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Decisione

36.2021.34

Inabilità al lavoro per quarantena x Covid-19, problemi cardiologici e psichici.La quarantena non è un danno alla salute indennizzabile,i problemi cardiologici non hanno dato luogo a un'inabilità lavorativa certificata e i disturbi psichici non sono stati indagati approfonditamente. Rinvio atti

3 novembre 2021Italiano37 min

ulteriori referti medici e contestazioni per la mancata risposta e per il mancato

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2021.34

TB

Lugano

3 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 26 maggio 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 27 aprile 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

A. L'11

maggio 2020 (doc. 1) la ditta __________ ha notificato a CO 1 (CO 1 qui di

seguito), presso cui ha assicurato i collaboratori per la perdita di guadagno a

causa di malattia (doc. 1A), che RI 1, 1969, dall'8 maggio 2020 era inabile al

lavoro a causa di "Influenza da covid

19, coronavirus, influenza, difficoltà respiratorie, febbre, bruciore agli

occhi".

A richiesta dell'assicuratore malattia

(doc. 1D), l'assicurato ha trasmesso il certificato del 12 maggio 2020 (doc. C)

rilasciato quello stesso giorno dal medico curante dr. med. __________, che

attestava un'inabilità lavorativa del 100% dall'8 al 22 maggio 2020.

B. Raccolto

il "Questionario in caso d'incapacità lavorativa" presso il curante (doc.

J), su cui si è espresso il 24 giugno 2020 (doc. 3) il suo medico di fiducia,

il 26 maggio 2020 (doc. F) la Cassa malati ha comunicato all'assicurato che gli

eventi di epidemia o pandemia giustificano un'incapacità lavorativa solamente

quando si è contaminati dalla malattia e non si è in grado di lavorare, mentre

l'impossibilità di lavorare a causa di quarantena non è coperta dall'assicurazione.

Fatti

I motivi addotti dall'interessato per giustificare l'incapacità lavorativa

erano di natura preventiva e pertanto non era giustificato riconoscere le

indennità giornaliere per malattia.

C. Il

28 maggio 2020 (doc. G) RI 1 ha contestato questa presa di posizione allegando

una ricetta medica (doc. C1) e in seguito ha trasmesso alla Cassa malati

ulteriori certificati medici (doc. 5A) e si è lamentato di non avere ricevuto

una risposta da parte dell'incaricato dell'assicurazione malattia malgrado la

documentazione medica già inviata e poi ritrasmessa (doc. 6). Sono seguiti

ulteriori referti medici e contestazioni per la mancata risposta e per il mancato

pagamento delle indennità giornaliere (docc. 6A, K, L e N). Il 24 giugno 2020

(doc. 9) la Cassa malati ha interpellato il cardiologo curante dr. med. __________.

Con decisione del 25 giugno 2020 (doc.

10) CO 1 ha confermato la sua precedente posizione poiché, sulla scorta del

questionario del dr. med. __________, il medico di fiducia ha rilevato che l'assenza

dal lavoro era fondata su motivi precauzionali e non per un danno alla salute,

circostanza che non soddisfa le condizioni per l'adempimento di una perdita di

guadagno. Inoltre i farmaci che sono stati prescritti non potevano essere

correlati a una condizione di salute tale da giustificare un'inabilità

lavorativa. Nessuna indennità giornaliera era perciò corrisposta.

D. All'opposizione

del 17 luglio 2020 (doc. 12) l'assicurato ha allegato della documentazione

medica, in parte già prodotta in precedenza, chiedendo il riconoscimento delle

indennità giornaliere per malattia retroattivamente al primo certificato

medico.

E. Il

24 marzo 2021 (doc. 16) il medico fiduciario dr. med. __________ si è

pronunciato sui referti dei dr. __________, __________ e __________ addotti

dall'opponente e dai medici stessi e il 12 aprile 2021 (doc. 17) ha risposto a

dei quesiti complementari sottopostigli dalla Cassa malati.

F. Con

STCA 36.2021.12 del 19 aprile 2021 il Tribunale ha statuito sul ricorso del 24

febbraio 2021 dell'assicurato, accertando un ingiustificato ritardo commesso da

CO 1 e condannandola a emanare una decisione su opposizione.

G. Il

27 aprile 2021 (doc. A) CO 1 ha respinto l'opposizione in assenza di prove

mediche convincenti per giustificare un'inabilità lavorativa per le tre

interruzioni del lavoro certificate dal medico curante dall'8 maggio al 15

giugno 2020, dal cardiologo curante dal 18 al 30 giugno 2020 e dallo psichiatra

curante dal 1° giugno al 31 luglio 2020. La Cassa malati ha infatti rilevato

che il dr. med. __________, espressamente interpellato dall'amministrazione, ha

indicato che l'interessato si trovava in quarantena per sospetto Covid-19

positivo in famiglia, risultato che poi si era rivelato negativo. La ricetta

del 12 maggio 2020 è stata sottoposta all'attenzione del medico fiduciario della

Cassa malati, il quale non ha ritenuto esservi dei validi motivi per

giustificare una inabilità lavorativa. A seguito della decisione del 25 giugno

2020 di rifiuto di riconoscere delle prestazioni, l'assicuratore ha ricevuto il

rapporto del dr. med. __________, cardiologo a cui si è rivolto l'assicurato,

tre certificati dello psichiatra curante dr. __________ attestanti un'inabilità

lavorativa totale, così come il successivo rapporto medico del 20 luglio 2020. L'amministrazione

ha quindi riportato il parere del suo medico di fiducia su ciascuno dei tre

specialisti intervenuti e le risposte alle ulteriori domande complementari che

gli sono state formulate e ha riscontrato delle "situazioni strane e persino dubbie" (pag.

9). Nel questionario compilato il 18 maggio 2020 il curante non ha mai fatto

riferimento a problemi di salute dell'assicurato aventi un influsso sulla

capacità lavorativa ed è solo nel suo scritto del 23 luglio 2020 che il dr.

med. __________ ha giustificato, retroattivamente, l'interruzione del lavoro

dell'assicurato per disturbi psichici dall'8 maggio 2020, sebbene lo psichiatra

curante abbia attestato dal 1° giugno 2020 l’inabilità al lavoro. Alla luce di

queste attestazioni e del fatto che l'assicurato ha consultato il suo

psichiatra il 1°, il 3 e il 10 giugno 2020 (che ha redatto già il 2 giugno 2020

un certificato di inabilità lavorativa), per l'amministrazione sarebbe

incomprensibile che i primi documenti ricevuti a seguito della decisione del 26

giugno 2020 siano il rapporto e il certificato medico del cardiologo, il quale ha

attestato un'inabilità lavorativa limitata dal 18 al 30 giugno 2020. Il dottor __________

riconduce la causa dei disturbi psichici a un importante stress emotivo legato

a un intervento cardiochirurgico di un amico dell'assicurato avvenuto il 18

maggio 2020, d’avviso dell’assicuratore il curante non fornirebbe dettagli al

riguardo, egli non ha comunque attestato un'incapacità lavorativa dal 18 maggio

2020. I primi certificati dello psichiatra sono di inizio giugno 2020 ma

portati all'attenzione della Cassa solo il 20 luglio 2020. In base al principio

della dichiarazione della prima ora, per la Cassa, né i medici curanti né l'assicurato

hanno reso sufficientemente credibili le incapacità lavorative, i referti non

hanno il valore probatorio richiesto dalla giurisprudenza. Da ultimo l'inabilità

al lavoro certificata dallo psichiatra non sarebbe stata segnalata entro il

termine di 7 giorni previsto dalle CGA, perciò quale primo giorno di inabilità

lavorativa sarebbe da considerare il giorno della notifica, 20 luglio 2020. Da

tale notifica decorre il termine di attesa di 14 giorni, perciò anche qualora

si considerasse un'inabilità lavorativa nessun indennizzo deve essere

riconosciuto ritenuta la durata dell’IL sino al 31 luglio 2020.

H. Con

ricorso del 26 maggio 2021 (doc. I) RI 1, rappresentato da RA 1, ha chiesto al

TCA che la Cassa gli riconosca, con effetto retroattivo dall'11 maggio al 31

luglio 2020, le indennità per perdita di guadagno per malattia secondo i

certificati medici, lamentando il mancato accertamento mediante perizia da

parte di CO 1 delle sue condizioni. L'insorgente ha nuovamente prodotto al TCA documentazione,

sostanzialmente di carattere medico, già allegata all'opposizione (docc. A-N).

I. Con

risposta del 5 luglio 2021 (doc. VI) CO 1 ha proposto al Tribunale di

accogliere parzialmente il ricorso per l'incapacità lavorativa per motivi

psichici annunciata dal 1° giugno al 31 luglio 2020 dal dr. med. __________ e

di rinviarle gli atti per complemento istruttorio e nuova decisione. Per

contro, per l’incapacità lavorativa dall'8 maggio 2020 (quarantena da Covid-19

attesta dal dr. med. __________) e dal 18 giugno 2020 (certificata dal dr. __________),

la Cassa malati ha chiesto di respingere il ricorso con argomenti che, se

necessario, saranno ripresi in corso di motivazione. Il 13 luglio 2021 il

ricorrente ha confermato le proprie richieste (doc. VIII). Il 6 settembre 2021

(doc. XI) l'assicuratore malattia si è espresso sulle ulteriori censure del

ricorrente, mentre il ricorrente, il 9 settembre 2021 (doc. XIII) ha replicato.

La Cassa malati ha nuovamente, brevemente, preso posizione in merito il 24

settembre 2021 (doc. XV).

considerato in diritto

in ordine

1. La presente

vertenza, anche alla luce dell’esito, non pone questioni giuridiche di

principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria

o della valutazione delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione

di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante

giurisprudenza del Tribunale federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;

STFA I 707/00 del 21 luglio 2003). Primo tema in discussione è l’adeguato

rispetto, da parte di CO 1, del diritto di essere sentito del ricorrente. Il

tema giuridico è stato estremamente dettagliato nella sua analisi, da

giurisprudenza e dottrina (citate sotto). Non presenta quindi difficoltà e

neppure, in concreto, il caso è fattualmente complesso. D’altro canto

compito del Tribunale nella sua composizione monocratica, è stabilire, sulla

scorta dei certificati medici e delle valutazioni del fiduciario della Cassa,

se il ricorrente, sulla base degli art. 67 e ss. LAMal, oggetto di approfondita

dottrina e fiorente giurisprudenza, debba vedersi riconosciuto indennità

giornaliere. Anche in questo caso i fatti non sono complessi o di difficile

acquisizione probatoria ed il diritto sviluppato. Il giudizio monocratico si

impone in concreto. Su questi temi si veda Ivano

Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione

di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici

alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e

segg.

Considerandi

2.

Occorre

esaminare se la Cassa malati abbia violato il diritto di essere sentito del

ricorrente (doc. VIII) per la mancata trasmissione del parere del medico

fiduciario dr. __________, ciò che gli avrebbe impedito di confrontarsi con

esso e di capire quale altra documentazione potesse essergli utile per

determinarsi sulla sua incapacità lavorativa.

Come costantemente

ribadito da questo TCA, per l'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le parti hanno diritto

di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua violazione

conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito,

all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione impugnata (DTF

144.

I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio a DTF 137 I 195 consid. 2.2 pag. 197).

Il diritto di essere sentito serve da un lato all'accertamento dei fatti e da

un altro lato comprende la facoltà per l'interessato di esprimersi prima della

resa di una decisione, che interviene a modificare la posizione giuridica dell'interessato,

segnatamente se il provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli

ha diritto di consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti

rilevanti, di esigerne l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi

esprimere sulle relative risultanze nella misura in cui possano influire sulla

decisione. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla

procedura comprende tutte le facoltà, che devono essere concesse a una parte,

in modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua

tesi. Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di

essere informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla

procedura per quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è

possibile in maniera generale e astratta stabilire in quale misura si estende

questo diritto, ma occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11

consid. 5.3 pag. 17; 135 II

286.

consid. 5.1 pag. 293; 135 I 279 consid. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 consid. 3.1 pag. 370 e sentenze ivi citate;).

Il diritto di essere sentito comprende

l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo

scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di

afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto

della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa,

e dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza

della decisione medesima. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a

pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte;

essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad

influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF

129.

I 232 consid. 3.2).

Secondo l'art. 42 LPGA, le parti hanno

diritto di essere sentite. Non devono obbligatoriamente essere sentite prima di

decisioni impugnabili mediante opposizione. In ogni caso, al più tardi durante

la procedura di opposizione l'amministrazione deve dare la possibilità alla

parte interessata di pronunciarsi sulle prove e sulla procedura in forma

sufficiente (DTF 132 V 368 consid.

6.

pag. 374). L'audizione delle parti, che costituisce un aspetto del diritto di

essere sentito, non è necessaria nella procedura d'istruzione che

precede l'emanazione di decisioni impugnabili mediante opposizione. La LPGA

contiene a questo proposito una regolamentazione esaustiva (DTF 132 V 368 consid.

6).

3.

In

concreto il ricorrente rimprovera all'assicuratore di non avergli messo a

disposizione il rapporto del suo medico fiduciario dr. __________ e quindi di

non averlo reso edotto del contenuto della sua valutazione. Nelle osservazioni

del 6 settembre 2021 (doc. XI) la Cassa malati ha riconosciuto che detto

verbale non è stato inviato all'interessato, non sussistendo l'obbligo di

sentirlo prima di emanare la decisione (art. 42 LPGA), ma ha osservato che la

conclusione di questo medico di fiducia è stata ripresa nella decisione formale

del 25 giugno 2020.

Nella decisione su opposizione del 27

aprile 2021 (doc. A) la Cassa malati ha poi riportato per esteso il parere del

suo medico di fiducia in merito alla ricetta del 12 maggio 2020 del dr. med. __________

(cfr. punto 12 pag. 5).

Pur dovendo rilevare che alcuni aspetti

delle verifiche dal fiduciario della Cassa non sono state poste a disposizione

del ricorrente se non con la produzione degli atti al TCA (verbale del

colloquio del fiduciario), l'apparente violazione del diritto di essere sentito

subita dall'assicurato (per non avere ricevuto a tempo debito il verbale di

colloquio del dr. med. __________) non impone di annullare la decisione. La

decisione impugnata non si fonda su tale atto. D’altro canto in sede

processuale il ricorrente si è potuto ampiamente esprimere in merito e,

comunque, il TCA ha piena cognizione. Un rinvio, per le ragioni addotte, alla

Cassa costituirebbe uno sterile esercizio di stile.

nel merito

4.

Oggetto

del contendere è sapere se la Cassa malati sia tenuta a versare all'insorgente

delle indennità giornaliere per malattia per l'inabilità lavorativa certificata

dall'8 maggio al 31 luglio 2020.

5.

Per

l'art. 3 cpv. 1 LPGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica,

mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda

un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro. Ai sensi dell'art. 6 LPGA, è considerata incapacità al lavoro qualsiasi

incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica,

mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella

professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di

lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili

in un'altra professione o campo d'attività. È considerata incapacità al

guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul

mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un

danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto

l'assicurato alle cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili

(art. 7 cpv. 1 LPGA). Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno

sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre,

sussiste un'incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente

superabile (art. 7 cpv. 2 LPGA).

6.

Per quanto concerne l'assicurazione

facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67 LAMal prevede che:

" 1Le

persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa e

aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un'assicurazione

d'indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso

1.

o 3 LVAMal.

2Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per l'assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

3L'assicurazione d'indennità giornaliera può

essere stipulata nella forma d'assicurazione collettiva. Le assicurazioni

collettive possono essere stipulate da:

a. datori di lavoro, per sé

stessi e per i propri dipendenti;

b. associazioni

di datori di lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i

dipendenti dei loro membri;

c. associazioni di dipendenti,

per i propri membri.".

Secondo l'art.

72.

cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità

giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi

possono limitare la copertura alla malattia e alla maternità. L'art. 72 cpv.

1bis LAMal prevede che le prestazioni assunte sono collegate al periodo di

incapacità lavorativa. A norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità

giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta

di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti il diritto

nasce il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio

del diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva

riduzione del premio. Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia

stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è

tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata

minima di riscossione. L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità

giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni

compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è

applicabile. In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una

corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso

3.

È mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua

(art. 72 cpv. 4 LAMal). Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera

sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo

69.

LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720

indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle

indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.

7.

Secondo la giurisprudenza

sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza applicabile anche all'attuale

art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag.

430) – è considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute

non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto

in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività

rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 consid. 1c; DTF

111.

V 239 consid. 1b).

L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007:

Tribunale federale) ha rammentato che la giurisprudenza sviluppata in

precedenza vale anche vigente la LPGA (sentenza U 193/03 del 22 giugno 2004,

consid. 1.3 e seguenti con riferimenti). Sapere se esista un'incapacità

lavorativa tale da giustificare il riconoscimento del diritto a prestazioni va

valutato in considerazione dei dati forniti dal medico. Determinante non è,

comunque, l'apprezzamento medico-teorico - anche se il giudice non se ne

scosterà senza sufficienti motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la

sfera d'apprezzamento del medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.)

-, bensì la diminuzione della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal

danno alla salute (DTF 114 V 283 consid. 1c). Il grado dell'incapacità

lavorativa viene valutato con riferimento all'impossibilità, derivante da

motivi di salute, di adempiere, secondo quanto può essere ragionevolmente

richiesto, la professione normalmente esercitata dall'assicurato. L'incapacità

di guadagno si distingue dall'incapacità di lavoro per il fatto che essa

considera quale guadagno può e deve ancora essere realizzato dall'interessato,

utilizzando la sua capacità lavorativa residua in un mercato del lavoro

equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è l'impossibilità fisica di

muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità psichica di agire con

metodo. Essa viene valutata nella propria professione rispettivamente in altri

lavori e attività.

8.

Nel

caso di specie, dalla documentazione agli atti emerge che la "Dichiarazione

d'incapacità lavorativa malattia" compilata dall'assicurato l'11 maggio

2020.

(doc. 1) e trasmessa per via telematica alla Cassa malati indica che egli

è risultato inabile al lavoro al 100% dall'8 maggio 2020 per malattia, e meglio

"Influenza da covid 19, coronavirus,

influenza, difficoltà respiratorie, febbre, bruciore agli occhi.".

Il curante dr. med. __________,

medicina interna generale FMH, ha certificato il 12 maggio 2020 (doc. C) un'inabilità

lavorativa del 100% dall'8 fino al 22 maggio 2020 e con ricetta di pari data

(doc. C1) ha prescritto all'assicurato uno sciroppo (Solmucalm) e uno spray

(Drossadin). La Cassa malati lo ha interpellato inviandogli il 14 maggio 2020

(doc. J) il "Questionario in caso d'incapacità lavorativa" da

compilare. Dalle risposte che il dr. med. __________ ha fornito il 18 maggio

2020.

risulta che l'interessato era inabile al lavoro a causa del COVID-19

(risposta n. 1), che il medico l'ha visitato l'11 maggio 2020 perché il "paziente in quarantena per sospetto Covid-19 positivo

in famiglia", che non ha necessitato di essere ospedalizzato

(risposta n. 2) e che non è stato fatto il test per il COVID-19 (risposta n. 3)

visto che non presentava dei sintomi (risposta n. 5). Era in quarantena

(risposta n. 7) e la domanda n. 8 sul motivo della quarantena è stata lasciata

in bianco. Alla domanda n. 9 a sapere se l'interessato era in incapacità

lavorativa a causa del COVID-19 per un motivo che non era legato a un danno

alla salute, il medico ha risposto che "paziente

in quarantena per sospetto Covid-19 positivo in famiglia" e

alla successiva domanda se v'erano informazioni particolari da comunicare il

curante ha indicato che "Famigliare

risultato poi negativo". Nel certificato medico del 20 maggio

2020.

(doc. E) il dr. __________ ha attestato un'inabilità lavorativa completa

dal 23 al 31 maggio 2020 e il 29 maggio 2020 (doc. H) dal 1° al 15 giugno 2020.

Il dr. med. __________, FMH psichiatria

e psicoterapia, dal canto suo, ha certificato, il 2 giugno 2020 (doc. D), che l'assicurato

era inabile all'attività lavorativa in ragione del 100% per malattia sino al 1°

luglio 2020. Mentre con rapporto del 18 giugno 2020 (doc. K) il cardiologo FMH

dr. med. __________, ha indicato di avere già valutato l'assicurato nel 2018, riscontrando

uno stato di distonia neurovegetativa, ansia depressione reattiva parossistica,

ipertensione, stress riaccusato di recente per problemi personali. La terapia

in atto, non continuativa, era di Coveram 5/5 mg 1/die e Dilatrend 25 mg mezza

pastiglia al giorno. Per lo status e la situazione generale lo specialista ha

rilevato aspetti esulanti la sua specializzazione ossia tratto ansioso reattivo.

Lo specialista ha accertato che il cuore è morfologicamente e funzionalmente

nella norma escludendo patologie cardiache e ritenendo il sussistere di uno

stato di distonia neurovegetativa, un calo funzionale come da sindrome da

fatica. Nonostante l’assenza di patologie cardiache inabilitanti il dr. med. __________

ha certificato (docc. D1 e L), che l'interessato era inabile al lavoro al 100%

per malattia fino al 30 giugno 2020.

9.

Il

fiduciario dr. med. __________, FMH pneumologia, interpellato dalla Cassa in

merito alla ricetta medica rilasciata dal medico curante il 24 giugno 2020

(doc. 3), a ritenuto unicamente i prodotti prescritti sintomatici per gli

episodi tussigeni.

10.

Con

certificato del 1° luglio 2020 (doc. D2) il dr. __________ ha attestato l'inabilità

lavorativa totale dell'interessato fino al 15 luglio 2020 e il 15 luglio l'ha

prolungata fino al 31 luglio 2020 (doc. 12).

Lo

psichiatra ha poi redatto il 20 luglio 2020 (doc. 13) all'indirizzo di CO 1 un

rapporto del seguente tenore:

"

Il paziente è seguito presso il mio studio, con un doppio approccio terapeutico,

farmacologico e psicoterapeutico, dal 18.10.2019. E affetto da un disturbo da

gioco d'azzardo patologico (DSM 5 312.31 ICD 10 F 63.0) di media gravità, in

comorbidità con un disturbo dell'adattamento con ansia e umore depresso misti

(DSM 5 309.28 ICD 10 F 43.23). A causa di una situazione di importante stress

emotivo legata a un intervento cardiochirurgico ad un amico a cui è molto

legato e avvenuto in data 18.05.2020, ha iniziato a sviluppare una

sintomatologia ansiosa caratterizzata da ansia libera, correlati somatici,

deflessione del tono dell'umore e insonnia, da me valutata in data 01.06.2020.

In quella circostanza venivano riferiti inoltre intensi sentimenti di

inadeguatezza e di incapacità a prendersi cura dell'amico, acuiti anche dai

vissuti relativi alla chiusura imposta dall'epidemia di Coronavirus.

Attualmente assume la seguente terapia: Paronex 40 mg/die, Xanax 0,25 mg 1-0-1,

Halcion 0,250 mg/sera.

È stato rivalutato anche in data

03.06.2020, 10.06.2020, 01.07.2020 e 15.07.2020, denotando un quadro clinico di

sostanziale stabilità e non ravvisando, attualmente, miglioramenti sostanziali.

Si ritiene quindi, per la gravità e la

recidiva della patologia di cui è affetto e che condiziona sicuramente una

normale performance lavorativa, oltre a quella propriamente esistenziale, che

il paziente sia assolutamente inabile all'attività lavorativa nella misura del

100% dalla data del 01.06.2020 sino al 31.07.2020, salvo complicazioni

cliniche.".

Dal canto suo il curante dr. med. __________

ha scritto alla Cassa malati, il 23 luglio 2020 (doc. 14), rilevando come “il

paziente non aveva sintomi di Covid 19” ma era “estremamente depresso e

ansioso” … “da considerare in inabilità lavorativa dal 08.05.2020 per

motivi psichici” … “confermati dallo psichiatra il 20.07.2020”, attestando,

in merito al questionario per inabilità lavorativa del 14.05.2020, che il

paziente non presentava sintomi di Covid 19, ma si presentava

"

… già estremamente depresso e ansioso a causa dell'intervento operatorio

al cuore che ha subito un suo intimo amico. Era già dunque da considerare in

inabilità lavorativa dal 08.05.2020 per motivi psichici che vengono confermati

dallo psichiatra Dr. __________ nella lettera del 20.07.2020.".

Su invito della Cassa malati, il dr.

med. __________ ha risposto il 24 marzo 2021 (doc. 16) a quesiti riguardanti i

rapporti dei tre medici curanti dell'assicurato come segue:

" Questions

sur les rapports Dr __________, FMH médecine générale:

Ad 1: Le rapport

médical du 18.05.2020 ne permet pas de justifier une incapacité de travail. Le

médecin parle d'une suspicion de covid-19, d'autant plus que ce diagnostic ne

sera jamais confirmé.

Ad 2: L'ordonnance du

12.05.2020

ne suffit pas à démontrer de manière hautement vraisemblable l'arrêt

de travail de l'assuré. En effet il s'agit d'un médicament antiseptique pour la

bouche et d'un médicament mucolytique (pour favoriser l'expectoration).

Ad 3: Dans son rapport

médical du 23.07.2020, le Dr __________, voyant notre refus de prendre en

charge les indemnités, annonce de manière nouvelle pour cette incapacité de

travail débutant le 08.05.2020, que son patient souffre de trouble anxieux et

dépressifs liés à l'opération du cœur d'un ami. Pourquoi n'a-t-il pas signalé cela

dans son rapport médical du 18.05.2021? Ce changement de diagnostic

incapacitant est douteux.

Questions sur les

rapports du Dr __________, cardiologue FMH:

Ad 1: Dans son rapport

médical du 18.06.2020, le cardiologue retient les diagnostics suivants:

Dystonie neurovégétative; réaction paroxystique anxio-dépressive; Hypertension;

stress personnel.

Le cardiologue ne

donne aucune valeur de la pression artérielle. A-t-elle été mesurée? Il dit que

cette hypertension est secondaire au stress et que son traitement n'est qu'intermittent

(Coveram + Dilatrend). L'examen cardiologique est décrit comme normal (ECG de

base, ergométrie et échocardiographie).

Les constatations du

cardiologue, dans son rapport médical, confirment donc l'absence d'un problème

cardiaque.

Ces constatations ne

justifient ainsi aucun arrêt de travail pour des raisons cardiologiques. Donc l'arrêt

de travail de 12 jours donné par le cardiologue le 18.06.2020 ne me paraît pas

être justifié sur le plan cardiologique. De plus il me paraît clair que le

cardiologue ne peut attester que des incapacités de travail liée à sa

spécialité.

Questions sur les

rapports du Dr __________, psychiatre FMH:

Dans son rapport

médical du 20.07.2020, le psychiatre semble dire que son patient souffre

maintenant d'une situation de stress plus marquée qu'auparavant, situation liée

à une intervention cardiaque chez un ami. Pour cette raison le psychiatre

justifie l'arrêt de travail qu'il donne du 03.06.2020 au 31.07.2020 (Ce ne sont

pas les mêmes dates d'arrêt de travail que celles données par le Dr __________).

Il est étonnant

toutefois de noter que même si le client a dû consulter à 4 reprises en 6

semaines son psychiatre, le traitement médicamenteux en cours n'a absolument

pas été modifié. Il est exactement le même depuis plusieurs mois (voir rapport

du psychiatre du 13.01.2020) et n'a pas empêché le client de travailler sous ce

traitement normalement depuis au moins le début de l'année 2020. Certes le

client a peut-être été stressé et marqué par la maladie de son ami, mais pas au

point de justifier une incapacité de travail.

C'est aussi très

surprenant d'avoir reçu l'incapacité de travail du psychiatre, très

tardivement, le 20.07.2020, soit 7 semaines après son début et uniquement dans

le cadre d'une opposition du client à notre décision de refus de prestations.

En résumé, pour moi

les incapacités de travail données par les Dr __________, __________ et __________

n'ont pas de justification médicale hautement vraisemblable. Je pense

que nous devons les refuser.".

Nel suo complemento del 12 aprile 2021

(doc. 17) il medesimo medico di fiducia di CO 1 ha così risposto ad ulteriori

quesiti che gli sono stati sottoposti:

" question

1:

Non, le rapport

médical du cardiologue ne rend pas hautement vraisemblable l'incapacité de

travail donnée par ce spécialiste. En effet, ce spécialiste se prononce

tardivement en attestant une incapacité de travail relevant d'une pathologie ne

correspondant pas à sa spécialité médicale. Il atteste dans son rapport médical

du 18.06.2020, par les faits qu'il expose, que le client ne présente aucun

problème cardiaque incapacitant. Il atteste un syndrome anxieux avec des

manifestations neuro-végétatives dont une hypertension artérielle contrôlée par

le traitement (on le suppose puisqu'aucune valeur de pression artérielle n'est

signalée dans ce rapport médical).

question 2:

Non, le rapport

médical du psychiatre du 20.07.2020 ne rend pas hautement vraisemblable l'incapacité

de travail attestée par ce spécialiste.

En effet, même si le

psychiatre parle d'une situation de stress engendrée chez le patient par le

problème cardiaque d'un ami, cette situation n'a engendré aucune modification

du traitement médicamenteux en cours depuis plusieurs mois, puisque le psychiatre

rapporte exactement le même traitement médicamenteux que dans son rapport

médical du 18.01.2020. Le patient a travaillé tout le temps depuis le début de

l'année 2020 avec le même traitement médicamenteux. Si le stress et l'anxiété

avaient été aussi importante qu'annoncés, le traitement médicamenteux aurait dû

être certainement modifié ou augmenté.

question 3:

Non. Ce qui me frappe

dans ce dossier est la chronologie des rapports médicaux fournis pour essayer

de justifier une incapacité de travail. D'abord il y a une annonce tardive du

"problème" de santé, puis on nous parle d'une suspicion non confirmée

de Covid-19 et devant le refus de l'assurance de prendre en charge les

prestations, d'autres "problèmes médicaux" sont mis en avant.

question 4:

Oui le dossier me

semble suffisamment complet pour que l'assurance puisse se prononcer.".

11.

Per

costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale

l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia

giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo

amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U

281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in

BJM 1989, p. 30ss.). Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p.

33.

ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte

federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente

motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere

degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009

del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465 consid. 4.4 e consid. 4.7, il

Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può

fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle

dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in

tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle

armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1

CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di

perizie affidate dagli assicuratori sociali a medici esterni

all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti in ossequio alla

procedura di cui all’art. 44 LPGA, esse godono di piena forza probatoria, a

condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio

l’affidabilità (cfr. STF 8C_839/2016 del 12 aprile 2017 consid. 3.2 e 8C_862/2014

del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il

valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui

temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle

censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena

conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto

medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr.

21.

p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p.

191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti). L'elemento rilevante per

decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la

sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo

contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia,

precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri

medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come

farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è

l’opinione più adeguata (cfr. STFA I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in

fine; STFA I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

12.

In

concreto va osservato come:

Per l'inabilità lavorativa per il

periodo dall'8 al 31 maggio 2020

Come risulta chiaramente dal

questionario del 18 maggio 2020 (doc. 2), l'assicurato è stato messo in

quarantena dal suo medico curante per sospetto caso di COVID-19 positivo in

famiglia e quindi dichiarato inabile al lavoro dal dr. med. __________ dall'8

al 22 maggio 2020 (doc. C). Ciò non permette di ritenere una IL pensionabile, non

trattandosi della comparsa di una malattia e quindi della realizzazione di un

danno alla salute giusta l'art. 6 LPGA.

Il giudice delle assicurazioni sociali

deve dare più peso alle prime dichiarazioni, le quali sono espresse in generale

in un momento in cui le persone interessate non sono ancora consapevoli delle

conseguenze giuridiche del loro dire (cosiddette dichiarazioni della prima

ora) (DTF 142 V 590 consid. 5.2; STF 8C_438/2020 del 22 dicembre 2020

consid. 6.1).

Le precisazioni del 23 luglio 2020 del

dr. __________, secondo cui l'assicurato non aveva in effetti sintomi di

COVID-19, ma era già estremamente depresso e ansioso a causa dell'intervento al

cuore subito da un suo intimo amico, essendo state espresse dopo la decisione

di rifiuto delle prestazioni del 25 giugno 2020 (e non da uno psichiatra

specialista qual è il dr. __________), non sono atte a sovvertire le

conclusioni che si possono trarre dagli atti. Infatti, la preesistenza di un

disagio psichico nell'assicurato non muta la circostanza che l'inabilità

lavorativa iniziale dall'8 al 22 maggio 2020 sia stata inizialmente attestata dal

curante per la quarantena nell'ambito del COVID-19 e non per un riconosciuto

danno alla salute. Prova ne è che la notifica di malattia all'assicuratore

malattia effettuata dall'interessato medesimo indica espressamente che l'assenza

dal lavoro era dovuta a influenza da COVID-19, influenza, difficoltà

respiratorie e febbre e quindi nulla ha a che vedere con i suoi preesistenti

disturbi psichici. Peraltro, lo stesso dottor __________ ha prescritto al suo

paziente, il 12 maggio 2020, due blandi farmaci contro la tosse, che di certo

non possono giustificare un'inabilità lavorativa di due settimane.

Per il periodo di inabilità

lavorativa dal 18 al 30 giugno 2020

Il dr. med. __________, FMH

cardiologia, ha certificato il 18 giugno 2020 che l'assicurato era inabile al

lavoro al 100% fino a fine mese. Come riportato in precedenza a fondamento

della sua valutazione questo specialista ha posto aspetti che non ottengono lo

status cardiologico del ricorrente.

Il Dr. __________ non ha attestato

patologie inabilitanti il lavoro.

Per l'incapacità lavorativa attestata

dal 23 al 31 maggio 2020

Il dr. __________ ha continuato a

certificare un'inabilità lavorativa dal 23 al 31 maggio 2020 (doc. E) e nel suo

complemento del 23 luglio 2020 ha fatto riferimento allo psichiatra curante,

dr. med. __________, per giustificare che questa inabilità lavorativa era

dovuta sin dall'8 maggio 2020 per motivi medici. Va rilevato qui che lo

specialista ha attestato un'incapacità lavorativa dell'assicurato soltanto dal

1° giugno 2020. Ciò stante, la precisazione comunicata dal medico curante

dell'assicurato alla Cassa malati appena dopo l'inoltro dell'opposizione contro

la decisione di rifiuto del versamento di indennità giornaliere per malattia

non è d’aiuto al ricorrente. Non è possibile riconoscere il diritto

dell'assicurato a ricevere delle indennità giornaliere per perdita di guadagno

durante detto periodo.

Per l'incapacità lavorativa dal 1° giugno

al 31 luglio 2020

Il dr. med. __________, FMH psichiatria

e psicoterapia, ha certificato il 2 giugno 2020 (doc. D) che l'assicurato era

inabile al 100% per malattia sino al 1° luglio 2020. Il 1° luglio 2020 (doc.

D2), poi, ha prolungato questa incapacità lavorativa fino al 15 luglio 2020 e

con il rapporto del 20 luglio 2020 (doc. 13) ha indicato che si estendeva dal

1° giugno al 31 luglio 2020.

Già in sua cura dal 18 ottobre 2019 per

un disturbo da gioco d'azzardo patologico di media gravità e un disturbo

dell'adattamento con ansia e umore depresso misti, lo psichiatra ha riferito

che a causa di una situazione di importante stress emotivo legata a un

intervento chirurgico al cuore subito il 18 maggio 2020 da un amico a cui

l'assicurato era molto legato, quest'ultimo ha iniziato a sviluppare una

sintomatologia ansiosa caratterizzata da ansia libera, correlati somatici,

deflessione del tono dell'umore e insonnia, situazione che il dr. __________ ha

valutato il 1° giugno 2020. Perciò, nel certificato del giorno seguente lo

specialista ha attestato un'inabilità lavorativa totale.

Lo stato di salute del ricorrente è poi

stato rivalutato dallo psichiatra il 3 e il 10 giugno 2020, come pure il 1° e

il 15 luglio 2020, denotando un quadro clinico di sostanziale stabilità e non

ravvisando, a quel momento, come pure al 20 luglio 2020 quando ha redatto il

suo referto, miglioramenti sostanziali. Pertanto, vista la gravità e la

recidiva della patologia che, a suo dire, condizionava sicuramente una normale

performance lavorativa dell'assicurato, oltre a quella propriamente esistenziale,

l'ha ritenuto totalmente inabile al lavoro dal 1° giugno al 31 luglio 2020. La

terapia psicofarmacologia in essere al 20 luglio 2020 era di Paronex 40 mg/die,

Xanax 0,25 mg 1-0-1, Halcion 0,25 mg/sera.

In effetti, come ha rilevato il dr.

med. __________, medico fiduciario della Cassa malati, questi medicamenti e i

relativi dosaggi sono i medesimi che si riscontrano nel referto del 13 gennaio

2020.

(doc. 18) dello stesso dottor __________, in cui quest'ultimo ha riferito

del disturbo da gioco d'azzardo patologico di media gravità, a quel momento

peggiorato, che condizionava l'assicurato nelle relazioni sociali ed affettive

e nell'attività lavorativa, tanto che lo psichiatra gli aveva consigliato anche

di intraprendere un breve percorso riabilitativo e l'aveva posto in inabilità

lavorativa del 100% fino al 29 febbraio 2020.

Gli aspetti psichici non sono però

stati indagati in maniera congiunta ed approfondita e per tutto il periodo

certificato dal curante.

Non è in particolare chiara la terapia

psicofarmacologica in essere specie dal 1° giugno al 31 luglio 2020, con

conseguente difficoltà per il TCA di stabilire, con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218

consid. 6), se l'assicurato sia stato inabile al lavoro nel periodo citato. Ne

viene che gli atti vanno rinviati a CO 1 per un approfondimento della

questione.

13.

Visto

quanto esposto, il ricorso va parzialmente accolto. La decisione impugnata va

annullata limitatamente al rifiuto, per motivi psichiatrici, di concedere IL

nel periodo 1° giugno – 31 luglio 2020. Gli atti sono rinviati a CO 1 affinché

proceda ai necessari approfondimenti e decida nuovamente.

Per il periodo dall'8 al 31 maggio

2020, invece, non è stata validamente dimostrata l'esistenza di un'incapacità

lavorativa per malattia che dia diritto al versamento di prestazioni per

perdita di guadagno.

14.

In

concreto il ricorso ha per oggetto delle prestazioni assicurative, per le quali

la LAMal non prevede che la procedura sia soggetta a spese. L'insorgente è

rappresentato da RA 1. Richiamata la giurisprudenza in materia di ripetibili (DTF 129 II 297 consid. 5, DTF 119 Ib 412, DTF 112 V 86

consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid.

4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Susanne Leuzinger-Naef, Bundesrechtliche

Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und

unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht, in SZS 1991 pag. 180

ss; DTF 118 V 140 consid. 2= RCC 1992 p. 433 consid. 2a; RCC 1985 p. 411 consid. 4;

DTF 108 V 271 = RCC 1983 p. 329; cfr. la sentenza 30.2009.32 del 2 aprile 2010)

e vista inoltre la STF K 63/06 del 5 settembre 2007 e la giurisprudenza citata,

anche nel caso di specie il ricorrente, siccome il suo

rappresentante, come già rilevato nel precedente giudizio STCA 36.2021.12 del

19.

aprile 2021, né è "persona

senza specifica formazione giuridica" e "Diversamente da un patrocinatore che svolge il mandato

a titolo oneroso (quale avvocato) RA 1 agisce in favore dei suoi associati a

scopo ideale ("a tutela dei cittadini")"

(cfr. consid. 8 pag. 12), né si può ravvisare un agire temerario da parte

dell'assicuratore, non vanno assegnate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto nel senso delle considerazioni esposte.

Di conseguenza:

1.1. La

decisione impugnata è annullata limitatamente al periodo da indennizzare

corrente dal 1° giugno – 31 luglio 2020.

1.2.

Gli atti sono rinviati alla Cassa affinché, esperiti gli accertamenti

necessari evidenziati nelle motivazioni, emette una nuova decisione sul diritto

dell’assicurato a beneficiare di indennità nel periodo 1° giugno 2020 – 31

luglio 2020.

1.3.

Per il resto il ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato La

segretaria

Ivano Ranzanici Stefania

Cagni