del 2 luglio 2021 RA 1 ha ammesso che la procedura è retta dalla LAMal
e non dalla LCA, di non essersi accorta di tale aspetto ed ha proposto, alla
luce del principio di economia processuale, di non stralciare dai ruoli la
procedura e di continuare nella via intrapresa. La convenuta ha inoltre
rilevato che debitrice delle prestazioni rimane CV 1 (doc. XXX).
__________
si è espressa l’8 luglio 2021, stigmatizzando l’agire dell’assicuratore,
ritenendolo temerario o quantomeno marcatamente negligente. L’assicuratore
afferma che sarebbe poco equo rinviare l’attrice, previo stralcio della causa
con accollo di spese e ripetibili, alla procedura vigente in ambito di
assicurazioni sociali, ciò che rappresenterebbe un formalismo eccessivo. __________
sarebbe d’accordo di far valutare al Tribunale, con la partecipazione delle
parti, la possibilità di individuare una soluzione di compromesso (doc. XXXI,
inc. 36.2021.15).
in
diritto
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (sul tema si veda: Ivano
Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione
di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici
alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e
segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328 e segg., si vedano inoltre le STF
9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF
8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre
2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio
2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF
H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del
26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014
dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).
2. Nelle cause relative alle
assicurazioni complementari all’assicurazione sociale contro le malattie ai
sensi della LAMal è di principio applicabile il CPC (DTF 138 III 558, consid. 3.2;
cfr. anche sentenza 4A_517/2017 del 2 ottobre 2018; Anne-Sylvie Dupont: La procédure en matière d’assurances
complémentaires à l’assurance-maladie sociale, in: Le procés civil social,
edito per CEMAJ/Facoltà di diritto dell’Università di Neuchâtel, dalla Helbing
& Lichtenhahn, Basilea, 2018, pag. 108 n. 39 e seguenti), e meglio la procedura semplificata di cui agli art. 243 e seguenti CPC (cfr.
art. 243 cpv. 2 lett. f CPC), che prevede che i fatti sono accertati d’ufficio
(art. 247 CPC: massima inquisitoria sociale: DTF 141 III 569, consid. 2.3.1).
Circa
la competenza, l’art. 7 CPC prevede che i Cantoni possono designare un
tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, le controversie
derivanti da assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le
malattie secondo la legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione
malattie. L’art. 75 LCAMal, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2016,
prevedeva che le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i
loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari
all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione,
praticati da assicuratori autorizzati all’esercizio ai sensi della LAMal e
delle relative Ordinanze, sono decise dal Tribunale cantonale delle
assicurazioni.
Con sentenza 36.2004.85 del
21 marzo 2005, in un caso relativo ad un contratto di indennità giornaliera in
caso di malattia retta dalla LCA, il TCA aveva stabilito che lo
scopo dell’art. 75 LCAMal voluto dal legislatore era quello di permettere al
cittadino, per ragioni di chiarezza e trasparenza e per evitare confusioni ed
incertezze, di adire lo stesso giudice (nel caso di specie: il TCA) quando i
due rami dell’assicurazione (sociale e privata) sono praticati dallo stesso
assicuratore. Attribuendo al TCA la competenza di giudicare anche nel merito
delle cause nelle quali si applica il diritto privato (in particolare la LCA),
si voleva conferire “ad un'unica istanza la competenza di giudizio in ogni
settore dell’assicurazione contro le malattie”. Questa norma prevedeva che
il TCA poteva essere adito per le contestazioni relative alle
assicurazioni complementari all'assicurazione sociale contro le malattie se
praticate da assicuratori autorizzati all'esercizio ai sensi della LAMal. In
particolare a questo Tribunale erano attribuite le cause contro
gli assicuratori sociali “tradizionali” che offrivano anche le
assicurazioni complementari, indipendentemente dalla forma giuridica scelta per
gestire le assicurazioni private.
Con sentenza
4A_241/2015 del 20 ottobre 2015, pubblicata in DTF 141 III 479, il Tribunale
federale ha stabilito che il Cantone, che istituisce un tribunale che decide
quale istanza cantonale unica sulla base dell’art. 7 CPC, deve sottoporre a
quest’ultimo tutte le controversie derivanti da assicurazioni
complementari all’assicurazione sociale contro le malattie (consid. 2).
Per l’Alta
Corte, l’art. 7 CPC non conferisce alcuna possibilità di un trasferimento solo
parziale delle competenze attribuite all’istanza unica designata dal diritto
cantonale. La norma offre ai Cantoni una sola alternativa: o prevedere
un’autorità giudiziaria che statuisce in istanza unica e gli attribuisce tutti
Fatti
i litigi menzionati nel medesimo disposto, oppure rinunciare a questa
giurisdizione speciale e confermare il regime ordinario con due istanze
cantonali.
In seguito a questa
sentenza, il 14 dicembre 2015, Gianrico Corti e cofirmatari hanno inoltrato al
Consiglio di Stato del Canton Ticino un’iniziativa parlamentare nella forma
generica intitolata “contenzioso in tema di indennità per la perdita di
guadagno: un’unica autorità giudiziaria competente per l’intera materia”
che chiedeva la modifica dell’art. 75 LCAMal. Il Governo ha preso posizione
sull’iniziativa con Messaggio n. 7199. Al termine dell’iter legislativo, il 1°
gennaio 2017 è entrata in vigore la modifica dell’art. 75 LCAMal e la norma
transitoria, che hanno il seguente tenore (BU 54/2016):
" (…)
Art. 75 Le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i
loro membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari
all’assicurazione sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione sono
decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni.
Art. 83d (nuovo) Le procedure pendenti inoltrate dopo il 31 dicembre
2010 sono trasmesse d’ufficio al Tribunale cantonale delle assicurazioni.”
3. Per
quanto concerne invece le vertenze rette dalla LAMal, secondo l’art. 49 cpv. 1
LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo con
l’interessato, l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia
di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Una domanda relativa a una decisione
d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un interesse
degno di protezione (art. 49 cpv. 2 LPGA). Per l’art. 49 cpv. 3 LPGA le
decisioni sono accompagnate da un avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Devono essere motivate se non corrispondono interamente alle richieste delle
parti. La notificazione irregolare di una decisione non deve provocare
pregiudizi per l’interessato.
Ai
sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che
non sono contemplati nell’art. 49 cpv. 1 possono essere sbrigati con una
procedura semplificata. L’art. 51 cpv. 2 LPGA prevede che l’interessato può
esigere che sia emanata una decisione. Secondo l’art.
52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere impugnate entro trenta giorni
facendo opposizione presso il servizio che le ha notificate, fanno eccezione le
decisioni processuali e pregiudiziali. A norma dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le
decisioni su opposizione devono essere promulgate entro un termine adeguato, motivate
e contenere l’avvertimento relativo ai rimedi giuridici.
Per
l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione, e quelle contro cui
un’opposizione è esclusa, possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo
l'art. 56 cpv. 2 LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore,
nonostante la domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione
su opposizione. La norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata
giustizia.
4. Alla
luce di quanto sopra le vie di diritto in caso di assicurazione complementare
alla LAMal e in caso di assicurazione soggetta alla LAMal sono ben distinte e
non possono sovrapporsi (sul tema: Anne-Sylvie
Dupont: La procédure en matière d’assurances complémentaires à
l’assurance-maladie sociale, in: Le procés civil social, edito per
CEMAJ/Facoltà di diritto dell’Università di Neuchâtel, dalla Helbing &
Lichtenhahn, Basilea, 2018). Nella misura in cui
l’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia è retta dalla
LCA, ad essa va applicata la procedura prevista dal CPC (segnatamente art. 243
e seguenti), se invece l’assicurazione contro la perdita di guadagno è retta
dalla LAMal (art. 67 e seguenti LAMal), trova applicazione la procedura
prevista dalla LPGA (art. 49 e seguenti). Non solo. Le vie di diritto contro le
decisioni del Tribunale cantonale delle assicurazioni emanate in applicazione
della LCA, rispettivamente della LAMal, sono, esse pure, radicalmente diverse
poiché avverso le prime è dato il ricorso in materia civile al Tribunale
federale (con implicazione della I Corte di diritto civile), mentre per le
seconde è dato il rimedio del ricorso al TF in materia di diritto pubblico (con
implicazione della II Corte di diritto sociale).
5. Nel
caso di specie, come ammesso dalla convenuta (doc. XXX, inc. 36.2021.15) e,
parzialmente, dall’attrice (doc. XXVIII, inc. 36.2021.15), la vertenza in esame
è retta dalla LAMal. Infatti nella polizza assicurativa sottoscritta da CV 1 e
dall’ex datore di lavoro dell’attrice, prodotta dall’assicuratore con le
osservazioni (doc. VIII; non a disposizione dell’attrice al momento dell’azione
in giustizia), figura che si tratta di una “assicurazione collettiva
d’indennità giornaliera secondo LAMAL” (doc. 62, pag. 1) e che la “legge
federale sull’assicurazione delle cure medico-sanitarie (LAMal) del 18 marzo 1994
costituisce parte integrante del presente contratto” (doc. 62, pag. 4).
Dagli
atti emerge ancora che sono applicabili le condizioni generali d’assicurazione
(CGA) ai sensi della LAMal edizione 2006 (doc. 61, pag. 1), il cui art. 1
prevede che nella misura in cui non si applicano in maniera vincolante altre
norme della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) o della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), le
basi del contratto sono le CGA, le Condizioni complementari, le Condizioni
speciali (lett. a), la polizza d’assicurazione ed eventuali sue appendici
(lett. b). Al punto I delle CGA figura inoltre che l’assicuratore è CV 1, __________
(cfr. anche polizza, doc. 62, pag. 1), mentre l’art. 28 cpv. 1 CGA prevede che
se una persona assicurata non è d’accordo con una decisione, l’assicuratore
rilascia per scritto una decisione corredata di motivazione (cpv. 1). Contro
tale decisione può essere elevata opposizione presso l’assicuratore, entro 30
giorni dal giorno di ricezione della stessa (cpv. 2). La decisione cresce in
giudicato se, al decorrere di tale termine, non viene presentata alcuna
Considerandi
opposizione o se l’opposizione viene respinta con decisione legalmente
definitiva (cpv. 3). Da rilevare anche il conteggio delle prestazioni consegnato
agli atti che indica come si tratta di una “indennità giornaliera LAMal”
(cfr. doc. 10 e doc. GG).
In
queste condizioni, trattandosi di una vertenza retta dal diritto pubblico e non
dal diritto privato la petizione risulta irricevibile, mentre gli atti devono
essere trasmessi a CV 1 affinché emetta immediatamente, senza indugio alcuno, fatta
salva la concessione dell’eventuale effetto sospensivo ad un possibile ricorso
al Tribunale federale contro questa sentenza (cfr. art. 103 cpv. 1 e 3 LTF), una
decisione formale soggetta ad opposizione.
6.
Questo
Tribunale, con riferimento ai temi sottoposti o soggiacenti al suo esame,
evidenza la giurisprudenza da esso sviluppata, ciò al fine di permettere alle
parti di inquadrare giuridicamente la fattispecie. Rinvio va quindi fatto alle:
- STCA
36.2017.48
del 22 novembre 2018 (in particolare consid. 2.6 e 2.7), dove il TCA
ha trattato il caso di un’assicurata licenziata con effetto immediato che
chiedeva il pagamento di indennità giornaliere (cfr. anche DTF 144 I 11, consid. 4.7 e Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4a ed.
2019, pag. 750 e seguenti);
-
STCA 36.2020.29 del 26 gennaio 2021 dove questo Tribunale ha fatto
allestire una perizia giudiziaria in una vertenza in cui un assicurato chiedeva
il versamento di ulteriori indennità giornaliere sulla base delle valutazioni
del proprio psichiatra curante, mentre l’assicuratore si rifaceva alle
valutazioni di uno specialista in psichiatria che aveva effettuato una
valutazione della capacità lavorativa prospettica, fondata su
ipotesi future, senza più visitare la persona
assicurata malgrado le certificazioni del curante;
-
sentenza 4A_73/2019 del 29 luglio 2019, consid.
3.3.3, dove, circa l’assegnazione di un termine di 3-5 mesi per cambiare
attività, il Tribunale federale ha affermato che: “Denn die zu gewährende Übergangsfrist
dient nicht nur der Umschulung, sondern vielmehr generell der Anpassung und
Stellensuche (BGE 133 III 527 E. 3.2.1 S. 531; 114 V 281 E. 5b. S. 289 f.; vgl. insb. auch zit.
Urteil 4A_111/2010 E. 3.2, wo eine Übergangsfrist von 5 Monaten als angemessen
betrachtet wurde, obwohl der Versicherte bloß eine neue (Teilzeit-) Stelle im
angestammten Beruf suchen musste). Aus dem Zweck der Übergangsfrist folgt, dass
während dieser Frist Taggelder weiterhin gemäß der Arbeitsunfähigkeit im
angestammten Beruf zu leisten sind (vgl. Urteil 4A_79/2012 vom 27. August 2012
E. 5.1; HÄBERLI/HUSMANN, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche
Aspekte, 2015, S. 173 Rz. 546)”.
7.
Alla
luce della natura della procedura e del suo esito non si prelevano spese
processuali (art. 114 lett. e CPC), né sono assegnate ripetibili. L’assicuratore,
che del resto neppure ha sollevato la questione della competenza del TCA a
giudicare nel merito della petizione inoltrata dall’attrice, è infatti rappresentato
dal servizio giuridico interno (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler
Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114
CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1
non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016,
consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2019.89 del 13 novembre 2019; sentenza
36.2017.109
del 5 marzo 2018; sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018).
La semplice denunciata in
lite non ha diritto alle ripetibili (cfr. DTF 130 III 571, consid. 6 e sentenza
4A_480/2014 del 5 novembre 2015, citate da Francesco
Trezzini, in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale
civile svizzero [CPC], n. 26-27 ad art. 106). Nella sentenza 4A_480/2014 del 5
novembre 2015, al consid. 4.3 il Tribunale federale ha rammentato:
"
(…)
Nella fattispecie, vista la passività della ricorrente dopo
l'emanazione della sentenza di primo grado, non è possibile rimproverare ai
Giudici d'appello una violazione delle norme del CPC per non averle
riconosciuto ripetibili”.
Giova poi osservare che la ricorrente ha partecipato alla
procedura di prima istanza quale denunciata in lite e che, per quanto attiene
all'attribuzione di ripetibili a una tale parte accessoria, non vanno
semplicemente riprese le regole applicabili alle parti principali. Infatti,
come il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare, alla base di una
chiamata in causa vi è il rapporto giuridico fra denunciante e denunciato e che
l'intervento del denunciato nel processo è volto alla tutela di quest'ultimo
rapporto giuridico, di cui l'avversario non è parte. Per questo motivo non si
giustifica in linea di principio assegnare ripetibili al denunciato, che ha
appoggiato la parte vincente, a meno che particolari ragioni di equità
impongano una soluzione diversa (DTF 109 II 144 consid. 4, v. anche DTF
130.
III 571 consid. 6). Tali considerazioni non vengono nemmeno smentite
dall'autore menzionato dalla ricorrente nella replica: questi infatti non
milita per l'automatismo proposto nel gravame, ma limita l'attribuzione di
ripetibili all'interveniente vincente al caso in cui una tutela comune degli
interessi con la parte principale non era opportuna (MARTIN H. STERCHI, in
Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2012, n. 13 ad art. 106 CPC). A titolo di completezza si può aggiungere
che anche la dottrina maggioritaria condivide l'assunto che l'interveniente
adesivo - e quindi anche il denunciato in lite - non ha di regola diritto a
ripetibili (FRANCESCO TREZZINI, in Commentario al Codice di diritto processuale
civile svizzero [CPC], 2011, pag. 435; VIKTOR RUEGG, in: Basler Kommentar,
Schweizerische Zivilprozessordnung, 2aed. 2013, n. 9 ad art.
106.
CPC; DAVID JENNY, in Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung [ZPO], a cura di Sutter-Somm/ Hasenböhler /Leuenberger,
2aed. 2013, n. 19 ad art. 106 CPC; ADRIAN
URWYLER, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], a cura di
Brunner/Gasser/Schwander, 2011, n. 9 ad art. 106 CPC;
HANS SCHMID, in ZPO, a cura di Oberhammer/Domej/Haas, 2aed. 2014, n. 10 ad art.
106.
CPC).”
8.
Per quanto concerne
l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della
causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte ha affermato
che:
" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr.
1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino
le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni
complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della
LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”
Secondo
l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la
pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare
all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la
presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è irricevibile.
§ Gli atti
sono subito restituiti a CV 1, __________, affinché emetta immediatamente
e senza alcun indugio una decisione formale in merito.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti