36.2021.38
Debito per premi. Violazione del diritto di essere sentito non data in concreto. Pagamento del debito nelle more della procedura
1 ottobre 2021Italiano14 min
del suo diritto di essere sentito. Il tema è già stato affrontato e risolto nella
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Raccomandata
Incarto
n.
36.2021.38
IR/sc
Lugano
1°
ottobre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 giugno 2021 formulato da
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 1° giugno 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto e in diritto
1. Come già
rilevato nella STCA 36.2021.27 del 12 luglio 2021, conseguente a ricorso del
medesimo assicurato avverso decisione in tema d’incasso di premi per i mesi di
luglio, agosto e settembre 2020, RI 1, 1964, nel 2020 era affiliato presso CO 1
(CO 1 qui di seguito) per l’assicurazione malattia obbligatoria con il sistema __________
con obbligo di pagamento di un premio netto di CHF 293,85 mensili (doc. 2).
2. I premi LAMal
dovuti per il periodo da ottobre a dicembre 2020 (doc. 5, 6 e 7) sono rimasti
insoluti alla loro scadenza sicché l’assicuratore ne ha sollecitato il
pagamento dapprima mediante sollecito (si vedano agli atti i tre distinti doc.
8, 9 e 10), e quindi da diffida (doc. 11, 12 e 13), con una maggiorazione,
ciascuna, di CHF 20 a titolo di “tassa d'ingiunzione”.
Non ottenendo il versamento degli
importi dovuti, l’assicuratore ha escusso il debitore mediante PE __________
del 23 marzo 2021 (doc. 15) per l’importo dei premi maggiorati delle spese
amministrative per CHF 200 e degli interessi calcolati sino alla data del PE
(CHF 17,20).
3. RI 1 si è
opposto al PE e l’opposizione è stata tolta da CO 1 con decisione del 28 aprile
2021 (doc. 16), che ha confermato il debito e le spese amministrative e ha
aggiornato gli interessi di mora a Fr. 21,95. L’assicurato si è opposto alla
decisione formale il 20 maggio 2021, adducendo la volontà di incontrare i
responsabili dell’assicuratore, riconducendo il mancato pagamento dei premi a
motivi non dipendenti dalla sua volontà, facendo riferimento a una procedura
pendente presso altro ordine della magistratura, e l’aggravio della situazione
da ricondurre alla pandemia. L’assicurato ha manifestato la sua volontà di
recuperare la situazione non appena le circostanze lo permetteranno, vivendo
egli il peggior periodo degli ultimi cinquant’anni (doc. 17).
4. Con decisione su
opposizione del 1° giugno 2021 (doc. A) CO 1 ha respinto l'opposizione e ha
confermato il proprio credito complessivo cifrato in CHF 1'081,55 (ossia: 3
premi mensili per CHF 293,85 [CHF 881,55] oltre a CHF 200 a titolo di spese
amministrative dovute al ritardo nel pagamento da parte dell’assicurato). CO 1 ha
parimente rigettato l’opposizione del qui ricorrente al PE citato.
5. Con ricorso del
25 giugno 2021 (doc. I) RI 1 chiede al Tribunale di annullare la decisione,
ribadendo sostanzialmente quanto evidenziato in sede di opposizione. Egli
sottolinea il suo desiderio di entrare in contatto con l’assicuratore per
reperire delle soluzioni, incontro cui CO 1 non avrebbe mai dato seguito,
nemmeno in forma virtuale. Nel suo ricorso il signor RI 1, ribadisce gli
elementi estranei alla sua persona che non gli hanno permesso di far fronte ai
premi. Egli osserva che la situazione in cui versa è derivata da fatti che sono
oggetto di un'indagine della magistratura, fatti di cui egli si dichiara
totalmente estraneo. Questa particolare circostanza ha provocato una situazione
molto difficile, che con l'avvento della pandemia si è ulteriormente aggravata
e non gli ha permesso di fronteggiare i suoi impegni.
Fatti
6. L’assicuratore,
con risposta di causa del 23 agosto 2021, ha proposto - con argomenti che
saranno ripresi in corso di motivazione laddove necessario - la reiezione
dell’impugnativa (doc. III).
7. Al ricorrente è
stata offerta la possibilità di chiedere l’assunzione di nuove prove e di
ulteriormente esprimersi sulla risposta di causa il 24 agosto 2021 (doc. IV).
Le parti sono state convocate a un’udienza di discussione (doc. V), alla luce
delle molteplici richieste in tal senso dell’assicurato formulate all’indirizzo
di CO 1 e della sostanziale richiesta in tal senso contenuta nel gravame (doc.
I, ultima riga). L’udienza, fissata per il 22 settembre 2021 (doc. VI), non ha
avuto luogo siccome nell’imminenza della stessa (lunedì 20 settembre 2021)
l’assicuratore ha comunicato al Tribunale cantonale delle assicurazioni
(attraverso un messaggio di posta elettronica) che il “signor RI 1 ha
saldato interamente la pretesa oggetto della presente procedura … come da
printscreen allegato …la pretesa non (è) più contestata” (doc. VI). Dal
canto suo l’assicurato non ha fatto avere notizie in merito. Non sono state
acquisite nuove prove.
8. La
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale
federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e
6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003).
Su questi temi si veda Ivano Ranzanici:
La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto
pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce
della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e segg.
9. Il
signor RI 1 ha lamentato sostanzialmente la violazione, da parte della Cassa,
del suo diritto di essere sentito. Il tema è già stato affrontato e risolto nella
STCA 36.2021.27 del 12 luglio 2021 in cui questa Corte si è già espressa in
merito. Alle argomentazioni contenute nel punto 2 di quel giudizio può qui
essere fatto pieno rinvio. Da rilevare che questa Corte ha comunque pieno
potere cognitivo e che il signor RI 1 è stato convocato ad un’udienza poi
annullata siccome l’assicurato ha saldato il debito qui in discussione.
10. Per
gli aspetti riferiti al merito si ricordano qui le norme già esposte nella STCA
36.2021.27 del 12 luglio 2021 nota al ricorrente. Per l’art. 61 cpv. 1 LAMal,
l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore
riscuote dai propri assicurati premi uguali. Per l’art. 64 cpv. 1 LAMal gli
assicurati partecipano inoltre ai costi delle prestazioni ottenute come
stabiliti in base all’art. 64 cpv. 2 LAMal. In base all’art.
64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi
entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto,
deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e
indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Per l’art. 64a cpv. 2
LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le
partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato,
l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che
l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori
escussi. L’art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e
di regola mensilmente mentre per l’art. 105a OAMal il tasso degli interessi di
mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.
In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,
l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità
degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in
arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se l'assicurato causa per propria colpa
spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo,
l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura
siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
11. In
concreto il quesito da risolvere è l’obbligo, o meno, dell’assicurato di
versare i premi e i costi amministrativi, oltre agli accessori indicati
dall’assicuratore, pretesi con la decisione su opposizione. È indubbio che
l’assicurato sia debitore dei tre mesi di premi relativi al periodo da ottobre
a dicembre 2020, egli stesso non lo nega e non lo contesta, egli ha in effetti
– nelle more della procedura - soluto il suo debito. L’importo di CHF 881,55 era
quindi senz’altro dovuto. La circostanza che l'assicurato si sia ritrovato, non
per colpa sua, a non essere in grado di fare fronte al pagamento dei suoi premi
LAMal non può essere ritenuta, anche se umanamente comprensibile. I premi sono
comunque dovuti e le difficoltà economiche non costituiscono un’esimente dal
loro versamento. Le subentrate difficoltà economiche possono far nascere, in
specie per il futuro, un diritto alla riduzione dei premi (RIPAM)
che
l’assicurato deve semmai richiedere alla Cassa cantonale di compensazione.
La Cassa malati ha chiesto il versamento di interessi di ritardo
sui premi LAMal non pagati dall'assicurato richiamando la decisione formale e
specifiche motivazioni in sede di argomentazione (doc. A). Gli interessi sono
dovuti quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di
principio vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal). Per
Considerandi
l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti sottostanno a interessi di
mora. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e
termini di breve durata. Il tasso (art. 26 cpv. 1 LPGA) è del 5% all'anno (art.
105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA). Per l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora
è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla
fine del mese precedente. La pretesa della Cassa è quindi corretta ed è stata
(nei fatti) riconosciuta dall’assicurato che l’ha soluta.
12.
CO 1 ha chiesto anche CHF 200 a
titolo di spese amministrative per avere dovuto sollecitare, diffidare ed
escutere il debitore. Il ricorrente non ha contestato come tali queste pretese
ed anzi le ha saldate durante la pendenza della causa. Come ricordato nella
STCA 36.2021.27 del 12 luglio 2021, già nella DTF 125 V 276 il Tribunale
federale ha ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un
assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento in adeguata misura
delle spese di diffida così come di spese supplementari cagionate da mora
dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della partecipazione ai
costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento
tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni
generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino una
regolamentazione al riguardo. Questo principio è stato previsto dall'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre
2011.
(in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal)
e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se
l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate
con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese
amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali
sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato. In concreto il Regolamento "__________",
prodotto dall'assicuratore (doc. 3), edizione 01.2018, all'art. 14.2 prevede
che "spese dell'CO 1 per richiami ed esecuzioni sono a carico della
persona assicurata". Queste spese sono dovute
per colpa dell'assicurato medesimo, che non ha pagato nei termini di tempo
previsti i suoi premi. Esse appaiono qui, vista la concerta situazione, da
confermare (e sono state solute dall’assicurato durante la pendenza della
causa).
13.
Quanto
alle spese esecutive inserite nel precetto esecutivo si rimanda al giudizio
relativo al medesimo assicurato e più volte citato. In base alla STF K 114/03
del 22 luglio 2005 le spese esecutive vere e proprie non formano dunque
oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la
quale è stato concesso il rigetto (STF K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14
settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4;
SZS/RSAS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag.
414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N
25: "Nicht
zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter
Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG
68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die
Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura
di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è
ammissibile pronunciare il rigetto (STF K 114/03 del 22 luglio 2005, STF
K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004). Per cui queste
spese non fanno correttamente parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono
a carico del debitore escusso.
14.
In concreto CO 1
ha comunicato il saldo delle pretese nelle more della causa. L’oggetto della
lite è quindi venuto meno siccome, per quanto appurato, il pagamento è avvenuto
senza riserva alcuna. Nella misura in cui non fosse venuto meno il gravame
sarebbe stato comunque da respingere. Contrariamente a quanto deciso nella STCA
36.2021.27
del 12 luglio 2021 non sono qui prelevate spese. Se è vero che il 1° gennaio 2021
è entrata in vigore una modifica della LPGA e che l’art. 61 lett. a LPGA
prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica, e se è pure vero che dal 1 gennaio 2021 è in vigore (per le
procedure incoate successivamente all’inizio dell’anno 2021) l'art. 61 lett. fbis
LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura
è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede, mentre è di
principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio
concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e ss.), la giurisprudenza
federale ha – in una recentissima sentenza (successiva al giudizio 12 luglio
2021.
STCA 36.2021.27) ritenuto che, per potere prelevare tasse e spese la base
legale federale non è sufficiente ma occorre che il diritto cantonale preveda “imperativamente
l’applicazione delle spese …. Mancando la base legale necessaria, il Tribunale
cantonale delle assicurazioni non poteva prelevare spese”. In questo senso
la STF 21 luglio 2021 8C_265/2021. In sostanza, d’avviso del TF, il legislatore
federale avrebbe lasciato autonomia ai cantoni per “disciplinare la
questione, senza imporre nulla. Ad oggi nel Cantone Ticino vige … il principio
della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 LPTCA/TI)” mentre non costituirebbe
base legale sufficiente l’art. 29 cpv. 4 LPTCA siccome non costituirebbe una “normativa
sussidiaria applicabile a tutti i casi non disciplinati dalle leggi speciali,
ma si limita a stabilire la tariffa applicabile della tassa di giustizia <quando
dovuta>. L’imposizione delle spese è subordinata manifestamente”
(d’avviso del TF) “a un’altra base legale (federale o cantonale) che
obblighi in modo perentorio al pagamento”.
Nonostante le perplessità che possono
scaturire dal giudizio federale alla lettura dell’iniziativa legislativa del
gruppo UDC e della volontà del legislatore ritenuta negli atti preparatori, si
veda in proposito il Messaggio concernente la
modifica della legge federale sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e seguenti, pag. 1334, che riporta il
seguente passaggio: “La mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga
abolito il principio della gratuità delle procedure di ricorso davanti ai
tribunali cantonali nell’ambito delle assicurazioni sociali. L’indicazione
secondo cui la procedura è gratuita va pertanto soppressa (art. 61 lett. a
D-LPGA). Saranno così applicabili le disposizioni del diritto cantonale
relative alle spese di procedura. Per quanto riguarda invece le controversie
relative a prestazioni, la lettera fbis contempla l’addebito di
spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo preveda. Nell’assicurazione
invalidità una tale regolamentazione è già in vigore dal 1° luglio 2006 (art.
69.
cpv. 1bis LAI)”, la giurisprudenza federale va ossequiata.
Ne discende che la procedura
conseguente al ricorso 25 giugno 2021, in assenza di un comportamento temerario
o sconsiderato da parte del ricorrente (nonostante la STCA 36.2021.27 del 12
luglio 2021 che è comunque successiva al ricorso qui esaminato), è gratuita e
non è soggetta a percezione di tasse e spese.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella misura in
cui non sia divenuto privo d’oggetto, il ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti