36.2021.50
Nel caso concreto l'intervento di cura di idrocele sintomatico a sinistra è stato rimborsato dall'assicuratore secondo i costi di una cura ambulatoriale e non di una cura stazionaria perché non vi era necessità di un'ospedalizzazione
17 gennaio 2022Italiano32 min
art. da 35 a 40 LAMal indicano i fornitori di prestazioni autorizzati ad esercitare
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2021.50
cs
Lugano
17 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 18 ottobre 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1946, è
affiliato per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso CO
1 (di seguito: CO 1).
1.2. Il 28 aprile 2020 RI 1 ha
subito un intervento di cura di idrocele sintomatico a sinistra presso la
Clinica __________. L’assicurato, degente presso una camera privata, è stato
dimesso il 30 aprile 2020.
1.3. L’11 maggio 2020 la Clinica
ha emesso la fattura in ambito LAMal per un importo complessivo di fr. 2'314.65
(doc. 3). Il 28 maggio 2020 il dr. med. __________, FMH e FEBU in Urologia FMH
in Urologia operatoria, ha emesso il proprio onorario per le prestazioni
effettuate presso la Clinica __________ in relazione con la degenza in camera
privata per un importo di fr. 2'670 (doc. 5). Successivamente è stata emessa la
fattura per la prestazione anestesiologica di fr. 1'335 (doc. 7).
1.4. Con decisione formale del 6
luglio 2021, confermata dalla decisione su opposizione del 18 ottobre 2021, CO
1 ha rifiutato di assumersi i costi per il trattamento stazionario, garantendo
invece l’assunzione dei costi per il trattamento ambulatoriale secondo il
TARMED.
1.5. RI 1, rappresentato dalla RA
1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone
l’annullamento e domandando che l’assicuratore sia condannato a farsi carico
dei costi afferenti alla degenza stazionaria riferita all’intervento del 28
aprile 2020 presso la Clinica __________ di __________ (doc. I). L’insorgente
sostiene che in seguito all’operazione, a causa di complicanze dovute ad un
moderato sanguinamento della zona operata, il personale medico ha deciso per
una degenza per monitorare la situazione. Due giorni dopo l’intervento, ossia
il 30 aprile 2020, ha lasciato la Clinica senza alcun problema.
Egli rileva che pochi
giorni prima di effettuare l’intervento, il 24 aprile 2020, la Clinica aveva
presentato all’assicuratore una domanda di assunzione dei costi. Considerata la
necessità di intervenire, in assenza di una risposta di CO 1, l’équipe medica
ha deciso di procedere. Inoltre rileva che nel 2009 era stato sottoposto ad un
intervento di epididimectomia a destra, cistoscopia, ed il medesimo assicuratore
aveva rimborsato i costi della degenza dal 26 agosto al 29 agosto 2009, senza
sollevare alcuna obiezione.
Secondo l’insorgente, alla
luce delle affermazioni del medico operante, dr. med. __________, FMH e FEBU in
Urologia FMH in Urologia operatoria, per il quale “il moderato sanguinamento
della tonaca vaginale”, malgrado un’emostasi e un drenaggio scrotale,
giustificava il monitoraggio del paziente così da scongiurare un eventuale
sanguinamento, l’assicuratore deve assumersi l’integralità dei costi.
Per il ricorrente, la sua
età avanzata, le complicazioni dovute all’intervento e la circostanza secondo
cui il dr. med. __________ durante la sua attività al __________ ha tentato di
eseguire questa operazione ambulatorialmente soltanto in giovani pazienti,
anche se la metà di loro si presentava il giorno dopo con ematomi ed ecchimosi,
comprovano la necessità della degenza nei due giorni successivi all’intervento.
Lo specialista ha inoltre evidenziato che da quando è rientrato in Ticino nel 2018
esegue frequentemente cure di idrocele monolaterali o bilaterali con 1 o 2
notti di degenza presso la Clinica __________ senza alcuna contestazione da
parte degli assicuratori.
1.6. Con risposta del 22 novembre
2021 l’assicuratore ha proposto la reiezione del ricorso con argomentazioni
che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. III).
1.7. Il 1° dicembre 2021 il
ricorrente ha indicato di non avere ulteriori prove da proporre (doc. V). Lo
scritto è stato trasmesso il 2 dicembre 2021 all’assicuratore per conoscenza
(doc. VI).
in diritto
2.1. Oggetto
del contendere è la questione di sapere se l’assicuratore LAMal deve coprire
integralmente le spese di cura stazionarie del ricovero del ricorrente dal 28
aprile 2020 al 30 aprile 2020 per l’intervento di cura di idrocele sintomatico
a sinistra presso la Clinica __________ di __________.
Prestazioni
derivanti da eventuali assicurazioni complementari alla LAMal in ambito privato
non sono oggetto della presente procedura e devono semmai essere fatte valere
nei confronti dell’assicuratore LCA tramite petizione (cfr. art. 7 CPC).
2.2. Ai
sensi dell’art. 24 cpv. 1 LAMal l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni definite negli articoli
25-31, secondo le condizioni di cui agli articoli 32-34. Per l’art. 24 cpv. 2
LAMal le prestazioni assunte sono collegate alla data o al periodo di
trattamento.
L’art.
25 cpv. 1 LAMal prevede che l’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a
curare una malattia e i relativi postumi.
Secondo
l’art. 25 cpv. 2 LAMal le prestazioni comprendono:
- per la lett. a: gli esami e le terapie ambulatoriali, in ospedale o in
una casa di cura, nonché le cure in ospedale dispensate dal medico (cifra 1),
dal chiropratico (cifra 2) o da persone che effettuano prestazioni previa
prescrizione o indicazione di un medico o di un chiropratico (cifra 3);
- per la lett. b: le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi
diagnostici e terapeutici prescritti dal medico o, nei limiti stabiliti dal
Consiglio federale, dal chiropratico;
-
per la lett. c: un contributo alle spese di cure balneari prescritte dal
medico;
-
per la lett. d: i provvedimenti di riabilitazione medica, eseguiti o prescritti
dal medico;
- per
la lett. e: la degenza in ospedale secondo lo standard del reparto comune;
-
per la lett. fbis: la degenza in caso di parto in una casa per
partorienti (art. 29);
-
per la lett. g: un contributo alle spese di trasporto necessarie dal profilo
medico e alle spese di salvataggio;
-
per la lett. h: la prestazione effettuata dal farmacista al momento di fornire
Fatti
i medicamenti prescritti dal medico secondo la lettera b.
Per
l’art. 25a cpv. 1 LAMal l’assicurazione obbligatoria delle cure medico
sanitarie presta un contributo alle cure dispensate ambulatorialmente in base a
una prescrizione medica e a un comprovato bisogno terapeutico, anche in
istituzioni con strutture diurne o notturne o in una casa di cura.
Secondo
l’art. 25a cpv. 2 LAMal i costi delle cure acute e transitorie che si rivelano
necessarie in seguito a un soggiorno ospedaliero e sono dispensate in base a
una prescrizione medica sono rimunerati dall’assicurazione obbligatoria delle
cure medico sanitarie e dal Cantone di domicilio dell’assicurato per due
settimane al massimo secondo le disposizioni sul finanziamento ospedaliero
(art. 49a Remunerazione delle prestazioni ospedaliere). Assicuratori e
fornitori di prestazioni convengono importi forfetari.
Ai
sensi dell’art. 25a cpv. 3 LAMal il Consiglio federale designa le cure e
disciplina la procedura di accertamento del bisogno.
L’art.
25a cpv. 4 LAMal prevede che il Consiglio federale fissa i contributi in
franchi differenziandoli a seconda del bisogno terapeutico. È determinante il
costo calcolato secondo il bisogno in cure della qualità necessaria, dispensate
in modo efficiente ed economico. Le cure sono sottoposte a un controllo di
qualità. Il Consiglio federale determina le modalità.
Per
l’art. 25a cpv. 5 LAMal i costi delle cure non coperti dalle assicurazioni
sociali possono essere addossati all’assicurato solo per un importo massimo
corrispondente al 20 per cento del contributo alle cure massimo fissato dal
Consiglio federale. I Cantoni disciplinano il finanziamento residuo.
Ai
sensi dell’art. 32 cpv. 1 LAMal le prestazioni di cui agli articoli 25-31
devono essere efficaci, appropriate ed economiche. L’efficacia deve essere
comprovata secondo metodi scientifici.
Per
l’art. 32 cpv. 2 LAMal l’efficacia, l’appropriatezza e l’economicità delle
prestazioni sono riesaminate periodicamente.
Gli
art. da 35 a 40 LAMal indicano i fornitori di prestazioni autorizzati ad esercitare
a carico della LAMal.
Circa
le cure stazionarie, l’art. 39 cpv. 1 LAMal elenca i criteri affinché gli
stabilimenti e i rispettivi reparti adibiti alla cura ospedaliera di malattie
acute o all’attuazione ospedaliera di provvedimenti medici di riabilitazione
(ospedali) possono ottenere l’autorizzazione.
Secondo
l’art. 49 cpv. 4 LAMal, in caso di degenza ospedaliera, la remunerazione è
effettuata secondo la tariffa ospedaliera ai sensi del capoverso 1 finché il
paziente, secondo l’indicazione medica, necessita di cure e assistenza o di
riabilitazione medica in ospedale. Se questa condizione non è più soddisfatta,
per la degenza ospedaliera è applicabile la tariffa secondo l’articolo 50.
Quest’ultimo
disposto prevede che per la degenza in casa di cura (art. 39 cpv. 3),
l’assicuratore assume le stesse prestazioni previste in caso di cura
ambulatoriale secondo l’articolo 25a. I capoversi 7 e 8 dell’articolo 49 sono
applicabili per analogia.
Un
soggiorno ospedaliero non implica, dunque, di per sé l'obbligo contributivo
delle Casse: presupposto indispensabile alla nascita del diritto alle
prestazioni per cura ospedaliera è la necessità di misure terapeutiche o,
almeno, diagnostiche che possono essere applicate soltanto in uno stabilimento
ospedaliero (DTF 126 V 326; sentenza 9C_67/2014 del 5 febbraio 2015; sentenza
9C_143/2014 del 22 luglio 2014; sentenza 9C_413/2012 del 14 febbraio 2013,
sentenza 9C_276/2011 del 3 gennaio 2012; sentenza 9C_107/2011 del 28 febbraio
2011; sentenza 9C_447/2010 del 18 agosto 2010; cfr. anche SVR 2001 KV 15 pag.
39; SVR 2000 KV 40 c. 2, pag. 124, DTF 120 V 206 consid. 6; RAMI 1969 pag. 32
e seg.; 1977 pag. 167 e seg.; 1989 pag. 154 e seg.).
Il
diritto alle prestazioni per cure ospedaliere presuppone, in applicazione
dell’art. 56 LAMal, che la degenza ospedaliera sia richiesta dall’interesse
dell’assicurato e dallo scopo del trattamento. Non deve, cioè, essere possibile
fare a meno dell’ospedalizzazione, senza compromettere il buon esito del
trattamento. Il fornitore di prestazioni deve limitare le prestazioni a quanto
esige l’interesse dell’assicurato e lo scopo della cura.
Tuttavia, l'intensità del trattamento terapeutico, richiesto
dalla malattia, non costituisce l'unico
criterio per decidere se lo stato di salute giustifichi un’ospedalizzazione,
soprattutto quando un assicurato anziano che vive solo si trova nell'impossibilità di ricevere a domicilio la
sorveglianza e le cure richieste dal suo stato morboso. Come più volte
ricordato dall'allora TFA (dal
1° gennaio 2007: Tribunale federale), la Cassa è tenuta a
finanziare il soggiorno ospedaliero anche se lo stato di salute dell'assicurato non lo rende indispensabile, ma il
ricovero si impone per la particolare situazione personale e la cura medica non
può essere realizzata al di fuori di una tale struttura (DTF 126 V 326 consid.
2b con riferimenti).
In concreto non deve, cioè,
essere possibile fare a meno dell'ospedalizzazione senza compromettere il buon
esito del trattamento, ledendo, così, il diritto dell'assicurato ad essere
curato in modo adeguato.
2.3. In
una sentenza 9C_447/2010 del 18 agosto 2010, il TF ha dovuto giudicare un caso
di un assicurato, nato nel 1966, degente presso una clinica i cui medici dello
“Psychiatriezentrum” hanno chiesto un prolungamento della garanzia per
una degenza stazionaria. L’assicuratore ha concesso la garanzia per un tempo
limitato ed ha informato i medici che per il periodo successivo avrebbe
applicato la tariffa in caso di cura ambulatoriale (“Pflegetaxe”).
L’assicurato ha ricorso al TF chiedendo l’applicazione della tariffa in caso di
cura acuta.
L’Alta Corte al consid. 2.1 ha
rammentato che l’obbligo prestativo per una cura stazionaria presuppone la
presenza di una patologia che rende necessaria una cura acuta o una
riabilitazione medica in un ambiente ospedaliero (DTF 126 V 323). La necessità di ospedalizzazione ("Spitalbedürftigkeit")
in tal senso si realizza, da un lato se i provvedimenti diagnostici e
terapeutici necessari possono essere praticati in modo appropriato unicamente
in un ospedale, e dall'altro se si sono esaurite le possibilità di una cura
ambulatoriale e solo una terapia in ambito ospedaliero presenti delle
possibilità di successo. L'obbligo di fornire delle prestazioni per soggiorno
ospedaliero può giustificarsi anche se lo stato di salute dell'assicurato non
lo rende indispensabile, ma il ricovero si impone per la particolare situazione
personale e la cura medica non può essere realizzata al di fuori di una tale
struttura (DTF 126 V 326 consid. 2b con riferimenti).
Il
bisogno di una cura acuta è generalmente dato laddove un danno alla salute
sorge improvvisamente, all’ultimo momento ed in maniera violenta, ciò che
necessita un’assistenza medica od una cura immediata ed intensa.
La
LAMal non prevede un termine temporale a partire dal quale una malattia
durevole ha superato la fase acuta; un termine generale non esiste. La fase
acuta dura in ogni caso fino a quando dalla cura ci si aspetta un miglioramento
considerevole dello stato di salute. In queste condizioni anche una cura
stazionaria di lunga durata in una Clinica psichiatrica può continuare ad avere
il carattere di cura acuta.
Al
consid. 2.2 il TF ha rammentato che di norma in presenza di un danno alla
salute cronico con uno sviluppo lento della malattia il bisogno di cura è
riconosciuto. Si tratta di una sofferenza permanente dove in primo piano non vi
è il trattamento medico ma la cura. Un trattamento medico necessario è tutt’al
più eseguibile ambulatorialmente, mentre la cura non è più parte del
trattamento medico vero e proprio ma serve ad equilibrare le conseguenze
dell’assenza di possibilità di miglioramento dello stato di salute. La LAMal
non conosce il concetto di malato cronico, ma prevede delle norme per la cura
dei pazienti lungodegenti e per i pazienti che necessitano cure acute (cfr.
art. 39 cpv. 3 LAMal). Persone con patologie psichiche o somatiche di lunga
durata devono essere trattate alla stessa maniera.
Il
TF al consid. 2.3, con riferimento alla DTF 125 V 177 ed alla sentenza K 158/04
del 21 marzo 2006, ha poi rammentato che per pazienti lungodegenti in una
Clinica psichiatrica la tariffa delle prestazioni applicabile va valutata in
applicazione dell’art. 50 LAMal come prevista per gli assicurati in casa di
cura. Decisivo per la delimitazione con le prestazioni stazionarie è la
questione di sapere se è possibile assistere medicalmente, adeguatamente e
sufficientemente la persona assicurata in un’istituzione per pazienti
lungodegenti.
Nel
caso concreto il TF ha respinto il ricorso dell’assicurato. I medici curanti
non hanno saputo motivare le ragioni di una necessità di una cura acuta
stazionaria. Neppure la necessità di un’assistenza intensiva e continuata
tramite personale specializzato fonda, da solo, un bisogno di cura in ospedale,
poiché anche le case di cura dispongono di personale qualificato che può
intervenire per aiutare le persone malate psichicamente nel caso in cui la
persona assicurata sia particolarmente aggressiva o in caso di pericolo di
autolesioni.
Un
possibile miglioramento o uno sviluppo favorevole dello stato di salute in
forma moderata non è sufficiente a fondare la necessità di cura in ambito
ospedaliero, poiché le probabilità di miglioramento devono essere concrete e di
una certa importanza.
Nella
citata sentenza K 158/04 del 21 marzo 2006 il TF, che ha dovuto giudicare il
caso di un’assicurata ammalata di Alzheimer, degente presso un ospedale
psichiatrico, e in cui l’assicuratore l’11 luglio 2003 ha informato
l’interessata che dal 1° agosto 2003 (poi prolungato al 1° gennaio 2004) il
soggiorno sarebbe stato rimborsato fino a concorrenza dell’importo forfetario
applicato nelle case per anziani, ha affermato al consid. 4:
"
(…)
3.
La recourante allègue que divers
établissements médico-sociaux n'ont pas été en mesure de l'accueillir (Home
Y.________, Foyer Z.________, EMS W.________), eu égard à la gravité de son
mal. Dès lors, il avait fallu l'hospitaliser à nouveau à l'Hôpital X.________
et un retour auprès du Home médicalisé S.________ était exclu.
Par ailleurs, la recourante soutient que la
condition du besoin d'hospitalisation est réalisée en ce qui la concerne, car
elle est dans l'impossibilité de recevoir à domicile la surveillance et les
soins requis par son état, l'intensité desdits soins n'étant pas seule
déterminante pour décider si une hospitalisation est ou non indiquée.
4.
Ces moyens sont dénués de pertinence. Dans
un arrêt ATF 125 V
177, où le point de vue du
mandataire de la recourante a été discuté, le Tribunal fédéral des assurances a
considéré que la jurisprudence rendue à propos du principe d'économie du
traitement prescrit à l'art. 23 LAMA (cf. message concernant la révision de
l'assurance-maladie du 6 novembre 1991, FF 1992 I 168) et ses incidences sur le
droit aux prestations en cas de séjour dans un établissement a gardé toute sa
valeur sous l'empire du nouveau droit (ATF 125 V
179 consid. 1b et les références).
En particulier, d'après cette jurisprudence, l'assuré dont l'état nécessite une
hospitalisation doit choisir l'établissement hospitalier ou la division qui
correspond à la catégorie de malades à laquelle il appartient.
Par ailleurs, une caisse n'a pas à prendre
en charge un séjour dans un établissement hospitalier lorsqu'un assuré, dont
l'état ne nécessite plus une hospitalisation, continue de séjourner dans un tel
établissement parce que, par exemple, il n'y a pas de place dans un établissement
médico-social adapté à ses besoins et que l'hospitalisation ne repose
finalement que sur des motifs d'ordre social. La Cour de céans a récemment
confirmé ces principes dans un arrêt A. du 14 avril 2005, K 157/04, consid.
2.2, s'agissant d'une assurée souffrant de la maladie d'Alzheimer.
Dans l'arrêt ATF 125 V
177, le Tribunal fédéral
des assurances a considéré que la condition du droit à la rémunération
conformément au tarif applicable à l'hôpital (servant au traitement hospitalier
de maladies aiguës, au sens de l'art. 39 al. 1 LAMal) en vertu de l'art. 49 al.
1 et 2 LAMal (art. 49 al. 3, première phrase LAMal) est réalisée lorsque l'on
peut attendre d'un traitement qu'il améliore notablement l'état de santé (ATF 125 V
181 consid. 2c; cf. Gebhard Eugster,
Krankenversicherung in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], n. 304
ad ch. 139). Si tel n'est pas
le cas, la rémunération s'effectue conformément à la réglementation prévue à
l'art. 50 LAMal en cas de séjour dans un établissement médico-social (art. 49
al. 3, seconde phrase LAMal).
La Cour de céans n'a pas de raison de
revenir sur cette jurisprudence. Au demeurant, il n'appartient pas au Tribunal
fédéral des assurances de se prononcer sur les solutions apportées par le
législateur à la question de l'hospitalisation de longue durée des personnes
âgées et des malades chroniques.
5.
En l'espèce, il est constant que l'état de
santé de la recourante est stationnaire et qu'aucun traitement hospitalier
n'est nécessaire pour le maintenir. Les besoins de la recourante résident
essentiellement en une surveillance en raison de sa tendance à la déambulation.
Ce genre de prestation n'incombe pas à un établissement hospitalier mais à un
EMS.”
Nella sentenza
9C_276/2011 del 3 gennaio 2012 al consid. 3.1 il TF ha rammentato che le
nozioni di trattamento ambulatoriale, semistazionario e stazionario non sono
state modificate dal nuovo tenore dell’art. 41 LAMal in vigore dal 1° gennaio
2009 e la giurisprudenza resa precedentemente continua ad essere applicabile
(cfr. anche la sentenza 9C_67/2014 del 5 febbraio 2015, consid. 2.1 e seguenti
dove vengono ripresi i concetti di cui alla sentenza 9C_447/2010 del 18 agosto
2010 ai consid. 2.1 e seguenti).
Cfr.
pure la STF 9C_253/2020 del 2 giugno 2020 consid. 2.3.
2.4. In concreto dalle tavole
processuali emerge che il 30 marzo 2020 il dr. med. __________, FMH e FEBU in
Urologia, FMH in Urologia operatoria, ha indicato che “in data 25.03.2020 il
paziente si presenta alla mia consultazione perché da 10 giorni ha il testicolo
ingrossato a sinistra”, e: “prevedere intervento di cura di idrocele a
sinistra” (allegato doc. 2).
L’insorgente è stato
sottoposto all’intervento di cura di idrocele sintomatico a sinistra presso la
Clinica __________ il 28 aprile 2020, dove è stato degente fino al 30 aprile
2020.
Nel
rapporto operatorio dell’8 maggio 2020 si evince che i medici hanno posato un
piccolo drenaggio tipo Mano-Vac, da rimuovere nella prima giornata
postoperatoria (allegato doc. 6).
L’8
maggio 2020 il dr. med. __________, si è rivolto al medico curante, dr. med. __________,
FMH medicina interna, descrivendo il decorso dell’operazione: “Privo di
complicazioni. Il drenaggio scrotale è stato rimosso in 1a giornata
Considerandi
postoperatoria. Il paziente è rientrato al domicilio il giorno seguente in
ottime condizioni di salute.” (allegato doc. C e allegato doc. 6).
In seguito al rifiuto
dell’assicuratore di assumere i costi della degenza e di riconoscere unicamente
i costi di un intervento ambulatoriale (cfr. doc. 4), il 13 luglio 2020 il dr.
med. Boldini, ha scritto al medico di fiducia dell’assicuratore, affermando:
" È la prima
volta che mi capita di dover giustificare la degenza di un paziente di 76 anni,
che ha dovuto subire una cura di idrocele monolaterale.
Confrontandomi con i miei Colleghi Urologi, anch’essi mi hanno
confermato che ricoverano una o due notti i pazienti per questo tipo di
intervento.
Come potete notare dal rapporto operatorio e dalla lettera
d’uscita in allegato, a causa di un moderato sanguinamento della tonaca
vaginale, nonostante un’accurata emostasi, ho posizionato un drenaggio scrotale
alfine di monitorare un eventuale sanguinamento e di evitare un ematoma.
In tutta sicurezza il signor RI 1 è rientrato il 30 aprile 2020 a
domicilio, in ottime condizioni di salute.” (doc. 6)
Il
14.
maggio 2021 il dr. med. __________, medico fiduciario, “FA für
Anästhesiologie”, ha confermato il rifiuto dell’assunzione dei costi in
ambito stazionario, affermando che:
" (…) Die
Ablehnung des oben benannten Eingriffs erfolgt nicht undiskriminiert als
generelle Ablehnung sondern ist eine Einzelfallbeurteilung. Bei der o.g.
komplikationslosen risikoarmen Therapie beim o.g. VN – welche keine relevanten
Nebenerkrankungen aufweist ist die Therapie ambulant durchführbar.
Betrachtet man nur den Eingriff selbst, so gilt dieser als
risikoarm und wird fast ausschliesslich ambulant durchgeführt.
Die medizinischen Kriterien zur Beurteilung, dass dieser Eingriff
lediglich stationär erfolgen kann, liegt in dem Ausweis der Spitalbedürfigkeit,
d.h. dass entweder der Ausmass des Eingriff und/oder relevante
Nebenerkrankungen des Patienten die 24-stündige Verfügbarkeit eines Arztes
benötigten.
Bemerkung: ob dies überhaupt in der durchführenden
Institution gewährleistet ist, ist mir persönlich unbekannt, d. h. ob der
Operateur zur Behebung von Komplikationen innerhalb eines nützlichen Zeitraumes
(meist innert 30 Min.) einen entsprechenden Notfall operieren könnte.
Das Alter als alleiniges Kriterium hat kaum
Einfluss auf den ambulanten resp. stationären Therapiepfad. Hier ist
ausschlaggebend, welche organisatorischen Strukturen bei der operierenden
Institution gegeben sind (z. Bsp. Selektive Eingriffe im __________ [bei
Kindern] werden im überwiegenden Anteil ambulant durchgeführt). Weiterhin sind
die patientenseitigen Individualfaktoren massgeblich, d.h. medizinisch
relevante Nebenerkrankungen, die eine Spitalbedürfigkeit und/oder erhöhtes
operatives Risiko bedeuten.
(…).
Mir liegt ein OP-Bericht des Jahres 2009 vor.
Dieser Eingriff lässt sich mit der zu diskutierenden Situation nicht
vergleichen, da es sich in 2009 um einen Kombinationseingriff mit
Blutungsrisiko (Nebenhoden-Entfernung) handelte, wobei – bemerkenswerteweise –
bei dem damaligen Eingriff keine Drainage eingelegt wurde. Hieraus ist
erkennbar, dass die Einlage einer Drainage nicht zwingend notwendig und
umstritten ist. Dieser Eingriff ist nicht mit der zu diskutierenden Therapie zu
vergleichen, gleicht einem Äpfel/Birnen-Vergleich, also Vergleich zweier nicht
vergleichbarer Fälle.
Weiterhin ist zu bedenken, dass der Eingriff vor
5.
Jahren möglicherweise nicht zur vertrauensärtzlichen Beurteilung gelangte. (…)”
(doc. 21)
Il
25.
agosto 2021 il dr. med. __________ ha affermato che:
" Le
motivazioni mediche della degenza sono riportate nella mia lettera del
13.07.2020
che allego per i destinatari in copia.
Analizzando invece il tipo di intervento (cura di idrocele)
posso confessarle che durante la mia attività lavorativa, in qualità di Capo
Clinica presso l’Ospedale Universitario di __________ (__________), abbiamo
tentato di eseguire questa operazione ambulatorialmente soltanto in giovani
pazienti sani.
La metà di loro si presentava al Policlinico il giorno seguente
con degli ematomi e delle ecchimosi.
Lei stesso ha subito il medesimo intervento al lato destro dal mio
predecessore, Dr. __________, con una degenza non contestata presso la Clinica __________.
Da quando sono rientrato in Ticino (gennaio 2018) eseguo
frequentemente cure di idrocele monolaterali o bilaterali, con 1
o 2 notti di degenza presso la Clinica __________, senza alcuna contestazione
da parte delle Casse Malati.
Credo quindi che il motivo principale di questa contestazione sia
legato alla detenzione o meno del mandato cantonale di urologia.
I signori assicuratori non sono forse al corrente del fatto che,
nel periodo in cui Lei è stato operato dal sottoscritto, era stata emanata una
delega cantonale che permetteva di svolgere gli interventi di urologia presso
la Clinica __________. Quest’ultima aveva in effetti una funzione vicariante,
in quanto le sale operatorie della Clinica __________ erano state trasformate
in cure intense, per la presa a carico dei pazienti Covid.” (doc. E)
2.5
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STF I 462/05 del 25 aprile 2007; STF U 329/01 e
U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160
in fine con rinvii).
Nell’ambito
del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che
l’assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro
decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell’istituto
assicuratore, il quale è parte solo dopo l’instaurazione della controversia
giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo
amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376
consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l’imparzialità e l’attendibilità
di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157).
Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il
minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni
dell’assicurazione, occorrerà sottoporre l’assicurato a perizia medica esterna
(DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di
principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei
medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza
comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi
a favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce
a quest’ultimo (sentenza 8C_85/2017 del 20 aprile 2018).
2.6
Alla
luce della giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. consid. 2.3.), i costi vanno
fatturati secondo le tariffe per ricovero acuto se i
provvedimenti diagnostici e terapeutici necessari possono essere praticati in
modo appropriato unicamente in un ospedale o se si sono esaurite le possibilità
di una cura ambulatoriale e solo una terapia in ambito ospedaliero presenta
delle possibilità di successo (STF 9C_447/2010 del 18 agosto 2010; STF K 158/04 del 21 marzo 2006; cfr. anche STF 9C_67/2014 del 5 febbraio 2015,
consid. 2.1). È necessario che dal trattamento ospedaliero ci si possa attendere
un notevole miglioramento dello stato di salute (STF K 158/04 del 21 marzo
2006).
L'obbligo di fornire delle prestazioni per soggiorno ospedaliero può
giustificarsi anche se lo stato di salute dell'assicurato non lo rende
indispensabile, ma il ricovero si impone per la particolare situazione
personale e la cura medica non può essere realizzata al di fuori di una tale
struttura (DTF 126 V 326 consid. 2b con riferimenti).
Se
nessuna di queste ipotesi è adempiuta, l’assicuratore assume le stesse
prestazioni previste in caso di cura ambulatoriale secondo l’articolo 25a LAMal
(cfr. art. 49 cpv. 4 LAMal e art. 50 LAMal).
2.7
In
concreto questo Tribunale, per i motivi qui di seguito esposti, non ha alcun
motivo per scostarsi dalla decisione su opposizione impugnata.
La
documentazione prodotta dall’insorgente non apporta infatti elementi medici
oggettivi a sostegno di una situazione che avrebbe richiesto una degenza in
ospedale in seguito all’intervento del 28 aprile 2020.
Il
ricorrente, in seguito all’operazione, non ha necessitato di alcun trattamento
farmacologico, né ha avuto bisogno di provvedimenti diagnostici o terapeutici.
Il
medico operante, dr. med. __________, infatti, nel rapporto operatorio dell’8
maggio 2020 fa stato unicamente della posa di un “piccolo drenaggio tipo
Mano-Vac” e della sua rimozione il giorno seguente (cfr. allegato doc. 6),
oltre che della “chiusura del Dartos con una sutura continua di Vicryl 3/0,
accostamento della pelle con dei punti donati di Vicryl 4/0” e “medicazione
“protettiva” (allegato doc. 6). Egli nello scritto destinato al medico
curante, dr. med. __________, descrive un decorso “privo di complicazioni.
Il drenaggio scrotale è stato rimosso in 1a giornata postoperatoria.
Il paziente è rientrato al domicilio il giorno seguente in ottime condizioni di
salute” (allegato doc. 6).
Non
vi è pertanto traccia di alcun motivo medico oggettivo per il quale l’insorgente
avrebbe dovuto trascorrere le due notti seguenti l’intervento in ospedale.
Certo,
in seguito al rifiuto dell’assicuratore di assumersi i costi della degenza, lo
specialista ha precisato di aver posato il drenaggio scrotale a causa di “un
moderato sanguinamento della tonaca vaginale”, non figurante nel rapporto
operatorio, e per “monitorare un eventuale sanguinamento ed evitare un
ematoma” (doc. 6).
Tuttavia
la posa del drenaggio è avvenuta unicamente a titolo cautelativo ed in ogni
caso non risulta che necessitasse di una sorveglianza medica continua.
Non
vi sono invece indicazioni circa complicazioni che sarebbero intervenute in
seguito all’operazione del 28 aprile 2020.
Neppure
l’età del ricorrente (quasi 74 anni all’epoca dell’intervento, essendo nato il ___________
1946), è un motivo per seguire la tesi ricorsuale. Il dr. med. __________ non
ha infatti indicato patologie pregresse o altri fattori di rischio per
l’assicurato. Agli atti non figura alcun elemento medico oggettivo secondo il
quale l’intervento di idrocele monolaterale potesse portare a conseguenze
negative per la salute dell’interessato.
La
circostanza che in altri casi analoghi vi siano state degenze di uno o due
giorni che altri assicuratori malattie avrebbero pagato senza sollevare alcuna
obiezione, non è un motivo per ritenere che la convenuta debba rimborsare i
costi della degenza del ricorrente, ritenuto che ogni caso deve essere
giudicato individualmente. Tant’è che le degenze di cui fa cenno l’assicurato
non sono di uguale durata, ma variano tra uno e due giorni. Del resto in
concreto il rischio di ecchimosi o di sanguinamenti era reso poco probabile
grazie alla posa del drenaggio che non necessita di una sorveglianza medica
continua. Inoltre, come evidenziato dall’assicuratore in sede di risposta,
l’interessato, in caso di necessità, avrebbe potuto recarsi presso l’ospedale
in poco tempo, ritenuto il breve percorso che avrebbe dovuto intraprendere e la
circostanza che vive con tre altri membri della famiglia, tutti assai giovani,
essendo nati nel 1969, 1999 e 2002 (cfr. decisione su opposizione).
Ne
segue che non vi sono elementi per ritenere che l’interessato necessitasse di
un’ospedalizzazione (“Spitalbedürftigkeit") in seguito all’intervento del 28 aprile 2020.
2.8
L’insorgente
fa valere la propria buona fede poiché in passato, nel 2009, l’assicuratore ha
rimborsato i costi di un intervento simile e della successiva degenza di due
giorni presso la Clinica __________.
Circa la buona fede, va
rammentato che secondo la giurisprudenza un’informazione sbagliata o una
decisione erronea possono obbligare l’amministrazione a concedere a un
amministrato un vantaggio contrario alla legge se (a) l'autorità è intervenuta
in una situazione concreta nei confronti di determinate persone, (b) l'autorità
ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è supposta avere
agito entro tali limiti, (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto
immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta, (d) facendo
affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio, (e) da quando l'informazione è stata resa non è
intervenuta una modifica del quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag.
636, 130 I 26 consid. 8.1 pag. 60 e rispettivi rinvii).
Questi principi si
applicano per analogia in caso di mancanza di informazione, la condizione c)
dovendo tuttavia essere formulata nel seguente modo: che l’amministrato non ha
avuto conoscenza del contenuto dell’informazione omessa o che il contenuto era
talmente evidente che non doveva attendersi un’altra informazione (sentenza
8C_320/2010 del 14 dicembre 2010, DTF 131 V 472 consid. 5, sentenza 8C_66/2009
consid. 8.4 non pubblicato in DTF 135 V 399).
In una sentenza
K 107/05 del 25 ottobre 2005, l’allora TFA, in ambito di assicurazione contro
le malattie, ha rammentato che:
" (…) Secondo giurisprudenza, una cassa malati che si assume - per
sbaglio (come lo pretende nel caso di specie (…)) e per un certo periodo (tre
mesi essendo già stati ritenuti sufficienti [RAMI 1999 no. KV 97 pag. 526
consid. 5c]) - delle prestazioni (ad es. un medicinale o un trattamento medico)
senza esservi tenuta, fa nascere nell'assicurato l'aspettativa che queste
continueranno ad essergli assegnate anche in futuro. In questo caso, la cassa
non può interrompere l'assunzione delle prestazioni accordate a torto se
l'assicurato, che non era a conoscenza dell'errore e nemmeno doveva esserlo,
fondandosi sul comportamento della cassa ha preso delle disposizioni non
reversibili senza pregiudizio (RAMI 2002 no. KV 230 pag. 473 consid. 5.2.1 e
5.2.2, 1999 no. KV 97 pag. 526 consid. 5b con riferimenti; cfr. pure la
sentenza del 19 novembre 2004 in re M., K 44/03, consid. 5.2). In siffatta
evenienza, la buona fede dell'assicurato deve essere tutelata e allo stesso
deve essere assegnato il tempo necessario per adattare e modificare le proprie
disposizioni. Il che significa che una modifica della prassi della cassa malati
può avvenire solo pro futuro (ex nunc), ma non con effetto retroattivo (RJAM
1980.
no. 414 pag. 150).
Per contro, la presente Corte ha rilevato che nel
caso in cui una cassa malati ha assunto per inavvertenza un trattamento medico,
il diritto ad ottenere il rimborso di un trattamento identico resosi necessario
circa un anno dopo in seguito a una ricaduta della malattia dev'essere negato,
l'assunzione del primo trattamento essendo da considerare isolato e non
costituendo una prassi costante della cassa di natura tale da giustificare il
diritto alla tutela della buona fede (RAMI 1999 no. KV 97 pag. 526 consid. 5b
con riferimenti).”
Il concetto è stato
ribadito con sentenza 9C_918/2007 del 14 gennaio 2009.
Cfr. anche la sentenza
36.2014.60
del 1° dicembre 2014, confermata dalla sentenza 9C_5/2015 del 31
luglio 2015.
2.9
In concreto, a prescindere
dalla circostanza che l’intervento eseguito nel 2009 (epididimectomia a destra
e cistoscopia) non è lo stesso di quello effettuato nel 2020 (intervento di
cura di idrocele sintomatico a sinistra), va evidenziato che il rimborso della
degenza è avvenuto in una sola altra occasione numerosi anni prima. Per cui, in
ogni caso, non vi può essere l’instaurazione di una prassi contraria alla legge
tutelata dalla buona fede (cfr. sentenza K 107/05 del 25 ottobre 2005).
2.10
Alla luce di tutto quanto
sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione su opposizione
impugnata merita conferma.
2.11
L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31
dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di
regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese
di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento
temerario o sconsiderato.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo
l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 28 ottobre 2021 e pertanto si applica il nuovo
diritto.
Il Tribunale federale, in
una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…)
eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a
LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata
per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo
di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai
Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone
in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o
soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N
329.
segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di
applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo
causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127
Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I
241.
consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz
über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209
ad art. 61 LPGA).”
Nel Cantone Ticino vige
tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 8C_265/2021 del 21
luglio 2021 consid. 4.4.3.).
Ne discende che nel
presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti