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Decisione

36.2021.26

Indennità per perdita di guadagno.Data la divergenza di pareri sulla capacità lavorativa dell'ass. tra psichiatra curante e di fiducia della Cassa malati,TCA richiama perizia fatta fare da Ufficio AI.Riconosciuta un'inabilità lavorativa,TCA condanna la Cassa malati a pagare le IPG. Interessi di mora

13 giugno 2022Italiano41 min

resistente ha osservato che era condivisa pure dai medici dell'Ospedale di __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2021.26

TB

Lugano

13 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 20 aprile 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell'8 marzo 2021 emanata da

CO 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. Il 1° marzo 2019 (doc. 1) __________

ha annunciato a CO 1, presso cui ha assicurato i suoi dipendenti per la perdita

di guadagno in caso di malattia, l'inabilità lavorativa di RI 1, 1986, attivo

come intonacatore, che è perdurata dal 19 al 26 febbraio 2019.

Il 13 maggio 2019 (doc. 3) v'è stato un nuovo annuncio per

malattia, iniziata il 29 aprile e terminata il 12 maggio 2019 (doc. 5).

1.2. Il 24 maggio 2019 (doc. 5) il dr.

med. __________, FMH medicina interna generale, ha certificato un'inabilità

lavorativa del 100% dal 23 maggio al 2 giugno 2019, dopodiché il 3 giugno 2019

(doc. 7) la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha

anch'essa certificato un'inabilità lavorativa al 100% da quel giorno fino al 24

ottobre 2019.

1.3. L'assicuratore malattia ha invitato

l'assicurato a sottoporsi a una visita medica presso il dr. med. __________

(doc. 9), che ha avuto luogo l'11 luglio 2019, dal cui rapporto, reso il giorno

seguente (doc. 17), è emersa una diagnosi di sindrome ansiosa (ICD-10: F41) con

ripercussione tale da renderlo totalmente inabile in qualsiasi attività fino ad

agosto seguente.

1.4. La psichiatra curante ha attestato

la continuità dell'inabilità lavorativa del 100% dal 18 luglio al 23 agosto

2019 (doc. 18) per una sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di

media gravità (ICD-10: F33.1) e una sindrome da attacchi di panico (ICD-10:

F41.0) (doc. 19), poi dal 23 agosto al 23 settembre 2019 (doc. 21).

1.5. La Cassa malati ha disposto una

nuova visita medica fiduciaria dell'assicurato presso la specialista in

psichiatria e psicoterapia dr.ssa med. __________ (doc. 26) che, dopo averlo

visitato il 4 settembre 2019, il 9 seguente (doc. A6) ha reso il suo rapporto,

in cui ha posto la diagnosi di lieve sindrome ansiosa non specificata (ICD-10:

F41.9) reattiva a problemi legati all'occupazione (Z56) e ha concluso che non

era giustificata alcuna incapacità lavorativa, essendo l'assicurato abile al

100%.

Pertanto, il 10 settembre 2019 (doc. 29) l'assicuratore malattia

ha comunicato a RI 1 che, essendo completamente abile al lavoro dal 4 settembre

2019, gli avrebbe versato le indennità giornaliere al 100% fino al 15 settembre

2019, dopodiché avrebbe chiuso il caso.

1.6. L'interessato è stato ritenuto dai

medici curanti nuovamente inabile al lavoro per una ricaduta (doc. 41) dal 24

settembre al 2 ottobre 2019 (doc. 30), dal 3 al 6 ottobre 2019 (doc. 34), dal 7

al 13 ottobre 2019 (doc. 35), dal 10 al 31 ottobre 2019 (doc. 40) e dal 1°

novembre al 2 dicembre 2019 (doc. 44).

Questa ed altra documentazione medica raccolta presso i curanti (doc.

A8) è stata sottoposta alla valutazione del medico di fiducia dell'assicuratore

malattia, dr.ssa __________.

Il 15 novembre 2019 (doc. A12) la psichiatra ha concluso che non

era giustificata alcuna inabilità lavorativa dal lato medico psichiatrico e che

l'assicurato era abile al 100%.

1.7. A richiesta dell'avv. RA 1 (doc.

56), che patrocina RI 1, il 19 dicembre 2019 (doc. A5) CO 1 ha emesso una

decisione con cui, basandosi sulle due prese di posizione del suo medico

psichiatra di fiducia, ha confermato di avere versato le indennità giornaliere

da 19 febbraio al 15 settembre 2019, ha stabilito di versare prestazioni per

un'inabilità lavorativa al 100% dopo il 16 settembre 2019 per i periodi dal 24

settembre al 2 ottobre 2019 e dal 20 al 24 novembre 2019 e infine di interrompere

le prestazioni per il 25 novembre 2019.

1.8. Dal 20 novembre 2019 al 10 gennaio

2020 (doc. A9) l'assicurato è stato degente presso la Clinica psichiatrica __________

di __________ mentre il 16 gennaio 2020 (doc. A10) si è opposto al

provvedimento emesso dalla Cassa malati.

Una volta dimesso, la dr.ssa med. __________ ne ha attestato l'inabilità

lavorativa totale dall'11 al 31 gennaio 2020 (doc. A15) e dal 1° al 31 marzo

2020 (doc. A16).

Il 14 aprile 2020 (doc. A14) la psichiatra curante ha ribadito la

diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità

(ICD-10: F33.1) e di sindrome da attacchi di panico (ICD-10: F41.0), visto che

l'assicurato alternava momenti di benessere con momenti di apatia, astenia,

capogiri, confusione; continuava il trattamento psicofarmacologico prescritto

durante il ricovero, trattamento complesso compatibile con un disturbo

psichiatrico di entità moderata-grave e non con la diagnosi posta dalla

psichiatra di fiducia dell'assicuratore di lieve sindrome ansiosa non

specificata (ICD-10: F41.9).

1.9. Il 7 maggio 2020 (doc. 75) l'assicuratore

malattia ha chiesto alla sua psichiatra di fiducia un parere sugli scritti del patrocinatore

(doc. A13) e della psichiatra dell'assicurato, ma malgrado il sollecito del 16

novembre 2020 (doc. 87) la dr.ssa med. __________ non ha risposto.

Non ricevendo la decisione su opposizione richiesta il 1°

settembre 2020 (doc. 82), e più volte sollecitata, il 18 gennaio 2021 (doc. 91)

RI 1 ha inoltrato al Tribunale un ricorso per denegata e ritardata giustizia,

che il giudice delegato ha accolto con STCA 36.2021.3 del 12 febbraio 2021.

1.10. L'8 marzo 2021 (doc. A2) CO 1 ha quindi

emanato la decisione su opposizione con cui ha respinto l'opposizione del 16

gennaio 2019 / 20 aprile 2020 e ha confermato la decisione del 19 dicembre

2019.

Dopo avere descritto cronologicamente i fatti, l'assicuratore

malattia ha osservato che il 6 ottobre 2020 l'assicurato gli ha comunicato di

avere cessato la sua attività lavorativa come gessatore presso la ditta __________

e di percepire delle indennità di disoccupazione, ciò che presupponeva

l'idoneità al collocamento e quindi attestava una completa capacità di lavoro e

di guadagno. Ciò, d’avviso della Cassa, giustificava, al più tardi dal 6

ottobre 2020, la cessazione del versamento delle prestazioni assicurative.

Ad ogni modo, ritenuti le norme legali regolanti l'assicurazione facoltativa

di indennità giornaliera (artt. 67 e 72 LAMal), l'obbligo dell'assicurato di

ridurre il danno e l'obbligo per l'assicuratore di intraprendere d'ufficio i

necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno (art. 43

cpv. 1 LPGA), la Cassa malati ha evidenziato che la dr.ssa med. __________ ha ritenuto

che l'assicurato soffriva di lieve sindrome ansiosa non specificata (ICD-10:

F41.9) reattiva a problemi legati all'occupazione (Z56), che non presentava

deficit delle funzioni dell'Io percettive, esecutive, decisionali, previsionali

e consequenziali, perciò, dal lato medico, non era giustificata alcuna

incapacità lavorativa. L'assicurato era abile al 100%.

L'assicuratore ha rilevato che, per sostenere una diversa diagnosi

e la conseguente inabilità lavorativa, la psichiatra curante non ha indicato

alcun argomento concreto ma si è limitata a sostenere acriticamente la sua

versione. Ad ogni modo, anche per la dr.ssa __________ l'assicurato era abile

fino al 24 settembre 2019 visto che ha ripreso la sua attività lavorativa ed è

solo per un malessere soggettivo che l'ha reinterrotta. Anche l'Ospedale di __________

non ha ritenuto che l'assicurato soffrisse di pregiudizi di carattere

psichiatrico. Inoltre la stessa psichiatra curante ha affermato che dopo la

dimissione dall'ospedale ha constatato un miglioramento del quadro

psicopatologico.

Secondo la dr.ssa __________, poi, la collega non può essere

seguita, non riportando l'esame clinico secondo l'AMDP-System e non descrivendo

secondo il Mini ICF-APP le capacità indagate e gli eventuali limiti

riscontrati.

Quanto al ricovero in Clinica psichiatrica, è emerso che si è

trattato nuovamente di un ricovero volontario richiesto dal paziente stesso e

gli specialisti non hanno confermato la diagnosi della psichiatra curante né

hanno sconfessato la versione della dr.ssa __________.

Di conseguenza, gli argomenti di carattere medico sollevati

dall'assicurato contro la decisione formale non giustificano una modifica del

provvedimento impugnato. Il parere espresso dalla psichiatra a cui

l'assicuratore malattia si è rivolto risulta conforme ai dettami

giurisprudenziali e nessuna contestazione ha messo in evidenza rilevanti e

sufficienti motivi per far dubitare la Cassa malati. Anche il trattamento

farmacologico conferma semmai quanto descritto da quest'ultima e non dalla

psichiatra curante.

Infine, a prescindere dai motivi che hanno giustificato la degenza

ospedaliera, l'assicuratore ha ricordato di avere versato le indennità

giornaliere anche dal 24 settembre al 2 ottobre 2019 e dal 20 al 24 novembre

2019.

1.11. Con ricorso del 20 aprile 2021 (doc.

I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al TCA, in via

principale, di versare le indennità giornaliere dal 15 settembre 2019 fino ad

esaurimento del diritto con gli interessi del 5% dal 16 settembre 2019 e, in

via subordinata, di ordinare una perizia psichiatrica giudiziaria con

conseguente nuova emanazione di decisione da parte dell'assicuratore.

L'insorgente ha evidenziato che, considerato il prosieguo della

inabilità lavorativa per la stessa patologia certificata mensilmente dalla

dr.ssa med. __________, mentre la dr.ssa __________ non si è più espressa dopo

il 15 novembre 2019 sui certificati della psichiatra curante e nessun altro

medico di fiducia l'ha fatto, ha chiesto di versare le indennità giornaliere

fino all'esaurimento del diritto. L'assicurato ha rilevato che l'istruttoria

medica si è chiusa con la seconda presa di posizione della psichiatra di

fiducia del 15 novembre 2019, ossia ben 16 mesi prima dell'emanazione della

decisione su opposizione e nonostante le certificazioni successive della dr.ssa

med. __________.

Il ricorrente ha respinto la tesi dell'assicuratore, secondo cui

poiché egli è al beneficio di prestazioni dall'assicurazione disoccupazione non

ha bisogno delle indennità per perdita di guadagno dal 15 settembre 2020 (recte:

2019). Egli, essendo invece abile al lavoro al 20% rispettivamente inabile

all'80% come attestato dalla dr.ssa med. __________ da giugno 2020, è

collocabile e ha diritto quindi alle indennità di disoccupazione.

Ancora il 14 aprile 2020 la dr.ssa __________ ha confermato la

piena incapacità lavorativa dell'assicurato, mentre il medico di fiducia

dell'assicuratore non si è più espresso in merito. Stanti le importanti

divergenze tra i due specialisti e l'assenza di una presa di posizione della

dr.ssa __________ sulla valutazione della curante, a dire del ricorrente

l'assicuratore avrebbe dovuto far allestire una perizia psichiatrica.

Per l'insorgente, la psichiatra curante ha ben messo in luce il

suo stato depressivo, con riduzione dello stimolo vitale, tendenza a un ritiro

sociale difensivo dal mondo esterno, apatia, astenia, capogiri e confusione,

confermando nuovamente, il 14 aprile 2020, la completa inabilità lavorativa

dello stesso. Né a questo né ai certificati attestanti l'ulteriore abilità

lavorativa al 20% è stata avanzata una contestazione da parte dell'assicuratore

e neppure una nuova valutazione medica successiva è stata messa in atto

nonostante il lungo tempo trascorso.

Sin dall'inizio dell'inabilità lavorativa (19 febbraio 2019) il

ricorrente ha beneficiato in modo regolare e continuo di una presa a carico

specialistica da parte della dr.ssa __________, che ha quindi valutato

attentamente il suo status psicopatologico nel corso del tempo e già solo in

assenza di rapporti medici contrastanti le valutazioni dell'assicuratore non

possono essere condivise. Quest'ultimo avrebbe dovuto richiedere almeno una

visita in presenza dell'assicurato prima di emanare la decisione impugnata che,

in assenza di ciò, risulta già inammissibile.

Fatti

I referti della psichiatra curante sono invece privi di

contraddizioni e rispettano i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per

riconoscere loro piena forza probatoria, mentre le valutazioni della collega,

oltre ad essere obsolete, sono incompatibili con quanto accertato dal medico

curante. Va perciò riconosciuto che l'interessato è inabile al lavoro anche dal

15 settembre 2019.

1.12. Nella risposta di causa del 18

maggio 2021 (doc. V) CO 1, patrocinata dall'avv. RA 2, ha chiesto al Tribunale

di respingere il ricorso.

L'assicuratore malattia ha precisato di essersi fondato non solo

sul rapporto del 9 settembre 2019 della dr.ssa med. __________, ma anche su

quello del 15 novembre 2019, che ha evidenziato che la dr.ssa __________ ha

semplicemente riproposto le proprie conclusioni senza contestare né

confrontarsi con la propria valutazione; ulteriori accertamenti non sono mai

stati chiesti e non v'è motivo di procedervi ora. I certificati della

psichiatra curante non sono sufficienti per sconfessare le conclusioni della

specialista che ha interpellato e nemmeno per giustificare le conclusioni a cui

giunge il ricorrente. Agli atti non vi sono le prove tali da giustificare

oggettivamente una conclusione diversa da quella a cui è giunto il suo medico

di fiducia.

Quanto alla conclusione della psichiatra di fiducia di limitare

l'inabilità lavorativa al solo periodo di degenza ospedaliera, l'assicuratore

resistente ha osservato che era condivisa pure dai medici dell'Ospedale di __________

e della Clinica psichiatrica __________ (docc. 2, 60 e 65).

Inoltre, esso ha evidenziato che nemmeno nella presente procedura

l'assicurato ha precisato in che misura e da quando è al beneficio di indennità

giornaliere da parte dell'assicurazione contro la disoccupazione, limitandosi a

sostenere di essere collocabile al 20%. Ma se in tale ambito risulta

collocabile, egli è in grado di contrastare la perdita di guadagno impegnandosi

ad esercitare un'altra attività lavorativa e ciò pure in applicazione del

principio della riduzione del danno. Va così richiamato il relativo incarto,

anche per potere valutare in che misura l'assicurato presenta effettivamente

ancora una perdita di guadagno e valutare un'eventuale situazione di

sovraindennizzo. Un'udienza potrebbe essere indicata per chiarire questi

aspetti.

L'assicuratore ha altresì richiamato l'incarto aperto presso

l'Ufficio assicurazione invalidità, essendo rilevanti i referti medici in esso

contenuti, gli eventuali provvedimenti economici e lavorativi intrapresi per

ripristinare la capacità di lavoro e di guadagno ed esaminare le eventuali

conclusioni del Servizio Medico Regionale, rendendo superflua la richiesta

ricorsuale di esperire una perizia psichiatrica giudiziaria.

1.13. Il 2 giugno 2021 (doc. X) il

ricorrente ha contestato diverse affermazioni e precisato alcuni aspetti

sollevati dall'assicuratore malattia e, sostenendo che non ha apportato nulla

di nuovo per contraddire quanto sostenuto dalla psichiatra curante, ha ribadito

le proprie richieste di riconoscere le indennità giornaliere dal 16 settembre

2019, escluso il periodo di degenza in settembre e novembre 2019 ammesso dall'assicuratore

resistente.

Quest'ultimo ha preso posizione il 15 giugno 2021 (doc. XII) su

quanto espresso dall'assicurato, ribadendo la sua tesi e puntualizzando alcuni

aspetti.

L'insorgente si è riconfermato il 30 giugno 2021 (doc. XIV) nelle

proprie allegazioni e richieste.

1.14. Il 23 settembre 2021 (doc. XVII) ha

avuto luogo un'udienza di discussione fra le parti davanti al giudice delegato

del TCA.

1.15. Il 27 settembre 2021 (doc. XXI), il

2 dicembre 2021 (doc. XXX) e il 4 gennaio 2022 (doc. XXXII) il giudice delegato

ha chiesto all'Ufficio assicurazione invalidità a che stadio si trovasse la

domanda di prestazioni formulata il 3 ottobre 2019 da RI 1 e di trasmettere al

TCA, se già presente, la perizia psichiatra fatta esperita e il rapporto finale

del Servizio Medico Regionale.

Dopo una prima risposta il 18 ottobre 2021 (doc. XXIV) sullo stato

della procedura, il 12 gennaio 2022 (doc. XXXIII) la capoufficio dell'Ufficio

AI ha informato il TCA che l'SMR aveva concluso per la necessità di una perizia

esterna allo scopo di valutare le ricorse e i limiti funzionali dell'assicurato

nell'attività abituale e in un'attività adeguata.

Informatosi il 27 gennaio 2022 (doc. XXXV) se l'incarico peritale

fosse già stato attribuito e a quale specialista, il 31 gennaio 2022 (doc.

XXXVI) l'Ufficio assicurazione invalidità ha fornito al Tribunale il nominativo

del perito che ha nominato.

Il 27 aprile 2022 (doc. XLIV) il TCA ha chiesto all'Ufficio AI la

trasmissione della valutazione peritale e, se presente, pure del rapporto

finale reso dal Servizio Medico Regionale.

1.16. Il Tribunale ha dato alle parti la

possibilità il 12 maggio 2022 (doc. XLVI) di esprimersi sulla perizia del 22

marzo 2022 (doc. XLV/2) e sul rapporto SMR del 14 aprile 2022 (doc. XLV/3)

trasmessigli il 5 maggio 2022 (doc. XLV) dall'Ufficio AI.

Il 23 maggio 2022 (doc. XLVII) il ricorrente, riprendendo degli

estratti di questa valutazione, ha concluso di avere diritto alle indennità

giornaliere per malattia nella misura dell'incapacità lavorativa, riservati i

diritti della Cassa disoccupazione che ha versato prestazioni anticipate giusta

l'art. 70 LPGA e riservato un eventuale diritto dell'assicuratore di ricevere

parte della rendita di invalidità che dovesse essergli riconosciuta.

Il giorno seguente (doc. XLVIII) CO 1, rifacendosi all'esito della

valutazione della dr.ssa med. __________, ha affermato di non avere

osservazioni al riguardo così come in merito al rapporto dell'SMR e che su tali

basi ripristinerà il diritto dell'assicurato alle sue prestazioni assicurative,

tenendo conto dei limiti contrattuali (720 giorni) e delle compensazioni che si

renderanno necessarie a seguito della rendita di invalidità.

L'insorgente si è riconfermato il 1° giugno 2022 (doc. LI) nelle

proprie allegazioni, affermando che sono state ammesse anche dall'assicuratore

che, a giusto titolo, ha riconosciuto di dovere riattivare le sue prestazioni

secondo la perizia.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se

la Cassa malati sia tenuta o meno a versare all'insorgente delle indennità

giornaliere per malattia anche dopo il 15 settembre 2019, tenuto comunque conto

che dal 24 settembre al 2 ottobre 2019 e dal 20 al 24 novembre 2019

l'assicuratore ha riconosciuto che era giustificato un ulteriore pagamento di

indennità giornaliere durante le degenze ospedaliere dell'assicurato.

2.2. Per l'art. 3 cpv. 1 LPGA è

considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che

non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura

medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.

Ai sensi dell'art. 6 LPGA, è considerata incapacità

al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità

al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le

mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.

È considerata incapacità al guadagno la perdita,

totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro

equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute

fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle

cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1

LPGA). Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate

esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un'incapacità

al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2

LPGA).

2.3. Per quanto concerne l'assicurazione

facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67 LAMal prevede che:

" 1Le

persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa e

aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un'assicurazione

d'indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso

1 o 3 LVAMal.

2Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

3L'assicurazione d'indennità giornaliera può

essere stipulata nella forma d'assicurazione collettiva. Le assicurazioni

collettive possono essere stipulate da:

a. datori di lavoro, per sé

stessi e per i propri dipendenti;

b. associazioni

di datori di lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i

dipendenti dei loro membri;

c. associazioni di dipendenti,

per i propri membri.".

Secondo l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare

dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione.

Essi possono limitare la copertura alla malattia e alla maternità. L'art. 72

cpv. 1bis LAMal prevede che le prestazioni assunte sono collegate al periodo di

incapacità lavorativa.

A norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità

giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta

di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti il diritto

nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio

del diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva

riduzione del premio. Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia

stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è

tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata

minima di riscossione.

L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va

pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di

900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.

In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una

corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso

3. È mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua

(art. 72 cpv. 4 LAMal).

Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia

ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo

69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720

indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle

indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.

2.4. Secondo la giurisprudenza

sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza applicabile anche all'attuale

art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag.

430) – è considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute

non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto

in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività

rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 c. 1c; DTF 111 V

239 c. 1b).

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha

rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la

LPGA (sentenza U 193/03 del 22 giugno 2004, consid. 1.3 e seguenti con

riferimenti).

Sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il

riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati

forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento

medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti

motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del

medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione

della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF

114 V 283 c. 1c).

Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con riferimento

all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere, secondo quanto

può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente esercitata

dall'assicurato.

L'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità di

lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora essere

realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua

in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è

l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità

psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione

rispettivamente in altri lavori e attività.

2.5. In

relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va ricordato

che anche nell'ambito dell'assicurazione malattia vige il principio - già

comune a tutti i campi delle assicurazioni sociali - secondo cui l'assicurato è

tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla

salute. Si tratta di un principio generale del diritto federale delle

assicurazioni sociali, che vale anche per l'assicurazione malattia (DTF 123 V

233 consid. 3c; DTF 117 V 278 consid. 2b; DTF 115 V 53; DTF

114 V 285 consid. 3; DTF 111 V 239 consid. 2a; DTF 105 V 178 consid. 2).

Quindi, se da un lato la graduazione dell'incapacità va fatta

ritenendo la professione esercitata, dall'altro va considerato che l'assicurato

ha l'obbligo di fare quanto da lui è ragionevolmente esigibile per attenuare il

più possibile le ripercussioni del danno alla salute sulla sua condizione

economica.

Pertanto, in caso d'incapacità durevole nella professione

precedentemente esercitata, è obbligo dell'assicurato di utilizzare le sue

capacità residue in settori lavorativi diversi, ragionevolmente esigibili.

Del resto, deve essere ricordato che il principio dell'esigibilità

configura un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina,

questo principio permette di pretendere da una persona un determinato

comportamento anche se presenta degli inconvenienti (Peter, Die Koordination der Invalidenrente, Schulthess 1997,

pag. 71 e dottrina ivi citata).

Infine, il fatto di essere assicurato per un'indennità giornaliera

di un determinato importo e di avere pagato i relativi premi non conferisce

ancora il diritto al versamento della somma assicurata in caso di incapacità

lavorativa (DTF 110 V 322 consid. 5, 105 V 196; RAMI 2000 no. KV 137 pag. 355

consid. 3c, 1987 no. K 742 pag. 275 consid. 1, 1986 no. K 702

pag. 464 consid. 2a; Eugster, Zum

Leistungsrecht der Taggeldversicherung nach KVG, in: LAMal-KVG, Recueil de

travaux en l'honneur de la Société suisse de droit des assurances, Losanna 1997,

pag. 539). Occorre infatti ancora che l'assicurato subisca una perdita

di guadagno in misura tale da giustificare il pagamento dell'importo assicurato

(RAMI 2000 no. KV 137 pag. 355 consid. 3c, 1998 no. KV 43 pag. 421 consid. 2a; STF

4A_344/2007 dell'11 marzo 2008 consid. 3.3; STFA K 146/03 del 4 maggio 2004

consid. 3.1). In caso di sovraindennizzo, le prestazioni assicurate possono

essere ridotte conformemente agli art. 78 cpv. 2 LAMal e 122 OAMal.

Non è quindi dato alcun diritto ad una prestazione se la persona

interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione

(DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).

2.6. Nel caso di specie, dagli atti emerge

che RI 1 è inabile al lavoro dal 19 febbraio 2019. Contestato è che la sua inabilità

lavorativa sia perdurata oltre il 15 settembre 2019, eccezion fatta per due

brevi periodi riconosciuti dall'assicuratore malattia: dal 24 settembre al 2

ottobre 2019 e dal 20 al 24 novembre 2019.

Vista la divergenza di opinione tra le specialiste interpellate

dal ricorrente (dr.ssa med. __________) e dall'assicuratore malattia (dr.ssa

med. __________), secondo cui, come esposto nei fatti, sia le diagnosi sia i

gradi di incapacità lavorativa differivano (inabile al 100% per la prima, abile

al 100% per la seconda), il Tribunale ha richiamato dall'Ufficio AI la

valutazione peritale che quest'ultimo ha fatto esperire a seguito della domanda

dell'assicurato del 7 ottobre 2019 di prestazioni dall'assicurazione

invalidità.

La dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, attiva

presso il __________, ha svolto due colloqui con l'assicurato rispettivamente

il 15 febbraio e il 10 marzo 2022, il primo di due ore e 45 minuti e il secondo

di un'ora e 45 minuti, per un totale di 255 minuti e ha chiuso la sua

valutazione il 14 marzo 2022.

Nel rapporto peritale del 22 marzo 2022 (doc. XLV/2), che su

richiesta l'Ufficio AI ha trasmesso al TCA il 5 maggio 2022 (doc. XLV), la

psichiatra ha indicato di avere consultato gli atti messi a disposizione

dall'amministrazione, di avere avuto dei colloqui telefonici con la moglie

dell'assicurato, con la sua psichiatra e con lo psicologo attivo nello studio

della dr.ssa med. __________.

Dopo avere riassunto gli atti determinanti, la specialista ha

esposto l'anamnesi (familiare, socio-relazionale, lavorativa, somatica,

psicopatologica pregressa), i disturbi attuali, la descrizione della giornata,

in sintomi soggettivi spontaneamente riportati dall'assicurato e il trattamento

psichiatrico in essere (sedute regolari mensili con la psichiatra curante, che

gli ha prescritto Sertralina 150 mg al giorno, Xanax 0,25 mg 1 pastiglia al

giorno più 2-3 in riserva, Sequase 300 mg XR alla sera, Zoldorm 10 mg la

notte).

La perita ha poi esposto l'esito dell'esame clinico secondo

AMDP-System, della valutazione psicodiagnostica e dei dosaggi ematici dei

farmaci, ha evidenziato delle incongruenze emerse dall'osservazione, ha

riferito della telefonata che ha avuto con la moglie dell'assicurato, con il

suo psicologo e la sua psichiatra.

Nella discussione l'esperta nominata dall'Ufficio AI ha rilevato

che la storia psichiatrica dell'assicurata è iniziata nel febbraio 2019, con

ansia e attacchi di panico e ha poi riportato i pareri delle colleghe. Dal suo

punto di vista, non era possibile porre la diagnosi di Sindrome depressiva

ricorrente, in quanto non si riusciva a risalire, nemmeno anamnesticamente

chiedendo all'assicurato, ad un franco episodio depressivo precedente.

Considerato l'istoriato dell'assicurato, che ha dichiarato di essere sempre

stato ansioso, all'erta, la perita ha propeso per mettere come prima diagnosi

quella di Sindrome ansiosa generalizzata, essendo presenti nervosismo e

tensione, agitazione, irritabilità, sudorazioni profuse, palpitazioni,

capogiri, malessere epigastrico e la sensazione di smarrimento. L'ansia era

effettivamente liberamente fluttuante e, soprattutto in precedenza, piuttosto

persistente, con dei picchi saltuari riferiti come attacchi di panico. A quel

momento questo aspetto appariva piuttosto ben controllato e c'era stata una

notevole riduzione degli episodi parossistici. L'episodio depressivo appariva

in remissione, l'umore non poteva essere descritto deflesso, non c'era una

completa perdita di interessi per le attività normalmente piacevoli, mentre era

presente un'aumentata affaticabilità, la perdita di sicurezza dovuta in buona

parte all'ansia, erano assenti sentimenti di autobiasimo e colpa inappropriati,

pensieri di morte o suicidio, la diminuita capacità di pensare e concentrarsi

era in buona parte influenzata più dall'ansia che dalla depressione, era

presente un rallentamento dell'eloquio al colloquio, che invece era meno

presente durante la pausa, era presente un'alterazione del ritmo sonno-veglia e

una riduzione dell'appetito, che però ha portato a un aumento del peso.

L'episodio depressivo non poteva quindi essere considerato di media gravità, ma

di lieve entità.

La psichiatra ha dunque posto la diagnosi di Sindrome ansiosa

generalizzata, in parziale remissione (ICD-10: F41.1) e di Episodio depressivo,

attualmente lieve (ICD-10: F32.0).

Nella sua valutazione (della storia personale professionale e

sanitaria dell'assicurato, del percorso precedente di terapie, riabilitazione e

della coerenza e plausibilità), la perita ha esposto l'esito della valutazione

delle capacità delle risorse e dei deficit secondo schema Mini CF-APP,

rilevando dei gradi di disabilità nulli, lievi o moderati, concludendo che

l'assicurato era consapevole delle proprie difficoltà che, anzi, temeva e

tendeva quasi ad amplificare, mentre appariva restio a mettere in campo

efficacemente le proprie risorse, ma si dimostrava disponibile e volenteroso e

chiedeva all'esperta di essere aiutato a riprendere il lavoro, eventualmente

con una riqualifica.

Nel rispondere ai quesiti peritali, la dr.ssa __________ ha indicato

che nell'attività di gessatore e intonacatore l'assicurato era da considerarsi

abile al lavoro allo 0% dal 19 febbraio 2019 fino al 1° giugno 2020, al 20% dal

Considerandi

2.

giugno 2020 (la dr.ssa __________ l'ha ritenuto inabile all'80%) e al 50% dal

15.

febbraio 2022 (dal primo colloquio di valutazione peritale), da intendere

come riduzione sia del tempo di presenza sia del rendimento; poteva lavorare per

6.

ore e mezza al giorno con un rendimento del 50% e nel giro di 12 mesi, grazie

al riallenamento al lavoro, la psichiatra ha previsto un miglioramento della

persistenza e della caricabilità sul lavoro, anche a livello di responsabilità

e mansioni. In attività adeguate (un'attività agricola, di allevamento o

pastorizia, o un'attività in una catena di produzione o qualsiasi altra

attività semplice, ripetitiva, con pochi imprevisti e la cui responsabilità

fosse sotto il controllo di terzi), la capacità lavorativa era nulla in ogni

attività dal 19 febbraio 2019 al 1° giugno 2020, del 50% dal 2 giugno 2020 al

14.

febbraio 2022 e del 70% dal 15 febbraio 2022 in avanti, da intendersi come

riduzione del rendimento.

Anche in tal caso, la capacità lavorativa potrà essere aumentata

nel tempo, nell'arco di 12 mesi, grazie al riallenamento al lavoro.

Come casalingo la capacità lavorativa era del 90% dal 19 febbraio

2019.

e del 100% dal 16 febbraio 2022.

La psichiatra ha concluso la sua valutazione affermando che la

capacità lavorativa era migliorabile non tanto mediante provvedimenti sanitari,

ma piuttosto con il riallenamento al lavoro, con un aumento della capacità

lavorativa in attività abituale fino al 70% in 12 mesi e un aumento della

capacità lavorativa in attività adeguata fino al 100%. L'assicurato necessita

di aiuti al collocamento e al reinserimento lavorativo, proprio perché un suo

limite sta nell'iniziativa personale.

Sulla scorta di questa valutazione peritale, il 14 aprile 2022

(doc. XLV/3) il Servizio Medico Regionale dell'Ufficio assicurazione

invalidità, nella persona del dr. med. __________, specialista in psichiatria e

psicoterapia, ha reso il suo rapporto finale. Egli era concorde con la diagnosi

posta dalla perita, non ha rilevato limitazioni funzionali (la necessità di

pause supplementari era già inclusa nella determinazione della capacità

lavorativa) e ha riportato le osservazioni della collega in merito ad ulteriori

limiti e risorse dell'assicurato. Il medico SMR ha ripreso anche i gradi di incapacità

lavorativa stabiliti dalla perita sia in attività abituale di intonacatore sia

in attività adeguate, tuttavia ha correttamente indicato che l'inabilità era

del 60%, anziché del 50%, dal 15 febbraio 2022 in attività abituale, visto che

l'esperta ha indicato che l'assicurato poteva lavorare 6 ore 30 minuti al

giorno con un rendimento del 50%, corrispondente a una capacità del 40%.

2.7

Per

costante giurisprudenza (sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di

poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,

determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno

studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore

di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25.

aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Per costante giurisprudenza, in un procedimento

assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della

controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un

organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI

1997.

U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).

Nella DTF 125 V

351.

(= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di

dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).

Il Tribunale federale ha poi precisato

nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni

sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici

interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione

che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle

conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 9C_168/2020

consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta

Corte, dal principio della parità delle armi che la

Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU,

discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità

dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova

propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,

anche le certificazioni dei medici curanti.

Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni

(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).

In seguito (STF 9C_168/2020 del

17.

marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1),

l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici

interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità

e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame

medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura

amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni

deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei

fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità

della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125

V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V

176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,

pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto

perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.

Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di

chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici

curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione

medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura

differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018

del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.

5.3).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a

disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto

di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio

2003).

In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, a suo favore (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,

il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4).

L'Alta Corte, nella sentenza

9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012

del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di

opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal

giudice, ha precisato quanto segue:

" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et

médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration

ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou

plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va

différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine, va ricordato

che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere

la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui

egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8

Va ancora rilevato che affinché un

esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve

adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.

Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pagg. 628-629; D. Cattaneo,

Le perizie nelle assicurazioni sociali, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista

in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V

49; DTF 130 V 396; DTF 127 V 294; Mosimann,

Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS

1999.

pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.

L'esperto deve inoltre esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve

ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori

descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui

descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti

dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto

insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.9

Preso atto della valutazione

peritale specialistica resa dalla dr.ssa med. __________, il ricorrente ha

sostenuto di avere "diritto alle IG di

malattia nella misura della incapacità lavorativa conformemente alla copertura

assicurativa in essere, riservati i diritti della Cassa disoccupazione, che ha

versato prestazioni anticipate ex art. 70 LPGA e riservato beninteso un

eventuale diritto di CO 1 a ricevere parte dell'eventuale rendita AI che

dovesse venir riconosciuta al signor RI 1. Da qui la richiesta a che il ricorso

sia accolto." (doc. XLVV pag. 4).

Da parte sua, CO 1 ha affermato di non avere osservazioni da

presentare nei confronti della perizia allestita dal __________ su incarico

dell'Ufficio AI e del rapporto finale dell'SMR. Pertanto, ha dichiarato che

"ripristinerà il diritto dell'assicurato

alle sue prestazioni assicurative. Nei suoi calcoli vorrà tener conto dei

limiti contrattuali (720 giorni) e se possibile anche già delle compensazioni

che si renderanno necessarie a seguito della rendita d'invalidità che sarà

erogata dall'Ufficio AI.

Sulla scorta del rapporto peritale del 22 marzo 2022 della

psichiatra nominata dall'Ufficio assicurazione invalidità che, conformemente ai

dettami giurisprudenziali concernenti il valore probatorio di una perizia

medica, va ritenuto chiaro, completo e dettagliato, del rapporto finale del 14

aprile 2022 del dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale e delle

considerazioni e delle richieste di entrambe le parti, la scrivente Corte

condanna CO 1 a riconoscere e a versare a RI 1, dopo il 15 settembre 2019, le

indennità giornaliere contrattualmente previste secondo il grado d’incapacità

indicato dalla perizia dell’AI osservata la correzione del tasso da parte del dr.

med. __________ dal 15 febbraio 2022.

L'assicuratore malattia resistente terrà conto di avere già

riconosciuto e versato al ricorrente le prestazioni assicurative di diritto dal

19.

febbraio 2019 al 15 settembre 2019, dal 24 settembre al 2 ottobre 2019 e dal

20.

al 24 novembre 2019.

Ma non solo. Sul diritto alle 720 indennità giornaliere dovrà altresì

computare le indennità contro la disoccupazione di cui ha beneficiato dal

giugno 2020 e l'eventuale rendita di invalidità che il ricorrente percepirà.

2.10

Per quanto concerne la pretesa

ricorsuale che gli siano pagati gli interessi di mora del 5% dal 16 settembre

2019, l'assicurato si fonda su un presupposto legale errato, visto che l'art.

104.

CO non è applicabile, trattandosi in specie di un contratto assicurativo

basato sulla LAMal e non sulla LCA.

Fa invece stato l'art. 26 LPGA.

Giusta l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che l'assicurato si sia

pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve

interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto,

ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto.

Per l'art. 7 cpv. 1 OPGA, l'interesse di mora è del 5% all'anno.

A norma dell'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora

è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla

fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo giorno del mese in cui

ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui è stato emesso

l’ordine di pagamento.

L'obbligo di versare interessi di mora giusta l'art. 26 cpv. 2

LPGA comincia per l'insieme delle prestazioni maturate fino a quel momento 24

mesi dalla nascita del diritto in quanto tale, e non solo due anni dopo la

scadenza di ogni singola rendita mensile (DTF 137 V 273 consid. 2.2; DTF 133 V 9 consid.

3.6

pag. 13).

Nell'evenienza concreta, l'interessato ha inoltrato la richiesta

di versamento delle prestazioni con il ricorso del 20 aprile 2021, perciò gli

interessi al 5% sono dovuti dal 1° settembre 2021 (24 mesi dalla

nascita del diritto secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA e il primo giorno del mese in

cui ne è insorto il diritto secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA), ma decorrono dal 20

aprile 2022 (al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto)

sul totale del credito fino alla fine del mese in cui è stato emesso l'ordine

di pagamento (art. 7 cpv. 2 OPGA).

2.11

Sulla scorta delle considerazioni

che precedono deriva dunque che la decisione impugnata deve essere annullata e

il ricorso deve di conseguenza essere parzialmente accolto.

Trattandosi della richiesta di indennità giornaliere per malattia,

il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis

LPGA).

Sul tema delle spese si vedano anche le STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022 e STF 8C_265/2021 del 21

luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares

Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais

judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la

LPGA du 21 juin 2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Parzialmente vincente in causa e patrocinato da un avvocato, al

ricorrente sono riconosciute delle indennità per ripetibili (art. 61 lett. g

LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. La decisione su opposizione dell'8

marzo 2021 è annullata.

1.2. CO 1 è condannata a versare a RI 1

le indennità giornaliere contrattualmente previste dopo il 15 settembre 2019 come

esplicitato nel consid. 2.9., considerando le prestazioni già riconosciute

all'assicurato in questo periodo sia dall'assicuratore stesso sia

dall'assicurazione contro la disoccupazione e dall'assicurazione invalidità.

1.3. Sull'importo dovuto al ricorrente

va conteggiato un interesse di mora del 5% dal 20 aprile 2022 fino al termine

del mese in cui l'assicuratore malattia gli verserà quanto di sua spettanza.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

CO 1 verserà al ricorrente Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa, se dovuta).

3. Comunicazione agli interessati i

quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto

pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti