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Decisione

36.2021.20

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 luglio 2021Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso

l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse

27, 3003 Berna.”

In

data 19 novembre 2020 la convenuta, tramite posta A+, recapitata

all’interessato il 28 novembre 2020 (doc. 9), ha comunicato all’attore

l’aumento del premio da fr. 61 a fr. 90 dal 1° gennaio 2021, offrendogli la

possibilità di cambiare assicurazione senza doversi sottoporre ad un nuovo

esame dello stato di salute ed aderire a __________ o __________, oppure

disdire l’assicurazione entro il 31 dicembre 2020 (doc. 8).

In

seguito alle contestazioni sollevate dall’assicurato con scritto del 30

dicembre 2020 (doc. 10), tramite il quale ha chiesto di applicargli il medesimo

premio della fascia d’età 31-35 anni dell’assicurazione __________ che prevede

prestazioni simili ed ammonta a fr. 55 al mese e che ha rilevato che il premio

di fr. 92 dell’assicurazione __________ è previsto proprio per la sua fascia

d’età, ossia quella 46-50 anni, il 5 marzo 2021 la convenuta ha informato

l’attore che l’aumento del premio si è reso necessario per poter finanziare

l’insieme delle prestazioni coperte dall’assicurazione complementare __________

(doc. 12).

Il

finanziamento supplementare, convalidato dalla FINMA, consiste sia nell’aumento

del premio che nell’immissione di risorse finanziarie supplementari da parte

del medesimo assicuratore (doc. 12). L’adeguamento non è finalizzato a

conseguire utili ma a finanziare i costi delle prestazioni (doc. 12).

L’assicuratore ha pure rilevato che il premio per __________ evolve con l’età

degli assicurati, mentre con __________ la tariffa dipende dall’età di entrata

(doc. 12).

2.4. Per

l’art. 4 cpv. 1 LSA un’impresa di assicurazione secondo l’articolo 2 capoverso

1 lettere a e b che intende ottenere un’autorizzazione a esercitare l’attività

assicurativa deve presentare alla FINMA una domanda corredata di un piano

d’esercizio.

Secondo

l’art. 4 cpv. 2 LSA il piano d’esercizio deve contenere le indicazioni e i

documenti seguenti:

a.

gli statuti;

b.

l’organizzazione e il campo d’attività territoriale dell’impresa di

assicurazione, eventualmente anche del gruppo assicurativo o del conglomerato

assicurativo di cui fa parte l’impresa di assicurazione;

c.

se vi è attività assicurativa all’estero, l’autorizzazione della competente

autorità estera di sorveglianza o un’attestazione equivalente;

d.

indicazioni relative alla dotazione finanziaria e alla costituzione di riserve;

e.

il conto annuale dei tre esercizi precedenti o il bilancio d’apertura se si

tratta di una nuova impresa di assicurazione;

f.

indicazioni sulle persone che detengono, direttamente o indirettamente, almeno

il 10 per cento del capitale o dei voti dell’impresa di assicurazione o che in

altro modo possono influenzarne notevolmente la gestione;

g.

i nominativi delle persone incaricate della direzione generale, della

sorveglianza, del controllo e della gestione oppure, per le imprese di

assicurazione estere, del mandatario generale;

h.

il nominativo dell’attuario responsabile;

i.

j.

i contratti e altri accordi mediante i quali si intendono delegare a terzi

funzioni essenziali dell’impresa di assicurazione;

k.

i rami assicurativi previsti e il genere dei rischi da assicurare;

l.

se del caso, la dichiarazione concernente l’adesione all’Ufficio nazionale di

assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia;

m.

indicazioni sui mezzi destinati ad adempiere prestazioni di assistenza, se si

chiede un’autorizzazione per il ramo assicurativo «prestazioni di assistenza»;

n.

il piano di riassicurazione e, per la riassicurazione attiva, il piano di

retrocessione;

o.

i costi preventivati per la costituzione dell’impresa di assicurazione;

p.

i bilanci di previsione e i conti economici di previsione per i primi tre

esercizi;

q.

indicazioni sul rilevamento, la limitazione e il controllo dei rischi;

r.

le tariffe e le condizioni generali d’assicurazione utilizzate in Svizzera, per

l’assicurazione di tutti i rischi nella previdenza professionale e

nell’assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie.

Per

l’art. 4 cpv. 3 LSA un’impresa di assicurazione già autorizzata a esercitare

l’attività in un ramo assicurativo, se presenta una domanda d’autorizzazione

per un ulteriore ramo assicurativo, deve fornire le indicazioni e i documenti

di cui al capoverso 2 lettere a–l soltanto se occorre modificarli rispetto a

quelli già approvati.

Ai

sensi dell’art. 4 cpv. 4 LSA la FINMA può chiedere ulteriori indicazioni e

documenti se necessari per decidere in merito alla domanda d’autorizzazione.

Secondo

l’art. 5 cpv. 1 LSA le modifiche che riguardano gli elementi del piano

d’esercizio di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettere a, h, k e r devono essere

previamente sottoposte per approvazione alla FINMA. Devono essere sottoposte

per approvazione anche le modifiche del piano d’esercizio risultanti da

fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione.

L’art.

5 cpv. 2 LSA prevede che le modifiche che riguardano gli elementi del piano

d’esercizio di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettere b, c, d, f, g, j, l, m, n

e q devono essere comunicate alla FINMA; esse sono considerate approvate se la

FINMA non avvia un esame della pratica entro quattro settimane.

Per

l’art. 38 LSA (esame delle tariffe soggette ad approvazione), nella procedura

d’approvazione la FINMA esamina in base ai calcoli tariffali presentatile dagli

istituti d’assicurazione se i premi previsti sono stabiliti entro limiti tali

da garantire, da un lato, la solvibilità dei singoli istituti d’assicurazione

e, dall’altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi. È fatto salvo

l’articolo 33 capoverso 3.

Secondo

l’art. 84 cpv. 1 LSA nel foglio federale sono comunicate le decisioni prese sui

tariffali concernenti contratti d’assicurazioni in corso. La comunicazione

descrive sommariamente l’oggetto e il contenuto della decisione e, per gli

assicurati, equivale a notificazione della decisione secondo l’art. 36 della

legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

Secondo

l’art. 84 cpv. 2 LSA i ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla

comunicazione della decisione, al Tribunale amministrativo federale (cfr. art.

31 e 33 lett. e LTAF).

2.5. Va

ancora rammentato che, in generale, la FINMA sorveglia le imprese

d’assicurazione affinché rispettino la legislazione sulla sorveglianza e le

norme della LCA e della LSA (Bernhard

Rütsche: Aufsicht im Bereich der Krankenzusatzversicherungen

/Surveillance dans le domaine des assurances-maladie complémentaires, Forum

Gesundheitsrecht Band Nr. 25, 2017, ed. Schulthess, pag. 64, n. 18). La FINMA

vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di

sorveglianza (art. 46 lett. a LSA), controlla che le imprese di assicurazione

offrano garanzia di un’attività irreprensibile (art. 46 lett. b LSA), vigila

sul rispetto del piano d’esercizio (art. 46 lett. c LSA), vigila affinché le

imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel

rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi

patrimoniali in modo regolare (art. 46 lett. d LSA). La FINMA protegge gli

assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da

intermediari assicurativi (art. 46 lett. f LSA) ed interviene in caso di

irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati (art. 46

lett. g LSA).

Considerandi

Sia

nell’ambito della procedura di approvazione delle tariffe ai sensi dell’art. 38

LSA che dell’attività di sorveglianza generale della FINMA sulle imprese

d’assicurazione ai sensi dell’art. 46 LSA, la nozione di abuso riveste

un’importanza centrale (Bernhard Rütsche,

op. cit., pag. 65, n. 20). L’esistenza di un abuso comporta il rifiuto della

FINMA d’approvare le tariffe o il suo intervento sulla base della legislazione

sulla sorveglianza. Nell’ambito del controllo delle tariffe, la nozione di

abuso delimita anche le competenze della FINMA nel controllo previsto dalla

legge sulla sorveglianza: se i premi previsti non costituiscono un abuso a

scapito degli assicurati e non minacciano la solvibilità dell’impresa

d’assicurazione, la FINMA deve approvarli (Bernhard

Rütsche, op. cit., pag. 65, n. 20).

La

dottrina rammenta che la FINMA può ammettere l’esistenza di un abuso, e di

conseguenza, può intervenire, solo in caso di un comportamento pregiudizievole

ripetitivo da parte di un’impresa d’assicurazione o di un comportamento che sia

suscettibile di toccare un gran numero di persone (Bernhard Rütsche, op. cit., pag. 88, n. 65). Ciò necessita

un pregiudizio sistematico a detrimento degli assicurati che può anche

manifestarsi tramite una disuguaglianza di trattamento importante ed

ingiustificata. Al contrario, non spetta alla FINMA, ma al giudice civile,

intervenire in caso di violazione del diritto in situazioni isolate (Bernhard Rütsche, op. cit., pag. 88, n.

65: “En revanche, il n’appartient

pas à la FINMA, mais au juge civil, d’intervenir en cas de violation du droit

dans des situations isolées”).

2.6

Ne

segue che, nel caso di specie, nella misura in cui l’attore intende contestare

l’aumento dell’importo del premio stabilito dalla convenuta e domanda di

unificare i premi di tutti i prodotti delle assicurazioni da lui citate (in

particolare: __________, __________, __________ e __________), la sua petizione

si rivela irricevibile, giacché avrebbe dovuto censurare l’adeguamento

tariffale con un ricorso al tribunale amministrativo federale contro la

decisione della FINMA del __________ pubblicata sul Foglio federale del __________.

Non

va del resto dimenticato, come stabilito dal Tribunale federale nell’ambito

della contestazione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, che l’approvazione dei premi da parte dell’autorità di

vigilanza (in quel caso l’Ufficio della sanità pubblica) crea la presunzione

della loro adeguatezza e l’assicurato può ribaltare questa presunzione

unicamente se fornisce la prova piena del contrario. Tenuto conto della riserva

di cui il giudice deve dare prova quando è chiamato ad esaminare concretamente

la legalità di una clausola tariffaria, la validità di un premio può essere

rimessa in discussione solo in caso di grave irregolarità suscettibile di

comportare una modifica considerevole dell’importo del premio (DTF 135 V 39).

La

petizione si rivela ricevibile unicamente nella misura in cui l’interessato

lamenta un’errata applicazione della tariffa e meglio sostiene che il premio a

lui applicato corrisponde a quello della fascia d’età 46-50 anni di un’altra

assicurazione dello stesso gruppo (__________) e simile a quella di cui

beneficia attualmente (__________) e dunque violerebbe il contratto concluso

con la convenuta che prevedeva una protezione tariffale a vita.

2.7

Questo

Tribunale ha già stabilito che la protezione tariffale di cui all’assicurazione

complementare __________ consiste nella garanzia della fascia d’età (per

l’attore 31-35 anni) e non nella garanzia dell’ammontare del premio per tutta

la durata contrattuale (cfr. sentenza 36.2014.22 del 7 agosto 2014).

Su

questo aspetto non vi è alcun motivo per scostarsi dalla giurisprudenza

cantonale che del resto l’attore non contesta.

Nulla

cambia lo scritto del 22 agosto 2012 della convenuta (allegato doc. 10),

peraltro anteriore alla citata sentenza, e nel quale l’assicuratore si limita

ad indicare che il prodotto di cui beneficia l’attore non sarebbe più stato

proposto alla vendita e che “in qualità di assicurato, per lei non cambia

nulla; continua a beneficiare della copertura assicurativa da lei sottoscritta.

Tuttavia, può optare in qualsiasi momento per dei prodotti delle prestazioni

equivalenti che appartengono alla gamma <<__________>> tariffati

secondo l’età reale”.

L’attore,

infatti, come indicato nello scritto del 22 agosto 2012, continua a beneficiare

del medesimo prodotto assicurativo e può optare, senza doversi sottoporre ad un

nuovo esame dello stato di salute, per un altro prodotto assicurativo simile

della convenuta, come da ultimo indicatogli nello scritto del 19 novembre 2020

(doc. 8).

Quanto

alla circostanza che il premio applicatogli secondo la tariffa dell’età 31-35

anni, ossia fr. 90, non si scosta molto da quello applicato alla fascia d’età

46-50 anni dell’assicurazione __________ (fr. 92) che ha prestazioni simili, va

evidenziato che ogni prodotto assicurativo è autonomo ed il premio differisce in

funzione del numero degli assicurati, del modello tariffale, delle prestazioni

erogate, della solvibilità dei singoli istituti assicuratori, dei sinistri in

corso e di ulteriori variabili.

Per

cui ogni prodotto assicurativo, anche se assicura prestazioni simili, può avere

dei premi sostanzialmente diversi (sul tema cfr. Vincent Brulhart, Droit des assurances privées, 2a edizione,

2017, capitolo 5, “Le financement de l’activité d’assurance”, pag. 88 e

seguenti).

In

questo senso, considerato che __________ e __________ sono prodotti distinti,

essi possono avere premi diversi. Tant’è che mentre il primo prevede un modello

tariffale per fasce d’età e una protezione tariffale al momento della

sottoscrizione del contratto con facoltà per l’assicuratore di adeguare il premio

all’interno di ogni fascia di età, il secondo prevede invece un adeguamento ad

ogni modifica della fascia d’età della persona assicurata.

La

convenuta evidenzia come nel caso di __________ ciò si traduce in una forchetta

di premi tra le varie fasce d’età decisamente più contenuta. La differenza di

premio tra la fascia d’età 26-30 anni e quelle oltre i 61 anni ammonta a fr.

121, mentre per il prodotto __________ la differenza può raggiungere anche i

fr. 348 se si considera la fascia d’età dai 71 anni in su. I premi dell’assicurazione

__________ sono più alti per le fasce d’età più giovani, mentre con l’avanzare

delle fasce d’età sono più vantaggiose.

Del

resto, non va qui dimenticato che l’assicurazione __________ non viene più

offerta e la conseguente diminuzione degli assicurati, unita all’aumento

dell’età dei medesimi, fa sì che necessariamente i premi, nel corso del tempo,

aumentano più velocemente e più repentinamente rispetto ad altri prodotti

assicurativi ancora in vendita.

In

concreto non è riscontrabile alcuna grave irregolarità commessa

dall’assicuratore, il quale ha inserito l’attore nella corretta fascia

tariffale (31-35 anni), ossia quella corrispondente all’età della conclusione

del contratto e gli ha applicato il premio previsto per tale fascia d’età (fr.

90). Del resto, anche se solo per 2 franchi, il prodotto __________ per

l’attore è attualmente più conveniente rispetto all’assicurazione __________

(in caso di applicazione della tariffa della fascia d’età 46-50 anni pari a fr.

92).

Inoltre

il 19 novembre 2020 la convenuta ha comunicato all’attore, tramite invio A+,

pervenuto il 28 novembre 2020, l’aumento del premio e la possibilità di disdire

il contratto nei termini previsti dalle CGA. Lo scritto è stato inoltrato

almeno 25 giorni prima che il premio esplicasse i suoi effetti (il 1° gennaio

2021) e all’assicurato è stata concessa la facoltà di disdire il contratto

oppure di optare per un’altra assicurazione simile, rispettando quanto previsto

dall’art. __________ CGA.

L’assicuratore

ha pertanto agito conformemente a quanto previsto dalle parti con il contratto

valido dal 1° gennaio 2006.

Non

vi è di conseguenza alcuna ragione per modificare il premio applicabile

all’attore, né vi sono motivi per unificare i premi di tutti i prodotti delle

assicurazioni citate dall’assicurato (in particolare: __________, __________, __________

e __________). Di conseguenza la convenuta non può essere condannata a

rimborsare presunte eccedenze dei premi pagati fino a giugno 2021.

2.8

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto la petizione va respinta.

Non

vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’assicuratore,

rappresentato da un avvocato esterno, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art.

95.

cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor

Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art.

95.

CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010

del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza

4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2020.24 del

17.

agosto 2020; sentenza 36.2019.89 del 13 novembre 2019; sentenza 36.2017.109

del 5 marzo 2018; sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018), calcolate

conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per

i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310).

In

concreto, considerato che l’attore può disdire il contratto ogni anno, il

valore di causa va calcolato in funzione della differenza tra il premio chiesto

dall’assicuratore (fr. 90) ed il premio ritenuto corretto dall’attore (fr. 55),

moltiplicato per 12 mesi, pari a fr. 420 ([90 – 55] X 12).

2.9

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte

ha affermato che:

"

(…) Esso è ammissibile a

prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma

correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati

e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione

contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;

art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza

una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia

di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1

LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta

cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza

il nominativo dell’attore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione,

nella misura in cui è ricevibile, è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

AT 1 verserà fr. 100 (IVA inclusa) a CV 1 a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti