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Decisione

36.2022.18

RIPAM 2022. Richiesta di non fare capo a dati fiscali per diminuzione del reddito locativo accertato fiscalmente (siccome in precedenza stabilito su indicazione erronea dell'assicurato). Non trova applicazione l'art. 14 cpv. 1 RLCAMal. Ricorso respinto

16 maggio 2022Italiano42 min

ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e p. 437 e ss. note 833

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Raccomandata

Incarto

n.

36.2022.18

IR/sc

Lugano

16 maggio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto

dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’11 marzo 2022 formulato da

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 18 febbraio 2022 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. Mediante formulario pervenuto

alla Cassa cantonale di compensazione il 15 settembre 2021 (doc. 1), RI 1

(1955), beneficiario di rendite di vecchiaia, coniugato con __________ (1965),

senza attività lucrativa, entrambi assicurati presso la __________ per la

copertura obbligatoria prevista dalla LAMal, ha chiesto di essere posto al

beneficio di una riduzione del premio (RIPAM) per l’anno 2022. La domanda è

stata respinta con decisione del 12 novembre 2021 siccome “il reddito

disponibile di riferimento … non consente la concessione del diritto alla

RIPAM” (doc. 2).

1.2. Non condividendo la

conclusione dell’amministrazione l’assicurato ha presentato un reclamo (doc. 3)

avverso il provvedimento il 26 novembre 2021 (avendo egli ricevuto la decisione

contestata il precedente 12 novembre 2021). L’assicurato ha indicato la mancata

considerazione della situazione attuale in cui versa, ritenuta l’esistenza di

un errore nella compilazione della dichiarazione fiscale derivata dalla

proprietà immobiliare ereditata dai genitori del signor RI 1. Più

specificatamente il valore locativo dell’immobile, indicato sempre in CHF

10'000 annui, ammonterebbe in realtà a CHF 5'000. La tassazione più recente

comproverebbe tale assunto.

1.3. Agli atti della Cassa

cantonale di compensazione sono prodotte (doc. 4) le copie delle decisioni di

tassazione dell’Ufficio circondariale di tassazione di __________ relative

all’anno di contribuzione 2019, emessa il 17 giugno 2020 (indicante un valore

locativo di CHF 10'000) e 2020, emessa il 9 aprile 2021 (con l’indicazione di

un valore locativo di CHF 5'540). In data 23 dicembre 2021 (doc. 5) un

funzionario della Cassa (sigla: __________; verosimilmente __________) avrebbe

chiamato al telefono il signor RI 1 spiegandogli che non sarebbero dati, nel

suo caso, motivi per procedere a un diverso accertamento. Con l’assicurato la

funzionaria incaricata ha avuto anche degli scambi di corrispondenza

elettronica (doc. 6).

1.4. Con decisione emessa su

reclamo il 18 febbraio 2022 (doc. 7) la Cassa ha respinto la lamentela

dell’assicurato. La decisione spiega che, con decreto esecutivo del 27 ottobre

2021, il Consiglio di Stato ha determinato le basi di calcolo per la RIPAM 2022

indicando quale base per la determinazione del diritto la tassazione 2019 mentre

per i premi medi di riferimento (PMR) ha considerato (per gli adulti) l’importo

di CHF 6'000.

Il provvedimento ritiene

quindi un reddito (stabilito in base alla IC 2019) di CHF 61'102 cui va

aggiunta la quota della sostanza (CHF 8'599) e quindi dedotti i PMR (2 x CHF

6'000), i contributi sociali obbligatori ritenuti e le spese (massime) per

interessi passivi (CHF 3'000) per un reddito determinante di CHF 52'877. In

applicazione della formula riferita all’unità di riferimento (UR) senza figli a

carico, per stabilire il reddito disponibile massimo (RDM), ossia:

RDM = 3.8 x 50% limite

LPAS definito dalla dimensione dell’UR.

La Cassa ha considerato

superati i limiti di reddito che danno diritto al sussidio:

RDM = 3.8 x 50% (26'476) =

50'304.40.

Importo superato dal reddito

disponibile (CHF 52'877).

1.5. Con atto di ricorso (doc. I)

datato 11 marzo 2022 (trasmesso dall’assicurato alla Cassa cantonale di

compensazione, Ufficio delle prestazioni e da questa autorità amministrativa

fatto pervenire al Tribunale cantonale delle assicurazioni il 31 marzo 2022,

doc. II), RI 1, dopo avere descritto i fatti, ribadisce il suo diritto di

vedersi riconoscere la RIPAM 2022 alla luce della diminuzione dei redditi del

valore locativo ritenuti nella tassazione 2020 rispetto a quella applicabile.

Implicitamente l’assicurato domanda l’applicazione dell’art. 14 cpv. 2 lett. d)

RLCAMal.

L’atto è stato notificato alla

Cassa cantonale di compensazione con l’assegnazione del termine legale per la

presentazione della risposta di causa e la produzione dell’intero incarto (doc.

IV del 31 marzo 2022).

Il 26 aprile 2022

l’amministrazione, producendo quanto richiesto, postula la reiezione del

ricorso, rinvia alle motivazioni della sua decisione, ritiene che la tassazione

sia “presunta conforme alla realtà” ed essa si considera vincolata alla

tassazione applicabile (2019) non avendo motivi per scostarsene. La Cassa non

ritiene, in concreto, applicabile l’art. 14 RLCAMal in assenza di realizzazione

di uno dei casi descritti.

1.6. il 27 aprile 2022 (doc. VI) è

stato concesso al ricorrente l’esercizio dei suoi diritti processuali, ossia la

facoltà di domandare (nel termine di 10 giorni), l’acquisizione di ulteriori

mezzi probatori e di esprimersi sulle considerazioni di risposta della Cassa.

Nel termine concesso RI 1

ha trasmesso al TCA copie di decisioni di tassazioni a lui riferite, estratti

bancari e ribadito il suo buon diritto (doc. VII del 3 maggio 2022). La Cassa

cantonale di compensazione è stata invitata a volere prendere posizione in

merito a questa documentazione il medesimo 3 maggio 2022.

considerato in diritto

in ordine

2.1. A norma dell’art. 76 cpv. 1 e

2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito),

contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima

legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento,

ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono

impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su

reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale

delle assicurazioni è quindi competente a esaminare i ricorsi in materia di

riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie (materia di

competenza cantonale siccome retrocessa dal legislatore federale, come rammenta

la dottrina; sul tema della riduzione dei premi si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi

dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364],

edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016). Affinché il ricorso sia ricevibile la

decisione deve essere resa dall’amministrazione interessata (la Cassa cantonale

di compensazione AVS AI IPG Ufficio delle prestazioni) a seguito del reclamo

dell’assicurato. In altri termini non è la decisione formale resa

dall’amministrazione che può fare l’oggetto di un diretto ricorso al Tribunale

cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la decisione che segue il reclamo

dell’assicurato.

2.2. In concreto il ricorso

presentato da RI 1 contro la decisione del 18 febbraio 2022 della Cassa è stato

consegnato alla Posta il successivo 11 marzo 2022. Il gravame è stato inoltrato

all’autorità amministrativa che lo ha trasmesso correttamente a questo

Tribunale. L’inoltro alla Cassa salvaguarda il termine. Il gravame è

tempestivo.

nel merito

2.3. Nel caso in esame RI 1 si è

visto rifiutare la RIPAM 2022 per se e per la moglie, siccome la Cassa ha

applicato la tassazione 2019 come impone il decreto esecutivo del Consiglio di

Stato del 27 ottobre 2021, rifiutando di applicare l’art. 14 cpv. 2 RLCAMal per

scostarsene, a suo vedere, siccome non dati i presupposti. Questo Tribunale

cantonale delle assicurazioni deve quindi verificare la correttezza di tale

approccio dell’amministrazione.

2.4. Come evocato più volte da questo

Tribunale (v. da ultimo le STCA 36.2021.14 del 19 aprile 2021 e 36.2021.8 del

22 marzo 2021 di cui si riportano – qui di seguito – i passaggi rilevanti per

la comprensione della materia) il tema della riduzione dei premi

dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (RIPAM l’acronimo è

utilizzato sia nei lavori preparatori che dall’amministrazione nei suoi

allegati) è retto norme dalla Legge Cantonale di applicazione della LAMal

(LCAMal qui di seguito), complesso normativo che, con vigenza dal 2012, ha

subito modifiche sostanziali e rilevanti. In particolare il titolo IV della

legge è radicalmente cambiato a seguito dell’approvazione della Legge 24 giugno

2010 (Bollettino Ufficiale 2010, 297) e ciò in conseguenza alla presentazione

del Messaggio 6264 del 15 settembre 2009 da parte del Consiglio di Stato e dei

lavori parlamentari che ne sono seguiti.

Il legislatore ha stabilito

un diverso sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato degli

art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale. La

precedente normativa aveva infatti mostrato talune lacune e, soprattutto, la

novella tende ad ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale valuti

con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5

giugno 2000 (in questo senso il Messaggio15 settembre 2009 del Consiglio di

Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAM, a pagina 7, ed

il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del l’8

giugno 2010 a pagina 1, per maggiori dettagli si veda: Ranzanici, capitolo 14, p. 357 e ss.). In particolare il

Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il Parlamento, promulgando le

norme, hanno voluto rendere il sistema della RIPAM affine ai criteri scelti

dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile cantonale quale base

per la determinazione del diritto al sussidio per approdare al criterio del

reddito disponibile, maggiormente indipendente da scelte di politica fiscale.

D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento poi hanno voluto maggiormente

considerare il contesto famigliare in cui l’assicurato vive passando da una

valutazione riferita alle persone sole ed alle famiglie (definite in maniera

restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v. LCAMal) all’unità di riferimento

definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

Le nuove norme tendono a

conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla

realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa

capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle

loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli

effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della

reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di

base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce

la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

Il Cantone gode, nella

concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio

margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici,

op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare

capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed è vincolato in particolare da quanto impone

l’art. 65 cpv. 1 bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i Cantoni

riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani adulti

in periodo di formazione (oltre all’obbligo d’informazione della popolazione in

merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo scambio di dati tra

Cantoni ed assicuratori). Spetta, infatti, ai Cantoni definire quali siano i

potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire gli assicurati di

condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un diritto autonomo come

rammenta il Tribunale Federale nella sua costante giurisprudenza (DTF 122 I

343, 125 V 185 e 134 I 313) e compete al Cantone non solo fissare le procedure

ma decidere il modello da applicare per pervenire alla riduzione dei premi.

Con le norme introdotte

nel 2012 uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire “una

maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in

modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in

funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di

eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i

cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente

alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio

medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del sistema

cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che dovrebbe

pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc. cit.). Importante

è ancora rilevare che, nel suo Messaggio di accompagnamento del disegno di

legge, l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di modificare in

parte la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e l’entità dell’aiuto

sociale per certe fasce di assicurati.

2.5. Il Cantone accorda le

riduzioni dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie

(art. 23 LCAMal) a fronte della presentazione di un’istanza scritta

accompagnata dalla necessaria documentazione (art. 25 LCAMal) da parte degli

assicurati, fatto salvo il caso dei beneficiari di prestazioni complementari all’AVS

ed all’AI nonché di prestazioni Laps (art. 42 e 43 LCAMal). Per gli assicurati

tassati in via ordinaria l’istanza deve essere di principio inoltrata entro la

fine dell’anno che precede l’anno per il quale il sussidio è richiesto. Se la

data è rispettata e se dati i presupposti l’aiuto sociale è versato dal 1°

gennaio dell’anno di competenza (ed in costanza delle condizioni per l’aiuto

sociale lo stesso è versato per tutto l’anno). Se la domanda è tardiva e

formulata dopo il termine del 31 dicembre dell’anno che precede quello di

competenza, il diritto alla riduzione per gli assicurati in via ordinaria è

dato solo a partire dal mese seguente quello della presentazione della

richiesta.

Per la determinazione

della cerchia di assicurati da considerare per il calcolo della riduzione del

premio, la legge fissa il concetto di unità di riferimento. L'unità di

riferimento è, di regola, costituita dall’unità riconosciuta a livello fiscale

(art. 26 cpv. 2 LCAMal). I coniugi separati senza figli minorenni conviventi

sono ritenuti persone sole mentre i partners conviventi, se data una convivenza

stabile, costituiscono un’unica unità di riferimento (UR qui di seguito). Per

l’art. 27 LCAMal fanno parte dell’UR anche le persone maggiorenni, purché senza

figli e di età non superiore a 30 anni, il cui totale dei redditi registrati

nella tassazione applicabile non sia superiore ai limiti del fabbisogno

esistenziale definito dalla Laps.

Il premio medio di

riferimento, necessario alla determinazione del diritto alla RIPAM, è

costituito dalla media ponderata dei premi riconosciuti come appena descritto e

del numero degli assicurati iscritti presso ogni singolo assicuratore,

ripartiti per le regioni di premio ammesse (art. 61 cpv. 2 LAMal). Il Consiglio

di Stato determina annualmente il premio medio di rifermento per ogni singola

categoria di assicurati prevista dalla LAMal.

Alla base del diritto alla

riduzione del premio è stato posto il reddito di riferimento che è dedotto dai

dati accertati fiscali riferiti al periodo di tassazione determinato per ogni

singolo anno di sussidio dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal). La

legge rinvia invece al regolamento la determinazione dei casi e le modalità di

accertamento del reddito di riferimento al di fuori od in assenza dei dati

relativi al periodo fiscale determinante.

Analogamente al reddito la

sostanza viene fissata sulla base della tassazione indicata dal Consiglio di

Stato nel suo annuale decreto, con la precisazione però che va reintegrata la

sostanza donata o ceduta in usufrutto che deve essere computata nel calcolo

(art. 30 a LCAMal). Per questa ultima ipotesi occorre fare riferimento alla

situazione che emerge dall’ultima tassazione che precede la donazione o

cessione in usufrutto. Il regolamento di applicazione della legge (RLCAMal) del

29 maggio 2012 all’art. 16 prevede che, in queste ipotesi (sia che la cessione

avvenga prima o durante il periodo fiscale determinante), nel calcolo del

reddito di riferimento vengano considerati i valori di sostanza antecedenti la

rinuncia. I dati registrati nella tassazione fiscale prima della donazione o

della cessione in usufrutto sono riportati anche sui periodi fiscali successivi

e il rispettivo ammontare è ridotto annualmente di CHF 10'000.

L’art. 31 LCAMal definisce

il reddito disponibile. Lo stesso è determinato dalla somma di tutti i redditi

dell’unità di riferimento secondo la LT, cui va aggiunto un quindicesimo della

sostanza netta ritenuta nella tassazione dalla quale, contrariamente al diritto

previgente, non viene più dedotta alcuna franchigia. Dall’importo così

calcolato sono ammesse specifiche deduzioni.

2.6. Il sistema da ultimo in

vigore prevede la determinazione di limiti di reddito al di sotto dei quali è

accordato l’importo (normativo) massimo della prestazione sociale (art. 34

LCAMal), limiti che dipendono dall’UR ciò che “garantisce l’equità di

trattamento orizzontale, perché tiene conto della reale situazione di reddito

della famiglia, che dipende in primo luogo dal numero dei suoi componenti”

(Rapporto DSS pag. 31; su questi aspetti si veda: Ranzanici, op.cit., capitolo 15, p. 476 e ss.). Questo

contrariamente al previgente sistema che conosceva tre sole tipologie di

differenziazione per l’importo massimo della prestazione.

Con le modifiche a partire

dalla RIPAM 2015 il legislatore ha quindi introdotto il nuovo concetto di

reddito disponibile massimo (Ranzanici,

op. cit., capitolo 15.2. p. 474 e ss., in particolare 15.2.2.p. 476). Per tale

norma la riduzione dei premi è accordata sino al raggiungimento di un reddito

disponibile massimo che, per le UR senza figli, è definito (secondo la modifica

legislativa del 27 maggio 2020 in vigore dal 1.1.2021) con la formula di

calcolo seguente:

RDM

= costante del 3,8 x 50% del limite di fabbisogno Laps senza computo della

pigione.

La formula appare ermetica

facendo riferimento a valori ritenuti all’art. 10 Laps (considerati per il suo

50%), e considera una costante del 3,8 non facilmente intellegibili. Le

costanti sono determinate annualmente dal Consiglio di Stato (art. 40 lett. c

LCAMal).

Nel corso dei lavori

preparatori (Messaggio 6982 del 10 settembre 2014 relativo alla modifica della

Legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997), l’esecutivo

cantonale ha precisato di avere voluto inserire nella legge un “limite

esplicito … (che) non dipende dai PMR … L’introduzione di questo nuovo

parametro consente … di non far aumentare o quantomeno contenere l’aumento del

numero dei beneficiari, nei redditi alti, a dipendenza dell’aumento dei premi

di cassa malati. Il RDM interessa ovviamente le fasce alte di reddito, di modo

che la sua introduzione equivale a prevedere dei criteri di esclusione … per

queste situazioni reddituali” (Messaggio citato, p. 13).

Il medesimo messaggio (p.

13) ricorda che la riduzione dei premi: “è una prestazione coordinata ai

sensi della Laps …, il RDM è calcolato come un multiplo del 50% del limite di

RDLaps; per le UR con figli il multiplo aumenta in funzione del numero di

figli”. Per la determinazione della costante l’esecutivo ha presentato nel

Messaggio (p.14 e 15) specifiche tabelle di verifica dell’impatto del calcolo

ed ha considerato come il “valore delle costanti … influenza l’importo del

RDM: tanto minore è il valore della costante, (quanto) minore è … l’importo del

RDM e, di conseguenza, diminuisce anche il numero dei beneficiari con redditi

alti”.

Con Messaggio del 16

ottobre 2019 il Consiglio di Stato (Messaggio 7726 intitolato: Riforma sociale

cantonale), ha – pag. 17 e ss. – analizzato il tema del RDM e della costante

ricordandone l’evoluzione (“Il calcolo del RDM è influenzato da due

parametri (art. 32a LCAMal): la costante e il limite di fabbisogno ai sensi

della Laps applicabili all'UR; per le famiglie con figli, è determinante anche

il numero degli stessi … Le costanti applicate per l'anno 2018 sono state

adottate dal Parlamento nel contesto del messaggio N. 7184 del 20 aprile 2016

sul pacchetto di misure per il riequilibrio delle finanze cantonali …

Fatti

I

parametri 2019 sono invece stati definiti dal Consiglio di Stato stante la

delega di cui all'art. 40 lett. c LCAMal e sono così indicati nel decreto

esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione delle riduzioni di

premio LAMal per l'anno 2019 del 19 dicembre 2018. È importante rammentare che

la delega al Consiglio di Stato è da intendersi come limitata al poter

aumentare le costanti, per quanto disposto con il messaggio N. 6982 del 10

settembre 2014. Al fine di contenere la progressione dei premi di cassa malati

anche per le persone e le famiglie del ceto medio, il Consiglio di Stato

propone di aumentare le costanti. Considerato quanto sancito dal già citato

art. 40 lett. c LCAMal, spetterebbe a questo Consiglio di Stato di esplicitare

l'aumento tramite decreto esecutivo: si ritiene però utile, approfittando delle

diverse modifiche legislative proposte con il presente messaggio, esplicitare

l'aumento all'art. 32a LCAMal. La proposta è di aumentare le costanti nei

seguenti termini: - per le UR senza figli, dall'attuale 3.6 al 3.8; - per le UR

con figli, dall'attuale 4.5 al 4.7.”) e gli effetti finanziari (op. cit.,

loc. cit.).

Dal canto suo la Commissione

sanità e sicurezza sociale nel suo Rapporto sul Messaggio 7726 concernente la

riforma sociale cantonale datato 12 marzo 2020 ha analizzato il tema (dopo

avere sottoposto specifici quesiti all’esecutivo) approvando le proposte del

Consiglio di Stato.

In sostanza le costanti

scelte dal Parlamento, e che, come indicato, il Consiglio di Stato è abilitato

a determinare per ogni anno di sussidio a norma dell’art. 40 lett. c LCAMal,

sono il frutto di una valutazione operata dal legislatore e che ha considerato

redditi e composizione dell’UR, per determinare importi massimi al di sopra dei

quali la riduzione del premio è esclusa, compatibili (anche se inferiori)

rispetto al passato e conformi al dettato dell’art. 65 LAMal che vuole un aiuto

sociale non solo a chi è nel bisogno ma anche alle fasce medie.

2.7. Come indicato, per

determinare il parametro da porre alla base del calcolo della RIPAM dell’UR si

deve stabilire il RDS (Reddito disponibile fissato in maniera semplificata

partendo dai dati fiscali) che si stabilisce partendo dal reddito lordo

riportato dalla decisione di tassazione per l’imposta cantonale del periodo di

tassazione determinato dal Consiglio di Stato, aumentato della quota parte

della sostanza computabile, dedotti i valori che la legge ammette in deduzione.

L’amministrazione si basa quindi integralmente sui dati fiscali (da qui

l’espressa base legale che consente accessibilità alla Cassa ai dati fiscali

necessari all’elaborazione del calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di

principio, necessario all’amministrazione acquisire altre informazioni

dall’assicurato medesimo o tramite terzi (v. Ranzanici,

op. cit., capitolo 14.8. p. 387 e ss.).

Il RDS è stato fissato

considerando i concetti cardine del reddito disponibile in ambito Laps (sia per

quanto attiene i redditi computabili sia per quel che riguarda le spese ammesse

in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una semplificazione nelle

operazioni amministrative alla luce del numero dei beneficiari della RIPAM.

Nella volontà del legislatore il RDS costituisce dunque un “reddito

disponibile di tipo operativo che precisa la reale capacità economica degli

assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni reddito, indipendentemente

dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata dall’esecutivo cantonale

annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza (1/15 della sostanza

netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia alcuna).

Dai lavori preparatori

discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima ancora

l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo

determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS

(si veda Ranzanici, op. cit., n.

826, p. 433, capitolo 14.8.6). Come rammentato nelle STCA 36.2016.130-131 del

15 marzo 2017; 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011,

36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4

febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di

tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le

prime come: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni

tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è

vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. È possibile

scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa

contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve

innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto

concerne i contributi delle assicurazioni sociali".

L’amministrazione

prescinde (così come il Giudice) dai dati fiscali in casi eccezionali, che

ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RLCAMal del 29 maggio 2012,

in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007 all’art.

31 RLCAMal). In tali costellazioni è eseguito un nuovo calcolo autonomo

indipendente dalla decisione di tassazione. Sia l’amministrazione sia il

Tribunale cantonale delle assicurazioni se non dati gli estremi del regolamento

(art. 14) debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata dal Consiglio

di Stato ed ai valori in questa contenuti.

Dall’importo del reddito

complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente

riconosciute dall’art. 31 LCAMal. La legge ha fissato in maniera esaustiva e

completa sia quali deduzioni siano possibili e, laddove lo abbia fatto, gli

importi ammessi in deduzione (in questo senso il Rapporto della Commissione

della Gestione e delle Finanze, pag. 3 punto 3.1. in fine che riprende il

Rapporto DSS citato pag. 17). Il criterio discriminante sembra essere stato

quello della necessità della spesa e del suo vincolo. La legge annovera il

premio di riferimento medio dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

determinato annualmente dal Consiglio di Stato (PMR qui di seguito, in merito

si veda l’art. 29 LCAMal), i contributi sociali secondo la LT (ossia: AVS, AI,

IPG, AD, LAINF e LPP), le pensioni alimentari versate, le spese professionali

(secondo la LT e fino ad un massimo di CHF 4'000) nonché le spese per interessi

passivi privati e aziendali (secondo la LT e sino ad un importo massimo di CHF

3'000). Altre spese quali l’affitto, altri premi assicurativi (ad esempio per

le coperture complementari, la RC privata o auto), imposte e tasse, spese

mediche (anche per franchigie e partecipazioni nell’ambito della LAMal) o

ancora per l’invalidità (per una critica si veda Ranzanici, op. cit., p. 423 nota 803 e p. 437 e ss. note 833

e ss.), rispettivamente spese di gestione e manutenzione immobili o le

deduzioni ammesse fiscalmente per figli a carico od ancora per doppia economia

non possono essere considerate.

Secondo le norme vigenti

la spesa per interessi passivi è – come detto – ammessa se effettiva e

dimostrata dai dati fiscali ma entro il limite massimo di CHF 3'000. L’accento

è posto sulla natura della spesa ritenuta vincolata per l’economia domestica e

riferibile, nella quasi totalità dei casi, ai debiti ipotecari. La

deducibilità, per il Messaggio, sarebbe necessaria per “garantire una certa

parità di trattamento tra proprietari e inquilini ed evitare di penalizzare i

proprietari di case … gravati da un’ipoteca sulla casa primaria” (pag. 18).

La giustificazione della limitazione dell’importo sarebbe poi da ricondurre al

favore che la LT fa ai proprietari di case rispetto agli inquilini siccome il

valore locativo dell’immobile non risponde in realtà mai sino in fondo a quello

reale di mercato. Quindi secondo il Messaggio (pag. 18 ad 6.3.7) a fronte del

riconoscimento tra i redditi del valore locativo occorre – ma sino a CHF 3'000

al massimo – ammettere una deduzione in caso di oneri ipotecari (si veda anche:

Ranzanici, op. cit., n. 790 e 800

e 801, p. 388 e 421 e seguente, nota a piè pagina 1211).

2.8. Per completezza va rammentato

ancora che, per fissare l’importo della riduzione del premio da riconoscere

agli assicurati “di condizione economica modesta” (art. 65 cpv. 1

LAMal), l’importo normativo della RIPAM accertato in base alle norme va

ulteriormente moltiplicato per il coefficiente cantonale di finanziamento (Ranzanici, op. cit., capitolo 14.10. p.

448 e ss.). L’art. 37 LCAMal prevede che il coefficiente cantonale di

finanziamento, ossia quanto il Cantone deve finanziare dell’importo normativo

del premio, determina di converso la quota, basata sul premio medio di

riferimento, che rimane a carico dell’assicurato o dell’UR interessata.

2.9. Importante qui sottolineare

come la Cassa (ed il Giudice delle assicurazioni sociali) prescinde dal rifarsi

ai dati previsti nella tassazione di riferimento quando gli stessi non siano

attuali in seguito a eventi specificatamente previsti dal regolamento di

applicazione della LCAMal. In particolare (come evocato nella STCA 36.2019.52

del 26 agosto 2019) in situazione di vedovanza rispettivamente divorzio,

cessazione dell’attività lavorativa e modifica del reddito. Non invece

nell’ipotesi di un incremento delle spese (STCA 36.2020.20 del 1° giugno 2020).

L’art. 14 RLCAMal prevede,

al suo capoverso 1, l’obbligo (per l’imposizione voluta dall’esecutivo

cantonale con l’espressione: “Il reddito di riferimento è determinato sulla

scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi”)

per l’amministrazione di procedere alla determinazione del diritto alla

riduzione dei premi senza far capo ai valori ritenuti nella tassazione, in caso

di

" a) persone

soggette all’imposta alla fonte e persone soggette

all’obbligo d’assicurazione

svizzero in forza dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o

dell’Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate

in Svizzera;

b) persone

domiciliate che, al momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione

fiscale e per le quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo

fiscale determinante;

c) persone

sole conformemente all’art. 11 capoverso 1 che hanno iniziato un’attività

lucrativa dopo avere terminato la prima formazione;

d) decesso del coniuge o del partner registrato;

e) divorzio o

separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione

domestica registrata;

f) cessazione

totale dell’attività lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento,

infortunio, malattia, maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento

professionale.”

Il regolamento (art. 14

cpv. 2) prevede poi altre ipotesi in cui, a richiesta dell’assicurato o

dell’UR, il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione

finanziaria e familiare più recente. Le ipotesi sono le seguenti:

" 2La

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG accerta, su richiesta, i dati

necessari per il calcolo del reddito di riferimento al di fuori o in assenza

della tassazione fiscale determinante in caso di:

a) cessazione

parziale dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g)

del capoverso 1;

b) diminuzione

delle prestazioni, in forma di rendite e indennità giornaliere delle

assicurazioni sociali o private, o delle pensioni alimentari, rispetto al

relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante;

c) diminuzione

del reddito da lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori

oltre a quelli indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla

tassazione fiscale determinante;

d) diminuzione

degli affitti percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione

fiscale determinante;

e) diminuzione

importante dei valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale

determinante, se l’utilizzo della sostanza è comprovato e giustificato per

necessità primarie proprie.”

La norma prevede

ulteriormente che:

" (…)

3Nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso

di esistenza di sostanza e reddito della sostanza (immobiliare e mobiliare), i

dati necessari sono desunti dall’ultima tassazione fiscale cresciuta in

giudicato al momento dell’istanza.

4I dati necessari nelle evenienze di cui ai

capoversi 1 e 2 sono accertati mediante uno specifico modulo ufficiale che è

recapitato dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

5Per le persone non residenti in Svizzera,

assicurate obbligatoriamente in Svizzera in ragione degli Accordi bilaterali

CH/CE o della Convenzione istitutiva dell’AELS, di cui alla lett. a) del

capoverso 1, si richiamano le disposizioni federali specifiche relative al

calcolo del reddito determinante.”

In particolare, dunque,

nell’ipotesi della diminuzione del reddito conseguito comunicato

all’amministrazione la Cassa procede alla determinazione del diritto alla

riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali, accertando il reddito

da ultimo conseguito dai membri che compongono l’unità di riferimento.

2.10. Va ancora ricordato che, con

decreto esecutivo del 27 ottobre 2021, il Consiglio di Stato ha stabilito per

l’anno 2022 le basi di calcolo della RIPAM (per quanto qui d’interesse)

come segue:

" periodo

fiscale per l’accertamento del reddito disponibile di riferimento:

classificazioni dell’imposta cantonale per l’anno 2019.

premio medio di riferimento:

- adulti: fr.

6'000.–

(…)

costante per il calcolo del reddito disponibile massimo:

- unità di

riferimento senza figli: 3.8”

2.11. In concreto la Cassa ha

applicato la tassazione 2019 e i parametri in essa contenuti, non ritenendo

dati gli estremi dell’art. 14 cpv. 2 lett. d RLCAMal che prevede il calcolo e

la determinazione del diritto alla RIPAM al di fuori della tassazione

applicabile in caso di: “diminuzione degli affitti percepiti, rispetto al

relativo dato desunto dalla tassazione fiscale determinante”.

2.12. In

base all’art. 30 cpv. 2 LCAMal il Consiglio di Stato dispone di ampia autonomia

per determinare i casi nei quali la determinazione del diritto alla riduzione

del premio possa avvenire al di fuori dei parametri fiscali imposti. Il testo

della norma prevede infatti che: “Il regolamento stabilisce le norme e le

modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori, o in assenza,

dei dati relativi al periodo fiscale determinante” senza imporre parametri

o fissare altrimenti specifiche regole cui l’Esecutivo debba attenersi.

In

merito la dottrina (Ranzanici, op.

cit., cap. 14.8.2.2. pag. 395 e ss. e 14.8.5, pag. 428 e ss.) rileva come: “quando

sia necessario procedere alla determinazione del reddito di riferimento al di fuori

Considerandi

della tassazione (per l’imposizione fatta dal diritto federale all’art. 65 cpv.

3.

1 frase LAMal e quindi per il sussistere di un caso d’applicazione dell’art.

14.

RLCAMal …), l’art. 30 cpv. 2 LCAMal prevede che l’accertamento del reddito

di riferimento avvenga secondo le norme fissate dal regolamento. L’opzione

lascia qualche dubbio quo alla conformità delle norme regolamentari con il

dettato del diritto federale” ricordando che, in genere, i limiti

dell’autonomia cantonale nel regolamentare la materia della riduzione dei premi

sono da ricercare nell’art. 49 cpv. 1 Cost. fed. le norme cantonali non dovendo

svuotare di portata e senso la volontà del legislatore federale (in questo

senso: DTF 136 I 220 e 138 I 435).

La

dottrina citata (pag. 396) rammenta ancora come, con la modifica delle norme

del 2012 e, successivamente, del 2015, “il legislatore ticinese aveva

l’occasione di regolamentare, mediante una legge formale, i casi di

accertamento del reddito determinante al di fuori della tassazione applicabile

in modo puntuale e completo, delegando all’esecutivo la regolamentazione dei

dettagli e delle specificità. Era infatti auspicabile un miglioramento rispetto

alle norme previgenti con cui la vLCAMal (all’art. 31) fissava l’obbligo per l’amministrazione

di accertare il reddito in maniera autonoma in caso di assicurati tassati alla

fonte, assoggettati all’imposta cantonale solo per una parte dei loro redditi o

della loro sostanza, nelle ipotesi di reddito imponibile nullo od un reddito

lordo inferiore ai CHF 6’000.– od in altri casi particolari che venivano

lasciati alla determinazione dell’esecutivo mediante il regolamento”

rilevando poi come: “L’occasione offerta dalla novella legislativa non solo

non è stata colta ma il legislatore cantonale ha addirittura ridotto il suo

sforzo normativo. Con il 1° gennaio 2012 l’art. 30 cpv. 2 LCAMal, che regola la

materia, prevede solo che, in assenza di una tassazione applicabile, il reddito

di riferimento venga accertato secondo le norme e le modalità fissate nel

regolamento. Il legislatore ha delegato, all’esecutivo, “in bianco”, senza

porre alcun chiaro limite e senza determinare nella legge formale i punti di

ancoraggio cui le norme regolamentari debbono attenersi, l’intera materia che è

lasciata quindi alla competenza dell’esecutivo cantonale” (op. cit., loc.

cit.). La soluzione è stata definita poco soddisfacente.

Sempre

la dottrina specifica che il “legislatore federale, che ha concesso ai

cantoni facoltà di emanare un diritto autonomo in materia di RIPAM, ha voluto

solo che i cantoni vegliassero a che, nell’esame delle condizioni d’ottenimento

della riduzione del premio, venissero considerate, su richiesta particolare

dell’assicurato, le circostanze economiche e familiari più recenti (art. 65

cpv. 3 1 frase LAMal) e in Ticino questo aspetto è stato delegato all’esecutivo

senza fissazione di parametro alcuno”. Come ricordato il legislatore

cantonale ticinese ha delegato al Consiglio di Stato la concretizzazione del

diritto federale che impone che all’assicurato sia possibile “ottenere che

la sua situazione economica e famigliare più recente venga considerata per

valutare l’esistenza di una condizione economica modesta” (Ranzanici, op. cit. pag. 397 n. 754).

In

sostanza, nell’ipotesi di una mutazione o peggioramento della situazione

personale o economica, successivamente alla decisione di tassazione

applicabile, le nuove condizioni devono essere considerate per la

determinazione del diritto alla RIPAM in base alla volontà del legislatore federale.

2.13

Occorre

ora verificare in dettaglio i parametri che impongono o consentono

all’amministrazione di non fare capo ai parametri fiscali per stabilire il

diritto al sussidio, in considerazione della nuova situazione. La dottrina

citata (pag. 398 e 399) rileva come:

" La

legge formale cantonale non precisa se l’esecutivo debba considerare le

situazioni in cui l’assicurato sia confrontato con aumenti di spesa (ed

eventualmente di quale natura) o diminuzione delle entrate (ed anche in questo

caso quali ipotesi vadano ritenute) e non specifica eventuali differenziali,

ossia la misura (percentuale) che deve avere l’aumento o la diminuzione per

essere rilevante ed escludere l’applicazione della decisione di tassazione. Il

Parlamento non precisa se la sostanza, che costituisce uno degli elementi che

incidono significativamente nella commisurazione del diritto alla RIPAM, sia da

considerare o meno, e di quale entità debba essere il decremento della stessa

per scostarsi dalla decisione di tassazione. Anche per le “circostanze

familiari” più recenti (art. 65 cpv. 3 1 frase LAMal) la norma di delega non

fornisce parametri cui l’esecutivo debba ancorare la sua regolamentazione, si

pensi al matrimonio, all’unione registrata, alla convivenza, all’ipotesi di

divorzio o di separazione, od alla vedovanza rispettivamente alla nascita di un

figlio.”

Questa

Corte (STCA 36.2001.71 del 6 febbraio 2002, pubblicata in RDAT 2002 II p. 91 e

seg., si veda anche la dottrina citata al n. 755 pag. 399), in applicazione del

previgente regolamento (RLCAMal del 13 novembre 2007, che ha preceduto il testo

del 5 aprile 2011, applicato per un solo anno cui ha fatto seguito quello del 29

maggio 2012, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, vigente), che pure lasciava

ampio margine all’esecutivo cantonale, aveva considerato che la nascita di un

figlio non costituisse un elemento per fare astrazione dalla tassazione

applicabile e per il calcolo autonomo del reddito ai fini della RIPAM.

Nella

STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012 in merito al tema relativo all’applicazione

dell’art. 14 RLCAMal (il cui tenore completo è stato riportato dalla Cassa

nella sua decisione emessa su reclamo, doc. 7) questa Corte ha rilevato (cons.

2.11

e 2.12):

" Il

ricorrente … lamenta quindi una violazione da parte dell’amministrazione,

dell’art. 65 cpv. 3 1 frase LAMal, mediante una interpretazione eccessivamente

restrittiva dell’art. 14 RLCAM … Per l’assicurato istante la norma cantonale

che, in caso di diminuzione del reddito subentrata successivamente all'anno

della decisione di tassazione di riferimento e sino al momento dell’inoltro

della domanda di RIPAM, non contempla l’ipotesi della riduzione dovuta ad

abbandono (qui per ragioni legate all’età dell’assicurato) di una piccola

attività indipendente esercitata nel 2009 rispettivamente una riduzione (come

in concreto) di un reddito locativo e della sostanza, tratta in maniera

differente situazioni che debbono essere trattate in maniera eguale e viola

comunque lo scopo della LAMal. Secondo la tesi del ricorrente se per calcolare

il RDS l’amministrazione deve ritenere tutti i redditi contemplati nella

decisione di tassazione, senza distinguere tra quelli provenienti da attività

dipendente od indipendente, da reddito locativo o da affitti, da altra fonte

ecc., egli non vede ragione per procedere all’accertamento del reddito in

maniera autonoma rispetto alla decisione di tassazione scelta dall’esecutivo

cantonale, solo in specifici casi di cessazione dell’attività, ossia: “a

seguito di disoccupazione” (quindi attività dipendente), cessazione di una

attività (l’art. 14 non specifica se dipendente od indipendente) in caso di

“riqualificazione o perfezionamento professionale” od ancora “a seguito di

pensionamento, infortunio e/o malattia, maternità/paternità” dimenticando tutta

una serie di altre ipotesi per cui una persona può cessare un’attività, non

solo dipendente, rispettivamente tutta una serie di ipotesi diverse per cui un

reddito può seriamente diminuire anche senza cessazione di attività. La

sostanza, poi, incide significativamente nella determinazione del RDS. Una

sostanza inferiore può condurre alla concessione o meno della RIPAM,

rispettivamente condurre a riconoscere un importo maggiore di riduzione del premio

assicurativo obbligatorio. Si tratta quindi, secondo il diritto ticinese, di un

elemento che deve essere considerato al fine di concretizzare senso e scopo

dell’art. 65 cpv. 3 1 frase LAMal.”

Questa

Corte, nel giudizio (STCA 36.2012.33 citato, qui al consid. 2.12) reso a

composizione completa, aveva considerato in particolare che:

" (…) In

concreto una diminuzione del reddito locativo/ affitti rispettivamente la

cessazione di una attività accessoria indipendente … dovevano imporre

all’amministrazione di esaminare la richiesta di RIPAM del signor … alla luce

delle sue condizioni economiche più recenti come da questi postulato.

L’art. 14 RLCAMal deve essere interpretato nel senso che

l’accertamento del reddito al di fuori della tassazione deve costituire una

eccezione al principio, deve essere motivata da ben precise ragioni, e ciò per

evitare il rischio che l’amministrazione sia confrontata con molteplici e

differenziate ipotesi per cui essere costretta a svincolarsi dalla tassazione

di riferimento per ogni minima variazione dei valori da ritenere. In queste

situazioni la Cassa si vedrebbe confrontata con un rischio di onere

amministrativo eccessivo. In concreto però l’interpretazione dell’art. 14

citato deve condurre, per il doveroso rispetto dell’art. 65 cpv. 3 LAMal, a

ritenere che la cessazione dell’attività lavorativa accessoria indipendente del

ricorrente, e di conseguenza il mancato incasso di onorari negli anni

successivi a quello della tassazione di riferimento, costituisce

sostanzialmente un pensionamento, ossia l’effettivo e completo ritiro dalla

vita attiva del signor … nell’ottica di quanto previsto dalla lettera e. del

cpv. 1 della norma. (…)”

In

quella costellazione questa Corte non aveva dovuto vagliare invece, siccome non

necessario (il rinvio degli atti all’amministrazione imponendosi per le ragioni

appena esposte), se una diminuzione della sostanza (e del relativo reddito

locativo) dovevano essere ritenuti nell’ambito dell’art. 14 cpv. 2 RLCAMal.

2.14

In

concreto occorre verificare se la contrazione, significativa (di oltre il 44%),

del reddito locativo ritenuto in sede di tassazione (senza mutazione alcuna

nella sostanza immobiliare dell’assicurato qui ricorrente per luogo,

dimensione, qualità dell’alloggio o altro), contrazione derivata da nuovo (e

finalmente corretto) valore locativo inserito (e ritenuto dall’UT competente)

nelle dichiarazioni d’imposta a partire dalla tassazione 2020 (ossia l’importo

di CHF 5'540 in luogo e vece dei precedenti CHF 10'000 erroneamente indicati

dall’assicurato in precedenza), possano fungere da sufficiente sostrato per

l’applicazione dell’art. 14 cpv. 2 lett. lett. d) RLCAMal, possano cioè essere

trattati analogamente a una diminuzione degli “affitti percepiti” rispetto al

periodo fiscale determinante.

In

merito al valore locativo va precisato come lo stesso consista nel reddito

ipotetico conseguibile dalla locazione dell’immobile che il proprietario usa

per sé o tiene a sua disposizione (art. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett.

b LIFD. La LAID, all’art. 2 cpv. 1 lett. a e dell’art. 7 cpv. 1 obbliga i

cantoni ad assoggettare fiscalmente il valore locativo. Per maggiori dettagli

si veda la decisione della CDT 80.2012.99 del 26 settembre 2012 nonché: Agner/Jung/Steinmann: Kommentar zum

Gesetz über die direkte Bundessteuer, Shulthess Verlag, 2000, 92, si veda Ranzanici, op. cit. nota 1249 pag. 402).

Come

rammenta la dottrina la problematicità “di questo reddito sta nella sua

quantificazione. Infatti il valore locativo non rappresenta il massimo reddito

ipotetico conseguibile (sul mercato) dall’abitazione occupata (o nella

disponibilità) dal proprietario, ma ne è inferiore.

Ciò conduce ad un

innegabile vantaggio in favore

del proprietario immobiliare rispetto

all’inquilino, e questo non solo in ambito fiscale ma anche di RIPAM.

In

effetti il valore locativo va stabilito (dall’autorità fiscale con conseguente

vincolo per la Cassa) tenendo conto delle condizioni locali usuali, procedendo

in via comparativa, considerando anche le vecchie abitazioni, e ritenendo

l’utilizzazione effettiva dell’abitazione. Già in questo modo il valore non

sarebbe pari al possibile massimo canone di locazione conseguibile sul mercato.

Ma non si tratta del solo aspetto insoddisfacente con effetti sulla RIPAM,

infatti l’art. 20 cpv. 2 LT precisa che il valore locativo (della residenza

primaria) da ritenere per l’imposizione, alla luce della promozione

dell’accesso alla proprietà e della previdenza personale, è stabilito nel

60-70% di quello di mercato delle pigioni e che per il suo calcolo è possibile

considerare, in modo adeguato, il valore della stima ufficiale” (Ranzanici, op. cit., pag. 403/404, cap.

14.8.3.2.2.).

Sempre

facendo riferimento alla dottrina specifica, questa Corte deve osservare come

il “privilegio concesso al valore locativo, che trova giustificazione

(politica) nel favorire l’accesso alla proprietà immobiliare privata, non è

stato ritenuto dal Tribunale federale contrario all’uguaglianza giuridica

sancita dall’art. 8 Cost. fed. in ambito fiscale. L’Alta Corte ha ammesso che

il valore locativo può essere inferiore a quello di mercato ma ha considerato

che la percentuale minima di questo valore deve essere del 60%” (Ranzanici, op. cit., pag. 404, cap.

14.8.3.2.2., si veda inoltre la DTF 124 I 145 e 125 I 65, si veda anche la SCDT

80.2008.173

del 9 maggio 2008 pubblicata in: RtiD II-2008 n. 3t e le STF

2P.36/1999 del 3 novembre 2000 e STF 2P.311/2001 del 5 aprile 2002). Resta

comunque che il privilegio, costituito dalla considerazione fiscale di un

reddito locativo inferiore al valore del costo effettivo delle pigioni, che si

riverbera sul diritto alla riduzione dei premi, privilegio che la dottrina

critica (Ranzanici, op. cit., pag.

404.

e 405, n. 768 e 769) rilevando come il correttivo posto in atto dal

legislatore cantonale (deducibilità parziale degli interessi passivi sul debito

ipotecario: sul tema si veda in particolare la STCA 36.2012.80 del 28 novembre

2012.

consid. 2.13 in fine) stabilisce un rimedio perlomeno parziale ancorché

non pienamente soddisfacente.

Resta

qui la considerazione della particolare natura del reddito locativo, del suo

oggettivo inferiore valore rispetto a quello del mercato, al suo trattamento

fiscale specifico (in sede di dichiarazione fiscale il valore locativo

dell’abitazione primaria del contribuente è specificatamente da dichiarare come

tale).

2.15

Per

tornare all’art. 14 cpv. 2 lett. d) RLCAmal dove la norma (che ha subito una

modifica il 10 aprile 2018, BU 2018 16 pag. 134, poco tempo dopo la sua

adozione) si riferisce alla diminuzione degli affitti percepiti, va osservato

come, proprio per la specificità del valore locativo, per la sua natura, per il

privilegio che esso costituisce a livello fiscale (con riverbero sulla RIPAM),

non può essere accomunato al canone locativo come sembra volere il ricorrente.

La

norma del Consiglio di Stato ha escluso l’ipotesi della diminuzione del valore

locativo (derivante – ad esempio – da nuova valutazione da parte dell’autorità

fiscale dell’immobile che lo genera, da limitazioni imposte alla proprietà

immobiliare a livello edilizio o altre) dal novero delle possibilità che

consentono alla Cassa cantonale di compensazione di procedere ad una

determinazione del diritto alla riduzione dei premi al di fuori di una

tassazione. Il valore locativo non è evocato esplicitamente accanto alla diminuzione

degli affitti percepiti. Gli affitti (o meglio: i canoni locativi) versati da

inquilini all’assicurato richiedente la RIPAM costituiscono un esplicito

reddito destinato al suo sostentamento e a fronteggiare il suo fabbisogno. In

questo caso la loro diminuzione rappresenta un decremento delle entrate che

permette (a richiesta dell’assicurato) di esaminare la fondatezza del sussidio

richiesto fuori dai parametri fiscali. La ratio legis è, quindi, quella di una

determinazione del diritto alla RIPAM fuori dalla tassazione applicabile in caso

di mitigazione dei redditi; lo indicano anche le altre ipotesi normative

ritenute: la diminuzione de reddito da lavoro e la contrazione delle

prestazioni in forma di rendite (come specifica l’art. 14 cpv. 2 RLCAMal).

Il

valore locativo ha invece una valenza diversa: si tratta di un reddito

ipotetico, non conseguito materialmente, la cui contrazione non incide

nell’effettiva disponibilità economica dell’assicurato (se non per la sua

valenza fiscale, in questa costellazione favorevole).

In

concreto nella situazione di vita dell’assicurato nulla in sé è cambiato con il

riconoscimento da parte dell’UT del valore locativo per la casa passato dai CHF

10'000 (doc. VII) ai CHF 5'540, se non che l’onere fiscale (a fronte di un

imponibile inferiore, e salvo modifica di altri parametri) è inferiore.

L’assicurato – unitamente alla moglie – continua (come in precedenza e da

numerosi anni) a vivere nella casa ereditata, senza una effettiva diminuzione

del reddito conseguito, reddito necessario a sopperire ai bisogni della vita.

Come

ha ben ricordato la dottrina ampiamente citata “Ciò che caratterizza le

possibilità previste all’art. 14 cpv. 2 RLCAMal di chiedere l’accertamento del

RD al di fuori della tassazione è la contrazione delle entrate (se si eccettua

la diminuzione della sostanza per consumo proprio)” (Ranzanici, op. cit. n. 819 pag. 430),

con esclusione delle ipotesi in cui sussista un aumento della spesa. In

concreto la spesa per il godimento della abitazione di proprietà non muta, non

incide nelle entrate dell’assicurato e di sua moglie, come d’altra parte non vi

è materiale modifica del reddito che il bene (casa primaria) produce: questo

reddito non è diminuito siccome non percepito materialmente ma solo

virtualmente.

Si

ribadisce qui che lo scopo della norma è quello di considerare le condizioni

economiche dell’assicurato più recenti e quindi più aderenti alla realtà,

considerando le effettive entrate economiche (tra altre ipotesi personali che

qui non occorre evocare) nella disponibilità dell’assicurato grazie alle quali

questi deve pagare il premio LAMal. Una diminuzione delle entrate, sotto forma

di salario o reddito (a causa di una cessazione dell’attività lucrativa, di una

diminuzione dei redditi, delle rendite o degli affitti) consente di non fare

capo alla tassazione applicabile, non così invece, altre ipotesi non ritenute

dal legislatore tra cui una modifica del valore locativo (specie una sua

contrazione).

2.16

Alla

luce di quanto precede, la modifica, con la tassazione del 2020, dell’importo

ritenuto per il valore locativo della casa di proprietà dell’assicurato

(costituente sua residenza primaria), non permette, per il tenore dell’art. 14

cpv. 2 lett. d) RLCAMal di determinare il diritto alla RIPAM del qui

ricorrente, e della moglie che costituisce con lui una UR, al di fuori dei dati

della tassazione applicabile (2019).

Correttamente

il ricorrente non pone in discussione il calcolo eseguito dalla Cassa cantonale

di compensazione in base ai dati rilevati da questa tassazione (si veda il

precedente punto 1.4. in fine) ed il superamento del limite di reddito massimo

che consente il riconoscimento del sussidio.

Il

ricorso deve, conseguentemente, essere respinto senza carico di

spese alla parte ricorrente, pur in assenza di esito favorevole. La procedura,

cui non sono applicabili le norme della Legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA) per quanto impone l’art. 1 cpv. 2 lett. c

LAMal secondo cui “Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) … non sono

applicabili ai seguenti settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli

articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente

all’articolo 66”, è gratuita (art. 29 cpv. 1 Lptca) e non sono percepite,

conseguentemente, tasse e spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

dell’11 marzo 2022 formulato da RI 1, __________, contro la decisione emessa su

reclamo il precedente 18 febbraio 2022 dalla Cassa cantonale di compensazione -

Ufficio prestazioni, Bellinzona, è respinto.

2. Non sono

percepite tasse di giustizia e spese, poste a carico dello Stato, e non sono

attribuite ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti