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Decisione

36.2022.11

Indennità giornaliere per malattia LCA. Per determinare il valore litigioso le pretese di natura finanziaria vanno quantificate. Con la petizione l'attrice, malgrado rappresentata da un legale, non ha quantificato la pretesa creditoria in denaro. Doveva almeno indicare un valore minimo.Inammissibile

13 giugno 2022Italiano24 min

55 cpv. 2 CPC sono fatte salve le disposizioni di legge concernenti l'accertamento

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2022.11

TB/IR

Lugano

13 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 23 febbraio 2022 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

rappr. da: RA 2

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto in fatto

1.1. Nel 2021 AT 1, 1968, era attiva per

20 ore alla settimana come ausiliaria di pulizie per conto di __________ e in

quanto tale era assicurata contro la perdita di guadagno in caso di malattia

per il tramite del proprio datore di lavoro presso CV 1 (doc. 1).

1.2. L'assicuratore per perdita di

guadagno ha assunto il caso di malattia dell'assicurata insorto il 18 febbraio

2021 versandole le indennità giornaliere di malattia dal 20 febbraio 2021 (doc.

2).

A seguito della visita medica effettuata dall'assicurata il 30

settembre 2021 (doc. B) presso lo specialista in chirurgia generale dr. __________

a cui l'ha inviata, il 6 ottobre 2021 (doc. 3) CV 1 l'ha informata che dalla

valutazione è risultato non più proponibile né esigibile, a titolo definitivo,

lo svolgimento della sua attività abituale di ausiliaria di pulizie, mentre

appariva favorevole e verosimile un reintegro in un'attività lucrativa adatta

al suo stato di salute. Per tale motivo, per permetterle di intraprendere le

misure necessarie per trovare una nuova occupazione, l'assicuratore malattia le

avrebbe versato le indennità giornaliere al 100% ancora fino al 6 gennaio 2022.

Dopodiché, il caso sarebbe stato ritenuto liquidato.

1.3. Le contestazioni dell'interessata

del 10 novembre 2021 (doc. C) concernenti, in particolare, lo svolgimento della

visita medica per conto dell'assicuratore malattia, sono state sottoposte al

diretto interessato, il dr. med. __________ e a seguito delle sue precisazioni

il 17 novembre 2021 (doc. D) CV 1 ha confermato la sua precedente presa di

posizione.

1.4. Con petizione del 23 febbraio 2022

(doc. I) AT 1, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto al TCA, in via

principale, di condannare CV 1 a versarle "perlomeno

le indennità giornaliere dal 06 gennaio 2022" e, in via

secondaria, di convocare le parti a un'udienza per discutere il caso e per

organizzare una perizia giudiziaria. L'attrice ha ricordato di lamentare da due

anni dolore persistente nella regione cervicale che si irradiava all'arto

superiore destro con deficit alla mano destra. Le indagini radiologiche

effettuate hanno portato alla necessità di un'operazione chirurgica, che ha

avuto luogo il 21 giugno 2021, con un decorso post operatorio regolare (doc. B

pag. 3).

La visita medica avvenuta per conto dell'assicuratore non è durata

1 ora e 25 minuti come indicato dal dr. med. __________, tanto che lo stesso

perito, confrontato con questa lamentela, ha poi precisato che l'anamnesi è

durata 35-40 minuti, ciò che, secondo l'attrice, dimostrerebbe la bontà della

sua tesi, ovvero che la visita è stata superficiale ed approssimativa, non

approfondita, al solo scopo di non riconoscerle delle indennità giornaliere. Lo

stesso perito ha definito che l'incapacità lavorativa del 100% nell'attività

abituale era da ritenere continuativa e definitiva, mentre in attività adeguata

la capacità lavorativa era del 100% dal 1° novembre 2021 (doc. B pag. 9). Parte

attrice ha contestato come il medico che l'ha visitata abbia potuto, "con certezza ed a quello stadio", definire

un recupero così pronunciato in un lasso di tempo così breve, non essendo

peraltro ancora stata iniziata alcuna cura fisioterapica, visto che le sessioni

hanno preso avvio nel novembre 2021 (doc. E).

Anche il dr. med. __________, curante, ha segnalato il 29 novembre

2021 (doc. F) che malgrado il buon decorso post-operatorio persistevano dei

deficit che erano già presenti nel contesto pre-operatorio e che dunque sarebbe

stato difficile dopo tanti mesi recuperare completamente con una soluzione

chirurgica. Era perciò opportuno iniziare con un trattamento fisioterapico e

ancora il 17 dicembre 2021 (doc. G) il fisioterapista ha indicato che l'assicurata

necessitava di un ciclo da 10 sedute di fisioterapia manuale e di 10 sedute di

fisiochinesiterapia di rieducazione posturale.

Considerato che la valutazione del medico fiduciario risultava

lacunosa perché si è basata su una visita di soli 35-40 minuti prima che l'interessata

intraprendesse il percorso riabilitativo, a dire di quest'ultima la perizia non

può essere ritenuta sufficiente per giustificare la presa di posizione dell'assicuratore

convenuto.

L'attrice ha osservato di essere disposta a reintegrarsi nel mondo

del lavoro, sebbene sia stata licenziata, ma prima deve stabilizzare il suo

stato di salute, essendo tuttora inabile al lavoro al 100% e avendo appena

iniziato il percorso di recupero. La sospensione dell'erogazione delle

indennità dal 6 gennaio 2002 non è pertanto giustificata.

1.5. Nelle osservazioni del 14 marzo

2022 (doc. III) la CV 1, patrocinata dall'avv. RA 2, ha chiesto la reiezione

della petizione rilevando di avere riconosciuto all'attrice il versamento di

indennità giornaliere dal 20 febbraio 2021 a causa di alterazioni discali

multiple in un quadro degenerativo con impronta marcata sul canale spinale a

livello C5-C6. A seguito della valutazione svolta su sua richiesta, il 30

settembre 2021, dal dr. med. __________, che ha ritenuto una piena capacità

lavorativa dal 1° novembre 2021 in attività adatta allo stato di salute dell'attrice,

l'assicuratore malattia ha informato l'interessata che le avrebbe versato le

indennità giornaliere fino al 6 gennaio 2022 per permetterle di intraprendere

le misure necessarie per trovare una nuova occupazione adeguata. Alla luce di

ciò la convenuta ha contestato integralmente le pretese dell'attrice e di

dovere indennità successivamente al 6 gennaio 2022. D’avviso dell’assicuratore

la valutazione svolta dal professionista incaricato sarebbe completa e priva di

contraddizioni. L’assicuratore si è, perciò, opposta alla richiesta

dell’attrice di ottenere una valutazione peritale giudiziaria del suo stato di

salute e della sua capacità lavorativa.

1.6. Il 5 aprile 2022 (doc. VI) si è

tenuta l'udienza di discussione alla sola presenza dell’attrice siccome la

patrocinatrice di parte convenuta ha giustificato la sua assenza, a posteriori

(doc. VIII), indicando di essere stata ammalata quel giorno. L’udienza ha

comunque avuto luogo e il relativo verbale è stato successivamente trasmesso

all’assicuratore, tramite l’avv. RA 2, per la formulazione di eventuali

osservazioni, ritenuta la disponibilità del Tribunale di ripetere l’atto

qualora fosse stato richiesto. Nel corso dell'udienza l’attrice ha indicato che

il giorno successivo, ossia il 6 aprile 2022, si sarebbe sottoposta ad una

visita di valutazione richiesta dall’assicuratore IG dell’altro datore di

lavoro della signora AT 1.

1.7. L'11 aprile 2022 (doc. VIII) l’avv.

RA 2, per conto della CV 1, ha osservato che l'inabilità lavorativa attestata

da un medico non è sufficiente per riconoscere delle prestazioni, avendo l'assicurata

l'obbligo di ridurre il danno e quindi l'assicuratore può imporre un cambio di

attività in attività esigibile, come prevede la giurisprudenza citata. L'assicuratore

si è confermato quindi nelle sue osservazioni e non ha postulato lo svolgimento

di una nuova udienza.

1.8. L'attrice ha prodotto, il 20 aprile

2022 (doc. X/1), il conteggio delle indennità giornaliere percepite dal 20 al

28 febbraio 2021 e il 5 maggio 2022 (doc. XI) il rapporto 18 aprile 2022 (doc.

H) relativo alla valutazione eseguita dal dr. med. __________ per conto dell'altro

assicuratore perdita di guadagno della signora AT 1, __________. L’avv. RA 2 si

è espressa in merito il 10 maggio 2022 (doc. XIII) rilevando che la valutazione

del dr. med. __________ giunge alle medesime conclusioni della perizia del dr.

med. __________. Questi rapporti medici considerano l'attrice totalmente abile (100%)

dal 1° novembre 2021 in attività confacenti. La patrocinatrice

dell’assicuratore ha quindi chiesto la reiezione della petizione.

1.9. Con

scritto del 23 maggio 2022 il giudice delegato ha indicato alle parti la

chiusura dell’istruttoria di causa preannunciando loro che sarebbe stata

indetta un’udienza finale salvo loro esplicita rinuncia (doc. XV). Entrambe le

parti, con scritti del 2 giugno 2022 (doc. XVI e XVII), hanno rinunciato a

ulteriormente esprimersi, all’allestimento di arringhe o all’indizione di

un’udienza.

considerato in diritto

2.1. Secondo

la costante giurisprudenza del Tribunale federale, le assicurazioni d'indennità

giornaliera, che coprono la perdita di guadagno in caso di malattia, rientrano

fra le assicurazioni complementari (STF 4A_12/2016 del 23 maggio 2017; STF 4A_304/2012

del 14 novembre 2012; DTF 138 III 558 consid. 2 e 3; 4A_595/2011 del 17

febbraio 2012 consid. 2.1) e la procedura è retta dal CPC (DTF 138 III 558

consid. 3.2; STF 4A_517/2017 del 2 ottobre 2018) e meglio dalla procedura

semplificata (art. 243 cpv. 2 lett. f CPC).

Ai sensi dell'art. 244 cpv. 1 CPC l'azione può essere proposta

nelle forme di cui all'articolo 130 oppure oralmente mediante dichiarazione a

verbale presso il tribunale. La petizione contiene: a. la designazione delle

parti; b. la domanda; c. la designazione dell'oggetto litigioso; d. se

necessario, l'indicazione del valore litigioso; e. la data e la firma. Il cpv.

2 prevede che una motivazione non è necessaria.

Per l'art. 55 cpv. 1 CPC le parti devono dedurre in giudizio i

fatti su cui poggiano le loro domande e indicare i mezzi di prova. Secondo l'art.

Fatti

55 cpv. 2 CPC sono fatte salve le disposizioni di legge concernenti l'accertamento

dei fatti e l'assunzione delle prove d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 84 cpv. 1 CPC con l'azione di condanna a una

prestazione l'attore chiede che il convenuto sia condannato a fare, omettere o

tollerare qualcosa.

Secondo l'art. 84 cpv. 2 CPC se la prestazione consiste nel

pagamento di una somma di denaro, la pretesa va quantificata.

L'art. 85 cpv. 1 CPC prevede che se non è possibile o non si può

ragionevolmente esigere che l'entità della pretesa sia precisata già all'inizio

del processo, l'attore può promuovere un'azione creditoria senza quantificare

il valore litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore

litigioso provvisorio.

Per l'art. 85 cpv. 2 CPC l'attore deve precisare l'entità della

pretesa appena sia in grado di farlo dopo l'assunzione delle prove o dopo che

il convenuto ha fornito informazioni in merito. Il giudice adito rimane

competente anche se il valore litigioso eccede la sua competenza per materia.

Siccome la quantificazione della pretesa creditoria in denaro

determina il valore litigioso (cfr. art. 81), essa rappresenta una componente

essenziale del procedimento (Francesco

Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile

svizzero, 2a edizione, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni generali [art. 1-196],

n. 26 ad art. 84).

La mancata quantificazione viola un presupposto processuale (cfr.

art. 59 CPC) e genera l'inammissibilità dell'azione (Francesco Trezzini, op. cit., n. 2 ad art. 85 con rinvio

alla DTF 142 III 102, in particolare consid. 3; cfr. anche DTF 147 III 166,

consid. 3.3.2; STF 4A_502/2019 del 15 giugno 2020, consid. 5; STF 4A_618/2017

dell'11 gennaio 2018; STF 4A_566/2014 dell'11 dicembre 2014, consid. 1).

La dottrina (Francesco

Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 85) rammenta che, per quanto concerne l'applicazione

dell'obbligo d'interpello (art. 56 CPC), il Tribunale federale l'ha negata in

un caso concreto (STF 4A_375/2015 del 26 gennaio 2016 consid. 7.1, non

pubblicato in DTF 142 III 102), perché la parte attrice era patrocinata

professionalmente da un avvocato, cosicché l'obbligo d'interpello avrebbe avuto

una portata assai ridotta, che in quel caso non entrava in gioco, poiché il

contrario avrebbe significato fornire un'indebita consulenza, lesiva del

diritto delle parti di essere trattate allo stesso modo. Nello stesso giudizio,

al consid. 7.2, l'Alta Corte ha pure negato l'applicazione dell'art. 132 cpv. 1

CPC (norma che impone, in caso di carenze formali quali la mancata firma o

l’assenza della procura, di sanare, nel termine concesso dal giudice, la

carenza sotto pena di non considerazione dell’atto), poiché il suo campo di

applicazione riguarda degli aspetti di pura forma, che si riassumono

sostanzialmente in una svista commessa dalla parte in questione, ciò che in

concreto non era invece il caso (Francesco

Trezzini, op. cit., n. 4 ad art. 85).

Ciò è stato confermato nella citata STF 4A_618/2017 dell'11

gennaio 2018, al consid. 4.3.1:

" (…)

4.3.1

Lorsque le procès, comme en l'espèce, est soumis

à la maxime inquisitoire sociale, le juge établit les faits d'office (art. 247

al. 2 let. a CPC en lien avec l'art. 243 al. 2 let. f CPC). Cette maxime,

qui tend notamment à protéger la partie faible au contrat, répartit dans une

certaine mesure la responsabilité pour l'établissement de l'état de fait entre

les parties et le juge, celui-ci ayant un devoir de collaboration renforcé (ATF 139 III 457 consid. 4.4.3.2; BOHNET/JEANNIN, A ne pas confondre: maxime

inquisitoire et maxime d'office, in Newsletter Bail.ch, avril 2017, p. 2). Le

juge de première instance n'est pas tenu d'instruire d'office le litige lorsqu'un

plaideur renonce à expliquer sa position; il doit en revanche interroger les

parties et les informer de leur devoir de collaborer à l'instruction et de

fournir des preuves. Si des motifs objectifs le conduisent à soupçonner que les

allégations et offres de preuves d'une partie sont lacunaires, le juge doit

inviter cette partie à compléter ses moyens (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et

2.3.2; 125 III 231 consid. 4a).

La maxime inquisitoire sociale se rapporte ainsi

à l'établissement des faits - à l'instar du devoir d'interpellation de l'art.

56 CPC (cf. notamment arrêts 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.3 et

5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2). Ni le devoir d'interpellation, ni

la maxime inquisitoire sociale ne s'opposent à ce qu'un recours soit déclaré

irrecevable en raison d'une motivation insuffisante (arrêt précité 5A_488/2015

consid. 3.2.1 in fine; arrêt 4A_203/2013 du 6 juin 2013 consid. 3.2).

4.3.2.

Il découle de ce qui précède que la maxime

inquisitoire sociale n'est pas en cause s'agissant de conclusions mal

formulées. Elle n'imposait pas au juge d'attirer l'attention de l'assurée, d'ailleurs

assistée d'un avocat durant toute la procédure cantonale, sur le caractère

irrecevable de ses conclusions, alors que les exigences y relatives étaient

clairement énoncées aux art. 84 s. CPC et dans la jurisprudence relative à l'action

en constatation de droit. (…)”.

In merito a questi aspetti François Bohnet, in Commentaire Romand,

Code de procédure civile, a cura di François

Bohnet, Jacques Haldy, Nicolas Jeandin, Philippe Schweizer, Denis Tappy,

2ed., Helbing Lichtenhahn Verlag, 2018, ad art. 84 (p. 308 e ss)

rispettivamente ad art. 85 CPC (p. 311 e ss.) ricorda come:

" (…)

Sous réserve des exceptions de l'art. 85, Ies

conclusions tendant au paiement d'une somme d'argent doivent être

chiffrées. La règle vaut quel que soit le fondement de la prétention, à moins

que la maxime d'office (art. 58 al. 2) s'applique. Le montant chiffré des

conclusions permet de déterminer la compétence matérielle et la procédure

applicable. Il est nécessaire au respect du droit d'être entendu de la partie

adverse, qui doit pouvoir déterminer cantre quoi elle doit se défendre (ATF 142 III 102, c.5.3.1, RSPC 2016 230; TF, arrêt du 3 juin 2015, 4A_686/2014 c.4.3.1;

(…)

Le montant chiffré permet enfin de déterminer

la prétention du demandeur, le juge ne pouvant accorder plus que ce qui est

demandé en vertu du principe de disposition

(art. 58 al. 1; (…)”

(op. cit., ad art. 84, n. 17, p. 311)

In merito all’azione creditoria

non cifrata la medesima dottrina ricorda come l’oggetto della norma è la

domanda di condanna di una parte, domanda però non determinata per il suo

importo. L’art. 85 al capoverso 1 1a frase, pone, in primis, il tema

della ricevibilità di una simile richiesta al Tribunale, mentre la seconda

frase del cpv. 1 e il capoverso 2 della norma specificano le modalità da

rispettare negli allegati e in corso della procedura in questa costellazione

particolare (Bohnet, op. cit., ad

art. 85, n. 1 p. 311). Il legislatore ha considerato l’ipotesi in cui l’attore

possa trovarsi nell’impossibilità materiale di cifrare le sue conclusioni.

Imporgli comunque di determinare l’importo preteso giudizialmente sotto pena di

irricevibilità della sua azione appare inammissibile siccome condurrebbe

l’attore a pretendere importi non effettivi e concreti, non giustificabili

mediante l’istruttoria di causa, ciò che potrebbe avere conseguenze anche di

natura finanziaria (relative, ad esempio, alle ripetibili da riconoscere alla

controparte in caso di soccombenza, oppure – laddove la procedura non sia

gratuita – al versamento di spese), od ancora l’attore potrebbe essere condotto

a, prudenzialmente, chiedere meno del suo diritto e, se vincente in causa,

vedersi riconoscere importi inferiori. Per tale ragione l’imposizione dell’art.

84 cpv. 2 CPC (“Se la prestazione consiste nel pagamento di una somma di

denaro, la pretesa va quantificata”) è assortita dall’eccezione dell’art.

85 CPC che codifica (così Bohnet,

op. cit. ad art. 85, n. 5 p. 313) la precedente giurisprudenza federale in

materia (in questo senso anche DTF 140 III 409).

Le situazioni considerate sono sostanzialmente

riconducibili a due. Da un lato le conclusioni non cifrate sono ammissibili

quando sia “impossible d’articuler d’entrée de cause le montant de (la)

prétention” (Bohnet, op. cit.

ad art. 85, n. 6 p. 313), rispettivamente quando questa esigenza sarebbe

irragionevole (Bohnet, idem). Il

medesimo autore rammenta, in particolare, come non sia possibile formulare

conclusioni condannatorie precise e concrete quando le informazioni che

permetterebbero ciò siano nelle mani della parte convenuta o di un terzo. In

questa costellazione l’attore ha un diritto materiale all’informazione e potrebbe,

quindi, inoltrare una causa scaglionata (“Stufenklage”) con una

richiesta di informazioni assortita da un’azione condannatoria (Bohnet, op. cit. ad art. 85, n. 8 a 12,

p. 314). Su questi specifici aspetti si vedano DTF 140 III 409 c. 4 in cui

l’Alta Corte stabilisce i criteri di delimitazione fra l'azione con domande

successive e l'azione creditoria senza quantificazione del valore.

La seconda ipotesi ritenuta dalla

Considerandi

dottrina è l’irragionevolezza dell’esigenza di stabilire d’entrata l’importo

della pretesa creditoria da parte dell’attore che potrebbe derivare dalla

necessità di investigazioni complesse e costose (si pensi all’esecuzione di

perizie per stabilire l’importo del danno) mentre l’amministrazione delle prove

processuali condurrebbe a tale determinazione. Il legislatore, su questi

aspetti, ha ripreso la giurisprudenza federale precedente il CPC (DTF 112 Ib

334) per cui all’attore era possibile postulare la condanna della parte

convenuta senza cifrare le pretese, menzionando semplicemente un importo minimo

per determinare il valore litigioso (Bohnet,

op. cit. ad art. 85, n. 14 p. 315). La dottrina è divisa sul punto di sapere

se, conclusioni cifrate, possano essere formulate alla fine della procedura

istruttoria o se, comunque, sia necessario cifrare la pretesa inizialmente (in

merito si vedano Nicolas Gut, Die

unbezifferte Forderungsklage nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung,

2014, specie n. 131 e rinvii nonché Sabine

Baumann Wey, Die unbezifferte Forderungsklage nach Art. 85 ZPO, 2013, N.

547.

ff.).

Questo Tribunale cantonale delle assicurazioni si è già chinato

sull’aspetto della quantificazione delle richieste di condanna formulate

dall’attore nella STCA 36.2021.45 del 10 gennaio 2022 (specie al consid. 2.2.)

dove ha lasciato aperta la questione a sapere se, in quella specifica

occasione, la quantificazione della pretesa dell’attore, formulata unicamente

in sede d’udienza, dovesse invece essere formulata al momento dell’inoltro

dell’azione (art. 84 cpv. 2 CPC) o se invece non fosse quantificabile la

pretesa (art. 85 cpv. 1 e 2 CPC), e ciò alla luce del fatto che, in ogni caso,

la domanda era da respingere nel merito siccome infondata.

Si richiama ulteriormente la STF 4A_566/2014 dell'11 dicembre

2014, consid. 1, dove il TF, esaminando la ricevibilità di un ricorso in

materia civile relativo a pretese fondate su un’assicurazione IG retta dalla

LCA ed analizzando i principi della LTF con richiamo a CPC (art. 85), ha

confermato la sua prassi per cui le pretese di natura finanziaria formulate al

suo indirizzo vanno cifrate:

" (…) Die Beschwerde hat ein Rechtsbegehren

zu enthalten (Art. 42 Abs. 1 BGG). Da die Beschwerde an das Bundesgericht ein

reformatorisches Rechtsmittel darstellt (Art. 107 Abs. 2 BGG), ist

grundsätzlich ein materieller Antrag erforderlich. Rechtsbegehren, die auf

einen Geldbetrag lauten, müssen beziffert werden. Es genügt allerdings, wenn

aus der Beschwerdebegründung hervorgeht, in welchem Sinn der angefochtene

Entscheid abgeändert werden soll (BGE 134 III 235 E. 2 mit Hinweisen).“

Ed ha poi

ritenuto come, nel caso sottoposto a giudizio:

" Der Beschwerdeführer stellt keinen bezifferten Antrag. Auch aus der

Beschwerdebegründung geht in keiner Weise hervor, welchen Betrag er

zugesprochen erhalten möchte. In der Beschwerde wird zudem mit keinem Wort

begründet, weshalb dem Beschwerdeführer die Bezifferung seiner Forderung

unmöglich oder unzumutbar sein soll, noch gibt er einen Mindestwert an (vgl.

Art. 85 ZPO). Solches wäre aber erforderlich gewesen, da auch aus dem für das

Bundesgericht maßgeblichen angefochtenen Urteil (vgl. Art. 105 Abs. 1 BGG)

nicht hervorgeht, dass der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren dazu

Ausführungen gemacht hat.”

In quella

costellazione l’Alta Corte ha ritenuto che:

" Mangels Bezifferung des Rechtsbegehrens ist fraglich, ob auf die

Beschwerde einzutreten ist. Sie wäre ohnehin abzuweisen.”

2.2

In concreto l'attrice, seppure rappresentata

da un legale, non ha quantificato le sue pretese in sede di petizione (doc. I),

malgrado ne abbia avuto la possibilità avendo beneficiato per mesi di IG di cui

conosceva perfettamente l’importo. In particolare, avendo ricevuto il "conteggio

intermedio indennità giornaliera" del 19 febbraio 2021 (doc. X/1) relativo

alle indennità giornaliere versate dal 20 al 28 febbraio 2021 (ma pure in base

ai successivi conteggi fino alla chiusura del caso avvenuta il 6 gennaio 2022),

AT 1, la cui incertezza poteva risiedere unicamente nella durata del periodo

della patologia (rispettivamente una riduzione dell’impatto inabilitante della

stessa), non avrebbe di certo avuto alcuna difficoltà a quantificare l'importo

richiesto nei confronti del suo assicuratore e ciò già al momento dell’inoltro

della petizione. Si trattava di indicare il numero delle IG pretese

moltiplicandole per l’importo dell’indennità giornaliera che le era noto. Si

rileva qui come l’attrice fosse inabile al lavoro già dal 21 febbraio 2021, il dr.

med. __________, che l’ha avuta in cura, ha attestato, il 29 novembre 2021

(doc. F), che nonostante un buon decorso post operatorio “persistono i

deficit che erano già presenti nel contesto pre-operatorio come documentato …

dalla valutazione dal collega Dr. Med. __________, (e) … da un esame

elettromiografico pre-operatorio”. Si ha così un quadro sufficientemente

preciso, in ottica della parte attrice, per potere determinare le sue pretese

di IG.

L’attrice, infatti, era a conoscenza che l'indennità giornaliera contrattualmente

prevista assommava, giornalmente, a CHF 43,50. Per il periodo corrente dal

giorno successivo alla cessazione del versamento di IG (ossia il 7 gennaio

2022) sino al momento in cui è stata introdotta l’azione davanti al Tribunale

cantonale delle assicurazioni (ossia il 23 febbraio 2022), AT 1, che – va

ribadito – era patrocinata da un avvocato ammesso al libero esercizio della

professione, era in grado di cifrare con esattezza le pretese maturate sino a

qual momento.

Per il periodo successivo al 23 febbraio 2022, siccome il futuro incerto

e non prevedibile con precisione dipendendo dall’evolvere della patologia e dal

perdurare o meno di una (secondo l’attrice) piena incapacità lavorativa, il

patrocinatore della signora AT 1 avrebbe potuto comunque quantificare le sue

pretese sulla scorta delle prestazioni previste contrattualmente, quelle di cui

aveva già beneficiato, delle diagnosi contenute nei rapporti dei suoi curanti (di

cui aveva copia e cui poteva e doveva rivolgersi per ottenere ragguagli

relativi alla possibile durata ed evoluzione della patologia, si veda il doc.

VI/1) e questo senza onere particolare o difficoltà.

Non si può, in concreto, ritenere che l’attrice non potesse

ragionevolmente fissare le sue pretese anche per tale periodo.

In ogni caso, quand’anche si volesse ammettere una irragionevole

esigenza di quantificazione l’attrice avrebbe dovuto, come impone l’art. 85

cpv. 1 CPC, “promuovere un’azione creditoria senza quantificare il valore

litigioso. Deve tuttavia indicare un valore minimo quale valore litigioso

provvisorio”. Questa esigenza minima non è stata manifestamente soddisfatta

con il petitum dell’azione che si limita a domandare la condanna

dell’assicuratore a corrispondere all’attrice “perlomeno le indennità giornaliere

dal 06 gennaio 2022” (semmai dal 7 gennaio 2022), e, per il resto, chiede di

convocare le parti per un’udienza di discussione e l’organizzazione di una

perizia volta a stabilire “il diritto dell’assicurata ad ottenere ulteriori

prestazioni (p.e. indennità giornaliere, rendite, rendite transitorie,

capitali, ecc.) dall’assicuratore”.

Se anche si volesse ammettere (circostanza qui comunque non data) che

non fosse possibile all’attrice determinare le pretese future, essa, e meglio

il suo patrocinatore, avrebbe potuto, dopo avere comunque chiesto la condanna

dell’assicuratore per le IG correnti dal 7 gennaio 2022 sino al giorno

dell’inoltro della petizione, come prevede l’art. 85 cpv. 2 CPC, “precisare

l’entità della pretesa appena … in grado di farlo dopo l’assunzione delle prove

o dopo che il convenuto ha fornito informazioni in merito” (Stufenklage).

L’impossibilità non è stata dimostrata (invero neppure sostenuta), e una

precisazione degli importi pretesi non è avvenuta né in sede di udienza del 5

aprile 2022 (nel corso della quale il giudice delegato ha chiesto

all'interessata di comprovare l'importo giornaliero delle indennità giornaliere

versate da CV 1), e neppure successivamente quando AT 1 (e per essa il suo

patrocinatore) ha trasmesso al TCA il conteggio delle indennità ricevute dal 20

al 28 febbraio 2021 (doc. X/1) o al termine dell’istruttoria (doc. XV).

2.3

In

concreto dunque l’attrice ha mancato il suo dovere di quantificare la sua

pretesa creditoria conformemente al dettato normativo applicabile. Come

indicato la quantificazione della pretesa creditoria in denaro determina il

valore litigioso e rappresenta una componente essenziale del procedimento, la

sua mancata quantificazione viola dunque un presupposto processuale essenziale e

la petizione deve essere di riflesso dichiarata inammissibile. Di fronte a una

tale carenza, che il giudice non può colmare d’ufficio come indicato, questo

Tribunale non può entrare nel merito dell'azione (art. 59 cpv. 1 CPC), facendone

ostacolo la chiara volontà del legislatore che ha posto dei presupposti

processuali minimi, ma necessari, per potere introdurre una causa di fronte a

al competente giudice, presupposti che quest'ultimo è tenuto ad esaminare

d'ufficio (art. 60 CPC).

Da quanto precede la petizione 23

febbraio 2022 di AT 1 deve essere dichiarata inammissibile, senza il carico di spese

processuali (art. 114 lett. e CPC).

All'assicuratore, rappresentato da un avvocato esterno, vanno riconosciute

ripetibili (cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 3a edizione,

2017, n. 18 ad art. 95 CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr.

sentenza 4A_194/2010 del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF

137.

III 47 e sentenza 4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche STCA

36.2021.45

del 10 gennaio 2022; STCA 36.2020.56 del 25 gennaio 2021; STCA 36.2020.24

del 17 agosto 2020; STCA 36.2019.89 del 13 novembre 2019; sentenza 36.2017.109

del 5 marzo 2018; STCA 36.2017.68 del 23 aprile 2018), calcolate conformemente

al Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007 (RL

178.310), in base all’ipotetico valore della causa (pari all’importo delle IG

per il periodo ritenuto dalla polizza e non già oggetto di versamento, ossia un

importo di poco superiore ai CHF 17'500) considerando comunque un impegno di

patrocinio limitato (con richiamo all’art. 13 Regolamento citato).

2.4

Per

quanto concerne l'ammissibilità di un ricorso al Tribunale federale in funzione

del valore litigioso della causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013 l'Alta

Corte ha affermato che:

" (…)

Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr. 1'120.--)

poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino le

controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni

complementari all'assicurazione contro le malattie sono di competenza del

Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della

LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).".

Per l'art. 49 cpv. 2 LSA, i

tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di

sorveglianza una copia delle sentenze in tema di LCA per la pubblicazione

periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare all'autorità di

sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la presente sentenza in

forma elettronica e senza il nominativo dell'attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è inammissibile.

2. Non sono percepite tassa di

giustizia e spese a carico dello Stato. AT 1 verserà alla CV 1 CHF 1'200 (IVA,

se dovuta, inclusa) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione alle parti e, a

crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il presente giudizio è

dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti