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Decisione

36.2022.21

RIPAM 2021 e 2022. Modifica delle condizioni economiche. Cessazione attività. Ripresa degli studi. Domanda di riesame del diritto alla RIPAM riferita al 2022 ma indicante la modifica dal 2021. Art. 14 cpv. 1 RLCAMal. Ricorso accolto

13 giugno 2022Italiano30 min

I 170 consid. 3a, 118 V 315 consid. 4 e sentenza ivi citata). L'eccesso di

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Raccomandata

Incarto

n.

36.2022.21

IR/sc

Lugano

13 giugno 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell’8 aprile 2022 formulato da

RI 1

contro

la decisione su reclamo del 1° aprile 2022 emanata dalla

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di riduzione dei premi dell’assicurazione

sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

1.1. RI 1, nato l’__________ 1991,

domiciliato a __________, assicurato LAMal presso __________, ha chiesto la

riduzione del premio dell’assicurazione contro le malattie (RIPAM) per l’anno

2021 (doc. 1) mediante formulario pervenuto alla Cassa cantonale di

compensazione il 19 giugno 2020. La domanda è stata accolta il 13 novembre 2020

ed all’assicurato è stata riconosciuta una riduzione del premio di CHF 1'168,80

(doc. 2).

1.2. Mediante scritto raccomandato

datato 24 novembre 2021, pervenuto il giorno successivo alla Cassa, RI 1 ha

comunicato (doc. 3) all’amministrazione (intestando il suo scritto: Reclamo

decisione riduzione premio LAMAL 2022) che, a partire dal 1° agosto 2021 “non

percepisco più alcun reddito in quanto sono senza attività lucrativa”

siccome all’estero per motivi di studio (__________). In tale reclamo egli

chiede di rivedere il calcolo della RIPAM 2022. In un messaggio di posta

elettronica dell’11 gennaio 2022 (doc. 4) l’assicurato ha chiesto

all’amministrazione di interpretare la sua lettera (doc. 3) quale richieste di

riesame del sussidio per il periodo dal 1° agosto 2021 sino alla fine del

medesimo anno (per la perdita del reddito).

1.3. L’istanza di revisione della

decisione RIPAM 2021 è stata considerata tardiva dalla Cassa (si vedano in

merito gli scambi di posta elettronica doc. 5), e l’amministrazione ha emesso

una decisione formale in merito il 23 febbraio 2022. D’avviso

dell’amministrazione l’esplicita richiesta, riferita all’anno 2021, di

riesaminare la decisione, in applicazione dell’art. 14 Reg LCAMal, sarebbe

stata inoltrata solo l’11 gennaio 2022 fuori tempo utile (doc. 6).

L’assicurato, fondandosi

sul tenore del suo scritto 24 novembre 2021 (doc. 3), in cui segnala il venir

meno di entrate (e quindi il netto peggioramento delle sue condizioni economiche)

per l’assenza di reddito e per la ripresa di una formazione scolastica

superiore, ritiene che la Cassa dovesse provvedere al riesame del suo diritto

non solo per il 2022 ma anche per il 2021 (anno di mutamento delle sue

condizioni economiche). Egli postula quindi un maggiore sussidio per il periodo

da agosto a dicembre 2021 rispetto a quello riconosciutogli

dall’amministrazione con la decisione del 13 novembre 2020 (doc. 7).

Con decisione del 1°

aprile 202, emessa su reclamo, la Cassa ha confermato il suo provvedimento,

negando il diritto al ricorrente per tardività della richiesta potendo

considerare solo la domanda dell’11 gennaio 2022 quale prima valida richiesta,

purtroppo tardiva, di revisione della decisione del 13 novembre 2020 relativa

alla RIPAM 2021 (doc. 8).

1.4. Con atto dell’8 aprile 2022

(doc. I) RI 1 ricorre contro detto provvedimento insistendo sul suo buon

diritto facendo leva sul doc. 3 (lettera 24 novembre 2021) e sulla tempestività

della richiesta. La Cassa, invitata a prendere posizione in merito al ricorso

(doc. II dell’11 aprile 2022), ne propone la reiezione per i motivi contenuti

nella decisione impugnata.

L’amministrazione ribadisce

infatti che: “sulla base di quanto indicato dal ricorrente nel reclamo del

24 novembre 2021… risulta una richiesta esplicita di <rivedere il calcolo per la riduzione

di premio LAMal 2022 sulla base delle nuove informazioni fornite>

Alla Cassa non risultano elementi affinché potesse presumere che con il

medesimo scritto il ricorrente intendeva richiedere anche la revisione della

RIPAM per l’anno 2021 … richiesta … pervenuta unicamente via email in data 11

gennaio 2022” (doc. III).

Al ricorrente è stata

concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere

l’acquisizione di specifiche prove (doc. IV del 10 maggio 2022).

RI 1, con scritto del 17

maggio 2022 (doc. V), ha ribadito la sua richiesta, ha rilevato come la sua domanda

di modificare il suo diritto alla RIPAM fosse chiaramente inteso riferito al

periodo corrente dall’agosto 2021 a dicembre 2022. Egli contesta di conseguenza

la risposta della Cassa che ritiene formalistica.

L’atto è stato trasmesso

all’amministrazione il 23 maggio 2022 (doc. VI), con un termine scadente il 30

maggio 2022 per eventuali osservazioni, decorso infruttuoso.

in diritto

in ordine

2.1 A norma dell’art. 76 cpv. 1 e

2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito),

contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima

legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento,

ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono

impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su

reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale

delle assicurazioni è quindi competente a esaminare i ricorsi in materia di

riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie (materia di

competenza cantonale siccome retrocessa dal legislatore federale, come rammenta

la dottrina; sul tema della riduzione dei premi si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi

dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364],

edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016). Affinché il ricorso sia ricevibile la

decisione deve essere resa dall’amministrazione interessata (la Cassa cantonale

di compensazione AVS AI IPG Ufficio delle prestazioni) a seguito del reclamo

dell’assicurato. In altri termini non è la decisione formale resa

dall’amministrazione che può fare l’oggetto di un diretto ricorso al Tribunale

cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la decisione che segue il reclamo

dell’assicurato. In concreto il ricorso presentato da RI 1 contro la decisione

1 aprile 2022 della Cassa è tempestivo.

2.2. Alla procedura non sono

applicabili le norme della Legge sulla parte generale del diritto delle

assicurazioni sociali (LPGA) per quanto impone l’art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal

secondo cui “le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla

parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) … non sono

applicabili ai seguenti settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli

articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente

all’articolo 66”.

nel merito

2.3. Oggetto del contendere è il

diritto dell’assicurato qui ricorrente di ottenere una revisione del suo

diritto alla RIPAM 2021 per una delle ragioni ritenute dall’art. 14 Reg.

LCAMal, e questo in base all’art. 29 Reg. LCAMal secondo cui ogni membro

dell’unità di riferimento può presentare un’istanza di revisione della

decisione o dell’importo di riduzione di premio al verificarsi di una delle

situazioni di cui all’art. 14. Più specificatamente occorre decidere se la

richiesta 24 novembre 2021 dell’assicurato costituisca una valida domanda di

riesame anche per l’anno 2021, siccome riferentesi al periodo corrente da

agosto 2021 sino a tutto il 2022, o meno (come ritenuto dalla Cassa) a fronte

delle indicazioni relative all’oggetto del reclamo formulato con il doc. 3

dall’assicurato.

2.4. Come ricordato in recenti

giudizi relativi alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle

cure medico sanitarie (si vedano le STCA 36.2021.14 del 19 aprile 2021 e

36.2021.8 del 22 marzo 2021 di cui si riportano – qui di seguito – i passaggi

rilevanti per la comprensione della materia) vale la pena di evocare, seppure

brevemente, alcuni capisaldi della materia che, con il 2012 prima, e nel 2015

poi, ha subito un’importante modifica rispetto ai precedenti paradigmi ad opera

del legislatore cantonale.

Il legislatore ha, infatti,

stabilito un sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato

degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale. La

precedente normativa aveva infatti mostrato talune lacune e, soprattutto, la

novella ha voluto ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale voluti

con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5

giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di

Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAMal, a pagina 7,

ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del

l’8 giugno 2010 a pagina 1, per maggiori dettagli si veda: Ranzanici, capitolo 14, p. 357 e ss.).

In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il Parlamento,

promulgando le norme, hanno previsto di rendere il sistema della RIPAM affine

ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile

cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per

approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da

scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento

poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui

l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed

alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.

LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.

Le norme più recenti tendono

a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla

realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa

capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle

loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli

effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della

reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di

base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce

la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.

Il Cantone gode, nella

concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio

margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici,

op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare

capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed è vincolato in particolare da quanto impone

l’art. 65 cpv. 1bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i

Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani

adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo d’informazione della

popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo

scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta, infatti, ai Cantoni

definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire

gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un

diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante

giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185,134 I 313 e 145 I 26 c. 3.2. e 3.3.) e

compete al Cantone non solo fissare le procedure ma decidere il modello da

applicare per pervenire alla riduzione dei premi.

Con le norme introdotte

nel 2012 uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire “una

maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in

modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in

funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di

eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i

cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente

alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio

medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del

sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che

dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc.

cit.). Importante è ancora rilevare che, nel suo Messaggio di accompagnamento

del disegno di legge, l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di

modificare in parte la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e

l’entità dell’aiuto sociale per certe fasce di assicurati.

2.5. Tra i criteri necessari per

determinare il diritto alla RIPAM vi è il reddito. Il parametro da porre alla

base del calcolo della RIPAM dell’UR (unità di riferimento) è il RDS (Reddito

disponibile fissato in maniera semplificata partendo dai dati fiscali) che si

stabilisce partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione

per l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di

Stato, aumentato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i valori

che la legge ammette in deduzione. L’amministrazione si basa quindi

integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente

accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del

calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario

all’amministrazione acquisire altre informazioni dall’assicurato medesimo o

tramite terzi (v. Ranzanici, op.

cit., capitolo 14.8. p. 387 e ss.).

Il

RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in

ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili sia per quel che

riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una

semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei

beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce

dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale

capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni

reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata

dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza

(1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia

alcuna).

Dai

lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima

ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo

determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS

(si veda Ranzanici, op. cit., n.

826, p. 433, capitolo 14.8.6). Come rammentato nelle STCA 36.2016.130-131 del

15 marzo 2017; 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011,

36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4

febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di

tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le

prime come: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni

tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è

vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. È possibile

scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa

contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve

innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto

concerne i contributi delle assicurazioni sociali".

L’amministrazione

prescinde (così come il Giudice) dai dati fiscali in casi eccezionali, che

ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio

2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007

all’art. 31 RegLCAMal). In tali costellazioni è eseguito un nuovo calcolo

autonomo indipendente dalla decisione di tassazione. Sia l’amministrazione sia

il Tribunale cantonale delle assicurazioni se non dati gli estremi del

regolamento (art. 14) debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata

dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.

Dall’importo del reddito

complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente

riconosciute dall’art. 31 LCAMal come evocato nelle decisioni di questo

Tribunale cantonale delle assicurazioni più sopra ricordate, aspetti che, alla

luce del tema oggetto della contestazione, non occorre approfondire in questa

sede.

2.6. Per il rilievo di questi

aspetti in questa sede occorre ribadire che la Cassa (ed il Giudice delle assicurazioni

sociali) prescinde dal rifarsi ai dati previsti nella tassazione di riferimento

quando gli stessi non siano attuali in seguito a eventi specificatamente

previsti dal regolamento di applicazione della LCAMal. In particolare in caso

di riduzione dei redditi o di cambiamento importante della composizione dell’UR

(come evocato nella STCA 36.2019.52 del 26 agosto 2019), quindi in situazione

di vedovanza rispettivamente divorzio, cessazione dell’attività lavorativa e

modifica del reddito. Non invece nell’ipotesi di un incremento delle spese

(STCA 36.2020.20 del 1° giugno 2020).

L’art. 14 RLCAMal prevede,

al suo capoverso 1, l’obbligo (per l’imposizione voluta dall’esecutivo

cantonale con l’espressione: “Il reddito di riferimento è determinato sulla

scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi”)

per l’amministrazione di procedere alla determinazione del diritto alla

riduzione dei premi senza far capo ai valori ritenuti nella tassazione, in caso

di

"

a) persone soggette

all’imposta alla fonte e persone soggette

all’obbligo d’assicurazione svizzero in forza

dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo di

emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate in Svizzera;

b) persone domiciliate che, al

momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le

quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;

c) persone sole conformemente

all’art. 11 capoverso 1 che hanno iniziato un’attività lucrativa dopo avere

terminato la prima formazione;

d) decesso del coniuge o del partner registrato;

e) divorzio o separazione per

sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione domestica registrata;

f) cessazione totale dell’attività

lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento, infortunio, malattia,

maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento professionale.”

Il regolamento (art. 14

cpv. 2) prevede poi altre ipotesi in cui, a richiesta dell’assicurato o

dell’UR, il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione

finanziaria e familiare più recente. Le ipotesi sono le seguenti:

"

2La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG

accerta, su richiesta, i dati necessari per il calcolo del reddito di riferimento

al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante in caso di:

a) cessazione parziale

dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g) del

capoverso 1;

b) diminuzione delle prestazioni,

in forma di rendite e indennità giornaliere delle assicurazioni sociali o

private, o delle pensioni alimentari, rispetto al relativo dato desunto dalla

tassazione fiscale determinante;

c) diminuzione del reddito da

lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori oltre a quelli

indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione

fiscale determinante;

d) diminuzione degli affitti

percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale

determinante;

e) diminuzione importante dei

valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale determinante, se l’utilizzo

della sostanza è comprovato e giustificato per necessità primarie proprie.”

La norma prevede

ulteriormente che:

"

(…)

3Nelle

evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito

della sostanza (immobiliare e mobiliare), i dati necessari sono desunti

dall’ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.

4I

dati necessari nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2 sono accertati

mediante uno specifico modulo ufficiale che è recapitato dalla Cassa cantonale

di compensazione AVS/AI/IPG.

5Per

le persone non residenti in Svizzera, assicurate obbligatoriamente in Svizzera

in ragione degli Accordi bilaterali CH/CE o della Convenzione istitutiva

dell’AELS, di cui alla lett. a) del capoverso 1, si richiamano le disposizioni

federali specifiche relative al calcolo del reddito determinante.”

In

particolare, dunque, nell’ipotesi della diminuzione del reddito conseguito

comunicato all’amministrazione la Cassa procede alla determinazione del diritto

alla riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali, verificando il

reddito da ultimo conseguito dai membri che compongono l’unità di riferimento.

Si

noti qui, per l’interesse specifico nel caso concreto, come l’esecutivo

cantonale abbia differenziato [art. 14 cpv. 1 lett. f) e cpv. 2 lett. a) Reg.

LCAMal] le situazioni di diminuzione del reddito, che permette all’assicurato

di domandare un accertamento del reddito al d fuori dei parametri fiscali e la

cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di eventi diversi

tra cui “la riqualificazione o perfezionamento professionale”.

2.7. Si osservi ancora come, in

base all’art. 30 cpv. 2 LCAMal, il Consiglio di Stato dispone di ampia

autonomia per determinare i casi nei quali la determinazione del diritto alla

riduzione del premio possa avvenire al di fuori dei parametri fiscali imposti.

Il testo della norma prevede infatti che: “Il regolamento stabilisce le

norme e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori, o

in assenza, dei dati relativi al periodo fiscale determinante” senza imporre

parametri o fissare altrimenti specifiche regole cui l’Esecutivo debba

attenersi. In merito la dottrina (Ranzanici,

op. cit., cap. 14.8.2.2. pag. 395 e ss. e 14.8.5, pag. 428 e ss.) rileva

come: “quando sia necessario procedere alla determinazione del reddito di

riferimento al di fuori della tassazione (per l’imposizione fatta dal diritto

federale all’art. 65 cpv. 3 1 frase LAMal e quindi per il sussistere di un caso

d’applicazione dell’art. 14 RLCAMal …), l’art. 30 cpv. 2 LCAMal prevede che

l’accertamento del reddito di riferimento avvenga secondo le norme fissate dal

regolamento. L’opzione lascia qualche dubbio quo alla conformità delle norme

regolamentari con il dettato del diritto federale” ricordando che, in

genere, i limiti dell’autonomia cantonale nel regolamentare la materia della

riduzione dei premi sono da ricercare nell’art. 49 cpv. 1 Cost. fed. le norme

cantonali non dovendo svuotare di portata e senso la volontà del legislatore

federale (in questo senso: DTF 136 I 220 e 138 I 435).

La dottrina citata (pag.

396) rammenta ancora come, con la modifica delle norme del 2012 e,

successivamente, del 2015, “il legislatore ticinese aveva l’occasione di regolamentare,

mediante una legge formale, i casi di accertamento del reddito determinante al

di fuori della tassazione applicabile in modo puntuale e completo, delegando

all’esecutivo la regolamentazione dei dettagli e delle specificità. Era infatti

auspicabile un miglioramento rispetto alle norme previgenti con cui la vLCAMal

(all’art. 31) fissava l’obbligo per l’amministrazione di accertare il reddito

in maniera autonoma in caso di assicurati tassati alla fonte, assoggettati

all’imposta cantonale solo per una parte dei loro redditi o della loro

sostanza, nelle ipotesi di reddito imponibile nullo od un reddito lordo

inferiore ai CHF 6’000.– od in altri casi particolari che venivano lasciati

alla determinazione dell’esecutivo mediante il regolamento” rilevando poi

come: “L’occasione offerta dalla novella legislativa non solo non è stata

colta ma il legislatore cantonale ha addirittura ridotto il suo sforzo

normativo. Con il 1° gennaio 2012 l’art. 30 cpv. 2 LCAMal, che regola la

materia, prevede solo che, in assenza di una tassazione applicabile, il reddito

di riferimento venga accertato secondo le norme e le modalità fissate nel

regolamento. Il legislatore ha delegato, all’esecutivo, “in bianco”, senza

porre alcun chiaro limite e senza determinare nella legge formale i punti di

ancoraggio cui le norme regolamentari debbono attenersi, l’intera materia che è

lasciata quindi alla competenza dell’esecutivo cantonale” (op. cit., loc.

cit.). La soluzione è stata definita poco soddisfacente.

2.8. Sempre la dottrina specifica

che il “legislatore federale, che ha concesso ai cantoni facoltà di emanare

un diritto autonomo in materia di RIPAM, ha voluto solo che i cantoni

vegliassero a che, nell’esame delle condizioni d’ottenimento della riduzione

del premio, venissero considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le

circostanze economiche e familiari più recenti (art. 65 cpv. 3 1 frase LAMal) e

in Ticino questo aspetto è stato delegato all’esecutivo senza fissazione di

parametro alcuno”. Come ricordato il legislatore cantonale ticinese ha

delegato al Consiglio di Stato la concretizzazione del diritto federale che

impone che all’assicurato sia possibile “ottenere che la sua situazione

economica e famigliare più recente venga considerata per valutare l’esistenza

di una condizione economica modesta” (Ranzanici,

op. cit. pag. 397 n. 754).

In sostanza, nell’ipotesi

di una mutazione o peggioramento della situazione personale o economica,

successivamente alla decisione di tassazione applicabile, le nuove condizioni

devono essere considerate per la determinazione del diritto alla RIPAM in base

alla volontà del legislatore federale.

2.9. Questa Corte si è occupata

degli aspetti qui d’interesse in pochi giudizi (STCA 36.2001.71 in re GS

pubblicata in RDAT 2002 II p. 91 e seg., si veda anche la dottrina citata, al

n. 755 pag. 399, in applicazione del previgente regolamento Reg. LCAMal del 13

novembre 2007, che ha preceduto il testo del 5 aprile 2011, applicato per un

solo anno cui ha fatto seguito quello del 29 maggio 2012, entrato in vigore il

1° gennaio 2013, vigente e STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012 tra i primi).

In una decisione recente

(STCA 36.2019.52 del 26 agosto 2019) questa Corte ha esaminato la richiesta di

una madre che, occupandosi economicamente del figlio, aveva cambiato attività

lucrativa modificando i suoi redditi, circostanza che la Cassa aveva ritenuto

senza formalismi. In quel giudizio (consid. 2.13.) era stato ritenuto quanto si

riporta qui di seguito:

" Come

ricorda la dottrina … che richiama la STCA 36.2012.33 del 3 settembre 2012 in

re M. al consid. 2.12.):

“ … il TCA ha ribadito che «l’accertamento

del reddito al di fuori della tassazione deve costituire una eccezione al

principio, deve essere motivata da ben precise ragioni, e ciò per evitare il

rischio che l’amministrazione sia confrontata con molteplici e differenziate

ipotesi per cui essere costretta a svincolarsi dalla tassazione di riferimento

per ogni minima variazione dei valori da ritenere»

evidenziando anche il rischio di un onere amministrativo eccessivo, ma ha anche

considerato, «per il doveroso rispetto dell’art. 65 cpv. 3 LAMal» che

anche altre ipotesi di riduzione del reddito oltre alla cessazione

dell’attività lucrativa dovessero essere ritenute, in particolare

l’interruzione (per cessazione volontaria) di una attività accessoria

indipendente (non prevista nel regolamento del 2011).”

La medesima dottrina ricorda che ciò:

“ che caratterizza le possibilità previste all’art. 14

cpv. 2 RLCAMal di chiedere l’accertamento del RD al di fuori della tassazione è

la contrazione delle entrate (se si eccettua la diminuzione della sostanza per

consumo proprio). Il Consiglio di Stato ha invece escluso i casi in cui

intervenga un aumento della spesa, in questo coerentemente con le norme in

vigore precedentemente (ossia il regolamento del 13 novembre 2007).”

Ricapitolando dunque, al di fuori di una precisa richiesta da

parte dell’assicurato membro della UR, di determinare il RD al di fuori della

tassazione applicabile (art. 14 cpv. 2 RegLCAMal), la Cassa può procedervi

d’ufficio solo se dati i presupposti del cpv. 1 (v. Ranzanici, op.cit., p. 429).”

Da quanto precede discende

che la Cassa non poteva, in quel caso ed in assenza di una specifica richiesta

dell’assicurata in tal senso (non presenti i presupposti dell’art. 14 cpv. 1

Reg LCAMal), procedere all’accertamento dei redditi dell’UR al di fuori della

tassazione applicabile e riferendosi al più recente reddito conseguito.

Ne consegue che, in presenza di

una contrazione dei redditi, ed in genere a fronte del realizzarsi delle

condizioni dell’art. 14 cpv. 2 Reg. LCAMal, la Cassa procede all’accertamento

del diritto alla RIPAM al di fuori dei parametri fiscali in presenza di una

esplicita (e sufficientemente precisa) richiesta dell’assicurato. La

costellazione è invece diversa quando siano realizzati gli estremi del cpv. 1

dell’art. 14 Reg. LCAMal.

Da evidenziare ancora

come, con STCA 36.2017.69 del 17 ottobre 2017 questa Corte, nella sua

composizione completa, abbia evidenziato come:

" Il tema

della revisione di una decisione dell’amministrazione resa in ambito della

riduzione dei premi è regolato nel Regolamento di applicazione della LCAMal

come ricorda correttamente la Cassa nel provvedimento impugnato. L’art. 29

RLCAMal prevede infatti che ogni membro dell’unità di riferimento può

presentare un’istanza di revisione della decisione o dell’importo di riduzione

di premio al verificarsi di una delle situazioni di cui all’art. 14 del

regolamento, per l’art. 30 RLCAMal l’istanza di revisione deve essere inoltrata

entro il termine di 3 mesi dal verificarsi di una delle situazioni di cui

all’art. 14.”

Successivamente a tale

giudizio le norme regolamentari sono state cambiate, il 10 aprile 2018, e

questo con effetto retroattivo all’inizio del 2018 (BU 2018 p. 134). Oggi la

norma prevede che ogni membro dell’unità di riferimento possa presentare

un’istanza di revisione della decisione al verificarsi di una delle situazioni

di cui all’art. 14. La decorrenza ha effetto, in caso di cambiamento della

situazione economica, dall’inizio del mese in cui è stato annunciato il

cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo avviene.

2.10. Nel caso concreto,

l’amministrazione ritiene che la richiesta di revisione del diritto al sussidio

dell’assicurato sia riferibile al 2022 ma non al 2021 siccome la stessa

richiama solo l’anno 2022. In effetti RI 1, e meglio in sua rappresentanza il

padre, ha chiesto, alla luce del soggiorno all’estero dal 6 agosto 2021 sino e

compreso tutto il 2022 a seguito della cessazione di recepire un reddito e a

fronte dell’inizio di una formazione, di riesaminare “la riduzione del

premio 2022”. Egli ha omesso di indicare, specificatamente nell’intestato o

nel corpo della sua domanda, anche la RIPAM per l’anno 2021. Il riferimento

all’anno 2021 è dato per l’inizio del cambiamento, ossia la decadenza del

recepimento di un reddito (“6 agosto 2021”).

La decisione della Cassa

non può essere confermata. Come esposto in precedenza lo scopo prefissato dal

legislatore federale è quello di attribuire il sussidio per fronteggiare il

pagamento del premio dell’assicurazione malattia obbligatoria a chi ne abbia

necessità e sia da ritenere di condizione economica modesta (in base alle norme

stabilite dal diritto cantonale). Deve essere considerata la situazione

economica (e personale) più prossima a quella del momento per cui il sussidio è

versato. Rifiutare la revisione della decisione relativa alla RIPAM 2021, come

ha fatto la Cassa, a fronte dell’annuncio da parte di RI 1 della sua partenza

dalla Svizzera da agosto 2021 per studio, e quindi la cessazione di ogni

attività economica e il cambiamento radicale della situazione (“dal 1°

agosto 2021 non percepisco più alcun reddito in quanto sono senza attività

lucrativa dato che mi sono trasferito … per motivi di studio”), ritenendo

che la domanda di riesame del diritto al sussidio sarebbe relativa al solo 2022

e non comprenda invece anche il 2021, costituisce un formalismo eccessivo.

RI 1 ha annunciato un

cambiamento radicale dal punto di vista economico con effetto da agosto 2021,

lo ha fatto ancora nel 2021 (a novembre). Rifiutare la revisione della decisione

13 novembre 2020 per la mancanza dell’indicazione dell’anno 2021 nella

richiesta, rispettivamente la specifica della RIPAM 2021, costituisce un

diniego di giustizia inammissibile.

Il formalismo eccessivo è

una forma particolare di diniego di giustizia; esso è ravvisabile nell'ipotesi

in cui per una determinata procedura sono predisposte delle regole rigorose,

senza che simile rigore sia materialmente giustificato. La giurisprudenza ha

certo sempre affermato che le regole di procedura sono necessarie, in

particolare nell'istituzione delle vie di diritto, ai fini di assicurare un

decorso della procedura conformemente al principio della parità di trattamento,

nonché per garantire l'applicazione del diritto materiale. Tutte le esigenze

formali non sono quindi in contrasto con l'art. 29 cpv. 1 Cost.: vi è

formalismo eccessivo solo qualora la rigorosa applicazione delle regole di

procedura non sia giustificata da nessun interesse degno di essere tutelato,

diventa un fine a sé stante e impedisce o complica in modo insostenibile la

realizzazione del diritto materiale (H 270/03 del 28 giugno 2004, DTF 128 II

142 consid. 2a, 127 I 34 consid. 2a/bb; cfr., riguardo al previgente art. 4

cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125

Fatti

I 170 consid. 3a, 118 V 315 consid. 4 e sentenza ivi citata). L'eccesso di

formalismo può risiedere sia nella regola di comportamento imposta dal diritto

sia nella sanzione che implica la sua violazione (DTF 140 I 10 c. 2.4.2., STF

6B_901/2016). Si annoti che, in linea di principio, il solo fatto di applicare

rigorosamente disposizioni formali non costituisce un formalismo eccessivo (DTF

142 IV 299 consid. 1.3.3 con riferimenti). Ciò è il caso in particolare nella

sanzione relativa al non rispetto di termini di procedura: un'applicazione

severa della normativa relativa ai termini è giustificata per ragioni di parità

di trattamento e dall'interesse pubblico alla legalità, a una buona

amministrazione della giustizia e alla sicurezza del diritto (STF 8C_307/2021

del 25 agosto 2021, DTF 142 V 152 consid. 4.2; sentenze 4A_207/2019 del 17

agosto 2020 consid. 4.3, non pubblicato in DTF 146 III 413, 8C_693/2017 del 9

ottobre 2018 consid. 6.2).

2.11. Ebbene in concreto alcuna

norma del regolamento d’applicazione della LCAMal impone che l’assicurato debba

intestare la sua istanza indicando precisamente l’anno di RIPAM di cui chiede

la revisione. Le norme riportate impongono unicamente (non più nei tre mesi

successivi alla modifica adempiente una delle ipotesi dell’art. 14 Reg. LCAMal)

di postulare la revisione e di indicare le ragioni della richiesta (con la

conseguenza che l’effetto della revisione sarà dato “dall’inizio del mese in

cui è stato annunciato il cambiamento” ma al più presto “dal mese in cui

questo avviene”). Una notifica del cambiamento delle condizioni è

sufficiente. Imporre altro andrebbe oltre al dettato delle norme citate e non

ha nessuna portata pratica.

In concreto l’istanza formulata

dall’assicurato specifica il periodo d’interesse delle modifiche del reddito,

specifica cioè a partire da quando (e presumibilmente sino a quando) la

sostanziale modifica adempiente i presupposti dell’art. 14 cpv. 1 Reg. LCAMal

avrà luogo. Non v’è bisogno d’altro e l’assicurato non doveva intestare la sua

richiesta con un riferimento specifico alla RIPAM 2021.

Quand’anche si volesse

Considerandi

ammettere che, in concreto, il papà del ricorrente (agente per il figlio) abbia

erroneamente significato di chiedere la revisione per il solo 2022, era compito

dell’amministrazione – in applicazione analogetica dei principi dedotti dall’art.

27.

cpv. 2 LPGA – di segnalare l’incongruenza invitando l’assicurato a volersi

determinare in merito potendo vantare un diritto.

L’art. 27 cpv. 2 LPGA non trova

applicazione diretta nel caso sottoposto a giudizio (v. punto 2.2.), non di

meno il principio che esso esprime ha una valenza generale e deve trovare

applicazione in situazioni come quella posta a giudizio. La norma prevede un

diritto individuale ad essere consigliati dall’assicuratore sociale competente,

e ciò al fine di permettere all’assicurato di fare valere i suoi diritti in

conformità alle disposizioni legali, conformandosi agli obblighi di legge (Guy Longchamp in Commentaire Romand

LPGA, ad art. 27 n.18). Il consiglio che l’assicuratore (o l’organo esecutivo

interessato) è chiamato a fornire ha attinenza ai diritti e obblighi

dell’assicurato, riferiti a un caso particolare.

In concreto alla Cassa non

poteva sfuggire che la domanda del ricorrente, ancorché richiamante l’anno

2022, indicava la cessazione del conseguimento del reddito a partire

dall’agosto 2021. La Cassa avrebbe dovuto interpellare l’assicurato

segnalandogli, semmai, l’incongruenza o l’incompletezza da essa rilevata, e

chiedendo di volersi esprimere su tale aspetto, puntualizzando i termini della

sua istanza. Ciò non è avvenuto.

2.12

Nel caso concreto l’istanza di

revisione della decisione 13 novembre 2020 in materia di RIPAM 2021, formulata

il 24 novembre 2021 e specificante adeguatamente la causale e la data di (inizio

e presumibile fine della) modifica delle condizioni economiche dell’assicurato

postulante, deve essere ritenuta tempestiva. La decisione emanata su reclamo il

1° aprile 2022 deve conseguentemente essere annullata e gli atti rinviati alla

Cassa per un nuovo giudizio in merito all’istanza del signor RI 1, i cui

effetti (come rammenta l’art. 30 Reg. LCAMal riportato) avranno inizio dall’inizio

del mese in cui è stato annunciato il cambiamento, ossia con effetto al 1°

novembre 2021 e ciò, con riferimento alla RIPAM 2021, per i mesi di novembre e

dicembre 2021, non invece per il periodo da agosto a ottobre.

2.13

Alla luce di quanto precede il

ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata, gli atti rinviati alla

Cassa per un nuovo giudizio nel senso delle considerazioni esposte. Non sono

attribuite ripetibili in assenza di un patrocinio e le spese permangono a

carico dello Stato a norma dell’art. 29 cpv. 1 Lptca.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso 8 aprile 2022

formulato da RI 1, __________, contro la decisione emanata su reclamo dalla Cassa

cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, Bellinzona, è accolto,

di conseguenza:

1.1. La

decisione emessa su reclamo il 1° aprile 2022 impugnata è annullata.

1.2. Gli

atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle

prestazioni, affinché stabilisca il diritto alla riduzione dei premi in favore

del ricorrente per l’anno 2021 sulla scorta dei nuovi parametri segnalati

dall’assicurato.

2. Non si prelevano tasse e

spese e non si attribuiscono ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la

busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti