36.2022.14
In presenza di debiti non è possibile cambiare cassa malati.La disdetta data dall'ass non era dunque valida e,rimanendo affiliata,era tenuta a pagare i premi.Il mancato pagamento porta il TCA a togliere l'opposizione al PE correttamente fatto spiccare da Cassa malati.Interessi di mora e spese dovute
25 maggio 2022Italiano37 min
esecutiva sfociata nel PE n. __________ emesso il 4 gennaio 2022 (doc. 60) dall'Ufficio
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2022.14
36.2022.16
TB
Lugano
25 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sui ricorsi del 28
febbraio 2022 (36.2022.16) e del 4 marzo 2022 (36.2022.14) di
RI 1
contro
le decisioni su opposizione del 3 e dell'8 febbraio 2022
emanate da
CO 1
rappr. da: RA 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto in fatto
A. Dal 1°
gennaio 2014 (doc. 1 dell'inc. n. 36.2022.16, come tutti i documenti seguenti
che saranno citati, a meno che sia espressamente indicato l'inc. n. 36.2022.14)
RI 1, 1969, è assicurata presso CO 1 per l'assicurazione malattia obbligatoria
di base.
B. Il 18
maggio 2014 (doc. 8) la Cassa malati ha inviato all'assicurata un richiamo di
pagamento per il premio LAMal del mese di aprile 2014 e il 4 giugno 2014 (doc.
9) l'ha ulteriormente sollecitata.
C. Il 13
agosto 2014 (doc. 15) l'assicurata ha disdetto il contratto assicurativo per il
31 agosto 2014.
D. A
seguito del rigetto dell'opposizione del 10 novembre 2014 (doc. 26), con cui la
Cassa malati ha obbligato la debitrice a versarle il premio LAMal di aprile
2014 di Fr. 247,65, oltre ad accessori, l'8 dicembre 2014 (doc. 26) l'assicurata
ha soluto l'importo richiesto di Fr. 387,65 (doc. 31).
E. Nel
frattempo, l'assicurata ha ricevuto solleciti e richiami di pagamento per i
premi da agosto a dicembre 2014 (docc. 12, 13, 16-33) e il 5 gennaio 2015 (doc.
34) CO 1 le ha comunicato che non poteva prendere in considerazione la
richiesta di disdetta della sua copertura assicurativa, visto che per l'assicurazione
obbligatoria delle cure una disdetta è possibile soltanto se tutte le fatture
sono state pagate, ciò che non era il suo caso. La disdetta non era dunque
valida.
F. Anche i
premi dei primi mesi del 2015 sono stati oggetto di solleciti e richiami (docc.
38-50), come ancora quelli da agosto 2014 in poi (doc. 47) e il 28 settembre
2015 (doc. 51) RI 1 ha nuovamente dato disdetta della sua copertura
assicurativa per fine mese, ricordando il precedente scritto del 13 agosto
2014.
G. Il 6
gennaio 2016 (doc. 52) la procedura esecutiva n. __________ avviata dalla Cassa
malati per il mancato pagamento di partecipazioni ai costi da maggio a novembre
2014 è sfociata in un attestato di carenza beni di Fr. 1'140,05 emesso dall'Ufficio
delle esecuzioni del __________. L'11 maggio 2016 (doc. 54) il medesimo Ufficio
ha rilasciato alla Cassa malati un attestato di Fr. 566,60 per partecipazioni
ai costi da maggio 2014 a gennaio 2015 (PE n. __________) e un altro ACB di Fr.
2'480,90 (doc. 56) per i premi LAMal da agosto 2014 a marzo 2015 (PE n. __________).
H. Per
questi stessi debiti, CO 1 ha avviato il 1° settembre 2020 (doc. 58) un'ulteriore
procedura esecutiva, n. __________, presso l'Ufficio di esecuzione di __________,
per un totale dovuto di Fr. 4'187,55.
Fatti
I. Dopo
avere ritirato l'istanza di rigetto dell'opposizione del 30 agosto 2021, che ha
portato il Giudice di pace del __________ a emanare il 16 dicembre 2021 (doc.
59) la decisione di stralcio, la Cassa malati ha avviato una procedura
esecutiva sfociata nel PE n. __________ emesso il 4 gennaio 2022 (doc. 60) dall'Ufficio
esecuzione di __________, sempre per gli stessi debiti e importi.
In merito a tale atto esecutivo si faccia riferimento all'inc. n.
36.2022.27, evaso con decisione del 25 maggio 2022.
L. All'opposizione
dell'assicurata al PE ha fatto seguito la decisione di rigetto dell'opposizione
del 21 febbraio 2022 (doc. 61 e doc. B2 dell'inc. n. 36.2022.14) emessa da CO 1,
che ha confermato che l'assicurata era tenuta al pagamento di Fr. 4'414,15 (Fr.
1'078,05 [partecipazioni ai costi LAMal da maggio 2014 a gennaio 2015] + Fr. 2'020,95
[premi LAMal da agosto 2014 a marzo 2015] + Fr. 811,95 [spese amministrative] +
Fr. 500.- [spese di richiamo] + Fr. 3,20 [interessi di ritardo]).
M. Con
ricorso del 4 marzo 2022 (doc. I dell'inc. n. 36.2022.14) RI 1 si è rivolta al
Tribunale contestando sia questa decisione, sia la decisione su opposizione
dell'8 febbraio 2022 (doc. B1 dell'inc. n. 36.2022.14), con cui CO 1 ha respinto
l'opposizione dell'assicurata del 24 luglio 2020 (doc. 231 dell'inc. n.
36.2022.14) contro la decisione di rigetto dell'opposizione del 15 luglio 2020 (doc.
230 dell'inc. n. 36.2022.14) in cui la Cassa malati ha tolto l'opposizione alla
procedura esecutiva n. __________ dell'8 giugno 2020 (doc. 227 dell'inc. n.
36.2022.14) e ha quindi confermato la richiesta di pagamento dei premi LAMal
dei mesi da aprile 2015 ad agosto 2019 per Fr. 13'669,25, oltre a Fr. 1'445,95
di interessi di mora, Fr. 760,90 di spese amministrative e Fr. 1'020.- di spese
di diffida (in luogo di Fr. 2'040.-), per un totale dovuto di Fr. 18'896,10.
La ricorrente ha motivato il ricorso
affermando che il suo domicilio legale è nel nostro Cantone dal 1° giugno 2017
e dal 1° gennaio 2020 lo è anche fiscalmente. Pertanto, ha diritto alla
revisione della tariffa del premio dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2019.
Inoltre, l'assicurata ha fatto presente
di avere ricevuto il 2 marzo 2021 (doc. A4 dell'inc. n. 36.2022.14) il rimborso
di Fr. 71,05 per essere stata affiliata presso CO 1 dal 2010 al 2017, malgrado
dal 2009 al 2013 fosse iscritta presso un altro assicuratore malattia.
N. Nella
risposta del 14 aprile 2022 (doc. VI dell'inc. n. 36.2022.14) CO 1 ha riassunto
la situazione debitoria della ricorrente, rilevando che le procedure esecutive
avviate per ottenere il pagamento delle partecipazioni ai costi da maggio a
novembre 2014 e da maggio 2014 a gennaio 2015 come pure dei premi LAMal da
agosto 2014 a marzo 2015, sono sfociate in tre attestati di carenza beni, che sono
oggetto della decisione impugnata di rigetto dell'opposizione del 21 febbraio
2022 (doc. B2 dell'inc. n. 36.2022.14).
La Cassa malati ha poi ricordato i
passi intrapresi per recuperare le partecipazioni ai costi e i premi LAMal per
i predetti periodi.
L'assicuratore malattia ha inoltre rilevato
che il 14 giugno 2019 (doc. 212 dell'inc. n. 36.2022.14) l'assicurata ha contestato
che la sua disdetta del 13 agosto 2014 non sia stata ritenuta valida e in
seguito essa ha adito la Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale
cantonale del Canton __________ (doc. 216 dell'inc. n. 36.2022.14) per fare
valere le sue ragioni.
In seguito, la Cassa malati ha
osservato che dopo essere stata informata il 14 gennaio 2020 (doc. 222 dell'inc.
n. 36.2022.14) di non potere disdire validamente la sua copertura assicurativa
essendoci ancora delle fatture scoperte, il 20 gennaio 2020 (doc. 223 dell'inc.
n. 36.2022.14) l'assicurata ha disdetto il suo contratto assicurativo per la
prossima scadenza legale.
La Cassa malati ha ancora segnalato che
contro il PE n. __________ chiedente il pagamento di Fr. 18'573,70 l'assicurata
si è opposta e ne è da ultimo sfociata l'impugnata decisione su opposizione
dell'8 febbraio 2022, che ha stabilito in Fr. 16'896,10 il debito.
Da ultimo, l'assicuratore ha contestato
l'affermazione della ricorrente secondo cui da gennaio 2014 avrebbe
regolarmente pagato i premi, non essendo tale circostanza stata debitamente
comprovata. Ha perciò confermato pure l'ampiezza degli interessi di mora (Fr. 1'455,95),
delle spese esecutive (Fr. 760,90) e delle spese di sollecito (Fr. 1'020.-),
proponendo perciò la reiezione del ricorso.
O. Con
decisione del 13 marzo 2020 (doc. II/3) CO 1 ha negato all'assicurata il
diritto di cambiare assicuratore malattia fatto valere il 13 agosto 2014, visto
che al momento in cui il contratto avrebbe dovuto terminare, il 31 dicembre
2014, rimanevano impagati dei premi (da agosto a dicembre 2014).
Il ricorso inoltrato dall'assicurata
alla Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale del Canton __________ è
stato dichiarato irricevibile il 16 giugno 2020 (doc. II/4) per assenza di
decisione impugnabile.
P. A
seguito dell'opposizione dell'assicurata del 6 aprile 2020 (doc. 62), la Cassa
malati ha emesso il 3 febbraio 2022 (doc. II/2), in lingua francese, la
decisione su opposizione con cui ha respinto l'opposizione e confermato la non
validità della disdetta contrattuale del 13 agosto 2014.
La Cassa malati ha ricordato che poiché
l'assicurata era in ritardo con il pagamento di diversi premi LAMal, l'ha informata
il 5 dicembre 2014, e l'ha confermato con scritto del 9 gennaio 2015 stante l'assenza
dell'attestazione del nuovo assicuratore e i ritardi nel pagamento dei premi, che
conformemente all'art. 64 cpv. 6 LAMal e all'art. 105l OAMal non poteva
liberarla dal 1° gennaio 2015.
La Cassa ha osservato che l'assicurata
non poteva non essere al corrente che non aveva pagato i premi dovuti da agosto
a dicembre 2014.
Q. L'opposizione
formulata in francese da RI 1 il 28 febbraio 2022 (doc. I) presso la stessa Cassa
malati è stata trasmessa il 9 marzo 2022 (doc. II) da quest'ultima, per
competenza (art. 58 cpv. 3 LPGA), al Tribunale cantonale delle assicurazioni a
valere quale ricorso (36.2022.16).
R. Dando
seguito al decreto di traduzione e completazione dell'11 marzo 2022 (doc. IV) del
TCA, il 24 marzo 2022 (doc. V/1) RI 1 ha ritenuto erronea la decisione della
sua Cassa malati di non potersi affiliare presso un altro assicuratore sociale.
A suo dire, detta decisione non
presenta dei conteggi da contestare e chi l'ha firmata non è stato incaricato
dal TCA.
La ricorrente ha espresso numerose
contestazioni e discrepanze sull'operato della sua Cassa malati, come non
averle fatturato il mese di gennaio 2014, mentre il mese di febbraio 2014
pretendeva il pagamento di un importo doppio di Fr. 847,50. Inoltre, essa ha
regolarmente versato i premi per i mesi di marzo, maggio, giugno e luglio 2014,
mentre il mese di aprile 2014 era sua intenzione pagarlo tramite versamento
bancario. Visto questo mal funzionamento, il 13 agosto 2014 ha disdetto il
contratto assicurativo sollevando numerosi quesiti, che però sono rimasti senza
risposta.
L'assicurata ha rilevato che nell'agosto
2014 era in discussione soltanto un premio e che "una posizione mensile sospesa non è motivo per astringermi alla
continuità assicurativa. E il pagamento mensile non è il solo previsto, sono
previsti anche pagamenti trimestrali." (pag. 2). Poi l'8 dicembre
2014 ha pagato il premio scoperto di aprile 2014, "manifestando così anche monetariamente la mia disponibilità a
completare entro il 31 dicembre 2014 i miei pagamenti per l'anno in corso."
(pag. 2). La ricorrente si è lamentata che non avendo però ricevuto, come richiesto,
il saldo totale da versare entro il 31 dicembre 2014, è stata costretta a
continuare ad essere affiliata presso CO 1 e quindi non ha firmato una nuova
proposta assicurativa presso un altro assicuratore sociale.
L'interessata ha poi formulato una
serie di quesiti all'indirizzo della sua Cassa malati e ha esposto i motivi per
cui, a suo dire, avrebbe dovuto potersi assicurare presso un altro assicuratore
malattia. In particolare, essere in buona salute, avere inviato la disdetta il
13 agosto 2014 e quindi l'assicuratore aveva tempo a sufficienza per
risponderle formalmente e presentarle un estratto conto dettagliato con le
posizioni in sospeso e fissarle un termine di pagamento del saldo dovuto entro
il 31 dicembre 2014, inviarle durante il primo trimestre del 2015 una fattura
dettagliata con l'importo complessivo da versare. Il suo silenzio le ha invece impedito
di disdire il contratto entro la fine di marzo 2015 e di scegliere un nuovo assicuratore
dal 1° luglio 2015.
Anche la disdetta del 28 settembre 2015
è rimasta senza risposta, così pure il suo scritto del 23 dicembre 2015.
Non avendole inviato il saldo da
versare entro il 31 dicembre 2014 e poi entro il 31 marzo 2015, la Cassa malati
l'ha quindi privata della libertà di scelta e ha danneggiato la sua reputazione.
S. Nella
risposta del 14 aprile 2022 (doc. VII) CO 1 ha chiesto al TCA di respingere il
ricorso, non essendo mai stati pagati dalla ricorrente i premi assicurativi da
agosto a dicembre 2014 e non essendovi alcuna prova degli avvenuti pagamenti.
Di conseguenza, in presenza di fatture
scoperte, l'assicurata non era legittimata a disdire il suo contratto
assicurativo.
T. Il 26
aprile 2022 (doc. IX dell'inc. n. 36.2022.14) la ricorrente ha confermato la
sua richiesta di annullare la decisione su opposizione dell'8 febbraio 2022,
evidenziando di essersi trasferita nel nostro Cantone nel maggio 2017, di
esservi domiciliata dal 1° gennaio 2020 (doc. C2), di versare i contributi AVS
dal 2017 (docc. C4 e C9) e di avere avuto domicilio fiscale nel Canton __________
dal 1° gennaio 2012 (docc. C13 e C14). Inoltre, il corposo incarto prodotto
dalla Cassa malati "non riporta scritture
numeriche in qualità di contabilità finanziaria. Anche su questo punto confermo
la mia posizione e chiedo che CO 1, __________ sia tenuta a fornire quale
verifica tale contabilità finanziaria in un giro di posta.".
Infine, la ricorrente ha chiesto al TCA
che la sua situazione debitoria sia rivista, ritenuto che dal 19 maggio 2017 abita
in Ticino e che "dopo il mese di marzo 2015
CO 1, __________ non ha ricevuto alcuna fattura da saldare da parte mia".
U. Nelle
osservazioni del 26 aprile 2022 (doc. X dell'inc. n. 36.2022.16) l'insorgente
ha chiesto al Tribunale di considerare che, vista la risposta della Cassa
malati, le sue domande sono rimaste due volte senza riscontro e quindi la
decisione su opposizione del 3 febbraio 2022 deve essere annullata.
L'assicurata ha inoltre rilevato che la
domanda di rigetto dell'opposizione che il 10 marzo 2022 (doc. B2) la Cassa
malati ha indirizzato alla Giudicatura di pace del __________ riferita ai tre
attestati di carenza beni per Fr. 4'187,55 non la concerne, non essendo detta
autorità competente per la sua persona ed avendo già deciso la Giudicatura di
pace del __________ con decisione del 16 dicembre 2021 non impugnata dalla
Cassa malati.
A quest'ultimo proposito si veda la
procedura formante l'inc. n. 36.2022.27 sopra citata, evasa in data odierna.
V. Il 5
maggio 2022 (doc. XI dell'inc. n. 36.2022.14 e doc. XII dell'inc. n.
36.2022.16) le parti sono state sentite durante un'udienza.
Z. Il 10
maggio 2022 (doc. XII dell'inc. n. 36.2022.14 e doc. XIII dell'inc. n.
36.2022.16) l'assicurata ha trasmesso al Tribunale la decisione definitiva di
fissazione dei contributi AVS/AI/IPG 2020 come persona senza attività lucrativa
(doc. XII(I)/1), ha indicato che la decisione di tassazione per l'anno 2019 non
è ancora stata emessa e che non ha chiesto né ricevuto sussidi per i premi di
Cassa malati né indennità dallo Stato, eccetto tra il 1° dicembre 2013 e il 30
aprile 2015 quando ha ricevuto delle indennità di disoccupazione (doc.
XII(I)/3).
La Cassa malati non ha formulato
osservazioni (docc. XIII e XIV).
AA. Il 21
maggio 2022 (doc. XIV) l'assicurata ha ricorso al TCA contro la decisione della
Giudicatura di pace del __________ del 17 maggio 2022 che, sulla predetta
istanza del 10 marzo 2022 inoltrata da CO 1, ha rigettato provvisoriamente
l'opposizione interposta da RI 1 al precetto esecutivo n. __________
dell'Ufficio di esecuzione di __________ per Fr. 4'187,55 relativo ai tre
citati attestati di carenza beni del 2016.
Questa contestazione fa oggetto della
citata procedura n. 36.2022.27, che viene evasa con giudizio separato.
considerato in diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della
valutazione delle prove), visto che oggetto del contendere è la disdetta
contrattuale e il pagamento di premi LAMal, tema già affrontato in numerosa
giurisprudenza e privo di novità giuridiche. Il TCA può perciò decidere nella
composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in
particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011).
Su questi temi si veda Ivano Ranzanici, La possibilità concessa
dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di
Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza
federale, in RtiD I – 2016, pag. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328
e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015.
Considerandi
2.
Per
costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il
presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale
(SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51
consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV Nr. 81). Se non è stata
emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque
essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF
131.
V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119
Ib 36 c. 1b).
L'oggetto dei ricorsi è
limitato all'affiliazione dell'assicurata alla Cassa malati dal 1° gennaio 2015
e al pagamento dei relativi premi LAMal, tematiche esaminate dalla Cassa malati
nelle sue due decisioni su opposizione qui impugnate.
Le altre questioni e
richieste evocate nei ricorsi e nei successivi scritti della ricorrente (come
ad esempio il motivo per cui sugli estratti conto ricevuti dalla Cassa malati è
indicato il nome dell'assicuratore __________, la richiesta di avere la pagina
8.
dell'estratto conto del 6 agosto 2014, il perché ha ricevuto nel marzo 2021
un versamento di Fr. 71,05) non vanno esaminate, siccome non
oggetto delle decisioni rese su opposizione, uniche decisioni che possono
essere sottoposte all'esame del Tribunale.
Per questo motivo, nemmeno va verificata
la correttezza della decisione di rigetto dell'opposizione del 21 febbraio 2022
(doc. B2 dell'inc. n. 36.2022.14) contestata nel ricorso del 4 marzo 2022.
Infatti, trattandosi di una decisione formale
giusta l'art. 49 LPGA, come tale non è ancora impugnabile davanti al TCA,
potendo essere contestate davanti a un'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.
56.
LPGA soltanto le decisioni su opposizione, quali quelle del 3 e dell'8
febbraio 2022 emesse da CO 1.
In merito il TCA ha già evaso tale
aspetto con giudizio dell’11 marzo 2022 (STCA 36.2022.15), dichiarando irricevibile
quella contestazione trasmettendo gli atti all’assicuratore per i suoi
incombenti.
3.
Secondo
l'art. 31 Lptca, per quanto non stabilito dalla Legge di
procedura per le cause davanti al TCA, valgono le norme della legge federale
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi
federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, della legge
cantonale di procedura per le cause amministrative.
A proposito della congiunzione dei
ricorsi, l'art. 76 cpv. 1 LPAmm prevede che quando siano proposti davanti alla
stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'autorità
può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola
decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell'istruzione o della
decisione delle altre.
In concreto, i ricorsi inoltrati dall'assicurata
concernono la disdetta del contratto assicurativo LAMal data il 13 agosto 2014
per il 31 agosto 2014 e il pagamento dei premi LAMal da aprile 2015 ad agosto
2019.
In entrambi i casi, alla base delle
controversie da esaminare v'è l'affiliazione della ricorrente a CO 1 che, a
dipendenza della sua validità, può avere comportato un debito a carico di quest'ultima
nei confronti della Cassa malati. Da ciò discende che le tematiche in
discussione sono interdipendenti l'una dall'altra.
Basandosi sostanzialmente sui medesimi
fatti e ponendo temi di diritto materiale di uguale natura, ne consegue che è
opportuna la congiunzione delle procedure formanti gli inc. n. 36.2022.14 e n. 36.2022.16,
che il TCA evade perciò con un unico giudizio.
nel merito
4.
Prima
di analizzare la correttezza della richiesta della Cassa malati nei confronti
della ricorrente di pagare i premi LAMal da aprile 2015 ad agosto 2019 (inc. n.
36.2022.14), occorre dapprima verificare se è a giusta ragione che CO 1 non ha ritenuto
valida la sua disdetta del 13 agosto 2014 per il 31 agosto 2014 e non l'ha
dunque liberata (inc. n. 36.2022.16).
5.
Secondo
l'art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o
farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie
entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.
Secondo l'art. 4 LAMal nel tenore in
vigore nel 2014, le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente
l'assicuratore tra quelli designati nell'articolo 11 (cpv. 1).
Nei limiti del corrispettivo raggio d'attività
territoriale, gli assicuratori devono accettare ogni persona tenuta ad
assicurarsi (cpv. 2).
Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAMal, l'assicurato
può cambiare assicuratore per la fine d'un semestre di un anno civile con
preavviso di tre mesi.
A norma dell'art. 7 cpv. 3 LAMal, se l'assicurato
deve cambiare assicuratore perché trasferisce il suo domicilio o cambia posto
di lavoro, l'affiliazione termina al momento del trasferimento del domicilio o
dell'inizio dell'attività presso il nuovo datore di lavoro.
In virtù dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, il rapporto d'assicurazione
termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato a quello precedente che
assicura l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa. Se
omette questa conferma, deve risarcire all'assicurato il danno risultante, in
particolare la differenza di premio. L'assicuratore che ha ricevuto la
comunicazione informa la persona interessata sulla data a partire dalla quale
essa non è più assicurata presso di lui.
Per il capoverso 6 dell'art. 7 LAMal,
il precedente assicuratore che impedisce il cambiamento d'assicuratore deve
risarcire all'assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di
premio.
Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati.
Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri
assicurati premi uguali.
L'art. 64 cpv. 1 LAMal
prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.
Secondo l'art. 64 cpv. 2
LAMal la partecipazione ai costi comprende (lett. a) un importo fisso per anno
(franchigia) e (lett. b) il 10% dei costi eccedenti la franchigia (aliquota
percentuale).
A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato
non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore,
dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine
supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).
Giusta l'art.
64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le
partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore
deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore
comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
L'assicuratore conserva gli attestati
di carenza di beni e i titoli equivalenti
sino al pagamento integrale dei crediti in arretrato. Non appena l'assicurato
ha saldato in tutto o in parte il debito verso l'assicuratore, questi
restituisce al Cantone il 50 per cento dell'importo ricevuto dall'assicurato
(art. 64a cpv. 5 LAMal).
In virtù dell'art. 64a cpv. 6 LAMal, in
deroga all'articolo 7, l'assicurato in mora non può cambiare assicuratore
finché non ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in
arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione. È fatto salvo
l'articolo 7 capoversi 3 e 4.
L'art. 90
OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola
mensilmente.
A norma dell'art.
105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art.
26.
cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.
In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,
l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità
degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in
arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto
essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere
adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle
disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b
cpv. 2 OAMal).
6.
La
ricorrente si è lamentata che la Cassa malati non le avrebbe fornito un chiaro
conteggio dei premi scoperti e che perciò le sarebbe stato impedito di cambiare
assicuratore. Infatti, non avendole mai fatto pervenire delle "scritture numeriche in qualità di contabilità
finanziaria" (doc. IX dell'inc. n. 36.2022.14), l'interessata non
era a conoscenza della sua situazione debitoria e dunque non le era possibile sanarla
per potere liberarsi dal suo assicuratore.
Di conseguenza, la Cassa malati non era
giustificata a non dare seguito alla sua volontà, espressa la prima volta il 13
agosto 2014, di disdire il contratto assicurativo LAMal al 31 agosto 2014, non
essendo colpa sua se v'era un impedimento giusta l'art. 64a cpv. 6 LAMal.
Da parte sua, la resistente ha
affermato che la ricorrente non avrebbe saldato tutti i suoi debiti in ambito
LAMal e che non avrebbe mai fornito la prova del contrario. Essa non sarebbe
perciò stata autorizzata a cambiare assicuratore né al 31 agosto né a fine 2014
e nemmeno in seguito, nel 2015 e nel 2019, quindi apparterrebbe ancora regolarmente
ai suoi assicurati anche dopo il 31 dicembre 2014, cosicché i premi LAMal da
aprile 2015 ad agosto 2019 che non ha versato sarebbero indubbiamente dovuti.
7.
Con
raccomandata del 13 agosto 2014 (doc. 15) l'assicurata, ritenendo che la Cassa
malati avesse commesso degli errori nella gestione del suo incarto e che non
avesse fornito risposte soddisfacenti alle sue domande, ha disdetto per il 31
agosto 2014 il contratto assicurativo in essere con CO 1.
A quel momento, il premio LAMal del
mese di aprile 2014 non era ancora stato pagato e la Cassa malati l'aveva già
sollecitata e richiamata, invitandola a provvedervi.
Dopo che l'assicuratore malattia ha avviato
una procedura esecutiva volta all'incasso di detto premio, sfociata nella
decisione di rigetto dell'opposizione del 10 novembre 2014 (doc. 26), l'8
dicembre 2014 (doc. 26) l'assicurata ha versato l'importo richiestole a saldo a
copertura del premio di aprile 2014.
Nel frattempo, però, anche i premi da
agosto a dicembre 2014 sono rimasti impagati - la ricorrente non ha portato la
prova di averli per contro soluti - e a ciò hanno fatto seguito solleciti e
richiami di pagamento, a cui l'assicurata non ha tuttavia dato seguito.
È per questo motivo che, in presenza di
debiti, conformemente all'art. 64a cpv. 6 LAMal l'assicurata in mora non ha potuto
cambiare assicuratore, giusta l'art. 7 cpv. 1 LAMal, per la fine dell'anno e
non comunque per il 31 agosto 2014.
Il TCA evidenzia che è stato pretestuoso
da parte dell'assicurata avere imputato alla Cassa malati di non averle fornito
per tempo un conteggio dei suoi debiti così da poterli saldare per tempo, visto
che chiaramente si trattava dei premi LAMal degli ultimi mesi del 2014 per i
quali era stata regolarmente diffidata e sollecitata come previsto dall'art. 64a
cpv. 1 LAMal.
La Cassa malati si era perciò comportata
correttamente nei confronti dell'assicurata in presenza del mancato pagamento
di premi e nulla v'è da rimproverarle nell'agire, avendola specificatamente
preventivamente avvisata, il 5 dicembre 2014, che essendovi dei debiti non
avrebbe potuto liberarsi dall'affiliazione fino alla loro estinzione (art. 64a
cpv. 6 LAMal).
Si deve invece rilevare che, con l'invio
della disdetta del 13 agosto 2014, la ricorrente non ha volutamente più fatto
fronte al pagamento dei suoi premi LAMal.
Né in sede di ricorso né in occasione
della recente udienza la ricorrente ha infatti mai sostenuto il contrario,
ossia non ha mai affermato, e soprattutto comprovato, di avere bensì pagato i
premi da agosto a dicembre 2014, la cui mancata corresponsione le ha impedito
di liberarsi dalla sua Cassa malati la prima volta al 31 dicembre 2014.
8.
L'assicurata
non ha comprovato di avere saldato i premi da aprile 2015 ad agosto 2019, che
sono oggetto della decisione su opposizione dell'8 febbraio 2022 qui impugnata.
Ne discende che non solo alla richiesta
del 13 agosto 2014 di cambiare assicuratore, ma anche alle successive del 28
settembre 2015 e del 29 novembre 2019, la Cassa malati resistente ha a buon
diritto risposto negando alla ricorrente il diritto di disdire la copertura di
base. È infatti indubbio che a quel momento esistevano ancora dei debiti che
non potevano affatto sfuggire alla diretta interessata, avendo tutti questi
premi fatto oggetto di numerose diffide, solleciti, richiami, procedure
esecutive, alcune delle quali addirittura sfociate in attestati di carenza di
beni, per i quali la Cassa malati, non avvalendosi della possibilità data dall'art.
64a cpv. 3 LAMal, non ha postulato alcuna pretesa nei confronti del Cantone
(doc. XI pag. 2 dell'inc. n. 36.2022.14).
9.
Secondo
giurisprudenza (DTF 144 V 380 = SVR 2019 KV Nr. 7), il pagamento integrale dei
debiti di un assicurato (premi e partecipazione ai costi) previsto dall'art.
64a cpv. 6 LAMal per un cambiamento di assicuratore concerne l'importo totale
del credito indicato in un attestato di carenza beni o in un titolo
equivalente, anche quando il Cantone si è assunto una quota dell'85% in virtù
dell'art. 64a cpv. 3 e 4 LAMal (cfr. consid. 5.2, 6.2 e 6.3).
Non potendo disdire validamente la sua
polizza assicurativa finché non ha pagato integralmente i premi (art. 64a cpv.
6.
LAMal) e non avendo la ricorrente mai comprovato di avere versato le mensilità
da agosto a dicembre 2014, è dunque corretto che la stessa sia tuttora
affiliata presso CO 1.
10.
Confermata
quindi l'affiliazione di RI 1 ad CO 1 anche dopo il 31 dicembre 2014, ne deriva
il suo obbligo di pagare i premi LAMal ai sensi dell'art. 90 OAMal.
Come visto, ciò non è però accaduto per
i mesi da agosto 2014 a dicembre 2014 e nemmeno in seguito, fino ad agosto 2019,
e la decisione su opposizione dell'8 febbraio 2022 impugnata dall'assicurata,
oggetto del ricorso n. 36.2022.14, porta in particolare sui premi non pagati da
aprile 2015 ad agosto 2019.
Per recuperare il suo credito di Fr. 13'669,25,
a cui si sono aggiunti gli accessori, la Cassa malati resistente ha promosso
una procedura esecutiva ai sensi dell'art. 64a cpv. 2 LAMal, dopo che,
nonostante le varie diffide, l'assicurata non ha pagato i premi e gli interessi
di mora entro il termine assegnatole.
Infatti, conformemente all'art. 64a
cpv. 1 LAMal, se un assicurato non paga i premi o partecipazioni ai costi
scaduti, l'assicuratore deve notificargli, dopo almeno un avvertimento scritto,
una diffida di pagamento, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e
indicargli le conseguenze della mora.
Se, nonostante la diffida, l'assicurato
non paga i relativi arretrati, l'art. 64a cpv. 2 1a frase LAMal dispone che la
Cassa malati deve richiedere l'esecuzione (SVR 2020 KV Nr. 1).
Al precetto esecutivo n. __________ fatto
spiccare dall'Ufficio di esecuzione di __________ l'8 giugno 2020 (doc. 227
dell'inc. n. 36.2022.14) l'assicurata si è opposta e con decisione di rigetto
dell'opposizione del 15 luglio 2020 (doc. 230 dell'inc. n. 36.2022.14) la Cassa
malati ha tolto l'opposizione alla procedura esecutiva. Ne è seguita un'opposizione
il 24 luglio 2020 alla decisione di rigetto e poi la decisione su opposizione
dell'8 febbraio 2022 qui contestata, che ha confermato la richiesta di
pagamento dei premi LAMal dei mesi da aprile 2015 ad agosto 2019 per Fr. 13'669,25,
oltre a Fr. 1'445,95 di interessi di mora, Fr. 760,90 di spese amministrative e
Fr. 1'020.- di spese di diffida (in luogo di Fr. 2'040.-), per un totale dovuto
di Fr. 18'896,10.
La ricorrente non ha comprovato di
avere corrisposto questo importo né in sede amministrativa né ricorsuale.
Durante l'udienza, essa ha riconosciuto che sono sorte delle difficoltà con il
suo assicuratore e che non tutti i premi sono stati soluti, in particolare i
premi LAMal dall'agosto 2014 all'agosto 2019; poi, da settembre 2019 i
pagamenti sono ripresi regolarmente (doc. XI pag. 2 dell'inc. n. 36.2022.14 e
doc. XII pag. 2 dell'inc. n. 36.2022.16).
11.
Per
quanto concerne la contestazione relativa agli importi dei premi dovuti, l'insorgente
ha più volte evidenziato di essersi trasferita nel nostro Cantone già il 19
maggio 2017 (doc. C3 dell'inc. n. 36.2022.14) e che pertanto, da quel momento, fanno
stato i premi ivi validi. Non è dunque corretto che si sia atteso fino alla sua
domiciliazione nel nostro Cantone, avvenuta il 1° gennaio 2020 (doc. C2
dell'inc. n. 36.2022.14), per conteggiarle i premi in essere in Ticino in luogo
di quelli validi nel Canton __________.
La ricorrente non può essere seguita nella sua richiesta.
Va infatti rilevato che l'art. 7 cpv. 3
LAMal dispone che se l’assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce
il suo domicilio o cambia posto di lavoro, l’affiliazione termina al momento
del trasferimento del domicilio o dell’inizio dell’attività presso il nuovo
datore di lavoro.
Inoltre, secondo l'art. 61 cpv. 2 LAMal
l'assicuratore gradua i premi in funzione delle differenze tra i costi dei vari
Cantoni. È possibile derogare a questa regola se l'effettivo degli assicurati
di un Cantone è assai modesto. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato.
La circostanza che, avendo lasciato il
Canton __________ nel maggio 2017, l'assicurata sia stata affiliata dal 1°
giugno 2017 presso la Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino come
persona senza attività lucrativa (doc. C9 dell'inc. n. 36.2022.14), non ha
alcuna conseguenza per quanto concerne l'affiliazione alla Cassa malati.
La stessa Cassa cantonale di
compensazione del Canton __________ ha comunicato il 15 settembre 2020 (doc. C4 dell'inc. n. 36.2022.14) questa situazione alla corrispondente
Cassa del nostro Cantone: "Dans ces conditions, son affiliation en qualité de personne sans
activité lucrative auprès de votre caisse doit débuter le 1er juin
2017.
(malgré son
inscription officielle auprès du contrôle des habitants tessinois en janvier
2020.
seulement"
(l'evidenziatura è
della redattrice).
A livello di affiliazione a una Cassa
malati, essendo determinante il domicilio dell'assicurata, è dunque corretto
che è soltanto dal 1° gennaio 2020 che CO 1 ha considerato i premi in essere
nel nostro Cantone.
12.
In
conclusione, l'importo ancora da pagare, chiesto entro il termine di perenzione
di 5 anni (si veda a questo proposito la sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003 e
sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, nonché art. 24 LPGA), trova conferma
negli atti prodotti dalla Cassa malati ed è pertanto dovuto dalla ricorrente,
che non ha dimostrato il suo pagamento.
La procedura esecutiva che la Cassa
malati ha avviato il 3 giugno 2020 (doc. 226 dell'inc. n. 36.2022.14) nei
confronti dell'assicurata per recuperare il credito residuo di Fr. 13'669,25
per premi LAMal non corrisposti per i mesi da aprile 2015 ad agosto 2019,
sfociata nel precetto esecutivo n. __________ del 5 giugno 2020 (doc. 227
dell'inc. n. 36.2022.14), è pertanto corretta e l'opposizione ad esso
interposta dall'interessata deve perciò essere levata.
13.
Con il predetto PE la Cassa malati ha chiesto il versamento
di interessi di ritardo di Fr. 2'102,95 sui premi LAMal non pagati
dall'assicurata da aprile 2015 ad agosto 2019.
Gli interessi sono dovuti quando
l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno
pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).
Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di
contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno
rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può
prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.
Il tasso per gli interessi di mora sui
premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5% all'anno
(art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).
Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA,
l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al
beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo
giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui
è stato emesso l'ordine di pagamento.
Nella decisione su opposizione dell'8
febbraio 2022 la Cassa malati ha osservato che il ritardo nel pagamento dei
premi è iniziato alla scadenza delle fatture con cui ha reclamato ciascun
premio.
Essa ha inoltre spiegato che con la
domanda di esecuzione ha in un primo momento riportato gli interessi dovuti
fino alla data dell'introduzione della procedura esecutiva in funzione della
data di scadenza di ogni fattura. In un secondo momento, ha conteggiato un
interesse del 5% a contare dalla data di introduzione della domanda di
esecuzione sull'importo del credito escusso.
Nella sua pretesa finale la Cassa
malati ha calcolato in Fr. 1'445,95 gli interessi moratori fino al 3 giugno
2020.
Gli interessi dovuti dall'insorgente
vanno ritenuti come da ultimo calcolati dalla Cassa malati, apparendo corretti
ed essendo pure più favorevoli rispetto a quelli richiesti con il precetto
esecutivo.
Inoltre, a ciò si aggiungono gli
interessi di mora del 5% che decorrono sul credito di Fr. 13'669,25 dal 4
giugno 2020.
Oltre al capitale, la ricorrente va
quindi condannata a versare anche gli interessi di Fr. 1'445,95 e del 5% su Fr.
13'669,25 a contare dal 4 giugno 2020.
14.
Con la decisione formale e il precetto
esecutivo la Cassa malati ha inoltre preteso dall'assicurata l'importo di Fr. 2'517,60
per spese d'esecuzione e di sollecito, oltre a Fr. 180.- di spese di mora.
Nella decisione su opposizione dell'8
febbraio 2022 la Cassa ha precisato trattarsi di Fr. 2'040.- per spese di
sollecito e di Fr. 580,90 di spese esecutive, a cui si aggiungono Fr. 180.- di
spese amministrative.
La ricorrente non ha contestato di
dovere tali spese.
Nella DTF 125 V 276,
l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio
della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento
in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari
cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della
partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in
caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le
disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino
una regolamentazione al riguardo.
Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se
l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate
con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese
amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali
sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.
Conformemente
all'art. 13 delle Condizioni d'assicurazione __________ e dell'art. 105b cpv. 2
OAMal, delle spese di sollecito sono certamente dovute siccome l'assicurata non ha pagato nei termini previsti i premi LAMal più volte
richiestile.
La stessa
Cassa malati, considerato l'importo del suo credito, le ha in seguito ridotte
da Fr. 2'040.- a Fr. 1'020.-. Questo importo si confà all'ammontare residuo del
debito e va dunque confermato.
15.
Quanto
alle spese esecutive di Fr. 760,90 inserite nel precetto esecutivo, va
segnalato che con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005 l'Alta Corte ha
affermato:
"
10.
All'assicurata, infine, sono
state poste a carico spese di diffida per Fr. 20.- e spese esecutive per Fr.
70.-, che contesta.
(…)
10.3
L'assunzione delle spese esecutive viene invece
disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma
il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio
può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.
Questi costi sono dovuti per
legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione
abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza
citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione,
sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto
(sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004
in re B., K 144/03).”.
Le spese
esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di
rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il
rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004,
36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag.
568.
consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez,
La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die
Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der
Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen,
muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non
essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo
relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18
giugno 2004).
Per cui
queste spese non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a
carico del debitore escusso.
Infine, per quanto concerne l'incasso
forzato di somme quali quelle in discussione (premi, spese amministrative),
l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V
109.
segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984 pag. 197) la
giurisprudenza secondo cui una cassa può rigettare un'eventuale opposizione ad
un PE con una decisione formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in
corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del
credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La
Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai
sensi dell'art. 80 LEF.
16.
Alla luce di quanto
esposto, l'assicurata è dunque regolarmente affiliata ad CO 1 anche dopo il 31
dicembre 2014 e come tale è tenuta a corrispondere i premi LAMal per i mesi da
aprile 2015 ad agosto 2019, rimasti tuttora impagati, per complessivi Fr.
13'669,25, oltre accessori.
L'opposizione al precetto
esecutivo n. __________ del 5 giugno 2020 fatto spiccare dall'Ufficio di
esecuzione di __________ è dunque rigettata in via definitiva per l'importo di
Fr. 13'669,25, oltre ad interessi di Fr. 1'445,95 fino al 3 giugno 2020 e del
5% dal 4 giugno 2020 e alle spese di diffida di Fr. 1'020.-.
Il costo della procedura
esecutiva segue l'esecuzione stessa e non deve essere oggetto di decisione da
parte del giudice amministrativo.
17.
Da
quanto precede discende che entrambe le decisioni su opposizione impugnate
devono essere integralmente confermate e i ricorsi, nella misura in cui sono
ricevibili, vanno respinti.
Trattandosi della richiesta di
prestazioni dell'assicurazione malattia, il legislatore non ha previsto di
prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema, cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del
3.
gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al
riguardo, cfr. Ares Bernasconi,
Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les
tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin
2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I
ricorsi, congiunti, nella misura in cui sono ricevibili, sono respinti.
1.1. RI 1 è
condannata a versare a CO 1 l'importo di Fr. 13'669,25 per i
premi LAMal da aprile 2015 ad agosto 2019, oltre agli interessi di Fr. 1'445,95
fino al 3 giugno 2020 e del 5% dal 4 giugno 2020, come pure alle spese di
diffida di Fr. 1'020.-.
1.2. L'opposizione dell'assicurata al PE n. __________ emesso il 5 giugno
2020 dall'Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva limitatamente
per gli importi di cui al dispositivo 1.1.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti