36.2021.27
Assicurato non ha pagato i premi LAMal a causa di difficoltà finanziarie non dipendenti da sua volontà. Ha riconosciuto di esserne debitore, perciò la Cassa malati era legittimata ad avviare la procedura esecutiva volta a recuperare gli arretrati. Interessi dovuti, spese pure, ma ridotte
12 luglio 2021Italiano22 min
consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2021.27
TB
Lugano
12 luglio 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 aprile 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 marzo 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. RI
1, 1964, nell'anno 2020 era affiliato presso CO 1 per l'assicurazione malattia
obbligatoria con il sistema __________ per un premio netto di Fr. 293,85
mensili (doc. 2).
B. I
premi LAMal dovuti per luglio, agosto e settembre 2020 (docc. 5, 6 e 7) sono
stati oggetto dapprima di un sollecito il 25 luglio 2020 (doc. 8)
rispettivamente il 22 agosto 2020 (doc. 9) e il 19 settembre 2020 (doc. 10),
poi di una diffida di pagamento il 22 agosto 2020 (doc. 11) rispettivamente il
19 settembre 2020 (doc. 12) e il 24 ottobre 2020 (doc. 13), con una
maggiorazione, ciascuna, di Fr. 20.- di tassa d'ingiunzione.
Non ricevendo il pagamento degli
importi richiesti, il 22 dicembre 2020 (doc. 16) la Cassa malati ha escusso l'assicurato
per i premi LAMal dal 1° luglio al 30 settembre 2020 per un importo di Fr.
881,55 oltre interessi del 5% dal 21 dicembre 2020, a cui ha aggiunto le spese
di Fr. 200.- e gli interessi dovuti, fino a quel momento, di Fr. 17,40.
C. RI
1 è opposto al PE n. __________ fatto spiccare dall'Ufficio di esecuzione di __________
e tale opposizione è stata tolta dal creditore con decisione del 21 gennaio
2021 (doc. 17), che ha confermato il debito e le spese e ha aggiornato gli
interessi di mora a Fr. 21,30, a cui ha aggiunto Fr. 73,30 di spese esecutive,
per un totale di Fr. 1'176,15 da pagare entro trenta giorni.
D. Con
decisione su opposizione del 25 marzo 2021 (doc. A) CO 1 ha respinto
l'opposizione del 15 febbraio 2021 (doc. 18) e confermato la propria pretesa di
pagamento dei premi LAMal per i mesi di luglio, agosto e settembre 2020 per Fr.
881,55 non avendo l'assicurato versato l'ammontare richiesto, che ha
riconosciuto di dovere corrispondere, e nemmeno ha chiesto un pagamento
rateale, lamentando difficoltà economiche soltanto con l'opposizione. L'assicurato
è debitore pure delle spese di Fr. 200.- per averlo dovuto sollecitare più
volte al pagamento e avere avviato una procedura esecutiva. In assenza del pagamento
di Fr. 1'081,55, la Cassa malati ha confermato la decisione e il rigetto
dell'opposizione al PE n. __________.
E. Con
ricorso del 20 aprile 2021 (doc. I) RI 1 ha chiesto al Tribunale di annullare
la decisione, poiché la situazione debitoria che si è venuta a creare è
totalmente estranea alla sua volontà e ne è rimasto vittima inconsapevole,
motivo per cui ha chiesto di potere spiegare tali fatti alla Cassa malati, ma
la stessa non ha dato seguito alla richiesta di un incontro. Il ricorrente ha
osservato che la vicenda occorsagli, che è la causa principale della sua
situazione attuale, è stata oggetto di un'indagine della magistratura seppure
egli si dichiari totalmente estraneo. Questa particolare circostanza ha
provocato una situazione molto difficile, che con l'avvento della pandemia si è
ulteriormente aggravata e gli ha reso impossibile fare fronte al pagamento dei
premi.
Nonostante il brutto momento, egli è intenzionato a fare fronte ai
suoi impegni e a saldare il debito contratto con la Cassa malati.
F. Nella
risposta del 17 maggio 2021 (doc. III) CO 1 ha chiesto al TCA di respingere il
ricorso.
Essa ha riproposto sostanzialmente le
medesime argomentazioni offerte con la decisione su opposizione.
Fatti
I premi assicurativi non corrisposti da
luglio a settembre 2020 sono stati regolarmente sollecitati e diffidati e
l'assicurato è stato informato delle conseguenze in caso di mancato pagamento,
perciò la Cassa malati ha correttamente agito per incassare quanto di sua
spettanza e l'assicurato non le ha chiesto di potere beneficiare di una
dilazione, ma soltanto dopo l'esecuzione ha invocato difficoltà economiche. Il
ricorrente ha riconosciuto di non avere pagato i premi a causa di problemi
economici, tuttavia tale argomento non è atto ad annullare la validità della
sua pretesa.
Sono giustificate pure le spese
amministrative di Fr. 200.- previste dall'art. 105b cpv. 3 OAMal e dall'art.
14.2 del Regolamento, per avere dovuto sollecitarlo più volte al pagamento e
avviare una procedura esecutiva.
Infine, gli interessi del 5% vanno
aggiornati in base alla data del pagamento effettivo dell'importo arretrato.
G. Il ricorrente non ha
prodotto nuovi mezzi di prova (doc. IV).
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza
del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015
consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21
luglio 2003).
Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa
dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di
Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza
federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.
Considerandi
2.
Prima
di verificare la correttezza della decisione impugnata, e quindi l'esattezza
della pretesa creditoria, occorre esaminare se l'amministrazione abbia violato
il diritto di essere sentito del ricorrente per non averlo convocato come
richiesto.
Per l'art. 29 cpv. 2
Cost. fed., le parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha
valenza formale. La sua violazione conduce di massima, indipendentemente dalla
fondatezza delle censure di merito, all'accoglimento del ricorso e
all'annullamento della decisione impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17
con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito
serve da un lato all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la
facoltà per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che
interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente
se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto
di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di
esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle
relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla decisione. Il
diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla procedura, comprende
tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in modo tale che essa
in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi. Perché ciò possa
essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere informata previamente
e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per quanto attiene alle
tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera generale e astratta
stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma occorre soppesare le
circostanze concrete (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17; 135 II
286.
consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate).
Secondo l'art. 42 LPGA, le parti hanno
diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di
decisioni impugnabili mediante opposizione. In ogni caso, al più tardi durante
la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla
parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma
sufficiente (DTF 132 V 368 consid.
6.
pag. 374). L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di
essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che
precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA
contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva (DTF 132 V 368 consid.
6).
Con sentenza 9C_694/2008
del 7 ottobre 2009 il Tribunale federale ha stabilito che:
" 3.2 Ora, è pacifico che il ricorrente ha avuto modo di
fare valere la sua posizione e pertanto di esprimersi quantomeno nell’ambito
della procedura di opposizione. In questo modo, il diritto di essere sentito è
stato salvaguardato. Resta tutt’al più da esaminare se il ricorrente poteva
pretendere di essere sentito oralmente in sede amministrativa.
3.3
Sennonché, l’art. 29 cpv. 2 Cost. non conferisce il diritto di essere sentito
oralmente, bensì limita la garanzia alla possibilità di prendere posizione per
iscritto, a meno che una norma non preveda espressamente il diritto a
un’audizione orale (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni C 128/04 de 20 settembre 2005, in: SVR 2006 AIV no. 5 pag. 15, consid. 1.2 con
riferimenti). Ora, né l’art. 42 LPGA, né la PA, né tanto meno la LAVS
prescrivono espressamente un simile diritto (cfr. del resto sentenza citata C 128/04, ibidem). Insieme alla Corte cantonale si può pertanto concludere che
l’assicurato ha già avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza in
sede amministrativa. E comunque, anche a prescindere da queste considerazioni,
il primo giudice ha giustamente ricordato che il ricorrente ha in ogni caso
avuto la possibilità di (ri)proporre le sue argomentazioni dinanzi a
un’autorità giudiziaria, quale il Tribunale cantonale delle assicurazioni,
dotata di pieno potere cognitivo. In tali condizioni, non vi è spazio per
ammettere una violazione del diritto di essere sentito.”.
Va rammentato che una violazione del
diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato ha la possibilità di
esprimersi dinanzi a un'autorità di ricorso che gode del pieno potere di esame
sui fatti e sul diritto (STF 8C_482/2018 del 26 novembre 2018
consid. 4.4.2; DTF 135 I 279 consid. 2.6.1; DTF 124 V 180 consid. 4a).
Ciò è il caso laddove l'assicurato ha potuto comprendere la
portata della decisione formale e impugnare la successiva decisione su
opposizione, confrontarsi con il suo contenuto e proporre le sue censure, facendo
valere le sue ragioni innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno
potere cognitivo (DTF 133 I 201 consid. 2.2).
Il TCA dispone in effetti di un pieno potere di esame in tal senso (STF
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
Come ricordato dalla STF
8C_482/2018 del 26 novembre 2018 consid. 4.4.2, la prassi ha stabilito
anche che si può prescindere da un rinvio della causa all'autorità precedente
persino in caso di grave violazione del diritto di essere sentito: una tale
eventualità si realizza se la cassazione della decisione viziata comporterebbe
un inutile formalismo e in definitiva una tale soluzione condurrebbe a ritardi
superflui, i quali non sarebbero compatibili con l' (equivalente) interesse
della parte onerata di essere sentita nell'ambito di una celere trattazione
della procedura di merito (DTF 142 II 218 consid. 2.8.1; DTF 133 I 201 consid.
2.2; sentenza 8C_842/2016 del 18 maggio 2017 consid. 3.1 con riferimenti).
Giova comunque ricordare che il principio di celerità (art. 52 cpv. 2 e 61
lett. a LPGA), caposaldo della procedura delle assicurazioni sociali, non è
preminente e tale da porre in secondo piano il diritto di essere sentito e l'obbligo
di chiarire i fatti con la necessaria diligenza (STF 8C_433/2018 del 14 agosto
2018.
consid. 5.1 e STF 8C_210/ 2013 del 10 luglio 2013 consid. 3.2.1 con
riferimenti).
3.
Nell'evenienza
concreta, con l'opposizione l'assicurato ha chiesto alla Cassa malati un
incontro per potere esporre i gravi motivi che l'hanno portato a non potere
pagare i premi LAMal per i quali è stato escusso (doc. 18) e il 24 febbraio
2021.
(doc. 19) essa gli ha risposto che "In
questo periodo di restrizioni dovute alla pandemia covid-19 non è possibile
fissare appuntamenti per incontrare i clienti.".
Lo stesso giorno, l'assicurato ha
contattato telefonicamente CO 1 e dall'annotazione interna agli atti (doc. 20)
risulta quanto segue:
" Cliente chiama, avendo visto la mia telefonata di ieri, mi informa
della situazione. Lui è amministratore delegato di una società in Svizzera di 8
anni. Hanno una causa penale in corso dovuta alla loro fiduciaria, la quale ha
coinvolto i clienti in questa procedura. A seguito di questo hanno perso grossi
clienti ed il covid ha fatto il resto. Visto con il cliente la situazione ed
informato di cosa pagare per evitare ulteriori esecuzioni. Mi richiama entro il
10.
marzo per procedere. L'opposizione è stata fatta solo per prendere tempo, in
questo è stato molto onesto ed ha tutta la volontà di sistemare la situazione
non appena possibile, ha in vista anche altre opportunità lavorative.".
Il TCA rileva che, da una parte, la
legge e la giurisprudenza hanno stabilito che non v'è alcun diritto ad essere
sentiti oralmente in sede amministrativa e quindi nulla si può rimproverare
alla Cassa malati, per di più alla luce della comparsa del COVID-19 che ha
comportato un'accentuazione di questo principio.
Dall'altra parte, l'assicurato ha comunque
avuto modo di esprimersi sufficientemente sulla vertenza mediante colloquio
telefonico con un collaboratore della Cassa malati, quindi egli ha potuto
esporre le sue motivazioni alla base del mancato pagamento dei premi LAMal di
luglio-settembre 2020.
Così stando le cose, non si rileva
alcuna violazione del suo diritto di essere sentito e il Tribunale può perciò
entrare nel merito della questione in esame, ovvero la pretesa creditoria di
Fr. 881,55.
nel merito
4.
Ai
sensi dell’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce
l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non
preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali.
L’art. 64 cpv. 1 LAMal
prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.
Secondo l’art. 64 cpv. 2
LAMal la partecipazione ai costi comprende (lett. a) un importo fisso per anno
(franchigia) e (lett. b) il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia
(aliquota percentuale).
A norma dell’art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o
partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno
un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di
30.
giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Giusta
l’art. 64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi,
le partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato,
l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che
l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori
escussi.
L’art. 90
OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola
mensilmente.
A norma
dell’art. 105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti
secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.
In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,
l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità
degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in
arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto
essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere
adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle
disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b
cpv. 2 OAMal).
5.
Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente sia tenuto al versamento del premio
LAMal di Fr. 293,85 per i mesi di luglio, agosto e settembre 2020 che la Cassa
malati ha da esso preteso facendo spiccare il 22 dicembre 2020 (doc. 16)
dall'Ufficio di esecuzione di __________ il precetto esecutivo n. __________
per un capitale di Fr. 881,55, oltre a Fr. 200.- di spese e agli interessi di
mora. L'assicurato ha fatto opposizione contro questo PE.
Il TCA rileva che l'assicurato non ha in
effetti fatto fronte al pagamento dei premi LAMal da luglio a settembre 2020.
Del resto, questa circostanza non è
nemmeno contestata dal ricorrente, che anzi ha riconosciuto di essere debitore
e di volere sistemare la questione non appena la sua situazione economica sarà
più florida.
Non avendo dunque l'assicurato saldato
gli importi dovuti e richiesti dalla Cassa malati dapprima con dei conteggi,
poi con dei solleciti e in seguito con delle diffide di pagamento,
l'assicuratore malattia era legittimato, in virtù dell'art. 64a LAMal, ad
avviare una procedura esecutiva volta a recuperare quanto di sua spettanza.
Gli importi relativi ai premi ancora
dovuti, chiesti entro il termine di perenzione di 5 anni (si veda a questo
proposito la sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003 e sentenza K 114/03 del 22
luglio 2005, nonché art. 24 LPGA), trovano conferma negli atti prodotti dalla
Cassa malati e sono pertanto dovuti dal ricorrente.
La circostanza che l'assicurato si sia
ritrovato, non per colpa propria, a non essere in grado di fare fronte al
pagamento dei suoi premi LAMal non gli è di alcun aiuto nei confronti del suo
assicuratore, essendo egli tenuto per legge al pagamento.
Resta riservato, per l’assicurato, il
diritto alla riduzione dei premi che, in specie, non risulta essere stato né
chiesto né ottenuto dal Cantone.
L'ammontare di Fr. 881,55 è perciò
senza alcun dubbio dovuto.
6.
Oltre al capitale, la Cassa malati ha chiesto il versamento
di interessi di ritardo sui premi LAMal non pagati dall'assicurato.
In effetti, gli interessi sono dovuti
quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio
vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).
Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di
contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno
rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può
prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Il tasso per gli interessi di mora sui
premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5% all'anno
(art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA). Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA,
l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al
beneficiario sino alla fine del mese precedente. La pretesa della Cassa è
corretta e la stessa era legittimata a vantare anche una pretesa per gli
interessi di ritardo sui premi LAMal non versati.
7.
Con la decisione formale e il
precetto esecutivo, la Cassa malati ha inoltre preteso dall'assicurato un
importo di Fr. 200.- a titolo di spese per averlo dovuto diffidare ed escutere.
Il ricorrente non ha specificatamente contestato come tali queste pretese.
Nella DTF 125 V 276,
l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio
della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento
in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari
cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della
partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in
caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le
disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino
una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre
2011.
(in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal)
e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se
l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate
con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese
amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali
sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
In concreto il
__________, non prodotto dall'assicuratore, ma reperibile nel sito internet del
medesimo per quanto concerne l'edizione 01.2018, all'art. 14.2 prevede che
"spese dell'CO 1 per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona
assicurata".
Dette spese sono
dovute per colpa dell'assicurato medesimo, che non ha
pagato nei termini di tempo previsti i suoi premi. Esse trovano infatti il loro
fondamento nell'art. 105b cpv. 2 OAMal e nel predetto Regolamento, perciò il
loro addebito è giustificato, ma vanno ridotte a Fr. 120.-, tenuto conto
sia delle effettive spese fatturate dalla Cassa malati all'assicurato per ogni diffida
di pagamento (Fr. 20.- x 3) sia dell'importo totale dovuto (Fr. 881,55).
8.
Quanto
alle spese esecutive di Fr. 73,30 inserite nel precetto esecutivo, va segnalato
che con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005 l'Alta Corte ha affermato:
"
10.
All'assicurata, infine, sono
state poste a carico spese di diffida per CHF 20.- e spese esecutive per CHF
70.-, che contesta.
(…)
10.3
L'assunzione delle spese esecutive viene invece
disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma
il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione,
l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
Questi costi sono dovuti per
legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui
l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e
giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto
dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile
pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004
in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004
in re B., K 144/03).”.
Le spese
esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di
rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il
rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004,
36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag.
568.
consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die
Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der
Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen,
muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non
essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione,
sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA
K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del
18.
giugno 2004).
Per cui
queste spese non fanno correttamente parte del rigetto dell'opposizione, ma
rimangono a carico del debitore escusso.
9.
Alla luce di
quanto esposto la decisione su opposizione impugnata deve essere riformata e il
ricorso va parzialmente accolto.
L'opposizione al precetto
esecutivo n. __________ del 22 dicembre 2020 emesso dall'Ufficio di esecuzione
di __________ è rigettata in via definitiva per l'importo di Fr. 881,55, oltre
alle spese di diffida di Fr. 120.- e agli interessi di mora del 5%.
All'assicurato, benché parzialmente
vincente in causa, siccome non patrocinato non vanno riconosciute ripetibili.
10.
Il 1° gennaio 2021
è entrata in vigore una modifica della LPGA.
L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora
unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore
l'art. 61 lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di controversie
relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge
interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può
imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o
sconsiderato.
La procedura è pertanto di principio
onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio concernente la
modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito
il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai tribunali
cantonali nell'ambito delle assicurazioni sociali. L'indicazione secondo cui la
procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno
così applicabili le disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di
procedura. Per quanto riguarda invece le controversie relative a prestazioni,
la lettera fbis contempla l'addebito di spese soltanto nel caso in cui la
singola legge lo preveda. Nell'assicurazione invalidità una tale
regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”).
In concreto il ricorso ha per oggetto
la fissazione di contributi sotto forma di premi assicurativi LAMal, perciò la
procedura è onerosa ed è quindi applicabile l'art. 29 cpv. 4 Lptca, secondo cui
la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi.
Alla luce dell'esito del gravame, la
stessa va ripartita tra il ricorrente e l'assicuratore, parzialmente
soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto.
2. La
decisione su opposizione è riformata come segue:
2.1. RI
1 è condannato a versare a CO 1 l'importo di Fr. 881,55, oltre
alle spese di Fr. 120.- e agli interessi di mora del 5% sui premi.
2.2. L'opposizione dell'assicurato al PE n. __________ del 22 dicembre 2020
emesso dall'UE di __________ è rigettata in via definitiva limitatamente per
gli importi di cui al punto 2.1.
3. Le
spese di procedura, fissate in Fr. 200.-, sono poste a carico del ricorrente
nella misura di Fr. 150.- e della Cassa malati in ragione di Fr. 50.-.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti