36.2021.28
Debito per partecipazione ai costi sanitari. Conteggi correttamente allestiti. Pretesa controprestazione dell'assicurato esclusa
12 agosto 2021Italiano28 min
per precedenti suoi diritti disattesi dall’assicuratore. In sostanza il signor RI
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2021.28
ir/gm
Lugano
12 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 aprile 2021 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 1° aprile 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, assicurato presso CO 1 (CO 1 qui di seguito), è stato escusso
dall’assicuratore il 22 settembre 2020 (PE __________) per il mancato pagamento
di partecipazioni per un importo complessivo di CHF 943,85 (oltre a spese di
sollecito per CHF 200), credito maturato nel periodo corrente tra il 7 febbraio
e il 17 aprile 2020, nonostante gli inviti a procedere alla regolazione del
saldo.
RI
1 ha contestato l’esecuzione e con decisione del 20 ottobre 2020 l’assicuratore
ha confermato il credito e rigettato l’opposizione al PE.
B. RI
1 si è opposto al provvedimento dell’assicuratore il 20 novembre 2020 indicando
come lo stesso non potesse procedere come ha fatto rigettando sua sponte
l’opposizione al PE oltre ad altri argomenti che, laddove necessario, saranno
ripresi in corso d’argomentazione.
Considerando
l’opposizione carente nella forma siccome non firmata, in applicazione
dell’art. 10 cpv. 4 OPGA, l’assicuratore ha imposto all’assicurato di
provvedere a sanare la carenza (scritto del 2 marzo 2021 con termine scadente
il 20 marzo 2021). Il 16 marzo 2021 l’assicurato ha comunicato per mezzo di
posta elettronica che avrebbe trasmesso all’assicuratore per posta A
l’opposizione sottoscritta, atto che non è stato ricevuto dal servizio
giuridico di CO 1 nei termini. L’assicuratore ha emanato, di conseguenza, una
decisione su opposizione che ha attestato l’irricevibilità dell’opposizione
formulata.
C. Contro
questa decisione l’assicurato si è aggravato al Tribunale cantonale delle
assicurazioni (il 30 aprile 2021, doc. I), contestando la carenza formale
ritenuta da CO 1.
Ricevuto
il ricorso per formulare le proprie osservazioni e presentare l’incarto come
all’imposizione fatta dal Tribunale cantonale delle assicurazioni il 3 maggio
2021 (doc. II), il 27 maggio 2021 (doc. III) CO 1 ha comunicato al Tribunale di
avere sostituito la sua decisione di natura formale (relativa
all’irricevibilità dell’opposizione per carenza della firma) con una decisione
di merito avendo finalmente reperito l’opposizione firmata dell’assicurato. Il
nuovo provvedimento, datato 27 maggio 2021 (doc. 5), è entrato nel merito
dell’opposizione dell’assicurato e delle sue argomentazioni. CO 1 ha chiesto al
Tribunale di proseguire la trattazione della procedura con l’esame del merito
della stessa in applicazione dell’art. 6 Lptca.
Nel
merito, l’assicuratore ha evidenziato come il credito di CHF 943,85, cui vanno
aggiunte CHF 200 per le spese, sia riferito a partecipazione ai costi maturate
nel periodo indicato (07.02 – 17.04.2020), e più specificatamente:
" (…)
- conteggio partecipazione ai costi
del 07.02.2020 di CHF 478.15
(cure periodo
02.09.2019-30.09.2019 di CHF 1'751.20, partecipazione CHF 0; e cure 01.01.2020
- 01.01.2020 presso __________ di CHF 2'081.25, partecipazione di CHF 300
franchigia e CHF 178.15 aliquota)
- conteggio partecipazione ai costi
del 06.03.2020 di CHF 204.80
(cure periodo 03.02.2020 - 28.02.2020 presso __________ di CHF 2'048,
partecipazione di CHF 204.80 per aliquota)
- conteggio partecipazione ai costi
del 10.04.2020 di CHF 191.60
(cure periodo 02.03.2020 - 31.03.2020 presso __________ di CHF 1'915.75,
partecipazione di CHF 191.60 per aliquota)
- conteggio partecipazione ai costi
del 17.04.2020 di CHF 69.30
(cure del 13.01.2020 presso __________ di CHF 692.70, partecipazione di
CHF 69.30 per aliquota)
(…)” (doc. III)
Le
fatture non sono sarebbero state onorate dal signor RI 1 e i solleciti
sarebbero rimasti senza seguito. L’assicuratore rileva come il signor RI 1 abbia
sollevato i seguenti argomenti:
" (…)
CO 1 non sarebbe autorizzata a
eliminare l’opposizione all’esecuzione …
(…).
… __________ dovrebbe dimostrare la
presenza dell’arretrato con un estratto conto, vi sarebbero soldi per coprire
le fatture in questione, diversi importi sarebbero “spariti” presso CO 1 e
sarebbero da dedurre dagli importi escussi.
(…).
… non gli sono state pagate delle
prestazioni…
(…).
… CO 1 non potrebbe richiedergli le
spese di diffida. (…)” (doc. III)
CO
1 contesta queste argomentazioni con una serie di motivi che saranno ripresi,
laddove necessario, in corso di motivazione.
D. La
risposta di causa è stata notificata all’assicurato che si è rivolto con un
manoscritto al Tribunale cantonale delle assicurazioni il 7 giugno 2021 (atto
pervenuto il 9 giugno successivo), in cui indica le sue condizioni di salute (a
mano di certificato medico) e specifica di avere problemi tecnici con la
stampante (doc. V). Con medesima data (e sempre pervenuto il 9 giugno 2021,
doc. IV) il signor RI 1 si rivolge al Tribunale cantonale delle assicurazioni
protestando contro la risposta di 8 pagine della Cassa, specificando ulteriormente
Fatti
i fatti, ossia l’emanazione del precetto esecutivo su domanda di CO 1 da parte
dell’UE competente, l’importo del credito di CHF 943,65 maggiorato delle spese
amministrative (CHF 200) e delle spese esecutive per un importo totale di CHF
1'216,95. Egli osserva specificatamente come non appaiano giustificate le spese
fissate dall’assicuratore e come il credito non sia sorretto da saldi esatti
per precedenti suoi diritti disattesi dall’assicuratore. In sostanza il signor RI
1 ha nuovamente fatto valere le argomentazioni succintamente riprese nelle
motivazioni che precedono.
Questo
atto di sostanziale contestazione della decisione emanata su opposizione
dall’assicuratore il precedente 27 maggio 2021 (doc. 5) è stato trasmesso a CO
1 il giorno medesimo della sua ricevuta (doc. VII) per osservazioni nel termine
di 10 giorni. CO 1, il 24 giugno 2021 (doc. VIII), ha preso atto che
l’assicurato ha mantenuto la sua contestazione delle pretese della Cassa,
giustificando il suo diritto a percepire spese amministrative, a rigettare
l’opposizione interposta a un precetto esecutivo a mano di una decisione
formale impugnabile e precisa di avere ampiamente giustificato il suo credito.
Tale
scritto è stato ulteriormente trasmesso all’assicurato per l’esercizio dei suoi
diritti processuali, in specie per una presa di posizione (doc. IX del 25
giugno 2021). Il signor RI 1 ha dapprima trasmesso uno scritto interlocutorio
al Tribunale cantonale delle assicurazioni (doc. X del 4 luglio 2021), quindi
ha trasmesso alla Corte una lettera 5 luglio 2021 (doc. XI) cui ha annesso la
decisione resa su opposizione il 27 maggio 2021 (doc. XI/1), un conteggio del
2019 che conterrebbe un errore (doc. XI/3) e un documento relativo a “Originalpräparate”
(doc. XI/2). Nella lettera (doc. XI) l’assicurato ribadisce la sua
contestazione della decisione resa su opposizione il 27 maggio 2021 (“Contro
questo testo ha inviato un appello al TCA”), ribadendo la sua contrarietà
alla percezione di spese e di tasse, evidenziando un “Confronto concreto dei
prezzi del __________” e rileva un errore in un precedente conteggio del
2019 (che produce).
E. Gli
scritti dell’assicurato sono stati trasmessi all’assicuratore per eventuali
osservazioni (doc. XII del 7 luglio 2021). Il successivo 21 luglio 2021 il
signor RI 1 ha nuovamente scritto al Tribunale cantonale delle assicurazioni
indicandosi quale rappresentante della signora __________ e facendo valere di
avere trasmesso l’11 giugno 2021 al Tribunale cantonale delle assicurazioni una
“risposta scritta a mano alla decisione del 20.05.21 del CO 1”
specificando di essersi reso conto solo in quel momento di avere “dimenticato
di allegare una copia del documento CO 1 … spero di non avere causato troppi
inconvenienti”. RI 1 ha quindi prodotto una nuova decisione resa su
opposizione dell’assicuratore CO 1 avente per oggetto un credito di CHF 460,75
oltre a spese amministrative nei confronti della signora __________ (doc. XIII
e allegato).
A
fronte di tale scritto il giudice delegato si è rivolto al signor RI 1 con
scritto del 21 luglio 2021 (doc. XIV) che occorre qui riprendere integralmente
per la necessaria comprensione dei fatti:
" (…)
Egregio Signor RI 1,
ricevo lo scritto “luglio 2021” (la
data che Lei ha apposto non indica il giorno) pervenuto al Tribunale cantonale
delle assicurazioni oggi 21 luglio 2021.
In tale scritto lei rileva di avere: “l’11.06.21
… inviato una risposta scritta a mano alla decisione di obiezione del 20.05.21
del CO 1. Con mio grande shock. Mi sono reso conto solo ora di avere
dimenticato di allegare una copia del documento CO 1. (…) ho trovato questo
documento solo ora, con grande ritardo. (…) spero di non avere causato troppi
inconvenienti. Sarebbe molto gratificante se CO 1 vi avesse inviato nel frattempo
questo documento tradotto in italiano”.
Rilevo qui che:
a.
La procedura pendente presso questo
Tribunale cantonale delle assicurazioni (incarto 36.2021.28) ha per oggetto una
decisione emanata su opposizione il precedente 1 aprile 2021 con cui è stata
dichiarata irricevibile la sua opposizione alla decisione formale del
precedente 20 ottobre 2020. A seguito del Suo ricorso (datato 30 aprile 2021,
doc. I) l’assicuratore (allegato del 27 maggio 2021, doc. III) ha riesaminato
la situazione ed ha eseguito ulteriori accertamenti a seguito dei quali ha
emanato una nuova decisione che entra nel merito dell’opposizione che lei aveva
formulato alla decisione 20.10.2020. CO 1 ha quindi emanato una decisione (che
ha prodotto al Tribunale cantonale delle assicurazioni quale documento 5 degli
allegati alla risposta di causa) con cui ha confermato il credito di CHF
943,85.
b.
Il successivo 28 maggio 2021 (doc. IV)
la risposta di causa della CO 1 le è stata notificata per l’esercizio dei suoi
diritti processuali.
c.
Il 7 giugno 2021 lei ha scritto al
Tribunale due lettere a mano (doc V e VI).
a.
Nel primo di questi scritti (doc. V) – per quanto sia possibile leggere dal
manoscritto – lei contesta (conferma la sua contestazione) la richiesta di
versamento dell’assicuratore dell’importo di CHF 943,65.
b.
Nel secondo dei suoi scritti (doc. VI) lei spiega la sua condizione fisica e le
sue difficoltà con l’appoggio di un certificato medico (doc. VI/1)
d.
Questi due scritti sono stati trasmessi
all’assicuratore il 9 giugno 2021 (doc. VII) – con l’assegnazione di un termine
di 10 giorni – per formulare osservazioni scritte, ciò che CO 1 ha fatto il
successivo 24 giugno 2021 (doc. VIII) confermando nella sostanza la sua
decisione.
e.
Lo scritto 24 giugno 2021 dell’assicuratore
le è stato trasmesso per osservazioni nel termine di 10 giorni, in data 25
giugno 2021 (doc. IX).
f.
Lei ha trasmesso al Tribunale uno
scritto interlocutorio il 4 luglio 2021 segnalando di avere avuto problemi con
la stampa di documenti (doc. X) mentre il successivo 5 luglio 2021 (doc. XI con
relativi allegati) ha trasmesso al Tribunale cantonale delle assicurazioni la
copia della decisione 27 maggio 2021 (che l’assicuratore ha già prodotto quale
documento 5 con i suoi atti), un documento incomprensibile avente per oggetto
“Originalpräparate” e un conteggio di prestazioni (Leistungsabrechnung
21.08.2019, relativo alla sua persona). Nel suo scritto 5 luglio 2021 lei
evidenzia la sua situazione personale e quella di sua moglie che è malata
cronica. Lei ha inoltre confermato la sua contestazione contro la decisione 27
maggio 2021 (che sostituisce quella del precedente 1 aprile 2021) rinviando
alle motivazioni già formulate.
g.
Nel suo allegato doc. XI del 5 luglio
2021 lei si è poi espresso (non sempre in maniera comprensibile) in merito al
“regola del 01.2018”, contesta aspetti relativi a “tasse e spese”, fa riferimento
all’OR (codice delle obbligazioni per quanto si desuma), ed opera un “confronto
concreto dei prezzi del __________”. Critica poi la tenuta dei conti della
Cassa. I suoi scritti doc. X e XI sono stati trasmessi alla CO 1 per
osservazioni.
In questo contesto ricevo oggi la
lettera datata genericamente “luglio 2021” (che lei ha consegnato alla posta il
20 luglio 2021) con cui lei produce una decisione emanata su opposizione il
20.05.2021 relativa a __________. Tale decisione stabilisce un debito della
signora per CHF 460,75 per premi (saldo del premio di ottobre 2020 e dicembre
2020) oggetto di una esecuzione (precetto esecutivo n. __________). Come
indicato nel suo scritto appena ricevuto lei specifica di avere inviato una
“risposta scritta a mano alla decisione di obiezione del 20.05.21 del CO 1”.
Con atto separato registro un nuovo
incarto a nome della signora __________ (incarto numero: 36.2021.43, che sarà
evaso separatamente da quello formante il dossier 36.2021.28), da lei
rappresentata, contro la decisione resa su opposizione emanata il 20 maggio
2021 dalla CO 1 e relativa a un importo preteso dall’assicuratore di CHF 460,75
per premi insoluti. Il ricorso sarebbe costituito, secondo il suo dire, da
scritti 11 giugno 2021. Ora agli atti di questo Tribunale cantonale delle
assicurazioni non risulta alcuno scritto a mano (e neppure in altra forma) suo
o di sua moglie relativo alla decisione su opposizione 20 maggio 2021 come lei
sostiene. Unici atti manoscritti suoi (doc. V e VI) sono le lettere 7 giugno
2021 in cui, come indicato più sopra, lei non accenna alla decisione 20 maggio
2021 relativa alla signora RI 1 e al precetto esecutivo __________. (…)” (XIV)
Il
ricorrente è quindi stato invitato a volere fare chiarezza.
F. Mediante
scritto del 3 agosto 2021 il signor RI 1 ha prodotto diversi allegati. In
primis un documento intestato “strafbares Verhalten der __________” in
cui evoca il PE __________ e il PE __________; il primo datato 17 dicembre 2019
per premi luglio settembre 2019 (CHF 876,60) e il secondo per premi LCA datato
6 febbraio 2020. Il signor RI 1 produce poi un “Bilancio annuale”
relativo a __________ e analogo documento riferito a egli stesso da cui
emergerebbero pretesi crediti nei confronti dell’assicuratore, consegna nuovamente
agli atti una comunicazione dell’assicuratore via mail concernente gli “Originalpräparate”
(datata 4 giugno 2019), un suo scritto al suo curante (in inglese)
apparentemente trasmesso il 10 luglio 2017, un elenco di fatture (Rechnungen)
che sarebbero state trasmesse all’assicuratore, copia di un conteggio del 21
agosto 2019 (già prodotto in precedenza) da cui emergerebbe un proprio credito
di CHF 37,15 nei confronti dell’assicuratore, un elenco allestito da CO 1 per
prestazioni 2020 in suo favore destinato alla dichiarazione fiscale, un elenco
di date e importi non meglio specificato (sembrerebbe trattarsi di premi da
gennaio 2017 ad aprile 2020), uno scritto 13 settembre 2019 dell’UE di __________
a __________ e analogo scritto del 4 luglio 2019 a RI 1 sempre dell’UE di __________.
Allegati allo scritto (doc. XV) vi sono ancora una copia del PE __________ del
20 giugno 2018 spiccato su richiesta dell’assicuratore nei confronti della
signora __________ per premi del 2018, uno scritto 11 giugno 2021 (doc. XV/14)
apparentemente destinato al Tribunale cantonale delle assicurazioni con
l’intestazione “Beschwerde vs CO 1 Einscprache-Entscheid”. Riferimento è
fatto all’esecuzione __________, nell’intestazione dello scritto è indicato il
nome di __________ e, sotto la data, è specificato “nie gesendet, nur für
internen gebrauch”.
Con
il doc. XV RI 1 produce anche una ricevuta della Posta (Ufficio di __________)
di un invio al Tribunale cantonale delle assicurazioni (trattasi, per quanto
desumibile dalle date di ricezione, dei docc. V e VI che sono pervenuti al
Tribunale cantonale delle assicurazioni il 9 giugno 2021). Il signor RI 1 ha ulteriormente
allegato uno scritto (datato 21 luglio 2021) destinato al Tribunale cantonale
delle assicurazioni con cui è comunicato che “Ho ricevuto la vostra lettera
del 21 luglio con i miei migliori ringraziamenti. Non posso spiegare dove è il
mio scritto a mano. Quello documento è sparito. Non ho fatto fotocopiato queste
cose. C’è solo la versione tedesca (incl.). Posso dire che l’avevo mandato a
voi. Vedere fotocopia allegata”.
Non
sono stati acquisiti ulteriori elementi di prova.
in
diritto
in
ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non complessa a
livello d’istruttoria o per la valutazione delle prove sicché Il TCA può
decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
Considerandi
2.
della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00
del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29
gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190.
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre
1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti). Su questi temi si
veda Ivano Ranzanici: La
possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico
del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente
giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg., in particolare ad
4.3.3
pag. 328 e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto
2015, invero modestamente argomentata, resa in una fattispecie del tutto
simile, per complessità istruttoria, per la natura delle prove acquisite e per
l’importanza del caso rispettivamente per i precedenti esistenti, a quella che
ha condotto alla sentenza 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ma con esito
opposto. Va segnalato che in giudizi successivi, in particolare nella STF
1C_569/2015 dell’11 novembre 2015, l’Alta Corte è ritornata ed ha confermato la
sua prassi antecedente il 31 agosto 2015, senza quindi riprendere il giudizio
criticato in Ticino per i suoi effetti negativi (Ranzanici, op. cit., n. 4.3.3 pag. 328 seg.). Non va
dimenticato infatti che l’art. 30 cpv. 1 Cost. fed. prevede che nelle cause
giudiziarie ognuno ha diritto d’essere giudicato da un tribunale fondato sulla
legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. Nell’organizzazione
dei Tribunali i cantoni gioiscono di competenza, e quando un Cantone consideri
composizioni alternative per la medesima materia, a dipendenza di specifici
criteri prestabiliti e oggettivi, ovvero razionali, volti a evadere la vertenza
in modo appropriato e in un termine ragionevole (DTF 144 I 37 consid. 2), come
il Ticino ha fatto (ritenendo la difficoltà probatoria, la complessità
giuridica o l’entità dei valori in gioco), l’intervento di controllo dell’autorità
giudiziaria superiore deve avvenire con doverosa cautela.
Nel
caso in esame il tema sottoposto all’esame e al giudizio di questa Corte è
quello del pagamento di partecipazione ai costi dell’assicurazione malattie.
Tema che è stato ampiamente sviluppato, in diritto, dalla prassi di questo
Ufficio giudiziario, oltre a quanto riportato dalla costante giurisprudenza
federale. Il tema giuridico non è quindi nuovo o complesso, così come pure
l’analisi dell’assetto probatorio. Il giudizio di merito può senz’altro essere
eseguito monocraticamente.
2.
Impugnata
con il gravame del 30 aprile 2021 è la decisione resa su opposizione il 1°
aprile 2021 con cui l’assicuratore ritiene irricevibile l’opposizione formulata
avverso la decisione formale del 20 ottobre 2020 in tema di partecipazione ai
costi.
Nelle
more della procedura, dopo verifica, l’assicuratore, che aveva ritenuto
l’assenza di un’opposizione formata dall’assicurato, ha reperito invece il
documento correttamente sottoscritto e quindi ha emanato, il 27 maggio 2021,
nelle more della presente procedura, una decisione su opposizione che analizza
nel merito le contestazioni dell’assicurato.
CO
1.
ha postulato la continuazione della procedura in base all’art. 6 Lptca. In
merito l’assicurato stesso appare avere aderito a tale richiesta essendo entrato
nel merito della decisione del 27 maggio 2021 (si veda in particolare il doc.
VI), avendola contestata in ogni suo punto e avendo potuto beneficiare
(ampiamente) dei diritti processuali di domandare e produrre prove e di
esprimersi in merito a ogni atto compiuto e ogni scritto formulato
dall’assicuratore.
Alla
luce di tali constatazioni, del fatto che la modifica della decisione
impugnata, pur cambiandone sostanzialmente la natura, ha potuto essere
compiutamente e adeguatamente contestata dal ricorrente, considerando poi come
inutile sarebbe stato un annullamento della procedura nel suo insieme per
imporre al ricorrente di specificatamente impugnare la decisione del 27 maggio
2021, la richiesta dell’assicuratore, condivisa nei fatti dal ricorrente, di
esaminare nel merito la decisione emessa nelle more della procedura, deve
essere ammessa.
Questa
Corte può dunque entrare nel merito del tema.
nel
merito
3.
Oggetto
del contendere è sapere se il ricorrente sia tenuto al versamento delle
partecipazioni indicate nelle considerazioni precedenti per complessivi CHF
943.85
oltre a spese amministrative per CHF 200 e se debba, o meno, essere
rigettato il PE fatti spiccare dall'Ufficio di esecuzione di __________.
4.
In
base all'art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve
assicurarsi o farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure
medico-sanitarie entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita
in Svizzera. Per l'art. 4 LAMal le persone tenute ad assicurarsi possono
scegliere liberamente tra gli assicuratori che dispongono di un'autorizzazione
all'esercizio dell'assicurazione sociale malattie conformemente alla LVAMal.
L'art. 64 cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle
prestazioni ottenute. In virtù dell'art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai
costi comprende:
a.
un importo fisso per anno (franchigia) e
b.
il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).
Secondo
l'art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai
costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito
scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e
indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Giusta l'art. 64a cpv. 2 LAMal
se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai
costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve
richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi all'autorità
cantonale competente il nome dei debitori escussi.
L'art.
90.
OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola
mensilmente. In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai
costi, l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi
dall'esigibilità degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali
altri pagamenti in arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).
Se
l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate
con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese
amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali
sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
5.
In
concreto l’assicurato non ha contestato il fatto di essere assicurato presso CO
1.
per l’anno 2020 e per il precedente 2019, anni in cui sono state fatturate le
prestazioni medico sanitarie per le quali l’assicuratore ha poi allestito i
conteggi rimasti insoluti.
RI
1.
non ha neppure contestato di avere personalmente beneficiato delle
prestazioni mediche e di natura sanitaria che hanno comportato i conteggi
riassuntivamente esposti nelle considerazioni di fatto. Non è inoltre
contestato che questi conteggi considerino correttamente la partecipazione ai
costi del ricorrente.
RI
1.
si limita a ritenere, come esposto nelle considerazioni che precedono, che CO
1.
non potrebbe rigettare l’opposizione al PE che essa stessa ha fatto spiccare
nei suoi confronti dall’UE di __________, egli vanterebbe inoltre dei crediti
nei confronti dell’assicuratore perché non gli sarebbero state pagate delle
prestazioni pregresse, e CO 1 non potrebbe domandare delle spese
amministrative.
6.
L’assicurato
contesta la possibilità per CO 1 di rigettare l’opposizione al PE. La tesi del
ricorrente è smentita dalla costante prassi dei Tribunali (in merito si veda la
STCA 36.2021.27 del 12 luglio 2021) sorretta dalla dottrina e della
giurisprudenza federale in materia. In DTF 119 V 329 consid. 2b l’Alta Corte
ha, come rammenta CO 1 nella sua decisione, confermato tale possibilità
generale. L’assicuratore, per quanto esposto in precedenza, deve procedere
all’incasso dei premi e delle partecipazioni arretrate, se il debitore non vi
provvede.
Come
evocato ancora nella STCA 36.2012.59 del 1° febbraio 2013, per quanto concerne
l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione (partecipazioni, premi,
spese amministrative), il Tribunale federale ha più volte dichiarato
applicabile alle casse malati la giurisprudenza secondo cui una cassa di
compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione
formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse
iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver
formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali
casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione (DTF 121 V 109 segg.; RAMI
1983.
pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984 pag. 197).
7.
CO
1, secondo RI 1, dovrebbe dimostrare il suo buon diritto e meglio l’esistenza
di un arretrato mediante un estratto conto. Secondo il ricorrente egli
vanterebbe un credito nei confronti di CO 1. Egli soggiunge che non gli
sarebbero state pagate delle prestazioni e quindi avrebbe subito un danno
dall’agire di CO 1.
Ora
l’assicuratore deve unicamente dimostrare che un conteggio, a fronte di una
fatturazione di prestazioni medico sanitarie a carico dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico sanitarie, è stato correttamente allestito e che
da questo deriva un credito per la partecipazione fissata dalla legge a carico
dell’assicurato. Questo conteggio deve essere correttamente allestito e
considerare tutte le poste del calcolo da ritenere, in maniera corretta.
Qui
l’assicuratore ha provveduto al suo compito. I conteggi posti alla base del
credito non sono stati, come tali, posti in discussione dall’assicurato. Non
incombe a CO 1 dimostrare l’assenza di un credito di RI 1 nei suoi confronti.
Se
RI 1 ritiene di vantare un credito nei confronti di CO 1 siccome avrebbe pagato
prestazioni non dovute o a carico dell’assicuratore o non avrebbe ricevuto
quanto correttamente avrebbe dovuto ricevere, egli deve – con il supporto delle
adeguate pezze giustificative – chiedere all’assicuratore (quantificando
precisamente quanto pretende) di riconoscergli il credito o di emanare una
formale decisione in merito in caso di contestazione. Vantare, senza suffragio
probatorio adeguato, un credito per opporsi al versamento di importi dovuti
all’assicuratore non è di sostegno al ricorrente. Generiche accuse nei
confronti dell’assicuratore non sono ammissibili. Su questi aspetti si rinvia a
quanto già esposto all’attenzione del ricorrente nella STCA 36.2020.40 del 16
novembre 2020 citata dalla stessa Cassa, consid. 9: “Non giova alle tesi del
ricorrente evocare pretese confusioni nella contabilità dell’assicuratore o
indicare pregresse contestazioni e analisi contabili rispettivamente invocare
crediti non resi verosimili e non riconosciuti dall’assicuratore”.
Le
argomentazioni del ricorrente appaiono poi confusamente esposte siccome
riferite in parte alla sua situazione, in parte a quella della moglie e a
tratti è fatto riferimento a un premio LCA. L’argomento, come detto, non è di
pregio.
8.
Le
partecipazioni per complessivi CHF 943,85 costituiscono un credito ampiamente
dimostrato da parte dell’assicurazione. Questa somma deve essere versata da RI
1.
a CO 1 come postulato dalla medesima. I documenti 6, 7, 8 e 9 prodotti agli atti
sono chiari, sufficienti e, come detto, nel merito non contestati
dall’assicurato.
L’assicuratore
chiede anche il versamento delle spese per CHF 200. Si tratta di spese di
sollecito e amministrative che RI 1 contesta di dovere.
9.
Con
la decisione formale e il precetto esecutivo, la Cassa malati ha preteso
dall'assicurato un importo di CHF 200.- a titolo di spese per averlo dovuto
richiamare, diffidare ed escutere.
Nella
DTF 125 V 276 il TF ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un
assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura
delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora
dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai
costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di
versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le
disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino
una regolamentazione al riguardo.
Questo
principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore
fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava
nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012,
secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero
potuto essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può
riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista
dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
In
concreto il Regolamento "Assicurazioni secondo la LAMal",
prodotto dall'assicuratore nell'edizione 01.2018, all'art. 14.2 prevede che "spese
dell'CO 1 per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona
assicurata".
Queste
spese sono dovute per colpa dell'assicurato medesimo, che non ha pagato nei
termini di tempo previsti le sue partecipazioni. Esse trovano infatti il loro
fondamento nell'art. 105b cpv. 2 OAMal e nel predetto Regolamento, perciò il
loro addebito è giustificato. L’importo va confermato perché in concreto (come
corroborano i documenti da 11 a 18 prodotti dall’assicuratore) gli interventi
dell’assicuratore sono stati molteplici a fronte di un importo di poco
inferiore ai CHF 950 di credito, composto comunque da complessivamente 4 conteggi
che hanno comportato un impegno amministrativo per CO 1.
10.
Per
quanto attiene alle spese esecutive, che la decisione non imputa direttamente
all’assicurato, va ricordato a RI 1 che con sentenza K 114/03 del 22 luglio
2005.
l'Alta Corte ha affermato:
"
L'assunzione delle spese esecutive viene invece disciplinata dall'art.
68.
LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto
ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio può intanto
sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore. Questi costi sono
dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel
caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid.
4.
e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di
rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è
ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004 in re B., K 144/03).”.
Le
spese esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di
rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il
rigetto (STF K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004,
36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS/RSAS 2001 pag. 568 consid.
5.
con riferimenti; Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K.
Ammon/F. Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a
ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein
auf die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet
der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung
rügen, muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di rigetto
dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile
pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STF K 68/04 del 26
agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).
Per
cui queste spese non fanno correttamente parte del rigetto dell'opposizione, ma
rimangono a carico del debitore escusso.
11.
Alla
luce di quanto esposto la decisione su opposizione impugnata deve essere
integralmente confermata. L'opposizione 24 settembre 2020 al precetto esecutivo
n. __________ del 22 dicembre 2020 emesso dall'Ufficio di esecuzione di __________
è rigettata in via definitiva per l’importo di CHF 943,85 oltre alle spese
amministrative dell’assicuratore cifrate in CHF 200.
12.
Il
1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a
LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis
LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura
è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato. La procedura è pertanto di
principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio
concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334).
In
concreto il ricorso ha per oggetto la fissazione di contributi sotto forma di
partecipazione alle spese obbligatorie secondo la LAMal, perciò la procedura è
onerosa ed è quindi applicabile l'art. 29 cpv. 4 Lptca, secondo cui la tassa di
giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi.
Alla
luce della natura e dell'esito del gravame, la stessa va cifrata per l’importo
minimo di CHF 200.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso formulato da RI 1 in data 30 aprile 2021 e successivamente confermato
in particolare il 7 giugno e il 5 luglio 2021 è respinto. Di
conseguenza:
1.1. RI 1 è condannato a
versare a CO 1 l’importo di CHF 943,85 a titolo di partecipazione alle spese di
malattia oltre alle spese di sollecito e di diffida per un importo di CHF 200.
1.2. L'opposizione
dell'assicurato al PE n. __________ del 22 settembre 2020 emesso dall'UE di __________
è rigettata in via definitiva per gli importi di cui al punto 1.1.
2. Le
spese di procedura, fissate in Fr. 200.-, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti