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Decisione

36.2021.42

Procedura esecutiva avviata dalla Cassa malati per mancato pagamento delle partecipazioni ai costi. La ricorrente non ha comprovato di aver pagato quanto richiesto dalla Cassa. Dai conteggi della Cassa risulta non saldato,essi appaiono corretti. Spese di diffida e di incasso a carico dell'assicurata

2 dicembre 2021Italiano27 min

le parti vi è stata una corposa corrispondenza scritta e telefonica in merito ad

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Raccomandata

Incarto

n.

36.2021.42

TB

Lugano

2 dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 2 luglio 2007 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione dell'8 giugno 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

A. Negli

anni 2018 e 2019 (doc. 1) RI 1, 1970, era assicurata presso CO 1 per l'assicurazione

malattia obbligatoria e ha beneficiato di prestazioni sia mediche sia farmaceutiche,

Fatti

i cui costi sono stati oggetto dei relativi conteggi da parte della Cassa

malati.

B. Fra

le parti vi è stata una corposa corrispondenza scritta e telefonica in merito ad

alcuni di questi conteggi, che in parte sono stati contestati dall'assicurata e

altri sono stati oggetto di richiami e solleciti di pagamento da parte della

Cassa malati.

C. Con

il conteggio n. __________ dell'11 dicembre 2019 (doc. 27) la Cassa malati ha

chiesto all'assicurata il pagamento di Fr. 125,85 per prestazioni della dr.ssa

med. __________ dal 24 ottobre al 20 novembre 2019 e il 18 febbraio 2020 (doc.

9) le è stato ricordato ("Erinnerung")

che questo importo andava pagato.

In pari data (doc. 10) l'assicurata ha

ricevuto un richiamo per il pagamento di Fr. 788,75, che si riferisce al conteggio

n. __________ del 22 dicembre 2019 (doc. 27) per le prestazioni erogate dall'__________

dal 23 ottobre al 28 novembre 2019 a favore del marito __________ (Fr. 25,10) e

dalla __________ il 28 novembre 2019 all'assicurata (Fr. 763,65).

D. Il

17 marzo 2020 l'assicurata ha ricevuto due distinte diffide ("Mahnung") per il mancato pagamento

degli importi di Fr. 125,85 (doc. 13) e di Fr. 788,75 (doc. 14), a cui si sono

aggiunti Fr. 30.- per le spese di diffida, per un totale dovuto entro 30 giorni

di Fr. 155,85 rispettivamente di Fr. 818,75.

E. Nell'ultima

richiesta di pagamento ("Letzte

Zahlungsaufforderung") del 20 maggio 2020 (doc. 15), che faceva

seguito a numerose diffide a cui l'assicurata non ha dato seguito, la Cassa

malati ha preteso entro il 24 giugno 2020 il pagamento della somma di Fr. 4'109.-,

importo che comprendeva anche i conteggi dell'11 e del 22 dicembre 2019 di Fr.

125,85 e di Fr. 788,75. Inoltre, l'ha informata che alla scadenza del termine

di pagamento avrebbe avviato una procedura esecutiva e aggiunto una tassa di

Fr. 95.- per l'incasso del suo credito.

F. Il

5 ottobre 2020 (doc. 19) la Cassa malati, riferendosi ai conteggi delle

prestazioni LAMal dal 19 dicembre 2018 al 22 dicembre 2019 e alle precedenti

richieste di pagamento rimaste inevase, ha intimato all'interessata di versarle

l'ammontare di Fr. 1'194,30, pena l'avvio di una procedura esecutiva. In questo

importo erano compresi i due predetti crediti, così come nell'ultima richiesta

di pagamento ("Letzte Zahlungsaufforderung")

del 16 novembre 2020 (doc. 25) di Fr. 1'182,95.

G. Il

27 novembre 2020 (doc. 27) CO 1 ha scritto all'assicurata che, avendo separato

i conti fra i coniugi, come risultava dagli allegati conteggi, il suo personale

debito ammontava a Fr. 921,25 (Fr. 125,85 [conteggio dell'11 dicembre 2019] +

Fr. 763,65 [conteggio del 22 dicembre 2019] + Fr. 1,75 [conteggio del 29 marzo

2020 per le prestazioni di Fr. 17,30 della dr.ssa __________ del 10 dicembre

2019] + Fr. 30.- [spese di diffida]).

H. Con

precetto esecutivo n. __________ fatto spiccare il 28 gennaio 2021 (doc. 32)

dall'Ufficio esecuzione di __________, CO 1 ha preteso il pagamento di Fr.

889,50 per partecipazioni ai costi LAMal dall'11 al 22 dicembre 2019, oltre a

Fr. 30.- di spese di diffida e Fr. 95.- per le spese di incasso. A ciò si

aggiungono Fr. 73,30 per le spese di esecuzione.

I. Con

decisione del 9 aprile 2021 (doc. 33) la Cassa malati ha osservato che l'assicurata

non ha pagato gli importi per i quali è stata diffidata e che si è opposta al

predetto PE. Considerato che era debitrice per l'assicurazione malattia di base

di Fr. 4'079.-, di Fr. 30.- per spese di diffida, di Fr. 95.- per spese di

incasso e di Fr. 73,30 per i costi esecutivi, a cui andavano dedotti i

pagamenti di Fr. 3'100,95 e il condono di spese di Fr. 88,55, l'assicuratore

malattia ha tolto l'opposizione alla procedura esecutiva n. __________ e ha

confermato il suo credito di Fr. 1'087,80.

L. Con

decisione su opposizione dell'8 giugno 2021 (doc. A1) CO 1 ha respinto l'opposizione

del 9 maggio 2021 (doc. 38) con cui l'assicurata ha contestato di essere

debitrice dell'ammontare di Fr. 1'087,80.

La Cassa malati ha rilevato che i due

conteggi dell'11 e del 22 dicembre 2019 di Fr. 125,85 e di Fr. 763,65

concernono prestazioni erogate nel 2019 a favore di RI 1, che i relativi

conteggi sono stati allegati alla decisione su opposizione, che sulla

correttezza di questi conteggi delle prestazioni la Cassa malati ha più volte

preso posizione, che il 27 novembre 2020 essa ha inviato all'assicurata un

conteggio delle posizioni ancora aperte e le ha confermato che erano state

apportate delle correzioni e che la separazione dei conti della famiglia era

avvenuta, cosicché i conteggi delle prestazioni erano corretti e andavano

pagati, che il 22 aprile 2021 l'assicuratore ha confermato che la decisione del

9 aprile 2021 concerneva soltanto i crediti aperti nei confronti dell'assicurata,

che la procedura esecutiva non si riferiva a posizioni aperte nei confronti del

marito, che nell'ambito dell'assicurazione malattia non sono dovute indennità e

infine che l'interessata non ha presentato ulteriori osservazioni che l'importo

non è dovuto, rimborsato o differito.

Pertanto, la Cassa malati ha confermato

il credito di Fr. 889,50 per prestazioni LAMal, le spese di diffida di Fr.

30.-, le tasse di incasso di Fr. 95.- e i costi esecutivi di Fr. 73,30, perciò

ha tolto l'opposizione al PE n. __________ per il credito di Fr. 1'087,80.

M. Il

2/8 luglio 2021 (doc. 41) RI 1 si è rivolta alla direzione generale di CO 1 per

contestare la decisione su opposizione, rilevando che da più di un anno era in

lite con l’assicuratore a causa di presunti crediti della Cassa malati nei suoi

confronti.

L'assicurata ha osservato come la

procedura di opposizione fosse una farsa, visto che è la stessa creditrice di

un credito che decide sull'opposizione e la respinge.

Inoltre, l'assicurata ha rilevato che

la Cassa malati ha riproposto le stesse identiche pretese contro cui essa si

era opposta il 9 maggio 2021 con dettagliate motivazioni, ciò che dimostra che

la sua opposizione non è stata nemmeno analizzata.

L'interessata ha osservato che in tutta

la precedente corrispondenza la Cassa malati ha deliberatamente omesso dai suoi

conteggi e ricevute l'elenco delle partecipazioni ai costi, che ha presentato

più volte, in cui ha spiegato in dettaglio che tutte le pretese della Cassa

malati sono state liquidate.

Infine, la Cassa malati le sarebbe

debitrice dell'importo di Fr. 18'028,98 per il dispendio causatole secondo la

fattura già presentata e sollecitata tre volte.

L'8 luglio 2021 (doc. II) CO 1 ha

trasmesso al TCA questo scritto per competenza. L’atto è stato considerato

quale ricorso (doc. I) contro la decisione su opposizione.

N. Come

impostole dal Giudice delegato con decreto del 9 luglio 2021 (doc. IV), il 26/27

luglio 2021 (doc. V) RI 1 ha formulato ricorso in italiano, chiedendo che la

decisione del 9 aprile 2021 con cui la Cassa malati ha preteso il pagamento di

Fr. 4'079.-, di Fr. 30.- di spese di diffida, di Fr. 95.- di spese di incasso e

di Fr. 73,30 di spese esecutive, a cui va dedotto il pagamento di Fr. 3'100,95

e la rinuncia a Fr. 88,55 di spese, fosse annullata integralmente.

La ricorrente ha inoltre postulato che

"tutte le spese sostenute e ancora da

sostenere da parte mia, così come le tasse derivanti dall'ordine, dai solleciti

e dal recupero crediti, nonché le mie notevoli spese dal 2017, e quindi il

mancato guadagno, provato e fatturato, sono a carico di CO 1 e rimborsate a me.".

O. Chiesta

(doc. VII) e ottenuta una proroga (doc. VIII), il 20 settembre 2021 (doc. IX) CO

1 ha chiesto al TCA di respingere il ricorso. Nella sua risposta la Cassa

malati ha evidenziato di avere fatto spiccare un precetto esecutivo nei

confronti dell'assicurata per non avere pagato le partecipazioni ai costi di

Fr. 125,85 per i trattamenti dal 24 ottobre al 20 novembre 2019 e di Fr. 763,65

per i trattamenti del 28 novembre 2019.

L'amministrazione ha osservato che, con

la decisione su opposizione, ha confermato il suo credito dettagliato nello scritto

27 novembre 2020 (doc. 16) che ben spiega a cosa si riferiscono gli importi

dovuti dalla ricorrente. Per CO 1 sarebbe quindi errato affermare che le

prestazioni non siano rintracciabili, risultando chiaramente dai conteggi

allegati alla decisione su opposizione, specie dal documento 16. Anche l'affermazione

della ricorrente secondo cui le rivendicazioni della Cassa malati sono

infondate non corrisponde quindi ai fatti. In conclusione per l’assicuratore,

la ricorrente è debitrice di Fr. 889,50 per partecipazioni ai costi LAMal non

solute, oltre a Fr. 30.- di spese di diffida, a Fr. 95.- quale commissione d'incasso

e a Fr. 73,30 per spese esecutive.

P. Il

27 settembre 2021 (doc. XI) CO 1 ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di

prova da presentare, mentre la ricorrente (doc. XIII) ha osservato di avere

pagato la partecipazione ai costi di Fr. 125,85 come risulta dalla tabella dei

costi che essa stessa ha allestito (doc. D13), perciò le spese di diffida non

sono giustificate. Lo stesso vale per l'importo di Fr. 763,65, che deve essere

preso totalmente a carico della Cassa malati essendo "al di fuori dell'importo deducibile". Secondo

l'assicurata la quota dei costi a carico dell'assicuratore è pure stata

calcolata in modo errato (doc. D13). Anche per questo importo le spese di diffida

non sono dunque giustificate.

Per la ricorrente, quindi, CO 1 non ha

assolutamente dimostrato che le sue pretese siano giustificate. Non ha preso

posizione sul suo estratto conto (doc. D13), corretto e preciso, soprattutto quo

al calcolo della franchigia e quindi, contrariamente alle confuse dichiarazioni

della Cassa malati, non contiene alcun credito a suo favore.

Q. La

Cassa malati ha comunicato al TCA il 13 ottobre 2021 (doc. XV) che non ha altre

osservazioni da presentare e ha rinviato alla sua risposta di causa, mentre la

ricorrente non si è ulteriormente pronunciata (doc. XVI).

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della

valutazione delle prove) siccome deciso sulla base degli atti. Oggetto del

contendere è il pagamento di partecipazioni, tema affrontato in numerosa

giurisprudenza (citata nelle considerazioni che seguono) e privo di novità

giuridiche. Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale

federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e

6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio

2003). Su questi temi si veda Ivano

Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione

di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici

alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I – 2016, pagg. 307 e

segg.

Considerandi

2.

La

Cassa malati ha posto in dubbio la tempestività del ricorso (doc. IX punto 3).

A torto.

L'art. 29 cpv. 3 LPGA prescrive quanto segue:

"

Se una domanda non rispetta le esigenze di forma o se è trasmessa a un

servizio incompetente, per quanto riguarda l'osservanza dei termini e gli

effetti giuridici collegati alla domanda è determinante la data in cui essa è

stata consegnata alla posta o inoltrata a tale servizio.".

Se la data del deposito di una domanda

è contestata, spetta all'assicurato provare i fatti che allega e sopportare le

conseguenze negative dell'assenza di prove (STF 9C_402/2011 del 3 ottobre 2011

consid. 3.3; STFA I 292/69 del 5 febbraio 1970 consid. 3 in RCC 1970 pag. 476; Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2a ed.

2009, n. 19 ad art. 29 LPGA).

Inoltre, come ribadito ancora

recentemente dal Tribunale federale, conformemente alla giurisprudenza relativa

all'art. 29 cpv. 3 LPGA, la data determinante per il rispetto dei termini e gli

effetti giuridici di una domanda è quella della consegna alla posta o di deposito

presso questo organo (STF 9C_573/2017 del 23 gennaio 2018 consid. 5; STFA C 272/03 del 9 luglio 2004 consid. 2.3; cfr. anche Kieser,

ATSG-Kommentar, 3a ed. 2015, n. 36 pag. 461 ad art. 29 LPGA). Per servizio

incompetente, si intende un'autorità incompetente, la quale ha l'obbligo di

trasmettere d'ufficio gli atti a quella competente. Tale interpretazione

discende dall'applicazione in connessione dell'art. 30 LPGA, giusta il quale

tutti gli organi esecutivi delle assicurazioni sociali hanno l'obbligo di

accettare le domande, le richieste e le memorie che pervengono loro per errore.

Essi registrano la data d'inoltro e trasmettono i relativi documenti al

competente servizio.

Contrariamente alla tesi sostenuta dalla

Cassa malati resistente, l'assicurata ha tempestivamente contestato la

decisione su opposizione dell'8 giugno 2021, ma presso un servizio incompetente.

Infatti, essa ha inoltrato il 2 luglio 2021 (la data del suo scritto è però

dell'8 luglio) una raccomandata direttamente a CO 1, che la stessa, l'8 luglio

2021.

(doc. II), ha trasmesso al Tribunale con la seguente lettera

accompagnatoria:

"

In seguito alla nostra decisione su opposizione dell'8 giugno 2021 (all.

1), la nostra assicurata ha inviato una missiva (all. 2) alla nostra direzione

generale, con la quale esprimeva il proprio disappunto alla nostra decisione su

opposizione. Orbene, CO 1 ritiene di dover interpretare lo scritto dell'assicurata

come un ricorso, e, per tale motivo, si permette di trasmettere la lettera dell'assicurata

all'istanza competente, e cioè al lodevole Tribunale cantonale delle

assicurazioni.".

La Cassa malati ha proceduto

correttamente trasmettendo per competenza al TCA, in virtù dell'art. 29 cpv. 3

LPGA, lo scritto del 2/8 luglio 2021, che essa stessa ha qualificato come

ricorso e che il Tribunale, conformemente all'art. 56 cpv.1 LPGA, ha pure considerato

quale ricorso contro la decisione su opposizione dell'8 giugno 2021. CO 1 è quindi

malvenuta a sostenere che il ricorso del 26/27 luglio 2021, formulato dall'assicurata

su invito del TCA per completare e tradurre la sua prima contestazione del 2/8

luglio 2021, sarebbe tardivo. La tempestività della prima contestazione, quella

determinante del 2 luglio 2021 per ossequiare il termine di 30 giorni di ricorso,

è pacifica (art. 60 cpv. 1 LPGA).

nel merito

3.

Ai

sensi dell'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare

dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non preveda

eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali.

L'art. 64 cpv. 1 LAMal

prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.

Secondo l'art. 64 cpv. 2

LAMal la partecipazione ai costi comprende (lett. a) un importo fisso per anno

(franchigia) e (lett. b) il 10 per cento dei costi eccedenti la franchigia

(aliquota percentuale).

A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o

partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno

una diffida scritta, deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di

30.

giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta l'art.

64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le

partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore

deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore

comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

L'art. 90

OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola

mensilmente.

A norma dell'art.

105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art.

26.

cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.

In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,

l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità

degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in

arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto

essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere

adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle

disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b

cpv. 2 OAMal).

4.

Oggetto

del contendere è sapere se la ricorrente sia tenuta al versamento delle

partecipazioni ai costi LAMal di Fr. 125,85 e di Fr. 763,65 che la Cassa malati

ha da essa preteso in più occasioni, fino a fare spiccare il 28 gennaio 2021

(doc. D7) dall'Ufficio di esecuzione di __________ il precetto esecutivo n. __________

per un capitale di Fr. 889,50, oltre a Fr. 30.- di spese di diffida e a Fr.

95.- di tasse di incasso, a cui si aggiungono Fr. 73,30 per le spese esecutive,

per un totale di Fr. 1'087,80.

L'assicurata si è opposta al PE, perché

sostiene di avere fatto fronte al pagamento della partecipazione ai costi LAMal

di Fr. 125,85, mentre per la partecipazione ai costi di Fr. 763,65 afferma che l’importo

rimane a carico della Cassa malati. A tal fine essa rinvia al conteggio

riassuntivo che ha allestito per l'anno 2019 (doc. D13).

Occorre quindi verificare se la pretesa

creditoria della Cassa per le partecipazioni ai costi sia stata soluta dall’assicurata

e sia in se corretta.

5.

Il

corposo incarto prodotto dalla Cassa malati contiene numerose lettere di

reclamo da parte dell'assicurata e di suo marito nei confronti delle richieste

di pagamento che essi ricevevano dal loro assicuratore, sia perché non le

reputavano chiare, sia perché non erano complete, sia ancora perché le

ritenevano sbagliate e perfino incomprensibili, non riuscendo a capire a quale

dei due coniugi si riferissero.

Comprendere i due coniugi nell’ambito

di un medesimo conto famigliare può creare confusione negli assicurati e

causare errore.

La separazione dei conti per ciascun

assicurato eviterebbe sicuramente il rischio di incomprensione da parte degli

assicurati e contestazioni inutili fra le parti.

6.

Dagli

atti prodotti dalle parti emerge che l'assicurata non ha saldato gli importi

dovuti e richiesti dalla Cassa malati dapprima con i conteggi, poi con i

solleciti e in seguito con le diffide di pagamento. Pertanto, l'assicuratore

malattia era legittimato, in virtù dell'art. 64a LAMal, ad avviare una

procedura esecutiva volta a recuperare quanto di sua spettanza.

Le prestazioni conteggiate

come tali, non sono state contestate, così come i conteggi eseguiti. La

ricorrente contesta l’esigibilità del credito per CO 1 che ne scaturisce.

Gli importi ancora dovuti, chiesti

entro il termine di perenzione di 5 anni (si veda a questo proposito la

sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003 e sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005,

nonché art. 24 LPGA), trovano conferma negli atti prodotti dalla Cassa malati e

dall'assicurata medesima e sono pertanto dovuti dalla ricorrente che non

dimostra il loro pagamento o il differimento del credito.

Pendente causa l'assicurata ha affermato

di avere pagato l'importo di Fr. 125,85, e ciò in base alla tabella riassuntiva

che ha allestito per il 2019 (doc. D13). Tale tabella non comprova comunque l'avvenuto

pagamento da parte della ricorrente.

Le prestazioni fornite il 20 novembre

2019.

dalla dr.ssa __________, fatturate il 25 seguente in Fr. 125,85 e

costitutive del conteggio n. 1183063342, risultano essere state computate nella

franchigia di Fr. 2'500.- dell'assicurata, il cui importo cumulato da inizio

anno, secondo i calcoli effettuati dalla ricorrente stessa, è passato da Fr. 2'188,21

a Fr. 2'314,06, ma nella colonna "gezahlt

RI 1 direkt / an CO 1", non figura alcun importo, così come

nella colonna accanto che l'interessata ha denominato "Selbstbehalt", ossia presa a carico

personalmente o perché non riconosciuto dalla Cassa malati o perché eccedente

la franchigia.

In altre parole, contrariamente a tutte

le prestazioni che in ordine di tempo precedono quella in discussione della

dr.ssa med. __________, che sono state pagate dall'assicurata direttamente (in

verde) o alla Cassa malati (in nero) fino all’importo della franchigia di Fr. 2'500.-,

per la fattura di Fr. 125,85 non è indicato nulla.

Secondo il TCA, ciò conferma (anche in

assenza di produzione al Tribunale di ricevute del pagamento) che l'assicurata

non l'ha pagata.

Anche volendo ulteriormente seguire il

conteggio della ricorrente e le sue esposizioni il totale di Fr. 2'894,96 per

la colonna "gezahlt RI 1 direkt / an CO

1", corrisponde alla somma di tutte le prestazioni fatturate

dal 20 marzo 2020 (recte: 2019) al 9 gennaio 2020 per trattamenti

avvenuti nel corso del 2019 eccetto, fino ad arrivare all'importo della

franchigia, le fatture di Fr. 125,85 del 25 novembre 2019 e di Fr. 164,60 del

27.

ottobre 2019 per l'acquisto all'estero di un farmaco, che l'assicuratore si

è assunto in parte e la restante parte è rimasta a carico dell'assicurata

("Selbstbehalt").

La stessa ricorrente non ha dunque

incluso nell'importo complessivo che essa ha pagato per le prestazioni mediche

di cui ha beneficiato, sotto forma di franchigia o di partecipazione del 10%, l'ammontare

di Fr. 125,85.

Superata la franchigia di Fr. 2'500.-, la

fattura di Fr. 2'050,95 della __________ dell'11 dicembre 2019 è stata assunta

in ragione di Fr. 1'287,30 dalla Cassa malati e, secondo la ricorrente, in

misura di Fr. 205,10 da essa stessa quale quota parte del 10%.

Questa conclusione è però errata.

Infatti, se la Cassa malati si è

assunta l'importo di Fr. 1'287,30 su un totale di Fr. 2'050,95, significa che a

carico dell'assicurata è rimasta la differenza di Fr. 763,65 fino ad arrivare

alla franchigia di Fr. 2'500.-. È assolutamente impossibile che l'assicurata si

sia assunta il 10% del costo totale della prestazione, ossia Fr. 205,10 come

essa sostiene nella sua tabella riassuntiva.

D'altronde, il conteggio n. 1183624116 allegato

allo scritto esplicativo del 27 novembre 2020 (doc. 27), indica che la fattura

dell'istituto di cura è stata presa a carico direttamente da CO 1, che essa si

è assunta la quota parte di Fr. 1'287,30, che la franchigia da consumare era

ancora di Fr. 603,25, che l'assicurata doveva prendersi a carico Fr. 143,05 e

che Fr. 17,35 i costi non erano assicurati, perciò la quota parte dei costi da

pagare dall'assicurata ammontava a Fr. 763,65.

Questa somma risulta dal seguente

calcolo: dalla fattura totale di Fr. 2'050,95 va dedotta la franchigia da

consumare di Fr. 603,25 e i costi non assicurati di Fr. 17,35, quindi sulla

rimanenza di Fr. 1'430,35 l'assicurata si assume il 10%. Si ottiene così l'importo

di Fr. 673,65 da pagare (Fr. 603,25 [franchigia] + Fr. 17,35 [prestazione non

assicurata] + Fr. 143,05 [partecipazione ai costi 10%]).

Il fatto che, per l'assicurata, la

fattura della struttura di cura doveva essere da lei assunta soltanto in

ragione del 10%, fa sì che, come è facile riconoscere, l'intera fattura di Fr.

2'050,95 non era poi stata saldata per intero, visto che la Cassa malati si è

assunta i costi in misura soltanto di Fr. 1'287,30.

L'incomprensione fra le parti nasce dal

fatto che l'assicurata ha allestito il suo personale conteggio secondo l'ordine

cronologico delle fatture, arrivando al 25 novembre 2019 ad avere esaurito la

franchigia di Fr. 2'500.-.

Per contro, la Cassa malati ha

verosimilmente evaso le fatture in un altro ordine, man mano che le arrivavano

dai fornitori di prestazioni ed eventualmente dall'assicurata. Prova ne è che

nel conteggio dell'11 dicembre 2019 riferito alla prestazione di Fr. 125,85

della dr.ssa med. __________, il saldo della franchigia per il 2019 era, secondo

la Cassa malati, di Fr. 644,15 dopo avere dedotto i Fr. 125,85, mentre per l'assicurata

era di Fr. 185,94 (Fr. 2'500 - Fr. 2'314,06).

Il successivo conteggio del 22 dicembre

2019.

riferito alla fattura di Fr. 2'050,95 presentava invece una franchigia

nulla, avendo utilizzato i restanti Fr. 603,25 per saldarla, mentre secondo i

calcoli della ricorrente la fattura del nosocomio consisterebbe nella terza

fattura, in ordine cronologico, emessa dopo il consumo della franchigia annua

di Fr. 2'500.- (doc. D13).

In conclusione, i conteggi della Cassa

malati dell'11 e del 22 dicembre 2019 appaiono corretti e i crediti vantati da CO

1.

non risultano essere stati pagati dall'assicurata. Gli importi di Fr. 125,85

e di Fr. 763,65 sono senza alcun dubbio dovuti all'assicuratore malattia.

7.

Con la decisione formale e il

precetto esecutivo, la Cassa malati ha inoltre preteso dall'assicurata un

importo di Fr. 30.- a titolo di spese per averla dovuta diffidare e di Fr. 95.-

per spese di incasso.

La ricorrente ha specificatamente

contestato di dovere tali spese, ritenendo di avere già pagato le

partecipazioni ai costi pretese dall'amministrazione e quindi che queste spese

non erano necessarie.

Nella DTF 125 V 276,

l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio

della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento

in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari

cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della

partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in

caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le

disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino

una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella versione in vigore fino al 31 dicembre

2011.

(in precedenza, fino al 31 luglio 2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal)

e nell'art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato

causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un

pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese

amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali

sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

In concreto le

Condizioni generali d'assicurazione secondo la LAMal, valide dal 1° gennaio 2018

(doc. 2), all'art. 21.2 prevedono che "I

costi della procedura esecutiva sono a carico dell'assicurato in ritardo con i

pagamenti. Inoltre, una tassa per il disbrigo adeguata (spese di sollecitazione

e tasse per l'incasso) può essere applicata per il dispendio lavorativo che non

ci sarebbe stato con il pagamento tempestivo.".

Le spese di

Fr. 30.- e di Fr. 95.- sono dovute per colpa dell'assicurata

medesima, che non ha pagato nei termini di tempo previsti le partecipazioni ai

costi più volte richiestele. Esse trovano infatti il loro fondamento nell'art.

105b cpv. 2 OAMal e nelle predette CGA, perciò il loro addebito è giustificato,

ma se le spese di diffida vanno confermate in Fr. 30.-, le tasse per l'incasso

vanno ridotte a Fr. 60.-, tenuto conto dell'importo totale dovuto (Fr.

889,50).

8.

Quanto

alle spese esecutive di Fr. 73,30 inserite nel precetto esecutivo, va segnalato

che con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005 l'Alta Corte ha affermato:

"

10.

All'assicurata, infine, sono

state poste a carico spese di diffida per Fr. 20.- e spese esecutive per Fr.

70.-, che contesta.

(…)

10.3

L'assunzione delle spese esecutive viene invece

disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma

il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio

può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

Questi costi sono dovuti per

legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione

abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza

citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione,

sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto

(sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004

in re B., K 144/03).”.

Le spese

esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di

rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il

rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004,

36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag.

568.

consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez,

La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten

beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes

wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit

Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non

essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo

relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18

giugno 2004).

Per cui

queste spese non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a

carico della debitrice escussa.

9.

Alla luce di

quanto esposto la decisione su opposizione impugnata deve essere riformata e il

ricorso va parzialmente accolto.

L'opposizione al precetto

esecutivo n. __________ del 28 gennaio 2021 emesso dall'Ufficio di esecuzione

di __________ è rigettata in via definitiva per l'importo di Fr. 889,50, oltre

alle spese di diffida di Fr. 30.- e alla tassa di incasso di Fr. 60.-.

All'assicurata, ancorché

minimamente vincente in causa, siccome non patrocinata, non vanno riconosciute

ripetibili.

Alla luce del

respingimento del ricorso non va accolta la pretesa di ripetibili di oltre Fr.

18'000.- per il tempo dedicato negli anni alla controversia nei confronti della

Cassa malati.

Qualora tale pretesa

fosse richiesta quale risarcimento per danni illecitamente causati (art. 78

LPGA) l’assicurata deve domandare, semmai, l’emanazione di una decisione

specifica all’assicuratore (art. 78 LAMal).

In assenza di

provvedimento impugnabile la pretesa non può essere analizzata.

10.

Il

1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la

procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, ma non più anche gratuita

per le parti.

Dalla medesima data è entrato in vigore

l'art. 61 lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di controversie

relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge

interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può

imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o

sconsiderato.

In concreto il ricorso ha per oggetto

delle prestazioni assicurative per le quali la LAMal non prevede che la

procedura sia soggetta a spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è parzialmente accolto.

2. La

decisione su opposizione è riformata come segue:

2.1. RI

1 è condannata a versare a CO 1 l'importo di Fr. 889,50, oltre

alle spese di diffida di Fr. 30.- e alla tassa di incasso di Fr. 60.-.

2.2. L'opposizione dell'assicurata al PE n. __________ del 28 gennaio 2021

emesso dall'UE di __________ è rigettata in via definitiva limitatamente per

gli importi di cui al punto 2.1.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si

attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti