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Decisione

36.2022.14

In presenza di debiti non è possibile cambiare cassa malati.La disdetta data dall'ass non era dunque valida e,rimanendo affiliata,era tenuta a pagare i premi.Il mancato pagamento porta il TCA a togliere l'opposizione al PE correttamente fatto spiccare da Cassa malati.Interessi di mora e spese dovute

25 maggio 2022Italiano37 min

esecutiva sfociata nel PE n. __________ emesso il 4 gennaio 2022 (doc. 60) dall'Ufficio

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2022.14

36.2022.16

TB

Lugano

25 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sui ricorsi del 28

febbraio 2022 (36.2022.16) e del 4 marzo 2022 (36.2022.14) di

RI 1

contro

le decisioni su opposizione del 3 e dell'8 febbraio 2022

emanate da

CO 1

rappr. da: RA 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto in fatto

A. Dal 1°

gennaio 2014 (doc. 1 dell'inc. n. 36.2022.16, come tutti i documenti seguenti

che saranno citati, a meno che sia espressamente indicato l'inc. n. 36.2022.14)

RI 1, 1969, è assicurata presso CO 1 per l'assicurazione malattia obbligatoria

di base.

B. Il 18

maggio 2014 (doc. 8) la Cassa malati ha inviato all'assicurata un richiamo di

pagamento per il premio LAMal del mese di aprile 2014 e il 4 giugno 2014 (doc.

9) l'ha ulteriormente sollecitata.

C. Il 13

agosto 2014 (doc. 15) l'assicurata ha disdetto il contratto assicurativo per il

31 agosto 2014.

D. A

seguito del rigetto dell'opposizione del 10 novembre 2014 (doc. 26), con cui la

Cassa malati ha obbligato la debitrice a versarle il premio LAMal di aprile

2014 di Fr. 247,65, oltre ad accessori, l'8 dicembre 2014 (doc. 26) l'assicurata

ha soluto l'importo richiesto di Fr. 387,65 (doc. 31).

E. Nel

frattempo, l'assicurata ha ricevuto solleciti e richiami di pagamento per i

premi da agosto a dicembre 2014 (docc. 12, 13, 16-33) e il 5 gennaio 2015 (doc.

34) CO 1 le ha comunicato che non poteva prendere in considerazione la

richiesta di disdetta della sua copertura assicurativa, visto che per l'assicurazione

obbligatoria delle cure una disdetta è possibile soltanto se tutte le fatture

sono state pagate, ciò che non era il suo caso. La disdetta non era dunque

valida.

F. Anche i

premi dei primi mesi del 2015 sono stati oggetto di solleciti e richiami (docc.

38-50), come ancora quelli da agosto 2014 in poi (doc. 47) e il 28 settembre

2015 (doc. 51) RI 1 ha nuovamente dato disdetta della sua copertura

assicurativa per fine mese, ricordando il precedente scritto del 13 agosto

2014.

G. Il 6

gennaio 2016 (doc. 52) la procedura esecutiva n. __________ avviata dalla Cassa

malati per il mancato pagamento di partecipazioni ai costi da maggio a novembre

2014 è sfociata in un attestato di carenza beni di Fr. 1'140,05 emesso dall'Ufficio

delle esecuzioni del __________. L'11 maggio 2016 (doc. 54) il medesimo Ufficio

ha rilasciato alla Cassa malati un attestato di Fr. 566,60 per partecipazioni

ai costi da maggio 2014 a gennaio 2015 (PE n. __________) e un altro ACB di Fr.

2'480,90 (doc. 56) per i premi LAMal da agosto 2014 a marzo 2015 (PE n. __________).

H. Per

questi stessi debiti, CO 1 ha avviato il 1° settembre 2020 (doc. 58) un'ulteriore

procedura esecutiva, n. __________, presso l'Ufficio di esecuzione di __________,

per un totale dovuto di Fr. 4'187,55.

Fatti

I. Dopo

avere ritirato l'istanza di rigetto dell'opposizione del 30 agosto 2021, che ha

portato il Giudice di pace del __________ a emanare il 16 dicembre 2021 (doc.

59) la decisione di stralcio, la Cassa malati ha avviato una procedura

esecutiva sfociata nel PE n. __________ emesso il 4 gennaio 2022 (doc. 60) dall'Ufficio

esecuzione di __________, sempre per gli stessi debiti e importi.

In merito a tale atto esecutivo si faccia riferimento all'inc. n.

36.2022.27, evaso con decisione del 25 maggio 2022.

L. All'opposizione

dell'assicurata al PE ha fatto seguito la decisione di rigetto dell'opposizione

del 21 febbraio 2022 (doc. 61 e doc. B2 dell'inc. n. 36.2022.14) emessa da CO 1,

che ha confermato che l'assicurata era tenuta al pagamento di Fr. 4'414,15 (Fr.

1'078,05 [partecipazioni ai costi LAMal da maggio 2014 a gennaio 2015] + Fr. 2'020,95

[premi LAMal da agosto 2014 a marzo 2015] + Fr. 811,95 [spese amministrative] +

Fr. 500.- [spese di richiamo] + Fr. 3,20 [interessi di ritardo]).

M. Con

ricorso del 4 marzo 2022 (doc. I dell'inc. n. 36.2022.14) RI 1 si è rivolta al

Tribunale contestando sia questa decisione, sia la decisione su opposizione

dell'8 febbraio 2022 (doc. B1 dell'inc. n. 36.2022.14), con cui CO 1 ha respinto

l'opposizione dell'assicurata del 24 luglio 2020 (doc. 231 dell'inc. n.

36.2022.14) contro la decisione di rigetto dell'opposizione del 15 luglio 2020 (doc.

230 dell'inc. n. 36.2022.14) in cui la Cassa malati ha tolto l'opposizione alla

procedura esecutiva n. __________ dell'8 giugno 2020 (doc. 227 dell'inc. n.

36.2022.14) e ha quindi confermato la richiesta di pagamento dei premi LAMal

dei mesi da aprile 2015 ad agosto 2019 per Fr. 13'669,25, oltre a Fr. 1'445,95

di interessi di mora, Fr. 760,90 di spese amministrative e Fr. 1'020.- di spese

di diffida (in luogo di Fr. 2'040.-), per un totale dovuto di Fr. 18'896,10.

La ricorrente ha motivato il ricorso

affermando che il suo domicilio legale è nel nostro Cantone dal 1° giugno 2017

e dal 1° gennaio 2020 lo è anche fiscalmente. Pertanto, ha diritto alla

revisione della tariffa del premio dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2019.

Inoltre, l'assicurata ha fatto presente

di avere ricevuto il 2 marzo 2021 (doc. A4 dell'inc. n. 36.2022.14) il rimborso

di Fr. 71,05 per essere stata affiliata presso CO 1 dal 2010 al 2017, malgrado

dal 2009 al 2013 fosse iscritta presso un altro assicuratore malattia.

N. Nella

risposta del 14 aprile 2022 (doc. VI dell'inc. n. 36.2022.14) CO 1 ha riassunto

la situazione debitoria della ricorrente, rilevando che le procedure esecutive

avviate per ottenere il pagamento delle partecipazioni ai costi da maggio a

novembre 2014 e da maggio 2014 a gennaio 2015 come pure dei premi LAMal da

agosto 2014 a marzo 2015, sono sfociate in tre attestati di carenza beni, che sono

oggetto della decisione impugnata di rigetto dell'opposizione del 21 febbraio

2022 (doc. B2 dell'inc. n. 36.2022.14).

La Cassa malati ha poi ricordato i

passi intrapresi per recuperare le partecipazioni ai costi e i premi LAMal per

i predetti periodi.

L'assicuratore malattia ha inoltre rilevato

che il 14 giugno 2019 (doc. 212 dell'inc. n. 36.2022.14) l'assicurata ha contestato

che la sua disdetta del 13 agosto 2014 non sia stata ritenuta valida e in

seguito essa ha adito la Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale

cantonale del Canton __________ (doc. 216 dell'inc. n. 36.2022.14) per fare

valere le sue ragioni.

In seguito, la Cassa malati ha

osservato che dopo essere stata informata il 14 gennaio 2020 (doc. 222 dell'inc.

n. 36.2022.14) di non potere disdire validamente la sua copertura assicurativa

essendoci ancora delle fatture scoperte, il 20 gennaio 2020 (doc. 223 dell'inc.

n. 36.2022.14) l'assicurata ha disdetto il suo contratto assicurativo per la

prossima scadenza legale.

La Cassa malati ha ancora segnalato che

contro il PE n. __________ chiedente il pagamento di Fr. 18'573,70 l'assicurata

si è opposta e ne è da ultimo sfociata l'impugnata decisione su opposizione

dell'8 febbraio 2022, che ha stabilito in Fr. 16'896,10 il debito.

Da ultimo, l'assicuratore ha contestato

l'affermazione della ricorrente secondo cui da gennaio 2014 avrebbe

regolarmente pagato i premi, non essendo tale circostanza stata debitamente

comprovata. Ha perciò confermato pure l'ampiezza degli interessi di mora (Fr. 1'455,95),

delle spese esecutive (Fr. 760,90) e delle spese di sollecito (Fr. 1'020.-),

proponendo perciò la reiezione del ricorso.

O. Con

decisione del 13 marzo 2020 (doc. II/3) CO 1 ha negato all'assicurata il

diritto di cambiare assicuratore malattia fatto valere il 13 agosto 2014, visto

che al momento in cui il contratto avrebbe dovuto terminare, il 31 dicembre

2014, rimanevano impagati dei premi (da agosto a dicembre 2014).

Il ricorso inoltrato dall'assicurata

alla Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale del Canton __________ è

stato dichiarato irricevibile il 16 giugno 2020 (doc. II/4) per assenza di

decisione impugnabile.

P. A

seguito dell'opposizione dell'assicurata del 6 aprile 2020 (doc. 62), la Cassa

malati ha emesso il 3 febbraio 2022 (doc. II/2), in lingua francese, la

decisione su opposizione con cui ha respinto l'opposizione e confermato la non

validità della disdetta contrattuale del 13 agosto 2014.

La Cassa malati ha ricordato che poiché

l'assicurata era in ritardo con il pagamento di diversi premi LAMal, l'ha informata

il 5 dicembre 2014, e l'ha confermato con scritto del 9 gennaio 2015 stante l'assenza

dell'attestazione del nuovo assicuratore e i ritardi nel pagamento dei premi, che

conformemente all'art. 64 cpv. 6 LAMal e all'art. 105l OAMal non poteva

liberarla dal 1° gennaio 2015.

La Cassa ha osservato che l'assicurata

non poteva non essere al corrente che non aveva pagato i premi dovuti da agosto

a dicembre 2014.

Q. L'opposizione

formulata in francese da RI 1 il 28 febbraio 2022 (doc. I) presso la stessa Cassa

malati è stata trasmessa il 9 marzo 2022 (doc. II) da quest'ultima, per

competenza (art. 58 cpv. 3 LPGA), al Tribunale cantonale delle assicurazioni a

valere quale ricorso (36.2022.16).

R. Dando

seguito al decreto di traduzione e completazione dell'11 marzo 2022 (doc. IV) del

TCA, il 24 marzo 2022 (doc. V/1) RI 1 ha ritenuto erronea la decisione della

sua Cassa malati di non potersi affiliare presso un altro assicuratore sociale.

A suo dire, detta decisione non

presenta dei conteggi da contestare e chi l'ha firmata non è stato incaricato

dal TCA.

La ricorrente ha espresso numerose

contestazioni e discrepanze sull'operato della sua Cassa malati, come non

averle fatturato il mese di gennaio 2014, mentre il mese di febbraio 2014

pretendeva il pagamento di un importo doppio di Fr. 847,50. Inoltre, essa ha

regolarmente versato i premi per i mesi di marzo, maggio, giugno e luglio 2014,

mentre il mese di aprile 2014 era sua intenzione pagarlo tramite versamento

bancario. Visto questo mal funzionamento, il 13 agosto 2014 ha disdetto il

contratto assicurativo sollevando numerosi quesiti, che però sono rimasti senza

risposta.

L'assicurata ha rilevato che nell'agosto

2014 era in discussione soltanto un premio e che "una posizione mensile sospesa non è motivo per astringermi alla

continuità assicurativa. E il pagamento mensile non è il solo previsto, sono

previsti anche pagamenti trimestrali." (pag. 2). Poi l'8 dicembre

2014 ha pagato il premio scoperto di aprile 2014, "manifestando così anche monetariamente la mia disponibilità a

completare entro il 31 dicembre 2014 i miei pagamenti per l'anno in corso."

(pag. 2). La ricorrente si è lamentata che non avendo però ricevuto, come richiesto,

il saldo totale da versare entro il 31 dicembre 2014, è stata costretta a

continuare ad essere affiliata presso CO 1 e quindi non ha firmato una nuova

proposta assicurativa presso un altro assicuratore sociale.

L'interessata ha poi formulato una

serie di quesiti all'indirizzo della sua Cassa malati e ha esposto i motivi per

cui, a suo dire, avrebbe dovuto potersi assicurare presso un altro assicuratore

malattia. In particolare, essere in buona salute, avere inviato la disdetta il

13 agosto 2014 e quindi l'assicuratore aveva tempo a sufficienza per

risponderle formalmente e presentarle un estratto conto dettagliato con le

posizioni in sospeso e fissarle un termine di pagamento del saldo dovuto entro

il 31 dicembre 2014, inviarle durante il primo trimestre del 2015 una fattura

dettagliata con l'importo complessivo da versare. Il suo silenzio le ha invece impedito

di disdire il contratto entro la fine di marzo 2015 e di scegliere un nuovo assicuratore

dal 1° luglio 2015.

Anche la disdetta del 28 settembre 2015

è rimasta senza risposta, così pure il suo scritto del 23 dicembre 2015.

Non avendole inviato il saldo da

versare entro il 31 dicembre 2014 e poi entro il 31 marzo 2015, la Cassa malati

l'ha quindi privata della libertà di scelta e ha danneggiato la sua reputazione.

S. Nella

risposta del 14 aprile 2022 (doc. VII) CO 1 ha chiesto al TCA di respingere il

ricorso, non essendo mai stati pagati dalla ricorrente i premi assicurativi da

agosto a dicembre 2014 e non essendovi alcuna prova degli avvenuti pagamenti.

Di conseguenza, in presenza di fatture

scoperte, l'assicurata non era legittimata a disdire il suo contratto

assicurativo.

T. Il 26

aprile 2022 (doc. IX dell'inc. n. 36.2022.14) la ricorrente ha confermato la

sua richiesta di annullare la decisione su opposizione dell'8 febbraio 2022,

evidenziando di essersi trasferita nel nostro Cantone nel maggio 2017, di

esservi domiciliata dal 1° gennaio 2020 (doc. C2), di versare i contributi AVS

dal 2017 (docc. C4 e C9) e di avere avuto domicilio fiscale nel Canton __________

dal 1° gennaio 2012 (docc. C13 e C14). Inoltre, il corposo incarto prodotto

dalla Cassa malati "non riporta scritture

numeriche in qualità di contabilità finanziaria. Anche su questo punto confermo

la mia posizione e chiedo che CO 1, __________ sia tenuta a fornire quale

verifica tale contabilità finanziaria in un giro di posta.".

Infine, la ricorrente ha chiesto al TCA

che la sua situazione debitoria sia rivista, ritenuto che dal 19 maggio 2017 abita

in Ticino e che "dopo il mese di marzo 2015

CO 1, __________ non ha ricevuto alcuna fattura da saldare da parte mia".

U. Nelle

osservazioni del 26 aprile 2022 (doc. X dell'inc. n. 36.2022.16) l'insorgente

ha chiesto al Tribunale di considerare che, vista la risposta della Cassa

malati, le sue domande sono rimaste due volte senza riscontro e quindi la

decisione su opposizione del 3 febbraio 2022 deve essere annullata.

L'assicurata ha inoltre rilevato che la

domanda di rigetto dell'opposizione che il 10 marzo 2022 (doc. B2) la Cassa

malati ha indirizzato alla Giudicatura di pace del __________ riferita ai tre

attestati di carenza beni per Fr. 4'187,55 non la concerne, non essendo detta

autorità competente per la sua persona ed avendo già deciso la Giudicatura di

pace del __________ con decisione del 16 dicembre 2021 non impugnata dalla

Cassa malati.

A quest'ultimo proposito si veda la

procedura formante l'inc. n. 36.2022.27 sopra citata, evasa in data odierna.

V. Il 5

maggio 2022 (doc. XI dell'inc. n. 36.2022.14 e doc. XII dell'inc. n.

36.2022.16) le parti sono state sentite durante un'udienza.

Z. Il 10

maggio 2022 (doc. XII dell'inc. n. 36.2022.14 e doc. XIII dell'inc. n.

36.2022.16) l'assicurata ha trasmesso al Tribunale la decisione definitiva di

fissazione dei contributi AVS/AI/IPG 2020 come persona senza attività lucrativa

(doc. XII(I)/1), ha indicato che la decisione di tassazione per l'anno 2019 non

è ancora stata emessa e che non ha chiesto né ricevuto sussidi per i premi di

Cassa malati né indennità dallo Stato, eccetto tra il 1° dicembre 2013 e il 30

aprile 2015 quando ha ricevuto delle indennità di disoccupazione (doc.

XII(I)/3).

La Cassa malati non ha formulato

osservazioni (docc. XIII e XIV).

AA. Il 21

maggio 2022 (doc. XIV) l'assicurata ha ricorso al TCA contro la decisione della

Giudicatura di pace del __________ del 17 maggio 2022 che, sulla predetta

istanza del 10 marzo 2022 inoltrata da CO 1, ha rigettato provvisoriamente

l'opposizione interposta da RI 1 al precetto esecutivo n. __________

dell'Ufficio di esecuzione di __________ per Fr. 4'187,55 relativo ai tre

citati attestati di carenza beni del 2016.

Questa contestazione fa oggetto della

citata procedura n. 36.2022.27, che viene evasa con giudizio separato.

considerato in diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della

valutazione delle prove), visto che oggetto del contendere è la disdetta

contrattuale e il pagamento di premi LAMal, tema già affrontato in numerosa

giurisprudenza e privo di novità giuridiche. Il TCA può perciò decidere nella

composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge

sull'organizzazione giudiziaria (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in

particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF

8C_855/2010 dell'11 luglio 2011).

Su questi temi si veda Ivano Ranzanici, La possibilità concessa

dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di

Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza

federale, in RtiD I – 2016, pag. 307 e segg., in particolare ad 4.3.3 pag. 328

e segg., con cui è criticata la STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015.

Considerandi

2.

Per

costante giurisprudenza federale, la decisione impugnata costituisce il

presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale

(SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51

consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV Nr. 81). Se non è stata

emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque

essere pronunciata una sentenza nel merito (STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF

131.

V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119

Ib 36 c. 1b).

L'oggetto dei ricorsi è

limitato all'affiliazione dell'assicurata alla Cassa malati dal 1° gennaio 2015

e al pagamento dei relativi premi LAMal, tematiche esaminate dalla Cassa malati

nelle sue due decisioni su opposizione qui impugnate.

Le altre questioni e

richieste evocate nei ricorsi e nei successivi scritti della ricorrente (come

ad esempio il motivo per cui sugli estratti conto ricevuti dalla Cassa malati è

indicato il nome dell'assicuratore __________, la richiesta di avere la pagina

8.

dell'estratto conto del 6 agosto 2014, il perché ha ricevuto nel marzo 2021

un versamento di Fr. 71,05) non vanno esaminate, siccome non

oggetto delle decisioni rese su opposizione, uniche decisioni che possono

essere sottoposte all'esame del Tribunale.

Per questo motivo, nemmeno va verificata

la correttezza della decisione di rigetto dell'opposizione del 21 febbraio 2022

(doc. B2 dell'inc. n. 36.2022.14) contestata nel ricorso del 4 marzo 2022.

Infatti, trattandosi di una decisione formale

giusta l'art. 49 LPGA, come tale non è ancora impugnabile davanti al TCA,

potendo essere contestate davanti a un'autorità giudiziaria ai sensi dell'art.

56.

LPGA soltanto le decisioni su opposizione, quali quelle del 3 e dell'8

febbraio 2022 emesse da CO 1.

In merito il TCA ha già evaso tale

aspetto con giudizio dell’11 marzo 2022 (STCA 36.2022.15), dichiarando irricevibile

quella contestazione trasmettendo gli atti all’assicuratore per i suoi

incombenti.

3.

Secondo

l'art. 31 Lptca, per quanto non stabilito dalla Legge di

procedura per le cause davanti al TCA, valgono le norme della legge federale

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi

federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, della legge

cantonale di procedura per le cause amministrative.

A proposito della congiunzione dei

ricorsi, l'art. 76 cpv. 1 LPAmm prevede che quando siano proposti davanti alla

stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'autorità

può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola

decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell'istruzione o della

decisione delle altre.

In concreto, i ricorsi inoltrati dall'assicurata

concernono la disdetta del contratto assicurativo LAMal data il 13 agosto 2014

per il 31 agosto 2014 e il pagamento dei premi LAMal da aprile 2015 ad agosto

2019.

In entrambi i casi, alla base delle

controversie da esaminare v'è l'affiliazione della ricorrente a CO 1 che, a

dipendenza della sua validità, può avere comportato un debito a carico di quest'ultima

nei confronti della Cassa malati. Da ciò discende che le tematiche in

discussione sono interdipendenti l'una dall'altra.

Basandosi sostanzialmente sui medesimi

fatti e ponendo temi di diritto materiale di uguale natura, ne consegue che è

opportuna la congiunzione delle procedure formanti gli inc. n. 36.2022.14 e n. 36.2022.16,

che il TCA evade perciò con un unico giudizio.

nel merito

4.

Prima

di analizzare la correttezza della richiesta della Cassa malati nei confronti

della ricorrente di pagare i premi LAMal da aprile 2015 ad agosto 2019 (inc. n.

36.2022.14), occorre dapprima verificare se è a giusta ragione che CO 1 non ha ritenuto

valida la sua disdetta del 13 agosto 2014 per il 31 agosto 2014 e non l'ha

dunque liberata (inc. n. 36.2022.16).

5.

Secondo

l'art. 3 cpv. 1 LAMal ogni persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi o

farsi assicurare dal proprio rappresentante legale per le cure medico-sanitarie

entro tre mesi dall'acquisizione del domicilio o dalla nascita in Svizzera.

Secondo l'art. 4 LAMal nel tenore in

vigore nel 2014, le persone tenute ad assicurarsi possono scegliere liberamente

l'assicuratore tra quelli designati nell'articolo 11 (cpv. 1).

Nei limiti del corrispettivo raggio d'attività

territoriale, gli assicuratori devono accettare ogni persona tenuta ad

assicurarsi (cpv. 2).

Giusta l'art. 7 cpv. 1 LAMal, l'assicurato

può cambiare assicuratore per la fine d'un semestre di un anno civile con

preavviso di tre mesi.

A norma dell'art. 7 cpv. 3 LAMal, se l'assicurato

deve cambiare assicuratore perché trasferisce il suo domicilio o cambia posto

di lavoro, l'affiliazione termina al momento del trasferimento del domicilio o

dell'inizio dell'attività presso il nuovo datore di lavoro.

In virtù dell'art. 7 cpv. 5 LAMal, il rapporto d'assicurazione

termina solo se il nuovo assicuratore ha comunicato a quello precedente che

assicura l'interessato senza interruzione della protezione assicurativa. Se

omette questa conferma, deve risarcire all'assicurato il danno risultante, in

particolare la differenza di premio. L'assicuratore che ha ricevuto la

comunicazione informa la persona interessata sulla data a partire dalla quale

essa non è più assicurata presso di lui.

Per il capoverso 6 dell'art. 7 LAMal,

il precedente assicuratore che impedisce il cambiamento d'assicuratore deve

risarcire all'assicurato il danno risultante, in particolare la differenza di

premio.

Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce l'ammontare dei premi dei propri assicurati.

Sempreché la presente legge non preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri

assicurati premi uguali.

L'art. 64 cpv. 1 LAMal

prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle prestazioni ottenute.

Secondo l'art. 64 cpv. 2

LAMal la partecipazione ai costi comprende (lett. a) un importo fisso per anno

(franchigia) e (lett. b) il 10% dei costi eccedenti la franchigia (aliquota

percentuale).

A norma dell'art. 64a cpv. 1 LAMal, se l'assicurato

non paga premi o partecipazioni ai costi entro la scadenza prevista, l'assicuratore,

dopo almeno un sollecito scritto, deve diffidarlo assegnandogli un termine

supplementare di 30 giorni e indicandogli le conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta l'art.

64a cpv. 2 LAMal se, nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le

partecipazioni ai costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore

deve richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore

comunichi all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

L'assicuratore conserva gli attestati

di carenza di beni e i titoli equivalenti

sino al pagamento integrale dei crediti in arretrato. Non appena l'assicurato

ha saldato in tutto o in parte il debito verso l'assicuratore, questi

restituisce al Cantone il 50 per cento dell'importo ricevuto dall'assicurato

(art. 64a cpv. 5 LAMal).

In virtù dell'art. 64a cpv. 6 LAMal, in

deroga all'articolo 7, l'assicurato in mora non può cambiare assicuratore

finché non ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in

arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione. È fatto salvo

l'articolo 7 capoversi 3 e 4.

L'art. 90

OAMal dispone che i premi devono essere pagati in anticipo e di regola

mensilmente.

A norma dell'art.

105a OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art.

26.

cpv. 1 LPGA è del 5% all'anno.

In caso di mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi,

l'assicuratore invia la diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità

degli stessi. Egli la presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in

arretrato (art. 105b cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto

essere evitate con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere

adeguate spese amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle

disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato (art. 105b

cpv. 2 OAMal).

6.

La

ricorrente si è lamentata che la Cassa malati non le avrebbe fornito un chiaro

conteggio dei premi scoperti e che perciò le sarebbe stato impedito di cambiare

assicuratore. Infatti, non avendole mai fatto pervenire delle "scritture numeriche in qualità di contabilità

finanziaria" (doc. IX dell'inc. n. 36.2022.14), l'interessata non

era a conoscenza della sua situazione debitoria e dunque non le era possibile sanarla

per potere liberarsi dal suo assicuratore.

Di conseguenza, la Cassa malati non era

giustificata a non dare seguito alla sua volontà, espressa la prima volta il 13

agosto 2014, di disdire il contratto assicurativo LAMal al 31 agosto 2014, non

essendo colpa sua se v'era un impedimento giusta l'art. 64a cpv. 6 LAMal.

Da parte sua, la resistente ha

affermato che la ricorrente non avrebbe saldato tutti i suoi debiti in ambito

LAMal e che non avrebbe mai fornito la prova del contrario. Essa non sarebbe

perciò stata autorizzata a cambiare assicuratore né al 31 agosto né a fine 2014

e nemmeno in seguito, nel 2015 e nel 2019, quindi apparterrebbe ancora regolarmente

ai suoi assicurati anche dopo il 31 dicembre 2014, cosicché i premi LAMal da

aprile 2015 ad agosto 2019 che non ha versato sarebbero indubbiamente dovuti.

7.

Con

raccomandata del 13 agosto 2014 (doc. 15) l'assicurata, ritenendo che la Cassa

malati avesse commesso degli errori nella gestione del suo incarto e che non

avesse fornito risposte soddisfacenti alle sue domande, ha disdetto per il 31

agosto 2014 il contratto assicurativo in essere con CO 1.

A quel momento, il premio LAMal del

mese di aprile 2014 non era ancora stato pagato e la Cassa malati l'aveva già

sollecitata e richiamata, invitandola a provvedervi.

Dopo che l'assicuratore malattia ha avviato

una procedura esecutiva volta all'incasso di detto premio, sfociata nella

decisione di rigetto dell'opposizione del 10 novembre 2014 (doc. 26), l'8

dicembre 2014 (doc. 26) l'assicurata ha versato l'importo richiestole a saldo a

copertura del premio di aprile 2014.

Nel frattempo, però, anche i premi da

agosto a dicembre 2014 sono rimasti impagati - la ricorrente non ha portato la

prova di averli per contro soluti - e a ciò hanno fatto seguito solleciti e

richiami di pagamento, a cui l'assicurata non ha tuttavia dato seguito.

È per questo motivo che, in presenza di

debiti, conformemente all'art. 64a cpv. 6 LAMal l'assicurata in mora non ha potuto

cambiare assicuratore, giusta l'art. 7 cpv. 1 LAMal, per la fine dell'anno e

non comunque per il 31 agosto 2014.

Il TCA evidenzia che è stato pretestuoso

da parte dell'assicurata avere imputato alla Cassa malati di non averle fornito

per tempo un conteggio dei suoi debiti così da poterli saldare per tempo, visto

che chiaramente si trattava dei premi LAMal degli ultimi mesi del 2014 per i

quali era stata regolarmente diffidata e sollecitata come previsto dall'art. 64a

cpv. 1 LAMal.

La Cassa malati si era perciò comportata

correttamente nei confronti dell'assicurata in presenza del mancato pagamento

di premi e nulla v'è da rimproverarle nell'agire, avendola specificatamente

preventivamente avvisata, il 5 dicembre 2014, che essendovi dei debiti non

avrebbe potuto liberarsi dall'affiliazione fino alla loro estinzione (art. 64a

cpv. 6 LAMal).

Si deve invece rilevare che, con l'invio

della disdetta del 13 agosto 2014, la ricorrente non ha volutamente più fatto

fronte al pagamento dei suoi premi LAMal.

Né in sede di ricorso né in occasione

della recente udienza la ricorrente ha infatti mai sostenuto il contrario,

ossia non ha mai affermato, e soprattutto comprovato, di avere bensì pagato i

premi da agosto a dicembre 2014, la cui mancata corresponsione le ha impedito

di liberarsi dalla sua Cassa malati la prima volta al 31 dicembre 2014.

8.

L'assicurata

non ha comprovato di avere saldato i premi da aprile 2015 ad agosto 2019, che

sono oggetto della decisione su opposizione dell'8 febbraio 2022 qui impugnata.

Ne discende che non solo alla richiesta

del 13 agosto 2014 di cambiare assicuratore, ma anche alle successive del 28

settembre 2015 e del 29 novembre 2019, la Cassa malati resistente ha a buon

diritto risposto negando alla ricorrente il diritto di disdire la copertura di

base. È infatti indubbio che a quel momento esistevano ancora dei debiti che

non potevano affatto sfuggire alla diretta interessata, avendo tutti questi

premi fatto oggetto di numerose diffide, solleciti, richiami, procedure

esecutive, alcune delle quali addirittura sfociate in attestati di carenza di

beni, per i quali la Cassa malati, non avvalendosi della possibilità data dall'art.

64a cpv. 3 LAMal, non ha postulato alcuna pretesa nei confronti del Cantone

(doc. XI pag. 2 dell'inc. n. 36.2022.14).

9.

Secondo

giurisprudenza (DTF 144 V 380 = SVR 2019 KV Nr. 7), il pagamento integrale dei

debiti di un assicurato (premi e partecipazione ai costi) previsto dall'art.

64a cpv. 6 LAMal per un cambiamento di assicuratore concerne l'importo totale

del credito indicato in un attestato di carenza beni o in un titolo

equivalente, anche quando il Cantone si è assunto una quota dell'85% in virtù

dell'art. 64a cpv. 3 e 4 LAMal (cfr. consid. 5.2, 6.2 e 6.3).

Non potendo disdire validamente la sua

polizza assicurativa finché non ha pagato integralmente i premi (art. 64a cpv.

6.

LAMal) e non avendo la ricorrente mai comprovato di avere versato le mensilità

da agosto a dicembre 2014, è dunque corretto che la stessa sia tuttora

affiliata presso CO 1.

10.

Confermata

quindi l'affiliazione di RI 1 ad CO 1 anche dopo il 31 dicembre 2014, ne deriva

il suo obbligo di pagare i premi LAMal ai sensi dell'art. 90 OAMal.

Come visto, ciò non è però accaduto per

i mesi da agosto 2014 a dicembre 2014 e nemmeno in seguito, fino ad agosto 2019,

e la decisione su opposizione dell'8 febbraio 2022 impugnata dall'assicurata,

oggetto del ricorso n. 36.2022.14, porta in particolare sui premi non pagati da

aprile 2015 ad agosto 2019.

Per recuperare il suo credito di Fr. 13'669,25,

a cui si sono aggiunti gli accessori, la Cassa malati resistente ha promosso

una procedura esecutiva ai sensi dell'art. 64a cpv. 2 LAMal, dopo che,

nonostante le varie diffide, l'assicurata non ha pagato i premi e gli interessi

di mora entro il termine assegnatole.

Infatti, conformemente all'art. 64a

cpv. 1 LAMal, se un assicurato non paga i premi o partecipazioni ai costi

scaduti, l'assicuratore deve notificargli, dopo almeno un avvertimento scritto,

una diffida di pagamento, assegnargli un termine supplementare di 30 giorni e

indicargli le conseguenze della mora.

Se, nonostante la diffida, l'assicurato

non paga i relativi arretrati, l'art. 64a cpv. 2 1a frase LAMal dispone che la

Cassa malati deve richiedere l'esecuzione (SVR 2020 KV Nr. 1).

Al precetto esecutivo n. __________ fatto

spiccare dall'Ufficio di esecuzione di __________ l'8 giugno 2020 (doc. 227

dell'inc. n. 36.2022.14) l'assicurata si è opposta e con decisione di rigetto

dell'opposizione del 15 luglio 2020 (doc. 230 dell'inc. n. 36.2022.14) la Cassa

malati ha tolto l'opposizione alla procedura esecutiva. Ne è seguita un'opposizione

il 24 luglio 2020 alla decisione di rigetto e poi la decisione su opposizione

dell'8 febbraio 2022 qui contestata, che ha confermato la richiesta di

pagamento dei premi LAMal dei mesi da aprile 2015 ad agosto 2019 per Fr. 13'669,25,

oltre a Fr. 1'445,95 di interessi di mora, Fr. 760,90 di spese amministrative e

Fr. 1'020.- di spese di diffida (in luogo di Fr. 2'040.-), per un totale dovuto

di Fr. 18'896,10.

La ricorrente non ha comprovato di

avere corrisposto questo importo né in sede amministrativa né ricorsuale.

Durante l'udienza, essa ha riconosciuto che sono sorte delle difficoltà con il

suo assicuratore e che non tutti i premi sono stati soluti, in particolare i

premi LAMal dall'agosto 2014 all'agosto 2019; poi, da settembre 2019 i

pagamenti sono ripresi regolarmente (doc. XI pag. 2 dell'inc. n. 36.2022.14 e

doc. XII pag. 2 dell'inc. n. 36.2022.16).

11.

Per

quanto concerne la contestazione relativa agli importi dei premi dovuti, l'insorgente

ha più volte evidenziato di essersi trasferita nel nostro Cantone già il 19

maggio 2017 (doc. C3 dell'inc. n. 36.2022.14) e che pertanto, da quel momento, fanno

stato i premi ivi validi. Non è dunque corretto che si sia atteso fino alla sua

domiciliazione nel nostro Cantone, avvenuta il 1° gennaio 2020 (doc. C2

dell'inc. n. 36.2022.14), per conteggiarle i premi in essere in Ticino in luogo

di quelli validi nel Canton __________.

La ricorrente non può essere seguita nella sua richiesta.

Va infatti rilevato che l'art. 7 cpv. 3

LAMal dispone che se l’assicurato deve cambiare assicuratore perché trasferisce

il suo domicilio o cambia posto di lavoro, l’affiliazione termina al momento

del trasferimento del domicilio o dell’inizio dell’attività presso il nuovo

datore di lavoro.

Inoltre, secondo l'art. 61 cpv. 2 LAMal

l'assicuratore gradua i premi in funzione delle differenze tra i costi dei vari

Cantoni. È possibile derogare a questa regola se l'effettivo degli assicurati

di un Cantone è assai modesto. Determinante è il luogo di domicilio dell'assicurato.

La circostanza che, avendo lasciato il

Canton __________ nel maggio 2017, l'assicurata sia stata affiliata dal 1°

giugno 2017 presso la Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino come

persona senza attività lucrativa (doc. C9 dell'inc. n. 36.2022.14), non ha

alcuna conseguenza per quanto concerne l'affiliazione alla Cassa malati.

La stessa Cassa cantonale di

compensazione del Canton __________ ha comunicato il 15 settembre 2020 (doc. C4 dell'inc. n. 36.2022.14) questa situazione alla corrispondente

Cassa del nostro Cantone: "Dans ces conditions, son affiliation en qualité de personne sans

activité lucrative auprès de votre caisse doit débuter le 1er juin

2017.

(malgré son

inscription officielle auprès du contrôle des habitants tessinois en janvier

2020.

seulement"

(l'evidenziatura è

della redattrice).

A livello di affiliazione a una Cassa

malati, essendo determinante il domicilio dell'assicurata, è dunque corretto

che è soltanto dal 1° gennaio 2020 che CO 1 ha considerato i premi in essere

nel nostro Cantone.

12.

In

conclusione, l'importo ancora da pagare, chiesto entro il termine di perenzione

di 5 anni (si veda a questo proposito la sentenza K 82/02 del 17 giugno 2003 e

sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005, nonché art. 24 LPGA), trova conferma

negli atti prodotti dalla Cassa malati ed è pertanto dovuto dalla ricorrente,

che non ha dimostrato il suo pagamento.

La procedura esecutiva che la Cassa

malati ha avviato il 3 giugno 2020 (doc. 226 dell'inc. n. 36.2022.14) nei

confronti dell'assicurata per recuperare il credito residuo di Fr. 13'669,25

per premi LAMal non corrisposti per i mesi da aprile 2015 ad agosto 2019,

sfociata nel precetto esecutivo n. __________ del 5 giugno 2020 (doc. 227

dell'inc. n. 36.2022.14), è pertanto corretta e l'opposizione ad esso

interposta dall'interessata deve perciò essere levata.

13.

Con il predetto PE la Cassa malati ha chiesto il versamento

di interessi di ritardo di Fr. 2'102,95 sui premi LAMal non pagati

dall'assicurata da aprile 2015 ad agosto 2019.

Gli interessi sono dovuti quando

l'assicurato è in ritardo con il pagamento dei premi, che di principio vanno

pagati in anticipo e di regola mensilmente (art. 90 OAMal).

Per l'art. 26 cpv. 1 LPGA i crediti di

contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno

rispettivamente a interessi di mora o rimunerativi. Il Consiglio federale può

prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata.

Il tasso per gli interessi di mora sui

premi scaduti ai sensi dell'articolo 26 capoverso 1 LPGA è del 5% all'anno

(art. 105a OAMal, art. 7 cpv. 1 OPGA).

Inoltre, secondo l'art. 7 cpv. 2 OPGA,

l'interesse di mora è calcolato ogni mese sulle prestazioni spettanti al

beneficiario sino alla fine del mese precedente. Il suo decorso inizia il primo

giorno del mese in cui ne è insorto il diritto e cessa alla fine del mese in cui

è stato emesso l'ordine di pagamento.

Nella decisione su opposizione dell'8

febbraio 2022 la Cassa malati ha osservato che il ritardo nel pagamento dei

premi è iniziato alla scadenza delle fatture con cui ha reclamato ciascun

premio.

Essa ha inoltre spiegato che con la

domanda di esecuzione ha in un primo momento riportato gli interessi dovuti

fino alla data dell'introduzione della procedura esecutiva in funzione della

data di scadenza di ogni fattura. In un secondo momento, ha conteggiato un

interesse del 5% a contare dalla data di introduzione della domanda di

esecuzione sull'importo del credito escusso.

Nella sua pretesa finale la Cassa

malati ha calcolato in Fr. 1'445,95 gli interessi moratori fino al 3 giugno

2020.

Gli interessi dovuti dall'insorgente

vanno ritenuti come da ultimo calcolati dalla Cassa malati, apparendo corretti

ed essendo pure più favorevoli rispetto a quelli richiesti con il precetto

esecutivo.

Inoltre, a ciò si aggiungono gli

interessi di mora del 5% che decorrono sul credito di Fr. 13'669,25 dal 4

giugno 2020.

Oltre al capitale, la ricorrente va

quindi condannata a versare anche gli interessi di Fr. 1'445,95 e del 5% su Fr.

13'669,25 a contare dal 4 giugno 2020.

14.

Con la decisione formale e il precetto

esecutivo la Cassa malati ha inoltre preteso dall'assicurata l'importo di Fr. 2'517,60

per spese d'esecuzione e di sollecito, oltre a Fr. 180.- di spese di mora.

Nella decisione su opposizione dell'8

febbraio 2022 la Cassa ha precisato trattarsi di Fr. 2'040.- per spese di

sollecito e di Fr. 580,90 di spese esecutive, a cui si aggiungono Fr. 180.- di

spese amministrative.

La ricorrente non ha contestato di

dovere tali spese.

Nella DTF 125 V 276,

l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure sotto l'imperio

della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può esigere il pagamento

in adeguata misura delle spese di diffida così come di spese supplementari

cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento dei premi e della

partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si sarebbe ovviato in

caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa dell'interessato e le

disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli assicurati contemplino

una regolamentazione al riguardo.

Questo principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1° gennaio 2012, secondo il quale se

l'assicurato causa per propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate

con un pagamento tempestivo, l'assicuratore può riscuotere adeguate spese

amministrative, se una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali

sui diritti e sugli obblighi dell'assicurato.

Conformemente

all'art. 13 delle Condizioni d'assicurazione __________ e dell'art. 105b cpv. 2

OAMal, delle spese di sollecito sono certamente dovute siccome l'assicurata non ha pagato nei termini previsti i premi LAMal più volte

richiestile.

La stessa

Cassa malati, considerato l'importo del suo credito, le ha in seguito ridotte

da Fr. 2'040.- a Fr. 1'020.-. Questo importo si confà all'ammontare residuo del

debito e va dunque confermato.

15.

Quanto

alle spese esecutive di Fr. 760,90 inserite nel precetto esecutivo, va

segnalato che con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005 l'Alta Corte ha

affermato:

"

10.

All'assicurata, infine, sono

state poste a carico spese di diffida per Fr. 20.- e spese esecutive per Fr.

70.-, che contesta.

(…)

10.3

L'assunzione delle spese esecutive viene invece

disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del debitore, ma

il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale anticipazione, l'ufficio

può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone avviso al creditore.

Questi costi sono dovuti per

legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel caso in cui l'esecuzione

abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid. 4 e giurisprudenza

citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione,

sull'importo relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto

(sentenze del 26 agosto 2004 in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004

in re B., K 144/03).”.

Le spese

esecutive vere e proprie non formano dunque oggetto della sentenza di

rigetto, ma seguono le sorti dell'esecuzione per la quale è stato concesso il

rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005; STCA del 14 settembre 2004,

36.2004.79; RAMI 2003 KV 251 pag. 226 consid. 4; SZS 2001 pag.

568.

consid. 5 con riferimenti; Panchaud/Caprez,

La mainlevée de l'opposition, § 164, pag. 414; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht zulässig wäre dagegen ein auf die

Betreibungskosten beschränkter Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der

Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG 68). Will er die Kostenfestsetzung rügen,

muss er das mit Beschwerde an die Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non

essendo dunque oggetto della procedura di rigetto dell'opposizione, sull'importo

relativo a queste spese non è ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005, STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18

giugno 2004).

Per cui

queste spese non fanno parte del rigetto dell'opposizione, ma rimangono a

carico del debitore escusso.

Infine, per quanto concerne l'incasso

forzato di somme quali quelle in discussione (premi, spese amministrative),

l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V

109.

segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984 pag. 197) la

giurisprudenza secondo cui una cassa può rigettare un'eventuale opposizione ad

un PE con una decisione formale che si riferisce precisamente all'esecuzione in

corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del

credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La

Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai

sensi dell'art. 80 LEF.

16.

Alla luce di quanto

esposto, l'assicurata è dunque regolarmente affiliata ad CO 1 anche dopo il 31

dicembre 2014 e come tale è tenuta a corrispondere i premi LAMal per i mesi da

aprile 2015 ad agosto 2019, rimasti tuttora impagati, per complessivi Fr.

13'669,25, oltre accessori.

L'opposizione al precetto

esecutivo n. __________ del 5 giugno 2020 fatto spiccare dall'Ufficio di

esecuzione di __________ è dunque rigettata in via definitiva per l'importo di

Fr. 13'669,25, oltre ad interessi di Fr. 1'445,95 fino al 3 giugno 2020 e del

5% dal 4 giugno 2020 e alle spese di diffida di Fr. 1'020.-.

Il costo della procedura

esecutiva segue l'esecuzione stessa e non deve essere oggetto di decisione da

parte del giudice amministrativo.

17.

Da

quanto precede discende che entrambe le decisioni su opposizione impugnate

devono essere integralmente confermate e i ricorsi, nella misura in cui sono

ricevibili, vanno respinti.

Trattandosi della richiesta di

prestazioni dell'assicurazione malattia, il legislatore non ha previsto di

prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema, cfr. anche STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF 9C_394/2021 del

3.

gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al

riguardo, cfr. Ares Bernasconi,

Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les

tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin

2019, in: SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. I

ricorsi, congiunti, nella misura in cui sono ricevibili, sono respinti.

1.1. RI 1 è

condannata a versare a CO 1 l'importo di Fr. 13'669,25 per i

premi LAMal da aprile 2015 ad agosto 2019, oltre agli interessi di Fr. 1'445,95

fino al 3 giugno 2020 e del 5% dal 4 giugno 2020, come pure alle spese di

diffida di Fr. 1'020.-.

1.2. L'opposizione dell'assicurata al PE n. __________ emesso il 5 giugno

2020 dall'Ufficio di esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva limitatamente

per gli importi di cui al dispositivo 1.1.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti