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Decisione

36.2021.38

Debito per premi. Violazione del diritto di essere sentito non data in concreto. Pagamento del debito nelle more della procedura

1 ottobre 2021Italiano14 min

del suo diritto di essere sentito. Il tema è già stato affrontato e risolto nella

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Raccomandata

Incarto

n.

36.2021.38

IR/sc

Lugano

ottobre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 giugno 2021 formulato da

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 1° giugno 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto e in diritto

1. Come già

rilevato nella STCA 36.2021.27 del 12 luglio 2021, conseguente a ricorso del

medesimo assicurato avverso decisione in tema d’incasso di premi per i mesi di

luglio, agosto e settembre 2020, RI 1, 1964, nel 2020 era affiliato presso CO 1

(CO 1 qui di seguito) per l’assicurazione malattia obbligatoria con il sistema __________

con obbligo di pagamento di un premio netto di CHF 293,85 mensili (doc. 2).

2. I premi LAMal

dovuti per il periodo da ottobre a dicembre 2020 (doc. 5, 6 e 7) sono rimasti

insoluti alla loro scadenza sicché l’assicuratore ne ha sollecitato il

pagamento dapprima mediante sollecito (si vedano agli atti i tre distinti doc.

8, 9 e 10), e quindi da diffida (doc. 11, 12 e 13), con una maggiorazione,

ciascuna, di CHF 20 a titolo di “tassa d'ingiunzione”.

Non ottenendo il versamento degli

importi dovuti, l’assicuratore ha escusso il debitore mediante PE __________

del 23 marzo 2021 (doc. 15) per l’importo dei premi maggiorati delle spese

amministrative per CHF 200 e degli interessi calcolati sino alla data del PE

(CHF 17,20).

3. RI 1 si è

opposto al PE e l’opposizione è stata tolta da CO 1 con decisione del 28 aprile

2021 (doc. 16), che ha confermato il debito e le spese amministrative e ha

aggiornato gli interessi di mora a Fr. 21,95. L’assicurato si è opposto alla

decisione formale il 20 maggio 2021, adducendo la volontà di incontrare i

responsabili dell’assicuratore, riconducendo il mancato pagamento dei premi a

motivi non dipendenti dalla sua volontà, facendo riferimento a una procedura

pendente presso altro ordine della magistratura, e l’aggravio della situazione

da ricondurre alla pandemia. L’assicurato ha manifestato la sua volontà di

recuperare la situazione non appena le circostanze lo permetteranno, vivendo

egli il peggior periodo degli ultimi cinquant’anni (doc. 17).

4. Con decisione su

opposizione del 1° giugno 2021 (doc. A) CO 1 ha respinto l'opposizione e ha

confermato il proprio credito complessivo cifrato in CHF 1'081,55 (ossia: 3

premi mensili per CHF 293,85 [CHF 881,55] oltre a CHF 200 a titolo di spese

amministrative dovute al ritardo nel pagamento da parte dell’assicurato). CO 1 ha

parimente rigettato l’opposizione del qui ricorrente al PE citato.

5. Con ricorso del

25 giugno 2021 (doc. I) RI 1 chiede al Tribunale di annullare la decisione,

ribadendo sostanzialmente quanto evidenziato in sede di opposizione. Egli

sottolinea il suo desiderio di entrare in contatto con l’assicuratore per

reperire delle soluzioni, incontro cui CO 1 non avrebbe mai dato seguito,

nemmeno in forma virtuale. Nel suo ricorso il signor RI 1, ribadisce gli

elementi estranei alla sua persona che non gli hanno permesso di far fronte ai

premi. Egli osserva che la situazione in cui versa è derivata da fatti che sono

oggetto di un'indagine della magistratura, fatti di cui egli si dichiara

totalmente estraneo. Questa particolare circostanza ha provocato una situazione

molto difficile, che con l'avvento della pandemia si è ulteriormente aggravata

e non gli ha permesso di fronteggiare i suoi impegni.

Fatti

6. L’assicuratore,

con risposta di causa del 23 agosto 2021, ha proposto - con argomenti che

saranno ripresi in corso di motivazione laddove necessario - la reiezione

dell’impugnativa (doc. III).

7. Al ricorrente è

stata offerta la possibilità di chiedere l’assunzione di nuove prove e di

ulteriormente esprimersi sulla risposta di causa il 24 agosto 2021 (doc. IV).

Le parti sono state convocate a un’udienza di discussione (doc. V), alla luce

delle molteplici richieste in tal senso dell’assicurato formulate all’indirizzo

di CO 1 e della sostanziale richiesta in tal senso contenuta nel gravame (doc.

I, ultima riga). L’udienza, fissata per il 22 settembre 2021 (doc. VI), non ha

avuto luogo siccome nell’imminenza della stessa (lunedì 20 settembre 2021)

l’assicuratore ha comunicato al Tribunale cantonale delle assicurazioni

(attraverso un messaggio di posta elettronica) che il “signor RI 1 ha

saldato interamente la pretesa oggetto della presente procedura … come da

printscreen allegato …la pretesa non (è) più contestata” (doc. VI). Dal

canto suo l’assicurato non ha fatto avere notizie in merito. Non sono state

acquisite nuove prove.

8. La

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale

federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e

6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici:

La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto

pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce

della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.

9. Il

signor RI 1 ha lamentato sostanzialmente la violazione, da parte della Cassa,

del suo diritto di essere sentito. Il tema è già stato affrontato e risolto nella

STCA 36.2021.27 del 12 luglio 2021 in cui questa Corte si è già espressa in

merito. Alle argomentazioni contenute nel punto 2 di quel giudizio può qui

essere fatto pieno rinvio. Da rilevare che questa Corte ha comunque pieno

potere cognitivo e che il signor RI 1 è stato convocato ad un’udienza poi

annullata siccome l’assicurato ha saldato il debito qui in discussione.

10. Per

gli aspetti riferiti al merito si ricordano qui le norme già esposte nella STCA

36.2021.27 del 12 luglio 2021 nota al ricorrente. Per l’art. 61 cpv. 1 LAMal,

l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri

assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore

riscuote dai propri assicurati premi uguali. Per l’art. 64 cpv. 1 LAMal gli

assicurati partecipano inoltre ai costi delle prestazioni ottenute come

stabiliti in base all’art. 64 cpv. 2 LAMal. In base all’art.

64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi

entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto,

deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e

indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Per l’art. 64a cpv. 2

LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le

partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato,

l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che

l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori

escussi. L’art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e

di regola mensilmente mentre per l’art. 105a OAMal il tasso degli interessi di

mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.

In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,

l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità

degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in

arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se l'assicurato causa per propria colpa

spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo,

l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura

siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

11. In

concreto il quesito da risolvere è l’obbligo, o meno, dell’assicurato di

versare i premi e i costi amministrativi, oltre agli accessori indicati

dall’assicuratore, pretesi con la decisione su opposizione. È indubbio che

l’assicurato sia debitore dei tre mesi di premi relativi al periodo da ottobre

a dicembre 2020, egli stesso non lo nega e non lo contesta, egli ha in effetti

– nelle more della procedura - soluto il suo debito. L’importo di CHF 881,55 era

quindi senz’altro dovuto. La circostanza che l'assicurato si sia ritrovato, non

per colpa sua, a non essere in grado di fare fronte al pagamento dei suoi premi

LAMal non può essere ritenuta, anche se umanamente comprensibile. I premi sono

comunque dovuti e le difficoltà economiche non costituiscono un’esimente dal

loro versamento. Le subentrate difficoltà economiche possono far nascere, in

specie per il futuro, un diritto alla riduzione dei premi (RIPAM)

che

l’assicurato deve semmai richiedere alla Cassa cantonale di compensazione.

La Cassa malati ha chiesto il versamento di interessi di ritardo

sui premi LAMal non pagati dall'assicurato richiamando la decisione formale e

specifiche motivazioni in sede di argomentazione (doc. A). Gli interessi sono

dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di

principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal). Per

Considerandi

l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti sottostanno a interessi di

mora. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e

termini di breve durata. Il tasso (art. 26 cpv. 1 LPGA) è del 5% all'anno (art.

105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA). Per l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora

è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla

fine del mese precedente. La pretesa della Cassa è quindi corretta ed è stata

(nei fatti) riconosciuta dall’assicurato che l’ha soluta.

12.

CO 1 ha chiesto anche CHF 200 a

titolo di spese amministrative per avere dovuto sollecitare, diffidare ed

escutere il debitore. Il ricorrente non ha contestato come tali queste pretese

ed anzi le ha saldate durante la pendenza della causa. Come ricordato nella

STCA 36.2021.27 del 12 luglio 2021, già nella DTF 125 V 276 il Tribunale

federale ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un

assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura

delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora

dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai

costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento

tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni

generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una

regolamentazione al riguardo. Questo principio è stato previsto dall'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre

2011.

(in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal)

e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se

l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate

con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese

amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali

sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato. In concreto il Regolamento "__________",

prodotto dall'assicuratore (doc. 3), edizione 01.2018, all'art. 14.2 prevede

che "spese dell'CO 1 per richiami ed esecuzioni sono a carico della

persona assicurata". Queste spese sono dovute

per colpa dell'assicurato medesimo, che non ha pagato nei termini di tempo

previsti i suoi premi. Esse appaiono qui, vista la concerta situazione, da

confermare (e sono state solute dall’assicurato durante la pendenza della

causa).

13.

Quanto

alle spese esecutive inserite nel precetto esecutivo si rimanda al giudizio

relativo al medesimo assicurato e più volte citato. In base alla STF K 114/03

del 22 luglio 2005 le spese esecutive vere e proprie non formano dunque

oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la

quale è stato concesso il rigetto (STF K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14

settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4;

SZS/RSAS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag.

414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss

des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N

25: "Nicht

zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter

Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG

68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die

Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura

di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è

ammissibile pronunciare il rigetto (STF K 114/03 del 22 luglio 2005, STF

K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004). Per cui queste

spese non fanno correttamente parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono

a carico del debitore escusso.

14.

In concreto CO 1

ha comunicato il saldo delle pretese nelle more della causa. L’oggetto della

lite è quindi venuto meno siccome, per quanto appurato, il pagamento è avvenuto

senza riserva alcuna. Nella misura in cui non fosse venuto meno il gravame

sarebbe stato comunque da respingere. Contrariamente a quanto deciso nella STCA

36.2021.27

del 12 luglio 2021 non sono qui prelevate spese. Se è vero che il 1° gennaio 2021

è entrata in vigore una modifica della LPGA e che l’art. 61 lett. a LPGA

prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica, e se è pure vero che dal 1 gennaio 2021 è in vigore (per le

procedure incoate successivamente all’inizio dell’anno 2021) l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede, mentre è di

principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio

concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e ss.), la giurisprudenza

federale ha – in una recentissima sentenza (successiva al giudizio 12 luglio

2021.

STCA 36.2021.27) ritenuto che, per potere prelevare tasse e spese la base

legale federale non è sufficiente ma occorre che il diritto cantonale preveda “imperativamente

l’applicazione delle spese …. Mancando la base legale necessaria, il Tribunale

cantonale delle assicurazioni non poteva prelevare spese”. In questo senso

la STF 21 luglio 2021 8C_265/2021. In sostanza, d’avviso del TF, il legislatore

federale avrebbe lasciato autonomia ai cantoni per “disciplinare la

questione, senza imporre nulla. Ad oggi nel Cantone Ticino vige … il principio

della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 LPTCA/TI)” mentre non costituirebbe

base legale sufficiente l’art. 29 cpv. 4 LPTCA siccome non costituirebbe una “normativa

sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali,

ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia <quando

dovuta>. L’imposizione delle spese è subordinata manifestamente”

(d’avviso del TF) “a un’altra base legale (federale o cantonale) che

obblighi in modo perentorio al pagamento”.

Nonostante le perplessità che possono

scaturire dal giudizio federale alla lettura dell’iniziativa legislativa del

gruppo UDC e della volontà del legislatore ritenuta negli atti preparatori, si

veda in proposito il Messaggio concernente la

modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334, che riporta il

seguente passaggio: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga

abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai

tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione

secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a

D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale

relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie

relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di

spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione

invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art.

69.

cpv. 1bis LAI)”, la giurisprudenza federale va ossequiata.

Ne discende che la procedura

conseguente al ricorso 25 giugno 2021, in assenza di un comportamento temerario

o sconsiderato da parte del ricorrente (nonostante la STCA 36.2021.27 del 12

luglio 2021 che è comunque successiva al ricorso qui esaminato), è gratuita e

non è soggetta a percezione di tasse e spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella misura in

cui non sia divenuto privo d’oggetto, il ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti