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Decisione

36.2021.53

Ricorso irricevibile per incompetenza territoriale del Tribunale poiché l'insorgente, prima dell'inoltro del ricorso, ha preso domicilio in un altro Cantone. Trasmissione degli atti al Tribunale competente

27 gennaio 2022Italiano12 min

luce dell’indicazione secondo cui l’insorgente è ora domiciliato nel Canton __________,

Source ti.ch

Incarto

n.

36.2021.53

cs

Lugano

27 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 22 novembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 21 ottobre 2021 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto ed in diritto

RI

1, nato nel 1966, da ultimo tecnico di cantiere nell’ambito della gessatura

(cfr. doc. 7 pag. 10), è affiliato contro la perdita di guadagno in caso di

malattia, presso CO 1 (di seguito: CO 1) per il tramite del proprio datore di

lavoro, __________;

il

7 dicembre 2017 il datore di lavoro di RI 1 ha notificato alla __________

un’incapacità lavorativa totale dal 4 dicembre 2017 a causa di un infortunio

(doc. 2). RI 1 ha inoltrato una domanda di prestazioni dell’AI in data 18

aprile 2018 (doc. 3). Il 18 giugno 2018 il datore di lavoro ha notificato ad CO

1 l’incapacità lavorativa del 100% a causa di malattia in seguito alla

cessazione del versamento delle prestazioni da parte dell’assicurazione contro

gli infortuni (doc. 4);

il

5 settembre 2018 il dr. med. __________, malattie reumatiche, fisiatria e

riabilitazione FMH, dopo aver visitato RI 1 su richiesta di CO 1, ha stabilito

che l’interessato avrebbe potuto riprendere la sua attività, previo esame dal

lato neurologico (doc. 5). Il 23 ottobre 2018, il dr. med. __________,

specialista FMH neurologia, ha confermato la totale capacità lavorativa

dell’interessato (doc. 6);

con

decisione formale del 2 novembre 2018, confermata dalla decisione su

opposizione del 15 gennaio 2019, l’assicuratore ha stabilito che le indennità

giornaliere sarebbero state versate fino al 31 ottobre 2018 e che dal 1°

novembre 2018 RI 1 sarebbe stato ritenuto completamente abile al lavoro (doc. 8

e 13);

nell’ambito

della richiesta delle prestazioni dell’AI, RI 1 è stato sottoposto ad una

perizia pluridisciplinare del __________ (internistica: dr. med. __________;

neurologica: dr. med. __________; reumatologica: dr. med. __________;

psichiatrica: dr. med. __________), redatta il 7 agosto 2020, in seguito alla

quale è stato dichiarato completamente inabile al lavoro in qualsiasi attività

(doc. 7). Il consulente, dr. med. __________, FMH neurologia, ha stabilito che

dal lato neurologico l’interessato è completamente inabile al lavoro perlomeno

dal mese di dicembre 2018 e che i sintomi sono apparsi dal mese di dicembre

2017. Con decisioni del 12 ottobre 2020 e del 20 novembre 2020 l’UAI ha posto RI

1 al beneficio di una rendita intera dal 1° dicembre 2018 (doc. 9 e allegati

doc. 14);

in

data 26 marzo 2021 RI 1, rappresentato da RA 1, ha chiesto ad CO 1 di poter

accedere agli atti e di voler riaprire la pratica, riesaminando la decisione su

opposizione del 15 gennaio 2019 in applicazione dell’art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA

(doc. 14).

il

26 luglio 2021 l’assicuratore ha informato RI 1 di non poter dar seguito alla

richiesta perché le limitazioni degenerative di cui è affetto erano già

presenti al momento dell’emissione della decisione su opposizione e pertanto

non vi sono fatti nuovi rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere

presentati in precedenza (doc. 15);

in

seguito ad un nuovo scritto dell’assicurato, il 27 agosto 2021 CO 1 ha emanato

una decisione formale con la quale ha dichiarato irricevibile la richiesta di

riesame e di revisione ai sensi dell’art. 53 cpv. 1 e 2 LPGA, affermando:

"

(…) Lei ci chiede di riesaminare la situazione dal punto di vista delle

condizioni materiali, la cui valutazione è per definizione discrezionale, e

dunque la supposizione di un “errore manifesto” è esclusa (8C_1012/2008 del 17

agosto 2009, consid. 2.2 e 9C_575/2007 del 18 ottobre 2007, consid. 2.2).

Pertanto, riprendendo la

sua richiesta fondata sull’art. 53 LPGA le ribadiamo che non ci sono né nuovi

fatti rilevanti scoperti successivamente e nemmeno mezzi di prova che non

potevano essere prodotti precedentemente, né errori manifesti.” (doc. 17);

tramite

decisione su opposizione del 21 ottobre 2021, l’assicuratore ha confermato la

decisione formale del 27 agosto 2021 e respinto le censure sollevate

dall’interessato (doc. 19);

RI

1, sempre rappresentato da RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione

su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando la revisione della

decisione su opposizione del 15 gennaio 2019, con l’erogazione di indennità

giornaliere dal 1° dicembre 2018 al 31 ottobre 2020, oltre ad interessi di mora

del 5% (doc. I). L’insorgente (e meglio la sua rappresentante) che ha indicato

quale indirizzo, quello di __________ nel Canton Ticino, sostiene di non aver

potuto impugnare la decisione su opposizione del 15 gennaio 2019 poiché dal 23

ottobre 2018 al 5 agosto 2020 era in cura psichiatrica e farmacologica presso

il Servizio psico-sociale di __________ contestualmente alle problematiche di

salute fisica e lavorativa. Egli afferma inoltre che la decisione del 20

novembre 2020 dell’UAI deve essere considerata quale fatto nuovo e rilevante

poiché accerta una totale incapacità lavorativa allorché CO 1 era giunta ad una

conclusione completamente opposta;

con

risposta del 14 dicembre 2021 l’assicuratore ha proposto la reiezione del

ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. III);

il

4 gennaio 2022 la rappresentate del ricorrente ha chiesto una proroga a causa

di motivi di salute (doc. V). Invitata dal Giudice delegato a meglio precisare

Fatti

i suoi impedimenti (doc. VI), l’interessata ha ritirato la richiesta, indicando

che il ricorrente avrebbe prodotto di persona un allegato (doc. VII);

con

scritto 10 gennaio 2022, trasmesso all’assicuratore per conoscenza (doc. X), RI

1 ha contestato la risposta di causa, sostenendo di aver diritto alle

prestazioni essendo assicurato presso CO 1 dal 1° aprile 2015, precisando di

essersi iscritto in disoccupazione su richiesta dell’Ufficio Laps del Comune di

domicilio in attesa dell’evasione della domanda di assistenza, e che già da

gennaio 2019, proprio a causa della sua inabilità lavorativa non ha più

ricevuto alcuna prestazione LADI e solo in seguito ha beneficiato della

pubblica assistenza non avendo alcunché con cui vivere. Infine, rileva di

essersi nel frattempo trasferito a __________ (doc. IX);

alla

luce dell’indicazione secondo cui l’insorgente è ora domiciliato nel Canton __________,

il Giudice delegato del TCA ha scritto al Comune di __________, per accertare a

partire da quale data il ricorrente ha cambiato domicilio (doc. XII), ed

all’assicurato, chiedendogli di indicare da quando è avvenuta la modifica e

rammentandogli che a norma dell’art. 58 cpv. 1 LPGA è data la competenza del

Tribunale del luogo del domicilio del ricorrente al momento della presentazione

dell’impugnativa (doc. XI);

il

Comune di __________ ha indicato, in maniera laconica e difficilmente

accettabile per le forme adottate (da parte di un’autorità comunale) che

l’insorgente si è trasferito a ___________ il 3 settembre 2021 (doc. XIII),

fattispecie confermata dal ricorrente con scritto del 18 gennaio 2022, il quale

ha inoltre precisato che la propria rappresentante non era stata messa al

corrente del cambiamento d’indirizzo (doc. XIV). Basti qui il rilievo che la

signora RA 1 non sembra avere verificato tale circostanza, come una diligente

conduzione del mandato imponeva, avendo a che fare con un cliente comunque

residente fuori dal Canone Ticino da tempo (molto tempo) prima dell’inoltro del

gravame. La circostanza non merita però un approfondimento in questa sede

poiché si prescinde – eccezionalmente – dal carico di spese all’assicurato per

la sua leggerezza;

il

20 gennaio 2022 all’assicuratore è stato assegnato un termine di 5 giorni per

eventualmente esprimersi in merito (doc. XVII);

con

scritto 25 gennaio 2022 CO 1 ha preso posizione (doc. XVIII);

ai

sensi dell’art. 58 cpv. 1 LPGA è competente il tribunale delle assicurazioni

del Cantone dove l’assicurato o il terzo è domiciliato nel momento in cui

interpone ricorso;

nella versione tedesca la norma prevede che “Zuständig ist das Versicherungsgericht

desjenigen Kantons, in dem die versicherte Person oder der Beschwerde führende

Dritte zur Zeit der Beschwerdeerhebung Wohnsitz hat”;

in francese l’art. 58 cpv. 1 LPGA dispone che “le tribunal des

assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une

partie au moment du dépôt du recours”;

in

concreto il ricorrente ha trasferito il proprio domicilio a __________, nel

Cantone __________, il 3 settembre 2021, ossia prima dell’inoltro del ricorso

del 22 novembre 2021 (doc. XIII e XIV);

chiamato

a prendere posizione in merito, l’insorgente ha confermato di essere

domiciliato a __________ (Cantone __________) ed ha precisato che la sua

rappresentante non era stata informata della modifica (doc. XIV);

il

foro stabilito dall’art. 58 cpv. 1 LPGA è di diritto imperativo (sentenza

8C_936/2011 del 28 febbraio 2012) e le parti non possono di conseguenza

derogarvi (STCA 36.2016.58 del 30 giugno 2016);

un

Tribunale cantonale non può neppure essere riconosciuto come competente per il

Considerandi

motivo che prima di declinare la sua competenza ha proceduto ad uno scambio di

allegati (sentenza 8C_936/2011 del 28 febbraio 2012; STCA 36.2016.58 del 30

giugno 2016);

la

competenza territoriale nelle controversie in materia di prestazioni si

determina di principio in funzione del domicilio della persona assicurata. Il

domicilio del terzo ricorrente è decisivo solo in assenza di un tale domicilio

della persona assicurata (DTF 145 V 247, consid. 5.6.1-5.6.2; DTF

139.

V 170 consid. 5.3 in fine: “Bei

Leistungsstreitigkeiten ist daher prioritär an den Wohnsitz der versicherten

Person anzuknüpfen. Zur Bestimmung der örtlichen Zuständigkeit ist der Wohnsitz

des Beschwerde führenden Dritten nur dann von Belang, wenn ein solcher der

versicherten Person nicht besteht (KIESER, a.a.O., N. 10-12 zu Art. 58 ATSG mit

Hinweisen auf die Materialien).“);

del

resto l’assicuratore non è un terzo ai sensi dell’art. 58 cpv. 1 LPGA (sentenza

8C_466/2011 del 10 maggio 2012, consid. 5 con rinvio alla DTF 135 V 153 consid.

4.9

e 4.10; cfr. anche STF 8C_808/2018 dell‘8 agosto 2019, consid. 5.2; STCA

36.2016.58

del 30 giugno 2016);

in

concreto al momento dell’inoltro del ricorso (cfr. sentenza 8C_466/2011 del 10

maggio 2012, consid. 5) contro la decisione su opposizione del 21 ottobre 2021,

il ricorrente era domiciliato nel Cantone __________ (cfr. doc. XIII e XIV);

di

conseguenza, in applicazione dell’art. 58 cpv. 1 LPGA, questo Tribunale non è

competente per statuire nel merito del ricorso del 22 novembre 2021 (STCA

36.2016.58

del 30 giugno 2016);

per

l’art. 58 cpv. 3 LPGA l’autorità che si considera incompetente trasmette senza

indugio il ricorso al competente tribunale delle assicurazioni;

in

queste condizioni gli atti vanno trasmessi, a crescita in giudicato del

presente giudizio, al Tribunale amministrativo del Cantone __________ (cfr.

art. 49 cpv. 2 della Legge sulla giustizia amministrativa [LGA; 370.100]; cfr. STCA

36.2016.58

del 30 giugno 2016);

in

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato;

secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore;

in

concreto, il ricorso è del 22 novembre 2021 e pertanto si applica il nuovo

diritto;

la

LAMal non prevede il prelievo di spese in caso di controversie in ambito di

prestazioni;

inoltre il Tribunale

federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha

evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di

cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in

maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie

al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;

UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”;

nel Cantone Ticino vige

tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 9C_394/2021 del 3

gennaio 2022, consid. 5., con rinvio alla citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021.

consid. 4.4.3.);

ne discende che nel presente

caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile

per incompetenza territoriale di questo Tribunale.

§ Gli atti

vanno trasmessi al Tribunale amministrativo del Cantone __________.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti