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Decisione

36.2021.23

RIPAM 2021. Cambio di domicilio e trasferimento in altro Cantone dopo la richiesta e prima dell'anno da sussidiare. Competenza. Buona fede negata

18 maggio 2021Italiano58 min

2016, in particolare II parte, Capitolo 8, marginali 364 – 423; Gebhard Eugster, Krankenversicherung in:

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2021.23

IR/sc

Lugano

18 maggio 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 9 aprile 2021 formulato da

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 12 marzo 2021 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato in fatto

1.1. RI 1, 1992, salariata, ha

chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico sanitarie per il 2020 mediante formulario 23 giugno 2019 (doc. 1)

trasmesso all’amministrazione dal convivente __________ di __________, 1990,

giurista. Nel modulo __________ ha indicato la fine dei suoi studi universitari

nel 2019, l’inizio dell’attività lavorativa presso un’opera d’aiuto, la sua

permanenza a __________ con un permesso di soggiorno settimanale, e la sua

convivenza a __________ con RI 1. Dopo un contatto telefonico (doc. 3) con

l’amministrazione, sollecitato da quest’ultima (doc. 2), la Cassa cantonale di

compensazione ha emanato una decisione, il 15 novembre 2019, con cui ha accolto

la richiesta dell’UR e concesso ai signori RI 1 e __________ la riduzione del

premio per un importo di CHF 4'344 ciascuno per tutto il 2020.

1.2. A fronte dell’informazione

relativa alla partenza dal Ticino di RI 1, a fine 2019, per trasferire il

domicilio nel Cantone di __________ (doc. 5) la Cassa ha riesaminato il diritto

alla RIPAM per quest’ultima e con decisione del 30 giugno 2020 (doc. 6) ha

respinto la richiesta.

1.3. La decisione è stata

contestata mediante reclamo 31 luglio 2020 all’amministrazione (doc. 7). Nel

suo allegato RI 1, dopo avere evocato i fatti e richiamato le norme della

LCAMal che ribadiscono l’obbligo assicurativo e il diritto alla riduzione del

premio, evidenzia che il reddito posto alla base della determinazione del

diritto al sussidio è stato acquisito in Ticino, che l’art. 24 LCAMal non fa

riferimento specifico al Cantone e un contatto con l’amministrazione stessa nel

corso del quale un funzionario della Cassa, di cui non indica il nome, avrebbe

indicato che l’assicurato ha diritto ai sussidi in Ticino “anche se si fosse

trasferito in un altro cantone a patto di essere stato contribuente in Ticino

nell’anno fiscale anteriore al suo cambiamento d’indirizzo”. La signora RI

1 ha inoltre lamentato una motivazione insufficiente della decisione

contestata.

1.4. L’amministrazione ha eseguito

le necessarie verifiche relative ai redditi (doc. 8), ha comunicato all’assicurata

che avrebbe esaminato il reclamo non appena possibile (doc. 9) mentre il 29

agosto 2020 tramite un messaggio di posta elettronica (doc. 10) l’assicurata ha

indicato che il suo assicuratore malattie richiedeva il rimborso dell’importo

del sussidio ricevuto anche se la decisione dell’amministrazione non ancora

definitiva. A tale messaggio l’amministrazione ha reagito mediante un invito al

contatto personale con la funzionaria incaricata (doc. 11 e 12 del 3 settembre

2020 e del 2 febbraio 2021), ciò che è avvenuto il 16 febbraio 2021 (doc. 13).

1.5. Il 12 marzo 2021

l’amministrazione ha emanato la sua decisione su reclamo (doc. 14) con cui ha

evidenziato come, in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza federale

concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi

nell'assicurazione malattie del 7 novembre 2007 (ORPM; RS 832.112.4), se

l’assicurato trasferisce il suo domicilio da un cantone all’altro, il diritto

alla riduzione del premio sussiste per tutto l’anno da sussidiare secondo il

diritto del cantone nel quale l’assicurato ha il domicilio al 1° gennaio. In

casu l’amministrazione ha ritenuto il Cantone di __________.

L’assicurata, con ricorso

del 9 aprile 2021 (doc. I), ha contestato tale provvedimento ribadendo di essere

domiciliata nel Cantone di __________ dal 1° gennaio 2020, di essersi fidata

della risposta fornita dalla Cassa al suo patrocinatore di allora __________

secondo cui “avevo diritto ai sussidi emanati dal Cantone Ticino per l’anno

2020 anche se mi fossi traferita in un altro cantone a patto di essere stata

contribuente in Ticino nell’anno fiscale anteriore al mio cambiamento di

indirizzo”. Nuovamente l’assicurata non ha indicato il nome della persona

che avrebbe fornito tale informazione e neppure la data in cui questo colloquio

sarebbe avvenuto. Il ricorso si concentra poi sulla mancata crescita in

giudicato della decisione 30 giugno 2020 della Cassa a fronte della richiesta

dell’assicuratore malattie di restituzione dell’importo del sussidio (doc. 13).

In sostanza l’assicurata invoca la sua buona fede.

1.6. Invitata a prendere posizione

e a produrre gli atti necessari il 12 aprile 2021 (doc. II), la Cassa ha

postulato la reiezione del ricorso indicando di avere operato una verifica per

accertare eventuali negligenze dell’amministrazione e se sia stato violato il

principio della buona fede della ricorrente. La Cassa osserva come, in assenza

di una procura rilasciata dall’assicurata in favore dell’associazione __________

prodotta agli atti, non possono essere state rilasciate informazioni relative

ai diritti dell’assicurata ma, semmai, informazioni generiche.

L’amministrazione indica che, se contatto vi è stato, l’informazione fornita è

stata conforme al contenuto delle norme applicabili e, comunque, generico e non

riferito al caso dell’assicurata qui ricorrente. L’amministrazione esclude

quindi che possa essere stato violato il principio della buona fede della

ricorrente.

A RI 1 è stata offerta la

possibilità di ulteriormente esprimersi e di postulare l’acquisizione di nuove

prove (doc. IV del 27 aprile 2021). Dal canto suo il giudice delegato ha

acquisito informazioni presso il Municipio di __________ (scritto doc. V del 27

aprile 2021) relative al cambiamento di domicilio dell’assicurata ricorrente ed

ha ottenuto dall’autorità comunale (doc. VI/1) le risposte in base alle quali è

stato confermato il cambiamento di domicilio con notifica della partenza da __________

“al 31.12.2019 mediante formulario ufficiale datato 20.12.2019”. Dal

canto suo la ricorrente ha esercitato il suo diritto di essere sentita e si è espressa

in merito alla risposta di causa il 4 maggio 2021 ribadendo l’arrivo nel Cantone

di __________ il 1° gennaio 2020, indicando come le richieste d’informazione

rivolte alla Cassa, cui è cenno nel ricorso, sono state di “carattere

generale” e proprio per tale ragione ella si sarebbe fidata di tali

informazioni, ed ha ribadito che, nonostante l’effetto sospensivo conferito

legalmente al gravame, l’assicuratore non è stato avvisato convenientemente

dall’amministrazione. La signora RI 1 indica da ultimo come la Cassa cantonale

di compensazione, “reputandosi a giugno 2020 incompetente per la valutazione

della richiesta di RIPAM 2020, avrebbe dovuto trasmettere senza indugio la mia

richiesta all’autorità competente del Cantone di __________, così da evitare”

la scadenza dei termini per il conseguimento dell’aiuto sociale (doc. VIII).

Alle parti sono state trasmesse

le comunicazioni del Municipio di __________ mediante scritto del 5 maggio 2020

(doc. VIII), in particolare alla Cassa l’allegato 4/5 maggio 2021

dell’assicurata, con termine scadente il 17 maggio 2021 per eventualmente

ulteriormente esprimersi, ciò che la signora RI 1 ha fatto il 10 maggio 2021

ribadendo le sue conclusioni e concentrandosi sull’esecutività materiale data

alla decisione da parte dell’assicuratore quando invece il ricorso ha effetto

sospensivo. Da ultimo la ricorrente ha chiesto, oltre al riconoscimento del suo

diritto alla RIPAM, anche “un’indennità per coprire le spese anche di

consulenza legale” (doc. IX).

in diritto

in ordine

2.1. A norma dell’art. 76 cpv. 1 e

2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997

(LCAMal), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione

della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il

provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo

termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni le

decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il

Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi competente a esaminare i

ricorsi in materia di riduzione dei premi dell’assicurazione contro le

malattie. In concreto il ricorso presentato contro la decisione della Cassa

cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, a seguito del reclamo

dell’assicurata, è quindi ricevibile.

2.2. La

ricorrente invoca, genericamente e senza meglio sostanziare la sua critica, una

violazione del suo diritto di essere sentita siccome la motivazione della

decisione impugnata sarebbe carente.

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere

visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di

prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006

nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,

127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.

4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF

126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi

citate). Il diritto di essere sentito comprende

l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo

scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di

afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto

della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa,

e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della

decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi

in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può

occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire

sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF

129 I 232 consid. 3.2).

In concreto

l’argomento non è di pregio. La decisione contestata, ancorché non

particolarmente dettagliata, indica le ragioni per le quali ritiene data una

competenza delle autorità __________ in materia di decisione sulla RIPAM 2020

della ricorrente, spiega correttamente le norma applicabili, rinvia a

giurisprudenza di questa Corte e determina i fatti che pone alla base della

propria conclusione in maniera esplicita e chiara.

La

violazione del diritto di essere sentito è comunque eccezionalmente sanabile,

in base alla giurisprudenza, se l'interessato riceve la possibilità di

esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame

sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180

consid. 4a pag. 183), e lo può fare con piena cognizione. Nella materia qui

all’esame il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA). Se anche la Cassa avesse, ciò che non

è, commesso una violazione del diritto di essere sentito della ricorrente, lo

stesso sarebbe qui ampiamente sanato siccome la signora RI 1 ha avuto più volte

piena possibilità di esprimersi sul fondo della fattispecie.

nel merito

2.3. Oggetto del contendere è

sapere se, correttamente, la Cassa cantonale di compensazione abbia riesaminato

la propria decisione del 15 novembre 2019 emanando il provvedimento impugnato

che rifiuta il sussidio per l’anno 2020. Compito di questa Corte è quindi

quello di verificare se il Canton Ticino sia competente per decidere circa

l’eventuale diritto della ricorrente alla riduzione del premio

dell’assicurazione malattie per l’anno 2020, rispettivamente se la ricorrente

possa vantare una RIPAM da parte delle autorità ticinesi per tale anno ed eventualmente

se a RI 1 possa essere riconosciuto il sussidio in base alla pretesa violazione

del principio della buona fede da parte dell’amministrazione interessata.

2.4. In concreto, come esposto

nelle considerazioni di fatto, la Cassa cantonale di compensazione, dopo avere

riconosciuto il diritto della qui ricorrente di beneficare della RIPAM 2020

(decisione emessa il 15 novembre 2019, prima dell’inizio dell’anno da

sussidiare al fine di non imporre all’assicurata di anticipare l’importo dei

premi), ha accertato il cambiamento di domicilio della signora RI 1 a partire

dal 1° gennaio 2020 e il suo trasferimento nel Cantone di __________. Questo

fatto ha indotto l’amministrazione a modificare la sua decisione del 15

novembre 2019 e ad emettere il provvedimento del 30 giugno 2020 con cui il

sussidio è stato rifiutato per difetto di competenza. Occorre qui

preliminarmente esaminare se la Cassa poteva procedere come ha fatto.

Va osservato come,

analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF

U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;

DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

L’amministrazione può

riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata

oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la

correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007). Questi principi si applicano anche quando delle

prestazioni siano state accordate senza una decisione formale e che il loro

versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10

maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1.

Con la STCA 36.2019.77 del

27 aprile 2020 (e come già in giudizi precedenti, si vedano le STCA 36.2013.21

del 26 luglio 2013 e 36.2014.92 del 24 dicembre 2014, 36.2014.78 del 2 febbraio

2015 e 36.2015.29 del 13 agosto 2015), questo Tribunale ha, in presenza di un

fatto nuovo non segnalato dagli assicurati nella loro iniziale richiesta di

prestazioni (ad esempio una donazione avvenuta pochi mesi prima della domanda

di RIPAM, la caducità di prestazioni PC, o una convivenza duratura non

comunicata all’amministrazione), proceduto alla revisione delle decisioni

(formali ed informali) con le quali l’amministrazione, nel corso degli anni, ha

riconosciuto il sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione delle

cure medico-sanitarie ed ha chiesto (all’assicuratore malattie che a sua volta

l’ha imposto all’assicurato) la restituzione degli importi indebitamente

percepiti. La Cassa, nei casi indicati ed esaminati, ha sempre correttamente

agito nel termine di un anno (art. 25 cpv. 2 LPGA), norma applicata per

analogia.

2.5. In concreto è fuor di dubbio

che l’amministrazione abbia appreso, successivamente alla decisione con cui ha riconosciuto

alla qui ricorrente il diritto alla RIPAM per il 2020, che la stessa, con

effetto al 1° gennaio 2020, ha cambiato domicilio spostandolo al di fuori del

Cantone Ticino. Questa circostanza, in applicazione 8 cpv. 1 ORPM, ha fatto

ritenere alla Cassa di avere commesso un errore, non dovendosi riconoscere

competente in materia di RIPAM per una giovane domiciliata a __________

all’inizio dell’anno di sussidio, e l’ha quindi indotta a riesaminare il

provvedimento (contestato dalla signora RI 1). L’agire formale

dell’amministrazione appare quindi in sé corretto e questo Tribunale cantonale

delle assicurazioni deve quindi verificare se la decisione dell’amministrazione

sia corretta.

2.6. Il tema della competenza del

cantone in materia di riduzione dei premi (RIPAM) in presenza di un cambiamento

di domicilio in corso dell’anno da parte dell’assicurato, non è in sé nuovo e

ha già fatto l’oggetto di alcune decisioni da parte di questo Tribunale

cantonale delle assicurazioni. In particolare della STCA 36.2020.19 dell’11

gennaio 2021 in cui questa Corte ha ritenuto, in particolare, che per l’art. 3

cpv. 1 della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), ogni persona

domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio

rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi

dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. L’art. 6 cpv. 1

precisa che i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo d’assicurazione.

In base all’art. 65 cpv. 1 prima frase, “i Cantoni accordano riduzioni dei

premi agli assicurati di condizione economica modesta”, ritenuto che giusta

il cpv. 3 “i Cantoni provvedono affinché nell’esame delle condizioni

d’ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le

circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei

beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di

premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il

loro obbligo di pagare i premi”. Per l’art. 97 LAMal infine, i Cantoni sono

competenti per emanare le disposizioni d’esecuzione dell’art. 65.

Il legislatore federale ha

rinunciato a definire la cerchia degli aventi diritto alle riduzioni sui premi

dell’assicurazione malattia e lasciato questa competenza ai cantoni. Nella loro

regolamentazione di applicazione questi ultimi devono determinare il diritto

alle prestazioni, la procedura d’informazione agli assicurati così come la

fissazione e il versamento delle riduzioni. Secondo la volontà del legislatore

Fatti

i cantoni dispongono dunque di un ampio margine di valutazione ed apprezzamento

nella concezione e nella messa in pratica delle riduzioni dei premi

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie e questo con

particolare riferimento alla definizione di “assicurati di condizione

economica modesta”. Questo non significa tuttavia che i cantoni dispongano

di assoluta libertà nell’emanare la loro regolamentazione. Il legislatore

cantonale deve, infatti, rispettare il senso e lo spirito della legge e non

deve frustrare lo scopo che si prefigge il legislatore federale (cfr. DTF 145 I

26 consid. 3.1; 136 I 220 consid. 6.1, 125 V 185; 124 V 19; 122 I 343; e la

dottrina: Alfred Maurer, Das neue

Krankenversicherungsrecht, 1996, p. 152; Ivano

Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia, tesi

pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo,

2016, in particolare II parte, Capitolo 8, marginali 364 – 423; Gebhard Eugster, Krankenversicherung in:

Soziale Sicherheit, SBVR volume XIV, 3 edizione, 2016, p. 818 e 819, n. 1392). In

particolare il diritto cantonale deve ossequiare quanto impone l’art. 65 cpv. 1bis

LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il

50% i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione.

Ne discende che, in questa

specifica materia, il diritto cantonale è autonomo, come rammenta il Tribunale

Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185, 134 I 313

e 145 I 26), ma i cantoni non godono di libertà assoluta. Essi stabiliscono in

particolare la procedura, il modello da applicare per pervenire alla riduzione

dei premi ed i criteri per definire la condizione economica modesta degli

assicurati.

2.7. Per quanto riguarda il Canton

Ticino, dal 2012 le norme della Legge cantonale di applicazione della LAMal

(LCAMal) che reggono, al titolo IV, la riduzione dei premi nell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie, hanno subito una profonda modifica

rispetto al previgente diritto a seguito dell’approvazione della Legge 24

giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha previsto un

nuovo sistema di attribuzione delle riduzione dei premi, conformemente al

dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto

sociale, considerato come la precedente normativa avesse mostrato talune lacune

e, soprattutto, al fine di ottemperare gli obiettivi di politica sociale

cantonale voluti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle

prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15

settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di

modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione

della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1, per maggiori

dettagli e specifiche si veda: Ivano

Ranzanici, op. cit. p. 357 segg.). Il Consiglio di Stato, con il disegno

di legge, e il Parlamento, promulgando le norme, hanno voluto rendere il

sistema della riduzione dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico-sanitarie affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal

reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto alla

riduzione per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente

indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo ed il

legislativo hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui

l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed

alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.

LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

Infine, le nuove norme

tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione della

riduzione dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa

capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle

loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli

effetti indesiderati” del precedente, ma anche a “tenere conto della

reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di

base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce

la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta (cfr. STCA

36.2019.52-53 del 26 agosto 2019 e 36.2015.11 del 6 agosto 2015). Il sistema

voluto con la novella del 24 giugno 2010 a partire dal 1. gennaio 2012 è poi

stato oggetto di cambiamento con effetto dal 1. gennaio 2015 con una nuova

definizione di premio medio di riferimento e l’introduzione del concetto di

reddito disponibile massimo (RDM) (cfr. art. 32a LCAMal).

2.8. Il Cantone accorda le

riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie

(art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta

accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 cpv. 1 LCAMal) da parte

degli assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni

complementari all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43

LCAMal). Sempre secondo l’art. 25 LCAMal, “per gli assicurati tassati in via

ordinaria, se l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno

di competenza la riduzione dei premi inizia a decorrere dal 1° gennaio

dell’anno di competenza” (cpv. 2). Se invece “l’istanza è presentata

dopo il termine di cui al cpv. 2, ma nell’anno di competenza, il diritto alla

riduzione dei premi per gli assicurati tassati in via ordinaria è dato solo a

partire dal mese seguente la presentazione” (cpv. 3) (sull’eventualità in

cui l’aiuto sociale è postulato successivamente alla fine dell’anno per il

quale dovrebbe essere concesso - sussidio retroattivo -, cfr. Ranzanici, op. cit, p. 466 segg e STCA

36.2019.111-112 del 20 gennaio 2020; cfr. anche 36.2015.11 del 6 agosto 2015).

Giusta l’art. 8 del

Regolamento cantonale della LCAMal del 29 maggio 2012 (RLCAMal), l’istanza di

riduzione di premio o di rinnovo devono essere presentate alla Cassa cantonale

di compensazione AVS/AI/IPG da un membro maggiorenne dell’unità di riferimento

mediante l’apposito modulo ufficiale, debitamente compilato e corredato dei

giustificativi richiesti.

2.9. Come ritenuto nella recente

STCA 36.2019.20 dell’11 gennaio 2021 in applicazione dell'art. 8 cpv. 1

dell'Ordinanza federale concernente il sussidio della Confederazione per la

riduzione dei premi nell'assicurazione malattie del 7 novembre 2007 (ORPM; RS

832.112.4), se l'assicurato trasferisce il suo domicilio da un Cantone a un

altro, il diritto alla riduzione dei premi sussiste per tutta la durata

dell'anno civile secondo il diritto del Cantone nel quale l'assicurato era

domiciliato al 1° gennaio. Questo Cantone riduce i premi. Per l'art. 8 cpv. 2 ORPM,

il capoverso 1 si applica per analogia agli assicurati menzionati nell'articolo

65a (riduzione dei premi da parte dei Cantoni a favore di assicurati residenti

in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia) lettere a

e b LAMal, il cui nesso concreto con un determinato Cantone passa a un altro

Cantone.

Secondo l'art. 3 LAMal:

" 1Ogni

persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio

rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione

del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

2Il Consiglio federale può prevedere

eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie

di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge

del 22 giugno 20071 sullo Stato

ospite.2

3Può estendere l’obbligo d’assicurazione

a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:

a. esercitano

un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2

LPGA.

b. lavorano

all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.

4L’obbligo d’assicurazione è sospeso per

le persone soggette per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale del 19

giugno 19925 sull’assicurazione

militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura.”

L'art. 1 cpv. 1 OAMal

precisa in proposito che le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli

articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi

conformemente all'articolo 3 della legge. D’altra parte, giusta l'art.

23 cpv. 1 CC, il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con

l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. L'art. 23 cpv. 2 CC prevede che

nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. A norma

dell'art. 23 cpv. 3 CC questa disposizione non si applica al domicilio d'affari

(sulla nozione di domicilio cfr. fra le altre DTF 133 V 367, 127 V 238 consid.

1). Infine, l’art. 24 CC prevede che il domicilio di una persona, stabilito che

sia, continua a sussistere fino a che essa ne abbia acquistato un altro.

Nel giudizio

citato dell’11 gennaio 2021 il Tribunale cantonale delle assicurazioni è giunto

alla conclusione che l’art. 8 cpv. 1 ORPM debba essere interpretato nella sua

accezione letterale e questo per i motivi che vanno qui riportati per

completezza (consid. 2.8 – 2.14):

" La ricorrente contesta la decisione amministrativa, richiamandosi

innanzitutto ad un’interpretazione della norma in questione, l’art. 8 cpv. 1

ORPM, non strettamente legata al suo tenore letterale. A suo dire

l’interpretazione data dalla Cassa cantonale all’art. 8 ORPM non sarebbe

conforme allo spirito e al senso dell’art. 65 LAMal. L’art. 8 ORPM non sarebbe

in effetti determinante per la competenza dell’autorità chiamata a decidere

sulla richiesta di riduzione del premio, l’articolo in questione essendo in

sostanza unicamente riferito al caso in cui un assicurato, già beneficiario

della riduzione del premio, nell’anno in corso cambia domicilio e si

trasferisce in un altro Cantone. Non sarebbe invece applicabile qualora, come

in concreto, le condizioni per la riduzione del premio si realizzano nel corso

dell’anno e dopo il cambiamento del domicilio in altro Cantone. Per i motivi

che seguono, tali allegazioni non possono essere condivise.

(…)

Il significato di una norma deve

essere inteso anzitutto nella sua accezione letterale e l’interpretazione

grammaticale, che si basa sul testo della norma, rappresenta il punto di

partenza di ogni interpretazione (Häfelin/Haller/Keller,

Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 2012, p. 31 segg.; cfr. anche STF

9C_408/2018 del 10 settembre 2018 consid. 3.1; cfr. anche STF 9C_590/2019 del

15 giugno 2020, consid. 4.5.1, destinata a pubblicazione). Se il testo è

chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano motivi seri per

ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Tali

motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e dallo scopo

della norma litigiosa, così come dalla relazione con altre disposizioni (DTF

143 III 385 consid. 4.1; 142 II 262 consid. 4; STF 9C_408/2018 del 10 settembre

2018 consid. 3.1; 9C_590/2019 del 15 giugno 2020, consid. 4.5.1 destinata a

pubblicazione; cfr. anche Häfelin/Haller/Keller,

op. cit., p. 31 segg). Il Tribunale federale segue pragmaticamente un

pluralismo di metodi interpretativi e rifiuta di allestire una gerarchia (DTF

144 V 319, consid. 4.6.2 e 142 V 466; cfr. anche Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines

Verwaltungsrecht, 4. Ediz., § 25 n. 3). Le ordinanze devono

essere interpretate conformemente alla legge (cfr. anche la già citata STF

9C_590/2019 del 15 giugno 2020, consid. 4.5.1). Quando una disposizione legale

non è chiara o allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i

lavori preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso

della norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti

non forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per

l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi

relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può

essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di

legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le

discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di

completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di

interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione

(cfr. DTF 123 V 301, 123 V 318, 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla

giurisprudenza e alla dottrina; cfr. pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474

consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid.

5c). D’altra parte, come rammenta la giurisprudenza federale (DTF 130 V 372),

ci si trova confrontati con una lacuna propria, che deve essere colmata dal

giudice, quando il legislatore ha omesso di disciplinare una questione che

avrebbe dovuto regolamentare e quando nessuna soluzione può essere dedotta dal

testo legale o dall'interpretazione della legge (DTF 127 V 442 consid. 2b, 124

V 348 consid. 3b/aa). Per converso, il giudice non può supplire al silenzio

della legge quando la lacuna è stata voluta dal legislatore (silenzio

qualificato) e corrisponde ad una norma negativa oppure quando l'omissione

consiste nella mancanza di una regola desiderabile (lacuna impropria), perché in

tal caso si sostituirebbe al legislatore; egli può tuttavia farlo se

costituisce abuso di diritto o addirittura viola la Costituzione invocare il

senso considerato determinante della normativa (DTF 127 V 442 consid. 2b, 124 V

271 consid. 2 e 348 consid. 3b/aa e rispettivi richiami).

(…)

In concreto, il testo letterale dell’art. 8

cpv. 1 ORPM, con titolo marginale “Competenza”, è chiaro ed esplicito.

Il diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione malattie di una persona

che nel corso di un anno trasferisce il suo domicilio da un Cantone ad un

altro, va esaminato e deciso da quel Cantone, in base al suo diritto autonomo,

nel quale la persona richiedente era domiciliata al 1. gennaio dell’anno in

questione, e questo in relazione a tutta la durata dell’anno. Le

versioni tedesca e francese della norma in questione sono egualmente chiari ed

espliciti. Nella versione tedesca infatti l’art. 8 VPVK

(Zuständigkeit) prevede che «Wechseln

Versicherte ihren Wohnsitz von einem Kanton in einen anderen, so besteht der

Anspruch auf Prämienverbilligung für die ganze Dauer des Kalenderjahres nach

dem Recht des Kantons, in dem die Versicherten am 1. Januar ihren Wohnsitz hatten. Dieser Kanton verbilligt die Prämien». La

versione francese dell’art. 8 ORPM recita dal canto suo che «Lorsque des assurés transfèrent leur

domicile d’un canton dans un autre, le droit aux réductions des primes existe

pour toute la durée de l’année civile selon le droit du canton dans lequel les

assurés avaient leur domicile au 1er janvier. Ce

canton opère la réduction des primes».

Da tutte e tre le versioni appare chiaro che il diritto alla

riduzione va deciso, per tutta la durata dell’anno in questione, dal Cantone (e

in base al di lui diritto cantonale) nel quale il richiedente aveva il suo domicilio

al 1. gennaio dell’anno al quale la riduzione del premio si riferisce. Il senso

del termine “sussiste”, rispettivamente “besteht” (dove bestehen significa,

nella forma intransitiva, “esistere, essere”; cfr.

https://it.langenscheidt.com/ tedesco-italiano/bestehen) e “existe” (dove

exister significa soltanto “esistere”, cfr. https://www.larousse.fr/dictionnaires/

francais-italien/exister/28688) è chiaro e non soggetto a

interpretazione e riguarda il fatto che la durata dell’eventuale concessione

della riduzione del premio si valuta per tutto il periodo del medesimo anno in

base al Cantone di domicilio al giorno decisivo, quale è quello del 1. gennaio.

Considerato quindi come non vi sia divergenza alcuna tra

le versioni nelle tre lingue ufficiali si deve prescindere da una valutazione

di quale testo corrisponde meglio allo scopo della norma (su questo tema, in un

altro contesto, cfr. DTF 115 V 448; Daniele

Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de

l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte

sul Reno 1992, p. 422 n. 683).

Essendo quindi il tenore letterale della norma in oggetto

chiara, non vi è spazio per altra interpretazione. Come ricordato sopra, il

significato di una norma deve essere inteso anzitutto nella sua accezione

letterale (STF 9C_408/2018 del 10 settembre 2018 consid. 3.1; cfr. anche STF

9C_590/2019 del 15 giugno 2020, consid. 4.5.1, destinata a pubblicazione). Se

il testo è chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano motivi seri per

ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Ora, in

concreto di siffatti motivi non vi è traccia, né gli stessi sono stati

minimamente fatti valere nel ricorso e del resto non possono essere desunti dal

fondamento o dallo scopo della norma litigiosa, e nemmeno dalla relazione con

altre disposizioni (DTF 143 III 385 consid. 4.1; 142 II 262 consid. 4; STF

9C_408/2018 del 10 settembre 2018 consid. 3.1). L'art.

8 cpv. 1 ORPM ha in effetti lo scopo di definire, in modo chiaro, che per chi

intende farne richiesta rispettivamente beneficiarne, il diritto alla riduzione

dei premi è stabilito dal Cantone di domicilio al 1. gennaio dell’anno per il

quale la riduzione è postulata e che tale Cantone rimane competente anche nel

caso in cui il beneficiario trasferisca in seguito il suo domicilio. Nemmeno,

quindi, ci si trova confrontati con una lacuna (propria o impropria) (cfr.

consid. 2.9). Sostenere, come fa in sostanza la ricorrente, che questa

norma si riferisca in realtà solo al caso dell’assicurato che, già beneficiario

del diritto alla riduzione del premio, cambia domicilio in altro Cantone,

equivarrebbe ad una forzatura del tutto artificiosa e arbitraria. Se il

significato della norma fosse questo, non si vede il motivo per cui la norma

non si sarebbe dovuta esprimere in questo senso in modo esplicito, esplicitando

cioè la fattispecie per cui “se già riconosciuto, il diritto sussiste anche

dopo un eventuale cambio di domicilio nell’anno di riferimento”. Anche il

titolo marginale della norma in questione avrebbe quindi dovuto riferirsi a

quello specifico caso invece di recitare in modo generale “Competenza”.

Inoltre, la norma in questione precisa che comunque il diritto alla riduzione

dei premi viene stabilito "secondo il diritto del Cantone" di

partenza e non che la riduzione viene "versata secondo quanto già

deciso", rispettivamente esprimendosi nel senso, chiarissimo, che “questo

Cantone riduce i premi”, non “continua a ridurre”, ciò che sembra escludere

l’esistenza di una precedente decisione. A mente di questo Tribunale, il

termine “sussiste” intende quindi unicamente sottolineare che nell’evenienza di

un cambio di Cantone durante l’anno in corso il diritto alla riduzione continua

a restare di competenza del Cantone in cui si trovava il domicilio al 1.

gennaio dell’anno in questione, e questo indipendentemente dal fatto che tale

diritto fosse già maturato o fosse già stato o meno accordato al momento del

trasferimento di domicilio.

Va detto inoltre che la variante interpretativa

suggerita dalla ricorrente tralascia di considerare che in questa ipotesi

l’Ordinanza resterebbe priva di una norma regolante la competenza dell’autorità

cantonale chiamata a decidere su una domanda di riduzione del premio formulata

nell’ipotesi, più classica e che si verifica nella fattispecie in esame, di un

assicurato che chiede per la prima volta la riduzione del premio per un anno (o

per parte di esso) nel corso del quale egli ha trasferito il suo domicilio in

altro Cantone. Una simile evenienza non appare ipotizzabile.

Del resto, l’ordinanza non ha previsto alcuna

speciale norma di competenza per singole fattispecie, eccezion fatta per quanto

disposto al capoverso 2, ma ha optato per una norma generale chiara e valida

per tutti i casi. Da questa norma chiara non è possibile dipartirsi. Inoltre,

il tenore letterale del disposto in questione appare in linea anche con lo

scopo riconoscibile della disposizione, ovvero quello di fissare un principio

chiaro per tutte le parti coinvolte, in assenza del quale ci si troverebbe di

fronte ad una serie di casi specifici e situazioni che richiederebbero ogni

volta puntuali decisioni in merito alla competenza dell’autorità chiamata a

decidere e quindi a erogare la riduzione del premio. Decisioni puntuali che

manifestamente non si conciliano col principio della parità di trattamento e

risulterebbero inaccettabili dal punto di vista della sicurezza del diritto. A

maggior ragione se si considera la menzionata autonomia, non assoluta ma

comunque considerevole, attribuita dal legislatore federale ai cantoni

nell’organizzazione della riduzione dei premi, e in particolare nella

definizione di ciò che si debba intendere con “condizione economica modesta”

(cfr. consid. 2.3; cfr. DTF 131 V 207 consid. 3.2; 124 V 19). Tale autonomia

deve anche comportare che i singoli Cantoni non si debbano interrogare sulle

eventuali altre e differimenti decisioni di altri Cantoni. Al contrario, la questione

della competenza cantonale è stabilita dal legislatore federale. La questione

del domicilio del richiedente la riduzione dei premi è di conseguenza una

questione pregiudiziale per decidere che modalità di calcolo si applicano e

secondo quale diritto cantonale (DTF 131 V 2019).

Come ha concluso con pertinenza anche la Corte

giudicante del Canton Friborgo in un caso in cui era contestata la competenza

della cassa cantonale di compensazione del Canton Friborgo a pronunciarsi sulla

domanda di riduzione del premio di cassa malati, presentata da una studentessa

universitaria trasferitasi a Friborgo dal Canton Vaud nel novembre 2014 (e che

contestava la competenza del Canton Friborgo per la riduzione dei premi nel

2015), il legislatore federale non ha certamente inteso delegare ai cantoni la

fissazione della competenza dell’autorità in caso di cambiamento di Cantone.

Ciò è pure corroborato dal fatto che il margine di manovra che è stato lasciato

ai cantoni concerne essenzialmente la definizione dell’”assicurato di

condizioni economiche modeste”, vale a dire in merito alla valutazione della

situazione economica dell’assicurato. (cfr. la sentenza del 31 agosto 2017

della II Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Canton

Friborgo, inc. 608 2016 215; cfr. anche la sentenza SOG 2009 n. 27 del 6

gennaio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta e il relativo

riferimento alla norma cantonale di applicazione che statuisce espressamente

che ha diritto alla riduzione del premio secondo il diritto solettese

l’assicurato che ha il domicilio nel Canton Soletta il 1. gennaio dell’anno di

riferimento; art. 87 cpv. 1 lett. b Sozialgesetz). Per quanto riguarda la

decisione sulla competenza tra i diversi cantoni resta in altre parole quale punto

fisso il principio sancito dall’art. 8 ORPM, vale a dire la competenza del

Cantone in cui il richiedente era domiciliato al 1. gennaio dell’anno in

questione e che applica di conseguenza il proprio disciplinamento legale

cantonale.

(…)

Non si vede e del resto la ricorrente nemmeno ne

indica i motivi, come la norma in questione, nell’unica variante di lettura

(non interpretativa) di cui sopra, potrebbe essere lesiva e non conforme allo

spirito dell’art. 65 LAMal, laddove, come dianzi esposto, essa intende in

realtà porre i principi in base ai quali i Cantoni devono accordare

riduzioni dei premi agli assicurati “di condizione economica modesta”,

considerando le loro circostanze economiche e familiari più recenti, e facendo

in modo che il versamento delle riduzioni di premio avvenga preventivamente

rispetto al pagamento dei premi. Anzi, proprio considerando il succitato ampio

margine di valutazione e di autonomia attribuito ai cantoni nella concezione e

nella messa in pratica delle riduzioni dei premi dell’assicurazione

obbligatoria delle cure medico sanitarie, in particolare nella definizione

della cerchia degli aventi diritto, nella fissazione e nel versamento della

riduzione dei premi, l’esistenza di una normativa chiara ed esplicita in

materia di competenza fra i diversi cantoni, assume un ruolo particolarmente

importante. In nessun modo si può sostenere che la norma in questione possa in

qualche modo ostacolare i cantoni nel rispetto del senso, dello scopo e dello

spirito della Lamal. N.infine si comprende - e al riguardo la

ricorrente non fornisce valide argomentazioni - come l’assai dettagliato

richiamo all’art. 66 LAMal (Sussidio della Confederazione) fatto dalla

ricorrente potrebbe modificare l’esito della presente vertenza. Giusta tale

norma la Confederazione accorda annualmente ai Cantoni un sussidio per la

riduzione dei premi a tenore degli articoli 65 e 65a. Il sussidio della

Confederazione corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (cpv. 2), ritenuto

come il Consiglio federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in

base alla sua popolazione residente e al numero di assicurati secondo

l’articolo 65a lettera a (cpv. 3). A ragione la ricorrente sottolinea come

Considerandi

conformemente all’art. 1 ORPM l’ordinanza miri a disciplinare il calcolo del

sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi secondo l’art. 66

LAMal e la ripartizione del sussidio tra i cantoni, stabilendo la

determinazione delle spese lorde ai sensi dell’art. 66 cpv. 2 LAMal (cfr. nel

dettaglio l’art. 2 ORPM) e, quindi, la ripartizione della quota di sussidio

federale spettante a ciascun Cantone, stabilita secondo i parametri previsti

dall’art. 3 ORPM (popolazione residente del Cantone, quella residente

nella Svizzera, il numero dei frontalieri e dei loro famigliari nel Cantone e

in Svizzera). Le norme fanno poi obbligo ai Cantoni di presentare determinati e

specifici conteggi per il controllo e l'eventuale restituzione di sussidi

versati in eccesso, ritenuto che ogni anno in ottobre l’UFSP pubblica la

ripartizione del sussidio tra i Cantoni per l’anno successivo. Sulla base di

questa normativa la ricorrente fa rilevare che “in nessuna delle regole poste

dall'Ordinanza è fatto riferimento, salvo all'art. 8 ORPM, alla data

dell'inizio dell'anno. Le norme dell'ORMP, Iaddove si riferiscono a un aspetto

temporale, ritengono l’anno di sussidio o il periodo temporale che serve a base

per la determinazione dei dati necessari alla fissazione dei sussidi federali,

e quindi lassi temporali di durata. In questo contesto normativo

l'interpretazione della norma fatta dall’art. 8 ORPM, e cioè il riferimento

alla data del 1. gennaio per determinare la competenza di uno o l'altro cantone

a attribuire una riduzione dei premi, non trova riferimento nelle altre norme

del testo dell’Ordinanza”. A suo avviso quindi, posto come l'Ordinanza abbia lo

scopo di fissare un meccanismo sufficientemente praticabile per quantificare il

sussidio federale (e la sua successiva ripartizione), l’art. 8 ORPM sarebbe

proprio da interpretare in questo preciso contesto: “per permettere

l'attribuzione sufficientemente precisa del sussidio federale a un cantone,

invece che a un altro, deve essere escluso il frazionamento su più cantoni (in

caso di trasferimento) della riduzione del premio che sarà oggetto di sussidio

federale”. Ora, se il principio enunciato dalla ricorrente per il quale il

frazionamento della riduzione del premio su vari cantoni va di principio

evitato, in quanto renderebbe il sistema poco praticabile in particolare a

fronte di un numero importante di cambiamenti di domicilio con passaggi da un

Cantone all'altro, va condiviso, la ricorrente sembra misconoscere che quanto

disposto dall’art. 8 ORPM va proprio in questo senso. In effetti, la norma ha

l’effetto non solo di fissare, come detto, in maniera chiara, quale Cantone sia

competente in caso di cambio di domicilio tra cantoni, ma anche quello di

stabilire che in ogni caso, anche qualora l’assicurato cambi il domicilio dopo

la concessione della riduzione del premio, il debitore della riduzione resta il

Cantone che l’ha erogato inizialmente nell’anno in discussione. Il Cantone

chiamato a versare la riduzione e che riconosce tale suo obbligo in base alle

sue norme cantonali, si vedrà quindi attribuire il sussidio federale. E questo

evitando proprio quei frazionamenti nell’arco dell’anno che complicherebbero la

ripartizione dei sussidi federali. Tali principi, enunciati dalla ricorrente,

francamente non permettono di dipartirsi dalla lettura chiara della norma qui

in discussione, ma anzi ne comprovano ulteriormente la necessità di

un’applicazione rigorosa. E questo a prescindere dal fatto che, come detto

sopra (consid. 2.10), un’interpretazione della norma è in concreto esclusa,

considerata la chiarezza del testo normativo. Né infine si comprende come

l’applicazione dell’art. 8 ORPM nel senso contestato dall’insorgente potrebbe

costituire una violazione del principio della parità di trattamento, al

riguardo di cittadini ticinesi che non sono stati domiciliati in Ticino o di

chi rientra dall’estero in Ticino. In effetti, il testo in oggetto parla

esplicitamente del trasferimento di un assicurato che trasferisce il suo

domicilio “da un Cantone all’altro”. Non è quindi di pertinenza richiamarsi

alla situazione trattata dal TCA nella pronuncia di cui all’inc. 36.2019.111,

riferita ad un assicurato proveniente dall’estero. Se è vero infatti che in una

simile ipotesi (mancanza di domicilio in Svizzera al 1. giorno dell’anno per

cui si chiede la riduzione del premio) si potrebbe ravvisare una lacuna

normativa, va detto che sarebbe semmai compito del legislatore, rispettivamente

del giudice, colmarla in un caso concreto, caso che nella fattispecie tuttavia

non si ravvisa. In altre parole: se è vero, come adduce la ricorrente, che

l’art. 8 ORPM mira anche ad evitare frazionamenti della riduzione del premio

durante l’anno, e questo al fine di evitare complicazioni nel calcolo del

sussidio federale ai cantoni, la conclusione che pretende di trarre la

ricorrente - giusta la quale “(…) se il domicilio è sussistito in un cantone, e

non erano dati all’inizio dell'anno i motivi per ottenere la RIPAM in quel

momento in quel cantone, e successivamente subentri un cambiamento di domicilio

verso un altro cantone, e - solo dopo tale trasferimento e non a causa di tale

trasferimento - si realizzino le condizioni per conseguire la riduzione del

premio, è il cantone dove per la prima volta sono date le condizioni, che deve

decidere (secondo il suo diritto) se esiste diritto alla RIPAM, deve servire

l'aiuto sociale e può poi ripercuotere il medesimo (tramite le norme dell'ORPM)

sul sussidio federale” - non può essere condivisa giacché in aperto e

insanabile contrasto con il tenore esplicito e chiaro dell’art. 8 ORPM, il

quale, per le citate ragioni che possono essere condivise, ha stabilito in

maniera insindacabile la competenza del Cantone chiamato a ridurre i premi nel

senso di ricondurla al Cantone di domicilio al 1. gennaio dell’anno in

questione. Sia osservato ancora che la medesima dottrina ha espresso critiche

sull’attuale regolamentazione svizzera in materia di diritto alla riduzione dei

premi, ritenendo in particolare inadeguata la base legale della LAMal per la

riduzione dei premi, in quanto priva di sostanziale contenuto normativo,

esprimendo l’esigenza di porre rimedio a tale inadeguatezza con “un

ordinamento, di rango federale, più denso per pervenire a una corretta

ridistribuzione delle risorse e a una migliore solidarietà tra assicurati”

(cfr. Ranzanici, op. cit. al consid.

2.4., p. 510 con riferimenti). Vengono in particolare auspicate “nette

modifiche delle norme della LAMal” così come “la promulgazione di una specifica

ordinanza in tema di riduzione dei premi, che riportino la materia nell’alveo

del diritto federale cui, per scelta del costituente (art. 117 e 3 Cost. fed),

appartiene” (Ranzanici, op. cit.,

p. 510). Viene fra l’altro proposta la promulgazione di un’Ordinanza sulla

riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORIPAM), il cui art. 1

(Oggetto, termini, competenza) avrebbe il seguente tenore:

1La presente ordinanza regola la riduzione dei premi

nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie ad opera dei

cantoni.

competente il cantone ove l’assicurato, o il rappresentante dell’unità di

riferimento, aveva il domicilio l’ultimo giorno che precede il periodo per il

quale il sussidio è richiesto.

3Se

l’assicurato trasferisce il suo domicilio da un Cantone a un altro, il diritto

alla riduzione dei premi sussiste per tutta la durata dell’anno civile secondo

il diritto del cantone nel quale l’assicurato era domiciliato al momento

dell’attribuzione.

4L’istanza

di riduzione dei premi deve essere inoltrata di regola entro la fine dell’anno

che precede quello da sussidiare, rispettivamente nei tre mesi successivi

l’acquisizione del domicilio in Svizzera o l’inizio dell’obbligo assicurativo.

Le domande inoltrate dopo tali termini, ma nel corso dell’anno di sussidio,

conferiscono, se dati i presupposti, il diritto alla riduzione a contare dal

mese successivo alla loro formulazione.”

(cfr. Ranzanici,

op. cit. p. 563). Commentando le norme della proposta di ordinanza appena

menzionata, in merito alla questione della “competenza ratione loci”, Ranzanici osserva quanto segue:

La domanda deve essere presentata

nel cantone in cui l’assicurato (o il rappresentante dell’unità di riferimento)

è domiciliato l’ultimo giorno che precede l’inizio del periodo di riferimento

(cpv. 2). Normalmente si tratta del 31 dicembre dell’anno che precede quello da

sussidiare, ma, come specifica il capoverso 4 dell’art. 1 ORIPAM, la richiesta

di riduzione deve esser inoltrata entro 3 mesi dall’acquisizione del domicilio

o dall’inizio dell’obbligo assicurativo. Le domande presentate dopo la scadenza

di questi termini, ma ancora nel corso dell’anno di sussidio, conferiscono, se

dati i presupposti, il diritto alla riduzione a contare dal mese successivo

alla loro formulazione.

La norma (cpv. 3) regola inoltre il caso di

trasferimento del domicilio dell’assicurato (o il rappresentante dell’unità di

riferimento) nel corso dell’anno di sussidio e lo fa riprendendo il contenuto

dell’ORPM del 7 novembre 2007. Questo complesso di norme ordinatorie tende a

regolare il calcolo e la ripartizione del sussidio federale da riconoscere ai

cantoni da parte della confederazione, sussidio finalizzato alla riduzione dei

premi. L’art. 8 fissa però una regola che dirime i possibili conflitti di

competenza, negativi o positivi, tra i diversi cantoni, in caso di cambiamento di

domicilio di assicurati beneficiari della RIPAM. Se l‘assicurato “trasferisce

il suo domicilio da un Cantone a un altro, il diritto alla riduzione dei premi

sussiste per tutta la durata dell'anno civile secondo il diritto del Cantone

nel quale l'assicurato era domiciliato al 1° gennaio. Questo Cantone riduce i

premi” (cpv. 1). Questa regola deve essere ripresa integralmente nell’art. 1

ORIPAM, che costituisce la sua sede più appropriata, e, conseguentemente,

l’art. 8 ORPM deve essere abrogato poiché inutile doppione, ciò che proponiamo

di fare con l’art. 14 ORIPAM.”

(Ranzanici, op.

cit., p. 571). Da quanto precede risulta che la normativa prevista dall’attuale

art. 8 ORPM non subirebbe comunque alcun cambiamento sostanziale, se non nel

fatto che il nuovo art. 1 ORIPAM prevedrebbe espressamente, al suo cpv. 2, la

competenza del Cantone “ove l’assicurato, o il rappresentante dell’unità di

riferimento, aveva il domicilio l’ultimo giorno che precede il periodo per il

quale il sussidio è richiesto”. (…) Quanto poi al disciplinamento del caso del

trasferimento del domicilio da un Cantone a un altro, la proposta di nuova

ordinanza non fa in sostanza altro che riprendere integralmente quanto previsto

dall’art. 8 ORPM, inserendo la norma in una “sede più appropriata” (Ranzanici, op. cit., p. 572), con

l’unica precisazione che giusta questa versione il diritto alla riduzione dei

premi sussisterebbe per tutta la durata dell’anno civile secondo il diritto del

Cantone “nel quale l’assicurato era domiciliato al momento dell’attribuzione”.

La menzionata dottrina fa rimarcare che tale norma fissa “una regola che dirime

i possibili conflitti di competenza, negativi o positivi, tra i diversi

cantoni, in caso di cambiamento di domicilio di assicurati beneficiari della

RIPAM” (Ranzanici, op. cit., p.

571). Ora, la precisazione nella nuova norma proposta per cui la regola sul

cambio di domicilio si riferisce in sostanza espressamente agli assicurati già

beneficiari della riduzione del premio (cpv. 3), ha, in questo contesto, evidentemente

un senso, considerato come la proposta di ordinanza, al suo cpv. 2, prevede una

chiara norma di competenza generale alla quale si deve riferirsi nel caso della

prima attribuzione della riduzione del premio. Per contro, la vigente

regolamentazione - la quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla dottrina

menzionata, non è riferita specificatamente al caso in cui il cambio di

domicilio avvenga ad attribuzione già avvenuta della riduzione del premio -

prevede, come detto, unicamente la norma di cui all’art. 8 ORPM, alla quale si

deve di conseguenza attingere per determinare la competenza del Cantone

competente per decidere su una richiesta di riduzione del premio in ogni

possibile caso, anche in quello in cui l’assicurato ha cambiato il suo domicilio

nel corso dell’anno per il quale viene postulata la riduzione e, quindi, anche

in quello in cui tale cambio di domicilio in altro Cantone è avvenuto dopo il

realizzarsi delle condizioni per la riduzione. Come si è detto, il

disciplinamento federale deve prevedere una regola chiara sulla competenza

cantonale, al fine di evitare ogni conflitto di competenza fra i cantoni e

permettere una ridistribuzione chiara del sussidio federale finalizzato alla

riduzione dei premi.

(…)

A ragione la Cassa ha del resto ricordato nella sua risposta

che la presente decisione è conforme alla giurisprudenza di questo Tribunale.

In una pronuncia 36.2008.154 del 19 gennaio 2009, questa Corte ha già avuto

modo in effetti di sottolineare come per applicare correttamente l'art. 8 cpv.

1.

ORPM basti leggerlo e che "non è rilevante se il ricorrente ha

effettivamente percepito il sussidio in un altro Cantone, ma se il Canton

Ticino è competente per decidere circa il diritto alla riduzione del

premio". Nel caso specifico il Tribunale cantonale aveva confermato che il

Cantone competente per l’evasione della domanda di riduzione del premio era il

Cantone (nello specifico il Vallese) dove l’assicurato era domiciliato al 1.

gennaio dell’anno in questione, indipendentemente del fatto che l’assicurato si

fosse in seguito trasferito dapprima nel Canton Turgovia e dal settembre del

medesimo anno in Ticino e questo indipendentemente anche dal fatto che il

Cantone competente statuisse in merito applicando le rispettive norme

cantonali. Questa conclusione va condivisa, a prescindere da fatto che in

quell’occasione non si fosse verificata una modifica delle condizioni per

l’attribuzione della riduzione del premio successivamente al trasferimento in

Ticino e pure indipendentemente dalla circostanza – del tutto irrilevante

trattandosi di applicare una normativa federale – che a quell’epoca fosse

ancora applicabile il vecchio diritto cantonale. In un’altra pronuncia

36.2012.78

del 6 febbraio 2013, censurando in quel caso l'operato

dell'amministrazione cantonale che si era dichiarata incompetente, questo

Tribunale ha concluso che la Cassa cantonale era invece competente a statuire

sulla domanda di riduzione del 28 dicembre 2011 dei premi per il 2011. Nello

specifico il richiedente era stato domiciliato fino alla fine di giugno del

2011.

in Ticino per poi trasferirsi ad Arosa. Correttamente di conseguenza

l’autorità del Canton Grigioni si era dichiarata incompetente per statuire

sulla domanda di riduzione del premio per l’anno 2011, considerato come

l’interessato fosse stato domiciliato, al 1. gennaio 2011, in Ticino. Secondo

questa Corte, la competenza del nostro Cantone era data, malgrado l’addotta

diminuzione delle entrate (quale requisito per postulare il sussidio) fosse

intervenuta solo nell’autunno del 2011, ossia quando l’assicurato era già

domiciliato ad Arosa. Nelle sue motivazioni la pronuncia ha sottolineato come

non fosse determinante il momento in cui per l'assicurato erano insorte le

difficoltà finanziarie (in quel caso dopo avere lasciato il Ticino) né più in

generale un'analisi di altre circostanze, trattandosi di stabilire invece una

competenza decisionale: "in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 ORPM,

competente per decidere circa il diritto al sussidio per l'anno 2011 è il

nostro Cantone". In quel caso, come in quello attuale, benché le

condizioni per ottenere la riduzione dei premi non fossero nate in Ticino, ma

in altro Cantone (segnatamente nel Canton Grigioni), la competenza era comunque

determinata esclusivamente da una circostanza indiscutibile e non soggetta a esame

particolare, ovvero l’esistenza del domicilio al primo giorno dell’anno in

questione. Per quanto riguarda infine il riferimento della ricorrente al caso

di chi arriva in Svizzera dall'estero, tale riferimento non ha rilevanza alcuna

nella fattispecie. In effetti, come già detto, per quest'ultimi assicurati è

pacifico non si possa individuare una precedente competenza cantonale.

(…)

Infine, a ragione la Cassa nella sua risposta ha osservato che

la tesi della ricorrente avrebbe come conseguenza che per ogni singolo

caso di trasferimento di domicilio da un Cantone all'altro, anche solo per

potere preliminarmente stabilire una competenza decisionale, l'autorità

dell'ultimo domicilio dovrebbe indagare approfondendo i disciplinamenti legali degli

altri cantoni (con tutte le difficoltà che ciò comporterebbe), su di un

precedente riconoscimento della riduzione del premio oppure, per evitare una

disparità di trattamento e considerato che beneficiare della riduzione del

premio non è certo obbligatorio, se un tale diritto vi sarebbe potuto essere o

no (per assenza di requisiti, ma anche per mancata richiesta o mancata

decisione per altra ragione, magari prettamente formale). Tale ipotesi non

risulta proponibile e si scontra con la dianzi enunciata necessità di applicare

una regola chiara anche al fine dell’applicazione del sussidio federale ai

Cantoni e di evitare ogni frazionamento nel corso dell’anno. L’opzione scelta

dal testo normativo qui in discussione appare la più semplice e praticabile: la

richiesta della riduzione del premio va formulata nel Cantone nel quale

l'assicurato era domiciliato al 1. gennaio dell’anno di riferimento. Come ha

affermato la Cassa, trattasi di una soluzione semplice e senza pregiudizi per

gli assicurati. Va poi detto a titolo abbondanziere che far dipendere, come

vorrebbe la ricorrente, la competenza a decidere sulla riduzione del premio da

accordare dal momento in cui, nel corso dell’anno, si realizzano le relative

condizioni, potrebbe aprire le porte a possibili abusi e speculazioni e cambi

di domicilio per così dire “strategici”, vista la diversità delle normative

cantonali.”

2.10

Nel caso concreto

l’assicurata ammette pacificamente di essere stata domiciliata in Ticino sino

alla fine del 2019 mentre, con il 1° gennaio 2020, essa ha trasferito il

proprio domicilio a __________ (__________). Ne discende che, in applicazione

dell'art. 8 cpv. 1 ORPM, competente per decidere circa il diritto al sussidio

per l'anno 2020 non può che essere il Cantone di __________ (sul tema cfr. STF

8C_145/2019 del 3 giugno 2020, consid. A.d. e C., STCA 36.2019.20 dell’11

gennaio 2021). A giusta ragione dunque, avendo constatato il sussistere di un

domicilio al di fuori del Cantone Ticino a contare dal 1° gennaio 2020,

l’amministrazione interessata ha ritenuto la sua incompetenza a decidere in

merito ed ha annullato il provvedimento emanato, mediante la decisione

conseguente al riesame del caso, negando una sua competenza in materia e

rinviando l’assicurata alle competenti autorità di __________.

La decisione

della Cassa regge, come evidenziato già nella STCA 36.2019.20 dell’11 gennaio 2021

(considerazioni riportate per esteso nel considerando precedente), anche a

fronte di critiche non esplicitamente mosse dalla qui ricorrente. La Cassa ha

infatti ritenuto una interpretazione letterale dell’art. 8 ORPM che, nella STCA

36.2019.20, la ricorrente aveva posto in discussione chiedendo

un’interpretazione secondo il senso e lo spirito della norma. Questa Corte ha

invece condiviso la necessità di interpretare letteralmente il disposto, senza

possibilità di scostarsene e questo facendo riferimento a solida giurisprudenza

e dottrina (cfr. consid. 2.9. della STCA 36.2019.20). Alla luce di quanto

precede la Cassa ha correttamente proceduto a riesaminare il suo provvedimento

e ha correttamente applicato l’art. 8 ORPM ritenendosi incompetente a decidere

in merito al diritto alla RIPAM di RI 1 per il 2020 siccome la giovane

domiciliata nel Cantone di __________.

2.11

Occorre ora

esaminare se la ricorrente possa vantare la violazione del principio della

buona fede, se cioè, come essa sostiene, l’amministrazione le avrebbe

garantito, contrariamente al diritto applicabile, la propria competenza a

decidere in merito alla domanda di RIPAM. Essa sostiene che un funzionario

interpellato da un membro rappresentante dell’associazione __________

specificata dalla ricorrente come “__________”, avrebbe contattato la Cassa

ricevendone garanzie. Questo senza indicare chi ha contattato l’amministrazione

per conto di __________, chi è il funzionario con cui è avvenuto il colloquio,

quando il contatto è avvenuto, quale il contenuto della discussione, se una

procura in favore di __________ o di una specifica persona attiva al suo

interno sia stata rilasciata e se una procura sia stata inoltrata alla Cassa

(circostanza che va esclusa siccome nessuna procura è consegnata agli atti

trasmessi dall’amministrazione). Invitata a esprimersi in merito (doc. IV) la

ricorrente ha precisato unicamente che le richieste di informazioni

assertivamente formulate da __________ erano “di carattere generale”, e

quindi non specificatamente riferite alla sua situazione personale.

2.12

Circa la buona

fede, va rammentato che, secondo la giurisprudenza, un’informazione sbagliata o

una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un

amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta

in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità

ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere

agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto

immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo

affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non

reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è

intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag.

636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

Questi

principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la

condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che

l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o

che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra

informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid.

5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

2.13

Nel caso

all’esame, secondo il dire medesimo della ricorrente, l’amministrazione,

quand’anche fosse dimostrato che una informazione errata sia stata data a un

interlocutore, non si è espressa in un contesto concreto e riferito alla

signora RI 1. Già per questa ragione non può essere ritenuta la pretesa

protezione della buona fede dell’assicurata che non è stata personalmente

garantita, e con riferimento alla sua specifica situazione (RIPAM 2020), in

maniera sbagliata da parte dell’amministrazione competente in materia. La

signora RI 1, come indicato, ha inoltrato la domanda di RIPAM al Ticino

mediante formulario pervenuto all’amministrazione 6 mesi prima dell’inoltro

della notifica del cambiamento di domicilio (il formulario è pervenuto alla

Cassa il 25 giugno 2019, doc. 1), la decisione con cui la RIPAM è stata

riconosciuta data del 15 novembre 2019 (doc. 4). Se effettivamente vi è stato

un contatto telefonico da parte di un membro di un’associazione (privo di

procura) in merito al diritto alla RIPAM in vista di un cambio di domicilio, ciò

potrebbe essere avvenuto nell’imminenza della notifica del 20 dicembre 2019

(doc. VI/1), dopo la concessione della RIPAM del 15 novembre 2019 e non nelle

more della procedura. D’avviso della ricorrente, perlomeno implicitamente,

l’informazione errata ricevuta da CO.DI.CI l’avrebbe indotta a omettere di

formulare la sua domanda di riduzione del premio a __________, ciò che le

sarebbe stato pregiudizievole. Essa non ha però reso verosimile che una domanda

formulata dopo la nuova decisione della Cassa ticinese (del 30 giugno 2020) sia

stata effettivamente respinta (siccome non tempestiva) o non sarebbe stata

accolta (per la medesima ragione). Nel Cantone di __________ la materia della

riduzione del premio LAMal è retta, dal profilo della procedura, dai §18 e seguenti

della Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz (EG KVG) del 29 aprile

2019.

in vigore dal 1° aprile 2020, e dalla relativa ordinanza d’applicazione resa

dal Consiglio di Stato del Cantone di __________ (Verordnung zum EG KVG

[VEG KVG] del 25 marzo 2020) il cui §33 regola specificatamente

il tema del “Zuzug aus einem anderen Kanton” nei seguenti termini: “Verlegt

eine Person ihren Wohnsitz aus einem anderen Kanton in den Kanton __________,

kann sie ab Beginn bis 31. März des Folgejahres eine

Prämienverbilligung für das Folgejahr beantragen”.

Sia come sia non è compito

di questa Corte verificare oltre il sussistere di un diritto alla riduzione del

premio della ricorrente nel Cantone di __________. Basti qui ritenere che,

anche se fosse stato dimostrato che un’indicazione erronea è stata data a un

terzo (non rappresentante la ricorrente in assenza di una procura) da parte di

un funzionario della Cassa, la stessa informazione (per ammissione della

medesima ricorrente) era generica e non riferita alla situazione concreta della

RIPAM 2020 di RI 1. Non è inoltre reso verosimile che, alla ricevuta della

decisione di riesame del 30 giugno 2020, la ricorrente non potesse domandare e

ottenere, se dati i presupposti materiali stabiliti dall’ordinamento giuridico __________,

la riduzione del premio per il medesimo anno. L’argomento sollevato dalla

ricorrente non è quindi di pregio.

2.14

La signora RI 1

lamenta la mancata trasmissione d’ufficio della sua richiesta alle autorità __________

da parte di quelle ticinesi, perlomeno al momento della resa della decisione

del 30 giugno 2020. Il tema è già stato affrontato ed evaso da questa Corte

nella STCA 36.2020.19 del 11 gennaio 2021 (consid. 2.14) dove il tema era stato

affrontato (e risolto) come segue:

" L'art.

1.

cpv. 1 LAMal prevede che le disposizioni della legge

federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione malattie,

sempre che la legge medesima o la legge del 26 settembre 2014 sulla

vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal) non preveda

espressamente una deroga alla LPGA. Tuttavia, giusta l'art. 1 cpv. 2 lett. c

LAMal, esse non sono applicabili, fra gli altri settori elencati, per le

riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a LAMal e

sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all'articolo 66. La

scelta del legislatore, chiara, è motivata dal fatto che la riduzione dei premi

è materia retrocessa della confederazione ai cantoni e non è praticata da

un’assicurazione sociale, ma da un’amministrazione cantonale (cfr. STCA

36.2019.111-112 del 20 gennaio 2020). D’altra l’art. 76 cpv. 1 LCAMal, che

stabilisce la possibilità di reclamo e di ricorso contro

le decisioni emesse in virtù della legge medesima, e, quindi anche quelle

concernenti la riduzione dei premi, sancisce l’applicabilità della Legge

federale sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (stato 1. aprile

2020, PA). L'art. 1 cpv. 1 PA prevede che la medesima

legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi

in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale. L'art. 3

PA sull'inapplicabilità definisce ciò che non è regolato dalla legge, in

particolare la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la

Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali sia applicabile (lett. dbis). Ritenuto che, in

materia di riduzione del premio, la LPGA non entra in linea di conto, in virtù,

quindi, dei combinati disposti art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal ed art. 3 lett. dbis

PA, in concreto è applicabile la PA. Quanto alla competenza dell'autorità

adita, l'art. 8 cpv. 1 PA prevede che l'autorità che si reputa incompetente

trasmette senz'indugio la causa a quella competente, ciò che in specie non è

però stato fatto dalla Cassa Cantonale ticinese, la quale ritiene che sia

l’assicurata a dover riformulare una nuova domanda presso l'autorità

competente. D’altro canto, l'art. 21 cpv. 2 PA relativo all'osservanza dei

termini recita che se la parte si rivolge in tempo utile a un'autorità

incompetente, il termine è reputato osservato. Ora,

richiamato quanto detto sopra in merito all’autonomia cantonale in materia di

definizione dei requisiti da porre alla concessione della riduzione del premio,

segnatamente quanto alla definizione di cosa si debba intendere con assicurati

“di condizione economica modesta”, considerando le loro circostanze economiche

e familiari più recenti, a ragione la Cassa fa rilevare

che nei differenti cantoni l’istanza di riduzione dei premi deve avvenire per

mezzo di appositi moduli ufficiali e deve essere corredata dai documenti

richiesti con questi. La trasmissione, per mano dell’autorità cantonale

ticinese, della domanda a __________ così come è stata formulata presso la

Cassa cantonale ticinese non avrebbe pertanto conseguenze pratiche per

l’autorità __________ chiamata verosimilmente a dover decidere in base ad altri

parametri, allo scopo della definizione dei quali dovrebbe in ogni modo verosimilmente

procedere a far compilare i relativi formulari e a richiedere la documentazione

prevista dalla norma d’applicazione cantonale che potrebbe peraltro differire

da quella ticinese. D’altra parte, come già statuito da questo TCA nella

menzionata decisione del 6 febbraio 2013 (inc. 36.2012.78), richiamato anche

quanto previsto dall’art. 21 cpv. 2 PA, relativo all'osservanza dei termini,

che dispone che se la parte si rivolge in tempo utile a un'autorità

incompetente, il termine è reputato osservato, l’insistenza della ricorrente

quanto alla richiesta di trasmissione a __________ non

ha una ragionevole spiegazione, considerato come l’autorità di __________ dovrà in ogni modo, in forza di tale disposto,

considerare comunque tempestiva la domanda di riduzione del premio che la

ricorrente ha formulato presso la Cassa cantonale tempestivamente, facendo

valere la riduzione dei premi per il 2019 il 20 settembre 2019, e quindi entro

il 31 dicembre 2019, anno nel corso del quale ha avuto la diminuzione dei propri

redditi. Spetta quindi all’interessata inoltrare una domanda specifica

all’autorità __________ (cfr.

anche la STCA 36.2008.154 del 19 gennaio 2009)”.

Non v’è motivo per

scostarsi da questa prassi. L’agire della Cassa è stato corretto.

2.15

Il

ricorso deve essere respinto senza riconoscere ripetibili rispettivamente spese

alla parte ricorrente in assenza di esito favorevole e comunque per l’assenza

di un patrocinio.

La

procedura, cui non sono applicabili le norme della Legge sulla parte generale

del diritto delle assicurazioni sociali per quanto impone l’art. 1 cpv. 2 lett.

c LAMal per cui “Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) … non sono

applicabili ai seguenti settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli

articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente

all’articolo 66”, è gratuita e non sono percepite, conseguentemente, tasse

e spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso formulato da RI

1, __________, in data 9 aprile 2021 avverso la decisione emessa su reclamo il

12 marzo 2021 dalla Cassa cantonale di compensazione, Bellinzona, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non sono attribuite

ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti