36.2022.12
Azione contro non specificato assicuratore senza indicazioni sufficienti. Patrocinio da parte di un non meglio specificato sindacato. Respinto
4 aprile 2022Italiano18 min
dell’assicurazione sociale, ma su tale aspetto il vostro esposto è totalmente silente.
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2022.12
IR/sc
Lugano
4 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 25 febbraio 2022 formulata da
AT 1
rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di assicurazione contro le malattie
considerato in fatto e in diritto
1. Mediante
atto intestato “ricorso contro la presa di posizione emes-sa da CV 1 – __________”
(doc. I) del 25 febbraio 2022 AT 1, rappresentato dal RA 1 con sede in __________,
ha chiesto al Tribunale cantonale delle assicurazioni di volere accogliere il “ricorso,
l’annullamento della PRESA DI POSIZIONE contestata, determinando in favore”
(di persona poi risultata estranea alla procedura) “il persistere di uno
stato di inabilità totale verso la sua professione abituale ma anche una
inabilità in mansioni esigibili … successivamente al 01.03.2022 e quindi la
riattivazione del pagamento dell’indennità giornaliera di malattia che
terminerebbe il 31.05.2022” postulando (sempre nel petitum) “di
rivalutare le condizioni …. Dopo averlo sottoposto alle visite specialistiche
ed agli esami evidenziati nel … rapporto (del) Dott. __________”.
L’esposto
si spende nel motivare lo stato di salute del signor AT 1 e per dimostrare la
sua situazione di sofferenza e di impossibilità a svolgere un’attività
lavorativa, facendo in particolare leva sulle valutazioni del dott. __________,
del dott. __________ ed in base agli esami della RMN che vengono ripresi nel
dettaglio. In nessuna sua parte l’esposizione affronta i temi della competenza
del Tribunale cantonale delle assicurazioni, della natura della procedura, delle
norme procedurali applicabili, della legittimazione sia attiva sia passiva (e
quindi propria del signor AT 1 e della parte convenuta in causa ossia: “CV 1
– __________”) e in nessuna sua parte il “ricorso” indica i fatti
soggiacenti alle pretese fatte valere dal signor AT 1 (non è indicato chi abbia
concluso un contratto assicurativo, quali ne siano le condizioni, se il signor AT
Fatti
1 sia ancora dipendete del datore di lavoro, se percepisca un salario o meno, a
quanto assommi il medesimo, quando sia iniziata la pretesa inabilità
lavorativa, …).
A
fronte di tali gravissime carenze dell’esposto ed in presenza (con tutta
verosimiglianza, visto il tenore della presa di posizione formulata
dall’assicuratore CV 1, succursale di __________ [doc. A3], che fa riferimento
alla modalità di adire le vie legali attraverso una petizione da inoltrare al
Tribunale cantonale delle assicurazioni Lugano) di una copertura assicurativa
retta dalla LCA con la necessità di applicare il CPC a livello procedurale, e
la conseguente più che dubbia possibilità di rappresentare in giudizio da parte
di __________, che si annuncia quale responsabile di un non meglio definito “RA
1”, che non risulta iscritto a RC, il giudice delegato si è rivolto
all’esponente mediante scritto del 1° marzo 2022 del seguente tenore:
" (…) questo scritto è trasmesso all’indirizzo del RA 1 (di cui non
risulta alcuna iscrizione a RC) rilevato da una ricerca su internet tramite il
motore di ricerca Google eseguita in data 1° marzo 2022 ore 09.39, da cui
risulta il recapito di __________ non altrimenti inserito sulla carta intestata
usata per rivolgersi al Tribunale.
Ricevo
il “ricorso” 25 febbraio 2022 formulato contro una presa di posizione di
“CV 1” (senza migliore specifica) che postula (una volta in favore di AT 1 e
una volta in favore di tale __________ come appare in quello che potrebbe
essere il petitum [ma chi è l’assicurato da voi rappresentato?]) l’accoglimento
del ricorso e la rivalutazione della situazione. La fattispecie, anche se non
specificato nel vostro allegato, sembra riferirsi al versamento di indennità
giornaliere la cui causa è da ricondurre a malattia.
Osservo
che, apparentemente almeno, il caso sembra riferirsi al percepimento di
indennità giornaliere rette dalla LCA e non ricadenti sotto l’egida
dell’assicurazione sociale, ma su tale aspetto il vostro esposto è totalmente silente.
Annoto
che la polizza assicurativa non è stata prodotta e che neppure
sono state consegnate agli atti le condizioni d’assicurazione, limitandosi,
l’esposto, ad un’analisi delle condizioni fisiche dell’assicurato e a discutere
la sua incapacità al lavoro, ciò che non è sufficiente: quando ci si rivolge a
un Tribunale, in rappresentanza di terzi, occorre chinarsi su tutti gli aspetti
della vertenza, quindi anche quelli formali. Nel caso concreto tale analisi difetta
completamente e il vostro atto è pure manchevole nell’esposizione dei fatti: AT
1 (o __________) lavorava per chi? Lavora ancora? Qual era il suo salario? A
quanto assommano le IG? Da quanto lavorava presso il datore di lavoro? Chi è il
prenditore dell’assicurazione? Da quanto è incapace al lavoro? Quando si è
ammalato? Che evoluzione ha avuto la patologia? Cosa pretende l’assicurato
esattamente? E questo ovviamente oltre agli aspetti formali: chi è
l’assicuratore esattamente (CV 1 appare piuttosto generico)? quale la natura
del contratto? Quali i diritti contrattualmente previsti? Quale la competenza
per giudicare il caso: ai tribunali civili o al Tribunale cantonale delle
assicurazioni? Perché sarebbe competente il TCA? Quale la procedura applicabile?
Che
la fattispecie sia da inserire (verosimilmente) nel contesto delle IG LCA
sembra dedursi dall’emanazione di una presa di posizione, e non
dall’emanazione di una decisione emessa su opposizione da parte
dell’assicuratore, e quindi dall’indicazione di una specifica modalità di adire
il Tribunale cantonale delle assicurazioni, ossia presentando una petizione
che richiama l’applicabilità del CPC. Assicuratore che formula la presa di
posizione è poi CV 1, l’assicuratore sociale del gruppo CV 1 è CV 1 (come
appare dalla lista degli assicuratori sociali malattia pubblicata dal DFI, di
facile consultazione per mezzo del sito dell’Ufficio federale della sanità
pubblica).
Altro
elemento che depone in favore della natura civilistica della causa è (pag. 2 in
medio della presa di posizione, sotto il capitolo del “diritto di libero
passaggio all’assicurazione individuale”) il richiamo alla copertura “__________”
di CV 1 “secondo LCA …”.
Alla
luce di questi rilievi, stante l’apparente applicabilità della LCA e, quindi –
in base alla certamente a voi nota giurisprudenza federale in materia – del CPC
per gli aspetti della procedura (e questo richiamato l’art. 75 LCAMal), si pone
il quesito della rappresentanza. Per l’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con
capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Per l’art. 68 cpv. 2
CPC sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio,
per quanto qui d’interesse, in tutti i procedimenti gli avvocati legittimati ad
esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge
del 23 giugno 2000 sugli avvocati (lett. a).
Visto
quanto precede l’assicurato dovrà precisare i fatti posti alla base del suo
allegato, indicare la natura della procedura e specificare la competenza per
giudicare la materia. Se confermata l’ipotesi di una procedura di IG retta
dalla LCA, ritenuto come non risulti che il sottoscrittore dell’atto, __________,
sia un avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza professionale in
giudizio, l’assicurato (si ritiene possa trattarsi di AT 1, destinatario della
presa di posizione prodotta agli atti) dovrà munirsi di un avvocato legittimato
ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un Tribunale svizzero giusta la Legge
23 giugno 2000 sugli avvocati ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. a) CPC,
rispettivamente dovrà procedere mediante atti propri, ritenuto che altrimenti
la petizione sarà dichiarata irricevibile.
Se
invece la procedura è retta dal diritto delle assicurazioni sociali
l’assicurato dovrà produrre, in ogni caso, la polizza assicurativa e condizioni
della copertura, ma – soprattutto – la decisione emessa su opposizione contro
la quale si aggrava al Tribunale cantonale delle assicurazioni.
È
quindi concesso un termine di 15 giorni per procedere a quanto precede.
In difetto di evasione adeguata delle richieste qui esposte la procedura sarà
stralciata senza ulteriore comunicazione siccome ritenuta irricevibile.
L’esponente,
per il futuro, è invitato a migliore diligenza onde evitare il rischio che al
patrocinato siano caricate tasse e spese processuali.”
Considerandi
2.
Mediante
scritto dell’8 marzo 2022 (doc. III) il medesimo RA 1, senza specifica del
nominativo del suo rappresentante (forse il medesimo signor __________, anche
se di ciò non v’è contezza), ha trasmesso al Tribunale cantonale delle
assicurazioni ulteriore “documentazione medica recente” a valere quale “parte
integrante del RICORSO stesso” (il maiuscolo è del testo originale).
3.
Con
scritto del 16 marzo 2022 (doc. IV + 1) sempre il RA 1 (o meglio su carta che indica
nell’intestazione tale Patronato), questa volta con l’indicazione
dell’estensore del testo (__________), sempre con riferimento al “RICORSO da
noi presentato” (il maiuscolo è del testo originario), ha in sostanza
ribadito di agire contro “la DECISIONE emessa da CV 1 – __________”
specificandone il numero, indicando che la data di tale provvedimento sarebbe
il 27 agosto 2020. L’estensore del testo precisa poi che l’atto è redatto in
favore di “AT 1” (verosimilmente: AT 1) e l’indicazione di altro nome
sarebbe frutto di un errore. L’atto (ossia il ricorso 25 febbraio 2022) è stato
quindi riprodotto con la correzione del nome nel petitum (doc. IV – 1). Nello
scritto d’accompagnamento (doc. IV) è precisato come il signor AT 1 sia
cittadino italiano, residente in Italia, frontaliere, assunto dal 1997 dalla __________
quale operaio riparatore camion e mezzi al 100%, ditta che avrebbe assicurato
il lavoratore presso “CV 1”. Lo scritto accompagnatorio precisa che il
signor AT 1 è inabile al lavoro (senza però dire da quando!), precisa come lo
stesso abbia inoltrato una domanda di prestazioni AI (senza però dire quando e
a che stadio si trovi quella procedura, se sono stati ordinati accertamenti
medici o economici …), specifica come il 7 dicembre 2021 su incarico
dell’assicuratore responsabile il signor AT 1 sarebbe stato visitato dal dott. __________
che avrebbe trasmesso all’assicuratore una valutazione peritale (di cui agli
atti non v’è traccia) a seguito della quale l’assicuratore responsabile avrebbe
“emesso due documenti”: la presa di posizione 31 gennaio 2022 che
annuncia la chiusura del caso dopo il versamento di 4 mesi di indennità stante
la possibilità di impiegare le forze in attività confacente e il secondo
documento “è la decisione obbligo di ridurre il danno all’interno della
quale vi è la spiegazione per cui dal 01.06.2022 verranno erogate in favore del
signor AT 1 indennità ridotte”.
Sempre
nello scritto accompagnatorio 16 marzo 2022 (doc. IV) il rappresentante del
signor AT 1, che non si è confrontato con il tenore dello scritto doc. II del
Tribunale cantonale delle assicurazioni, conclude specificando che avrebbe
dovuto inoltrare una petizione e non un ricorso, fatto di cui si scusa,
segnalando di avere “chiesto a legali la presa in carico del caso in esame
in modo da porre rimedio all’errore e consentire al Sig. AT 1 una giusta
assistenza giuridica. Vi chiediamo quindi eccezionalmente di concedere al
nostro assistito ancora 10 giorni in modo che la procedura passi sotto
l’assistenza di un suo legale di fiducia. Mi permetto quindi di chiedere come
termine unico ed irrevocabile per la comunicazione da parte di un legale il
giorno 24.03.2022”.
4.
Il
29.
marzo 2022 il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
ha comunicato al RA 1, che si è annunciato quale rappresentante del signor AT 1,
la decorrenza del termine richiesto senza comunicazione alcuna. Il Tribunale ha
trasmesso all’assicuratore convenuto in causa (e così come indicato
dall’attore), ossia “CV 1” il doc. IV + 1 per conoscenza.
5.
Il
presente giudizio può essere emanato monocraticamente. In base all’art. 49 cpv.
2.
LOG il Tribunale cantonale delle assicurazioni può emanare decisioni a
giudice unico quando la vertenza non ponga questioni giuridiche di principio e
non complessa a livello d’istruttoria (sostanzialmente assente) o per la
valutazione delle prove. Alla luce dell’esito dell’azione, palesemente incoata
contro un assicuratore assolutamente sconosciuto (non esiste infatti, iscritta
a RC in Svizzera, alcuna CV 1) la petizione va respinta. Non solo. Informato
chiaramente del difetto di potere patrocinare in giudizio il (sedicente)
rappresentante di RA 1 non ha reagito adeguatamente se non chiedendo una
proroga del termine per l’incarico ad un legale. Proroga ammessa nei fatti, ma
dopo lo scritto del 16 marzo 2022 nulla più è pervenuto al Tribunale cantonale
delle assicurazioni. La mancata rappresentanza secondo le norme del CPC che
saranno illustrate, rende non ricevibile la petizione.
Vi
è palesemente, soprattutto, una carenza di legittimazione passiva ciò che è
rilevabile anche senza interpellare le varie Società del gruppo CV 1 con sede a
__________. Assicuratore delle prestazioni, per quanto gli atti prodotti
permettano di comprendere, sembra essere la CV 1 con sede a __________. Alla
luce di ciò il giudizio può essere emanato a giudice unico.
Sul
tema del giudizio monocratico da parte dei membri della sezione di diritto pubblico
del TA si faccia riferimento a Ivano
Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione
di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici
alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale, in RtiD 2016-I-
307.
e ss.
6.
Come
recentemente deciso da questo Tribunale cantonale delle assicurazioni nella
STCA 36.2018.75 del 17 dicembre 2018, attraverso la legittimazione attiva o
passiva è verificata l'identità della persona dell'attore, con la persona cui
la legge concede la titolarità della pretesa di tutela giurisdizionale e,
specularmente, con la persona verso la quale detta pretesa va rivolta. Si
tratta dunque di presupposti di merito e non di natura processuale, il cui
difetto conduce alla reiezione della causa nel merito e non alla sua
inammissibilità (Francesco Trezzini
in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale svizzero (CPC), 2a
edizione, n. 21 ad art. 66).
Di
regola, il deposito dell’atto introduttivo d’istanza, secondo l’art. 62 cpv. 1
CPC, determina in modo definitivo chi sono le parti principali, cosicché è
inammissibile per l’attore o per il convenuto mutare la loro qualità di parte
durante un processo in corso. L’attore che si accorge soltanto dopo la
presentazione della petizione di avere convenuto la parte erronea, siccome
priva di legittimazione passiva, non può sostituirla con quella che ne è invece
fornita (Francesco Trezzini in:
Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a
edizione, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni generali (art. 1-196), pag. 397, n.
1.
ad art. 83, pag. 397). “L’azione andrà respinta e l’attore dovrà
promuoverne una seconda contro la parte legittimata passivamente” (DTF 142
III 782, consid. 3.1.4; Trezzini,
op. cit., loc. cit.). La sostituzione di una parte costituisce infatti
un’eccezione e, di norma, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 CPC, se non vi è
alienazione dell’oggetto litigioso, la sostituzione di parte può avvenire solo
con il consenso della controparte (che in casu neppure esiste giuridicamente).
Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di successione
legale (cfr. Balz Gross, Roger Zuber,
in: Berner Kommentar edizione 2012, ZPO Band I, art. 1-149 ZPO, Schweizerische
Zivilprozessordnung, Band I-III, n. 2-3 ad art. 83, pag. 894-895 e seguenti).
7.
Come
evidenziato nelle considerazioni che precedono (doc. II p. 2 in medio riportato
per esteso) il Giudice delegato ha, nel suo interpello del 1° marzo 2022
all’indirizzo dell’esponente (doc. II), segnalato come la fattispecie fosse da
inserire (con tutta verosimiglianza alla luce dei documenti prodotti dallo
stesso attore, ancorché non completi) nel contesto delle IG LCA. Tale deduzione
deriva dal tenore della presa di posizione contestata. Si tratta infatti di una
presa di posizione, e non di una decisione emessa su opposizione da parte
dell’assicuratore, che indica all’assicurato la possibilità di adire il
Tribunale mediante una petizione (e non attraverso un ricorso). Ciò richiama
l’applicabilità del CPC. Assicuratore che formula la presa di posizione è poi CV
1, la cui ragione sociale è deducibile dal RC (l’assicuratore si occupa delle
coperture complementari all’assicurazione obbligatoria delle cure medico
sanitarie). CV 1 (come appare dalla lista degli assicuratori sociali malattia
pubblicata dal DFI, di facile consultazione per mezzo del sito dell’Ufficio
federale della sanità pubblica) è invece l’assicuratore del gruppo che si
occupa dell’assicurazione sociale contro le malattie.
Altro
elemento che depone in favore della natura civilistica della causa è (pag. 2 in
medio della presa di posizione, sotto il capitolo del “diritto di libero
passaggio all’assicurazione individuale”) il richiamo alla copertura “__________”
di CV 1 “secondo LCA …”.
Incoare,
come ha fatto il signor CV 1, una procedura (“ricorso”) contro una
imprecisata, ed inesistente come tale a RC, “__________” non può portare
alla condanna dell’assicuratore (quale?) per difetto di legittimazione passiva
di quello specificato.
8.
Con
lo scritto doc. II il RA 1 è stato inoltre informato del difetto di possibilità
di rappresentare in giudizio. Va in particolare evidenziato come, per l’art. 7
CPC, i Cantoni possono designare un tribunale competente a decidere, in istanza
cantonale unica, le controversie derivanti da assicurazioni complementari
all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18
marzo 1994 sull’assicurazione malattie (cfr. DTF 141 III 479). Ai sensi
dell’art. 75 LCAMal le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro
membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione
sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione sono decise dal
Tribunale cantonale delle assicurazioni. Il Tribunale federale, in tema di
assicurazioni complementari all’assicurazione obbligatoria delle cure medico
sanitarie, ha sottolineato come la procedura sia retta dal CPC (cfr. DTF 138
III 558 consid. 3.2; cfr. sentenza 4A_517/2017 del 2 ottobre 2018) e meglio
dalla procedura semplificata (cfr. art. 243 cpv. 2 lett. f CPC) e come non
possa invece essere applicata la legge che regola la procedura relativa al
Tribunale cantonale delle assicurazioni (in Ticino la Lptca). Per l’art. 68
cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel
processo. Per l’art. 68 cpv. 2 CPC sono autorizzati a esercitare la
rappresentanza professionale in giudizio in tutti i procedimenti gli avvocati
legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero
giusta la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati (lett. a), dinanzi
all’autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali in procedura
semplificata (come quella in esame [cfr. art. 243 cpv. 2 lett. f CPC]), nonché
nelle pratiche evase in procedura sommaria, i commissari e agenti giuridici
patentati, se il diritto cantonale lo prevede (lett. b), nelle pratiche evase
in procedura sommaria secondo l’articolo 251 CPC i rappresentanti professionali
a tenore dell’articolo 27 LEF (lett. c), dinanzi al giudice della locazione e
al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il
diritto cantonale lo prevede (lett. d). In concreto la persona che sottoscrive
gli atti per il RA 1 non risulta essere avvocato ammesso (e neppure lo
sostiene). In via eccezionale questa Corte ammette il patrocinio di
collaboratori di sindacati con il rilievo però che (cfr. STCA 36.2020.49): “… in
ogni modo, il patrocinatore deve essere persona competente e cognita del
diritto e deve sapersi rapportare alle sempre più stringenti esigenze
procedurali così come interpretate dal Tribunale federale. In difetto di
specifiche conoscenze della materia di fondo e della procedura il rischio è
quello di carenze che il giudice, pur dovendo accertare i fatti come impone
l’art. 247 cpv. 2 CPC (su questi aspetti si veda François Bohnet, Ecritures, maxime de procédure et débats
dans le procès civil social, in Le procès civil social, a cura di François
Bohnet e Anne-Sylvie Dupont, CEMAJ Université de Nauchâtel, Helbing &
Lichtenhahn, 2018 Basilea), non deve colmare d’ufficio.”
Con
il rilievo ancora che, il rappresentante incaricato in quell’occasione non era
giurista, non era avvocato, non aveva prodotto adeguata delega (da parte del
sindacato, come in casu), e questa Corte aveva osservato:
"
… in merito alle cognizioni della persona incaricata va rammentato
che, nel recente passato, questa Corte ha già ricordato come appaia: “…più che
necessario che il sindacato faccia capo a giuristi per questo genere di
procedure, ritenuto il ruolo del giudice più limitato nelle procedure rette dal
CPC rispetto a quelle regolate dalla LPGA rispettivamente della Lptca” (TCA
36.2019.98) …”.
In concreto si annuncia
quale patrocinatore (RA 1, doc. A1), di cui non è nota la natura siccome
neppure specificata dall’esponente. RA 1 appare rappresentato da una persona
fisica che non si legittima adeguatamente, che non è giurista e avvocato (non
lo sostiene e non lo comprova). Palesemente in concreto non sono neppure dati
gli estremi per ammettere un patrocinio.
9.
Da
quanto precede emerge che la procedura deve essere respinta, senza carico di
tasse e spese all’attore e senza attribuzione di ripetibili.
10.
Secondo
l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente
all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti
disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la
pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare
all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la
presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. La petizione 25 febbraio
2022 (doc. I e IV/1) è respinta.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Non sono attribuite ripetibili.
3.
Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.
Contro il
presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti