Lexipedia

Decisione

36.2021.48

Indennità giornaliera per perdita di guadagno in caso di malattia retta dalla LCA. Conferma della presa di posizione dell'assicuratore che sulla base delle valutazioni di uno psichiatra incaricato di valutare lo stato di salute dell'attore ha negato il diritto ad ulteriori prestazioni

15 novembre 2021Italiano52 min

I versamenti sono iniziati il 21.5.21 previa riduzione

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2021.48

cs

Lugano

15 novembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 25 agosto 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

CO 1

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1985, operaio

orologiero, è affiliato contro la perdita di guadagno in caso di malattia

presso CO 1 (di seguito: CO 1), per il tramite del datore di lavoro, __________.

1.2. Il 17 maggio 2021

quest’ultimo ha annunciato all’assicuratore un’incapacità lavorativa completa del

proprio dipendente dall’8 maggio 2021 (doc. 2). CO 1 ha inizialmente versato le

prestazioni pattuite (cfr. doc. 16).

1.3. Dopo aver sottoposto RI 1, il

6 luglio 2021, ad una visita specialistica presso la dr.ssa med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, l’8 luglio 2021 l’assicuratore ha informato

l’interessato che avrebbe versato le prestazioni fino all’11 luglio 2021

compreso, poiché è stato ritenuto da subito abile al lavoro (doc. 16).

1.4. In seguito alla produzione di

alcuni certificati medici da parte di RI 1 e dell’acquisizione di un’ulteriore

presa di posizione da parte della dr.ssa med. __________, CO 1, in data 4 agosto

2021, ha confermato la soppressione delle prestazioni (doc. 20).

1.5. Con scritto datato 25 agosto

2021 ed intitolato “ricorso per caso malattia”, RI 1 si è rivolto al TCA,

descrivendo la sua situazione e chiedendo la rivalutazione del caso con una seconda

visita od un’altra soluzione (doc. I).

1.6. Il 30 agosto 2021 il Giudice

delegato del TCA ha scritto a RI 1 chiedendo di completare il suo atto (doc.

II). In assenza di risposta l’assicurato è stato convocato per un’udienza di

discussione da tenersi l’8 ottobre 2021 (doc. III).

1.7. Con risposta del 27 settembre

2021 CO 1 ha proposto la reiezione della petizione con argomentazioni che,

laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).

1.8. In data 6 ottobre 2021 le

parti sono state informate che l’udienza è stata rinviata al 27 ottobre 2021

(doc. VII), mentre il 18 ottobre 2021 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA di aver

assunto la rappresentanza di RI 1 ed ha chiesto la fissazione di un termine per

“meglio specificare il ricorso inoltrato dal mio cliente il 25/30 agosto

scorso” (doc. VIII).

1.9. Il 19 ottobre 2021 il Giudice

delegato del TCA ha scritto all’avv. RA 1, informandolo che, trattandosi di una

procedura avente per oggetto le indennità giornaliere per perdita di guadagno

rette dalla LCA, è applicabile la procedura semplificata di cui agli art. 243 e

seguenti CPC e, dopo aver ripercorso la fattispecie, ha segnalato che il merito

della causa sarebbe stato discusso in occasione dell’udienza del 27 ottobre

2021 (doc. IX).

1.10. Il 27 ottobre 2021 le parti

sono state sentite nel corso di un’udienza da cui è emerso:

"

Anzitutto parte attrice rileva che

agli atti sono già stati prodotti certificati medici da parte dei curanti in

maniera sufficiente e adeguata per attestare l’incapacità lavorativa del sig. RI

1.

Il giudice chiede qual era lo stipendio, qual è

l’indennità giornaliera versata e chiede alla parte attrice di quantificare la

sua azione come doveva essere fatto in sede di petizione ma non pretendibile da

persona non cognita di diritto.

L’attore ritiene di essere ancora inabile al lavoro e

ritiene che questa inabilità lavorativa sia attestata dal doc. 29 ossia dal

rapporto del medico chirurgo __________ __________ che attesta che per almeno 4

settimane è consigliata l’astensione dal lavoro.

Il giudice rileva che sono trascorse oltre 4 settimane

da quel certificato e chiede a parte attrice se disponga ulteriori attestazioni

relative alla sua IL.

Parte attrice non ha ulteriori certificati da

produrre, ritiene comunque che la sua inabilità sia comprovata da ultimo con

certificato 23.9.21 della dr.ssa __________.

Parte attrice rileva che la dr.ssa __________ è una

psichiatra. Il giudice osserva che specifica unicamente il suo titolo di medico

chirurgo e non di specialista in psichiatria, come invece sembra fare __________.

Parte attrice evidenzia comunque che la carta

intestata su cui è redatto il doc. A è quella della __________ psichiatrica.

L’assicuratore produce in questa sede la copia di un

conteggio delle prestazioni versate in favore dell’attore da cui si deduce il

versamento giornaliero di fr. 91.20 a fronte di un salario di fr. 41'600.--

annui con riconoscimento di 80%.

Fatti

I versamenti sono iniziati il 21.5.21 previa riduzione

dei 3 giorni d’attesa contrattualmente stabilito e sono terminati con effetto

all’11.7.21 come documenti consegnati agli atti con la risposta di causa.

Parte attrice chiede quindi formalmente la condanna di

CO 1 al pagamento di fr. 91.20 per giorno a partire dal 12.7.21 sino al

miglioramento del suo stato di salute se non dovesse subentrare prima la fine

del diritto a prestazioni.

Parte attrice si rimette al Tribunale per l’eventuale

erezione di una perizia che lascia al prudente giudizio del giudice di

valutare. Svincola in questa sede tutti i medici affinché possano eventualmente

fornire al Tribunale se richiesti, le informazioni necessarie sul suo stato di

salute.

Parte attrice non ha ulteriori documenti da produrre.

Parte convenuta si riconferma nella sua risposta di

causa.

L’assicurato precisa di avere visto l’ultima volta la

dr.ssa __________ il 23.9.21 e la prossima volta sarà il 4.11.21. Dal 23.9.21

l’assicurato non ha visto più nessuno dell’equipe psichiatrica e nessun altro

medico per le cure. Egli dichiara di assumere regolarmente i suoi medicamenti

ossia quelli elencati al doc. 29.

Il giudice evidenzia come dopo la comunicazione del

luglio 2021 di CO 1 il datore di lavoro ha notificato un nuovo caso di malattia

e questo con effetto al 12.7.21, la notifica del nuovo caso di malattia data

però il 30.8.21.

CO 1 dal canto suo non postula l’acquisizione di alcun

nuovo diritto probatorio.

Il Tribunale si riserva eventualmente di domandare il

completamento delle informazioni mediche sin qui raccolte ai curanti

rispettivamente al medico fiduciario dell’assicuratore.

Le parti acconsentono spontaneamente a rinunciare

all’udienza finale, se saranno raccolte prove alle parti sarà concessa la

possibilità di esprimersi in merito alla stessa e laddove necessario sarà

indetta un’ulteriore udienza. In caso di mancata raccolta di ulteriori prove il

Tribunale deciderà nel merito sulla scorta della documentazione prodotta.”

(doc. X)

in diritto

Considerandi

2.1

Per quanto

concerne l’indennità perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua

colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il

datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa

un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto

di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sentenza

4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del 26

settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian Von Kaenel,

Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in:

Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,

Zurigo 2007, pag. 109-131,

in particolare pag. 111-115).

La durata del pagamento del

salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui

criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian Von Kaenel, op.

cit., pag. 116 seg.).

Salvo pattuizione contraria,

l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del

rapporto di lavoro (Hans-Rudolf

Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach

VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche

Aspekte, Zurigo 2007, pag. 19-45,

in particolare pag. 20).

Queste norme configurano il

regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione

minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO;

cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

L'art. 324a cpv. 4 CO prevede

la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante

accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un

ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5

agosto 2020, consid. 3.1.1; 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 pubblicata in DTF

146.

III 339 consid. 5.2.3 che cita Ivano

Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une

maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés

sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, pag.

271.

e seguenti, in particolare pag. 272-274 sull'aspetto dell'equivalenza si

veda anche Adrian Von Kaenel, op.

cit., pag. 120 segg. e la DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di

regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di

lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa

riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore

di lavoro procede al versamento (Gabriel

Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).

La deroga al regime di base

deve essere pattuita in forma scritta.

Trattandosi di un accordo che

concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti

essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del

guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso

la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica -

il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di

malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi

assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di

assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF

131.

III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).

2.2

Nel caso di specie l’attore,

tramite il proprio datore di lavoro, è assicurato contro la perdita di guadagno

in caso di malattia presso CV 1.

In concreto non è

contestato che si applicano le condizioni generali d’assicurazione __________

del 2014 (di seguito: CGA; doc. 1).

Secondo l’art. __________

CGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o

psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o

una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.

È considerata incapacità

al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso

d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività (art. __________

CGA).

Per l’art. __________ CGA

è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della

possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in

considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e

che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure

d’integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare se sussiste

un’incapacità al guadagno vanno prese in considerazione esclusivamente le

conseguenze del danno alla salute. Sussiste inoltre un’incapacità al guadagno

se non è oggettivamente superabile.

Secondo l’art. __________

CGA l’indennità giornaliera viene corrisposta, in caso d’incapacità al lavoro

dimostrata di almeno il 25%, in proporzione al grado dell’incapacità al lavoro

stessa. In caso di un’incapacità al lavoro di lunga durata, in caso di una

perdita di guadagno di almeno il 25% l’indennità giornaliera è corrisposta in

proporzione al grado della perdita di guadagno.

L’art. __________ CGA

prevede che la persona assicurata che nella sua professione abituale resta

completamente o parzialmente inabile al lavoro, prevedibilmente in modo

duraturo, è tenuta a impiegare la sua eventuale incapacità di guadagno residua

anche se ciò esige un cambio della professione. L’assicuratore esorta la

persona assicurata al cambio di professione e la rende attenta sulle sanzioni

previste dal paragrafo __________.

Per l’art. __________ CGA

le prestazioni assicurative vengono ridotte, in maniera temporanea o

permanente, o rifiutate in casi particolarmente gravi se la persona assicurata

viola i propri doveri o obblighi secondo il precedente paragrafo __________ in

modo non scusabile.

2.3

Nel caso di specie

l’assicurato chiede il versamento delle indennità giornaliere di fr. 91.20 al

giorno dal 12 luglio 2021 fino al miglioramento del suo stato di salute se non

dovesse subentrare prima la fine del diritto a prestazioni.

Dalle tavole processuali

emerge che l’attore è stato dichiarato inabile al lavoro al 100% dall’8 maggio

2021.

a causa di una sindrome ansioso-depressiva reattiva con attacchi di panico

(cfr. doc. 3, certificato del 7 maggio 2021 della dr.ssa med. __________).

Dopo aver versato le

prestazioni pattuite, l’assicuratore ha sottoposto l’interessato ad una visita

ad opera della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che si è

tenuta il 6 luglio 2021.

Nel referto di medesima

data, di 7 pagine, figura:

" (…) Da

tempo riferisce di essere confrontato con problemi in ambito lavorativo di tipo

relazionale con il diretto superiore signor __________. Ritiene inoltre il

lavoro ripetitivo, poco soddisfacente, stressante per la pressione produttiva a

cui è sottoposto in particolare dopo la ripresa del lavoro lavorativo

nell’inverno 2019 dopo IL di 4 mesi dopo intervento di orchifunelectomia

destra.

Dopo l’intervento chirurgico del 21.08.2019 di orchifunelectomia

destra, per neoplasia della linea germinale con i caratteri del seminoma,

riferisce lo sviluppo di attacchi di panico per cui avrebbe necessitato di una

presa a carico psichiatrica ambulatoriale da parte del collega dr. __________

per quattro mesi. Con la messa a beneficio di una terapia ansiolitica con

Minias riferita scomparsa dei sintomi con interruzione della presa a carico.

In relazione alla diagnosi di ernia inguinale sinistra nel

novembre 2020 riferisce lo sviluppo di preoccupazioni per lo stato

valetudinario e di ansia.

Ad aprile u.s. sarebbe stato valutato dal chirurgo dell’Ospedale

di __________ il quale riscontrando una punta erniaria inguinale sinistra

propose un intervento di erniectomia inguinale sinistra per il quale è tuttora

in lista d’attesa.

Riferisce in relazione alla necessità di sottoporsi al nuovo

intervento chirurgico un peggioramento dell’ansia e sviluppo di insonnia

intermedia.

Il 07.05.2021 si sarebbe nuovamente recato dalla curante in quanto

a causa dell’ansia anticipatoria non riusciva a recarsi al lavoro.

Dopo la messa a beneficio di una terapia con Minias 10 gocce alla

sera ed il distacco del posto di lavoro riferisce di miglioramento parziale

dell’ansia e dell’insonnia.

Assume Paroxetina 20 mg/die dal 27 06 2021.

Disturbi soggettivi attuali

Attualmente lamenta insonnia intermedia, episodica ansia, paura di

stare in posti affollati.

Esame clinico secondo AMDP System

L’assicurato giunge all’appuntamento convenuto in anticipo.

È collaborante e disponibile durante la visita effettuata. È

empatico.

È curato nella persona e nell’abbigliamento, vestito in maniera

casual.

Mimica e gestica sono senza particolarità.

È lucido e orientato nei 4 domini.

Il linguaggio è fluente ed esente da turbe afasiche. Le gnosie e

le prassie sono nella norma. Non si rilevano deficit della memoria a breve,

medio, lungo termine. Le capacità logiche e di giudizio sono conservate. La

capacità di attenzione e concentrazione è mantenuta durante il colloquio.

Il tono dell’umore è normale.

Il corso del pensiero è normale, senza ideazioni deliranti, idee

fisse o prevalenti; la percezione è pronta e libera da errore.

N.B. Lo status psichico rilevato è assolutamente normale.

Diagnosi psichiatrica

Dall’insieme delle notizie, delle osservazioni e delle

constatazioni obiettive raccolte durante la visita ambulatoriale e più sopra

dettagliatamente esposte si può postulare la diagnosi di:

- lieve

sindrome ansiosa non specificata ICD 10 F41.9 reattiva problemi legati

all’occupazione e a preoccupazioni valetudinarie.

Valutazione e procedere

L’assicurato, senza antecedenti psichiatrici, avrebbe dimostrato

nel corso della vita buone capacità che ha saputo mettere in campo in ambito

lavorativo, sociale e famigliare.

Dopo l’intervento di orchifunelectomia destra per neoplasia della

linea germinale con i caratteri del seminoma riferito sviluppo di una sindrome

da attacchi di panico che rispose positivamente ad un trattamento ansiolitico e

ad una presa a carico psichiatrica ambulatoriale per quattro mesi. Fu, a sua

detta, allora in abile per quattro mesi.

Dopo la ripresa del ruolo lavorativo si sarebbe sentito sempre più

sovraccaricato per l’aumento del carico lavorativo e della pressione da parte

del responsabile. Ritiene il lavoro svolto poco soddisfacente e ripetitivo.

Dopo il riscontro a novembre u.s. di un’ernia inguinale sinistra

riferisce sviluppo di episodica ansia.

Dopo l’indicazione posta dal chirurgo di un intervento di

erniectomia inguinale sinistra per il quale lista di attesa riferito

peggioramento del disturbo e sviluppo di insonnia intermedia.

Il 07.05.2021 è stato dichiarato inabile al 100% per una crisi di

ansia acuta anticipatoria con impossibilità a recarsi sul posto di lavoro.

Da fine maggio è nuovamente in trattamento psichiatrico

ambulatoriale presso il collega __________.

Con la messa a beneficio da subito di una terapia con Minias e il

distacco dal posto di lavoro riferito miglioramento parziale dei sintomi.

A livello soggettivo lamenta attualmente ansia episodica ed

insonnia intermedia.

A livello oggettivo l’assicurato non presenta segni di ansia e

depressione al colloquio, il tono dell’umore è normale, non presenta deficit

cognitivi, ne disturbi psicotici.

Dal punto di vista diagnostico categoriale il disturbo psichico

sviluppato dall’assicurato è inquadrabile con una sindrome ansiosa non

specificata, codificata secondo l’ICD-10 al codice F41.9 reattiva.

Al di là della diagnosi categoriale l’assicurato non presenta

alcun deficit delle funzioni dell’Io esecutive, percettive, decisionali,

previsionali, consequenziali.

Secondo il Mini ICF APP non presenta alcun deficit delle

competenze, del rispetto delle regole, del giudizio, dell’assertività, della

flessibilità, della persistenza, della relazione con gli altri e della

mobilità.

Dal lato medico psichiatrico l’incapacità lavorativa al 100%

certificata non è giustificata presentando deficit funzionali con riverbero

sulla capacità lavorativa al Mini ICF-APP.

Ho comunicato le mie conclusioni all’assicurato che non si

proietta nella ripresa a breve del ruolo lavorativo presso la stessa azienda.

Di seguito rispondo alle vostre domande.

D1. Diagnosi (con e senza influenza sulla capacità lavorativa) e

breve valutazione medico oggettiva sulla situazione dell’assicurato.

R1. Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa: lieve

sindrome ansiosa non specifica di grado lieve classificata secondo l’ICD 10 al

codice F41.9.

La raccolta anamnestica e l’esame clinico permettono di

diagnosticare una sindrome ansiosa non specificata.

La descrizione delle crisi d’ansia sviluppate dall’assicurato e

tuttora da lui lamentate non soddisfa i criteri per la diagnosi di sindrome da

attacchi di panico: disturbo psichico classificato secondo l’ICD10 al codice

F41.0, la cui caratteristica essenziale è rappresentata da ricorrenti attacchi

di intensa ansia (panico) che non sono limitati ad alcuna particolare

situazione o gruppo di circostanze e che quindi sono imprevedibili. Come nelle

altre sindromi ansiose i sintomi predominanti includono l’improvvisa insorgenza

di palpitazioni, dolore toracico, sensazione di soffocamento, capogiri e

sentimenti di irrealtà (depersonalizzazione o derealizzazione). Vi è quasi

invariabilmente anche una paura secondaria di morire o di perdere il controllo

o di impazzire.

La sindrome ansiosa non specificata sviluppata dall’assicurato è

reattiva a preoccupazioni valetudinarie in corso da novembre 2020 dopo la

diagnosi di una ernia inguinale sinistra e a problemi in ambito lavorativo

incorso dall’inverno 2018.

Dal punto di vista dell’incidenza di tale patologia sulla capacità

lavorativa non si rileva alcuni deficit funzionale al Mini ICF-APP.

D2. Come giudica la capacità lavorativa nell’attività abituale? Da

quando e in che percentuale?

R.2 L’assicurato è abile al 100% nell’abituale attività da subito

dal punto di vista psichiatrico.

Si precisa che l’incapacità lavorativa certificata dal medico

curante non è mai stata giustificata dall’atto medico psichiatrico.

D3. L’attività professionale abituale è ragionevolmente esigibile

presso un altro datore di lavoro?

Se sì da quando in che percentuale? In caso negativo indicare il

motivo.

R3. L’attività professionale abituale (operaio) è esigibile sia

presso l’attuale datore di lavoro che presso un altro datore di lavoro da

subito.

D4. Come giudica la capacità lavorativa in un’attività

professionale adeguata o in un’altra attività professionale in relazione al

carico a livello fisico (lieve medio elevato)?

R4. Non presenta alcuna incapacità lavorativa in alcuna

professione dal lato medico psichiatrico.

D5. Gli attuali trattamenti in corso sono adeguati ai principi

base delle terapie riconosciute? Se non per quali motivi.

R5. Gli attuali trattamenti in corso sono adeguati ai principi

base delle terapie riconosciute per la lieve sindrome ansiosa lamentata.

D6. Quali proposte terapeutiche/medicamentose lei raccomanderebbe.

R6. Quelle già in corso.” (doc. 15)

In data 9 luglio 2021 il

dott. __________, dirigente medico dell’Ospedale __________ e __________ di __________

(Italia), __________ psichiatria, in un referto scritto a mano, ha rilevato di

aver visitato il medesimo giorno l’assicurato, indicando che da circa un mese

il quadro clinico si è aggravato, caratterizzandosi per la presenza di

deflessione timica, ansia e agorafobia. Ha consigliato di modificare la terapia

psicofarmacologica ed ha fissato un appuntamento per il 4 agosto 2021 (doc.

17).

Chiamata ad esprimersi in

merito la dr.ssa med. __________ ha rilevato che la visita è avvenuta tre

giorni dopo la sua valutazione e che il medico italiano non riporta lo stato

psichico dell’assicurato secondo l’AMDP-System, i deficit funzionali rilevati

secondo il mini ICF APP, non segnala complicazioni intervenute nel decorso dopo

la sua valutazione, sostituisce Minias e Olanzapina basso dosata (effetto

ansiolitico) senza apportare altre modificazioni psicofarmacologiche e non

prevede alcun controllo a breve termine se non dopo quasi un mese. La

specialista ha confermato la sua precedente valutazione (doc. 19).

Successivamente l’attore

ha prodotto un certificato del 12 luglio 2021 della dr.ssa __________, medico

chirurgo, secondo cui l’interessato necessita di ulteriori 20 giorni di riposo

domiciliare e cure, salvo complicazioni (allegato doc. 21), un certificato del

2.

agosto 2021 della medesima curante che ha attestato la necessità di trenta

giorni di riposo domiciliare e cure, salvo complicazioni (allegato doc. 22) ed una

valutazione della dr.ssa __________, medico del servizio di psichiatra __________

__________, la quale, dopo aver visitato l’assicurato il 4 agosto 2021, ha

affermato:

" (…) Egli

riferisce la progressiva ricomparsa e peggioramento negli ultimi mesi (in

concomitanza alla diagnosi di varicocele/ernia inguinale sinistra) di sintomi

ansiosi caratterizzati principalmente da inquietudine, irritabilità, agorafobia

con tendenza all’isolamento sociale, rimuginio e ansia per la propria salute,

attacchi di panico, insonnia tenace. Riferisce inoltre riduzione dell’appetito

con calo ponderale di circa 8 kg, deflessione del tono dell’umore con riduzione

delle energie e degli interessi.

Al colloquio il paziente è apparso vigile, lucido, orientato nei

parametri spazio-temporali e sul sé. Non disturbi formali o di contenuto del

pensiero. È emersa una forte tensione rispetto all’attuale situazione. Tali

pensieri determinano una deflessione del tono dell’umore, che il paziente fatica

a verbalizzare. Il livello di ansia durante la giornata risulta incrementato,

con peggioramento durante lo svolgimento di attività quotidiane. La

sintomatologia è apparsa in parte responsiva alla terapia farmacologica che da

circa un mese sta assumendo su consiglio del collega (Dr. __________) a base di

SSRI, BDZ, olanzapina.

Allo stato attuale si consiglia al paziente ottimizzazione della

terapia farmacologica e astensione dell’attività per almeno 4-6 settimane. Da

rivalutare in data 23/09/2021 ore 15.00 via skype.” (allegato doc. 22)

Il 14 settembre 2021 la

dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha visitato nuovamente

l’interessato. Nel referto, di 7 pagine, del 16 settembre 2021, la specialista

ha affermato:

" (…)

Disturbi soggettivi attuali

Attualmente lamenta crisi d’ansia, “nervosismo se penso al

lavoro”, insonnia intermedia, dolore sul tibiale anteriore, dolori alla regione

inguinale sx e allo scroto, gastralgia, preoccupazioni per il futuro

valetudinario.

L’assicurato ritiene di non poter riprendere il ruolo il ruolo

lavorativo a breve medio termine ed in ogni caso esclude la ripresa del ruolo

lavorativo presso l’attuale datore di lavoro. Afferma: “sul lavoro sono nervoso

e mi sento stressato e non mi trattano bene”.

“Se mi danno delle medicine è perché non sto bene e devo adesso

prima fare tutta la cura”.

“Io ho dolori allo scroto e alla parte sinistra all’inguine, i

crampi addominali e male alla gamba destra da dopo la caduta e non è fissata la

data per l’intervento che devo fare e devo vedere come va l’operazione”.

(…).

Esame clinico secondo AMDP System

L’assicurato giunge all’appuntamento convenuto puntuale

È collaborante e disponibile durante la visita effettuata che

avviene in un clima di buona collaborazione fino a quando si affronta il tema

della ripresa del ruolo lavorativo che esclude rivendicando il diritto di

essere “malato” per “come mi hanno trattato sul lavoro.

È curato nella persona e nell’abbigliamento, vestito in maniera

casual, abbronzato.

Mimica e gestica sono senza particolarità.

È lucido e orientato nei 4 domini.

Il linguaggio è fluente ed esente da turbe afasiche. Le gnosie e

le prassie sono nella norma. Non si rilevano deficit della memoria a breve,

medio, lungo termine. Le capacità logiche e di giudizio sono conservate. La

capacità di attenzione e concentrazione è mantenuta durante il colloquio.

Il tono dell’umore è normale.

Non presenta pose di ascolto; nega allucinazioni.

Il corso del pensiero è normale, senza ideazioni deliranti, idee

fisse o prevalenti, la percezione è pronta e libera da errore.

N.B. Lo status psichico rilevato è assolutamente normale.

I disturbi psichici lamentati dall’assicurato non sono

oggettivabili e dallo stesso vengono accentuati ed enfatizzati quando si

affronta il tema della ripresa del ruolo lavorativo.

Diagnosi psichiatrica

Dall’insieme delle notizie, delle osservazioni e delle

constatazioni obiettive raccolte durante la visita ambulatoriale e più sopra

dettagliatamente esposte si può postulare la diagnosi di:

Lieve sindrome ansiosa non specificata ICD-10 F41.9, reattiva a

problemi legati all’occupazione e preoccupazioni valetudinarie.

Valutazione e procedere

Dalla mia precedente valutazione del 06.07.2021 l’assicurato

oggettivamente è invariato.

Lo stato psichico, rilevato secondo l’AMDP System, è normale, così

come lo era il 06.07.2021.

Soggettivamente continua a riferire ansia episodica ed insonnia

intermedia.

Il quotidiano descritto e attivo e costruttivo.

Riconfermo pertanto dal punto di vista diagnostico categoriale

secondo l’ICD 10 che l’assicurato è affetto da una sindrome ansiosa non

specificata F41.9, reattiva a problemi legati all’occupazione, in corso di

quasi 2 anni e a preoccupazioni valetudinarie in corso da novembre 2020 dopo la

diagnosi di ernia inguinale.

Come già riferito nel mio rapporto del 06.07.2021 la descrizione

delle crisi di ansia sviluppata dall’assicurato e da lui lamentate non soddisfa

i criteri per la diagnosi di sindrome da attacchi di panico (vedi mio

precedente rapporto).

Non presenta alcun episodio depressivo classificabile al codice

F32.

I colleghi __________ e __________ non riportano nei loro rapporti

redatti alcuna diagnosi categoriale.

Descrivono solo i sintomi soggettivi riferiti dall’assicurato che

non sono oggettivabili.

Si fa notare inoltre la frequenza delle consultazioni

psichiatriche: 09.07.2021, 04.08.2101 e prossima fissata per il 23.09.2021 via

Skype.

Al di là delle diagnosi categoriali l’assicurato non presenta

alcun deficit delle funzioni dell’Io percettive, esecutive, decisionali,

previsionali e consequenziali.

Secondo il Mini ICF-APP non presenta alcun deficit delle

competenze, del rispetto delle regole, del giudizio, dell’assertività, della

flessibilità, della persistenza, della relazione con gli altri e della

mobilità.

Dal lato medico psichiatrico l’incapacità lavorativa al 100%

certificata non è assolutamente giustificata non presentando l’assicurato alcun

deficit funzionale con ripercussioni sulla capacità lavorativa secondo il Mini

ICF APP.

L’assicurato è abile al 100% sia presso l’attuale datore di lavoro

che per qualsiasi altra attività lavorativa ed ambiente di lavoro.

L’eventuale incidenza di patologie somatiche sulla sua capacità

lavorativa esula dalle mie competenze.

La terapia psico farmacologica a lui prescritta non è stata

sostanzialmente modificata: era stata sospesa una benzodiazepina sostituita con

un’altra ad azione ipnotica ed era stata aggiunta l’olanzapina che riferisce di

assumere al dosaggio di 2.5/die (basso dosaggio usato per l’aspetto ansioso).

La psicofarmacoterapia prescritta non compromette in alcun modo la

sua capacità di guida.

Ho comunicato le mie conclusioni all’assicurato che non accetta

rivendicando il suo diritto di “essere ammalato” e di “stare in malattia”.

Non esclude pertanto rivendicazioni.

Di seguito rispondo alle vostre domande

D1. Sussiste una capacità lavorativa nella sua attuale attività

professionale?

R1. Sì, l’assicurato è abile al 100% nell’attività professionale

attuale.

D2. Se sì alla domanda 1, da quando e in quale percentuale?

R2. Abile al 100%. L’assicurato non ha mai presentato

un’incapacità lavorativa giustificata dall’atto medico psichiatrico dal

12.07.2021, ne dal 07.05.2021. (…)” (doc. 27)

Il 23 settembre 2021 la

dr.ssa __________ ha affermato di aver visitato il medesimo giorno

l’assicurato, trovando un quadro invariato. “Persiste ansia libera e

somatizzata durante la giornata, deflessione del tono dell’umore e insonnia. Si

consiglia ulteriore astensione dall’attività lavorativa per almeno 4 settimane.

Si ottimizza terapia farmacologica” ed ha fissato il prossimo appuntamento

per il 4 novembre 2021 (doc. 29).

2.4

Circa l’aspetto medico, va

rammentato che in una sentenza 4A_178/2015 dell’11 settembre 2015, pubblicata

in DTF 141 III 433, il Tribunale federale ha stabilito che una perizia privata

non costituisce un mezzo di prova ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC e che nel

processo civile le perizie di parte (Privatgutachten)

devono

essere considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di parte. Questa

giurisprudenza vale anche per le pretese derivanti dall’assicurazione di

indennità giornaliera per malattia, che nella maggior parte dei Cantoni sono

giudicate dai Tribunali delle assicurazioni sociali (cfr. Annuaire de

l’assurance-maladie suisse 2016, pag. 36 e 37).

Nel caso evaso dall’Alta Corte,

si trattava di un assicurato al beneficio di un’assicurazione di indennità

giornaliera fondata sulla LCA che era incapace al lavoro e ha domandato una

rendita di invalidità, che la sua assicurazione privata ha rifiutato fondandosi

su una perizia che essa stessa ha fatto eseguire da un medico specialista in

psichiatria e psicoterapia, il quale si è basato sugli atti medici e ha

visitato personalmente l’interessato, non ritenendo infine un’incapacità

lavorativa. L’assicurato ha quindi chiamato in giudizio la sua assicurazione,

ma davanti al Tribunale cantonale ha perso la causa. I giudici, dopo avere

apprezzato le 4 valutazioni mediche agli atti (la perizia di parte allestita su

mandato dell’assicuratore, il referto del curante, la perizia interdisciplinare

e il parere di un altro medico a cui l’Ufficio AI ha sottoposto gli atti)

giunte a conclusioni differenti sulla capacità lavorativa dell’assicurato, si

sono basati sulla perizia di parte dell’assicuratore malattia e in virtù della

verosimiglianza preponderante hanno ritenuto che l’assicurato non fosse inabile

al lavoro. La prima istanza si è basata sulla DTF 125 V 351 consid. 3b/dd,

secondo cui la perizia di parte fatta esperire dall’assicuratore malattia ha il

valore di un mezzo di prova (cfr. consid. 2.1). L’assicurato ha quindi

inoltrato un ricorso in materia civile presso il Tribunale federale, lamentando

che la perizia fatta allestire dall’assicuratore non era una perizia neutra, ma

di parte, perciò dal profilo del diritto processuale civile valeva soltanto,

come stabilito dalla DTF 132 III 83 consid. 3.4, quale semplice allegazione di

parte e non come mezzo di prova (cfr. consid. 2.2).

Il TF ha dovuto quindi

esaminare la questione di sapere se la perizia di parte sulla quale si è

fondato l’assicuratore malattia nell’assicurazione complementare fosse un mezzo

di prova ai sensi del Codice di procedura civile.

Nelle sue considerazioni,

l’Alta Corte ha evidenziato che nel diritto delle assicurazioni sociali il

Tribunale federale ha ritenuto nella DTF 125 V 351 come il semplice fatto che

la presa di posizione del medico avvenga nell’ambito di una perizia di parte a

domanda dell’assicuratore non sia sufficiente per mettere in dubbio il valore

probatorio della perizia. Essa ha dunque valore di un mezzo di prova. Per

contro, nel diritto privato, secondo giurisprudenza costante una perizia di

parte non è un mezzo di prova, ma una semplice allegazione di parte (DTF 140

III 24 consid. 3.3.3; DTF 132 III 83 consid. 3.6) (cfr. consid. 2.3).

Nel diritto privato, l’art. 168

cpv. 1 CPC enumera esaustivamente i differenti mezzi di prova, fra i quali

figura la perizia. Il Tribunale federale ha proceduto a un’interpretazione

sistematica del Codice e in particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso

che la nozione di perizia di cui all’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne

unicamente la perizia giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).

Una parte della dottrina

considera che una perizia di parte deve potere essere prodotta al Tribunale

come un documento ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg.

CPC. Un’altra parte della dottrina, alla quale si rifà il Tribunale federale,

considera che una perizia di parte non è un mezzo di prova, poiché il

legislatore ha escluso la perizia di parte come mezzo di prova in generale ai

sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC, e non solo quale perizia ai sensi dell’art. 168

cpv. 1 lett. d CPC (consid. 2.5.3: “[…] Denn der Gesetzgeber lehnte das Privatgutachten als Beweismittel

i.S.v. Art. 168 Abs. 1 ZPO allgemein und nicht nur als Gutachten i.S.v. Art.

168.

Abs. 1 lit. d ZPO ab”).

Di conseguenza, la

giurisprudenza resa in materia di diritto delle assicurazioni sociali, quale la

DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova applicazione. È piuttosto la

giurisprudenza resa in materia di diritto privato che si applica, in virtù

della quale la perizia di parte non ha qualità di mezzo di prova, ma

costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24; DTF 132

III 83).

Le allegazioni che si fondano

su una perizia di parte sono generalmente considerate essere particolarmente

motivate (substanziiert), di modo che la controparte non può contestare

in maniera generica (pauschale Bestreitung) queste allegazioni, ma deve

piuttosto precisare concretamente quali sono gli elementi e i fatti che

contesta. Come semplice allegazione la perizia di parte può se del caso,

insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze processuali giusta l’art. 168 cpv.

1.

CPC, dimostrare quanto asserito dall’assicurato. In assenza di indizi in tal

senso, se sufficientemente contestata la perizia di parte si esaurisce invece

in una mera allegazione per nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).

Nella fattispecie analizzata

dalla nostra Massima Istanza, il Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia

di parte come mezzo di prova e soltanto fondandosi su questa perizia ha

ritenuto quindi comprovato che il ricorrente fosse abile al lavoro.

Di conseguenza, il giudizio

cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1 CPC nella misura in cui ha ritenuto che

la perizia di parte fosse un mezzo di prova che permetteva di constatare la

capacità di lavoro dell’interessato (cfr. consid. 2.6).

Il ricorso dell’assicurato è

quindi stato accolto su questo punto e gli atti rinviati all’autorità di prima

istanza per un nuovo apprezzamento delle prove tenendo conto dei principi posti

a proposito delle perizie di parte (cfr. consid. 4).

2.5

Va

ancora evidenziato che con sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, il TF, al

consid. 3.2, ha ribadito che in caso di presentazione di un referto medico,

laddove si vuole contestarne il contenuto, occorre censurarlo in maniera

specifica e qualificata, apportando elementi oggettivi, non bastando una

critica generica (“Dans le cas présent, l'intimée a produit

l'expertise privée du Dr B.________, datée du 1er juillet 2015, comportant sept

pages. Ce rapport détaillé permet de saisir le

raisonnement de l'expert, qui l'a amené à considérer que le recourant était en

mesure de travailler en tout cas dès le 23 juin 2015. Confronté à cette

expertise privée, le recourant s'est borné à la contester globalement par pli

du 24 juillet 2015, déclarant n'être pas d'accord. Il a certes annexé un

rapport de deux pages du Dr A.________, psychiatre qui le traite, lequel a nié

une valeur probante suffisante au rapport de l'expert privé B.________, faute

d'objectivité et de neutralité de ce dernier. Si le Dr A.________ relève des

discordances entre le diagnostic posé par le Dr B.________ (trouble de

l'adaptation avec réaction dépressive prolongée), les plaintes subjectives du

recourant et la conclusion qu'il n'est pas incapable de travailler, le premier

ne discute pas précisément les allégations figurant dans l'expertise privée.

Autrement dit, la remise en cause des allégations factuelles contenues dans

cette expertise demandée par l'intimée ne font pas l'objet d'une contestation

motivée du recourant, comme l'exige la jurisprudence susrappelée. De plus, le

Dr A.________ ne s'est exprimé qu'après que son patient l'a sollicité, puisque

ce dernier a joint le rapport dudit psychiatre à sa contestation globale du 24

juillet 2015. Dans de telles circonstances, les allégations précises de

l'expertise privée - contestées de manière globale - peuvent apporter la preuve

de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs. Or, l'office

de l'assurance-invalidité du canton de Genève a estimé, dans sa décision de

refus de prestations du 2 décembre 2015, que la capacité de gain de l'assuré

était entière depuis le 25 juin 2015. En conséquence, l'autorité cantonale n'a

pas violé l'art. 168 CPC en retenant que l'expertise privée du Dr B.________

avait emporté sa conviction. Le moyen est infondé.”).

2.6

Inoltre, per

quanto concerne la valutazione dei referti dei medici, si può ancora fare

riferimento alla sentenza 4A_571/2016 del 23 marzo 2017, consid. 4.2 e alla

sentenza 4A_42/2017 del 29 gennaio 2018, consid. 3.1 e seguenti.

Quest’ultimo caso tratta una

fattispecie che trae origine da una sentenza del 15 dicembre 2016 della Corte

di Giustizia ginevrina che aveva condannato un assicuratore al versamento

dell’importo di fr. 84'747.60 oltre interessi all’attore ritenendo, in

sostanza, che l’incapacità lavorativa dell’assicurato era stata correttamente

attestata dal medico curante, mentre non poteva essere attribuita alcuna forza

probante agli avvisi emessi dal medico di fiducia dell’assicuratore poiché

rivestivano un carattere estremamente sommario e il medico non aveva visitato

l’assicurato. L’incapacità al lavoro era inoltre corroborata dal fatto che

l’interessato aveva inoltrato una richiesta di rilevamento tempestivo presso

l’AI.

Il Tribunale federale ha

respinto il ricorso inoltrato dall’assicuratore.

Quest’ultimo rimproverava

innanzitutto la circostanza che il Tribunale cantonale aveva scartato le

conclusioni del medico fiduciario e si era fondato unicamente sulle

considerazioni del medico curante. Secondo l’assicuratore se il Tribunale non

avesse ritenuto sufficienti i documenti prodotti dalla convenuta avrebbe dovuto

sentire il medico fiduciario ed allestire una perizia medica.

L’Alta Corte (consid. 3.2) ha

rammentato che il diritto alla prova è parte del diritto di essere sentito

garantito dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2); il diritto alla prova

deriva parimenti dall’art. 8 CC e dall’art. 152 CPC. Ciò implica che ogni parte

ha diritto, per stabilire un fatto pertinente contestato, di chiedere

l’assunzione dei mezzi di prova adeguati, ritenuto che la domanda deve essere

proposta regolarmente e nei tempi e modi adeguati secondo la legge di procedura

applicabile.

Gli art. 8 CC e 152 CC non

regolano l’apprezzamento delle prove e non dicono quali prove devono essere

ordinate, né dettano al giudice civile come deve forgiare la sua opinione.

Inoltre, il diritto alla prova non impedisce al giudice di mettere un termine

all’istruttoria quando le prove acquisite gli permettono di prendere una

decisione e che in applicazione dell’apprezzamento anticipato delle prove che

sono state richieste, ha la certezza che queste ultime non lo porterebbero a

cambiare la sua opinione.

Il Tribunale federale al

consid. 3.3 ha poi evidenziato che, secondo il Tribunale cantonale,

l’incapacità lavorativa era stata attestata sia dal medico curante sia dal suo

psichiatra curante. Non ha attribuito alcuna forza probatoria alle prese di

posizione del medico di fiducia perché sommarie e non motivate. Il medico

fiduciario si era inoltre determinato sulla sola base degli atti. La Corte

cantonale ha rinunciato a sentire il medico poiché non aveva mai visto

l’assicurato e dunque una sua audizione sarebbe stata inutile. Quanto alla

perizia giudiziaria, essa avrebbe unicamente permesso di costatare lo stato di

salute in quel momento senza potersi determinare sul passato. Il perito,

inoltre, avrebbe dovuto fondarsi sulle informazioni fornite dai curanti.

Al consid. 3.3.1 l’Alta Corte

ha rilevato che il Tribunale cantonale non ha ignorato che l’art. 247 cpv. 2

lett. a CPC gli impone di stabilire i fatti d’ufficio. Esso l’ha citato al

consid. 6 della sentenza impugnata. Il Tribunale federale rammenta tuttavia che

la massima inquisitoria sociale non permette di estendere l’assunzione delle

prove a piacimento e di raccogliere tutte le prove possibili. Non impedisce al

giudice di rinunciare ad un mezzo di prova in applicazione del principio dell’apprezzamento

anticipato delle prove.

Il TF, al consid. 3.3.2, ha

ribadito che una perizia privata non è un mezzo di prova ai sensi dell’art. 168

cpv. 1 CPC e deve essere assimilata ad una semplice allegazione della parte che

l’ha prodotta. In applicazione dell’art. 150 cpv. 1 CPC devono essere

comprovate solo le allegazioni che sono espressamente contestate. Tale

contestazione deve essere sufficientemente precisa per raggiungere il suo

scopo, ossia permettere alla controparte di comprendere quali allegazioni deve

comprovare. Il grado di precisione di un’allegazione incide sul grado di

motivazione che deve rivestire la sua contestazione. Più le affermazioni di una

parte sono dettagliate, più elevate sono le esigenze quanto alla precisione

della loro contestazione. Una reiezione in blocco delle argomentazioni non è

sufficiente. Il fardello della contestazione non comporta tuttavia

un’inversione dell’onere della prova.

Il Tribunale federale al

consid. 3.3.2 ha poi esaminato il merito della vertenza, rilevando che

l’assicurato ha fondato le sue pretese sui numerosi documenti del proprio

medico curante. Se la maggior parte di essi si limitano a menzionare la

percentuale e la durata dell’incapacità lavorativa, ve ne sono due che sono

maggiormente dettagliati, ossia le corrispondenze del 17 maggio 2015 e del 18

marzo 2016. Nel primo il curante risponde alle domande del medico di fiducia

dell’assicuratore, descrive la malattia di cui è affetto l’assicurato, le

cause, il trattamento medicamentoso somministrato, la psicoterapia seguita con

il proprio collega, l’evoluzione della patologia e la prognosi, riservata

perché doveva essere discussa con lo psichiatra.

Da parte sua l’assicuratore

contesta in blocco queste allegazioni riferendosi al proprio medico fiduciario.

Le sue affermazioni sono tuttavia prive di qualsiasi motivazione. Esse sono

state rilasciate dapprima in un formulario non firmato del 1° giugno 2015 dove

il medico fiduciario ha affermato, senza alcuna spiegazione e sulla sola base

degli atti, che l’assicurato avrebbe potuto riprendere l’attività lavorativa al

50% dal 1° luglio 2015 e poi al 100% dal 1° settembre 2015; in seguito lo

stesso medico fiduciario, in un altro documento, datato 2 novembre 2015, si è

limitato ad affermare “Ok de non-entrée en matière et lettre A. SA” ed

infine ha emesso un avviso il 30 novembre 2015 dove ha in sostanza affermato

che malgrado la lettera del 2 novembre 2015 dell’assicurato e del 12 ottobre

2015.

del medico curante non vi è alcuna limitazione funzionale suscettibile di

modificare la decisione di non entrata nel merito dal 1° settembre 2015.

In queste condizioni, rileva

il Tribunale federale, non può essere esatto dall’assicurato di dimostrare la

sua incapacità lavorativa tramite una perizia medica, poiché non poteva sapere,

in assenza di qualsiasi contestazione concreta, quali fatti doveva provare.

Il TF rileva tuttavia che la

perizia è stata richiesta dall’assicuratore per completare i suoi mezzi di

prova ed ha esaminato se la richiesta è stata rifiutata con un apprezzamento

anticipato arbitrario delle prove. Secondo l’Alta Corte non vi era alcunché di

insostenibile nel ritenere che la perizia non avrebbe permesso di stabilire lo

stato di salute passato dell’assicurato, poiché il perito avrebbe dovuto fondarsi

sulle informazioni dei medici curanti.

Neppure la mancata audizione

del medico fiduciario è arbitraria.

Infatti la sua opinione non si

fondava su una visita dell’assicurato ma solo sugli atti e dunque sui rapporti

dei medici curanti.

Il Tribunale federale ha poi

apprezzato il valore delle allegazioni del medico curante dell’assicurato sulla

base degli altri elementi agli atti. In effetti in alcune circostanze le

allegazioni precise risultanti da un rapporto medico possono portare la prova

della loro veridicità se sono fondate su indizi oggettivi. Ciò è il caso

quando, come nel caso giudicato, una contestazione concreta delle allegazioni

manca (cfr. anche sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, consid. 3.2). Ora, le

indicazioni del medico curante trovano conferma nel rapporto stabilito dallo

psichiatra il 5 aprile 2016, il quale ha attestato di avere seguito

l’assicurato in psicoterapia dal 26 gennaio 2016 con frequenza settimanale, in

ragione di una sintomatologia depressiva sopraggiunta, secondo l’anamnesi del

paziente, in seguito ad un burn-out subito nel dicembre 2014 nell’ambito del

suo lavoro. L’ulteriore rapporto del medesimo psichiatra del 4 novembre 2016

conferma quanto stabilito, enumerando i sintomi costatati. Considerato poi che

l’assicurato ha inoltrato una domanda di rilevamento tempestivo presso

l’assicurazione invalidità, la Corte cantonale poteva concludere, senza cadere

nell’arbitrio, alla correttezza dell’incapacità al lavoro allegata.

Su questi temi si veda anche STF

4A_544/2019 del 26 maggio 2020.

Per un caso in cui il

Tribunale federale ha ancora citato la giurisprudenza valida nell’ambito delle

assicurazioni sociali ci si riferisca alla sentenza 4A_424/2019 del 31 ottobre

2019, in particolare consid. 3.1.

2.7

L’assicurato che chiede il

versamento delle indennità giornaliere deve comprovare il persistere della sua

incapacità lavorativa secondo il principio della verosimiglianza preponderante

(DTF 141 III 241 consid. 3.1; sentenza 4A_578/2018 del 25 novembre 2019,

consid. 3).

La

posizione della persona assicurata è favorita dal fatto che non viene

contestata l’incapacità al lavoro fino ad una determinata data. Non spetta

tuttavia all’assicuratore comprovare il ripristino totale o parziale della

capacità lavorativa. Nell’ambito del suo diritto alla controprova,

l’assicuratore deve tutt’al più apportare degli elementi propri ad insinuare

dei dubbi e a far vacillare la verosimiglianza preponderante che l’assicurato

si sforza di stabilire; questo genere di dubbi può sgorgare già dalle

allegazioni delle parti, rispettivamente da perizie private (sentenza

4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3 con riferimenti alla DTF 130 III

321.

consid. 3.4 e alla sentenza 4A_85/2017 del 4 settembre 2017, consid. 2.3).

In una sentenza 4A_117/2021

del 31 agosto 2021, destinata a pubblicazione (cfr. anche STF 4A_144/2021 del

13.

settembre 2021, consid. 4.2.1), il Tribunale federale al consid. 3.3.1 ha

confermato la predetta giurisprudenza (“Das Bundesgericht hat in seinem Leitentscheid BGE 130 III 321 E.

3.1

mit Bezug auf den Versicherungsvertrag seine Rechtsprechung zum Beweis des

Eintritts des Versicherungsfalls wie folgt zusammengefasst und präzisiert:

Gemäss Art. 8 ZGB hat, wo es das Gesetz nicht anders bestimmt,

derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr

Rechte ableitet. Demgemäss hat die Partei, die einen Anspruch geltend macht,

die rechtsbegründenden Tatsachen zu beweisen, während die Beweislast für die

rechtsaufhebenden bzw. rechtsvernichtenden oder rechtshindernden Tatsachen bei

der Partei liegt, die den Untergang des Anspruchs behauptet oder dessen

Entstehung oder Durchsetzbarkeit bestreitet. Diese Grundregel kann durch

abweichende gesetzliche Beweislastvorschriften verdrängt werden und ist im

Einzelfall zu konkretisieren (ausführlich: BGE 128 III 271 E. 2a/aa mit

Hinweisen). Sie

gilt auch im Bereich des Versicherungsvertrags (NEBEL, im zit. VVG-Kommentar,

N. 4 und N. 9 zu Art. 100 VVG, mit Nachweisen). Nach der erwähnten

Grundregel hat der Anspruchsberechtigte - in der Regel der Versicherungsnehmer,

der versicherte Dritte oder der Begünstigte - die Tatsachen zur

"Begründung des Versicherungsanspruches" (Marginalie zu Art. 39

des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908 [SR

221.229.1, VVG]) zu beweisen, also namentlich das Bestehen eines

Versicherungsvertrags, den Eintritt des Versicherungsfalls und den Umfang des

Anspruchs. Den Versicherer trifft die Beweislast für Tatsachen, die ihn zu

einer Kürzung oder Verweigerung der vertraglichen Leistung berechtigen oder die

den Versicherungsvertrag gegenüber dem Anspruchsberechtigten unverbindlich

machen. Anspruchsberechtigter und Versicherer haben im Streit um vertragliche

Leistungen je ihr eigenes Beweisthema und hierfür je den Hauptbeweis zu

erbringen. Dies trifft auch dann zu, wenn sich beide Beweisthemen im gleichen

Verfahren gegenüberstehen. Der Beweis gilt als erbracht, wenn das Gericht nach

objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt

ist. Absolute Gewissheit kann dabei nicht verlangt werden. Es genügt, wenn das

Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr

hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen. Ausnahmen von

diesem Regelbeweismass, in denen eine überwiegende Wahrscheinlichkeit als

ausreichend betrachtet wird, ergeben sich einerseits aus dem Gesetz selbst und

sind andererseits durch Rechtsprechung und Lehre herausgearbeitet worden. Den

Ausnahmen liegt die Überlegung zu Grunde, dass die Rechtsdurchsetzung nicht an

Beweisschwierigkeiten scheitern darf, die typischerweise bei bestimmten

Sachverhalten auftreten (vgl. BGE 128 III 271 E. 2b/aa S. 275). Die

Dispositivo

Beweiserleichterung setzt demnach eine "Beweisnot" voraus. Diese

Voraussetzung ist erfüllt, wenn ein strikter Beweis nach der Natur der Sache

nicht möglich oder nicht zumutbar ist, insbesondere wenn die von der

beweisbelasteten Partei behaupteten Tatsachen nur mittelbar durch Indizien

bewiesen werden können. Eine Beweisnot liegt aber nicht schon darin begründet,

dass eine Tatsache, die ihrer Natur nach ohne weiteres dem unmittelbaren Beweis

zugänglich wäre, nicht bewiesen werden kann, weil der beweisbelasteten Partei

die Beweismittel fehlen. Blosse Beweisschwierigkeiten im konkreten Einzelfall

können nicht zu einer Beweiserleichterung führen. Im Zusammenhang mit dem

Eintritt des Versicherungsfalls geht die Rechtsprechung davon aus, dass

namentlich bei der Diebstahlversicherung in der Regel eine Beweisnot gegeben

ist, so dass sich die Herabsetzung des Beweismasses rechtfertigt (Art. 40 VVG;

BGE 130 III 321 E. 3.1). Dies gilt hingegen nicht für eine behauptete

Arbeitsunfähigkeit, welche ohne weiteres mit einem entsprechenden Zeugnis

bewiesen werden kann. Diesbezüglich

gilt das ordentliche Beweismass der vollen Überzeugung.”).

2.8. Va ancora

rammentato che affinché un

rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve

adempiere diverse condizioni (cfr. D.

Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti

dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la

nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo,

“Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,

Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto

la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF

130 V 396 segg.; DTF 127 V 294).

Il

medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve

anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere

invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27

settembre 2001).

2.9. In una sentenza 4A_563/2019 del

14 luglio 2020 (= DTF 146 III 339), il Tribunale federale, in un caso di

indennità giornaliera a causa di malattia, al consid. 4.2, non pubblicato, ha

rammentato che nei litigi concernenti le assicurazioni complementari alla

LAMal, il Tribunale accerta i fatti d’ufficio (art. 247 cpv. 2 lett. a CPC in

combinazione con l’art. 243 cpv. 2 lett. f CPC). Queste vertenze sono rette

dalla massima inquisitoria sociale.

Essa si applica tuttavia con riserbo laddove le parti,

come in concreto, sono rappresentate da un avvocato (DTF 141 III 569, consid. 2.3.1: “[…] Il s'agit

là de la maxime inquisitoire simple, et non de la maxime inquisitoire illimitée

de l'art. 296 al. 3 CPC (von Amtes wegen erforschen); la doctrine et la

jurisprudence la qualifient aussi de maxime inquisitoire sociale. Elle a pour

but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les

parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a p.

238). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une

obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des

débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes

les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions

adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve

correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à aucune

investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées

par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un

procès soumis à la procédure ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code

de procédure civile suisse [ci-après: Message CPC], FF 2006 6841, 6956 ch. 5.16

ad art. 242 et 243 avec référence à l'arrêt 4C.211/2004 du 7 septembre 2004

consid. 2.1; cf. également sous l'empire de l'art. 274d al. 3 CO, l'arrêt

4A_397/2011 du 11 février 2014 consid. 4.4) […]”; cfr. anche sentenza 4A_354/2014 del 14 gennaio 2015,

consid. 3).

L’alta

Corte nella citata sentenza 4A_563/2019 del 14 luglio

2020, al consid. 4.2, ha rammentato che le parti sono tenute a sottoporre al

Tribunale i fatti sui quali porterà il giudizio.

Il giudice, in particolare quando è confrontato a parti rappresentate

da avvocati, non deve investigare nella documentazione per tentare di trovare

un argomento favorevole alla parte che l’ha prodotta.

In presenza di persone

assistite da un professionista il giudice deve semmai far prova di riserbo,

alla stessa stregua di quanto accade nella procedura ordinaria (sentenza

4A_477/2018 del 16 luglio 2019 consid. 3.4.1.1; DTF 141 III 569 consid. 2.3.1).

La portata della massima inquisitoria sociale va considerata in combinazione

con il principio di cui all’art. 58 cpv. a CPC. Il giudice interviene solo in

caso di richiesta delle parti, alle quali incombe di definire i limiti del

processo e di determinare in quale misura vogliono far valere i mezzi e le

pretese che appartengono loro (sentenza 4A_36/2017 del 2 marzo 2017, consid. 7;

DTF 141 III 596 consid. 1.4.5).

2.10. In concreto, questo Tribunale non

vede ragioni che gli impediscano di fare propria la valutazione espressa dalla

dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che poggia su

costatazioni approfondite, motivate ed oggettive.

La

specialista, dopo aver visitato in due occasioni l’attore, ha spiegato

dettagliatamente le ragioni per le quali l’assicurato, affetto da una lieve

sindrome ansiosa non specificata ICD-10 F41.9, reattiva a problemi legati

all’occupazione e a preoccupazioni valetudinarie, non presenta alcuna

incapacità lavorativa dal punto di vista psichico dal 12 luglio 2021 (doc. 15 e

27).

L’esame

clinico secondo AMDP System, ha infatti rilevato un assicurato collaborante,

disponibile, curato nella persona e nell’abbigliamento, con mimica e gestica

senza particolarità, lucido e orientato nei 4 domini, con un linguaggio fluente

ed esente da turbe afasiche senza deficit nella memoria a breve, medio e lungo

termine, con capacità logiche e di giudizio conservate e la capacità di

attenzione e concentrazione mantenuta durante il colloquio ed uno status

psichico assolutamente nella norma (doc. 15 e 27). Ciò sia in occasione della

visita del 6 luglio 2021 (doc. 15) che di quella del 14 settembre 2021 (doc.

27).

La dr.ssa med. __________ ha

poi evidenziato come la terapia farmacologica assunta dall’assicurato è assai

blanda, adeguata ai principi base delle terapie riconosciute per la lieve

sindrome ansiosa lamentata (doc. 15 e doc. 19) ed è a basso dosaggio (cfr. doc.

27).

Inoltre, come sottolinea

giustamente la specialista, gli appuntamenti con i suoi medici curanti sono

assai dilazionati e tra una visita e l’altra può passare anche più di un mese.

I referti, approfonditi,

dettagliati, estremamente motivati e coerenti della dr.ssa med. __________, che

ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro e motivato, dopo aver proceduto

ad esami approfonditi del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid.

10.2), rispondono inoltre alle condizioni poste dalla

giurisprudenza affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile (cfr. consid. 2.8) e non sono stati adeguatamente

contestati in maniera qualificata dall’attore, come esige invece la

giurisprudenza esposta in precedenza (cfr. consid. 2.4-2.6).

L’assicurato,

allo scopo di comprovare la sua totale incapacità lavorativa, ha prodotto una

serie di certificati medici della curante, dr.ssa __________, medico chirurgo,

che si limita tuttavia a certificare la necessità di ulteriori 20 (il 12 luglio

2021; allegato doc. 21), rispettivamente 30 (il 2 agosto 2021; cfr. allegati

doc. 22) giorni di riposo domiciliare e cure, salvo complicazioni, senza

tuttavia fornire alcuna spiegazione o motivazione supplementare, senza porre

alcuna diagnosi, senza indicare la farmacologia prescritta e senza esprimersi

in merito alle valutazioni della dr.ssa med. __________. Queste certificazioni

non sono pertanto atte a confermare l’asserita incapacità lavorativa

dell’attore.

Neppure

il certificato del 9 luglio 2021, scritto a mano e non sempre facilmente

leggibile, redatto dal dott. __________, dirigente medico dell’Ospedale __________

e __________ di __________ (Italia; doc. 17), è d’aiuto all’assicurato. Lo

specialista, che si esprime 3 giorni dopo la prima visita effettuata presso la

dr.ssa med. __________, pur rilevando un peggioramento del quadro clinico

dell’attore, non pone una diagnosi secondo criteri scientificamente

riconosciuti, si limita a descrivere una modifica della psicofarmacologia, che

comunque rimane blanda (cfr. doc. 19) e fissa un appuntamento per il 4 agosto

2021, ossia quasi un mese dopo, a comprova dell’assenza di gravità della

patologia di cui è affetto l’interessato. Nel certificato non viene inoltre

detto alcunché circa un’eventuale incapacità lavorativa, né vengono fornite

ulteriori spiegazioni circa lo stato di salute dell’interessato.

Neanche

il referto del 4 agosto 2021 della dr.ssa med. __________, è atto a sovvertire

le convincenti conclusioni della dr.ssa med. __________. Dopo aver descritto

quanto riferitole dall’attore, la dr.ssa __________ ha infatti accertato

anch’essa che l’interessato al colloquio “è apparso vigile, lucido,

orientato nei parametri spazio-temporali e sul sé. Non disturbi formali o di

contenuto del pensiero” (allegato doc. 22). Ella ha certo accertato una

forte tensione e una deflessione dell’umore, tuttavia ha consigliato

l’assunzione di una terapia farmacologica blanda ed ha fissato l’appuntamento

successivo per il 23 settembre 2021, ossia quasi un mese e mezzo dopo la visita

del 4 agosto 2021. Ciò a maggior comprova della lievità della patologia.

Infine,

neppure il successivo, scarno, certificato, del 23 settembre 2021, consistente

in una pagina scritta a mano, può mettere in dubbio le valutazioni della

specialista incaricata dall’assicuratore di valutare lo stato di salute

dell’attore. Infatti, il certificato della dr.ssa med. __________ si esaurisce

in una conferma del quadro clinico dell’attore e nel consiglio di un’ulteriore

astensione dal lavoro per 4 settimane, con un’ottimizzazione della terapia

farmacologica e con un appuntamento fissato per il 4 novembre 2021 (doc. 29).

Nessuno

dei referti prodotti dall’attore si confronta con le valutazioni della dr.ssa

med. __________, che, al contrario, si è espressa in merito alle certificazioni

prodotte dall’interessato, indicando i motivi per i quali non ne condivideva le

conclusioni. Essi non possono pertanto assurgere a contestazione qualificata

delle valutazioni della specialista incaricata dall’assicuratore di valutare la

situazione valetudinaria dell’interessato.

Alla luce di quanto precede,

in presenza di sole contestazioni generiche e non concrete dei referti della

dr.ssa med. __________, questo Tribunale deve concludere che l’attore, dal 12

luglio 2021, non è stato incapace al lavoro e non ha di conseguenza alcun

diritto a prestazioni.

2.11. In sede di udienza parte attrice

ha affermato che “si rimette al Tribunale per l’eventuale erezione di una

perizia che lascia al prudente giudizio del giudice di valutare” (doc. X).

Con la petizione aveva chiesto una “seconda visita” od un’altra soluzione (doc.

I).

Questo

TCA rinuncia all’allestimento di una perizia. I referti della dr.ssa med. __________,

non adeguatamente contestati dall’attore, per i motivi esposti al considerando

precedente, già contengono gli elementi necessari per stabilire che

l’interessato è abile al lavoro dal 12 luglio 2021 e non ha più diritto ad

alcuna indennità giornaliera. Una perizia giudiziaria non modificherebbe

l’esito della vertenza.

Ne segue che la vertenza

può essere decisa senza la necessità di assumere ulteriori prove.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può

rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento

sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere

senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento

(apprezzamento anticipato delle prove; cfr. sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre

2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012,

consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016

del 15 dicembre 2016; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid.

3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza

4A_175/2015 del 4 maggio 2015).

2.12. Non

vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC), né sono assegnate

ripetibili. L’assicuratore è infatti rappresentato dal servizio giuridico

interno (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a

edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr.

sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF

137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche

sentenza 36.2019.89 del 13 novembre 2019; sentenza 36.2017.109 del 5 marzo

2018; sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018).

2.13. Per

quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso

della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte ha

affermato che:

" (…) Esso è

ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché,

come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie

tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari

all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale

delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art.

7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno

1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del

diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica

(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma

elettronica e senza il nominativo dell’attore.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti