36.2022.3
Ricorso irricevibile in assenza di una decisione impugnabile e in quanto tardivo. Regole della buona fede impongono un limite all'invocazione di un vizio di forma
11 marzo 2022Italiano20 min
contestata ipotesi in cui non avesse precedentemente ricevuto la decisione su reclamo,
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
36.2022.3-4
cs
Lugano
11 marzo 2022
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 19 gennaio 2022 di
RI 1
contro
1. CO
1
2. CO
2
in materia di assicurazione
sociale contro le malattie
ritenuto, in fatto
A. Con
scritto del 19 gennaio 2022 RI 1, nata nel __________, residente in Italia, al
beneficio di un permesso G per frontalieri, si è rivolta al Tribunale cantonale
delle assicurazioni, chiedendo di poter far ricorso “verso un’assicurazione
malattie che mi è stata stipulata da CO 2 a partire dal 9/02/2009” (doc.
I).
L’interessata
rileva di aver ricevuto nel 2008, mentre lavorava per __________, un documento
per l’esercizio del diritto di opzione in favore del sistema sanitario nazionale
italiano, che ha prontamente restituito all’allora Ufficio __________ (in
seguito: __________; dal 1° febbraio 2010: Cassa CO 1, __________ [cfr. STCA
36.2017.14 del 5 aprile 2017, consid. 2.4). Il 2 febbraio 2009 ha ricevuto una
decisione dall’__________ tramite la quale le è stata comunicata l’affiliazione
a CO 2 (in seguito: CO 2), poiché non aveva optato in favore del sistema
sanitario nazionale. Il 19 febbraio 2009 ha interposto reclamo contro la
predetta decisione. Dopo aver ricevuto uno scritto dall’amministrazione che
chiedeva l’invio della copia della ricevuta della trasmissione del formulario
con il diritto di opzione, un’impiegata dell’azienda per la quale lavorava si è
messa in contatto con la Posta di __________, facendosi trasmettere via fax
copia della ricevuta, poi trasmessa via mail all’__________.
Il
15 maggio 2009 l’amministrazione ha nuovamente scritto all’assicurata,
affermando di non aver ricevuto alcunché. L’interessata ha risposto il 20
maggio 2009. Il 15 giugno 2009 la Cassa __________ (cfr. doc. A8) le ha scritto
affermando di non essere in possesso di alcun documento che la concerneva e che
non avevano alcun documento a suo nome. “Ricevuta questa risposta mi misi
l’anima in pace pensando che era tutto risolto. Invece, sporadicamente,
ricevevo al mio indirizzo di casa dei bollettini da pagare per l’assicurazione”.
La ricorrente rileva di aver chiamato più volte l’assicurazione per ribadire di
non aver mai voluto assicurarsi e di aver fatto ricorso entro i termini previsti
e che aveva ricevuto una lettera dove a loro non risultava nulla a suo nome. “Parlando
con persone diverse, mi dissero che la lettera a nome RI 1 in effetti c’era e
di non preoccuparmi ma altre volte questa lettera invece non c’era. Nonostante
Fatti
i miei continui reclami, non avendo mai usufruito delle cure mediche in
Svizzera e avendo anche mandato indietro il tesserino sanitario, puntualmente
ogni anno, a quanto pare, mi assicurano visto che il 20/12/2021 è arrivata
presso la mia azienda attuale __________ __________ __________ una lettera per
un sequestro salariale per un totale di 45'792 CHF+spese di istruttoria.”
L’assicurata afferma che “riguardando i documenti in mio possesso, mi sono
accorta che la cassa CO 1 ha fatto sì una ricerca a mio nome RI 1 ma a quella
sbagliata. Se notate la data di nascita sulla lettera è __________ ma io sono
nata il __________. Credo che se la cassa CO 1 avesse fatto una ricerca con la
mia data giusta mi avrebbe detto che io in realtà risultavo assicurata e in
quel caso avrei fatto subito un altro ricorso per bloccarla subito o comunque
per non farla rinnovare ogni anno. Purtroppo io ero tranquilla, anche quando mi
mandavano i bollettini (ripeto comunque sporadicamente 3 o 4 volte nell’arco di
questi anni) perché avevo la lettera della cassa CO 1 che mi diceva che non
avevano nulla che mi riguardava. Ad oggi so che la mia situazione non è facile
ma io all’epoca feci tutti i ricorsi possibili senza mai ottenere nulla.
Inoltre
mi chiedo perché mai, secondo loro, mi assicurarono il 9/02/2009 ma sul
sequestro chiedono un pagamento dal 1/1/2011 al 31/12/2020.”
B. Il
Tribunale cantonale delle assicurazioni ha trasmesso lo scritto del 19 gennaio
2022 sia a CO 2, sia alla Cassa CO 1, per la risposta (doc. II e III).
C. Con
risposta del 15 febbraio 2022 CO 2 ha proposto di respingere il ricorso,
rilevando che la Cassa CO 1 ha respinto le censure dell’assicurata con
decisione su reclamo dell’11 novembre 2009, cresciuta incontestata in
giudicato, poiché non impugnata al TCA (doc. V).
D. Con
risposta del 15 febbraio 2022 la Cassa CO 1, ha confermato di aver respinto le
contestazioni di RI 1 con decisione su reclamo dell’11 novembre 2009, intimata
presso l’allora suo datore di lavoro, __________, e cresciuta incontestata in
giudicato.
L’amministrazione
rileva che lo scritto del 20 maggio 2009 non è mai pervenuto all’__________.
Infatti l’interessata ha ricevuto la risposta secondo la quale ella non era
conosciuta ai servizi dalla Cassa CO 1 (recte: Cassa __________ [cfr. doc. A8])
che all’epoca non era competente in merito all’esame del tempestivo esercizio
del diritto di opzione.
L’amministrazione
evidenzia di non essere in grado di chiedere alla Posta, a distanza di oltre 12
anni, la ricevuta del ritiro della raccomandata della decisione su reclamo
dell’11 novembre 2009. Tuttavia RI 1 è stata informata della decisione su
reclamo tramite scambio di email dell’8-13 luglio 2016. Per cui, nella
contestata ipotesi in cui non avesse precedentemente ricevuto la decisione su reclamo,
ella ne è stata messa al corrente nel luglio 2016 e pertanto, se avesse voluto
contestarla, avrebbe dovuto farlo a quel momento e non attendere ulteriori 5
anni e mezzo. Il ricorso va pertanto considerato irricevibile in quanto
tardivo.
E. Con
scritto del 26 febbraio 2022, trasmesso alla Cassa ed a CO 2 per conoscenza il
1° marzo 2022 (doc. IX), RI 1 si è ulteriormente espressa (doc. VIII). Ella
rileva che nel luglio 2016 si è vista sequestrare il salario, dovendo a CO 2
circa fr. 22'000 e tramite l'Ufficio di esecuzione di __________ ha ottenuto il
dissequestro. Il 7 luglio 2016 ha chiamato l’assicuratore per chiedere
spiegazioni giacché riteneva di aver risolto la situazione ed ha domandato di
vedere la documentazione. L’assicuratore ha affermato di non avere nulla di
cartaceo, ma unicamente su supporto elettronico. A questo punto ha chiesto se era
possibile rifare nuovamente ricorso, non volendo essere assicurata in Svizzera,
avendo la mutua gratis in Italia. Le sarebbe stato risposto che non poteva fare
nulla perché “tanto ci sono già state sentenze che hanno obbligato ad essere
assicurati d’ufficio anche per un ritardo di pochi giorni. Dicono anche che non
importa se c’è la data di nascita sbagliata nella risposta alla lettera che
scrissi il 20 maggio 2009 ma anche il numero di avs e l’indirizzo è sbagliato
(…) Ripeto: io ho fatto ricorso nei tempi previsti nel 2009, ho mandato quello
che mi hanno richiesto prima via mail poi tramite posta. E ho avuto come
risposta nel 2009 che la cassa CO 1 non aveva niente che mi riguardava. Ora
capisco perché (numero avs sbagliato, indirizzo sbagliato, data di nascita
sbagliata). Hanno controllato un'altra persona. Credo che se a quel tempo
controllavano la RI 1 giusta avrebbero dato la mia lettera del 20 maggio 2009
con la copia di quel famoso documento che mi avrebbe fatto entrare nei tempi
del ricorso del 2009 a quest’ora non saremmo qui.”
in
diritto
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice
unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid.
5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11
luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011, consid. 2.1; STF 9C_792/2007
del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00
del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10
ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22
dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C_807/2014
del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015 = SVR 2015, EL Nr.
13, pag. 37 e seguenti).
Considerandi
2.
In
concreto la ricorrente con il suo scritto 19 gennaio 2022 ha chiesto di poter
inoltrare ricorso contro l’assicurazione stipulata da CO 2 e contesta il
sequestro effettuato sul salario a causa dei premi dovuti in arretrato.
Secondo
l’art. 49 cpv. 1 LPGA nei casi di ragguardevole entità o quando vi è disaccordo
con l’interessato, l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in
materia di prestazioni, crediti e ingiunzioni. Una domanda relativa a una
decisione d’accertamento deve essere soddisfatta se il richiedente fa valere un
interesse degno di protezione (art. 49 cpv. 2 LPGA).
Per
l’art. 49 cpv. 3 LPGA le decisioni sono accompagnate da un avvertimento
relativo ai rimedi giuridici. Devono essere motivate se non corrispondono
interamente alle richieste delle parti. La notificazione irregolare di una
decisione non deve provocare pregiudizi per l’interessato.
Ai
sensi dell’art. 51 cpv. 1 LPGA le prestazioni, i crediti e le ingiunzioni che
non sono contemplati nell’art. 49 cpv. 1 possono essere sbrigati con una
procedura semplificata. L’art. 51 cpv. 2 LPGA prevede che l’interessato può
esigere che sia emanata una decisione.
Per l’art. 52 cpv. 1 LPGA le decisioni possono essere
impugnate entro trenta giorni facendo opposizione presso il servizio che le ha
notificate, fanno eccezione le decisioni processuali e pregiudiziali. A norma
dell’art. 52 cpv. 2 LPGA le decisioni su opposizione devono essere promulgate
entro un termine adeguato, motivate e contenere l’avvertimento relativo ai
rimedi giuridici.
Per
l’art. 56 cpv. 1 LPGA le decisioni su opposizione, e quelle contro cui un’opposizione
è esclusa, possono essere impugnate mediante ricorso. Secondo l'art. 56 cpv. 2
LPGA il ricorso può essere interposto anche se l'assicuratore, nonostante la
domanda dell'assicurato, non emana una decisione o una decisione su opposizione.
La norma comprende sia i ricorsi per ritardata giustizia che per denegata giustizia.
In
concreto CO 2 non ha emesso alcuna decisione formale, nè alcuna decisione su
opposizione impugnabile al TCA.
La costante giurisprudenza federale ha stabilito che è la
decisione impugnata
che costituisce il presupposto e il contenuto della
con-testazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C_775/2019 del 26
maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF
8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016
consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164;
DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza
ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294).
Se non è stata emessa
nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere
pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF
131.
V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119
Ib 36 consid. 1b).
Ne
segue che le censure nei confronti di CO 2 sono irricevibili.
3.
Con
decisione su reclamo dell’11 novembre 2009, trasmessa all’allora datore di
lavoro dell’istante, __________, l’Ufficio __________ ha respinto il reclamo di
RI 1 inoltrato contro la decisione formale del 14 gennaio 2009 con la quale l’__________
ha affiliato l’interessata presso l’CO 2 per l’assicurazione obbligatoria delle
cure medico-sanitarie a partire dal medesimo giorno (cfr. doc. 2 e 13 incarto
Cassa).
L’interessata
sostiene di non aver ricevuto tale decisione su reclamo e chiede che venga
annullata la sua affiliazione presso CO 2 poiché a suo tempo aveva esercitato
tempestivamente il suo diritto di opzione in favore del sistema sanitario
italiano e con lo scritto del 15 giugno 2009 della Cassa CO 1 (recte: Cassa __________;
cfr. doc. A8), che porta dati sbagliati sulla sua persona, avrebbe creduto che
la causa si era risolta positivamente.
4.
Come
emerge dalla STCA 36.2018.51 dell’11 settembre 2018, la tempestività delle
contestazioni inoltrate da frontalieri contro decisioni di affiliazione
d’ufficio emesse in gran parte negli anni 2008 - 2009 dall’allora Ufficio __________
(__________; dal 1° febbraio 2010: Cassa CO 1), è stata oggetto di numerose
sentenze emanate in particolare nel periodo 2009 – 2011 sia da questo Tribunale
che dal Tribunale federale (cfr., su tutte, DTF 136 V 295).
Con
sentenza 9C_1042/2009 del 7 settembre 2010 l’Alta Corte al consid. 5.8
ha pure rammentato che dal momento che la corretta notifica dell'atto (nel
caso giudicato: una comunicazione del 12 giugno 2008 circa la concessione del
termine scadente il 30 settembre 2008 per esercitare il diritto di opzione in
favore del sistema sanitario del proprio Paese di residenza) non è avvenuta o
comunque non ha potuto essere dimostrata, esso non poteva esplicare effetti
giuridici negativi nei confronti del ricorrente (cfr. DTF 124 V 47, 120 Ia 1
consid. 4b pag. 8; 100 Ib 75; sentenze 2D_136/2007 del 19 giugno 2008 consid.
3.2, 2P.304/2005 del 14 marzo 2006, in RDAF 2007 I pag. 342, e 2P.83/2002 del
24.
giugno 2003 consid. 2.3).
Per
quel che concerne più precisamente la notifica di una decisione o di una
comunicazione dell'amministrazione, per giurisprudenza l'onere della prova
incombe di massima all'autorità che intende trarne una conseguenza giuridica e
che la circostanza deve perlomeno essere stabilita con il grado della
verosimiglianza preponderante richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF
124.
V 400 consid. 2b pag. 402; 121 V 5 consid. 3b pag. 6; cfr. pure Donzallaz,
op. cit., n. 1263 segg.). L'autorità sopporta pertanto le conseguenze
dell'assenza di prova nel senso che se la notifica o la sua data sono
contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, ci si baserà
sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio (DTF 129 I 8 consid. 2.2 pag.
10; 124 V 400 consid. 2a pag. 402 con riferimenti). La spedizione con la posta
normale non consente in genere di stabilire se la comunicazione sia pervenuta
al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non
è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita
e ricevuta (DTF 101 Ia 7 consid. 1 pag. 8). Tuttavia, la prova della notifica
di un atto può risultare da altri indizi o dall'insieme delle circostanze,
quali la mancata protesta da parte di una persona che riceve dei richiami (cfr.
DTF 142 IV 125 consid. 4.3; DTF 105 III 43 consid. 3 pag. 46).
5.
In
concreto l’insorgente afferma di non aver ricevuto la decisione su reclamo
dell’11 novembre 2009 notificata per raccomandata all’allora suo datore di
lavoro (doc. 13 incarto Cassa CO 1), dopo che una dipendente di __________ si
era rivolta all’amministrazione per aiutare RI 1 (cfr. doc. 12 incarto Cassa CO
1).
Ella
sostiene che dopo aver ricevuto la lettera del 15 giugno 2009 della Cassa CO 1
(recte: Cassa __________; cfr. doc. A8), che porta dati sbagliati sulla sua
persona, avrebbe creduto che la causa si era risolta positivamente.
La
tesi della ricorrente non può essere confermata.
In
data 5 luglio 2016 RI 1 ha disdetto il rapporto assicurativo con CO 2 (doc. 5
assicuratore malattie), che tuttavia non ha accettato la sua richiesta a causa
degli arretrati rimasti impagati (doc. 6 assicuratore malattie).
In
data 8 luglio 2016 la Cassa CO 1, rispondendo ad una telefonata dell’assicurata,
tramite email delle ore 12:02, ha informato RI 1 che “non è possibile
trasmetterle la copia del modulo TI 1 in quanto la documentazione cartacea del
caso non esiste più. Con decisione del 14 gennaio 2009 l’allora Ufficio __________
(dal 1° febbraio 2010: __________, Settore __________) ha proceduto ad
iscriverla d’ufficio presso l’CO 2, con decorrenza dalla medesima data, in quanto
non ha esercitato il suo diritto di opzione entro il termine in sanatoria
scadente il 30 settembre 2008. Infatti abbiamo ricevuto il suo modulo TI 1
soltanto in data 20 ottobre 2008” (doc. 14 incarto Cassa CO 1).
L’amministrazione
ha poi precisato che “in seguito lei è insorta contro questa decisione con
reclamo del 19 febbraio 2009” e l’allora “Ufficio __________ (in
seguito: __________) ha respinto, con decisione su reclamo dell’11 novembre
2009, il reclamo ritenendo che l’interessata è stata più volte sollecitata a
voler esibire una prova di ricezione della decisione del 14 gennaio 2009 di
iscrizione d’ufficio inviata per lettera raccomandata; e meglio con le
sollecitazione 15 aprile 2009, 15 maggio 2009 e 2 luglio 2009” ma non è mai
stata fornita alcuna risposta” (doc. 14 incarto Cassa CO 1).
L’amministrazione ha poi fatto riferimento ad alcune sentenze cantonali con cui
il TCA “ha già avuto modo di respingere dei ricorsi di lavoratori
frontalieri che hanno dichiarato di aver spedito il modulo ufficiale oltre il
termine del 30 settembre 2008 (seppur per pochi giorni).” (doc. 14 incarto
Cassa CO 1).
Con
mail delle ore 14:08 dell’8 luglio 2016 RI 1 ha poi chiesto alla Cassa “se
esiste un modo per oggi risolvere questa situazione perché io come cittadina
straniera come posso essere obbligata a pagare una cassa malati all’estero
avendo solo il permesso g? Non capisco come sia possibile che i documenti della
mia pratica non esistono più se al telefono il suo collega mi diceva di
visualizzarli anche perché se pur in ritardo la mia scelta la feci e non era la
cassa malati svizzera. In più vorrei sapere perché fra tutte le assicurazioni
fu scelta proprio la CO 2 e non mi è stato dato modo di scegliere altro. In
ogni caso manderò avanti la pratica con il mio avvocato per poter risolvere il
tutto” (doc. 14 incarto Cassa CO 1).
Il
13.
luglio 2016 l’amministrazione, con mail delle ore 11:54, ha scritto
all’assicurata, spiegandole il principio della lex loci laboris, del
diritto di opzione e della scelta dell’assicuratore, informandola che era sua
facoltà, nei termini e nei modi previsti dalla legge, cambiare assicuratore. La
Cassa ha nuovamente fatto riferimento ad alcune sentenze cantonali e ha
concluso affermando che “essendo passati 7 anni, dall’ultima corrispondenza,
i documenti originali della sua pratica non esistono più, abbiamo però la
possibilità di visualizzare alcuni documenti salvati elettronica-mente”
(doc. 14 incarto Cassa CO 1).
Ne
segue che l’interessata, la quale, come da lei ammesso nel luglio 2016, era
intenzionata a mandare “avanti la pratica con il mio avvocato per poter
risolvere il tutto” (doc. 14 incarto Cassa CO 1), l’8 luglio 2016 è stata
messa al corrente dell’esistenza della decisione su reclamo dell’11 novembre
2009.
che aveva respinto le censure da lei sollevate contro la decisione formale
del 19 febbraio 2009 e che era successiva allo scritto della Cassa __________
del 15 giugno 2009 (doc. A8).
Indipendentemente dalla
questione di sapere se la predetta decisione su reclamo sia stata correttamente
notificata alla ricorrente nel mese di novembre 2009, accertato che in ogni
caso nel mese di luglio 2016 ella ne è venuta a conoscenza, se non fosse stata
d’accordo con il suo contenuto, secondo il principio della buona fede ed il
principio della sicurezza del diritto, avrebbe dovuto contestarla entro un
termine adeguato.
Le regole della buona fede
impongono infatti un limite all’invocazione di un vizio di forma: la persona
interessata deve agire entro un termine ragionevole da quando ha conoscenza del-la
decisione che intende contestare (cfr. sentenza 9C_646/2017
del 9 marzo 2018 consid. 4.2; sentenza 9C_202/2014 dell’11 luglio 2016,
consid. 4.2; per quanto concerne le irregolarità nella notifica di una
decisione: cfr. sentenza 9C_202/2014, 9C_209/2014 dell’11 luglio 2014, consid.
4.2
in fine; sentenza 8C_188/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4.1.2 e riferimenti;
DTF 122 I 97; cfr. anche STCA 36.2018.51 dell’11 settembre 2018).
La
persona alla quale un atto non è stato notificato, deve prevalersene in tempo
utile a partire dal momento in cui in una maniera o in un’altra era al corrente
della situazione: attendere passivamente è contrario al principio della buona
fede (sentenza 9C_202/2014, 9C_209/2014 dell’11 luglio 2014, consid. 4.2 in
fine; sentenza 8C_188/2007 del 4 marzo 2008, consid. 4.1.2 e riferimenti).
L’assicurata non avrebbe pertanto
dovuto attendere passivamen-te quasi 6 anni prima di contestare al Tribunale la
sua affiliazione presso CO 2.
In
concreto l’insorgente è di conseguenza malvenuta a sostenere, a quasi 6 anni di
distanza dalla, accertata, presa di conoscenza della decisione su reclamo
dell’11 novembre 2009, quando lei stessa si è rivolta all’amministrazione affermando
che “in ogni caso manderò avanti la pratica con il mio avvocato per poter
risolvere il tutto” (doc. 14 incarto Cassa CO 1), di aver creduto che la
fattispecie si era risolta in seguito allo scritto del 15 giugno 2009 della
Cassa __________ che del resto, come da lei stessa ammesso, contiene dati
sbagliati sulla sua persona.
Ne
segue che il ricorso, manifestamente tardivo (cfr. art. 60 cpv. 1 LPGA), va
dichiarato irricevibile.
6.
In
data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61
lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice,
rapida e, di regola pubblica.
Dalla
medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo
cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a
spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo
prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un
comportamento temerario o sconsiderato.
Secondo
l’art. 82a LPGA (disposizione transitoria), ai ricorsi pendenti dinanzi al
tribunale di primo grado al momento dell’entrata in vigore della modifica del
21.
giugno 2019 si applica il diritto anteriore.
In
concreto, il ricorso è del 19 gennaio 2022 e pertanto si applica il nuovo
diritto.
Il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid.
4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità
generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha
voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di
spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la
questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la
gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF
2018.
1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone
desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett.
f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una
base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid.
5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti;
UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).”.
Nel Cantone Ticino vige
tuttora il principio della gratuità generalizzata (cfr. STF 9C_394/2021 del 3
gennaio 2022, consid. 5., con rinvio alla citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio
2021.
consid. 4.4.3.).
Ne discende che nel presente
caso non si riscuotono spese giudiziarie.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il giudice delegato La
segretaria
Ivano Ranzanici Stefania
Cagni