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Decisione

36.2021.37

Richiesta RIPAM 2021 in corso d'anno. Domanda d'invio dei moduli da parte dell'assicurato. Moduli giunti tardivamente (secondo l'assicurato). L'onere di rispettare il termine che consente la RIPAM annuale spetta all'assicurato. Buona fede. Decisione della Cassa corretta

16 agosto 2021Italiano22 min

il 4 gennaio 2021), ha contattato (nota telefonica del 5 maggio 2021, doc. 6) il

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Raccomandata

Incarto

n.

36.2021.37

IR/sc

Lugano

16 agosto 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 giugno 2021 formulato da

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 25 maggio 2021 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. Mediante formulario datato 11

gennaio 2021 e pervenuto alla Cassa cantonale di compensazione il 15 gennaio

2021 RI 1, 1977, indipendente, ha chiesto per se e per la convivente __________

(1983), al beneficio di una rendita, unitamente al loro figlio __________

(2015), la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure

medico sanitarie per l’anno 2021. Nella finca destinata alle osservazioni del

suo modulo, l’assicurato ha specificato di inoltrare il “presente modulo

oltre la data indicata in quanto pervenuto il 7.1.2021 nonostante risulti

spedito dai vs. uffici il 18.12.2020” (doc. 1).

Mediante decisione del 31

marzo 2021 l’amministrazione ha accolto la richiesta e concesso al signor RI 1

la riduzione del premio a far tempo dal febbraio e per tutto il 2021 (doc. 2).

1.2. Con scritto 6 aprile 2021 RI

1 si è aggravato mediante reclamo contro tale provvedimento precisando di avere

“fatto richiesta del relativo modulo già ai primi di dicembre 2020; non

ricevendolo, alcuni giorni dopo ho telefonato nuovamente per sollecitarne

l’invio e mi veniva comunicato che il modulo risultava già spedito … in data 18

dicembre 2020; ho quindi richiesto un secondo invio, essendo già trascorsi

diversi giorni. Ho poi ricevuto entrambi i moduli, in contemporanea, solo a

gennaio 2021, motivo per cui non mi è stato possibile inoltrare il modulo entro

Fatti

i termini richiesti”, considerando, in questo modo, giustificato il ritardo

(doc. 3).

L’amministrazione, dopo

avere eseguito le usuali verifiche di calcolo (doc. 4) e quelle concernenti

l’invio dei moduli (doc. 5 da cui appare l’invio di un primo modulo il 18

dicembre 2020 e un secondo, quello richiesto telefonicamente dall’assicurato,

il 4 gennaio 2021), ha contattato (nota telefonica del 5 maggio 2021, doc. 6) il

signor RI 1. Nel corso del colloquio sarebbe stata confermata la mancata

ricezione del modulo inviato il 18 dicembre 2020 prima degli inizi di gennaio 2021.

Con decisione su reclamo

del 25 maggio 2021 la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la prima

impugnativa del signor RI 1 rilevando la correttezza del calcolo eseguito e del

periodo di riduzione del premio ritenuto (doc. 7).

1.3. Con ricorso del 23 giugno

2021 (doc. I) RI 1 contesta, dinanzi a questo Tribunale cantonale delle

assicurazioni, la decisione dell’amministrazione ribadendo, nella sostanza,

quanto già indicato in sede di reclamo, ossia la ricevuta di entrambi i moduli

il 7 gennaio 2021, oltre all’inizio del nuovo anno. D’avviso del ricorrente il

ritardo nell’inoltro della richiesta sarebbe da ricondurre all’amministrazione.

Il signor RI 1 evidenzia poi come, contrariamente a quanto indicatogli dai

funzionari della Cassa, i moduli necessari alla domanda di riduzione del premio

(RIPAM) sono trasmessi d’ufficio a chi di dovere (egli ha ricevuto, poco prima

del ricorso, il modulo per la domanda di riduzione relativa al 2022). In

conclusione RI 1 chiede che, anche per gennaio 2021, gli venga riconosciuto il

sussidio.

L’atto è stato notificato

alla Cassa il 24 giugno 2021 (doc. II) e l’amministrazione ha fatto pervenire

al Tribunale cantonale delle assicurazioni la sua presa di posizione, datata 9

luglio 2021, il successivo 12 luglio 2021 (doc. III).

Al ricorrente, in

applicazione delle norme della procedura applicabile, è stata concessa facoltà

di ulteriormente esprimersi e di postulare l’acquisizione di specifiche prove

(doc. IV). Il 21 luglio 2021 il ricorrente ha ribadito ulteriormente le sue

tesi (doc. V). Non sono stati acquisiti ulteriori mezzi di prova.

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

A

norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal

(LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in

applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha

pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle

assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità

amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi

competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione dei premi

dell’assicurazione contro le malattie (materia di competenza cantonale siccome

retrocessa dal legislatore federale, come rammenta la dottrina; sul tema della

riduzione dei premi si veda: Ivano

Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi

pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo,

2016). Affinché il ricorso sia ricevibile la decisione deve essere resa dall’amministrazione

interessata (la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG Ufficio delle

prestazioni) a seguito del reclamo dell’assicurato. In altri termini non è la

decisione formale resa dall’amministrazione che può fare l’oggetto di un

diretto ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la

decisione che segue il reclamo dell’assicurato.

2.2

Il

ricorso formulato da RI 1 è tempestivo, siccome inoltrato nel termine di 30

giorni dalla decisione emanata su reclamo, le conclusioni del gravame, pur se

implicite, sono sufficientemente chiare così come le motivazioni a fondamento

delle stesse.

nel merito

2.3

Nel

caso all’esame la Cassa cantonale di compensazione ha accolto la richiesta del

qui ricorrente, inoltrata nel gennaio 2021, relativa alla riduzione dei premi

del medesimo anno, limitando il sussidio al periodo corrente da febbraio a

dicembre 2021. L’assicurato contesta questa decisione e ritiene che l’amministrazione,

erroneamente, non gli riconosca il sussidio anche per il mese di gennaio 2021. Egli

ha chiesto il modulo per la domanda di RIPAM 2021 nel dicembre 2020 e, non

ottenendolo, lo ha sollecitato, ricevendo i formulari (quello richiesto e

quello sollecitato) solo nel gennaio 2021.

In

tale contesto questa Corte è chiamata a verificare se, correttamente o meno, la

Cassa abbia attribuito al ricorrente il sussidio 2021 solo a partire dal mese

di febbraio o se doveva, in base alle norme della buona fede implicitamente invocate

dal ricorrente, riconoscere l’aiuto sociale per tutto l’anno.

2.4

Va

precisato, come questa Corte ha fatto nelle STCA 36.2019.63 del 13 settembre

2019.

e 36.2019.111 del 20 gennaio 2021, con richiamo alla dottrina, che: “Per

attribuire la RIPAM sono concepibili due diversi sistemi: la riduzione può

essere riconosciuta in maniera automatica sulla scorta di dati fiscali

verificati d’ufficio dall’autorità cantonale preposta; oppure può essere

condizionata alla presentazione di un’istanza da parte dell’assicurato.

Quest’ultimo sistema pone a carico dell’istante la responsabilità dell’avvio

della procedura e, conseguentemente, il rischio del ritardo o del mancato

inoltro della domanda. Per mitigare questi effetti, diversi cantoni prevedono

l’obbligo di un’informazione accresciuta ai potenziali beneficiari, mediante

una personale (e non solo generale) comunicazione agli assicurati ad opera

dell’amministrazione cantonale incaricata” (Ivano

Ranzanici, op. cit., capitolo.

13.3.4.1

p. 344).

Il

Ticino ha scelto quest’ultima modalità. La riduzione dei premi è concessa

all’assicurato a fronte della presentazione di una istanza scritta accompagnata

dalla documentazione necessaria come impongono le norme applicabili. In base

alle regole in vigore dal 2012 la volontà del legislatore ha ribadito la

necessità di un’istanza per il conseguimento della RIPAM, come ricorda la

dottrina (Ranzanici op. cit. pag.,

cap. 14.11.1. pag. 460): “Anche con le nuove norme la RIPAM continua ad

essere concessa soltanto a seguito della presentazione di una domanda

dell’assicurato e ciò ad esclusione (ancora) delle persone poste al beneficio

di prestazioni complementari in base alla LPC, cui sono stati affiancati (ed è

una novità) i beneficiari di prestazioni armonizzate a norma della Laps (art.

42.

cpv. 1 e 43 cpv. 1 LCAMal e 9 RLCAMal) cui la RIPAM massima viene accordata

d’ufficio.

Il legislatore non ha voluto modificare il sistema e

concedere d’ufficio la riduzione del premio a coloro che rientrano nei

parametri, visto il numero elevato delle richieste e le possibili incertezze

sui dati fiscali rilevabili. La scelta va senz’altro condivisa alla luce

comunque della buona prova data dal sistema e visto che l’esigenza della

domanda scritta è accompagnata da una informazione sia personale che generale”.

Le norme impongono l’uso di un modulo particolare per la domanda di riduzione

del premio. La dottrina citata ricorda infatti che: “La richiesta di

riduzione del premio deve essere inoltrata all’Ufficio prestazioni della Cassa Cantonale

AVS, mediante l’utilizzo di appositi moduli e corredata da precisa

documentazione. Nel formulario vanno specificati, oltre ai dati personali dei

componenti l’UR, l’esistenza di sostanza nonché la cessione o l’aggravio,

mediante usufrutto, della stessa. Vanno inoltre prodotti la polizza

assicurativa e la decisione di tassazione relativa all’IC dell’anno di

riferimento. Deve essere inoltrata un’unica domanda per tutti i membri

dell’unità di riferimento ed il richiedente deve esserne un membro maggiorenne

(art. 8 cpv. 1 RLCAMal)”. L’amministrazione recapita i formulari per la

necessaria richiesta quando sia stata emanata una decisione (anche negativa)

relativa alla RIPAM dell’anno precedente. Il recapito dei formulari concretizza

l’obbligo informativo dell’amministrazione: “L’invio automatico dei

formulari contribuisce a concretizzare l’obbligo di informare periodicamente

(ed individualmente) gli assicurati circa i loro diritti in materia di

riduzione del premio, ribadito all’art. 44 LCAMal. L’amministrazione

concretizza inoltre questo dovere attraverso campagne informative, conferenze

stampa e con la pubblicazione del decreto esecutivo annualmente promulgato dal

Consiglio di Stato sul Foglio Ufficiale cantonale”. (Ranzanici op. cit., pag. 462 nota 1412).

La dottrina rammenta che se i potenziali beneficiari della RIPAM non ricevono i

formulari spediti dall’amministrazione per i motivi più diversi (carenza nel

rilevamento dei dati, modifica della situazione economica, assenza dei dati per

il trasferimento nel cantone o altro), i moduli possono essere richiesti alla

Cassa cantonale (art. 8 cpv. 2 RLCAMal), non più invece presso le cancellerie

comunali come in precedenza. Il legislatore ha infatti ritenuto che un contatto

con l’amministrazione preposta alla decisione consenta l’ottenimento di

sufficienti e concludenti informazioni ciò che permette anche di filtrare le

richieste ed evitare l’inoltro di istanze cautelative poi ritirate (in questo

senso anche il Messaggio 6264 di accompagnamento alla novella legislativa, p.

42.

e 43.).

2.5

Affinché

la riduzione del premio sia concessa per tutto l’anno civile da sussidiare, la

domanda deve essere inoltrata alla Cassa entro la fine dell’anno che precede

quello per il quale la RIPAM è richiesta. La dottrina (Ranzanici, op. cit. pag. 465) ricorda che “questo termine

è imposto sostanzialmente da ragioni amministrative, al fine di emanare per

tempo le decisioni e comunicare l’importo riconosciuto” specificando poi

che (pag. 466): “Molto diverse, rispetto al precedente diritto, sono le

conseguenze delle domande formulate successivamente alla fine dell’anno che

precede quello da sussidiare. Le norme che reggevano la materia sino a fine

2011.

prevedevano, in caso di richiesta tardiva, la preclusione dall’aiuto

sociale, conseguenza estremamente severa ed a nostro avviso ingiustificata nel

suo rigore, alla luce della natura dell’aiuto sociale”. La medesima

dottrina precisa poi che “Con le norme in vigore dal 1° gennaio 2012 il

legislatore ha attenuato le conseguenze del ritardo nella formulazione della

domanda. In caso di richiesta formulata dopo la fine dell’anno che precede

quello di competenza, la riduzione non è preclusa ma è concessa (se dati i

presupposti) solo a partire dall’inizio del mese seguente quello della presentazione

della domanda (art. 25 cpv. 3 LCAMal). Ciò impone dunque che la RIPAM sia, al

più tardi, postulata nel corso del novembre dell’anno da sussidiare (con

possibilità di conseguirla per il mese di dicembre). Questa soluzione è

decisamente meno penalizzante ed ha migliorato molto le conseguenze per gli

assicurati ritardatari con palese riverbero positivo sull’attività giudiziaria

del TCA che in passato, in moltissime occasioni, si è chinato su contestazioni

relative al ritardo nella presentazione della richiesta e sulla sufficienza

della giustificazione invocata dall’assicurato instaurando una prassi

decisamente rigorosa”.

2.6

Se

l’aiuto sociale è postulato successivamente alla fine dell’anno in cui dovrebbe

essere servito ci si trova confrontati con un caso di sussidio retroattivo. La

dottrina, a tal proposito, precisa che: “La modifica delle norme relative

alla riduzione dei premi nel cantone Ticino ha toccato solo marginalmente le

richieste di RIPAM relative agli anni antecedenti a quello di competenza, la

regolamentazione della matteria riflette infatti gli art. art. 53 a 56 vLCAMal

in vigore sino a fine 2011, salvo qualche complemento a loro precisazione.

(…) L’art. 46 LCAMal regola in maniera più precisa il computo dei termini di

perenzione del diritto al versamento di sussidi retroattivi, fissandolo in 5

anni a contare dalla data di presentazione dell’istanza. Con il nuovo sistema

infatti le domande di riduzione del premio possono essere formulate anche nel

corso dell’anno di competenza (art. 25 cpv. 3 LCAMal). Ne consegue che anche

il dies a quo per la decorrenza del termine di perenzione doveva essere

adattato.” (Ranzanici op. cit.

pag. 468). Anche per le richieste retroattive la forma è quella scritta

e la richiesta deve emanare da uno dei componenti l’UR interessata fatta salva

l’eccezione della revoca delle prestazioni complementari ove il Servizio

prestazioni della Cassa procede d’ufficio. Come indica la dottrina (Ranzanici, op. cit. pag. 469): “Come

per il previgente ordinamento l’istanza di riduzione riferita ai premi degli

anni precedenti quello di competenza deve contenere e rendere verosimili

adeguati motivi giustificativi che hanno impedito l’assicurato, o l’UR

interessata, di agire nei termini. Solo a fronte di “motivi fondati” l’istanza

può essere accolta” (STCA 36.2007.89, in re L., del 10 ottobre 2007,

consid. 4.). La dottrina ha considerato esclusa esplicitamente la negligenza

(l’avere dimenticato l’inoltro della richiesta derivata da impegni di lavoro,

studio, malattie di famigliari). “Per essere riconosciuta una riduzione

nella forma retroattiva occorrono dunque ragioni oggettive che abbiano impedito

il rispetto dei tempi d’inoltro della richiesta. Alla luce della giurisprudenza

del TCA in materia, riferita al previgente diritto, si tratta di prova

difficile da apportare siccome la procedura è in sé semplice, non abbisogna di

complesse acquisizione di documenti, e comporta un onere amministrativo

contenuto per gli assicurati” (Ranzanici,

op. cit. pag. 469).

Con

riferimento alle norme previgenti la modifica del 2012, riprese nella citata

STCA 36.2019.63 del 13 settembre 2019, questo Tribunale cantonale delle

assicurazioni, nella STCA 36.2005.12 del 3 ottobre 2005 ha osservato come:

"

Il Messaggio relativo

all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:

" Il riconoscimento di sussidi

retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive

e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma

tempestiva.

Relativamente alla fattispecie, all'autorità

amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame

delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di

sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il

riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."

Questo TCA ha considerato (STCA 24 aprile 2002 in re.

J. inc. 36.2002.5) che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante

malattia non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente.

Neppure la mancanza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da

parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino è stata considerata

motivo sufficiente (STCA 9 dicembre 2002 in re D. inc. 36.2002.119). Nemmeno

l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata

motivo atto a giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25

settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato la certezza

che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto

poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata

informazione quale elemento giustificante il ritardo.

Nella sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha

ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane

età dell'assicurata ancora studentessa liceale, e quindi la sua immaturità e la

sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 in re W. 36.2002.54). Nella

fattispecie giudicata il 5 settembre 2005 in re G. (36.2005.87-88) il Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni non ha ammesso il ritardo derivante

dall’ignoranza della legge e dalla convinzione errata che fosse necessario

produrre una decisione di tassazione riferita ad un periodo diverso da quella

determinata dal Consiglio di Stato per la determinazione del sussidio. (…)”

In

questa sentenza il Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva ritenuto, a

proposito del mancato invio dei formulari a un potenziale beneficiario del

sussidio, quanto segue:

"

La mancata trasmissione dei

formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come

ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione

dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario

esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali

beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di

tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente

emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza

dell’imponibile considerato in quella sede. Il modulo è anche trasmesso alle

persone, in genere ai giovani, in occasione dell’emanazione della prima

decisione di tassazione che li riguarda se il reddito è minimo. L’invio dei

formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la

mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere

il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato

nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre

2005.

nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere

agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio.

L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo

per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo

nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.

citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne

informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più

generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere

al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di

mancata trasmissione d’ufficio.”

Sempre

in merito alla domanda di sussidio retroattiva questa Corte, nella sua

composizione completa, si è espressa in data 6 agosto 2015 nella STCA

36.2015.11, in cui (al considerando 2.11.), ha ritenuto esplicitamente quanto,

per completezza, occorre riportare qui di seguito:

"

… l'art. 46 LCAMal regola il tema,

…, della riduzione dei premi nella forma retroattiva, ossia riferita ai premi

per gli "anni precedenti quello di competenza" (così la marginale).

In tale costellazione il diritto alla riduzione, che

decade dopo 5 anni a partire dalla richiesta, è "escluso se all'assicurato

non è riconosciuta la situazione di buona fede" (così l'art. 46 cpv. 3

LCAMal). L'istanza formale, che la legge impone salvo che si tratti

dell'ipotesi di soppressione di prestazioni complementari AVS/AI/IPG (art. 47

LCAMal) deve essere inoltrata.

Nel caso in esame la domanda di riduzione del premio è

stata presentata nell'anno stesso di competenza e non si tratta dunque di

un'istanza di sussidio retroattiva. La marginale, su questo aspetto, è chiara.

Ne deriva che l'istanza retroattiva non può essere

riferita ai mesi dell'anno di competenza che l’amministrazione non può

riconoscere siccome la domanda di riduzione inoltrata in corso dell'anno. In

concreto le norme della Sezione II del Capitolo IV della LCAMal non trovano

applicazione diretta regolando, per volontà esplicita del legislatore, una

fattispecie particolare e precisamente contestualizzata, diversa da quelle in

discussione.”

In sostanza l’interpretazione

delle norme eseguita da questa Corte esclude la possibilità di inoltrare una

domanda di sussidio retroattivo se non riferita ad anni precedenti quello di

competenza.

2.7

Per

giustificare il diritto alla concessione del sussidio a contare dal mese di gennaio

e non da quello di febbraio 2021, l’assicurato invoca implicitamente la

violazione della sua buona fede riferendosi alla richiesta formulata alla Cassa

di ottenere il modulo e l’attesa con il successivo sollecito (che ha riscontro

nel doc. 5).

In

base a costante prassi del TF (per tutte si faccia riferimento alla STF

9C_287/2017 del 27 agosto 2017 con i riferimenti in essa citati):

"

… un renseignement ou une

décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre

compte immédiatement ("ohne weiteres") de l'inexactitude du renseignement

obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il

ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait

pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid.

6.1

p. 636 s. et les références citées). Ces principes s'appliquent par

analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être

formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du

contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il

n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480).”

2.8

Nel

caso concreto il ricorrente si è rivolto alla Cassa telefonicamente, segnalando

di non avere ricevuto il modulo per presentare la sua domanda di aiuto sociale.

Lo ha fatto (doc. 5) il 18 dicembre 2020, ben prima della scadenza del termine

per l’inoltro della domanda che gli avrebbe permesso di ottenere la RIPAM per

tutto il 2021. Il ricorrente indica di non avere ricevuto tempestivamente il

formulario richiesto e, visto il trascorrere del tempo, ha ricontattato

l’amministrazione che gli ha trasmesso il modulo domandato il 4 gennaio 2021.

Il signor RI 1 ha indicato che il formulario speditogli il 18 dicembre 2021 gli

sarebbe pervenuto il 7 gennaio 2021 unitamente a quello pervenuto in seguito al

sollecito del 4 gennaio 2021.

Da

queste evidenze non può essere certamente ritenuta la buona fede

dell’assicurato tale da imporre all’amministrazione di riconoscergli,

nonostante l’oggettivo ritardo nell’inoltro del formulario di richiesta della

RIPAM 2021, l’aiuto sociale anche per il mese di gennaio 2021. Il signor RI 1

era pienamente consapevole del fatto che la domanda di sussidio doveva, per

conseguire una RIPAM per tutto l’anno 2021, pervenire all’amministrazione entro

la fine del 2020. Il mancato invio del modulo d’ufficio all’assicurato, come

appare dalla giurisprudenza citata, non costituisce elemento che consenta di

ritenere violata la buona fede dell’assicurato. La trasmissione del modulo,

richiesto alla Cassa da parte del signor RI 1, è avvenuta il 18 dicembre 2020,

apparentemente il medesimo giorno della richiesta. Verosimilmente per la

concomitanza con il carico dei servizi postali derivante dalle festività di

fine anno e della pandemia che ha colpito il paese, sembra sia giunto al

destinatario solo nel corso del nuovo anno. Da questo fatto non può derivare la

protezione della buona fede dell’assicurato. È responsabilità e compito del

cittadino ossequiare i termini. La richiesta del modulo solo oltre la metà del

mese di dicembre presentava certamente le incognite connesse all’approssimarsi

della fine dell’anno civile entro il quale la domanda andava inoltrata per

avere la riduzione piena. Il qui ricorrente doveva prestare attenzione ai tempi

e, non ricevendo il formulario nei tempi utili, avrebbe dovuto sollecitarne

subito l’invio (il doc. 5 attesta un nuovo invio del modulo il 4 gennaio 2021 a

fronte di richiesta dell’assicurato) eventualmente facendo uso del sito apposito

(https://www4.ti.ch/dss/-ias/prestazioni-e-contributi/ alle pagine riferite

alla RIPAM), rispettivamente avrebbe potuto recarsi di persona presso gli

sportelli dell’amministrazione per ritirare il modulo.

Purtroppo

l’assicurato, in base alla sua esposizione dei fatti, ha atteso l’invio del

formulario e solo nel corso del nuovo anno ne ha postulato nuovamente l’invio

(doc. 5) ricevendo i due moduli contemporaneamente.

Da

quanto precede non si può dedurre che l’amministrazione abbia fornito al signor

RI 1 un’informazione errata o che abbia adottato un comportamento che l’abbia

indotto all’errore. Era compito dell’assicurato rispettare il termine della

scadenza dell’anno per conseguire la RIPAM 2021 piena. La buona fede

dell’assicurato non può sorreggerne la pretesa.

2.9

Abbondanzialmente va qui

osservato come la semplice richiesta d’invio di un modulo (il 18 dicembre 2020)

non salvaguarda il termine della fine anno per conseguire il sussidio pieno per

il 2021. Chiedere la trasmissione di un formulario ad un’autorità

amministrativa non equivale a formulare, secondo l’imposizione dei precetti

legali vigenti (e descritti in precedenza), la domanda della prestazione di

aiuto sociale. Solo l’inoltro tempestivo di una domanda di RIPAM può essere

considerata, non la semplice richiesta di documenti o informazioni.

2.10

Il

ricorso deve essere conseguentemente respinto, senza carico di spese alla parte

ricorrente pur in assenza di esito favorevole. La procedura, cui non sono

applicabili le norme della Legge sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) per quanto impone l’art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal secondo

cui “Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) … non sono applicabili

ai seguenti settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli

65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente

all’articolo 66”, è gratuita (art. 29 cpv. 1 Lptca) e non sono percepite,

conseguentemente, tasse e spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso del 23 giugno

2021 formulato da RI 1, __________, contro la decisione emanata su reclamo il

25 maggio 2021 da parte della Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni, Bellinzona è respinto.

2. Non si percepiscono tasse e

spese, che rimangono a carico dello Stato, e non sono attribuite ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti