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Decisione

36.2022.21

RIPAM 2021 e 2022. Modifica delle condizioni economiche. Cessazione attività. Ripresa degli studi. Domanda di riesame del diritto alla RIPAM riferita al 2022 ma indicante la modifica dal 2021. Art. 14

13 giugno 2022Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I 170 consid. 3a, 118 V 315 consid. 4 e sentenza ivi citata). L'eccesso di

formalismo può risiedere sia nella regola di comportamento imposta dal diritto

sia nella sanzione che implica la sua violazione (DTF 140 I 10 c. 2.4.2., STF

6B_901/2016). Si annoti che, in linea di principio, il solo fatto di applicare

rigorosamente disposizioni formali non costituisce un formalismo eccessivo (DTF

142 IV 299 consid. 1.3.3 con riferimenti). Ciò è il caso in particolare nella

sanzione relativa al non rispetto di termini di procedura: un'applicazione

severa della normativa relativa ai termini è giustificata per ragioni di parità

di trattamento e dall'interesse pubblico alla legalità, a una buona

amministrazione della giustizia e alla sicurezza del diritto (STF 8C_307/2021

del 25 agosto 2021, DTF 142 V 152 consid. 4.2; sentenze 4A_207/2019 del 17

agosto 2020 consid. 4.3, non pubblicato in DTF 146 III 413,8C_693/2017 del 9

ottobre 2018 consid. 6.2).

2.11. Ebbene in concreto alcuna

norma del regolamento d’applicazione della LCAMal impone che l’assicurato debba

intestare la sua istanza indicando precisamente l’anno di RIPAM di cui chiede

la revisione. Le norme riportate impongono unicamente (non più nei tre mesi

successivi alla modifica adempiente una delle ipotesi dell’art. 14 Reg. LCAMal)

di postulare la revisione e di indicare le ragioni della richiesta (con la

conseguenza che l’effetto della revisione sarà dato “dall’inizio del mese in

cui è stato annunciato il cambiamento” ma al più presto “dal mese in cui

questo avviene”). Una notifica del cambiamento delle condizioni è

sufficiente. Imporre altro andrebbe oltre al dettato delle norme citate e non

ha nessuna portata pratica.

In concreto l’istanza formulata

dall’assicurato specifica il periodo d’interesse delle modifiche del reddito,

specifica cioè a partire da quando (e presumibilmente sino a quando) la

sostanziale modifica adempiente i presupposti dell’art. 14 cpv. 1 Reg. LCAMal

avrà luogo. Non v’è bisogno d’altro e l’assicurato non doveva intestare la sua

richiesta con un riferimento specifico alla RIPAM 2021.

Quand’anche si volesse

Considerandi

ammettere che, in concreto, il papà del ricorrente (agente per il figlio) abbia

erroneamente significato di chiedere la revisione per il solo 2022, era compito

dell’amministrazione – in applicazione analogetica dei principi dedotti dall’art.

27.

cpv. 2 LPGA – di segnalare l’incongruenza invitando l’assicurato a volersi

determinare in merito potendo vantare un diritto.

L’art. 27 cpv. 2 LPGA non trova

applicazione diretta nel caso sottoposto a giudizio (v. punto 2.2.), non di

meno il principio che esso esprime ha una valenza generale e deve trovare

applicazione in situazioni come quella posta a giudizio. La norma prevede un

diritto individuale ad essere consigliati dall’assicuratore sociale competente,

e ciò al fine di permettere all’assicurato di fare valere i suoi diritti in

conformità alle disposizioni legali, conformandosi agli obblighi di legge (Guy Longchamp in Commentaire Romand

LPGA, ad art. 27 n.18). Il consiglio che l’assicuratore (o l’organo esecutivo

interessato) è chiamato a fornire ha attinenza ai diritti e obblighi

dell’assicurato, riferiti a un caso particolare.

In concreto alla Cassa non

poteva sfuggire che la domanda del ricorrente, ancorché richiamante l’anno

2022, indicava la cessazione del conseguimento del reddito a partire

dall’agosto 2021. La Cassa avrebbe dovuto interpellare l’assicurato

segnalandogli, semmai, l’incongruenza o l’incompletezza da essa rilevata, e

chiedendo di volersi esprimere su tale aspetto, puntualizzando i termini della

sua istanza. Ciò non è avvenuto.

2.12

Nel caso concreto l’istanza di

revisione della decisione 13 novembre 2020 in materia di RIPAM 2021, formulata

il 24 novembre 2021 e specificante adeguatamente la causale e la data di (inizio

e presumibile fine della) modifica delle condizioni economiche dell’assicurato

postulante, deve essere ritenuta tempestiva. La decisione emanata su reclamo il

1° aprile 2022 deve conseguentemente essere annullata e gli atti rinviati alla

Cassa per un nuovo giudizio in merito all’istanza del signor RI 1, i cui

effetti (come rammenta l’art. 30 Reg. LCAMal riportato) avranno inizio dall’inizio

del mese in cui è stato annunciato il cambiamento, ossia con effetto al 1°

novembre 2021 e ciò, con riferimento alla RIPAM 2021, per i mesi di novembre e

dicembre 2021, non invece per il periodo da agosto a ottobre.

2.13

Alla luce di quanto precede il

ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata, gli atti rinviati alla

Cassa per un nuovo giudizio nel senso delle considerazioni esposte. Non sono

attribuite ripetibili in assenza di un patrocinio e le spese permangono a

carico dello Stato a norma dell’art. 29 cpv. 1 Lptca.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso 8 aprile 2022

formulato da RI 1, __________, contro la decisione emanata su reclamo dalla Cassa

cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, Bellinzona, è accolto,

di conseguenza:

1.1. La

decisione emessa su reclamo il 1° aprile 2022 impugnata è annullata.

1.2. Gli

atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni, affinché stabilisca il diritto alla riduzione dei premi in favore

del ricorrente per l’anno 2021 sulla scorta dei nuovi parametri segnalati

dall’assicurato.

2. Non si prelevano tasse e

spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti