36.2021.52
Pagamento premi arretrati. Contestazione della decisione della Cassa per presunta violazione del diritto di essere sentito e per difficotà economiche non riconducibili al ricorrente. Pagamento nelle more della procedura
9 dicembre 2021Italiano13 min
ed anzi le ha saldate durante la pendenza della causa. Come ricordato nella STCA
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2021.52
IR/sc
Lugano
9
dicembre 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2021 formulato da
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 1° ottobre 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto e in diritto
1. Come già
rilevato nella STCA 36.2021.27 del 12 luglio 2021 e nella STCA 36.2021.38 del 1°
ottobre 2021, emesse conseguentemente a ricorsi del medesimo assicurato avverso
decisioni del proprio assicuratore sociale contro le malattie in tema d’incasso
di premi LAMal, RI 1, 1964, era affiliato, nel 2020 come lo è ancora per il
corrente anno 2021, presso CO 1 (CO 1 qui di seguito) per l’assicurazione
malattia obbligatoria con il sistema __________ con obbligo di pagamento di un
premio netto di CHF 293.85 mensili nel 2020 e CHF 294.15 nel 2021.
2. I premi LAMal
dovuti per il periodo da gennaio a marzo 2021 non sono stati soluti alla loro
scadenza sicché l’assicuratore ne ha sollecitato il pagamento dapprima mediante
sollecito e, quindi, diffida con una maggiorazione dovuta ai costi amministrativi
per un importo complessivo totale di CHF 1'082,45. Non ottenendo il versamento
l’assicuratore ha escusso il debitore mediante PE __________.
3. RI 1 si è
opposto al PE e l’opposizione è stata tolta da CO 1 con decisione poi
confermata con la decisione su opposizione che è stata contestata con ricorso
28 ottobre 2021 (doc. I) che riprende gli argomenti già esposti nei precedenti
ricorsi sfociati nelle decisioni citate sub.1. L’atto è stato intimato
all’assicuratore malattie il giorno stesso in cui è pervenuto al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, ossia il 4 novembre 2021 (doc. II) e
l’assicuratore si è espresso in merito il successivo 18 novembre 2021 (doc.
III) postulando la reiezione dell’impugnativa con argomenti che non giova qui
riprendere alla luce dell’esito della procedura.
4. Con decreto del
19 novembre 2021 (doc, IV) il Tribunale ha trasmesso all’assicurato la risposta
di causa concedendogli i diritti processuali previsti dalla Lptca e, il 22
novembre 2021 (doc. V), le parti sono state convocate per un’udienza di discussione
alla luce del ripetersi di procedure analoghe nel corso del 2021 e per
comprenderne non solo le ragioni ma per verificare la possibilità di trovare
soluzioni alla situazione creatasi, a detta del ricorrente, senza sua volontà.
Il signor RI 1, prima dell’udienza (il 29 novembre 2021; doc. VI) ha chiamato
la Cancelleria del Tribunale cantonale delle assicurazioni annunciando la sua
volontà di pagare il suo debito e chiedendo di non dare seguito all’udienza
prevista. Informata la giurista di CO 1, l’udienza è stata sospesa (doc. VI).
Il 1° dicembre 2021 è pervenuta al Tribunale cantonale delle assicurazioni –
tramite messaggio di posta elettronica – copia di un ordine di pagamento
imposto da RI 1 alla sua banca con richiesta di addebito della propria relazione
ed accredito alla relazione intestata all’UE di __________ (valuta 1° dicembre 2021).
5. La
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale
federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e
6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003).
Su questi temi si veda Ivano Ranzanici:
La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto
pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce
della recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pagg. 307 e segg.
6. Il
signor RI 1 ha, implicitamente, lamentato la violazione, da parte della Cassa,
del suo diritto di essere sentito. Il tema è già stato affrontato e risolto nelle
sentenze citate sub. 1 in cui questa Corte si è già espressa in merito. Alle
argomentazioni contenute nel punto 2 del primo giudizio citato può qui essere
fatto pieno rinvio. Da rilevare che questa Corte ha comunque pieno potere
cognitivo e che il signor RI 1 è stato convocato ad un’udienza poi annullata
siccome l’assicurato ha saldato il debito qui in discussione.
7. Per
gli aspetti riferiti al merito si ricordano qui le norme già esposte nella STCA
36.2021.27 del 12 luglio 2021 nota al ricorrente. Per l’art. 61 cpv. 1 LAMal,
l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri
assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore
riscuote dai propri assicurati premi uguali. Per l’art. 64 cpv. 1 LAMal gli
assicurati partecipano inoltre ai costi delle prestazioni ottenute come
stabiliti in base all’art. 64 cpv. 2 LAMal. In base all’art.
64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi
entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto,
deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e
indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Per l’art. 64a cpv. 2
LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le
partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato,
l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che
l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori
escussi. L’art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e
di regola mensilmente mentre per l’art. 105a OAMal il tasso degli interessi di
mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.
In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,
l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità
degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in
arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se l'assicurato causa per propria colpa
spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo,
l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura
siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
8. In
concreto il quesito da risolvere è l’obbligo, o meno, dell’assicurato di
versare i premi e i costi amministrativi, oltre agli accessori indicati
dall’assicuratore, pretesi con la decisione su opposizione. È indubbio che
l’assicurato sia debitore dei tre mesi di premi relativi al periodo da gennaio
a marzo 2021, egli stesso non lo nega e non lo contesta, egli ha in effetti –
nelle more della procedura - soluto il suo debito. L’importo preteso con la
decisione su opposizione era quindi senz’altro dovuto. La circostanza che
l'assicurato si sia ritrovato, non per colpa sua, a non essere in grado di fare
fronte al pagamento dei suoi premi LAMal non può essere ritenuta, anche se,
come evidenziato negli altri giudizi a lui relativi, umanamente comprensibile.
Fatti
I premi sono comunque dovuti e le difficoltà economiche non costituiscono
un’esimente dal loro versamento. Le subentrate difficoltà economiche possono
far nascere, in specie per il futuro, un diritto alla riduzione dei premi
(RIPAM)
che l’assicurato deve semmai richiedere alla Cassa cantonale di
compensazione. L’assicurato è nuovamente invitato a volere valutare questo
passo.
La Cassa malati ha chiesto il versamento di interessi di ritardo
sui premi LAMal non pagati dall'assicurato (doc. 16) nella decisione formale
confermata con la decisione su opposizione (doc. A). Gli interessi sono dovuti
quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio
vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal). Per l'art. 26
cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti sottostanno a interessi di mora. Il
Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di
breve durata. Il tasso (art. 26 cpv. 1 LPGA) è del 5% all'anno (art. 105a
OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA). Per l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è
calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine
del mese precedente. La pretesa della Cassa è quindi corretta ed è stata (nei
fatti) riconosciuta dall’assicurato che l’ha soluta.
9. CO 1 ha chiesto anche il
rimborso di spese amministrative per avere dovuto sollecitare, diffidare ed
escutere il debitore. Il ricorrente non ha contestato come tali queste pretese
ed anzi le ha saldate durante la pendenza della causa. Come ricordato nella STCA
36.2021.27 del 12 luglio 2021, già nella DTF 125 V 276 il Tribunale federale ha
ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le
malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida
così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento
del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese
(alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano
addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e
gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo. Questo
principio è stato previsto dall'art. 105b cpv. 3 OAMal nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio
2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1°
gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa
spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo,
l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura
siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell'assicurato. In concreto il Regolamento "__________", prodotto
dall'assicuratore (doc. 3), edizione 01.2018, all'art. 14.2 prevede che "spese
dell'CO 1 per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona assicurata".
Queste spese sono dovute per colpa dell'assicurato
medesimo, che non ha pagato nei termini di tempo previsti i suoi premi. Esse appaiono
qui, vista la concerta situazione, da confermare (e sono state solute
dall’assicurato durante la pendenza della causa).
10. Quanto
alle spese esecutive inserite nel precetto esecutivo si rimanda al giudizio
relativo al medesimo assicurato e più volte citato. In base alla STF K 114/03
del 22 luglio 2005 le spese esecutive vere e proprie non formano dunque
oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la
quale è stato concesso il rigetto (STF K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14
settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4;
Considerandi
SZS/RSAS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag.
414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss
des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N
25: "Nicht
zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter
Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG
68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die
Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura
di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è
ammissibile pronunciare il rigetto (STF K 114/03 del 22 luglio 2005, STF
K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004). Per cui queste
spese non fanno correttamente parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono
a carico del debitore escusso.
11.
In concreto CO 1
ha confermato il saldo delle pretese nelle more della causa. L’oggetto della
lite è quindi venuto meno siccome, per quanto appurato, il pagamento è avvenuto
senza riserva alcuna. Nella misura in cui non fosse venuto meno, il gravame
sarebbe stato comunque da respingere. Contrariamente a quanto deciso nella STCA
36.2021.27
del 12 luglio 2021 non sono qui prelevate spese. Se è vero che il 1° gennaio 2021
è entrata in vigore una modifica della LPGA e che l’art. 61 lett. a LPGA
prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di
regola pubblica, e se è pure vero che dal 1° gennaio 2021 è in vigore (per le
procedure incoate successivamente all’inizio dell’anno 2021) l'art. 61 lett. fbis
LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura
è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede, mentre è di
principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio
concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e ss.), la giurisprudenza
federale ha – in una recentissima sentenza (successiva al giudizio 12 luglio
2021.
STCA 36.2021.27) ritenuto che, per potere prelevare tasse e spese la base
legale federale non è sufficiente ma occorre che il diritto cantonale preveda “imperativamente
l’applicazione delle spese …. Mancando la base legale necessaria, il Tribunale
cantonale delle assicurazioni non poteva prelevare spese”. In questo senso
la STF 21 luglio 2021 8C_265/2021. In sostanza, d’avviso del TF, il legislatore
federale avrebbe lasciato autonomia ai cantoni per “disciplinare la
questione, senza imporre nulla. Ad oggi nel Cantone Ticino vige … il principio
della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 LPTCA/TI)” mentre non
costituirebbe base legale sufficiente l’art. 29 cpv. 4 LPTCA siccome non
costituirebbe una “normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non
disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa
applicabile della tassa di giustizia <quando dovuta>. L’imposizione delle
spese è subordinata manifestamente” (d’avviso del TF) “a un’altra base
legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento”.
Nonostante
le perplessità che possono scaturire dal giudizio federale alla lettura
dell’iniziativa legislativa del gruppo UDC e della volontà del legislatore
ritenuta negli atti preparatori, si veda in proposito il Messaggio concernente la modifica della legge federale
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag.
1303.
e seguenti, pag. 1334, che riporta il seguente passaggio: “La
mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità
delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle
assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va
pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le
disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto
riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis
contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo
preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in
vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”, la giurisprudenza
federale va ossequiata.
Ne
discende che la procedura conseguente al ricorso 28 ottobre 2021 non è soggetta
a percezione di tasse e spese. L’assicurato è invitato comunque a volere, di
concerto con l’assicuratore, reperire una soluzione al suo tardivo pagamento
dei premi (che sono aggravati da spese e interessi).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Nella
misura in cui non sia divenuto privo d’oggetto, il ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti