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Decisione

36.2021.53

Ricorso irricevibile per incompetenza territoriale del Tribunale poiché l'insorgente, prima dell'inoltro del ricorso, ha preso domicilio in un altro Cantone. Trasmissione degli atti al Tribunale compe

27 gennaio 2022Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi impedimenti (doc. VI), l’interessata ha ritirato la richiesta, indicando

che il ricorrente avrebbe prodotto di persona un allegato (doc. VII);

con

scritto 10 gennaio 2022, trasmesso all’assicuratore per conoscenza (doc. X), RI

1 ha contestato la risposta di causa, sostenendo di aver diritto alle

prestazioni essendo assicurato presso CO 1 dal 1° aprile 2015, precisando di

essersi iscritto in disoccupazione su richiesta dell’Ufficio Laps del Comune di

domicilio in attesa dell’evasione della domanda di assistenza, e che già da

gennaio 2019, proprio a causa della sua inabilità lavorativa non ha più

ricevuto alcuna prestazione LADI e solo in seguito ha beneficiato della

pubblica assistenza non avendo alcunché con cui vivere. Infine, rileva di

essersi nel frattempo trasferito a __________ (doc. IX);

alla

luce dell’indicazione secondo cui l’insorgente è ora domiciliato nel Canton __________,

il Giudice delegato del TCA ha scritto al Comune di __________, per accertare a

partire da quale data il ricorrente ha cambiato domicilio (doc. XII), ed

all’assicurato, chiedendogli di indicare da quando è avvenuta la modifica e

rammentandogli che a norma dell’art. 58 cpv. 1 LPGA è data la competenza del

Tribunale del luogo del domicilio del ricorrente al momento della presentazione

dell’impugnativa (doc. XI);

il

Comune di __________ ha indicato, in maniera laconica e difficilmente

accettabile per le forme adottate (da parte di un’autorità comunale) che

l’insorgente si è trasferito a ___________ il 3 settembre 2021 (doc. XIII),

fattispecie confermata dal ricorrente con scritto del 18 gennaio 2022, il quale

ha inoltre precisato che la propria rappresentante non era stata messa al

corrente del cambiamento d’indirizzo (doc. XIV). Basti qui il rilievo che la

signora RA 1 non sembra avere verificato tale circostanza, come una diligente

conduzione del mandato imponeva, avendo a che fare con un cliente comunque

residente fuori dal Canone Ticino da tempo (molto tempo) prima dell’inoltro del

gravame. La circostanza non merita però un approfondimento in questa sede

poiché si prescinde – eccezionalmente – dal carico di spese all’assicurato per

la sua leggerezza;

il

20 gennaio 2022 all’assicuratore è stato assegnato un termine di 5 giorni per

eventualmente esprimersi in merito (doc. XVII);

con

scritto 25 gennaio 2022 CO 1 ha preso posizione (doc. XVIII);

ai

sensi dell’art. 58 cpv. 1 LPGA è competente il tribunale delle assicurazioni

del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui

interpone ricorso;

nella versione tedesca la norma prevede che “Zuständig ist das Versicherungsgericht

desjenigen Kantons, in dem die versicherte Person oder der Beschwerde führende

Dritte zur Zeit der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hat”;

in francese l’art. 58 cpv. 1 LPGA dispone che “le tribunal des

assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une

partie au moment du dépôt du recours”;

in

concreto il ricorrente ha trasferito il proprio domicilio a __________, nel

Cantone __________, il 3 settembre 2021, ossia prima dell’inoltro del ricorso

del 22 novembre 2021 (doc. XIII e XIV);

chiamato

a prendere posizione in merito, l’insorgente ha confermato di essere

domiciliato a __________ (Cantone __________) ed ha precisato che la sua

rappresentante non era stata informata della modifica (doc. XIV);

il

foro stabilito dall’art. 58 cpv. 1 LPGA è di diritto imperativo (sentenza

8C_936/2011 del 28 febbraio 2012) e le parti non possono di conseguenza

derogarvi (STCA 36.2016.58 del 30 giugno 2016);

un

Tribunale cantonale non può neppure essere riconosciuto come competente per il

Considerandi

motivo che prima di declinare la sua competenza ha proceduto ad uno scambio di

allegati (sentenza 8C_936/2011 del 28 febbraio 2012; STCA 36.2016.58 del 30

giugno 2016);

la

competenza territoriale nelle controversie in materia di prestazioni si

determina di principio in funzione del domicilio della persona assicurata. Il

domicilio del terzo ricorrente è decisivo solo in assenza di un tale domicilio

della persona assicurata (DTF 145 V 247, consid. 5.6.1-5.6.2; DTF

139.

V 170 consid. 5.3 in fine: “Bei

Leistungsstreitigkeiten ist daher prioritär an den Wohnsitz der versicherten

Person anzuknüpfen. Zur Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit ist der Wohnsitz

des Beschwerde führenden Dritten nur dann von Belang, wenn ein solcher der

versicherten Person nicht besteht (KIESER, a.a.O., N. 10-12 zu Art. 58 ATSG mit

Hinweisen auf die Materialien).“);

del

resto l’assicuratore non è un terzo ai sensi dell’art. 58 cpv. 1 LPGA (sentenza

8C_466/2011 del 10 maggio 2012, consid. 5 con rinvio alla DTF 135 V 153 consid.

4.9

e 4.10; cfr. anche STF 8C_808/2018 dell‘8 agosto 2019, consid. 5.2; STCA

36.2016.58

del 30 giugno 2016);

in

concreto al momento dell’inoltro del ricorso (cfr. sentenza 8C_466/2011 del 10

maggio 2012, consid. 5) contro la decisione su opposizione del 21 ottobre 2021,

il ricorrente era domiciliato nel Cantone __________ (cfr. doc. XIII e XIV);

di

conseguenza, in applicazione dell’art. 58 cpv. 1 LPGA, questo Tribunale non è

competente per statuire nel merito del ricorso del 22 novembre 2021 (STCA

36.2016.58

del 30 giugno 2016);

per

l’art. 58 cpv. 3 LPGA l’autorità che si considera incompetente trasmette senza

indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni;

in

queste condizioni gli atti vanno trasmessi, a crescita in giudicato del

presente giudizio, al Tribunale amministrativo del Cantone __________ (cfr.

art. 49 cpv. 2 della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; 370.100]; cfr. STCA

36.2016.58

del 30 giugno 2016);

in

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato;

secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore;

in

concreto, il ricorso è del 22 novembre 2021 e pertanto si applica il nuovo

diritto;

la

LAMal non prevede il prelievo di spese in caso di controversie in ambito di

prestazioni;

inoltre il Tribunale

federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha

evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di

cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in

maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie

al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.

; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;

UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”;

nel Cantone Ticino vige

tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 9C_394/2021 del 3

gennaio 2022, consid. 5., con rinvio alla citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021.

consid. 4.4.3.);

ne discende che nel presente

caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile

per incompetenza territoriale di questo Tribunale.

§ Gli atti

vanno trasmessi al Tribunale amministrativo del Cantone __________.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti