36.2022.21
RIPAM 2021 e 2022. Modifica delle condizioni economiche. Cessazione attività. Ripresa degli studi. Domanda di riesame del diritto alla RIPAM riferita al 2022 ma indicante la modifica dal 2021. Art. 14 cpv. 1 RLCAMal. Ricorso accolto
13 giugno 2022Italiano30 min
I 170 consid. 3a, 118 V 315 consid. 4 e sentenza ivi citata). L'eccesso di
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2022.21
IR/sc
Lugano
13 giugno 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso dell’8 aprile 2022 formulato da
RI 1
contro
la decisione su reclamo del 1° aprile 2022 emanata dalla
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di riduzione dei premi dell’assicurazione
sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato l’__________ 1991,
domiciliato a __________, assicurato LAMal presso __________, ha chiesto la
riduzione del premio dell’assicurazione contro le malattie (RIPAM) per l’anno
2021 (doc. 1) mediante formulario pervenuto alla Cassa cantonale di
compensazione il 19 giugno 2020. La domanda è stata accolta il 13 novembre 2020
ed all’assicurato è stata riconosciuta una riduzione del premio di CHF 1'168,80
(doc. 2).
1.2. Mediante scritto raccomandato
datato 24 novembre 2021, pervenuto il giorno successivo alla Cassa, RI 1 ha
comunicato (doc. 3) all’amministrazione (intestando il suo scritto: Reclamo
decisione riduzione premio LAMAL 2022) che, a partire dal 1° agosto 2021 “non
percepisco più alcun reddito in quanto sono senza attività lucrativa”
siccome all’estero per motivi di studio (__________). In tale reclamo egli
chiede di rivedere il calcolo della RIPAM 2022. In un messaggio di posta
elettronica dell’11 gennaio 2022 (doc. 4) l’assicurato ha chiesto
all’amministrazione di interpretare la sua lettera (doc. 3) quale richieste di
riesame del sussidio per il periodo dal 1° agosto 2021 sino alla fine del
medesimo anno (per la perdita del reddito).
1.3. L’istanza di revisione della
decisione RIPAM 2021 è stata considerata tardiva dalla Cassa (si vedano in
merito gli scambi di posta elettronica doc. 5), e l’amministrazione ha emesso
una decisione formale in merito il 23 febbraio 2022. D’avviso
dell’amministrazione l’esplicita richiesta, riferita all’anno 2021, di
riesaminare la decisione, in applicazione dell’art. 14 Reg LCAMal, sarebbe
stata inoltrata solo l’11 gennaio 2022 fuori tempo utile (doc. 6).
L’assicurato, fondandosi
sul tenore del suo scritto 24 novembre 2021 (doc. 3), in cui segnala il venir
meno di entrate (e quindi il netto peggioramento delle sue condizioni economiche)
per l’assenza di reddito e per la ripresa di una formazione scolastica
superiore, ritiene che la Cassa dovesse provvedere al riesame del suo diritto
non solo per il 2022 ma anche per il 2021 (anno di mutamento delle sue
condizioni economiche). Egli postula quindi un maggiore sussidio per il periodo
da agosto a dicembre 2021 rispetto a quello riconosciutogli
dall’amministrazione con la decisione del 13 novembre 2020 (doc. 7).
Con decisione del 1°
aprile 202, emessa su reclamo, la Cassa ha confermato il suo provvedimento,
negando il diritto al ricorrente per tardività della richiesta potendo
considerare solo la domanda dell’11 gennaio 2022 quale prima valida richiesta,
purtroppo tardiva, di revisione della decisione del 13 novembre 2020 relativa
alla RIPAM 2021 (doc. 8).
1.4. Con atto dell’8 aprile 2022
(doc. I) RI 1 ricorre contro detto provvedimento insistendo sul suo buon
diritto facendo leva sul doc. 3 (lettera 24 novembre 2021) e sulla tempestività
della richiesta. La Cassa, invitata a prendere posizione in merito al ricorso
(doc. II dell’11 aprile 2022), ne propone la reiezione per i motivi contenuti
nella decisione impugnata.
L’amministrazione ribadisce
infatti che: “sulla base di quanto indicato dal ricorrente nel reclamo del
24 novembre 2021… risulta una richiesta esplicita di <rivedere il calcolo per la riduzione
di premio LAMal 2022 sulla base delle nuove informazioni fornite>
Alla Cassa non risultano elementi affinché potesse presumere che con il
medesimo scritto il ricorrente intendeva richiedere anche la revisione della
RIPAM per l’anno 2021 … richiesta … pervenuta unicamente via email in data 11
gennaio 2022” (doc. III).
Al ricorrente è stata
concessa la possibilità di ulteriormente esprimersi e di chiedere
l’acquisizione di specifiche prove (doc. IV del 10 maggio 2022).
RI 1, con scritto del 17
maggio 2022 (doc. V), ha ribadito la sua richiesta, ha rilevato come la sua domanda
di modificare il suo diritto alla RIPAM fosse chiaramente inteso riferito al
periodo corrente dall’agosto 2021 a dicembre 2022. Egli contesta di conseguenza
la risposta della Cassa che ritiene formalistica.
L’atto è stato trasmesso
all’amministrazione il 23 maggio 2022 (doc. VI), con un termine scadente il 30
maggio 2022 per eventuali osservazioni, decorso infruttuoso.
in diritto
in ordine
2.1 A norma dell’art. 76 cpv. 1 e
2 della Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal qui di seguito),
contro le decisioni dell’amministrazione emanate in applicazione della medesima
legge è possibile il reclamo all’organo che ha pronunciato il provvedimento,
ciò nel termine di 30 giorni dalla notificazione. Nel medesimo termine sono
impugnabili al Tribunale cantonale delle assicurazioni le decisioni emanate su
reclamo da parte dell’autorità amministrativa preposta. Il Tribunale cantonale
delle assicurazioni è quindi competente a esaminare i ricorsi in materia di
riduzione dei premi dell’assicurazione contro le malattie (materia di
competenza cantonale siccome retrocessa dal legislatore federale, come rammenta
la dottrina; sul tema della riduzione dei premi si veda: Ivano Ranzanici, La riduzione dei premi
dell’assicurazione malattia; tesi pubblicata nella collana AISUF [n. 364],
edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2016). Affinché il ricorso sia ricevibile la
decisione deve essere resa dall’amministrazione interessata (la Cassa cantonale
di compensazione AVS AI IPG Ufficio delle prestazioni) a seguito del reclamo
dell’assicurato. In altri termini non è la decisione formale resa
dall’amministrazione che può fare l’oggetto di un diretto ricorso al Tribunale
cantonale delle assicurazioni, ma unicamente la decisione che segue il reclamo
dell’assicurato. In concreto il ricorso presentato da RI 1 contro la decisione
1 aprile 2022 della Cassa è tempestivo.
2.2. Alla procedura non sono
applicabili le norme della Legge sulla parte generale del diritto delle
assicurazioni sociali (LPGA) per quanto impone l’art. 1 cpv. 2 lett. c LAMal
secondo cui “le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla
parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) … non sono
applicabili ai seguenti settori: c) riduzioni di premi accordate ai sensi degli
articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente
all’articolo 66”.
nel merito
2.3. Oggetto del contendere è il
diritto dell’assicurato qui ricorrente di ottenere una revisione del suo
diritto alla RIPAM 2021 per una delle ragioni ritenute dall’art. 14 Reg.
LCAMal, e questo in base all’art. 29 Reg. LCAMal secondo cui ogni membro
dell’unità di riferimento può presentare un’istanza di revisione della
decisione o dell’importo di riduzione di premio al verificarsi di una delle
situazioni di cui all’art. 14. Più specificatamente occorre decidere se la
richiesta 24 novembre 2021 dell’assicurato costituisca una valida domanda di
riesame anche per l’anno 2021, siccome riferentesi al periodo corrente da
agosto 2021 sino a tutto il 2022, o meno (come ritenuto dalla Cassa) a fronte
delle indicazioni relative all’oggetto del reclamo formulato con il doc. 3
dall’assicurato.
2.4. Come ricordato in recenti
giudizi relativi alla riduzione dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle
cure medico sanitarie (si vedano le STCA 36.2021.14 del 19 aprile 2021 e
36.2021.8 del 22 marzo 2021 di cui si riportano – qui di seguito – i passaggi
rilevanti per la comprensione della materia) vale la pena di evocare, seppure
brevemente, alcuni capisaldi della materia che, con il 2012 prima, e nel 2015
poi, ha subito un’importante modifica rispetto ai precedenti paradigmi ad opera
del legislatore cantonale.
Il legislatore ha, infatti,
stabilito un sistema di attribuzione dei sussidi, conformemente al dettato
degli art. 65 e seg. LAMal, al fine di rendere più efficace l’aiuto sociale. La
precedente normativa aveva infatti mostrato talune lacune e, soprattutto, la
novella ha voluto ottemperare gli obiettivi di politica sociale cantonale voluti
con l’adozione della Legge sull’armonizzazione delle prestazioni sociali del 5
giugno 2000 (in questo senso il Messaggio 15 settembre 2009 del Consiglio di
Stato accompagnante il disegno di legge di modifica della LCAMal, a pagina 7,
ed il relativo Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze del
l’8 giugno 2010 a pagina 1, per maggiori dettagli si veda: Ranzanici, capitolo 14, p. 357 e ss.).
In particolare il Consiglio di Stato, con il disegno di legge, e il Parlamento,
promulgando le norme, hanno previsto di rendere il sistema della RIPAM affine
ai criteri scelti dalla Laps e quindi distanziarsi dal reddito imponibile
cantonale quale base per la determinazione del diritto al sussidio per
approdare al criterio del reddito disponibile, maggiormente indipendente da
scelte di politica fiscale. D’altro canto l’esecutivo prima ed il Parlamento
poi hanno voluto maggiormente considerare il contesto famigliare in cui
l’assicurato vive passando da una valutazione riferita alle persone sole ed
alle famiglie (definite in maniera restrittiva, si veda in merito l’art. 25 v.
LCAMal) all’unità di riferimento definita nel nuovo art. 26 LCAMal.
Le norme più recenti tendono
a conseguire una migliore aderenza del sistema di concessione delle RIPAM alla
realtà sociale e vogliono, come detto, considerare maggiormente la diversa
capacità, in specie delle famiglie, di finanziare i premi in funzione delle
loro dimensioni. Il nuovo sistema adottato non tende però solo ad evitare “gli
effetti indesiderati” del precedente ma anche a “tenere conto della
reale situazione dell’offerta assicurativa … nell’ambito dell’assicurazione di
base … con l’introduzione del premio medio di riferimento” che sostituisce
la nozione di media cantonale ponderata precedentemente ritenuta.
Il Cantone gode, nella
concretizzazione di quanto in materia di RIPAM prevede la LAMal, di ampio
margine di valutazione ed apprezzamento (Ranzanici,
op. cit., capitoli 6.1.2.4. [p. 156] e 8 [p. 195 e ss.], in particolare
capitolo 8.4.5. [p. 207 e ss.]) ed è vincolato in particolare da quanto impone
l’art. 65 cpv. 1bis LAMal secondo cui, per i redditi medi e bassi, i
Cantoni riducono di almeno il 50 per cento i premi dei minorenni e dei giovani
adulti in periodo di formazione (oltre all’obbligo d’informazione della
popolazione in merito al diritto di ottenere la riduzione dei premi e lo
scambio di dati tra Cantoni ed assicuratori). Spetta, infatti, ai Cantoni
definire quali siano i potenziali beneficiari della RIPAM, e quindi definire
gli assicurati di condizione economica modesta. Il diritto cantonale è un
diritto autonomo come rammenta il Tribunale Federale nella sua costante
giurisprudenza (DTF 122 I 343, 125 V 185,134 I 313 e 145 I 26 c. 3.2. e 3.3.) e
compete al Cantone non solo fissare le procedure ma decidere il modello da
applicare per pervenire alla riduzione dei premi.
Con le norme introdotte
nel 2012 uno degli intenti del legislatore è stato quello di conseguire “una
maggiore equità orizzontale nell’accesso al sistema di riduzione dei premi, in
modo da rispecchiare maggiormente la capacità diversa delle famiglie, in
funzione della loro dimensione, di finanziare i premi”, nonché quello di
eliminare gli effetti indesiderati presenti nel previgente sistema (i
cosiddetti effetti soglia) e da ultimo quello di “avvicinarsi maggiormente
alla reale situazione dell’offerta assicurativa … con l’introduzione del premio
medio di riferimento … (con) … miglioramento anche nella trasparenza del
sistema cantonale … che evidenzierà meglio la differenza fra il premio che
dovrebbe pagare l’assicurato e il premio realmente pagato” (Rapporto, loc.
cit.). Importante è ancora rilevare che, nel suo Messaggio di accompagnamento
del disegno di legge, l’esecutivo cantonale ha posto l’accento sulla volontà di
modificare in parte la cerchia dei beneficiari potenziali della RIPAM e
l’entità dell’aiuto sociale per certe fasce di assicurati.
2.5. Tra i criteri necessari per
determinare il diritto alla RIPAM vi è il reddito. Il parametro da porre alla
base del calcolo della RIPAM dell’UR (unità di riferimento) è il RDS (Reddito
disponibile fissato in maniera semplificata partendo dai dati fiscali) che si
stabilisce partendo dal reddito lordo riportato dalla decisione di tassazione
per l’imposta cantonale del periodo di tassazione determinato dal Consiglio di
Stato, aumentato della quota parte della sostanza computabile, dedotti i valori
che la legge ammette in deduzione. L’amministrazione si basa quindi
integralmente sui dati fiscali (da qui l’espressa base legale che consente
accessibilità alla Cassa ai dati fiscali necessari all’elaborazione del
calcolo, art. 25 LCAMal) e ciò senza che sia, di principio, necessario
all’amministrazione acquisire altre informazioni dall’assicurato medesimo o
tramite terzi (v. Ranzanici, op.
cit., capitolo 14.8. p. 387 e ss.).
Il
RDS è stato fissato considerando i concetti cardine del reddito disponibile in
ambito Laps (sia per quanto attiene i redditi computabili sia per quel che
riguarda le spese ammesse in deduzione) partendo però dai dati fiscali per una
semplificazione nelle operazioni amministrative alla luce del numero dei
beneficiari della RIPAM. Nella volontà del legislatore il RDS costituisce
dunque un “reddito disponibile di tipo operativo che precisa la reale
capacità economica degli assicurati”, ed è costituito dalla somma di ogni
reddito, indipendentemente dalla sua fonte, ritenuto nella tassazione fissata
dall’esecutivo cantonale annualmente, cui va aggiunta una quota della sostanza
(1/15 della sostanza netta secondo la LT, senza imputazione di franchigia
alcuna).
Dai
lavori preparatori discende che il Giudice delle assicurazioni sociali (e prima
ancora l’amministrazione) farà capo alla decisione di tassazione del periodo
determinato dal Consiglio di Stato (art. 30 cpv. 1 LCAMal) per fissare il RDS
(si veda Ranzanici, op. cit., n.
826, p. 433, capitolo 14.8.6). Come rammentato nelle STCA 36.2016.130-131 del
15 marzo 2017; 36.2015.78 del 2 febbraio 2015; 36.2011.31 del 9 settembre 2011,
36.2011.32 del 14 luglio 2011, 36.2011.19 del 16 giugno 2011, 36.2008.163 del 4
febbraio 2009; 36.2008.94 del 10 settembre 2008, fra le ultime in ordine di
tempo e STCA 36.1999.28 del 2 giugno 1999 e 36.2003.91 del 29 marzo 2004 fra le
prime come: "per costante giurisprudenza di codesto TCA, ogni
tassazione fiscale è presunta conforme alla realtà. L'amministrazione è
vincolata dalle comunicazioni delle autorità di tassazione. È possibile
scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in giudicato solo se la stessa
contiene errori manifesti e debitamente comprovati. … l'assicurato deve
innanzitutto difendere i suoi diritti nel procedimento fiscale anche per quanto
concerne i contributi delle assicurazioni sociali".
L’amministrazione
prescinde (così come il Giudice) dai dati fiscali in casi eccezionali, che
ancora le norme del regolamento riservano (art. 14 RegLCAMal del 29 maggio
2012, in maniera più estesa nel previgente regolamento del 13 novembre 2007
all’art. 31 RegLCAMal). In tali costellazioni è eseguito un nuovo calcolo
autonomo indipendente dalla decisione di tassazione. Sia l’amministrazione sia
il Tribunale cantonale delle assicurazioni se non dati gli estremi del
regolamento (art. 14) debbono attenersi alla decisione di tassazione fissata
dal Consiglio di Stato ed ai valori in questa contenuti.
Dall’importo del reddito
complessivo lordo vanno dedotte, esclusivamente, le spese specificatamente
riconosciute dall’art. 31 LCAMal come evocato nelle decisioni di questo
Tribunale cantonale delle assicurazioni più sopra ricordate, aspetti che, alla
luce del tema oggetto della contestazione, non occorre approfondire in questa
sede.
2.6. Per il rilievo di questi
aspetti in questa sede occorre ribadire che la Cassa (ed il Giudice delle assicurazioni
sociali) prescinde dal rifarsi ai dati previsti nella tassazione di riferimento
quando gli stessi non siano attuali in seguito a eventi specificatamente
previsti dal regolamento di applicazione della LCAMal. In particolare in caso
di riduzione dei redditi o di cambiamento importante della composizione dell’UR
(come evocato nella STCA 36.2019.52 del 26 agosto 2019), quindi in situazione
di vedovanza rispettivamente divorzio, cessazione dell’attività lavorativa e
modifica del reddito. Non invece nell’ipotesi di un incremento delle spese
(STCA 36.2020.20 del 1° giugno 2020).
L’art. 14 RLCAMal prevede,
al suo capoverso 1, l’obbligo (per l’imposizione voluta dall’esecutivo
cantonale con l’espressione: “Il reddito di riferimento è determinato sulla
scorta della situazione finanziaria e familiare più recente nei seguenti casi”)
per l’amministrazione di procedere alla determinazione del diritto alla
riduzione dei premi senza far capo ai valori ritenuti nella tassazione, in caso
di
"
a) persone soggette
all’imposta alla fonte e persone soggette
all’obbligo d’assicurazione svizzero in forza
dell’Accordo CH/CE sulla libera circolazione delle persone o dell’Accordo di
emendamento della Convenzione istitutiva dell’AELS, non tassate in Svizzera;
b) persone domiciliate che, al
momento dell’istanza, non dispongono di alcuna tassazione fiscale e per le
quali non sarà emessa una tassazione relativa al periodo fiscale determinante;
c) persone sole conformemente
all’art. 11 capoverso 1 che hanno iniziato un’attività lucrativa dopo avere
terminato la prima formazione;
d) decesso del coniuge o del partner registrato;
e) divorzio o separazione per
sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell’unione domestica registrata;
f) cessazione totale dell’attività
lucrativa a seguito di disoccupazione, pensionamento, infortunio, malattia,
maternità o paternità, riqualificazione o perfezionamento professionale.”
Il regolamento (art. 14
cpv. 2) prevede poi altre ipotesi in cui, a richiesta dell’assicurato o
dell’UR, il reddito di riferimento è determinato sulla scorta della situazione
finanziaria e familiare più recente. Le ipotesi sono le seguenti:
"
2La Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG
accerta, su richiesta, i dati necessari per il calcolo del reddito di riferimento
al di fuori o in assenza della tassazione fiscale determinante in caso di:
a) cessazione parziale
dell’attività lucrativa nelle situazioni di cui alle lett. e), f) e g) del
capoverso 1;
b) diminuzione delle prestazioni,
in forma di rendite e indennità giornaliere delle assicurazioni sociali o
private, o delle pensioni alimentari, rispetto al relativo dato desunto dalla
tassazione fiscale determinante;
c) diminuzione del reddito da
lavoro (da attività dipendente o indipendente) per altri fattori oltre a quelli
indicati alla lett. a), rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione
fiscale determinante;
d) diminuzione degli affitti
percepiti, rispetto al relativo dato desunto dalla tassazione fiscale
determinante;
e) diminuzione importante dei
valori di sostanza desunti dalla tassazione fiscale determinante, se l’utilizzo
della sostanza è comprovato e giustificato per necessità primarie proprie.”
La norma prevede
ulteriormente che:
"
(…)
3Nelle
evenienze di cui ai capoversi 1 e 2, in caso di esistenza di sostanza e reddito
della sostanza (immobiliare e mobiliare), i dati necessari sono desunti
dall’ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato al momento dell’istanza.
4I
dati necessari nelle evenienze di cui ai capoversi 1 e 2 sono accertati
mediante uno specifico modulo ufficiale che è recapitato dalla Cassa cantonale
di compensazione AVS/AI/IPG.
5Per
le persone non residenti in Svizzera, assicurate obbligatoriamente in Svizzera
in ragione degli Accordi bilaterali CH/CE o della Convenzione istitutiva
dell’AELS, di cui alla lett. a) del capoverso 1, si richiamano le disposizioni
federali specifiche relative al calcolo del reddito determinante.”
In
particolare, dunque, nell’ipotesi della diminuzione del reddito conseguito
comunicato all’amministrazione la Cassa procede alla determinazione del diritto
alla riduzione del premio al di fuori dei parametri fiscali, verificando il
reddito da ultimo conseguito dai membri che compongono l’unità di riferimento.
Si
noti qui, per l’interesse specifico nel caso concreto, come l’esecutivo
cantonale abbia differenziato [art. 14 cpv. 1 lett. f) e cpv. 2 lett. a) Reg.
LCAMal] le situazioni di diminuzione del reddito, che permette all’assicurato
di domandare un accertamento del reddito al d fuori dei parametri fiscali e la
cessazione totale dell’attività lucrativa a seguito di eventi diversi
tra cui “la riqualificazione o perfezionamento professionale”.
2.7. Si osservi ancora come, in
base all’art. 30 cpv. 2 LCAMal, il Consiglio di Stato dispone di ampia
autonomia per determinare i casi nei quali la determinazione del diritto alla
riduzione del premio possa avvenire al di fuori dei parametri fiscali imposti.
Il testo della norma prevede infatti che: “Il regolamento stabilisce le
norme e le modalità di accertamento del reddito di riferimento al di fuori, o
in assenza, dei dati relativi al periodo fiscale determinante” senza imporre
parametri o fissare altrimenti specifiche regole cui l’Esecutivo debba
attenersi. In merito la dottrina (Ranzanici,
op. cit., cap. 14.8.2.2. pag. 395 e ss. e 14.8.5, pag. 428 e ss.) rileva
come: “quando sia necessario procedere alla determinazione del reddito di
riferimento al di fuori della tassazione (per l’imposizione fatta dal diritto
federale all’art. 65 cpv. 3 1 frase LAMal e quindi per il sussistere di un caso
d’applicazione dell’art. 14 RLCAMal …), l’art. 30 cpv. 2 LCAMal prevede che
l’accertamento del reddito di riferimento avvenga secondo le norme fissate dal
regolamento. L’opzione lascia qualche dubbio quo alla conformità delle norme
regolamentari con il dettato del diritto federale” ricordando che, in
genere, i limiti dell’autonomia cantonale nel regolamentare la materia della
riduzione dei premi sono da ricercare nell’art. 49 cpv. 1 Cost. fed. le norme
cantonali non dovendo svuotare di portata e senso la volontà del legislatore
federale (in questo senso: DTF 136 I 220 e 138 I 435).
La dottrina citata (pag.
396) rammenta ancora come, con la modifica delle norme del 2012 e,
successivamente, del 2015, “il legislatore ticinese aveva l’occasione di regolamentare,
mediante una legge formale, i casi di accertamento del reddito determinante al
di fuori della tassazione applicabile in modo puntuale e completo, delegando
all’esecutivo la regolamentazione dei dettagli e delle specificità. Era infatti
auspicabile un miglioramento rispetto alle norme previgenti con cui la vLCAMal
(all’art. 31) fissava l’obbligo per l’amministrazione di accertare il reddito
in maniera autonoma in caso di assicurati tassati alla fonte, assoggettati
all’imposta cantonale solo per una parte dei loro redditi o della loro
sostanza, nelle ipotesi di reddito imponibile nullo od un reddito lordo
inferiore ai CHF 6’000.– od in altri casi particolari che venivano lasciati
alla determinazione dell’esecutivo mediante il regolamento” rilevando poi
come: “L’occasione offerta dalla novella legislativa non solo non è stata
colta ma il legislatore cantonale ha addirittura ridotto il suo sforzo
normativo. Con il 1° gennaio 2012 l’art. 30 cpv. 2 LCAMal, che regola la
materia, prevede solo che, in assenza di una tassazione applicabile, il reddito
di riferimento venga accertato secondo le norme e le modalità fissate nel
regolamento. Il legislatore ha delegato, all’esecutivo, “in bianco”, senza
porre alcun chiaro limite e senza determinare nella legge formale i punti di
ancoraggio cui le norme regolamentari debbono attenersi, l’intera materia che è
lasciata quindi alla competenza dell’esecutivo cantonale” (op. cit., loc.
cit.). La soluzione è stata definita poco soddisfacente.
2.8. Sempre la dottrina specifica
che il “legislatore federale, che ha concesso ai cantoni facoltà di emanare
un diritto autonomo in materia di RIPAM, ha voluto solo che i cantoni
vegliassero a che, nell’esame delle condizioni d’ottenimento della riduzione
del premio, venissero considerate, su richiesta particolare dell’assicurato, le
circostanze economiche e familiari più recenti (art. 65 cpv. 3 1 frase LAMal) e
in Ticino questo aspetto è stato delegato all’esecutivo senza fissazione di
parametro alcuno”. Come ricordato il legislatore cantonale ticinese ha
delegato al Consiglio di Stato la concretizzazione del diritto federale che
impone che all’assicurato sia possibile “ottenere che la sua situazione
economica e famigliare più recente venga considerata per valutare l’esistenza
di una condizione economica modesta” (Ranzanici,
op. cit. pag. 397 n. 754).
In sostanza, nell’ipotesi
di una mutazione o peggioramento della situazione personale o economica,
successivamente alla decisione di tassazione applicabile, le nuove condizioni
devono essere considerate per la determinazione del diritto alla RIPAM in base
alla volontà del legislatore federale.
2.9. Questa Corte si è occupata
degli aspetti qui d’interesse in pochi giudizi (STCA 36.2001.71 in re GS
pubblicata in RDAT 2002 II p. 91 e seg., si veda anche la dottrina citata, al
n. 755 pag. 399, in applicazione del previgente regolamento Reg. LCAMal del 13
novembre 2007, che ha preceduto il testo del 5 aprile 2011, applicato per un
solo anno cui ha fatto seguito quello del 29 maggio 2012, entrato in vigore il
1° gennaio 2013, vigente e STCA 36.2012.33 del 4 settembre 2012 tra i primi).
In una decisione recente
(STCA 36.2019.52 del 26 agosto 2019) questa Corte ha esaminato la richiesta di
una madre che, occupandosi economicamente del figlio, aveva cambiato attività
lucrativa modificando i suoi redditi, circostanza che la Cassa aveva ritenuto
senza formalismi. In quel giudizio (consid. 2.13.) era stato ritenuto quanto si
riporta qui di seguito:
" Come
ricorda la dottrina … che richiama la STCA 36.2012.33 del 3 settembre 2012 in
re M. al consid. 2.12.):
“ … il TCA ha ribadito che «l’accertamento
del reddito al di fuori della tassazione deve costituire una eccezione al
principio, deve essere motivata da ben precise ragioni, e ciò per evitare il
rischio che l’amministrazione sia confrontata con molteplici e differenziate
ipotesi per cui essere costretta a svincolarsi dalla tassazione di riferimento
per ogni minima variazione dei valori da ritenere»
evidenziando anche il rischio di un onere amministrativo eccessivo, ma ha anche
considerato, «per il doveroso rispetto dell’art. 65 cpv. 3 LAMal» che
anche altre ipotesi di riduzione del reddito oltre alla cessazione
dell’attività lucrativa dovessero essere ritenute, in particolare
l’interruzione (per cessazione volontaria) di una attività accessoria
indipendente (non prevista nel regolamento del 2011).”
La medesima dottrina ricorda che ciò:
“ che caratterizza le possibilità previste all’art. 14
cpv. 2 RLCAMal di chiedere l’accertamento del RD al di fuori della tassazione è
la contrazione delle entrate (se si eccettua la diminuzione della sostanza per
consumo proprio). Il Consiglio di Stato ha invece escluso i casi in cui
intervenga un aumento della spesa, in questo coerentemente con le norme in
vigore precedentemente (ossia il regolamento del 13 novembre 2007).”
Ricapitolando dunque, al di fuori di una precisa richiesta da
parte dell’assicurato membro della UR, di determinare il RD al di fuori della
tassazione applicabile (art. 14 cpv. 2 RegLCAMal), la Cassa può procedervi
d’ufficio solo se dati i presupposti del cpv. 1 (v. Ranzanici, op.cit., p. 429).”
Da quanto precede discende
che la Cassa non poteva, in quel caso ed in assenza di una specifica richiesta
dell’assicurata in tal senso (non presenti i presupposti dell’art. 14 cpv. 1
Reg LCAMal), procedere all’accertamento dei redditi dell’UR al di fuori della
tassazione applicabile e riferendosi al più recente reddito conseguito.
Ne consegue che, in presenza di
una contrazione dei redditi, ed in genere a fronte del realizzarsi delle
condizioni dell’art. 14 cpv. 2 Reg. LCAMal, la Cassa procede all’accertamento
del diritto alla RIPAM al di fuori dei parametri fiscali in presenza di una
esplicita (e sufficientemente precisa) richiesta dell’assicurato. La
costellazione è invece diversa quando siano realizzati gli estremi del cpv. 1
dell’art. 14 Reg. LCAMal.
Da evidenziare ancora
come, con STCA 36.2017.69 del 17 ottobre 2017 questa Corte, nella sua
composizione completa, abbia evidenziato come:
" Il tema
della revisione di una decisione dell’amministrazione resa in ambito della
riduzione dei premi è regolato nel Regolamento di applicazione della LCAMal
come ricorda correttamente la Cassa nel provvedimento impugnato. L’art. 29
RLCAMal prevede infatti che ogni membro dell’unità di riferimento può
presentare un’istanza di revisione della decisione o dell’importo di riduzione
di premio al verificarsi di una delle situazioni di cui all’art. 14 del
regolamento, per l’art. 30 RLCAMal l’istanza di revisione deve essere inoltrata
entro il termine di 3 mesi dal verificarsi di una delle situazioni di cui
all’art. 14.”
Successivamente a tale
giudizio le norme regolamentari sono state cambiate, il 10 aprile 2018, e
questo con effetto retroattivo all’inizio del 2018 (BU 2018 p. 134). Oggi la
norma prevede che ogni membro dell’unità di riferimento possa presentare
un’istanza di revisione della decisione al verificarsi di una delle situazioni
di cui all’art. 14. La decorrenza ha effetto, in caso di cambiamento della
situazione economica, dall’inizio del mese in cui è stato annunciato il
cambiamento, ma al più presto dal mese in cui questo avviene.
2.10. Nel caso concreto,
l’amministrazione ritiene che la richiesta di revisione del diritto al sussidio
dell’assicurato sia riferibile al 2022 ma non al 2021 siccome la stessa
richiama solo l’anno 2022. In effetti RI 1, e meglio in sua rappresentanza il
padre, ha chiesto, alla luce del soggiorno all’estero dal 6 agosto 2021 sino e
compreso tutto il 2022 a seguito della cessazione di recepire un reddito e a
fronte dell’inizio di una formazione, di riesaminare “la riduzione del
premio 2022”. Egli ha omesso di indicare, specificatamente nell’intestato o
nel corpo della sua domanda, anche la RIPAM per l’anno 2021. Il riferimento
all’anno 2021 è dato per l’inizio del cambiamento, ossia la decadenza del
recepimento di un reddito (“6 agosto 2021”).
La decisione della Cassa
non può essere confermata. Come esposto in precedenza lo scopo prefissato dal
legislatore federale è quello di attribuire il sussidio per fronteggiare il
pagamento del premio dell’assicurazione malattia obbligatoria a chi ne abbia
necessità e sia da ritenere di condizione economica modesta (in base alle norme
stabilite dal diritto cantonale). Deve essere considerata la situazione
economica (e personale) più prossima a quella del momento per cui il sussidio è
versato. Rifiutare la revisione della decisione relativa alla RIPAM 2021, come
ha fatto la Cassa, a fronte dell’annuncio da parte di RI 1 della sua partenza
dalla Svizzera da agosto 2021 per studio, e quindi la cessazione di ogni
attività economica e il cambiamento radicale della situazione (“dal 1°
agosto 2021 non percepisco più alcun reddito in quanto sono senza attività
lucrativa dato che mi sono trasferito … per motivi di studio”), ritenendo
che la domanda di riesame del diritto al sussidio sarebbe relativa al solo 2022
e non comprenda invece anche il 2021, costituisce un formalismo eccessivo.
RI 1 ha annunciato un
cambiamento radicale dal punto di vista economico con effetto da agosto 2021,
lo ha fatto ancora nel 2021 (a novembre). Rifiutare la revisione della decisione
13 novembre 2020 per la mancanza dell’indicazione dell’anno 2021 nella
richiesta, rispettivamente la specifica della RIPAM 2021, costituisce un
diniego di giustizia inammissibile.
Il formalismo eccessivo è
una forma particolare di diniego di giustizia; esso è ravvisabile nell'ipotesi
in cui per una determinata procedura sono predisposte delle regole rigorose,
senza che simile rigore sia materialmente giustificato. La giurisprudenza ha
certo sempre affermato che le regole di procedura sono necessarie, in
particolare nell'istituzione delle vie di diritto, ai fini di assicurare un
decorso della procedura conformemente al principio della parità di trattamento,
nonché per garantire l'applicazione del diritto materiale. Tutte le esigenze
formali non sono quindi in contrasto con l'art. 29 cpv. 1 Cost.: vi è
formalismo eccessivo solo qualora la rigorosa applicazione delle regole di
procedura non sia giustificata da nessun interesse degno di essere tutelato,
diventa un fine a sé stante e impedisce o complica in modo insostenibile la
realizzazione del diritto materiale (H 270/03 del 28 giugno 2004, DTF 128 II
142 consid. 2a, 127 I 34 consid. 2a/bb; cfr., riguardo al previgente art. 4
cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125
Fatti
I 170 consid. 3a, 118 V 315 consid. 4 e sentenza ivi citata). L'eccesso di
formalismo può risiedere sia nella regola di comportamento imposta dal diritto
sia nella sanzione che implica la sua violazione (DTF 140 I 10 c. 2.4.2., STF
6B_901/2016). Si annoti che, in linea di principio, il solo fatto di applicare
rigorosamente disposizioni formali non costituisce un formalismo eccessivo (DTF
142 IV 299 consid. 1.3.3 con riferimenti). Ciò è il caso in particolare nella
sanzione relativa al non rispetto di termini di procedura: un'applicazione
severa della normativa relativa ai termini è giustificata per ragioni di parità
di trattamento e dall'interesse pubblico alla legalità, a una buona
amministrazione della giustizia e alla sicurezza del diritto (STF 8C_307/2021
del 25 agosto 2021, DTF 142 V 152 consid. 4.2; sentenze 4A_207/2019 del 17
agosto 2020 consid. 4.3, non pubblicato in DTF 146 III 413, 8C_693/2017 del 9
ottobre 2018 consid. 6.2).
2.11. Ebbene in concreto alcuna
norma del regolamento d’applicazione della LCAMal impone che l’assicurato debba
intestare la sua istanza indicando precisamente l’anno di RIPAM di cui chiede
la revisione. Le norme riportate impongono unicamente (non più nei tre mesi
successivi alla modifica adempiente una delle ipotesi dell’art. 14 Reg. LCAMal)
di postulare la revisione e di indicare le ragioni della richiesta (con la
conseguenza che l’effetto della revisione sarà dato “dall’inizio del mese in
cui è stato annunciato il cambiamento” ma al più presto “dal mese in cui
questo avviene”). Una notifica del cambiamento delle condizioni è
sufficiente. Imporre altro andrebbe oltre al dettato delle norme citate e non
ha nessuna portata pratica.
In concreto l’istanza formulata
dall’assicurato specifica il periodo d’interesse delle modifiche del reddito,
specifica cioè a partire da quando (e presumibilmente sino a quando) la
sostanziale modifica adempiente i presupposti dell’art. 14 cpv. 1 Reg. LCAMal
avrà luogo. Non v’è bisogno d’altro e l’assicurato non doveva intestare la sua
richiesta con un riferimento specifico alla RIPAM 2021.
Quand’anche si volesse
Considerandi
ammettere che, in concreto, il papà del ricorrente (agente per il figlio) abbia
erroneamente significato di chiedere la revisione per il solo 2022, era compito
dell’amministrazione – in applicazione analogetica dei principi dedotti dall’art.
27.
cpv. 2 LPGA – di segnalare l’incongruenza invitando l’assicurato a volersi
determinare in merito potendo vantare un diritto.
L’art. 27 cpv. 2 LPGA non trova
applicazione diretta nel caso sottoposto a giudizio (v. punto 2.2.), non di
meno il principio che esso esprime ha una valenza generale e deve trovare
applicazione in situazioni come quella posta a giudizio. La norma prevede un
diritto individuale ad essere consigliati dall’assicuratore sociale competente,
e ciò al fine di permettere all’assicurato di fare valere i suoi diritti in
conformità alle disposizioni legali, conformandosi agli obblighi di legge (Guy Longchamp in Commentaire Romand
LPGA, ad art. 27 n.18). Il consiglio che l’assicuratore (o l’organo esecutivo
interessato) è chiamato a fornire ha attinenza ai diritti e obblighi
dell’assicurato, riferiti a un caso particolare.
In concreto alla Cassa non
poteva sfuggire che la domanda del ricorrente, ancorché richiamante l’anno
2022, indicava la cessazione del conseguimento del reddito a partire
dall’agosto 2021. La Cassa avrebbe dovuto interpellare l’assicurato
segnalandogli, semmai, l’incongruenza o l’incompletezza da essa rilevata, e
chiedendo di volersi esprimere su tale aspetto, puntualizzando i termini della
sua istanza. Ciò non è avvenuto.
2.12
Nel caso concreto l’istanza di
revisione della decisione 13 novembre 2020 in materia di RIPAM 2021, formulata
il 24 novembre 2021 e specificante adeguatamente la causale e la data di (inizio
e presumibile fine della) modifica delle condizioni economiche dell’assicurato
postulante, deve essere ritenuta tempestiva. La decisione emanata su reclamo il
1° aprile 2022 deve conseguentemente essere annullata e gli atti rinviati alla
Cassa per un nuovo giudizio in merito all’istanza del signor RI 1, i cui
effetti (come rammenta l’art. 30 Reg. LCAMal riportato) avranno inizio dall’inizio
del mese in cui è stato annunciato il cambiamento, ossia con effetto al 1°
novembre 2021 e ciò, con riferimento alla RIPAM 2021, per i mesi di novembre e
dicembre 2021, non invece per il periodo da agosto a ottobre.
2.13
Alla luce di quanto precede il
ricorso va accolto, la decisione impugnata annullata, gli atti rinviati alla
Cassa per un nuovo giudizio nel senso delle considerazioni esposte. Non sono
attribuite ripetibili in assenza di un patrocinio e le spese permangono a
carico dello Stato a norma dell’art. 29 cpv. 1 Lptca.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso 8 aprile 2022
formulato da RI 1, __________, contro la decisione emanata su reclamo dalla Cassa
cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, Bellinzona, è accolto,
di conseguenza:
1.1. La
decisione emessa su reclamo il 1° aprile 2022 impugnata è annullata.
1.2. Gli
atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle
prestazioni, affinché stabilisca il diritto alla riduzione dei premi in favore
del ricorrente per l’anno 2021 sulla scorta dei nuovi parametri segnalati
dall’assicurato.
2. Non si prelevano tasse e
spese e non si attribuiscono ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la
busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti