Lexipedia

Decisione

36.2021.20

Contestazione dell'aumento del premio di un'assicurazione complementare (LCA). Petizione di principio irricevibile poiché la competenza è della FINMA. Ricevibile solo la contestazione dell'errata applicazione della tariffa ma petizione è respinta perché agire dell'assicuratore è giusto

26 luglio 2021Italiano25 min

i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2021.20

cs

Lugano

26 luglio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 24 marzo 2021 di

AT 1

contro

CV 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. AT 1, nato nel 1971, dal 1°

gennaio 2006 è affiliato presso CV 1 tramite l’assicurazione complementare __________,

denominata __________ (doc. 2 e 3).

1.2. Con sentenza 36.2014.22 del 7

agosto 2014 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto una

petizione di AT 1 nei confronti di CV 1 con la quale l’attore aveva contestato

l’aumento del premio mensile da fr. 33 a fr. 35.

1.3. In seguito ad un ulteriore

aumento del premio mensile (da fr. 61 a fr. 90) con effetto dal 1° gennaio 2021,

AT 1 si è nuovamente rivolto al TCA, con una petizione, tramite la quale ha

affermato:

" (…)

. CV 1 sostituisce nel 2013 il prodotto __________

con __________.

. I prodotti sono identici tuttavia __________

garantisce che la TARIFFA applicabile al momento del contratto associata alla

fascia di età diventa definitiva (a partire dal 26esimo anno di età).

. __________ è stata creata per annullare

il vincolo contrattuale di __________ che protegge la TARIFFA associata alla

fascia di età.

Oltretutto CV 1 nel 2012 mi conferma in

maniera inequivocabile che in seguito alla nuova strategia commerciale per il

sottoscritto non sarebbe cambiato NULLA!

È perciò un dato oggettivo che i prezzi

sottoposti in riferimento alle fasce di età debbano essere gli stessi per

entrambi i prodotti non solo perché essi offrono le stesse prestazioni ma

soprattutto perché se così non fosse verrebbe a cadere il vincolo contrattuale

del prodotto __________ che protegge la TARIFFA associata alla fascia di

età.

In sostanza se per la stessa fascia di età

viene proposto un prezzo x il prodotto __________ e un prezzo y per il prodotto

__________ di fatto viene annullato il vincolo contrattuale del primo prodotto.

Di conseguenza i prezzi proposti per tali

prodotti sono oggettivamente inscindibili.

Anche tutte le tariffe dei prodotti

soggetti a questo vincolo contrattuale dovrebbero essere uniformate con i

relativi prodotti associati alla gamma __________ e ciò indipendentemente dal

fatto che la Finma abbia convalidato l’aumento dei premi altrimenti questa

strategia commerciale ad oggi si rivela di fatto ingannevole.

Oltretutto CV 1 nella sua lettera del 5

marzo 2021 specifica in maniera inequivocabile che questi aumenti riguardano

unicamente gli assicurati dai 26 anni in poi che beneficiano delle

assicurazioni complementari __________ __________, __________, __________ e __________

ossia tutti coloro che sono soggetti a questo vincolo contrattuale!

Richiedo perciò di intimare __________ CV 1

l’adeguamento del mio premio __________ per il 2021 a CHF 55.- mensili nonché

di far unificare i prezzi di tutti i prodotti in questione per i motivi

sopraccitati. Richiedo anche il rimborso delle eccedenze dei premi pagati fino

a giugno 2021 e delle spese ripetibili.” (doc. I)

1.4. Dopo aver chiesto (doc. III),

ed ottenuto (doc. IV), una proroga, CV 1, rappresentata dall’avv. RA 1 dello

studio legale RA 1, con osservazioni del 18 maggio 2021 ha chiesto in via

principale che la petizione sia dichiarata irricevibile ed in via subordinata

che sia respinta con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in

corso di motivazioni (doc. V).

1.5. Il 10 giugno 2021 l’attore ha

preso posizione in merito alle osservazioni della convenuta (doc. VIII). Egli

ha affermato:

" (…)

1. Ribadisco i

concetti già espressi in quanto la TARIFFA è associata alla fascia di età. Per

di più l’articolo __________ delle C.G.A. di CV 1 inerente al prodotto __________

(valido anche per le categorie __________, __________ e __________) fa proprio

riferimento alla TARIFFA e stabilisce che: a partire dal 26esimo anno di età

la TARIFFA applicabile diventa definitiva. Oltretutto come ben

specificato nelle lettere di CV 1 del 22 agosto 2012 (Allegato 5) il relativo

prodotto della gamma __________ sussiste unicamente a causa di questo vincolo

contrattuale altrimenti non avrebbe ragion d’essere. Infine come da incarto già

fornito nella fattispecie viene anche precisato che con la nuova strategia

commerciale per il sottoscritto non sarebbe cambiato NULLA! Di

conseguenza per tutte queste motivazioni le tariffe e gli eventuali adeguamenti

vanno oggettivamente proposti in maniera UNIFORME con il relativo prodotto

della gamma __________ e ciò varrebbe per tutti i prodotti in questione per le

medesime motivazioni già esplicitate.

2. La denominazione

dei prodotti __________ e __________ applicata da CV 1 fa già intendere che i

prodotti siano nella sostanza gli stessi scatto di età escluso come ben

specificato nel mio incarto. Inoltre CV 1 nella sua lettera del 5 marzo 2021

(allegato 1) conferma in maniera inequivocabile che i prodotti in questione

sono entrambi delle assicurazioni __________ specificando appunto che cambia

unicamente l’evoluzione del premio in base all’età. Nella fattispecie indica in

modo chiaro che differiscono SOLO le liste degli istituti riconosciuti e le

loro tariffe. Tuttavia come già sottolineato nelle osservazioni del mio

incarto (allegato 1) in verità le liste degli istituti riconosciuti (allegato

2A e 2B) sono praticamente le stesse. Nonostante la tipologia d’assicurazione

appunto sia la stessa sono stati raggiunti alcuni istituti in modalità

unilaterale. Ad ogni modo l’applicazione del premio è regionale e per il

sottoscritto fa stato il Ticino e come riscontrabile la lista degli istituti

riconosciuti è identica e di conseguenza lo sono anche le relative tariffe!

3. L’avvocato di

controparte sostiene che è assolutamente normale che prodotti assicurativi

diversi (magari soltanto a livello di modello tariffale) abbiano premi diversi.

Questa affermazione è un paradosso considerando che è proprio questo l’oggetto

del contenzioso! (…)

4. L’avvocato della

controparte sostiene che l’approvazione da parte della Finma dei premi 2021

dell’assicurazione __________ crea la presunzione della loro adeguatezza. La

legge non prevede tuttavia controlli dell’adeguatezza! Come verificabile vi

sono stati ripetuti tentativi di spostare la problematica sulla Finma (…)

5. La validità di

un premio può essere rimessa in discussione in caso di grave irregolarità nella

fattispecie oggettivamente data. La strategia commerciale di CV 1 ad oggi

risulta essere ingannevole promossa con negligenza appoggiandosi ad un

sotterfugio come evidenziato nell’incarto fornito. Questo è un fatto grave al

contrario di quello che sostiene la controparte (…)

6. Nel 2014 avevo

promosso una petizione contestando l’aumento del premio fine a se stesso

principalmente per una questione di principio dovuta al fatto che non erano

state mantenute le promesse verbali elargite dall’assicuratore alla stipula del

contratto. Oggi come riscontrabile dall’incarto già fornito contesto in

sostanza la MODALITÀ che ha portato al notevole aumento del premio. Le

petizioni sono simili ma assolutamente non analoghe, lo dimostra anche il fatto

che CV 1 nel 2014 liquidò la questione con uno scritto di proprio pugno mentre

ora per la propria difesa si appoggia ad uno studio legale! Inoltre ciò

evidenzia che il caso non è poi così trasparente come vogliono fare intendere

altrimenti avrebbero appunto chiuso la questione con la stessa modalità! (…)”

(doc. VIII)

1.6. Il 24 giugno 2021 si è tenuta

l’udienza di causa innanzi al TCA, nel corso della quale l’assicuratore ha

prodotto la duplica ed al termine della quale le parti, che hanno affermato di

non avere ulteriori prove di cui chiedono l’assunzione, hanno rinunciato al dibattimento

finale (doc. XII).

1.7. In data 2 luglio 2021

l’attore ha ribadito la sua posizione (doc. XIII).

in diritto

2.1. Oggetto

del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore poteva, come ha

fatto, aumentare il premio dell’assicurazione complementare __________ da fr.

61 a fr. 90 (doc. 8).

2.2. Nel

caso di specie le parti hanno concluso un contratto in base al quale si

applicano le Condizioni generali per l’assicurazione malattie complementare, __________

(di seguito CGA; cfr. doc. 2).

Ai

sensi dell’art. __________ CGA salvo disposizioni contrattuali esplicite, si

applica la Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908

(doc. 5).

L’assicurazione

complementare __________ prevede che il premio è differenziato in base al

Cantone di domicilio della persona assicurata e in base a dieci fasce d’età.

Per

l’art. __________ CGA il premio, fissato secondo l’età dell’assicurato alla

conclusione del contratto, è pagabile in anticipo alle scadenze convenute nella

polizza.

Secondo

l’art. __________ CGA i bambini e gli adolescenti da 0 a 18 anni passano

automaticamente alla tariffa superiore quando compiono il 19esimo anno di età.

Lo stesso vale per i giovani tra 19 e 25 anni quando compiono il 26esimo anno

d’età. A partire da quest’ultima fascia d’età, la tariffa applicabile diventa

definitiva.

Ai

sensi dell’art. __________ CGA oltre alle disposizioni dell’articolo 42 LCA e

dopo un termine di 5 anni, lo stipulante può risolvere il contratto per la data

di una scadenza del premio, a condizione di avvisare CV 1 per iscritto almeno 6

mesi prima di tale scadenza.

L’art.

__________ CGA prevede che in caso di modifica dei premi, CV 1 è autorizzata a

proporre l’adattamento del contratto a partire dalla prossima scadenza del

premio. I nuovi premi saranno comunicati allo stipulante almeno 25 giorni prima

della loro entrata in vigore; costui disporrà allora della facoltà di

rescindere il contratto, per la parte modificata, al più tardi il giorno

precedente la scadenza del premio.

Con

sentenza 36.2014.22 del 7 agosto 2014 questo Tribunale cantonale delle

assicurazioni ha stabilito, in applicazione dell’art. __________ CGA, che fintanto

che l’attore rimarrà affiliato in maniera continuativa ad CV 1 il premio che

dovrà pagare sarà sempre quello riferito alla fascia di età 31-35 anni, ossia

quella in cui si è trovato al momento della sottoscrizione del contratto __________,

quando aveva 34 anni. La tariffa fissata al momento della conclusione del

contratto non cambierà più essendo stata stabilita in base alla fascia d’età di

entrata nell’assicurazione (consid. 6 della sentenza). Tuttavia, in virtù dell’art.

__________ CGA, l’assicuratore è autorizzato ad aumentare i premi per ogni

fascia d’età, che quindi non sono immutabili, secondo le modalità ivi indicate.

Da parte sua, in caso di aumento del premio, l’assicurato può disdire il

contratto senza dover rispettare il termine di sei mesi previsto dall’art. __________

CGA (consid. 7 della sentenza).

In

sostanza, in base alla citata sentenza, occorre concludere che mentre la fascia

d’età (tariffa) per determinare il premio non può essere modificata, il premio stesso

può invece essere adeguato, anche verso l’alto.

2.3. Nel

caso di specie, in data 5 ottobre 2020, l’assicuratore ha comunicato

all’interessato che il premio dell’assicurazione complementare __________ non

avrebbe subito modifiche (cfr. doc. 6).

In

seguito all’intervento della FINMA, la convenuta ad inizio novembre 2020 ha tuttavia

dovuto sottoporre una proposta di adeguamento dei premi per il 2021, che

l’autorità di vigilanza ha approvato con decisione del __________, pubblicata,

in applicazione dell’art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla

sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) sul Foglio federale del __________:

“__________ __________ (__________), __________ (__________), __________ (__________),

__________ (__________), __________ (__________), __________ (__________), __________

(__________) __________ (__________)”), con le seguenti indicazioni:

" (…)

Ai fini dell’esame e dell’approvazione

delle tariffe si applica l’articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione, le

tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da

garantire, da un lato, la solvibilità dell’istituto di assicurazione

richiedente e, dall’altro, la protezione degli assicurati contro eventuali

abusi. La legge non prevede tuttavia controlli dell’adeguatezza.

Con la sua tariffa la richiedente ha

fornito la prova che il limite di cui all’articolo 38 LSA è rispettato. Con la

summenzionata decisione la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica

della tariffa.

La richiedente intende applicare gli

adeguamenti tariffali approvati a partire dal 1° gennaio 2021 a tutto il

portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

Rimedi giuridici

La presente comunicazione costituisce la

notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù

dell’articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura

amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il

loro domicilio o la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale,

Corte II, casella postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato

entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché

Fatti

i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso

l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse

27, 3003 Berna.”

In

data 19 novembre 2020 la convenuta, tramite posta A+, recapitata

all’interessato il 28 novembre 2020 (doc. 9), ha comunicato all’attore

l’aumento del premio da fr. 61 a fr. 90 dal 1° gennaio 2021, offrendogli la

possibilità di cambiare assicurazione senza doversi sottoporre ad un nuovo

esame dello stato di salute ed aderire a __________ o __________, oppure

disdire l’assicurazione entro il 31 dicembre 2020 (doc. 8).

In

seguito alle contestazioni sollevate dall’assicurato con scritto del 30

dicembre 2020 (doc. 10), tramite il quale ha chiesto di applicargli il medesimo

premio della fascia d’età 31-35 anni dell’assicurazione __________ che prevede

prestazioni simili ed ammonta a fr. 55 al mese e che ha rilevato che il premio

di fr. 92 dell’assicurazione __________ è previsto proprio per la sua fascia

d’età, ossia quella 46-50 anni, il 5 marzo 2021 la convenuta ha informato

l’attore che l’aumento del premio si è reso necessario per poter finanziare

l’insieme delle prestazioni coperte dall’assicurazione complementare __________

(doc. 12).

Il

finanziamento supplementare, convalidato dalla FINMA, consiste sia nell’aumento

del premio che nell’immissione di risorse finanziarie supplementari da parte

del medesimo assicuratore (doc. 12). L’adeguamento non è finalizzato a

conseguire utili ma a finanziare i costi delle prestazioni (doc. 12).

L’assicuratore ha pure rilevato che il premio per __________ evolve con l’età

degli assicurati, mentre con __________ la tariffa dipende dall’età di entrata

(doc. 12).

2.4. Per

l’art. 4 cpv. 1 LSA un’impresa di assicurazione secondo l’articolo 2 capoverso

1 lettere a e b che intende ottenere un’autorizzazione a esercitare l’attività

assicurativa deve presentare alla FINMA una domanda corredata di un piano

d’esercizio.

Secondo

l’art. 4 cpv. 2 LSA il piano d’esercizio deve contenere le indicazioni e i

documenti seguenti:

a.

gli statuti;

b.

l’organizzazione e il campo d’attività territoriale dell’impresa di

assicurazione, eventualmente anche del gruppo assicurativo o del conglomerato

assicurativo di cui fa parte l’impresa di assicurazione;

c.

se vi è attività assicurativa all’estero, l’autorizzazione della competente

autorità estera di sorveglianza o un’attestazione equivalente;

d.

indicazioni relative alla dotazione finanziaria e alla costituzione di riserve;

e.

il conto annuale dei tre esercizi precedenti o il bilancio d’apertura se si

tratta di una nuova impresa di assicurazione;

f.

indicazioni sulle persone che detengono, direttamente o indirettamente, almeno

il 10 per cento del capitale o dei voti dell’impresa di assicurazione o che in

altro modo possono influenzarne notevolmente la gestione;

g.

i nominativi delle persone incaricate della direzione generale, della

sorveglianza, del controllo e della gestione oppure, per le imprese di

assicurazione estere, del mandatario generale;

h.

il nominativo dell’attuario responsabile;

i.

j.

i contratti e altri accordi mediante i quali si intendono delegare a terzi

funzioni essenziali dell’impresa di assicurazione;

k.

i rami assicurativi previsti e il genere dei rischi da assicurare;

l.

se del caso, la dichiarazione concernente l’adesione all’Ufficio nazionale di

assicurazione e al Fondo nazionale di garanzia;

m.

indicazioni sui mezzi destinati ad adempiere prestazioni di assistenza, se si

chiede un’autorizzazione per il ramo assicurativo «prestazioni di assistenza»;

n.

il piano di riassicurazione e, per la riassicurazione attiva, il piano di

retrocessione;

o.

i costi preventivati per la costituzione dell’impresa di assicurazione;

p.

i bilanci di previsione e i conti economici di previsione per i primi tre

esercizi;

q.

indicazioni sul rilevamento, la limitazione e il controllo dei rischi;

r.

le tariffe e le condizioni generali d’assicurazione utilizzate in Svizzera, per

l’assicurazione di tutti i rischi nella previdenza professionale e

nell’assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie.

Per

l’art. 4 cpv. 3 LSA un’impresa di assicurazione già autorizzata a esercitare

l’attività in un ramo assicurativo, se presenta una domanda d’autorizzazione

per un ulteriore ramo assicurativo, deve fornire le indicazioni e i documenti

di cui al capoverso 2 lettere a–l soltanto se occorre modificarli rispetto a

quelli già approvati.

Ai

sensi dell’art. 4 cpv. 4 LSA la FINMA può chiedere ulteriori indicazioni e

documenti se necessari per decidere in merito alla domanda d’autorizzazione.

Secondo

l’art. 5 cpv. 1 LSA le modifiche che riguardano gli elementi del piano

d’esercizio di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettere a, h, k e r devono essere

previamente sottoposte per approvazione alla FINMA. Devono essere sottoposte

per approvazione anche le modifiche del piano d’esercizio risultanti da

fusioni, scissioni e trasformazioni di imprese di assicurazione.

L’art.

5 cpv. 2 LSA prevede che le modifiche che riguardano gli elementi del piano

d’esercizio di cui all’articolo 4 capoverso 2 lettere b, c, d, f, g, j, l, m, n

e q devono essere comunicate alla FINMA; esse sono considerate approvate se la

FINMA non avvia un esame della pratica entro quattro settimane.

Per

l’art. 38 LSA (esame delle tariffe soggette ad approvazione), nella procedura

d’approvazione la FINMA esamina in base ai calcoli tariffali presentatile dagli

istituti d’assicurazione se i premi previsti sono stabiliti entro limiti tali

da garantire, da un lato, la solvibilità dei singoli istituti d’assicurazione

e, dall’altro, la protezione degli assicurati contro gli abusi. È fatto salvo

l’articolo 33 capoverso 3.

Secondo

l’art. 84 cpv. 1 LSA nel foglio federale sono comunicate le decisioni prese sui

tariffali concernenti contratti d’assicurazioni in corso. La comunicazione

descrive sommariamente l’oggetto e il contenuto della decisione e, per gli

assicurati, equivale a notificazione della decisione secondo l’art. 36 della

legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa.

Secondo

l’art. 84 cpv. 2 LSA i ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni dalla

comunicazione della decisione, al Tribunale amministrativo federale (cfr. art.

31 e 33 lett. e LTAF).

2.5. Va

ancora rammentato che, in generale, la FINMA sorveglia le imprese

d’assicurazione affinché rispettino la legislazione sulla sorveglianza e le

norme della LCA e della LSA (Bernhard

Rütsche: Aufsicht im Bereich der Krankenzusatzversicherungen

/Surveillance dans le domaine des assurances-maladie complémentaires, Forum

Gesundheitsrecht Band Nr. 25, 2017, ed. Schulthess, pag. 64, n. 18). La FINMA

vigila sul rispetto della legislazione in materia di assicurazione e di

sorveglianza (art. 46 lett. a LSA), controlla che le imprese di assicurazione

offrano garanzia di un’attività irreprensibile (art. 46 lett. b LSA), vigila

sul rispetto del piano d’esercizio (art. 46 lett. c LSA), vigila affinché le

imprese di assicurazione siano solvibili, costituiscano le riserve tecniche nel

rispetto delle prescrizioni e amministrino e investano gli elementi

patrimoniali in modo regolare (art. 46 lett. d LSA). La FINMA protegge gli

assicurati contro gli abusi compiuti da imprese di assicurazione e da

intermediari assicurativi (art. 46 lett. f LSA) ed interviene in caso di

irregolarità che mettono in pericolo gli interessi degli assicurati (art. 46

lett. g LSA).

Considerandi

Sia

nell’ambito della procedura di approvazione delle tariffe ai sensi dell’art. 38

LSA che dell’attività di sorveglianza generale della FINMA sulle imprese

d’assicurazione ai sensi dell’art. 46 LSA, la nozione di abuso riveste

un’importanza centrale (Bernhard Rütsche,

op. cit., pag. 65, n. 20). L’esistenza di un abuso comporta il rifiuto della

FINMA d’approvare le tariffe o il suo intervento sulla base della legislazione

sulla sorveglianza. Nell’ambito del controllo delle tariffe, la nozione di

abuso delimita anche le competenze della FINMA nel controllo previsto dalla

legge sulla sorveglianza: se i premi previsti non costituiscono un abuso a

scapito degli assicurati e non minacciano la solvibilità dell’impresa

d’assicurazione, la FINMA deve approvarli (Bernhard

Rütsche, op. cit., pag. 65, n. 20).

La

dottrina rammenta che la FINMA può ammettere l’esistenza di un abuso, e di

conseguenza, può intervenire, solo in caso di un comportamento pregiudizievole

ripetitivo da parte di un’impresa d’assicurazione o di un comportamento che sia

suscettibile di toccare un gran numero di persone (Bernhard Rütsche, op. cit., pag. 88, n. 65). Ciò necessita

un pregiudizio sistematico a detrimento degli assicurati che può anche

manifestarsi tramite una disuguaglianza di trattamento importante ed

ingiustificata. Al contrario, non spetta alla FINMA, ma al giudice civile,

intervenire in caso di violazione del diritto in situazioni isolate (Bernhard Rütsche, op. cit., pag. 88, n.

65: “En revanche, il n’appartient

pas à la FINMA, mais au juge civil, d’intervenir en cas de violation du droit

dans des situations isolées”).

2.6

Ne

segue che, nel caso di specie, nella misura in cui l’attore intende contestare

l’aumento dell’importo del premio stabilito dalla convenuta e domanda di

unificare i premi di tutti i prodotti delle assicurazioni da lui citate (in

particolare: __________, __________, __________ e __________), la sua petizione

si rivela irricevibile, giacché avrebbe dovuto censurare l’adeguamento

tariffale con un ricorso al tribunale amministrativo federale contro la

decisione della FINMA del __________ pubblicata sul Foglio federale del __________.

Non

va del resto dimenticato, come stabilito dal Tribunale federale nell’ambito

della contestazione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie, che l’approvazione dei premi da parte dell’autorità di

vigilanza (in quel caso l’Ufficio della sanità pubblica) crea la presunzione

della loro adeguatezza e l’assicurato può ribaltare questa presunzione

unicamente se fornisce la prova piena del contrario. Tenuto conto della riserva

di cui il giudice deve dare prova quando è chiamato ad esaminare concretamente

la legalità di una clausola tariffaria, la validità di un premio può essere

rimessa in discussione solo in caso di grave irregolarità suscettibile di

comportare una modifica considerevole dell’importo del premio (DTF 135 V 39).

La

petizione si rivela ricevibile unicamente nella misura in cui l’interessato

lamenta un’errata applicazione della tariffa e meglio sostiene che il premio a

lui applicato corrisponde a quello della fascia d’età 46-50 anni di un’altra

assicurazione dello stesso gruppo (__________) e simile a quella di cui

beneficia attualmente (__________) e dunque violerebbe il contratto concluso

con la convenuta che prevedeva una protezione tariffale a vita.

2.7

Questo

Tribunale ha già stabilito che la protezione tariffale di cui all’assicurazione

complementare __________ consiste nella garanzia della fascia d’età (per

l’attore 31-35 anni) e non nella garanzia dell’ammontare del premio per tutta

la durata contrattuale (cfr. sentenza 36.2014.22 del 7 agosto 2014).

Su

questo aspetto non vi è alcun motivo per scostarsi dalla giurisprudenza

cantonale che del resto l’attore non contesta.

Nulla

cambia lo scritto del 22 agosto 2012 della convenuta (allegato doc. 10),

peraltro anteriore alla citata sentenza, e nel quale l’assicuratore si limita

ad indicare che il prodotto di cui beneficia l’attore non sarebbe più stato

proposto alla vendita e che “in qualità di assicurato, per lei non cambia

nulla; continua a beneficiare della copertura assicurativa da lei sottoscritta.

Tuttavia, può optare in qualsiasi momento per dei prodotti delle prestazioni

equivalenti che appartengono alla gamma <<__________>> tariffati

secondo l’età reale”.

L’attore,

infatti, come indicato nello scritto del 22 agosto 2012, continua a beneficiare

del medesimo prodotto assicurativo e può optare, senza doversi sottoporre ad un

nuovo esame dello stato di salute, per un altro prodotto assicurativo simile

della convenuta, come da ultimo indicatogli nello scritto del 19 novembre 2020

(doc. 8).

Quanto

alla circostanza che il premio applicatogli secondo la tariffa dell’età 31-35

anni, ossia fr. 90, non si scosta molto da quello applicato alla fascia d’età

46-50 anni dell’assicurazione __________ (fr. 92) che ha prestazioni simili, va

evidenziato che ogni prodotto assicurativo è autonomo ed il premio differisce in

funzione del numero degli assicurati, del modello tariffale, delle prestazioni

erogate, della solvibilità dei singoli istituti assicuratori, dei sinistri in

corso e di ulteriori variabili.

Per

cui ogni prodotto assicurativo, anche se assicura prestazioni simili, può avere

dei premi sostanzialmente diversi (sul tema cfr. Vincent Brulhart, Droit des assurances privées, 2a edizione,

2017, capitolo 5, “Le financement de l’activité d’assurance”, pag. 88 e

seguenti).

In

questo senso, considerato che __________ e __________ sono prodotti distinti,

essi possono avere premi diversi. Tant’è che mentre il primo prevede un modello

tariffale per fasce d’età e una protezione tariffale al momento della

sottoscrizione del contratto con facoltà per l’assicuratore di adeguare il premio

all’interno di ogni fascia di età, il secondo prevede invece un adeguamento ad

ogni modifica della fascia d’età della persona assicurata.

La

convenuta evidenzia come nel caso di __________ ciò si traduce in una forchetta

di premi tra le varie fasce d’età decisamente più contenuta. La differenza di

premio tra la fascia d’età 26-30 anni e quelle oltre i 61 anni ammonta a fr.

121, mentre per il prodotto __________ la differenza può raggiungere anche i

fr. 348 se si considera la fascia d’età dai 71 anni in su. I premi dell’assicurazione

__________ sono più alti per le fasce d’età più giovani, mentre con l’avanzare

delle fasce d’età sono più vantaggiose.

Del

resto, non va qui dimenticato che l’assicurazione __________ non viene più

offerta e la conseguente diminuzione degli assicurati, unita all’aumento

dell’età dei medesimi, fa sì che necessariamente i premi, nel corso del tempo,

aumentano più velocemente e più repentinamente rispetto ad altri prodotti

assicurativi ancora in vendita.

In

concreto non è riscontrabile alcuna grave irregolarità commessa

dall’assicuratore, il quale ha inserito l’attore nella corretta fascia

tariffale (31-35 anni), ossia quella corrispondente all’età della conclusione

del contratto e gli ha applicato il premio previsto per tale fascia d’età (fr.

90). Del resto, anche se solo per 2 franchi, il prodotto __________ per

l’attore è attualmente più conveniente rispetto all’assicurazione __________

(in caso di applicazione della tariffa della fascia d’età 46-50 anni pari a fr.

92).

Inoltre

il 19 novembre 2020 la convenuta ha comunicato all’attore, tramite invio A+,

pervenuto il 28 novembre 2020, l’aumento del premio e la possibilità di disdire

il contratto nei termini previsti dalle CGA. Lo scritto è stato inoltrato

almeno 25 giorni prima che il premio esplicasse i suoi effetti (il 1° gennaio

2021) e all’assicurato è stata concessa la facoltà di disdire il contratto

oppure di optare per un’altra assicurazione simile, rispettando quanto previsto

dall’art. __________ CGA.

L’assicuratore

ha pertanto agito conformemente a quanto previsto dalle parti con il contratto

valido dal 1° gennaio 2006.

Non

vi è di conseguenza alcuna ragione per modificare il premio applicabile

all’attore, né vi sono motivi per unificare i premi di tutti i prodotti delle

assicurazioni citate dall’assicurato (in particolare: __________, __________, __________

e __________). Di conseguenza la convenuta non può essere condannata a

rimborsare presunte eccedenze dei premi pagati fino a giugno 2021.

2.8

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto la petizione va respinta.

Non

vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC).

All’assicuratore,

rappresentato da un avvocato esterno, vanno assegnate le ripetibili (cfr. art.

95.

cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor

Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art.

95.

CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010

del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza

4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2020.24 del

17.

agosto 2020; sentenza 36.2019.89 del 13 novembre 2019; sentenza 36.2017.109

del 5 marzo 2018; sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018), calcolate

conformemente a quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento sulla tariffa per

i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione

delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL 178.310).

In

concreto, considerato che l’attore può disdire il contratto ogni anno, il

valore di causa va calcolato in funzione della differenza tra il premio chiesto

dall’assicuratore (fr. 90) ed il premio ritenuto corretto dall’attore (fr. 55),

moltiplicato per 12 mesi, pari a fr. 420 ([90 – 55] X 12).

2.9

Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore

litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte

ha affermato che:

"

(…) Esso è ammissibile a

prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché, come afferma

correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie tra assicurati

e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione

contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale delle

assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art. 7 CPC;

art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997

[RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza

una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia

di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1

LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di sorveglianza, una volta

cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma elettronica e senza

il nominativo dell’attore.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione,

nella misura in cui è ricevibile, è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

AT 1 verserà fr. 100 (IVA inclusa) a CV 1 a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione

alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti