36.2021.56
Responsabilità solidale per il pagamento delle partecipazioni ai costi del coniuge superstite anche in caso di rinuncia dell'eredità e anche se i due coniugi non avevano il medesimo assicuratore. Rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo
21 gennaio 2022Italiano22 min
l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 1° giugno 2021 dell’Ufficio
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2021.56
cs
Lugano
21 gennaio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2021 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione dell’11 novembre 2021 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
Fatti
A. __________,
nato il __________ 1936 e deceduto il __________ 2019, nel 2019 era affiliato
per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso CO 1 (di
seguito: CO 1; doc. 1).
B. Il
13 giugno 2020 CO 1 ha chiesto alla comunione ereditaria di __________ il
pagamento di fr. 159.90, pari alla partecipazione ai costi della fattura di fr.
1'599 emessa dal __________ di __________ il 28 maggio 2019 per prestazioni
fornite a favore del defunto __________ dal 6 al 18 marzo 2019 (doc. 3 e 4).
C. In
seguito al mancato pagamento dell’importo richiesto, malgrado l’inoltro di un
richiamo (doc. 5) e di due solleciti (doc. 6 e 7), CO 1 ha fatto spiccare un
precetto esecutivo nei confronti della moglie, RI 1, nata nel 1944, per un
importo di fr. 159.90 di partecipazione ai costi, fr. 60 di spese di sollecito
e fr. 42.70 di spese del precetto esecutivo (doc. 8).
D. Con
decisione formale del 24 agosto 2021, l’’assicuratore ha rigettato
l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 1° giugno 2021 dell’Ufficio
di esecuzione di __________ per l’importo complessivo di fr. 262.60 (doc. 9).
E. RI
1, rappresentata dall’avv. RA 1, si è opposta alla predetta decisione formale, allegando
copia della “dichiarazione di rinuncia ereditaria” del 19 agosto 2019
(doc. 10).
F. Con
decisione su opposizione dell’11 novembre 2021 CO 1 ha confermato l’obbligo di
versare le partecipazioni ai costi di fr. 159.90 e le spese del precetto
esecutivo di fr. 42.70, mentre ha ridotto a fr. 15 l’ammontare delle spese di
sollecito (doc. 14).
G. RI
1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta
decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando la conferma
dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ (doc. I). Ella contesta il
principio della responsabilità solidale ai sensi dell’art. 166 CC giacché i
coniugi avevano due assicurazioni distinte e non una copertura famigliare
presso lo stesso assicuratore. Inoltre la fattispecie si scosta da quanto
stabilito in DTF 119 V 16 poiché nel caso in esame vi è stata una rinuncia
dell’eredità.
H. Con
risposta del 23 dicembre 2021 CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. III).
in
diritto
in
ordine
1. La presente vertenza non pone
questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio
per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può
dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo
49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del
31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12
marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18
febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e
H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00
del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29
gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.
190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.
Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8
settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).
nel
merito
Considerandi
2.
Ai
sensi dell’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce
l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non
preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali.
L’art.
64.
cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle
prestazioni ottenute. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi
comprende (let. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (let. b) il 10 per
cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).
Secondo l’art. 64a cpv. 1
LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la
scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve
diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli
le conseguenze della mora (cpv. 2).
Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se,
nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai
costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve
richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi
all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
L’art. 90 OAMal dispone che i premi
devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso
degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5
per cento all'anno.
In caso di mancato
pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la
diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la
presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b
cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per
propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento
tempestivo, l'assicurato-re può riscuotere adeguate spese amministrative, se
una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli
obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
3.
Il
diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità
sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del
tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in
cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni
sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993
pag. 85 consid. 2b).
Per l'art. 163 CC, relativo al
mantenimento della famiglia,
"
1.
I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella
misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.
2.
Essi s'intendono
sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie,
il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o
nell'impresa dell'altro.
3.
In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della
loro situazione personale."
Secondo l'art. 166 CC,
"
1.
Durante la vita comune, ciascun coniuge
rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.
2.
Per gli altri
bisogni, un coniuge rappresenta l'unione coniugale soltanto se:
1.
è stato autorizzato dall'altro o
dal giudice;
2.
l'affare
non consente una dilazione e l'altro coniuge è impossibilitato a dare il
proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.
3.
Con i propri
atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di
rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche
l'altro."
A questo proposito, va osservato che il
TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle
assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia"
secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI
2000.
pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6). Sia
la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di
assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni
correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC. Di conseguenza, alla
luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondo-no solidalmente tra di loro
per i premi rimasti impagati, indi-pendentemente dal regime matrimoniale scelto
(DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag.
83).
Il TFA, con sentenza del 18 ottobre
2002.
(K 60/00) pubblicata in DTF 129 V 90,
ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza, i coniugi che
sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell'interesse
della coppia o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle
malattie - rappresentano l'unione coniugale nella misura in cui gestiscono i
bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa
avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato
dall'altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti
contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell'unione coniugale,
occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della
famiglia.
Nella sentenza federale citata, la
nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza precisando che
con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù
dell'art. 166 CC un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi
dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione
a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita
comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.
Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03), pubblicata in RAMI 2005 pag. 358, il TFA ha confermato, al
considerando 5.1, che "sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione
malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della
categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC,
atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi
assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129
V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen
Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".
In quell'occasione, l'Alta Corte ha
inoltre stabilito che "con la cessazione della vita comune termina
anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in
regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la
responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC
rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21
consid. 4a-b; Hasenböhler,
op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune
dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di
rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a
solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il
corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è
pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non
anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di
specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è
infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149)".
L'allora Tribunale federale delle
assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ricordato nella
sentenza K 65/03 del 26 giugno 2006, al considerando 9, che secondo l'art. 166
cpv. 3 CC, ogni coniuge si obbliga personalmente con i suoi atti ed obbliga
solidalmente il suo coniuge fintanto che non eccede i suoi poteri in modo
riconoscibile per i terzi. Lo scopo di questa disposizione è proprio quello di
semplificare la procedura dell'esecuzione forzata, dispensando il creditore da
difficili manovre per il recupero. Inoltre, la rappresentanza dell'unione
coniugale non si esercita soltanto durante la formazione degli atti giuridici,
ma essa si estende anche al loro sviluppo. Così, per esempio, la prescrizione
interrotta contro uno dei coniugi solidali lo è ugualmente contro l'altro (art.
136.
cpv. 1 CO), e ciò pure all'insaputa di quest'ultimo. Pertanto, la diffida
notificata all'assicu-rato in applicazione dell'art. 90 cpv. 3 OAMal è
opponibile a sua moglie.
Queste considerazioni sono state
ribadite anche nella sentenza 9C_14/2012 del 29 ottobre 2012, dove al
considerando 4 il Tribunale federale ha affermato:
" (…) Les
charges d'entretien, au sens de l'art. 163 al. 1 CC, comprennent notamment
l'assurance-maladie et accidents obligatoire, le cas échéant aussi les
assurances qui vont au-delà du seuil légal minimal (DESCHENAUX / STEINAUER /
BADDELEY, Les effets du mariage, 2e ed., Berne 2009, n. 420; HAUSHEER /
BRUNNER, Familienunterhalt, in Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., Berne
2010, n. 03.89 et sv.). Par ailleurs, en vertu de l'art. 166 al. 1 et 3 CC, un
époux répond solidairement des dettes de cotisations de son conjoint, que le
rapport d'assurance, dont découle la créance de cotisations, ait été créé
pendant la vie commune ou pour satisfaire des besoins courants de la famille (ATF 129 V 90 consid. 2 et 3.1; arrêt K 114/03 du 22 juillet 2005, in SVR 2006 KV n° 11 p. 32). Le but de l'art. 166
al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux s'oblige personnellement par ses actes
et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs
d'une manière reconnaissable pour les tiers, est notamment de simplifier la
procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de pénibles démarches
de recouvrement (voir HASENBÖHLER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, n° 64 ad art. 166 p. 295; arrêt K 63/05 du
26.
juin 2006 consid. 9). On précisera que l'art. 166 CC ne concerne que les
rapports des époux avec les tiers et est indépendant du régime matrimonial des
époux; il ne désigne pas celui des époux qui, dans les rapports internes,
supporte la dette (DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, op. cit., n. 376).
(…)"
Tale giurisprudenza è
stata da ultimo nuovamente citata nella sentenza 9C_756/2016 del 18 gennaio
2017, al consid. 2.1 (cfr. STCA 36.2018.46 del 19 ottobre 2018).
Su
questi aspetti ci si riferisca anche a Ranzanici/Steffen,
Responsabilità solidale dei coniugi e dei partner registrati per i debiti
derivanti da premi e partecipazioni secondo la LAMal, in Bollettino n. 36 a
cura dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino, Novembre 2008, così come a Gebhard Eugster,
Krankenversicherung, in: SBVR, 3a edizione 2016, pag. 798 e seguenti.
4.
In
concreto, l’assicuratore ha chiesto alla ricorrente, quale moglie del defunto
assicurato, il versamento dell’importo di fr. 159.90, pari alla partecipazione
ai costi dell’importo di fr. 1'599 che il __________ di __________ ha domandato
ad CO 1 di rimborsare per le cure CAT ed altre prestazioni fornite dal 6 marzo
2019.
al 18 marzo 2019 (doc. 3).
La
ricorrente non sostiene che i coniugi nel periodo oggetto del contendere
avessero sospeso la vita comune, né che essi fossero separati di fatto (cfr.
doc. I).
Ella,
pertanto, di principio, è debitrice solidale dei premi e delle partecipazioni
ai costi del marito (DTF 129 V 90; STF 9C_756/2016 del 18
gennaio 2017, consid. 2.1; STF 9C_14/2012 del 29 ottobre 2012, consid.
4; STF K 114/03 del 22 luglio 2005).
L’insorgente
afferma tuttavia di non poter essere chiamata a pagare i debiti
del defunto marito poiché essi erano affiliati presso due assicuratori diversi
e non avevano concluso alcuna assicurazione di famiglia. L’art. 166 CC non
sarebbe pertanto applicabile.
A
torto.
Infatti,
con sentenza K 4/07 del 26 novembre 2007, consid. 4.2 il Tribunale federale ha
già avuto modo di stabilire che la circostanza che i coniugi figurino o meno
nella medesima polizza assicurativa o che esistono diversi contratti
d’assicurazione, non modifica la rispettiva responsabilità solidale per il
pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi dell’altro coniuge (“[…]
Ob die Familienangehörigen
auf derselben "Police" aufgeführt sind oder ob verschiedene Verträge
existieren, ändert an der solidarischen Haftung der Ehegatten für Prämien und
Kostenbeteiligungen nichts (vgl. Urteil des Eidgenössischen
Versicherungsgerichtes K 99/02 vom 23. Juni 2003 E. 4.2.2) […]”).
In
considerazione della solidarietà tra i coniugi, di nessuna rilevanza è pure la
circostanza che la ricorrente ha rinunciato alla successione di suo marito.
Infatti,
in presenza della solidarietà tra debitori, ognuno è chiamato a saldare il
dovuto ed il creditore è libero di rivolgersi ad uno solo di loro. A questo
proposito per l’art. 144 CO il creditore può a sua scelta esigere
da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte
soltanto (cpv. 1) e tutti i debitori restano obbligati finché sia
estinta l’intiera obbligazione (cpv. 2).
In
queste condizioni è a giusta ragione che l’assicuratore ha condannato
l’insorgente al pagamento dell’importo di fr. 159.90.
5.
CO
1.
ha chiesto alla ricorrente anche un importo di fr. 15 per spese di sollecito.
Per quanto concerne gli accessori, tra cui le spese di sollecito,
questo TCA evidenzia che la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente
responsabile unicamente per il pagamento dei premi dell'altro coniuge, ma non
delle altre spese causate dal consorte. Per cui l'assicuratore non può
chiedere al debitore solidale il pagamento delle spese di diffida, d'apertura
dell'incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva
e gli interessi moratori generati dall'assenza di pagamento dei premi LAMal da
parte del coniuge (sentenza 36.2012.82 del 27 febbraio 2013; 36.2008.102 del 7
gennaio 2009; 36.2008.98 dell'8 settembre 2008; 36.2007.162 del 13 marzo 2008; 36.2007.23
del 2 ottobre 2007; 36.2007.62 del 5 luglio 2007; 36.2006.22 del 20 luglio 2006).
Diverso
è invece il discorso per le spese che l’agire del coniuge chiamato a pagare in
via solidale il debito causa con il suo comportamento (cfr. sentenza
36.2012.82
del 27 febbraio 2013; 36.2008.102 del 7 gennaio 2009; 36.2008.98
dell'8 settembre 2008; 36.2007.162 del 13 marzo 2008; 36.2007.23 del 2 ottobre
2007; 36.2007.62 del 5 luglio 2007; 36.2006.22 del 20 luglio 2006).
Nella
DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure
sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può
esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di
spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento
dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si
sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa
dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli
assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo
principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio
2007.
figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1°
gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa
spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo,
l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura
siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell'assicurato
Nel caso di specie l’art. 5.5 delle
condizioni d’assicurazione ___________ prevede che le spese, quali ad esempio
le spese di sollecito e di riscossione, derivanti da premi e partecipazioni ai
costi in arretrato vanno a carico della persona assicurata.
In queste condizioni le spese di
sollecito di fr. 15, proporzionate all’importo richiesto di fr. 159.90 e dovute
a colpa della ricorrente che non ha versato il dovuto malgrado i solleciti, e
che trovano il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 2
OAMal e nelle predette condizioni d’assicurazione, vanno confermate.
6.
L’assicuratore
ha inoltre chiesto il pagamento dei costi delle spese esecutive (Fr. 42.70).
Con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005,
a questo proposito l'Alta Corte ha affermato:
" 10.
All'assicurata,
infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese
esecutive per fr. 70.-, che contesta.
(…)
10.3
L'assunzione delle spese esecutive
viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del
debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale
anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone
avviso al creditore.
Questi costi sono
dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel
caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid.
4.
e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di
rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è
ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004
in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004
in re B., K 144/03)."
Le spese esecutive vere e proprie non
formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti
dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22
luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226
consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition,
§ 164, pag. 414; K.
Ammon/F.
Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed.,
Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf
die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der
Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen,
muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque
oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a
queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18
giugno 2004).
Per cui queste spese (Fr. 42.70) non fanno
parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico della debitrice
escussa.
7.
Infine,
per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione
(premi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile
alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC
1984.
pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può
rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si
riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la
procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente
deciso in merito alla propria pretesa. La
Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai
sensi dell'art. 80 LEF.
In queste condizioni, la decisione
su opposizione va confermata ed il ricorso respinto.
L’opposizione al precetto esecutivo n. __________
del 1° giugno 2021 emanato dall’Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata
in via definitiva per l’importo complessivo di fr. 174.90 (fr. 159.90 + fr.
15).
Il costo della procedura
esecutiva segue l'esecuzione stessa e non deve essere oggetto di decisione da
parte del giudice amministrativo.
8.
Va ancora rammentato che l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della
LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi
pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore
della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 7 dicembre 2021 e pertanto si applica il nuovo
diritto.
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.
4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità
generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha
voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di
spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA,
ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla
impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della
procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU
2018.
S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre
spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con
riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel
Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5., con rinvio alla citata STF
8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.). Ne discende che nel presente
caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
§ L’opposizione
al precetto esecutivo n. __________ del 1° giugno 2021 emanato dall’Ufficio di
esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva per l’importo complessivo
di fr. 174.90 (fr. 159.90 + fr. 15).
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti