36.2021.48
Indennità giornaliera per perdita di guadagno in caso di malattia retta dalla LCA. Conferma della presa di posizione dell'assicuratore che sulla base delle valutazioni di uno psichiatra incaricato di valutare lo stato di salute dell'attore ha negato il diritto ad ulteriori prestazioni
15 novembre 2021Italiano52 min
I versamenti sono iniziati il 21.5.21 previa riduzione
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2021.48
cs
Lugano
15 novembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 25 agosto 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1985, operaio
orologiero, è affiliato contro la perdita di guadagno in caso di malattia
presso CO 1 (di seguito: CO 1), per il tramite del datore di lavoro, __________.
1.2. Il 17 maggio 2021
quest’ultimo ha annunciato all’assicuratore un’incapacità lavorativa completa del
proprio dipendente dall’8 maggio 2021 (doc. 2). CO 1 ha inizialmente versato le
prestazioni pattuite (cfr. doc. 16).
1.3. Dopo aver sottoposto RI 1, il
6 luglio 2021, ad una visita specialistica presso la dr.ssa med. __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, l’8 luglio 2021 l’assicuratore ha informato
l’interessato che avrebbe versato le prestazioni fino all’11 luglio 2021
compreso, poiché è stato ritenuto da subito abile al lavoro (doc. 16).
1.4. In seguito alla produzione di
alcuni certificati medici da parte di RI 1 e dell’acquisizione di un’ulteriore
presa di posizione da parte della dr.ssa med. __________, CO 1, in data 4 agosto
2021, ha confermato la soppressione delle prestazioni (doc. 20).
1.5. Con scritto datato 25 agosto
2021 ed intitolato “ricorso per caso malattia”, RI 1 si è rivolto al TCA,
descrivendo la sua situazione e chiedendo la rivalutazione del caso con una seconda
visita od un’altra soluzione (doc. I).
1.6. Il 30 agosto 2021 il Giudice
delegato del TCA ha scritto a RI 1 chiedendo di completare il suo atto (doc.
II). In assenza di risposta l’assicurato è stato convocato per un’udienza di
discussione da tenersi l’8 ottobre 2021 (doc. III).
1.7. Con risposta del 27 settembre
2021 CO 1 ha proposto la reiezione della petizione con argomentazioni che,
laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. V).
1.8. In data 6 ottobre 2021 le
parti sono state informate che l’udienza è stata rinviata al 27 ottobre 2021
(doc. VII), mentre il 18 ottobre 2021 l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA di aver
assunto la rappresentanza di RI 1 ed ha chiesto la fissazione di un termine per
“meglio specificare il ricorso inoltrato dal mio cliente il 25/30 agosto
scorso” (doc. VIII).
1.9. Il 19 ottobre 2021 il Giudice
delegato del TCA ha scritto all’avv. RA 1, informandolo che, trattandosi di una
procedura avente per oggetto le indennità giornaliere per perdita di guadagno
rette dalla LCA, è applicabile la procedura semplificata di cui agli art. 243 e
seguenti CPC e, dopo aver ripercorso la fattispecie, ha segnalato che il merito
della causa sarebbe stato discusso in occasione dell’udienza del 27 ottobre
2021 (doc. IX).
1.10. Il 27 ottobre 2021 le parti
sono state sentite nel corso di un’udienza da cui è emerso:
"
Anzitutto parte attrice rileva che
agli atti sono già stati prodotti certificati medici da parte dei curanti in
maniera sufficiente e adeguata per attestare l’incapacità lavorativa del sig. RI
1.
Il giudice chiede qual era lo stipendio, qual è
l’indennità giornaliera versata e chiede alla parte attrice di quantificare la
sua azione come doveva essere fatto in sede di petizione ma non pretendibile da
persona non cognita di diritto.
L’attore ritiene di essere ancora inabile al lavoro e
ritiene che questa inabilità lavorativa sia attestata dal doc. 29 ossia dal
rapporto del medico chirurgo __________ __________ che attesta che per almeno 4
settimane è consigliata l’astensione dal lavoro.
Il giudice rileva che sono trascorse oltre 4 settimane
da quel certificato e chiede a parte attrice se disponga ulteriori attestazioni
relative alla sua IL.
Parte attrice non ha ulteriori certificati da
produrre, ritiene comunque che la sua inabilità sia comprovata da ultimo con
certificato 23.9.21 della dr.ssa __________.
Parte attrice rileva che la dr.ssa __________ è una
psichiatra. Il giudice osserva che specifica unicamente il suo titolo di medico
chirurgo e non di specialista in psichiatria, come invece sembra fare __________.
Parte attrice evidenzia comunque che la carta
intestata su cui è redatto il doc. A è quella della __________ psichiatrica.
L’assicuratore produce in questa sede la copia di un
conteggio delle prestazioni versate in favore dell’attore da cui si deduce il
versamento giornaliero di fr. 91.20 a fronte di un salario di fr. 41'600.--
annui con riconoscimento di 80%.
Fatti
I versamenti sono iniziati il 21.5.21 previa riduzione
dei 3 giorni d’attesa contrattualmente stabilito e sono terminati con effetto
all’11.7.21 come documenti consegnati agli atti con la risposta di causa.
Parte attrice chiede quindi formalmente la condanna di
CO 1 al pagamento di fr. 91.20 per giorno a partire dal 12.7.21 sino al
miglioramento del suo stato di salute se non dovesse subentrare prima la fine
del diritto a prestazioni.
Parte attrice si rimette al Tribunale per l’eventuale
erezione di una perizia che lascia al prudente giudizio del giudice di
valutare. Svincola in questa sede tutti i medici affinché possano eventualmente
fornire al Tribunale se richiesti, le informazioni necessarie sul suo stato di
salute.
Parte attrice non ha ulteriori documenti da produrre.
Parte convenuta si riconferma nella sua risposta di
causa.
L’assicurato precisa di avere visto l’ultima volta la
dr.ssa __________ il 23.9.21 e la prossima volta sarà il 4.11.21. Dal 23.9.21
l’assicurato non ha visto più nessuno dell’equipe psichiatrica e nessun altro
medico per le cure. Egli dichiara di assumere regolarmente i suoi medicamenti
ossia quelli elencati al doc. 29.
Il giudice evidenzia come dopo la comunicazione del
luglio 2021 di CO 1 il datore di lavoro ha notificato un nuovo caso di malattia
e questo con effetto al 12.7.21, la notifica del nuovo caso di malattia data
però il 30.8.21.
CO 1 dal canto suo non postula l’acquisizione di alcun
nuovo diritto probatorio.
Il Tribunale si riserva eventualmente di domandare il
completamento delle informazioni mediche sin qui raccolte ai curanti
rispettivamente al medico fiduciario dell’assicuratore.
Le parti acconsentono spontaneamente a rinunciare
all’udienza finale, se saranno raccolte prove alle parti sarà concessa la
possibilità di esprimersi in merito alla stessa e laddove necessario sarà
indetta un’ulteriore udienza. In caso di mancata raccolta di ulteriori prove il
Tribunale deciderà nel merito sulla scorta della documentazione prodotta.”
(doc. X)
in diritto
Considerandi
2.1
Per quanto
concerne l’indennità perdita di guadagno, va innanzitutto rilevato che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il lavoratore è impedito senza sua
colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua persona, come la malattia, il
datore di lavoro deve pagargli per un tempo limitato il salario, compresa
un'adeguata indennità per perdita del salario in natura, in quanto il rapporto
di lavoro sia durato o sia stato stipulato per più di tre mesi (sentenza
4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza 4A_53/2007 del 26
settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa norma, cfr. Adrian Von Kaenel,
Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in:
Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,
Zurigo 2007, pag. 109-131,
in particolare pag. 111-115).
La durata del pagamento del
salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a cpv. 2 CO; sui
criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian Von Kaenel, op.
cit., pag. 116 seg.).
Salvo pattuizione contraria,
l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia cessa con la fine del
rapporto di lavoro (Hans-Rudolf
Müller, Grundlagen der Krankentaggeldversicherung nach
VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche
Aspekte, Zurigo 2007, pag. 19-45,
in particolare pag. 20).
Queste norme configurano il
regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono una protezione
minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art. 362 cpv. 1 CO;
cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).
L'art. 324a cpv. 4 CO prevede
la possibilità di derogare al regime di base legale appena descritto mediante
accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo che sancisca un
ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza 4A_92/2020 del 5
agosto 2020, consid. 3.1.1; 4A_563/2019 del 14 luglio 2020 pubblicata in DTF
146.
III 339 consid. 5.2.3 che cita Ivano
Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler pour cause d’une
maladie successive à la résolution du contrat de travail, in: Regards croisés
sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel Aubert, 2015, pag.
271.
e seguenti, in particolare pag. 272-274 sull'aspetto dell'equivalenza si
veda anche Adrian Von Kaenel, op.
cit., pag. 120 segg. e la DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3). Si tratta, di
regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni del datore di
lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma compensa questa
riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il datore
di lavoro procede al versamento (Gabriel
Aubert, in: Commentaire romand, n. 50 ad art. 324a CO).
La deroga al regime di base
deve essere pattuita in forma scritta.
Trattandosi di un accordo che
concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i punti
essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del
guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso
la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica -
il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di
malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi
assicurativi; per il resto può rinviare alle condizioni generali di
assicurazione o a un altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF
131.
III 623 consid. 2.5.1 con numerosi riferimenti dottrinali).
2.2
Nel caso di specie l’attore,
tramite il proprio datore di lavoro, è assicurato contro la perdita di guadagno
in caso di malattia presso CV 1.
In concreto non è
contestato che si applicano le condizioni generali d’assicurazione __________
del 2014 (di seguito: CGA; doc. 1).
Secondo l’art. __________
CGA è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o
psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o
una cura medica oppure provochi un’incapacità al lavoro.
È considerata incapacità
al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo d’attività abituale. In caso
d’incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un’altra professione o campo d’attività (art. __________
CGA).
Per l’art. __________ CGA
è considerata incapacità al guadagno la perdita, totale o parziale, della
possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in
considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e
che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure
d’integrazione ragionevolmente esigibili. Per valutare se sussiste
un’incapacità al guadagno vanno prese in considerazione esclusivamente le
conseguenze del danno alla salute. Sussiste inoltre un’incapacità al guadagno
se non è oggettivamente superabile.
Secondo l’art. __________
CGA l’indennità giornaliera viene corrisposta, in caso d’incapacità al lavoro
dimostrata di almeno il 25%, in proporzione al grado dell’incapacità al lavoro
stessa. In caso di un’incapacità al lavoro di lunga durata, in caso di una
perdita di guadagno di almeno il 25% l’indennità giornaliera è corrisposta in
proporzione al grado della perdita di guadagno.
L’art. __________ CGA
prevede che la persona assicurata che nella sua professione abituale resta
completamente o parzialmente inabile al lavoro, prevedibilmente in modo
duraturo, è tenuta a impiegare la sua eventuale incapacità di guadagno residua
anche se ciò esige un cambio della professione. L’assicuratore esorta la
persona assicurata al cambio di professione e la rende attenta sulle sanzioni
previste dal paragrafo __________.
Per l’art. __________ CGA
le prestazioni assicurative vengono ridotte, in maniera temporanea o
permanente, o rifiutate in casi particolarmente gravi se la persona assicurata
viola i propri doveri o obblighi secondo il precedente paragrafo __________ in
modo non scusabile.
2.3
Nel caso di specie
l’assicurato chiede il versamento delle indennità giornaliere di fr. 91.20 al
giorno dal 12 luglio 2021 fino al miglioramento del suo stato di salute se non
dovesse subentrare prima la fine del diritto a prestazioni.
Dalle tavole processuali
emerge che l’attore è stato dichiarato inabile al lavoro al 100% dall’8 maggio
2021.
a causa di una sindrome ansioso-depressiva reattiva con attacchi di panico
(cfr. doc. 3, certificato del 7 maggio 2021 della dr.ssa med. __________).
Dopo aver versato le
prestazioni pattuite, l’assicuratore ha sottoposto l’interessato ad una visita
ad opera della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che si è
tenuta il 6 luglio 2021.
Nel referto di medesima
data, di 7 pagine, figura:
" (…) Da
tempo riferisce di essere confrontato con problemi in ambito lavorativo di tipo
relazionale con il diretto superiore signor __________. Ritiene inoltre il
lavoro ripetitivo, poco soddisfacente, stressante per la pressione produttiva a
cui è sottoposto in particolare dopo la ripresa del lavoro lavorativo
nell’inverno 2019 dopo IL di 4 mesi dopo intervento di orchifunelectomia
destra.
Dopo l’intervento chirurgico del 21.08.2019 di orchifunelectomia
destra, per neoplasia della linea germinale con i caratteri del seminoma,
riferisce lo sviluppo di attacchi di panico per cui avrebbe necessitato di una
presa a carico psichiatrica ambulatoriale da parte del collega dr. __________
per quattro mesi. Con la messa a beneficio di una terapia ansiolitica con
Minias riferita scomparsa dei sintomi con interruzione della presa a carico.
In relazione alla diagnosi di ernia inguinale sinistra nel
novembre 2020 riferisce lo sviluppo di preoccupazioni per lo stato
valetudinario e di ansia.
Ad aprile u.s. sarebbe stato valutato dal chirurgo dell’Ospedale
di __________ il quale riscontrando una punta erniaria inguinale sinistra
propose un intervento di erniectomia inguinale sinistra per il quale è tuttora
in lista d’attesa.
Riferisce in relazione alla necessità di sottoporsi al nuovo
intervento chirurgico un peggioramento dell’ansia e sviluppo di insonnia
intermedia.
Il 07.05.2021 si sarebbe nuovamente recato dalla curante in quanto
a causa dell’ansia anticipatoria non riusciva a recarsi al lavoro.
Dopo la messa a beneficio di una terapia con Minias 10 gocce alla
sera ed il distacco del posto di lavoro riferisce di miglioramento parziale
dell’ansia e dell’insonnia.
Assume Paroxetina 20 mg/die dal 27 06 2021.
Disturbi soggettivi attuali
Attualmente lamenta insonnia intermedia, episodica ansia, paura di
stare in posti affollati.
Esame clinico secondo AMDP System
L’assicurato giunge all’appuntamento convenuto in anticipo.
È collaborante e disponibile durante la visita effettuata. È
empatico.
È curato nella persona e nell’abbigliamento, vestito in maniera
casual.
Mimica e gestica sono senza particolarità.
È lucido e orientato nei 4 domini.
Il linguaggio è fluente ed esente da turbe afasiche. Le gnosie e
le prassie sono nella norma. Non si rilevano deficit della memoria a breve,
medio, lungo termine. Le capacità logiche e di giudizio sono conservate. La
capacità di attenzione e concentrazione è mantenuta durante il colloquio.
Il tono dell’umore è normale.
Il corso del pensiero è normale, senza ideazioni deliranti, idee
fisse o prevalenti; la percezione è pronta e libera da errore.
N.B. Lo status psichico rilevato è assolutamente normale.
Diagnosi psichiatrica
Dall’insieme delle notizie, delle osservazioni e delle
constatazioni obiettive raccolte durante la visita ambulatoriale e più sopra
dettagliatamente esposte si può postulare la diagnosi di:
- lieve
sindrome ansiosa non specificata ICD 10 F41.9 reattiva problemi legati
all’occupazione e a preoccupazioni valetudinarie.
Valutazione e procedere
L’assicurato, senza antecedenti psichiatrici, avrebbe dimostrato
nel corso della vita buone capacità che ha saputo mettere in campo in ambito
lavorativo, sociale e famigliare.
Dopo l’intervento di orchifunelectomia destra per neoplasia della
linea germinale con i caratteri del seminoma riferito sviluppo di una sindrome
da attacchi di panico che rispose positivamente ad un trattamento ansiolitico e
ad una presa a carico psichiatrica ambulatoriale per quattro mesi. Fu, a sua
detta, allora in abile per quattro mesi.
Dopo la ripresa del ruolo lavorativo si sarebbe sentito sempre più
sovraccaricato per l’aumento del carico lavorativo e della pressione da parte
del responsabile. Ritiene il lavoro svolto poco soddisfacente e ripetitivo.
Dopo il riscontro a novembre u.s. di un’ernia inguinale sinistra
riferisce sviluppo di episodica ansia.
Dopo l’indicazione posta dal chirurgo di un intervento di
erniectomia inguinale sinistra per il quale lista di attesa riferito
peggioramento del disturbo e sviluppo di insonnia intermedia.
Il 07.05.2021 è stato dichiarato inabile al 100% per una crisi di
ansia acuta anticipatoria con impossibilità a recarsi sul posto di lavoro.
Da fine maggio è nuovamente in trattamento psichiatrico
ambulatoriale presso il collega __________.
Con la messa a beneficio da subito di una terapia con Minias e il
distacco dal posto di lavoro riferito miglioramento parziale dei sintomi.
A livello soggettivo lamenta attualmente ansia episodica ed
insonnia intermedia.
A livello oggettivo l’assicurato non presenta segni di ansia e
depressione al colloquio, il tono dell’umore è normale, non presenta deficit
cognitivi, ne disturbi psicotici.
Dal punto di vista diagnostico categoriale il disturbo psichico
sviluppato dall’assicurato è inquadrabile con una sindrome ansiosa non
specificata, codificata secondo l’ICD-10 al codice F41.9 reattiva.
Al di là della diagnosi categoriale l’assicurato non presenta
alcun deficit delle funzioni dell’Io esecutive, percettive, decisionali,
previsionali, consequenziali.
Secondo il Mini ICF APP non presenta alcun deficit delle
competenze, del rispetto delle regole, del giudizio, dell’assertività, della
flessibilità, della persistenza, della relazione con gli altri e della
mobilità.
Dal lato medico psichiatrico l’incapacità lavorativa al 100%
certificata non è giustificata presentando deficit funzionali con riverbero
sulla capacità lavorativa al Mini ICF-APP.
Ho comunicato le mie conclusioni all’assicurato che non si
proietta nella ripresa a breve del ruolo lavorativo presso la stessa azienda.
Di seguito rispondo alle vostre domande.
D1. Diagnosi (con e senza influenza sulla capacità lavorativa) e
breve valutazione medico oggettiva sulla situazione dell’assicurato.
R1. Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa: lieve
sindrome ansiosa non specifica di grado lieve classificata secondo l’ICD 10 al
codice F41.9.
La raccolta anamnestica e l’esame clinico permettono di
diagnosticare una sindrome ansiosa non specificata.
La descrizione delle crisi d’ansia sviluppate dall’assicurato e
tuttora da lui lamentate non soddisfa i criteri per la diagnosi di sindrome da
attacchi di panico: disturbo psichico classificato secondo l’ICD10 al codice
F41.0, la cui caratteristica essenziale è rappresentata da ricorrenti attacchi
di intensa ansia (panico) che non sono limitati ad alcuna particolare
situazione o gruppo di circostanze e che quindi sono imprevedibili. Come nelle
altre sindromi ansiose i sintomi predominanti includono l’improvvisa insorgenza
di palpitazioni, dolore toracico, sensazione di soffocamento, capogiri e
sentimenti di irrealtà (depersonalizzazione o derealizzazione). Vi è quasi
invariabilmente anche una paura secondaria di morire o di perdere il controllo
o di impazzire.
La sindrome ansiosa non specificata sviluppata dall’assicurato è
reattiva a preoccupazioni valetudinarie in corso da novembre 2020 dopo la
diagnosi di una ernia inguinale sinistra e a problemi in ambito lavorativo
incorso dall’inverno 2018.
Dal punto di vista dell’incidenza di tale patologia sulla capacità
lavorativa non si rileva alcuni deficit funzionale al Mini ICF-APP.
D2. Come giudica la capacità lavorativa nell’attività abituale? Da
quando e in che percentuale?
R.2 L’assicurato è abile al 100% nell’abituale attività da subito
dal punto di vista psichiatrico.
Si precisa che l’incapacità lavorativa certificata dal medico
curante non è mai stata giustificata dall’atto medico psichiatrico.
D3. L’attività professionale abituale è ragionevolmente esigibile
presso un altro datore di lavoro?
Se sì da quando in che percentuale? In caso negativo indicare il
motivo.
R3. L’attività professionale abituale (operaio) è esigibile sia
presso l’attuale datore di lavoro che presso un altro datore di lavoro da
subito.
D4. Come giudica la capacità lavorativa in un’attività
professionale adeguata o in un’altra attività professionale in relazione al
carico a livello fisico (lieve medio elevato)?
R4. Non presenta alcuna incapacità lavorativa in alcuna
professione dal lato medico psichiatrico.
D5. Gli attuali trattamenti in corso sono adeguati ai principi
base delle terapie riconosciute? Se non per quali motivi.
R5. Gli attuali trattamenti in corso sono adeguati ai principi
base delle terapie riconosciute per la lieve sindrome ansiosa lamentata.
D6. Quali proposte terapeutiche/medicamentose lei raccomanderebbe.
R6. Quelle già in corso.” (doc. 15)
In data 9 luglio 2021 il
dott. __________, dirigente medico dell’Ospedale __________ e __________ di __________
(Italia), __________ psichiatria, in un referto scritto a mano, ha rilevato di
aver visitato il medesimo giorno l’assicurato, indicando che da circa un mese
il quadro clinico si è aggravato, caratterizzandosi per la presenza di
deflessione timica, ansia e agorafobia. Ha consigliato di modificare la terapia
psicofarmacologica ed ha fissato un appuntamento per il 4 agosto 2021 (doc.
17).
Chiamata ad esprimersi in
merito la dr.ssa med. __________ ha rilevato che la visita è avvenuta tre
giorni dopo la sua valutazione e che il medico italiano non riporta lo stato
psichico dell’assicurato secondo l’AMDP-System, i deficit funzionali rilevati
secondo il mini ICF APP, non segnala complicazioni intervenute nel decorso dopo
la sua valutazione, sostituisce Minias e Olanzapina basso dosata (effetto
ansiolitico) senza apportare altre modificazioni psicofarmacologiche e non
prevede alcun controllo a breve termine se non dopo quasi un mese. La
specialista ha confermato la sua precedente valutazione (doc. 19).
Successivamente l’attore
ha prodotto un certificato del 12 luglio 2021 della dr.ssa __________, medico
chirurgo, secondo cui l’interessato necessita di ulteriori 20 giorni di riposo
domiciliare e cure, salvo complicazioni (allegato doc. 21), un certificato del
2.
agosto 2021 della medesima curante che ha attestato la necessità di trenta
giorni di riposo domiciliare e cure, salvo complicazioni (allegato doc. 22) ed una
valutazione della dr.ssa __________, medico del servizio di psichiatra __________
__________, la quale, dopo aver visitato l’assicurato il 4 agosto 2021, ha
affermato:
" (…) Egli
riferisce la progressiva ricomparsa e peggioramento negli ultimi mesi (in
concomitanza alla diagnosi di varicocele/ernia inguinale sinistra) di sintomi
ansiosi caratterizzati principalmente da inquietudine, irritabilità, agorafobia
con tendenza all’isolamento sociale, rimuginio e ansia per la propria salute,
attacchi di panico, insonnia tenace. Riferisce inoltre riduzione dell’appetito
con calo ponderale di circa 8 kg, deflessione del tono dell’umore con riduzione
delle energie e degli interessi.
Al colloquio il paziente è apparso vigile, lucido, orientato nei
parametri spazio-temporali e sul sé. Non disturbi formali o di contenuto del
pensiero. È emersa una forte tensione rispetto all’attuale situazione. Tali
pensieri determinano una deflessione del tono dell’umore, che il paziente fatica
a verbalizzare. Il livello di ansia durante la giornata risulta incrementato,
con peggioramento durante lo svolgimento di attività quotidiane. La
sintomatologia è apparsa in parte responsiva alla terapia farmacologica che da
circa un mese sta assumendo su consiglio del collega (Dr. __________) a base di
SSRI, BDZ, olanzapina.
Allo stato attuale si consiglia al paziente ottimizzazione della
terapia farmacologica e astensione dell’attività per almeno 4-6 settimane. Da
rivalutare in data 23/09/2021 ore 15.00 via skype.” (allegato doc. 22)
Il 14 settembre 2021 la
dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha visitato nuovamente
l’interessato. Nel referto, di 7 pagine, del 16 settembre 2021, la specialista
ha affermato:
" (…)
Disturbi soggettivi attuali
Attualmente lamenta crisi d’ansia, “nervosismo se penso al
lavoro”, insonnia intermedia, dolore sul tibiale anteriore, dolori alla regione
inguinale sx e allo scroto, gastralgia, preoccupazioni per il futuro
valetudinario.
L’assicurato ritiene di non poter riprendere il ruolo il ruolo
lavorativo a breve medio termine ed in ogni caso esclude la ripresa del ruolo
lavorativo presso l’attuale datore di lavoro. Afferma: “sul lavoro sono nervoso
e mi sento stressato e non mi trattano bene”.
“Se mi danno delle medicine è perché non sto bene e devo adesso
prima fare tutta la cura”.
“Io ho dolori allo scroto e alla parte sinistra all’inguine, i
crampi addominali e male alla gamba destra da dopo la caduta e non è fissata la
data per l’intervento che devo fare e devo vedere come va l’operazione”.
(…).
Esame clinico secondo AMDP System
L’assicurato giunge all’appuntamento convenuto puntuale
È collaborante e disponibile durante la visita effettuata che
avviene in un clima di buona collaborazione fino a quando si affronta il tema
della ripresa del ruolo lavorativo che esclude rivendicando il diritto di
essere “malato” per “come mi hanno trattato sul lavoro.
È curato nella persona e nell’abbigliamento, vestito in maniera
casual, abbronzato.
Mimica e gestica sono senza particolarità.
È lucido e orientato nei 4 domini.
Il linguaggio è fluente ed esente da turbe afasiche. Le gnosie e
le prassie sono nella norma. Non si rilevano deficit della memoria a breve,
medio, lungo termine. Le capacità logiche e di giudizio sono conservate. La
capacità di attenzione e concentrazione è mantenuta durante il colloquio.
Il tono dell’umore è normale.
Non presenta pose di ascolto; nega allucinazioni.
Il corso del pensiero è normale, senza ideazioni deliranti, idee
fisse o prevalenti, la percezione è pronta e libera da errore.
N.B. Lo status psichico rilevato è assolutamente normale.
I disturbi psichici lamentati dall’assicurato non sono
oggettivabili e dallo stesso vengono accentuati ed enfatizzati quando si
affronta il tema della ripresa del ruolo lavorativo.
Diagnosi psichiatrica
Dall’insieme delle notizie, delle osservazioni e delle
constatazioni obiettive raccolte durante la visita ambulatoriale e più sopra
dettagliatamente esposte si può postulare la diagnosi di:
Lieve sindrome ansiosa non specificata ICD-10 F41.9, reattiva a
problemi legati all’occupazione e preoccupazioni valetudinarie.
Valutazione e procedere
Dalla mia precedente valutazione del 06.07.2021 l’assicurato
oggettivamente è invariato.
Lo stato psichico, rilevato secondo l’AMDP System, è normale, così
come lo era il 06.07.2021.
Soggettivamente continua a riferire ansia episodica ed insonnia
intermedia.
Il quotidiano descritto e attivo e costruttivo.
Riconfermo pertanto dal punto di vista diagnostico categoriale
secondo l’ICD 10 che l’assicurato è affetto da una sindrome ansiosa non
specificata F41.9, reattiva a problemi legati all’occupazione, in corso di
quasi 2 anni e a preoccupazioni valetudinarie in corso da novembre 2020 dopo la
diagnosi di ernia inguinale.
Come già riferito nel mio rapporto del 06.07.2021 la descrizione
delle crisi di ansia sviluppata dall’assicurato e da lui lamentate non soddisfa
i criteri per la diagnosi di sindrome da attacchi di panico (vedi mio
precedente rapporto).
Non presenta alcun episodio depressivo classificabile al codice
F32.
I colleghi __________ e __________ non riportano nei loro rapporti
redatti alcuna diagnosi categoriale.
Descrivono solo i sintomi soggettivi riferiti dall’assicurato che
non sono oggettivabili.
Si fa notare inoltre la frequenza delle consultazioni
psichiatriche: 09.07.2021, 04.08.2101 e prossima fissata per il 23.09.2021 via
Skype.
Al di là delle diagnosi categoriali l’assicurato non presenta
alcun deficit delle funzioni dell’Io percettive, esecutive, decisionali,
previsionali e consequenziali.
Secondo il Mini ICF-APP non presenta alcun deficit delle
competenze, del rispetto delle regole, del giudizio, dell’assertività, della
flessibilità, della persistenza, della relazione con gli altri e della
mobilità.
Dal lato medico psichiatrico l’incapacità lavorativa al 100%
certificata non è assolutamente giustificata non presentando l’assicurato alcun
deficit funzionale con ripercussioni sulla capacità lavorativa secondo il Mini
ICF APP.
L’assicurato è abile al 100% sia presso l’attuale datore di lavoro
che per qualsiasi altra attività lavorativa ed ambiente di lavoro.
L’eventuale incidenza di patologie somatiche sulla sua capacità
lavorativa esula dalle mie competenze.
La terapia psico farmacologica a lui prescritta non è stata
sostanzialmente modificata: era stata sospesa una benzodiazepina sostituita con
un’altra ad azione ipnotica ed era stata aggiunta l’olanzapina che riferisce di
assumere al dosaggio di 2.5/die (basso dosaggio usato per l’aspetto ansioso).
La psicofarmacoterapia prescritta non compromette in alcun modo la
sua capacità di guida.
Ho comunicato le mie conclusioni all’assicurato che non accetta
rivendicando il suo diritto di “essere ammalato” e di “stare in malattia”.
Non esclude pertanto rivendicazioni.
Di seguito rispondo alle vostre domande
D1. Sussiste una capacità lavorativa nella sua attuale attività
professionale?
R1. Sì, l’assicurato è abile al 100% nell’attività professionale
attuale.
D2. Se sì alla domanda 1, da quando e in quale percentuale?
R2. Abile al 100%. L’assicurato non ha mai presentato
un’incapacità lavorativa giustificata dall’atto medico psichiatrico dal
12.07.2021, ne dal 07.05.2021. (…)” (doc. 27)
Il 23 settembre 2021 la
dr.ssa __________ ha affermato di aver visitato il medesimo giorno
l’assicurato, trovando un quadro invariato. “Persiste ansia libera e
somatizzata durante la giornata, deflessione del tono dell’umore e insonnia. Si
consiglia ulteriore astensione dall’attività lavorativa per almeno 4 settimane.
Si ottimizza terapia farmacologica” ed ha fissato il prossimo appuntamento
per il 4 novembre 2021 (doc. 29).
2.4
Circa l’aspetto medico, va
rammentato che in una sentenza 4A_178/2015 dell’11 settembre 2015, pubblicata
in DTF 141 III 433, il Tribunale federale ha stabilito che una perizia privata
non costituisce un mezzo di prova ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC e che nel
processo civile le perizie di parte (Privatgutachten)
devono
essere considerate alla stessa stregua di semplici allegazioni di parte. Questa
giurisprudenza vale anche per le pretese derivanti dall’assicurazione di
indennità giornaliera per malattia, che nella maggior parte dei Cantoni sono
giudicate dai Tribunali delle assicurazioni sociali (cfr. Annuaire de
l’assurance-maladie suisse 2016, pag. 36 e 37).
Nel caso evaso dall’Alta Corte,
si trattava di un assicurato al beneficio di un’assicurazione di indennità
giornaliera fondata sulla LCA che era incapace al lavoro e ha domandato una
rendita di invalidità, che la sua assicurazione privata ha rifiutato fondandosi
su una perizia che essa stessa ha fatto eseguire da un medico specialista in
psichiatria e psicoterapia, il quale si è basato sugli atti medici e ha
visitato personalmente l’interessato, non ritenendo infine un’incapacità
lavorativa. L’assicurato ha quindi chiamato in giudizio la sua assicurazione,
ma davanti al Tribunale cantonale ha perso la causa. I giudici, dopo avere
apprezzato le 4 valutazioni mediche agli atti (la perizia di parte allestita su
mandato dell’assicuratore, il referto del curante, la perizia interdisciplinare
e il parere di un altro medico a cui l’Ufficio AI ha sottoposto gli atti)
giunte a conclusioni differenti sulla capacità lavorativa dell’assicurato, si
sono basati sulla perizia di parte dell’assicuratore malattia e in virtù della
verosimiglianza preponderante hanno ritenuto che l’assicurato non fosse inabile
al lavoro. La prima istanza si è basata sulla DTF 125 V 351 consid. 3b/dd,
secondo cui la perizia di parte fatta esperire dall’assicuratore malattia ha il
valore di un mezzo di prova (cfr. consid. 2.1). L’assicurato ha quindi
inoltrato un ricorso in materia civile presso il Tribunale federale, lamentando
che la perizia fatta allestire dall’assicuratore non era una perizia neutra, ma
di parte, perciò dal profilo del diritto processuale civile valeva soltanto,
come stabilito dalla DTF 132 III 83 consid. 3.4, quale semplice allegazione di
parte e non come mezzo di prova (cfr. consid. 2.2).
Il TF ha dovuto quindi
esaminare la questione di sapere se la perizia di parte sulla quale si è
fondato l’assicuratore malattia nell’assicurazione complementare fosse un mezzo
di prova ai sensi del Codice di procedura civile.
Nelle sue considerazioni,
l’Alta Corte ha evidenziato che nel diritto delle assicurazioni sociali il
Tribunale federale ha ritenuto nella DTF 125 V 351 come il semplice fatto che
la presa di posizione del medico avvenga nell’ambito di una perizia di parte a
domanda dell’assicuratore non sia sufficiente per mettere in dubbio il valore
probatorio della perizia. Essa ha dunque valore di un mezzo di prova. Per
contro, nel diritto privato, secondo giurisprudenza costante una perizia di
parte non è un mezzo di prova, ma una semplice allegazione di parte (DTF 140
III 24 consid. 3.3.3; DTF 132 III 83 consid. 3.6) (cfr. consid. 2.3).
Nel diritto privato, l’art. 168
cpv. 1 CPC enumera esaustivamente i differenti mezzi di prova, fra i quali
figura la perizia. Il Tribunale federale ha proceduto a un’interpretazione
sistematica del Codice e in particolare degli artt. 183 segg. CPC e ha concluso
che la nozione di perizia di cui all’art. 168 cpv. 1 lett. d CPC concerne
unicamente la perizia giudiziaria (cfr. consid. 2.5.2).
Una parte della dottrina
considera che una perizia di parte deve potere essere prodotta al Tribunale
come un documento ai sensi dell’art. 168 cpv. 1 lett. b e dell’art. 177 segg.
CPC. Un’altra parte della dottrina, alla quale si rifà il Tribunale federale,
considera che una perizia di parte non è un mezzo di prova, poiché il
legislatore ha escluso la perizia di parte come mezzo di prova in generale ai
sensi dell’art. 168 cpv. 1 CPC, e non solo quale perizia ai sensi dell’art. 168
cpv. 1 lett. d CPC (consid. 2.5.3: “[…] Denn der Gesetzgeber lehnte das Privatgutachten als Beweismittel
i.S.v. Art. 168 Abs. 1 ZPO allgemein und nicht nur als Gutachten i.S.v. Art.
168.
Abs. 1 lit. d ZPO ab”).
Di conseguenza, la
giurisprudenza resa in materia di diritto delle assicurazioni sociali, quale la
DTF 125 V 351, non vale quando il CPC trova applicazione. È piuttosto la
giurisprudenza resa in materia di diritto privato che si applica, in virtù
della quale la perizia di parte non ha qualità di mezzo di prova, ma
costituisce soltanto una semplice allegazione di parte (DTF 140 III 24; DTF 132
III 83).
Le allegazioni che si fondano
su una perizia di parte sono generalmente considerate essere particolarmente
motivate (substanziiert), di modo che la controparte non può contestare
in maniera generica (pauschale Bestreitung) queste allegazioni, ma deve
piuttosto precisare concretamente quali sono gli elementi e i fatti che
contesta. Come semplice allegazione la perizia di parte può se del caso,
insieme ad indizi sostenuti dalle risultanze processuali giusta l’art. 168 cpv.
1.
CPC, dimostrare quanto asserito dall’assicurato. In assenza di indizi in tal
senso, se sufficientemente contestata la perizia di parte si esaurisce invece
in una mera allegazione per nulla dimostrata (cfr. consid. 2.6).
Nella fattispecie analizzata
dalla nostra Massima Istanza, il Tribunale cantonale aveva ammesso la perizia
di parte come mezzo di prova e soltanto fondandosi su questa perizia ha
ritenuto quindi comprovato che il ricorrente fosse abile al lavoro.
Di conseguenza, il giudizio
cantonale ha violato l’art. 168 cpv. 1 CPC nella misura in cui ha ritenuto che
la perizia di parte fosse un mezzo di prova che permetteva di constatare la
capacità di lavoro dell’interessato (cfr. consid. 2.6).
Il ricorso dell’assicurato è
quindi stato accolto su questo punto e gli atti rinviati all’autorità di prima
istanza per un nuovo apprezzamento delle prove tenendo conto dei principi posti
a proposito delle perizie di parte (cfr. consid. 4).
2.5
Va
ancora evidenziato che con sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, il TF, al
consid. 3.2, ha ribadito che in caso di presentazione di un referto medico,
laddove si vuole contestarne il contenuto, occorre censurarlo in maniera
specifica e qualificata, apportando elementi oggettivi, non bastando una
critica generica (“Dans le cas présent, l'intimée a produit
l'expertise privée du Dr B.________, datée du 1er juillet 2015, comportant sept
pages. Ce rapport détaillé permet de saisir le
raisonnement de l'expert, qui l'a amené à considérer que le recourant était en
mesure de travailler en tout cas dès le 23 juin 2015. Confronté à cette
expertise privée, le recourant s'est borné à la contester globalement par pli
du 24 juillet 2015, déclarant n'être pas d'accord. Il a certes annexé un
rapport de deux pages du Dr A.________, psychiatre qui le traite, lequel a nié
une valeur probante suffisante au rapport de l'expert privé B.________, faute
d'objectivité et de neutralité de ce dernier. Si le Dr A.________ relève des
discordances entre le diagnostic posé par le Dr B.________ (trouble de
l'adaptation avec réaction dépressive prolongée), les plaintes subjectives du
recourant et la conclusion qu'il n'est pas incapable de travailler, le premier
ne discute pas précisément les allégations figurant dans l'expertise privée.
Autrement dit, la remise en cause des allégations factuelles contenues dans
cette expertise demandée par l'intimée ne font pas l'objet d'une contestation
motivée du recourant, comme l'exige la jurisprudence susrappelée. De plus, le
Dr A.________ ne s'est exprimé qu'après que son patient l'a sollicité, puisque
ce dernier a joint le rapport dudit psychiatre à sa contestation globale du 24
juillet 2015. Dans de telles circonstances, les allégations précises de
l'expertise privée - contestées de manière globale - peuvent apporter la preuve
de leur véracité si elles sont appuyées par des indices objectifs. Or, l'office
de l'assurance-invalidité du canton de Genève a estimé, dans sa décision de
refus de prestations du 2 décembre 2015, que la capacité de gain de l'assuré
était entière depuis le 25 juin 2015. En conséquence, l'autorité cantonale n'a
pas violé l'art. 168 CPC en retenant que l'expertise privée du Dr B.________
avait emporté sa conviction. Le moyen est infondé.”).
2.6
Inoltre, per
quanto concerne la valutazione dei referti dei medici, si può ancora fare
riferimento alla sentenza 4A_571/2016 del 23 marzo 2017, consid. 4.2 e alla
sentenza 4A_42/2017 del 29 gennaio 2018, consid. 3.1 e seguenti.
Quest’ultimo caso tratta una
fattispecie che trae origine da una sentenza del 15 dicembre 2016 della Corte
di Giustizia ginevrina che aveva condannato un assicuratore al versamento
dell’importo di fr. 84'747.60 oltre interessi all’attore ritenendo, in
sostanza, che l’incapacità lavorativa dell’assicurato era stata correttamente
attestata dal medico curante, mentre non poteva essere attribuita alcuna forza
probante agli avvisi emessi dal medico di fiducia dell’assicuratore poiché
rivestivano un carattere estremamente sommario e il medico non aveva visitato
l’assicurato. L’incapacità al lavoro era inoltre corroborata dal fatto che
l’interessato aveva inoltrato una richiesta di rilevamento tempestivo presso
l’AI.
Il Tribunale federale ha
respinto il ricorso inoltrato dall’assicuratore.
Quest’ultimo rimproverava
innanzitutto la circostanza che il Tribunale cantonale aveva scartato le
conclusioni del medico fiduciario e si era fondato unicamente sulle
considerazioni del medico curante. Secondo l’assicuratore se il Tribunale non
avesse ritenuto sufficienti i documenti prodotti dalla convenuta avrebbe dovuto
sentire il medico fiduciario ed allestire una perizia medica.
L’Alta Corte (consid. 3.2) ha
rammentato che il diritto alla prova è parte del diritto di essere sentito
garantito dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2); il diritto alla prova
deriva parimenti dall’art. 8 CC e dall’art. 152 CPC. Ciò implica che ogni parte
ha diritto, per stabilire un fatto pertinente contestato, di chiedere
l’assunzione dei mezzi di prova adeguati, ritenuto che la domanda deve essere
proposta regolarmente e nei tempi e modi adeguati secondo la legge di procedura
applicabile.
Gli art. 8 CC e 152 CC non
regolano l’apprezzamento delle prove e non dicono quali prove devono essere
ordinate, né dettano al giudice civile come deve forgiare la sua opinione.
Inoltre, il diritto alla prova non impedisce al giudice di mettere un termine
all’istruttoria quando le prove acquisite gli permettono di prendere una
decisione e che in applicazione dell’apprezzamento anticipato delle prove che
sono state richieste, ha la certezza che queste ultime non lo porterebbero a
cambiare la sua opinione.
Il Tribunale federale al
consid. 3.3 ha poi evidenziato che, secondo il Tribunale cantonale,
l’incapacità lavorativa era stata attestata sia dal medico curante sia dal suo
psichiatra curante. Non ha attribuito alcuna forza probatoria alle prese di
posizione del medico di fiducia perché sommarie e non motivate. Il medico
fiduciario si era inoltre determinato sulla sola base degli atti. La Corte
cantonale ha rinunciato a sentire il medico poiché non aveva mai visto
l’assicurato e dunque una sua audizione sarebbe stata inutile. Quanto alla
perizia giudiziaria, essa avrebbe unicamente permesso di costatare lo stato di
salute in quel momento senza potersi determinare sul passato. Il perito,
inoltre, avrebbe dovuto fondarsi sulle informazioni fornite dai curanti.
Al consid. 3.3.1 l’Alta Corte
ha rilevato che il Tribunale cantonale non ha ignorato che l’art. 247 cpv. 2
lett. a CPC gli impone di stabilire i fatti d’ufficio. Esso l’ha citato al
consid. 6 della sentenza impugnata. Il Tribunale federale rammenta tuttavia che
la massima inquisitoria sociale non permette di estendere l’assunzione delle
prove a piacimento e di raccogliere tutte le prove possibili. Non impedisce al
giudice di rinunciare ad un mezzo di prova in applicazione del principio dell’apprezzamento
anticipato delle prove.
Il TF, al consid. 3.3.2, ha
ribadito che una perizia privata non è un mezzo di prova ai sensi dell’art. 168
cpv. 1 CPC e deve essere assimilata ad una semplice allegazione della parte che
l’ha prodotta. In applicazione dell’art. 150 cpv. 1 CPC devono essere
comprovate solo le allegazioni che sono espressamente contestate. Tale
contestazione deve essere sufficientemente precisa per raggiungere il suo
scopo, ossia permettere alla controparte di comprendere quali allegazioni deve
comprovare. Il grado di precisione di un’allegazione incide sul grado di
motivazione che deve rivestire la sua contestazione. Più le affermazioni di una
parte sono dettagliate, più elevate sono le esigenze quanto alla precisione
della loro contestazione. Una reiezione in blocco delle argomentazioni non è
sufficiente. Il fardello della contestazione non comporta tuttavia
un’inversione dell’onere della prova.
Il Tribunale federale al
consid. 3.3.2 ha poi esaminato il merito della vertenza, rilevando che
l’assicurato ha fondato le sue pretese sui numerosi documenti del proprio
medico curante. Se la maggior parte di essi si limitano a menzionare la
percentuale e la durata dell’incapacità lavorativa, ve ne sono due che sono
maggiormente dettagliati, ossia le corrispondenze del 17 maggio 2015 e del 18
marzo 2016. Nel primo il curante risponde alle domande del medico di fiducia
dell’assicuratore, descrive la malattia di cui è affetto l’assicurato, le
cause, il trattamento medicamentoso somministrato, la psicoterapia seguita con
il proprio collega, l’evoluzione della patologia e la prognosi, riservata
perché doveva essere discussa con lo psichiatra.
Da parte sua l’assicuratore
contesta in blocco queste allegazioni riferendosi al proprio medico fiduciario.
Le sue affermazioni sono tuttavia prive di qualsiasi motivazione. Esse sono
state rilasciate dapprima in un formulario non firmato del 1° giugno 2015 dove
il medico fiduciario ha affermato, senza alcuna spiegazione e sulla sola base
degli atti, che l’assicurato avrebbe potuto riprendere l’attività lavorativa al
50% dal 1° luglio 2015 e poi al 100% dal 1° settembre 2015; in seguito lo
stesso medico fiduciario, in un altro documento, datato 2 novembre 2015, si è
limitato ad affermare “Ok de non-entrée en matière et lettre A. SA” ed
infine ha emesso un avviso il 30 novembre 2015 dove ha in sostanza affermato
che malgrado la lettera del 2 novembre 2015 dell’assicurato e del 12 ottobre
2015.
del medico curante non vi è alcuna limitazione funzionale suscettibile di
modificare la decisione di non entrata nel merito dal 1° settembre 2015.
In queste condizioni, rileva
il Tribunale federale, non può essere esatto dall’assicurato di dimostrare la
sua incapacità lavorativa tramite una perizia medica, poiché non poteva sapere,
in assenza di qualsiasi contestazione concreta, quali fatti doveva provare.
Il TF rileva tuttavia che la
perizia è stata richiesta dall’assicuratore per completare i suoi mezzi di
prova ed ha esaminato se la richiesta è stata rifiutata con un apprezzamento
anticipato arbitrario delle prove. Secondo l’Alta Corte non vi era alcunché di
insostenibile nel ritenere che la perizia non avrebbe permesso di stabilire lo
stato di salute passato dell’assicurato, poiché il perito avrebbe dovuto fondarsi
sulle informazioni dei medici curanti.
Neppure la mancata audizione
del medico fiduciario è arbitraria.
Infatti la sua opinione non si
fondava su una visita dell’assicurato ma solo sugli atti e dunque sui rapporti
dei medici curanti.
Il Tribunale federale ha poi
apprezzato il valore delle allegazioni del medico curante dell’assicurato sulla
base degli altri elementi agli atti. In effetti in alcune circostanze le
allegazioni precise risultanti da un rapporto medico possono portare la prova
della loro veridicità se sono fondate su indizi oggettivi. Ciò è il caso
quando, come nel caso giudicato, una contestazione concreta delle allegazioni
manca (cfr. anche sentenza 4A_318/2016 del 3 agosto 2016, consid. 3.2). Ora, le
indicazioni del medico curante trovano conferma nel rapporto stabilito dallo
psichiatra il 5 aprile 2016, il quale ha attestato di avere seguito
l’assicurato in psicoterapia dal 26 gennaio 2016 con frequenza settimanale, in
ragione di una sintomatologia depressiva sopraggiunta, secondo l’anamnesi del
paziente, in seguito ad un burn-out subito nel dicembre 2014 nell’ambito del
suo lavoro. L’ulteriore rapporto del medesimo psichiatra del 4 novembre 2016
conferma quanto stabilito, enumerando i sintomi costatati. Considerato poi che
l’assicurato ha inoltrato una domanda di rilevamento tempestivo presso
l’assicurazione invalidità, la Corte cantonale poteva concludere, senza cadere
nell’arbitrio, alla correttezza dell’incapacità al lavoro allegata.
Su questi temi si veda anche STF
4A_544/2019 del 26 maggio 2020.
Per un caso in cui il
Tribunale federale ha ancora citato la giurisprudenza valida nell’ambito delle
assicurazioni sociali ci si riferisca alla sentenza 4A_424/2019 del 31 ottobre
2019, in particolare consid. 3.1.
2.7
L’assicurato che chiede il
versamento delle indennità giornaliere deve comprovare il persistere della sua
incapacità lavorativa secondo il principio della verosimiglianza preponderante
(DTF 141 III 241 consid. 3.1; sentenza 4A_578/2018 del 25 novembre 2019,
consid. 3).
La
posizione della persona assicurata è favorita dal fatto che non viene
contestata l’incapacità al lavoro fino ad una determinata data. Non spetta
tuttavia all’assicuratore comprovare il ripristino totale o parziale della
capacità lavorativa. Nell’ambito del suo diritto alla controprova,
l’assicuratore deve tutt’al più apportare degli elementi propri ad insinuare
dei dubbi e a far vacillare la verosimiglianza preponderante che l’assicurato
si sforza di stabilire; questo genere di dubbi può sgorgare già dalle
allegazioni delle parti, rispettivamente da perizie private (sentenza
4A_578/2018 del 25 novembre 2019, consid. 3 con riferimenti alla DTF 130 III
321.
consid. 3.4 e alla sentenza 4A_85/2017 del 4 settembre 2017, consid. 2.3).
In una sentenza 4A_117/2021
del 31 agosto 2021, destinata a pubblicazione (cfr. anche STF 4A_144/2021 del
13.
settembre 2021, consid. 4.2.1), il Tribunale federale al consid. 3.3.1 ha
confermato la predetta giurisprudenza (“Das Bundesgericht hat in seinem Leitentscheid BGE 130 III 321 E.
3.1
mit Bezug auf den Versicherungsvertrag seine Rechtsprechung zum Beweis des
Eintritts des Versicherungsfalls wie folgt zusammengefasst und präzisiert:
Gemäss Art. 8 ZGB hat, wo es das Gesetz nicht anders bestimmt,
derjenige das Vorhandensein einer behaupteten Tatsache zu beweisen, der aus ihr
Rechte ableitet. Demgemäss hat die Partei, die einen Anspruch geltend macht,
die rechtsbegründenden Tatsachen zu beweisen, während die Beweislast für die
rechtsaufhebenden bzw. rechtsvernichtenden oder rechtshindernden Tatsachen bei
der Partei liegt, die den Untergang des Anspruchs behauptet oder dessen
Entstehung oder Durchsetzbarkeit bestreitet. Diese Grundregel kann durch
abweichende gesetzliche Beweislastvorschriften verdrängt werden und ist im
Einzelfall zu konkretisieren (ausführlich: BGE 128 III 271 E. 2a/aa mit
Hinweisen). Sie
gilt auch im Bereich des Versicherungsvertrags (NEBEL, im zit. VVG-Kommentar,
N. 4 und N. 9 zu Art. 100 VVG, mit Nachweisen). Nach der erwähnten
Grundregel hat der Anspruchsberechtigte - in der Regel der Versicherungsnehmer,
der versicherte Dritte oder der Begünstigte - die Tatsachen zur
"Begründung des Versicherungsanspruches" (Marginalie zu Art. 39
des Bundesgesetzes über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908 [SR
221.229.1, VVG]) zu beweisen, also namentlich das Bestehen eines
Versicherungsvertrags, den Eintritt des Versicherungsfalls und den Umfang des
Anspruchs. Den Versicherer trifft die Beweislast für Tatsachen, die ihn zu
einer Kürzung oder Verweigerung der vertraglichen Leistung berechtigen oder die
den Versicherungsvertrag gegenüber dem Anspruchsberechtigten unverbindlich
machen. Anspruchsberechtigter und Versicherer haben im Streit um vertragliche
Leistungen je ihr eigenes Beweisthema und hierfür je den Hauptbeweis zu
erbringen. Dies trifft auch dann zu, wenn sich beide Beweisthemen im gleichen
Verfahren gegenüberstehen. Der Beweis gilt als erbracht, wenn das Gericht nach
objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit einer Sachbehauptung überzeugt
ist. Absolute Gewissheit kann dabei nicht verlangt werden. Es genügt, wenn das
Gericht am Vorliegen der behaupteten Tatsache keine ernsthaften Zweifel mehr
hat oder allenfalls verbleibende Zweifel als leicht erscheinen. Ausnahmen von
diesem Regelbeweismass, in denen eine überwiegende Wahrscheinlichkeit als
ausreichend betrachtet wird, ergeben sich einerseits aus dem Gesetz selbst und
sind andererseits durch Rechtsprechung und Lehre herausgearbeitet worden. Den
Ausnahmen liegt die Überlegung zu Grunde, dass die Rechtsdurchsetzung nicht an
Beweisschwierigkeiten scheitern darf, die typischerweise bei bestimmten
Sachverhalten auftreten (vgl. BGE 128 III 271 E. 2b/aa S. 275). Die
Dispositivo
Beweiserleichterung setzt demnach eine "Beweisnot" voraus. Diese
Voraussetzung ist erfüllt, wenn ein strikter Beweis nach der Natur der Sache
nicht möglich oder nicht zumutbar ist, insbesondere wenn die von der
beweisbelasteten Partei behaupteten Tatsachen nur mittelbar durch Indizien
bewiesen werden können. Eine Beweisnot liegt aber nicht schon darin begründet,
dass eine Tatsache, die ihrer Natur nach ohne weiteres dem unmittelbaren Beweis
zugänglich wäre, nicht bewiesen werden kann, weil der beweisbelasteten Partei
die Beweismittel fehlen. Blosse Beweisschwierigkeiten im konkreten Einzelfall
können nicht zu einer Beweiserleichterung führen. Im Zusammenhang mit dem
Eintritt des Versicherungsfalls geht die Rechtsprechung davon aus, dass
namentlich bei der Diebstahlversicherung in der Regel eine Beweisnot gegeben
ist, so dass sich die Herabsetzung des Beweismasses rechtfertigt (Art. 40 VVG;
BGE 130 III 321 E. 3.1). Dies gilt hingegen nicht für eine behauptete
Arbeitsunfähigkeit, welche ohne weiteres mit einem entsprechenden Zeugnis
bewiesen werden kann. Diesbezüglich
gilt das ordentliche Beweismass der vollen Überzeugung.”).
2.8. Va ancora
rammentato che affinché un
rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve
adempiere diverse condizioni (cfr. D.
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti
dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la
nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo,
“Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF
130 V 396 segg.; DTF 127 V 294).
Il
medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve
anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere
invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27
settembre 2001).
2.9. In una sentenza 4A_563/2019 del
14 luglio 2020 (= DTF 146 III 339), il Tribunale federale, in un caso di
indennità giornaliera a causa di malattia, al consid. 4.2, non pubblicato, ha
rammentato che nei litigi concernenti le assicurazioni complementari alla
LAMal, il Tribunale accerta i fatti d’ufficio (art. 247 cpv. 2 lett. a CPC in
combinazione con l’art. 243 cpv. 2 lett. f CPC). Queste vertenze sono rette
dalla massima inquisitoria sociale.
Essa si applica tuttavia con riserbo laddove le parti,
come in concreto, sono rappresentate da un avvocato (DTF 141 III 569, consid. 2.3.1: “[…] Il s'agit
là de la maxime inquisitoire simple, et non de la maxime inquisitoire illimitée
de l'art. 296 al. 3 CPC (von Amtes wegen erforschen); la doctrine et la
jurisprudence la qualifient aussi de maxime inquisitoire sociale. Elle a pour
but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les
parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a p.
238). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une
obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des
débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes
les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions
adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve
correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à aucune
investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées
par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un
procès soumis à la procédure ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code
de procédure civile suisse [ci-après: Message CPC], FF 2006 6841, 6956 ch. 5.16
ad art. 242 et 243 avec référence à l'arrêt 4C.211/2004 du 7 septembre 2004
consid. 2.1; cf. également sous l'empire de l'art. 274d al. 3 CO, l'arrêt
4A_397/2011 du 11 février 2014 consid. 4.4) […]”; cfr. anche sentenza 4A_354/2014 del 14 gennaio 2015,
consid. 3).
L’alta
Corte nella citata sentenza 4A_563/2019 del 14 luglio
2020, al consid. 4.2, ha rammentato che le parti sono tenute a sottoporre al
Tribunale i fatti sui quali porterà il giudizio.
Il giudice, in particolare quando è confrontato a parti rappresentate
da avvocati, non deve investigare nella documentazione per tentare di trovare
un argomento favorevole alla parte che l’ha prodotta.
In presenza di persone
assistite da un professionista il giudice deve semmai far prova di riserbo,
alla stessa stregua di quanto accade nella procedura ordinaria (sentenza
4A_477/2018 del 16 luglio 2019 consid. 3.4.1.1; DTF 141 III 569 consid. 2.3.1).
La portata della massima inquisitoria sociale va considerata in combinazione
con il principio di cui all’art. 58 cpv. a CPC. Il giudice interviene solo in
caso di richiesta delle parti, alle quali incombe di definire i limiti del
processo e di determinare in quale misura vogliono far valere i mezzi e le
pretese che appartengono loro (sentenza 4A_36/2017 del 2 marzo 2017, consid. 7;
DTF 141 III 596 consid. 1.4.5).
2.10. In concreto, questo Tribunale non
vede ragioni che gli impediscano di fare propria la valutazione espressa dalla
dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che poggia su
costatazioni approfondite, motivate ed oggettive.
La
specialista, dopo aver visitato in due occasioni l’attore, ha spiegato
dettagliatamente le ragioni per le quali l’assicurato, affetto da una lieve
sindrome ansiosa non specificata ICD-10 F41.9, reattiva a problemi legati
all’occupazione e a preoccupazioni valetudinarie, non presenta alcuna
incapacità lavorativa dal punto di vista psichico dal 12 luglio 2021 (doc. 15 e
27).
L’esame
clinico secondo AMDP System, ha infatti rilevato un assicurato collaborante,
disponibile, curato nella persona e nell’abbigliamento, con mimica e gestica
senza particolarità, lucido e orientato nei 4 domini, con un linguaggio fluente
ed esente da turbe afasiche senza deficit nella memoria a breve, medio e lungo
termine, con capacità logiche e di giudizio conservate e la capacità di
attenzione e concentrazione mantenuta durante il colloquio ed uno status
psichico assolutamente nella norma (doc. 15 e 27). Ciò sia in occasione della
visita del 6 luglio 2021 (doc. 15) che di quella del 14 settembre 2021 (doc.
27).
La dr.ssa med. __________ ha
poi evidenziato come la terapia farmacologica assunta dall’assicurato è assai
blanda, adeguata ai principi base delle terapie riconosciute per la lieve
sindrome ansiosa lamentata (doc. 15 e doc. 19) ed è a basso dosaggio (cfr. doc.
27).
Inoltre, come sottolinea
giustamente la specialista, gli appuntamenti con i suoi medici curanti sono
assai dilazionati e tra una visita e l’altra può passare anche più di un mese.
I referti, approfonditi,
dettagliati, estremamente motivati e coerenti della dr.ssa med. __________, che
ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro e motivato, dopo aver proceduto
ad esami approfonditi del caso (cfr. STF 8C_103/2008 del 7 gennaio 2009 consid.
10.2), rispondono inoltre alle condizioni poste dalla
giurisprudenza affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile (cfr. consid. 2.8) e non sono stati adeguatamente
contestati in maniera qualificata dall’attore, come esige invece la
giurisprudenza esposta in precedenza (cfr. consid. 2.4-2.6).
L’assicurato,
allo scopo di comprovare la sua totale incapacità lavorativa, ha prodotto una
serie di certificati medici della curante, dr.ssa __________, medico chirurgo,
che si limita tuttavia a certificare la necessità di ulteriori 20 (il 12 luglio
2021; allegato doc. 21), rispettivamente 30 (il 2 agosto 2021; cfr. allegati
doc. 22) giorni di riposo domiciliare e cure, salvo complicazioni, senza
tuttavia fornire alcuna spiegazione o motivazione supplementare, senza porre
alcuna diagnosi, senza indicare la farmacologia prescritta e senza esprimersi
in merito alle valutazioni della dr.ssa med. __________. Queste certificazioni
non sono pertanto atte a confermare l’asserita incapacità lavorativa
dell’attore.
Neppure
il certificato del 9 luglio 2021, scritto a mano e non sempre facilmente
leggibile, redatto dal dott. __________, dirigente medico dell’Ospedale __________
e __________ di __________ (Italia; doc. 17), è d’aiuto all’assicurato. Lo
specialista, che si esprime 3 giorni dopo la prima visita effettuata presso la
dr.ssa med. __________, pur rilevando un peggioramento del quadro clinico
dell’attore, non pone una diagnosi secondo criteri scientificamente
riconosciuti, si limita a descrivere una modifica della psicofarmacologia, che
comunque rimane blanda (cfr. doc. 19) e fissa un appuntamento per il 4 agosto
2021, ossia quasi un mese dopo, a comprova dell’assenza di gravità della
patologia di cui è affetto l’interessato. Nel certificato non viene inoltre
detto alcunché circa un’eventuale incapacità lavorativa, né vengono fornite
ulteriori spiegazioni circa lo stato di salute dell’interessato.
Neanche
il referto del 4 agosto 2021 della dr.ssa med. __________, è atto a sovvertire
le convincenti conclusioni della dr.ssa med. __________. Dopo aver descritto
quanto riferitole dall’attore, la dr.ssa __________ ha infatti accertato
anch’essa che l’interessato al colloquio “è apparso vigile, lucido,
orientato nei parametri spazio-temporali e sul sé. Non disturbi formali o di
contenuto del pensiero” (allegato doc. 22). Ella ha certo accertato una
forte tensione e una deflessione dell’umore, tuttavia ha consigliato
l’assunzione di una terapia farmacologica blanda ed ha fissato l’appuntamento
successivo per il 23 settembre 2021, ossia quasi un mese e mezzo dopo la visita
del 4 agosto 2021. Ciò a maggior comprova della lievità della patologia.
Infine,
neppure il successivo, scarno, certificato, del 23 settembre 2021, consistente
in una pagina scritta a mano, può mettere in dubbio le valutazioni della
specialista incaricata dall’assicuratore di valutare lo stato di salute
dell’attore. Infatti, il certificato della dr.ssa med. __________ si esaurisce
in una conferma del quadro clinico dell’attore e nel consiglio di un’ulteriore
astensione dal lavoro per 4 settimane, con un’ottimizzazione della terapia
farmacologica e con un appuntamento fissato per il 4 novembre 2021 (doc. 29).
Nessuno
dei referti prodotti dall’attore si confronta con le valutazioni della dr.ssa
med. __________, che, al contrario, si è espressa in merito alle certificazioni
prodotte dall’interessato, indicando i motivi per i quali non ne condivideva le
conclusioni. Essi non possono pertanto assurgere a contestazione qualificata
delle valutazioni della specialista incaricata dall’assicuratore di valutare la
situazione valetudinaria dell’interessato.
Alla luce di quanto precede,
in presenza di sole contestazioni generiche e non concrete dei referti della
dr.ssa med. __________, questo Tribunale deve concludere che l’attore, dal 12
luglio 2021, non è stato incapace al lavoro e non ha di conseguenza alcun
diritto a prestazioni.
2.11. In sede di udienza parte attrice
ha affermato che “si rimette al Tribunale per l’eventuale erezione di una
perizia che lascia al prudente giudizio del giudice di valutare” (doc. X).
Con la petizione aveva chiesto una “seconda visita” od un’altra soluzione (doc.
I).
Questo
TCA rinuncia all’allestimento di una perizia. I referti della dr.ssa med. __________,
non adeguatamente contestati dall’attore, per i motivi esposti al considerando
precedente, già contengono gli elementi necessari per stabilire che
l’interessato è abile al lavoro dal 12 luglio 2021 e non ha più diritto ad
alcuna indennità giornaliera. Una perizia giudiziaria non modificherebbe
l’esito della vertenza.
Ne segue che la vertenza
può essere decisa senza la necessità di assumere ulteriori prove.
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, il giudice può
rinunciare ad assumere una prova se egli ha formato il proprio convincimento
sulla base di altri elementi di fatto all’incarto e se egli possa ritenere
senza arbitrio che la nuova prova non muterebbe il suo personale convincimento
(apprezzamento anticipato delle prove; cfr. sentenza 5A_34/2013 del 9 settembre
2013, consid. 2.3 con riferimento alla sentenza 4A_228/2012 del 28 agosto 2012,
consid. 2.3 non pubblicato in DTF 138 III 625; cfr. anche sentenza 4A_675/2016
del 15 dicembre 2016; sentenza 4A_391/2016 dell’8 novembre 2016, consid.
3.1-3.3; sentenza 5A_404/2014 del 29 luglio 2015, consid. 2.3.2; sentenza
4A_175/2015 del 4 maggio 2015).
2.12. Non
vanno prelevate spese processuali (art. 114 lett. e CPC), né sono assegnate
ripetibili. L’assicuratore è infatti rappresentato dal servizio giuridico
interno (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a
edizione, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr.
sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF
137 III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche
sentenza 36.2019.89 del 13 novembre 2019; sentenza 36.2017.109 del 5 marzo
2018; sentenza 36.2017.68 del 23 aprile 2018).
2.13. Per
quanto concerne l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso
della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte ha
affermato che:
" (…) Esso è
ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--) poiché,
come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le controversie
tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni complementari
all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del Tribunale cantonale
delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; art.
7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della LAMal del 26 giugno
1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”
Secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i
tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di
sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del
diritto in materia di contratto d'assicurazione per la pubblicazione periodica
(art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di
sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in forma
elettronica e senza il nominativo dell’attore.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è respinta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti