Lexipedia

Decisione

36.2022.13

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

25 aprile 2022Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

I referti del 20 novembre 2021 e del 27 gennaio

2022, dettagliati, approfonditi, estremamente motivati e coerenti della dr.ssa

med. __________, che ha espresso il suo apprezzamento in modo chiaro e argomentato,

dopo aver proceduto ad esami approfonditi del caso (STF 8C_103/2008 del 7

gennaio 2009 c. 10.2), rispondono inoltre alle condizioni poste

dalla giurisprudenza affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile (cfr. c. 2.7) e non sono stati adeguatamente contestati in

maniera qualificata dal ricorrente. Egli si è infatti limitato a sostenere che

detti rapporti sono superficiali e contraddittori, ma non è stato in grado di

indicare per quali motivi lo sarebbero, così come evidenziare quali

affermazioni non sarebbero valide, in base a quali concreti elementi. Le

contestazioni dei rapporti della psichiatra fiduciaria appaiono quindi

generiche e senza sostrato fattuale.

L'assicurato, allo scopo di comprovare la sua totale incapacità

lavorativa, ha prodotto alcuni certificati medici del curante. Da un lato, il

dr. med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, si è limitato a

redigere semplici certificati che indicano solo il periodo di malattia e il

grado di inabilità lavorativa, ma che non aggiungono dati clinici recenti

dell'assicurato e nemmeno sullo sviluppo della malattia. D'altro lato, invece,

seppure i rilievi del 14 dicembre 2021 e del 28 febbraio 2022 siano più

dettagliati, essi si sviluppano in poco più di una paginetta e si limitano ad

elencare i disturbi soggettivi espressi dall'assicurato, mentre nulla

riferiscono in merito alle constatazioni oggettive che, clinicamente, lo

specialista e la dr.ssa med. __________, medico assistente non specialista in

materia, avrebbero dovuto esporre per dare un quadro clinico più completo e

affidabile sulle condizioni di salute dell'insorgente. Nulla è stato in effetti

menzionato in merito alle risultanze di un esame clinico più approfondito che i

curanti avrebbero eseguito rispettivamente lo status psichico riscontrato nei

mesi durante i quali essi avevano in cura l'assicurato, od ancora in merito a

test cui l’assicurato è stato sottoposto.

Nel primo scritto del 14 dicembre 2021 il dr. med. __________

ha indicato di avere prescritto Imovane e l'ha confermato pure nel secondo

referto del 28 febbraio 2022 (doc. B). Non è tuttavia noto se l'assicurato l'abbia

effettivamente assunto, visto che già nel corso del 2021 aveva confidato alla

dr.ssa __________ di non avere seguito la terapia antidepressiva con Cipralex

che il dr. med. __________ aveva indicato il 22 settembre 2021 di avergli

prescritto, unitamente a Temesta e alla psicoterapia, avviata solo nella

seconda metà di ottobre 2021.

Quale antidepressivo il curante gli ha poi

prescritto Citalopram per la sera, mentre nel suo secondo rapporto ne ha

spostato al mattino l'assunzione, accompagnandolo dall'ansiolitico Lyrica, da

prendere pure alla sera. I curanti hanno indicato, solo il 28 febbraio 2022, di

avere prescritto, al bisogno, Librax, un antispastico con sedativo per problemi

digestivi o urinari dovuti all'ansia o alla tensione e 1-2 compresse al giorno

di Xanax, un ansiolitico contenente benzodiazepine (come rileva il sito

www.compendium.ch).

La diagnosi posta dall’assistente dr.ssa __________ e approvata

dal dr. __________, ricalca quella formulata del medico fiduciario dell'assicuratore

malattia, ossia il ricorrente era affetto da una sindrome mista ansioso

depressiva (ICD-10: F41.2). Tuttavia i curanti hanno riferito unicamente dell'origine

dell'insorgenza di questa sindrome e dei disturbi soggettivi lamentati senza

argomentare specificatamente da cosa deriverebbe l’inabilità lavorativa e come

mai la stessa avrebbe avuto una così lunga durata (quella ritenuta dalla dr.ssa

__________ e dal dr. __________ va dalla metà di agosto 2021 sino a fine marzo

2022 per oltre 7 mesi e mezzo).

Dal canto suo la dr.ssa __________ ha descritto lo stato di salute

psichico dell'assicurato da lei riscontrato al momento della sua valutazione,

il 16 novembre 2021. Essa ha eseguito l'esame clinico mediante l'AMDP System e ha

giudicato la capacità lavorativa del ricorrente secondo il test Mini ICF-APP. La

specialista incaricata dall’assicuratore ha valutato il caso in base al lungo

colloquio personale, ai suoi accertamenti eseguiti de visu ed anche in base ai

test che hanno oggettivato lo stato clinico e fornito elementi di valutazione

della capacità lavorativa, permettendo di accertare assenza di deficit tali da

interferire con la funzionalità lavorativa dell'assicurato (da non dimenticare

che nelle more della malattia l’assicurato si è preparato ed ha affrontato

impegnativi esami professionali). La specialista interpellata dalla Cassa ha

infatti riscontrato unicamente un lieve deficit della flessibilità, mentre

deficit delle competenze, del rispetto delle regole, del giudizio, dell'assertività,

della persistenza, della relazione con gli altri e della mobilità, non sono

risultati essere presenti. D'altro canto, la dr.ssa __________ ha riscontrato,

a livello oggettivo, soltanto dei lievi segni di ansia al colloquio rilevando

che il tono dell'umore era lievemente depresso. Gli altri fattori erano invece

positivi (linguaggio fluente, esente da turbe afasiche, nessun deficit della

memoria, capacità logiche e di giudizio conservate, attenzione e concentrazione

mantenute, corso del pensiero normale, percezione pronta e libera).

Va ulteriormente evidenziato che nessuno dei certificati prodotti

dall'assicurato, in particolare le relazioni mediche del 14 dicembre 2021 e del

28 febbraio 2022, si confrontano con le valutazioni della dr.ssa med. __________.

I curanti non si sono chinati sui rilievi della specialista e con le sue

motivate conclusioni. Dal canto suo invece la dr.ssa __________ si è espressa

in merito alla prima certificazione specialistica prodotta dall'interessato,

indicando i motivi per i quali non ne condivideva le conclusioni.

I due scritti dei curanti, anche se il dr. __________ ha una

Considerandi

formazione quale psichiatra FMH, non possono pertanto assurgere a una valida contestazione

delle valutazioni della specialista incaricata dall'assicuratore di valutare la

situazione valetudinaria dell'insorgente.

Dagli stessi pareri dei curanti non risulta oggettivamente un

quadro peggiore rispetto a quello individuato dal medico fiduciario. Questo

vale anche per la lettera 28 febbraio 2022 dello studio __________, che accerta

una situazione successiva alla decisione impugnata, al legale del ricorrente

(manifestamente formulata per la sua produzione agli atti di causa), visto che,

malgrado l'indicazione di esacerbazione dei sintomi della sintomatologia

ansioso depressiva da febbraio (con peggioramento del ritmo sonno veglia e

interessamento del tratto gastrointestinale curato con Librax), in parte da

ricondurre a un lutto in famiglia, la diagnosi non è mutata ed è identica a

quella formulata dalla dr.ssa med. __________ il 20 novembre 2021 e confermata

anche in seguito dopo esame del parere del 14 dicembre 2021 della psicologa,

del medico assistente e dello psichiatra e psicoterapeuta che seguivano l'insorgente

dal mese di ottobre 2021 con l’indicazione di una aggiunta farmacologica

(specie per Librax e con prescrizione di Lyrica).

Invero v'è stata una modifica della terapia farmacologica, con

l'introduzione di tre nuovi farmaci, di cui due, però, assunti solo al bisogno

e uno di essi, il Librax, terso a risolvere problemi digestivi dovuti all'ansia

o alla tensione, mentre il terzo, Lyrica, è indicato in caso di disturbi

ansiosi generalizzati, oltre che a dolori neuropatici e in caso di crisi

parziali epilettiche (www. compendium.ch), quindi non avente finalità curative

specifiche. Da rilevare ancora come, in nessuno dei due referti dei curanti è specificata

la frequenza dei colloqui con psicologo e psichiatra (doc. 24 pag. 2).

L’aggravamento dello stato di salute a febbraio 2022, senza maggiore specifica

e precisazione, non è riferito specificatamente alla capacità lavorativa, nulla

indica come l’esacerbazione dei sintomi, evidenziato dalla dr.ssa __________ e

sottoscritto dal dr. __________, impedirebbe lo svolgimento dell’attività lavorativa

da parte dell’assicurato.

Gli scritti dello studio __________, neppure il doc. B del 28

febbraio 2022 (generico e privo di indicazioni concrete e specifiche), non sono

tali da comprovare il sussistere di un’incapacità lavorativa dell'insorgente, non

fondandosi su validi elementi clinici e oggettivi e non essendo atti a

sovvertire le convincenti conclusioni della dr.ssa med. __________, che ha per

contro analizzato lo stato clinico del ricorrente e i cui referti presentano

tutti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché a un apprezzamento medico

possa essere riconosciuta piena forza probante (DTF 125 V 351 consid. 3a; DTF 122 V 157 consid. 1c con riferimenti; RAMI 1991 U 133 consid. 1b).

In conclusione, i rapporti del 20 novembre 2021 e del 22 gennaio

2022.

redatti dalla dr.ssa med. __________ possono essere posti alla base del

giudizio di questa Corte. A queste valutazioni può essere riconosciuto pieno

valore probatorio.

Alla luce di quanto precede questa Corte deve

concludere che l'insorgente, dal 3 gennaio 2022, non era incapace al lavoro e

non ha di conseguenza diritto, per motivi psichici, a ulteriori prestazioni assicurative.

2.14

Con l’impugnativa l'assicurato ha chiesto

l’erezione di una perizia giudiziaria per corroborare le generiche conclusioni dei

suoi curanti (doc. I punto 2 pag. 6). Questo TCA rinuncia invece all'allestimento

di una perizia. I referti della dr.ssa med. __________, non adeguatamente

contestati dall'insorgente come indicato in precedenza, non forniscono elementi

di dubbio delle valutazioni della psichiatra incaricata dall’assicuratore

essendo generici. In difetto di porre in evidenza, mediante elementi concreti

precisi e specifici, elementi di contraddittorietà rispetto alla valutazione

del medico fiduciario della Cassa, l’erezione di una valutazione peritale

appare priva di sufficiente sostrato e non modificherebbe l'esito della

vertenza. Ne segue che la controversia fra le parti può essere decisa senza la

necessità di assumere ulteriori prove.

Va qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120

Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere

non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile

dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V

162.

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).

2.15

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono deriva dunque che la decisione impugnata deve

essere confermata e il ricorso deve di conseguenza essere respinto. Trattandosi

della richiesta di indennità giornaliere per malattia, il legislatore non ha

previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema delle spese si

vedano anche le STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022 ; STF 9C_394/2021 del

3.

gennaio 2022 e STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF,

8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux

des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022

pag. 107).

2.16

Contestualmente al ricorso

(doc. I), l'assicurato ha chiesto al Tribunale di essere posto al beneficio

dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, producendo la

documentazione a sostegno della sua indigenza (doc. IV/1). Di principio, anche

se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza

giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid.

6).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il

ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole. Infatti, l'assicurato

non ha reso verosimile che il suo ricorso avrebbe potuto avere un esito

positivo e ciò anche alla luce della documentazione medica già agli atti e a

quella prodotta davanti al TCA. I documenti medici su cui egli si è fondato

sono, come indicato, generici e non permettevano, sin dall’inizio, di ritenere

la causa avente concrete possibilità di riuscita. Facendo quindi difetto uno

dei tre presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria,

ovvero se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è

necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti), non

occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni.

L'istanza di assistenza giudiziaria deve essere così respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza di assistenza

giudiziaria è respinta.

3. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti