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Decisione

36.2021.8

RIPAM 2020 e 2021. Ogni anno di RIPAM è da ritenere autonomamente. La Cassa non è vincolata a quanto essa stessa ha ritenuto in decisioni relative ad anni precedenti

22 marzo 2021Italiano37 min

dall’UR (doc. 5) derivano dall’attività svolta presso __________ e dalla __________.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2021.8

IR/sc

Lugano

22 marzo 2021

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 febbraio 2021 formulato da

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 28 gennaio 2021 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

considerato in fatto

1.1. Mediante formulario datato 8

giugno 2020, e pervenuto alla Cassa cantonale di compensazione AVS AI IPG,

Servizio prestazioni, Bellinzona (Cassa qui di seguito) il successivo 30 giugno

2020, RI 1, 1980, __________, per l’unità di riferimento (UR qui di seguito)

composta da egli stesso, dalla moglie __________, 1985, e dal figlio __________,

2017, ha chiesto di essere posto al beneficio della riduzione del premio

dell’assicurazione contro le malattie (RIPAM qui di seguito) per l’anno 2021.

Nel suo formulario l’assicurato ha indicato di avere acquisito, nel 2019, una

proprietà immobiliare grazie ad una donazione del padre ed ha prodotto la

decisione di tassazione relativa al medesimo anno evidenziando come la stessa

non sia cresciuta in giudicato ma sia stata impugnata mediante reclamo (doc.

1).

1.2. Con decisione 13 novembre

2020 l’amministrazione interessata ha accolto la richiesta di riduzione

riconoscendo CHF 655,20 ad ognuno dei coniugi e CHF 1'112, 40 a __________

(doc. 2).

1.3. Il 30 novembre 2020 RI 1 ha

impugnato la decisione mediante reclamo (doc. 3) contestando l’importo dei redditi

e la sostanza ritenuti dall’amministrazione. Egli osserva, infatti, il

conseguimento di un reddito dalla __________ di complessivi CHF 71'221 e dalla __________

(di cui RI 1 è gerente) di CHF 6'000 per complessivi CHF 77'221. Da questo

importo, secondo il reclamante, sarebbero da dedurre le spese professionali

(CHF 4'000) gli interessi passivi deducibili (CHF 3'000) ed il premio medio di

riferimento (PM) dell’UR, indicato in complessivi CHF 13'426. A conclusione del

suo reclamo RI 1 chiede, producendo la decisione di tassazione 2019 - che

ritiene un complessivo dei redditi di CHF 75'445 ed una sostanza netta negativa

- e sulla base della simulazione di calcolo del suo diritto alla RIPAM, il

riesame della decisione contestata e l’aumento del sussidio.

1.4. La Cassa, con lettera del 16

dicembre 2020, ha verificato il sussistere dei presupposti della determinazione

del diritto al sussidio al di fuori dei dati rilevati dalla tassazione

applicabile (doc. 4) ed ha chiesto all’assicurato di produrre la necessaria

documentazione. RI 1, con invio a mezzo posta elettronica il 23 dicembre 2020

(doc. 5), ha trasmesso alla Cassa la decisione di tassazione 2018, da cui

emerge un reddito complessivo di CHF 77'444 ed una sostanza netta di CHF

301'213 prima delle deduzioni sociali (dati IC), gli attestati mensili di

salario del 2020 delle due società con le quali collabora e l’estratto RC della

__________.

L’amministrazione ha

verificato (doc. 6) il diritto alla RIPAM dell’UR, e con decisione emessa su

reclamo il 21 gennaio 2021, ha respinto l’impugnativa rilevando come, per il

2021, siano subentrate delle modifiche nel sistema di determinazione del

diritto alla riduzione del premio, in particolare l’innalzamento dell’importo

del reddito disponibile per conseguire l’aiuto sociale, e ciò per tutte le

unità di riferimento, nonché l’aumento del coefficiente di finanziamento

cantonale, e quindi l’incremento dell’intervento del Cantone al pagamento del

premio di cassa malati. Dopo avere ricordato che la Cassa si deve riferire, per

accertare il diritto alla RIPAM, agli importi del reddito e della sostanza

ritenuti nella decisione di tassazione del periodo di riferimento, ed avere

considerato l’UR composta come indicato dal reclamante nella sua richiesta, l’amministrazione

ha indicato come il reddito IC 2018, cui occorre fare riferimento, assommi a

CHF 77'444. Allo stesso va aggiunta la quota parte della sostanza (1/15) per

CHF 20'081 e dall’importo così determinato sono da dedurre i PM e le spese

professionali per un reddito disponibile di riferimento (RD qui di seguito) di

CHF 80'099.

La Cassa ha quindi

applicato la formula di calcolo per stabilire, nel caso del qui ricorrente,

l’importo massimo sussidiabile.

Definito tale importo in

CHF 91'632,80, il RD in CHF 80'099, i PM in CHF 13'426 ed il coefficiente di

finanziamento cantonale nel 76,5% la Cassa ha ritenuto un importo della RIPAM

di CHF 2'422,90 ripartito come alla decisione contestata, quale corretta

determinazione dell’aiuto sociale per l’UR rappresentata da RI 1. Il reclamo è

conseguentemente stato respinto (doc. 7).

1.5. Con ricorso dell’8 febbraio

2021 RI 1 impugna il provvedimento della Cassa dinanzi a questo Tribunale

cantonale delle assicurazioni (doc. I) lamentando il fatto che, per la RIPAM

2020, alla luce delle modifiche del reddito intervenute tra il momento della

tassazione applicabile e l’anno di sussidio (2020), l’amministrazione abbia

fatto capo alla tassazione 2019 e non alla tassazione applicabile. Egli

contesta il fatto che la medesima cosa non sia avvenuta per la determinazione

del diritto alla RIPAM 2021. A suo avviso l’amministrazione doveva fondarsi

sulla decisione di tassazione 2019 per stabilire anche la RIPAM 2021. RI 1 sostiene

poi che la Cassa abbia erroneamente ritenuto la sostanza (quota parte) che in

realtà non sussisteva più nella decisione di tassazione 2019 (che considera un

importo di CHF - 121'762). D’avviso del ricorrente la Cassa avrebbe quindi

dovuto determinare una sostanza pari a 0 e non l’importo di CHF 20'081 come ha

fatto. L’assicurato, per sé e per l’UR che rappresenta, contesta anche il fatto

che non siano stati ritenuti interessi passivi in deduzione dell’importo del

reddito per stabilire il RD, ciò che dovrebbe essere ammesso come avvenuto per

la RIPAM 2020. D’avviso di RI 1 l’importo della RIPAM che dovrebbe essergli

riconosciuto non assomma a CHF 2'422,80 ma a CHF 6'294.

1.6. Il 10 febbraio 2021 (doc. II)

l’atto è stato notificato all’amministrazione per la formulazione delle proprie

osservazioni al ricorso e per la presentazione dell’incarto. La Cassa, il 1°

marzo 2021 (doc. III), ha ribadito la sua decisione evidenziando come, per la

RIPAM 2020, ha ritenuto, rispetto all’anno da sussidiare, una diminuzione dei

redditi e, quindi, la necessità di determinare il diritto alla RIPAM al di

fuori della tassazione applicabile. Ciò non è il caso invece per la RIPAM 2021.

La Cassa ha, come evidenzia nella sua risposta di causa, verificato

l’eventualità di una possibile riduzione del reddito da lavoro dell’UR rispetto

al dato desunto dalla tassazione 2018 applicabile alla RIPAM 2021, ritenendo i

redditi conseguiti, già dedotti degli oneri sociali, in CHF 77'697,90, cifra

che supera di poco la somma dei redditi stabiliti nella tassazione 2018. Da qui

la procedura ordinaria mediante l’applicazione della tassazione 2018 che impone

di ritenere la sostanza e l’assenza di deduzione per interessi passivi.

L’amministrazione segnala poi che “per il calcolo del reddito accertato al netto

dei contributi sociali obbligatori, le deduzioni <Ass. LAINFC> e <Ass.

indennità malattia> (presenti del conteggio __________) non sono state

computate, poiché non rientrano nell’elenco delle deduzioni previste all’art.

31 LCAMal”. La Cassa ha richiamato i lavori preparatori, e meglio il

Messaggio 6264 del 15 settembre 2009, secondo cui “Non sono … spese

vincolate e non sono dunque da dedurre dal calcolo del reddito disponibile

semplificato le spese per oneri e contributi assicurativi facoltativi … (siccome)

costituiscono una scelta individuale” di utilizzo del reddito.

1.7. La risposta di causa è stata

trasmessa all’assicurato per conto dell’UR con l’assegnazione del termine di

legge per nuovamente esprimersi e per formulare la sua richiesta di nuove prove

(doc. IV del 2 marzo 2021). Il 9 marzo 2021 il ricorrente ha ribadito la sua

tesi, confermando che la Cassa ha ritenuto, per determinare il diritto alla

RIPAM 2020 dell’unità di riferimento da lui rappresentata, la tassazione 2019 e

non quella del 2017. Egli ribadisce quindi che ciò dovrebbe avvenire anche per

la RIPAM 2021.

in diritto

in ordine

2.1. A norma dell’art. 76 cpv. 1 e

2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito),

contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima

legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento,

ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono impugnabili

al Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su reclamo da

parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni è quindi competente a esaminare i ricorsi in materia di riduzione

dei premi dell’assicurazione contro le malattie (materia di competenza

cantonale come rammenta la dottrina). Affinché il ricorso sia ricevibile la

decisione deve essere resa dall’amministrazione interessata (la Cassa cantonale

di compensazione - Ufficio delle prestazioni) a seguito del reclamo

dell’assicurato.

In concreto il ricorso è

emanato contro la decisione emessa su reclamo il 28 gennaio 2021, è datato 8

febbraio, ed è stato consegnato alla posta il medesimo giorno, le motivazioni,

le argomentazioni e le conclusioni sono chiare. L’impugnativa appare ricevibile

in ordine e deve essere analizzata nel merito.

nel merito

2.2. Il tema della riduzione dei

premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM

l’acronimo è utilizzato sia nei lavori preparatori che dall’amministrazione nei

suoi allegati) è retto norme dalla Legge Cantonale di applicazione della LAMal

(LCAMal qui di seguito), complesso normativo che, con vigenza dal 2012, ha

subito modifiche sostanziali e rilevanti. In particolare il titolo IV della

legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno

2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297) e ciò in conseguenza alla presentazione

del Messaggio 6264 del 15 settembre 2009 da parte del Consiglio di Stato e dei

lavori parlamentari che ne sono seguiti.

Il legislatore ha previsto

un nuovo sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato degli

art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale. La

precedente normativa aveva infatti mostrato talune lacune e, soprattutto, la

novella tende ad ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale valuti

con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5

giugno 2000 (in questo senso il Messaggio15 settembre 2009 del Consiglio di

Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a pagina 7, ed

il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del l’8

giugno 2010 a pagina 1, per maggiori dettagli si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi dell’assicurazione

malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364], edita da Schulthess

Verlag Zurigo, 2016, capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare il Consiglio di

Stato, con il disegno di legge, e il Parlamento, promulgando le norme, hanno

voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti dalla Laps e

quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base per la

determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del reddito

disponibile, maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale. D’altro

canto l’esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente

considerare il contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una

valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera

restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento

definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

Le nuove norme tendono a

conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla

realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa

capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle

loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli

effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della

reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di

base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce

la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

Il Cantone gode, nella

concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio

margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici,

op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare

capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed è vincolato in particolare da quanto impone

l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni

riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti

in periodo di formazione (oltre all’obbligo d’informazione della popolazione in

merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra

Cantoni ed assicuratori). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i

potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di

condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come

rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I

343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non solo fissare le procedure

ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.

Con le norme introdotte

nel 2012 uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire “una

maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in

modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in

funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di

eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i

cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente

alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio

medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del

sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che

dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc.

cit.).

Importante è qui rilevare

che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di legge, l’esecutivo

cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in parte la cerchia

dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto sociale per certe

fasce di assicurati.

2.3. Il Cantone accorda le

riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie

(art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta

accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli

assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari

all’AVS ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli

assicurati tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio

inoltrata entro la fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è

richiesto. Se la data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è

versato dal 1° gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni

per l’aiuto sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è

tardiva e formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede

quello di competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via ordinaria

è dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione della

richiesta.

Per la determinazione

della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del

premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento. L'unità di

riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale

(art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi

sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza

stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per

l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché senza

figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati

nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno

esistenziale definito dalla Laps.

Il premio medio di

riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla RIPAM, è

costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena descritto e

del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore,

ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio

di Stato determina annualmente il premio medio di rifermento per ogni singola

categoria di assicurati prevista dalla LAMal.

Alla base del diritto alla

riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai

dati accertati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni

singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAM). La legge

rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di

accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati

relativi al periodo fiscale determinante. Analogamente al reddito la sostanza

viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di Stato nel

suo annuale decreto, con la precisazione però che va reintegrata la sostanza

donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo (art. 30 a

LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla situazione che

emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione o cessione in usufrutto.

Il regolamento di applicazione della legge (RLCAM) 29 maggio 2012 all’art. 16,

prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione avvenga prima o durante il

periodo fiscale determinante), nel calcolo del reddito di riferimento vengano

considerati i valori di sostanza antecedenti la rinuncia. I dati registrati

nella tassazione fiscale prima della donazione o della cessione in usufrutto

sono riportati anche sui periodi fiscali successivi e il rispettivo ammontare è

ridotto annualmente di CHF 10'000.--.

L’art. 31 LCAMal definisce

il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma di tutti i redditi

dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un quindicesimo della

sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale, contrariamente al diritto

previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia. Dall’importo così

calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.

2.4. Il sistema da ultimo in

vigore prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è

accordato l’importo (normativo) massimo della prestazione sociale (art. 34

LCAMal), limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di

trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione di reddito

della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti”

(Rapporto DSS pag. 31; su questi aspetti si veda: Ranzanici, op.cit., capitolo 15, p. 476 e ss.). Questo

contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole tipologie di

differenziazione per l’importo massimo della prestazione.

Con le modifiche a partire

dalla RIPAM 2015 il legislatore ha quindi introdotto il nuovo concetto di

reddito disponibile massimo (Ranzanici,

op. cit., capitolo 15.2. p. 474 e ss., in particolare 15.2.2.p. 476). Per tale

norma la riduzione dei premi è accordata sino al raggiungimento di un reddito

disponibile massimo che, per le UR senza figli, è definito con la formula di

calcolo seguente:

RDM

= costante del 3,4 x 50% del limite di fabbisogno Laps senza computo della

pigione.

Se dell'UR fanno parte dei

figli la formula diviene ancor più complessa per cui:

RDM

= [costante del 3,9 + 1 – (n° dei figli) / 10] x 50 % del limite di

fabbisogno Laps senza computo della pigione.

Le due formule adottate

dal legislatore appaiono ermetiche. Esse fanno riferimento ai valori ritenuti

all’art. 10 Laps (considerato per il suo 50%), e ritengono due valori costanti

del 3,4 e del 3,9. Le costanti sono determinate annualmente dal Consiglio di

Stato (art. 40 lett. c LCAMal).

Nel corso dei lavori

preparatori (Messaggio 6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della

Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997), l’esecutivo

cantonale ha precisato di avere voluto inserire nella legge un “limite

esplicito … (che) non dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo

parametro consente … di non far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del

numero dei beneficiari, nei redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi

di cassa malati.

Il RDM interessa

ovviamente le fasce alte di reddito, di modo che la sua introduzione equivale a

prevedere dei criteri di esclusione … per queste situazioni reddituali” (Messaggio

citato, p. 13).

Posto il principio di

fissare un reddito disponibile massimo il Messaggio ha indicato la volontà di

sostenere maggiormente le persone con figli a carico: “Dopo vari

approfondimenti d’impatto sulle differenti tipologie di UR, si ritiene di dover

considerare maggiormente le UR con figli a carico, perciò le famiglie

monoparentali e biparentali, piuttosto che le persone sole o le coppie senza

figli” (Messaggio citato, p. 13).

Da queste considerazioni è

nata la scelta di proporre due formule di calcolo diverse e due diversi

parametri per determinare il RDM, a dipendenza della presenza di figli. Sono

quindi state proposte una costante del 3.4 per le persone sole e le coppie

senza figli computabili, e del 3.9 in caso di presenza di figli. Sempre nel suo

messaggio (p. 13) il Consiglio di Stato ha considerato che la riduzione dei

premi: “è una prestazione coordinata ai sensi della Laps …, il RDM è

calcolato come un multiplo del 50% del limite di RDLaps; per le UR con figli il

multiplo aumenta in funzione del numero di figli”.

Per la determinazione

della costante l’esecutivo ha presentato nel Messaggio (p.14 e 15) specifiche

tabelle di verifica dell’impatto del calcolo ed ha considerato come il “valore

delle costanti … influenza l’importo del RDM: tanto minore è il valore della

costante, (quanto) minore è … l’importo del RDM e, di conseguenza, diminuisce

anche il numero dei beneficiari con redditi alti”. La Tabella 2 (fonte IAS)

illustra i limiti di reddito massimo disponibile per tipologia di unità di

riferimento secondo la modifica di legge proposta (e poi accettata il 3

novembre 2014) e il sistema precedente, con una chiara diminuzione dei redditi

massimi, più elevata per le coppie e le famiglie monoparentali.

In sostanza le costanti

scelte dal Parlamento, e che, come indicato, il Consiglio di Stato è abilitato

a determinare per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal,

sono il frutto di una valutazione operata dal legislatore e che ha considerato

redditi e composizione dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei

quali la riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori)

rispetto al passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto

sociale non solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.

2.5. Come anticipato, per

determinare il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si

deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata

partendo dai dati fiscali) che si determina partendo dal reddito lordo

riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di

tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte

della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.

L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui

l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali

necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di

principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni

dall’assicurato medesimo o tramite terzi (v. Ranzanici,

op. cit., capitolo 14.8. p. 387 e ss.)

Il RDS è stato fissato

considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per

quanto attiene i redditi computabili sia per quel che riguarda le spese ammesse

in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle

operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM.

Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito disponibile

di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli assicurati”,

ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente dalla sua fonte,

ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va

aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza netta secondo la LT,

senza imputazione di franchigia alcuna).

Dai lavori preparatori

discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora

l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo

determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS

(si veda Ranzanici, op. cit., n.

826, p. 433, capitolo 14.8.6). Come rammentato nelle STCA 36.2016.130-131 del

15 marzo 2017; 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011,

36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4

febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di

tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le

prime come: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni

tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è

vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. È possibile

scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa

contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve

innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto

concerne i contributi delle assicurazioni sociali". L’amministrazione

prescinde (così come il Giudice) dai dati fiscali in casi eccezionali, che

ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio

2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007

all’art. 31 RegLCAMal). In tali costellazioni è eseguito un nuovo calcolo

autonomo indipendente dalla decisione di tassazione. Sia l’amministrazione sia

il Tribunale cantonale delle assicurazioni se non dati gli estremi del

regolamento (art. 14) debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata

dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.

Dall’importo del reddito

complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente

riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e completa

sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli importi

ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione della

Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il Rapporto

DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra essere stato quello della

necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il premio di

riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito

si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI,

IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali

(secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000) nonché le spese per interessi

passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo massimo di CHF

3'000). Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per

le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese

mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal) o

ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e p. 437 e ss. note 833

e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le

deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia

non possono essere considerate.

Secondo le norme vigenti

la spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e

dimostrata dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000. L’accento

è posto sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e

riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La

deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa

parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i

proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18).

La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al

favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il

valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello

reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del

riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF

3'000.00 al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari (si

veda anche: Ranzanici, op. cit.,

n. 790 e 800 e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).

2.6. Per completezza va rammentato

ancora che, per fissare l’importo della riduzione del premio da riconoscere

agli assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65 cpv. 1

LAMal), l’importo normativo della RIPAM accertato in base alle norme va

ulteriormente moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.10. p.

448 e ss.). L’art. 37 LCAMal prevede che il coefficiente cantonale di

finanziamento, ossia quanto il Cantone deve finanziare dell’importo normativo

del premio, determina di converso la quota, basata sul premio medio di

riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o dell’UR interessata.

2.7. Come indicato la Cassa

prescinde dal rifarsi ai dati previsti nella tassazione di riferimento quando

gli stessi non siano attuali in seguito a eventi specificatamente previsti dal

regolamento di applicazione della LCAMal. In particolare (come evocato nella

STCA 36.2019.52 del 26 agosto 2019) in situazione di vedovanza rispettivamente

divorzio, cessazione dell’attività lavorativa e modifica del reddito. Non

invece nell’ipotesi di un incremento delle spese (STCA 36.2020.20 del 1° giugno

2020).

L’art. 14 RLCAMal prevede,

al suo capoverso 1, l’obbligo (per l’imposizione voluta dall’esecutivo

cantonale con l’espressione: “Il reddito di riferimento è determinato sulla

scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi”)

per l’amministrazione di procedere alla determinazione del diritto alla

riduzione dei premi senza far capo ai valori ritenuti nella tassazione, in caso

di

" a) persone

soggette all’imposta alla fonte e persone soggette

all’obbligo d’assicurazione

svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o

dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate

in Svizzera;

b) persone

domiciliate che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione

fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo

fiscale determinante;

c) persone

sole conformemente all’art. 11 capoverso 1 che hanno iniziato un’attività

lucrativa dopo avere terminato la prima formazione;

d) decesso del coniuge o del partner registrato;

e) divorzio o

separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione

domestica registrata;

f) cessazione

totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento,

infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento

professionale.”

Il regolamento (art. 14

cpv. 2) prevede poi altre ipotesi in cui, a richiesta dell’assicurato o

dell’UR, il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione

finanziaria e familiare più recente. Le ipotesi sono le seguenti:

" 2La

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG accerta, su richiesta, i dati

necessari per il calcolo del reddito di riferimento al di fuori o in assenza

della tassazione fiscale determinante in caso di:

a) cessazione

parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g)

del capoverso 1;

b) diminuzione

delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle

assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al

relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

c) diminuzione

del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori

oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla

tassazione fiscale determinante;

d) diminuzione

degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione

fiscale determinante;

e) diminuzione

importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale

determinante, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per

necessità primarie proprie.”

La norma prevede

ulteriormente che:

" (…)

3Nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso

di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), i

dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione fiscale cresciuta in

giudicato al momento dell’istanza.

4I dati necessari nelle evenienze di cui ai

capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è

recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

5Per le persone non residenti in Svizzera,

assicurate obbligatoriamente in Svizzera in ragione degli Accordi bilaterali

CH/CE o della Convenzione istitutiva dell’AELS, di cui alla lett. a) del

capoverso 1, si richiamano le disposizioni federali specifiche relative al

calcolo del reddito determinante.”

In particolare, dunque,

nell’ipotesi della diminuzione del reddito conseguito comunicato

all’amministrazione la Cassa procede alla determinazione del diritto alla

riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali, accertando il reddito

da ultimo conseguito dai membri che compongono l’unità di riferimento.

2.8. Va indicato che per l’anno 2021,

l’esecutivo cantonale ha fissato le basi di calcolo nel Decreto esecutivo per

l’applicazione delle riduzioni di premio LAMal del 14 ottobre 2020 secondo cui

il periodo fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento è

la classificazione dell’imposta cantonale per l’anno 2018. Il premio medio di

riferimento per gli adulti assomma a CHF 6’019 mentre per i minorenni è di CHF 1’390.

La costante per il calcolo del reddito disponibile massimo per un’unità senza

figli è del 3.8 e per un’unità con figli è del 4.7.

2.9. In concreto la Cassa ha

proceduto mediante l’applicazione del metodo ordinario per l’accertamento del

diritto alla RIPAM dell’UR siccome non adempiuti i presupposti delle norme

precedentemente citate, in particolare l’art. 14 RLCAMal che si analizzeranno

più avanti. La circostanza è contestata da RI 1 e ciò alla luce di quanto

avvenuto per la RIPAM 2020 per la quale, a fronte di una diminuzione dei

redditi da lavoro intervenuta, la Cassa aveva proceduto a determinare

autonomamente il reddito e ciò al di fuori dei parametri fiscali.

Occorre qui ritenere,

analogamente a quanto avviene nel sistema fiscale e proprio per l’ancoraggio

della RIPAM ai valori considerati annualmente dalle autorità fiscali, che la

procedura di riduzione dei premi è annuale e unica per ogni anno. La Cassa deve

apprezzare, per ogni specifico periodo di sussidio, gli elementi che deduce

dalle decisioni di tassazione applicabili di ogni periodo fiscale,

conformemente alla legge, e senza essere vincolata da sue eventuali decisioni

adottate precedentemente su questioni analoghe e riferito ad altri anni di

sussidio.

La Cassa non è quindi

vincolata, per le decisioni in materia di RIPAM relative agli anni successivi,

a quanto da essa stessa ritenuto in decisioni relative ad anni precedenti

siccome il suo procedere fondato su dati accertati dall’autorità fiscale

annualmente nelle decisioni di tassazione del periodo di riferimento (art. 40

LCAMal). Dal canto suo, per costante prassi, (anche) l’autorità fiscale non è

vincolata dalle decisioni adottate nei periodi fiscali precedenti. In ambito

fiscale la costante giurisprudenza del Tribunale federale ha escluso che un

ricorrente possa pretendere di ottenere un trattamento più favorevole

appellandosi al principio della buona fede (art. 9 Cost. fed.). Il diritto

tributario è caratterizzato dal principio della legalità, non meno di quanto

avvenga per la materia qui in discussione. In virtù di ciò l’autorità di

tassazione è tenuta ad apprezzare gli elementi imponibili di ogni periodo

fiscale conformemente alla legge e senza essere vincolata da sue eventuali

decisioni adottate precedentemente su questioni analoghe. Le decisioni di

tassazione non implicano pertanto di principio alcuna assicurazione per

notifiche ulteriori (cfr. sentenza 2C_260/2008 del 6 agosto 2008, in RtiD

I-2009 n. 20t, consid. 4.2; sentenza 2P.250/2004 del 13 giugno 2005, in RtiD

II-2005 n. 10t, consid. 6.3; sentenza 2P.173/2002 del 7 febbraio 2003, in RDAT

II-2003 n. 15t, consid. 5.3; sentenza 2A.62/1997 del 3 maggio 1999, in: ASA 69

p. 793, consid. 2).

In concreto, senza

indicarlo esplicitamente, sembra che il ricorrente invochi la violazione della

sua buona fede siccome la Cassa avrebbe applicato un sistema diverso tra le

RIPAM 2020 e 2021 pur essendo la sua situazione economica sostanzialmente la

medesima dopo l’acquisizione immobiliare non ancora intervenuta nel periodo di

tassazione 2018 al contrario di quanto invece appare dalla tassazione 2019.

2.10. Il principio

della buona fede, sancito dall'art. 9 Cost. fed., tutela la legittima fiducia

dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa e gli permette in

particolare di esigere che l'amministrazione rispetti le promesse fatte e che

non si contraddica. Così, un'informazione o una decisione erronea possono

obbligare l'amministrazione a concedere a un amministrato un vantaggio

contrario alla legge se le seguenti condizioni cumulative sono riunite:

" 1. l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti

di

determinate persone;

2.

l'autorità ha agito entro i limiti della propria competenza o comunque è

supposta avere agito entro tali limiti;

3.

l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'inesattezza

dell'informazione ricevuta;

4.

facendo affidamento sull'informazione ricevuta egli ha preso delle

disposizioni non reversibili senza pregiudizio;

5.

da quando l'informazione è stata resa non è intervenuta una modifica del

quadro giuridico (DTF 131 II 627 consid. 6.1 pag. 636, 130 I 26 consid. 8.1

pag. 60 e rispettivi rinvii).”

La tutela

della buona fede non presuppone tuttavia sempre l'esistenza di un'informazione

o di una decisione sbagliate. Il diritto alla tutela della buona fede può così

anche essere invocato con successo in presenza, semplicemente, di

rassicurazioni o di un comportamento dell'amministrazione suscettivi di fare

nascere nell'amministrato determinate aspettative (DTF 111 Ib 116 consid. 4

pag. 124; cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni K 19/99

del 17 settembre 1999, in RAMI 1999 no. KV 97 pag. 525 consid. 4b). In tale

evenienza, tuttavia, l'assicurato non può, conformemente all'art. 3 cpv. 2 CC,

prevalersi della propria buona fede se, nonostante i dubbi che si imponevano,

non ha agito con la diligenza richiesta dalle circostanze (RAMI 1999 no. KV 97

pag. 525 consid. 4b).

2.11. In concreto la buona fede

dell’assicurato non può essere ritenuta. Da un lato, come evidenziato sopra, le

decisioni di RIPAM, non diversamente da quelle fiscali, sono rese per ogni anno

di riferimento e si fondano su condizioni differenti determinate mediante

decreto esecutivo dal Coniglio di Stato. In concreto quindi il quadro giuridico

tra la RIPAM 2020 e la RIPAM 2021 è certamente diverso già solo per la

tassazione di riferimento decisa dall’esecutivo cantonale. D’altro canto non

emerge dagli atti che il ricorrente abbia, facendo affidamento sul

comportamento della Cassa riferito alla RIPAM 2020, preso delle disposizioni

non reversibili senza pregiudizio.

2.12. Il comportamento

dell’amministrazione per la determinazione della RIPAM 2020 appare del tutto

corretto, lo stesso ricorrente non lo ha contestato in quanto tale. La Cassa, a

fronte di una modifica dei redditi intervenuta successivamente alla tassazione

di riferimento per la RIPAM 2020 rispetto all’anno da sussidiare, ha operato le

verifiche puntuali e, ammessa tale riduzione, ha determinato il diritto alla RIPAM

per l’anno 2020 sui nuovi redditi conseguiti e in base alla sostanza

determinata in base all’ultima tassazione disponibile.

Come rilevato in

precedenza, se dati i presupposti dell’art. 14 RLCAMal, d’ufficio (cpv. 1)

rispettivamente a richiesta dell’assicurato interessato (cpv. 2), l’amministrazione

determina il diritto alla RIPAM al di fuori dei parametri fiscali applicabili.

Nella costellazione della RIPAM 2020 del ricorrente è stato possibile, alla

Cassa, accertare una riduzione del reddito stabilito dall’autorità fiscale nel

2017 (in effetti per la RIPAM 2020 il Consiglio di Stato ha fissato, con

decreto esecutivo del 6 novembre 2019, quale periodo fiscale per l’accertamento

del reddito disponibile di riferimento le classificazioni dell’imposta

cantonale per l’anno 2017) e il reddito conseguito nell’anno da sussidiare. La

Cassa ha quindi, come già indicato, accertato il nuovo e più recente reddito

conseguito e ritenuto la sostanza emergente dall’ultima tassazione emessa

(2019), ossia una sostanza nulla. Ciò ha permesso all’assicurato, per sé e per

l’UR da lui rappresentata, di conseguire una RIPAM superiore a quello

riconosciuto per il 2021.

Da questo RI 1 non può

certo dedurre il diritto a vedere accertato il diritto alla RIPAM 2021 sulla

base dei medesimi parametri rispettivamente al di fuori della decisione di

tassazione applicabile.

2.13. Occorre ora verificare se

l’amministrazione abbia operato correttamente ritenendo un reddito conseguito

nell’anno da sussidiare non inferiore a quello ritenuto nel periodo della

tassazione di riferimento.

Per il 2021 la Cassa, a

fronte delle lamentele del qui ricorrente mosse alla decisione di RIPAM con cui

sarebbe stato riconosciuto un importo non sufficientemente alto, ha verificato

Fatti

i nuovi e più recenti redditi conseguiti dall’UR. In maniera non contestata dal

ricorrente questo importo non è inferiore al reddito oggetto della decisione di

tassazione 2018. Infatti il reddito IC 2018 assomma a CHF 77'444 come

rettamente ritenuto dalla Cassa (doc. 5). I redditi da ultimo conseguiti

dall’UR (doc. 5) derivano dall’attività svolta presso __________ e dalla __________.

Per questa azienda il salario netto versato in mani di RI 1 è di CHF 5'476,75.

La Cassa non ha però considerato in deduzione, dal lordo, l’importo

dell’indennità malattia e quello dell’assicurazione infortuni complementare

(CHF 23.77 + CHF 11,88 = CHF 35,65). Questo importo è stato aggiunto al netto

versato siccome ritenuto spesa non vincolata, la somma di CHF 5'476,75 mensili

versati al signor RI 1 è quindi divenuta di CHF 5’512,40 (x 13 versamenti

annui).

A questa cifra è stato

aggiunto il guadagno annuo (CHF 6'000) derivato dall’attività svolta per la

sagl. La cifra è stata correttamente ritenuta superiore, anche se di poche

centinaia di franchi, ai redditi fissati nella tassazione di riferimento (CHF

77'444).

La Cassa ha correttamente

ripreso gli importi dell’assicurazione complementare infortuni e quelli

relativi alle indennità per malattia siccome non vincolati da obbligo legale ma

determinati liberamente (ancorché verosimilmente imposti contrattualmente) dall’assicurato.

In merito alle spese vincolate deducibili si faccia riferimento alla dottrina (Ranzanici, op. cit., n. 802 e ss. p. 422

e alla giurisprudenza cantonale ivi riportata e commentata; in particolare le

STCA 36.2012.68, in re D., del 23 luglio 2012 e 36.2012.14, in re F., del 3

settembre 2012 [pubblicata in RtiD 2013 I 44 e ss.] nonché il Messaggio 6264

citato p. 15).

2.14. Alla luce del mancato adempimento

dei presupposti dell’art. 14 cpv. 2 RCAMal, implicitamente invocato dall’UR con

il ricorso, la Cassa ha correttamente applicato il sistema ordinario per

determinare il diritto alla RIPAM, considerando cioè la tassazione 2018,

disponibile, e ritenendone i valori in essa riportati.

In sostanza per l’IC i

redditi complessivi sono fissati in CHF 77'444 e la sostanza netta è

determinata in CHF 301'213. Ne discende che la quota di CHF 20'081

(arrotondata) va ritenuta quale reddito (1/15). I redditi complessivi lordi da

Considerandi

considerare sono di CHF 97'525 da cui dedurre i PM e le spese professionali

(non invece gli interessi passivi siccome non ritenuti in quella tassazione), e

quindi CHF 13'426 + CHF 4'000 = 17'426 per giungere a un RD di 80'099.

Correttamente la Cassa ha

applicato la formula dell’art. 32a cpv. 3 LCAMal che così recita:

" Per le

UR con figli, il reddito disponibile massimo è definito come segue: RDM =

[costante del 4.7 + (1 - (n. figli) / 10)] x 50% del limite di fabbisogno,

senza computo della pigione, ai sensi della Laps applicabile all’unità di

riferimento.”

Concretamente il reddito

massimo sussidiabile dell’art. 32a LCAMal per un’UR quale quella del ricorrente

è di CHF 91'632,80 (RDM) come al calcolo seguente:

RDM = {4.7 + [1 – (1/10)]} x 50% di CHF 32'726 =

91'632,80

Da quanto precede discende

che il diritto alla RIPAM 2021 dell’UR ricorrente è da stabilire mediante

l’applicazione dell’ulteriore formula dedotta dall’art. 35 LCAMal, ossia:

[ PMR - (PMR x RD2) ].

RDM2

Il risultato di questo

calcolo dovrà essere di seguito moltiplicato per il quoziente di finanziamento

cantonale (oggi fissato al 76,5%).

Ritenuto il premio medio

di riferimento dell’UR fissato in CHF 13'426 (ossia CHF 6'018 del premio adulti

x 2 assommato al premio del minorenne di CHF 1'390) si ha:

[13'426 – (13’426

x 80'0992)] = 2'422.86

91'632,802

Importo che va arrotondato

a CHF 2'422,90 e suddiviso come correttamente ha fatto la Cassa (circostanza

questa comunque non contestata dal ricorrente)

2.15

Da quanto precede emerge che

la Cassa ha operato correttamente e la decisione emessa su reclamo va

confermata con il respingimento del ricorso.

La procedura, cui non sono

applicabili le norme della Legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali per quanto impone l’art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal secondo cui “Le

disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del

diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) … non sono applicabili ai seguenti

settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a

e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all’articolo 66”, è

gratuita e non sono percepite, conseguentemente, tasse e spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso formulato in

data 8 febbraio 2021 da RI 1, __________, è respinto.

2. Non si percepiscono tasse e

spese e non sono attribuite ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti