36.2021.23
RIPAM 2021. Cambio di domicilio e trasferimento in altro Cantone dopo la richiesta e prima dell'anno da sussidiare. Competenza. Buona fede negata
18 maggio 2021Italiano58 min
2016, in particolare II parte, Capitolo 8, marginali 364 – 423; Gebhard Eugster, Krankenversicherung in:
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2021.23
IR/sc
Lugano
18 maggio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 aprile 2021 formulato da
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 12 marzo 2021 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato in fatto
1.1. RI 1, 1992, salariata, ha
chiesto la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico sanitarie per il 2020 mediante formulario 23 giugno 2019 (doc. 1)
trasmesso all’amministrazione dal convivente __________ di __________, 1990,
giurista. Nel modulo __________ ha indicato la fine dei suoi studi universitari
nel 2019, l’inizio dell’attività lavorativa presso un’opera d’aiuto, la sua
permanenza a __________ con un permesso di soggiorno settimanale, e la sua
convivenza a __________ con RI 1. Dopo un contatto telefonico (doc. 3) con
l’amministrazione, sollecitato da quest’ultima (doc. 2), la Cassa cantonale di
compensazione ha emanato una decisione, il 15 novembre 2019, con cui ha accolto
la richiesta dell’UR e concesso ai signori RI 1 e __________ la riduzione del
premio per un importo di CHF 4'344 ciascuno per tutto il 2020.
1.2. A fronte dell’informazione
relativa alla partenza dal Ticino di RI 1, a fine 2019, per trasferire il
domicilio nel Cantone di __________ (doc. 5) la Cassa ha riesaminato il diritto
alla RIPAM per quest’ultima e con decisione del 30 giugno 2020 (doc. 6) ha
respinto la richiesta.
1.3. La decisione è stata
contestata mediante reclamo 31 luglio 2020 all’amministrazione (doc. 7). Nel
suo allegato RI 1, dopo avere evocato i fatti e richiamato le norme della
LCAMal che ribadiscono l’obbligo assicurativo e il diritto alla riduzione del
premio, evidenzia che il reddito posto alla base della determinazione del
diritto al sussidio è stato acquisito in Ticino, che l’art. 24 LCAMal non fa
riferimento specifico al Cantone e un contatto con l’amministrazione stessa nel
corso del quale un funzionario della Cassa, di cui non indica il nome, avrebbe
indicato che l’assicurato ha diritto ai sussidi in Ticino “anche se si fosse
trasferito in un altro cantone a patto di essere stato contribuente in Ticino
nell’anno fiscale anteriore al suo cambiamento d’indirizzo”. La signora RI
1 ha inoltre lamentato una motivazione insufficiente della decisione
contestata.
1.4. L’amministrazione ha eseguito
le necessarie verifiche relative ai redditi (doc. 8), ha comunicato all’assicurata
che avrebbe esaminato il reclamo non appena possibile (doc. 9) mentre il 29
agosto 2020 tramite un messaggio di posta elettronica (doc. 10) l’assicurata ha
indicato che il suo assicuratore malattie richiedeva il rimborso dell’importo
del sussidio ricevuto anche se la decisione dell’amministrazione non ancora
definitiva. A tale messaggio l’amministrazione ha reagito mediante un invito al
contatto personale con la funzionaria incaricata (doc. 11 e 12 del 3 settembre
2020 e del 2 febbraio 2021), ciò che è avvenuto il 16 febbraio 2021 (doc. 13).
1.5. Il 12 marzo 2021
l’amministrazione ha emanato la sua decisione su reclamo (doc. 14) con cui ha
evidenziato come, in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 dell'Ordinanza federale
concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi
nell'assicurazione malattie del 7 novembre 2007 (ORPM; RS 832.112.4), se
l’assicurato trasferisce il suo domicilio da un cantone all’altro, il diritto
alla riduzione del premio sussiste per tutto l’anno da sussidiare secondo il
diritto del cantone nel quale l’assicurato ha il domicilio al 1° gennaio. In
casu l’amministrazione ha ritenuto il Cantone di __________.
L’assicurata, con ricorso
del 9 aprile 2021 (doc. I), ha contestato tale provvedimento ribadendo di essere
domiciliata nel Cantone di __________ dal 1° gennaio 2020, di essersi fidata
della risposta fornita dalla Cassa al suo patrocinatore di allora __________
secondo cui “avevo diritto ai sussidi emanati dal Cantone Ticino per l’anno
2020 anche se mi fossi traferita in un altro cantone a patto di essere stata
contribuente in Ticino nell’anno fiscale anteriore al mio cambiamento di
indirizzo”. Nuovamente l’assicurata non ha indicato il nome della persona
che avrebbe fornito tale informazione e neppure la data in cui questo colloquio
sarebbe avvenuto. Il ricorso si concentra poi sulla mancata crescita in
giudicato della decisione 30 giugno 2020 della Cassa a fronte della richiesta
dell’assicuratore malattie di restituzione dell’importo del sussidio (doc. 13).
In sostanza l’assicurata invoca la sua buona fede.
1.6. Invitata a prendere posizione
e a produrre gli atti necessari il 12 aprile 2021 (doc. II), la Cassa ha
postulato la reiezione del ricorso indicando di avere operato una verifica per
accertare eventuali negligenze dell’amministrazione e se sia stato violato il
principio della buona fede della ricorrente. La Cassa osserva come, in assenza
di una procura rilasciata dall’assicurata in favore dell’associazione __________
prodotta agli atti, non possono essere state rilasciate informazioni relative
ai diritti dell’assicurata ma, semmai, informazioni generiche.
L’amministrazione indica che, se contatto vi è stato, l’informazione fornita è
stata conforme al contenuto delle norme applicabili e, comunque, generico e non
riferito al caso dell’assicurata qui ricorrente. L’amministrazione esclude
quindi che possa essere stato violato il principio della buona fede della
ricorrente.
A RI 1 è stata offerta la
possibilità di ulteriormente esprimersi e di postulare l’acquisizione di nuove
prove (doc. IV del 27 aprile 2021). Dal canto suo il giudice delegato ha
acquisito informazioni presso il Municipio di __________ (scritto doc. V del 27
aprile 2021) relative al cambiamento di domicilio dell’assicurata ricorrente ed
ha ottenuto dall’autorità comunale (doc. VI/1) le risposte in base alle quali è
stato confermato il cambiamento di domicilio con notifica della partenza da __________
“al 31.12.2019 mediante formulario ufficiale datato 20.12.2019”. Dal
canto suo la ricorrente ha esercitato il suo diritto di essere sentita e si è espressa
in merito alla risposta di causa il 4 maggio 2021 ribadendo l’arrivo nel Cantone
di __________ il 1° gennaio 2020, indicando come le richieste d’informazione
rivolte alla Cassa, cui è cenno nel ricorso, sono state di “carattere
generale” e proprio per tale ragione ella si sarebbe fidata di tali
informazioni, ed ha ribadito che, nonostante l’effetto sospensivo conferito
legalmente al gravame, l’assicuratore non è stato avvisato convenientemente
dall’amministrazione. La signora RI 1 indica da ultimo come la Cassa cantonale
di compensazione, “reputandosi a giugno 2020 incompetente per la valutazione
della richiesta di RIPAM 2020, avrebbe dovuto trasmettere senza indugio la mia
richiesta all’autorità competente del Cantone di __________, così da evitare”
la scadenza dei termini per il conseguimento dell’aiuto sociale (doc. VIII).
Alle parti sono state trasmesse
le comunicazioni del Municipio di __________ mediante scritto del 5 maggio 2020
(doc. VIII), in particolare alla Cassa l’allegato 4/5 maggio 2021
dell’assicurata, con termine scadente il 17 maggio 2021 per eventualmente
ulteriormente esprimersi, ciò che la signora RI 1 ha fatto il 10 maggio 2021
ribadendo le sue conclusioni e concentrandosi sull’esecutività materiale data
alla decisione da parte dell’assicuratore quando invece il ricorso ha effetto
sospensivo. Da ultimo la ricorrente ha chiesto, oltre al riconoscimento del suo
diritto alla RIPAM, anche “un’indennità per coprire le spese anche di
consulenza legale” (doc. IX).
in diritto
in ordine
2.1. A norma dell’art. 76 cpv. 1 e
2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997
(LCAMal), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione
della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il
provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo
termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni le
decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi competente a esaminare i
ricorsi in materia di riduzione dei premi dell’assicurazione contro le
malattie. In concreto il ricorso presentato contro la decisione della Cassa
cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, a seguito del reclamo
dell’assicurata, è quindi ricevibile.
2.2. La
ricorrente invoca, genericamente e senza meglio sostanziare la sua critica, una
violazione del suo diritto di essere sentita siccome la motivazione della
decisione impugnata sarebbe carente.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006
nella causa J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b,
127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art.
4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF
126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi
citate). Il diritto di essere sentito comprende
l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo
scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di
afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto
della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa,
e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della
decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi
in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può
occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire
sulla decisione (sentenza del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF
129 I 232 consid. 3.2).
In concreto
l’argomento non è di pregio. La decisione contestata, ancorché non
particolarmente dettagliata, indica le ragioni per le quali ritiene data una
competenza delle autorità __________ in materia di decisione sulla RIPAM 2020
della ricorrente, spiega correttamente le norma applicabili, rinvia a
giurisprudenza di questa Corte e determina i fatti che pone alla base della
propria conclusione in maniera esplicita e chiara.
La
violazione del diritto di essere sentito è comunque eccezionalmente sanabile,
in base alla giurisprudenza, se l'interessato riceve la possibilità di
esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame
sui fatti e sul diritto (DTF 135 I 279 consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180
consid. 4a pag. 183), e lo può fare con piena cognizione. Nella materia qui
all’esame il TCA dispone di un pieno potere di esame (cfr. anche sentenza
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA). Se anche la Cassa avesse, ciò che non
è, commesso una violazione del diritto di essere sentito della ricorrente, lo
stesso sarebbe qui ampiamente sanato siccome la signora RI 1 ha avuto più volte
piena possibilità di esprimersi sul fondo della fattispecie.
nel merito
2.3. Oggetto del contendere è
sapere se, correttamente, la Cassa cantonale di compensazione abbia riesaminato
la propria decisione del 15 novembre 2019 emanando il provvedimento impugnato
che rifiuta il sussidio per l’anno 2020. Compito di questa Corte è quindi
quello di verificare se il Canton Ticino sia competente per decidere circa
l’eventuale diritto della ricorrente alla riduzione del premio
dell’assicurazione malattie per l’anno 2020, rispettivamente se la ricorrente
possa vantare una RIPAM da parte delle autorità ticinesi per tale anno ed eventualmente
se a RI 1 possa essere riconosciuto il sussidio in base alla pretesa violazione
del principio della buona fede da parte dell’amministrazione interessata.
2.4. In concreto, come esposto
nelle considerazioni di fatto, la Cassa cantonale di compensazione, dopo avere
riconosciuto il diritto della qui ricorrente di beneficare della RIPAM 2020
(decisione emessa il 15 novembre 2019, prima dell’inizio dell’anno da
sussidiare al fine di non imporre all’assicurata di anticipare l’importo dei
premi), ha accertato il cambiamento di domicilio della signora RI 1 a partire
dal 1° gennaio 2020 e il suo trasferimento nel Cantone di __________. Questo
fatto ha indotto l’amministrazione a modificare la sua decisione del 15
novembre 2019 e ad emettere il provvedimento del 30 giugno 2020 con cui il
sussidio è stato rifiutato per difetto di competenza. Occorre qui
preliminarmente esaminare se la Cassa poteva procedere come ha fatto.
Va osservato come,
analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; cfr. STF
U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14;
DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
L’amministrazione può
riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata
oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza dubbio errata e la
correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA; cfr. anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007). Questi principi si applicano anche quando delle
prestazioni siano state accordate senza una decisione formale e che il loro
versamento ha comunque acquisito forza di cosa giudicata (STF C 128/06 del 10
maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1.
Con la STCA 36.2019.77 del
27 aprile 2020 (e come già in giudizi precedenti, si vedano le STCA 36.2013.21
del 26 luglio 2013 e 36.2014.92 del 24 dicembre 2014, 36.2014.78 del 2 febbraio
2015 e 36.2015.29 del 13 agosto 2015), questo Tribunale ha, in presenza di un
fatto nuovo non segnalato dagli assicurati nella loro iniziale richiesta di
prestazioni (ad esempio una donazione avvenuta pochi mesi prima della domanda
di RIPAM, la caducità di prestazioni PC, o una convivenza duratura non
comunicata all’amministrazione), proceduto alla revisione delle decisioni
(formali ed informali) con le quali l’amministrazione, nel corso degli anni, ha
riconosciuto il sussidio per il pagamento dei premi dell’assicurazione delle
cure medico-sanitarie ed ha chiesto (all’assicuratore malattie che a sua volta
l’ha imposto all’assicurato) la restituzione degli importi indebitamente
percepiti. La Cassa, nei casi indicati ed esaminati, ha sempre correttamente
agito nel termine di un anno (art. 25 cpv. 2 LPGA), norma applicata per
analogia.
2.5. In concreto è fuor di dubbio
che l’amministrazione abbia appreso, successivamente alla decisione con cui ha riconosciuto
alla qui ricorrente il diritto alla RIPAM per il 2020, che la stessa, con
effetto al 1° gennaio 2020, ha cambiato domicilio spostandolo al di fuori del
Cantone Ticino. Questa circostanza, in applicazione 8 cpv. 1 ORPM, ha fatto
ritenere alla Cassa di avere commesso un errore, non dovendosi riconoscere
competente in materia di RIPAM per una giovane domiciliata a __________
all’inizio dell’anno di sussidio, e l’ha quindi indotta a riesaminare il
provvedimento (contestato dalla signora RI 1). L’agire formale
dell’amministrazione appare quindi in sé corretto e questo Tribunale cantonale
delle assicurazioni deve quindi verificare se la decisione dell’amministrazione
sia corretta.
2.6. Il tema della competenza del
cantone in materia di riduzione dei premi (RIPAM) in presenza di un cambiamento
di domicilio in corso dell’anno da parte dell’assicurato, non è in sé nuovo e
ha già fatto l’oggetto di alcune decisioni da parte di questo Tribunale
cantonale delle assicurazioni. In particolare della STCA 36.2020.19 dell’11
gennaio 2021 in cui questa Corte ha ritenuto, in particolare, che per l’art. 3
cpv. 1 della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal), ogni persona
domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio
rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi
dall’acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera. L’art. 6 cpv. 1
precisa che i Cantoni provvedono all’osservanza dell’obbligo d’assicurazione.
In base all’art. 65 cpv. 1 prima frase, “i Cantoni accordano riduzioni dei
premi agli assicurati di condizione economica modesta”, ritenuto che giusta
il cpv. 3 “i Cantoni provvedono affinché nell’esame delle condizioni
d’ottenimento vengano considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le
circostanze economiche e familiari più recenti. Stabilita la cerchia dei
beneficiari, i Cantoni vegliano affinché il versamento delle riduzioni di
premio avvenga in modo che i beneficiari non debbano adempiere in anticipo il
loro obbligo di pagare i premi”. Per l’art. 97 LAMal infine, i Cantoni sono
competenti per emanare le disposizioni d’esecuzione dell’art. 65.
Il legislatore federale ha
rinunciato a definire la cerchia degli aventi diritto alle riduzioni sui premi
dell’assicurazione malattia e lasciato questa competenza ai cantoni. Nella loro
regolamentazione di applicazione questi ultimi devono determinare il diritto
alle prestazioni, la procedura d’informazione agli assicurati così come la
fissazione e il versamento delle riduzioni. Secondo la volontà del legislatore
Fatti
i cantoni dispongono dunque di un ampio margine di valutazione ed apprezzamento
nella concezione e nella messa in pratica delle riduzioni dei premi
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie e questo con
particolare riferimento alla definizione di “assicurati di condizione
economica modesta”. Questo non significa tuttavia che i cantoni dispongano
di assoluta libertà nell’emanare la loro regolamentazione. Il legislatore
cantonale deve, infatti, rispettare il senso e lo spirito della legge e non
deve frustrare lo scopo che si prefigge il legislatore federale (cfr. DTF 145 I
26 consid. 3.1; 136 I 220 consid. 6.1, 125 V 185; 124 V 19; 122 I 343; e la
dottrina: Alfred Maurer, Das neue
Krankenversicherungsrecht, 1996, p. 152; Ivano
Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia, tesi
pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo,
2016, in particolare II parte, Capitolo 8, marginali 364 – 423; Gebhard Eugster, Krankenversicherung in:
Soziale Sicherheit, SBVR volume XIV, 3 edizione, 2016, p. 818 e 819, n. 1392). In
particolare il diritto cantonale deve ossequiare quanto impone l’art. 65 cpv. 1bis
LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni riducono di almeno il
50% i premi dei minorenni e dei giovani adulti in periodo di formazione.
Ne discende che, in questa
specifica materia, il diritto cantonale è autonomo, come rammenta il Tribunale
Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185, 134 I 313
e 145 I 26), ma i cantoni non godono di libertà assoluta. Essi stabiliscono in
particolare la procedura, il modello da applicare per pervenire alla riduzione
dei premi ed i criteri per definire la condizione economica modesta degli
assicurati.
2.7. Per quanto riguarda il Canton
Ticino, dal 2012 le norme della Legge cantonale di applicazione della LAMal
(LCAMal) che reggono, al titolo IV, la riduzione dei premi nell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie, hanno subito una profonda modifica
rispetto al previgente diritto a seguito dell’approvazione della Legge 24
giugno 2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297). Il legislatore ha previsto un
nuovo sistema di attribuzione delle riduzione dei premi, conformemente al
dettato degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto
sociale, considerato come la precedente normativa avesse mostrato talune lacune
e, soprattutto, al fine di ottemperare gli obiettivi di politica sociale
cantonale voluti con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle
prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15
settembre 2009 del Consiglio di Stato accompagnante il disegno di legge di
modifica della LCAM, a pagina 7, ed il relativo Rapporto della Commissione
della gestione e delle finanze del l’8 giugno 2010 a pagina 1, per maggiori
dettagli e specifiche si veda: Ivano
Ranzanici, op. cit. p. 357 segg.). Il Consiglio di Stato, con il disegno
di legge, e il Parlamento, promulgando le norme, hanno voluto rendere il
sistema della riduzione dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie affine ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal
reddito imponibile cantonale quale base per la determinazione del diritto alla
riduzione per approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente
indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo ed il
legislativo hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui
l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed
alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.
LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Infine, le nuove norme
tendono a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione della
riduzione dei premi nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
alla realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa
capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle
loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli
effetti indesiderati” del precedente, ma anche a “tenere conto della
reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di
base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce
la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta (cfr. STCA
36.2019.52-53 del 26 agosto 2019 e 36.2015.11 del 6 agosto 2015). Il sistema
voluto con la novella del 24 giugno 2010 a partire dal 1. gennaio 2012 è poi
stato oggetto di cambiamento con effetto dal 1. gennaio 2015 con una nuova
definizione di premio medio di riferimento e l’introduzione del concetto di
reddito disponibile massimo (RDM) (cfr. art. 32a LCAMal).
2.8. Il Cantone accorda le
riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie
(art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta
accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 cpv. 1 LCAMal) da parte
degli assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni
complementari all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43
LCAMal). Sempre secondo l’art. 25 LCAMal, “per gli assicurati tassati in via
ordinaria, se l’istanza è presentata entro la fine dell’anno che precede l’anno
di competenza la riduzione dei premi inizia a decorrere dal 1° gennaio
dell’anno di competenza” (cpv. 2). Se invece “l’istanza è presentata
dopo il termine di cui al cpv. 2, ma nell’anno di competenza, il diritto alla
riduzione dei premi per gli assicurati tassati in via ordinaria è dato solo a
partire dal mese seguente la presentazione” (cpv. 3) (sull’eventualità in
cui l’aiuto sociale è postulato successivamente alla fine dell’anno per il
quale dovrebbe essere concesso - sussidio retroattivo -, cfr. Ranzanici, op. cit, p. 466 segg e STCA
36.2019.111-112 del 20 gennaio 2020; cfr. anche 36.2015.11 del 6 agosto 2015).
Giusta l’art. 8 del
Regolamento cantonale della LCAMal del 29 maggio 2012 (RLCAMal), l’istanza di
riduzione di premio o di rinnovo devono essere presentate alla Cassa cantonale
di compensazione AVS/AI/IPG da un membro maggiorenne dell’unità di riferimento
mediante l’apposito modulo ufficiale, debitamente compilato e corredato dei
giustificativi richiesti.
2.9. Come ritenuto nella recente
STCA 36.2019.20 dell’11 gennaio 2021 in applicazione dell'art. 8 cpv. 1
dell'Ordinanza federale concernente il sussidio della Confederazione per la
riduzione dei premi nell'assicurazione malattie del 7 novembre 2007 (ORPM; RS
832.112.4), se l'assicurato trasferisce il suo domicilio da un Cantone a un
altro, il diritto alla riduzione dei premi sussiste per tutta la durata
dell'anno civile secondo il diritto del Cantone nel quale l'assicurato era
domiciliato al 1° gennaio. Questo Cantone riduce i premi. Per l'art. 8 cpv. 2 ORPM,
il capoverso 1 si applica per analogia agli assicurati menzionati nell'articolo
65a (riduzione dei premi da parte dei Cantoni a favore di assicurati residenti
in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia) lettere a
e b LAMal, il cui nesso concreto con un determinato Cantone passa a un altro
Cantone.
Secondo l'art. 3 LAMal:
" 1Ogni
persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o farsi assicurare dal proprio
rappresentante legale per le cure medico-sanitarie entro tre mesi dall’acquisizione
del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
2Il Consiglio federale può prevedere
eccezioni all’obbligo d’assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie
di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge
del 22 giugno 20071 sullo Stato
ospite.2
3Può estendere l’obbligo d’assicurazione
a persone non aventi il domicilio in Svizzera, in particolare a quelle che:
a. esercitano
un’attività in Svizzera o vi hanno la propria dimora abituale (art. 13 cpv. 2
LPGA.
b. lavorano
all’estero per conto di un datore di lavoro con sede in Svizzera.
4L’obbligo d’assicurazione è sospeso per
le persone soggette per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale del 19
giugno 19925 sull’assicurazione
militare (LAM). Il Consiglio federale disciplina la procedura.”
L'art. 1 cpv. 1 OAMal
precisa in proposito che le persone domiciliate in Svizzera ai sensi degli
articoli 23 a 26 del Codice civile svizzero (CC) sono tenute ad assicurarsi
conformemente all'articolo 3 della legge. D’altra parte, giusta l'art.
23 cpv. 1 CC, il domicilio di una persona è nel luogo dove essa dimora con
l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. L'art. 23 cpv. 2 CC prevede che
nessuno può avere contemporaneamente il suo domicilio in più luoghi. A norma
dell'art. 23 cpv. 3 CC questa disposizione non si applica al domicilio d'affari
(sulla nozione di domicilio cfr. fra le altre DTF 133 V 367, 127 V 238 consid.
1). Infine, l’art. 24 CC prevede che il domicilio di una persona, stabilito che
sia, continua a sussistere fino a che essa ne abbia acquistato un altro.
Nel giudizio
citato dell’11 gennaio 2021 il Tribunale cantonale delle assicurazioni è giunto
alla conclusione che l’art. 8 cpv. 1 ORPM debba essere interpretato nella sua
accezione letterale e questo per i motivi che vanno qui riportati per
completezza (consid. 2.8 – 2.14):
" La ricorrente contesta la decisione amministrativa, richiamandosi
innanzitutto ad un’interpretazione della norma in questione, l’art. 8 cpv. 1
ORPM, non strettamente legata al suo tenore letterale. A suo dire
l’interpretazione data dalla Cassa cantonale all’art. 8 ORPM non sarebbe
conforme allo spirito e al senso dell’art. 65 LAMal. L’art. 8 ORPM non sarebbe
in effetti determinante per la competenza dell’autorità chiamata a decidere
sulla richiesta di riduzione del premio, l’articolo in questione essendo in
sostanza unicamente riferito al caso in cui un assicurato, già beneficiario
della riduzione del premio, nell’anno in corso cambia domicilio e si
trasferisce in un altro Cantone. Non sarebbe invece applicabile qualora, come
in concreto, le condizioni per la riduzione del premio si realizzano nel corso
dell’anno e dopo il cambiamento del domicilio in altro Cantone. Per i motivi
che seguono, tali allegazioni non possono essere condivise.
(…)
Il significato di una norma deve
essere inteso anzitutto nella sua accezione letterale e l’interpretazione
grammaticale, che si basa sul testo della norma, rappresenta il punto di
partenza di ogni interpretazione (Häfelin/Haller/Keller,
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 2012, p. 31 segg.; cfr. anche STF
9C_408/2018 del 10 settembre 2018 consid. 3.1; cfr. anche STF 9C_590/2019 del
15 giugno 2020, consid. 4.5.1, destinata a pubblicazione). Se il testo è
chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano motivi seri per
ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Tali
motivi possono risultare dai lavori preparatori, dal fondamento e dallo scopo
della norma litigiosa, così come dalla relazione con altre disposizioni (DTF
143 III 385 consid. 4.1; 142 II 262 consid. 4; STF 9C_408/2018 del 10 settembre
2018 consid. 3.1; 9C_590/2019 del 15 giugno 2020, consid. 4.5.1 destinata a
pubblicazione; cfr. anche Häfelin/Haller/Keller,
op. cit., p. 31 segg). Il Tribunale federale segue pragmaticamente un
pluralismo di metodi interpretativi e rifiuta di allestire una gerarchia (DTF
144 V 319, consid. 4.6.2 e 142 V 466; cfr. anche Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 4. Ediz., § 25 n. 3). Le ordinanze devono
essere interpretate conformemente alla legge (cfr. anche la già citata STF
9C_590/2019 del 15 giugno 2020, consid. 4.5.1). Quando una disposizione legale
non è chiara o allorché si presta a diverse contraddittorie interpretazioni, i
lavori preparatori possono costituire un valido aiuto per individuare il senso
della norma ed evitare così interpretazioni scorrette. Quando tali documenti
non forniscono una risposta chiara, essi non sono invece utili come aiuto per
l'interpretazione. In particolare trovandosi confrontati con delle leggi
relativamente recenti la volontà del legislatore che le ha adottate non può
essere ignorata. Se però questa volontà non ha trovato riscontro nel testo di
legge, essa non è decisiva per l'interpretazione. In particolare, se durante le
discussioni legislative è stata espressamente rifiutata una proposta di
completare la legge nel senso di quella che rappresenta ora una possibilità di
interpretazione, tale interpretazione non può essere presa in considerazione
(cfr. DTF 123 V 301, 123 V 318, 115 V 349 consid. 1c con riferimento alla
giurisprudenza e alla dottrina; cfr. pure DTF 122 III 325 consid. 7a, 474
consid. 5a, 120 II 247 consid. 3e, 117 II 526 consid. 1d, 116 Ia 368 consid.
5c). D’altra parte, come rammenta la giurisprudenza federale (DTF 130 V 372),
ci si trova confrontati con una lacuna propria, che deve essere colmata dal
giudice, quando il legislatore ha omesso di disciplinare una questione che
avrebbe dovuto regolamentare e quando nessuna soluzione può essere dedotta dal
testo legale o dall'interpretazione della legge (DTF 127 V 442 consid. 2b, 124
V 348 consid. 3b/aa). Per converso, il giudice non può supplire al silenzio
della legge quando la lacuna è stata voluta dal legislatore (silenzio
qualificato) e corrisponde ad una norma negativa oppure quando l'omissione
consiste nella mancanza di una regola desiderabile (lacuna impropria), perché in
tal caso si sostituirebbe al legislatore; egli può tuttavia farlo se
costituisce abuso di diritto o addirittura viola la Costituzione invocare il
senso considerato determinante della normativa (DTF 127 V 442 consid. 2b, 124 V
271 consid. 2 e 348 consid. 3b/aa e rispettivi richiami).
(…)
In concreto, il testo letterale dell’art. 8
cpv. 1 ORPM, con titolo marginale “Competenza”, è chiaro ed esplicito.
Il diritto alla riduzione dei premi dell’assicurazione malattie di una persona
che nel corso di un anno trasferisce il suo domicilio da un Cantone ad un
altro, va esaminato e deciso da quel Cantone, in base al suo diritto autonomo,
nel quale la persona richiedente era domiciliata al 1. gennaio dell’anno in
questione, e questo in relazione a tutta la durata dell’anno. Le
versioni tedesca e francese della norma in questione sono egualmente chiari ed
espliciti. Nella versione tedesca infatti l’art. 8 VPVK
(Zuständigkeit) prevede che «Wechseln
Versicherte ihren Wohnsitz von einem Kanton in einen anderen, so besteht der
Anspruch auf Prämienverbilligung für die ganze Dauer des Kalenderjahres nach
dem Recht des Kantons, in dem die Versicherten am 1. Januar ihren Wohnsitz hatten. Dieser Kanton verbilligt die Prämien». La
versione francese dell’art. 8 ORPM recita dal canto suo che «Lorsque des assurés transfèrent leur
domicile d’un canton dans un autre, le droit aux réductions des primes existe
pour toute la durée de l’année civile selon le droit du canton dans lequel les
assurés avaient leur domicile au 1er janvier. Ce
canton opère la réduction des primes».
Da tutte e tre le versioni appare chiaro che il diritto alla
riduzione va deciso, per tutta la durata dell’anno in questione, dal Cantone (e
in base al di lui diritto cantonale) nel quale il richiedente aveva il suo domicilio
al 1. gennaio dell’anno al quale la riduzione del premio si riferisce. Il senso
del termine “sussiste”, rispettivamente “besteht” (dove bestehen significa,
nella forma intransitiva, “esistere, essere”; cfr.
https://it.langenscheidt.com/ tedesco-italiano/bestehen) e “existe” (dove
exister significa soltanto “esistere”, cfr. https://www.larousse.fr/dictionnaires/
francais-italien/exister/28688) è chiaro e non soggetto a
interpretazione e riguarda il fatto che la durata dell’eventuale concessione
della riduzione del premio si valuta per tutto il periodo del medesimo anno in
base al Cantone di domicilio al giorno decisivo, quale è quello del 1. gennaio.
Considerato quindi come non vi sia divergenza alcuna tra
le versioni nelle tre lingue ufficiali si deve prescindere da una valutazione
di quale testo corrisponde meglio allo scopo della norma (su questo tema, in un
altro contesto, cfr. DTF 115 V 448; Daniele
Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de
l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte
sul Reno 1992, p. 422 n. 683).
Essendo quindi il tenore letterale della norma in oggetto
chiara, non vi è spazio per altra interpretazione. Come ricordato sopra, il
significato di una norma deve essere inteso anzitutto nella sua accezione
letterale (STF 9C_408/2018 del 10 settembre 2018 consid. 3.1; cfr. anche STF
9C_590/2019 del 15 giugno 2020, consid. 4.5.1, destinata a pubblicazione). Se
il testo è chiaro, l'autorità può scostarsene solo ove esistano motivi seri per
ritenere che esso non corrisponda al vero senso del disposto in esame. Ora, in
concreto di siffatti motivi non vi è traccia, né gli stessi sono stati
minimamente fatti valere nel ricorso e del resto non possono essere desunti dal
fondamento o dallo scopo della norma litigiosa, e nemmeno dalla relazione con
altre disposizioni (DTF 143 III 385 consid. 4.1; 142 II 262 consid. 4; STF
9C_408/2018 del 10 settembre 2018 consid. 3.1). L'art.
8 cpv. 1 ORPM ha in effetti lo scopo di definire, in modo chiaro, che per chi
intende farne richiesta rispettivamente beneficiarne, il diritto alla riduzione
dei premi è stabilito dal Cantone di domicilio al 1. gennaio dell’anno per il
quale la riduzione è postulata e che tale Cantone rimane competente anche nel
caso in cui il beneficiario trasferisca in seguito il suo domicilio. Nemmeno,
quindi, ci si trova confrontati con una lacuna (propria o impropria) (cfr.
consid. 2.9). Sostenere, come fa in sostanza la ricorrente, che questa
norma si riferisca in realtà solo al caso dell’assicurato che, già beneficiario
del diritto alla riduzione del premio, cambia domicilio in altro Cantone,
equivarrebbe ad una forzatura del tutto artificiosa e arbitraria. Se il
significato della norma fosse questo, non si vede il motivo per cui la norma
non si sarebbe dovuta esprimere in questo senso in modo esplicito, esplicitando
cioè la fattispecie per cui “se già riconosciuto, il diritto sussiste anche
dopo un eventuale cambio di domicilio nell’anno di riferimento”. Anche il
titolo marginale della norma in questione avrebbe quindi dovuto riferirsi a
quello specifico caso invece di recitare in modo generale “Competenza”.
Inoltre, la norma in questione precisa che comunque il diritto alla riduzione
dei premi viene stabilito "secondo il diritto del Cantone" di
partenza e non che la riduzione viene "versata secondo quanto già
deciso", rispettivamente esprimendosi nel senso, chiarissimo, che “questo
Cantone riduce i premi”, non “continua a ridurre”, ciò che sembra escludere
l’esistenza di una precedente decisione. A mente di questo Tribunale, il
termine “sussiste” intende quindi unicamente sottolineare che nell’evenienza di
un cambio di Cantone durante l’anno in corso il diritto alla riduzione continua
a restare di competenza del Cantone in cui si trovava il domicilio al 1.
gennaio dell’anno in questione, e questo indipendentemente dal fatto che tale
diritto fosse già maturato o fosse già stato o meno accordato al momento del
trasferimento di domicilio.
Va detto inoltre che la variante interpretativa
suggerita dalla ricorrente tralascia di considerare che in questa ipotesi
l’Ordinanza resterebbe priva di una norma regolante la competenza dell’autorità
cantonale chiamata a decidere su una domanda di riduzione del premio formulata
nell’ipotesi, più classica e che si verifica nella fattispecie in esame, di un
assicurato che chiede per la prima volta la riduzione del premio per un anno (o
per parte di esso) nel corso del quale egli ha trasferito il suo domicilio in
altro Cantone. Una simile evenienza non appare ipotizzabile.
Del resto, l’ordinanza non ha previsto alcuna
speciale norma di competenza per singole fattispecie, eccezion fatta per quanto
disposto al capoverso 2, ma ha optato per una norma generale chiara e valida
per tutti i casi. Da questa norma chiara non è possibile dipartirsi. Inoltre,
il tenore letterale del disposto in questione appare in linea anche con lo
scopo riconoscibile della disposizione, ovvero quello di fissare un principio
chiaro per tutte le parti coinvolte, in assenza del quale ci si troverebbe di
fronte ad una serie di casi specifici e situazioni che richiederebbero ogni
volta puntuali decisioni in merito alla competenza dell’autorità chiamata a
decidere e quindi a erogare la riduzione del premio. Decisioni puntuali che
manifestamente non si conciliano col principio della parità di trattamento e
risulterebbero inaccettabili dal punto di vista della sicurezza del diritto. A
maggior ragione se si considera la menzionata autonomia, non assoluta ma
comunque considerevole, attribuita dal legislatore federale ai cantoni
nell’organizzazione della riduzione dei premi, e in particolare nella
definizione di ciò che si debba intendere con “condizione economica modesta”
(cfr. consid. 2.3; cfr. DTF 131 V 207 consid. 3.2; 124 V 19). Tale autonomia
deve anche comportare che i singoli Cantoni non si debbano interrogare sulle
eventuali altre e differimenti decisioni di altri Cantoni. Al contrario, la questione
della competenza cantonale è stabilita dal legislatore federale. La questione
del domicilio del richiedente la riduzione dei premi è di conseguenza una
questione pregiudiziale per decidere che modalità di calcolo si applicano e
secondo quale diritto cantonale (DTF 131 V 2019).
Come ha concluso con pertinenza anche la Corte
giudicante del Canton Friborgo in un caso in cui era contestata la competenza
della cassa cantonale di compensazione del Canton Friborgo a pronunciarsi sulla
domanda di riduzione del premio di cassa malati, presentata da una studentessa
universitaria trasferitasi a Friborgo dal Canton Vaud nel novembre 2014 (e che
contestava la competenza del Canton Friborgo per la riduzione dei premi nel
2015), il legislatore federale non ha certamente inteso delegare ai cantoni la
fissazione della competenza dell’autorità in caso di cambiamento di Cantone.
Ciò è pure corroborato dal fatto che il margine di manovra che è stato lasciato
ai cantoni concerne essenzialmente la definizione dell’”assicurato di
condizioni economiche modeste”, vale a dire in merito alla valutazione della
situazione economica dell’assicurato. (cfr. la sentenza del 31 agosto 2017
della II Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale del Canton
Friborgo, inc. 608 2016 215; cfr. anche la sentenza SOG 2009 n. 27 del 6
gennaio 2008 del Tribunale delle assicurazioni del Canton Soletta e il relativo
riferimento alla norma cantonale di applicazione che statuisce espressamente
che ha diritto alla riduzione del premio secondo il diritto solettese
l’assicurato che ha il domicilio nel Canton Soletta il 1. gennaio dell’anno di
riferimento; art. 87 cpv. 1 lett. b Sozialgesetz). Per quanto riguarda la
decisione sulla competenza tra i diversi cantoni resta in altre parole quale punto
fisso il principio sancito dall’art. 8 ORPM, vale a dire la competenza del
Cantone in cui il richiedente era domiciliato al 1. gennaio dell’anno in
questione e che applica di conseguenza il proprio disciplinamento legale
cantonale.
(…)
Non si vede e del resto la ricorrente nemmeno ne
indica i motivi, come la norma in questione, nell’unica variante di lettura
(non interpretativa) di cui sopra, potrebbe essere lesiva e non conforme allo
spirito dell’art. 65 LAMal, laddove, come dianzi esposto, essa intende in
realtà porre i principi in base ai quali i Cantoni devono accordare
riduzioni dei premi agli assicurati “di condizione economica modesta”,
considerando le loro circostanze economiche e familiari più recenti, e facendo
in modo che il versamento delle riduzioni di premio avvenga preventivamente
rispetto al pagamento dei premi. Anzi, proprio considerando il succitato ampio
margine di valutazione e di autonomia attribuito ai cantoni nella concezione e
nella messa in pratica delle riduzioni dei premi dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie, in particolare nella definizione
della cerchia degli aventi diritto, nella fissazione e nel versamento della
riduzione dei premi, l’esistenza di una normativa chiara ed esplicita in
materia di competenza fra i diversi cantoni, assume un ruolo particolarmente
importante. In nessun modo si può sostenere che la norma in questione possa in
qualche modo ostacolare i cantoni nel rispetto del senso, dello scopo e dello
spirito della Lamal. N.infine si comprende - e al riguardo la
ricorrente non fornisce valide argomentazioni - come l’assai dettagliato
richiamo all’art. 66 LAMal (Sussidio della Confederazione) fatto dalla
ricorrente potrebbe modificare l’esito della presente vertenza. Giusta tale
norma la Confederazione accorda annualmente ai Cantoni un sussidio per la
riduzione dei premi a tenore degli articoli 65 e 65a. Il sussidio della
Confederazione corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (cpv. 2), ritenuto
come il Consiglio federale stabilisce la quota che spetta a ciascun Cantone in
base alla sua popolazione residente e al numero di assicurati secondo
l’articolo 65a lettera a (cpv. 3). A ragione la ricorrente sottolinea come
Considerandi
conformemente all’art. 1 ORPM l’ordinanza miri a disciplinare il calcolo del
sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi secondo l’art. 66
LAMal e la ripartizione del sussidio tra i cantoni, stabilendo la
determinazione delle spese lorde ai sensi dell’art. 66 cpv. 2 LAMal (cfr. nel
dettaglio l’art. 2 ORPM) e, quindi, la ripartizione della quota di sussidio
federale spettante a ciascun Cantone, stabilita secondo i parametri previsti
dall’art. 3 ORPM (popolazione residente del Cantone, quella residente
nella Svizzera, il numero dei frontalieri e dei loro famigliari nel Cantone e
in Svizzera). Le norme fanno poi obbligo ai Cantoni di presentare determinati e
specifici conteggi per il controllo e l'eventuale restituzione di sussidi
versati in eccesso, ritenuto che ogni anno in ottobre l’UFSP pubblica la
ripartizione del sussidio tra i Cantoni per l’anno successivo. Sulla base di
questa normativa la ricorrente fa rilevare che “in nessuna delle regole poste
dall'Ordinanza è fatto riferimento, salvo all'art. 8 ORPM, alla data
dell'inizio dell'anno. Le norme dell'ORMP, Iaddove si riferiscono a un aspetto
temporale, ritengono l’anno di sussidio o il periodo temporale che serve a base
per la determinazione dei dati necessari alla fissazione dei sussidi federali,
e quindi lassi temporali di durata. In questo contesto normativo
l'interpretazione della norma fatta dall’art. 8 ORPM, e cioè il riferimento
alla data del 1. gennaio per determinare la competenza di uno o l'altro cantone
a attribuire una riduzione dei premi, non trova riferimento nelle altre norme
del testo dell’Ordinanza”. A suo avviso quindi, posto come l'Ordinanza abbia lo
scopo di fissare un meccanismo sufficientemente praticabile per quantificare il
sussidio federale (e la sua successiva ripartizione), l’art. 8 ORPM sarebbe
proprio da interpretare in questo preciso contesto: “per permettere
l'attribuzione sufficientemente precisa del sussidio federale a un cantone,
invece che a un altro, deve essere escluso il frazionamento su più cantoni (in
caso di trasferimento) della riduzione del premio che sarà oggetto di sussidio
federale”. Ora, se il principio enunciato dalla ricorrente per il quale il
frazionamento della riduzione del premio su vari cantoni va di principio
evitato, in quanto renderebbe il sistema poco praticabile in particolare a
fronte di un numero importante di cambiamenti di domicilio con passaggi da un
Cantone all'altro, va condiviso, la ricorrente sembra misconoscere che quanto
disposto dall’art. 8 ORPM va proprio in questo senso. In effetti, la norma ha
l’effetto non solo di fissare, come detto, in maniera chiara, quale Cantone sia
competente in caso di cambio di domicilio tra cantoni, ma anche quello di
stabilire che in ogni caso, anche qualora l’assicurato cambi il domicilio dopo
la concessione della riduzione del premio, il debitore della riduzione resta il
Cantone che l’ha erogato inizialmente nell’anno in discussione. Il Cantone
chiamato a versare la riduzione e che riconosce tale suo obbligo in base alle
sue norme cantonali, si vedrà quindi attribuire il sussidio federale. E questo
evitando proprio quei frazionamenti nell’arco dell’anno che complicherebbero la
ripartizione dei sussidi federali. Tali principi, enunciati dalla ricorrente,
francamente non permettono di dipartirsi dalla lettura chiara della norma qui
in discussione, ma anzi ne comprovano ulteriormente la necessità di
un’applicazione rigorosa. E questo a prescindere dal fatto che, come detto
sopra (consid. 2.10), un’interpretazione della norma è in concreto esclusa,
considerata la chiarezza del testo normativo. Né infine si comprende come
l’applicazione dell’art. 8 ORPM nel senso contestato dall’insorgente potrebbe
costituire una violazione del principio della parità di trattamento, al
riguardo di cittadini ticinesi che non sono stati domiciliati in Ticino o di
chi rientra dall’estero in Ticino. In effetti, il testo in oggetto parla
esplicitamente del trasferimento di un assicurato che trasferisce il suo
domicilio “da un Cantone all’altro”. Non è quindi di pertinenza richiamarsi
alla situazione trattata dal TCA nella pronuncia di cui all’inc. 36.2019.111,
riferita ad un assicurato proveniente dall’estero. Se è vero infatti che in una
simile ipotesi (mancanza di domicilio in Svizzera al 1. giorno dell’anno per
cui si chiede la riduzione del premio) si potrebbe ravvisare una lacuna
normativa, va detto che sarebbe semmai compito del legislatore, rispettivamente
del giudice, colmarla in un caso concreto, caso che nella fattispecie tuttavia
non si ravvisa. In altre parole: se è vero, come adduce la ricorrente, che
l’art. 8 ORPM mira anche ad evitare frazionamenti della riduzione del premio
durante l’anno, e questo al fine di evitare complicazioni nel calcolo del
sussidio federale ai cantoni, la conclusione che pretende di trarre la
ricorrente - giusta la quale “(…) se il domicilio è sussistito in un cantone, e
non erano dati all’inizio dell'anno i motivi per ottenere la RIPAM in quel
momento in quel cantone, e successivamente subentri un cambiamento di domicilio
verso un altro cantone, e - solo dopo tale trasferimento e non a causa di tale
trasferimento - si realizzino le condizioni per conseguire la riduzione del
premio, è il cantone dove per la prima volta sono date le condizioni, che deve
decidere (secondo il suo diritto) se esiste diritto alla RIPAM, deve servire
l'aiuto sociale e può poi ripercuotere il medesimo (tramite le norme dell'ORPM)
sul sussidio federale” - non può essere condivisa giacché in aperto e
insanabile contrasto con il tenore esplicito e chiaro dell’art. 8 ORPM, il
quale, per le citate ragioni che possono essere condivise, ha stabilito in
maniera insindacabile la competenza del Cantone chiamato a ridurre i premi nel
senso di ricondurla al Cantone di domicilio al 1. gennaio dell’anno in
questione. Sia osservato ancora che la medesima dottrina ha espresso critiche
sull’attuale regolamentazione svizzera in materia di diritto alla riduzione dei
premi, ritenendo in particolare inadeguata la base legale della LAMal per la
riduzione dei premi, in quanto priva di sostanziale contenuto normativo,
esprimendo l’esigenza di porre rimedio a tale inadeguatezza con “un
ordinamento, di rango federale, più denso per pervenire a una corretta
ridistribuzione delle risorse e a una migliore solidarietà tra assicurati”
(cfr. Ranzanici, op. cit. al consid.
2.4., p. 510 con riferimenti). Vengono in particolare auspicate “nette
modifiche delle norme della LAMal” così come “la promulgazione di una specifica
ordinanza in tema di riduzione dei premi, che riportino la materia nell’alveo
del diritto federale cui, per scelta del costituente (art. 117 e 3 Cost. fed),
appartiene” (Ranzanici, op. cit.,
p. 510). Viene fra l’altro proposta la promulgazione di un’Ordinanza sulla
riduzione dei premi nell’assicurazione malattie (ORIPAM), il cui art. 1
(Oggetto, termini, competenza) avrebbe il seguente tenore:
1La presente ordinanza regola la riduzione dei premi
nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie ad opera dei
cantoni.
2È
competente il cantone ove l’assicurato, o il rappresentante dell’unità di
riferimento, aveva il domicilio l’ultimo giorno che precede il periodo per il
quale il sussidio è richiesto.
3Se
l’assicurato trasferisce il suo domicilio da un Cantone a un altro, il diritto
alla riduzione dei premi sussiste per tutta la durata dell’anno civile secondo
il diritto del cantone nel quale l’assicurato era domiciliato al momento
dell’attribuzione.
4L’istanza
di riduzione dei premi deve essere inoltrata di regola entro la fine dell’anno
che precede quello da sussidiare, rispettivamente nei tre mesi successivi
l’acquisizione del domicilio in Svizzera o l’inizio dell’obbligo assicurativo.
Le domande inoltrate dopo tali termini, ma nel corso dell’anno di sussidio,
conferiscono, se dati i presupposti, il diritto alla riduzione a contare dal
mese successivo alla loro formulazione.”
(cfr. Ranzanici,
op. cit. p. 563). Commentando le norme della proposta di ordinanza appena
menzionata, in merito alla questione della “competenza ratione loci”, Ranzanici osserva quanto segue:
La domanda deve essere presentata
nel cantone in cui l’assicurato (o il rappresentante dell’unità di riferimento)
è domiciliato l’ultimo giorno che precede l’inizio del periodo di riferimento
(cpv. 2). Normalmente si tratta del 31 dicembre dell’anno che precede quello da
sussidiare, ma, come specifica il capoverso 4 dell’art. 1 ORIPAM, la richiesta
di riduzione deve esser inoltrata entro 3 mesi dall’acquisizione del domicilio
o dall’inizio dell’obbligo assicurativo. Le domande presentate dopo la scadenza
di questi termini, ma ancora nel corso dell’anno di sussidio, conferiscono, se
dati i presupposti, il diritto alla riduzione a contare dal mese successivo
alla loro formulazione.
La norma (cpv. 3) regola inoltre il caso di
trasferimento del domicilio dell’assicurato (o il rappresentante dell’unità di
riferimento) nel corso dell’anno di sussidio e lo fa riprendendo il contenuto
dell’ORPM del 7 novembre 2007. Questo complesso di norme ordinatorie tende a
regolare il calcolo e la ripartizione del sussidio federale da riconoscere ai
cantoni da parte della confederazione, sussidio finalizzato alla riduzione dei
premi. L’art. 8 fissa però una regola che dirime i possibili conflitti di
competenza, negativi o positivi, tra i diversi cantoni, in caso di cambiamento di
domicilio di assicurati beneficiari della RIPAM. Se l‘assicurato “trasferisce
il suo domicilio da un Cantone a un altro, il diritto alla riduzione dei premi
sussiste per tutta la durata dell'anno civile secondo il diritto del Cantone
nel quale l'assicurato era domiciliato al 1° gennaio. Questo Cantone riduce i
premi” (cpv. 1). Questa regola deve essere ripresa integralmente nell’art. 1
ORIPAM, che costituisce la sua sede più appropriata, e, conseguentemente,
l’art. 8 ORPM deve essere abrogato poiché inutile doppione, ciò che proponiamo
di fare con l’art. 14 ORIPAM.”
(Ranzanici, op.
cit., p. 571). Da quanto precede risulta che la normativa prevista dall’attuale
art. 8 ORPM non subirebbe comunque alcun cambiamento sostanziale, se non nel
fatto che il nuovo art. 1 ORIPAM prevedrebbe espressamente, al suo cpv. 2, la
competenza del Cantone “ove l’assicurato, o il rappresentante dell’unità di
riferimento, aveva il domicilio l’ultimo giorno che precede il periodo per il
quale il sussidio è richiesto”. (…) Quanto poi al disciplinamento del caso del
trasferimento del domicilio da un Cantone a un altro, la proposta di nuova
ordinanza non fa in sostanza altro che riprendere integralmente quanto previsto
dall’art. 8 ORPM, inserendo la norma in una “sede più appropriata” (Ranzanici, op. cit., p. 572), con
l’unica precisazione che giusta questa versione il diritto alla riduzione dei
premi sussisterebbe per tutta la durata dell’anno civile secondo il diritto del
Cantone “nel quale l’assicurato era domiciliato al momento dell’attribuzione”.
La menzionata dottrina fa rimarcare che tale norma fissa “una regola che dirime
i possibili conflitti di competenza, negativi o positivi, tra i diversi
cantoni, in caso di cambiamento di domicilio di assicurati beneficiari della
RIPAM” (Ranzanici, op. cit., p.
571). Ora, la precisazione nella nuova norma proposta per cui la regola sul
cambio di domicilio si riferisce in sostanza espressamente agli assicurati già
beneficiari della riduzione del premio (cpv. 3), ha, in questo contesto, evidentemente
un senso, considerato come la proposta di ordinanza, al suo cpv. 2, prevede una
chiara norma di competenza generale alla quale si deve riferirsi nel caso della
prima attribuzione della riduzione del premio. Per contro, la vigente
regolamentazione - la quale, contrariamente a quanto sostenuto dalla dottrina
menzionata, non è riferita specificatamente al caso in cui il cambio di
domicilio avvenga ad attribuzione già avvenuta della riduzione del premio -
prevede, come detto, unicamente la norma di cui all’art. 8 ORPM, alla quale si
deve di conseguenza attingere per determinare la competenza del Cantone
competente per decidere su una richiesta di riduzione del premio in ogni
possibile caso, anche in quello in cui l’assicurato ha cambiato il suo domicilio
nel corso dell’anno per il quale viene postulata la riduzione e, quindi, anche
in quello in cui tale cambio di domicilio in altro Cantone è avvenuto dopo il
realizzarsi delle condizioni per la riduzione. Come si è detto, il
disciplinamento federale deve prevedere una regola chiara sulla competenza
cantonale, al fine di evitare ogni conflitto di competenza fra i cantoni e
permettere una ridistribuzione chiara del sussidio federale finalizzato alla
riduzione dei premi.
(…)
A ragione la Cassa ha del resto ricordato nella sua risposta
che la presente decisione è conforme alla giurisprudenza di questo Tribunale.
In una pronuncia 36.2008.154 del 19 gennaio 2009, questa Corte ha già avuto
modo in effetti di sottolineare come per applicare correttamente l'art. 8 cpv.
1.
ORPM basti leggerlo e che "non è rilevante se il ricorrente ha
effettivamente percepito il sussidio in un altro Cantone, ma se il Canton
Ticino è competente per decidere circa il diritto alla riduzione del
premio". Nel caso specifico il Tribunale cantonale aveva confermato che il
Cantone competente per l’evasione della domanda di riduzione del premio era il
Cantone (nello specifico il Vallese) dove l’assicurato era domiciliato al 1.
gennaio dell’anno in questione, indipendentemente del fatto che l’assicurato si
fosse in seguito trasferito dapprima nel Canton Turgovia e dal settembre del
medesimo anno in Ticino e questo indipendentemente anche dal fatto che il
Cantone competente statuisse in merito applicando le rispettive norme
cantonali. Questa conclusione va condivisa, a prescindere da fatto che in
quell’occasione non si fosse verificata una modifica delle condizioni per
l’attribuzione della riduzione del premio successivamente al trasferimento in
Ticino e pure indipendentemente dalla circostanza – del tutto irrilevante
trattandosi di applicare una normativa federale – che a quell’epoca fosse
ancora applicabile il vecchio diritto cantonale. In un’altra pronuncia
36.2012.78
del 6 febbraio 2013, censurando in quel caso l'operato
dell'amministrazione cantonale che si era dichiarata incompetente, questo
Tribunale ha concluso che la Cassa cantonale era invece competente a statuire
sulla domanda di riduzione del 28 dicembre 2011 dei premi per il 2011. Nello
specifico il richiedente era stato domiciliato fino alla fine di giugno del
2011.
in Ticino per poi trasferirsi ad Arosa. Correttamente di conseguenza
l’autorità del Canton Grigioni si era dichiarata incompetente per statuire
sulla domanda di riduzione del premio per l’anno 2011, considerato come
l’interessato fosse stato domiciliato, al 1. gennaio 2011, in Ticino. Secondo
questa Corte, la competenza del nostro Cantone era data, malgrado l’addotta
diminuzione delle entrate (quale requisito per postulare il sussidio) fosse
intervenuta solo nell’autunno del 2011, ossia quando l’assicurato era già
domiciliato ad Arosa. Nelle sue motivazioni la pronuncia ha sottolineato come
non fosse determinante il momento in cui per l'assicurato erano insorte le
difficoltà finanziarie (in quel caso dopo avere lasciato il Ticino) né più in
generale un'analisi di altre circostanze, trattandosi di stabilire invece una
competenza decisionale: "in applicazione dell'art. 8 cpv. 1 ORPM,
competente per decidere circa il diritto al sussidio per l'anno 2011 è il
nostro Cantone". In quel caso, come in quello attuale, benché le
condizioni per ottenere la riduzione dei premi non fossero nate in Ticino, ma
in altro Cantone (segnatamente nel Canton Grigioni), la competenza era comunque
determinata esclusivamente da una circostanza indiscutibile e non soggetta a esame
particolare, ovvero l’esistenza del domicilio al primo giorno dell’anno in
questione. Per quanto riguarda infine il riferimento della ricorrente al caso
di chi arriva in Svizzera dall'estero, tale riferimento non ha rilevanza alcuna
nella fattispecie. In effetti, come già detto, per quest'ultimi assicurati è
pacifico non si possa individuare una precedente competenza cantonale.
(…)
Infine, a ragione la Cassa nella sua risposta ha osservato che
la tesi della ricorrente avrebbe come conseguenza che per ogni singolo
caso di trasferimento di domicilio da un Cantone all'altro, anche solo per
potere preliminarmente stabilire una competenza decisionale, l'autorità
dell'ultimo domicilio dovrebbe indagare approfondendo i disciplinamenti legali degli
altri cantoni (con tutte le difficoltà che ciò comporterebbe), su di un
precedente riconoscimento della riduzione del premio oppure, per evitare una
disparità di trattamento e considerato che beneficiare della riduzione del
premio non è certo obbligatorio, se un tale diritto vi sarebbe potuto essere o
no (per assenza di requisiti, ma anche per mancata richiesta o mancata
decisione per altra ragione, magari prettamente formale). Tale ipotesi non
risulta proponibile e si scontra con la dianzi enunciata necessità di applicare
una regola chiara anche al fine dell’applicazione del sussidio federale ai
Cantoni e di evitare ogni frazionamento nel corso dell’anno. L’opzione scelta
dal testo normativo qui in discussione appare la più semplice e praticabile: la
richiesta della riduzione del premio va formulata nel Cantone nel quale
l'assicurato era domiciliato al 1. gennaio dell’anno di riferimento. Come ha
affermato la Cassa, trattasi di una soluzione semplice e senza pregiudizi per
gli assicurati. Va poi detto a titolo abbondanziere che far dipendere, come
vorrebbe la ricorrente, la competenza a decidere sulla riduzione del premio da
accordare dal momento in cui, nel corso dell’anno, si realizzano le relative
condizioni, potrebbe aprire le porte a possibili abusi e speculazioni e cambi
di domicilio per così dire “strategici”, vista la diversità delle normative
cantonali.”
2.10
Nel caso concreto
l’assicurata ammette pacificamente di essere stata domiciliata in Ticino sino
alla fine del 2019 mentre, con il 1° gennaio 2020, essa ha trasferito il
proprio domicilio a __________ (__________). Ne discende che, in applicazione
dell'art. 8 cpv. 1 ORPM, competente per decidere circa il diritto al sussidio
per l'anno 2020 non può che essere il Cantone di __________ (sul tema cfr. STF
8C_145/2019 del 3 giugno 2020, consid. A.d. e C., STCA 36.2019.20 dell’11
gennaio 2021). A giusta ragione dunque, avendo constatato il sussistere di un
domicilio al di fuori del Cantone Ticino a contare dal 1° gennaio 2020,
l’amministrazione interessata ha ritenuto la sua incompetenza a decidere in
merito ed ha annullato il provvedimento emanato, mediante la decisione
conseguente al riesame del caso, negando una sua competenza in materia e
rinviando l’assicurata alle competenti autorità di __________.
La decisione
della Cassa regge, come evidenziato già nella STCA 36.2019.20 dell’11 gennaio 2021
(considerazioni riportate per esteso nel considerando precedente), anche a
fronte di critiche non esplicitamente mosse dalla qui ricorrente. La Cassa ha
infatti ritenuto una interpretazione letterale dell’art. 8 ORPM che, nella STCA
36.2019.20, la ricorrente aveva posto in discussione chiedendo
un’interpretazione secondo il senso e lo spirito della norma. Questa Corte ha
invece condiviso la necessità di interpretare letteralmente il disposto, senza
possibilità di scostarsene e questo facendo riferimento a solida giurisprudenza
e dottrina (cfr. consid. 2.9. della STCA 36.2019.20). Alla luce di quanto
precede la Cassa ha correttamente proceduto a riesaminare il suo provvedimento
e ha correttamente applicato l’art. 8 ORPM ritenendosi incompetente a decidere
in merito al diritto alla RIPAM di RI 1 per il 2020 siccome la giovane
domiciliata nel Cantone di __________.
2.11
Occorre ora
esaminare se la ricorrente possa vantare la violazione del principio della
buona fede, se cioè, come essa sostiene, l’amministrazione le avrebbe
garantito, contrariamente al diritto applicabile, la propria competenza a
decidere in merito alla domanda di RIPAM. Essa sostiene che un funzionario
interpellato da un membro rappresentante dell’associazione __________
specificata dalla ricorrente come “__________”, avrebbe contattato la Cassa
ricevendone garanzie. Questo senza indicare chi ha contattato l’amministrazione
per conto di __________, chi è il funzionario con cui è avvenuto il colloquio,
quando il contatto è avvenuto, quale il contenuto della discussione, se una
procura in favore di __________ o di una specifica persona attiva al suo
interno sia stata rilasciata e se una procura sia stata inoltrata alla Cassa
(circostanza che va esclusa siccome nessuna procura è consegnata agli atti
trasmessi dall’amministrazione). Invitata a esprimersi in merito (doc. IV) la
ricorrente ha precisato unicamente che le richieste di informazioni
assertivamente formulate da __________ erano “di carattere generale”, e
quindi non specificatamente riferite alla sua situazione personale.
2.12
Circa la buona
fede, va rammentato che, secondo la giurisprudenza, un’informazione sbagliata o
una decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un
amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta
in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità
ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere
agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto
immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo
affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è
intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag.
636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).
Questi
principi si applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la
condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che
l’amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o
che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un’altra
informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid.
5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
2.13
Nel caso
all’esame, secondo il dire medesimo della ricorrente, l’amministrazione,
quand’anche fosse dimostrato che una informazione errata sia stata data a un
interlocutore, non si è espressa in un contesto concreto e riferito alla
signora RI 1. Già per questa ragione non può essere ritenuta la pretesa
protezione della buona fede dell’assicurata che non è stata personalmente
garantita, e con riferimento alla sua specifica situazione (RIPAM 2020), in
maniera sbagliata da parte dell’amministrazione competente in materia. La
signora RI 1, come indicato, ha inoltrato la domanda di RIPAM al Ticino
mediante formulario pervenuto all’amministrazione 6 mesi prima dell’inoltro
della notifica del cambiamento di domicilio (il formulario è pervenuto alla
Cassa il 25 giugno 2019, doc. 1), la decisione con cui la RIPAM è stata
riconosciuta data del 15 novembre 2019 (doc. 4). Se effettivamente vi è stato
un contatto telefonico da parte di un membro di un’associazione (privo di
procura) in merito al diritto alla RIPAM in vista di un cambio di domicilio, ciò
potrebbe essere avvenuto nell’imminenza della notifica del 20 dicembre 2019
(doc. VI/1), dopo la concessione della RIPAM del 15 novembre 2019 e non nelle
more della procedura. D’avviso della ricorrente, perlomeno implicitamente,
l’informazione errata ricevuta da CO.DI.CI l’avrebbe indotta a omettere di
formulare la sua domanda di riduzione del premio a __________, ciò che le
sarebbe stato pregiudizievole. Essa non ha però reso verosimile che una domanda
formulata dopo la nuova decisione della Cassa ticinese (del 30 giugno 2020) sia
stata effettivamente respinta (siccome non tempestiva) o non sarebbe stata
accolta (per la medesima ragione). Nel Cantone di __________ la materia della
riduzione del premio LAMal è retta, dal profilo della procedura, dai §18 e seguenti
della Einführungsgesetz zum Krankenversicherungsgesetz (EG KVG) del 29 aprile
2019.
in vigore dal 1° aprile 2020, e dalla relativa ordinanza d’applicazione resa
dal Consiglio di Stato del Cantone di __________ (Verordnung zum EG KVG
[VEG KVG] del 25 marzo 2020) il cui §33 regola specificatamente
il tema del “Zuzug aus einem anderen Kanton” nei seguenti termini: “Verlegt
eine Person ihren Wohnsitz aus einem anderen Kanton in den Kanton __________,
kann sie ab Beginn bis 31. März des Folgejahres eine
Prämienverbilligung für das Folgejahr beantragen”.
Sia come sia non è compito
di questa Corte verificare oltre il sussistere di un diritto alla riduzione del
premio della ricorrente nel Cantone di __________. Basti qui ritenere che,
anche se fosse stato dimostrato che un’indicazione erronea è stata data a un
terzo (non rappresentante la ricorrente in assenza di una procura) da parte di
un funzionario della Cassa, la stessa informazione (per ammissione della
medesima ricorrente) era generica e non riferita alla situazione concreta della
RIPAM 2020 di RI 1. Non è inoltre reso verosimile che, alla ricevuta della
decisione di riesame del 30 giugno 2020, la ricorrente non potesse domandare e
ottenere, se dati i presupposti materiali stabiliti dall’ordinamento giuridico __________,
la riduzione del premio per il medesimo anno. L’argomento sollevato dalla
ricorrente non è quindi di pregio.
2.14
La signora RI 1
lamenta la mancata trasmissione d’ufficio della sua richiesta alle autorità __________
da parte di quelle ticinesi, perlomeno al momento della resa della decisione
del 30 giugno 2020. Il tema è già stato affrontato ed evaso da questa Corte
nella STCA 36.2020.19 del 11 gennaio 2021 (consid. 2.14) dove il tema era stato
affrontato (e risolto) come segue:
" L'art.
1.
cpv. 1 LAMal prevede che le disposizioni della legge
federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all'assicurazione malattie,
sempre che la legge medesima o la legge del 26 settembre 2014 sulla
vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal) non preveda
espressamente una deroga alla LPGA. Tuttavia, giusta l'art. 1 cpv. 2 lett. c
LAMal, esse non sono applicabili, fra gli altri settori elencati, per le
riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a LAMal e
sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all'articolo 66. La
scelta del legislatore, chiara, è motivata dal fatto che la riduzione dei premi
è materia retrocessa della confederazione ai cantoni e non è praticata da
un’assicurazione sociale, ma da un’amministrazione cantonale (cfr. STCA
36.2019.111-112 del 20 gennaio 2020). D’altra l’art. 76 cpv. 1 LCAMal, che
stabilisce la possibilità di reclamo e di ricorso contro
le decisioni emesse in virtù della legge medesima, e, quindi anche quelle
concernenti la riduzione dei premi, sancisce l’applicabilità della Legge
federale sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (stato 1. aprile
2020, PA). L'art. 1 cpv. 1 PA prevede che la medesima
legge si applica alla procedura negli affari amministrativi trattati e decisi
in prima istanza o su ricorso da un'autorità amministrativa federale. L'art. 3
PA sull'inapplicabilità definisce ciò che non è regolato dalla legge, in
particolare la procedura in materia di assicurazioni sociali, sempre che la
Legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali sia applicabile (lett. dbis). Ritenuto che, in
materia di riduzione del premio, la LPGA non entra in linea di conto, in virtù,
quindi, dei combinati disposti art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal ed art. 3 lett. dbis
PA, in concreto è applicabile la PA. Quanto alla competenza dell'autorità
adita, l'art. 8 cpv. 1 PA prevede che l'autorità che si reputa incompetente
trasmette senz'indugio la causa a quella competente, ciò che in specie non è
però stato fatto dalla Cassa Cantonale ticinese, la quale ritiene che sia
l’assicurata a dover riformulare una nuova domanda presso l'autorità
competente. D’altro canto, l'art. 21 cpv. 2 PA relativo all'osservanza dei
termini recita che se la parte si rivolge in tempo utile a un'autorità
incompetente, il termine è reputato osservato. Ora,
richiamato quanto detto sopra in merito all’autonomia cantonale in materia di
definizione dei requisiti da porre alla concessione della riduzione del premio,
segnatamente quanto alla definizione di cosa si debba intendere con assicurati
“di condizione economica modesta”, considerando le loro circostanze economiche
e familiari più recenti, a ragione la Cassa fa rilevare
che nei differenti cantoni l’istanza di riduzione dei premi deve avvenire per
mezzo di appositi moduli ufficiali e deve essere corredata dai documenti
richiesti con questi. La trasmissione, per mano dell’autorità cantonale
ticinese, della domanda a __________ così come è stata formulata presso la
Cassa cantonale ticinese non avrebbe pertanto conseguenze pratiche per
l’autorità __________ chiamata verosimilmente a dover decidere in base ad altri
parametri, allo scopo della definizione dei quali dovrebbe in ogni modo verosimilmente
procedere a far compilare i relativi formulari e a richiedere la documentazione
prevista dalla norma d’applicazione cantonale che potrebbe peraltro differire
da quella ticinese. D’altra parte, come già statuito da questo TCA nella
menzionata decisione del 6 febbraio 2013 (inc. 36.2012.78), richiamato anche
quanto previsto dall’art. 21 cpv. 2 PA, relativo all'osservanza dei termini,
che dispone che se la parte si rivolge in tempo utile a un'autorità
incompetente, il termine è reputato osservato, l’insistenza della ricorrente
quanto alla richiesta di trasmissione a __________ non
ha una ragionevole spiegazione, considerato come l’autorità di __________ dovrà in ogni modo, in forza di tale disposto,
considerare comunque tempestiva la domanda di riduzione del premio che la
ricorrente ha formulato presso la Cassa cantonale tempestivamente, facendo
valere la riduzione dei premi per il 2019 il 20 settembre 2019, e quindi entro
il 31 dicembre 2019, anno nel corso del quale ha avuto la diminuzione dei propri
redditi. Spetta quindi all’interessata inoltrare una domanda specifica
all’autorità __________ (cfr.
anche la STCA 36.2008.154 del 19 gennaio 2009)”.
Non v’è motivo per
scostarsi da questa prassi. L’agire della Cassa è stato corretto.
2.15
Il
ricorso deve essere respinto senza riconoscere ripetibili rispettivamente spese
alla parte ricorrente in assenza di esito favorevole e comunque per l’assenza
di un patrocinio.
La
procedura, cui non sono applicabili le norme della Legge sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali per quanto impone l’art. 1 cpv. 2 lett.
c LAMal per cui “Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) … non sono
applicabili ai seguenti settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli
articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente
all’articolo 66”, è gratuita e non sono percepite, conseguentemente, tasse
e spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso formulato da RI
1, __________, in data 9 aprile 2021 avverso la decisione emessa su reclamo il
12 marzo 2021 dalla Cassa cantonale di compensazione, Bellinzona, è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non sono attribuite
ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti