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Decisione

36.2022.3

Ricorso irricevibile in assenza di una decisione impugnabile e in quanto tardivo. Regole della buona fede impongono un limite all'invocazione di un vizio di forma

11 marzo 2022Italiano20 min

contestata ipotesi in cui non avesse precedentemente ricevuto la decisione su reclamo,

Source ti.ch

Raccomandata

Incarto

n.

36.2022.3-4

cs

Lugano

11 marzo 2022

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il giudice delegato

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattore:

Christian Steffen, vicecancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2022 di

RI 1

contro

1. CO

1

2. CO

2

in materia di assicurazione

sociale contro le malattie

ritenuto, in fatto

A. Con

scritto del 19 gennaio 2022 RI 1, nata nel __________, residente in Italia, al

beneficio di un permesso G per frontalieri, si è rivolta al Tribunale cantonale

delle assicurazioni, chiedendo di poter far ricorso “verso un’assicurazione

malattie che mi è stata stipulata da CO 2 a partire dal 9/02/2009” (doc.

I).

L’interessata

rileva di aver ricevuto nel 2008, mentre lavorava per __________, un documento

per l’esercizio del diritto di opzione in favore del sistema sanitario nazionale

italiano, che ha prontamente restituito all’allora Ufficio __________ (in

seguito: __________; dal 1° febbraio 2010: Cassa CO 1, __________ [cfr. STCA

36.2017.14 del 5 aprile 2017, consid. 2.4). Il 2 febbraio 2009 ha ricevuto una

decisione dall’__________ tramite la quale le è stata comunicata l’affiliazione

a CO 2 (in seguito: CO 2), poiché non aveva optato in favore del sistema

sanitario nazionale. Il 19 febbraio 2009 ha interposto reclamo contro la

predetta decisione. Dopo aver ricevuto uno scritto dall’amministrazione che

chiedeva l’invio della copia della ricevuta della trasmissione del formulario

con il diritto di opzione, un’impiegata dell’azienda per la quale lavorava si è

messa in contatto con la Posta di __________, facendosi trasmettere via fax

copia della ricevuta, poi trasmessa via mail all’__________.

Il

15 maggio 2009 l’amministrazione ha nuovamente scritto all’assicurata,

affermando di non aver ricevuto alcunché. L’interessata ha risposto il 20

maggio 2009. Il 15 giugno 2009 la Cassa __________ (cfr. doc. A8) le ha scritto

affermando di non essere in possesso di alcun documento che la concerneva e che

non avevano alcun documento a suo nome. “Ricevuta questa risposta mi misi

l’anima in pace pensando che era tutto risolto. Invece, sporadicamente,

ricevevo al mio indirizzo di casa dei bollettini da pagare per l’assicurazione”.

La ricorrente rileva di aver chiamato più volte l’assicurazione per ribadire di

non aver mai voluto assicurarsi e di aver fatto ricorso entro i termini previsti

e che aveva ricevuto una lettera dove a loro non risultava nulla a suo nome. “Parlando

con persone diverse, mi dissero che la lettera a nome RI 1 in effetti c’era e

di non preoccuparmi ma altre volte questa lettera invece non c’era. Nonostante

Fatti

i miei continui reclami, non avendo mai usufruito delle cure mediche in

Svizzera e avendo anche mandato indietro il tesserino sanitario, puntualmente

ogni anno, a quanto pare, mi assicurano visto che il 20/12/2021 è arrivata

presso la mia azienda attuale __________ __________ __________ una lettera per

un sequestro salariale per un totale di 45'792 CHF+spese di istruttoria.”

L’assicurata afferma che “riguardando i documenti in mio possesso, mi sono

accorta che la cassa CO 1 ha fatto sì una ricerca a mio nome RI 1 ma a quella

sbagliata. Se notate la data di nascita sulla lettera è __________ ma io sono

nata il __________. Credo che se la cassa CO 1 avesse fatto una ricerca con la

mia data giusta mi avrebbe detto che io in realtà risultavo assicurata e in

quel caso avrei fatto subito un altro ricorso per bloccarla subito o comunque

per non farla rinnovare ogni anno. Purtroppo io ero tranquilla, anche quando mi

mandavano i bollettini (ripeto comunque sporadicamente 3 o 4 volte nell’arco di

questi anni) perché avevo la lettera della cassa CO 1 che mi diceva che non

avevano nulla che mi riguardava. Ad oggi so che la mia situazione non è facile

ma io all’epoca feci tutti i ricorsi possibili senza mai ottenere nulla.

Inoltre

mi chiedo perché mai, secondo loro, mi assicurarono il 9/02/2009 ma sul

sequestro chiedono un pagamento dal 1/1/2011 al 31/12/2020.”

B. Il

Tribunale cantonale delle assicurazioni ha trasmesso lo scritto del 19 gennaio

2022 sia a CO 2, sia alla Cassa CO 1, per la risposta (doc. II e III).

C. Con

risposta del 15 febbraio 2022 CO 2 ha proposto di respingere il ricorso,

rilevando che la Cassa CO 1 ha respinto le censure dell’assicurata con

decisione su reclamo dell’11 novembre 2009, cresciuta incontestata in

giudicato, poiché non impugnata al TCA (doc. V).

D. Con

risposta del 15 febbraio 2022 la Cassa CO 1, ha confermato di aver respinto le

contestazioni di RI 1 con decisione su reclamo dell’11 novembre 2009, intimata

presso l’allora suo datore di lavoro, __________, e cresciuta incontestata in

giudicato.

L’amministrazione

rileva che lo scritto del 20 maggio 2009 non è mai pervenuto all’__________.

Infatti l’interessata ha ricevuto la risposta secondo la quale ella non era

conosciuta ai servizi dalla Cassa CO 1 (recte: Cassa __________ [cfr. doc. A8])

che all’epoca non era competente in merito all’esame del tempestivo esercizio

del diritto di opzione.

L’amministrazione

evidenzia di non essere in grado di chiedere alla Posta, a distanza di oltre 12

anni, la ricevuta del ritiro della raccomandata della decisione su reclamo

dell’11 novembre 2009. Tuttavia RI 1 è stata informata della decisione su

reclamo tramite scambio di email dell’8-13 luglio 2016. Per cui, nella

contestata ipotesi in cui non avesse precedentemente ricevuto la decisione su reclamo,

ella ne è stata messa al corrente nel luglio 2016 e pertanto, se avesse voluto

contestarla, avrebbe dovuto farlo a quel momento e non attendere ulteriori 5

anni e mezzo. Il ricorso va pertanto considerato irricevibile in quanto

tardivo.

E. Con

scritto del 26 febbraio 2022, trasmesso alla Cassa ed a CO 2 per conoscenza il

1° marzo 2022 (doc. IX), RI 1 si è ulteriormente espressa (doc. VIII). Ella

rileva che nel luglio 2016 si è vista sequestrare il salario, dovendo a CO 2

circa fr. 22'000 e tramite l'Ufficio di esecuzione di __________ ha ottenuto il

dissequestro. Il 7 luglio 2016 ha chiamato l’assicuratore per chiedere

spiegazioni giacché riteneva di aver risolto la situazione ed ha domandato di

vedere la documentazione. L’assicuratore ha affermato di non avere nulla di

cartaceo, ma unicamente su supporto elettronico. A questo punto ha chiesto se era

possibile rifare nuovamente ricorso, non volendo essere assicurata in Svizzera,

avendo la mutua gratis in Italia. Le sarebbe stato risposto che non poteva fare

nulla perché “tanto ci sono già state sentenze che hanno obbligato ad essere

assicurati d’ufficio anche per un ritardo di pochi giorni. Dicono anche che non

importa se c’è la data di nascita sbagliata nella risposta alla lettera che

scrissi il 20 maggio 2009 ma anche il numero di avs e l’indirizzo è sbagliato

(…) Ripeto: io ho fatto ricorso nei tempi previsti nel 2009, ho mandato quello

che mi hanno richiesto prima via mail poi tramite posta. E ho avuto come

risposta nel 2009 che la cassa CO 1 non aveva niente che mi riguardava. Ora

capisco perché (numero avs sbagliato, indirizzo sbagliato, data di nascita

sbagliata). Hanno controllato un'altra persona. Credo che se a quel tempo

controllavano la RI 1 giusta avrebbero dato la mia lettera del 20 maggio 2009

con la copia di quel famoso documento che mi avrebbe fatto entrare nei tempi

del ricorso del 2009 a quest’ora non saremmo qui.”

in

diritto

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice

unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione

giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.

5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11

luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007

del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00

del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10

ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22

dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014

del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.

13, pag. 37 e seguenti).

Considerandi

2.

In

concreto la ricorrente con il suo scritto 19 gennaio 2022 ha chiesto di poter

inoltrare ricorso contro l’assicurazione stipulata da CO 2 e contesta il

sequestro effettuato sul salario a causa dei premi dovuti in arretrato.

Secondo

l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo

con l’interessato, l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in

materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Una domanda relativa a una

decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un

interesse degno di protezione (art. 49 cpv. 2 LPGA).

Per

l’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento

relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono

interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una

decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.

Ai

sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che

non sono contemplati nell’art. 49 cpv. 1 possono essere sbrigati con una

procedura semplificata. L’art. 51 cpv. 2 LPGA prevede che l’interessato può

esigere che sia emanata una decisione.

Per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere

impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha

notificate, fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma

dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione devono essere promulgate

entro un termine adeguato, motivate e contenere l’avvertimento relativo ai

rimedi giuridici.

Per

l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione, e quelle contro cui un’opposizione

è esclusa, possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2

LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la

domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.

La norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia.

In

concreto CO 2 non ha emesso alcuna decisione formale, nè alcuna decisione su

opposizione impugnabile al TCA.

La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la

decisione impugnata

che costituisce il presupposto e il contenuto della

con-testazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26

maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF

8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016

consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164;

DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza

ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).

Se non è stata emessa

nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere

pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF

131.

V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119

Ib 36 consid. 1b).

Ne

segue che le censure nei confronti di CO 2 sono irricevibili.

3.

Con

decisione su reclamo dell’11 novembre 2009, trasmessa all’allora datore di

lavoro dell’istante, __________, l’Ufficio __________ ha respinto il reclamo di

RI 1 inoltrato contro la decisione formale del 14 gennaio 2009 con la quale l’__________

ha affiliato l’interessata presso l’CO 2 per l’assicurazione obbligatoria delle

cure medico-sanitarie a partire dal medesimo giorno (cfr. doc. 2 e 13 incarto

Cassa).

L’interessata

sostiene di non aver ricevuto tale decisione su reclamo e chiede che venga

annullata la sua affiliazione presso CO 2 poiché a suo tempo aveva esercitato

tempestivamente il suo diritto di opzione in favore del sistema sanitario

italiano e con lo scritto del 15 giugno 2009 della Cassa CO 1 (recte: Cassa __________;

cfr. doc. A8), che porta dati sbagliati sulla sua persona, avrebbe creduto che

la causa si era risolta positivamente.

4.

Come

emerge dalla STCA 36.2018.51 dell’11 settembre 2018, la tempestività delle

contestazioni inoltrate da frontalieri contro decisioni di affiliazione

d’ufficio emesse in gran parte negli anni 2008 - 2009 dall’allora Ufficio __________

(__________; dal 1° febbraio 2010: Cassa CO 1), è stata oggetto di numerose

sentenze emanate in particolare nel periodo 2009 – 2011 sia da questo Tribunale

che dal Tribunale federale (cfr., su tutte, DTF 136 V 295).

Con

sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 l’Alta Corte al consid. 5.8

ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto (nel

caso giudicato: una comunicazione del 12 giugno 2008 circa la concessione del

termine scadente il 30 settembre 2008 per esercitare il diritto di opzione in

favore del sistema sanitario del proprio Paese di residenza) non è avvenuta o

comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti

giuridici negativi nei confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1

consid. 4b pag. 8; 100 Ib 75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid.

3.2, 2P.304/2005 del 14 marzo 2006, in RDAF 2007 I pag. 342, e 2P.83/2002 del

24.

giugno 2003 consid. 2.3).

Per

quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una

comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova

incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e

che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della

verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF

124.

V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6; cfr. pure Donzallaz,

op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze

dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono

contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà

sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag.

10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta

normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta

al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non

è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita

e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica

di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze,

quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr.

DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).

5.

In

concreto l’insorgente afferma di non aver ricevuto la decisione su reclamo

dell’11 novembre 2009 notificata per raccomandata all’allora suo datore di

lavoro (doc. 13 incarto Cassa CO 1), dopo che una dipendente di __________ si

era rivolta all’amministrazione per aiutare RI 1 (cfr. doc. 12 incarto Cassa CO

1).

Ella

sostiene che dopo aver ricevuto la lettera del 15 giugno 2009 della Cassa CO 1

(recte: Cassa __________; cfr. doc. A8), che porta dati sbagliati sulla sua

persona, avrebbe creduto che la causa si era risolta positivamente.

La

tesi della ricorrente non può essere confermata.

In

data 5 luglio 2016 RI 1 ha disdetto il rapporto assicurativo con CO 2 (doc. 5

assicuratore malattie), che tuttavia non ha accettato la sua richiesta a causa

degli arretrati rimasti impagati (doc. 6 assicuratore malattie).

In

data 8 luglio 2016 la Cassa CO 1, rispondendo ad una telefonata dell’assicurata,

tramite email delle ore 12:02, ha informato RI 1 che “non è possibile

trasmetterle la copia del modulo TI 1 in quanto la documentazione cartacea del

caso non esiste più. Con decisione del 14 gennaio 2009 l’allora Ufficio __________

(dal 1° febbraio 2010: __________, Settore __________) ha proceduto ad

iscriverla d’ufficio presso l’CO 2, con decorrenza dalla medesima data, in quanto

non ha esercitato il suo diritto di opzione entro il termine in sanatoria

scadente il 30 settembre 2008. Infatti abbiamo ricevuto il suo modulo TI 1

soltanto in data 20 ottobre 2008” (doc. 14 incarto Cassa CO 1).

L’amministrazione

ha poi precisato che “in seguito lei è insorta contro questa decisione con

reclamo del 19 febbraio 2009” e l’allora “Ufficio __________ (in

seguito: __________) ha respinto, con decisione su reclamo dell’11 novembre

2009, il reclamo ritenendo che l’interessata è stata più volte sollecitata a

voler esibire una prova di ricezione della decisione del 14 gennaio 2009 di

iscrizione d’ufficio inviata per lettera raccomandata; e meglio con le

sollecitazione 15 aprile 2009, 15 maggio 2009 e 2 luglio 2009” ma non è mai

stata fornita alcuna risposta” (doc. 14 incarto Cassa CO 1).

L’amministrazione ha poi fatto riferimento ad alcune sentenze cantonali con cui

il TCA “ha già avuto modo di respingere dei ricorsi di lavoratori

frontalieri che hanno dichiarato di aver spedito il modulo ufficiale oltre il

termine del 30 settembre 2008 (seppur per pochi giorni).” (doc. 14 incarto

Cassa CO 1).

Con

mail delle ore 14:08 dell’8 luglio 2016 RI 1 ha poi chiesto alla Cassa “se

esiste un modo per oggi risolvere questa situazione perché io come cittadina

straniera come posso essere obbligata a pagare una cassa malati all’estero

avendo solo il permesso g? Non capisco come sia possibile che i documenti della

mia pratica non esistono più se al telefono il suo collega mi diceva di

visualizzarli anche perché se pur in ritardo la mia scelta la feci e non era la

cassa malati svizzera. In più vorrei sapere perché fra tutte le assicurazioni

fu scelta proprio la CO 2 e non mi è stato dato modo di scegliere altro. In

ogni caso manderò avanti la pratica con il mio avvocato per poter risolvere il

tutto” (doc. 14 incarto Cassa CO 1).

Il

13.

luglio 2016 l’amministrazione, con mail delle ore 11:54, ha scritto

all’assicurata, spiegandole il principio della lex loci laboris, del

diritto di opzione e della scelta dell’assicuratore, informandola che era sua

facoltà, nei termini e nei modi previsti dalla legge, cambiare assicuratore. La

Cassa ha nuovamente fatto riferimento ad alcune sentenze cantonali e ha

concluso affermando che “essendo passati 7 anni, dall’ultima corrispondenza,

i documenti originali della sua pratica non esistono più, abbiamo però la

possibilità di visualizzare alcuni documenti salvati elettronica-mente”

(doc. 14 incarto Cassa CO 1).

Ne

segue che l’interessata, la quale, come da lei ammesso nel luglio 2016, era

intenzionata a mandare “avanti la pratica con il mio avvocato per poter

risolvere il tutto” (doc. 14 incarto Cassa CO 1), l’8 luglio 2016 è stata

messa al corrente dell’esistenza della decisione su reclamo dell’11 novembre

2009.

che aveva respinto le censure da lei sollevate contro la decisione formale

del 19 febbraio 2009 e che era successiva allo scritto della Cassa __________

del 15 giugno 2009 (doc. A8).

Indipendentemente dalla

questione di sapere se la predetta decisione su reclamo sia stata correttamente

notificata alla ricorrente nel mese di novembre 2009, accertato che in ogni

caso nel mese di luglio 2016 ella ne è venuta a conoscenza, se non fosse stata

d’accordo con il suo contenuto, secondo il principio della buona fede ed il

principio della sicurezza del diritto, avrebbe dovuto contestarla entro un

termine adeguato.

Le regole della buona fede

impongono infatti un limite all’invocazione di un vizio di forma: la persona

interessata deve agire entro un termine ragionevole da quando ha conoscenza del-la

decisione che intende contestare (cfr. sentenza 9C_646/2017

del 9 marzo 2018 consid. 4.2; sentenza 9C_202/2014 dell’11 luglio 2016,

consid. 4.2; per quanto concerne le irregolarità nella notifica di una

decisione: cfr. sentenza 9C_202/2014, 9C_209/2014 dell’11 luglio 2014, consid.

4.2

in fine; sentenza 8C_188/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4.1.2 e riferimenti;

DTF 122 I 97; cfr. anche STCA 36.2018.51 dell’11 settembre 2018).

La

persona alla quale un atto non è stato notificato, deve prevalersene in tempo

utile a partire dal momento in cui in una maniera o in un’altra era al corrente

della situazione: attendere passivamente è contrario al principio della buona

fede (sentenza 9C_202/2014, 9C_209/2014 dell’11 luglio 2014, consid. 4.2 in

fine; sentenza 8C_188/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4.1.2 e riferimenti).

L’assicurata non avrebbe pertanto

dovuto attendere passivamen-te quasi 6 anni prima di contestare al Tribunale la

sua affiliazione presso CO 2.

In

concreto l’insorgente è di conseguenza malvenuta a sostenere, a quasi 6 anni di

distanza dalla, accertata, presa di conoscenza della decisione su reclamo

dell’11 novembre 2009, quando lei stessa si è rivolta all’amministrazione affermando

che “in ogni caso manderò avanti la pratica con il mio avvocato per poter

risolvere il tutto” (doc. 14 incarto Cassa CO 1), di aver creduto che la

fattispecie si era risolta in seguito allo scritto del 15 giugno 2009 della

Cassa __________ che del resto, come da lei stessa ammesso, contiene dati

sbagliati sulla sua persona.

Ne

segue che il ricorso, manifestamente tardivo (cfr. art. 60 cpv. 1 LPGA), va

dichiarato irricevibile.

6.

In

data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61

lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,

rapida e, di regola pubblica.

Dalla

medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo

cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a

spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo

prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un

comportamento temerario o sconsiderato.

Secondo

l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al

tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del

21.

giugno 2019 si applica il diritto anteriore.

In

concreto, il ricorso è del 19 gennaio 2022 e pertanto si applica il nuovo

diritto.

Il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.

4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità

generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha

voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di

spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la

questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la

gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF

2018.

1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone

desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.

f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una

base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.

5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;

UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des

Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.

Nel Cantone Ticino vige

tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 9C_394/2021 del 3

gennaio 2022, consid. 5., con rinvio alla citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio

2021.

consid. 4.4.3.).

Ne discende che nel presente

caso non si riscuotono spese giudiziarie.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è irricevibile.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il giudice delegato La

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