Lexipedia

Decisione

36.2021.56

Responsabilità solidale per il pagamento delle partecipazioni ai costi del coniuge superstite anche in caso di rinuncia dell'eredità e anche se i due coniugi non avevano il medesimo assicuratore. Rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo

21 gennaio 2022Italiano22 min

l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 1° giugno 2021 dell’Ufficio

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2021.56

cs

Lugano

21 gennaio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 dicembre 2021 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione dell’11 novembre 2021 emanata

da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

Fatti

A. __________,

nato il __________ 1936 e deceduto il __________ 2019, nel 2019 era affiliato

per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie presso CO 1 (di

seguito: CO 1; doc. 1).

B. Il

13 giugno 2020 CO 1 ha chiesto alla comunione ereditaria di __________ il

pagamento di fr. 159.90, pari alla partecipazione ai costi della fattura di fr.

1'599 emessa dal __________ di __________ il 28 maggio 2019 per prestazioni

fornite a favore del defunto __________ dal 6 al 18 marzo 2019 (doc. 3 e 4).

C. In

seguito al mancato pagamento dell’importo richiesto, malgrado l’inoltro di un

richiamo (doc. 5) e di due solleciti (doc. 6 e 7), CO 1 ha fatto spiccare un

precetto esecutivo nei confronti della moglie, RI 1, nata nel 1944, per un

importo di fr. 159.90 di partecipazione ai costi, fr. 60 di spese di sollecito

e fr. 42.70 di spese del precetto esecutivo (doc. 8).

D. Con

decisione formale del 24 agosto 2021, l’’assicuratore ha rigettato

l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 1° giugno 2021 dell’Ufficio

di esecuzione di __________ per l’importo complessivo di fr. 262.60 (doc. 9).

E. RI

1, rappresentata dall’avv. RA 1, si è opposta alla predetta decisione formale, allegando

copia della “dichiarazione di rinuncia ereditaria” del 19 agosto 2019

(doc. 10).

F. Con

decisione su opposizione dell’11 novembre 2021 CO 1 ha confermato l’obbligo di

versare le partecipazioni ai costi di fr. 159.90 e le spese del precetto

esecutivo di fr. 42.70, mentre ha ridotto a fr. 15 l’ammontare delle spese di

sollecito (doc. 14).

G. RI

1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta

decisione su opposizione, chiedendone l’annullamento e domandando la conferma

dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ (doc. I). Ella contesta il

principio della responsabilità solidale ai sensi dell’art. 166 CC giacché i

coniugi avevano due assicurazioni distinte e non una copertura famigliare

presso lo stesso assicuratore. Inoltre la fattispecie si scosta da quanto

stabilito in DTF 119 V 16 poiché nel caso in esame vi è stata una rinuncia

dell’eredità.

H. Con

risposta del 23 dicembre 2021 CO 1 ha proposto la reiezione del ricorso con

argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione

(doc. III).

in

diritto

in

ordine

1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

nel

merito

Considerandi

2.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce

l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non

preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali.

L’art.

64.

cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle

prestazioni ottenute. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi

comprende (let. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (let. b) il 10 per

cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).

Secondo l’art. 64a cpv. 1

LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la

scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve

diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli

le conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se,

nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai

costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve

richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi

all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

L’art. 90 OAMal dispone che i premi

devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso

degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5

per cento all'anno.

In caso di mancato

pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la

diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la

presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b

cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per

propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento

tempestivo, l'assicurato-re può riscuotere adeguate spese amministrative, se

una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli

obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

3.

Il

diritto delle assicurazioni sociali non disciplina la responsabilità

sussidiaria di un coniuge nei confronti dell'altro. La soluzione giuridica del

tema in discussione va quindi ricercata nel diritto privato, nella misura in

cui tale normativa sia compatibile con quella del diritto delle assicurazioni

sociali, nel caso di specie con la LAMal (DTF 119 V 19 consid. 2c-d; RAMI 1993

pag. 85 consid. 2b).

Per l'art. 163 CC, relativo al

mantenimento della famiglia,

"

1.

I coniugi provvedono in comune, ciascuno nella

misura delle sue forze, al debito mantenimento della famiglia.

2.

Essi s'intendono

sul loro contributo rispettivo, segnatamente circa le prestazioni pecuniarie,

il governo della casa, la cura della prole o l'assistenza nella professione o

nell'impresa dell'altro.

3.

In tale ambito, tengono conto dei bisogni dell'unione coniugale e della

loro situazione personale."

Secondo l'art. 166 CC,

"

1.

Durante la vita comune, ciascun coniuge

rappresenta l'unione coniugale per i bisogni correnti della famiglia.

2.

Per gli altri

bisogni, un coniuge rappresenta l'unione coniugale soltanto se:

1.

è stato autorizzato dall'altro o

dal giudice;

2.

l'affare

non consente una dilazione e l'altro coniuge è impossibilitato a dare il

proprio consenso per malattia, assenza o analoghi motivi.

3.

Con i propri

atti, ciascun coniuge obbliga se stesso e, in quanto non ecceda il potere di

rappresentanza in modo riconoscibile dai terzi, solidalmente anche

l'altro."

A questo proposito, va osservato che il

TF ed il TFA hanno già avuto modo di sancire che il pagamento dei premi alle

assicurazioni sociali fa parte del "debito mantenimento della famiglia"

secondo l'art. 163 cpv. 1 CC (DTF 125 V 430 consid. 3b e dottrina citata; RAMI

2000.

pag. 79, cfr. anche DTF 119 V 25 consid. 6a; DTF 112 II 404 consid. 6). Sia

la conclusione di un'assicurazione malattia obbligatoria che il cambiamento di

assicuratore sono stati inoltre considerati come facenti parte dei bisogni

correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC. Di conseguenza, alla

luce dell'art. 166 cpv. 3 CC, i coniugi rispondo-no solidalmente tra di loro

per i premi rimasti impagati, indi-pendentemente dal regime matrimoniale scelto

(DTF 119 V 21 consid. 4e), fintanto che vivono insieme (RAMI 1993 n. 914 pag.

83).

Il TFA, con sentenza del 18 ottobre

2002.

(K 60/00) pubblicata in DTF 129 V 90,

ha precisato la sua giurisprudenza. In sostanza, i coniugi che

sono nella necessità di instaurare relazioni con terze persone nell'interesse

della coppia o della famiglia – compresa la necessità di un'assicurazione di base per la copertura delle

malattie - rappresentano l'unione coniugale nella misura in cui gestiscono i

bisogni correnti della coppia stessa o della famiglia. Affinché ciò possa

avvenire, e quindi affinché un coniuge possa essere legalmente rappresentato

dall'altro, e quindi affinché nasca una responsabilità solidale per i debiti

contratti da uno dei coniugi per i bisogni correnti dell'unione coniugale,

occorre che le obbligazioni contratte servano ai bisogni correnti della

famiglia.

Nella sentenza federale citata, la

nostra Massima Istanza ha modificato la propria giurisprudenza precisando che

con l'entrata in vigore dell'assicurazione malattia obbligatoria, in virtù

dell'art. 166 CC un coniuge risponde solidalmente per i debiti contributivi

dell'altro coniuge indipendentemente dal fatto che il rapporto di assicurazione

a fondamento del credito contributivo sia stato costituito durante la vita

comune oppure per soddisfare dei bisogni correnti della famiglia.

Con sentenza del 22 luglio 2005 (K 114/03), pubblicata in RAMI 2005 pag. 358, il TFA ha confermato, al

considerando 5.1, che "sia la stipulazione di un contratto d'assicurazione

malattia obbligatoria sia il cambiamento dell'assicuratore fanno parte della

categoria dei bisogni correnti della famiglia ai sensi dell'art. 166 cpv. 1 CC,

atteso altresì che i coniugi rispondono solidalmente per il pagamento dei premi

assicurativi indipendentemente dal tipo di regime matrimoniale scelto (DTF 129

V 90 consid. 2, con riferimenti di giurisprudenza e dottrina; cfr. pure Hasenböhler, Kommentar zum schweizerischen

Privatrecht, Zivilgesetzbuch l, n. 7 all'art. 166)".

In quell'occasione, l'Alta Corte ha

inoltre stabilito che "con la cessazione della vita comune termina

anche la comunanza di intenti ("Nutzungsgemeinschaft") vigente in

regime di comunione domestica, che costituisce il presupposto necessario per la

responsabilità solidale. Il potere di rappresentanza giusta l'art. 166 CC

rimane in stato di latenza finché la vita comune è sospesa (DTF 119 V 21

consid. 4a-b; Hasenböhler,

op. cit., n. 22 all'art. 166). Detto altrimenti, con l'assenza di vita comune

dei coniugi viene a mancare, per ciascuna componente, il potere di

rappresentanza dell'unione coniugale e, di conseguenza, non può dar luogo a

solidarietà. Il potere di rappresentanza dell'unione coniugale, con il

corollario della responsabilità solidale del coniuge ex art. 166 cpv. 3 CC, è

pertanto pienamente operante solo se le parti vivono in unione domestica e non

anche durante un periodo di separazione, anche solo di fatto, come nel caso di

specie. Determinante ai fini della responsabilità solidale del coniuge è

infatti che gli interessati abbiano una vita comune (RAMI 2004 KV 278 pag. 149)".

L'allora Tribunale federale delle

assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha ricordato nella

sentenza K 65/03 del 26 giugno 2006, al considerando 9, che secondo l'art. 166

cpv. 3 CC, ogni coniuge si obbliga personalmente con i suoi atti ed obbliga

solidalmente il suo coniuge fintanto che non eccede i suoi poteri in modo

riconoscibile per i terzi. Lo scopo di questa disposizione è proprio quello di

semplificare la procedura dell'esecuzione forzata, dispensando il creditore da

difficili manovre per il recupero. Inoltre, la rappresentanza dell'unione

coniugale non si esercita soltanto durante la formazione degli atti giuridici,

ma essa si estende anche al loro sviluppo. Così, per esempio, la prescrizione

interrotta contro uno dei coniugi solidali lo è ugualmente contro l'altro (art.

136.

cpv. 1 CO), e ciò pure all'insaputa di quest'ultimo. Pertanto, la diffida

notificata all'assicu-rato in applicazione dell'art. 90 cpv. 3 OAMal è

opponibile a sua moglie.

Queste considerazioni sono state

ribadite anche nella sentenza 9C_14/2012 del 29 ottobre 2012, dove al

considerando 4 il Tribunale federale ha affermato:

" (…) Les

charges d'entretien, au sens de l'art. 163 al. 1 CC, comprennent notamment

l'assurance-maladie et accidents obligatoire, le cas échéant aussi les

assurances qui vont au-delà du seuil légal minimal (DESCHENAUX / STEINAUER /

BADDELEY, Les effets du mariage, 2e ed., Berne 2009, n. 420; HAUSHEER /

BRUNNER, Familienunterhalt, in Handbuch des Unterhaltsrechts, 2e éd., Berne

2010, n. 03.89 et sv.). Par ailleurs, en vertu de l'art. 166 al. 1 et 3 CC, un

époux répond solidairement des dettes de cotisations de son conjoint, que le

rapport d'assurance, dont découle la créance de cotisations, ait été créé

pendant la vie commune ou pour satisfaire des besoins courants de la famille (ATF 129 V 90 consid. 2 et 3.1; arrêt K 114/03 du 22 juillet 2005, in SVR 2006 KV n° 11 p. 32). Le but de l'art. 166

al. 3 CC, à teneur duquel chaque époux s'oblige personnellement par ses actes

et oblige solidairement son conjoint en tant qu'il n'excède pas ses pouvoirs

d'une manière reconnaissable pour les tiers, est notamment de simplifier la

procédure d'exécution forcée, en dispensant le créancier de pénibles démarches

de recouvrement (voir HASENBÖHLER, Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,

Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, n° 64 ad art. 166 p. 295; arrêt K 63/05 du

26.

juin 2006 consid. 9). On précisera que l'art. 166 CC ne concerne que les

rapports des époux avec les tiers et est indépendant du régime matrimonial des

époux; il ne désigne pas celui des époux qui, dans les rapports internes,

supporte la dette (DESCHENAUX / STEINAUER / BADDELEY, op. cit., n. 376).

(…)"

Tale giurisprudenza è

stata da ultimo nuovamente citata nella sentenza 9C_756/2016 del 18 gennaio

2017, al consid. 2.1 (cfr. STCA 36.2018.46 del 19 ottobre 2018).

Su

questi aspetti ci si riferisca anche a Ranzanici/Steffen,

Responsabilità solidale dei coniugi e dei partner registrati per i debiti

derivanti da premi e partecipazioni secondo la LAMal, in Bollettino n. 36 a

cura dell'Ordine degli Avvocati del Cantone Ticino, Novembre 2008, così come a Gebhard Eugster,

Krankenversicherung, in: SBVR, 3a edizione 2016, pag. 798 e seguenti.

4.

In

concreto, l’assicuratore ha chiesto alla ricorrente, quale moglie del defunto

assicurato, il versamento dell’importo di fr. 159.90, pari alla partecipazione

ai costi dell’importo di fr. 1'599 che il __________ di __________ ha domandato

ad CO 1 di rimborsare per le cure CAT ed altre prestazioni fornite dal 6 marzo

2019.

al 18 marzo 2019 (doc. 3).

La

ricorrente non sostiene che i coniugi nel periodo oggetto del contendere

avessero sospeso la vita comune, né che essi fossero separati di fatto (cfr.

doc. I).

Ella,

pertanto, di principio, è debitrice solidale dei premi e delle partecipazioni

ai costi del marito (DTF 129 V 90; STF 9C_756/2016 del 18

gennaio 2017, consid. 2.1; STF 9C_14/2012 del 29 ottobre 2012, consid.

4; STF K 114/03 del 22 luglio 2005).

L’insorgente

afferma tuttavia di non poter essere chiamata a pagare i debiti

del defunto marito poiché essi erano affiliati presso due assicuratori diversi

e non avevano concluso alcuna assicurazione di famiglia. L’art. 166 CC non

sarebbe pertanto applicabile.

A

torto.

Infatti,

con sentenza K 4/07 del 26 novembre 2007, consid. 4.2 il Tribunale federale ha

già avuto modo di stabilire che la circostanza che i coniugi figurino o meno

nella medesima polizza assicurativa o che esistono diversi contratti

d’assicurazione, non modifica la rispettiva responsabilità solidale per il

pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi dell’altro coniuge (“[…]

Ob die Familienangehörigen

auf derselben "Police" aufgeführt sind oder ob verschiedene Verträge

existieren, ändert an der solidarischen Haftung der Ehegatten für Prämien und

Kostenbeteiligungen nichts (vgl. Urteil des Eidgenössischen

Versicherungsgerichtes K 99/02 vom 23. Juni 2003 E. 4.2.2) […]”).

In

considerazione della solidarietà tra i coniugi, di nessuna rilevanza è pure la

circostanza che la ricorrente ha rinunciato alla successione di suo marito.

Infatti,

in presenza della solidarietà tra debitori, ognuno è chiamato a saldare il

dovuto ed il creditore è libero di rivolgersi ad uno solo di loro. A questo

proposito per l’art. 144 CO il creditore può a sua scelta esigere

da tutti i debitori solidali o da uno di essi tutto il debito od una parte

soltanto (cpv. 1) e tutti i debitori restano obbligati finché sia

estinta l’intiera obbligazione (cpv. 2).

In

queste condizioni è a giusta ragione che l’assicuratore ha condannato

l’insorgente al pagamento dell’importo di fr. 159.90.

5.

CO

1.

ha chiesto alla ricorrente anche un importo di fr. 15 per spese di sollecito.

Per quanto concerne gli accessori, tra cui le spese di sollecito,

questo TCA evidenzia che la moglie, rispettivamente il marito, è solidalmente

responsabile unicamente per il pagamento dei premi dell'altro coniuge, ma non

delle altre spese causate dal consorte. Per cui l'assicuratore non può

chiedere al debitore solidale il pagamento delle spese di diffida, d'apertura

dell'incarto, del precetto esecutivo, di prima notifica, di procedura esecutiva

e gli interessi moratori generati dall'assenza di pagamento dei premi LAMal da

parte del coniuge (sentenza 36.2012.82 del 27 febbraio 2013; 36.2008.102 del 7

gennaio 2009; 36.2008.98 dell'8 settembre 2008; 36.2007.162 del 13 marzo 2008; 36.2007.23

del 2 ottobre 2007; 36.2007.62 del 5 luglio 2007; 36.2006.22 del 20 luglio 2006).

Diverso

è invece il discorso per le spese che l’agire del coniuge chiamato a pagare in

via solidale il debito causa con il suo comportamento (cfr. sentenza

36.2012.82

del 27 febbraio 2013; 36.2008.102 del 7 gennaio 2009; 36.2008.98

dell'8 settembre 2008; 36.2007.162 del 13 marzo 2008; 36.2007.23 del 2 ottobre

2007; 36.2007.62 del 5 luglio 2007; 36.2006.22 del 20 luglio 2006).

Nella

DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure

sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può

esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di

spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento

dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si

sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa

dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli

assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo

principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella

versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio

2007.

figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1°

gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa

spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo,

l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura

siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato

Nel caso di specie l’art. 5.5 delle

condizioni d’assicurazione ___________ prevede che le spese, quali ad esempio

le spese di sollecito e di riscossione, derivanti da premi e partecipazioni ai

costi in arretrato vanno a carico della persona assicurata.

In queste condizioni le spese di

sollecito di fr. 15, proporzionate all’importo richiesto di fr. 159.90 e dovute

a colpa della ricorrente che non ha versato il dovuto malgrado i solleciti, e

che trovano il loro fondamento nell'art. 105b cpv. 2

OAMal e nelle predette condizioni d’assicurazione, vanno confermate.

6.

L’assicuratore

ha inoltre chiesto il pagamento dei costi delle spese esecutive (Fr. 42.70).

Con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005,

a questo proposito l'Alta Corte ha affermato:

" 10.

All'assicurata,

infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese

esecutive per fr. 70.-, che contesta.

(…)

10.3

L'assunzione delle spese esecutive

viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del

debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale

anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone

avviso al creditore.

Questi costi sono

dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel

caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid.

4.

e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di

rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è

ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004

in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004

in re B., K 144/03)."

Le spese esecutive vere e proprie non

formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti

dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22

luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004, 36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226

consid. 4; SZS 2001 pag. 568 consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l'opposition,

§ 164, pag. 414; K.

Ammon/F.

Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed.,

Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf

die Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der

Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen,

muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque

oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a

queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18

giugno 2004).

Per cui queste spese (Fr. 42.70) non fanno

parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a carico della debitrice

escussa.

7.

Infine,

per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione

(premi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile

alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC

1984.

pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può

rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si

riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la

procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente

deciso in merito alla propria pretesa. La

Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai

sensi dell'art. 80 LEF.

In queste condizioni, la decisione

su opposizione va confermata ed il ricorso respinto.

L’opposizione al precetto esecutivo n. __________

del 1° giugno 2021 emanato dall’Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata

in via definitiva per l’importo complessivo di fr. 174.90 (fr. 159.90 + fr.

15).

Il costo della procedura

esecutiva segue l'esecuzione stessa e non deve essere oggetto di decisione da

parte del giudice amministrativo.

8.

Va ancora rammentato che l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della

LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi

pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore

della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 7 dicembre 2021 e pertanto si applica il nuovo

diritto.

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.

4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha

voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di

spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con

riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil

des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel

Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022, consid. 5., con rinvio alla citata STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.). Ne discende che nel presente

caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§ L’opposizione

al precetto esecutivo n. __________ del 1° giugno 2021 emanato dall’Ufficio di

esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva per l’importo complessivo

di fr. 174.90 (fr. 159.90 + fr. 15).

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti