36.2021.37
Richiesta RIPAM 2021 in corso d'anno. Domanda d'invio dei moduli da parte dell'assicurato. Moduli giunti tardivamente (secondo l'assicurato). L'onere di rispettare il termine che consente la RIPAM annuale spetta all'assicurato. Buona fede. Decisione della Cassa corretta
16 agosto 2021Italiano22 min
il 4 gennaio 2021), ha contattato (nota telefonica del 5 maggio 2021, doc. 6) il
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2021.37
IR/sc
Lugano
16 agosto 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 giugno 2021 formulato da
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 25 maggio 2021 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Mediante formulario datato 11
gennaio 2021 e pervenuto alla Cassa cantonale di compensazione il 15 gennaio
2021 RI 1, 1977, indipendente, ha chiesto per se e per la convivente __________
(1983), al beneficio di una rendita, unitamente al loro figlio __________
(2015), la riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico sanitarie per l’anno 2021. Nella finca destinata alle osservazioni del
suo modulo, l’assicurato ha specificato di inoltrare il “presente modulo
oltre la data indicata in quanto pervenuto il 7.1.2021 nonostante risulti
spedito dai vs. uffici il 18.12.2020” (doc. 1).
Mediante decisione del 31
marzo 2021 l’amministrazione ha accolto la richiesta e concesso al signor RI 1
la riduzione del premio a far tempo dal febbraio e per tutto il 2021 (doc. 2).
1.2. Con scritto 6 aprile 2021 RI
1 si è aggravato mediante reclamo contro tale provvedimento precisando di avere
“fatto richiesta del relativo modulo già ai primi di dicembre 2020; non
ricevendolo, alcuni giorni dopo ho telefonato nuovamente per sollecitarne
l’invio e mi veniva comunicato che il modulo risultava già spedito … in data 18
dicembre 2020; ho quindi richiesto un secondo invio, essendo già trascorsi
diversi giorni. Ho poi ricevuto entrambi i moduli, in contemporanea, solo a
gennaio 2021, motivo per cui non mi è stato possibile inoltrare il modulo entro
Fatti
i termini richiesti”, considerando, in questo modo, giustificato il ritardo
(doc. 3).
L’amministrazione, dopo
avere eseguito le usuali verifiche di calcolo (doc. 4) e quelle concernenti
l’invio dei moduli (doc. 5 da cui appare l’invio di un primo modulo il 18
dicembre 2020 e un secondo, quello richiesto telefonicamente dall’assicurato,
il 4 gennaio 2021), ha contattato (nota telefonica del 5 maggio 2021, doc. 6) il
signor RI 1. Nel corso del colloquio sarebbe stata confermata la mancata
ricezione del modulo inviato il 18 dicembre 2020 prima degli inizi di gennaio 2021.
Con decisione su reclamo
del 25 maggio 2021 la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la prima
impugnativa del signor RI 1 rilevando la correttezza del calcolo eseguito e del
periodo di riduzione del premio ritenuto (doc. 7).
1.3. Con ricorso del 23 giugno
2021 (doc. I) RI 1 contesta, dinanzi a questo Tribunale cantonale delle
assicurazioni, la decisione dell’amministrazione ribadendo, nella sostanza,
quanto già indicato in sede di reclamo, ossia la ricevuta di entrambi i moduli
il 7 gennaio 2021, oltre all’inizio del nuovo anno. D’avviso del ricorrente il
ritardo nell’inoltro della richiesta sarebbe da ricondurre all’amministrazione.
Il signor RI 1 evidenzia poi come, contrariamente a quanto indicatogli dai
funzionari della Cassa, i moduli necessari alla domanda di riduzione del premio
(RIPAM) sono trasmessi d’ufficio a chi di dovere (egli ha ricevuto, poco prima
del ricorso, il modulo per la domanda di riduzione relativa al 2022). In
conclusione RI 1 chiede che, anche per gennaio 2021, gli venga riconosciuto il
sussidio.
L’atto è stato notificato
alla Cassa il 24 giugno 2021 (doc. II) e l’amministrazione ha fatto pervenire
al Tribunale cantonale delle assicurazioni la sua presa di posizione, datata 9
luglio 2021, il successivo 12 luglio 2021 (doc. III).
Al ricorrente, in
applicazione delle norme della procedura applicabile, è stata concessa facoltà
di ulteriormente esprimersi e di postulare l’acquisizione di specifiche prove
(doc. IV). Il 21 luglio 2021 il ricorrente ha ribadito ulteriormente le sue
tesi (doc. V). Non sono stati acquisiti ulteriori mezzi di prova.
in diritto
Considerandi
in ordine
2.1
A
norma dell’art. 76 cpv. 1 e 2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal
(LCAMal qui di seguito), contro le decisioni dell’amministrazione emanate in
applicazione della medesima legge è possibile il reclamo all’organo che ha
pronunciato il provvedimento, ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione.
Nel medesimo termine sono impugnabili al Tribunale cantonale delle
assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da parte dell’autorità
amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni è quindi
competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione dei premi
dell’assicurazione contro le malattie (materia di competenza cantonale siccome
retrocessa dal legislatore federale, come rammenta la dottrina; sul tema della
riduzione dei premi si veda: Ivano
Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione malattia; tesi
pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess Verlag Zurigo,
2016). Affinché il ricorso sia ricevibile la decisione deve essere resa dall’amministrazione
interessata (la Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG Ufficio delle
prestazioni) a seguito del reclamo dell’assicurato. In altri termini non è la
decisione formale resa dall’amministrazione che può fare l’oggetto di un
diretto ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la
decisione che segue il reclamo dell’assicurato.
2.2
Il
ricorso formulato da RI 1 è tempestivo, siccome inoltrato nel termine di 30
giorni dalla decisione emanata su reclamo, le conclusioni del gravame, pur se
implicite, sono sufficientemente chiare così come le motivazioni a fondamento
delle stesse.
nel merito
2.3
Nel
caso all’esame la Cassa cantonale di compensazione ha accolto la richiesta del
qui ricorrente, inoltrata nel gennaio 2021, relativa alla riduzione dei premi
del medesimo anno, limitando il sussidio al periodo corrente da febbraio a
dicembre 2021. L’assicurato contesta questa decisione e ritiene che l’amministrazione,
erroneamente, non gli riconosca il sussidio anche per il mese di gennaio 2021. Egli
ha chiesto il modulo per la domanda di RIPAM 2021 nel dicembre 2020 e, non
ottenendolo, lo ha sollecitato, ricevendo i formulari (quello richiesto e
quello sollecitato) solo nel gennaio 2021.
In
tale contesto questa Corte è chiamata a verificare se, correttamente o meno, la
Cassa abbia attribuito al ricorrente il sussidio 2021 solo a partire dal mese
di febbraio o se doveva, in base alle norme della buona fede implicitamente invocate
dal ricorrente, riconoscere l’aiuto sociale per tutto l’anno.
2.4
Va
precisato, come questa Corte ha fatto nelle STCA 36.2019.63 del 13 settembre
2019.
e 36.2019.111 del 20 gennaio 2021, con richiamo alla dottrina, che: “Per
attribuire la RIPAM sono concepibili due diversi sistemi: la riduzione può
essere riconosciuta in maniera automatica sulla scorta di dati fiscali
verificati d’ufficio dall’autorità cantonale preposta; oppure può essere
condizionata alla presentazione di un’istanza da parte dell’assicurato.
Quest’ultimo sistema pone a carico dell’istante la responsabilità dell’avvio
della procedura e, conseguentemente, il rischio del ritardo o del mancato
inoltro della domanda. Per mitigare questi effetti, diversi cantoni prevedono
l’obbligo di un’informazione accresciuta ai potenziali beneficiari, mediante
una personale (e non solo generale) comunicazione agli assicurati ad opera
dell’amministrazione cantonale incaricata” (Ivano
Ranzanici, op. cit., capitolo.
13.3.4.1
p. 344).
Il
Ticino ha scelto quest’ultima modalità. La riduzione dei premi è concessa
all’assicurato a fronte della presentazione di una istanza scritta accompagnata
dalla documentazione necessaria come impongono le norme applicabili. In base
alle regole in vigore dal 2012 la volontà del legislatore ha ribadito la
necessità di un’istanza per il conseguimento della RIPAM, come ricorda la
dottrina (Ranzanici op. cit. pag.,
cap. 14.11.1. pag. 460): “Anche con le nuove norme la RIPAM continua ad
essere concessa soltanto a seguito della presentazione di una domanda
dell’assicurato e ciò ad esclusione (ancora) delle persone poste al beneficio
di prestazioni complementari in base alla LPC, cui sono stati affiancati (ed è
una novità) i beneficiari di prestazioni armonizzate a norma della Laps (art.
42.
cpv. 1 e 43 cpv. 1 LCAMal e 9 RLCAMal) cui la RIPAM massima viene accordata
d’ufficio.
Il legislatore non ha voluto modificare il sistema e
concedere d’ufficio la riduzione del premio a coloro che rientrano nei
parametri, visto il numero elevato delle richieste e le possibili incertezze
sui dati fiscali rilevabili. La scelta va senz’altro condivisa alla luce
comunque della buona prova data dal sistema e visto che l’esigenza della
domanda scritta è accompagnata da una informazione sia personale che generale”.
Le norme impongono l’uso di un modulo particolare per la domanda di riduzione
del premio. La dottrina citata ricorda infatti che: “La richiesta di
riduzione del premio deve essere inoltrata all’Ufficio prestazioni della Cassa Cantonale
AVS, mediante l’utilizzo di appositi moduli e corredata da precisa
documentazione. Nel formulario vanno specificati, oltre ai dati personali dei
componenti l’UR, l’esistenza di sostanza nonché la cessione o l’aggravio,
mediante usufrutto, della stessa. Vanno inoltre prodotti la polizza
assicurativa e la decisione di tassazione relativa all’IC dell’anno di
riferimento. Deve essere inoltrata un’unica domanda per tutti i membri
dell’unità di riferimento ed il richiedente deve esserne un membro maggiorenne
(art. 8 cpv. 1 RLCAMal)”. L’amministrazione recapita i formulari per la
necessaria richiesta quando sia stata emanata una decisione (anche negativa)
relativa alla RIPAM dell’anno precedente. Il recapito dei formulari concretizza
l’obbligo informativo dell’amministrazione: “L’invio automatico dei
formulari contribuisce a concretizzare l’obbligo di informare periodicamente
(ed individualmente) gli assicurati circa i loro diritti in materia di
riduzione del premio, ribadito all’art. 44 LCAMal. L’amministrazione
concretizza inoltre questo dovere attraverso campagne informative, conferenze
stampa e con la pubblicazione del decreto esecutivo annualmente promulgato dal
Consiglio di Stato sul Foglio Ufficiale cantonale”. (Ranzanici op. cit., pag. 462 nota 1412).
La dottrina rammenta che se i potenziali beneficiari della RIPAM non ricevono i
formulari spediti dall’amministrazione per i motivi più diversi (carenza nel
rilevamento dei dati, modifica della situazione economica, assenza dei dati per
il trasferimento nel cantone o altro), i moduli possono essere richiesti alla
Cassa cantonale (art. 8 cpv. 2 RLCAMal), non più invece presso le cancellerie
comunali come in precedenza. Il legislatore ha infatti ritenuto che un contatto
con l’amministrazione preposta alla decisione consenta l’ottenimento di
sufficienti e concludenti informazioni ciò che permette anche di filtrare le
richieste ed evitare l’inoltro di istanze cautelative poi ritirate (in questo
senso anche il Messaggio 6264 di accompagnamento alla novella legislativa, p.
42.
e 43.).
2.5
Affinché
la riduzione del premio sia concessa per tutto l’anno civile da sussidiare, la
domanda deve essere inoltrata alla Cassa entro la fine dell’anno che precede
quello per il quale la RIPAM è richiesta. La dottrina (Ranzanici, op. cit. pag. 465) ricorda che “questo termine
è imposto sostanzialmente da ragioni amministrative, al fine di emanare per
tempo le decisioni e comunicare l’importo riconosciuto” specificando poi
che (pag. 466): “Molto diverse, rispetto al precedente diritto, sono le
conseguenze delle domande formulate successivamente alla fine dell’anno che
precede quello da sussidiare. Le norme che reggevano la materia sino a fine
2011.
prevedevano, in caso di richiesta tardiva, la preclusione dall’aiuto
sociale, conseguenza estremamente severa ed a nostro avviso ingiustificata nel
suo rigore, alla luce della natura dell’aiuto sociale”. La medesima
dottrina precisa poi che “Con le norme in vigore dal 1° gennaio 2012 il
legislatore ha attenuato le conseguenze del ritardo nella formulazione della
domanda. In caso di richiesta formulata dopo la fine dell’anno che precede
quello di competenza, la riduzione non è preclusa ma è concessa (se dati i
presupposti) solo a partire dall’inizio del mese seguente quello della presentazione
della domanda (art. 25 cpv. 3 LCAMal). Ciò impone dunque che la RIPAM sia, al
più tardi, postulata nel corso del novembre dell’anno da sussidiare (con
possibilità di conseguirla per il mese di dicembre). Questa soluzione è
decisamente meno penalizzante ed ha migliorato molto le conseguenze per gli
assicurati ritardatari con palese riverbero positivo sull’attività giudiziaria
del TCA che in passato, in moltissime occasioni, si è chinato su contestazioni
relative al ritardo nella presentazione della richiesta e sulla sufficienza
della giustificazione invocata dall’assicurato instaurando una prassi
decisamente rigorosa”.
2.6
Se
l’aiuto sociale è postulato successivamente alla fine dell’anno in cui dovrebbe
essere servito ci si trova confrontati con un caso di sussidio retroattivo. La
dottrina, a tal proposito, precisa che: “La modifica delle norme relative
alla riduzione dei premi nel cantone Ticino ha toccato solo marginalmente le
richieste di RIPAM relative agli anni antecedenti a quello di competenza, la
regolamentazione della matteria riflette infatti gli art. art. 53 a 56 vLCAMal
in vigore sino a fine 2011, salvo qualche complemento a loro precisazione.
(…) L’art. 46 LCAMal regola in maniera più precisa il computo dei termini di
perenzione del diritto al versamento di sussidi retroattivi, fissandolo in 5
anni a contare dalla data di presentazione dell’istanza. Con il nuovo sistema
infatti le domande di riduzione del premio possono essere formulate anche nel
corso dell’anno di competenza (art. 25 cpv. 3 LCAMal). Ne consegue che anche
il dies a quo per la decorrenza del termine di perenzione doveva essere
adattato.” (Ranzanici op. cit.
pag. 468). Anche per le richieste retroattive la forma è quella scritta
e la richiesta deve emanare da uno dei componenti l’UR interessata fatta salva
l’eccezione della revoca delle prestazioni complementari ove il Servizio
prestazioni della Cassa procede d’ufficio. Come indica la dottrina (Ranzanici, op. cit. pag. 469): “Come
per il previgente ordinamento l’istanza di riduzione riferita ai premi degli
anni precedenti quello di competenza deve contenere e rendere verosimili
adeguati motivi giustificativi che hanno impedito l’assicurato, o l’UR
interessata, di agire nei termini. Solo a fronte di “motivi fondati” l’istanza
può essere accolta” (STCA 36.2007.89, in re L., del 10 ottobre 2007,
consid. 4.). La dottrina ha considerato esclusa esplicitamente la negligenza
(l’avere dimenticato l’inoltro della richiesta derivata da impegni di lavoro,
studio, malattie di famigliari). “Per essere riconosciuta una riduzione
nella forma retroattiva occorrono dunque ragioni oggettive che abbiano impedito
il rispetto dei tempi d’inoltro della richiesta. Alla luce della giurisprudenza
del TCA in materia, riferita al previgente diritto, si tratta di prova
difficile da apportare siccome la procedura è in sé semplice, non abbisogna di
complesse acquisizione di documenti, e comporta un onere amministrativo
contenuto per gli assicurati” (Ranzanici,
op. cit. pag. 469).
Con
riferimento alle norme previgenti la modifica del 2012, riprese nella citata
STCA 36.2019.63 del 13 settembre 2019, questo Tribunale cantonale delle
assicurazioni, nella STCA 36.2005.12 del 3 ottobre 2005 ha osservato come:
"
Il Messaggio relativo
all'introduzione della LCAMal, circa l'art. 55, a pag. 59, precisa che:
" Il riconoscimento di sussidi
retroattivi può essere concesso quando l'assicurato fa valere ragioni oggettive
e fondate circa i motivi per cui non è riuscito a produrre l'istanza in forma
tempestiva.
Relativamente alla fattispecie, all'autorità
amministrativa competente è riconosciuto un margine di ponderazione nell'esame
delle richieste. La pura e semplice negligenza nell'inoltro dell'istanza di
sussidio nei termini stabiliti non è comunque considerata motivo valido per il
riconoscimento di un sussidio nella forma retroattiva."
Questo TCA ha considerato (STCA 24 aprile 2002 in re.
J. inc. 36.2002.5) che un ritardo di oltre 1 anno a fronte di una importante
malattia non poteva essere considerato fatto giustificativo sufficiente.
Neppure la mancanza di conoscenza della possibilità di chiedere il sussidio da
parte di due coniugi confederati appena giunti in Ticino è stata considerata
motivo sufficiente (STCA 9 dicembre 2002 in re D. inc. 36.2002.119). Nemmeno
l'informazione errata da parte dell'assicuratore malattia è stata considerata
motivo atto a giustificare il ritardo. Nel caso dei coniugi C. (STCA 25
settembre 2003 inc. 36.2002.141) l'assicuratore aveva comunicato la certezza
che il sussidio per i figli non sarebbe stato concesso, contrariamente a quanto
poi verificato. Come indicato questo Tribunale non ha considerato l'errata
informazione quale elemento giustificante il ritardo.
Nella sentenza 12 settembre 2002 il TCA non ha
ritenuto fatto giustificante il ritardo nella domanda di sussidio la giovane
età dell'assicurata ancora studentessa liceale, e quindi la sua immaturità e la
sua inesperienza (STCA 12 settembre 2002 in re W. 36.2002.54). Nella
fattispecie giudicata il 5 settembre 2005 in re G. (36.2005.87-88) il Tribunale
Cantonale delle Assicurazioni non ha ammesso il ritardo derivante
dall’ignoranza della legge e dalla convinzione errata che fosse necessario
produrre una decisione di tassazione riferita ad un periodo diverso da quella
determinata dal Consiglio di Stato per la determinazione del sussidio. (…)”
In
questa sentenza il Tribunale cantonale delle assicurazioni aveva ritenuto, a
proposito del mancato invio dei formulari a un potenziale beneficiario del
sussidio, quanto segue:
"
La mancata trasmissione dei
formulari per la presentazione della domanda di sussidio viene indicata come
ulteriore motivo atto a giustificare il ritardo nella presentazione
dell’istanza. L’argomento del ricorrente non regge già ad un primo sommario
esame. Infatti i formulari vengono trasmessi d’ufficio ai potenziali
beneficiari da parte dell’amministrazione sulla scorta della decisione di
tassazione del biennio ritenuto dal Consiglio di Stato nel decreto annualmente
emesso per la determinazione del diritto al sussidio ed a dipendenza
dell’imponibile considerato in quella sede. Il modulo è anche trasmesso alle
persone, in genere ai giovani, in occasione dell’emanazione della prima
decisione di tassazione che li riguarda se il reddito è minimo. L’invio dei
formulari a chi non è destinato a beneficiare dei sussidi rispettivamente la
mancata trasmissione ad un potenziale beneficiario non permettono di ritenere
il diritto al sussidio in virtù delle regole sulla buona fede come anticipato
nelle considerazioni che precedono (in questo senso la sentenza 22 settembre
2005.
nell’inc. B. 36.2005.78). Infatti l’invio errato non può fare ritenere
agli assicurati l’esistenza degli estremi per la concessione del sussidio.
L’eventuale omissione della trasmissione a potenziali interessati del modulo
per la richiesta di sussidio non permette di giustificare un ritardo
nell’inoltro delle domande di sussidio (in questo senso la sentenza in re B.
citata). La diligenza che incombe all’assicurato – cui è noto per le campagne
informative che da anni l’Ufficio dell'Assicurazione Malattia e più
generalmente l’amministrazione cantonale conducono – gli impone di provvedere
al recupero dei formulari disponibili presso le cancellerie comunali in caso di
mancata trasmissione d’ufficio.”
Sempre
in merito alla domanda di sussidio retroattiva questa Corte, nella sua
composizione completa, si è espressa in data 6 agosto 2015 nella STCA
36.2015.11, in cui (al considerando 2.11.), ha ritenuto esplicitamente quanto,
per completezza, occorre riportare qui di seguito:
"
… l'art. 46 LCAMal regola il tema,
…, della riduzione dei premi nella forma retroattiva, ossia riferita ai premi
per gli "anni precedenti quello di competenza" (così la marginale).
In tale costellazione il diritto alla riduzione, che
decade dopo 5 anni a partire dalla richiesta, è "escluso se all'assicurato
non è riconosciuta la situazione di buona fede" (così l'art. 46 cpv. 3
LCAMal). L'istanza formale, che la legge impone salvo che si tratti
dell'ipotesi di soppressione di prestazioni complementari AVS/AI/IPG (art. 47
LCAMal) deve essere inoltrata.
Nel caso in esame la domanda di riduzione del premio è
stata presentata nell'anno stesso di competenza e non si tratta dunque di
un'istanza di sussidio retroattiva. La marginale, su questo aspetto, è chiara.
Ne deriva che l'istanza retroattiva non può essere
riferita ai mesi dell'anno di competenza che l’amministrazione non può
riconoscere siccome la domanda di riduzione inoltrata in corso dell'anno. In
concreto le norme della Sezione II del Capitolo IV della LCAMal non trovano
applicazione diretta regolando, per volontà esplicita del legislatore, una
fattispecie particolare e precisamente contestualizzata, diversa da quelle in
discussione.”
In sostanza l’interpretazione
delle norme eseguita da questa Corte esclude la possibilità di inoltrare una
domanda di sussidio retroattivo se non riferita ad anni precedenti quello di
competenza.
2.7
Per
giustificare il diritto alla concessione del sussidio a contare dal mese di gennaio
e non da quello di febbraio 2021, l’assicurato invoca implicitamente la
violazione della sua buona fede riferendosi alla richiesta formulata alla Cassa
di ottenere il modulo e l’attesa con il successivo sollecito (che ha riscontro
nel doc. 5).
In
base a costante prassi del TF (per tutte si faccia riferimento alla STF
9C_287/2017 del 27 agosto 2017 con i riferimenti in essa citati):
"
… un renseignement ou une
décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement ("ohne weiteres") de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il
ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait
pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid.
6.1
p. 636 s. et les références citées). Ces principes s'appliquent par
analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être
formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait pas eu connaissance du
contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il
n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5 p. 480).”
2.8
Nel
caso concreto il ricorrente si è rivolto alla Cassa telefonicamente, segnalando
di non avere ricevuto il modulo per presentare la sua domanda di aiuto sociale.
Lo ha fatto (doc. 5) il 18 dicembre 2020, ben prima della scadenza del termine
per l’inoltro della domanda che gli avrebbe permesso di ottenere la RIPAM per
tutto il 2021. Il ricorrente indica di non avere ricevuto tempestivamente il
formulario richiesto e, visto il trascorrere del tempo, ha ricontattato
l’amministrazione che gli ha trasmesso il modulo domandato il 4 gennaio 2021.
Il signor RI 1 ha indicato che il formulario speditogli il 18 dicembre 2021 gli
sarebbe pervenuto il 7 gennaio 2021 unitamente a quello pervenuto in seguito al
sollecito del 4 gennaio 2021.
Da
queste evidenze non può essere certamente ritenuta la buona fede
dell’assicurato tale da imporre all’amministrazione di riconoscergli,
nonostante l’oggettivo ritardo nell’inoltro del formulario di richiesta della
RIPAM 2021, l’aiuto sociale anche per il mese di gennaio 2021. Il signor RI 1
era pienamente consapevole del fatto che la domanda di sussidio doveva, per
conseguire una RIPAM per tutto l’anno 2021, pervenire all’amministrazione entro
la fine del 2020. Il mancato invio del modulo d’ufficio all’assicurato, come
appare dalla giurisprudenza citata, non costituisce elemento che consenta di
ritenere violata la buona fede dell’assicurato. La trasmissione del modulo,
richiesto alla Cassa da parte del signor RI 1, è avvenuta il 18 dicembre 2020,
apparentemente il medesimo giorno della richiesta. Verosimilmente per la
concomitanza con il carico dei servizi postali derivante dalle festività di
fine anno e della pandemia che ha colpito il paese, sembra sia giunto al
destinatario solo nel corso del nuovo anno. Da questo fatto non può derivare la
protezione della buona fede dell’assicurato. È responsabilità e compito del
cittadino ossequiare i termini. La richiesta del modulo solo oltre la metà del
mese di dicembre presentava certamente le incognite connesse all’approssimarsi
della fine dell’anno civile entro il quale la domanda andava inoltrata per
avere la riduzione piena. Il qui ricorrente doveva prestare attenzione ai tempi
e, non ricevendo il formulario nei tempi utili, avrebbe dovuto sollecitarne
subito l’invio (il doc. 5 attesta un nuovo invio del modulo il 4 gennaio 2021 a
fronte di richiesta dell’assicurato) eventualmente facendo uso del sito apposito
(https://www4.ti.ch/dss/-ias/prestazioni-e-contributi/ alle pagine riferite
alla RIPAM), rispettivamente avrebbe potuto recarsi di persona presso gli
sportelli dell’amministrazione per ritirare il modulo.
Purtroppo
l’assicurato, in base alla sua esposizione dei fatti, ha atteso l’invio del
formulario e solo nel corso del nuovo anno ne ha postulato nuovamente l’invio
(doc. 5) ricevendo i due moduli contemporaneamente.
Da
quanto precede non si può dedurre che l’amministrazione abbia fornito al signor
RI 1 un’informazione errata o che abbia adottato un comportamento che l’abbia
indotto all’errore. Era compito dell’assicurato rispettare il termine della
scadenza dell’anno per conseguire la RIPAM 2021 piena. La buona fede
dell’assicurato non può sorreggerne la pretesa.
2.9
Abbondanzialmente va qui
osservato come la semplice richiesta d’invio di un modulo (il 18 dicembre 2020)
non salvaguarda il termine della fine anno per conseguire il sussidio pieno per
il 2021. Chiedere la trasmissione di un formulario ad un’autorità
amministrativa non equivale a formulare, secondo l’imposizione dei precetti
legali vigenti (e descritti in precedenza), la domanda della prestazione di
aiuto sociale. Solo l’inoltro tempestivo di una domanda di RIPAM può essere
considerata, non la semplice richiesta di documenti o informazioni.
2.10
Il
ricorso deve essere conseguentemente respinto, senza carico di spese alla parte
ricorrente pur in assenza di esito favorevole. La procedura, cui non sono
applicabili le norme della Legge sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) per quanto impone l’art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal secondo
cui “Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) … non sono applicabili
ai seguenti settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli
65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente
all’articolo 66”, è gratuita (art. 29 cpv. 1 Lptca) e non sono percepite,
conseguentemente, tasse e spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso del 23 giugno
2021 formulato da RI 1, __________, contro la decisione emanata su reclamo il
25 maggio 2021 da parte della Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, Bellinzona è respinto.
2. Non si percepiscono tasse e
spese, che rimangono a carico dello Stato, e non sono attribuite ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti