36.2021.53
Ricorso irricevibile per incompetenza territoriale del Tribunale poiché l'insorgente, prima dell'inoltro del ricorso, ha preso domicilio in un altro Cantone. Trasmissione degli atti al Tribunale competente
27 gennaio 2022Italiano12 min
luce dell’indicazione secondo cui l’insorgente è ora domiciliato nel Canton __________,
Source ti.ch
Incarto
n.
36.2021.53
cs
Lugano
27 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 novembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 ottobre 2021 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto ed in diritto
RI
1, nato nel 1966, da ultimo tecnico di cantiere nell’ambito della gessatura
(cfr. doc. 7 pag. 10), è affiliato contro la perdita di guadagno in caso di
malattia, presso CO 1 (di seguito: CO 1) per il tramite del proprio datore di
lavoro, __________;
il
7 dicembre 2017 il datore di lavoro di RI 1 ha notificato alla __________
un’incapacità lavorativa totale dal 4 dicembre 2017 a causa di un infortunio
(doc. 2). RI 1 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI in data 18
aprile 2018 (doc. 3). Il 18 giugno 2018 il datore di lavoro ha notificato ad CO
1 l’incapacità lavorativa del 100% a causa di malattia in seguito alla
cessazione del versamento delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro
gli infortuni (doc. 4);
il
5 settembre 2018 il dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e
riabilitazione FMH, dopo aver visitato RI 1 su richiesta di CO 1, ha stabilito
che l’interessato avrebbe potuto riprendere la sua attività, previo esame dal
lato neurologico (doc. 5). Il 23 ottobre 2018, il dr. med. __________,
specialista FMH neurologia, ha confermato la totale capacità lavorativa
dell’interessato (doc. 6);
con
decisione formale del 2 novembre 2018, confermata dalla decisione su
opposizione del 15 gennaio 2019, l’assicuratore ha stabilito che le indennità
giornaliere sarebbero state versate fino al 31 ottobre 2018 e che dal 1°
novembre 2018 RI 1 sarebbe stato ritenuto completamente abile al lavoro (doc. 8
e 13);
nell’ambito
della richiesta delle prestazioni dell’AI, RI 1 è stato sottoposto ad una
perizia pluridisciplinare del __________ (internistica: dr. med. __________;
neurologica: dr. med. __________; reumatologica: dr. med. __________;
psichiatrica: dr. med. __________), redatta il 7 agosto 2020, in seguito alla
quale è stato dichiarato completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività
(doc. 7). Il consulente, dr. med. __________, FMH neurologia, ha stabilito che
dal lato neurologico l’interessato è completamente inabile al lavoro perlomeno
dal mese di dicembre 2018 e che i sintomi sono apparsi dal mese di dicembre
2017. Con decisioni del 12 ottobre 2020 e del 20 novembre 2020 l’UAI ha posto RI
1 al beneficio di una rendita intera dal 1° dicembre 2018 (doc. 9 e allegati
doc. 14);
in
data 26 marzo 2021 RI 1, rappresentato da RA 1, ha chiesto ad CO 1 di poter
accedere agli atti e di voler riaprire la pratica, riesaminando la decisione su
opposizione del 15 gennaio 2019 in applicazione dell’art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA
(doc. 14).
il
26 luglio 2021 l’assicuratore ha informato RI 1 di non poter dar seguito alla
richiesta perché le limitazioni degenerative di cui è affetto erano già
presenti al momento dell’emissione della decisione su opposizione e pertanto
non vi sono fatti nuovi rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere
presentati in precedenza (doc. 15);
in
seguito ad un nuovo scritto dell’assicurato, il 27 agosto 2021 CO 1 ha emanato
una decisione formale con la quale ha dichiarato irricevibile la richiesta di
riesame e di revisione ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA, affermando:
"
(…) Lei ci chiede di riesaminare la situazione dal punto di vista delle
condizioni materiali, la cui valutazione è per definizione discrezionale, e
dunque la supposizione di un “errore manifesto” è esclusa (8C_1012/2008 del 17
agosto 2009, consid. 2.2 e 9C_575/2007 del 18 ottobre 2007, consid. 2.2).
Pertanto, riprendendo la
sua richiesta fondata sull’art. 53 LPGA le ribadiamo che non ci sono né nuovi
fatti rilevanti scoperti successivamente e nemmeno mezzi di prova che non
potevano essere prodotti precedentemente, né errori manifesti.” (doc. 17);
tramite
decisione su opposizione del 21 ottobre 2021, l’assicuratore ha confermato la
decisione formale del 27 agosto 2021 e respinto le censure sollevate
dall’interessato (doc. 19);
RI
1, sempre rappresentato da RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione
su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando la revisione della
decisione su opposizione del 15 gennaio 2019, con l’erogazione di indennità
giornaliere dal 1° dicembre 2018 al 31 ottobre 2020, oltre ad interessi di mora
del 5% (doc. I). L’insorgente (e meglio la sua rappresentante) che ha indicato
quale indirizzo, quello di __________ nel Canton Ticino, sostiene di non aver
potuto impugnare la decisione su opposizione del 15 gennaio 2019 poiché dal 23
ottobre 2018 al 5 agosto 2020 era in cura psichiatrica e farmacologica presso
il Servizio psico-sociale di __________ contestualmente alle problematiche di
salute fisica e lavorativa. Egli afferma inoltre che la decisione del 20
novembre 2020 dell’UAI deve essere considerata quale fatto nuovo e rilevante
poiché accerta una totale incapacità lavorativa allorché CO 1 era giunta ad una
conclusione completamente opposta;
con
risposta del 14 dicembre 2021 l’assicuratore ha proposto la reiezione del
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III);
il
4 gennaio 2022 la rappresentate del ricorrente ha chiesto una proroga a causa
di motivi di salute (doc. V). Invitata dal Giudice delegato a meglio precisare
Fatti
i suoi impedimenti (doc. VI), l’interessata ha ritirato la richiesta, indicando
che il ricorrente avrebbe prodotto di persona un allegato (doc. VII);
con
scritto 10 gennaio 2022, trasmesso all’assicuratore per conoscenza (doc. X), RI
1 ha contestato la risposta di causa, sostenendo di aver diritto alle
prestazioni essendo assicurato presso CO 1 dal 1° aprile 2015, precisando di
essersi iscritto in disoccupazione su richiesta dell’Ufficio Laps del Comune di
domicilio in attesa dell’evasione della domanda di assistenza, e che già da
gennaio 2019, proprio a causa della sua inabilità lavorativa non ha più
ricevuto alcuna prestazione LADI e solo in seguito ha beneficiato della
pubblica assistenza non avendo alcunché con cui vivere. Infine, rileva di
essersi nel frattempo trasferito a __________ (doc. IX);
alla
luce dell’indicazione secondo cui l’insorgente è ora domiciliato nel Canton __________,
il Giudice delegato del TCA ha scritto al Comune di __________, per accertare a
partire da quale data il ricorrente ha cambiato domicilio (doc. XII), ed
all’assicurato, chiedendogli di indicare da quando è avvenuta la modifica e
rammentandogli che a norma dell’art. 58 cpv. 1 LPGA è data la competenza del
Tribunale del luogo del domicilio del ricorrente al momento della presentazione
dell’impugnativa (doc. XI);
il
Comune di __________ ha indicato, in maniera laconica e difficilmente
accettabile per le forme adottate (da parte di un’autorità comunale) che
l’insorgente si è trasferito a ___________ il 3 settembre 2021 (doc. XIII),
fattispecie confermata dal ricorrente con scritto del 18 gennaio 2022, il quale
ha inoltre precisato che la propria rappresentante non era stata messa al
corrente del cambiamento d’indirizzo (doc. XIV). Basti qui il rilievo che la
signora RA 1 non sembra avere verificato tale circostanza, come una diligente
conduzione del mandato imponeva, avendo a che fare con un cliente comunque
residente fuori dal Canone Ticino da tempo (molto tempo) prima dell’inoltro del
gravame. La circostanza non merita però un approfondimento in questa sede
poiché si prescinde – eccezionalmente – dal carico di spese all’assicurato per
la sua leggerezza;
il
20 gennaio 2022 all’assicuratore è stato assegnato un termine di 5 giorni per
eventualmente esprimersi in merito (doc. XVII);
con
scritto 25 gennaio 2022 CO 1 ha preso posizione (doc. XVIII);
ai
sensi dell’art. 58 cpv. 1 LPGA è competente il tribunale delle assicurazioni
del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui
interpone ricorso;
nella versione tedesca la norma prevede che “Zuständig ist das Versicherungsgericht
desjenigen Kantons, in dem die versicherte Person oder der Beschwerde führende
Dritte zur Zeit der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hat”;
in francese l’art. 58 cpv. 1 LPGA dispone che “le tribunal des
assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une
partie au moment du dépôt du recours”;
in
concreto il ricorrente ha trasferito il proprio domicilio a __________, nel
Cantone __________, il 3 settembre 2021, ossia prima dell’inoltro del ricorso
del 22 novembre 2021 (doc. XIII e XIV);
chiamato
a prendere posizione in merito, l’insorgente ha confermato di essere
domiciliato a __________ (Cantone __________) ed ha precisato che la sua
rappresentante non era stata informata della modifica (doc. XIV);
il
foro stabilito dall’art. 58 cpv. 1 LPGA è di diritto imperativo (sentenza
8C_936/2011 del 28 febbraio 2012) e le parti non possono di conseguenza
derogarvi (STCA 36.2016.58 del 30 giugno 2016);
un
Tribunale cantonale non può neppure essere riconosciuto come competente per il
Considerandi
motivo che prima di declinare la sua competenza ha proceduto ad uno scambio di
allegati (sentenza 8C_936/2011 del 28 febbraio 2012; STCA 36.2016.58 del 30
giugno 2016);
la
competenza territoriale nelle controversie in materia di prestazioni si
determina di principio in funzione del domicilio della persona assicurata. Il
domicilio del terzo ricorrente è decisivo solo in assenza di un tale domicilio
della persona assicurata (DTF 145 V 247, consid. 5.6.1-5.6.2; DTF
139.
V 170 consid. 5.3 in fine: “Bei
Leistungsstreitigkeiten ist daher prioritär an den Wohnsitz der versicherten
Person anzuknüpfen. Zur Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit ist der Wohnsitz
des Beschwerde führenden Dritten nur dann von Belang, wenn ein solcher der
versicherten Person nicht besteht (KIESER, a.a.O., N. 10-12 zu Art. 58 ATSG mit
Hinweisen auf die Materialien).“);
del
resto l’assicuratore non è un terzo ai sensi dell’art. 58 cpv. 1 LPGA (sentenza
8C_466/2011 del 10 maggio 2012, consid. 5 con rinvio alla DTF 135 V 153 consid.
4.9
e 4.10; cfr. anche STF 8C_808/2018 dell‘8 agosto 2019, consid. 5.2; STCA
36.2016.58
del 30 giugno 2016);
in
concreto al momento dell’inoltro del ricorso (cfr. sentenza 8C_466/2011 del 10
maggio 2012, consid. 5) contro la decisione su opposizione del 21 ottobre 2021,
il ricorrente era domiciliato nel Cantone __________ (cfr. doc. XIII e XIV);
di
conseguenza, in applicazione dell’art. 58 cpv. 1 LPGA, questo Tribunale non è
competente per statuire nel merito del ricorso del 22 novembre 2021 (STCA
36.2016.58
del 30 giugno 2016);
per
l’art. 58 cpv. 3 LPGA l’autorità che si considera incompetente trasmette senza
indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni;
in
queste condizioni gli atti vanno trasmessi, a crescita in giudicato del
presente giudizio, al Tribunale amministrativo del Cantone __________ (cfr.
art. 49 cpv. 2 della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; 370.100]; cfr. STCA
36.2016.58
del 30 giugno 2016);
in
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato;
secondo
l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore;
in
concreto, il ricorso è del 22 novembre 2021 e pertanto si applica il nuovo
diritto;
la
LAMal non prevede il prelievo di spese in caso di controversie in ambito di
prestazioni;
inoltre il Tribunale
federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha
evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di
cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in
maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie
al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,
ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla
impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della
procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU
2018.
S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre
spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;
UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”;
nel Cantone Ticino vige
tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 9C_394/2021 del 3
gennaio 2022, consid. 5., con rinvio alla citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio
2021.
consid. 4.4.3.);
ne discende che nel presente
caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile
per incompetenza territoriale di questo Tribunale.
§ Gli atti
vanno trasmessi al Tribunale amministrativo del Cantone __________.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti