36.2022.11
Indennità giornaliere per malattia LCA. Per determinare il valore litigioso le pretese di natura finanziaria vanno quantificate. Con la petizione l'attrice, malgrado rappresentata da un legale, non ha quantificato la pretesa creditoria in denaro. Doveva almeno indicare un valore minimo.Inammissibile
13 giugno 2022Italiano24 min
55 cpv. 2 CPC sono fatte salve le disposizioni di legge concernenti l'accertamento
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2022.11
TB/IR
Lugano
13 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 23 febbraio 2022 di
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
rappr. da: RA 2
in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. Nel 2021 AT 1, 1968, era attiva per
20 ore alla settimana come ausiliaria di pulizie per conto di __________ e in
quanto tale era assicurata contro la perdita di guadagno in caso di malattia
per il tramite del proprio datore di lavoro presso CV 1 (doc. 1).
1.2. L'assicuratore per perdita di
guadagno ha assunto il caso di malattia dell'assicurata insorto il 18 febbraio
2021 versandole le indennità giornaliere di malattia dal 20 febbraio 2021 (doc.
2).
A seguito della visita medica effettuata dall'assicurata il 30
settembre 2021 (doc. B) presso lo specialista in chirurgia generale dr. __________
a cui l'ha inviata, il 6 ottobre 2021 (doc. 3) CV 1 l'ha informata che dalla
valutazione è risultato non più proponibile né esigibile, a titolo definitivo,
lo svolgimento della sua attività abituale di ausiliaria di pulizie, mentre
appariva favorevole e verosimile un reintegro in un'attività lucrativa adatta
al suo stato di salute. Per tale motivo, per permetterle di intraprendere le
misure necessarie per trovare una nuova occupazione, l'assicuratore malattia le
avrebbe versato le indennità giornaliere al 100% ancora fino al 6 gennaio 2022.
Dopodiché, il caso sarebbe stato ritenuto liquidato.
1.3. Le contestazioni dell'interessata
del 10 novembre 2021 (doc. C) concernenti, in particolare, lo svolgimento della
visita medica per conto dell'assicuratore malattia, sono state sottoposte al
diretto interessato, il dr. med. __________ e a seguito delle sue precisazioni
il 17 novembre 2021 (doc. D) CV 1 ha confermato la sua precedente presa di
posizione.
1.4. Con petizione del 23 febbraio 2022
(doc. I) AT 1, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto al TCA, in via
principale, di condannare CV 1 a versarle "perlomeno
le indennità giornaliere dal 06 gennaio 2022" e, in via
secondaria, di convocare le parti a un'udienza per discutere il caso e per
organizzare una perizia giudiziaria. L'attrice ha ricordato di lamentare da due
anni dolore persistente nella regione cervicale che si irradiava all'arto
superiore destro con deficit alla mano destra. Le indagini radiologiche
effettuate hanno portato alla necessità di un'operazione chirurgica, che ha
avuto luogo il 21 giugno 2021, con un decorso post operatorio regolare (doc. B
pag. 3).
La visita medica avvenuta per conto dell'assicuratore non è durata
1 ora e 25 minuti come indicato dal dr. med. __________, tanto che lo stesso
perito, confrontato con questa lamentela, ha poi precisato che l'anamnesi è
durata 35-40 minuti, ciò che, secondo l'attrice, dimostrerebbe la bontà della
sua tesi, ovvero che la visita è stata superficiale ed approssimativa, non
approfondita, al solo scopo di non riconoscerle delle indennità giornaliere. Lo
stesso perito ha definito che l'incapacità lavorativa del 100% nell'attività
abituale era da ritenere continuativa e definitiva, mentre in attività adeguata
la capacità lavorativa era del 100% dal 1° novembre 2021 (doc. B pag. 9). Parte
attrice ha contestato come il medico che l'ha visitata abbia potuto, "con certezza ed a quello stadio", definire
un recupero così pronunciato in un lasso di tempo così breve, non essendo
peraltro ancora stata iniziata alcuna cura fisioterapica, visto che le sessioni
hanno preso avvio nel novembre 2021 (doc. E).
Anche il dr. med. __________, curante, ha segnalato il 29 novembre
2021 (doc. F) che malgrado il buon decorso post-operatorio persistevano dei
deficit che erano già presenti nel contesto pre-operatorio e che dunque sarebbe
stato difficile dopo tanti mesi recuperare completamente con una soluzione
chirurgica. Era perciò opportuno iniziare con un trattamento fisioterapico e
ancora il 17 dicembre 2021 (doc. G) il fisioterapista ha indicato che l'assicurata
necessitava di un ciclo da 10 sedute di fisioterapia manuale e di 10 sedute di
fisiochinesiterapia di rieducazione posturale.
Considerato che la valutazione del medico fiduciario risultava
lacunosa perché si è basata su una visita di soli 35-40 minuti prima che l'interessata
intraprendesse il percorso riabilitativo, a dire di quest'ultima la perizia non
può essere ritenuta sufficiente per giustificare la presa di posizione dell'assicuratore
convenuto.
L'attrice ha osservato di essere disposta a reintegrarsi nel mondo
del lavoro, sebbene sia stata licenziata, ma prima deve stabilizzare il suo
stato di salute, essendo tuttora inabile al lavoro al 100% e avendo appena
iniziato il percorso di recupero. La sospensione dell'erogazione delle
indennità dal 6 gennaio 2002 non è pertanto giustificata.
1.5. Nelle osservazioni del 14 marzo
2022 (doc. III) la CV 1, patrocinata dall'avv. RA 2, ha chiesto la reiezione
della petizione rilevando di avere riconosciuto all'attrice il versamento di
indennità giornaliere dal 20 febbraio 2021 a causa di alterazioni discali
multiple in un quadro degenerativo con impronta marcata sul canale spinale a
livello C5-C6. A seguito della valutazione svolta su sua richiesta, il 30
settembre 2021, dal dr. med. __________, che ha ritenuto una piena capacità
lavorativa dal 1° novembre 2021 in attività adatta allo stato di salute dell'attrice,
l'assicuratore malattia ha informato l'interessata che le avrebbe versato le
indennità giornaliere fino al 6 gennaio 2022 per permetterle di intraprendere
le misure necessarie per trovare una nuova occupazione adeguata. Alla luce di
ciò la convenuta ha contestato integralmente le pretese dell'attrice e di
dovere indennità successivamente al 6 gennaio 2022. D’avviso dell’assicuratore
la valutazione svolta dal professionista incaricato sarebbe completa e priva di
contraddizioni. L’assicuratore si è, perciò, opposta alla richiesta
dell’attrice di ottenere una valutazione peritale giudiziaria del suo stato di
salute e della sua capacità lavorativa.
1.6. Il 5 aprile 2022 (doc. VI) si è
tenuta l'udienza di discussione alla sola presenza dell’attrice siccome la
patrocinatrice di parte convenuta ha giustificato la sua assenza, a posteriori
(doc. VIII), indicando di essere stata ammalata quel giorno. L’udienza ha
comunque avuto luogo e il relativo verbale è stato successivamente trasmesso
all’assicuratore, tramite l’avv. RA 2, per la formulazione di eventuali
osservazioni, ritenuta la disponibilità del Tribunale di ripetere l’atto
qualora fosse stato richiesto. Nel corso dell'udienza l’attrice ha indicato che
il giorno successivo, ossia il 6 aprile 2022, si sarebbe sottoposta ad una
visita di valutazione richiesta dall’assicuratore IG dell’altro datore di
lavoro della signora AT 1.
1.7. L'11 aprile 2022 (doc. VIII) l’avv.
RA 2, per conto della CV 1, ha osservato che l'inabilità lavorativa attestata
da un medico non è sufficiente per riconoscere delle prestazioni, avendo l'assicurata
l'obbligo di ridurre il danno e quindi l'assicuratore può imporre un cambio di
attività in attività esigibile, come prevede la giurisprudenza citata. L'assicuratore
si è confermato quindi nelle sue osservazioni e non ha postulato lo svolgimento
di una nuova udienza.
1.8. L'attrice ha prodotto, il 20 aprile
2022 (doc. X/1), il conteggio delle indennità giornaliere percepite dal 20 al
28 febbraio 2021 e il 5 maggio 2022 (doc. XI) il rapporto 18 aprile 2022 (doc.
H) relativo alla valutazione eseguita dal dr. med. __________ per conto dell'altro
assicuratore perdita di guadagno della signora AT 1, __________. L’avv. RA 2 si
è espressa in merito il 10 maggio 2022 (doc. XIII) rilevando che la valutazione
del dr. med. __________ giunge alle medesime conclusioni della perizia del dr.
med. __________. Questi rapporti medici considerano l'attrice totalmente abile (100%)
dal 1° novembre 2021 in attività confacenti. La patrocinatrice
dell’assicuratore ha quindi chiesto la reiezione della petizione.
1.9. Con
scritto del 23 maggio 2022 il giudice delegato ha indicato alle parti la
chiusura dell’istruttoria di causa preannunciando loro che sarebbe stata
indetta un’udienza finale salvo loro esplicita rinuncia (doc. XV). Entrambe le
parti, con scritti del 2 giugno 2022 (doc. XVI e XVII), hanno rinunciato a
ulteriormente esprimersi, all’allestimento di arringhe o all’indizione di
un’udienza.
considerato in diritto
2.1. Secondo
la costante giurisprudenza del Tribunale federale, le assicurazioni d'indennità
giornaliera, che coprono la perdita di guadagno in caso di malattia, rientrano
fra le assicurazioni complementari (STF 4A_12/2016 del 23 maggio 2017; STF 4A_304/2012
del 14 novembre 2012; DTF 138 III 558 consid. 2 e 3; 4A_595/2011 del 17
febbraio 2012 consid. 2.1) e la procedura è retta dal CPC (DTF 138 III 558
consid. 3.2; STF 4A_517/2017 del 2 ottobre 2018) e meglio dalla procedura
semplificata (art. 243 cpv. 2 lett. f CPC).
Ai sensi dell'art. 244 cpv. 1 CPC l'azione può essere proposta
nelle forme di cui all'articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a
verbale presso il tribunale. La petizione contiene: a. la designazione delle
parti; b. la domanda; c. la designazione dell'oggetto litigioso; d. se
necessario, l'indicazione del valore litigioso; e. la data e la firma. Il cpv.
2 prevede che una motivazione non è necessaria.
Per l'art. 55 cpv. 1 CPC le parti devono dedurre in giudizio i
fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova. Secondo l'art.
Fatti
55 cpv. 2 CPC sono fatte salve le disposizioni di legge concernenti l'accertamento
dei fatti e l'assunzione delle prove d'ufficio.
Ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 CPC con l'azione di condanna a una
prestazione l'attore chiede che il convenuto sia condannato a fare, omettere o
tollerare qualcosa.
Secondo l'art. 84 cpv. 2 CPC se la prestazione consiste nel
pagamento di una somma di denaro, la pretesa va quantificata.
L'art. 85 cpv. 1 CPC prevede che se non è possibile o non si può
ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio
del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza quantificare
il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore
litigioso provvisorio.
Per l'art. 85 cpv. 2 CPC l'attore deve precisare l'entità della
pretesa appena sia in grado di farlo dopo l'assunzione delle prove o dopo che
il convenuto ha fornito informazioni in merito. Il giudice adito rimane
competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia.
Siccome la quantificazione della pretesa creditoria in denaro
determina il valore litigioso (cfr. art. 81), essa rappresenta una componente
essenziale del procedimento (Francesco
Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile
svizzero, 2a edizione, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni generali [art. 1-196],
n. 26 ad art. 84).
La mancata quantificazione viola un presupposto processuale (cfr.
art. 59 CPC) e genera l'inammissibilità dell'azione (Francesco Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 85 con rinvio
alla DTF 142 III 102, in particolare consid. 3; cfr. anche DTF 147 III 166,
consid. 3.3.2; STF 4A_502/2019 del 15 giugno 2020, consid. 5; STF 4A_618/2017
dell'11 gennaio 2018; STF 4A_566/2014 dell'11 dicembre 2014, consid. 1).
La dottrina (Francesco
Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 85) rammenta che, per quanto concerne l'applicazione
dell'obbligo d'interpello (art. 56 CPC), il Tribunale federale l'ha negata in
un caso concreto (STF 4A_375/2015 del 26 gennaio 2016 consid. 7.1, non
pubblicato in DTF 142 III 102), perché la parte attrice era patrocinata
professionalmente da un avvocato, cosicché l'obbligo d'interpello avrebbe avuto
una portata assai ridotta, che in quel caso non entrava in gioco, poiché il
contrario avrebbe significato fornire un'indebita consulenza, lesiva del
diritto delle parti di essere trattate allo stesso modo. Nello stesso giudizio,
al consid. 7.2, l'Alta Corte ha pure negato l'applicazione dell'art. 132 cpv. 1
CPC (norma che impone, in caso di carenze formali quali la mancata firma o
l’assenza della procura, di sanare, nel termine concesso dal giudice, la
carenza sotto pena di non considerazione dell’atto), poiché il suo campo di
applicazione riguarda degli aspetti di pura forma, che si riassumono
sostanzialmente in una svista commessa dalla parte in questione, ciò che in
concreto non era invece il caso (Francesco
Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 85).
Ciò è stato confermato nella citata STF 4A_618/2017 dell'11
gennaio 2018, al consid. 4.3.1:
" (…)
4.3.1
Lorsque le procès, comme en l'espèce, est soumis
à la maxime inquisitoire sociale, le juge établit les faits d'office (art. 247
al. 2 let. a CPC en lien avec l'art. 243 al. 2 let. f CPC). Cette maxime,
qui tend notamment à protéger la partie faible au contrat, répartit dans une
certaine mesure la responsabilité pour l'établissement de l'état de fait entre
les parties et le juge, celui-ci ayant un devoir de collaboration renforcé (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2; BOHNET/JEANNIN, A ne pas confondre: maxime
inquisitoire et maxime d'office, in Newsletter Bail.ch, avril 2017, p. 2). Le
juge de première instance n'est pas tenu d'instruire d'office le litige lorsqu'un
plaideur renonce à expliquer sa position; il doit en revanche interroger les
parties et les informer de leur devoir de collaborer à l'instruction et de
fournir des preuves. Si des motifs objectifs le conduisent à soupçonner que les
allégations et offres de preuves d'une partie sont lacunaires, le juge doit
inviter cette partie à compléter ses moyens (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et
2.3.2; 125 III 231 consid. 4a).
La maxime inquisitoire sociale se rapporte ainsi
à l'établissement des faits - à l'instar du devoir d'interpellation de l'art.
56 CPC (cf. notamment arrêts 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.3 et
5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Ni le devoir d'interpellation, ni
la maxime inquisitoire sociale ne s'opposent à ce qu'un recours soit déclaré
irrecevable en raison d'une motivation insuffisante (arrêt précité 5A_488/2015
consid. 3.2.1 in fine; arrêt 4A_203/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2).
4.3.2.
Il découle de ce qui précède que la maxime
inquisitoire sociale n'est pas en cause s'agissant de conclusions mal
formulées. Elle n'imposait pas au juge d'attirer l'attention de l'assurée, d'ailleurs
assistée d'un avocat durant toute la procédure cantonale, sur le caractère
irrecevable de ses conclusions, alors que les exigences y relatives étaient
clairement énoncées aux art. 84 s. CPC et dans la jurisprudence relative à l'action
en constatation de droit. (…)”.
In merito a questi aspetti François Bohnet, in Commentaire Romand,
Code de procédure civile, a cura di François
Bohnet, Jacques Haldy, Nicolas Jeandin, Philippe Schweizer, Denis Tappy,
2ed., Helbing Lichtenhahn Verlag, 2018, ad art. 84 (p. 308 e ss)
rispettivamente ad art. 85 CPC (p. 311 e ss.) ricorda come:
" (…)
Sous réserve des exceptions de l'art. 85, Ies
conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être
chiffrées. La règle vaut quel que soit le fondement de la prétention, à moins
que la maxime d'office (art. 58 al. 2) s'applique. Le montant chiffré des
conclusions permet de déterminer la compétence matérielle et la procédure
applicable. Il est nécessaire au respect du droit d'être entendu de la partie
adverse, qui doit pouvoir déterminer cantre quoi elle doit se défendre (ATF 142 III 102, c.5.3.1, RSPC 2016 230; TF, arrêt du 3 juin 2015, 4A_686/2014 c.4.3.1;
(…)
Le montant chiffré permet enfin de déterminer
la prétention du demandeur, le juge ne pouvant accorder plus que ce qui est
demandé en vertu du principe de disposition
(art. 58 al. 1; (…)”
(op. cit., ad art. 84, n. 17, p. 311)
In merito all’azione creditoria
non cifrata la medesima dottrina ricorda come l’oggetto della norma è la
domanda di condanna di una parte, domanda però non determinata per il suo
importo. L’art. 85 al capoverso 1 1a frase, pone, in primis, il tema
della ricevibilità di una simile richiesta al Tribunale, mentre la seconda
frase del cpv. 1 e il capoverso 2 della norma specificano le modalità da
rispettare negli allegati e in corso della procedura in questa costellazione
particolare (Bohnet, op. cit., ad
art. 85, n. 1 p. 311). Il legislatore ha considerato l’ipotesi in cui l’attore
possa trovarsi nell’impossibilità materiale di cifrare le sue conclusioni.
Imporgli comunque di determinare l’importo preteso giudizialmente sotto pena di
irricevibilità della sua azione appare inammissibile siccome condurrebbe
l’attore a pretendere importi non effettivi e concreti, non giustificabili
mediante l’istruttoria di causa, ciò che potrebbe avere conseguenze anche di
natura finanziaria (relative, ad esempio, alle ripetibili da riconoscere alla
controparte in caso di soccombenza, oppure – laddove la procedura non sia
gratuita – al versamento di spese), od ancora l’attore potrebbe essere condotto
a, prudenzialmente, chiedere meno del suo diritto e, se vincente in causa,
vedersi riconoscere importi inferiori. Per tale ragione l’imposizione dell’art.
84 cpv. 2 CPC (“Se la prestazione consiste nel pagamento di una somma di
denaro, la pretesa va quantificata”) è assortita dall’eccezione dell’art.
85 CPC che codifica (così Bohnet,
op. cit. ad art. 85, n. 5 p. 313) la precedente giurisprudenza federale in
materia (in questo senso anche DTF 140 III 409).
Le situazioni considerate sono sostanzialmente
riconducibili a due. Da un lato le conclusioni non cifrate sono ammissibili
quando sia “impossible d’articuler d’entrée de cause le montant de (la)
prétention” (Bohnet, op. cit.
ad art. 85, n. 6 p. 313), rispettivamente quando questa esigenza sarebbe
irragionevole (Bohnet, idem). Il
medesimo autore rammenta, in particolare, come non sia possibile formulare
conclusioni condannatorie precise e concrete quando le informazioni che
permetterebbero ciò siano nelle mani della parte convenuta o di un terzo. In
questa costellazione l’attore ha un diritto materiale all’informazione e potrebbe,
quindi, inoltrare una causa scaglionata (“Stufenklage”) con una
richiesta di informazioni assortita da un’azione condannatoria (Bohnet, op. cit. ad art. 85, n. 8 a 12,
p. 314). Su questi specifici aspetti si vedano DTF 140 III 409 c. 4 in cui
l’Alta Corte stabilisce i criteri di delimitazione fra l'azione con domande
successive e l'azione creditoria senza quantificazione del valore.
La seconda ipotesi ritenuta dalla
Considerandi
dottrina è l’irragionevolezza dell’esigenza di stabilire d’entrata l’importo
della pretesa creditoria da parte dell’attore che potrebbe derivare dalla
necessità di investigazioni complesse e costose (si pensi all’esecuzione di
perizie per stabilire l’importo del danno) mentre l’amministrazione delle prove
processuali condurrebbe a tale determinazione. Il legislatore, su questi
aspetti, ha ripreso la giurisprudenza federale precedente il CPC (DTF 112 Ib
334) per cui all’attore era possibile postulare la condanna della parte
convenuta senza cifrare le pretese, menzionando semplicemente un importo minimo
per determinare il valore litigioso (Bohnet,
op. cit. ad art. 85, n. 14 p. 315). La dottrina è divisa sul punto di sapere
se, conclusioni cifrate, possano essere formulate alla fine della procedura
istruttoria o se, comunque, sia necessario cifrare la pretesa inizialmente (in
merito si vedano Nicolas Gut, Die
unbezifferte Forderungsklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung,
2014, specie n. 131 e rinvii nonché Sabine
Baumann Wey, Die unbezifferte Forderungsklage nach Art. 85 ZPO, 2013, N.
547.
ff.).
Questo Tribunale cantonale delle assicurazioni si è già chinato
sull’aspetto della quantificazione delle richieste di condanna formulate
dall’attore nella STCA 36.2021.45 del 10 gennaio 2022 (specie al consid. 2.2.)
dove ha lasciato aperta la questione a sapere se, in quella specifica
occasione, la quantificazione della pretesa dell’attore, formulata unicamente
in sede d’udienza, dovesse invece essere formulata al momento dell’inoltro
dell’azione (art. 84 cpv. 2 CPC) o se invece non fosse quantificabile la
pretesa (art. 85 cpv. 1 e 2 CPC), e ciò alla luce del fatto che, in ogni caso,
la domanda era da respingere nel merito siccome infondata.
Si richiama ulteriormente la STF 4A_566/2014 dell'11 dicembre
2014, consid. 1, dove il TF, esaminando la ricevibilità di un ricorso in
materia civile relativo a pretese fondate su un’assicurazione IG retta dalla
LCA ed analizzando i principi della LTF con richiamo a CPC (art. 85), ha
confermato la sua prassi per cui le pretese di natura finanziaria formulate al
suo indirizzo vanno cifrate:
" (…) Die Beschwerde hat ein Rechtsbegehren
zu enthalten (Art. 42 Abs. 1 BGG). Da die Beschwerde an das Bundesgericht ein
reformatorisches Rechtsmittel darstellt (Art. 107 Abs. 2 BGG), ist
grundsätzlich ein materieller Antrag erforderlich. Rechtsbegehren, die auf
einen Geldbetrag lauten, müssen beziffert werden. Es genügt allerdings, wenn
aus der Beschwerdebegründung hervorgeht, in welchem Sinn der angefochtene
Entscheid abgeändert werden soll (BGE 134 III 235 E. 2 mit Hinweisen).“
Ed ha poi
ritenuto come, nel caso sottoposto a giudizio:
" Der Beschwerdeführer stellt keinen bezifferten Antrag. Auch aus der
Beschwerdebegründung geht in keiner Weise hervor, welchen Betrag er
zugesprochen erhalten möchte. In der Beschwerde wird zudem mit keinem Wort
begründet, weshalb dem Beschwerdeführer die Bezifferung seiner Forderung
unmöglich oder unzumutbar sein soll, noch gibt er einen Mindestwert an (vgl.
Art. 85 ZPO). Solches wäre aber erforderlich gewesen, da auch aus dem für das
Bundesgericht maßgeblichen angefochtenen Urteil (vgl. Art. 105 Abs. 1 BGG)
nicht hervorgeht, dass der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren dazu
Ausführungen gemacht hat.”
In quella
costellazione l’Alta Corte ha ritenuto che:
" Mangels Bezifferung des Rechtsbegehrens ist fraglich, ob auf die
Beschwerde einzutreten ist. Sie wäre ohnehin abzuweisen.”
2.2
In concreto l'attrice, seppure rappresentata
da un legale, non ha quantificato le sue pretese in sede di petizione (doc. I),
malgrado ne abbia avuto la possibilità avendo beneficiato per mesi di IG di cui
conosceva perfettamente l’importo. In particolare, avendo ricevuto il "conteggio
intermedio indennità giornaliera" del 19 febbraio 2021 (doc. X/1) relativo
alle indennità giornaliere versate dal 20 al 28 febbraio 2021 (ma pure in base
ai successivi conteggi fino alla chiusura del caso avvenuta il 6 gennaio 2022),
AT 1, la cui incertezza poteva risiedere unicamente nella durata del periodo
della patologia (rispettivamente una riduzione dell’impatto inabilitante della
stessa), non avrebbe di certo avuto alcuna difficoltà a quantificare l'importo
richiesto nei confronti del suo assicuratore e ciò già al momento dell’inoltro
della petizione. Si trattava di indicare il numero delle IG pretese
moltiplicandole per l’importo dell’indennità giornaliera che le era noto. Si
rileva qui come l’attrice fosse inabile al lavoro già dal 21 febbraio 2021, il dr.
med. __________, che l’ha avuta in cura, ha attestato, il 29 novembre 2021
(doc. F), che nonostante un buon decorso post operatorio “persistono i
deficit che erano già presenti nel contesto pre-operatorio come documentato …
dalla valutazione dal collega Dr. Med. __________, (e) … da un esame
elettromiografico pre-operatorio”. Si ha così un quadro sufficientemente
preciso, in ottica della parte attrice, per potere determinare le sue pretese
di IG.
L’attrice, infatti, era a conoscenza che l'indennità giornaliera contrattualmente
prevista assommava, giornalmente, a CHF 43,50. Per il periodo corrente dal
giorno successivo alla cessazione del versamento di IG (ossia il 7 gennaio
2022) sino al momento in cui è stata introdotta l’azione davanti al Tribunale
cantonale delle assicurazioni (ossia il 23 febbraio 2022), AT 1, che – va
ribadito – era patrocinata da un avvocato ammesso al libero esercizio della
professione, era in grado di cifrare con esattezza le pretese maturate sino a
qual momento.
Per il periodo successivo al 23 febbraio 2022, siccome il futuro incerto
e non prevedibile con precisione dipendendo dall’evolvere della patologia e dal
perdurare o meno di una (secondo l’attrice) piena incapacità lavorativa, il
patrocinatore della signora AT 1 avrebbe potuto comunque quantificare le sue
pretese sulla scorta delle prestazioni previste contrattualmente, quelle di cui
aveva già beneficiato, delle diagnosi contenute nei rapporti dei suoi curanti (di
cui aveva copia e cui poteva e doveva rivolgersi per ottenere ragguagli
relativi alla possibile durata ed evoluzione della patologia, si veda il doc.
VI/1) e questo senza onere particolare o difficoltà.
Non si può, in concreto, ritenere che l’attrice non potesse
ragionevolmente fissare le sue pretese anche per tale periodo.
In ogni caso, quand’anche si volesse ammettere una irragionevole
esigenza di quantificazione l’attrice avrebbe dovuto, come impone l’art. 85
cpv. 1 CPC, “promuovere un’azione creditoria senza quantificare il valore
litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso
provvisorio”. Questa esigenza minima non è stata manifestamente soddisfatta
con il petitum dell’azione che si limita a domandare la condanna
dell’assicuratore a corrispondere all’attrice “perlomeno le indennità giornaliere
dal 06 gennaio 2022” (semmai dal 7 gennaio 2022), e, per il resto, chiede di
convocare le parti per un’udienza di discussione e l’organizzazione di una
perizia volta a stabilire “il diritto dell’assicurata ad ottenere ulteriori
prestazioni (p.e. indennità giornaliere, rendite, rendite transitorie,
capitali, ecc.) dall’assicuratore”.
Se anche si volesse ammettere (circostanza qui comunque non data) che
non fosse possibile all’attrice determinare le pretese future, essa, e meglio
il suo patrocinatore, avrebbe potuto, dopo avere comunque chiesto la condanna
dell’assicuratore per le IG correnti dal 7 gennaio 2022 sino al giorno
dell’inoltro della petizione, come prevede l’art. 85 cpv. 2 CPC, “precisare
l’entità della pretesa appena … in grado di farlo dopo l’assunzione delle prove
o dopo che il convenuto ha fornito informazioni in merito” (Stufenklage).
L’impossibilità non è stata dimostrata (invero neppure sostenuta), e una
precisazione degli importi pretesi non è avvenuta né in sede di udienza del 5
aprile 2022 (nel corso della quale il giudice delegato ha chiesto
all'interessata di comprovare l'importo giornaliero delle indennità giornaliere
versate da CV 1), e neppure successivamente quando AT 1 (e per essa il suo
patrocinatore) ha trasmesso al TCA il conteggio delle indennità ricevute dal 20
al 28 febbraio 2021 (doc. X/1) o al termine dell’istruttoria (doc. XV).
2.3
In
concreto dunque l’attrice ha mancato il suo dovere di quantificare la sua
pretesa creditoria conformemente al dettato normativo applicabile. Come
indicato la quantificazione della pretesa creditoria in denaro determina il
valore litigioso e rappresenta una componente essenziale del procedimento, la
sua mancata quantificazione viola dunque un presupposto processuale essenziale e
la petizione deve essere di riflesso dichiarata inammissibile. Di fronte a una
tale carenza, che il giudice non può colmare d’ufficio come indicato, questo
Tribunale non può entrare nel merito dell'azione (art. 59 cpv. 1 CPC), facendone
ostacolo la chiara volontà del legislatore che ha posto dei presupposti
processuali minimi, ma necessari, per potere introdurre una causa di fronte a
al competente giudice, presupposti che quest'ultimo è tenuto ad esaminare
d'ufficio (art. 60 CPC).
Da quanto precede la petizione 23
febbraio 2022 di AT 1 deve essere dichiarata inammissibile, senza il carico di spese
processuali (art. 114 lett. e CPC).
All'assicuratore, rappresentato da un avvocato esterno, vanno riconosciute
ripetibili (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 3a edizione,
2017, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr.
sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF
137.
III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche STCA
36.2021.45
del 10 gennaio 2022; STCA 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; STCA 36.2020.24
del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; sentenza 36.2017.109
del 5 marzo 2018; STCA 36.2017.68 del 23 aprile 2018), calcolate conformemente
al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL
178.310), in base all’ipotetico valore della causa (pari all’importo delle IG
per il periodo ritenuto dalla polizza e non già oggetto di versamento, ossia un
importo di poco superiore ai CHF 17'500) considerando comunque un impegno di
patrocinio limitato (con richiamo all’art. 13 Regolamento citato).
2.4
Per
quanto concerne l'ammissibilità di un ricorso al Tribunale federale in funzione
del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l'Alta
Corte ha affermato che:
" (…)
Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--)
poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le
controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni
complementari all'assicurazione contro le malattie sono di competenza del
Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.
1.
lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della
LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).".
Per l'art. 49 cpv. 2 LSA, i
tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di
sorveglianza una copia delle sentenze in tema di LCA per la pubblicazione
periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di
sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in
forma elettronica e senza il nominativo dell'attrice.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione è inammissibile.
2. Non sono percepite tassa di
giustizia e spese a carico dello Stato. AT 1 verserà alla CV 1 CHF 1'200 (IVA,
se dovuta, inclusa) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione alle parti e, a
crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro il presente giudizio è
dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti