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Decisione

36.2021.47

Infortunio ai denti all'estero.D svizzero,non comunitario,avendo il dentista applicato tariffa privata.Come previsto correttamente dal medico fiduciario,le cure iniziali sono riconosciute come d'urgen

10 gennaio 2022Italiano77 min

Source ti.ch

Fatti

I lavori protesici previsti con corone di zirconio-ceramica 11,

12, 21 e 22 per terminare l'intervento, sono da considerarsi parte integrante

dell'infortunio accorso e verranno svolti quando la guarigione dei tessuti

parodontali si sarà stabilizzata (giugno-luglio p.v.).".

Il 22 aprile 2021 (doc. 13) l'assicurata ha trasmesso alla Cassa

malati un'ortopantomografia eseguita quel giorno dal dr. med. dent. __________

di __________ a comprova dei lavori effettuati in Italia ma, non essendo questo

professionista il curante dell'interessata (doc. 19), non appena ha saputo

dalla diretta interessata il nominativo del dentista che in passato si è

occupato della sua dentizione (docc. 28 e 30), l'assicuratore l'ha interpellato

per avere la cartella clinica della paziente (doc. 31).

La documentazione ottenuta (doc. 32), unitamente alla radiografia

panoramica e alle prese di posizione del dottor __________, è stata sottoposta

alla dr.ssa med. dent. __________, medico dentista di fiducia dell’assicuratore,

per un parere. La Cassa malati le ha illustrato la situazione e la propria

posizione, in cui ha considerato i costi per il trattamento dentario non

conformi ai presupposti dell'art. 32 LAMal, ma di avere comunque riconosciuto

per il trattamento d'urgenza eseguito all'estero l'importo di CHF 2'000.-,

mentre i costi per il trattamento dentario che è proseguito sempre in Italia

sono stati rifiutati.

Nella sua valutazione del 21 giugno 2021 (doc. 33) la specialista

si è così pronunciata:

" Ausgangslage:

Pro Forma Kostengutsprache 12/11/21/22.

Considerandi

Im undatierten OPT und gemäss

Einzelzahnröntgenbild sind, soweit beurteilbar, beim Zahn 12 eine Füllung

erkennbar, beim Zahn 21 eine Krone mit insuffizienter Wurzelkanalbehandlung, der

Zahn 22 hat distal eine Füllung. Im OPT vom 22.04.21 ist beim Zahn 11 eine

Wurzelkanalbehandlung erkennbar. Beim Zahn 21 ist ungefähr die gleiche

insuffiziente Wurzelkanalbehandlung wie vorher sichtbar. Die Zähne 12/11/21/22

weisen Kronenpräparationen auf. Eine Metallverstärkung der Provisorien ist

nicht sichtbar, da nicht röntgenopak. Das OPT ist zur Beurteilung der

Frontzähne nicht das geeignete Röntgenbild, da es im Frontbereich zu vielen

Überlagerungen kommt. Zur exakten Analyse wäre ein Einzelzahnröntgenbild oder

zwei besser.

Vorschläge nach Zahn: Notfallbehandlung nach

wzw-Kriterien. Definitive Versorgung nach wzw-Kriterien.

Gemäss Unterlagen erlitt Zahn:

12: Kronenfraktur

ohne Pulpabeteiligung, subluxiert: kompositaufbau des Frakturstücks. Dies

ist auch die definitive Versorgung.

11: Subluxation,

Klopfdolenz, Pulpa betroffen, schwere Kronenfraktur: Notfallbehandlung: Pulpaextirpation,

Provi, Kompositaufbau des Frakturstücks. Falls dies nicht möglich ist, hier ev.

eine Kronenpräparation mit direktem Kunststoffprovisorium.

Ev. später Krone mit Stiftaufbau oder

Stiftaufbau nötig.

21: Irreparable

Keramikfraktur: Notfallbehandlung: Politur oder ansetzen mit Komposit. Später

ev. neue Krone nach WB-Revision.

22: Subluxation, Kronenfraktur

ohne Pulpabeteiligung: Kompositaufbau des Frakturstücks. Dies ist

auch die definitive Versorgung.

Die gemachte WB-Revision, die

Pfeilerverlängerung, Laborgefertigte Provisorien und die Kronenpräparationen

entsprechen keiner Notfallbehandlung.

Eine Kronenversorgung der Zähne 12 und 22

entspricht nicht den wzw-Kriterien. Ob eine neue Krone 21 nötig war, kann

aufgrund der fehlenden Fotos und Röntgenbilder vom Unfalltag nicht eruiert

werden. Im OPT vom 21.04.21 ist ersichtlich, dass der Zahn 21 noch immer keine

korrekte Wurzelkanalbehandlung aufweist.

Empfehlungen:

Ich teile Ihren Entscheid. Die unfallbedingten

Befunde sind aufgrund der fehlenden Röntgenbilder und Fotos nicht

nachvollziehbar. Zudem entspricht die durchgeführte Behandlung weder den

wzw-Kriterien, nach den Kriterien der minimalinvasiven Zahnmedizin. Die

durchgeführten Behandlungen entsprechen zum Teil auch nicht den üblichen

Notfallbehandlungen nach wzw-Kriterien".

La dentista interpellata dalla Cassa malati ha poi proposto per

ogni dente i trattamenti d'urgenza e definitivi secondo i criteri di efficacia,

adeguatezza ed economicità così come già esposti al capitolo "considerazioni"

("Erwägungen") e ha

concluso il suo parere affermando:

" Die gemachte WB-Revision 21, die Pfeilerverlängerung 11, die laborgefertigten,

verstärkten Provisorien (im OPT vom 22.04.21 ist keine röntgendichte

Struktur/Verstärkung sichtbar) und die 4 Kronenpräparationen (ausser eventuell

bei 11) entsprechen keiner Notfallbehandlung.

Eine Kronenversorgung der Zähne 12 und 22

entspricht nicht den wzw-Kriterien. Ob eine neue Krone 21 nötig war, kann

aufgrund der fehlenden Fotos und Röntgenbilder vom Unfalltag nicht eruiert

werden. Im OPT vom 21.04.21 ist ersichtlich, dass der Zahn 21 noch immer keine

korrekte Wurzelkanalbehandlung aufweist.

Ungefähre Kosten der oben schräg markierten

vorgeschlagenen wzw-Notfallbehandlung (fett Leistungen, die in Italien aber

nicht erbracht wurden): 4000, 4058, 4050, 4040

12/22: 4095,

2x4065, 4539, 1-2x4540, 2x4580, 2x4581: wäre auch def. Versorgung nach wzw.

11: 4460, 4500, 4050,

4580, 4581, 4539, ev. 4540. Falls dies nicht ginge: 4724.

21: 4096 oder

4580, 4539

Ca. 1500.-- Franken

Ungefähre Kosten der in Italien durchgeführten

Notfallbehandlung: 4000

- Allungamento chirurgico di corona clinica elemento 1.1: 4139,

4065, 4290

- Ritrattamento canalare elemento 2.1: 10x4465, 4500

1.

: 4460,

4095, 4500

- Preparazione protesica di tutti e 4 gli elementi, mobilizzati

dal trauma, con stabilizzazione mediante provvisorio armato in resina estetica

a lungo termine (cementato il giorno seguente): 4065, 4075, 4x4580, 4x4581,

4x4752, 4x4724 hier gemacht wurde 4x4725 (ist nicht nötig), 4770.

Dies hätte in der Schweiz ca. 2300.-- Franken

plus Labor (unverstärkt bei meinem Labor 30.-- CHF pro Zahn) max. 4x100.-- CHF

gekostet. Ohne die nicht notwendigen indirekten laborgefertigten Provisorien

wäre die Behandlung noch günstiger gewesen.".

2.13

Occorre

allora esaminare se siano dati i presupposti per ritenere un'urgenza ai sensi

dell'art. 36 cpv. 2 OAMal, e meglio se l'interessata necessitava di un

trattamento medico (eventualmente per quali, tra le cure eseguite) e se il

rientro in Svizzera era inappropriato. Come esposto in precedenza, se dati i

presupposti dell'urgenza, l'assicuratore deve assumere i costi sopportati

dall’assicurata (riferiti all’urgenza), ma solo sino al massimo del doppio del

costo degli stessi in base al tariffario applicabile all’assicurato in Svizzera

(art. 36 cpv. 4 OAMal).

Il Tribunale federale ha già avuto modo di

stabilire, nell'ambito di cure ospedaliere o semi ospedaliere fuori dal Cantone

di domicilio, i cui principi sono applicabili mutatis mutandis alle cure

fuori dalla Svizzera (DTF 127 V 146 consid. 5), che vi è

urgenza se l'intervento medico risulta inderogabile e non è possibile o comunque

non è appropriato imporre alla persona assicurata di rientrare nel proprio

cantone di domicilio per sottoporsi alla cura necessaria (DTF 138 V 510,

consid. 5.1, sentenza 9C_408/2009 del 3 settembre 2009, consid. 9.1 = SVR 2010

KV n. 1 pag. 1; sentenza 9C_144/2015 del 17 luglio 2015, consid. 4.2.1). Decisiva

è la circostanza che l'assicurato necessita, subito e in maniera imprevista, di

un trattamento all'estero (citata sentenza K 60/06 del 28 giugno 2007, consid.

5.

; sentenza K 65/03 del 5 agosto 2003, consid. 2.2).

In DTF 138 V 510 al considerando 5.8, in un caso di

ricovero extracantonale, l'Alta Corte ha rammentato che:

" (…) la

questione di sapere se una situazione concreta integri gli estremi dell'urgenza

ai sensi dell'art. 41 cpv. 2 seconda frase LAMal (e di riflesso anche del

decreto legislativo cantonale che subordina ugualmente l'accesso all'ospedale

universitario zurighese all'esistenza, tra l'altro, di una siffatta evenienza)

e imponga pertanto un intervento sanitario immediato presso uno specifico

fornitore di prestazioni non figurante o solo parzialmente figurante sull'elenco

ospedaliero del cantone di domicilio dell'assicurato compete in primo luogo al

medico, cui deve essere concesso un certo margine di apprezzamento in

considerazione anche della ristrettezza dei tempi entro i quali egli è tenuto

ad agire in simili frangenti (cfr. su questo specifico tema anche Stenhäuslin/Duc, Traitement hospitalier

hors canton. La jurisprudence définit de manière inapplicable

la notion d'urgence, RSAS 2011 pag. 414). Come osserva a ragione l'UFSP,

per evitare che la sua scelta sia completamente libera e possa mettere a

repentaglio il funzionamento della pianificazione cantonale, il medico deve però in ogni caso anche in situazioni di emergenza

sanitaria cercare di orientare - sulla base delle informazioni di cui dispone e

degli elementi di cui è a conoscenza - il trasferimento verso gli istituti

indicati dalla pianificazione ospedaliera. Da parte sua, il giudice deve

verificare la correttezza dell'operato del medico secondo una valutazione

prognostica (ex ante) e non retrospettiva (ex post), come invece ha

sostanzialmente fatto la Corte cantonale. La decisione di trasferimento

extracantonale d'emergenza va dunque esaminata in base alla situazione e alle conoscenze

esistenti al momento topico e non sulla base di dispendiosi accertamenti

successivi che il curante non poteva permettersi."

2.14

Nel caso in

esame la ricorrente, mentre si trovava in vacanza a __________, è caduta

accidentalmente a terra e avrebbe riportato la frattura dei quattro incisivi

superiori. A causa del forte dolore che è insorto, l'assicurata ha contattato

il numero italiano delle emergenze ed è stata indirizzata presso lo studio

dentistico del dottor __________ a __________, a quasi 50 km dal luogo dell'accaduto.

L'infortunio è capitato, secondo il dire

dell’assicurata, verso le 17.15 di un giorno feriale e per recarsi dal dentista

di picchetto che le sarebbe stato indicato dal 118 interpellato, la ricorrente

ha dovuto comunque percorrere quasi 50 km - peraltro in direzione opposta al

tragitto che avrebbe fatto per rientrare a casa -, con un tempo di percorrenza

di almeno 45 minuti. Da __________ al domicilio di __________ v'è una distanza

di circa 240 km, percorribile in automobile in 2 ore e 45 minuti circa (www.google.ch/maps); un

viaggio che, benché accompagnata dal marito, stante la rovinosa caduta e le

conseguenze che ne sono derivate (dolore, lesioni al volto, al labbro superiore

e a quattro incisivi superiori, doc. 10), non si imponeva alla ricorrente

siccome inappropriato, seppure non vi fosse pericolo di vita o di

grave danno alla salute.

Alla luce degli atti e del riconoscimento di un

infortunio, l’assicuratore malattie ha ritenuto il sussistere di una situazione

di urgenza ai sensi dell'art. 36 cpv. 2 OAMal tale da giustificare la presa a

carico delle prime cure urgenti ricevute all’estero dall’assicurata. In questa

sede occorre esaminare l’estensione di queste cure e del conseguente obbligo

prestativo dell’assicuratore, il dentista scelto dall’assicurata a __________

ha infatti svolto le sue prestazioni su più giorni e proceduto al risanamento

completo degli effetti della caduta.

2.15

La sera del 10

febbraio 2021, giorno dell’evento, l'odontoiatra presso cui si è recata le ha

prestato "le prime cure

di urgenza per togliere il dolore e poter preparare per il giorno successivo un

provvisorio." (doc. 2). L'indomani, il dentista

ha "provveduto a

preparare gli elementi danneggiati ed a posizionare un provvisorio a lungo

termine". Infine, ad inizio giugno 2021 le ha

posato 4 corone di zirconio-ceramica quale protesi definitiva che aveva dato

ordine di confezionare, secondo il dire di RI 1, già il 10 o l'11 febbraio 2021

(doc. 5: "Inoltre, mi

permetto di informarvi che il dentista oltre al provvisorio ha già ordinato la

protesi definitiva che dovrò ritirare, applicare e pagare. Come si evince dal

preventivo la spesa definitiva del lavoro finale con materiale è di circa Euro

10'000.00.").

La ricorrente, così come l'odontoiatra curante, ha

sostenuto che tutti questi interventi derivino dall'evento del 10 febbraio 2021

e che pertanto debbano essere integralmente riconosciuti e dunque rimborsati dalla

sua Cassa malati.

La tesi dell'assicurata non può essere tutelata.

La dr.ssa med. dent. __________, medico fiduciario

della Cassa malati ai sensi dell'art. 57 LAMal, e non perita ai sensi dell'art.

44.

LPGA per i motivi che la stessa ricorrente ha evidenziato nel suo ricorso,

ha ben messo in luce quali sarebbero stati i trattamenti d'urgenza da prestare

all'assicurata sulla base della situazione dentale descritta dal professionista

che l'ha curata.

Non va dimenticato che radiografie e/o

fotografie del trauma non ve ne sono, né prodotte dall'interessata né dal

curante all'estero. Quest'ultimo ha infatti risposto direttamente alla Cassa

malati il 19 aprile 2021 (doc. 7) che "non

abbiamo alcuna lastra né foto della situazione dei denti immediatamente

successiva all'infortunio avendo ritenuto non necessario eseguirne vista la

chiarezza della situazione".

L'urgenza porta ad effettuare interventi di primo soccorso,

necessari per sanare provvisoriamente, temporaneamente, una

situazione che si è creata all'improvviso e che necessita di una cura immediata.

La sublussazione e la frattura dei quattro denti dell'assicurata, così come

descritte dal dentista di __________, necessitavano certamente un intervento di

sollievo dal dolore e di prima riparazione, che la dentista di fiducia della

Cassa malati ha individuato nella ricostruzione diretta in composito del pezzo

fratturato per i denti 11, 12 e 22, e nell'applicare il composito per il dente

21.

Manifestamente la "preparazione

protesica di tutti e 4 gli elementi, mobilizzati dal trauma, con stabilizzazione

mediante provvisorio armato in resina estetica a lungo termine (cementato il

giorno seguente)" (doc. 6), senza alcun dubbio non rientra nel

concetto di urgenza, ma configura un trattamento dentario che esula dai primi

soccorsi. I denti sono stati preparati alla posa della protesi provvisoria che

il dentista ha deciso di fare confezionare dall'odontotecnico.

Il dottor __________ ha eseguito una cura canalare dell'elemento 11,

un ritrattamento canalare dell'elemento 21, l'allungamento del perno moncone del

dente 11 e la preparazione protesica dei quattro denti con stabilizzazione

mediante provvisorio armato in resina estetica a lungo termine.

A prescindere dal fatto che dall'unico materiale radiografico a

disposizione, ossia l'ortopantomografia del 22 aprile 2021 eseguita in Ticino,

non è possibile verificare l'effettiva realizzazione del rinforzo del

provvisorio non essendo un materiale radioopaco, è indubbio che i trattamenti

effettuati dall'odontoiatra vanno oltre un trattamento d'urgenza dei postumi

del trauma occorso alla ricorrente. Infatti, dopo tre ore di intervento

(secondo la ricorrente), l'assicurata è stata invitata a ripresentarsi il

giorno successivo dal dentista per la posa della protesi provvisoria che, nel

frattempo, era stata fatta confezionare all'odontotecnico. Questo lavoro

protesico e l’intervento del dentista potevano essere eseguiti – con pari

sollecitudine – in Svizzera nell’ambito di un regolare piano terapeutico. Nulla

impediva infatti all'interessata, una volta ricevute le prime cure, d'urgenza in

senso stretto, tese in primis ad alleviare il dolore, svolte il giorno medesimo

dell’evento, di rientrare al domicilio e di continuare in loco il trattamento

dentario necessario nel rispetto dei criteri di efficacia, adeguatezza ed economicità

previsti dall'art. 32 LAMal.

Non può poi, manifestamente, essere considerato come trattamento

d’urgenza il confezionamento e la posa della protesi definitiva che il dottor __________

avrebbe ordinato al laboratorio, apparentemente, il giorno stesso in cui ha

curato per la prima volta l'assicurata o, al più tardi, il giorno seguente e

posto in sito mesi dopo. Anche ammettendo che la protesi definitiva sia una

conseguenza dell'infortunio del 10 febbraio 2021, è pacifico che non la si può

considerare quale trattamento effettuato d’urgenza, visto che il dentista ha

ordinato il manufatto almeno quattro mesi prima della sua posa, che è avvenuta verosimilmente

nel giugno 2021.

2.16

Visto l’esito del gravame può

rimanere aperta la questione a sapere se le cure prestate dal professionista

all'estero, oltre a quelle fornite d’urgenza, rispettino i criteri di

efficacia, adeguatezza ed economicità prescritti dall'art. 32 LAMal; ciò siccome

solo le giustificate cure eseguite in via d’urgenza sono da ammettere a carico

dell’assicurazione sociale (come meglio sarà precisato nelle considerazioni

seguenti) e la loro presa a carico, già avvenuta a cura di CO 1, ha considerato

gli importi riconosciuti in Svizzera al doppio del loro valore (art. 36 cpv. 4

OAMal).

2.17

La ricorrente lamenta la

violazione da parte di CO 1 dell’obbligo d’informazione e consulenza. In merito

va osservato che:

" 1 Gli assicuratori e gli organi esecutivi

delle singole assicurazioni sociali, nei limiti delle loro competenze, sono

tenuti ad informare le persone interessate sui loro diritti e obblighi.

2.

Ognuno ha diritto, di regola gratuitamente, alla consulenza in merito

ai propri diritti e obblighi. Sono competenti in materia gli assicuratori nei

confronti dei quali gli interessati devono far valere i loro diritti o

adempiere i loro obblighi. Per le consulenze che richiedono ricerche onerose,

il Consiglio federale può prevedere la riscossione di emolumenti e stabilirne la

tariffa.

3.

Se un assicuratore

constata che un assicurato o i suoi congiunti possono rivendicare prestazioni

di altre assicurazioni sociali, li informa immediatamente."

L'art. 27 LPGA sancisce, in particolare, per

l'amministrazione un dovere di carattere collettivo, generale e permanente di

fornire informazioni - ad esempio tramite opuscoli informativi - (cpv. 1) e il

diritto soggettivo e individuale dell'assicurato alla consulenza (cioè un

parere su ciò che conviene fare) su un caso preciso e su esplicita richiesta,

che può essere fatto valere in giustizia (cpv. 2). Su questi aspetti si veda la

STFA C 192/04 del 14 settembre 2005, consid. 4.1,

pubblicata in DTF 131 V 472; STFA C 157/05 del 28 ottobre 2005, consid. 4.2.;

E. Imhof – Ch. Zünd, ATSG und

Arbeitslosenversicherung, in SZS 2003 pag. 291 seg. (306); E. Imhof, Anhang zur Vertiefung von art.

27.

ATSG über Aufklärung, Beratung und Kenntnisgabe, in SZS 2002 pag. 315 seg. (315-318); R. Spira, Du

droit d'être renseigné et conseillé par les assureurs et les organes

d'exécution des assurances sociales art. 27 LPGA, in SZS 2001 pag. 524 seg. (527); U. Kieser, ATSG -

Kommentar, 2a edizione 2009, ad art. 27 pag. 400 e pag. 402-407.

Per quanto attiene più specificatamente al diritto alla consulenza

enunciato all'art. 27 cpv. 2 LPGA, va segnalato che ogni assicurato può esigere

che il proprio assicuratore gli fornisca consulenza in merito ai suoi diritti e

obblighi (DLA 2007 pag. 193 segg.). Quest'obbligo concerne soltanto l'ambito di

competenza dell'assicuratore in questione e le informazioni possono essere

fornite anche da non giuristi, come del resto prima dell'entrata in vigore

della LPGA. Contrariamente alle informazioni di carattere generale, la

consulenza deve riferirsi al caso specifico (FF 1999 IV 3953). Inoltre, tale

diritto non è limitato alle persone assicurate, tuttavia deve esistere uno

stretto rapporto con l'assicurazione interpellata, nel senso che la consulenza

deve riferirsi a diritti e doveri che già esistono o che possono sorgere tra la

persona che ha richiesto le informazioni e l'assicurazione interessata (U. Kieser, op. cit., ad art. 27 n. 29

pag. 405).

L'assenza di informazioni in una situazione concreta laddove l'obbligo

di informare è previsto dalla legge o quando le circostanze particolari del

caso avrebbero presupposto un'informazione da parte dell'assicuratore è

assimilato ad una dichiarazione erronea e può, a certe condizioni, obbligare l'autorità

a consentire ad una persona assicurata un vantaggio al quale non avrebbe potuto

pretendere in virtù del principio della buona fede derivante dall'art. 9 Cost.

fed. (DTF 131 V 472 consid. 5). Secondo la giurisprudenza un'informazione

sbagliata o una decisione erronea possono obbligare l'amministrazione a

concedere a un amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità

è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di determinate persone,

(b) l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è

supposta avere agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto

rendersi conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d)

facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni

non reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa

non è intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1

pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).

Questi principi si applicano per analogia in caso di mancanza di

informazione, la condizione c) dovendo tuttavia essere formulata nel seguente

modo: che l'amministrato non ha avuto conoscenza del contenuto dell'informazione

omessa o che il contenuto era talmente evidente che non doveva attendersi un'altra

informazione (sentenza 8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid.

5, sentenza 8C_66/2009 consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).

2.18

L'insorgente ritiene che la

Cassa abbia violato il suo diritto di essere informata per non essere stata

sufficientemente ragguagliata e consigliata dall'assicuratore malattia su come

doveva procedere a seguito dell'infortunio e che pertanto la sua buona fede

andrebbe tutelata.

La critica della

ricorrente non può essere recepita. Nel caso di specie, i primi contatti che la

signora RI 1, per il tramite del marito, ha preso con la sua Cassa malati, sono

avvenuti indiscutibilmente soltanto il giorno seguente l’evento verosimilmente

dopo il suo rientro in Ticino (a casa) come ha indicato la stessa in un suo

scritto del 2 aprile 2021 (doc. 5) secondo cui "il rientro [ndr: è avvenuto] il

giorno dopo verso mezzogiorno" e dalle fotografie delle

schermate del telefono del marito più volte prodotte agli atti emerge

chiaramente che la prima telefonata alla centrale d'allarme della Cassa malati

ha avuto luogo l'11 febbraio 2021 alle 13.41 (doc. A3), ovvero il giorno

seguente la caduta e dopo che il dott. __________ aveva eseguito i suoi

interventi del 10 e dell’11 febbraio 2021 a __________. Questa circostanza, in

sé non contestata seppure la ricorrente abbia talvolta indicato di avere

contattato il servizio SOS della sua Cassa malati immediatamente dopo la caduta

(ma senza fornire prova di ciò), coincide con la registrazione di questa

telefonata che l'assicuratore malattia si è procurato e di cui ha prodotto la

trascrizione in tedesco - lingua originale della conversazione avvenuta tra

l'operatore e il marito dell'assicurata -, in cui è indicato che ha avuto luogo

alle 13.43 dell'11 febbraio 2021 (doc. 24). Il coniuge dell'assicurata ha

effettuato numerose altre telefonate a vari numeri di servizio della Cassa

malati, ma tutte sono comunque successive all'infortunio e sono perfino state

effettuate due giorni dopo, il 12 febbraio 2021.

Di conseguenza, alla Cassa malati, che non poteva immaginare

l’avvenuto infortunio prima dell’avviso con la prima telefonata, non può essere

rimproverato alcunché. CO 1 non ha in alcun modo violato i suoi doveri di

informazione di cui all'art. 27 LPGA, siccome interpellata successivamente alle

cure del 10 e dell’11 febbraio 2021 e poi perché nessuna informazione errata è

stata fornita all’assicurata (suo marito). Quando l’assicuratore è stato

interpellato l’assicurata aveva già svolto le cure d'urgenza ed anche la

protesi provvisoria (non qualificabile quale cura d’urgenza) era già stata

realizzata e posata.

Le scelte dell’assicurata non sono state la conseguenza di

un'errata od omessa indicazione da parte dei collaboratori di CO 1. La

richiesta della ricorrente di riconoscere le sue pretese in base alla buona

fede (per la violazione dell'obbligo di informazione e consulenza a cui la

Cassa malati non avrebbe ottemperato) va manifestamente respinta.

Anche la richiesta di accollare all’assicuratore i costi della

protesi definitiva posata nella primavera 2021, e ciò per non avere ottenuto da

CO 1 la necessaria consulenza telefonica che le avrebbe permesso di non

prevedere la confezione della protesi e di sapere che doveva rifiutare il piano

di cura definitivo proposto dal dentista di __________, va respinta. Nessuna

violazione può essere rimproverata a CO 1 e queste ultime cure non erano

manifestamente dettate dall’urgenza.

Per quel che concerne

specificatamente la posa delle quattro corone di zirconio-ceramica a

ultimazione della cura, va osservato come sin dal 20 aprile 2021 (doc. 8)

l'assicuratore abbia chiarito che – stante l’assenza di urgenza – la spesa non

sarebbe stata assunta. Circostanza ribadita con la decisione formale del 14

maggio 2021 (doc. 22) che ha rifiutato di assumere i costi preventivati in €

10'000 non trattandosi di un intervento d'urgenza.

2.19

La ricorrente ritiene la

valutazione della dr.ssa med. dent. __________, che la Cassa malati ha

interpellato nel giugno 2021, una semplice allegazione di parte e non una

perizia indipendente ai sensi dell'art. 44 LPGA, perciò non può esserle fatto

affidamento. Manifestamente questa specialista, come evidenziato in precedenza,

ha però agito in qualità di medico fiduciario e non di perito. La LAMal regola

all'art. 57 cpv. 4 e 5 il ruolo del medico della Cassa malati:

"

4Il medico di fiducia consiglia l’assicuratore su

questioni d’ordine medico come pure su

problemi relativi alla rimunerazione e all’applicazione delle tariffe. Esamina

in particolare se sono adempite le condizioni d’assunzione d’una prestazione da

parte dell’assicuratore.

5Il medico di fiducia decide autonomamente. Né

l’assicuratore né il fornitore di prestazioni e le rispettive federazioni

possono impartirgli istruzioni.".

La LAMal attribuisce quindi al medico fiduciario un ruolo

importante. Il medico di fiducia è divenuto un organo di applicazione

dell'assicurazione malattia sociale e si occupa di valutare l'adeguatezza allo

scopo e l'economicità di un trattamento (Eugster,

in SBVR, Helbing & Lichtenhahn, Basilea, 1998 pagg. 32-34). Il suo ruolo

consiste in particolare nell'evitare agli assicuratori malattia la presa a

carico di misure inutili e nell'offrire all'assicurato una certa protezione

contro un eventuale rifiuto ingiustificato dell'assicuratore di versare

prestazioni (DTF 127 V 48 = STFA del 21 marzo 2001 K 87/00, pag. 4 consid. 2d e

dottrina citata). Secondo costante giurisprudenza (fra le tante, STF 8C_184/

2013.

del 7 giugno 2013 consid. 2.4), l'Alta Corte ha ribadito che nell'ambito

del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito

all'amministrazione e al giudice delle assicurazioni sociali di fondare la

propria decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto

assicuratore. Tuttavia, qualora sussista anche il minimo dubbio

sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni

dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna.

2.20

In concreto non sussiste alcun

dubbio in merito alle considerazioni espresse dalla dentista a cui

l'assicuratore malattia si è rivolto per un parere sul trattamento prestato dal

dottor __________ all'assicurata. Quest'ultima non ha sollevato validi motivi oggettivi

per fare dubitare della valutazione del medico fiduciario, non ha portato

allegazioni medico-dentistiche supportate da atti clinici per fare ritenere

urgenti tutti gli interventi svolti dall'odontoiatra all'estero o più di quanti

riconosciuti da CO 1.

L'assicuratore malattia si è basato sul parere della dr.ssa __________

per riconoscere, parzialmente, la fattura proforma del 24 febbraio 2021 di €

6'002, e meglio si è correttamente limitato alle cure d'urgenza necessarie a

seguito del trauma. La specialista incaricata dalla Cassa malati ha fornito un

parere esclusivamente tecnico, indicando quali cure dovevano essere prestate in

via urgenza stante lo stato dei denti così come descritto dal curante

all'estero, e quali trattamenti erano invece da considerare come non necessari in

qualità di prime cure.

Come indicato, in assenza di un parere specialistico contrario,

ovvero che sostenga che l'intero trattamento dentario messo in atto dal dottor __________

configuri invece una prestazione d'urgenza, non vi è ragione per scostarsi

dalle chiare, complete e concludenti considerazioni della dentista interpellata

dalla Cassa malati in qualità di medico di fiducia e di dubitare

dei suoi pareri e dunque della conclusione tratta. La stessa è sufficientemente

dettagliata e chiara per l'evasione della causa e quindi per definire quali

interventi potevano essere classificati urgenti dopo il trauma. La valutazione

del 21 giugno 2021 (doc. 33) della odontoiatra va pienamente condivisa, senza

necessità di fare erigere una perizia così come richiesto. Infatti, conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio

conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser,

Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c

e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del

diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

L’istruttoria è completa e contempla tutta la documentazione

necessaria. Una perizia, come indicato in precedenza, non deve essere svolta in

assenza di reale necessità e siccome gli elementi portati dalla ricorrente non

sono neppure tali da revocare in dubbio l’assenza di urgenza ritenuta dalla

dentista fiduciaria per determinati trattamenti adottati dal dottor __________.

2.21

In merito alle valutazioni

della dr.ssa med. dent. __________ l’assicurata ha lamentato una violazione del

suo diritto di essere sentita siccome integrate nella decisione impugnata.

Il fatto che l'assicuratore malattia abbia riprodotto nella

decisione su opposizione detto parere in lingua originale tedesca, senza

fornire una traduzione o un sunto adeguato in italiano, va biasimato. Ciò, al

di là del fatto che il marito dell'interessata abbia particolari conoscenze di tedesco

e che quindi fosse in grado di comprenderne il contenuto da riferire alla

moglie. Egli, pur non essendo diretta parte in causa, ha partecipato

attivamente alla gestione amministrativa del caso, intrattenendo rapporti

telefonici ed elettronici con la Cassa malati dell'assicurata. La prima

telefonata con la centrale della Cassa è avvenuta, come detto, in tedesco. Ad

ogni modo, non si ravvisa una violazione del diritto di essere sentita dell’assicurata

ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. tale da dovere annullare la decisione

impugnata.

Va qui ricordato che, in base all'art. 29 cpv. 2 Cost. fed., le

parti hanno diritto di essere sentite. Tale diritto ha valenza formale. La sua

violazione conduce di massima, indipendentemente dalla fondatezza delle censure

di merito, all'accoglimento del ricorso e all'annullamento della decisione

impugnata (DTF 144 I 11 consid. 5.3 pag. 17 con rinvio alla DTF 137 I 195

consid. 2.2 pag. 197). Il diritto di essere sentito serve da un lato

all'accertamento dei fatti e da un altro lato comprende la facoltà per

l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione, che interviene a

modificare la posizione giuridica dell'interessato, segnatamente se il

provvedimento si rivela sfavorevole nei suoi confronti. Egli ha diritto di

consultare l'incarto, di offrire mezzi di prova su punti rilevanti, di esigerne

l'assunzione (partecipando alla stessa) e di potersi esprimere sulle relative

risultanze. Il diritto di essere sentito, quale diritto di cooperare alla

procedura comprende tutte le facoltà che devono essere concesse a una parte, in

modo tale che essa in una procedura possa difendere efficacemente la sua tesi.

Perché ciò possa essere realizzato, la parte ha anche il diritto di essere

informata previamente e in maniera adeguata dall'autorità sulla procedura per

quanto attiene alle tappe decisive per il giudizio. Non è possibile in maniera

generale e astratta stabilire in quale misura si estende questo diritto, ma

occorre soppesare le circostanze concrete (DTF 144 I 11 c. 5.3 pag. 17; 135 II

286.

c. 5.1 pag. 293; 135 I 279 c. 2.3 pag. 282; DTF 132 V 368 c. 3.1 pag. 370 e

sentenze ivi citate). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per

l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un

lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni

poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del

provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di

permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione

medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo

esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi

delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla

decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 con riferimenti; DTF 129 I 232 c.

3.

).

In concreto la Cassa malati ha motivato adeguatamente la sua

decisione, indicando le ragioni che l’hanno indotta a riconoscere solo in

misura parziale le richieste dell’assicurata. Vero è che il parere tecnico

della dr.ssa med. dent. __________ è inserito nel provvedimento impugnato in

lingua tedesca. Il parere tecnico ha avuto per oggetto il trattamento dentario

più opportuno, che avrebbe dovuto essere dispensato all'assicurata in regime di

urgenza alla luce della situazione descritta dal dottor __________. Questo

parere ha indotto l’assicuratore a non riconoscere pienamente il caso d’urgenza,

ciò che è stato manifestato chiaramente nei provvedimenti che l’assicurata ha

potuto adeguatamente contestare. La traduzione in italiano del parere medico

non avrebbe certamente mutato le tesi della ricorrente, che sono descritte in

dettaglio nelle considerazioni di fatto (concentrate sulla buona fede, sulla

violazione dell’art. 27 LPGA oltre che sugli aspetti dell’urgenza della cura).

Non solo. La ricorrente non ha subito alcuna limitazione nei suoi

diritti dalle righe in lingua tedesca riportate nella decisione impugnata.

Infatti, essa si è potuta aggravare al Tribunale cantonale delle assicurazioni

consapevolmente siccome assistita da un legale (in base alla giurisprudenza

federale, gli avvocati svizzeri sono tenuti a capire le lingue ufficiali della

Confederazione: STF 1A.25/2005 dell'8 marzo 2005 c. 2 e 9C_182/2009 del 2 marzo

2010.

c. 1). Inoltre, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha pieno potere

cognitivo e piena libertà d’apprezzamento. Ma soprattutto, nelle more della

procedura, l’assicuratore ha prodotto la traduzione del testo, sul quale

l’assicurata ha avuto facoltà di determinarsi, di muovere contestazioni, di

formulare richieste specifiche di prova e quindi di, ampiamente, determinarsi.

In effetti, con la risposta di causa, la Cassa malati ha fornito

la traduzione del testo e quando la ricorrente ha avuto la possibilità di

esprimersi in merito (ossia in sede nuova determinazione e di richiesta di nuovi

mezzi di prova del 15 ottobre 2021, doc. V), non ha speso una parola al

riguardo, non ritenendo dunque di dovere contestare le considerazioni della

dr.ssa med. __________ per suffragare la sua posizione o di produrre

(rispettivamente richiedere) prove tese a confutare la valutazione tecnica

della dentista fiduciaria. L’argomento sollevato non è quindi di pregio.

2.22

La Cassa malati ha quindi agito

correttamente non rimborsando integralmente la fattura proforma del 24 febbraio

2021.

di € 6'002, ma limitandosi al doppio dell'importo che, secondo il medico

dentista fiduciario, sarebbe costato in Svizzera un trattamento d'urgenza sugli

elementi dentari 11, 12, 21 e 22 così come si presentavano, secondo il dottor __________,

dopo il trauma subito il 10 febbraio 2021. In applicazione dell'art. 36 cpv. 4

OAMal, è dunque a giusta ragione che l'assicuratore malattia ha riconosciuto e

versato alla ricorrente la somma di CHF 3'000.

Correttamente poi nessun riconoscimento è stato concesso dalla

Cassa malati all'assicurata per il trattamento oggetto della seconda fattura

proforma del 6 luglio 2021 (per € 9'502), consistendo manifestamente in un

intervento dentario programmato e non d'urgenza, siccome eseguito quattro mesi

dopo l'infortunio del 10 febbraio 2021. Da quanto precede discende che la

decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso deve essere respinto.

2.23

Il 1° gennaio 2021 è entrata

in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora

unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica,

ma non più anche gratuita per le parti.

Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

In concreto il ricorso ha per oggetto delle prestazioni

assicurative per le quali la LAMal non prevede che la procedura sia soggetta a

spese.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti