36.2022.13
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25 aprile 2022Italiano45 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2022.13
TB
Lugano
25 aprile 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 marzo 2022 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 febbraio 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
1.1. Dal 1° marzo 2018 RI 1, 1993,
era dipendente di __________ in qualità di metal costruttore (doc. 2) ed
assicurato collettivamente per la perdita di guadagno presso CO 1. Dal 16
agosto 2021 (doc. 3) è sorta un’inabilità lavorativa dovuta a malattia, attestata
dal medico curante dr.__________, che ha di volta in volta prolungato, fino al
26 novembre 2021 (doc. 4, 12, 14, 18 e 19), l’incapacità lavorativa. RI 1 è
stato licenziato per il 31 marzo 2022.
1.2. Il 27 ottobre 2021 (doc. 17) CO
1 ha invitato l'assicurato a sottoporsi a una valutazione psichiatrica da parte
della dr.ssa __________ e, sulla scorta del suo rapporto del 20 novembre 2021
(doc. 20), con decisione formale del 24 novembre 2021 (doc. 21) ha confermato l'abilità
lavorativa del 100% in ogni attività lucrativa dal giorno in cui è avvenuta la
visita fiduciaria, riconoscendogli però le indennità giornaliere del 100% fino
al 26 novembre 2021, ovvero secondo il certificato del medico curante (doc. 19).
Dal giorno seguente ha chiuso il caso.
1.3. L’assicurato ha prodotto
all’assicuratore, oltre al certificato medico del dr. med. __________, suo curante
generalista, relativo all’inabilità lavorativa del 100% dal 27 novembre al 1°
dicembre 2021 (doc. 22), una relazione medica del 14 dicembre 2021 (doc. 24) di
__________, che lo indica affetto da una sindrome mista ansioso-depressiva
invalidante. CO 1 (doc. 25 del 23 dicembre 2021), a fronte di tali invii, ha
rammentato a RI 1 la pendenza della decisione formale invitandolo a formulare
un’opposizione alla stessa, ciò che il signor RI 1 ha fatto il successivo
31dicembre 2021 (doc. 26).
1.4. Preso atto del parere del 27
gennaio 2022 (doc. 30) della dr.ssa __________ sulla relazione medica dei
curanti, con cui la specialista ha confermato le proprie conclusioni contenute
nel rapporto del 20 novembre 2021, con decisione su opposizione del 3 febbraio
2022 (doc. 31) CO 1 ha confermato la propria decisione formale. La Cassa malati
ha indicato che il suo medico fiduciario si è espresso sulle considerazioni dei
medici curanti riconfermando la sua precedente valutazione, considerando la
situazione stabilizzata e il piano di cura assolutamente adeguato tanto da consentire
l’immediata ripresa lavorativa. La Cassa ha considerato la manifestata volontà
dell’assicurato tesa alla rinuncia a riprendere il lavoro quale violazione
dell’obbligo di ridurre il danno.
Nella sua decisione 3 febbraio 2022 l'assicuratore ha precisato di
avere aperto un nuovo caso di malattia a seguito dell'escissione di una cisti
sacrale, riconoscendo all'assicurato delle indennità giornaliere dal 27
novembre 2021 al 2 gennaio 2022.
1.5. Con ricorso del 4 marzo 2022
(doc. I) RI 1, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al Tribunale di annullare
la decisione e di considerarlo inabile al lavoro al 100% dal 27 novembre 2021
al 31 marzo 2022 e quindi di condannare CO 1 a versargli le indennità giornaliere.
Il ricorrente ha rilevato di essere inabile al lavoro per malattia
dal profilo psichico dal 14 agosto 2021 (docc. 28, 29 e C) e di essere stato
licenziato il 21 gennaio per il 31 marzo 2022.
A suo dire, il parere del medico fiduciario dell'assicuratore
malattia non sarebbe sufficiente a inficiare quanto attestato dai curanti da
ultimo il 28 febbraio 2022 (doc. B), che lo ritengono inabile al lavoro in
misura completa evidenziando un beneficio solo parziale tratto dalle cure
farmacologiche. Per il ricorrente la valutazione del medico di fiducia non
sarebbe oggettiva e neppure approfondita, ma a tratti contraddittoria e
strumentalizzerebbe le affermazioni del ricorrente, non contestualizzandole nella
patologia psichica che lo rende inabile al lavoro nella misura del 100% così
come più volte diagnosticato dai suoi curanti. La valutazione della dr.ssa med.
__________ non poggerebbe su uno studio approfondito del caso ed escluderebbe a
priori le valutazioni dei medici curanti, senza confrontarsi direttamente con
le stesse. Da qui la necessità di una perizia giudiziaria che definisca il suo
stato di salute tra il 27 novembre 2021 e il 31 marzo 2022, poggiando la
decisione impugnata su un'errata e tendenziosa valutazione dei fatti, che
portano invece l'assicurato ad essere malato e totalmente inabile al lavoro.
1.6. Nella risposta del 17 marzo
2022 (doc. V) CO 1 ha proposto al TCA di respingere il ricorso rilevando di
avere versato all'assicurato prestazioni di inabilità lavorativa fino al 2
gennaio 2022, avendo infatti riconosciuto un secondo caso di inabilità
derivante dall'escissione di una cisti sacrale. Per la Cassa l’oggetto del
contendere è limitato alle indennità giornaliere durante il periodo corrente dal
3 gennaio al 31 marzo 2022. In merito all'obbligo di ridurre il danno spettante
all'assicurato l'assicuratore evidenzia che non vi sono riscontri in base ai
quali si possa oggettivamente affermare una reazione da parte dell'interessato,
malgrado, nel periodo d’interesse, egli abbia sostenuto gli esami per
conseguire la maestria nella sua professione. In merito alla valenza probatoria
dei rapporti medici della dr.ssa med. __________ la Cassa, dopo aver esposto la
giurisprudenza di rilievo, ritiene che queste valutazioni sono convincenti,
avendo la specialista dettagliatamente inquadrato la situazione valetudinaria
del ricorrente. Il medico fiduciario a cui la Cassa si è rivolta ha ben
analizzato e commentato la patologia del ricorrente, confrontandosi con tutte
le considerazioni espresse dai curanti per arrivare a confermare la propria valutazione
iniziale. Secondo la dr.ssa med. __________ la situazione esistente al momento
della sua visita era da ritenersi stabilizzata e il piano di cura assolutamente
adeguato, tale da consentire l'immediata ripresa lavorativa, a cui l'assicurato
sembrava avere rinunciato venendo così meno al suo obbligo di ridurre il danno.
1.7. L'insorgente non ha prodotto
ulteriori mezzi di prova (doc. VI).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se l’assicuratore sociale contro le malattie CO 1 debba servire
indennità giornaliere all’assicurato ricorrente, per l’invocata patologia
psichica inabilitante, durante il periodo corrente dal 3 gennaio 2022 alla fine
del mese di marzo 2022 (ritenuto come l’assicuratore abbia già versato, prima
dell’impugnativa, le indennità giornaliere pretese con il gravame dal 27
novembre 2021 al 2 gennaio 2022, come evidenzia la Cassa nella sua risposta di
causa non contestata dall’assicurato).
2.2. Per l'art. 3 cpv. 1 LPGA è
considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che
non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura
medica oppure provochi un'incapacità al lavoro.
Ai sensi dell'art. 6 LPGA, è considerata incapacità
al lavoro qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo d'attività abituale. In caso d'incapacità
al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le
mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività.
È considerata incapacità al guadagno la perdita,
totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro
equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute
fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle
cure e alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili (art. 7 cpv. 1
LPGA). Per valutare la presenza di un'incapacità al guadagno sono considerate
esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un'incapacità
al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile (art. 7 cpv. 2
LPGA).
2.3. Per quanto concerne l'assicurazione
facoltativa di indennità giornaliera, l'art. 67 LAMal prevede che:
" 1Le
persone domiciliate in Svizzera o che vi esercitano un'attività lucrativa e
aventi compiuto i 15 anni ma non ancora i 65 anni possono stipulare un'assicurazione
d'indennità giornaliera con un assicuratore ai sensi degli articoli 2 capoverso
1 o 3 LVAMal.
2Esse possono scegliere un assicuratore diverso da quello scelto per l'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie.
3L'assicurazione d'indennità giornaliera può
essere stipulata nella forma d'assicurazione collettiva. Le assicurazioni
collettive possono essere stipulate da:
a. datori di lavoro, per sé
stessi e per i propri dipendenti;
b. associazioni
di datori di lavoro o associazioni professionali, per i propri membri e per i
dipendenti dei loro membri;
c. associazioni di dipendenti,
per i propri membri.".
Secondo l'art. 72 cpv. 1 LAMal, gli assicuratori stabiliscono l'ammontare
dell'indennità giornaliera assicurata d'intesa con gli stipulanti l'assicurazione.
Essi possono limitare la copertura alla malattia e alla maternità. L'art. 72
cpv. 1bis LAMal prevede che le prestazioni assunte sono collegate al periodo di
incapacità lavorativa.
A norma dell'art. 72 cpv. 2 LAMal, il diritto all'indennità
giornaliera è dato qualora la capacità lavorativa dell'assicurato sia ridotta
di almeno la metà (art. 6 LPGA). Per quanto non pattuito altrimenti il diritto nasce
il terzo giorno che segue quello dell'insorgere della malattia. L'inizio del
diritto alle prestazioni può essere differito mediante corrispettiva riduzione
del premio. Qualora per il diritto all'indennità giornaliera sia stato
convenuto un termine d'attesa, durante il quale il datore di lavoro è tenuto a
versare il salario, questo termine può essere dedotto dalla durata minima di
riscossione.
L'art. 72 cpv. 3 LAMal prevede che l'indennità giornaliera va
pagata, per una o più malattie, durante almeno 720 giorni compresi nell'arco di
900 giorni consecutivi. L'articolo 67 LPGA non è applicabile.
In caso di incapacità lavorativa parziale è pagata una
corrispondente indennità giornaliera ridotta per la durata di cui al capoverso
3. È mantenuta la protezione assicurativa per la capacità lavorativa residua
(art. 72 cpv. 4 LAMal).
Per l'art. 72 cpv. 5 LAMal, qualora l'indennità giornaliera sia
ridotta in seguito a sovraindennizzo giusta l'articolo 78 della LAMal e l'articolo
69 LPGA, l'assicurato colpito da incapacità lavorativa ha diritto a 720
indennità giornaliere complete. I termini relativi alla concessione delle
indennità giornaliere sono prolungati in funzione della riduzione.
2.4. Secondo la giurisprudenza
sviluppatasi sull'art. 12bis cpv. 1 LAMI – giurisprudenza applicabile anche all'attuale
art. 72 LAMal (RAMI 1998 KV 45 pag.
430) – è considerato incapace al lavoro colui che per motivi di salute
non è più in grado di svolgere la propria attività, oppure può farlo soltanto
in misura ridotta oppure, ancora, quando l'esercizio di una tale attività
rischia di aggravarne le condizioni di salute (DTF 114 V 283 c. 1c; DTF 111 V
239 c. 1b). L'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
rammentato che la giurisprudenza sviluppata in precedenza vale anche vigente la
LPGA (sentenza U 193/03 del 22 giugno 2004, consid. 1.3 e seguenti con
riferimenti). Sapere se esista un'incapacità lavorativa tale da giustificare il
riconoscimento del diritto a prestazioni va valutato in considerazione dei dati
forniti dal medico. Determinante non è, comunque, l'apprezzamento
medico-teorico - anche se il giudice non se ne scosterà senza sufficienti
motivi, essendo anch'egli tenuto a rispettare la sfera d'apprezzamento del
medico (RAMI 1983 pag. 293; RAMI 1987 pag. 106 segg.) -, bensì la diminuzione
della capacità di lavoro che effettivamente risulta dal danno alla salute (DTF
114 V 283 c. 1c). Il grado dell'incapacità lavorativa viene valutato con
riferimento all'impossibilità, derivante da motivi di salute, di adempiere,
secondo quanto può essere ragionevolmente richiesto, la professione normalmente
esercitata dall'assicurato. L'incapacità di guadagno si distingue dall'incapacità
di lavoro per il fatto che essa considera quale guadagno può e deve ancora
essere realizzato dall'interessato, utilizzando la sua capacità lavorativa residua
in un mercato del lavoro equilibrato. L'incapacità di lavoro, invece, è
l'impossibilità fisica di muoversi o di fare uno sforzo, come pure l'impossibilità
psichica di agire con metodo. Essa viene valutata nella propria professione
rispettivamente in altri lavori e attività.
2.5. Nel caso di specie, dalla notifica
di malattia compilata dal datore di lavoro del ricorrente il 25 agosto 2021
(doc. 2), risulta che RI 1 ha lavorato l'ultimo giorno il 13 agosto 2021 ed è
stato inabile al lavoro al 100% fino al 27 agosto 2021 per malattia. Il
certificato del 16 agosto 2021 (doc. 3) rilasciato dal dr. med. __________,
medicina interna FMH, attesta un'inabilità lavorativa totale dal 16 al 27
agosto 2021. Lo stesso medico curante ha prolungato, il 27 agosto 2021 (doc. 4),
l’incapacità lavorativa fino al 17 settembre 2021 e ulteriormente fino al 22
ottobre 2021(doc. 12). Il 22 settembre 2021 (doc. 14) il dr. med. __________ ha
compilato un rapporto intermedio inviatogli da CO 1, in cui ha indicato che la
diagnosi di depressione era presente dal 16 agosto 2021, che aveva visitato l'assicurato
da ultimo il 17 settembre 2021, che i sintomi lamentati dal paziente erano dei
disturbi affettivi e somatici nell'ambito di depressione, disturbi al cuore,
del sonno, della concentrazione, ansia. La prognosi era incerta e gli ha
prescritto Cipralex gocce e Temesta oltre ad una psicoterapia. L'inabilità era
totale dal 16 agosto 2021 in poi, ma il curante ha indicato che dal punto di
vista medico era pensabile che l'assicurato riprendesse l'attività
professionale svolta dopo remissione dei sintomi.
Dal colloquio con una collaboratrice della Cassa, avvenuto il 1°
ottobre 2021 (doc. 15), è emerso che l’elemento scatenante la patologia sarebbe
capitato venerdì 6 agosto 2021, prima delle vacanze aziendali, e sarebbe da
ricondurre ai rapporti in essere con il datore di lavoro. Prima di ciò
l’assicurato non assumeva farmaci e non si era mai rivolto a un medico per
problemi psichici. RI 1 ha indicato che, seppure già da tempo egli soffrisse di
insonnia, era riuscito ad andare avanti senza farmaci o terapia ed ha sempre
lavorato. Dal marzo 2018, quando è stato assunto, fino all'autunno 2020, non ha
avuto problemi con il titolare della ditta, dopodiché sono insorti degli screzi
perché il datore di criticava il suo lavoro per presunti errori, critiche che per
l'interessato non erano giustificate. D’avviso dell’assicurato la sua patologia
sarebbe quindi da ricondurre alla situazione difficile creatasi sul posto di
lavoro. L'assicurato ha indicato che da metà agosto 2021 ha assunto Xanax e
Temesta prescritti dal curante e che a metà settembre 2021 il medico gli ha
prescritto anche Cipralex, mentre il medicamento Xanax sarebbe stato da
assumere solo in caso di eventuale fase acuta. Durante l'ultima visita il
curante (non specialista), che vedeva ogni 2-3 settimane (e quindi con bassa
frequenza), gli ha proposto un consulto con uno psicologo presso lo studio del
dr. med. __________, che l'avrebbe convocato a breve. Per l'assicurato il
problema maggiore era ritornare in ditta e avere rapporti con il titolare,
mentre non vedeva alcuna difficoltà nello svolgere la sua attività di metal costruttore.
Nella sua valutazione del 27 ottobre 2021 (doc. 18) il dr. __________,
internista curante, ha riferito della visita effettuata il 22 ottobre
precedente, in cui ha constatato ulteriormente un disturbo di concentrazione,
un umore deflesso ed un disturbo del sonno, il tutto riconducibile a una
malattia depressiva reattiva e questo malgrado il trattamento psicoterapico e
farmacologico. Egli ha concordato con il paziente il prosieguo della strategia
terapeutica in atto, come pure l'inabilità lavorativa del 100% per il mese di
novembre, con rivalutazione al 26 seguente (doc. 19).
Il 16 novembre 2021 l'assicurato, su richiesta dell’assicuratore,
è stato esaminato dalla dr.ssa __________, FMH psichiatria e psicoterapia. Nel
rapporto 20 novembre 2021 (doc. 20) la specialista riferisce di avere visitato
l'assicurato durante un'ora e 15 minuti e di essersi basata per la sua
valutazione anche sugli atti messi a sua disposizione dall'assicuratore
malattia, sui dati soggettivi forniti dall'interessato durante la visita e
sulle constatazioni oggettive e cliniche eseguite in quell'occasione. La
psichiatra, nel suo scritto, ripropone gli atti più significativi per la sua
determinazione, quali il rapporto del 6 ottobre 2021 della “case manager”
incaricata da CO 1 che si è occupata del caso, la nota interna del 26 ottobre
2021 di quest'ultima, i rapporti medici del 22 settembre 2021 e del 27 ottobre
2021 del dr. med. __________, ed espone poi la situazione riferitagli dall'assicurato,
con visite del medico curante ogni 4 settimane e, da fine ottobre 2021, colloqui
con uno psicologo una volta alla settimana. La dr.ssa __________ rileva la
terapia farmacologica prescritta al ricorrente presente al momento della visita
e precedente (ossia: Temesta exp 1 mg cpr 0-0-1, ed in precedenza Cipralex
gocce né Xanax compresse).
Nella sua esposizione l’esperta da atto che l'assicurato le ha
riferito di essere stato confrontato nell'ultimo anno con problemi sul posto di
lavoro, in particolare problemi relazionali con il datore di lavoro che da
circa un anno l'avrebbe, a suo dire, ingiustamente criticato per errori da lui
non commessi e l'avrebbe messo sotto pressione con richieste di prestazioni
lavorative sempre maggiori. Da marzo 2018 all'autunno 2020 i rapporti con il
datore di lavoro sarebbero invece stati buoni. Secondo il dire dell’assicurato
egli avrebbe sempre cercato di sopportare la situazione senza confrontarsi con il
datore di lavoro sino agli ultimi mesi, senza ottenere comunque un cambiamento del
suo atteggiamento. Tutto ciò gli avrebbe originato l’insonnia. RI 1 ha indicato
che, al contrario, i rapporti con gli altri colleghi non erano problematici.
Con l'inizio delle vacanze aziendali, il 6 agosto 2021, l'assicurato
ha sviluppato i primi sintomi di malessere con ansia episodica, poi verso la
fine delle vacanze il disturbo è peggiorato, con sensazione di pressione in
sede epigastrica, dispnea, tachicardia, sudorazione, scariche diarroiche,
sentimento di tristezza, facile esauribilità mentale e fisica, difficoltà di
concentrazione e tendenza ad evitare i contatti sociali. Da quel momento il
medico generalista curante ha certificato un'inabilità lavorativa del 100% con
seguito di un iniziale peggioramento dell'ansia in relazione ai previsti esami
finali della formazione, durata due anni, di capo officina, vista la difficoltà
di concentrazione lamentata e la facile esauribilità mentale e fisica. RI 1 ha
comunque sostenuto gli esami teorici e pratici, superandoli e ottenendo il
diploma il 20 ottobre 2021, durante il periodo di malattia indennizzato.
Successivamente all’ottenimento del diploma l’assicurato ha riferito un
miglioramento parziale dei sintomi. Egli si proiettava nella ripresa del ruolo
lavorativo, ma non a breve termine e non presso il datore di lavoro, affermando
di non essere ancora pronto ad assumersi la decisione di rescindere il
contratto di lavoro come suggerito dalla Cassa malati e di iscriversi in
disoccupazione per cercare un nuovo posto di lavoro. Al momento della visita presso
la dr.ssa __________, RI 1 ha lamentato episodici momenti d’ansia, insonnia
precoce e preoccupazioni per il futuro professionale. Infine, l'interessato ha
riferito che il 1° dicembre 2021 si sarebbe sottoposto a un intervento
chirurgico per una cisti sacrale.
Nel suo rapporto la psichiatra fiduciaria della Cassa ha esposto l'anamnesi
familiare, fisiologica, scolastica, lavorativa, sociale, somatica (stato dopo
due interventi di escissione di cisti sacrale ed un nuovo intervento previsto
per il 1° dicembre 2021), psichiatrica (l'assicurato ha negato di avere mai
presentato degli episodi depressivi, ipomaniacali, scompensi psicotici,
disturbi ansiosi fino ad agosto 2021), i disturbi soggettivi attuali (episodica
ansia, insonnia precoce, tendenza all'isolamento e preoccupazione per il futuro
professionale) e la descrizione della giornata.
La dr.ssa med. __________ ha sottoposto l'interessato all'esame
clinico secondo AMDP System, osservando che era giunto puntuale all'appuntamento,
era collaborante e disponibile, ben curato nella persona e nell'abbigliamento,
la mimica e gestualità esprimevano lieve ansia e depressione, era lucido e
orientato nei quattro domini, il linguaggio era fluente ed esente da turbe
afasiche, non v'erano deficit della memoria a breve, medio, lungo termine, le
capacità logiche e di giudizio erano conservate, la capacità di attenzione e
concentrazione era mantenuta durante il colloquio, il corso del pensiero era
normale, senza ideazioni deliranti, idee fisse o prevalenti, la percezione era
pronta e libera da errore, l'assicurato ha negato allucinazioni, il tono dell'umore
era lievemente deflesso. Per quanto concerne la diagnosi psichiatrica, dall'insieme
delle notizie, delle osservazioni e constatazioni obiettive raccolte, la
psichiatra ha posto la diagnosi di sindrome mista ansioso depressiva (ICD-10:
F41.2) reattiva a problemi legati all'occupazione (Z56). Nella valutazione e
procedere la specialista ha rilevato che l'assicurato era dotato di buone
risorse e capacità che ha saputo applicare in ambito scolastico, lavorativo,
familiare e sociale. Attestata l'inabilità lavorativa totale, dopo l'iniziale
peggioramento dell'ansia in relazione ai previsti esami finali della formazione
di capo officina, l'assicurato ha riferito un miglioramento parziale dei
sintomi dall'ottenimento del diploma. La dr.ssa __________ ha constatato
l’assunzione di una blanda terapia ansiolitica serale e lo svolgimento di
colloqui psicoterapici da fine ottobre 2021, rilevando, a livello soggettivo, come
l’assicurato lamentasse, al momento della sua visita, sintomi ansiosi e depressivi.
La specialista ha comunque ritenuto che il quotidiano era descritto come attivo
e costruttivo.
A livello oggettivo la valutazione psichiatrica ritiene che l'assicurato
presentava lievi segni di ansia al colloquio, il tono dell'umore era lievemente
deflesso, non presentava deficit cognitivi né disturbi psicotici. Dal punto di
vista diagnostico categoriale il disturbo psichico sviluppato dall'assicurato
era inquadrabile come una sindrome mista ansioso depressiva ICD-10: F41.2
reattiva a problemi legati all'occupazione Z56. Era da escludere un episodio
depressivo, non essendo soddisfatti i relativi criteri. La psichiatra ha ulteriormente
evidenziato che, al di là della diagnosi categoriale, l'assicurato non
presentava alcun deficit delle funzioni dell'Io esecutive, percettive,
decisionali, previsionali, consequenziali. Secondo l'esame Mini ICF-APP, non
presentava alcun deficit delle competenze, del rispetto delle regole, del giudizio,
dell'assertività, della persistenza, della relazione con gli altri e della
mobilità; presentava un lieve deficit della flessibilità. L’esame svolto ha
condotto il medico fiduciario del a Cassa a ritenere ingiustificata, in ottica
psichiatrica, l'incapacità lavorativa al 100% certificata siccome non
giustificata in base al lieve deficit funzionale della flessibilità rilevato al
Mini ICF-APP, non interferente con la sua funzionalità lavorativa. L'assicurato
è stato considerato abile al lavoro al 100%. La dr.ssa __________ ha pure
accertato che l’assicurato, durante il giorno, non beneficiava di alcuna
terapia ansiolitica, avendole riferito di non avere mai assunto la terapia
antidepressiva (Cipralex) citata nel rapporto del medico curante e come non fosse
stata prescritta una terapia ipnotica con effetto positivo sulla continuità del
sonno.
Nelle sue conclusioni l’esperta rileva che, dal colloquio con l'assicurato,
è emersa la mancanza di volontà di RI 1 di assumere nuovamente il ruolo
lavorativo a breve, con l’esclusione di una ripresa dell’attività presso il
datore di lavoro, e l’indicazione di non volere ancora rescindere il contratto di
lavoro per iscriversi alla disoccupazione come suggerito dalla Cassa malati. Nel
rispondere ai quesiti sottoposti dall'assicuratore malattia, la specialista ha affermato
che per l'assicurato sussisteva una capacità lavorativa nell'abituale
professione, che l'inabilità lavorativa del 100% non era giustificata e che l’assicurato
era da considerare abile al lavoro al 100% in ogni attività lavorativa.
Sulla scorta di queste conclusioni, con decisione formale del 24
novembre 2021 (doc. 21) l'assicuratore per perdita di guadagno ha stabilito che
l'abilità lavorativa dell'interessato era del 100% in ogni attività lavorativa
dal 16 novembre 2021, riconoscendogli però le indennità giornaliere fino al 26
novembre 2021 come da certificato del dr. med. __________. A ciò ha fatto
seguito un certificato medico di quest'ultimo, il 29 novembre 2021 (doc. 22),
attestante sempre un'inabilità lavorativa totale dal 27 novembre al 1° dicembre
2021.
2.6. Agli
atti è consegnata una relazione allestita il 14 dicembre 2021 dalla psicologa __________,
coadiuvata dalla dr.ssa med. __________, medico assistente generalista, con
l’approvazione da parte del dr. med. __________, psichiatria e psicoterapia FMH,
direttore sanitario ed amministratore unico di __________ di __________, che indica
come l'assicurato sia stato da loro seguito dal 18 ottobre 2021 (quindi con
presa a carico iniziata oltre due mesi dopo l’inizio dell’IL) per una sindrome
mista ansioso depressiva (ICD-10: F41.2). Secondo la psicologa __________
l’assicurato presentava, a quel momento, umore disforico caratterizzato
prevalentemente da sentimenti spiacevoli di tensione, tristezza ed
irritabilità, preoccupazioni ricorrenti ed intense, disturbi del sonno
(insonnia iniziale), modificazioni vegetative (tremori, sudorazione, fiato
corto, ecc.), ansia, mancanza di energia, pessimismo nei confronti del futuro,
bassa autostima e profonda insicurezza, timore di sbagliare, senso di
fallimento, fatica nel prendere decisioni. Sintomi che causavano un disagio
clinico significativo e alteravano l'approccio alla vita quotidiana, dalla
sfera delle relazioni a quella lavorativa, perciò d’avviso dei curanti egli non
era nella condizione di svolgere alcuna attività lavorativa. I curanti hanno
prescritto al ricorrente Imovane (cpr pell 7,5 mg 0-0-0-1) e Citalopram
Helvepharm (cpr pell 20 mg 0-0-1-0) ed hanno attestato, il 31 dicembre 2021
(doc. 28), e il 28 gennaio 2022 (doc. 29), un'inabilità lavorativa al 100% dal 3
al 31 gennaio 2022 rispettivamente dal 1° al 28 febbraio 2022.
2.7. La dr.ssa med. __________ ha
preso posizione, il 27 gennaio 2022 (doc. 30), sulla relazione medica dei
curanti riproponendo la sua precedente valutazione confermando la piena abilità
lavorativa dell'assicurato dal lato medico psichiatrico stante un lieve deficit
funzionale della flessibilità rilevato al test Mini ICF-APP, deficit che non
interferiva con la sua funzionalità lavorativa. Dopo avere esposto la relazione
medica resa dalla psicologa curante con l’avvallo del __________ di __________,
secondo cui la sindrome mista ansioso depressiva diagnosticata (ICD-10: F41.2)
non permetteva all'assicurato di svolgere una qualsiasi attività lucrativa, la dr.ssa
__________, evidenzia che la diagnosi categoriale posta dai curanti è la
medesima che essa ha posto, che essi non hanno segnalato complicazioni
intervenute dopo la sua valutazione, hanno descritto i disturbi soggettivi
riferiti dall'assicurato, non hanno riportato l'esame psichico secondo l'AMDP
System né dei deficit funzionali eventualmente rilevati secondo il Mini ICF-APP.
Per la specialista i farmaci assunti dall'assicurato non influivano sulla sua
funzionalità lavorativa né sulla capacità di guida, non v'erano quindi elementi
atti a modificare le conclusioni del suo rapporto del 20 novembre 2021 e quindi
l'assicurato era da considerare abile al 100% senza restrizione alcuna dal momento
della sua valutazione.
2.8. Con decisione su opposizione
3 febbraio 2022 CO 1 ha quindi confermato che l'inabilità lavorativa terminava
il 26 novembre 2021 e che dal 27 novembre 2021 il caso di malattia dell'assicurato
iniziato il 13 agosto 2021 era chiuso.
2.9. Unitamente al ricorso l'assicurato
ha trasmesso al Tribunale un certificato medico del dr. med. __________, datato
25 febbraio 2022 (doc. C), che attesta un'inabilità lavorativa al 100% durante
tutto il mese di marzo 2022 per il sussistere della sindrome mista ansioso
depressiva (ICD-10: F41.2), oltre ad una lettera destinata al patrocinatore
dell’assicurato (allestita dall’assistente medico dr.ssa __________ e
sottoscritta dal dr.ssa __________), datata 28 febbraio 2022 (doc. B), che
conferma l’inabilità lavorativa anche a causa di una “chiara esacerbazione
della sintomatologia ansioso depressiva” da ricondurre in parte a “un
lutto famigliare”. che avrebbe, nel febbraio 2022, contribuito
all'aggravamento del quadro clinico con un netto peggioramento dell'ansia
psichica e somatica oltre che del tono dell'umore e del ritmo sonno-veglia. D’avviso
dei curanti i sintomi d'ansia e depressivi si assocerebbero alla presenza
fluttuante di una sintomatologia a livello vegetativo determinando una
disabilità sul piano psicosociale, oltre che una marcata esauribilità fisica. Da
qui la completa inabilità.
Per quanto attiene le cure farmacologiche lo scritto 28 febbraio
2022 (doc. B) indica solo un parziale beneficio delle stese.
2.10. Per
costante giurisprudenza (sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di
poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante
elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente
esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico,
determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno
studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Per costante giurisprudenza, in un procedimento
assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della
controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione essa è un
organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (RAMI
1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STFA U 259/02 dell'8 luglio 2003, consid. 2.1.1).
Nella DTF 125 V
351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto valore probante, a condizione che essi si rivelino
essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che
permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la
parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).
Il Tribunale federale ha poi precisato
nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni
sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici
interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione
che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle
conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 9C_168/2020
consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta
Corte, dal principio della parità delle armi che la
Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU,
discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità
dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova
propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare,
anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni
(DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
In seguito (STF 9C_168/2020 del
17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1),
l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici
interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità
e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame
medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura
amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni
deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei
fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità
della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125
V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V
176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994,
pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto
perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti.
Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di
chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici
curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione
medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura
differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr.8C_55/2018
del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid.
5.3).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti
citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio
2003).
In merito ai rapporti del medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/ 2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, a suo favore (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353). Inoltre,
il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione
contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia
ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF
9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010
consid. 3.4).
L'Alta Corte, nella sentenza
9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 -concetto ribadito ancora nella STF 9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 in un caso ticinese -, per quanto riguarda le divergenze di
opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione o dal
giudice, ha precisato quanto segue:
" (…) On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et
médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration
ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)"
Infine, va ricordato
che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere
la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui
egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.11. Va ancora rilevato che affinché
un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve
adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D.
Cattaneo, La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pagg. 628-629; D. Cattaneo,
Le perizie nelle assicurazioni sociali, in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista
in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione
riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V
49; DTF 130 V 396; DTF 127 V 294; Mosimann,
Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS
1999 pag. 105 segg.).
Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e
deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività
lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.
L'esperto deve inoltre esprimersi sull'aspetto
psicosociale della persona esaminata.
Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve
ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori
descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui
descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti
divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi,
il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile,
come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente
psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.12. In concreto, come evidenziato
sub. 2.1., l’assicurato postula il versamento di indennità giornaliere a
contare dal 27 novembre 2021 sino a tutto il mese di marzo 2022. L’assicuratore
ha evidenziato, nella sua risposta di causa, di avere versato, per altra causa
non da ricondurre a una pretesa patologia psichiatrica, indennità giornaliere a
RI 1 dal 27 novembre 2021 sino al 2 gennaio 2022, così come indicato
specificatamente anche in sede di decisione su opposizione al §9 cui si rinvia.
In effetti il ricorrente, a seguito dell’escissione di una cisti, è stato
inabile al lavoro nel periodo corrente dal 27 novembre 2021 sino al 2 gennaio
2022 (ossia durante 37 giorni che sono stati indennizzati) e, con certificato
medico del dr. __________ 27 gennaio 2021 (cui fa riferimento, in maniera
incontestata dall’assicurato, la risposta di causa dell’assicuratore), il caso
è stato chiuso appunto con effetto al 2 gennaio 2022. Il ricorrente non può,
siccome già indennizzata l’inabilità lavorativa, pretendere ulteriore
versamento per il periodo corrente appunto dal 27 novembre 2021 al 2 gennaio
2022. Occorre quindi esaminare se RI 1 abbia diritto alle IG per il periodo
successivo, ossia dal 3 gennaio al 31 marzo 2022.
2.13. Dall’esame dell’insieme della
documentazione medica prodotta agli atti, vanno pienamente condivise le
conclusioni cui è pervenuta, nelle valutazioni del 20
novembre 2021 e 27 gennaio 2022, la dr.ssa med. __________, specialista
FMH psichiatria e psicoterapia, medico fiduciario cui CO 1 ha fatto capo
per esaminare le condizioni di salute dell'assicurato. Questi rapporti poggiano su constatazioni approfondite, complete ed oggettive, e sono
allestiti sulla scorta delle esigenze in materia, previo svolgimento degli
esami necessari. La specialista ha espresso il suo apprezzamento in modo
chiaro e motivato, e le sue valutazioni hanno piena forza
probante. La dr.ssa __________, dopo aver visitato l'assicurato durante un'ora
e 15 minuti, avere esaminato gli atti messi a sua disposizione dalla Cassa
malati, i dati soggettivi forniti direttamente dall'interessato e le
constatazioni oggettive e cliniche personalmente riscontrate, ha spiegato
dettagliatamente le ragioni per le quali l'assicurato, affetto da una sindrome mista
ansioso depressiva (ICD-10: F41.2), reattiva a problemi legati all'occupazione (Z56),
dal 16 novembre 2021 (doc. 20 e 30) non presentava alcuna incapacità lavorativa
dal punto di vista psichico.
L'esame clinico secondo AMDP System ha infatti rilevato un
assicurato collaborante, disponibile, curato nella persona e nell'abbigliamento,
con mimica e gestualità che esprimono lieve ansia e depressione, lucido e
orientato nei 4 domini, con un linguaggio fluente ed esente da turbe afasiche,
senza deficit della memoria a breve, medio e lungo termine, con capacità
logiche e di giudizio conservate e la capacità di attenzione e concentrazione
mantenuta durante il colloquio, il corso del pensiero era normale, senza
ideazioni deliranti, idee fisse o prevalenti, la percezione era pronta e libera
da errore, negava allucinazioni, il tono dell'umore era lievemente deflesso.
La dr.ssa med. __________ ha poi evidenziato come la
terapia farmacologica prescritta all'assicurato fosse assai blanda, visto che RI
1 assumeva ansiolitici soltanto la sera, e non anche di giorno, con
Temesta, ma non Cipralex gocce né Xanax compresse che gli aveva prescritto il
medico curante. Da fine ottobre 2021 l’assicurato è stato posto al beneficio di
un consulto a settimana con una psicologa. Il medico fiduciario ha constatato
l’assenza di una terapia ipnotica, efficace, che poteva essere prescritta ed
avente influsso positivo sulla continuità del sonno, per esempio con Imovane
(medicamento che compare evocato solo negli scritti del 14 dicembre 2021 e 28
febbraio 2022, quest’ultimo successivo alla decisione impugnata, di __________
al patrocinatore del ricorrente).
Fatti
I referti del 20 novembre 2021 e del 27 gennaio
2022, dettagliati, approfonditi, estremamente motivati e coerenti della dr.ssa
med. __________, che ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro e argomentato,
dopo aver proceduto ad esami approfonditi del caso (STF 8C_103/2008 del 7
gennaio 2009 c. 10.2), rispondono inoltre alle condizioni poste
dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile (cfr. c. 2.7) e non sono stati adeguatamente contestati in
maniera qualificata dal ricorrente. Egli si è infatti limitato a sostenere che
detti rapporti sono superficiali e contraddittori, ma non è stato in grado di
indicare per quali motivi lo sarebbero, così come evidenziare quali
affermazioni non sarebbero valide, in base a quali concreti elementi. Le
contestazioni dei rapporti della psichiatra fiduciaria appaiono quindi
generiche e senza sostrato fattuale.
L'assicurato, allo scopo di comprovare la sua totale incapacità
lavorativa, ha prodotto alcuni certificati medici del curante. Da un lato, il
dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, si è limitato a
redigere semplici certificati che indicano solo il periodo di malattia e il
grado di inabilità lavorativa, ma che non aggiungono dati clinici recenti
dell'assicurato e nemmeno sullo sviluppo della malattia. D'altro lato, invece,
seppure i rilievi del 14 dicembre 2021 e del 28 febbraio 2022 siano più
dettagliati, essi si sviluppano in poco più di una paginetta e si limitano ad
elencare i disturbi soggettivi espressi dall'assicurato, mentre nulla
riferiscono in merito alle constatazioni oggettive che, clinicamente, lo
specialista e la dr.ssa med. __________, medico assistente non specialista in
materia, avrebbero dovuto esporre per dare un quadro clinico più completo e
affidabile sulle condizioni di salute dell'insorgente. Nulla è stato in effetti
menzionato in merito alle risultanze di un esame clinico più approfondito che i
curanti avrebbero eseguito rispettivamente lo status psichico riscontrato nei
mesi durante i quali essi avevano in cura l'assicurato, od ancora in merito a
test cui l’assicurato è stato sottoposto.
Nel primo scritto del 14 dicembre 2021 il dr. med. __________
ha indicato di avere prescritto Imovane e l'ha confermato pure nel secondo
referto del 28 febbraio 2022 (doc. B). Non è tuttavia noto se l'assicurato l'abbia
effettivamente assunto, visto che già nel corso del 2021 aveva confidato alla
dr.ssa __________ di non avere seguito la terapia antidepressiva con Cipralex
che il dr. med. __________ aveva indicato il 22 settembre 2021 di avergli
prescritto, unitamente a Temesta e alla psicoterapia, avviata solo nella
seconda metà di ottobre 2021.
Quale antidepressivo il curante gli ha poi
prescritto Citalopram per la sera, mentre nel suo secondo rapporto ne ha
spostato al mattino l'assunzione, accompagnandolo dall'ansiolitico Lyrica, da
prendere pure alla sera. I curanti hanno indicato, solo il 28 febbraio 2022, di
avere prescritto, al bisogno, Librax, un antispastico con sedativo per problemi
digestivi o urinari dovuti all'ansia o alla tensione e 1-2 compresse al giorno
di Xanax, un ansiolitico contenente benzodiazepine (come rileva il sito
www.compendium.ch).
La diagnosi posta dall’assistente dr.ssa __________ e approvata
dal dr. __________, ricalca quella formulata del medico fiduciario dell'assicuratore
malattia, ossia il ricorrente era affetto da una sindrome mista ansioso
depressiva (ICD-10: F41.2). Tuttavia i curanti hanno riferito unicamente dell'origine
dell'insorgenza di questa sindrome e dei disturbi soggettivi lamentati senza
argomentare specificatamente da cosa deriverebbe l’inabilità lavorativa e come
mai la stessa avrebbe avuto una così lunga durata (quella ritenuta dalla dr.ssa
__________ e dal dr. __________ va dalla metà di agosto 2021 sino a fine marzo
2022 per oltre 7 mesi e mezzo).
Dal canto suo la dr.ssa __________ ha descritto lo stato di salute
psichico dell'assicurato da lei riscontrato al momento della sua valutazione,
il 16 novembre 2021. Essa ha eseguito l'esame clinico mediante l'AMDP System e ha
giudicato la capacità lavorativa del ricorrente secondo il test Mini ICF-APP. La
specialista incaricata dall’assicuratore ha valutato il caso in base al lungo
colloquio personale, ai suoi accertamenti eseguiti de visu ed anche in base ai
test che hanno oggettivato lo stato clinico e fornito elementi di valutazione
della capacità lavorativa, permettendo di accertare assenza di deficit tali da
interferire con la funzionalità lavorativa dell'assicurato (da non dimenticare
che nelle more della malattia l’assicurato si è preparato ed ha affrontato
impegnativi esami professionali). La specialista interpellata dalla Cassa ha
infatti riscontrato unicamente un lieve deficit della flessibilità, mentre
deficit delle competenze, del rispetto delle regole, del giudizio, dell'assertività,
della persistenza, della relazione con gli altri e della mobilità, non sono
risultati essere presenti. D'altro canto, la dr.ssa __________ ha riscontrato,
a livello oggettivo, soltanto dei lievi segni di ansia al colloquio rilevando
che il tono dell'umore era lievemente depresso. Gli altri fattori erano invece
positivi (linguaggio fluente, esente da turbe afasiche, nessun deficit della
memoria, capacità logiche e di giudizio conservate, attenzione e concentrazione
mantenute, corso del pensiero normale, percezione pronta e libera).
Va ulteriormente evidenziato che nessuno dei certificati prodotti
dall'assicurato, in particolare le relazioni mediche del 14 dicembre 2021 e del
28 febbraio 2022, si confrontano con le valutazioni della dr.ssa med. __________.
I curanti non si sono chinati sui rilievi della specialista e con le sue
motivate conclusioni. Dal canto suo invece la dr.ssa __________ si è espressa
in merito alla prima certificazione specialistica prodotta dall'interessato,
indicando i motivi per i quali non ne condivideva le conclusioni.
I due scritti dei curanti, anche se il dr. __________ ha una
Considerandi
formazione quale psichiatra FMH, non possono pertanto assurgere a una valida contestazione
delle valutazioni della specialista incaricata dall'assicuratore di valutare la
situazione valetudinaria dell'insorgente.
Dagli stessi pareri dei curanti non risulta oggettivamente un
quadro peggiore rispetto a quello individuato dal medico fiduciario. Questo
vale anche per la lettera 28 febbraio 2022 dello studio __________, che accerta
una situazione successiva alla decisione impugnata, al legale del ricorrente
(manifestamente formulata per la sua produzione agli atti di causa), visto che,
malgrado l'indicazione di esacerbazione dei sintomi della sintomatologia
ansioso depressiva da febbraio (con peggioramento del ritmo sonno veglia e
interessamento del tratto gastrointestinale curato con Librax), in parte da
ricondurre a un lutto in famiglia, la diagnosi non è mutata ed è identica a
quella formulata dalla dr.ssa med. __________ il 20 novembre 2021 e confermata
anche in seguito dopo esame del parere del 14 dicembre 2021 della psicologa,
del medico assistente e dello psichiatra e psicoterapeuta che seguivano l'insorgente
dal mese di ottobre 2021 con l’indicazione di una aggiunta farmacologica
(specie per Librax e con prescrizione di Lyrica).
Invero v'è stata una modifica della terapia farmacologica, con
l'introduzione di tre nuovi farmaci, di cui due, però, assunti solo al bisogno
e uno di essi, il Librax, terso a risolvere problemi digestivi dovuti all'ansia
o alla tensione, mentre il terzo, Lyrica, è indicato in caso di disturbi
ansiosi generalizzati, oltre che a dolori neuropatici e in caso di crisi
parziali epilettiche (www. compendium.ch), quindi non avente finalità curative
specifiche. Da rilevare ancora come, in nessuno dei due referti dei curanti è specificata
la frequenza dei colloqui con psicologo e psichiatra (doc. 24 pag. 2).
L’aggravamento dello stato di salute a febbraio 2022, senza maggiore specifica
e precisazione, non è riferito specificatamente alla capacità lavorativa, nulla
indica come l’esacerbazione dei sintomi, evidenziato dalla dr.ssa __________ e
sottoscritto dal dr. __________, impedirebbe lo svolgimento dell’attività lavorativa
da parte dell’assicurato.
Gli scritti dello studio __________, neppure il doc. B del 28
febbraio 2022 (generico e privo di indicazioni concrete e specifiche), non sono
tali da comprovare il sussistere di un’incapacità lavorativa dell'insorgente, non
fondandosi su validi elementi clinici e oggettivi e non essendo atti a
sovvertire le convincenti conclusioni della dr.ssa med. __________, che ha per
contro analizzato lo stato clinico del ricorrente e i cui referti presentano
tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché a un apprezzamento medico
possa essere riconosciuta piena forza probante (DTF 125 V 351 consid. 3a; DTF 122 V 157 consid. 1c con riferimenti; RAMI 1991 U 133 consid. 1b).
In conclusione, i rapporti del 20 novembre 2021 e del 22 gennaio
2022.
redatti dalla dr.ssa med. __________ possono essere posti alla base del
giudizio di questa Corte. A queste valutazioni può essere riconosciuto pieno
valore probatorio.
Alla luce di quanto precede questa Corte deve
concludere che l'insorgente, dal 3 gennaio 2022, non era incapace al lavoro e
non ha di conseguenza diritto, per motivi psichici, a ulteriori prestazioni assicurative.
2.14
Con l’impugnativa l'assicurato ha chiesto
l’erezione di una perizia giudiziaria per corroborare le generiche conclusioni dei
suoi curanti (doc. I punto 2 pag. 6). Questo TCA rinuncia invece all'allestimento
di una perizia. I referti della dr.ssa med. __________, non adeguatamente
contestati dall'insorgente come indicato in precedenza, non forniscono elementi
di dubbio delle valutazioni della psichiatra incaricata dall’assicuratore
essendo generici. In difetto di porre in evidenza, mediante elementi concreti
precisi e specifici, elementi di contraddittorietà rispetto alla valutazione
del medico fiduciario della Cassa, l’erezione di una valutazione peritale
appare priva di sufficiente sostrato e non modificherebbe l'esito della
vertenza. Ne segue che la controversia fra le parti può essere decisa senza la
necessità di assumere ulteriori prove.
Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,
qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere
non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile
dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V
162.
consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
2.15
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono deriva dunque che la decisione impugnata deve
essere confermata e il ricorso deve di conseguenza essere respinto. Trattandosi
della richiesta di indennità giornaliere per malattia, il legislatore non ha
previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema delle spese si
vedano anche le STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022 ; STF 9C_394/2021 del
3.
gennaio 2022 e STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,
8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux
des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022
pag. 107).
2.16
Contestualmente al ricorso
(doc. I), l'assicurato ha chiesto al Tribunale di essere posto al beneficio
dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, producendo la
documentazione a sostegno della sua indigenza (doc. IV/1). Di principio, anche
se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza
giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.
6).
Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il
ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole. Infatti, l'assicurato
non ha reso verosimile che il suo ricorso avrebbe potuto avere un esito
positivo e ciò anche alla luce della documentazione medica già agli atti e a
quella prodotta davanti al TCA. I documenti medici su cui egli si è fondato
sono, come indicato, generici e non permettevano, sin dall’inizio, di ritenere
la causa avente concrete possibilità di riuscita. Facendo quindi difetto uno
dei tre presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria,
ovvero se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è
necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti), non
occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni.
L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. L'istanza di assistenza
giudiziaria è respinta.
3. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti