36.2022.24
Premi e partecipazione ai costi non pagati. Rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo. Riduzione dell'importo dovuto in seguito ai pagamenti nel frattempo effettuati. Conferma dell'ammontare delle spese. Dovuti interessi di mora sui premi
11 luglio 2022Italiano17 min
una decisione emessa da CO 1 nel mese di aprile 2022, da cui emerge un ulteriore
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2022.24
cs
Lugano
11 luglio 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 7 aprile 2022 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. RI
1, nato nel 1962, sua moglie __________, nata nel 1977, ed i figli minorenni, __________
e __________, erano affiliati, nel 2021, presso __________ (in seguito: __________)
per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (cfr. doc. 5).
B. Constatata
l’esistenza di un arretrato composto di CHF 2'771.40 di premi non pagati da
aprile 2021 a giugno 2021 e di CHF 701.55 di partecipazioni ai costi in
arretrato dal 26 febbraio 2021 al 30 aprile 2021, __________, dopo averne
sollecitato il pagamento, nel mese di ottobre 2021 ha fatto spiccare nei
confronti di RI 1 un precetto esecutivo per complessivi CHF 3’472.95 (2'771.40
+ 701.55), oltre CHF 250 per spese amministrative, CHF 63 di interessi,
interessi al 5% sui premi dal 12 ottobre 2021 e spese d’esecuzione di CHF 73.30
(doc. 30).
C. Con
decisione formale del 22 novembre 2021 l’assicuratore, preso atto che l’importo
richiesto non era ancora stato pagato, ha rigettato l’opposizione
all’esecuzione n. __________ del 15 ottobre 2021 dell’UE di __________ (doc.
31).
D. Il
21 dicembre 2021 RI 1 si è opposto alla predetta decisione formale, chiedendo
di rinunciare alle spese di CHF 250 e di poter dilazionare il pagamento del dovuto
(doc. 32).
E. Dal
1° gennaio 2022 __________ ha fusionato con CO 1, in applicazione degli art. 9
LVAMal, 3 e 22 LFus. Da tale data ogni diritto ed obbligo di __________ è
passato ad CO 1 (in seguito: CO 1).
F. Con
decisione su opposizione del 7 aprile 2022 CO 1 ha confermato la predetta
decisione formale ed ha condannato RI 1 al pagamento di CHF 3'722.95 per
partecipazioni ai costi di cura dal 26 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 e per i premi
del periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021 (importo comprensivo delle
spese di CHF 250), nonché al pagamento dell’interesse di mora sui premi. Per
tale importo è stata rigettata l’opposizione all’esecuzione n. __________
dell’UE di __________ (doc. 33).
G. RI
1 ha inoltrato ricorso al TCA contro la predetta decisione su opposizione,
rilevando di aver proceduto a pagamenti per totali CHF 1’164.10 pari ai premi
del mese di aprile 2021 e alle spese (recte: partecipazioni ai costi) dei mesi
di aprile e giugno 2021 (doc. I). Egli rileva inoltre di aver effettuato versamenti
per altri periodi non oggetto della procedura. Il ricorrente, che riconosce il
suo debito, ribadisce tuttavia la richiesta di annullare le spese di CHF 250 e domanda
una dilazione di pagamento.
H. Il
12 maggio 2022 l’insorgente ha rilevato che entro il 20 maggio 2022 avrebbe effettuato
un ulteriore pagamento di CHF 923.80 ed ha chiesto, nel caso in cui non fosse
possibile di dilazionare la somma restante in CHF 100 al mese, di avere la
possibilità di pagare l’intero importo entro fine settembre 2022, ritenuto come
le difficoltà economiche dovrebbero essere momentanee (doc. V).
Fatti
I. Il
16 maggio 2022 l’assicurato ha trasmesso al TCA copia dell’opposizione contro
una decisione emessa da CO 1 nel mese di aprile 2022, da cui emerge un ulteriore
pagamento di CHF 923.80 per premi del mese di maggio 2021 e di CHF 73.90 per le
partecipazioni ai costi del mese di maggio 2021. Egli quantifica in CHF
1'713.20 l’importo ancora dovuto per questa procedura (doc. VII).
L. Con
risposta del 7 giugno 2022 CO 1 propone il parziale accoglimento del ricorso,
nel senso di ridurre a CHF 1'516.15, oltre agli interessi di mora sui premi e
le spese esecutive, l’importo ancora scoperto (doc. IX). Riassunta la
fattispecie e citate le norme applicabili al caso di specie, l’assicuratore rileva
che l’insorgente non contesta la pretesa, ma sostiene di aver già effettuato
pagamenti che riducono il suo debito, secondo lui, a CHF 1'713.20. CO 1
conferma di aver ricevuto pagamenti per complessivi CHF 2'161.80, che portano il
debito a CHF 1'311.15, oltre interessi di mora (CHF 79.15 sino alla decisione
su opposizione impugnata), spese amministrative per CHF 250 e spese esecutive per
CHF 73.30. L’assicuratore respinge la richiesta di dilazione, visto lo stato
della procedura e la situazione debitoria generale.
in
diritto
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è
di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STF I 707/00
del 21 luglio 2003; STF H 335/00 del 18 febbraio 2002; STF H 212/00 del 4
febbraio 2002; STF H 220/00 del 29 gennaio 2002; STF U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre
2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014 del 9
settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr. 13,
pag. 37 e seguenti).
Considerandi
2.
La
costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la decisione impugnata
che
costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione sottoposta
all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF
8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017
consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010
del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36
consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV
81, p. 294).
Nella
presente fattispecie oggetto della decisione su opposizione impugnata del 7
aprile 2022 è la condanna dell’insorgente al pagamento di un importo
complessivo di CHF 3'722.95 per partecipazioni ai costi dal 26 febbraio 2021 al
30.
aprile 2021 e per premi dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021 (importo
comprensivo di CHF 250 di spese amministrative), oltre agli interessi di mora
ed il rigetto dell’opposizione al precetto n. __________ dell’UE di __________ (doc.
33).
Ne
discende che le contestazioni relative ad altri periodi o la richiesta di
dilazioni o rateizzazioni, non oggetto della decisione su opposizione
impugnata, sono irricevibili.
Abbondanzialmente,
a proposito della richiesta di dilazione di pagamento, va rilevato che con la
risposta di causa la Cassa l’ha respinta a causa dello stato della procedura e
della situazione debitoria generale del ricorrente.
nel
merito
3.
Ai
sensi dell’art. 61 cpv. 1 LAMal, l'assicuratore stabilisce
l'ammontare dei premi dei propri assicurati. Sempreché la presente legge non
preveda eccezioni, l'assicuratore riscuote dai propri assicurati premi uguali.
L’art.
64.
cpv. 1 LAMal prevede che gli assicurati partecipano ai costi delle
prestazioni ottenute. Secondo l’art. 64 cpv. 2 LAMal la partecipazione ai costi
comprende (let. a) un importo fisso per anno (franchigia) e (let. b) il 10 per
cento dei costi eccedenti la franchigia (aliquota percentuale).
Secondo l’art. 64a cpv. 1
LAMal, se l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi entro la
scadenza prevista, l'assicuratore, dopo almeno un sollecito scritto, deve
diffidarlo assegnandogli un termine supplementare di 30 giorni e indicandogli
le conseguenze della mora (cpv. 2).
Giusta l’art. 64a cpv. 2 LAMal se,
nonostante la diffida, l'assicurato non paga i premi, le partecipazioni ai
costi e gli interessi di mora entro il termine assegnato, l'assicuratore deve
richiedere l'esecuzione. Il Cantone può esigere che l'assicuratore comunichi
all'autorità cantonale competente il nome dei debitori escussi.
L’art. 90 OAMal dispone che i premi
devono essere pagati in anticipo e di regola mensilmente.
A norma dell’art. 105a OAMal, il tasso
degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv. 1 LPGA è del 5
per cento all'anno.
In caso di mancato
pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi, l'assicuratore invia la
diffida al più tardi entro tre mesi dall'esigibilità degli stessi. Egli la
presenta separatamente da eventuali altri pagamenti in arretrato (art. 105b
cpv. 1 OAMal).
Se l'assicurato causa per
propria colpa spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento
tempestivo, l'assicurato-re può riscuotere adeguate spese amministrative, se
una misura siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli
obblighi dell'assicurato (art. 105b cpv. 2 OAMal).
4.
In
concreto, l’assicuratore, con la decisione su opposizione impugnata, ha chiesto
al ricorrente il versamento dell’importo complessivo di CHF 3'472.95 per partecipazioni
ai costi dal 26 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 (CHF 701.55) e per i premi per
il periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021 (CHF 2'771.40; ossia 923.80 X 3
mesi).
Il
debito, comprovato da CO 1 tramite la documentazione prodotta sub doc. da 5 a
28, non è contestato dal ricorrente (doc. I: “[…] Riconosciamo il nostro
debito […]”), il quale evidenzia tuttavia di aver nel frattempo pagato
alcuni arretrati.
Da
quanto affermato dall’assicuratore, emerge in effetti che il ricorrente ha nel
frattempo versato:
-
CHF 209 il 6 aprile 2022 per prestazioni del 30
aprile 2021;
-
CHF 31.30 il 26 aprile 2022 per prestazioni del 26
marzo 2021;
-
CHF 923.80 il 26 aprile 2022 per premi di aprile
2021;
-
CHF 73.90 il 17 maggio 2022 per prestazioni del 2
aprile 2021;
-
CHF 923.80 il 17 maggio 2022 per premi di maggio
2021;
per
complessivi CHF 2'161.80.
L’importo
ancora dovuto per premi e partecipazioni ai costi ammonta di conseguenza, come
rilevato in sede di risposta dall’assicuratore, a CHF 1'311.15 (3'472.95 -
2'161.80).
5.
Con
la decisione su opposizione impugnata l’assicuratore ha condannato l’insorgente
anche al pagamento degli interessi di mora al 5% sui premi dovuti da aprile
2021.
a giugno 2021, fino al momento del loro pagamento (doc. 31).
Secondo l’art. 90 OAMal i premi devono
essere pagati in anticipo e di regola mensilmente. A norma dell’art. 105a
OAMal, il tasso degli interessi di mora sui premi scaduti secondo l'art. 26 cpv.
1.
LPGA è del 5 per cento all'anno.
Ne
segue che il prelevamento degli interessi di mora va confermato.
6.
L’assicuratore
ha chiesto al ricorrente anche un importo di CHF 250 per spese di sollecito,
che l’insorgente chiede vengano annullate.
Nella
DTF 125 V 276, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha ricordato che pure
sotto l'imperio della nuova LAMal un assicuratore contro le malattie può
esigere il pagamento in adeguata misura delle spese di diffida così come di
spese supplementari cagionate da mora dell'assicurato al momento del versamento
dei premi e della partecipazione ai costi, in quanto tali spese (alle quali si
sarebbe ovviato in caso di versamento tempestivo) siano addebitabili a colpa
dell'interessato e le disposizioni generali sui diritti e gli obblighi degli
assicurati contemplino una regolamentazione al riguardo.
Questo
principio è stato inserito nell'art. 105b cpv. 3 OAMal nella
versione in vigore fino al 31 dicembre 2011 (in precedenza, fino al 31 luglio
2007.
figurava nell'art. 90 cpv. 5 OAMal) e nell’art. 105b cpv. 2 OAMal dal 1°
gennaio 2012, secondo il quale se l'assicurato causa per propria colpa
spese che avrebbero potuto essere evitate con un pagamento tempestivo,
l'assicuratore può riscuotere adeguate spese amministrative, se una misura
siffatta è prevista dalle disposizioni generali sui diritti e sugli obblighi
dell'assicurato.
Nel caso di specie l’art. 14.2 del
regolamento delle Assicurazioni secondo la LAMal di __________ prevede che le spese
della __________ per richiami ed esecuzioni sono a carico della persona
assicurata.
In queste condizioni le spese di
sollecito di CHF 250, proporzionate all’importo richiesto di CHF 3'472.95
e dovute a colpa del ricorrente che non ha versato il dovuto malgrado i
solleciti e che trovano il loro fondamento nell'art.
105b cpv. 2 OAMal e nelle predette condizioni d’assicurazione, vanno
confermate.
7.
L’assicuratore
ha inoltre chiesto il pagamento dei costi delle spese esecutive (CHF
73.30).
Con sentenza K 114/03 del 22 luglio 2005,
a questo proposito l'Alta Corte ha affermato:
" 10.
All'assicurata,
infine, sono state poste a carico spese di diffida per fr. 20.- e spese
esecutive per fr. 70.-, che contesta.
(…).
10.3
L'assunzione delle spese esecutive
viene invece disciplinata dall'art. 68 LEF, secondo cui esse sono a carico del
debitore, ma il creditore è tenuto ad anticiparle. In mancanza di tale
anticipazione, l'ufficio può intanto sospendere l'atto esecutivo, dandone
avviso al creditore.
Questi costi sono
dovuti per legge e dal debitore, oltre all'importo posto in esecuzione, nel
caso in cui l'esecuzione abbia successo (RAMI 2003 no. KV 251 pag. 226 consid.
4.
e giurisprudenza citata). Non essendo tuttavia oggetto della procedura di
rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è
ammissibile pronunciare il rigetto (sentenze del 26 agosto 2004
in re M., K 68/04, e del 18 giugno 2004
in re B., K 144/03)."
Le spese esecutive vere e proprie non
formano dunque oggetto della sentenza di rigetto, ma seguono le sorti
dell'esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto (STFA K 114/03 del 22
luglio 2005; STCA 36.2022.7 del 16 marzo 2022, consid. 8 con riferimenti; Jolanta Kren Kostkiewicz, Dominik
Vock, Kommentar zum Bundesgesetz über Schludbetreibung und Konkurs SchKG,
Schulthess, 4a edizione, 2017, n. 22 ad art. 68, pag. 411; K. Ammon/F. Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7a ed., Berna 2003, pag. 114, § 18 N 25: "Nicht
zulässig wäre dagegen ein auf die Betreibungskosten beschränkter
Rechtsvorschlag; denn für diese haftet der Schuldner von Gesetzes wegen (SchKG
68). Will er die Kostenfestsetzung rügen, muss er das mit Beschwerde an die
Aufsichtsbehörde tun (BGE 85 III 128)"). Non essendo dunque oggetto della procedura di
rigetto dell'opposizione, sull'importo relativo a queste spese non è
ammissibile pronunciare il rigetto (STFA K 114/03 del 22 luglio 2005,
STFA K 68/04 del 26 agosto 2004; STF K 144/03 del 18 giugno 2004).
Per
cui queste spese (CHF 73.30) non fanno parte del rigetto
dell'opposizione, ma rimangono a carico del debitore escusso.
8.
Infine,
per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione
(premi, spese amministrative), l'allora TFA ha più volte dichiarato applicabile
alle casse malati (DTF 121 V 109 segg.; RAMI 1983 pag. 294 = DTF 109 V 46; RCC
1984.
pag. 197) la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può
rigettare un'eventuale opposizione ad un PE con una decisione formale che si
riferisce precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la
procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente
deciso in merito alla propria pretesa. La
Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai
sensi dell'art. 80 LEF (cfr. anche STF 9C_934/2011 del 31 gennaio 2012; STF
9C_332/2015 del 20 gennaio 2016, consid. 5).
In queste condizioni, la decisione
su opposizione va confermata ed il ricorso respinto.
RI 1 è condannato a pagare a __________
(ora: CO 1) l’importo di CHF 1'311.15 per premi e partecipazioni
ai costi, nonché le spese di CHF 250 e gli interessi di mora al 5% su CHF
923.80
dal 31 marzo 2021 al 25 aprile 2022 (giorno precedente il pagamento dei
premi di aprile 2021; cfr. doc. IX, pag. 5, punto 3.4), su CHF 923.80 dal 30
aprile 2021 al 16 maggio 2022 (giorno precedente il pagamento dei premi di
maggio 2021; cfr. doc. IX, pag. 5, punto 3.4) e su CHF 923.80 dal 31 maggio
2021.
(per i premi di giugno 2021).
L’opposizione al precetto esecutivo n. __________
del 15 ottobre 2021 emanato dall’Ufficio di esecuzione di __________ è
rigettata in via definitiva per tale importo.
Il costo della procedura
esecutiva segue l'esecuzione stessa e non deve essere oggetto di decisione da
parte del giudice amministrativo.
9.
Va ancora rammentato che l’art. 61 lett. a LPGA, in vigore
fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice,
rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio
e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della
LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve
essere semplice, rapida e, di regola pubblica.
Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis
LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è
soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola
legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che
ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi
pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore
della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 25 aprile 2022 e pertanto si applica il nuovo
diritto.
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.
4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità
generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha
voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di
spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA,
ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla
impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della
procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU
2018.
S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre
spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con
riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil
des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”
Nel
Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità.
Sul tema cfr. anche STF
9C_368/2021 del 2 giugno 2022; STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022; STF
9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo
cfr. Ares Bernasconi, Actualités
du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux
cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in
SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Ne
discende che nel presente caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Non
si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso,
nella misura in cui è ricevibile, è parzialmente accolto.
1.1. RI
1 è condannato a pagare a __________ (ora: CO 1) l’importo di CHF
1'311.15 per premi e partecipazioni ai costi, nonché le spese di CHF 250 e gli
interessi di mora al 5% su CHF 923.80 dal 31 marzo 2021 al 25 aprile 2022, su
CHF 923.80 dal 30 aprile 2021 al 16 maggio 2022 e su CHF 923.80 dal 31 maggio
2021.
1.2. L’opposizione
al precetto esecutivo n. __________ del 15 ottobre 2021 emanato dall’Ufficio di
esecuzione di __________ è rigettata in via definitiva per tale importo.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione
è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare
la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato Il
segretario di Camera
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti