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Decisione

36.2022.10

Disdetta del contratto di assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia. Il datore di lavoro fa valere un errore essenziale. In concreto i presupposti per riconoscere l'errore essenziale non sono adempiuti

25 aprile 2022Italiano34 min

l’assicuratore ha rifiutato di riattivare il rapporto assicurativo poiché __________

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2022.10

cs

Lugano

25 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2022 di

RI 1

rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 17 gennaio 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1961, titolare

di una ditta individuale di rivestimento di pavimenti, nel corso del 2007 ha

concluso un’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia

presso CO 1 (di seguito: CO 1), optando, dal 2016, per assicurare il gruppo di

persone denominato “il personale” (doc. 3 e 51).

1.2. Il 22 ottobre 2019 RI 1 ha

licenziato, con effetto al 31 dicembre 2019, causa mancanza di lavoro, il suo

unico dipendente, __________, nato nel 1980, aiuto piastrellista (doc. 7).

1.3. In data 27 novembre 2019 RI 1

ha informato CO 1 che __________, alle proprie dipendenze dal 2 novembre 2011

(cfr. doc. 6 e doc. 52/1), era inabile al lavoro al 100% a causa di malattia dal

21 novembre 2019 (doc. 6).

1.4. CO 1, dopo aver versato

inizialmente le indennità pattuite ed aver sottoposto l’interessato ad una visita

medica fiduciaria ad opera del dr. med. __________, FMH anestesiologia, membro

FMH terapia interventistica del dolore, che ha posto la diagnosi di lesione al

menisco mediale ginocchio sinistro e di voluminosa borsite prerotulea destra

cronicizzata (doc. 10), in data 15 gennaio 2020 ha informato RI 1 che la

problematica sarebbe stata da annunciare alla __________, vista la dinamica

dell’evento (doc. 9; mentre scendeva le scale ha avvertito un forte dolore al

ginocchio sinistro).

1.5. Il 26 marzo 2020 CO 1 ha

chiesto alla __________, che nel frattempo ha assunto il caso, comunicandolo

sia a RI 1 che a __________ (doc. 14), il rimborso delle indennità versate dal

21 novembre 2019 al 29 febbraio 2020 (fr. 12'856.50).

1.6. Il 30 marzo 2020 RI 1 ha

autorizzato la __________ a versare le prestazioni direttamente a __________

dal mese di aprile 2020 (doc 27).

1.7. Con e-mail del 16 giugno 2020

RI 1 ha chiesto ad CO 1 di “[…] volerci esonerare dal pagamento del premio

assicurativo (secondo semestre) in quanto non abbiamo dipendenti. Le previsioni

attuali non prevedono nessuna assunzione […]” (doc. 15).

1.8. Il 30 novembre 2020 un

funzionario di CO 1 ha scritto a __________, consulente previdenziale e

aziendale di __________, consulente finanziario diplomato IAF, consulente di RI

1, affermando che “il cliente in oggetto ci ha indicato che dall’01.07.2020

Fatti

i salari saranno a CHF 0.-. Potresti per cortesia [sic] se dobbiamo chiudere il

contratto o se intende assumere personale?” (doc. 16).

1.9. Il 30 dicembre 2020 __________

ha comunicato all’assicuratore che “[…] finalmente ho parlato con i clienti

che mi hanno detto che il contratto può essere chiuso visto che non intendono

assumere nessuno” (doc. 16).

1.10. L’11 gennaio 2021 CO 1 ha scritto

a RI 1 affermando che “come da comunicazione del suo consulente __________

sig. __________, confermiamo la chiusura della polizza in oggetto con effetto

31 dicembre 2020” (doc. 17).

1.11. Il 13 gennaio 2021

l’interessato ha chiesto all’assicuratore di inviargli la dichiarazione dei

salari in forma cartacea per l’anno 2020, affermando che “dal primo di marzo

2020 non ho più nessun operaio alle mie dipendenze. È mia intenzione continuare

da solo data la situazione venutasi a creare. Come mi devo comportare con la

fattura in oggetto” (doc. 18). Il 30 gennaio 2021 l’interessato ha

compilato la dichiarazione delle somme salariali per l’indennità malattia dal

01.01.2020 al 31.12.2020, indicando un salario di fr. 10'089 (doc. 5).

1.12. In data 10 febbraio 2021

l’assicuratore ha informato RI 1 che sulla base della dichiarazione della somma

salariale presentata vi è un saldo a suo favore, per l’anno 2020, di fr. 994,

che gli sarebbe stato versato nei prossimi giorni (doc. 19).

1.13. Il 19 febbraio 2021 la moglie

di RI 1 ha telefonato ad CO 1 informandola che l’infortunio di __________ “si

è chiuso al 18.2.2021” e che quest’ultimo ha informato che “da maggio

dell’anno scorso ha avuto un malore e ha ancora problemi adesso (testa)”.

Dalla nota scritta da una funzionaria dell’assicuratore figura anche che: “Il

DL chiede se ha ancora diritto alle prestazioni per la malattia: assicurato

licenziato, ho detto che dobbiamo c.que vedere x i termini di protezione. Tra

l’altro loro hanno disdetto il contratto con noi il 31.12.2020, non hanno più

dipendenti e lavora solo il marito” (doc. 20).

1.14. Con raccomandata del 9

settembre 2021 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto ad CO 1 la

riattivazione della copertura assicurativa, affermando che “[…] il mio

cliente ha disdetto la polizza assicurativa per la sua ditta individuale per il

31 dicembre 2020 credendo in totale buona fede che non avrebbe avuto più alcun

dipendente a far tempo da tale data (errore essenziale). Questa decisione è

stata presa dopo che CO 1 aveva chiesto al signor RI 1 cosa intendesse fare

della polizza assicurativa malattia conclusa con la stessa. CO 1 era a

conoscenza che vi era ancora un dipendente presso la ditta individuale del

signor RI 1 poiché l’assicurazione aveva corrisposto prestazioni di

assicurazione malattia al lavoratore prima che questo venisse preso a carico

della __________ per un infortunio. Ciò nonostante, ha fatto pressione al mio

mandante affinché prendesse una decisione in merito alla polizza […]” (doc.

43).

1.15. Con scritto del 2 ottobre 2021

l’assicuratore ha rifiutato di riattivare il rapporto assicurativo poiché __________

era stato licenziato con effetto al 31 dicembre 2019 e la copertura

assicurativa era stata disdetta con effetto al 31 dicembre 2020 (doc. 44).

1.16. Con decisione del 1° dicembre

2021 (doc. 46), confermata dalla decisione su opposizione del 17 gennaio 2022

(doc. 51), l’assicuratore ha confermato la fine della relazione contrattuale

con effetto al 31 dicembre 2020.

1.17. Il 18 febbraio 2022 CO 1 ha

inoltrato a __________ un’offerta di libero passaggio nell’assicurazione

facoltativa d’indennità giornaliera LAMal (doc. 53).

1.18. RI 1, rappresentato dall’avv. RA

1, è insorto al TCA contro la predetta decisione su opposizione, chiedendone

l’annullamento e domandando il rinvio degli atti all’assicuratore affinché

ripristini la polizza assicurativa sottoscritta da RI 1 dal 1° gennaio 2021

(doc. I).

Il ricorrente afferma di

aver concluso il 28 ottobre 2011 un contratto di lavoro con __________ quale

piastrellista semi qualificato al 100%. Con effetto dal 1° gennaio 2018 il

grado di occupazione è stato ridotto al 90%. Il 22 ottobre 2019 il contratto di

lavoro è stato sciolto con effetto al 31 dicembre 2019 a causa della forte

concorrenza nel campo dell’edilizia.

Dal 21 novembre 2019 __________

è inabile a causa di un infortunio professionale al ginocchio sinistro occorso

a inizio settembre 2019. CO 1 ha versato le prestazioni fino al 26 marzo 2020,

quando la __________ ha ripreso il caso, pagando le indennità dal 21 novembre

2019 al 18 febbraio 2021.

Dal 19 febbraio 2021 la __________

ha ritenuto __________ completamente abile al lavoro.

RI 1 sostiene che la prova

della disdetta del contratto assicurativo non esiste e, malgrado gli obblighi

incombenti all’assicuratore, __________ non ne è stato informato, né vi è stata

una comunicazione in merito al libero passaggio nell’assicurazione individuale.

Del resto le condizioni

generali d’assicurazione prevedono un periodo di disdetta di tre mesi, mentre

il consulente ha disdetto il contratto il 30 dicembre 2020 per il 31 dicembre

2020.

Il ricorrente afferma di

non aver contestato la chiusura del contratto poiché in buona fede pensava di

non avere più nessuno alle sue dipendenze, anche perché non aveva conoscenza

della malattia di __________.

L’insorgente precisa che

ai sensi dell’art. 30 del Contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa

delle piastrelle e dei mosaici e delle pietre naturali ed artificiali vi è

l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare la perdita di salario per

malattia dei propri dipendenti e che il periodo di protezione per il

licenziamento in caso di malattia o infortunio è di 240 giorni, per cui il

contratto di lavoro non poteva terminare il 31 dicembre 2019.

Nel formulario di

conguaglio inviato alla commissione paritetica cantonale l’8 gennaio 2021, il

datore di lavoro ha indicato che __________ era assicurato presso la __________

e che dopo 360 giorni il caso per lui era chiuso. Nessuno, da parte

dell’autorità cantonale, ha controllato tale circostanza.

Il ricorrente evidenzia

che solo nel febbraio 2021 ha appreso che da maggio 2020 __________, mentre era

ancora inabile al lavoro per l’infortunio, ha cominciato ad avvertire forti

sbalzi di pressione con capogiri ed episodi di mancamenti e malori.

Egli afferma di aver “disdetto

la polizza assicurativa, dopo aver ricevuto una chiamata dal suo consulente

assicurativo signor __________, sotto influenza di un errore essenziale” (doc.

I, pag. 10). “Nel caso concreto l’errore attiene alla dichiarazione fatta da

parte del signor RI 1, a seguito della richiesta di CO 1, di disdire la polizza

di assicurazione malattia per il 31 dicembre 2020” (doc. I, pag. 10). Rendendosi

conto di aver commesso un errore essenziale (art. 24 CO) nel disdire la

polizza, poiché pensava di non avere alcun dipendente, RI 1 ha cercato un

dialogo con l’assicuratore malattia, chiedendo, invano, il ripristino della

copertura assicurativa.

L’insorgente evidenzia

inoltre, con riferimento all’art. 30 LPGA, che __________ pensava che la __________

avrebbe comunicato tutto ad CO 1.

Egli, quali prove, cita il

proprio interrogatorio formale, quello di sua moglie __________ e quello di __________.

1.19. Con risposta del 7 marzo 2022

l’assicuratore propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove

necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).

1.20. In data 18 marzo 2022 il

ricorrente ha prodotto nuove prove (doc. VI), su cui l’assicuratore si è

espresso il 24 marzo 2022 (doc. VIII). Lo scritto è stato trasmesso

all’insorgente il 25 marzo 2022 per conoscenza (doc. IX).

in diritto

Considerandi

in ordine

2.1

La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la

decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della

contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26

maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF

8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016

consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164;

DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza

ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

In concreto, oggetto della

decisione su opposizione impugnata è il rifiuto di riattivare il contratto di

assicurazione contro la perdita di guadagno sottoscritto da RI 1 per il

personale della sua ditta e disdetto con effetto al 31 dicembre 2020 (cfr. pag.

8, punto 12, decisione su opposizione impugnata, doc. 51: “In buona

sostanza, l’oggetto della vertenza è stabilire se CO 1 ha correttamente

respinto la richiesta di riattivazione della polizza no. __________

perfezionata tra CO 1 ed il signor RI 1, __________, validamente disdetta con

effetto 31 dicembre 2020”).

Ne segue che

ogni censura esulante dall’oggetto della decisione su opposizione impugnata è

irricevibile.

In particolare non è

oggetto della presente procedura né accertare se __________ è incapace al

lavoro in seguito ad una malattia, che il ricorrente fa risalire al maggio

2020, né stabilire se __________ ha diritto ad indennità giornaliere a causa di

malattia sulla base del contratto di assicurazione collettiva per perdita di

guadagno (sul tema cfr. DTF 125 V 112 e art. 10.1-10.5 CGA).

nel merito

2.2

Per

quanto concerne l'assicurazione facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67

LAMal prevede che:

"

1.

Le persone domiciliate in Svizzera o che vi

esercitano un'attività lucrativa e aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65

anni possono stipulare un'assicurazione d'indennità giornaliera con un

assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso 1 o 3 LVAMal.

2.

Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per

l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie.

3.

L'assicurazione

d'indennità giornaliera può essere stipulata nella forma d'assicurazione

collettiva. Le assicurazioni collettive possono essere stipulate da:

a. datori di lavoro, per sé stessi e per i

propri dipendenti;

b. associazioni di datori di

lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i dipendenti dei

loro membri;

c. associazioni di dipendenti, per i propri

membri."

Ai sensi dell’art. 71 cpv. 1

LAMal l’assicurato che esce dall’assicurazione collettiva perché cessa di

appartenere alla cerchia degli assicurati definita dal contratto oppure perché

quest’ultimo è disdetto, ha diritto al trasferimento nell’assicurazione individuale

dell’assicuratore. Se nell’assicurazione individuale l’assicurato non assicura

prestazioni più elevate, non possono essere formulate nuove riserve e

dev’essere mantenuta l’età d’entrata determinante nel contratto collettivo.

L’art. 71 cpv. 2 LAMal prevede

che l’assicuratore deve provvedere affinché l’assicurato sia informato per

scritto in merito al suo diritto di passare all’assicurazione individuale. Se

omette questa informazione, l’assicurato rimane nell’assicurazione collettiva.

L’assicurato deve far valere il diritto di passaggio entro tre mesi dal

ricevimento della comunicazione.

Secondo l'art. 72 cpv. 1 LAMal,

gli assicuratori stabiliscono l'ammontare dell'indennità giornaliera assicurata

d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione. Essi possono limitare la copertura

alla malattia e alla maternità.

L’art. 72 cpv. 1bis LAMal

prevede che le prestazioni assunte sono collegate al periodo di incapacità

lavorativa.

A norma dell'art. 72 cpv. 2

LAMal, il diritto all'indennità giornaliera è dato qualora la capacità

lavorativa dell'assicurato sia ridotta di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per

quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce il terzo giorno che segue

quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del diritto alle prestazioni può

essere differito mediante corrispettiva riduzione del premio.

Qualora per il diritto all'indennità

giornaliera sia stato convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore

di lavoro è tenuto a versare il salario, questo termine può essere dedotto

dalla durata minima di riscossione.

L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede

che l'indennità giornaliera va pagata, per una o più malattie, durante almeno

720.

giorni compresi nell'arco di 900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non

è applicabile.

In caso di incapacità lavorativa

parziale è pagata una corrispondente indennità giornaliera ridotta per la

durata di cui al capoverso 3. È mantenuta la protezione assicurativa per la

capacità lavorativa residua (art. 72 cpv. 4 LAMal).

Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal,

qualora l'indennità giornaliera sia ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta

l'articolo 78 della LAMal e l'articolo 69 LPGA, l'assicurato colpito da

incapacità lavorativa ha diritto a 720 indennità giornaliere complete. I

termini relativi alla concessione delle indennità giornaliere sono prolungati

in funzione della riduzione.

Va ancora rammentato che,

conformemente a quanto stabilito in DTF 125 V 112 nell’assicurazione

d’indennità giornaliera ai sensi dell’art. 67 e seguenti LAMal non sussiste un

obbligo legale per l’assicuratore di continuare a versare prestazioni dopo lo

scioglimento del rapporto assicurativo per eventi verificatisi in precedenza;

restano riservate convenzioni contrarie contenute nel contratto d’assicurazione

(individuale o collettivo).

2.3

Nel caso di specie

l’insorgente ha sottoscritto un‘assicurazione collettiva d’indennità

giornaliera secondo la LAMal, denominata __________, che prevede il versamento

dell’80% del salario effettivo per una durata delle prestazioni di 720 giorni

nell’arco di 900 giorni ed un periodo di attesa di 0 giorni per caso (doc. 3).

Nella polizza valida dal 2016 al 2018 figurava quale gruppo di persone

assicurate “il personale” (doc. 3).

Secondo l’art. 10.1 delle

condizioni generali d’assicurazione (CGA), edizione 1° gennaio 2007,

applicabili in concreto (cfr. art. 43 CGA edizione 1° maggio 2021 da cui emerge

che fino a tale data non erano state emesse altre CGA [“Le presenti

Condizioni generali d’assicurazione (CGA) per l’assicurazione collettiva

d’indennità giornaliera sono state emanate dagli organi competenti di CO 1 ed

entrano in vigore il 1° maggio 2021. Esse sostituiscono le Condizioni generali

d’assicurazione (CGA) per l’assicurazione collettiva d’indennità giornaliera __________

secondo la LAMal, nell’edizione del 1° gennaio 2007”; doc. 4), la copertura

assicurativa si estingue per tutte le persone assicurate con lo scioglimento

del contratto collettivo (doc. W).

Ai sensi dell’art. 10.2

CGA il contratto collettivo d’assicurazione cessa in caso di disdetta (lett. a),

in caso di fallimento del contraente (lett. b), in caso di trasferimento

all’estero della sede dell’azienda (lett. c), in caso di cessazione

dell’attività aziendale (lett. d), al momento del passaggio di proprietà (lett.

e).

Secondo l’art. 10.3 CGA per

i singoli assicurati la copertura assicurativa si estingue con l’uscita della

cerchia delle persone assicurate o con la cessazione del rapporto di lavoro con

il contraente (lett. a), con il raggiungimento o con il compimento dei 65 anni

d’età (lett. b), non appena la continuazione della copertura assicurativa è

garantita da un altro assicuratore in base ad un accordo di libero passaggio

(lett. c), con il decesso della persona assicurata (lett. d).

L’art. 10.4 CGA prevede

che per le persone assicurate che sono incapaci al lavoro o al guadagno al

termine dell’assicurazione, il diritto a prestazioni resta salvaguardato per il

caso in corso nell’ambito delle disposizioni contrattuali (continuazione della

prestazione). Con il raggiungimento della capacità al lavoro completa si

estingue il diritto alla continuazione delle prestazioni.

Ai sensi dell’art. 10.5

CGA la continuazione delle prestazioni secondo il par. 10.4 non trova

applicazione se il contratto viene continuato presso un altro assicuratore che,

in base ad un accordo di libero passaggio, deve garantire il proseguimento

della corresponsione delle indennità giornaliere.

Per l’art. 11 CGA il

contratto può essere disdetto dal contraente oppure dall’assicuratore al

raggiungimento della data di scadenza indicata nella polizza ed in seguito alla

fine di un anno assicurativo. La disdetta deve avvenire per iscritto e

pervenire all’assicuratore, rispettivamente al contraente, con un anticipo di

almeno tre mesi. L’anno assicurativo inizia alla scadenza principale indicata

nella polizza.

2.4

In concreto le parti sono

concordi nel ritenere che il contratto è stato disdetto con effetto al 31

dicembre 2020 dal ricorrente, per il tramite del consulente assicurativo, __________,

consulente previdenziale e aziendale di __________, consulente finanziario

diplomato IAF (cfr. doc. S: “[…] Il mio cliente ha disdetto la polizza

assicurativa per la sua ditta individuale per il 31 dicembre 2020 credendo in

totale buona fede che non avrebbe avuto più alcun dipendente a far tempo da

tale data (errore essenziale) […]”; cfr. anche ricorso, doc. I, pag. 10: “Il

signor RI 1 ha

disdetto la polizza assicurativa, dopo aver ricevuto una

chiamata dal suo consulente assicurativo signor __________, sotto influenza di

un errore essenziale”).

Tant’è che dopo aver

ricevuto la conferma dello scioglimento del contratto da parte di CO 1 (doc.

17), l’insorgente non l’ha contestato, ma si è limitato a chiedere l’invio

della dichiarazione dei salari 2020 in forma cartacea, poi compilata il 30

gennaio 2021 (doc. 5).

A questo proposito va

rammentato che la LAMal non prevede norme relative alla disdetta del contratto

e che normalmente sono le condizioni generali d’assicurazione che regolano

questo aspetto (cfr. Häberli Christoph/Husmann David, in: Krankentaggeld,

versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, Berna 2015, pag. 111).

Sussidiariamente possono essere applicate per analogia le norme del CO.

La circostanza che nel

caso di specie le CGA prevedono un periodo di disdetta di tre mesi (cfr. art.

11.

CGA) non è rilevante, poiché le parti, se d’accordo tra di loro, possono

mettere fine ad un contratto senza preavviso

(Häberli Christoph/Husmann

David, in Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, Berna

2015, p. 111; art. 115 CO).

Anche il fatto che ai

sensi dell’art. 30 del Contratto collettivo di lavoro nel ramo della posa delle

piastrelle e dei mosaici e delle pietre naturali ed artificiali vi è l’obbligo

per il datore di lavoro di assicurare la perdita di salario per malattia dei

propri dipendenti non è d’aiuto all’insorgente, non essendo un impedimento allo

scioglimento del contratto. L’assenza di una copertura assicurativa non

concerne l’assicuratore ma semmai il rapporto tra datore di lavoro e lavoratore

ed eventuali mancanze possono essere fatte valere dal lavoratore nelle sedi

competenti nei confronti del datore di lavoro che potrà semmai essere ritenuto

responsabile per l’assenza di una copertura adeguata (cfr. Häberli Christoph/Husmann

David, Krankentaggeld, versicherungs- und arbeitsrechtliche Aspekte, Berna

2015, pag. 99: “Das Bundesgericht hat eine solche Haftung in einem Fall

bejaht, wo im Arbeitsvertrag ohne weitere Einschränkungen eine

Krankentaggeldversicherung mit Leistungsdauer von 730 Tagen per Krankheitsfall

versprochen wurde. Der Arbeitnehmer dürfe mangels eines Vorbehalts darauf

vertrauen, dass die Leistungen während der vereinbarten Dauer auch nach

Beendigung des Arbeitsverhältnisses erbracht würden. Ebenso kann sich eine

Haftung des Arbeitgebers ergeben, wenn ein anwendbarer GAV eine

Taggeldversicherung mit Nachleistung verlangt”).

Per lo stesso motivo,

l’asserita assenza di intervento da parte della commissione paritetica

cantonale quando l’insorgente ha trasmesso il formulario di conguaglio l’8

gennaio 2021, non concerne l’assicuratore. D’altra parte la mancata offerta di

libero passaggio nell’assicurazione individuale, nel frattempo trasmessa a __________

(doc. 53), non riguarda il datore di lavoro ma il suo dipendente ed esula dalla

vertenza (cfr. consid. 2.1).

Accertato che il contratto

di assicurazione contro la perdita di guadagno è stato sciolto con effetto al

31.

dicembre 2020, resta da esaminare se il ricorrente può far valere un errore

essenziale nel disdire il contratto, poiché riteneva di non avere più

dipendenti (cfr. anche doc. I, pag. 7: “[…] Il ricorrente ha creduto, sotto

influenza di errore, che non versando lo stipendio al signor __________, egli

non aveva più dipendenti”).

2.5

Gli art. 23 e seguenti CO (“vizi

del contratto”) non sono applicabili direttamente nell’ambito del diritto

pubblico: quale espressione di principi giuridici generali, vanno tuttavia

presi in considerazione nella misura in cui le normative si rivelano adeguate

(STF 8C_22/2014 del 3 aprile 2014, consid. 6.2; STF 9C_90/2013 del 2 maggio

2013, consid. 4.1.1; STF 1A.64/2005 del 25 maggio 2005, consid. 2.3.1; cfr.

anche STF K 96/04 del 3 novembre 2004, consid. 4.2.3; DTF 105 Ia 207, consid.

2c; DTF 98 V 255).

2.6

Giusta l'art. 23 CO il

contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale.

Per l'art. 24 cpv. 1 CO

l'errore è essenziale specialmente nei seguenti casi:

1.

quando

la parte in errore abbia avuto di mira un contratto diverso da quello al quale

ha dichiarato di consentire;

2.

quando

la volontà della parte in errore fosse diretta ad un'altra cosa, o, trattandosi

di contratto conchiuso in considerazione di una determinata persona, fosse

diretta ad una persona diversa da quella da essa dichiarata;

3.

quando

la parte in errore abbia promesso o siasi fatta promettere una prestazione di

un'estensione notevolmente maggiore o minore di quella cui era diretta la sua

volontà;

4.

quando

l'errore concerne una determinata condizione di fatto, che la parte in errore

considerava come un necessario elemento del contratto secondo la buona fede nei

rapporti d'affari.

Non è invece essenziale

l'errore che concerne solo i motivi del contratto (cpv. 2). Semplici errori di

calcolo non infirmano la validità del contratto, ma devono essere rettificati

(cpv. 3).

Per l’art. 26 cpv. 1 CO la

parte, che prevalendosi del proprio errore si sottrae agli effetti del

contratto, è tenuta al risarcimento dei danni pel mancato contratto, ove

l’errore derivi da sua colpa, salvo che l’altra parte l’abbia conosciuto o

dovuto conoscere. Il giudice può concedere un maggior risarcimento, quando

l’equità lo richieda (cpv. 2).

L'art. 31 cpv. 1 CO

prevede che il contratto viziato da errore, dolo o timore si considera

ratificato, se, nel termine di un anno, la parte per la quale non è

obbligatorio non abbia notificato all'altra, che essa non intende mantenerlo o

non abbia chiesto la restituzione della fatta prestazione. Per il cpv. 2 il

termine decorre nel caso di errore o di dolo dal momento in cui furono

scoperti, e, nel caso di timore, dal momento in cui è cessato.

La ratifica di un

contratto viziato da dolo o timore non esclude per sé stessa l'azione del

risarcimento del danno (cpv. 3).

2.7

In una sentenza K 96/04 del 3

novembre 2004, il Tribunale federale ha dovuto chinarsi sul caso di un

assicurato che era al beneficio di indennità giornaliere per malattia e che

aveva disdetto il contratto d’assicurazione collettiva ritenendo che le

prestazioni sarebbero state versate anche in caso di scioglimento del

contratto.

Nel caso giudicato dal

Tribunale federale le parti erano concordi nel ritenere che l’assicurato dopo

aver ricevuto, nel mese di ottobre 2001, la polizza valida dal 1° gennaio 2002,

si è recato presso l’agenzia dell’assicuratore affermando che stava pagando dei

premi senza ricevere alcuna prestazione in cambio e di voler disdire questo

inutile obbligo di pagamento (consid. 3: “[…] Dieser unnützen

Zahlungverpflichtung wolle er sich entledigen […]”).

La funzionaria ha di

conseguenza stralciato l’assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di

malattia dalla polizza. Dopo un periodo di riflessione l’assicurato ha apposto

la sua firma sotto lo stralcio dell’assicurazione ed ha ritornato la polizza

all’assicuratore, il quale ha accettato la disdetta per il 31 gennaio 2002.

Dopo la comunicazione dell’assicuratore

al rappresentante dell’insorgente circa le indennità giornaliere ancora da

versare fino al termine della validità del contratto, il ricorrente si è rivolto

alla Cassa malati affermando di non voler sciogliere il contratto e facendo

riferimento ad uno scritto del 19 settembre 2001 dove l’assicuratore aveva

assicurato che avrebbe versato le indennità giornaliere.

Pensando che era inutile

continuare a pagare i premi dell’assicurazione contro la perdita di guadagno,

poiché l’evento era già accaduto, aveva disdetto l’assicurazione per il 31

gennaio 2002. Per l’insorgente questa manifestazione di volontà aveva un senso

solo se le prestazioni per il caso già intervenuto continuavano ad essergli

versate. Egli non poteva prevedere che la disdetta lo avrebbe messo in una

situazione peggiore e non era mai stato informato circa gli effetti negativi

della sua disdetta.

All’assicurato, l’Alta

Corte, al consid. 4.2.3, ha rammentato che nella misura in cui invoca un errore

essenziale ai sensi degli art. 24 e seguenti CO per motivare la nullità della

disdetta, il suo ricorso è destinato all’insuccesso. Infatti l’errore circa le conseguenze

dello scioglimento del contratto costituiscono un errore di diritto irrilevante

(“Soweit der

Beschwerdeführer unter Berufung auf einen rechtserheblichen Irrtum (Art. 23 ff. OR) die Ungültigkeit seiner Kündigung begründen

will, dringt er ebenfalls nicht durch. Denn nach den zutreffenden Erwägungen

der Vorinstanz ist der Irrtum über die Wirkungen der Kündigung ein

unbeachtlicher Rechtsirrtum.”, sottolineatura del redattore). Sarebbe stato possibile per

l’assicurato ottenere senza alcun problema le informazioni necessarie circa gli

effetti della disdetta contrattuale. A maggiore ragione ritenuto che in

concreto esiste numerosa giurisprudenza in merito, considerato inoltre che il

ricorrente era rappresentato (“Es wäre dem (im Übrigen rechtskundig

vertretenen) Beschwerdeführer ohne weiteres möglich und zumutbar gewesen, sich

im Vorfeld die notwendigen Informationen über die Auswirkungen der

Vertragsauflösung zu beschaffen (vgl. Schmidlin, Kommentar zum Schweizerischen

Privatrecht [Berner Kommentar], Das Obligationenrecht, Band VI, 1. Abteilung,

Allgemeine Bestimmungen, 2. Teilband, Unterteilband 1b, Mängel des

Vertragsabschlusses, Bern 1995, N 366 zu Art. 23/24 OR). Dies gilt umso mehr,

als die publizierte Rechtsprechung zu ähnlich gelagerten Fällen zahlreich ist

(vgl. etwa BGE 125 V 112, 105 V 286 Erw. 3 [zum KUVG, wobei das Inkrafttreten

des KVG bezüglich der Leistungspflicht nach Auflösung des

Versicherungsverhältnisses keine Änderung bewirkte; BGE 125 V 117 Erw. 3c]; SVR

1998.

KV Nr. 5 S. 13 Erw. 3 mit Hinweisen; RKUV 1995 Nr. K 957 S. 14 Erw. 4b mit

Hinweisen und insbesondere das damals bereits im Internet zugängliche Urteil M.

vom 28. Februar 2001, K 171/98, später publiziert in: SVR 2002 KV Nr. 2 S. 5).”

Il Tribunale federale ha

ribadito il concetto nella STF 4A_523/2014 del 12 febbraio 2015 al consid. 4.4

(“[…] Wie dargelegt (vgl. E.

2.3.2) unterlag die Beschwerdegegnerin nach Auffassung der Vorinstanz einem

Grundlagenirrtum hinsichtlich der Durchsetzbarkeit ihrer Ansprüche.

Dieser Irrtum sei hervorgerufen worden durch die von der Beschwerdeführerin

kommunizierte Haltung, einen Systemwechsel vorzunehmen und künftig keine

Abgangsentschädigungen mehr zu bezahlen. Beim Fassen eines Vergleichs lässt sich

eine Partei durch die Einschätzung einerseits der Tatsachenlage und

andererseits der Rechtslage leiten. Sowohl tatsächliche wie rechtliche Umstände

kommen daher im Hinblick auf eine Irrtumsanfechtung in Betracht (BGE 118 II 58 E. 3 S. 63 mit Hinweisen; Gauch/Schluep/Schmid, Schweizerisches

Obligationenrecht Bd. I, 10. Aufl. 2014, Rz. 939; Eugen Bucher, Schweizerisches

Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 2. Aufl. 1988, S. 414 Fn. 68 unter Hinweis

auf die insofern gleiche Rechtslage nach § 779 BGB; Peter Marburger, in: J. von

Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 2009, N. 71 zu § 779 BGB).

Auf die von der Rechtsprechung getroffene Unterscheidung, wonach ein Irrtum

über die Rechtslage dann unwesentlich ist, wenn er nur die Rechtsfolgen der

getroffenen Vereinbarung betrifft (BGE 118 II 58 E. 3 S. 63 mit Hinweis;

zustimmend: Wolfgang Wiegand, in: ZbJV 130, 1994, S. 275. Kritisch zur

deutschen Rechtsprechung, welche § 779 BGB ebenfalls nicht anwendet, wenn der

Rechtsirrtum eine sog. reine Rechtsfrage betrifft: Peter Marburger, a.a.O., N.

71.

zu § 779 BGB), braucht hier nicht weiter eingegangen zu werden. […]”).

Nella, da ultimo, citata

DTF 118 II 58 il Tribunale federale ha stabilito che l’errore concernente il

diritto ad un congedo maternità non è essenziale (“[…] L'erreur peut consister, comme dans le cas

particulier, en la méconnaissance d'une situation juridique (ATF 113 II 27

consid. 1); l'erreur de droit ne sera toutefois pas essentielle si elle

n'affecte que les effets juridiques du contrat conclu (Heiz, Grundlagenirrtum,

thèse Zurich 1985, p. 63; KOLLY, Der Grundlagenirrtum nach Art. 24 OR: Rechtsprechung des Bundesgerichts, thèse

Fribourg 1978, p. 59/60). Le Tribunal fédéral a ainsi nié le caractère

essentiel de l'erreur commise par des coopérateurs qui s'étaient engagés comme

débiteurs solidaires d'un crédit accordé à la société en croyant faussement

être ainsi libérés de l'obligation d'effectuer des versements supplémentaires

envers la coopérative (ATF 79 II 272ss). En revanche, la jurisprudence a admis

l'erreur de droit essentielle dans le cas d'un superficiaire qui s'était trompé

sur le nombre de maisons pouvant être édifiées sur une parcelle; l'erreur

portait en effet sur la valeur économique de l'objet du contrat (ATF 96 II 101

ss). En l'espèce, l'erreur invoquée touche aux incidences pécuniaires d'une

résiliation intervenant à telle date plutôt qu'à telle autre. Conformément aux

principes rappelés ci-dessus, il s'agit d'une erreur sur les effets accessoires

de l'acte, soit d'une simple erreur sur les motifs qui ne permet pas à la

demanderesse de se soustraire à la convention passée en février 1990 (art. 24 al. 2 CO).”).

Sul tema cfr. anche Schmidlin, Berner Kommentar, Das

Obligationenrecht, Allgemeine Bestimmungen, Mängel des Vertragsabschlusses,

Berna 2013, n. 429 – 433 ad art. 23/24 e Schwenzer/Fountoulakis, Basler

Kommentar, Obligationenrecht I, 7a edizione, 2020, n. 17-18 ad art. 24.

2.8

In concreto l’insorgente

afferma che, credendo di non avere dipendenti (a suo dire: errore essenziale ai

sensi degli art. 23 e seguenti CO), avendo sciolto il contratto di lavoro con __________,

poteva tranquillamente disdire il contratto d’assicurazione contro la perdita

di guadagno in caso di malattia senza alcuna conseguenza per quest’ultimo.

Nella

misura in cui l’insorgente, invocando un errore essenziale, ossia l’assenza di

dipendenti, vuole motivare la nullità della disdetta, non può essere seguito.

Infatti un errore che porta sugli effetti dello scioglimento del contratto non

è rilevante (STF K 96/04 del 3 novembre 2004, consid. 4.2.3). L’errore invocato

concerne infatti le conseguenze pecuniarie di una disdetta intervenuta, secondo

il datore di lavoro, troppo presto. Si tratta di un errore relativo agli

effetti accessori dell’atto (il dipendente potrebbe non essere più coperto e

potrebbe non aver più diritto a prestazioni), ossia un semplice errore sui

motivi che non permette all’assicurato di annullare la disdetta data per fine

dicembre 2020 (cfr. STF K 96/04 del 3 novembre 2004 e DTF 118 II 58).

Del

resto la disdetta è avvenuta per il tramite di un suo rappresentante, consulente

previdenziale e aziendale di __________ e consulente finanziario diplomato IAF (cfr.

doc. I, pag. 3: “[…] Nel corso dell’autunno 2020 CO 1 ha chiesto al

consulente assicurativo __________ del signor RI 1 […]”, sottolineatura

del redattore) e l’insorgente poteva di conseguenza senza particolari problemi informarsi

presso di lui circa le conseguenze della disdetta del contratto (cfr. STF K 96/04 del 3 novembre 2004, consid. 4.2.3). Ciò vale a maggior ragione nel caso

di specie laddove vi è ampia giurisprudenza in merito (cfr. STF K 96/04 del 3

novembre 2004, consid. 4.2.3, con rinvio alla DTF 125 V 112; 105 V 286).

Del

resto nessuno meglio del ricorrente poteva conoscere la situazione della sua

società.

Il

contratto assicurativo va di conseguenza considerato validamente disdetto.

2.9

Infine,

va evidenziato che la circostanza secondo cui, ai sensi dell’art. 30 LPGA,

sarebbe spettato alla __________ notificare l’asserita malattia di __________ all’assicuratore

malattie non può essere opposta ad CO 1 e va semmai sollevata nei confronti

dell’assicuratore contro gli infortuni.

Ne

segue che la decisione su opposizione impugnata merita conferma.

2.10

Nel

suo ricorso l’insorgente chiede il proprio interrogatorio formale, oltre a

quello di sua moglie e di __________.

Questo

Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove giacché i fatti alla base

della presente vertenza sono stati provati tramite la documentazione prodotta

dalle parti e non contestata nel suo contenuto.

L’interrogatorio

formale delle persone citate dall’insorgente non modificherebbe l’esito della

vertenza, ritenuto inoltre che la questione da risolvere è prettamente giuridica

(cfr. consid. 2.7 e 2.8).

Va

qui rammentato che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice,

in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato

(valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove

(cfr. STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31

maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF

9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno

2017.

consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF

9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9),

senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e

sentenza ivi citata).

Inoltre,

per quanto concerne l’audizione stessa del ricorrente, va rilevato che per l'art.

6.

n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un

termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale

costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei

suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che

gli venga rivolta.

Nel

campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a

prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF

8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).

Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg.

consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed

ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere

principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF

8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico

dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una

richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura

ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid.

2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019,

8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre

2017.

consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1°

settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF

9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).

Una semplice richiesta di assunzione di

prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si

traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di

prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale

sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di

interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non

bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013

consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).

L’Alta

Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica

fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in

particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF

127.

V 491; STF 8C_504/2010 succitata).

In

proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA

38.2018.39

del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.

Nella

presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale

-, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un

pubblico dibattimento, ma ha chiesto l’assunzione di una nuova prova.

Ora, come visto nei

considerandi precedenti la documentazione prodotta in sede processuale è

esaustiva e non necessita di alcun complemento.

Del

resto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, il ricorrente ha potuto far valere

le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio

2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il

proprio giudizio (valutazione anticipata

delle prove; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio

2022, consid. 3.2; STF 8C_139/2019 del

18.

giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.;

STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).

L’audizione

dell’assicurato si rivela, pertanto, superflua.

2.11

L’art. 61 lett. a LPGA, nel tenore in vigore fino al 31

dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di

regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese

di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento

temerario o sconsiderato.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 16 febbraio 2022 e pertanto si applica il nuovo

diritto.

Il Tribunale federale, in

una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…)

eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a

LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata

per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo

di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai

Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone

in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o

soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N

329.

segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di

applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo

causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127

Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I

241.

consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz

über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209

ad art. 61 LPGA).”

Nel Cantone Ticino vige

tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 9C_13/2022 del 16

febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022 consid. 5; STF

8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3.; Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Ne

discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso, nella misura in

cui è ricevibile, è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti