36.2021.8
RIPAM 2020 e 2021. Ogni anno di RIPAM è da ritenere autonomamente. La Cassa non è vincolata a quanto essa stessa ha ritenuto in decisioni relative ad anni precedenti
22 marzo 2021Italiano37 min
dall’UR (doc. 5) derivano dall’attività svolta presso __________ e dalla __________.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2021.8
IR/sc
Lugano
22 marzo 2021
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 febbraio 2021 formulato da
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 28 gennaio 2021 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
considerato in fatto
1.1. Mediante formulario datato 8
giugno 2020, e pervenuto alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG,
Servizio prestazioni, Bellinzona (Cassa qui di seguito) il successivo 30 giugno
2020, RI 1, 1980, __________, per l’unità di riferimento (UR qui di seguito)
composta da egli stesso, dalla moglie __________, 1985, e dal figlio __________,
2017, ha chiesto di essere posto al beneficio della riduzione del premio
dell’assicurazione contro le malattie (RIPAM qui di seguito) per l’anno 2021.
Nel suo formulario l’assicurato ha indicato di avere acquisito, nel 2019, una
proprietà immobiliare grazie ad una donazione del padre ed ha prodotto la
decisione di tassazione relativa al medesimo anno evidenziando come la stessa
non sia cresciuta in giudicato ma sia stata impugnata mediante reclamo (doc.
1).
1.2. Con decisione 13 novembre
2020 l’amministrazione interessata ha accolto la richiesta di riduzione
riconoscendo CHF 655,20 ad ognuno dei coniugi e CHF 1'112, 40 a __________
(doc. 2).
1.3. Il 30 novembre 2020 RI 1 ha
impugnato la decisione mediante reclamo (doc. 3) contestando l’importo dei redditi
e la sostanza ritenuti dall’amministrazione. Egli osserva, infatti, il
conseguimento di un reddito dalla __________ di complessivi CHF 71'221 e dalla __________
(di cui RI 1 è gerente) di CHF 6'000 per complessivi CHF 77'221. Da questo
importo, secondo il reclamante, sarebbero da dedurre le spese professionali
(CHF 4'000) gli interessi passivi deducibili (CHF 3'000) ed il premio medio di
riferimento (PM) dell’UR, indicato in complessivi CHF 13'426. A conclusione del
suo reclamo RI 1 chiede, producendo la decisione di tassazione 2019 - che
ritiene un complessivo dei redditi di CHF 75'445 ed una sostanza netta negativa
- e sulla base della simulazione di calcolo del suo diritto alla RIPAM, il
riesame della decisione contestata e l’aumento del sussidio.
1.4. La Cassa, con lettera del 16
dicembre 2020, ha verificato il sussistere dei presupposti della determinazione
del diritto al sussidio al di fuori dei dati rilevati dalla tassazione
applicabile (doc. 4) ed ha chiesto all’assicurato di produrre la necessaria
documentazione. RI 1, con invio a mezzo posta elettronica il 23 dicembre 2020
(doc. 5), ha trasmesso alla Cassa la decisione di tassazione 2018, da cui
emerge un reddito complessivo di CHF 77'444 ed una sostanza netta di CHF
301'213 prima delle deduzioni sociali (dati IC), gli attestati mensili di
salario del 2020 delle due società con le quali collabora e l’estratto RC della
__________.
L’amministrazione ha
verificato (doc. 6) il diritto alla RIPAM dell’UR, e con decisione emessa su
reclamo il 21 gennaio 2021, ha respinto l’impugnativa rilevando come, per il
2021, siano subentrate delle modifiche nel sistema di determinazione del
diritto alla riduzione del premio, in particolare l’innalzamento dell’importo
del reddito disponibile per conseguire l’aiuto sociale, e ciò per tutte le
unità di riferimento, nonché l’aumento del coefficiente di finanziamento
cantonale, e quindi l’incremento dell’intervento del Cantone al pagamento del
premio di cassa malati. Dopo avere ricordato che la Cassa si deve riferire, per
accertare il diritto alla RIPAM, agli importi del reddito e della sostanza
ritenuti nella decisione di tassazione del periodo di riferimento, ed avere
considerato l’UR composta come indicato dal reclamante nella sua richiesta, l’amministrazione
ha indicato come il reddito IC 2018, cui occorre fare riferimento, assommi a
CHF 77'444. Allo stesso va aggiunta la quota parte della sostanza (1/15) per
CHF 20'081 e dall’importo così determinato sono da dedurre i PM e le spese
professionali per un reddito disponibile di riferimento (RD qui di seguito) di
CHF 80'099.
La Cassa ha quindi
applicato la formula di calcolo per stabilire, nel caso del qui ricorrente,
l’importo massimo sussidiabile.
Definito tale importo in
CHF 91'632,80, il RD in CHF 80'099, i PM in CHF 13'426 ed il coefficiente di
finanziamento cantonale nel 76,5% la Cassa ha ritenuto un importo della RIPAM
di CHF 2'422,90 ripartito come alla decisione contestata, quale corretta
determinazione dell’aiuto sociale per l’UR rappresentata da RI 1. Il reclamo è
conseguentemente stato respinto (doc. 7).
1.5. Con ricorso dell’8 febbraio
2021 RI 1 impugna il provvedimento della Cassa dinanzi a questo Tribunale
cantonale delle assicurazioni (doc. I) lamentando il fatto che, per la RIPAM
2020, alla luce delle modifiche del reddito intervenute tra il momento della
tassazione applicabile e l’anno di sussidio (2020), l’amministrazione abbia
fatto capo alla tassazione 2019 e non alla tassazione applicabile. Egli
contesta il fatto che la medesima cosa non sia avvenuta per la determinazione
del diritto alla RIPAM 2021. A suo avviso l’amministrazione doveva fondarsi
sulla decisione di tassazione 2019 per stabilire anche la RIPAM 2021. RI 1 sostiene
poi che la Cassa abbia erroneamente ritenuto la sostanza (quota parte) che in
realtà non sussisteva più nella decisione di tassazione 2019 (che considera un
importo di CHF - 121'762). D’avviso del ricorrente la Cassa avrebbe quindi
dovuto determinare una sostanza pari a 0 e non l’importo di CHF 20'081 come ha
fatto. L’assicurato, per sé e per l’UR che rappresenta, contesta anche il fatto
che non siano stati ritenuti interessi passivi in deduzione dell’importo del
reddito per stabilire il RD, ciò che dovrebbe essere ammesso come avvenuto per
la RIPAM 2020. D’avviso di RI 1 l’importo della RIPAM che dovrebbe essergli
riconosciuto non assomma a CHF 2'422,80 ma a CHF 6'294.
1.6. Il 10 febbraio 2021 (doc. II)
l’atto è stato notificato all’amministrazione per la formulazione delle proprie
osservazioni al ricorso e per la presentazione dell’incarto. La Cassa, il 1°
marzo 2021 (doc. III), ha ribadito la sua decisione evidenziando come, per la
RIPAM 2020, ha ritenuto, rispetto all’anno da sussidiare, una diminuzione dei
redditi e, quindi, la necessità di determinare il diritto alla RIPAM al di
fuori della tassazione applicabile. Ciò non è il caso invece per la RIPAM 2021.
La Cassa ha, come evidenzia nella sua risposta di causa, verificato
l’eventualità di una possibile riduzione del reddito da lavoro dell’UR rispetto
al dato desunto dalla tassazione 2018 applicabile alla RIPAM 2021, ritenendo i
redditi conseguiti, già dedotti degli oneri sociali, in CHF 77'697,90, cifra
che supera di poco la somma dei redditi stabiliti nella tassazione 2018. Da qui
la procedura ordinaria mediante l’applicazione della tassazione 2018 che impone
di ritenere la sostanza e l’assenza di deduzione per interessi passivi.
L’amministrazione segnala poi che “per il calcolo del reddito accertato al netto
dei contributi sociali obbligatori, le deduzioni <Ass. LAINFC> e <Ass.
indennità malattia> (presenti del conteggio __________) non sono state
computate, poiché non rientrano nell’elenco delle deduzioni previste all’art.
31 LCAMal”. La Cassa ha richiamato i lavori preparatori, e meglio il
Messaggio 6264 del 15 settembre 2009, secondo cui “Non sono … spese
vincolate e non sono dunque da dedurre dal calcolo del reddito disponibile
semplificato le spese per oneri e contributi assicurativi facoltativi … (siccome)
costituiscono una scelta individuale” di utilizzo del reddito.
1.7. La risposta di causa è stata
trasmessa all’assicurato per conto dell’UR con l’assegnazione del termine di
legge per nuovamente esprimersi e per formulare la sua richiesta di nuove prove
(doc. IV del 2 marzo 2021). Il 9 marzo 2021 il ricorrente ha ribadito la sua
tesi, confermando che la Cassa ha ritenuto, per determinare il diritto alla
RIPAM 2020 dell’unità di riferimento da lui rappresentata, la tassazione 2019 e
non quella del 2017. Egli ribadisce quindi che ciò dovrebbe avvenire anche per
la RIPAM 2021.
in diritto
in ordine
2.1. A norma dell’art. 76 cpv. 1 e
2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito),
contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima
legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento,
ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili
al Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da
parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni è quindi competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione
dei premi dell’assicurazione contro le malattie (materia di competenza
cantonale come rammenta la dottrina). Affinché il ricorso sia ricevibile la
decisione deve essere resa dall’amministrazione interessata (la Cassa cantonale
di compensazione - Ufficio delle prestazioni) a seguito del reclamo
dell’assicurato.
In concreto il ricorso è
emanato contro la decisione emessa su reclamo il 28 gennaio 2021, è datato 8
febbraio, ed è stato consegnato alla posta il medesimo giorno, le motivazioni,
le argomentazioni e le conclusioni sono chiare. L’impugnativa appare ricevibile
in ordine e deve essere analizzata nel merito.
nel merito
2.2. Il tema della riduzione dei
premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM
l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori che dall’amministrazione nei
suoi allegati) è retto norme dalla Legge Cantonale di applicazione della LAMal
(LCAMal qui di seguito), complesso normativo che, con vigenza dal 2012, ha
subito modifiche sostanziali e rilevanti. In particolare il titolo IV della
legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno
2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297) e ciò in conseguenza alla presentazione
del Messaggio 6264 del 15 settembre 2009 da parte del Consiglio di Stato e dei
lavori parlamentari che ne sono seguiti.
Il legislatore ha previsto
un nuovo sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato degli
art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale. La
precedente normativa aveva infatti mostrato talune lacune e, soprattutto, la
novella tende ad ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale valuti
con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5
giugno 2000 (in questo senso il Messaggio15 settembre 2009 del Consiglio di
Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a pagina 7, ed
il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del l’8
giugno 2010 a pagina 1, per maggiori dettagli si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione
malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess
Verlag Zurigo, 2016, capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di
Stato, con il disegno di legge, e il Parlamento, promulgando le norme, hanno
voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e
quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la
determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito
disponibile, maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro
canto l’esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente
considerare il contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una
valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera
restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento
definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le nuove norme tendono a
conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla
realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa
capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle
loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli
effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della
reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di
base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce
la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.
Il Cantone gode, nella
concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio
margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici,
op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare
capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed è vincolato in particolare da quanto impone
l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni
riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti
in periodo di formazione (oltre all’obbligo d’informazione della popolazione in
merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra
Cantoni ed assicuratori). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i
potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di
condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come
rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I
343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non solo fissare le procedure
ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.
Con le norme introdotte
nel 2012 uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire “una
maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in
modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in
funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di
eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i
cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente
alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio
medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del
sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che
dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc.
cit.).
Importante è qui rilevare
che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo
cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte la cerchia
dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe
fasce di assicurati.
2.3. Il Cantone accorda le
riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie
(art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta
accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli
assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari
all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli
assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio
inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è
richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è
versato dal 1° gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni
per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è
tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede
quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via ordinaria
è dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione della
richiesta.
Per la determinazione
della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del
premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento. L'unità di
riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale
(art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi
sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza
stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per
l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché senza
figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati
nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno
esistenziale definito dalla Laps.
Il premio medio di
riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla RIPAM, è
costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena descritto e
del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore,
ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio
di Stato determina annualmente il premio medio di rifermento per ogni singola
categoria di assicurati prevista dalla LAMal.
Alla base del diritto alla
riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai
dati accertati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni
singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge
rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di
accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati
relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza
viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel
suo annuale decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza
donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a
LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che
emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto.
Il regolamento di applicazione della legge (RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16,
prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il
periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano
considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati
nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto
sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è
ridotto annualmente di CHF 10'000.--.
L’art. 31 LCAMal definisce
il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma di tutti i redditi
dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un quindicesimo della
sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale, contrariamente al diritto
previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia. Dall’importo così
calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.
2.4. Il sistema da ultimo in
vigore prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è
accordato l’importo (normativo) massimo della prestazione sociale (art. 34
LCAMal), limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di
trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione di reddito
della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti”
(Rapporto DSS pag. 31; su questi aspetti si veda: Ranzanici, op.cit., capitolo 15, p. 476 e ss.). Questo
contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole tipologie di
differenziazione per l’importo massimo della prestazione.
Con le modifiche a partire
dalla RIPAM 2015 il legislatore ha quindi introdotto il nuovo concetto di
reddito disponibile massimo (Ranzanici,
op. cit., capitolo 15.2. p. 474 e ss., in particolare 15.2.2.p. 476). Per tale
norma la riduzione dei premi è accordata sino al raggiungimento di un reddito
disponibile massimo che, per le UR senza figli, è definito con la formula di
calcolo seguente:
RDM
= costante del 3,4 x 50% del limite di fabbisogno Laps senza computo della
pigione.
Se dell'UR fanno parte dei
figli la formula diviene ancor più complessa per cui:
RDM
= [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x 50 % del limite di
fabbisogno Laps senza computo della pigione.
Le due formule adottate
dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento ai valori ritenuti
all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono due valori costanti
del 3,4 e del 3,9. Le costanti sono determinate annualmente dal Consiglio di
Stato (art. 40 lett. c LCAMal).
Nel corso dei lavori
preparatori (Messaggio 6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della
Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997), l’esecutivo
cantonale ha precisato di avere voluto inserire nella legge un “limite
esplicito … (che) non dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo
parametro consente … di non far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del
numero dei beneficiari, nei redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi
di cassa malati.
Il RDM interessa
ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione equivale a
prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni reddituali” (Messaggio
citato, p. 13).
Posto il principio di
fissare un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di
sostenere maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari
approfondimenti d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover
considerare maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie
monoparentali e biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza
figli” (Messaggio citato, p. 13).
Da queste considerazioni è
nata la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi
parametri per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono
quindi state proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie
senza figli computabili, e del 3.9 in caso di presenza di figli. Sempre nel suo
messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei
premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è
calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il
multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.
Per la determinazione
della costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p.14 e 15) specifiche
tabelle di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore
delle costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della
costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce
anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS)
illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di
riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3
novembre 2014) e il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi
massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.
In sostanza le costanti
scelte dal Parlamento, e che, come indicato, il Consiglio di Stato è abilitato
a determinare per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal,
sono il frutto di una valutazione operata dal legislatore e che ha considerato
redditi e composizione dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei
quali la riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori)
rispetto al passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto
sociale non solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.
2.5. Come anticipato, per
determinare il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si
deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata
partendo dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito lordo
riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di
tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte
della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.
L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui
l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali
necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di
principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni
dall’assicurato medesimo o tramite terzi (v. Ranzanici,
op. cit., capitolo 14.8. p. 387 e ss.)
Il RDS è stato fissato
considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per
quanto attiene i redditi computabili sia per quel che riguarda le spese ammesse
in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle
operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM.
Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito disponibile
di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli assicurati”,
ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente dalla sua fonte,
ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va
aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza netta secondo la LT,
senza imputazione di franchigia alcuna).
Dai lavori preparatori
discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora
l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo
determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS
(si veda Ranzanici, op. cit., n.
826, p. 433, capitolo 14.8.6). Come rammentato nelle STCA 36.2016.130-131 del
15 marzo 2017; 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011,
36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4
febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di
tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le
prime come: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni
tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è
vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. È possibile
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa
contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve
innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto
concerne i contributi delle assicurazioni sociali". L’amministrazione
prescinde (così come il Giudice) dai dati fiscali in casi eccezionali, che
ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio
2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007
all’art. 31 RegLCAMal). In tali costellazioni è eseguito un nuovo calcolo
autonomo indipendente dalla decisione di tassazione. Sia l’amministrazione sia
il Tribunale cantonale delle assicurazioni se non dati gli estremi del
regolamento (art. 14) debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata
dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.
Dall’importo del reddito
complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente
riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa
sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi
ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione della
Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto
DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra essere stato quello della
necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il premio di
riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie
determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito
si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI,
IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali
(secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000) nonché le spese per interessi
passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo massimo di CHF
3'000). Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per
le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese
mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal) o
ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e p. 437 e ss. note 833
e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le
deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia
non possono essere considerate.
Secondo le norme vigenti
la spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e
dimostrata dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000. L’accento
è posto sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e
riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La
deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa
parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i
proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18).
La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al
favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il
valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello
reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del
riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF
3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari (si
veda anche: Ranzanici, op. cit.,
n. 790 e 800 e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).
2.6. Per completezza va rammentato
ancora che, per fissare l’importo della riduzione del premio da riconoscere
agli assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65 cpv. 1
LAMal), l’importo normativo della RIPAM accertato in base alle norme va
ulteriormente moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.10. p.
448 e ss.). L’art. 37 LCAMal prevede che il coefficiente cantonale di
finanziamento, ossia quanto il Cantone deve finanziare dell’importo normativo
del premio, determina di converso la quota, basata sul premio medio di
riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o dell’UR interessata.
2.7. Come indicato la Cassa
prescinde dal rifarsi ai dati previsti nella tassazione di riferimento quando
gli stessi non siano attuali in seguito a eventi specificatamente previsti dal
regolamento di applicazione della LCAMal. In particolare (come evocato nella
STCA 36.2019.52 del 26 agosto 2019) in situazione di vedovanza rispettivamente
divorzio, cessazione dell’attività lavorativa e modifica del reddito. Non
invece nell’ipotesi di un incremento delle spese (STCA 36.2020.20 del 1° giugno
2020).
L’art. 14 RLCAMal prevede,
al suo capoverso 1, l’obbligo (per l’imposizione voluta dall’esecutivo
cantonale con l’espressione: “Il reddito di riferimento è determinato sulla
scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi”)
per l’amministrazione di procedere alla determinazione del diritto alla
riduzione dei premi senza far capo ai valori ritenuti nella tassazione, in caso
di
" a) persone
soggette all’imposta alla fonte e persone soggette
all’obbligo d’assicurazione
svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o
dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate
in Svizzera;
b) persone
domiciliate che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
c) persone
sole conformemente all’art. 11 capoverso 1 che hanno iniziato un’attività
lucrativa dopo avere terminato la prima formazione;
d) decesso del coniuge o del partner registrato;
e) divorzio o
separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione
domestica registrata;
f) cessazione
totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento,
infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento
professionale.”
Il regolamento (art. 14
cpv. 2) prevede poi altre ipotesi in cui, a richiesta dell’assicurato o
dell’UR, il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione
finanziaria e familiare più recente. Le ipotesi sono le seguenti:
" 2La
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG accerta, su richiesta, i dati
necessari per il calcolo del reddito di riferimento al di fuori o in assenza
della tassazione fiscale determinante in caso di:
a) cessazione
parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g)
del capoverso 1;
b) diminuzione
delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle
assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al
relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
c) diminuzione
del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori
oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla
tassazione fiscale determinante;
d) diminuzione
degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione
fiscale determinante;
e) diminuzione
importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale
determinante, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per
necessità primarie proprie.”
La norma prevede
ulteriormente che:
" (…)
3Nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso
di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), i
dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione fiscale cresciuta in
giudicato al momento dell’istanza.
4I dati necessari nelle evenienze di cui ai
capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è
recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
5Per le persone non residenti in Svizzera,
assicurate obbligatoriamente in Svizzera in ragione degli Accordi bilaterali
CH/CE o della Convenzione istitutiva dell’AELS, di cui alla lett. a) del
capoverso 1, si richiamano le disposizioni federali specifiche relative al
calcolo del reddito determinante.”
In particolare, dunque,
nell’ipotesi della diminuzione del reddito conseguito comunicato
all’amministrazione la Cassa procede alla determinazione del diritto alla
riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali, accertando il reddito
da ultimo conseguito dai membri che compongono l’unità di riferimento.
2.8. Va indicato che per l’anno 2021,
l’esecutivo cantonale ha fissato le basi di calcolo nel Decreto esecutivo per
l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal del 14 ottobre 2020 secondo cui
il periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento è
la classificazione dell’imposta cantonale per l’anno 2018. Il premio medio di
riferimento per gli adulti assomma a CHF 6’019 mentre per i minorenni è di CHF 1’390.
La costante per il calcolo del reddito disponibile massimo per un’unità senza
figli è del 3.8 e per un’unità con figli è del 4.7.
2.9. In concreto la Cassa ha
proceduto mediante l’applicazione del metodo ordinario per l’accertamento del
diritto alla RIPAM dell’UR siccome non adempiuti i presupposti delle norme
precedentemente citate, in particolare l’art. 14 RLCAMal che si analizzeranno
più avanti. La circostanza è contestata da RI 1 e ciò alla luce di quanto
avvenuto per la RIPAM 2020 per la quale, a fronte di una diminuzione dei
redditi da lavoro intervenuta, la Cassa aveva proceduto a determinare
autonomamente il reddito e ciò al di fuori dei parametri fiscali.
Occorre qui ritenere,
analogamente a quanto avviene nel sistema fiscale e proprio per l’ancoraggio
della RIPAM ai valori considerati annualmente dalle autorità fiscali, che la
procedura di riduzione dei premi è annuale e unica per ogni anno. La Cassa deve
apprezzare, per ogni specifico periodo di sussidio, gli elementi che deduce
dalle decisioni di tassazione applicabili di ogni periodo fiscale,
conformemente alla legge, e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni
adottate precedentemente su questioni analoghe e riferito ad altri anni di
sussidio.
La Cassa non è quindi
vincolata, per le decisioni in materia di RIPAM relative agli anni successivi,
a quanto da essa stessa ritenuto in decisioni relative ad anni precedenti
siccome il suo procedere fondato su dati accertati dall’autorità fiscale
annualmente nelle decisioni di tassazione del periodo di riferimento (art. 40
LCAMal). Dal canto suo, per costante prassi, (anche) l’autorità fiscale non è
vincolata dalle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. In ambito
fiscale la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un
ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole
appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost. fed.). Il diritto
tributario è caratterizzato dal principio della legalità, non meno di quanto
avvenga per la materia qui in discussione. In virtù di ciò l’autorità di
tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo
fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali
decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di
tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per
notifiche ulteriori (cfr. sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD
I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD
II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT
II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69
p. 793, consid. 2).
In concreto, senza
indicarlo esplicitamente, sembra che il ricorrente invochi la violazione della
sua buona fede siccome la Cassa avrebbe applicato un sistema diverso tra le
RIPAM 2020 e 2021 pur essendo la sua situazione economica sostanzialmente la
medesima dopo l’acquisizione immobiliare non ancora intervenuta nel periodo di
tassazione 2018 al contrario di quanto invece appare dalla tassazione 2019.
2.10. Il principio
della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost. fed., tutela la legittima fiducia
dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa e gli permette in
particolare di esigere che l'amministrazione rispetti le promesse fatte e che
non si contraddica. Così, un'informazione o una decisione erronea possono
obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio
contrario alla legge se le seguenti condizioni cumulative sono riunite:
" 1. l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti
di
determinate persone;
2.
l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è
supposta avere agito entro tali limiti;
3.
l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza
dell'informazione ricevuta;
4.
facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle
disposizioni non reversibili senza pregiudizio;
5.
da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del
quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1
pag. 60 e rispettivi rinvii).”
La tutela
della buona fede non presuppone tuttavia sempre l'esistenza di un'informazione
o di una decisione sbagliate. Il diritto alla tutela della buona fede può così
anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di
rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare
nascere nell'amministrato determinate aspettative (DTF 111 Ib 116 consid. 4
pag. 124; cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 19/99
del 17 settembre 1999, in RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b). In tale
evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC,
prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano,
non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (RAMI 1999 no. KV 97
pag. 525 consid. 4b).
2.11. In concreto la buona fede
dell’assicurato non può essere ritenuta. Da un lato, come evidenziato sopra, le
decisioni di RIPAM, non diversamente da quelle fiscali, sono rese per ogni anno
di riferimento e si fondano su condizioni differenti determinate mediante
decreto esecutivo dal Coniglio di Stato. In concreto quindi il quadro giuridico
tra la RIPAM 2020 e la RIPAM 2021 è certamente diverso già solo per la
tassazione di riferimento decisa dall’esecutivo cantonale. D’altro canto non
emerge dagli atti che il ricorrente abbia, facendo affidamento sul
comportamento della Cassa riferito alla RIPAM 2020, preso delle disposizioni
non reversibili senza pregiudizio.
2.12. Il comportamento
dell’amministrazione per la determinazione della RIPAM 2020 appare del tutto
corretto, lo stesso ricorrente non lo ha contestato in quanto tale. La Cassa, a
fronte di una modifica dei redditi intervenuta successivamente alla tassazione
di riferimento per la RIPAM 2020 rispetto all’anno da sussidiare, ha operato le
verifiche puntuali e, ammessa tale riduzione, ha determinato il diritto alla RIPAM
per l’anno 2020 sui nuovi redditi conseguiti e in base alla sostanza
determinata in base all’ultima tassazione disponibile.
Come rilevato in
precedenza, se dati i presupposti dell’art. 14 RLCAMal, d’ufficio (cpv. 1)
rispettivamente a richiesta dell’assicurato interessato (cpv. 2), l’amministrazione
determina il diritto alla RIPAM al di fuori dei parametri fiscali applicabili.
Nella costellazione della RIPAM 2020 del ricorrente è stato possibile, alla
Cassa, accertare una riduzione del reddito stabilito dall’autorità fiscale nel
2017 (in effetti per la RIPAM 2020 il Consiglio di Stato ha fissato, con
decreto esecutivo del 6 novembre 2019, quale periodo fiscale per l’accertamento
del reddito disponibile di riferimento le classificazioni dell’imposta
cantonale per l’anno 2017) e il reddito conseguito nell’anno da sussidiare. La
Cassa ha quindi, come già indicato, accertato il nuovo e più recente reddito
conseguito e ritenuto la sostanza emergente dall’ultima tassazione emessa
(2019), ossia una sostanza nulla. Ciò ha permesso all’assicurato, per sé e per
l’UR da lui rappresentata, di conseguire una RIPAM superiore a quello
riconosciuto per il 2021.
Da questo RI 1 non può
certo dedurre il diritto a vedere accertato il diritto alla RIPAM 2021 sulla
base dei medesimi parametri rispettivamente al di fuori della decisione di
tassazione applicabile.
2.13. Occorre ora verificare se
l’amministrazione abbia operato correttamente ritenendo un reddito conseguito
nell’anno da sussidiare non inferiore a quello ritenuto nel periodo della
tassazione di riferimento.
Per il 2021 la Cassa, a
fronte delle lamentele del qui ricorrente mosse alla decisione di RIPAM con cui
sarebbe stato riconosciuto un importo non sufficientemente alto, ha verificato
Fatti
i nuovi e più recenti redditi conseguiti dall’UR. In maniera non contestata dal
ricorrente questo importo non è inferiore al reddito oggetto della decisione di
tassazione 2018. Infatti il reddito IC 2018 assomma a CHF 77'444 come
rettamente ritenuto dalla Cassa (doc. 5). I redditi da ultimo conseguiti
dall’UR (doc. 5) derivano dall’attività svolta presso __________ e dalla __________.
Per questa azienda il salario netto versato in mani di RI 1 è di CHF 5'476,75.
La Cassa non ha però considerato in deduzione, dal lordo, l’importo
dell’indennità malattia e quello dell’assicurazione infortuni complementare
(CHF 23.77 + CHF 11,88 = CHF 35,65). Questo importo è stato aggiunto al netto
versato siccome ritenuto spesa non vincolata, la somma di CHF 5'476,75 mensili
versati al signor RI 1 è quindi divenuta di CHF 5’512,40 (x 13 versamenti
annui).
A questa cifra è stato
aggiunto il guadagno annuo (CHF 6'000) derivato dall’attività svolta per la
sagl. La cifra è stata correttamente ritenuta superiore, anche se di poche
centinaia di franchi, ai redditi fissati nella tassazione di riferimento (CHF
77'444).
La Cassa ha correttamente
ripreso gli importi dell’assicurazione complementare infortuni e quelli
relativi alle indennità per malattia siccome non vincolati da obbligo legale ma
determinati liberamente (ancorché verosimilmente imposti contrattualmente) dall’assicurato.
In merito alle spese vincolate deducibili si faccia riferimento alla dottrina (Ranzanici, op. cit., n. 802 e ss. p. 422
e alla giurisprudenza cantonale ivi riportata e commentata; in particolare le
STCA 36.2012.68, in re D., del 23 luglio 2012 e 36.2012.14, in re F., del 3
settembre 2012 [pubblicata in RtiD 2013 I 44 e ss.] nonché il Messaggio 6264
citato p. 15).
2.14. Alla luce del mancato adempimento
dei presupposti dell’art. 14 cpv. 2 RCAMal, implicitamente invocato dall’UR con
il ricorso, la Cassa ha correttamente applicato il sistema ordinario per
determinare il diritto alla RIPAM, considerando cioè la tassazione 2018,
disponibile, e ritenendone i valori in essa riportati.
In sostanza per l’IC i
redditi complessivi sono fissati in CHF 77'444 e la sostanza netta è
determinata in CHF 301'213. Ne discende che la quota di CHF 20'081
(arrotondata) va ritenuta quale reddito (1/15). I redditi complessivi lordi da
Considerandi
considerare sono di CHF 97'525 da cui dedurre i PM e le spese professionali
(non invece gli interessi passivi siccome non ritenuti in quella tassazione), e
quindi CHF 13'426 + CHF 4'000 = 17'426 per giungere a un RD di 80'099.
Correttamente la Cassa ha
applicato la formula dell’art. 32a cpv. 3 LCAMal che così recita:
" Per le
UR con figli, il reddito disponibile massimo è definito come segue: RDM =
[costante del 4.7 + (1 - (n. figli) / 10)] x 50% del limite di fabbisogno,
senza computo della pigione, ai sensi della Laps applicabile all’unità di
riferimento.”
Concretamente il reddito
massimo sussidiabile dell’art. 32a LCAMal per un’UR quale quella del ricorrente
è di CHF 91'632,80 (RDM) come al calcolo seguente:
RDM = {4.7 + [1 – (1/10)]} x 50% di CHF 32'726 =
91'632,80
Da quanto precede discende
che il diritto alla RIPAM 2021 dell’UR ricorrente è da stabilire mediante
l’applicazione dell’ulteriore formula dedotta dall’art. 35 LCAMal, ossia:
[ PMR - (PMR x RD2) ].
RDM2
Il risultato di questo
calcolo dovrà essere di seguito moltiplicato per il quoziente di finanziamento
cantonale (oggi fissato al 76,5%).
Ritenuto il premio medio
di riferimento dell’UR fissato in CHF 13'426 (ossia CHF 6'018 del premio adulti
x 2 assommato al premio del minorenne di CHF 1'390) si ha:
[13'426 – (13’426
x 80'0992)] = 2'422.86
91'632,802
Importo che va arrotondato
a CHF 2'422,90 e suddiviso come correttamente ha fatto la Cassa (circostanza
questa comunque non contestata dal ricorrente)
2.15
Da quanto precede emerge che
la Cassa ha operato correttamente e la decisione emessa su reclamo va
confermata con il respingimento del ricorso.
La procedura, cui non sono
applicabili le norme della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali per quanto impone l’art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal secondo cui “Le
disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del
diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) … non sono applicabili ai seguenti
settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a
e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all’articolo 66”, è
gratuita e non sono percepite, conseguentemente, tasse e spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso formulato in
data 8 febbraio 2021 da RI 1, __________, è respinto.
2. Non si percepiscono tasse e
spese e non sono attribuite ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti