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Decisione

36.2022.12

Azione contro non specificato assicuratore senza indicazioni sufficienti. Patrocinio da parte di un non meglio specificato sindacato. Respinto

4 aprile 2022Italiano18 min

dell’assicurazione sociale, ma su tale aspetto il vostro esposto è totalmente silente.

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2022.12

IR/sc

Lugano

4 aprile 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 25 febbraio 2022 formulata da

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

in materia di assicurazione contro le malattie

considerato in fatto e in diritto

1. Mediante

atto intestato “ricorso contro la presa di posizione emes-sa da CV 1 – __________”

(doc. I) del 25 febbraio 2022 AT 1, rappresentato dal RA 1 con sede in __________,

ha chiesto al Tribunale cantonale delle assicurazioni di volere accogliere il “ricorso,

l’annullamento della PRESA DI POSIZIONE contestata, determinando in favore”

(di persona poi risultata estranea alla procedura) “il persistere di uno

stato di inabilità totale verso la sua professione abituale ma anche una

inabilità in mansioni esigibili … successivamente al 01.03.2022 e quindi la

riattivazione del pagamento dell’indennità giornaliera di malattia che

terminerebbe il 31.05.2022” postulando (sempre nel petitum) “di

rivalutare le condizioni …. Dopo averlo sottoposto alle visite specialistiche

ed agli esami evidenziati nel … rapporto (del) Dott. __________”.

L’esposto

si spende nel motivare lo stato di salute del signor AT 1 e per dimostrare la

sua situazione di sofferenza e di impossibilità a svolgere un’attività

lavorativa, facendo in particolare leva sulle valutazioni del dott. __________,

del dott. __________ ed in base agli esami della RMN che vengono ripresi nel

dettaglio. In nessuna sua parte l’esposizione affronta i temi della competenza

del Tribunale cantonale delle assicurazioni, della natura della procedura, delle

norme procedurali applicabili, della legittimazione sia attiva sia passiva (e

quindi propria del signor AT 1 e della parte convenuta in causa ossia: “CV 1

– __________”) e in nessuna sua parte il “ricorso” indica i fatti

soggiacenti alle pretese fatte valere dal signor AT 1 (non è indicato chi abbia

concluso un contratto assicurativo, quali ne siano le condizioni, se il signor AT

Fatti

1 sia ancora dipendete del datore di lavoro, se percepisca un salario o meno, a

quanto assommi il medesimo, quando sia iniziata la pretesa inabilità

lavorativa, …).

A

fronte di tali gravissime carenze dell’esposto ed in presenza (con tutta

verosimiglianza, visto il tenore della presa di posizione formulata

dall’assicuratore CV 1, succursale di __________ [doc. A3], che fa riferimento

alla modalità di adire le vie legali attraverso una petizione da inoltrare al

Tribunale cantonale delle assicurazioni Lugano) di una copertura assicurativa

retta dalla LCA con la necessità di applicare il CPC a livello procedurale, e

la conseguente più che dubbia possibilità di rappresentare in giudizio da parte

di __________, che si annuncia quale responsabile di un non meglio definito “RA

1”, che non risulta iscritto a RC, il giudice delegato si è rivolto

all’esponente mediante scritto del 1° marzo 2022 del seguente tenore:

" (…) questo scritto è trasmesso all’indirizzo del RA 1 (di cui non

risulta alcuna iscrizione a RC) rilevato da una ricerca su internet tramite il

motore di ricerca Google eseguita in data 1° marzo 2022 ore 09.39, da cui

risulta il recapito di __________ non altrimenti inserito sulla carta intestata

usata per rivolgersi al Tribunale.

Ricevo

il “ricorso” 25 febbraio 2022 formulato contro una presa di posizione di

“CV 1” (senza migliore specifica) che postula (una volta in favore di AT 1 e

una volta in favore di tale __________ come appare in quello che potrebbe

essere il petitum [ma chi è l’assicurato da voi rappresentato?]) l’accoglimento

del ricorso e la rivalutazione della situazione. La fattispecie, anche se non

specificato nel vostro allegato, sembra riferirsi al versamento di indennità

giornaliere la cui causa è da ricondurre a malattia.

Osservo

che, apparentemente almeno, il caso sembra riferirsi al percepimento di

indennità giornaliere rette dalla LCA e non ricadenti sotto l’egida

dell’assicurazione sociale, ma su tale aspetto il vostro esposto è totalmente silente.

Annoto

che la polizza assicurativa non è stata prodotta e che neppure

sono state consegnate agli atti le condizioni d’assicurazione, limitandosi,

l’esposto, ad un’analisi delle condizioni fisiche dell’assicurato e a discutere

la sua incapacità al lavoro, ciò che non è sufficiente: quando ci si rivolge a

un Tribunale, in rappresentanza di terzi, occorre chinarsi su tutti gli aspetti

della vertenza, quindi anche quelli formali. Nel caso concreto tale analisi difetta

completamente e il vostro atto è pure manchevole nell’esposizione dei fatti: AT

1 (o __________) lavorava per chi? Lavora ancora? Qual era il suo salario? A

quanto assommano le IG? Da quanto lavorava presso il datore di lavoro? Chi è il

prenditore dell’assicurazione? Da quanto è incapace al lavoro? Quando si è

ammalato? Che evoluzione ha avuto la patologia? Cosa pretende l’assicurato

esattamente? E questo ovviamente oltre agli aspetti formali: chi è

l’assicuratore esattamente (CV 1 appare piuttosto generico)? quale la natura

del contratto? Quali i diritti contrattualmente previsti? Quale la competenza

per giudicare il caso: ai tribunali civili o al Tribunale cantonale delle

assicurazioni? Perché sarebbe competente il TCA? Quale la procedura applicabile?

Che

la fattispecie sia da inserire (verosimilmente) nel contesto delle IG LCA

sembra dedursi dall’emanazione di una presa di posizione, e non

dall’emanazione di una decisione emessa su opposizione da parte

dell’assicuratore, e quindi dall’indicazione di una specifica modalità di adire

il Tribunale cantonale delle assicurazioni, ossia presentando una petizione

che richiama l’applicabilità del CPC. Assicuratore che formula la presa di

posizione è poi CV 1, l’assicuratore sociale del gruppo CV 1 è CV 1 (come

appare dalla lista degli assicuratori sociali malattia pubblicata dal DFI, di

facile consultazione per mezzo del sito dell’Ufficio federale della sanità

pubblica).

Altro

elemento che depone in favore della natura civilistica della causa è (pag. 2 in

medio della presa di posizione, sotto il capitolo del “diritto di libero

passaggio all’assicurazione individuale”) il richiamo alla copertura “__________”

di CV 1 “secondo LCA …”.

Alla

luce di questi rilievi, stante l’apparente applicabilità della LCA e, quindi –

in base alla certamente a voi nota giurisprudenza federale in materia – del CPC

per gli aspetti della procedura (e questo richiamato l’art. 75 LCAMal), si pone

il quesito della rappresentanza. Per l’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con

capacità processuale può farsi rappresentare nel processo. Per l’art. 68 cpv. 2

CPC sono autorizzati a esercitare la rappresentanza professionale in giudizio,

per quanto qui d’interesse, in tutti i procedimenti gli avvocati legittimati ad

esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero giusta la legge

del 23 giugno 2000 sugli avvocati (lett. a).

Visto

quanto precede l’assicurato dovrà precisare i fatti posti alla base del suo

allegato, indicare la natura della procedura e specificare la competenza per

giudicare la materia. Se confermata l’ipotesi di una procedura di IG retta

dalla LCA, ritenuto come non risulti che il sottoscrittore dell’atto, __________,

sia un avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza professionale in

giudizio, l’assicurato (si ritiene possa trattarsi di AT 1, destinatario della

presa di posizione prodotta agli atti) dovrà munirsi di un avvocato legittimato

ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un Tribunale svizzero giusta la Legge

23 giugno 2000 sugli avvocati ai sensi dell’art. 68 cpv. 2 lett. a) CPC,

rispettivamente dovrà procedere mediante atti propri, ritenuto che altrimenti

la petizione sarà dichiarata irricevibile.

Se

invece la procedura è retta dal diritto delle assicurazioni sociali

l’assicurato dovrà produrre, in ogni caso, la polizza assicurativa e condizioni

della copertura, ma – soprattutto – la decisione emessa su opposizione contro

la quale si aggrava al Tribunale cantonale delle assicurazioni.

È

quindi concesso un termine di 15 giorni per procedere a quanto precede.

In difetto di evasione adeguata delle richieste qui esposte la procedura sarà

stralciata senza ulteriore comunicazione siccome ritenuta irricevibile.

L’esponente,

per il futuro, è invitato a migliore diligenza onde evitare il rischio che al

patrocinato siano caricate tasse e spese processuali.”

Considerandi

2.

Mediante

scritto dell’8 marzo 2022 (doc. III) il medesimo RA 1, senza specifica del

nominativo del suo rappresentante (forse il medesimo signor __________, anche

se di ciò non v’è contezza), ha trasmesso al Tribunale cantonale delle

assicurazioni ulteriore “documentazione medica recente” a valere quale “parte

integrante del RICORSO stesso” (il maiuscolo è del testo originale).

3.

Con

scritto del 16 marzo 2022 (doc. IV + 1) sempre il RA 1 (o meglio su carta che indica

nell’intestazione tale Patronato), questa volta con l’indicazione

dell’estensore del testo (__________), sempre con riferimento al “RICORSO da

noi presentato” (il maiuscolo è del testo originario), ha in sostanza

ribadito di agire contro “la DECISIONE emessa da CV 1 – __________”

specificandone il numero, indicando che la data di tale provvedimento sarebbe

il 27 agosto 2020. L’estensore del testo precisa poi che l’atto è redatto in

favore di “AT 1” (verosimilmente: AT 1) e l’indicazione di altro nome

sarebbe frutto di un errore. L’atto (ossia il ricorso 25 febbraio 2022) è stato

quindi riprodotto con la correzione del nome nel petitum (doc. IV – 1). Nello

scritto d’accompagnamento (doc. IV) è precisato come il signor AT 1 sia

cittadino italiano, residente in Italia, frontaliere, assunto dal 1997 dalla __________

quale operaio riparatore camion e mezzi al 100%, ditta che avrebbe assicurato

il lavoratore presso “CV 1”. Lo scritto accompagnatorio precisa che il

signor AT 1 è inabile al lavoro (senza però dire da quando!), precisa come lo

stesso abbia inoltrato una domanda di prestazioni AI (senza però dire quando e

a che stadio si trovi quella procedura, se sono stati ordinati accertamenti

medici o economici …), specifica come il 7 dicembre 2021 su incarico

dell’assicuratore responsabile il signor AT 1 sarebbe stato visitato dal dott. __________

che avrebbe trasmesso all’assicuratore una valutazione peritale (di cui agli

atti non v’è traccia) a seguito della quale l’assicuratore responsabile avrebbe

“emesso due documenti”: la presa di posizione 31 gennaio 2022 che

annuncia la chiusura del caso dopo il versamento di 4 mesi di indennità stante

la possibilità di impiegare le forze in attività confacente e il secondo

documento “è la decisione obbligo di ridurre il danno all’interno della

quale vi è la spiegazione per cui dal 01.06.2022 verranno erogate in favore del

signor AT 1 indennità ridotte”.

Sempre

nello scritto accompagnatorio 16 marzo 2022 (doc. IV) il rappresentante del

signor AT 1, che non si è confrontato con il tenore dello scritto doc. II del

Tribunale cantonale delle assicurazioni, conclude specificando che avrebbe

dovuto inoltrare una petizione e non un ricorso, fatto di cui si scusa,

segnalando di avere “chiesto a legali la presa in carico del caso in esame

in modo da porre rimedio all’errore e consentire al Sig. AT 1 una giusta

assistenza giuridica. Vi chiediamo quindi eccezionalmente di concedere al

nostro assistito ancora 10 giorni in modo che la procedura passi sotto

l’assistenza di un suo legale di fiducia. Mi permetto quindi di chiedere come

termine unico ed irrevocabile per la comunicazione da parte di un legale il

giorno 24.03.2022”.

4.

Il

29.

marzo 2022 il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

ha comunicato al RA 1, che si è annunciato quale rappresentante del signor AT 1,

la decorrenza del termine richiesto senza comunicazione alcuna. Il Tribunale ha

trasmesso all’assicuratore convenuto in causa (e così come indicato

dall’attore), ossia “CV 1” il doc. IV + 1 per conoscenza.

5.

Il

presente giudizio può essere emanato monocraticamente. In base all’art. 49 cpv.

2.

LOG il Tribunale cantonale delle assicurazioni può emanare decisioni a

giudice unico quando la vertenza non ponga questioni giuridiche di principio e

non complessa a livello d’istruttoria (sostanzialmente assente) o per la

valutazione delle prove. Alla luce dell’esito dell’azione, palesemente incoata

contro un assicuratore assolutamente sconosciuto (non esiste infatti, iscritta

a RC in Svizzera, alcuna CV 1) la petizione va respinta. Non solo. Informato

chiaramente del difetto di potere patrocinare in giudizio il (sedicente)

rappresentante di RA 1 non ha reagito adeguatamente se non chiedendo una

proroga del termine per l’incarico ad un legale. Proroga ammessa nei fatti, ma

dopo lo scritto del 16 marzo 2022 nulla più è pervenuto al Tribunale cantonale

delle assicurazioni. La mancata rappresentanza secondo le norme del CPC che

saranno illustrate, rende non ricevibile la petizione.

Vi

è palesemente, soprattutto, una carenza di legittimazione passiva ciò che è

rilevabile anche senza interpellare le varie Società del gruppo CV 1 con sede a

__________. Assicuratore delle prestazioni, per quanto gli atti prodotti

permettano di comprendere, sembra essere la CV 1 con sede a __________. Alla

luce di ciò il giudizio può essere emanato a giudice unico.

Sul

tema del giudizio monocratico da parte dei membri della sezione di diritto pubblico

del TA si faccia riferimento a Ivano

Ranzanici: La possibilità concessa dall’art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione

di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici

alla luce della recente giurisprudenza del Tribunale federale, in RtiD 2016-I-

307.

e ss.

6.

Come

recentemente deciso da questo Tribunale cantonale delle assicurazioni nella

STCA 36.2018.75 del 17 dicembre 2018, attraverso la legittimazione attiva o

passiva è verificata l'identità della persona dell'attore, con la persona cui

la legge concede la titolarità della pretesa di tutela giurisdizionale e,

specularmente, con la persona verso la quale detta pretesa va rivolta. Si

tratta dunque di presupposti di merito e non di natura processuale, il cui

difetto conduce alla reiezione della causa nel merito e non alla sua

inammissibilità (Francesco Trezzini

in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale svizzero (CPC), 2a

edizione, n. 21 ad art. 66).

Di

regola, il deposito dell’atto introduttivo d’istanza, secondo l’art. 62 cpv. 1

CPC, determina in modo definitivo chi sono le parti principali, cosicché è

inammissibile per l’attore o per il convenuto mutare la loro qualità di parte

durante un processo in corso. L’attore che si accorge soltanto dopo la

presentazione della petizione di avere convenuto la parte erronea, siccome

priva di legittimazione passiva, non può sostituirla con quella che ne è invece

fornita (Francesco Trezzini in:

Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a

edizione, Vol. 1, Parte Prima: Disposizioni generali (art. 1-196), pag. 397, n.

1.

ad art. 83, pag. 397). “L’azione andrà respinta e l’attore dovrà

promuoverne una seconda contro la parte legittimata passivamente” (DTF 142

III 782, consid. 3.1.4; Trezzini,

op. cit., loc. cit.). La sostituzione di una parte costituisce infatti

un’eccezione e, di norma, ai sensi dell’art. 83 cpv. 4 CPC, se non vi è

alienazione dell’oggetto litigioso, la sostituzione di parte può avvenire solo

con il consenso della controparte (che in casu neppure esiste giuridicamente).

Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge in materia di successione

legale (cfr. Balz Gross, Roger Zuber,

in: Berner Kommentar edizione 2012, ZPO Band I, art. 1-149 ZPO, Schweizerische

Zivilprozessordnung, Band I-III, n. 2-3 ad art. 83, pag. 894-895 e seguenti).

7.

Come

evidenziato nelle considerazioni che precedono (doc. II p. 2 in medio riportato

per esteso) il Giudice delegato ha, nel suo interpello del 1° marzo 2022

all’indirizzo dell’esponente (doc. II), segnalato come la fattispecie fosse da

inserire (con tutta verosimiglianza alla luce dei documenti prodotti dallo

stesso attore, ancorché non completi) nel contesto delle IG LCA. Tale deduzione

deriva dal tenore della presa di posizione contestata. Si tratta infatti di una

presa di posizione, e non di una decisione emessa su opposizione da parte

dell’assicuratore, che indica all’assicurato la possibilità di adire il

Tribunale mediante una petizione (e non attraverso un ricorso). Ciò richiama

l’applicabilità del CPC. Assicuratore che formula la presa di posizione è poi CV

1, la cui ragione sociale è deducibile dal RC (l’assicuratore si occupa delle

coperture complementari all’assicurazione obbligatoria delle cure medico

sanitarie). CV 1 (come appare dalla lista degli assicuratori sociali malattia

pubblicata dal DFI, di facile consultazione per mezzo del sito dell’Ufficio

federale della sanità pubblica) è invece l’assicuratore del gruppo che si

occupa dell’assicurazione sociale contro le malattie.

Altro

elemento che depone in favore della natura civilistica della causa è (pag. 2 in

medio della presa di posizione, sotto il capitolo del “diritto di libero

passaggio all’assicurazione individuale”) il richiamo alla copertura “__________”

di CV 1 “secondo LCA …”.

Incoare,

come ha fatto il signor CV 1, una procedura (“ricorso”) contro una

imprecisata, ed inesistente come tale a RC, “__________” non può portare

alla condanna dell’assicuratore (quale?) per difetto di legittimazione passiva

di quello specificato.

8.

Con

lo scritto doc. II il RA 1 è stato inoltre informato del difetto di possibilità

di rappresentare in giudizio. Va in particolare evidenziato come, per l’art. 7

CPC, i Cantoni possono designare un tribunale competente a decidere, in istanza

cantonale unica, le controversie derivanti da assicurazioni complementari

all’assicurazione sociale contro le malattie secondo la legge federale del 18

marzo 1994 sull’assicurazione malattie (cfr. DTF 141 III 479). Ai sensi

dell’art. 75 LCAMal le contestazioni degli assicuratori tra loro, con i loro

membri o con terzi concernenti le assicurazioni complementari all’assicurazione

sociale contro le malattie o altri rami d’assicurazione sono decise dal

Tribunale cantonale delle assicurazioni. Il Tribunale federale, in tema di

assicurazioni complementari all’assicurazione obbligatoria delle cure medico

sanitarie, ha sottolineato come la procedura sia retta dal CPC (cfr. DTF 138

III 558 consid. 3.2; cfr. sentenza 4A_517/2017 del 2 ottobre 2018) e meglio

dalla procedura semplificata (cfr. art. 243 cpv. 2 lett. f CPC) e come non

possa invece essere applicata la legge che regola la procedura relativa al

Tribunale cantonale delle assicurazioni (in Ticino la Lptca). Per l’art. 68

cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi rappresentare nel

processo. Per l’art. 68 cpv. 2 CPC sono autorizzati a esercitare la

rappresentanza professionale in giudizio in tutti i procedimenti gli avvocati

legittimati ad esercitare la rappresentanza dinanzi a un tribunale svizzero

giusta la legge del 23 giugno 2000 sugli avvocati (lett. a), dinanzi

all’autorità di conciliazione, nelle controversie patrimoniali in procedura

semplificata (come quella in esame [cfr. art. 243 cpv. 2 lett. f CPC]), nonché

nelle pratiche evase in procedura sommaria, i commissari e agenti giuridici

patentati, se il diritto cantonale lo prevede (lett. b), nelle pratiche evase

in procedura sommaria secondo l’articolo 251 CPC i rappresentanti professionali

a tenore dell’articolo 27 LEF (lett. c), dinanzi al giudice della locazione e

al giudice del lavoro, i rappresentanti professionalmente qualificati, se il

diritto cantonale lo prevede (lett. d). In concreto la persona che sottoscrive

gli atti per il RA 1 non risulta essere avvocato ammesso (e neppure lo

sostiene). In via eccezionale questa Corte ammette il patrocinio di

collaboratori di sindacati con il rilievo però che (cfr. STCA 36.2020.49): “… in

ogni modo, il patrocinatore deve essere persona competente e cognita del

diritto e deve sapersi rapportare alle sempre più stringenti esigenze

procedurali così come interpretate dal Tribunale federale. In difetto di

specifiche conoscenze della materia di fondo e della procedura il rischio è

quello di carenze che il giudice, pur dovendo accertare i fatti come impone

l’art. 247 cpv. 2 CPC (su questi aspetti si veda François Bohnet, Ecritures, maxime de procédure et débats

dans le procès civil social, in Le procès civil social, a cura di François

Bohnet e Anne-Sylvie Dupont, CEMAJ Université de Nauchâtel, Helbing &

Lichtenhahn, 2018 Basilea), non deve colmare d’ufficio.”

Con

il rilievo ancora che, il rappresentante incaricato in quell’occasione non era

giurista, non era avvocato, non aveva prodotto adeguata delega (da parte del

sindacato, come in casu), e questa Corte aveva osservato:

"

… in merito alle cognizioni della persona incaricata va rammentato

che, nel recente passato, questa Corte ha già ricordato come appaia: “…più che

necessario che il sindacato faccia capo a giuristi per questo genere di

procedure, ritenuto il ruolo del giudice più limitato nelle procedure rette dal

CPC rispetto a quelle regolate dalla LPGA rispettivamente della Lptca” (TCA

36.2019.98) …”.

In concreto si annuncia

quale patrocinatore (RA 1, doc. A1), di cui non è nota la natura siccome

neppure specificata dall’esponente. RA 1 appare rappresentato da una persona

fisica che non si legittima adeguatamente, che non è giurista e avvocato (non

lo sostiene e non lo comprova). Palesemente in concreto non sono neppure dati

gli estremi per ammettere un patrocinio.

9.

Da

quanto precede emerge che la procedura deve essere respinta, senza carico di

tasse e spese all’attore e senza attribuzione di ripetibili.

10.

Secondo

l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la

pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la

presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione 25 febbraio

2022 (doc. I e IV/1) è respinta.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non sono attribuite ripetibili.

3.

Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti