36.2022.18
RIPAM 2022. Richiesta di non fare capo a dati fiscali per diminuzione del reddito locativo accertato fiscalmente (siccome in precedenza stabilito su indicazione erronea dell'assicurato). Non trova applicazione l'art. 14 cpv. 1 RLCAMal. Ricorso respinto
16 maggio 2022Italiano42 min
ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e p. 437 e ss. note 833
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2022.18
IR/sc
Lugano
16 maggio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto
dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’11 marzo 2022 formulato da
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 18 febbraio 2022 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. Mediante formulario pervenuto
alla Cassa cantonale di compensazione il 15 settembre 2021 (doc. 1), RI 1
(1955), beneficiario di rendite di vecchiaia, coniugato con __________ (1965),
senza attività lucrativa, entrambi assicurati presso la __________ per la
copertura obbligatoria prevista dalla LAMal, ha chiesto di essere posto al
beneficio di una riduzione del premio (RIPAM) per l’anno 2022. La domanda è
stata respinta con decisione del 12 novembre 2021 siccome “il reddito
disponibile di riferimento … non consente la concessione del diritto alla
RIPAM” (doc. 2).
1.2. Non condividendo la
conclusione dell’amministrazione l’assicurato ha presentato un reclamo (doc. 3)
avverso il provvedimento il 26 novembre 2021 (avendo egli ricevuto la decisione
contestata il precedente 12 novembre 2021). L’assicurato ha indicato la mancata
considerazione della situazione attuale in cui versa, ritenuta l’esistenza di
un errore nella compilazione della dichiarazione fiscale derivata dalla
proprietà immobiliare ereditata dai genitori del signor RI 1. Più
specificatamente il valore locativo dell’immobile, indicato sempre in CHF
10'000 annui, ammonterebbe in realtà a CHF 5'000. La tassazione più recente
comproverebbe tale assunto.
1.3. Agli atti della Cassa
cantonale di compensazione sono prodotte (doc. 4) le copie delle decisioni di
tassazione dell’Ufficio circondariale di tassazione di __________ relative
all’anno di contribuzione 2019, emessa il 17 giugno 2020 (indicante un valore
locativo di CHF 10'000) e 2020, emessa il 9 aprile 2021 (con l’indicazione di
un valore locativo di CHF 5'540). In data 23 dicembre 2021 (doc. 5) un
funzionario della Cassa (sigla: __________; verosimilmente __________) avrebbe
chiamato al telefono il signor RI 1 spiegandogli che non sarebbero dati, nel
suo caso, motivi per procedere a un diverso accertamento. Con l’assicurato la
funzionaria incaricata ha avuto anche degli scambi di corrispondenza
elettronica (doc. 6).
1.4. Con decisione emessa su
reclamo il 18 febbraio 2022 (doc. 7) la Cassa ha respinto la lamentela
dell’assicurato. La decisione spiega che, con decreto esecutivo del 27 ottobre
2021, il Consiglio di Stato ha determinato le basi di calcolo per la RIPAM 2022
indicando quale base per la determinazione del diritto la tassazione 2019 mentre
per i premi medi di riferimento (PMR) ha considerato (per gli adulti) l’importo
di CHF 6'000.
Il provvedimento ritiene
quindi un reddito (stabilito in base alla IC 2019) di CHF 61'102 cui va
aggiunta la quota della sostanza (CHF 8'599) e quindi dedotti i PMR (2 x CHF
6'000), i contributi sociali obbligatori ritenuti e le spese (massime) per
interessi passivi (CHF 3'000) per un reddito determinante di CHF 52'877. In
applicazione della formula riferita all’unità di riferimento (UR) senza figli a
carico, per stabilire il reddito disponibile massimo (RDM), ossia:
RDM = 3.8 x 50% limite
LPAS definito dalla dimensione dell’UR.
La Cassa ha considerato
superati i limiti di reddito che danno diritto al sussidio:
RDM = 3.8 x 50% (26'476) =
50'304.40.
Importo superato dal reddito
disponibile (CHF 52'877).
1.5. Con atto di ricorso (doc. I)
datato 11 marzo 2022 (trasmesso dall’assicurato alla Cassa cantonale di
compensazione, Ufficio delle prestazioni e da questa autorità amministrativa
fatto pervenire al Tribunale cantonale delle assicurazioni il 31 marzo 2022,
doc. II), RI 1, dopo avere descritto i fatti, ribadisce il suo diritto di
vedersi riconoscere la RIPAM 2022 alla luce della diminuzione dei redditi del
valore locativo ritenuti nella tassazione 2020 rispetto a quella applicabile.
Implicitamente l’assicurato domanda l’applicazione dell’art. 14 cpv. 2 lett. d)
RLCAMal.
L’atto è stato notificato alla
Cassa cantonale di compensazione con l’assegnazione del termine legale per la
presentazione della risposta di causa e la produzione dell’intero incarto (doc.
IV del 31 marzo 2022).
Il 26 aprile 2022
l’amministrazione, producendo quanto richiesto, postula la reiezione del
ricorso, rinvia alle motivazioni della sua decisione, ritiene che la tassazione
sia “presunta conforme alla realtà” ed essa si considera vincolata alla
tassazione applicabile (2019) non avendo motivi per scostarsene. La Cassa non
ritiene, in concreto, applicabile l’art. 14 RLCAMal in assenza di realizzazione
di uno dei casi descritti.
1.6. il 27 aprile 2022 (doc. VI) è
stato concesso al ricorrente l’esercizio dei suoi diritti processuali, ossia la
facoltà di domandare (nel termine di 10 giorni), l’acquisizione di ulteriori
mezzi probatori e di esprimersi sulle considerazioni di risposta della Cassa.
Nel termine concesso RI 1
ha trasmesso al TCA copie di decisioni di tassazioni a lui riferite, estratti
bancari e ribadito il suo buon diritto (doc. VII del 3 maggio 2022). La Cassa
cantonale di compensazione è stata invitata a volere prendere posizione in
merito a questa documentazione il medesimo 3 maggio 2022.
considerato in diritto
in ordine
2.1. A norma dell’art. 76 cpv. 1 e
2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito),
contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima
legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento,
ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono
impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su
reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale
delle assicurazioni è quindi competente a esaminare i ricorsi in materia di
riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie (materia di
competenza cantonale siccome retrocessa dal legislatore federale, come rammenta
la dottrina; sul tema della riduzione dei premi si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi
dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364],
edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016). Affinché il ricorso sia ricevibile la
decisione deve essere resa dall’amministrazione interessata (la Cassa cantonale
di compensazione AVS AI IPG Ufficio delle prestazioni) a seguito del reclamo
dell’assicurato. In altri termini non è la decisione formale resa
dall’amministrazione che può fare l’oggetto di un diretto ricorso al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la decisione che segue il reclamo
dell’assicurato.
2.2. In concreto il ricorso
presentato da RI 1 contro la decisione del 18 febbraio 2022 della Cassa è stato
consegnato alla Posta il successivo 11 marzo 2022. Il gravame è stato inoltrato
all’autorità amministrativa che lo ha trasmesso correttamente a questo
Tribunale. L’inoltro alla Cassa salvaguarda il termine. Il gravame è
tempestivo.
nel merito
2.3. Nel caso in esame RI 1 si è
visto rifiutare la RIPAM 2022 per se e per la moglie, siccome la Cassa ha
applicato la tassazione 2019 come impone il decreto esecutivo del Consiglio di
Stato del 27 ottobre 2021, rifiutando di applicare l’art. 14 cpv. 2 RLCAMal per
scostarsene, a suo vedere, siccome non dati i presupposti. Questo Tribunale
cantonale delle assicurazioni deve quindi verificare la correttezza di tale
approccio dell’amministrazione.
2.4. Come evocato più volte da questo
Tribunale (v. da ultimo le STCA 36.2021.14 del 19 aprile 2021 e 36.2021.8 del
22 marzo 2021 di cui si riportano – qui di seguito – i passaggi rilevanti per
la comprensione della materia) il tema della riduzione dei premi
dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM l’acronimo è
utilizzato sia nei lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi
allegati) è retto norme dalla Legge Cantonale di applicazione della LAMal
(LCAMal qui di seguito), complesso normativo che, con vigenza dal 2012, ha
subito modifiche sostanziali e rilevanti. In particolare il titolo IV della
legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno
2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297) e ciò in conseguenza alla presentazione
del Messaggio 6264 del 15 settembre 2009 da parte del Consiglio di Stato e dei
lavori parlamentari che ne sono seguiti.
Il legislatore ha stabilito
un diverso sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato degli
art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale. La
precedente normativa aveva infatti mostrato talune lacune e, soprattutto, la
novella tende ad ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale valuti
con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5
giugno 2000 (in questo senso il Messaggio15 settembre 2009 del Consiglio di
Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a pagina 7, ed
il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del l’8
giugno 2010 a pagina 1, per maggiori dettagli si veda: Ranzanici, capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare il
Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il Parlamento, promulgando le
norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti
dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base
per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del
reddito disponibile, maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale.
D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente
considerare il contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una
valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera
restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento
definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le nuove norme tendono a
conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla
realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa
capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle
loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli
effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della
reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di
base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce
la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.
Il Cantone gode, nella
concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio
margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici,
op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare
capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed è vincolato in particolare da quanto impone
l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni
riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti
in periodo di formazione (oltre all’obbligo d’informazione della popolazione in
merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra
Cantoni ed assicuratori). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i
potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di
condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come
rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I
343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non solo fissare le procedure
ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.
Con le norme introdotte
nel 2012 uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire “una
maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in
modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in
funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di
eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i
cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente
alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio
medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del sistema
cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe
pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.). Importante
è ancora rilevare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di
legge, l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in
parte la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto
sociale per certe fasce di assicurati.
2.5. Il Cantone accorda le
riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie
(art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta
accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli
assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari all’AVS
ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli assicurati
tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la
fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto. Se la
data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è versato dal 1°
gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni per l’aiuto
sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è tardiva e
formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede quello di
competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via ordinaria è
dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione della
richiesta.
Per la determinazione
della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del
premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento. L'unità di
riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale
(art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi
sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza
stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per
l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché senza
figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati
nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno
esistenziale definito dalla Laps.
Il premio medio di
riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla RIPAM, è
costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena descritto e
del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore,
ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio
di Stato determina annualmente il premio medio di rifermento per ogni singola
categoria di assicurati prevista dalla LAMal.
Alla base del diritto alla
riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai
dati accertati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni
singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal). La
legge rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di
accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati
relativi al periodo fiscale determinante.
Analogamente al reddito la
sostanza viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di
Stato nel suo annuale decreto, con la precisazione però che va reintegrata la
sostanza donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo
(art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla
situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione o
cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge (RLCAMal) del
29 maggio 2012 all’art. 16 prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione
avvenga prima o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo del
reddito di riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti la
rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o
della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi
e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.
L’art. 31 LCAMal definisce
il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma di tutti i redditi
dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un quindicesimo della
sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale, contrariamente al diritto
previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia. Dall’importo così
calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.
2.6. Il sistema da ultimo in
vigore prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è
accordato l’importo (normativo) massimo della prestazione sociale (art. 34
LCAMal), limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di
trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione di reddito
della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti”
(Rapporto DSS pag. 31; su questi aspetti si veda: Ranzanici, op.cit., capitolo 15, p. 476 e ss.). Questo
contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole tipologie di
differenziazione per l’importo massimo della prestazione.
Con le modifiche a partire
dalla RIPAM 2015 il legislatore ha quindi introdotto il nuovo concetto di
reddito disponibile massimo (Ranzanici,
op. cit., capitolo 15.2. p. 474 e ss., in particolare 15.2.2.p. 476). Per tale
norma la riduzione dei premi è accordata sino al raggiungimento di un reddito
disponibile massimo che, per le UR senza figli, è definito (secondo la modifica
legislativa del 27 maggio 2020 in vigore dal 1.1.2021) con la formula di
calcolo seguente:
RDM
= costante del 3,8 x 50% del limite di fabbisogno Laps senza computo della
pigione.
La formula appare ermetica
facendo riferimento a valori ritenuti all’art. 10 Laps (considerati per il suo
50%), e considera una costante del 3,8 non facilmente intellegibili. Le
costanti sono determinate annualmente dal Consiglio di Stato (art. 40 lett. c
LCAMal).
Nel corso dei lavori
preparatori (Messaggio 6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della
Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997), l’esecutivo
cantonale ha precisato di avere voluto inserire nella legge un “limite
esplicito … (che) non dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo
parametro consente … di non far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del
numero dei beneficiari, nei redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi
di cassa malati. Il RDM interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo
che la sua introduzione equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per
queste situazioni reddituali” (Messaggio citato, p. 13).
Il medesimo messaggio (p.
13) ricorda che la riduzione dei premi: “è una prestazione coordinata ai
sensi della Laps …, il RDM è calcolato come un multiplo del 50% del limite di
RDLaps; per le UR con figli il multiplo aumenta in funzione del numero di
figli”. Per la determinazione della costante l’esecutivo ha presentato nel
Messaggio (p.14 e 15) specifiche tabelle di verifica dell’impatto del calcolo
ed ha considerato come il “valore delle costanti … influenza l’importo del
RDM: tanto minore è il valore della costante, (quanto) minore è … l’importo del
RDM e, di conseguenza, diminuisce anche il numero dei beneficiari con redditi
alti”.
Con Messaggio del 16
ottobre 2019 il Consiglio di Stato (Messaggio 7726 intitolato: Riforma sociale
cantonale), ha – pag. 17 e ss. – analizzato il tema del RDM e della costante
ricordandone l’evoluzione (“Il calcolo del RDM è influenzato da due
parametri (art. 32a LCAMal): la costante e il limite di fabbisogno ai sensi
della Laps applicabili all'UR; per le famiglie con figli, è determinante anche
il numero degli stessi … Le costanti applicate per l'anno 2018 sono state
adottate dal Parlamento nel contesto del messaggio N. 7184 del 20 aprile 2016
sul pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali …
Fatti
I
parametri 2019 sono invece stati definiti dal Consiglio di Stato stante la
delega di cui all'art. 40 lett. c LCAMal e sono così indicati nel decreto
esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione delle riduzioni di
premio LAMal per l'anno 2019 del 19 dicembre 2018. È importante rammentare che
la delega al Consiglio di Stato è da intendersi come limitata al poter
aumentare le costanti, per quanto disposto con il messaggio N. 6982 del 10
settembre 2014. Al fine di contenere la progressione dei premi di cassa malati
anche per le persone e le famiglie del ceto medio, il Consiglio di Stato
propone di aumentare le costanti. Considerato quanto sancito dal già citato
art. 40 lett. c LCAMal, spetterebbe a questo Consiglio di Stato di esplicitare
l'aumento tramite decreto esecutivo: si ritiene però utile, approfittando delle
diverse modifiche legislative proposte con il presente messaggio, esplicitare
l'aumento all'art. 32a LCAMal. La proposta è di aumentare le costanti nei
seguenti termini: - per le UR senza figli, dall'attuale 3.6 al 3.8; - per le UR
con figli, dall'attuale 4.5 al 4.7.”) e gli effetti finanziari (op. cit.,
loc. cit.).
Dal canto suo la Commissione
sanità e sicurezza sociale nel suo Rapporto sul Messaggio 7726 concernente la
riforma sociale cantonale datato 12 marzo 2020 ha analizzato il tema (dopo
avere sottoposto specifici quesiti all’esecutivo) approvando le proposte del
Consiglio di Stato.
In sostanza le costanti
scelte dal Parlamento, e che, come indicato, il Consiglio di Stato è abilitato
a determinare per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal,
sono il frutto di una valutazione operata dal legislatore e che ha considerato
redditi e composizione dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei
quali la riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori)
rispetto al passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto
sociale non solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.
2.7. Come indicato, per
determinare il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si
deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata
partendo dai dati fiscali) che si stabilisce partendo dal reddito lordo
riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di
tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte
della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.
L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui
l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali
necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di
principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni
dall’assicurato medesimo o tramite terzi (v. Ranzanici,
op. cit., capitolo 14.8. p. 387 e ss.).
Il RDS è stato fissato
considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per
quanto attiene i redditi computabili sia per quel che riguarda le spese ammesse
in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle
operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM.
Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito
disponibile di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli
assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente
dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale
annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza
netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna).
Dai lavori preparatori
discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora
l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo
determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS
(si veda Ranzanici, op. cit., n.
826, p. 433, capitolo 14.8.6). Come rammentato nelle STCA 36.2016.130-131 del
15 marzo 2017; 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011,
36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4
febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di
tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le
prime come: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni
tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è
vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. È possibile
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa
contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve
innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto
concerne i contributi delle assicurazioni sociali".
L’amministrazione
prescinde (così come il Giudice) dai dati fiscali in casi eccezionali, che
ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RLCAMal del 29 maggio 2012,
in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art.
31 RLCAMal). In tali costellazioni è eseguito un nuovo calcolo autonomo
indipendente dalla decisione di tassazione. Sia l’amministrazione sia il
Tribunale cantonale delle assicurazioni se non dati gli estremi del regolamento
(art. 14) debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal Consiglio
di Stato ed ai valori in questa contenuti.
Dall’importo del reddito
complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente
riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e
completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli
importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione
della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il
Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra essere stato
quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il
premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie
determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito
si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI,
IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali
(secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000) nonché le spese per interessi
passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo massimo di CHF
3'000). Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per
le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese
mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal) o
ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e p. 437 e ss. note 833
e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le
deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia
non possono essere considerate.
Secondo le norme vigenti
la spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e
dimostrata dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000. L’accento
è posto sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e
riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La
deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa
parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i
proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18).
La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al
favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il
valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello
reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del
riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF 3'000
al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari (si veda anche:
Ranzanici, op. cit., n. 790 e 800
e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).
2.8. Per completezza va rammentato
ancora che, per fissare l’importo della riduzione del premio da riconoscere
agli assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65 cpv. 1
LAMal), l’importo normativo della RIPAM accertato in base alle norme va
ulteriormente moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.10. p.
448 e ss.). L’art. 37 LCAMal prevede che il coefficiente cantonale di
finanziamento, ossia quanto il Cantone deve finanziare dell’importo normativo
del premio, determina di converso la quota, basata sul premio medio di
riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o dell’UR interessata.
2.9. Importante qui sottolineare
come la Cassa (ed il Giudice delle assicurazioni sociali) prescinde dal rifarsi
ai dati previsti nella tassazione di riferimento quando gli stessi non siano
attuali in seguito a eventi specificatamente previsti dal regolamento di
applicazione della LCAMal. In particolare (come evocato nella STCA 36.2019.52
del 26 agosto 2019) in situazione di vedovanza rispettivamente divorzio,
cessazione dell’attività lavorativa e modifica del reddito. Non invece
nell’ipotesi di un incremento delle spese (STCA 36.2020.20 del 1° giugno 2020).
L’art. 14 RLCAMal prevede,
al suo capoverso 1, l’obbligo (per l’imposizione voluta dall’esecutivo
cantonale con l’espressione: “Il reddito di riferimento è determinato sulla
scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi”)
per l’amministrazione di procedere alla determinazione del diritto alla
riduzione dei premi senza far capo ai valori ritenuti nella tassazione, in caso
di
" a) persone
soggette all’imposta alla fonte e persone soggette
all’obbligo d’assicurazione
svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o
dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate
in Svizzera;
b) persone
domiciliate che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione
fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo
fiscale determinante;
c) persone
sole conformemente all’art. 11 capoverso 1 che hanno iniziato un’attività
lucrativa dopo avere terminato la prima formazione;
d) decesso del coniuge o del partner registrato;
e) divorzio o
separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione
domestica registrata;
f) cessazione
totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento,
infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento
professionale.”
Il regolamento (art. 14
cpv. 2) prevede poi altre ipotesi in cui, a richiesta dell’assicurato o
dell’UR, il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione
finanziaria e familiare più recente. Le ipotesi sono le seguenti:
" 2La
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG accerta, su richiesta, i dati
necessari per il calcolo del reddito di riferimento al di fuori o in assenza
della tassazione fiscale determinante in caso di:
a) cessazione
parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g)
del capoverso 1;
b) diminuzione
delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle
assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al
relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;
c) diminuzione
del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori
oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla
tassazione fiscale determinante;
d) diminuzione
degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione
fiscale determinante;
e) diminuzione
importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale
determinante, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per
necessità primarie proprie.”
La norma prevede
ulteriormente che:
" (…)
3Nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso
di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), i
dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione fiscale cresciuta in
giudicato al momento dell’istanza.
4I dati necessari nelle evenienze di cui ai
capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è
recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
5Per le persone non residenti in Svizzera,
assicurate obbligatoriamente in Svizzera in ragione degli Accordi bilaterali
CH/CE o della Convenzione istitutiva dell’AELS, di cui alla lett. a) del
capoverso 1, si richiamano le disposizioni federali specifiche relative al
calcolo del reddito determinante.”
In particolare, dunque,
nell’ipotesi della diminuzione del reddito conseguito comunicato
all’amministrazione la Cassa procede alla determinazione del diritto alla
riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali, accertando il reddito
da ultimo conseguito dai membri che compongono l’unità di riferimento.
2.10. Va ancora ricordato che, con
decreto esecutivo del 27 ottobre 2021, il Consiglio di Stato ha stabilito per
l’anno 2022 le basi di calcolo della RIPAM (per quanto qui d’interesse)
come segue:
" periodo
fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento:
classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2019.
premio medio di riferimento:
- adulti: fr.
6'000.–
(…)
costante per il calcolo del reddito disponibile massimo:
- unità di
riferimento senza figli: 3.8”
2.11. In concreto la Cassa ha
applicato la tassazione 2019 e i parametri in essa contenuti, non ritenendo
dati gli estremi dell’art. 14 cpv. 2 lett. d RLCAMal che prevede il calcolo e
la determinazione del diritto alla RIPAM al di fuori della tassazione
applicabile in caso di: “diminuzione degli affitti percepiti, rispetto al
relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante”.
2.12. In
base all’art. 30 cpv. 2 LCAMal il Consiglio di Stato dispone di ampia autonomia
per determinare i casi nei quali la determinazione del diritto alla riduzione
del premio possa avvenire al di fuori dei parametri fiscali imposti. Il testo
della norma prevede infatti che: “Il regolamento stabilisce le norme e le
modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori, o in assenza,
dei dati relativi al periodo fiscale determinante” senza imporre parametri
o fissare altrimenti specifiche regole cui l’Esecutivo debba attenersi.
In
merito la dottrina (Ranzanici, op.
cit., cap. 14.8.2.2. pag. 395 e ss. e 14.8.5, pag. 428 e ss.) rileva come: “quando
sia necessario procedere alla determinazione del reddito di riferimento al di fuori
Considerandi
della tassazione (per l’imposizione fatta dal diritto federale all’art. 65 cpv.
3.
1 frase LAMal e quindi per il sussistere di un caso d’applicazione dell’art.
14.
RLCAMal …), l’art. 30 cpv. 2 LCAMal prevede che l’accertamento del reddito
di riferimento avvenga secondo le norme fissate dal regolamento. L’opzione
lascia qualche dubbio quo alla conformità delle norme regolamentari con il
dettato del diritto federale” ricordando che, in genere, i limiti
dell’autonomia cantonale nel regolamentare la materia della riduzione dei premi
sono da ricercare nell’art. 49 cpv. 1 Cost. fed. le norme cantonali non dovendo
svuotare di portata e senso la volontà del legislatore federale (in questo
senso: DTF 136 I 220 e 138 I 435).
La
dottrina citata (pag. 396) rammenta ancora come, con la modifica delle norme
del 2012 e, successivamente, del 2015, “il legislatore ticinese aveva
l’occasione di regolamentare, mediante una legge formale, i casi di
accertamento del reddito determinante al di fuori della tassazione applicabile
in modo puntuale e completo, delegando all’esecutivo la regolamentazione dei
dettagli e delle specificità. Era infatti auspicabile un miglioramento rispetto
alle norme previgenti con cui la vLCAMal (all’art. 31) fissava l’obbligo per l’amministrazione
di accertare il reddito in maniera autonoma in caso di assicurati tassati alla
fonte, assoggettati all’imposta cantonale solo per una parte dei loro redditi o
della loro sostanza, nelle ipotesi di reddito imponibile nullo od un reddito
lordo inferiore ai CHF 6’000.– od in altri casi particolari che venivano
lasciati alla determinazione dell’esecutivo mediante il regolamento”
rilevando poi come: “L’occasione offerta dalla novella legislativa non solo
non è stata colta ma il legislatore cantonale ha addirittura ridotto il suo
sforzo normativo. Con il 1° gennaio 2012 l’art. 30 cpv. 2 LCAMal, che regola la
materia, prevede solo che, in assenza di una tassazione applicabile, il reddito
di riferimento venga accertato secondo le norme e le modalità fissate nel
regolamento. Il legislatore ha delegato, all’esecutivo, “in bianco”, senza
porre alcun chiaro limite e senza determinare nella legge formale i punti di
ancoraggio cui le norme regolamentari debbono attenersi, l’intera materia che è
lasciata quindi alla competenza dell’esecutivo cantonale” (op. cit., loc.
cit.). La soluzione è stata definita poco soddisfacente.
Sempre
la dottrina specifica che il “legislatore federale, che ha concesso ai
cantoni facoltà di emanare un diritto autonomo in materia di RIPAM, ha voluto
solo che i cantoni vegliassero a che, nell’esame delle condizioni d’ottenimento
della riduzione del premio, venissero considerate, su richiesta particolare
dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti (art. 65
cpv. 3 1 frase LAMal) e in Ticino questo aspetto è stato delegato all’esecutivo
senza fissazione di parametro alcuno”. Come ricordato il legislatore
cantonale ticinese ha delegato al Consiglio di Stato la concretizzazione del
diritto federale che impone che all’assicurato sia possibile “ottenere che
la sua situazione economica e famigliare più recente venga considerata per
valutare l’esistenza di una condizione economica modesta” (Ranzanici, op. cit. pag. 397 n. 754).
In
sostanza, nell’ipotesi di una mutazione o peggioramento della situazione
personale o economica, successivamente alla decisione di tassazione
applicabile, le nuove condizioni devono essere considerate per la
determinazione del diritto alla RIPAM in base alla volontà del legislatore federale.
2.13
Occorre
ora verificare in dettaglio i parametri che impongono o consentono
all’amministrazione di non fare capo ai parametri fiscali per stabilire il
diritto al sussidio, in considerazione della nuova situazione. La dottrina
citata (pag. 398 e 399) rileva come:
" La
legge formale cantonale non precisa se l’esecutivo debba considerare le
situazioni in cui l’assicurato sia confrontato con aumenti di spesa (ed
eventualmente di quale natura) o diminuzione delle entrate (ed anche in questo
caso quali ipotesi vadano ritenute) e non specifica eventuali differenziali,
ossia la misura (percentuale) che deve avere l’aumento o la diminuzione per
essere rilevante ed escludere l’applicazione della decisione di tassazione. Il
Parlamento non precisa se la sostanza, che costituisce uno degli elementi che
incidono significativamente nella commisurazione del diritto alla RIPAM, sia da
considerare o meno, e di quale entità debba essere il decremento della stessa
per scostarsi dalla decisione di tassazione. Anche per le “circostanze
familiari” più recenti (art. 65 cpv. 3 1 frase LAMal) la norma di delega non
fornisce parametri cui l’esecutivo debba ancorare la sua regolamentazione, si
pensi al matrimonio, all’unione registrata, alla convivenza, all’ipotesi di
divorzio o di separazione, od alla vedovanza rispettivamente alla nascita di un
figlio.”
Questa
Corte (STCA 36.2001.71 del 6 febbraio 2002, pubblicata in RDAT 2002 II p. 91 e
seg., si veda anche la dottrina citata al n. 755 pag. 399), in applicazione del
previgente regolamento (RLCAMal del 13 novembre 2007, che ha preceduto il testo
del 5 aprile 2011, applicato per un solo anno cui ha fatto seguito quello del 29
maggio 2012, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, vigente), che pure lasciava
ampio margine all’esecutivo cantonale, aveva considerato che la nascita di un
figlio non costituisse un elemento per fare astrazione dalla tassazione
applicabile e per il calcolo autonomo del reddito ai fini della RIPAM.
Nella
STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012 in merito al tema relativo all’applicazione
dell’art. 14 RLCAMal (il cui tenore completo è stato riportato dalla Cassa
nella sua decisione emessa su reclamo, doc. 7) questa Corte ha rilevato (cons.
2.11
e 2.12):
" Il
ricorrente … lamenta quindi una violazione da parte dell’amministrazione,
dell’art. 65 cpv. 3 1 frase LAMal, mediante una interpretazione eccessivamente
restrittiva dell’art. 14 RLCAM … Per l’assicurato istante la norma cantonale
che, in caso di diminuzione del reddito subentrata successivamente all'anno
della decisione di tassazione di riferimento e sino al momento dell’inoltro
della domanda di RIPAM, non contempla l’ipotesi della riduzione dovuta ad
abbandono (qui per ragioni legate all’età dell’assicurato) di una piccola
attività indipendente esercitata nel 2009 rispettivamente una riduzione (come
in concreto) di un reddito locativo e della sostanza, tratta in maniera
differente situazioni che debbono essere trattate in maniera eguale e viola
comunque lo scopo della LAMal. Secondo la tesi del ricorrente se per calcolare
il RDS l’amministrazione deve ritenere tutti i redditi contemplati nella
decisione di tassazione, senza distinguere tra quelli provenienti da attività
dipendente od indipendente, da reddito locativo o da affitti, da altra fonte
ecc., egli non vede ragione per procedere all’accertamento del reddito in
maniera autonoma rispetto alla decisione di tassazione scelta dall’esecutivo
cantonale, solo in specifici casi di cessazione dell’attività, ossia: “a
seguito di disoccupazione” (quindi attività dipendente), cessazione di una
attività (l’art. 14 non specifica se dipendente od indipendente) in caso di
“riqualificazione o perfezionamento professionale” od ancora “a seguito di
pensionamento, infortunio e/o malattia, maternità/paternità” dimenticando tutta
una serie di altre ipotesi per cui una persona può cessare un’attività, non
solo dipendente, rispettivamente tutta una serie di ipotesi diverse per cui un
reddito può seriamente diminuire anche senza cessazione di attività. La
sostanza, poi, incide significativamente nella determinazione del RDS. Una
sostanza inferiore può condurre alla concessione o meno della RIPAM,
rispettivamente condurre a riconoscere un importo maggiore di riduzione del premio
assicurativo obbligatorio. Si tratta quindi, secondo il diritto ticinese, di un
elemento che deve essere considerato al fine di concretizzare senso e scopo
dell’art. 65 cpv. 3 1 frase LAMal.”
Questa
Corte, nel giudizio (STCA 36.2012.33 citato, qui al consid. 2.12) reso a
composizione completa, aveva considerato in particolare che:
" (…) In
concreto una diminuzione del reddito locativo/ affitti rispettivamente la
cessazione di una attività accessoria indipendente … dovevano imporre
all’amministrazione di esaminare la richiesta di RIPAM del signor … alla luce
delle sue condizioni economiche più recenti come da questi postulato.
L’art. 14 RLCAMal deve essere interpretato nel senso che
l’accertamento del reddito al di fuori della tassazione deve costituire una
eccezione al principio, deve essere motivata da ben precise ragioni, e ciò per
evitare il rischio che l’amministrazione sia confrontata con molteplici e
differenziate ipotesi per cui essere costretta a svincolarsi dalla tassazione
di riferimento per ogni minima variazione dei valori da ritenere. In queste
situazioni la Cassa si vedrebbe confrontata con un rischio di onere
amministrativo eccessivo. In concreto però l’interpretazione dell’art. 14
citato deve condurre, per il doveroso rispetto dell’art. 65 cpv. 3 LAMal, a
ritenere che la cessazione dell’attività lavorativa accessoria indipendente del
ricorrente, e di conseguenza il mancato incasso di onorari negli anni
successivi a quello della tassazione di riferimento, costituisce
sostanzialmente un pensionamento, ossia l’effettivo e completo ritiro dalla
vita attiva del signor … nell’ottica di quanto previsto dalla lettera e. del
cpv. 1 della norma. (…)”
In
quella costellazione questa Corte non aveva dovuto vagliare invece, siccome non
necessario (il rinvio degli atti all’amministrazione imponendosi per le ragioni
appena esposte), se una diminuzione della sostanza (e del relativo reddito
locativo) dovevano essere ritenuti nell’ambito dell’art. 14 cpv. 2 RLCAMal.
2.14
In
concreto occorre verificare se la contrazione, significativa (di oltre il 44%),
del reddito locativo ritenuto in sede di tassazione (senza mutazione alcuna
nella sostanza immobiliare dell’assicurato qui ricorrente per luogo,
dimensione, qualità dell’alloggio o altro), contrazione derivata da nuovo (e
finalmente corretto) valore locativo inserito (e ritenuto dall’UT competente)
nelle dichiarazioni d’imposta a partire dalla tassazione 2020 (ossia l’importo
di CHF 5'540 in luogo e vece dei precedenti CHF 10'000 erroneamente indicati
dall’assicurato in precedenza), possano fungere da sufficiente sostrato per
l’applicazione dell’art. 14 cpv. 2 lett. lett. d) RLCAMal, possano cioè essere
trattati analogamente a una diminuzione degli “affitti percepiti” rispetto al
periodo fiscale determinante.
In
merito al valore locativo va precisato come lo stesso consista nel reddito
ipotetico conseguibile dalla locazione dell’immobile che il proprietario usa
per sé o tiene a sua disposizione (art. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett.
b LIFD. La LAID, all’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1 obbliga i
cantoni ad assoggettare fiscalmente il valore locativo. Per maggiori dettagli
si veda la decisione della CDT 80.2012.99 del 26 settembre 2012 nonché: Agner/Jung/Steinmann: Kommentar zum
Gesetz über die direkte Bundessteuer, Shulthess Verlag, 2000, 92, si veda Ranzanici, op. cit. nota 1249 pag. 402).
Come
rammenta la dottrina la problematicità “di questo reddito sta nella sua
quantificazione. Infatti il valore locativo non rappresenta il massimo reddito
ipotetico conseguibile (sul mercato) dall’abitazione occupata (o nella
disponibilità) dal proprietario, ma ne è inferiore.
Ciò conduce ad un
innegabile vantaggio in favore
del proprietario immobiliare rispetto
all’inquilino, e questo non solo in ambito fiscale ma anche di RIPAM.
In
effetti il valore locativo va stabilito (dall’autorità fiscale con conseguente
vincolo per la Cassa) tenendo conto delle condizioni locali usuali, procedendo
in via comparativa, considerando anche le vecchie abitazioni, e ritenendo
l’utilizzazione effettiva dell’abitazione. Già in questo modo il valore non
sarebbe pari al possibile massimo canone di locazione conseguibile sul mercato.
Ma non si tratta del solo aspetto insoddisfacente con effetti sulla RIPAM,
infatti l’art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo (della residenza
primaria) da ritenere per l’imposizione, alla luce della promozione
dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito nel
60-70% di quello di mercato delle pigioni e che per il suo calcolo è possibile
considerare, in modo adeguato, il valore della stima ufficiale” (Ranzanici, op. cit., pag. 403/404, cap.
14.8.3.2.2.).
Sempre
facendo riferimento alla dottrina specifica, questa Corte deve osservare come
il “privilegio concesso al valore locativo, che trova giustificazione
(politica) nel favorire l’accesso alla proprietà immobiliare privata, non è
stato ritenuto dal Tribunale federale contrario all’uguaglianza giuridica
sancita dall’art. 8 Cost. fed. in ambito fiscale. L’Alta Corte ha ammesso che
il valore locativo può essere inferiore a quello di mercato ma ha considerato
che la percentuale minima di questo valore deve essere del 60%” (Ranzanici, op. cit., pag. 404, cap.
14.8.3.2.2., si veda inoltre la DTF 124 I 145 e 125 I 65, si veda anche la SCDT
80.2008.173
del 9 maggio 2008 pubblicata in: RtiD II-2008 n. 3t e le STF
2P.36/1999 del 3 novembre 2000 e STF 2P.311/2001 del 5 aprile 2002). Resta
comunque che il privilegio, costituito dalla considerazione fiscale di un
reddito locativo inferiore al valore del costo effettivo delle pigioni, che si
riverbera sul diritto alla riduzione dei premi, privilegio che la dottrina
critica (Ranzanici, op. cit., pag.
404.
e 405, n. 768 e 769) rilevando come il correttivo posto in atto dal
legislatore cantonale (deducibilità parziale degli interessi passivi sul debito
ipotecario: sul tema si veda in particolare la STCA 36.2012.80 del 28 novembre
2012.
consid. 2.13 in fine) stabilisce un rimedio perlomeno parziale ancorché
non pienamente soddisfacente.
Resta
qui la considerazione della particolare natura del reddito locativo, del suo
oggettivo inferiore valore rispetto a quello del mercato, al suo trattamento
fiscale specifico (in sede di dichiarazione fiscale il valore locativo
dell’abitazione primaria del contribuente è specificatamente da dichiarare come
tale).
2.15
Per
tornare all’art. 14 cpv. 2 lett. d) RLCAmal dove la norma (che ha subito una
modifica il 10 aprile 2018, BU 2018 16 pag. 134, poco tempo dopo la sua
adozione) si riferisce alla diminuzione degli affitti percepiti, va osservato
come, proprio per la specificità del valore locativo, per la sua natura, per il
privilegio che esso costituisce a livello fiscale (con riverbero sulla RIPAM),
non può essere accomunato al canone locativo come sembra volere il ricorrente.
La
norma del Consiglio di Stato ha escluso l’ipotesi della diminuzione del valore
locativo (derivante – ad esempio – da nuova valutazione da parte dell’autorità
fiscale dell’immobile che lo genera, da limitazioni imposte alla proprietà
immobiliare a livello edilizio o altre) dal novero delle possibilità che
consentono alla Cassa cantonale di compensazione di procedere ad una
determinazione del diritto alla riduzione dei premi al di fuori di una
tassazione. Il valore locativo non è evocato esplicitamente accanto alla diminuzione
degli affitti percepiti. Gli affitti (o meglio: i canoni locativi) versati da
inquilini all’assicurato richiedente la RIPAM costituiscono un esplicito
reddito destinato al suo sostentamento e a fronteggiare il suo fabbisogno. In
questo caso la loro diminuzione rappresenta un decremento delle entrate che
permette (a richiesta dell’assicurato) di esaminare la fondatezza del sussidio
richiesto fuori dai parametri fiscali. La ratio legis è, quindi, quella di una
determinazione del diritto alla RIPAM fuori dalla tassazione applicabile in caso
di mitigazione dei redditi; lo indicano anche le altre ipotesi normative
ritenute: la diminuzione de reddito da lavoro e la contrazione delle
prestazioni in forma di rendite (come specifica l’art. 14 cpv. 2 RLCAMal).
Il
valore locativo ha invece una valenza diversa: si tratta di un reddito
ipotetico, non conseguito materialmente, la cui contrazione non incide
nell’effettiva disponibilità economica dell’assicurato (se non per la sua
valenza fiscale, in questa costellazione favorevole).
In
concreto nella situazione di vita dell’assicurato nulla in sé è cambiato con il
riconoscimento da parte dell’UT del valore locativo per la casa passato dai CHF
10'000 (doc. VII) ai CHF 5'540, se non che l’onere fiscale (a fronte di un
imponibile inferiore, e salvo modifica di altri parametri) è inferiore.
L’assicurato – unitamente alla moglie – continua (come in precedenza e da
numerosi anni) a vivere nella casa ereditata, senza una effettiva diminuzione
del reddito conseguito, reddito necessario a sopperire ai bisogni della vita.
Come
ha ben ricordato la dottrina ampiamente citata “Ciò che caratterizza le
possibilità previste all’art. 14 cpv. 2 RLCAMal di chiedere l’accertamento del
RD al di fuori della tassazione è la contrazione delle entrate (se si eccettua
la diminuzione della sostanza per consumo proprio)” (Ranzanici, op. cit. n. 819 pag. 430),
con esclusione delle ipotesi in cui sussista un aumento della spesa. In
concreto la spesa per il godimento della abitazione di proprietà non muta, non
incide nelle entrate dell’assicurato e di sua moglie, come d’altra parte non vi
è materiale modifica del reddito che il bene (casa primaria) produce: questo
reddito non è diminuito siccome non percepito materialmente ma solo
virtualmente.
Si
ribadisce qui che lo scopo della norma è quello di considerare le condizioni
economiche dell’assicurato più recenti e quindi più aderenti alla realtà,
considerando le effettive entrate economiche (tra altre ipotesi personali che
qui non occorre evocare) nella disponibilità dell’assicurato grazie alle quali
questi deve pagare il premio LAMal. Una diminuzione delle entrate, sotto forma
di salario o reddito (a causa di una cessazione dell’attività lucrativa, di una
diminuzione dei redditi, delle rendite o degli affitti) consente di non fare
capo alla tassazione applicabile, non così invece, altre ipotesi non ritenute
dal legislatore tra cui una modifica del valore locativo (specie una sua
contrazione).
2.16
Alla
luce di quanto precede, la modifica, con la tassazione del 2020, dell’importo
ritenuto per il valore locativo della casa di proprietà dell’assicurato
(costituente sua residenza primaria), non permette, per il tenore dell’art. 14
cpv. 2 lett. d) RLCAMal di determinare il diritto alla RIPAM del qui
ricorrente, e della moglie che costituisce con lui una UR, al di fuori dei dati
della tassazione applicabile (2019).
Correttamente
il ricorrente non pone in discussione il calcolo eseguito dalla Cassa cantonale
di compensazione in base ai dati rilevati da questa tassazione (si veda il
precedente punto 1.4. in fine) ed il superamento del limite di reddito massimo
che consente il riconoscimento del sussidio.
Il
ricorso deve, conseguentemente, essere respinto senza carico di
spese alla parte ricorrente, pur in assenza di esito favorevole. La procedura,
cui non sono applicabili le norme della Legge sulla parte generale del diritto
delle assicurazioni sociali (LPGA) per quanto impone l’art. 1 cpv. 2 lett. c
LAMal secondo cui “Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) … non sono
applicabili ai seguenti settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli
articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente
all’articolo 66”, è gratuita (art. 29 cpv. 1 Lptca) e non sono percepite,
conseguentemente, tasse e spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
dell’11 marzo 2022 formulato da RI 1, __________, contro la decisione emessa su
reclamo il precedente 18 febbraio 2022 dalla Cassa cantonale di compensazione -
Ufficio prestazioni, Bellinzona, è respinto.
2. Non sono
percepite tasse di giustizia e spese, poste a carico dello Stato, e non sono
attribuite ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti