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Decisione

36.2022.19

Richiesta di indennità giornaliera per perdita di guadagno in caso di malattia (LCA) respinta perché la perdita di guadagno inferiore al 25% secondo le CGA non è indennizzabile

2 giugno 2022Italiano21 min

convenuta (doc. IX), l’attrice ha precisato che l’attuale assicuratore “malattia/infortuni

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2022.19

cs

Lugano

2 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 1° aprile 2022 di

AT 1

rappr. da: RA 1

contro

CV 1

rappr. da: __________

in materia di assicurazione contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. AT

1, nata nel 1978, impiegata quale responsabile amministrativa presso __________

(doc. B1), dapprima al 50% e dal 1° aprile 2018 al 60%, è assicurata contro la

perdita di guadagno in caso di malattia, tramite il suo datore di lavoro,

presso CV 1 (doc. 1). L’assicurazione (di danni), prevede il pagamento al

massimo del 90% del guadagno assicurato a partire dall’8° giorno fino al 730°

giorno (doc. 1).

B. Dall’11

febbraio 2021 AT 1 è stata posta al beneficio di indennità giornaliere per

malattia a causa di una patologia alla schiena. L’assicuratore ha inizialmente

corrisposto le prestazioni pattuite.

C. Con

scritto del 17 agosto 2021 __________ ha sciolto il contratto di lavoro di AT 1

(doc. F). A causa della malattia ed in seguito ad un infortunio intervenuto il

16 novembre 2021 (incidente della circolazione stradale; doc. G), il periodo di

disdetta è stato sospeso ed il rapporto di lavoro si è chiuso definitivamente

con effetto al 31 gennaio 2022 (cfr. doc. I).

D. Dal

1° febbraio 2022 AT 1 ha iniziato a lavorare, quale responsabile delle risorse

umane e amministrazione a supporto della direzione sanitaria e amministrativa,

al 50%, presso la __________, con un salario di base lordo di fr. 3'850 al mese

per tredici mensilità ed una gratifica di almeno fr. 500 in funzione del suo

contributo e rendimento (doc. I).

E. In

data 2 febbraio 2022 l’assicuratore ha deciso di cessare il versamento delle

indennità giornaliere con effetto al 31 gennaio 2022 poiché non sarebbero più

date le condizioni per una loro erogazione. Ciò in considerazione del fatto che

in seguito alla visita medico-fiduciaria del 30 novembre 2021 il dr. med. __________,

specialista FMH medicina interna, ha ritenuto AT 1 abile al lavoro al 50-60% in

attività ritenute adeguate ergonomicamente di tipo leggero ed amministrativo

dal 1° febbraio 2022 (doc. M2).

F. Dopo

ulteriori scambi di corrispondenza AT 1, rappresentata dall’avv. RA 1, ha

inoltrato una petizione al TCA, con la quale chiede la condanna

dell’assicuratore al versamento di un’indennità giornaliera per malattia pari

al 10% di fr. 94.51 (50% di fr. 189.51) e dunque fr. 9.47 al giorno fino al

momento in cui essa sarà abile al lavoro in misura del 60% e per un massimo di

730 giorni dall’11 febbraio 2021, per complessivi fr. 3'629.08 (doc. I).

Contestualmente domanda di essere posta al beneficio dell’assistenza

giudiziaria con gratuito patrocinio.

L’attrice

rileva di essere incapace al lavoro nella misura del 50% e di essere stata

assunta al 50% dalla __________. Ritenuto che in precedenza era attiva al 60%,

deve quindi esserle riconosciuta un’indennità pari alla differenza tra il 60%

ed il 50%, ossia il 10% del salario assicurato, per ancora 383 giorni, avendo

già percepito indennità per 347 giorni.

G. Con

osservazioni del 10 maggio 2022 la convenuta propone la reiezione della

petizione (doc. III). L’assicuratore sostiene che il diritto a prestazioni è

estinto, che l’attrice è abile al lavoro in misura del 60%, che non è possibile

vantare pretese per presunte ed al momento non comprovate inabilità future e

che l’assicurata dovrebbe inoltrare una domanda di prestazioni dell’AI. In

concreto il versamento e la misura delle prestazioni dipendono dalla misura del

pregiudizio economico effettivamente patito dall’assicurata, trattandosi di

un’assicurazione contro i danni. Secondo l’art. __________ __________ CGA la

copertura di assicurazione entra in vigore il giorno dell’assunzione prevista

dal contratto, mentre per l’art. __________ CGA la copertura assicurativa si

estingue alla conclusione del contratto di lavoro e per l’art. __________ CGA

se alla fine della copertura sussiste un’incapacità al lavoro/di guadagno che

dà diritto a prestazioni, l’assicuratore effettua le sue prestazioni

contrattuali anche oltre questa data. Questa prestazione posteriore viene a

cadere in caso di cambiamento del posto di lavoro e passaggio all’assicurazione

del nuovo datore di lavoro. Per cui dal 1° febbraio 2022 non vi è più diritto

ad alcuna prestazione.

In

ogni caso, l’attrice è abile al 60% in attività amministrative, ma ha ripreso

l’attività solo al 50% per sua scelta. Ella non ha di conseguenza diritto ad

alcunché. Inoltre non è possibile, in assenza di un attestato medico, già

prevedere eventuali/presunte inabilità future. Infine l’art. __________ CGA stabilisce

l’obbligo di inoltrare domanda di prestazioni all’AI entro 6 mesi dall’inizio

dell’incapacità lavorativa e l’assicuratore intende conoscere l’iter di tale

eventuale richiesta poiché interviene solo sussidiariamente e complementarmente

alle prestazioni di terzi (art. __________ CGA).

H. Le

parti sono state convocate il 31 maggio 2022 per un’udienza dalla quale è

emerso:

"

(…) Parte attrice produce in triplice copia un certificato medico del __________

di __________ a firma della dr.ssa __________ spec. in medicina generale che

attesta che a causa delle condizioni di salute per la paziente non è

auspicabile una percentuale lavorativa superiore al 50%.

Il giudice rileva che questo

certificato non precisa la natura della patologia sofferta, non specifica gli

impedimenti da essi derivati e quindi le ragioni per le quali alla sig.ra AT 1

non sia auspicabile lavorare più del 50%.

Parte attrice, con riferimento alla

variante A del contratto assicurativo applicabile in concreto, specificatamente

l’art. __________ in base al quale un’incapacità lavorativa inferiore al 25%

non è remunerata dalla CV 1, precisa che il riferimento ad essa fatto è quello

di una capacità lavorativa piena del 100% e quindi l’assicurata risulterebbe

incapace nella misura di metà.

La richiesta di fr. 9.47 giornalieri

deriva dal fatto che quello è l’effettivo danno dell’assicurata.

A richiesta dell’assicuratore la

patrocinatrice precisa che il nuovo assicuratore IG per malattia è la __________.

Parte attrice non ha ulteriori prove da

notificare, rispettivamente non ha ulteriori osservazioni.

A complemento della risposta di causa e

preso atto che assicuratore nuovo dell’incapacità lavorativa della sig.ra AT 1

è la __________, la convenuta evidenzia l’eventuale applicabilità dell’art. 4

cpv. 2 della Convenzione che regola l’assunzione dei casi tra assicuratori in

caso di cambiamento del posto di lavoro rispettivamente di assicuratori.

L’avv. __________ legge nella sua

versione tedesca la norma che traduce all’attenzione della collega di parte

attrice.

In merito alla determinazione

dell’eventuale tasso d’incapacità di lunga durata l’avv. __________ evidenzia

che pare anche rilevante conoscere la nuova remunerazione dell’assicurata per

eventualmente determina-re ciò che l’assicurato sin qui non ha fatto.

Parte attrice precisa che il salario

mensile assomma a fr. 3'850.-- lordi per lo svolgimento di un’attività al 50% e

questo per lo svolgimento della sua attività nell’ambito delle RU del nuovo

datore di lavoro, ossia la __________. L’importo è versato 13 volte all’anno

più una gratifica annua dell’importo di fr. 500.--.

Presso il precedente datore di lavoro

l’attrice poteva beneficiare di un salario versato 14 volte annuo, il

versamento era di fr. 69'160.-- che dà sulla base annua al 100% e riferito a 13

mensilità l’importo di fr. 107'033.35.

L’avv. __________ precisa che il

calcolo dell’invalidità che ne scaturisce è comunque inferiore al 25%

pensionabile.

L’avv. RA 1 dà la disponibilità della

sua patrocinata a svolgere una visita specialistica e a fornire al Tribunale,

eventualmente, un certificato medico.

Le parti non hanno ulteriori richieste

probatorie da formulare, confermano la correttezza dei dati finanziari qui

forniti sui quali non ci sono obiezioni o perplessità.

L’istruttoria può essere conclusa con

questa udienza.

Le parti rinunciano all’udienza di

discussione finale e rinunciano anche alla redazione di conclusioni scritte.”

(doc. VII)

Fatti

I. Con

scritto del 1° giugno 2022, trasmesso per conoscenza il medesimo giorno alla

convenuta (doc. IX), l’attrice ha precisato che l’attuale assicuratore “malattia/infortuni

è __________ e non __________ come erroneamente indicato” (doc. VIII).

in

diritto

in

ordine

1. La presente vertenza non pone

questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio

per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può

dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo

49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del

31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12

marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18

febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e

H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00 del 21 luglio 2003; STF H 335/00

del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4 febbraio 2002; STF H 220/00 del 29

gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag.

190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999.

Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8

settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13, pag. 37 e seguenti).

nel

merito

Considerandi

2.

Oggetto

del contendere è la questione di sapere se la convenuta deve versare

all’attrice il 10% dell’indennità giornaliera assicurata per 383 giorni, per un

importo complessivo di CHF 3'629.08 (doc. I).

3.

Per quanto concerne l’indennità perdita di guadagno, va innanzitutto

rilevato che l'art. 324a cpv. 1 CO prevede che se il

lavoratore è impedito senza sua colpa di lavorare, per motivi inerenti alla sua

persona, come la malattia, il datore di lavoro deve pagargli per un tempo

limitato il salario, compresa un'adeguata indennità per perdita del salario in

natura, in quanto il rapporto di lavoro sia durato o sia stato stipulato per

più di tre mesi (sentenza 4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; sentenza

4A_53/2007 del 26 settembre 2007; sulle condizioni di applicazione di questa

norma, cfr. Adrian Von Kaenel, Verhältnis einer Krankentaggeldlösung zu Art. 324a OR, in:

Krankentaggeld-versicherung: Arbeits- und versicherungsrechtliche Aspekte,

Zurigo 2007, pag. 109-131,

in particolare pag. 111-115).

La durata del

pagamento del salario dipende dalla durata del rapporto di lavoro (art. 324a

cpv. 2 CO; sui criteri usualmente applicati dai tribunali in questi casi, cfr. Adrian Von Kaenel, op.

cit., pag. 116 seg.).

Salvo

pattuizione contraria, l'obbligo di pagamento del salario in caso di malattia

cessa con la fine del rapporto di lavoro (Hans-Rudolf Müller, Grundlagen der

Krankentaggeldversicherung nach VVG, in: Krankentaggeldversicherung: Arbeits-

und versicherungsrechtliche Aspekte, Zurigo 2007,

pag. 19-45, in particolare pag. 20).

Queste norme

configurano il regime legale di base a tutela del lavoratore, gli garantiscono

una protezione minima alla quale non può essere derogato a suo svantaggio (art.

362.

cpv. 1 CO; cfr. DTF 131 III 263 consid. 2.2 pag. 628).

L'art. 324a

cpv. 4 CO prevede la possibilità di derogare al regime di base legale appena

descritto mediante accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo

che sancisca un ordinamento almeno equivalente per il lavoratore (sentenza

4A_92/2020 del 5 agosto 2020, consid. 3.1.1; 4A_563/2019 del 14 luglio 2020

pubblicata in DTF 146 III 339 consid. 5.2.3 che cita Ivano Ranzanici, Les effets de l’incapacité de travailler

pour cause d’une maladie successive à la résolution du contrat de travail, in:

Regards croisés sur le droit du travail: Liber Amicorum pour Gabriel

Aubert, 2015, pag. 271 e seguenti, in particolare pag. 272-274; sull'aspetto

dell'equivalenza si veda anche Adrian Von

Kaenel, op. cit., pag. 120 segg. e la DTF 141 III 112 consid. 4.1-4.3).

Si tratta, di regola, di un regime che comporta una riduzione delle prestazioni

del datore di lavoro durante il periodo minimo previsto dalla legge, ma

compensa questa riduzione mediante l'estensione del periodo durante il quale il

datore di lavoro procede al versamento (Gabriel Aubert, in: Commentaire romand, n. 50

ad art. 324a CO).

La deroga al

regime di base deve essere pattuita in forma scritta.

Trattandosi di

un accordo che concerne i diritti minimi del lavoratore, esso deve menzionare i

punti essenziali del regime convenzionale, quali ad esempio la percentuale del

guadagno assicurato, i rischi coperti, la durata delle prestazioni, se del caso

la durata del periodo di attesa. Qualora – come spesso accade nella pratica -

il datore di lavoro stipuli un'assicurazione d'indennità giornaliere in caso di

malattia, l'accordo indica anche le modalità di finanziamento dei premi assicurativi;

per il resto può rinviare alle condizioni generali di assicurazione o a un

altro documento tenuto a disposizione del lavoratore (DTF 131 III 623 consid.

2.5.1

con numerosi riferimenti dottrinali).

4.

Nel

caso di specie l’attrice, tramite il proprio datore di lavoro, è assicurata

contro la perdita di guadagno in caso di malattia presso CV 1 (doc. 1).

La

polizza prevede il versamento al massimo del 90% del guadagno assicurato a

partire dall’8° giorno fino al 730° giorno (doc. 1, variante A, assicurazione

contro i danni).

Secondo

l’art. __________ delle condizioni generali di assicurazione (CGA) è

considerata malattia, agli effetti dell’assicurazione, qualsiasi danno alla

salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e

che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un’incapacità

lavorativa.

Per

l’art. __________ CGA è considerata incapacità al lavoro qualsiasi incapacità,

totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o

psichica, di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o

nel campo d’attività abituale. In caso d’incapacità al lavoro di lunga durata

possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un’altra

professione o campo d’attività.

Ai

sensi dell’art. __________ CGA, è considerata incapacità al guadagno la

perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del

lavoro equilibrato che entra in considerazione provocata da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto

l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili.

Per valutare la presenza di un’incapacità al guadagno sono considerate

esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste

un’incapacità al guadagno soltanto se essa non è obiettivamente superabile.

L’art.

__________ CGA prevede che se alla fine della copertura assicurativa sussiste

un’incapacità al lavoro/di guadagno che dà diritto a prestazioni,

l’assicuratore effettua le sue prestazioni contrattuali anche oltre questa data

(prestazione posteriore). Questa prestazione posteriore viene a cadere: in caso

di cambiamento del posto di lavoro e passaggio all’assicurazione del nuovo

datore di lavoro.

Per

l’art. __________ CGA in caso di incapacità parziale al lavoro, l’assicuratore

paga la diaria in conformità al grado di incapacità al lavoro. Per il calcolo

della durata della prestazione e del termine di attesa, contano interamente i

giorni con incapacità parziale al lavoro. Lo stesso vale nel caso in cui la

diaria viene corrisposta in base al grado di incapacità al guadagno.

Ai

sensi dell’art. __________ CGA (Variante A), un’incapacità al lavoro/di

guadagno inferiore al 25% non dà diritto a prestazioni. Questi giorni non

vengono computati per il calcolo del periodo di prestazione e del termine di

attesa.

Secondo

l’art. __________ CGA (Assicurazione contro i danni) per l’assicurazione contro

i danni valgono inoltre le seguenti disposizioni: l’assicuratore accorda la

prestazione assicurata in caso di sopravvenienza dell’evento assicurato e

soltanto se è comprovato che l’evento assicurato abbia causato il danno.

L’esatta estensione della prestazione risulta dalla polizza e dalle CGA.

Per

l’art. __________ CGA la copertura di assicurazione entra in vigore il giorno

dell’assunzione prevista dal contratto di lavoro. L’art. __________ CGA prevede

che la copertura si estingue alla fine del contratto di assicurazione, alla

conclusione del contratto di lavoro.

5.

In

concreto non è contestato che le parti hanno sottoscritto un’assicurazione

contro i danni (cfr. doc. 1, pag. 3; cfr. su questo aspetto la DTF 146 III

339).

Il

versamento e la misura delle prestazioni dipendono di conseguenza dalla misura

del pregiudizio economico effettiva-mente patito dall’assicurata.

Come

visto, ai sensi dell’art. __________ CGA (Variante A), prima frase,

un’incapacità al lavoro/di guadagno inferiore al 25% non dà diritto a

prestazioni.

Nel

caso di specie l’attrice, prima del danno alla salute, presso __________,

svolgeva l’attività di responsabile delle operazioni commerciali e Customer

Care, nella funzione di responsabile amministrativa. Ella doveva garantire i

puntuali adempimenti previsti dalle norme del CC, del CO, fiscali e contabili,

fornendo tempestivamente tutti i dati e i servizi necessari al Consiglio di amministrazione,

garantire il costante monitoraggio e controllo dell’attività societaria

amministrativa e finanziaria e inoltre organizzare, coordinare e aggiornare le

attività legate alla contabilità generale e il rispetto degli adempimenti (cfr.

doc. B1).

Per

tale attività, svolta da ultimo al 60%, conseguiva un salario lordo annuo di 14

mensilità pari a fr. 69'179.60 (cfr. petizione, doc. I, pag. 9; cfr. anche doc.

B1).

Dal

1° febbraio 2022 ella è stata assunta al 50% dalla __________ quale responsabile

delle risorse umane e amministrazione a supporto della direzione sanitaria e

amministrativa per un reddito annuo lordo di 13 mensilità di fr. 50'550 ([3'850

X 13] + 500).

Mentre

il dr. med. __________, specialista FMH medicina interna, ha attestato una

capacità lavorativa del 50-60% in attività adeguate ergonomicamente di tipo

leggero ed amministrativo a partire dal 1° febbraio 2022 potendo cambiare

posizione al bisogno e senza alzare pesi maggiori a 5 kg (doc. 7), la dr.ssa

med. __________, specialista in medicina interna generale, ha indicato che “non

è auspicabile una percentuale lavorativa superiore al 50%” dal 1° febbraio

2022.

(doc. VII/2).

In

concreto l’attrice chiede in sostanza la condanna dell’assicuratore al

pagamento del danno che subirebbe a causa della malattia a partire dal 1°

febbraio 2022 e che quantifica nella differenza tra la percentuale lavorativa

presso la __________ (60%) e la percentuale lavorativa che potrebbe ancora

svolgere, secondo la sua tesi, dal 1° febbraio 2022 (50%), ossia, secondo il

calcolo esposto, il 10% del guadagno assicurato presso la convenuta.

Ella

pertanto ammette che, se non fosse stata licenziata, avrebbe potuto continuare

a svolgere la medesima attività presso il medesimo datore di lavoro, ma ad una

percentuale inferiore (50% in luogo del 60%).

Tuttavia,

senza che sia qui necessario stabilire oltre se l’interessata dal 1° febbraio

2022.

è abile al lavoro al 60% (come sostiene la convenuta [cfr. tuttavia il

referto del 3 dicembre 2021 del dr. med. __________ che attesta: “la

paziente risulterà abile al lavoro dal 01.02.2022 almeno in forma parziale del

50-60%”, e dunque non è così perentorio nel certificare una capacità

lavorativa del 60% come sostiene invece l’assicuratore]) oppure al 50% come indicato

dalla curante, dr.ssa med. __________, la richiesta dell’attrice va d’acchito

respinta giacché ella chiede in sostanza di essere indennizzata nella misura

del 10% per la sua perdita di guadagno (differenza tra quanto guadagnava

lavorando al 60% e quanto potrebbe guadagnare presso il medesimo datore di

lavoro lavorando al 50%).

Sennonché,

come sopra indicato, l’art. __________ CGA (Variante A), prevede che

un’incapacità al lavoro/di guadagno inferiore al 25% non dà diritto a

prestazioni.

L’attrice

non può pertanto pretendere dalla convenuta di essere indennizzata per il 10%

della perdita di guadagno come invece da lei domandato.

Ne

segue che la petizione deve essere respinta senza la necessità di esaminare le

altre argomentazioni dell’assicuratore.

6.

Non vanno prelevate spese processuali

(art. 114 lett. e CPC).

All’assicuratore,

rappresentato dal servizio giuridico interno, non vanno assegnate le ripetibili

(cfr. art. 95 cpv. 1 lett. b CPC; cfr. anche Viktor

Rüegg/Michael Rüegg, Basler Kommentar, 2017, 3a edizione, n. 18 ad art.

95.

CPC, pag. 645 e n. 1 ad art. 114 CPC, pag. 701; cfr. sentenza 4A_194/2010

del 17 novembre 2010, consid. 2.2.1 non pubblicato in DTF 137 III 47 e sentenza

4A_535/2015 del 1° giugno 2016, consid. 6.4; cfr. anche sentenza 36.2020.56 del

25.

gennaio 2021; sentenza 36.2020.24 del 17 agosto 2020; sentenza 36.2019.89

del 13 novembre 2019; sentenza 36.2017.109 del 5 marzo 2018; sentenza

36.2017.68

del 23 aprile 2018).

7.

L’attrice chiede di essere

posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

dell’avv. RA 1.

Ai

sensi dell’art. 117 CPC ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia

sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di

possibilità di successo (lett. b).

Per

l’art. 119 CPC l’istanza di gratuito patrocinio può essere proposta prima o

durante la pendenza della causa (cpv. 1). L’instante deve esporre la sua

posizione reddituale e patrimoniale e pronunciarsi sul merito e sui mezzi di

prove che intende proporre. Può indicare nell’istanza il nome del patrocinatore

desiderato (cpv. 2). Il giudice decide sull’istanza in procedura sommaria. La

controparte può essere sentita. La controparte deve comunque essere sentita se

il gratuito patrocinio comporta la dispensa dal prestare cauzione per le

ripetibili (cpv. 3). In casi eccezionali il gratuito patrocinio può essere

concesso con effetto sospensivo (cpv. 4). In sede di ricorso l’istanza di

gratuito patrocinio può essere riproposta (cpv. 5).

Secondo

l’art. 123 CPC la parte cui è stato concesso il gratuito patrocinio è obbligata

alla rifusione appena sia in grado di farlo (cpv. 1). La pretesa del Cantone si

prescrive in dieci anni dalla chiusura del provvedimento (cpv. 2).

8.

In

concreto la petizione era priva di esito favorevole sin dall’inizio. Infatti

dal chiaro tenore dell’art. __________ CGA (Variante A), prima frase doveva

apparire sin dall’inizio palese che l’attrice non avrebbe potuto ottenere

ragione chiedendo il versamento del 10% del guadagno assicurato presso la

convenuta.

Va qui rammentato che il requisito della probabilità di esito favorevole difetta

quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di

condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in

considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr. STF U 220/99 del 26

settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b; DTF 119 Ia 251).

A

tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole

non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente

che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di

essere accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K 75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29

agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c).

Di primo acchito, dunque, si

doveva concludere che il procedimento non aveva alcuna probabilità di esito

favorevole (cfr. STF 9C_992/2012 del 27 marzo 2013 consid. 5; DTF 125 II 265

consid. 4c; STCA 42.2017.37 del 5 ottobre 2017; STCA 38.2007.100 del 25 febbraio

2008; STCA 35.2002.12 del 21 maggio 2002; STCA 35.2002.32 del 9 luglio 2002).

In simili condizioni, non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di gratuito patrocinio deve essere respinta.

9.

Per quanto concerne

l’ammissibilità di un ricorso al TF in funzione del valore litigioso della

causa, con sentenza 4A_83/2013 del 20 giugno 2013, l’Alta Corte ha affermato

che:

" (…) Esso è ammissibile a prescindere dal valore litigioso (di soli fr.

1'120.--) poiché, come afferma correttamente la ricorrente, nel Cantone Ticino

le controversie tra assicurati e assicuratori concernenti le assicurazioni

complementari all’assicurazione contro le malattie sono di competenza del

Tribunale cantonale delle assicurazioni in prima e unica istanza (art. 74 cpv.

1.

lett. b LTF; art. 7 CPC; art. 75 della legge ticinese di applicazione della

LAMal del 26 giugno 1997 [RL/TI 6.4.6.1]; DTF 138 III 799 consid. 1.1).”

Secondo

l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente

all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti

disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione per la

pubblicazione periodica (art. 49 cpv. 1 LSA). S'impone perciò di notificare

all'autorità di sorveglianza, una volta cresciuta in giudicato, anche la

presente sentenza in forma elettronica e senza il nominativo dell’attrice.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La

petizione è respinta.

2. La domanda di

assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

4.

Comunicazione alle parti e, a crescita in giudicato, alla FINMA, Berna.

Contro il

presente giudizio è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione. L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti