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Decisione

36.2022.24

Premi e partecipazione ai costi non pagati. Rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo. Riduzione dell'importo dovuto in seguito ai pagamenti nel frattempo effettuati. Conferma dell'ammontare delle spese. Dovuti interessi di mora sui premi

11 luglio 2022Italiano17 min

una decisione emessa da CO 1 nel mese di aprile 2022, da cui emerge un ulteriore

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Raccomandata

Incarto

n.

36.2022.24

cs

Lugano

11 luglio 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 25 aprile 2022 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 7 aprile 2022 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. RI

1, nato nel 1962, sua moglie __________, nata nel 1977, ed i figli minorenni, __________

e __________, erano affiliati, nel 2021, presso __________ (in seguito: __________)

per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (cfr. doc. 5).

B. Constatata

l’esistenza di un arretrato composto di CHF 2'771.40 di premi non pagati da

aprile 2021 a giugno 2021 e di CHF 701.55 di partecipazioni ai costi in

arretrato dal 26 febbraio 2021 al 30 aprile 2021, __________, dopo averne

sollecitato il pagamento, nel mese di ottobre 2021 ha fatto spiccare nei

confronti di RI 1 un precetto esecutivo per complessivi CHF 3’472.95 (2'771.40

+ 701.55), oltre CHF 250 per spese amministrative, CHF 63 di interessi,

interessi al 5% sui premi dal 12 ottobre 2021 e spese d’esecuzione di CHF 73.30

(doc. 30).

C. Con

decisione formale del 22 novembre 2021 l’assicuratore, preso atto che l’importo

richiesto non era ancora stato pagato, ha rigettato l’opposizione

all’esecuzione n. __________ del 15 ottobre 2021 dell’UE di __________ (doc.

31).

D. Il

21 dicembre 2021 RI 1 si è opposto alla predetta decisione formale, chiedendo

di rinunciare alle spese di CHF 250 e di poter dilazionare il pagamento del dovuto

(doc. 32).

E. Dal

1° gennaio 2022 __________ ha fusionato con CO 1, in applicazione degli art. 9

LVAMal, 3 e 22 LFus. Da tale data ogni diritto ed obbligo di __________ è

passato ad CO 1 (in seguito: CO 1).

F. Con

decisione su opposizione del 7 aprile 2022 CO 1 ha confermato la predetta

decisione formale ed ha condannato RI 1 al pagamento di CHF 3'722.95 per

partecipazioni ai costi di cura dal 26 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 e per i premi

del periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021 (importo comprensivo delle

spese di CHF 250), nonché al pagamento dell’interesse di mora sui premi. Per

tale importo è stata rigettata l’opposizione all’esecuzione n. __________

dell’UE di __________ (doc. 33).

G. RI

1 ha inoltrato ricorso al TCA contro la predetta decisione su opposizione,

rilevando di aver proceduto a pagamenti per totali CHF 1’164.10 pari ai premi

del mese di aprile 2021 e alle spese (recte: partecipazioni ai costi) dei mesi

di aprile e giugno 2021 (doc. I). Egli rileva inoltre di aver effettuato versamenti

per altri periodi non oggetto della procedura. Il ricorrente, che riconosce il

suo debito, ribadisce tuttavia la richiesta di annullare le spese di CHF 250 e domanda

una dilazione di pagamento.

H. Il

12 maggio 2022 l’insorgente ha rilevato che entro il 20 maggio 2022 avrebbe effettuato

un ulteriore pagamento di CHF 923.80 ed ha chiesto, nel caso in cui non fosse

possibile di dilazionare la somma restante in CHF 100 al mese, di avere la

possibilità di pagare l’intero importo entro fine settembre 2022, ritenuto come

le difficoltà economiche dovrebbero essere momentanee (doc. V).

Fatti

I. Il

16 maggio 2022 l’assicurato ha trasmesso al TCA copia dell’opposizione contro

una decisione emessa da CO 1 nel mese di aprile 2022, da cui emerge un ulteriore

pagamento di CHF 923.80 per premi del mese di maggio 2021 e di CHF 73.90 per le

partecipazioni ai costi del mese di maggio 2021. Egli quantifica in CHF

1'713.20 l’importo ancora dovuto per questa procedura (doc. VII).

L. Con

risposta del 7 giugno 2022 CO 1 propone il parziale accoglimento del ricorso,

nel senso di ridurre a CHF 1'516.15, oltre agli interessi di mora sui premi e

le spese esecutive, l’importo ancora scoperto (doc. IX). Riassunta la

fattispecie e citate le norme applicabili al caso di specie, l’assicuratore rileva

che l’insorgente non contesta la pretesa, ma sostiene di aver già effettuato

pagamenti che riducono il suo debito, secondo lui, a CHF 1'713.20. CO 1

conferma di aver ricevuto pagamenti per complessivi CHF 2'161.80, che portano il

debito a CHF 1'311.15, oltre interessi di mora (CHF 79.15 sino alla decisione

su opposizione impugnata), spese amministrative per CHF 250 e spese esecutive per

CHF 73.30. L’assicuratore respinge la richiesta di dilazione, visto lo stato

della procedura e la situazione debitoria generale.

in

diritto

in

ordine

1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è

di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00

del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4

febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre

2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre

2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9

settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,

pag. 37 e seguenti).

Considerandi

2.

La

costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata

che

costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta

all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF

8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017

consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010

del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36

consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV

81, p. 294).

Nella

presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione impugnata del 7

aprile 2022 è la condanna dell’insorgente al pagamento di un importo

complessivo di CHF 3'722.95 per partecipazioni ai costi dal 26 febbraio 2021 al

30.

aprile 2021 e per premi dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021 (importo

comprensivo di CHF 250 di spese amministrative), oltre agli interessi di mora

ed il rigetto dell’opposizione al precetto n. __________ dell’UE di __________ (doc.

33).

Ne

discende che le contestazioni relative ad altri periodi o la richiesta di

dilazioni o rateizzazioni, non oggetto della decisione su opposizione

impugnata, sono irricevibili.

Abbondanzialmente,

a proposito della richiesta di dilazione di pagamento, va rilevato che con la

risposta di causa la Cassa l’ha respinta a causa dello stato della procedura e

della situazione debitoria generale del ricorrente.

nel

merito

3.

Ai

sensi dell’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce

l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non

preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali.

L’art.

64.

cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle

prestazioni ottenute. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi

comprende (let. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (let. b) il 10 per

cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).

Secondo l’art. 64a cpv. 1

LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la

scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve

diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli

le conseguenze della mora (cpv. 2).

Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se,

nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai

costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve

richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi

all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.

L’art. 90 OAMal dispone che i premi

devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.

A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso

degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5

per cento all'anno.

In caso di mancato

pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la

diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la

presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b

cpv. 1 OAMal).

Se l'assicurato causa per

propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento

tempestivo, l'assicurato-re può riscuotere adeguate spese amministrative, se

una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli

obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).

4.

In

concreto, l’assicuratore, con la decisione su opposizione impugnata, ha chiesto

al ricorrente il versamento dell’importo complessivo di CHF 3'472.95 per partecipazioni

ai costi dal 26 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 (CHF 701.55) e per i premi per

il periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021 (CHF 2'771.40; ossia 923.80 X 3

mesi).

Il

debito, comprovato da CO 1 tramite la documentazione prodotta sub doc. da 5 a

28, non è contestato dal ricorrente (doc. I: “[…] Riconosciamo il nostro

debito […]”), il quale evidenzia tuttavia di aver nel frattempo pagato

alcuni arretrati.

Da

quanto affermato dall’assicuratore, emerge in effetti che il ricorrente ha nel

frattempo versato:

-

CHF 209 il 6 aprile 2022 per prestazioni del 30

aprile 2021;

-

CHF 31.30 il 26 aprile 2022 per prestazioni del 26

marzo 2021;

-

CHF 923.80 il 26 aprile 2022 per premi di aprile

2021;

-

CHF 73.90 il 17 maggio 2022 per prestazioni del 2

aprile 2021;

-

CHF 923.80 il 17 maggio 2022 per premi di maggio

2021;

per

complessivi CHF 2'161.80.

L’importo

ancora dovuto per premi e partecipazioni ai costi ammonta di conseguenza, come

rilevato in sede di risposta dall’assicuratore, a CHF 1'311.15 (3'472.95 -

2'161.80).

5.

Con

la decisione su opposizione impugnata l’assicuratore ha condannato l’insorgente

anche al pagamento degli interessi di mora al 5% sui premi dovuti da aprile

2021.

a giugno 2021, fino al momento del loro pagamento (doc. 31).

Secondo l’art. 90 OAMal i premi devono

essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. A norma dell’art. 105a

OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv.

1.

LPGA è del 5 per cento all'anno.

Ne

segue che il prelevamento degli interessi di mora va confermato.

6.

L’assicuratore

ha chiesto al ricorrente anche un importo di CHF 250 per spese di sollecito,

che l’insorgente chiede vengano annullate.

Nella

DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure

sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può

esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di

spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento

dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si

sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa

dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli

assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.

Questo

principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella

versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio

2007.

figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1°

gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa

spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo,

l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura

siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi

dell'assicurato.

Nel caso di specie l’art. 14.2 del

regolamento delle Assicurazioni secondo la LAMal di __________ prevede che le spese

della __________ per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona

assicurata.

In queste condizioni le spese di

sollecito di CHF 250, proporzionate all’importo richiesto di CHF 3'472.95

e dovute a colpa del ricorrente che non ha versato il dovuto malgrado i

solleciti e che trovano il loro fondamento nell'art.

105b cpv. 2 OAMal e nelle predette condizioni d’assicurazione, vanno

confermate.

7.

L’assicuratore

ha inoltre chiesto il pagamento dei costi delle spese esecutive (CHF

73.30).

Con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005,

a questo proposito l'Alta Corte ha affermato:

" 10.

All'assicurata,

infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese

esecutive per fr. 70.-, che contesta.

(…).

10.3

L'assunzione delle spese esecutive

viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del

debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale

anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone

avviso al creditore.

Questi costi sono

dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel

caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid.

4.

e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di

rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è

ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004

in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004

in re B., K 144/03)."

Le spese esecutive vere e proprie non

formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti

dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22

luglio 2005; STCA 36.2022.7 del 16 marzo 2022, consid. 8 con riferimenti; Jolanta Kren Kostkiewicz, Dominik

Vock, Kommentar zum Bundesgesetz über Schludbetreibung und Konkurs SchKG,

Schulthess, 4a edizione, 2017, n. 22 ad art. 68, pag. 411; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des

Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht

zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter

Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG

68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die

Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di

rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è

ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005,

STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).

Per

cui queste spese (CHF 73.30) non fanno parte del rigetto

dell'opposizione, ma rimangono a carico del debitore escusso.

8.

Infine,

per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione

(premi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile

alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC

1984.

pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può

rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si

riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la

procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente

deciso in merito alla propria pretesa. La

Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai

sensi dell'art. 80 LEF (cfr. anche STF 9C_934/2011 del 31 gennaio 2012; STF

9C_332/2015 del 20 gennaio 2016, consid. 5).

In queste condizioni, la decisione

su opposizione va confermata ed il ricorso respinto.

RI 1 è condannato a pagare a __________

(ora: CO 1) l’importo di CHF 1'311.15 per premi e partecipazioni

ai costi, nonché le spese di CHF 250 e gli interessi di mora al 5% su CHF

923.80

dal 31 marzo 2021 al 25 aprile 2022 (giorno precedente il pagamento dei

premi di aprile 2021; cfr. doc. IX, pag. 5, punto 3.4), su CHF 923.80 dal 30

aprile 2021 al 16 maggio 2022 (giorno precedente il pagamento dei premi di

maggio 2021; cfr. doc. IX, pag. 5, punto 3.4) e su CHF 923.80 dal 31 maggio

2021.

(per i premi di giugno 2021).

L’opposizione al precetto esecutivo n. __________

del 15 ottobre 2021 emanato dall’Ufficio di esecuzione di __________ è

rigettata in via definitiva per tale importo.

Il costo della procedura

esecutiva segue l'esecuzione stessa e non deve essere oggetto di decisione da

parte del giudice amministrativo.

9.

Va ancora rammentato che l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore

fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,

rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio

e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della

LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve

essere semplice, rapida e, di regola pubblica.

Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis

LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è

soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola

legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che

ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi

pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore

della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 25 aprile 2022 e pertanto si applica il nuovo

diritto.

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.

4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha

voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di

spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA,

ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla

impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della

procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU

2018.

S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre

spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con

riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil

des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”

Nel

Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità.

Sul tema cfr. anche STF

9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF

9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo

cfr. Ares Bernasconi, Actualités

du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux

cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in

SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Ne

discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Non

si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso,

nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto.

1.1. RI

1 è condannato a pagare a __________ (ora: CO 1) l’importo di CHF

1'311.15 per premi e partecipazioni ai costi, nonché le spese di CHF 250 e gli

interessi di mora al 5% su CHF 923.80 dal 31 marzo 2021 al 25 aprile 2022, su

CHF 923.80 dal 30 aprile 2021 al 16 maggio 2022 e su CHF 923.80 dal 31 maggio

2021.

1.2. L’opposizione

al precetto esecutivo n. __________ del 15 ottobre 2021 emanato dall’Ufficio di

esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva per tale importo.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione

è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare

la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato Il

segretario di Camera

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti