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Decisione

36.2021.52

Pagamento premi arretrati. Contestazione della decisione della Cassa per presunta violazione del diritto di essere sentito e per difficotà economiche non riconducibili al ricorrente. Pagamento nelle m

9 dicembre 2021Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I premi sono comunque dovuti e le difficoltà economiche non costituiscono

un’esimente dal loro versamento. Le subentrate difficoltà economiche possono

far nascere, in specie per il futuro, un diritto alla riduzione dei premi

(RIPAM) che l’assicurato deve semmai richiedere alla Cassa cantonale di

compensazione. L’assicurato è nuovamente invitato a volere valutare questo

passo.

La Cassa malati ha chiesto il versamento di interessi di ritardo

sui premi LAMal non pagati dall'assicurato (doc. 16) nella decisione formale

confermata con la decisione su opposizione (doc. A). Gli interessi sono dovuti

quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio

vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal). Per l'art. 26

cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti sottostanno a interessi di mora. Il

Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di

breve durata. Il tasso (art. 26 cpv. 1 LPGA) è del 5% all'anno (art. 105a

OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA). Per l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è

calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine

del mese precedente. La pretesa della Cassa è quindi corretta ed è stata (nei

fatti) riconosciuta dall’assicurato che l’ha soluta.

9. CO 1 ha chiesto anche il

rimborso di spese amministrative per avere dovuto sollecitare, diffidare ed

escutere il debitore. Il ricorrente non ha contestato come tali queste pretese

ed anzi le ha saldate durante la pendenza della causa. Come ricordato nella STCA

36.2021.27 del 12 luglio 2021, già nella DTF 125 V 276 il Tribunale federale ha

ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le

malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida

così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento

del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese

(alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano

addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e

gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo. Questo

principio è stato previsto dall'art. 105b cpv. 3 OAMal nella

versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio

2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1°

gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa

spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo,

l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura

siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato. In concreto il Regolamento "__________", prodotto

dall'assicuratore (doc. 3), edizione 01.2018, all'art. 14.2 prevede che "spese

dell'CO 1 per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona assicurata".

Queste spese sono dovute per colpa dell'assicurato

medesimo, che non ha pagato nei termini di tempo previsti i suoi premi. Esse appaiono

qui, vista la concerta situazione, da confermare (e sono state solute

dall’assicurato durante la pendenza della causa).

10. Quanto

alle spese esecutive inserite nel precetto esecutivo si rimanda al giudizio

relativo al medesimo assicurato e più volte citato. In base alla STF K 114/03

del 22 luglio 2005 le spese esecutive vere e proprie non formano dunque

oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la

quale è stato concesso il rigetto (STF K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14

settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4;

Considerandi

SZS/RSAS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag.

414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss

des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N

25: "Nicht

zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter

Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG

68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die

Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura

di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è

ammissibile pronunciare il rigetto (STF K 114/03 del 22 luglio 2005, STF

K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004). Per cui queste

spese non fanno correttamente parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono

a carico del debitore escusso.

11.

In concreto CO 1

ha confermato il saldo delle pretese nelle more della causa. L’oggetto della

lite è quindi venuto meno siccome, per quanto appurato, il pagamento è avvenuto

senza riserva alcuna. Nella misura in cui non fosse venuto meno, il gravame

sarebbe stato comunque da respingere. Contrariamente a quanto deciso nella STCA

36.2021.27

del 12 luglio 2021 non sono qui prelevate spese. Se è vero che il 1° gennaio 2021

è entrata in vigore una modifica della LPGA e che l’art. 61 lett. a LPGA

prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica, e se è pure vero che dal 1° gennaio 2021 è in vigore (per le

procedure incoate successivamente all’inizio dell’anno 2021) l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede, mentre è di

principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio

concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e ss.), la giurisprudenza

federale ha – in una recentissima sentenza (successiva al giudizio 12 luglio

2021.

STCA 36.2021.27) ritenuto che, per potere prelevare tasse e spese la base

legale federale non è sufficiente ma occorre che il diritto cantonale preveda “imperativamente

l’applicazione delle spese …. Mancando la base legale necessaria, il Tribunale

cantonale delle assicurazioni non poteva prelevare spese”. In questo senso

la STF 21 luglio 2021 8C_265/2021. In sostanza, d’avviso del TF, il legislatore

federale avrebbe lasciato autonomia ai cantoni per “disciplinare la

questione, senza imporre nulla. Ad oggi nel Cantone Ticino vige … il principio

della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 LPTCA/TI)” mentre non

costituirebbe base legale sufficiente l’art. 29 cpv. 4 LPTCA siccome non

costituirebbe una “normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non

disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa

applicabile della tassa di giustizia <quando dovuta>. L’imposizione delle

spese è subordinata manifestamente” (d’avviso del TF) “a un’altra base

legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento”.

Nonostante

le perplessità che possono scaturire dal giudizio federale alla lettura

dell’iniziativa legislativa del gruppo UDC e della volontà del legislatore

ritenuta negli atti preparatori, si veda in proposito il Messaggio concernente la modifica della legge federale

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag.

1303.

e seguenti, pag. 1334, che riporta il seguente passaggio: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”, la giurisprudenza

federale va ossequiata.

Ne

discende che la procedura conseguente al ricorso 28 ottobre 2021 non è soggetta

a percezione di tasse e spese. L’assicurato è invitato comunque a volere, di

concerto con l’assicuratore, reperire una soluzione al suo tardivo pagamento

dei premi (che sono aggravati da spese e interessi).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui non sia divenuto privo d’oggetto, il ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti