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Decisione

36.2021.52

Pagamento premi arretrati. Contestazione della decisione della Cassa per presunta violazione del diritto di essere sentito e per difficotà economiche non riconducibili al ricorrente. Pagamento nelle more della procedura

9 dicembre 2021Italiano13 min

ed anzi le ha saldate durante la pendenza della causa. Come ricordato nella STCA

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Raccomandata

Incarto

n.

36.2021.52

IR/sc

Lugano

9

dicembre 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2021 formulato da

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 1° ottobre 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto e in diritto

1. Come già

rilevato nella STCA 36.2021.27 del 12 luglio 2021 e nella STCA 36.2021.38 del 1°

ottobre 2021, emesse conseguentemente a ricorsi del medesimo assicurato avverso

decisioni del proprio assicuratore sociale contro le malattie in tema d’incasso

di premi LAMal, RI 1, 1964, era affiliato, nel 2020 come lo è ancora per il

corrente anno 2021, presso CO 1 (CO 1 qui di seguito) per l’assicurazione

malattia obbligatoria con il sistema __________ con obbligo di pagamento di un

premio netto di CHF 293.85 mensili nel 2020 e CHF 294.15 nel 2021.

2. I premi LAMal

dovuti per il periodo da gennaio a marzo 2021 non sono stati soluti alla loro

scadenza sicché l’assicuratore ne ha sollecitato il pagamento dapprima mediante

sollecito e, quindi, diffida con una maggiorazione dovuta ai costi amministrativi

per un importo complessivo totale di CHF 1'082,45. Non ottenendo il versamento

l’assicuratore ha escusso il debitore mediante PE __________.

3. RI 1 si è

opposto al PE e l’opposizione è stata tolta da CO 1 con decisione poi

confermata con la decisione su opposizione che è stata contestata con ricorso

28 ottobre 2021 (doc. I) che riprende gli argomenti già esposti nei precedenti

ricorsi sfociati nelle decisioni citate sub.1. L’atto è stato intimato

all’assicuratore malattie il giorno stesso in cui è pervenuto al Tribunale

cantonale delle assicurazioni, ossia il 4 novembre 2021 (doc. II) e

l’assicuratore si è espresso in merito il successivo 18 novembre 2021 (doc.

III) postulando la reiezione dell’impugnativa con argomenti che non giova qui

riprendere alla luce dell’esito della procedura.

4. Con decreto del

19 novembre 2021 (doc, IV) il Tribunale ha trasmesso all’assicurato la risposta

di causa concedendogli i diritti processuali previsti dalla Lptca e, il 22

novembre 2021 (doc. V), le parti sono state convocate per un’udienza di discussione

alla luce del ripetersi di procedure analoghe nel corso del 2021 e per

comprenderne non solo le ragioni ma per verificare la possibilità di trovare

soluzioni alla situazione creatasi, a detta del ricorrente, senza sua volontà.

Il signor RI 1, prima dell’udienza (il 29 novembre 2021; doc. VI) ha chiamato

la Cancelleria del Tribunale cantonale delle assicurazioni annunciando la sua

volontà di pagare il suo debito e chiedendo di non dare seguito all’udienza

prevista. Informata la giurista di CO 1, l’udienza è stata sospesa (doc. VI).

Il 1° dicembre 2021 è pervenuta al Tribunale cantonale delle assicurazioni –

tramite messaggio di posta elettronica – copia di un ordine di pagamento

imposto da RI 1 alla sua banca con richiesta di addebito della propria relazione

ed accredito alla relazione intestata all’UE di __________ (valuta 1° dicembre 2021).

5. La

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può quindi decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG come a costante giurisprudenza del Tribunale

federale (fra le ultime, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 consid. 5.2, 5.3 e

6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici:

La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto

pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce

della recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pagg. 307 e segg.

6. Il

signor RI 1 ha, implicitamente, lamentato la violazione, da parte della Cassa,

del suo diritto di essere sentito. Il tema è già stato affrontato e risolto nelle

sentenze citate sub. 1 in cui questa Corte si è già espressa in merito. Alle

argomentazioni contenute nel punto 2 del primo giudizio citato può qui essere

fatto pieno rinvio. Da rilevare che questa Corte ha comunque pieno potere

cognitivo e che il signor RI 1 è stato convocato ad un’udienza poi annullata

siccome l’assicurato ha saldato il debito qui in discussione.

7. Per

gli aspetti riferiti al merito si ricordano qui le norme già esposte nella STCA

36.2021.27 del 12 luglio 2021 nota al ricorrente. Per l’art. 61 cpv. 1 LAMal,

l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri

assicurati. Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore

riscuote dai propri assicurati premi uguali. Per l’art. 64 cpv. 1 LAMal gli

assicurati partecipano inoltre ai costi delle prestazioni ottenute come

stabiliti in base all’art. 64 cpv. 2 LAMal. In base all’art.

64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi

entro la scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto,

deve diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e

indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2). Per l’art. 64a cpv. 2

LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le

partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato,

l'assicuratore deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che

l'assicuratore comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori

escussi. L’art. 90 OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e

di regola mensilmente mentre per l’art. 105a OAMal il tasso degli interessi di

mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.

In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,

l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità

degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in

arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal). Se l'assicurato causa per propria colpa

spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo,

l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura

siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

8. In

concreto il quesito da risolvere è l’obbligo, o meno, dell’assicurato di

versare i premi e i costi amministrativi, oltre agli accessori indicati

dall’assicuratore, pretesi con la decisione su opposizione. È indubbio che

l’assicurato sia debitore dei tre mesi di premi relativi al periodo da gennaio

a marzo 2021, egli stesso non lo nega e non lo contesta, egli ha in effetti –

nelle more della procedura - soluto il suo debito. L’importo preteso con la

decisione su opposizione era quindi senz’altro dovuto. La circostanza che

l'assicurato si sia ritrovato, non per colpa sua, a non essere in grado di fare

fronte al pagamento dei suoi premi LAMal non può essere ritenuta, anche se,

come evidenziato negli altri giudizi a lui relativi, umanamente comprensibile.

Fatti

I premi sono comunque dovuti e le difficoltà economiche non costituiscono

un’esimente dal loro versamento. Le subentrate difficoltà economiche possono

far nascere, in specie per il futuro, un diritto alla riduzione dei premi

(RIPAM)

che l’assicurato deve semmai richiedere alla Cassa cantonale di

compensazione. L’assicurato è nuovamente invitato a volere valutare questo

passo.

La Cassa malati ha chiesto il versamento di interessi di ritardo

sui premi LAMal non pagati dall'assicurato (doc. 16) nella decisione formale

confermata con la decisione su opposizione (doc. A). Gli interessi sono dovuti

quando l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio

vanno pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal). Per l'art. 26

cpv. 1 LPGA i crediti di contributi dovuti sottostanno a interessi di mora. Il

Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di

breve durata. Il tasso (art. 26 cpv. 1 LPGA) è del 5% all'anno (art. 105a

OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA). Per l'art. 7 cpv. 2 OPGA, l'interesse di mora è

calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al beneficiario sino alla fine

del mese precedente. La pretesa della Cassa è quindi corretta ed è stata (nei

fatti) riconosciuta dall’assicurato che l’ha soluta.

9. CO 1 ha chiesto anche il

rimborso di spese amministrative per avere dovuto sollecitare, diffidare ed

escutere il debitore. Il ricorrente non ha contestato come tali queste pretese

ed anzi le ha saldate durante la pendenza della causa. Come ricordato nella STCA

36.2021.27 del 12 luglio 2021, già nella DTF 125 V 276 il Tribunale federale ha

ricordato che pure sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le

malattie può esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida

così come di spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento

del versamento dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese

(alle quali si sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano

addebitabili a colpa dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e

gli obblighi degli assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo. Questo

principio è stato previsto dall'art. 105b cpv. 3 OAMal nella

versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio

2007 figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1°

gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa

spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo,

l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura

siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato. In concreto il Regolamento "__________", prodotto

dall'assicuratore (doc. 3), edizione 01.2018, all'art. 14.2 prevede che "spese

dell'CO 1 per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona assicurata".

Queste spese sono dovute per colpa dell'assicurato

medesimo, che non ha pagato nei termini di tempo previsti i suoi premi. Esse appaiono

qui, vista la concerta situazione, da confermare (e sono state solute

dall’assicurato durante la pendenza della causa).

10. Quanto

alle spese esecutive inserite nel precetto esecutivo si rimanda al giudizio

relativo al medesimo assicurato e più volte citato. In base alla STF K 114/03

del 22 luglio 2005 le spese esecutive vere e proprie non formano dunque

oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la

quale è stato concesso il rigetto (STF K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14

settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4;

Considerandi

SZS/RSAS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l'opposition, § 164, pag.

414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss

des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N

25: "Nicht

zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter

Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG

68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die

Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura

di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è

ammissibile pronunciare il rigetto (STF K 114/03 del 22 luglio 2005, STF

K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004). Per cui queste

spese non fanno correttamente parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono

a carico del debitore escusso.

11.

In concreto CO 1

ha confermato il saldo delle pretese nelle more della causa. L’oggetto della

lite è quindi venuto meno siccome, per quanto appurato, il pagamento è avvenuto

senza riserva alcuna. Nella misura in cui non fosse venuto meno, il gravame

sarebbe stato comunque da respingere. Contrariamente a quanto deciso nella STCA

36.2021.27

del 12 luglio 2021 non sono qui prelevate spese. Se è vero che il 1° gennaio 2021

è entrata in vigore una modifica della LPGA e che l’art. 61 lett. a LPGA

prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di

regola pubblica, e se è pure vero che dal 1° gennaio 2021 è in vigore (per le

procedure incoate successivamente all’inizio dell’anno 2021) l'art. 61 lett. fbis

LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura

è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede, mentre è di

principio onerosa se concerne la fissazione dei contributi (cfr. Messaggio

concernente la modifica della legge federale sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag. 1303 e ss.), la giurisprudenza

federale ha – in una recentissima sentenza (successiva al giudizio 12 luglio

2021.

STCA 36.2021.27) ritenuto che, per potere prelevare tasse e spese la base

legale federale non è sufficiente ma occorre che il diritto cantonale preveda “imperativamente

l’applicazione delle spese …. Mancando la base legale necessaria, il Tribunale

cantonale delle assicurazioni non poteva prelevare spese”. In questo senso

la STF 21 luglio 2021 8C_265/2021. In sostanza, d’avviso del TF, il legislatore

federale avrebbe lasciato autonomia ai cantoni per “disciplinare la

questione, senza imporre nulla. Ad oggi nel Cantone Ticino vige … il principio

della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 LPTCA/TI)” mentre non

costituirebbe base legale sufficiente l’art. 29 cpv. 4 LPTCA siccome non

costituirebbe una “normativa sussidiaria applicabile a tutti i casi non

disciplinati dalle leggi speciali, ma si limita a stabilire la tariffa

applicabile della tassa di giustizia <quando dovuta>. L’imposizione delle

spese è subordinata manifestamente” (d’avviso del TF) “a un’altra base

legale (federale o cantonale) che obblighi in modo perentorio al pagamento”.

Nonostante

le perplessità che possono scaturire dal giudizio federale alla lettura

dell’iniziativa legislativa del gruppo UDC e della volontà del legislatore

ritenuta negli atti preparatori, si veda in proposito il Messaggio concernente la modifica della legge federale

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, FF 2018, pag.

1303.

e seguenti, pag. 1334, che riporta il seguente passaggio: “La

mozione Gruppo UDC 09.3406 chiede che venga abolito il principio della gratuità

delle procedure di ricorso davanti ai tribunali cantonali nell’ambito delle

assicurazioni sociali. L’indicazione secondo cui la procedura è gratuita va

pertanto soppressa (art. 61 lett. a D-LPGA). Saranno così applicabili le

disposizioni del diritto cantonale relative alle spese di procedura. Per quanto

riguarda invece le controversie relative a prestazioni, la lettera fbis

contempla l’addebito di spese soltanto nel caso in cui la singola legge lo

preveda. Nell’assicurazione invalidità una tale regolamentazione è già in

vigore dal 1° luglio 2006 (art. 69 cpv. 1bis LAI)”, la giurisprudenza

federale va ossequiata.

Ne

discende che la procedura conseguente al ricorso 28 ottobre 2021 non è soggetta

a percezione di tasse e spese. L’assicurato è invitato comunque a volere, di

concerto con l’assicuratore, reperire una soluzione al suo tardivo pagamento

dei premi (che sono aggravati da spese e interessi).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Nella

misura in cui non sia divenuto privo d’oggetto, il ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano tasse e spese e non sono attribuite ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti